Febbraio 2013 Numero - Anaci
Febbraio 2013 Numero - Anaci
Febbraio 2013 Numero - Anaci
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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />
La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />
l’amministratore<br />
informazioni pratiche per condomini e inquilini<br />
Lungo la via Dante a Milano<br />
ANACI<br />
Anno xxxviii - n. 2 - <strong>Febbraio</strong> <strong>2013</strong> - 3 Euro<br />
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Via G.Battista Vico, 29 CORNAREDO (MI)<br />
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l’amministratore<br />
anno xxxviii<br />
n. 2 - febbraio <strong>2013</strong><br />
Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />
a diffusione nazionale<br />
Viale Sabotino, 22<br />
<strong>2013</strong>5 Milano<br />
Tel. 02/58.32.21.22<br />
Fax 02/58.32.21.00<br />
Posta elettronica:<br />
anacimilano@anaciservizi.it<br />
Sito internet:<br />
www.anacimilano.it<br />
Direttore responsabile<br />
Dario Guazzoni<br />
Comitato Di reDazione<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
Marina Figini<br />
Cristoforo Moretti<br />
pubbliCità e abbonamenti<br />
<strong>Anaci</strong> Milano<br />
Viale Sabotino, 22<br />
<strong>2013</strong>5 Milano<br />
Tel. 02/58.32.21.22<br />
Fax 02/58.32.21.00<br />
stampa<br />
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di Rozzano (Milano)<br />
Viale Isonzo 40/1/2<br />
Tel. 02/8240480<br />
autorizzazione<br />
Tribunale di Milano<br />
376 del 22/12/75<br />
Associato all’Unione<br />
Stampa Periodica Italiana<br />
Copyright - Nessuna parte<br />
del contenuto di questa rivista<br />
può essere pubblicata senza<br />
autorizzazione scritta dell’editore<br />
Sommario<br />
L’AMMinistrAtorE - Anno 38°<br />
FonDAto nEL 1975<br />
il condominio questo nuovo sconosciuto<br />
dario guazzoni pag.5<br />
i nuovi ordinamenti delle professioni, ordinistiche e<br />
non organizzate in ordini e collegi<br />
eugenio antonio correale pag.9<br />
nomina amministratore e nullità secondo la riforma<br />
marina figini pag.22<br />
arriva il registro di anagrafe condominiale e scompare<br />
il “condomino apparente”. oppure no?<br />
luca saccomani pag.29<br />
anaci day <strong>2013</strong> pag.34<br />
serenità e cultura condominiale<br />
delta pag.35<br />
<strong>2013</strong>: nasce il nuovo direttivo pag.36<br />
cascina boscaiola<br />
pinuccio del menico pag.37<br />
le delegazioni anaci in provincia pag.39<br />
sentenze<br />
eugenio antonio correale pag.41<br />
polizza globale fabbricati<br />
laura gilardoni pag.44<br />
l’amministratore 2.0<br />
giuseppe rigotti pag.45<br />
pericoli condominiali<br />
cristoforo moretti pag.48<br />
sicurezza e condominio: le scadenze del <strong>2013</strong><br />
cristoforo moretti pag.50<br />
lavori e contributi previdenziali<br />
vincenzo di domenico pag.53<br />
remissione in bonis possibile per la<br />
cedolare secca “tardiva”<br />
carmen rovere pag.60<br />
il centro studi risponde pag.61<br />
le tabelle inps pag.63<br />
le nostre tabelle pag.65<br />
l’amministratore<br />
3
IL CONDOMINIO QUESTO<br />
NUOVO SCONOSCIUTO<br />
La riforma del condominio approvata come tutti<br />
sappiamo e nelle modalità che andremo via via<br />
approfondendo renderà probabilmente (o forse<br />
certamente) più difficoltosa la vita condominiale<br />
non solo all’interno dell’immobile, ma anche probabilmente<br />
nei rapporti tra condomini ed amministratore.<br />
Siamo sempre stati, e lo saremo sino al prossimo<br />
diciassette giugno (il diciotto entrerà in<br />
vigore il nuovo testo) fautori della “non lite in<br />
condominio”.<br />
A differenza di quanto vogliano far apparire gli organi<br />
di stampa, cartacei e visivi, cinquanta anni di<br />
nostra vita condominiale (forse qualcuno in più)<br />
e di assemblee tenute ci fanno affermare ad alta<br />
voce che in condominio si è sempre, per fortuna,<br />
litigato pochissimo.<br />
Quando episodi pesanti si sono verificati, essi<br />
non sono stati che un riflesso della vita quotidiana,<br />
ove purtroppo veramente si litiga, ma<br />
non nell’immobile.<br />
Ora la nuova normativa cosa ci riserverà?<br />
ANACI, sede provinciale di Milano, a mezzo dei<br />
propri eccelsi validissimi legali, coordinati come<br />
sempre in maniera superlativa da Eugenio Correale,<br />
ha già dato ampio risalto nel numero di dicembre<br />
della nostra Rivista, numero che costituisce<br />
senz’altro un “unico” che nessun altro sarebbe<br />
stato in grado di redigere.<br />
Abbiamo affrontato e discusso la riforma, anche<br />
con l’intervento qualificante del presidente<br />
di Cassazione Dottor Triola il giorno di ANA-<br />
CIDAY, ed ancora lo affronteremo il prossimo<br />
primo marzo in un convegno appositamente<br />
alla riforma dedicato.<br />
Editoriale<br />
l’amministratore<br />
Non solo, ma abbiamo ritenuto di partire con il<br />
venti di febbraio a tenere dei seminari a gruppi di<br />
una cinquantina di colleghi partecipanti; seminari<br />
tenuti da legali per i problemi giuridici coadiuvati<br />
da colleghi per i problemi di vita vissuta e di<br />
vita da vivere nelle assemblee e nei rapporti con<br />
la clientela da giugno in avanti: riforma imperante.<br />
Di tutte le novità alcune ci impensieriscono alla<br />
prima lettura.<br />
Le elenchiamo, certi che i colleghi condivideranno<br />
le nostre timorose perplessità.<br />
Art. 1130 comma 6<br />
“6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale<br />
contenente le generalità dei singoli<br />
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti<br />
personali di godimento, comprensive del codice<br />
fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali<br />
di ciascuna unità immobiliare, nonché<br />
ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.<br />
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata<br />
all’amministratore in forma scritta entro sessanta<br />
giorni. L’amministratore, in caso di inerzia,<br />
mancanza o incompletezza delle comunicazioni,<br />
richiede con lettera raccomandata le informazioni<br />
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.<br />
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o<br />
incompleta risposta, l’amministratore acquisisce<br />
le informazioni necessarie, addebitandone il costo<br />
ai responsabili;”<br />
L’esperienza dice che risponderanno una minima<br />
parte di comproprietari; che le generalità saranno<br />
incomplete, che moltissimi non sapranno dove reperire<br />
i dati catastali.<br />
5
Ed ancor peggio, il bello viene poi ove è detto<br />
“NONCHE’ OGNI DATO RELATIVO ALLE<br />
CONDIZIONI DI SICUREZZA”.<br />
Siamo sicuri che il novantacinque per cento<br />
dei nostri condomini non avrà questi dati; non<br />
li potrà dare; e che farà allora il povero amministratore?<br />
Manderà tecnici a controllare gli impianti elettrici,<br />
il contatore del gas, l’areazione della cucina?<br />
E poi e poi: art. 1135 quarto comma<br />
“Alle opere di manutenzione straordinaria<br />
e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente<br />
un fondo speciale di importo pari<br />
all’ammontare dei lavori”<br />
E qui ancora viene il bello anzi il tragico.<br />
In genere (e i colleghi ed i condomini lo sanno)<br />
quando dopo lunghi e difficoltosi ripensamenti,<br />
batti e ribatti, scambi di opinioni si arriva finalmente<br />
alla delibera di lavori straordinari, si<br />
dispone un piano di pagamenti spesso il più a<br />
lungo possibile onde dare respiro ai molti non<br />
entusiasti nel dover cacciare la vil moneta.<br />
Ora la nuova normativa obbliga (è detto chiaramente!)<br />
alla costituzione di un fondo speciale.<br />
Il che sta a significare (vorremmo sbagliarci!)<br />
che prima di commissionare il lavoro, prima<br />
6<br />
Editoriale<br />
PRONTO INTERVENTO<br />
24H24<br />
di firmare il contratto con l’impresa prescelta,<br />
prima di assegnare gli incarichi al direttore<br />
lavori ed al coordinatore della sicurezza dovremo<br />
(si dovremo!!!!) avere tutto l’importo<br />
del lavoro: diciamo noi su un conto bancario<br />
“dedicato” e non commisto alla cassa ordinaria<br />
del conto corrente condominiale. Nel comma<br />
seguente del nuovo articolo, il comma è rimasto<br />
invariato (contraddizione squallida!!) e si<br />
dice:<br />
“L’amministratore non può ordinare lavori<br />
di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano<br />
carattere urgente, ma in questo caso<br />
deve riferirne nella prima assemblea.”<br />
E qui abbiamo raggiunto l’apice della imbecillità<br />
giuridica (ed economica?).<br />
Prima il Legislatore (che riteniamo non abbia<br />
letto e si sia fidato dei politici che dovevano<br />
far un qualcosa prima della decadenza delle<br />
Camere) obbliga alla costituzione di un fondo<br />
dedicato obbligatoriamente; e poi mantiene il<br />
vecchio testo specificando che l’amministratore<br />
può ordinare gli urgenti lavori straordinari.<br />
Ma, riflessione finale: la logica dove è andata<br />
a finire? Prosit dicevano i latini e spesso aggiungevano<br />
mala tempora currunt.<br />
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Presidente: Guazzoni Dario<br />
Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />
Vice Presidente: Cerrini Carlo<br />
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anacimilano@anaciservizi.it<br />
l’amministratore
i nuovi ordinamenti delle<br />
professioni, ordinistiche e non<br />
organizzate in ordini e collegi<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
1. I nuovi scenari:<br />
L’anno 2012 sarà ricordato dai<br />
cultori del condominio e dai professionisti.<br />
Dopo sessanta anni è passata la<br />
riforma del condominio, divenuta<br />
Legge 122/2012.<br />
Prima ancora era stata approvata<br />
il D. P.R. N. 137 dell’agosto del<br />
2012, che ha regolato le cosiddette<br />
professioni ordinisitiche, ovverosia<br />
le tradizionali professioni<br />
liberali.<br />
Come se due grandi corpi normativi<br />
non fossero già sufficienti e<br />
non fossero oltre modo difficili da<br />
metabolizzare, negli ultimi scorsi<br />
dell’anno abbiamo avuto due ulteriori<br />
grandi novità:<br />
a. la legge 4 del <strong>2013</strong>, che ha disciplinato<br />
la nuova categoria della<br />
cosiddette professioni non organizzate<br />
in ordini o collegi;<br />
b. la riforma forense, che mette in<br />
dubbio la possibilità che chi esercita<br />
la professione di avvocato<br />
accetti anche incarichi di amministratore.<br />
È opportuno tratteggiare immediatamente<br />
il nucleo essenziale<br />
della disciplina sulle professioni<br />
non ordinistiche, poiché in fatto si<br />
tratta delle norme che più direttamente<br />
interessano l’Associazione<br />
e gli Amministratori.<br />
osservatorio del diritto<br />
Abbandonata la vecchia ed abusata<br />
dizione di “professioni emergenti”<br />
il legislatore non ha saputo<br />
coniare definizione meno contorta.<br />
Si tratta comunque delle importanti<br />
attività che un tempo sarebbero<br />
state definite come di “prestazione<br />
d’opera intellettuale” e<br />
che sono esercitate da decenni da<br />
soggetti particolarmente qualificati,<br />
ma non organizzati in albi o<br />
collegi.<br />
Finora ciascuno si poteva fare arbitro<br />
della propria professionalità,<br />
con risultati non sempre entusiasmanti<br />
per l’intera economia nazionale<br />
e per i clienti-consumatori.<br />
I professionisti non organizzati<br />
sono circa tre milioni e mezzo e<br />
molto sbaglia chi ne calibra l’affidabilità<br />
alla stregua degli amministratori<br />
di condominio, che<br />
nel corso degli anni hanno potuto<br />
registrare forte selezione, dovuta<br />
tanto alle innovazioni giuridiche<br />
e tecniche quanto agli sforzi benemeriti<br />
della loro Associazione<br />
più rappresentativa.<br />
Molti settori erano rimasti davvero<br />
privi di regole e di schemi, talché<br />
la nuova normativa era attesa<br />
ed è benvenuta.<br />
Entrata in vigore la nuova disciplina<br />
le competenze e le condotte<br />
l’amministratore<br />
dei professionisti non organizzati<br />
in albi o ordini potranno essere<br />
valutate:<br />
- dalle associazioni professionali<br />
presso le quali sono iscritti i<br />
professionisti;<br />
- da forme aggregative delle associazioni<br />
stesse;<br />
- in esito a complesso e forse<br />
anche alquanto oneroso procedimento<br />
di autoregolamentazione,<br />
che dovrà conformarsi in relazione<br />
alla norma tecnica UNI di riferimento.<br />
Si ricordi che scopi del nuovo<br />
ordinamento sono la tutela dei<br />
consumatori, la promozione della<br />
conoscibilità e la garanzia della<br />
trasparenza del mercato dei servizi<br />
professionali.<br />
Secondo il Ministero dello Sviluppo<br />
Economico la legge, entrata<br />
in vigore dal 10 febbraio, coinvolge<br />
tutte quelle professioni non<br />
organizzate in ordini o collegi,<br />
definite come attività economiche<br />
anche organizzate, volte alla prestazione<br />
di servizi o di opere a favore<br />
di terzi, esercitabile abitualmente<br />
