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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Sul tema sono poi intervenuti i massimi consessi giurisdizionali. In alcuni casi si<br />

è sottolineato che <strong>il</strong> mobbing è un fenomeno strettamente legato al luogo di<br />

lavoro 59 ; in altri, invece, si è messo in risalto che <strong>il</strong> mobbing non necessariamente si<br />

traduce in una menomazione <strong>del</strong>l‟integrità fisica, potendo andare ben oltre e<br />

intaccare gravemente l‟equ<strong>il</strong>ibrio <strong>psichico</strong> <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, menomando la capacità<br />

lavorativa e la fiducia in se stesso, provocando altresì catastrofe emotiva,<br />

depressione e talora persino <strong>il</strong> suicidio 60 .<br />

Infine, l‟inquadramento giuridico riceve <strong>il</strong> suo imprimatur con un‟autorevole<br />

decisione <strong>del</strong>la Corte Costituzionale nel 2003 61 . Sebbene la pronunzia r<strong>il</strong>evi<br />

anzitutto in materia di riparto di competenze fra Stato e Regione (si afferma che <strong>il</strong><br />

fenomeno <strong>del</strong> mobbing nella sua complessità e sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong>la regolazione<br />

degli effetti sul rapporto di lavoro rientra nella materia <strong>del</strong>l‟ordinamento civ<strong>il</strong>e,<br />

ergo nella competenza esclusiva <strong>del</strong>lo Stato), tuttavia se ne fa qui menzione poiché<br />

la Corte coglie l‟occasione per fare chiarezza su alcuni elementi base relativi <strong>alla</strong><br />

disciplina <strong>del</strong> mobbing.<br />

Più precisamente, la Consulta aderisce a una ricostruzione <strong>del</strong> fenomeno in<br />

termini sociologici. Al riguardo precisa che “è noto che la sociologia ha mutuato <strong>il</strong><br />

termine mobbing da una branca <strong>del</strong>l‟etologia per designare un complesso fenomeno<br />

consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti<br />

in essere nei confronti di un <strong>lavoratore</strong> da parte dei componenti <strong>del</strong> gruppo di<br />

lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione<br />

59 Cass. S.U. 23 marzo 2005, n. 6326, cit., negli stessi termini anche Cass. S.U. 4 maggio 2004,<br />

n. 8438, pubblicata in diverse riviste, tra le molte si segnalano: MGL, 2004, p. 554 ss., con nota di<br />

MANNACIO; in DLM, 2005, p. 199 ss., con nota di NATULLO; in FI,2004, I, c. 1692 ss., in RCDL,<br />

2004, p. 339 ss., in GI, 2004, p. 2402 ss.<br />

60 Corte Conti 25 ottobre 2005, n. 623, in RCP, 2006, p. 923 ss., nel caso di specie la Corte dei<br />

Conti era stata chiamata a pronunziarsi sul diritto di rivalsa <strong>del</strong>la Pubblica amministrazione nei<br />

confronti <strong>del</strong> proprio dipendente accusato di aver posto in essere condotte vessatorie.<br />

61 Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit., dichiarata l‟incostituzionalità <strong>del</strong>la legge regione<br />

Lazio 11 luglio 2002, n. 16, in materia di mobbing sul luogo di lavoro Sul punto v. infra.<br />

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