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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Negli stessi termini autorevole dottrina r<strong>il</strong>eva che valorizzare ai fini definitori<br />

“l‟elemento soggettivo <strong>del</strong>la condotta lesiva non solo … è incompatib<strong>il</strong>e col diritto<br />

vigente, ma condizionerebbe ogni tutela <strong>alla</strong> diffic<strong>il</strong>e prova di tale elemento. Quello<br />

che conta, invece, è l‟oggettività <strong>del</strong>la condotta, come è stato già chiarito per le<br />

discriminazioni e per <strong>il</strong> comportamento antisindacale” 117 .<br />

In definitiva, <strong>alla</strong> luce di tutte queste osservazioni, secondo i fautori <strong>del</strong>la<br />

concezione oggettiva è necessario prescindere dall‟intento doloso o persecutorio e<br />

focalizzare l‟attenzione solo sull‟effetto lesivo <strong>del</strong>la condotta tenuta dal soggetto.<br />

Ciò comporta che la dignità <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> sarà violata a causa di un‟oggettiva<br />

idoneità lesiva <strong>del</strong> comportamento. Più precisamente, le condotte saranno<br />

considerate vessatorie anche se realizzate in modo inconsapevole, cioè a fronte di<br />

comportamenti non dolosamente preordinati 118 .<br />

Né si ritiene plausib<strong>il</strong>e l‟obiezione proposta dai sostenitori <strong>del</strong>la concezione<br />

soggettiva, secondo cui l‟orientamento oggettivo <strong>del</strong>imita l‟area <strong>del</strong>l‟<strong>il</strong>lecito anche<br />

in rapporto al limite di tolleranza degli atti e dei comportamenti persecutori<br />

(identificato in base all‟art. 1435 c.c. in tema di violenza morale e a mente <strong>del</strong> quale<br />

gli atti e i comportamenti persecutori devono essere di tale natura da fare<br />

impressione sopra una <strong>persona</strong> sensata, avendo riguardo all‟età, al sesso, <strong>alla</strong><br />

condizione <strong>del</strong>la vittima).<br />

Si obietta che tale limite di tolleranza degli atti e comportamenti persecutori<br />

possa “operare come un limite di portata generale <strong>alla</strong> r<strong>il</strong>evanza <strong>del</strong> mobbing,<br />

provare che <strong>il</strong> proprio comportamento non è costitutivo di molestia morale e le proprie decisioni<br />

sono giustificate da ragioni obiettive, estranee a qualsiasi forma di vessazione”.<br />

117 Cass. 12 giugno 1997, n. 5295, in NGL, 1997, p. 335 ss.; in dottrina così VALLEBONA A.,<br />

Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, in MGL, 2006, p. 9; conforme Meucci M., Alcuni<br />

punti fermi in tema di oneri probatori <strong>del</strong> demansionamento e <strong>del</strong> mobbing, in DL, 2007, p. 643. Sul<br />

punto più approfonditamente infra.<br />

118 Tale orientamento è espresso da Cass. 8 gennaio 2000, n, 143, cit.; Trib. Torino, 28 gennaio<br />

2003, cit.; Trib. M<strong>il</strong>ano, 28 febbraio 2003, cit.; in dottrina cfr. MISCIONE M., I fastidi morali sul<br />

lavoro e <strong>il</strong> mobbing, in ILLeJ, II, vol. 2, marzo 2000 in www.labourlawjournal - Issn, cit.<br />

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