e prevalentemente mediante<br />
lavoro intellettuale, che però<br />
non risultano riservate per legge<br />
a soggetti iscritti in albi o elenchi.<br />
Restano escluse anche le professioni<br />
sanitarie e le attività e i<br />
9
mestieri artigianali, commerciali<br />
e di pubblico esercizio perché disciplinati<br />
da specifiche normative.<br />
Un elenco delle associazioni professionali<br />
che dichiarano di possedere<br />
le caratteristiche previste<br />
dalla nuova legge sarà pubblicato<br />
sul sito web del Ministero dello<br />
sviluppo economico, che avverte<br />
che l’elenco ha finalità esclusivamente<br />
informativa e non un valore<br />
di graduatoria o di rilascio di<br />
giudizi di affidabilità da parte del<br />
Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
Il Ministero dello Sviluppo Economico<br />
ha preparato la seguente<br />
scheda illustrativa, che ovviamente<br />
non può essere vista come<br />
una sorta di appendice della legge,<br />
alla quale sempre dovrà farsi riferimento,<br />
ma che comunque costituisce<br />
buon viatico per un primo<br />
approccio:<br />
RIFERIMENTO OBBLI-<br />
GATORIO ALLA NORMA:<br />
Chiunque svolga una delle professioni<br />
riconducibili alla legge in<br />
esame, è tenuto a far espresso riferimento<br />
nel corso della propria<br />
attività e in particolare in ogni<br />
documento e nel rapporto scritto<br />
con il cliente, agli estremi della<br />
legge stessa. L’inadempimento<br />
rientra tra le pratiche commerciali<br />
scorrette tra professionisti e<br />
consumatori. La disposizione è<br />
volta a rendere il più chiaro possibile<br />
il rapporto con il consumatore,<br />
evitando ogni incertezza sul<br />
contenuto delle attività e sulle caratteristiche<br />
del servizio reso dal<br />
professionista.<br />
10<br />
osservatorio del diritto<br />
IL RUOLO DELLE<br />
ASSOCIAZIONI<br />
PROFESSIONALI:<br />
Non hanno vincoli di rappresentanza<br />
esclusiva (ad esempio, possono<br />
esistere più associazioni per<br />
la stessa attività professionale) né<br />
scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare<br />
le competenze degli associati<br />
e garantire il rispetto delle<br />
regole deontologiche per agevolare<br />
la scelta e la tutela degli utenti<br />
nel rispetto delle regole sulla concorrenza.<br />
Garantiscono trasparenza<br />
delle attività e degli assetti<br />
associativi, dialettica democratica<br />
tra gli associati, l’osservanza dei<br />
principi deontologici e una struttura<br />
organizzativa adeguata alle<br />
finalità dell’associazione. Promuovono<br />
la formazione permanente<br />
dei propri iscritti e adottano<br />
un codice di condotta (art. 27 bis<br />
del Codice del Consumo). Vigilano<br />
sulla condotta professionale<br />
dei loro associati e stabiliscono le<br />
sanzioni derivanti dalla violazione<br />
del codice di condotta.<br />
LA PUBBLICITÀ<br />
DELL’ELENCO DELLE<br />
ASSOCIAZIONI:<br />
Un elenco delle associazioni professionali<br />
che dichiarano di possedere<br />
queste caratteristiche, conformandosi<br />
quindi alle finalità che<br />
la legge rimette alle associazioni,<br />
è pubblicato sul sito web del Ministero<br />
dello sviluppo economico,<br />
anche per consentire agli utenti e<br />
agli stessi professionisti la conoscenza<br />
di elementi utili sugli organismi<br />
che, tra gli altri, riuniscono<br />
gli operatori del mercato dei servizi<br />
professionali. L’elenco ha una<br />
l’amministratore<br />
finalità esclusivamente informativa<br />
e non un valore di graduatoria<br />
o di rilascio di giudizi di affidabilità<br />
da parte del Ministero dello<br />
Sviluppo Economico. Possono<br />
svolgere l’attività anche i professionisti<br />
non iscritti ad alcuna associazione<br />
o iscritti ad associazioni<br />
non presenti sul sito del Ministero.<br />
Le associazioni possono anche (a<br />
determinate condizioni) autorizzare<br />
i propri iscritti a utilizzare il<br />
riferimento all’associazione come<br />
marchio/attestato di qualità dei<br />
propri servizi.<br />
Le associazioni di cui all’elenco,<br />
quindi, sono chiamate a un’azione<br />
di attuazione delle finalità della<br />
legge e ad un particolare impegno<br />
nei confronti dei consumatori e<br />
dei professionisti.<br />
L’ADOZIONE DELLE<br />
NORME UNI E LA<br />
CERTIFICAZIONE DI<br />
CONFORMITA’:<br />
La certificazione da parte di un<br />
organismo terzo indipendente accreditato<br />
presso l’Ente nazionale<br />
di accreditamento indica che il<br />
singolo professionista “certificato”<br />
raggiunge determinati standard<br />
previsti dalla norma tecnica.<br />
Il Ministero dello Sviluppo Economico,<br />
anche attraverso il proprio<br />
sito web, promuove l’informazione<br />
sull’adozione di norme<br />
tecniche UNI relative alle attività<br />
professionali oggetto della legge.<br />
2. Il ruolo delle associazioni dei<br />
professionisti non organizzati in<br />
albi o collegi:<br />
La nuova disciplina completa il
quadro del “controllo di qualità”<br />
che costituisce l’essenza stessa<br />
della nuova disciplina ed ammette<br />
che i percorsi di qualificazione<br />
siano in via ordinaria impostati<br />
mediante le forme di iscrizione<br />
all’associazione ovvero il riferimento<br />
che il singolo professionista<br />
promuova con proprio sforzo<br />
e con proprio impegno il rilascio<br />
del certificato di conformità alla<br />
norma tecnica UNI definita per la<br />
singola professione.<br />
Inoltre, è previsto che si possano<br />
trovare forme aggiuntive di<br />
garanzia in virtù del ricorso alla<br />
valutazione rilasciata da Organismi<br />
di certificazione accreditati da<br />
Accredia, riferentesi a particolari<br />
professionalità,.<br />
Importantissimo sarà il ruolo delle<br />
Associazioni professionali, chiamate<br />
ad esercitare le funzioni valutative<br />
e disciplinari che saranno<br />
di seguito meglio precisate, e che<br />
avranno voce anche nell’elaborazione<br />
della normativa tecnica<br />
osservatorio del diritto<br />
UNI relativa alle singole attività<br />
professionali, attraverso la partecipazione<br />
ai lavori degli specifici<br />
organi tecnici o inviando all’ente<br />
di normazione i propri contributi<br />
nella fase dell’inchiesta pubblica,<br />
al fine di garantire la massima<br />
consensualità, democraticità e<br />
trasparenza.<br />
Non si dovrà mai dimenticare che<br />
a norma dell’art. 9 della legge<br />
4/<strong>2013</strong>, le associazioni professionali<br />
o le altre forme aggregative di<br />
associazioni professionali:<br />
- collaborano all’elaborazione<br />
della normativa tecnica UNI relativa<br />
alle singole attività professionali,<br />
attraverso la partecipazione<br />
ai lavori degli specifici organi<br />
tecnici;<br />
- collaborano all’elaborazione<br />
della normativa tecnica UNI inviando<br />
all’ente di normazione i<br />
propri contributi nella fase dell’inchiesta<br />
pubblica;<br />
- possono promuovere la costituzione<br />
di organismi di certifica-<br />
l’amministratore<br />
zione della conformità per i settori<br />
di competenza, nel rispetto dei<br />
requisiti di indipendenza, imparzialità<br />
e professionalità previsti<br />
per tali organismi dalla normativa<br />
vigente e garantiti dall’accreditamento<br />
di cui alla normativa.<br />
Si tratterà di strumenti e bracci<br />
operativi che potranno servire per<br />
il crescere delle professionalità e<br />
delle competenze.<br />
<strong>Anaci</strong> ha avvertito da tempo<br />
l’importanza delle nuove forme<br />
e tutti gli Associati ricorderanno<br />
lo sforzo della Dirigenza Nazionale<br />
nei Progetti di Qualità e<br />
nell’aggiornamento delle regole<br />
statutarie, che oggi consentono<br />
notevole compatibilità con le<br />
discipline appena approvate dal<br />
Parlamento.<br />
Anche per questo si può guardare<br />
alle nuove regole con fiducia<br />
e con ottimismo, essendo certo<br />
che moltissimo è stato fatto e potendo<br />
guardare con ragionevole<br />
serenità a quanto resta da fare.<br />
11
Ai sensi dell’art. 9 della legge<br />
quattro, la certificazione di conformità<br />
alle norme tecniche UNI passa<br />
anche attraverso le associazioni<br />
professionali ed attraverso le ulteriori<br />
forme delle loro aggregazioni,<br />
nel senso sopra indicato.<br />
Diversamente, il professionista<br />
che non si sia iscritto ad una Associazione<br />
e che abbia dato prova di<br />
grande individualismo potrà ricordare<br />
che gli organismi di certificazione<br />
accreditati dall’organismo<br />
unico nazionale di accreditamento<br />
ai sensi del regolamento (CE) n.<br />
765/2008 del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio, del 9 luglio 2008,<br />
possono rilasciare, su richiesta<br />
del singolo professionista anche<br />
non iscritto ad alcuna associazione,<br />
il certificato di conformità alla<br />
norma tecnica UNI definita per la<br />
singola professione (art. 9, comma<br />
secondo).<br />
3. La nuova carta intestata<br />
degli amministratori:<br />
Come se non bastasse il profluvio<br />
di novità che ormai quotidianamente<br />
ci sommergono, l’articolo<br />
uno, comma terzo della legge 26<br />
gennaio <strong>2013</strong>, n. 4 (sulle professioni<br />
non organizzate e quindi, anche<br />
sulla attività degli amministratori<br />
di condominio) statuisce che:<br />
“Chiunque svolga una delle professioni<br />
di cui al comma 2 contraddistingue<br />
la propria attività, in<br />
ogni documento e rapporto scritto<br />
con il cliente, con l’espresso riferimento,<br />
quanto alla disciplina<br />
applicabile, agli estremi della presente<br />
legge. L’inadempimento rientra<br />
tra le pratiche commerciali<br />
12<br />
osservatorio del diritto<br />
scorrette tra professionisti e consumatori,<br />
di cui al titolo III della<br />
parte II del codice del consumo, di<br />
cui al decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206, ed è sanzionato<br />
ai sensi del medesimo codice”.<br />
La disposizione è stata interpretata<br />
nel senso che anche gli amministratori<br />
di condominio debbano<br />
inserire nelle comunicazioni con<br />
i clienti la seguente locuzione (o<br />
frasi analoghe): “Professione esercitata<br />
ai sensi della legge 14 gennaio<br />
<strong>2013</strong>, n. 4”.<br />
Si parla di sanzioni da molte centinaia<br />
di euro e si parla di decorrenza<br />
dell’obbligo da metà febbraio<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Per vero, vi è qualcosa da mettere<br />
a punto in siffatte affermazioni,<br />
ad esempio perché l’iter che dovrà<br />
riguardare la professione dell’amministratore<br />
di condominio non<br />
sembra ancora maturo né tanto<br />
meno concluso e quindi sarebbe<br />
anche difficile attuare sin d’ora<br />
adempimenti che per qualche verso<br />
sono tuttora in cerca d’autore.<br />
Sopra tutto, sembra di dovere segnalare<br />
che, prima ancora del riferimento<br />
alla legge che ammette<br />
l’esercizio delle attività non ordinistiche,<br />
nel rapporto professionista-cliente<br />
si imporranno<br />
precisazioni e determinazioni che<br />
facciano chiarezza assoluta sulla<br />
“persona” alla quale la prestazione<br />
e l’attività professionale siano<br />
riferibili.<br />
Persona vuol dire, uomo, donna,<br />
oppure persona giuridica e quindi<br />
società con ragione sociale e con<br />
tutti gli altri dati o identificativi,<br />
mentre nessuno potrà ridurre il<br />
richiamo alla tutela apprestata dal<br />
l’amministratore<br />
codice del consumo a mero dato<br />
burocratico.<br />
In futuro le denominazioni di<br />
fantasia alle quali tanto siamo<br />
abituati (“studio tecnico”, “studio<br />
amministrativo” ecc.) e che<br />
oggettivamente potevano rendere<br />
complicato il riferimento preciso<br />
e puntuale ad un determinato ”responsabile<br />
dell’attività” potranno<br />
essere mantenute ma dovranno<br />
essere affiancate e fors’anche sovrastate<br />
da precisa determinazione<br />
del soggetto con il quale il cliente<br />
consumatore intratterrà rapporti<br />
ed instaurerà il rapporto contrattuale<br />
di fiducia.<br />
La prescrizione è quindi molto più<br />
penetrante e molto meno burocratica<br />
di quanto non si sia inteso sin<br />
qui, anche perché molto concreta<br />
e non semplicemente formalistica<br />
è la tutela apprestata dal codice del<br />
consumo.<br />
Una buona visita dal tipografo,<br />
con congrue variazioni della carta<br />
intestata e con la richiesta di inserire<br />
dati personali e codici fiscali<br />
potrà servire.<br />
Al tipografo, però, si dovranno<br />
dare indicazioni opportune e congrue,<br />
affinché senza ombra di dubbio<br />
e con trasparenza il rapporto<br />
professionista- cliente si instauri<br />
nel pieno rispetto delle prescrizioni<br />
di legge.<br />
In tempi moderni, la mancanza di<br />
ricostruibilità e di rispetto dei diritti<br />
del cliente su tali fronti potrebbe<br />
costituire pessimo approccio a<br />
qualunque forma di contenzioso.<br />
4. Gli avvocati potranno<br />
esercitare le professione di<br />
amministratore?
