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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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lavoro‟, nonché nella tutela <strong>del</strong>la salute, cui la prima si ricollega, quale che sia<br />

l‟ampiezza che le si debba attribuire. Se è indubbio che nell‟ambito di potestà<br />

normativa concorrente le Regioni possano intervenire con propri atti normativi,<br />

anche con misure di sostegno idonee a studiare <strong>il</strong> fenomeno in tutti i suoi prof<strong>il</strong>i e a<br />

prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze, dall‟altro è certamente loro precluso<br />

di dettare norme che incidano sul terreno dei principi fondamentali.<br />

Secondo <strong>il</strong> giudice <strong>del</strong>le leggi questa soglia è stata varcata d<strong>alla</strong> legge regionale,<br />

che “contenendo nell‟art. 2 una definizione generale <strong>del</strong> fenomeno mobbing che<br />

costituisce <strong>il</strong> fondamento di tutte le altre singole disposizioni è evidentemente<br />

viziata da <strong>il</strong>legittimità costituzionale. Siffatta <strong>il</strong>legittimità si riverbera, d<strong>alla</strong> citata<br />

norma definitoria, sull‟intero testo legislativo” 198 .<br />

In particolare, secondo la Corte Costituzionale <strong>il</strong> legislatore regionale non può<br />

fornire un‟autonoma definizione <strong>del</strong> fenomeno mobbing, né regolamentare i prof<strong>il</strong>i<br />

di responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> datore di lavoro. Tali aspetti, infatti, incidono dall‟interno sul<br />

rapporto di lavoro e sono sottratti <strong>alla</strong> legislazione regionale, che deve limitarsi <strong>alla</strong><br />

regolamentazione dei soli aspetti amministrativi „esterni‟ al rapporto di lavoro<br />

ovvero all‟attività di prevenzione e studio <strong>del</strong> fenomeno, nonché di tutela dei<br />

lavoratori vittime di comportamenti vessatori.<br />

Facendo tesoro <strong>del</strong>le indicazioni provenienti d<strong>alla</strong> Consulta, le regioni che in un<br />

secondo tempo si sono occupare <strong>del</strong> mobbing (Friuli Venezia Giulia, Umbria e<br />

Abruzzo) non hanno definito <strong>il</strong> fenomeno, né elencato le condotte o pianificato su<br />

come gestire <strong>il</strong> fenomeno <strong>del</strong> mobbing all‟interno <strong>del</strong> rapporto di lavoro.<br />

Precisamente, le regioni hanno dichiarato di voler soltanto intervenire su un<br />

generico fenomeno ora afferente allo stress psicosociale nei luoghi di lavoro (art. 1,<br />

198 Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit.; in dottrina, sulla valutazione di <strong>il</strong>legittimità<br />

costituzionale <strong>del</strong>la legge regione Lazio, cfr. SALOMONE R., Mobbing e prospettive di disciplina<br />

legislativa, cit., p. 239.<br />

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