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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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dall‟esistenza di un nomen iuris, di un intervento legislativo. Ad avvalorare tali<br />

argomentazioni si sono richiamate le diverse decisioni di merito e di legittimità che,<br />

pur in assenza di un referente normativo, hanno riconosciuto fondamento giuridico<br />

al fenomeno, ora richiamando altre fonti presenti nel sistema giuridico, ora<br />

rievocando precedenti giurisprudenziali o la letteratura giuridica o medica 190 . Ma<br />

non solo.<br />

Alcuni hanno poi sottolineato come esso risulterebbe certamente peggiorativo<br />

rispetto <strong>alla</strong> situazione attuale, poiché si incentrerebbe sulla condotta, anziché sul<br />

bene protetto, (che è quanto l‟ordinamento vigente già offre) 191 . Altri ancora<br />

190 In dottrina non ritengono indispensab<strong>il</strong>e un intervento legislativo, in particolare: BOSCATI A.,<br />

Mobbing e tutela <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>: <strong>alla</strong> ricerca di una fattispecie vietata, cit., p. 287 e p. 292, secondo<br />

cui un intervento legislativo riferito al mobbing in quanto tale non sarebbe necessario “non solo<br />

perché condurrebbe ad un inut<strong>il</strong>e appesantimento <strong>del</strong> contesto normativo, ma anche perché ad una<br />

nuova definizione normativa di questi pur antichi fenomeni non conseguirebbe necessariamente un<br />

più elevato tasso di legalità”; <strong>del</strong>lo stesso autore, a titolo di completezza si veda Mobbing e<br />

competenza legislativa regionale: continuità ed innovazione nella recente giurisprudenza <strong>del</strong>la<br />

Corte Costituzionale, in ADL, p. 1182 ss.; conforme DENARI P., La responsab<strong>il</strong>ità diretta e<br />

<strong>persona</strong>le nel <strong>danno</strong> da mobbing, LPO, 2000, p. 11; NISTICÒ F., Mobbing o pregiudizio <strong>alla</strong><br />

<strong>persona</strong>lità morale, cit., p. 330; NUNIN R., Alcune considerazioni in tema di mobbing, cit.; LANOTTE<br />

M., La disciplina <strong>del</strong> mobbing e la nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regione, in MGL,<br />

2004, p. 304; VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, in LD, 2002, p. 48<br />

ss.; MANNA A., Mobbing e straining come fattispecie determinative di <strong>danno</strong>: ut<strong>il</strong>e in intervento<br />

normativo?, cit., p. 711; CIMAGLIA M.C., Il mobbing? Attentato <strong>alla</strong> sfera psichica. Ora serve una<br />

definizione normativa, in D&G, 2005, fasc. 16, p. 22 ss. Nella giurisprudenza di cassazione v. Cass.<br />

23 marzo 2005, n. 6326, cit., secondo cui, anche in assenza di una specifica disciplina a livello di<br />

norma di rango primario, la configurazione <strong>del</strong> mobbing c‟è ed è stata sancita d<strong>alla</strong> Consulta con la<br />

sentenza n. 359 <strong>del</strong> 19 dicembre 2003, laddove si afferma che la figura <strong>del</strong> mobbing è riconosciuta<br />

sia in atti interni statali (cfr. punto 4.9, D.P.R. 22 maggio 2003, con <strong>il</strong> quale è stato approvato <strong>il</strong><br />

piano sanitario nazionale 2003-2005, punto BS11 <strong>del</strong>ibera 22 maggio 2003, contenente l‟accordo tra<br />

<strong>il</strong> Ministro <strong>del</strong>la salute, le Regioni e le Province autonome, sul bando di ricerca finalizzato per<br />

l‟anno 2003 per i progetti ex art. 12 D.lgs. 509 <strong>del</strong> 1992), sia in atti comunitari (cfr. la Risoluzione<br />

<strong>del</strong> Parlamento europeo n. AS-0283/2001 <strong>del</strong> 21 settembre 2000); così anche Trib. Forlì, 6 febbraio<br />

2003, cit.; Trib. Pisa, 10 apr<strong>il</strong>e 2002, cit.; Trib. Torino, 18 dicembre 2002, cit.; App. Firenze, 29<br />

ottobre 2004, in RGL, 2005, p. 25 ss.<br />

191 VALLEBONA A., Il <strong>danno</strong> <strong>alla</strong> <strong>persona</strong> <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>: prospettive di disciplina legislativa, in<br />

DL, 2001, I, 475; ID., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 13 SCOGNAMIGLIO<br />

R., A proposito <strong>del</strong> mobbing, cit., p. 502, secondo l‟Autore un intervento legislativo sul mobbing è<br />

opportuno, non tanto per la definizione <strong>del</strong> fenomeno, quanto, ed in ogni caso, per ciò che riguarda<br />

alcuni aspetti <strong>del</strong>la sua disciplina (identificazione degli elementi costitutivi <strong>del</strong>la fattispecie, onere<br />

<strong>del</strong>la prova, presupposti, effetti pregiudizievoli, misure sanzionatorie e strumenti di prevenzione).<br />

Quest‟impostazione non pare successivamente confermata dall‟Autore in Mobbing: prof<strong>il</strong>i civ<strong>il</strong>istici<br />

e giuslavoristici, cit., p. 3, ove sostiene che “un intervento legislativo in materia potrebbe risultare di<br />

scarsa ut<strong>il</strong>ità se non pregiudizievole, considerando che <strong>il</strong> nostro ordinamento offre di già sufficienti<br />

strumenti di tutela <strong>del</strong>la <strong>persona</strong>lità <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>. E va tenuto conto anche <strong>del</strong>l‟antico<br />

ammonimento <strong>del</strong>la dottrina, secondo <strong>il</strong> quale spetta al legislatore di regolare i fenomeni, piuttosto<br />

che dettarne la definizione, compito quest‟ultimo al quale possono meglio assolvere la dottrina e la<br />

giurisprudenza”.<br />

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