Il Consiglio Nazionale Forense<br />
ha dato ulteriore mostra di modernità,<br />
oltre a quelle numerose<br />
alle quali ci siamo abituati negli<br />
ultimi tempi.<br />
Così, in luogo di diffondere<br />
una banale circolare, ha risposto<br />
alle FAQ (Frequently Asked<br />
Questions, letteralmente le “domande<br />
poste frequentemente”)<br />
che non si sarebbe detto potere<br />
essere affluite numerose e pregnanti<br />
già nell’ultima decade di<br />
gennaio ed intorno all’applicazione<br />
della recentissima riforma<br />
forense.<br />
Al punto 32 delle dette FAQ l’intervistato<br />
si è posto la seguente<br />
domanda:<br />
l’esercizio della professione fo-<br />
osservatorio del diritto<br />
rense è compatibile con la professione<br />
di amministratore di<br />
condominio?<br />
Riportiamo la risposta, alla quale<br />
nessuno potrà negare il pregio<br />
della chiarezza:<br />
R: No, in quanto costituisce altra<br />
attività di lavoro autonomo,<br />
svolta necessariamente in modo<br />
continuativo o professionale.<br />
Tale circostanza risulta confermata,<br />
altresì, dalla nuova disciplina<br />
in materia di professioni<br />
regolamentate (L. n. 4/<strong>2013</strong>)<br />
che conferisce dignità e professionalità<br />
alle categorie dei professionisti<br />
senz’albo. Sebbene<br />
non vengano meno i requisiti di<br />
autonomia ed indipendenza, che<br />
Ponte delle Sirenette - Milano<br />
l’amministratore<br />
hanno sinora consentito di considerare<br />
compatibile l’attività di<br />
amministratore di condominio<br />
con l’esercizio della professione,<br />
la riforma ha innovato profondamente<br />
la disciplina vigente,<br />
escludendo che l’avvocato possa<br />
esercitare «qualsiasi attività di<br />
lavoro autonomo svolta continuamente<br />
o professionalmente»,<br />
con eccezioni indicate in via tassativa<br />
- quali attività di carattere<br />
scientifico, letterario, artistico e<br />
culturale - ovvero con l’iscrizione<br />
nell’albo dei commercialisti<br />
ed esperti contabili, nell’elenco<br />
dei pubblicisti, nel registro dei<br />
revisori contabili o nell’albo<br />
dei consulenti del lavoro (ad. 18,<br />
comma primo lett. a).<br />
13
Essendo noto a tutti quanto sia<br />
frequente che un avvocato accetti<br />
la nomina quale amministratore<br />
di condominio, appare davvero<br />
utile comunicare la presa di<br />
posizione dell’Ufficio del Consiglio<br />
Nazionale Forense, così<br />
come appare del tutto necessario<br />
ricordare che non è la prima volta<br />
che la questione si pone e che<br />
non sarebbe la prima volta neppure<br />
per rilevare che dopo iniziali<br />
perplessità l’esercizio della<br />
professione di amministratore<br />
sia stato ammesso anche per gli<br />
avvocati.<br />
È opportuno quindi attendere gli<br />
indispensabili chiarimenti, che<br />
potranno pervenire ad una radicale<br />
rivisitazione del problema<br />
(non impensabile, ove si pensi<br />
che la riforma forense probabilmente<br />
aveva di vista altro genere<br />
di attività e non quella di amministratore),<br />
od anche essere di<br />
più limitato respiro, ad esempio<br />
consentendo l’accettazione di incarichi<br />
purché in numero molto<br />
14<br />
osservatorio del diritto<br />
esiguo.<br />
Per certo, la risposta alla “domanda<br />
più frequente” è servita<br />
per verificare in concreto (attraverso<br />
l’enorme quantità di e.mail<br />
subito pervenute) quanto siano<br />
numerosi gli avvocati che accettano<br />
la nomina quale amministratore<br />
di condominio.<br />
Il problema è grande, quindi,<br />
così come grande è la confusione<br />
che rischia di ingenerarsi.<br />
Ovviamente, occorrerà attendere<br />
che siano emanati provvedimenti<br />
giurisdizionali e che le decisioni<br />
del giudice competente faccia<br />
chiarezza.<br />
Intanto, appare opportuno evidenziare<br />
che la legge n.4, sulle<br />
professioni non organizzate in<br />
albi o collegi, sembra dovere incidere<br />
sul problema.<br />
Si sottolinea che la legge 4/<strong>2013</strong><br />
è successiva ratione temporis<br />
rispetto alla Riforma forense e<br />
quindi in grado è di comportarne<br />
valida modifica.<br />
La nuova normativa dispone:<br />
Chiesa di San Carlo - corso Vittorio Emanuele - Milano<br />
l’amministratore<br />
“Ai professionisti di cui all’articolo<br />
1, comma 2, anche se iscritti<br />
alle associazioni di cui al presente<br />
articolo, non è consentito<br />
l’esercizio delle attività professionali<br />
riservate dalla legge a<br />
specifiche categorie di soggetti,<br />
salvo il caso in cui dimostrino<br />
il possesso dei requisiti previsti<br />
dalla legge e l’iscrizione al relativo<br />
albo professionale”.<br />
Quindi, sarebbe consentito a chi<br />
possa dimostrare il possesso dei<br />
requisiti previsti dalla legge e<br />
l’iscrizione al relativo albo professionale<br />
e quindi a chi siano<br />
iscritto all’albo degli Avvocati di<br />
diventare uno dei professionisti<br />
di cui all’articolo 1, comma 2,<br />
delle legge 4 del <strong>2013</strong>.<br />
La legge successiva, quindi, potrebbe<br />
rendere possibile quanto<br />
la legge approvata pochi giorni<br />
prima avrebbe vietato, secondo<br />
interpretazione peraltro tutta<br />
quanta da verificare.<br />
Anche nel caso di specie insorge<br />
un ginepraio del quale nessuno<br />
può sentire il bisogno<br />
e che (ove non<br />
sia immediatamente<br />
dipanato) potrà lasciare<br />
quali vittime<br />
sul terreno non soltanto<br />
alcuni professionisti<br />
ma anche la<br />
certezza del diritto.<br />
5. Dal generale al<br />
particolare:<br />
a. Le professioni<br />
intellettuali:<br />
Le “professioni liberali”<br />
e le prestazioni<br />
d’opera intellettuale
offerte dai cosiddetti “liberi professionisti”<br />
sono disciplinate dagli<br />
articoli 2229 - 2238 del codice<br />
civile.<br />
Tradizionalmente la convenzione<br />
stipulata anche in forma verbale<br />
tra il professionista ed il<br />
cliente viene definita “contratto<br />
d’opera intellettuale”, ma appare<br />
molto più agevole affermare<br />
e descrivere cosa non partecipi<br />
della natura dei rapporti in questione<br />
(almeno alla stregua della<br />
nostra tradizione) piuttosto che<br />
proporre contenuto positivo.<br />
Tradizionalmente, il mondo delle<br />
professioni dovrebbe contrapporsi<br />
al mondo dell’impresa.<br />
Nel nostro ordinamento le professioni<br />
intellettuali trovavano<br />
collocazione al di fuori del diritto<br />
commerciale e, infatti, le<br />
disposizioni che regolamentano<br />
le dette attività sono inserite nel<br />
capo secondo del titolo terzo del<br />
libro quinto, dedicato appunto al<br />
lavoro autonomo.<br />
Al contrario, le imprese commerciali<br />
trovano disciplina nel titolo<br />
secondo del medesimo libro del<br />
codice civile.<br />
Per intendere le origini della<br />
distinzione si riporteranno di<br />
seguito alcuni brani tratti dalla<br />
voce “professioni intellettuali”<br />
del Novissimo Digesto, destinati<br />
ormai ad assumere il rilievo<br />
dell’ultimo canto di un mondo<br />
ormai drammaticamente mutato:<br />
“Oltre a ciò, anche dalla normativa<br />
concernente le professioni<br />
intellettuali risulta chiaro l’intento<br />
del legislatore di separare<br />
nettamente le due figure. Al<br />
1° co. dell’art. 2238 c.c. si legge<br />
che qualora l’esercizio della<br />
professione intellettuale costi-<br />
osservatorio del diritto<br />
tuisca «elemento di un’attività<br />
organizzata in forma di impresa»<br />
verrà ad essa applicata anche la<br />
disciplina propria dell’impresa,<br />
che ritroviamo appunto nel Titolo<br />
II (del lavoro nell’impresa)<br />
del libro V del c.c. Una tale netta<br />
distinzione tra la figura del professionista<br />
intellettuale e quella<br />
dell’imprenditore non è né nuova,<br />
né propria dell’ordinamento<br />
giuridico italiano.<br />
L’analisi della figura del professionista<br />
intellettuale coinvolge<br />
una serie di tematiche che abbracciano<br />
vari campi del diritto,<br />
dal diritto civile e commerciale<br />
per quanto attiene alla qualificazione<br />
dell’attività da esso svolta,<br />
al diritto del lavoro per quanto<br />
attiene più strettamente all’obbligazione<br />
di prestare un’attività<br />
intellettuale.<br />
Sono stati gli amministratori<br />
di condominio a saggiare come<br />
l’ordinamento moderno, che recepisce<br />
le normative e gli indirizzi<br />
comunitari, non consenta di<br />
riposare sugli antichi schemi.<br />
Si ricorderà che un antico tariffario<br />
dei compensi degli amministratori<br />
è stato bocciato<br />
dall’Antitrust e si ricorderà che<br />
la bocciatura era stata contestata<br />
poiché si riteneva che le discipline<br />
sulla concorrenza, proprie<br />
del mondo dell’impresa, non potessero<br />
trovare spazio nel mondo<br />
delle professioni.<br />
Le cose sono andate diversamente<br />
e da allora chi ha avuto gli<br />
occhi per guardare ha potuto intendere<br />
che il tempo del cappello<br />
a cilindro e del mantello a ruota<br />
era definitivamente tramontato.<br />
Le professioni intellettuali nella<br />
società moderna sono estrema-<br />
l’amministratore<br />
mente importanti, ma sono anche<br />
estremamente diverse dalle antiche<br />
professioni liberali.<br />
Rimane invariata la nozione della<br />
dignità, del decoro, del prestigio<br />
e della funzione sociale.<br />
Rimangono invariati i valori<br />
espressi con le fondamentali<br />
espressioni di dignità, del decoro,<br />
del prestigio e della funzione<br />
sociale.<br />
Invece, profondamente si innova<br />
il rapporto con il Cliente, che<br />
non è più l’assistito o il difeso o<br />
il paziente, ma è un consumatore,<br />
portatore della tutela che su<br />
tale figura ormai da decenni si<br />
addensa.<br />
I concetti di preventivo, di formazione<br />
obbligatoria, di aggiornamento<br />
e di assicurazione per i<br />
danni costituiscono corollari ed<br />
applicazioni specifiche di siffatta<br />
tutela.<br />
b. Le professioni ordinistiche:<br />
Si ricorderà che nell’agosto del<br />
2012 è stato approvato il provvedimento<br />
sulle cosiddette “professioni<br />
ordinistiche, di cui al DPR<br />
7 agosto 2012, n. 137 recante il<br />
regolamento di attuazione dei<br />
principi dettati dall’art. 3, comma<br />
5, del Decreto Legge n. 138<br />
del 2011 in materia di professioni<br />
regolamentate.<br />
Molto succintamente, si ricordano<br />
i principali fondamenti della<br />
nuova disciplina:<br />
Queste le principali novità:<br />
1. l’articolo uno, “Definizione<br />
e ambito di applicazione”, individua<br />
come “professione regolamentata”<br />
“l’attività, o l’insie-<br />
15
me delle attività, riservate per<br />
espressa disposizione di legge<br />
o non riservate, il cui esercizio<br />
è consentito solo a seguito di<br />
iscrizione in ordini o collegi o<br />
in ogni caso in albi, registri ed<br />
elenchi tenuti da amministrazioni<br />
o enti pubblici, quando la<br />
iscrizione è subordinata al possesso<br />
di qualifiche professionali<br />
o all’accertamento delle specifiche<br />
professionalità, e, in ogni<br />
caso, l’attività esercitata con<br />
l’impiego di un titolo professionale<br />
il cui uso è riservato a chi<br />
possiede una qualifica professionale”.<br />
2. l’articolo due, riafferma il<br />
cardine ed il reale discrimine<br />
tra le professioni ordinistiche da<br />
individuare per molti versi nella<br />
“disciplina dell’esame di Stato”<br />
che rimane ferma;<br />
3. l’articolo quattro introduce<br />
una prima e limitata forma di<br />
“libera concorrenza e pubblicità<br />
informativa”, ammessa con<br />
ogni mezzo” se relativa all’attività<br />
delle professioni regolamentate,<br />
alle specializzazioni,<br />
ai titoli posseduti attinenti alla<br />
professione, alla struttura dello<br />
studio professionale ed ai compensi<br />
richiesti per le prestazioni;<br />
4. tornando alla nozione, si<br />
evidenzia che è definita professione<br />
regolamentata l’attività<br />
riservata per disposizione di<br />
legge o non riservata, il cui esercizio<br />
è previsto solo a seguito di<br />
iscrizione in ordini o collegi e<br />
subordinatamente al possesso di<br />
qualifiche professionali o all’accertamento<br />
delle specifiche professionalità;<br />
5. è rimessa agli ordini professionali<br />
la possibilità di non isti-<br />
16<br />
osservatorio del diritto<br />
tuire un tirocinio obbligatorio o<br />
di istituirlo, comunque per una<br />
durata non superiore a quella<br />
massima di diciotto mesi;<br />
6. al contrario, è stabilita come<br />
obbligatoria la formazione continua,<br />
con l’applicazione di<br />
sanzioni disciplinari per gli inadempienti;<br />
7. è fissato il principio della separazione<br />
tra gli organi disciplinari<br />
e gli organi amministrativi<br />
nell’autogoverno degli ordini.<br />
Sarà il Tribunale, nel cui circondario<br />
ha sede il Consiglio, nominare<br />
i membri degli organi di<br />
disciplina, su proposta di consigli<br />
dell’ordine o collegio, secondo<br />
regolamenti da adottare;<br />
8. il 13 agosto <strong>2013</strong> scatterà<br />
per il professionista l’obbligo<br />
di stipulare un’assicurazione<br />
per i possibili danni arrecati al<br />
cliente.<br />
c. Le professioni non organizzate,<br />
la legge n. 4 del <strong>2013</strong>:<br />
L’articolo uno della legge del 14<br />
gennaio <strong>2013</strong>, n.4, indica che la<br />
nuova normativa, in attuazione<br />
dell’articolo 117, terzo comma,<br />
della Costituzione e nel rispetto<br />
dei principi dell’Unione europea<br />
in materia di concorrenza e<br />
di libertà di circolazione, disciplina<br />
le professioni non organizzate<br />
in ordini o collegi.<br />
Per “professione non organizzata<br />
in ordini o collegi”, si intende<br />
l’attività economica, anche organizzata,<br />
volta alla prestazione<br />
di servizi o di opere a favore di<br />
terzi, esercitata abitualmente e<br />
prevalentemente mediante lavoro<br />
intellettuale, o comunque con<br />
il concorso di questo, con esclu-<br />
l’amministratore<br />
sione delle attività riservate per<br />
legge a soggetti iscritti in albi<br />
o elenchi ai sensi dell’articolo<br />
2229 del Codice civile, delle<br />
professioni sanitarie e delle attività<br />
e dei mestieri artigianali,<br />
commerciali e di pubblico esercizio<br />
disciplinati da specifiche<br />
normative.<br />
Come riferito al primo paragrafo,<br />
la legge si preoccupa di imporre<br />
a chiunque svolga una delle<br />
dette professioni di contraddistinguere<br />
detta attività, in ogni<br />
documento e rapporto scritto<br />
con il cliente, con l’espresso<br />
riferimento: “quanto alla disciplina<br />
applicabile, agli estremi<br />
della presente legge”.<br />
L’inadempimento a tale obbligo<br />
dovrebbe comportare l’applicazione<br />
delle sanzioni previste<br />
dal codice del consumo per le<br />
pratiche commerciali scorrette<br />
tra professionisti e consumatori,<br />
ma sembra troppo assurdo che<br />
l’obbligo di cui si parla consista<br />
unicamente nel dichiarare che si<br />
svolga una attività ai sensi della<br />
legge n.4 del <strong>2013</strong> e si può prevedere<br />
che in realtà la prescrizione<br />
concerna l’individuazione<br />
del professionista.<br />
Inoltre, appare possibile che la<br />
normativa di riferimento sia intesa<br />
anche in relazione alle concrete<br />
modalità di organizzazione<br />
della stessa, nell’ambito dei<br />
diversi schemi previsti.<br />
È ben vero che la previsione<br />
normativa ha quale referente il<br />
timore che si possa ingenerare<br />
confusione tra professioni liberali<br />
e professioni non organizzate<br />
in albi o collegi, ma appare<br />
indispensabile andare oltre.<br />
Sopra tutto, occorre rilevare che
lo specifico richiamo al codice<br />
del consumo implica che il professionista<br />
debba tenere comportamenti<br />
in linea con i valori ivi<br />
enunciati e, quindi, sopra tutto<br />
con le esigenze di trasparenza,<br />
ricostruibilità e chiarezza.<br />
Non a caso, l’articolo quattro<br />
della nuova normativa, occupandosi<br />
delle associazioni dei<br />
professionisti che potranno essere<br />
costituite e che costituiranno<br />
il sistema portante delle nuove<br />
professioni, specifica che:<br />
“le associazioni professionali di<br />
cui all’articolo 2 e le forme aggregative<br />
delle associazioni di<br />
cui all’articolo 3 pubblicano nel<br />
proprio sito web gli elementi informativi<br />
che presentano utilità<br />
per il consumatore, secondo criteri<br />
di trasparenza, correttezza,<br />
osservatorio del diritto<br />
veridicità”.<br />
Addirittura è stato specificato<br />
che:<br />
“nei casi in cui autorizzano i propri<br />
associati a utilizzare il riferimento<br />
all’iscrizione all’associazione<br />
quale marchio o attestato<br />
di qualità e di qualificazione<br />
professionale dei propri servizi,<br />
anche ai sensi degli articoli 7 e<br />
8 della presente legge, osservano<br />
anche le prescrizioni di cui<br />
all’articolo 81 del decreto legislativo<br />
26 marzo 2010, n. 59”.<br />
Occorre quindi occuparsi principalmente<br />
del diritto di chi esercita<br />
professioni non ordinistiche<br />
di costituire associazioni a carattere<br />
professionale di natura<br />
privatistica, fondate su base volontaria,<br />
senza alcun vincolo di<br />
rappresentanza esclusiva, con il<br />
fine di valorizzare le competenze<br />
degli associati e garantire il<br />
rispetto delle regole deontologiche,<br />
agevolando la scelta e la tutela<br />
degli utenti nel rispetto delle<br />
regole sulla concorrenza.<br />
Errano coloro che asseriscono<br />
che le associazioni possano prevedere<br />
vincoli di rappresentanza<br />
esclusiva.<br />
Le funzioni preminenti delle<br />
associazioni di professionisti<br />
saranno quelle “di valorizzare<br />
le competenze degli associati e<br />
garantire il rispetto delle regole<br />
deontologiche, agevolando la<br />
scelta e la tutela degli utenti nel<br />
rispetto delle regole sulla concorrenza”<br />
che l’Avvocato Belli,<br />
in ottimo elaborato che sarà pubblicato<br />
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l’amministratore<br />
17
- promuovere la formazione<br />
permanente dei propri iscritti;<br />
- adottare un codice di condotta<br />
professionale;<br />
- vigilare sui comportamenti<br />
degli aderenti;<br />
- promuovere percorsi di certificazione<br />
di qualità;<br />
- definire le sanzioni disciplinari;<br />
- promuovere organismi e forme<br />
di tutela dei diritti dei consumatori<br />
tra cui lo sportello di<br />
riferimento per il cittadino-consumatore.<br />
Le associazione dei professionisti<br />
saranno soggetti di diritto<br />
privato, ma con funzioni che<br />
andranno ben oltre tale orizzonte,<br />
talché è fatto obbligo che gli<br />
statuti e le clausole associative<br />
18<br />
osservatorio del diritto<br />
delle associazioni professionali<br />
garantiscono la trasparenza delle<br />
attività e degli assetti associativi,<br />
la dialettica democratica<br />
tra gli associati, l’osservanza<br />
dei princìpi deontologici, nonché<br />
una struttura organizzativa<br />
e tecnico-scientifica adeguata<br />
all’effettivo raggiungimento<br />
delle finalità dell’associazione.<br />
Non vi è chi non veda che <strong>Anaci</strong><br />
non ha alcun problema a confrontarsi<br />
con tali prescrizioni,<br />
poiché sin dalle origini lo statuto<br />
della Associazione si è imposto<br />
regole e si è proposto finalità<br />
ampiamente in linea con<br />
l’odierno dettato normativo.<br />
La nostra Dirigenza ha già da<br />
tempo promosso i Progetti che<br />
perfettamente possono armonizzarsi<br />
con la nuova normativa.<br />
l’amministratore<br />
Addirittura, può dirsi che la<br />
stessa sensibilità che la dirigenza<br />
<strong>Anaci</strong> ha mostrato ab origine<br />
perfettamente si coniuga con<br />
i nuovi compiti e con le nuove<br />
funzioni, non più semplicemente<br />
volontaristiche, poiché necessariamente<br />
da rispecchiare nel<br />
disposto di legge.<br />
Ovviamente, non tutto può essere<br />
già perfettamente calibrato<br />
e aderente all’ordinamento che<br />
neppure è entrato in vigore.<br />
Senza scendere nelle mille<br />
pieghe che i temi prefigurati<br />
propongono, ci si limiterà a ricordare<br />
che i principii propri<br />
del codice del consumo e della<br />
tutela del consumatore trovano<br />
sfogo in specifiche prescrizioni,<br />
delle quali si dovrà valutare la<br />
concreta incidenza.
