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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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In questa ricerca occorre poi non tralasciare che molte condotte sono ex se<br />

<strong>il</strong>legittime, mentre per altre ci si muove nell‟ambito <strong>del</strong>la liceità o <strong>del</strong>l‟indifferenza<br />

per <strong>il</strong> diritto 142 .<br />

In altre parole: gli atti perturbanti possono essere qualificati dall‟ordinamento<br />

positivo come atti in sé riprovevoli (ad esempio, le molestie sessuali, le<br />

discriminazioni, i trasferimenti immotivati o <strong>il</strong> demansionamento 143 ), ma possono<br />

anche non esserlo (si è parlato di „comportamento neutro 144 ‟, ossia di condotta in sé<br />

giuridicamente insignificante, che assume r<strong>il</strong>evanza quale elemento di una<br />

fattispecie complessa lesiva degli interessi <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>; si pensi, ad esempio, alle<br />

critiche continue effettuate in modo um<strong>il</strong>iante, all‟isolamento, alle aggressioni<br />

verbali, l‟imposizione di comportamenti irr<strong>il</strong>evanti ai fini <strong>del</strong>la prestazione 145 , la<br />

penosità <strong>del</strong> lavoro 146 , et sim<strong>il</strong>ia 147 ): da qui la difficoltà nel ricondurre la sequenza<br />

persecutoria ad un fenomeno lesivo <strong>del</strong>la dignità.<br />

142<br />

LOY G., Il “mobbing”: prof<strong>il</strong>i giuslavoristici, cit., p. 258-259.<br />

143<br />

Si evidenzia che la sequenza persecutoria <strong>del</strong> mobbing poiché include comportamenti <strong>del</strong><br />

datore di lavoro che costituiscono altrettanti <strong>il</strong>leciti, specificamente sanzionati d<strong>alla</strong> legge, permette<br />

al <strong>lavoratore</strong> o di agire subito per la contestazione e la repressione di tali <strong>il</strong>leciti, o riservarsi di agire<br />

in seguito nei confronti di una condotta risultata nel suo complesso di mobbing. Confronta in questi<br />

termini SCOGNAMIGLIO R., Mobbing: prof<strong>il</strong>i civ<strong>il</strong>istici e giuslavoristici, cit., 2006, p. 4.<br />

144<br />

L‟espressione è di OLIVA U., Il mobbing: un‟occasione per ripensare alle regole <strong>del</strong>la<br />

„civ<strong>il</strong>tà giuridica‟ , in DR, 2001, p. 1145.<br />

145<br />

Trib. Lecce, 17 novembre 2005, cit.: nel caso di specie <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> era costretto a timbrare<br />

gli orologi marcatempo collocati a 400 m. d<strong>alla</strong> sua postazione ogni 30 minuti. In pratica, doveva<br />

percorrere tutti i giorni km 12,800, con qualsiasi condizioni climatiche e sul terreno accidentato;<br />

inoltre, gli era stato fatto divieto di ricovero nell‟apposito box anche in caso di forti temporali o<br />

freddo intenso, ed era stato privato <strong>del</strong>le relative chiavi. Questo impegno comportava un impiego<br />

(dispendio) di energie psicofisiche per tutte le ore di servizio.<br />

146<br />

Ancora Trib. Lecce, 17 novembre 2005, cit.: la penosità <strong>del</strong> lavoro si ricollegava alle<br />

particolari modalità imposte <strong>del</strong>l‟esecuzione <strong>del</strong>la prestazione, che richiedevano non solo un lavoro<br />

notturno, ma un lavoro svolto in particolari condizioni (all‟aperto, senza possib<strong>il</strong>ità di fruire di<br />

ricoveri in caso di intemperie per precisa immotivata scelta datoriale, con l‟obbligo di camminare<br />

per la darsena su terreno accidentato e con qualsiasi condizione climatica).<br />

147<br />

Cass. 8 novembre 2002, n. 15749, in D&G, 2002, fasc.43, p. 23 ss.: <strong>il</strong> <strong>lavoratore</strong> era stato<br />

attaccato con atti vessatori per la propria condotta incline al rispetto <strong>del</strong>le leggi e dei regolamenti. In<br />

particolare la Corte osserva che “in punto di diritto non può certo escludersi che sia configurab<strong>il</strong>e<br />

<strong>alla</strong> stregua di <strong>il</strong>lecito risarcib<strong>il</strong>e <strong>il</strong> comportamento <strong>del</strong> datore di lavoro che si traduca in disposizioni<br />

gerarchiche – come tali dotate di indubbia forza vincolante – rivolte al dipendente al fine di indurlo<br />

ad atti contrari <strong>alla</strong> legge, ovvero incompatib<strong>il</strong>i con <strong>il</strong> senso etico comune. In questi termini, <strong>del</strong> tutto<br />

generali, può convenirsi che un comportamento <strong>del</strong> genere potrebbe integrare una violazione <strong>del</strong><br />

dovere di tutelare la <strong>persona</strong>lità morale <strong>del</strong> prestatore di lavoro, imposto al datore di lavoro dall‟art.<br />

2087 cc. Sempreché sia provata la situazione di effettiva sudditanza psicologica in cui <strong>il</strong> dipendente<br />

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