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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Non v‟è ragione di escludere che in tal caso anche la singola condotta possa dare<br />

luogo a mobbing, ad esempio, richiedendo quale aggiuntivo elemento discretivo la<br />

presenza di un fine persecutorio.<br />

Intorno <strong>alla</strong> qualificazione <strong>del</strong>la singola azione è poi da ultimo intervenuta certa<br />

giurisprudenza che ha inquadrato <strong>il</strong> fenomeno come fattispecie di straining.<br />

È quanto è accaduto in un caso di demansionamento di una dipendente<br />

protrattosi per lungo tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ost<strong>il</strong>i. Il<br />

Tribunale ha riconosciuto <strong>il</strong> diritto <strong>del</strong>la lavoratrice a ottenere <strong>il</strong> risarcimento <strong>del</strong><br />

<strong>danno</strong> <strong>alla</strong> professionalità, <strong>del</strong> <strong>danno</strong> biologico e <strong>del</strong> <strong>danno</strong> morale a titolo di<br />

straining 161 .<br />

Qui la vittima subisce un‟azione ost<strong>il</strong>e che ha come conseguenza un effetto<br />

negativo nell‟ambiente lavorativo: un‟azione che oltre ad essere stressante è<br />

caratterizzata anche da una durata costante 162 .<br />

Che <strong>il</strong> mobbing consista in una serie di atti e comportamenti e non in un singolo<br />

atto o comportamento lo aveva altresì stab<strong>il</strong>ito l‟Ina<strong>il</strong> in una sua circolare <strong>del</strong><br />

dicembre 2003, con cui sosteneva di voler fornire indicazioni operative sul mobbing<br />

ai propri uffici territoriali. Tralasciando la vicenda che sarà successivamente<br />

analizzata, qui si vuole solo far notare che la circolare in parola considerava quali<br />

possib<strong>il</strong>i cause lavorative di insorgenza di malattie psichiche le situazioni di<br />

incongruenza <strong>del</strong>le scelte in ambito organizzativo, definite con l‟espressione<br />

“costrittività organizzativa”, e tra queste in via esemplificativa indicava: la<br />

marginalizzazione <strong>del</strong>l‟attività lavorativa, lo svuotamento <strong>del</strong>le mansioni, la<br />

161 Trib. Bergamo, 20 giugno 2005, cit.<br />

162 Ancora Trib. Bergamo, 20 giugno 2005, cit.: nel caso di specie una lavoratrice, dopo essere<br />

stata privata di ogni mansione, venne costretta a prestare la propria „presunta‟ prestazione lavorativa<br />

in una stanza adibita antecedentemente a ripostiglio, senza computer e telefono, per oltre due anni.<br />

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