A mo’ d’esempio si ricorderà la<br />
nozione di “foro del consumatore”<br />
e la faticosa elaborazione<br />
che si è formata sul punto.<br />
La legge prescrive che gli statuti<br />
associativi garantiscono trasparenza<br />
delle attività e degli assetti<br />
associativi, dialettica democratica<br />
tra gli associati, l’osservanza<br />
dei principi deontologici e una<br />
struttura organizzativa adeguata<br />
alle finalità dell’associazione.<br />
Inoltre, le associazioni debbono<br />
promuovere la formazione<br />
permanente dei propri iscritti e<br />
adottano un codice di condotta<br />
(art. 27 bis del Codice del Consumo).<br />
Vigilano sulla condotta<br />
professionale dei loro associati e<br />
stabiliscono le sanzioni<br />
derivanti dalla violazione del codice<br />
di condotta.<br />
Nessun dubbio che, nella sostanza,<br />
non vi sia una sola prescrizione<br />
che già non sia stata riflessa<br />
in misura notevole nel tessuto<br />
delle regole associative.<br />
Una serena ed ulteriore verifica<br />
potrà essere condotta, per completare,<br />
o anche solo per migliorare<br />
il quadro già congruo e soddisfacente.<br />
Gli elementi nuovi sono tanti<br />
e sarebbe assurdo che il nuovo<br />
ruolo (sarebbe meglio dire “il<br />
nuovo ufficio”) al quale l’Associazione<br />
viene chiamata non richieda<br />
alcun adeguamento.<br />
Si può essere tranquilli anche su<br />
tale fronte.<br />
L’adeguamento per <strong>Anaci</strong> sarà<br />
molto meno faticoso che per altri.<br />
Il Ministero dello Sviluppo Economico<br />
sarà referente per confronti<br />
e per indicazioni che allo<br />
stato sarebbe davvero prematuro<br />
osservatorio del diritto<br />
cercare di determinare con una<br />
qualunque aspirazione alla completezza.<br />
La legge prevede che l’elenco<br />
delle associazioni professionali<br />
e delle forme aggregative di associazioni<br />
che dichiarano, con<br />
assunzione di responsabilità dei<br />
rispettivi rappresentanti legali,<br />
di essere in possesso dei requisiti<br />
ivi previsti e di rispettare, per<br />
quanto applicabili, le prescrizioni<br />
di cui agli articoli 5, 6 e 7 è<br />
pubblicato dal Ministero dello<br />
Sviluppo Economico nel proprio<br />
sito internet, unitamente agli<br />
elementi concernenti le notizie<br />
comunicate al medesimo Ministero<br />
ai sensi dell’ulteriore normativa.<br />
Nessuna persona di buon senso<br />
può ipotizzare che la Pubblica<br />
Amministrazione sarà in grado<br />
di esercitare da subito reali e<br />
concrete forme di controllo e di<br />
verifica sul campo.<br />
Come si era detto ab initio, si<br />
tratta di una platea enorme, che<br />
riguarda 3.500.000 professionisti<br />
in tutta Italia e con le più variegate<br />
attività.<br />
Occorrerà quindi autodisciplina<br />
e grande capacità di interlocuzione<br />
con i cultori della materia,<br />
con gli altri protagonisti (le vecchie<br />
parti sociali), con gli organi<br />
della Pubblica Amministrazione.<br />
Per concludere, cinque indicazioni<br />
tratte dalla legge che dispone:<br />
1. le associazioni professionali<br />
promuovono, anche attraverso<br />
specifiche iniziative, la formazione<br />
permanente dei propri<br />
iscritti, adottano un codice di<br />
condotta ai sensi dell’articolo<br />
l’amministratore<br />
27-bis del Codice del consumo,<br />
di cui al decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206, vigilano<br />
sulla condotta professionale<br />
degli associati e stabiliscono le<br />
sanzioni disciplinari da irrogare<br />
agli associati per le violazioni<br />
del medesimo Codice.<br />
2. le associazioni promuovono<br />
forme di garanzia a tutela dell’utente,<br />
tra cui l’attivazione di uno<br />
sportello di riferimento per il<br />
cittadino consumatore, presso<br />
il quale i committenti delle prestazioni<br />
professionali possano<br />
rivolgersi in caso di contenzioso<br />
con i singoli professionisti,<br />
ai sensi dell’articolo 27-ter del<br />
Codice del consumo, di cui al<br />
decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206, nonché ottenere<br />
informazioni relative all’attività<br />
professionale in generale e agli<br />
standard qualitativi da esse richiesti<br />
agli iscritti.<br />
3. alle associazioni sono vietati<br />
l’adozione e l’uso di denominazioni<br />
professionali relative a<br />
professioni organizzate in ordini<br />
o collegi.<br />
4. ai professionisti di cui all’articolo<br />
1, comma 2, anche se<br />
iscritti alle associazioni di cui al<br />
presente articolo, non è consentito<br />
l’esercizio delle attività professionali<br />
riservate dalla legge a<br />
specifiche categorie di soggetti,<br />
salvo il caso in cui dimostrino<br />
il possesso dei requisiti previsti<br />
dalla legge e l’iscrizione al relativo<br />
albo professionale.<br />
5. le associazioni possono autorizzare<br />
i propri associati ad<br />
utilizzare il riferimento all’iscrizione<br />
all’associazione quale<br />
marchio o attestato di qualità dei<br />
propri servizi (art. 5, comma 2).<br />
19
CP1 e CP2:<br />
la protezione delle facciate e delle superfici<br />
esposte, anche nelle situazioni più critiche<br />
la velocità di degrado delle facciate resta ancora molto elevata,<br />
con quadri fessurativi dell’ordine dei centimetri, punti<br />
d’accesso preferenziali dei diversi aggressivi. L’efficacia di<br />
eventuali trattamenti superficiali, a protezione delle superfici<br />
degli edifici, è direttamente proporzionale al grado di insalubrità<br />
ambientale, presenti nell’atmosfera e nell’acqua, ed alla<br />
sua riduzione, attraverso l’applicazione di un rivestimento<br />
esterno, una sorta di “pelle”, impermeabile all’acqua e alla<br />
diffusione del vapore. Esattamente quello che fanno CP1 e<br />
cp2: una specie di “involucro protettivo” così performante da<br />
assicurare tutte le esigenze costruttive, a prescindere dalle<br />
caratteristiche dello strato portante. Il valore tecnologico ed<br />
innovativo dei due rivestimenti minerali è sintetizzabile in cinque,<br />
semplici, qualità che ne elencano perfettamente prestazioni,<br />
requisiti e vantaggi: idrorepellenza, capacità plastica ai<br />
movimenti della struttura, riparazione delle cavillature, facilità<br />
di posa e, per quanto riguarda soprattutto CP1, traspirabilità.<br />
Sia che si tratti di grandi costruzioni a destinazione commerciale<br />
ed industriale o più frequentemente di interventi<br />
di ristrutturazione e di ripristino, il coating cp1 e cp2 costituisce<br />
la “barriera fisica” più esterna dell’edificio, consentendo<br />
di ottenere elevate prestazioni di resistenza agli<br />
agenti atmosferici, alla corrosione e agli sbalzi termici,<br />
grazie alla loro impermeabilità e, contemporaneamente,<br />
elevata permeabilità al vapore (CP1).<br />
di colore bianco, fondo ideale per successiva tinteggiatura,<br />
CP1 è la soluzione per la finitura superficiale<br />
a spessore di murature in laterizio intonacate con<br />
qualsiasi tipo di intonaco, essendo compatibile anche<br />
con supporti minerali e sottofondi esistenti, pur se già<br />
verniciati.<br />
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la capacità di prevenzione dei quadri fessurativi della pellicola<br />
di coating, insieme all’attitudine all’auto riparazione<br />
delle cavillature del supporto, determinata dall’estrema deformabilità/elasticità<br />
del materiale, fanno di cp1-cp2 un rivestimento<br />
dall’ottima adesione per la messa in sicurezza,<br />
risanamento e riqualificazione di tutte le superfici.<br />
In grado di conferire all’edificio un miglioramento<br />
sostanziale delle caratteristiche<br />
prestazionali, CP1-CP2 garantiscono<br />
l’allungamento della vita utile alla struttura,<br />
con possibilità di operare importanti<br />
modifiche anche postume alla costruzione.<br />
L’azione di protezione e recupero<br />
attraverso l’innovativa formulazione<br />
dei due rasanti, appena due millimetri<br />
di spessore, è, in realtà, la risposta tecnologica,<br />
articolata su un ciclo completo<br />
di componenti integrati, tutti a marcatura<br />
CE, rispondente ai più elevati livelli di<br />
Qualità.<br />
CP2, invece, è l’intonachino impermeabilizzante per<br />
facciate adatto per ogni struttura in calcestruzzo e<br />
cemento armato, gettate in opera o prefabbricate,<br />
anche in presenza di substrati fessurati.
