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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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3.2 Il soggetto attivo <strong>del</strong>la sequenza persecutoria. Alcune considerazioni in punto<br />

di responsab<strong>il</strong>ità (rinvio). La finalità <strong>del</strong>la condotta vessatoria<br />

Come già accennato <strong>il</strong> mobbing richiede la presenza di due soggetti: la vittima e<br />

l‟agente (mobber); quest‟ultimo può essere tanto <strong>il</strong> datore di lavoro o un superiore<br />

gerarchico quanto un collega.<br />

Certa giurisprudenza osserva che autore <strong>del</strong> mobbing può essere chiunque (sia<br />

esso solo un calcolatore arrivista, o un autoritario di carattere, sia esso, “ben oltre le<br />

prime apparenze anche un cattivo e perverso, che – servendosi di un potere vantato<br />

o reale) invada sistematicamente (e/o consapevolmente 85 ) la sfera privata con azioni<br />

che possono dirigersi: contro la <strong>persona</strong> <strong>del</strong> soggetto da colpire; contro la sua<br />

funzione lavorativa; contro <strong>il</strong> suo ruolo; contro lo status <strong>del</strong>la vittima, “<strong>il</strong> tutto<br />

finalizzato ad un progressivo isolamento fisico, morale e psicologico dall‟ambiente<br />

di lavoro, sì da lasciare la vittima nella convinzione che è solo colpa sua se non vale<br />

nulla, per cui è meglio che se ne vada” 86 .<br />

Ciò per quanto concerne l‟individuazione <strong>del</strong>la <strong>persona</strong>; mentre per quanto<br />

attiene <strong>il</strong> regime <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità, la disciplina giuridica si differenzia a seconda<br />

che a commettere gli atti mobbizzanti sia <strong>il</strong> datore di lavoro, oppure uno dei suoi<br />

dipendenti.<br />

Nel primo caso opererà la disposizione di cui all‟art. 1218 c.c. in combinato<br />

disposto con l‟art. 2087 c.c.: ivi risponde sempre e solo <strong>il</strong> datore di lavoro.<br />

Nell‟ipotesi diversa in cui non agisca direttamente <strong>il</strong> datore di lavoro, bensì un<br />

suo dipendente, oltre <strong>alla</strong> responsab<strong>il</strong>ità extracontrattuale di quest‟ultimo<br />

(comunque responsab<strong>il</strong>e per le azioni commesse), si affiancherà la responsab<strong>il</strong>ità<br />

85 Secondo quest‟orientamento la finalità <strong>del</strong>la condotta è elemento costitutivo <strong>del</strong>la fattispecie.<br />

86 Tar Lazio Roma, 6 giugno 2006, n. 4340, in Foro Amm. Tar., 2006, p. 2045 (s.m.).<br />

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