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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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clima e deve fare tutto quanto è possib<strong>il</strong>e per eliminarlo, cacciando capi e<br />

sorveglianti che tengano <strong>il</strong> comportamento riscontrato” 45 .<br />

A distanza di un anno <strong>il</strong> fenomeno trova identificazione in un‟altra decisione<br />

pretoria 46 . Il mobbing è definito quale “comportamento, reiterato nel tempo, da<br />

parte di una o più persone, colleghi o superiori <strong>del</strong>la vittima, teso a respingere dal<br />

contesto lavorativo <strong>il</strong> soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un<br />

certo arco di tempo subisce <strong>del</strong>le conseguenze negative anche di ordine fisico da<br />

tale situazione” 47 .<br />

Apparentemente le pronunzie dei due tribunali non sono distanti nei contenuti.<br />

Entrambe, infatti, considerano <strong>il</strong> mobbing come un fenomeno reiterato nel tempo a<br />

<strong>danno</strong> di un <strong>lavoratore</strong>, compiuto da un soggetto che può essere <strong>il</strong> datore di lavoro o<br />

un superiore gerarchico <strong>del</strong>la vittima, che ha come fine l‟estromissione <strong>del</strong><br />

<strong>lavoratore</strong> dal contesto di lavoro; inoltre, nel raggiungere questo risultato spesso<br />

risulta seriamente compromessa la salute <strong>del</strong>la vittima.<br />

Tuttavia le pronunzie si differenziano per <strong>il</strong> modus operandi. Il giudice di Forlì<br />

non adotta come base per riconoscere <strong>il</strong> mobbing <strong>il</strong> fatto notorio, bensì ricorre<br />

all‟opera scientifica di consulenti rinomati studiosi <strong>del</strong> fenomeno, dando così<br />

fondamentale importanza alle indicazioni provenienti d<strong>alla</strong> psicologia <strong>del</strong> lavoro<br />

per definire <strong>il</strong> mobbing. Secondo questo Tribunale, quindi, solo quelle condotte<br />

45 PERA G., La responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l‟impresa per <strong>il</strong> <strong>danno</strong> psicologico subito d<strong>alla</strong> lavoratrice<br />

perseguitata dal preposto (a proposito <strong>del</strong> c.d. mobbing), in RIDL, 2000, II, p. 102 ss.<br />

46 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in RIDL, 2001, II, p. 728 ss., con nota di VINCIERI. La storia<br />

professionale <strong>del</strong> ricorrente è paradigmatica per ritrovare tutte le caratteristiche essenziali <strong>del</strong><br />

mobbing: dipendente mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la banca per la quale lavorava da oltre un ventennio con<br />

riconoscimento assoluto <strong>del</strong>le proprie capacità e <strong>del</strong>la propria professionalità fino al momento in cui<br />

qualcosa cambia e da dipendente mo<strong>del</strong>lo in piena ascesa professionale diventa, nel breve volgere di<br />

pochi anni, un „problema‟ da gestire per la banca. Le qualifiche professionali si abbassano (da<br />

distinto, a buono epoca <strong>del</strong>l‟inizio dei problemi, a normale) si stenta a trovare per lui un ruolo<br />

professionale effettivo, viene trasferito da una sede di suo gradimento, ad una disagevole e non<br />

viene considerato per lui più nessun avanzamento in carriera. Addirittura alcune condotte, quali la<br />

privazione <strong>del</strong>le chiavi <strong>del</strong> garage e <strong>del</strong>la possib<strong>il</strong>ità di usufruire <strong>del</strong> posto macchina sono vissuti dal<br />

ricorrente come elementi di um<strong>il</strong>iazione e costituiscono situazioni paradigmatiche e scolastiche a<br />

livello di indizi per <strong>il</strong> mobbing.<br />

47 Trib. Forlì 15, marzo 2001, cit.<br />

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