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rendere impermeabile una facciata o risolvere i problemi di fessurazione<br />
non è mai stato così semplice.<br />
Il pacchetto costruttivo aderisce perfettamente a supporti cementizi, ceramiche<br />
non smaltate e alla maggior parte delle superfici verniciate, copre le<br />
microfessure anche postume dell’intonaco e permette l’integrità estetica e<br />
la continuità della protezione.<br />
Grazie alla piacevole finitura a frattazzo CP1e CP2 possono essere lasciati a<br />
vista o proporsi come fondo ideale per la successiva tinteggiatura.<br />
scegli Volteco e diventa il referente di un ciclo di protezione completo e<br />
duraturo, che mantiene un ottimo livello d’impermeabilità delle facciate anche<br />
dopo anni.<br />
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Milano che si terrà il 9 Maggio <strong>2013</strong> presso<br />
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nomina amministratore e<br />
nullita’ secondo la riforma<br />
Testo definitivo 6 febbraio <strong>2013</strong><br />
Marina Figini<br />
In materia di nomina dell’amministratore<br />
la normativa introdotta<br />
con la Riforma (Legge 11 dicembre<br />
2012 n. 220, in vigore dal 18<br />
giugno <strong>2013</strong>) pone, tra le altre, le<br />
seguenti disposizioni.<br />
Art. 1129, 1° comma - Quando<br />
i condomini sono più di otto, se<br />
l’assemblea non vi provvede, la<br />
nomina di un amministratore è<br />
fatta dall’autorità giudiziaria su<br />
ricorso di uno o più condomini o<br />
dell’amministratore dimissionario.<br />
Art. 1129, 2° comma - Contestualmente<br />
alla accettazione della nomina<br />
e ad ogni rinnovo dell’incarico,<br />
l’amministratore comunica i<br />
propri dati anagrafici e professionali,<br />
il codice fiscale, o, se si tratta<br />
di società, anche la sede legale<br />
e le denominazione, il locale ove<br />
si trovano il registro di anagrafe<br />
condominiale, il registro dei verbali<br />
delle assemblee, il registro di<br />
nomina e revoca dell’amministratore,<br />
il registro di contabilità.<br />
Art. 1129, 10° comma – L’incarico<br />
di amministratore ha durata di<br />
un anno e si intende rinnovato per<br />
eguale durata. L’assemblea convocata<br />
per la revoca o le dimissioni<br />
delibera in ordine alla nomina<br />
del nuovo amministratore.<br />
Art. 1129, 12° comma n. 8 – L’omessa,<br />
incompleta o inesatta comunicazione<br />
dei dati di cui sopra<br />
costituisce grave irregolarità ai<br />
fini della revoca dell’amministratore<br />
da parte dell’Autorità Giudi-<br />
22<br />
osservatorio del diritto<br />
ziaria.<br />
Art. 1129, 14° comma – L’amministratore,<br />
all’atto dell’accettazione<br />
della nomina e del suo rinnovo,<br />
deve specificare analiticamente, a<br />
pena di nullità della nomina stessa,<br />
l’importo dovuto a titolo di<br />
compenso per l’attività svolta.<br />
Art. 1129, 15° comma - Per quanto<br />
non disciplinato dal presente<br />
articolo si applicano le disposizioni<br />
di cui alla sezione I del capo IX<br />
del titolo II del libro IV (ossia le<br />
norma che disciplinano il “mandato”).<br />
Prima di procedere all’esame della<br />
disposizione inerente alla nullità<br />
della nomina, appare utile ricordare,<br />
sia pure con brevi cenni,<br />
alcune considerazioni di carattere<br />
generale e sempre valide in ordine<br />
alla natura giuridica dell’incarico<br />
di amministratore di condominio,<br />
nonché alla nullità degli atti giuridici.<br />
La natura dell’incarico di<br />
amministratore<br />
La Riforma non contiene alcuna<br />
nuova disposizione che incida<br />
sulla natura giuridica di tale incarico,<br />
che rimane ancora caratterizzato<br />
da una complessa peculiarità<br />
che rende l’Amministratore una<br />
figura atipica, non del tutto collocabile<br />
in alcuno degli istituti giuridici<br />
espressamente disciplinati<br />
dal codice civile.<br />
Valgono dunque i principi sino<br />
ad oggi elaborati da dottrina e<br />
l’amministratore<br />
giurisprudenza per i quali, non<br />
costituendo il Condominio un autonomo<br />
soggetto di diritto dotato<br />
di personalità giuridica, l’Amministratore<br />
non raffigura un organo<br />
bensì il titolare di un rapporto, diretto<br />
ed immediato con i condomini,<br />
che si qualifica come ufficio<br />
di diritto privato assimilabile<br />
al mandato con rappresentanza<br />
con la conseguente applicazione,<br />
nei rapporti tra Amministratore<br />
e ciascuno dei condomini, delle<br />
disposizioni sul mandato con rappresentanza.<br />
Tali principi sono stati pregevolmente<br />
illustrati e commentati, con<br />
richiamo a dottrina e giurisprudenza,<br />
dal prof. Rafaele Corona<br />
nel suo scritto “La rappresentanza<br />
dell’amministratore”, parte<br />
prima, pubblicato sulla presente<br />
Rivista, numero di giugno 2012.<br />
Nel suo scritto il prof. Corona ha<br />
altresì evidenziato che tra i singoli<br />
condomini (mandanti) e l’amministratore<br />
(mandatario) si instaura<br />
un rapporto assimilabile, anche<br />
se non parificabile, al “mandato<br />
collettivo” previsto dall’art. 1726<br />
cod. civ., ossia un rapporto soggettivamente<br />
pluralistico ed oggettivamente<br />
unitario, caratterizzato<br />
dal fatto che con un atto collegiale<br />
(la delibera assembleare)<br />
più persone conferiscono incarico<br />
per la gestione di affari di interesse<br />
comune.<br />
Altro istituto al quale l’attività<br />
dell’amministratore di condomi
nio può essere assimilato, anche<br />
se non parificato, è costituito<br />
dal “mandato ex lege”, il contenuto<br />
del quale è predeterminato<br />
dalle norme di legge che fissano<br />
compiti, poteri e obbligazioni del<br />
mandatario e dei mandanti. Nondimeno,<br />
evidenzia sempre il prof.<br />
Corona, limitatamente al settore<br />
della gestione l’assemblea e il regolamento<br />
di condominio possono<br />
concedere all’amministratore<br />
poteri maggiori rispetto a quelli<br />
previsti per legge. In ciò consiste<br />
la tipicità dell’istituto: con la<br />
predeterminazione dello schema<br />
legale tipico, da un lato, e con i limiti<br />
apposti ai poteri della volontà<br />
singola e collegiale, dall’altro lato,<br />
l’ordinamento mira a soddisfare<br />
interessi riguardanti la convivenza<br />
che superano la sfera dei singoli<br />
condomini e si identificano con<br />
i generali interessi privati, tutelabili<br />
al pari di quelli aventi carattere<br />
di ordine pubblico afferenti alle<br />
finalità proprie dello Stato.<br />
Evidenzia ancora il prof. Corona<br />
che il conferimento dell’incarico<br />
tramite la delibera assembleare<br />
assunta a maggioranza (vincolante<br />
anche per i condomini assenti o<br />
dissenzienti) trova la sua ragione<br />
nel metodo collegiale e nel principio<br />
maggioritario che ha lo scopo<br />
di agevolare la formazione della<br />
volontà unitaria.<br />
L’accettazione dell’incarico di<br />
amministratore<br />
Nonostante una minoritaria, sia<br />
pure autorevole (Salis) parte della<br />
dottrina abbia manifestato diverso<br />
avviso, secondo l’opinione prevalente<br />
di dottrina e giurisprudenza<br />
l’accettazione da parte dell’amministratore<br />
non è necessaria per la<br />
validità della nomina e del conferimento<br />
dell’incarico in quanto,<br />
come si è detto, si tratta di un ufficio<br />
la cui disciplina deriva diretta-<br />
osservatorio del diritto<br />
mente dalla legge; di conseguenza,<br />
sin dal momento della nomina<br />
l’amministratore acquista i poteri<br />
di rappresentanza e di gestione del<br />
condominio, in quanto la nomina<br />
stessa deriva da una delibera di investitura<br />
e non da un atto negoziale.<br />
La nomina prescinde dunque<br />
da un atto negoziale unilaterale<br />
quale l’accettazione, che sarebbe<br />
invece necessaria nell’ ambito<br />
contrattuale tipico del mandato.<br />
Su quanto prevede la Riforma in<br />
argomento si tornerà tra poco.<br />
Il compenso<br />
dell’amministratore<br />
Il mandato si presume oneroso e<br />
la misura del compenso viene stabilita<br />
dalle parti oppure determinata<br />
in base alle tariffe professionali<br />
o agli usi, oppure dal giudice<br />
(art. 1709 cod.civ.).<br />
Nel condominio l’assemblea<br />
provvede alla conferma dell’amministratore<br />
ed all’eventuale sua<br />
retribuzione (art. 1135, 1° comma<br />
n. 1).<br />
Le due norme appena viste vanno<br />
coordinate tra loro, nel senso che<br />
anche l’incarico conferito all’Amministratore<br />
di condominio si<br />
presume oneroso, fatta salva la<br />
possibilità di una diversa delibera<br />
assembleare,che decida per la gratuità<br />
dell’incarico stesso.<br />
Si ricorda che secondo la Cassazione<br />
(sent. 28 aprile 2010 n.<br />
10204) il compenso dell’attività<br />
dell’amministratore connessa ed<br />
indispensabile all’espletamento<br />
dei suoi compiti istituzionali e<br />
non esorbitante dal mandato con<br />
rappresentanza, deve ritenersi<br />
compreso nel corrispettivo stabilito<br />
al momento del conferimento<br />
dell’incarico per tutta l’attività<br />
amministrativa di durata annuale,<br />
senza necessità di separata liquidazione.<br />
In mancanza di delibera<br />
assembleare che stabilisca un<br />
l’amministratore<br />
compenso straordinario per lavori<br />
specifici non si può riconoscere<br />
tale diritto in quanto, quando è<br />
stabilito dall’assemblea un compenso<br />
forfetario a favore dell’amministratore,<br />
non opera la presunzione<br />
di onerosità del mandato che<br />
viene superata dal riconoscimento<br />
espresso di una determinata retribuzione<br />
da parte del condominio.<br />
In effetti, le prestazioni rese<br />
dall’amministratore fanno tutte<br />
parte di un complesso unitario<br />
rappresentato dall’oggetto dell’incarico<br />
ricevuto, e non è possibile<br />
procedere al loro frazionamento.<br />
Va altresì evidenziato che la richiesta<br />
di un compenso aggiuntivo<br />
potrebbe configurare l’ipotesi<br />
di esercizio di una ingiustificata<br />
attività extra mandato, ossia eccedente<br />
i limiti del mandato stesso<br />
(art. 1711 il mandatario non può<br />
eccedere i limiti fissati nel mandato,<br />
restando a carico del mandatario<br />
le conseguenze, in coerenza<br />
con l’art. 1398 c.c).<br />
La nullità, l’annullabilità,<br />
l’inefficacia, dei negozi<br />
giuridici in generale<br />
Gli atti volti a comunicare agli<br />
altri la propria volontà, diretta ad<br />
effetti giuridici che l’ordinamento<br />
riconosce e garantisce, costituiscono<br />
“negozi giuridici”.<br />
Se il negozio giuridico è costituito<br />
dalla dichiarazione di una sola<br />
parte si dice unilaterale, mentre<br />
sono pluripersonali quelli che<br />
derivano da più persone, come i<br />
“contratti” (che possono essere bilaterali<br />
o plurilaterali).<br />
La “validità” del negozio sussiste<br />
quando il negozio è formato/ perfetto<br />
in quanto rispondente ai criteri<br />
di legge; “efficacia” è l’attitudine<br />
del negozio a produrre i suoi<br />
effetti: non sempre i due momenti<br />
coincidono.<br />
Ed infatti il negozio pur essendo<br />
23
valido può essere” inefficace”,<br />
ossia non produrre i suoi effetti<br />
per varie ragioni estranee al negozio<br />
stesso; tra queste si trova il<br />
mancato verificarsi di una “condizione”<br />
imposta dalla legge. In<br />
tali casi il negozio è “valido” ma<br />
“inefficace”, ossia non produce i<br />
suoi effetti, che peraltro produrrà<br />
automaticamente quando cesserà<br />
il motivo della sua inefficacia (ad<br />
es. il testamento regolarmente redatto<br />
è valido ma produce i suoi<br />
effetti solo alla morte del testatore).<br />
Il negozio giuridico è “nullo”<br />
quando manca di uno dei suoi<br />
elementi essenziali o è contrario<br />
all’ordine pubblico al buon costume,<br />
o contiene una condizione<br />
illecita, e negli altri casi stabiliti<br />
dalla legge; la nullità del negozio<br />
impedisce la produzione di qualunque<br />
effetto.<br />
Il negozio giuridico nullo è insanabile<br />
(salvo che la legge non<br />
disponga altrimenti), non convalidabile,<br />
ed improduttivo di effetti<br />
giuridici.<br />
La legge prevede la “conversione”<br />
24<br />
osservatorio del diritto<br />
del negozio nullo, che può produrre,<br />
senza necessità di nuova<br />
manifestazione di volontà delle<br />
parti, gli effetti di un negozio diverso<br />
del quale contenga i requisiti<br />
di sostanza e di forma, ove risulti<br />
che le parti lo avrebbero voluto<br />
se avessero conosciuto la nullità.<br />
Con la cosiddetta “rinnovazione”<br />
del negozio nullo le parti pongono<br />
in essere un nuovo negozio,<br />
che sostituisce quello nullo, eliminando<br />
il vizio che dava origine<br />
alla nullità, sempre che ciò sia<br />
possibile.<br />
Il negozio è “annullabile” quando<br />
una parte è incapace di agire<br />
oppure quando la volontà è “viziata”<br />
a causa di errore, violenza<br />
o dolo.<br />
Gli effetti del negozio annullabile<br />
si producono tutti fino a che non<br />
viene dichiarato l’annullamento<br />
che può essere chiesto solo dal<br />
soggetto nel cui interesse è stabilito<br />
dalla legge, ed entro il termine<br />
prescrizionale di cinque anni.<br />
Il negozio annullabile può essere<br />
sanato con la “convalida”, cioè<br />
con un altro negozio con il quale<br />
l’amministratore<br />
la persona che ha diritto di chiedere<br />
l’annullamento vi rinuncia.<br />
La nullità della nomina indicata<br />
dall’art.1129, 14° comma<br />
Come si è già scritto all’inizio,<br />
l’art. 1129, 14° comma dispone<br />
che l’amministratore, all’atto<br />
dell’accettazione della nomina e<br />
del suo rinnovo, deve specificare<br />
analiticamente, a pena di nullità<br />
della nomina stessa, l’importo dovuto<br />
a titolo di compenso per l’attività<br />
svolta.<br />
Le espressioni introdotte ex novo<br />
dalla Riforma “accettazione della<br />
nomina” e “ a pena di nullità della<br />
nomina” vanno interpretate, a parere<br />
di chi scrive, sia alla luce dei<br />
principi generali sopra esposti in<br />
materia di nullità dei negozi giuridici,<br />
sia tenendo conto delle finalità<br />
che la nuova normativa condominiale<br />
si propone di garantire.<br />
E’ principio pacifico, anche secondo<br />
la Riforma, che la nomina<br />
dell’amministratore e la determinazione<br />
del suo compenso rientrano<br />
nelle attribuzioni dell’assemblea<br />
che vi provvede con delibera
assunta con la maggioranza prevista<br />
dalla legge (art. 1135 e art.<br />
1136).<br />
Pare altrettanto pacifico, in quanto<br />
non si trovano nel nuovo testo<br />
di legge disposizioni al riguardo,<br />
che anche secondo la Riforma né<br />
la determinazione del compenso<br />
né l’accettazione della nomina da<br />
parte dell’amministratore costituiscono<br />
elementi essenziali del<br />
“negozio giuridico” costituito dalla<br />
“delibera assembleare” avente<br />
ad oggetto la nomina dell’amministratore.<br />
Da tali considerazioni deriva che,<br />
a parere di chi scrive, la nomina<br />
dell’amministratore, compresa la<br />
determinazione del suo compenso,<br />
contenuta in una delibera validamente<br />
assunta dall’assemblea è un<br />
atto perfezionato e valido al momento<br />
della delibera stessa, indipendentemente<br />
dalla accettazione<br />
da parte dell’Amministratore, di<br />
norma non presente all’assemblea<br />
che lo nomina, non sussistendo<br />
alcun presupposto di sua nullità<br />
secondo i principi generali sopra<br />
visti.<br />
osservatorio del diritto<br />
Ed allora la “nullità” prevista<br />
dall’art. 1129, 14 ° comma va interpretata,<br />
sempre a parere di chi<br />
scrive, tenendo conto non tanto<br />
della espressione letterale utilizzata,<br />
quanto delle finalità perseguite<br />
dal legislatore: finalità che<br />
si possono individuare, tra le altre,<br />
nella esigenza di garantire la massima<br />
chiarezza e trasparenza nei<br />
rapporti tra amministratore e condomini,<br />
anche per quanto riguarda<br />
il compenso dovuto all’amministratore<br />
per l’attività svolta,<br />
ma comunque nel rispetto della<br />
volontà della maggioranza e delle<br />
delibere validamente assunte.<br />
Sotto questo punto di vista, la specificazione<br />
analitica dell’importo<br />
dovuto a titolo di compenso, oggetto<br />
dell’art. 1129, 14 ° comma,<br />
potrebbe essere considerata quale<br />
“condizione di legge” di efficacia<br />
dell’atto di nomina, con conseguente<br />
applicabilità del principio<br />
