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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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emarginare, infastidire, indurre nel destinatario situazioni di disagio , difficoltà,<br />

disistima verso se stesso, fino al desiderio di lasciare <strong>il</strong> posto di lavoro” 52 .<br />

Alla luce di quanto ricordato, non tralasciando che si è avanti ad un dato di<br />

carattere metagiuridico, nonché in assenza di una previsione normativa di<br />

riferimento, è emerso che <strong>il</strong> primo compito affrontato d<strong>alla</strong> giurisprudenza è stato<br />

quello di definire <strong>il</strong> fenomeno attraverso l‟indicazione dei suoi tratti caratterizzanti.<br />

Quest‟opera non è stata segnata sempre da unicità di vedute. Difatti, da parte di<br />

taluni giudici si è posta massima attenzione alle indicazioni provenienti d<strong>alla</strong><br />

psicologia <strong>del</strong> lavoro, al punto da affermare che <strong>il</strong> lavoro definitorio e l‟indicazione<br />

degli elementi per classificare una determinata condotta come mobbing appaiono<br />

sufficientemente acquisiti grazie <strong>alla</strong> psicologia <strong>del</strong> lavoro 53 .<br />

Altri invece hanno preferito adottare un approccio completamente diverso<br />

sull‟ut<strong>il</strong>izzo dei mo<strong>del</strong>li gnoseologici d‟impostazione psicologica, sostenendo che<br />

“al di là <strong>del</strong>le questioni <strong>del</strong>le etichette e in assenza di una disciplina normativa che<br />

ricolleghi ad un fenomeno chiamato mobbing certe, determinate, conseguenze<br />

giuridiche, non (metta) conto soffermarsi ulteriormente sulla questione definitoria,<br />

né (ha) importanza appurare quale considerazione meriti <strong>il</strong> caso in esame<br />

nell‟ambito <strong>del</strong>la psicologia <strong>del</strong> lavoro” 54 .<br />

A seconda che si segua <strong>il</strong> primo o <strong>il</strong> secondo modo di procedere, diventa più o<br />

meno r<strong>il</strong>evante ai fini definitori basarsi su una consulenza tecnica di ufficio.<br />

Infine, altri ancora hanno av<strong>alla</strong>to un orientamento, a quanto pare intermedio,<br />

che sebbene non riconosca indispensab<strong>il</strong>e accogliere pedissequamente le<br />

indicazioni provenienti d<strong>alla</strong> psicologia <strong>del</strong> lavoro, “in quanto, seppur pregevoli, si<br />

52 Trib. Trieste, 10 dicembre 2003, in LG, 2005, p. 1183 ss.<br />

53 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.; Trib. M<strong>il</strong>ano, 22 agosto 2002, cit.; Trib. Torino, 28 gennaio<br />

2003, cit.; Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit.; Trib. Forlì, 6 febbraio 2003, cit.; Trib. Siena, 19<br />

apr<strong>il</strong>e 2003, cit.; Trib. Viterbo, 30 apr<strong>il</strong>e 2003, cit.; Trib. Pinerolo, 2 apr<strong>il</strong>e 2004, cit.; Trib. Pinerolo,<br />

21 giugno 2004, cit.; Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit.<br />

54 Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit.<br />

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