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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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provocare e le conseguenze in realtà verificatesi; le quali, ove non siano prevedib<strong>il</strong>i<br />

ed evitab<strong>il</strong>i, escludono <strong>il</strong> rapporto eziologico tra <strong>il</strong> comportamento umano e<br />

l‟evento, sicché, per la riconducib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l‟evento ad un determinato<br />

comportamento, non è sufficiente che tra l‟antecedente (condotta) ed <strong>il</strong> dato<br />

consequenziale (evento) sussista un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario<br />

che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di<br />

regolarità statistica, per cui l‟evento appaia come una conseguenza normale<br />

<strong>del</strong>l‟antecedente” 165 .<br />

Secondo tale orientamento, dunque, le concause r<strong>il</strong>evano in senso giuridico, ma<br />

in ragione <strong>del</strong>la loro „assoluta imprevedib<strong>il</strong>ità o eccezionalità‟ possono escludere<br />

totalmente la responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> datore di lavoro per i danni patiti.<br />

Quindi, non ogni <strong>danno</strong> dà luogo a risarcimento, ma solo quello che si verifica in<br />

condizioni normali e che non risulta determinato da causa assolutamente<br />

imprevedib<strong>il</strong>e, dovendo la condotta di ogni soggetto regolarsi <strong>alla</strong> stregua <strong>del</strong>le<br />

comuni conoscenze causali. Secondo quest‟orientamento dunque l‟uso<br />

<strong>del</strong>l‟ordinaria d<strong>il</strong>igenza non consentirebbe al datore di lavoro di „sapere con<br />

anticipo‟ se dal proprio comportamento <strong>il</strong>legittimo possa scaturire una psicosi.<br />

Tuttavia, l‟orientamento prevalente è oggi quello contrario e in dottrina chi<br />

rifugge l‟argomentare di cui sopra, non solo non riconosce la scusante<br />

<strong>del</strong>l‟imprevedib<strong>il</strong>ità o <strong>del</strong>l‟eccezionalità degli effetti <strong>del</strong> comportamento<br />

antigiuridico da parte di chi l‟ha posto in essere, ma altresì esclude che possa<br />

trovare applicazione una regola che richieda una sequenza costante di effetti di una<br />

determinata condotta, affinché gli stessi possano essere ritenuti causati d<strong>alla</strong><br />

165 Cass. 20 dicembre 1986, in RIDL, 1987, II, p. 578 ss., con nota di MEUCCI M.; conforme<br />

Cass.3 giugno 1980, in GCM, 1980, fasc. 6; Cass. 14 giugno 1982, n. 3621, in GCM, 1982, fasc.6;<br />

Cass. 20 gennaio 1982, n. 567, in FI, 1983, I, c. 1624 ss.; nella giurisprudenza di merito Trib.<br />

M<strong>il</strong>ano 20 maggio 2000, cit.<br />

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