di retroattività all’evento dedotto<br />
in condizione.<br />
Vale a dire che l’atto di nomina è<br />
validamente perfezionato al momento<br />
della delibera ma produrrà<br />
Una delle numerose sale di Palazzo Isimbardi<br />
l’amministratore<br />
i suoi effetti solo quando si verificherà<br />
quel determinato atto contestuale<br />
o successivo (la dichiarazione<br />
dell’amministratore) che,<br />
pur non facendo parte dei suoi<br />
elementi costitutivi, è espressamente<br />
previsto dalla legge quale<br />
condizione di efficacia con effetto<br />
retroattivo.<br />
E così, permanendo la prassi per<br />
la quale, prima di arrivare alla<br />
delibera di nomina del nuovo amministratore,<br />
vengono esaminate<br />
dai condomini le offerte/proposte/<br />
presentazioni formulate dai diversi<br />
candidati, comprese le determinazioni<br />
dei rispettivi compensi,<br />
l’assemblea allo scopo convocata<br />
assumerà la delibera di nomina<br />
dell’amministratore prescelto con<br />
indicazione del relativo complessivo<br />
compenso; tale nomina sarà<br />
valida ma assumerà efficacia allorquando<br />
l’amministratore, ricevuta<br />
notizia della sua nomina,<br />
fornirà “specificazione analitica”<br />
dell’importo dovutogli a titolo di<br />
compenso, e/o confermerà la specificazione<br />
già in precedenza contenuta<br />
nella sua offerta/proposta/<br />
presentazione.<br />
Qualora invece l’assembleanominasse<br />
l’amministratore<br />
senza deliberare in<br />
alcun modo anche<br />
il suo compenso, la<br />
nomina sarebbe valida<br />
per i motivi già<br />
detti ma diventerebbe<br />
efficace quando<br />
l’amministratore, ricevuta<br />
notizia della<br />
sua nomina, fornisse<br />
specificazione analitica<br />
dell’importo<br />
dovutogli a titolo di<br />
compenso. In questo<br />
caso, peraltro, risulterebbe<br />
necessaria<br />
una successiva deli-<br />
25
era avente ad oggetto la approvazione<br />
del compenso medesimo:<br />
senza specifica approvazione assembleare,<br />
come già illustrato più<br />
sopra, l’amministratore non ha infatti<br />
diritto al compenso.<br />
L’interpretazione qui fornita da<br />
chi scrive sembra rispondere, oltre<br />
che ai concetti generali elaborati<br />
dalla giurisprudenza in merito<br />
all’incarico di amministratore,<br />
principi che la Riforma non offre<br />
motivi per considerare disattesi,<br />
anche al principio generale più<br />
sopra brevemente esposto per cui<br />
il negozio nullo non può essere<br />
convalidato dalle parti, tranne nei<br />
casi previsti espressamente dalla<br />
legge (e precisamente in caso di<br />
conferma ed esecuzione volontaria<br />
di disposizioni testamentarie<br />
nulle o di donazioni nulle, ossia<br />
quando i soggetti che avrebbero<br />
interesse a far valere la nullità di<br />
disposizioni che pongono a loro<br />
carico determinate obbligazioni<br />
rinunciano a far valere la nullità<br />
medesima e danno spontanea esecuzione<br />
alle obbligazioni previste<br />
nell’atto nullo).<br />
Si tratta, come si vede, di una “sanatoria”<br />
prevista espressamente<br />
dalla legge per eccezioni e casi<br />
specifici, non soggetta ad applicazione<br />
analogica in altre diverse<br />
fattispecie.<br />
Neppure potrebbe ritenersi applicabile<br />
alla “nullità della nomina”<br />
l’istituto della “conversione” al<br />
quale più sopra si è fatto cenno.<br />
Potrebbe invece ritenersi applicabile<br />
l’istituto della “rinnovazione”<br />
nel senso che potrebbe essere convocata<br />
una nuova assemblea che<br />
potrebbe assumere una nuova delibera<br />
alla quale l’Amministratore<br />
dovrebbe far seguire la “specificazione<br />
analitica” richiesta dall’art.<br />
1129, 14° comma in esame.<br />
In ogni caso, quand’anche l’accettazione<br />
e le comunicazioni da<br />
26<br />
osservatorio del diritto<br />
parte dell’amministratore vengano<br />
regolarmente rese e la sua nomina<br />
diventi pertanto efficace, le<br />
dichiarazioni dell’amministratore<br />
richieste dall’art. 1129 “a pena di<br />
nullità della nomina”, non sanerebbero<br />
eventuali irregolarità della<br />
nomina stessa derivanti da irregolarità<br />
della delibera, la quale resterebbe<br />
impugnabile qualora ne<br />
sussistessero i motivi (ad esempio<br />
perché assunta senza la maggioranza<br />
richiesta dalla legge).<br />
Conclusioni<br />
Al di là dell’apparente aumento<br />
di adempimenti a carico dell’amministratore<br />
e di appesantimento<br />
della procedura di sua nomina, è<br />
da ritenere che in realtà la attuazione<br />
pratica della nuova normativa<br />
non si discosterà di molto da<br />
quanto già abitualmente avviene<br />
secondo prassi consolidata. E così<br />
è da ritenere che i rapporti si svolgeranno<br />
come segue.<br />
Nomina in sostituzione di amministratore<br />
uscente (dimissionario<br />
o revocato dall’assemblea)– a)<br />
Previo esame delle varie offerte/<br />
proposte/presentazioni sottoposte<br />
dai candidati, l’assemblea delibera<br />
la nomina dell’amministratore<br />
e il suo compenso complessivo:<br />
tale “nomina” è un atto valido ma<br />
non efficace; b) l’atto di nomina<br />
diventa “efficace” allorquando<br />
l’amministratore, ricevuta notizia<br />
della sua nomina, fornisce (eventualmente<br />
confermando quella già<br />
offerta al momento della candidatura)<br />
la “ specificazione analitica”<br />
dell’importo dovutogli a titolo<br />
di compenso, già deliberato nel<br />
suo complesso dall’assemblea;<br />
c) l’”accettazione” della nomina<br />
da parte dell’amministratore,<br />
pur continuando a non essere<br />
presupposto per la validità della<br />
nomina contenuta in valida delibera,<br />
diventa strumento neces-<br />
l’amministratore<br />
sario, secondo la nuova normativa,<br />
- affinchè la nomina stessa<br />
acquisti “efficacia” mediante la<br />
citata specificazione analitica del<br />
compenso (art. 1129, 14° comma)<br />
- e affinchè l’amministratore<br />
adempia agli obblighi di comunicazione<br />
degli altri dati richiesti<br />
(art. 1129, 2° comma) comunicazione,<br />
quest’ultima, che, se omessa,<br />
costituisce grave irregolarità ai<br />
fini della revoca da parte dell’autorità<br />
giudiziaria; d) nel caso in<br />
cui la delibera contenga solo la<br />
nomina senza la determinazione<br />
del compenso, l’accettazione da<br />
parte dell’amministratore, con la<br />
specificazione analitica dell’importo,<br />
dovrà essere seguita da<br />
apposita altra delibera avente ad<br />
oggetto l’approvazione del compenso,<br />
specificato analiticamente<br />
dall’amministratore al momento<br />
della accettazione della nomina;<br />
diversamente l’amministratore<br />
imporrebbe con atto unilaterale<br />
vincolante il proprio compenso<br />
al di fuori della sede assembleare<br />
unica competente a deliberare in<br />
merito, anche secondo la Riforma.<br />
Rinnovo automatico nell’incarico.<br />
Come si è già detto, l’art. 1129,<br />
10° comma prevede che l’incarico<br />
di amministratore ha durata di<br />
un anno e si intende rinnovato per<br />
eguale durata, fatta salva l’ipotesi<br />
di dimissioni oppure di revoca<br />
da parte dell’assemblea. Dunque<br />
alla scadenza di ogni anno l’amministratore<br />
in carica proseguirà<br />
automaticamente nella pienezza<br />
del suo incarico per un altro anno,<br />
e così di anno in anno, senza limiti<br />
di tempo. In ottemperanza a<br />
quanto disposto dall’art. 1129, 2°<br />
e 14 ° comma qui in esame, anche<br />
al momento di ogni rinnovo<br />
l’amministratore sarà tenuto a<br />
rinnovare le comunicazioni dei<br />
dati richiesti dalla legge e la specificazione<br />
analitica dell’importo
dovuto a titolo di compenso: con<br />
ciò consentendo ai condomini di<br />
valutare, qualora il compenso dovesse<br />
subire modifiche rilevanti<br />
e inaccettabili, l’eventuale sua<br />
revoca e conseguente nomina di<br />
nuovo amministratore.<br />
Valgono tute le considerazioni sopra<br />
esposte.<br />
Sanatoria della eventuale “nullità<br />
della nomina” Qualora la<br />
norma in esame, nonostante le<br />
considerazioni sopra esposte, dovesse<br />
interpretarsi nel senso della<br />
introduzione di un nuovo motivo<br />
di “nullità”del negozio giuridico,<br />
e dunque nel senso di vera e propria<br />
nullità della “nomina”, allora<br />
potrebbe risultare applicabile l’istituto<br />
della “rinnovazione”: potrebbe<br />
cioè essere convocata una<br />
nuova assemblea avente lo scopo<br />
di assumere una nuova delibera alla<br />
quale l’Amministratore dovrebbe<br />
far seguire la “specificazione<br />
analitica” richiesta dall’art. 1129,<br />
14° comma in esame, dando in<br />
tal modo completa esecuzione alle<br />
previsioni di legge, e sostituendo<br />
in ogni sua parte la precedente<br />
nomina che dovrebbe considerarsi,<br />
in quanto “nulla”, priva di ogni<br />
effetto giuridico..<br />
Forma e destinatari delle comunicazioni<br />
La norma in esame nulla<br />
dispone in merito alla forma<br />
con la quale l’accettazione della<br />
nomina e le comunicazioni e<br />
specificazioni richieste dalla legge<br />
debbano essere fornite da parte<br />
dell’amministratore, nè a quali<br />
soggetti esse vadano indirizzate.<br />
Se l’Amministratore è presente<br />
in assemblea, tutto avviene contestualmente<br />
e se ne dà atto nel<br />
verbale di assemblea che sarà inviato<br />
a tutti i condomini, compresi<br />
quelli assenti; al verbale verranno<br />
allegate le dichiarazioni dell’amministratore<br />
che ne faranno parte<br />
integrante.<br />
osservatorio del diritto<br />
Se invece l’Amministratore non è<br />
presente in assemblea, come spesso<br />
accade in caso di sua prima nomina,<br />
si ritiene di poter offrire le<br />
seguenti soluzioni.<br />
In primo luogo, stante il principio<br />
generale di libertà della forma<br />
degli atti giuridici (salvi i casi<br />
in cui la forma sia richiesta dalla<br />
legge quale elemento essenziale<br />
dell’atto stesso) e stante l’assenza<br />
di disposizioni specifiche nel<br />
testo riformato, è da ritenere che<br />
l’”accettazione” della nomina e<br />
le “comunicazioni” richieste dalla<br />
legge consistano in comunicazioni,<br />
preferibilmente scritte,<br />
rese con modalità che consentano<br />
la prova del loro ricevimento<br />
e dunque del conseguente adempimento<br />
del relativo onere da parte<br />
dell’Amministratore; potranno<br />
essere utilizzati gli stessi mezzi<br />
previsti per l’avviso di convocazione<br />
dell’assemblea: raccomandata,<br />
posta elettronica certificata,<br />
fax, consegna a mano.<br />
Sorge poi l’altro problema: a quali<br />
soggetti l’Amministratore deve<br />
far pervenire la propria “accettazione”<br />
e le proprie “comunicazioni”?<br />
Sulla questione pare utile distinguere<br />
tra prima nomina quale<br />
primo amministratore del Condominio,<br />
e prima nomina in<br />
sostituzione di precedente amministratore.<br />
In caso di nomina in sostituzione<br />
di precedente Amministratore<br />
(dimissionario o revocato<br />
dall’assemblea) sembra potersi ritenere<br />
che il nuovo Amministratore,<br />
informato della sua nomina<br />
dall’Amministratore uscente (e/o,<br />
come spesso accade, dai condomini<br />
che lo hanno proposto),<br />
faccia pervenire ai condomini<br />
tramite l’Amministratore uscente<br />
la propria accettazione e le comunicazioni<br />
richieste dalla legge.<br />
l’amministratore<br />
L’Amministratore uscente allegherà<br />
al verbale le dichiarazioni e<br />
comunicazioni ricevute, le stesse<br />
verranno a far parte integrante del<br />
verbale e con quest’ultimo saranno<br />
inviate a tutti i condomini che<br />
ne avranno in tal modo corretta e<br />
completa conoscenza.<br />
In caso di nomina quale “primo”<br />
Amministratore del condominio,<br />
deliberata dunque dall’assemblea<br />
convocata allo scopo ad iniziativa<br />
dei condomini privi di amministratore,<br />
l’accettazione della<br />
nomina e le comunicazioni richieste<br />
dalla legge saranno inviate<br />
dall’Amministratore nominato a<br />
tutti i condomini, non solo a quelli<br />
presenti in assemblea, affinchè<br />
tutti indistintamente ne siano a<br />
conoscenza. Del resto l’Amministratore<br />
deve essere a conoscenza<br />
di tutti i dati dei condomini, anche<br />
allo scopo di redigere e mantenere<br />
il Registro di Anagrafe Condominiale,<br />
eseguendo le opportune<br />
ricerche e formulando le necessarie<br />
richieste. Il nuovo “primo”<br />
Amministratore avrà dunque a<br />
disposizione tutti i dati necessari<br />
per comunicare a tutti i condomini<br />
singolarmente sia la propria<br />
accettazione sia le altre comunicazioni<br />
richieste dalla legge.<br />
Le considerazioni sopra esposte<br />
paiono da ritenersi valide in caso<br />
di nomina da parte dell’Autorità<br />
Giudiziaria su ricorso di uno o<br />
più condomini o dell’amministratore<br />
dimissionario.<br />
Quanto ai tempi di esecuzione<br />
dei suddetti incombenti, e tenuto<br />
conto delle diversità dei casi rappresentati,<br />
appare evidente che<br />
la tempestività dell’accettazione<br />
e delle relative comunicazioni<br />
agevolerà il perfezionamento<br />
degli atti dovuti e lo svolgimento<br />
dell’incarico, nell’interesse sia<br />
dei condomini sia dell’amministratore.<br />
27
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aule di giustizia è tornato a materializzarsi<br />
il “condomino apparente”.<br />
Di seguito, in estrema sintesi, la<br />
vicenda.<br />
Accade che il condominio chieda<br />
ed ottenga un decreto ingiuntivo,<br />
per il pagamento di ratei di spese<br />
condominiali, e che l’ingiunta<br />
proponga opposizione, eccependo<br />
la sua carenza di legittimazione<br />
passiva, non essendo essa proprietaria<br />
di alcuna unità immobiliare<br />
nel condominio, né titolare di altri<br />
diritti che potessero legittimare la<br />
pretesa creditoria del condominio;<br />
ciò corroborando la sua asserzione<br />
con la prova del<br />
caso (visura dell’Agenzia<br />
del Territorio).<br />
Accade poi che il<br />
condominio - evidentemente<br />
colto alla<br />
sprovvista dalla<br />
circostanza emersa<br />
in causa - appresti la<br />
propria difesa (finalizzata,<br />
quanto meno,<br />
ad evitare le conseguenze<br />
della soccombenza<br />
sul piano della<br />
condanna al rimborso<br />
delle spese giudiziali)<br />
invocando il<br />
principio della “apparenza<br />
del diritto”,<br />
ossia valorizzando la<br />
osservatorio del diritto<br />
circostanza che la condomina di<br />
cui sopra si presentava nei rapporti<br />
con l’esterno come la legittima<br />
proprietaria dell’immobile, pur<br />
non essendolo.<br />
Accade infine-prevedibilmenteche<br />
il Tribunale investito della<br />
questione risolva la vertenza richiamando<br />
l’orientamento giurisprudenziale<br />
nettamente maggioritario<br />
(fra le tante, Cass. Civ.,<br />
Sez. II, 12 luglio 2011 n. 15296;<br />
Cass. Civ., Sez. II, 31 marzo 2006,<br />
n. 7629; Cass. Civ., Sezioni Unite,<br />
8 aprile 2002, n. 5035; Cass. Civ.,<br />
Sez. II, 3 aprile 2001, n. 4866),<br />
per il quale “in tema di ripartizione<br />
delle spese condominiali è<br />
l’amministratore<br />
La Darsena - Milano<br />
passivamente legittimato rispetto<br />
all’azione giudiziaria per il recupero<br />
della quota di competenza il<br />
vero proprietario della porzione<br />
immobiliare e non anche colui<br />
che si sia comportato nei rapporti<br />
con i terzi come condomino senza<br />
esserlo e, dunque, non anche chi<br />
possa apparire tale” (Tribunale di<br />
Torino, Sez. III Civ., 21 novembre<br />
2012, n. 6755).<br />
***<br />
Per la verità, l’amministratore<br />
avveduto-ed edotto degli insegnamenti<br />
provenienti dalla giurisprudenza-ha<br />
da tempo scongiurato<br />
l’insorgenza di simili contenziosi,<br />
adottando la prudente prassi di far<br />
29
precedere l’avvio di azioni giudiziarie<br />
(tipicamente: di recupero di<br />
crediti condominiali) da una indagine<br />
presso la Conservatoria dei<br />
Registri Immobiliari ed il Catasto,<br />
finalizzata ad individuare con certezza<br />
il soggetto obbligato, e perciò<br />
da convenire in giudizio.<br />
Peraltro, gli esiti di tale indagine<br />
sovente riservano sorprese. Non è<br />
raro che in tale occasione si riveli<br />
l’incompletezza se non addirittura<br />
l’erroneità della c.d. “anagrafica<br />
condominiale”, ossia dell’elenco<br />
dei condomini pervenuto in lascito<br />
dalle precedenti gestioni, e così<br />
si scopra che l’unità immobiliare<br />
in relazione alla quale occorre attivare<br />
