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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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5. È opportuno un intervento normativo?<br />

Prima di dare risposta all‟interrogativo se sia opportuno un intervento normativo<br />

occorre primariamente rispondere ad un‟altra domanda e cioè se attualmente vi sia<br />

un substrato sensib<strong>il</strong>e nella cultura sociale per comprendere e tutelare <strong>il</strong><br />

fenomeno 184 .<br />

184 Nel corso <strong>del</strong>le passate legislature sono stati presentati al Parlamento, a partire d<strong>alla</strong> XIII<br />

legislatura, diversi progetti di legge sul mobbing. Più precisamente, nel corso <strong>del</strong>la XIII Legislatura<br />

si annovera, ad esempio la proposta di legge n. 1813 <strong>del</strong> 9 luglio 1996 “norme per la repressione <strong>del</strong><br />

terrorismo psicologico sul luogo di lavoro” che riconoscere natura penale al mobbing. Nella<br />

proposta in parola si ricorda che “nel codice penale non è previsto <strong>il</strong> reato di mobbing anche se<br />

spesso esso si può inquadrare in altri <strong>il</strong>leciti come l‟abuso di ufficio, l‟abuso di potere, le molestie,<br />

ossia atti che conducono al mobbing. Con la seguente proposta di legge si vuole prevedere <strong>il</strong> reato di<br />

mobbing e perseguire penalmente tale comportamento, equiparandolo a un reato verso la <strong>persona</strong> e<br />

verso la società. Il reato di mobbing comporterà una condanna detentiva, nei confronti <strong>del</strong> mobber,<br />

fino a tre anni e l‟interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni”. Precisamente, la proposta di legge<br />

si compone di un unico articolo di due commi. Nel primo comma si definisce la fattispecie come<br />

<strong>del</strong>itto e si prevede che “Chiunque cagiona un <strong>danno</strong> ad altri ponendo in essere una condotta tesa ad<br />

instaurare una forma di terrore psicologico nell‟ambiente di lavoro è condannato <strong>alla</strong> reclusione da 1<br />

a 3 anni e all‟interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni”. Nel secondo comma si afferma che “la<br />

condotta <strong>del</strong>ittuosa di cui al comma 1 si realizza attraverso molestie, minacce, calunnie e ogni altro<br />

atteggiamento vessatorio che conduca <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> all‟emarginazione, <strong>alla</strong> disuguaglianza di<br />

trattamento economico e di condizioni lavorative, all‟assegnazione di compiti o funzioni<br />

dequalificanti”. Presenta una struttura più articolata <strong>il</strong> disegno di legge n. 4265 <strong>del</strong> 13 ottobre 1999<br />

presentato al Senato a nome dei senatori TAPPARO, DE LUCA, SMURAGLIA et alii sulla “Tutela <strong>del</strong>la<br />

<strong>persona</strong> che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell‟ambito <strong>del</strong>l‟attività<br />

lavorativa” ove si prevedeva “ai fini <strong>del</strong>la presente legge vengono considerate violenze morali e<br />

persecuzioni psicologiche, nell‟ambito <strong>del</strong>la attività lavorativa, quelle azioni che mirano<br />

esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un <strong>lavoratore</strong>. Gli atti vessatori, persecutori, le<br />

critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, le molestie sessuali, l‟offesa <strong>alla</strong> dignità, la<br />

<strong>del</strong>egittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all‟impresa, ente o amministrazione<br />

(clienti fornitori o consulenti), comunque attuati da superiori, pari grado, inferiori e datori di<br />

lavoro”. Detti comportamenti per divenire mobbing “devono mirare a discriminare, screditare o,<br />

comunque, danneggiare <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado<br />

di influenza sugli altri, rimozione degli incarichi, esclusione o immotivata marginalizzazione d<strong>alla</strong><br />

normale comunicazione aziendale, sottostima sistematica dei risultati, attribuzione di compiti molto<br />

al di sopra <strong>del</strong>le possib<strong>il</strong>ità professionali o <strong>del</strong>la condizione fisica o di salute”. Il fenomeno è un<br />

<strong>il</strong>lecito civ<strong>il</strong>e, per la cui tutela si ricorre alle norme di cui all‟art. 410 ss. c.p.c.; è poi interessante <strong>il</strong><br />

collegamento con l‟art. 2103 c.c. per cui gli atti derivanti dalle violenze psicologiche che<br />

determinano variazione nelle qualifiche, negli incarichi, nei trasferimenti, o in caso di dimissioni<br />

sono impugnab<strong>il</strong>i ai sensi <strong>del</strong> citato art. 2103 c.c. nel corso <strong>del</strong>la XIV Legislatura , tra le molte, si<br />

segnala lo schema di testo unificato d‟iniziativa <strong>del</strong> sen. Tomassini (FI), per i disegni di legge n. 122<br />

<strong>del</strong> 6 giugno 2001 e connessi, in materia di tutela dei lavoratori dal fenomeno <strong>del</strong> mobbing<br />

presentato dal comitato ristretto <strong>del</strong>la Commissione Lavoro <strong>del</strong> Senato. La tutela dei lavoratori di<br />

fronte al fenomeno mobbing è attuata solo in chiave civ<strong>il</strong>istica. Il mobbing è inteso come violenza o<br />

persecuzione psicologica perpetrata con qualsiasi atto o comportamento ai fini di danneggiare <strong>il</strong><br />

<strong>lavoratore</strong>. È demandata <strong>alla</strong> contrattazione collettiva la definizione <strong>del</strong>l‟<strong>il</strong>lecito disciplinare cui<br />

incorre <strong>il</strong> mobber. Infine, interessante l‟analogia con la disciplina <strong>del</strong>le discriminazioni: si considera<br />

l‟azione vessatoria e <strong>il</strong> suo contenuto <strong>alla</strong> stregua di una discriminazione e pertanto i relativi atti<br />

sono inficiati da nullità. In breve, nel corso <strong>del</strong>la stessa si segnalano più di quindici progetti. Mentre<br />

nel corso <strong>del</strong>la XV Legislatura i progetti sono stati più di venti. Attualmente (XVI Legislatura) le<br />

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