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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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pluris composto altresì da un onere di collaborazione attiva che si sostanzia anche<br />

nel dar risposta (non necessariamente affermativa) alle domande <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>,<br />

spiegazioni, almeno generali, relative ai dinieghi, nonché metterlo in condizioni di<br />

svolgere <strong>il</strong> suo lavoro” 42 . Il torto, per essere risarcito, non richiede <strong>il</strong> collegamento<br />

con una precisa violazione tra quelle riconosciute dall‟ordinamento, ma si basa su<br />

un comportamento complessivo <strong>del</strong> datore di lavoro che <strong>il</strong> giudice definisce quale<br />

quid pluris lesivo <strong>del</strong>la dignità <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> e che ha fonte nell‟art. 2087 c.c.<br />

rivitalizzato ovvero non richiede una lettura <strong>del</strong>l‟articolo in combinato disposto con<br />

l‟art. 2103 c.c. Secondariamente, s‟intravede l‟origine <strong>del</strong>la violazione: l‟esercizio<br />

non corretto dei poteri imprenditoriali, in quanto è dal loro abuso che nasce la<br />

violazione <strong>del</strong>la dignità, in genere e <strong>del</strong>l‟aspetto psicofisico in particolare.<br />

Questo nuovo modo di intendere vecchi comportamenti vessatori è <strong>alla</strong> base<br />

<strong>del</strong>la rivoluzione che inizia con le già citate pronunzie <strong>del</strong> 1999: <strong>il</strong> giudice <strong>del</strong><br />

lavoro di Torino riconosce <strong>il</strong> <strong>danno</strong> psicologico da mobbing e lo individua in quello<br />

sofferto d<strong>alla</strong> lavoratrice a causa dei comportamenti <strong>del</strong> preposto in un caso, e <strong>del</strong><br />

datore di lavoro nell‟altro.<br />

Più precisamente, si ha mobbing in azienda quando “<strong>il</strong> dipendente (sia) oggetto<br />

ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, (vengano) poste in essere<br />

nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall‟ambiente di lavoro, e nei casi più<br />

gravi ad espellerlo: pratiche <strong>il</strong> cui effetto è quello di intaccare gravemente<br />

l‟equ<strong>il</strong>ibrio <strong>psichico</strong> <strong>del</strong> prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia<br />

42 Cfr. Trib. M<strong>il</strong>ano, 20 dicembre 1999, in DL, 2000, p. 476 ss., che, seppur coeva alle decisioni<br />

<strong>del</strong> Trib. Torino, non richiama, nelle pagine <strong>del</strong>la motivazione così come nella descrizione <strong>del</strong> fatto,<br />

<strong>il</strong> fenomeno mobbing, pur contenendo i caratteri strutturali che lo contraddistinguono. Nella<br />

fattispecie una giornalista è vessata dal superiore gerarchico che le attribuisce mansioni diverse e<br />

inferiori rispetto a quelle stab<strong>il</strong>ite dal proprio contratto, le procura difficoltà nel godere di ferie e<br />

permessi, le nega riconoscimenti professionali. Cfr. in tema di mobbing nel settore giornalistico, sub<br />

art. 32, Ccnl giornalisti.<br />

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