le vie giudiziali non sia di<br />
proprietà del soggetto che compare<br />
nell’elencazione in possesso,<br />
ma oggetto di comunione tra quel<br />
soggetto ed il coniuge, oppure sia<br />
di proprietà del figlio, o del genitore;<br />
non sono mancati nemmeno<br />
casi in cui si è appurato che le<br />
generalità riportate nell’elenco a<br />
disposizione dell’amministratore<br />
non appartenevano ad alcun condomino,<br />
bensì ad un inquilino, o<br />
ad un promissario acquirente.<br />
A tutto ciò dovrebbe porre rimedio<br />
il “Registro di Anagrafe Condominiale”,<br />
introdotto dalla riforma.<br />
Il testo novellato dell’art. 1130<br />
c.c., per quanto ora in discorso,<br />
dispone infatti che:<br />
“L’amministratore, oltre a quanto<br />
previsto dall’art. 1129 e dalle vigenti<br />
disposizioni di legge, deve:<br />
(omissis)<br />
6) curare la tenuta del registro<br />
di anagrafe condominiale contenente<br />
le generalità dei singoli<br />
proprietari e dei titolari di diritti<br />
reali e di diritti personali di godimento,<br />
comprensive del codice<br />
fiscale e della residenza o domicilio,<br />
i dati catastali di ciascuna<br />
30<br />
osservatorio del diritto<br />
unità immobiliare, nonché ogni<br />
dato relativo alle condizioni di sicurezza.<br />
Ogni variazione dei dati<br />
deve essere comunicata all’amministratore<br />
in forma scritta entro<br />
sessanta giorni. L’amministratore,<br />
in caso di inerzia, mancanza o incompletezza<br />
delle comunicazioni,<br />
richiede con lettera raccomandata<br />
le informazioni necessarie<br />
alla tenuta del registro di anagrafe.<br />
Decorsi trenta giorni, in caso<br />
di omessa o incompleta risposta,<br />
l’amministrazione acquisisce le<br />
informazioni necessarie, addebitandone<br />
il costo ai responsabili;<br />
(omissis).<br />
Il condominio deve quindi dotarsi<br />
di un elenco corretto e completo<br />
dei suoi partecipanti (e non solo<br />
di quelli, come si tornerà a dire), e<br />
l’amministratore deve attivarsi di<br />
conseguenza.<br />
Ciò dovrebbe però consentirgli<br />
non solo di non commettere errori<br />
nell’indirizzare le richieste che i<br />
suoi doveri gli impongono di rivolgere<br />
ai condomini, ma altresì<br />
di dare esatta attuazione agli obblighi<br />
di informativa nei confronti<br />
dei terzi qualificati, pure posti a<br />
suo carico (si pensi al dovere di<br />
comunicare ai creditori del condominio<br />
non ancora soddisfatti<br />
che lo interpellino i dati dei condomini<br />
morosi, di cui al primo<br />
comma dell’art. 63 disp. att. c.c.).<br />
Ma sarà proprio così? E sarà cosa<br />
di poco conto dare contenuto al<br />
Registro di Anagrafe Condominiale,<br />
per come è stato congegnato?<br />
***<br />
Come si è visto, la norma introduce<br />
l’obbligo di comunicare<br />
all’amministratore la variazione<br />
dei dati (sia attinenti la sfera soggettiva<br />
del proprietario od altro<br />
titolare di diritto reale o personale<br />
l’amministratore<br />
di godimento, sia attinenti l’unità<br />
immobiliare), in forma scritta, entro<br />
il termine di sessanta giorni.<br />
Si può legittimamente presumere<br />
che il disposto riceverà pronta attuazione<br />
quando la comunicazione<br />
riguardi la variazione di dati<br />
personali, in conseguenza dell’intervenuto<br />
trasferimento della proprietà<br />
dell’unità immobiliare. Per<br />
il disposto dell’ultimo comma<br />
dell’art. 63 disp. att. c.c., infatti,<br />
chi cede diritti su unità immobiliari<br />
resta obbligato solidalmente<br />
con l’avente causa per i contributi<br />
maturati fino al momento in cui<br />
abbia trasmesso all’amministratore<br />
copia autentica del titolo che<br />
ha determinato il trasferimento<br />
del diritto. Il venditore, dunque,<br />
risulta certamente incentivato ad<br />
adoperarsi tempestivamente in tal<br />
senso.<br />
Almeno i dati personali dei proprietari<br />
e dei titolari di diritti reali<br />
di godimento, ed i dati catastali<br />
delle unità immobiliari, potranno<br />
poi essere acquisiti ex officio,<br />
per il caso di “inerzia, mancanza<br />
o incompletezza delle comunicazioni”.<br />
È infatti previsto che, a fronte di<br />
ciò, l’amministratore debba inoltrare<br />
all’interessato, a mezzo lettera<br />
raccomandata, richiesta di<br />
fornire le informazioni necessarie<br />
alla tenuta del registro, e che, decorsi<br />
inutilmente trenta giorni dalla<br />
richiesta, esso possa procedere<br />
ad acquisire direttamente i dati<br />
occorrenti tramite i competenti<br />
uffici (anagrafe comunale, Catasto,<br />
Conservatoria dei Registri<br />
Immobiliari), addebitandone ai<br />
responsabili il costo.<br />
Rimangono però alcuni coni<br />
d’ombra, e non sembra facilissimo<br />
immaginare come possano essere<br />
eliminati.
La compilazione e la tenuta del<br />
Registro di Anagrafe Condominiale<br />
dovrebbero rendersi possibili,<br />
anzitutto, attraverso l’acquisizione<br />
dei dati direttamente dagli<br />
interessati, che si suppongono<br />
cooperanti (e non v’è ragione di<br />
dubitare che sarà davvero così).<br />
Ma cosa accadrebbe se, per errore<br />
o per altre ragioni, anche non<br />
nobili, venissero forniti dagli interessati<br />
dati inveritieri od incompleti?<br />
Sembra in verità improbabile che<br />
al “condomino apparente”, seppure<br />
dichiaratosi espressamente<br />
tale, potrà essere attribuita quella<br />
legittimazione passiva rispetto<br />
alle azioni promosse dal condominio<br />
che la giurisprudenza gli ha<br />
sinora comprensibilmente negato,<br />
ben potendo però auspicarsi, almeno,<br />
che la sua condotta venga<br />
sanzionata con una rigorosa applicazione<br />
della regola della soccombenza<br />
nell’attribuzione delle<br />
spese di lite.<br />
Certo è, tuttavia, che il titolo acquisito<br />
resterà sostanzialmente<br />
inefficace, o comunque non del<br />
tutto idoneo rispetto allo scopo<br />
perseguito (come avverrebbe, ad<br />
esempio, se l’ingiunzione fosse<br />
stata rivolta ad uno solo dei coniugi<br />
comproprietari, non essendo<br />
stata dichiarata l’esistenza<br />
dell’altro titolare).<br />
***<br />
La norma impone che nel Registro<br />
debbano essere indicati anche<br />
i dati anagrafici dei titolari di<br />
“diritti personali di godimento”,<br />
quali devono considerarsi i conduttori<br />
ed i comodatari.<br />
In merito, potrebbe intanto osservarsi<br />
che non è semplice rinvenire<br />
il fondamento della decisione del<br />
legislatore di estendere il “censimento”<br />
a soggetti sostanzialmen-<br />
osservatorio del diritto<br />
te estranei agli aspetti propri della<br />
gestione condominiale, potendo<br />
solo immaginarsi-come già hanno<br />
fatto autorevolissimi commentatori<br />
( 1 ) - che la conoscenza<br />
dei loro dati possa risultare utile<br />
unicamente nel caso in cui essi si<br />
rendano colpevoli di violazioni<br />
rispetto a limitazioni regolamentari<br />
all’uso delle unità immobiliari<br />
godute (per il rispetto delle quali<br />
il condominio può rivolgersi sia<br />
al proprietario, sia al conduttore<br />
od al comodatario, al fine di far<br />
cessare l’abuso).<br />
Poi, trasferendo l’attenzione sul<br />
piano della concreta attuazione<br />
del disposto, si pone la questione<br />
rappresentata dall’inesistenza di<br />
uffici od enti cui accedere, onde<br />
acquisire i dati per l’ipotesi non<br />
forniti spontaneamente. Com’è<br />
ben noto, infatti, i contratti di locazione<br />
e di comodato non sono<br />
assoggettati ad obblighi di pubblicità,<br />
diversamente da quanto<br />
avviene con riferimento ad atti e<br />
contratti che riguardano la proprietà<br />
ed i diritti reali di godimento.<br />
***<br />
Forse ancora più critica per l’operatore<br />
è poi la parte della norma<br />
che richiede di inserire nel contesto<br />
del Registro di Anagrafe Condominiale<br />
anche “ogni dato relativo<br />
alle condizioni di sicurezza”;<br />
dato che, avuto riguardo alla<br />
portata complessiva della norma,<br />
sembra debba riguardare le singole<br />
unità immobiliari, di proprietà<br />
o comunque di uso esclusivo.<br />
La stesura definitiva della riforma<br />
ha eliminato i poteri ispettivi<br />
dell’amministratore sulle pro-<br />
1 Alberto Celeste ed Antonio Scarpa,<br />
Riforma del Condominio-primo commento<br />
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, Giuffrè<br />
Editore, pagg. 156-157.<br />
l’amministratore<br />
prietà esclusive, finalizzati esattamente<br />
alla verifica del rispetto<br />
della normativa in materia di sicurezza,<br />
che gli erano stati attribuiti<br />
dal disegno di legge approvato<br />
dal Senato il 26.1.2011 (art.<br />
1122 bis).<br />
La disposizione introdotta, tuttavia,<br />
ripropone negli stessi termini<br />
di cui poco sopra il problema<br />
dell’acquisizione dei dati, quando<br />
non forniti direttamente dall’interessato,<br />
e, prima ancora, quello<br />
dell’individuazione di quali debbano<br />
essere i dati da considerare<br />
a tal fine.<br />
Solo con grandissima approssimazione,<br />
può affermarsi che dovrà<br />
essere annotata l’esistenza di<br />
situazioni rilevanti sotto il profilo<br />
evidenziato di cui si venga a conoscenza,<br />
connesse alla destinazione<br />
d’uso dell’unità immobiliare,<br />
od alla presenza al suo interno<br />
di beni od impianti che presentino<br />
specificità.<br />
Allo stato, pare però oggettivamente<br />
difficile rinvenire nella<br />
previsione normativa qualcosa di<br />
meno vago dell’affermazione di<br />
un principio generale-pure degno<br />
della massima tutela, qual è quello<br />
della sicurezza negli edifici-e<br />
ricavare dalla sua formulazione<br />
indicazioni immediatamente operative.<br />
***<br />
Dunque, il “condomino apparente”<br />
forse scomparirà, o forse no,<br />
ma in ogni caso si affacciano altre<br />
e nuove questioni, e non di poco<br />
conto, se solo si consideri che l’inottemperanzadell’amministratore<br />
all’obbligo di curare la tenuta<br />
del Registro di Anagrafe Condominiale<br />
costituisce grave irregolarità,<br />
sanzionabile con la revoca<br />
giudiziale (art. 1129, dodicesimo<br />
comma, n. 7, c.c.).<br />
31
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gremita da cinquecento<br />
colleghi, con la consueta<br />
signorilità Gianfranco<br />
Fasan ha allestito e curato<br />
l’edizione <strong>2013</strong> della<br />
manifestazione culturale<br />
ANACIDAY da lui ideata alcuni<br />
anni or sono.<br />
Dopo l’intervento del nuovo<br />
Vice sindaco di Milano, avvocato<br />
Ada Lucia De Cesaris,<br />
hanno porto i saluti agli intervenuti<br />
il Presidente nazionale<br />
Membri, il Presidente<br />
regionale Bianchini ed il Presidente<br />
provinciale Guazzoni.<br />
34<br />
varie ed eventuali<br />
I Legali del Centro Studi provinciale<br />
coordinati dal direttore<br />
del Centro Avv. Eugenio<br />
Correale (dopo una relazione<br />
del Presidente di Cassazione<br />
Dott.Triola) sono intervenuti<br />
a vario titolo sulla riforma<br />
del condominio che entrerà<br />
in vigore il prossimo diciotto<br />
giugno, Riforma che A-<br />
NACI Milano approfondirà<br />
in apposite sedute di studio a<br />
gruppi di associati.<br />
Coordinati da Leonardo Caruso,<br />
delegato di ANACI ai<br />
rapporti internazionali hanno<br />
quindi nel pomeriggio<br />
preso parola Claudine Speltz,<br />
Presidente del CEPI e Yves<br />
Van Ermen, Rappresentante<br />
dell’Associazione Belga, che<br />
hanno illustrato la professione<br />
dell’amministratore immobiliare<br />
rispettivamente in<br />
Francia ed in Belgio.<br />
A fine convegno Massimo<br />
Caputi, giornalista della RAI<br />
ha curato la consegna dei premi<br />
alla carriera professionale<br />
ed imprenditoriale. Indubbio<br />
successo della giornata mentre<br />
l’organizzatore Gianfranco<br />
Fasan già sta mettendo in<br />
cantiere l’edizione 2014.<br />
Gianfranco Fasan organizzatore convegno, Claudio Bianchini Presidente Regionale <strong>Anaci</strong>, Pietro Membri Presidente Nazionale <strong>Anaci</strong><br />
Ada Lucia De Cesaris Vice Sindaco di Milano, Dario Guazzoni Presidente Provinciale <strong>Anaci</strong> Milano<br />
l’amministratore
Ancora una volta, e ne siamo<br />
lieti, la nostra affermazione<br />
che in condominio si vive, nel<br />
complesso, bene; non si litiga<br />
(ad eccezione di qualche episodio<br />
che gli organi di stampa<br />
amplificano) ma talvolta<br />
si costruisce serenamente;<br />
ci viene data da un condominio<br />
milanese in zona San Siro,<br />
via Rembrandt per l’esattezza.<br />
L’episodio merita di essere<br />
registrato dalla nostra Rivista.<br />
Raccontiamolo.<br />
La portineria dello stabile<br />
non più in uso è diventata un<br />
varie ed eventuali<br />
serenitÀ e cultura<br />
condominiale<br />
locale abbandonato.<br />
Una mattina l’addetto alle pulizie<br />
trova nel locale immondizie<br />
una dozzina di libri: ed<br />
anziché metterli nel sacco e<br />
sbatterli (!) via, li raccoglie,<br />
li porta in portineria e lo dice<br />
ai consiglieri.<br />
Di qui nasce l’idea: dire nei<br />
negozi di zona che chiunque<br />
abbia libri usati che non vuole<br />
conservare, anziché buttarli,<br />
li porti nella portineria<br />
del civico dodici della via<br />
Rembrandt (magari stabile<br />
amministrato da un collega<br />
l’amministratore<br />
ANACI).<br />
Ed ora, prodigio, il numero<br />
dei volumi raccolti è arrivato<br />
quasi a mille, i condomini<br />
dello stabile li hanno catalogati,<br />
numerati, inscaffalati<br />
e dai primi giorni di febbraio<br />
chiunque potrà leggerli<br />
in luogo, consultarli, ed anche<br />
portarli alla propria abitazione<br />
per una più meditata<br />
lettura.<br />
Esempio splendido di come<br />
in condominio si possa fare<br />
anche cultura.<br />
Delta<br />
35
<strong>2013</strong>: nasce il<br />
nuovo direttivo<br />
Il Direttivo Provinciale in carica<br />
dal 2009 ha esaurito il<br />
proprio mandato con la fine<br />
del 2012 e pertanto nel prossimo<br />
mese di marzo si terranno<br />
le elezioni che nomineranno<br />
il nuovo Consiglio Provinciale<br />
che rimarrà in carica tutto<br />
il 2016.<br />
Momento di grande democrazia<br />
associativa perché, oltre<br />
la situazione politica nazionale,<br />
la nostra professione è<br />
stata pesantemente gravata di<br />
incombenze, spesso non facili,<br />
dalla nuova normativa sul<br />
condominio.<br />
I colleghi riceveranno tutta la<br />
documentazione consueta di<br />
ogni fine anno: bilancio consuntivo,<br />
bilancio preventivo,<br />
36<br />
varie ed eventuali<br />
relazione sull’andamento della<br />
nostra provinciale: la più<br />
importante per numero di associati<br />
e per il volume di lavoro<br />
svolto.<br />
Un momento di tale importanza<br />
deve avere un riscontro<br />
nella partecipazione degli associati:<br />
e pertanto il Direttivo<br />
uscente confida in una folta<br />
partecipazione di colleghi<br />
all’assemblea di fine marzo.<br />
Non impariamo dai nostri<br />
condomini che, spesso, ci costringono<br />
a fare salti mortali<br />
per la costituzione delle assemblee.<br />
Partecipiamo di presenza ad<br />
un evento così importante e,<br />
proprio se impossibilitati, deleghiamo<br />
altro collega.<br />
Piazzale Cordusio - Milano, palazzo delle Assicurazioni Generali<br />
l’amministratore<br />
comune di milano<br />
anaci<br />
confermata nel<br />
<strong>2013</strong> la consulenza<br />
presso<br />
i consigli di zona<br />
Per il terzo anno consecutivo<br />
il Comune di Milano ha<br />
confermato ad ANACI, sede<br />
provinciale di Milano,<br />
il servizio di consulenza ai<br />
cittadini presso i Consigli di<br />
Zona delle varie Porte cittadine.<br />
È questo senz’altro un<br />
grande onore per ANACI<br />
milanese che dimostra l’apprezzamento<br />
che il massimo<br />
Ente cittadino – il Comune<br />
di Milano – anche nelle persone<br />
della nuova Giunta ha<br />
per la nostra Associazione<br />
e soprattutto il valore sociale<br />
di questa iniziativa che ha<br />
riscosso negli scorsi due anni<br />
positivi riscontri presso la<br />
popolazione.<br />
I colleghi che il Direttivo<br />
Provinciale ha designato<br />
hanno dedicato parte della<br />
loro già impegnata giornata<br />
a risolvere in maniera<br />
professionale ed apprezzata<br />
i problemi di concittadini<br />
che non possono permettersi<br />
una costosa consulenza<br />
privata.<br />
E pertanto a questi colleghi,<br />
per l’impegno e la professionalità<br />
va rivolto un<br />
sincero apprezzamento.
