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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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6. Il riconoscimento <strong>del</strong> mobbing nelle leggi regionali<br />

La completa riformulazione <strong>del</strong>l‟art. 117 Cost., in seguito all‟approvazione <strong>del</strong>la<br />

legge cost. n. 3 <strong>del</strong> 18 ottobre 2001 di modifica <strong>del</strong> Titolo V, parte seconda, <strong>del</strong>la<br />

Costituzione, ha portato ad un totale ribaltamento <strong>del</strong>la precedente suddivisione<br />

<strong>del</strong>la potestà legislativa tra Stato e Regioni. In base al nuovo testo l‟art. 117 Cost.,<br />

tra le diverse materie, affida allo Stato <strong>il</strong> potere di legiferare in via esclusiva in<br />

materia di „ordinamento civ<strong>il</strong>e e penale‟ (art. 117, c. 2, lett. l), di „ordinamento e<br />

organizzazione amministrativa <strong>del</strong>lo Stato e degli enti pubblici nazionali‟ (art. 117,<br />

c. 2, lett. g), nonché in relazione <strong>alla</strong> „determinazione dei livelli essenziali <strong>del</strong>le<br />

prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto <strong>il</strong><br />

territorio nazionale‟ (art. 117, c.2, lett. m), mentre procede ad una divisione dei<br />

compiti tra Stato e Regioni in materia di „tutela e sicurezza <strong>del</strong> lavoro‟ e „tutela<br />

<strong>del</strong>la salute‟; più precisamente, allo Stato spetta <strong>il</strong> compito di determinare i principi<br />

fondamentali (attraverso le leggi quadro e le leggi cornice), mentre alle regioni<br />

spetta <strong>il</strong> compito di emanare la legislazione specifica di settore (art. 117, c.3).<br />

La regione Lazio, con la legge 11 luglio 2002, n. 16, ha dettato “disposizioni per<br />

prevenire e contrastare <strong>il</strong> mobbing nei luoghi di lavoro”, che, come chiaramente si<br />

afferma nel testo <strong>del</strong> provvedimento, verranno attuate “nel rispetto <strong>del</strong>la normativa<br />

nazionale vigente e nelle more <strong>del</strong>l‟emanazione di una disciplina organica <strong>del</strong>lo<br />

Stato in materia di mobbing”.<br />

Scopo <strong>del</strong>la legge, come si evince dall‟art. 1 (finalità), è quello di prevenire e<br />

contrastare l‟insorgenza e la diffusione <strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong> mobbing nei luoghi di<br />

lavoro all‟interno <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong>la regione. A tal fine la Regione individua nella<br />

crescita e nello sv<strong>il</strong>uppo di una cultura <strong>del</strong> rispetto dei diritti dei lavoratori da parte<br />

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