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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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4. Le concause e le mere situazioni di conflittualità inter<strong>persona</strong>le: quando <strong>il</strong><br />

fenomeno non costituisce mobbing<br />

È causa ciò che produce un effetto, modificando uno stato di cose. Nella specie<br />

si avrà un‟ipotesi di causalità unica quando una causa da sola è di per sé sufficiente<br />

a produrre l‟effetto, mentre si avrà un‟ipotesi di concausa (o causalità multipla)<br />

quando solo con l‟intervento in concorso di più cause si può determinare un effetto<br />

altrimenti irrealizzab<strong>il</strong>e.<br />

Anche quando si parla di condotte che agiscono sulla <strong>persona</strong>lità è possib<strong>il</strong>e che<br />

vi siano <strong>del</strong>le concause: queste possono manifestarsi in preesistenti alterazioni<br />

psicologiche oppure in una particolare struttura <strong>del</strong>la <strong>persona</strong>lità o, infine, in<br />

un‟acuta sensib<strong>il</strong>ità individuale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />

Occorre ora evidenziale che non sempre le concause sono in grado di<br />

interrompere <strong>il</strong> nesso di causalità tra una causa, detta principale, e l‟effetto.<br />

Alla luce di ciò occorre chiedersi, in primo luogo, se le concause materiali<br />

r<strong>il</strong>evino in senso giuridico e se sì, come; altresì, se possa applicarsi in subiecta<br />

materia <strong>il</strong> principio penalistico <strong>del</strong> concorso di cause, a mente <strong>del</strong> quale “<strong>il</strong><br />

concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti<br />

dall‟azione od omissione <strong>del</strong> colpevole, non esclude <strong>il</strong> rapporto di causalità fra<br />

l‟azione od omissione e l‟evento” (art. 41, c.1, c.p.).<br />

Nella pratica giudiziaria si sono formati due contrapposti orientamenti con cui si<br />

è risposto ai suesposti quesiti. Una giurisprudenza risalente, ormai superata, ha<br />

sostenuto che “per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso<br />

giuridico, di un determinato evento <strong>danno</strong>so, è necessario stab<strong>il</strong>ire un confronto tra<br />

le conseguenze che, secondo un giudizio di probab<strong>il</strong>ità ex ante, essa era idonea a<br />

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