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il danno psichico alla alla persona del lavoratore - Fondazione Prof ...

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Per quanto invece attiene <strong>il</strong> secondo aspetto, si deve ricordare che nel rapporto di<br />

lavoro è coinvolta la <strong>persona</strong> (non soltanto <strong>il</strong> patrimonio di una <strong>del</strong>le due parti),<br />

pertanto si configura “a carico <strong>del</strong> datore di lavoro un obbligo di sicurezza (o di<br />

protezione) derivante d<strong>alla</strong> stessa legge <strong>del</strong> contratto, e quindi correlato a un diritto<br />

soggettivo <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>” che <strong>il</strong> codice civ<strong>il</strong>e <strong>del</strong> 1942 individua nell‟art. 2087.<br />

Da questi elementi si comprende che la volontà <strong>del</strong> legislatore fosse quella di<br />

includere la lesione <strong>del</strong>la salute <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> “nell‟area degli interessi di natura<br />

non patrimoniale, aventi per oggetto la conservazione <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>l‟integrità<br />

fisica” e che in caso di “violazione di tali interessi (si applicano) i rimedi contro<br />

l‟inadempimento <strong>del</strong> contratto” 17 .<br />

Tale argomentare si ritrovava già nei primordi <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> lavoro: infatti,<br />

dottrina autorevole, ricordando Barassi, sottolinea come egli volesse “favorire, non<br />

ostacolare, lo sforzo di chi fonda una responsab<strong>il</strong>ità contrattuale. E allora fa<br />

riferimento all‟art. 1124 <strong>del</strong> c.c. <strong>del</strong> 1865, ricorrendo, cioè all‟equità” 18 . Che vi sia<br />

una riconduzione <strong>del</strong>la natura <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità nell‟alveo di quella contrattuale<br />

si desume anche da altri passi <strong>del</strong>lo stesso Autore, ad esempio, laddove egli afferma<br />

che “siccome oggi è sentimento profondamente radicato nella coscienza comune<br />

che <strong>il</strong> principale debba trattare umanamente l‟impiegato, e creargli un ambiente di<br />

lavoro sano, adeguato <strong>alla</strong> necessità che l‟operaio venga tutelato nella sua salute,<br />

così potremmo dire che <strong>il</strong> rapporto locativo, oggi dovrà essere regolato <strong>alla</strong> stregua<br />

di questo sentimento; e cioè nel contenuto <strong>del</strong>l‟obbligazione complessa <strong>del</strong><br />

conduttore d‟opere, deve rientrare l‟obbligo di fornire un ambiente sano di lavoro e<br />

buoni istrumenti di lavoro” 19 .<br />

17 MENGONI L., La tutela giuridica <strong>del</strong>la vita materiale nelle varie età <strong>del</strong>l‟uomo, cit., p. 130.<br />

18 NAPOLI M., Ritornare a Barassi, Lodovico Barassi Il contratto di lavoro nel diritto positivo,<br />

cit., p. XLVII.<br />

19 NAPOLI M., op.ult.cit., p. XLVII.<br />

V

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