27 erbe e spezie provenienti da<br />
tutto il mondo. Tra di esse la camomilla,<br />
il rabarbaro, lo zafferano,<br />
ben conosciuti anche alle<br />
nostre latitudini. E poi il cardamomo,<br />
estratto dalla elettaria, una<br />
pianta tropicale della famiglia<br />
dello zenzero. Una spezia che<br />
antichi Greci e Romani utilizzavano<br />
per preparare profumi e che<br />
invece nella cucina orientale serve<br />
per insaporire i dolci, e ancora<br />
nella medicina tradizionale di<br />
Iran e India è usato per curare infezioni<br />
a denti e gengive, per curare<br />
infezioni polmonari, o contro<br />
mal di stomaco, stitichezza e<br />
dissenteria.<br />
E ancora la mirra, una dei doni<br />
portati dai Magi a Gesù Bambino<br />
(Vangelo secondo Matteo), estratta<br />
dalla commiphora, pianta<br />
diffusa sulle rive del Mar Rosso,<br />
in Senegal, Madagascar e India.<br />
Nella Bibbia viene indicata<br />
come componente dell’ olio<br />
santo per le unzioni, mentre nella<br />
Grecia Antica veniva mescolata<br />
al vino. Oggi è soprattutto usata<br />
in alcuni farmaci per le sue<br />
doti disinfettanti, come olio essenziale<br />
per problemi all’ apparato<br />
digerente e come tintura utile<br />
per combattere afte e ulcerazioni<br />
della bocca.<br />
Ebbene, queste 27 erbe e spezie<br />
in una base di alcool di vite che<br />
ne porta la gradazione a 39°, dopo<br />
un anno di riposo in botti di<br />
rovere, danno vita a quel pezzo<br />
varie ed eventuali<br />
cascina Boscaiola<br />
Pinuccio Del Menico<br />
di storia di Milano che parte dal<br />
1845 ad oggi: il Fernet Branca.<br />
Prima distribuito in tutta Italia<br />
dallo stabilimento di Porta<br />
Nuova, poi dal 1907, dalla nuova<br />
fabbrica su quella che era la<br />
via per la Comasina, ove tuttora<br />
si trova.<br />
Ma da che cosa deriva il nome<br />
Fernet? Beh, secondo la tradizione<br />
proprio da fer net, ferro pulito<br />
in milanese, per via di una piastra<br />
rovente usata durante la preparazione.<br />
Qualcuno parlò anche<br />
di un misterioso dottor Fernet,<br />
svedese, ma non ci furono<br />
mai conferme. È comunque una<br />
storia quella di Bernardino Branca<br />
e della bevanda da lui inventata.<br />
Una storia che vive con l’antica<br />
fabbrica in mattoni visibile<br />
passando da viale Jenner e ancor<br />
più se si volesse visitare il museo<br />
interno all’antica distilleria che<br />
nei decenni, al di là degli adeguamenti<br />
tecnologici, ha subito<br />
un solo cambiamento: la demolizione<br />
del capannone che ospitava<br />
il dopolavoro che di trovava<br />
al fianco, abbattuto pochi anni<br />
fa. Ebbene ecco apparire così<br />
alla vista di tutti un altro pezzetto<br />
della Milano meno conosciuta:<br />
la Cascina Boscaiola Morona<br />
che adesso davanti alla facciata<br />
nord, proprio quella che da sulla<br />
circonvallazione, ha un giardinetto<br />
pubblico. In realtà l’ingresso<br />
principale dell’edificio è<br />
in via Edoardo Porro, ai numeri<br />
l’amministratore<br />
14 e 8.<br />
Sicura l’origine quattrocentesca<br />
del palazzo nato come casino di<br />
caccia e residenza di campagna<br />
della Signoria di Milano, prima<br />
i Visconti e poi gli Sforza. Il nome<br />
Boscaiola la dice lunga sulle<br />
origini boschive della zona sulla<br />
quale venne eretta la dimora<br />
gentilizia che era ben più ampia<br />
dell’ attuale. Ne faceva parte anche<br />
un chiesetta che venne però<br />
abbattuta nel secolo XVI quando<br />
il nucleo si trasformò in cascina<br />
a supporto delle attività agricole<br />
della zona. Secondo il testo<br />
“Milano che sfugge” (1909)<br />
di Ugo Nebbia, la cappella gentilizia<br />
fu sostituita addirittura da<br />
un fienile.<br />
La cascina, ora di proprietà privata<br />
ed adibita ad abitazione, ha<br />
subito dunque numerosi cambiamenti<br />
dovuti alle numerose ristrutturazioni<br />
e cambiamenti di<br />
destinazione d’uso, ma la sua nascita<br />
gentilizia è confermata dagli<br />
affreschi ancora visibili e dalle<br />
finestre ogivali.<br />
La Cascina Boscaiola è definita<br />
come “complesso edilizio a corte<br />
chiusa, composto da un fronte<br />
con brevi risvolti di origine antica<br />
e di tipo gentilizio e da ali retrostanti<br />
a carattere prettamente<br />
agricolo. Le parti nobili sono caratterizzate<br />
da elementi strutturali<br />
e decorativi tipici della tradizione<br />
architettonica rinascimentale,<br />
con finestrature a tutto sesto, con<br />
37
ghiere in cotto e incorniciatura<br />
intonacata in bianco, in facciata,<br />
e con interni caratterizzati da cotto<br />
a pavimento e travature lignee<br />
a solaio, in alcuni casi impreziosite<br />
da decori pittorici”.<br />
I piani del corpo centrale erano<br />
originariamente due oltre alla<br />
soffitta. Le murature sono in<br />
mattoni pieni con uno<br />
spessore di 50 cm. Al<br />
piano terra e 45 cm, al<br />
piano superiore. L’ altezza<br />
dei piani era di<br />
5 metri e 10 centimetri<br />
all’ intraddosso dei<br />
travetti.<br />
La Cascina Boscaiola<br />
era collegata alla città<br />
da una strada che da<br />
Santa Maria alla Fontana<br />
si spingeva fino al<br />
Derganino e che dalla<br />
cascina stessa prese<br />
nome. Oggi della via<br />
Boscaiola ne sopravvive<br />
solo un piccolo<br />
tratto che collega via<br />
Valtellina e via Galli.<br />
Era la strada che divenne<br />
la Comasina e<br />
che, percorsa non da<br />
pendolari, potrebbe essere<br />
un itinerario stupendo<br />
che ci farebbe<br />
scoprire ville dense<br />
di storia, come quella<br />
di Bruzzano in cui<br />
visse il celebre guerriero<br />
detto Panera che<br />
con un sol colpo d’ asta<br />
sbalzò di sella e fece<br />
prigioniero Enzo,<br />
Re di Sardegna, figlio<br />
di Federico II, nella<br />
38<br />
varie ed eventuali<br />
battaglia di Gorgonzola del 1245.<br />
E più avanti la villa di Brusuglio<br />
fonte di ispirazione per Alessandro<br />
Manzoni che sicuramente vi<br />
scisse di getto “Il 5 maggio”. E<br />
ancora avanti, fino al Poggio del<br />
Mombello, al Palazzo Crivelli,<br />
ove Napoleone stabilì il suo<br />
quartier generale nel 1797 per<br />
Facciata Nord della Cascina Boscaiola<br />
l’amministratore<br />
decidere il futuro della Repubblica<br />
Cisalpina e chissà, forse per<br />
stabilire i piani della sua spedizione<br />
in Egitto. Fermiamoci qui<br />
e a voi l’ardua decisione: meglio<br />
una giornata sul lago o le intere<br />
ferie per un tragitto a tappe nella<br />
storia? Naturalmente, volendo, si<br />
possono fare tutte e due.
Le delegazioni <strong>Anaci</strong><br />
in provincia<br />
Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />
di Milano. tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />
relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />
gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />
Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />
per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />
Trezzano sul naviglio - gianfranco Corazza - via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />
Presentato alla città di Trezzano il<br />
Piano di governo del territorio. Il<br />
documento punta su ambiente, sviluppo<br />
economico con consumo zero<br />
di nuovo suolo e sui servizi rivolti<br />
all’intera comunità. Il centro studi<br />
PIM, precisa il Sindaco, ha fatto un<br />
lavoro molto accurato, prendendo in<br />
esame la situazione attuale, con i disastrosi<br />
effetti della crisi economica,<br />
cercando poi di rendere omogenea<br />
Prende piede anche a Parabiago la<br />
formula sempre più diffusa dell’affitto<br />
con riscatto. Si tratta di un<br />
contratto che dà la possibilità di<br />
avere un’abitazione di proprietà a<br />
chi non riesce a ottenere un mutuo a<br />
causa del lavoro precario o a chi vuole<br />
rimandare l’acquisto senza perdere<br />
nel frattempo il denaro del canone<br />
di affitto. E anche i proprietari che<br />
varie ed eventuali<br />
e funzionale una serie di strumenti<br />
fondamentali se si vuole orientare<br />
la crescita e lo sviluppo di una città<br />
come Trezzano, che è costretta a<br />
subire gli effetti negativi del traffico<br />
e dell’inquinamento soprattutto<br />
di attraversamento. Il documento riconosce<br />
l’identità multicentrica del<br />
territorio trezzanese, definita anche<br />
dalla presenza di specifici elementi<br />
strutturali come il Naviglio Grande,<br />
legnano - gianfranco Calvio - via siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />
fanno fatica a vendere per via del<br />
momento sfavorevole ne traggono<br />
vantaggio.<br />
Ebbene, la Giunta di centrodestra<br />
guidata dal sindaco Franco Borghi<br />
ha deliberato l’approvazione di una<br />
proposta avanzata da una cooperativa<br />
privata che sta realizzando un<br />
nuovo intervento edilizio in città e<br />
che prevede la locazione di ben 18<br />
l’amministratore<br />
la ferrovia, la vecchia e nuova Vigevanese<br />
e la tangenziale ovest. E intorno<br />
a questo disegno di città si indicano<br />
quattro strategie: “la popolarità della<br />
citta pubblica - no al consumo di<br />
suolo - la riqualificazione funzionale<br />
(incompatibilità tra residenziale e produttivo<br />
creatasi nel corso degli anni)<br />
- impronta ambientale (ampliamento<br />
del Parco del Centenario, formazione<br />
del parco lineare sul Naviglio etc.).<br />
appartamenti con l’innovativo patto<br />
di futura vendita. “Questa convenzione<br />
– spiega il vicesindaco Raffaele<br />
Cucchi – permette ai cittadini parabiaghesi<br />
di acquistare l’alloggio alla<br />
fine dell’ottavo anno di locazione.<br />
In estrema sintesi, viene offerta la<br />
possibilità di vedersi riconoscere<br />
una quota del canone di affitto per<br />
l’acquisizione della futura abitazione.<br />
39
sentenze<br />
La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />
per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />
1180 Condominio. Assemblea. Computo delle maggioranze.<br />
Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del<br />
tetto condominiale, trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica deve considerarsi<br />
illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., atteso che non si è in presenza di un’opera finalizzata ad<br />
una migliore fruizione della res comune, bensì dell’appropriazione di una parte della stessa che viene così,<br />
definitivamente, sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini. Al riguardo,<br />
è poi irrilevante la circostanza che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura<br />
dell’immobile. Cassazione civile, sezione sesta, 4 febbraio <strong>2013</strong>, n. 2500<br />
Torniamo al passato e la cosiddetta terrazza a tasca riprende a costituire impossibile oggetto del desiderio<br />
per chi intende recuperare il sottotetto. Per intendere appieno l’importanza della decisione che si commenta,<br />
occorre ricordare che appena quattro mesi fa, con le sentenze del 3/8/2012 n. 14107 e 14109 della medesima<br />
seconda sezione della Corte Suprema, era emerso principio innovativo, secondo il quale “Il condomino,<br />
proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di ima parte del tetto<br />
dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere<br />
adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando<br />
così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale<br />
del bene”. Benché sollecitati a pubblicare le nuove sentenze, per molto tempo si è resistito, apparendo non<br />
impossibile un rapido ritorno all’antico e quindi al divieto di istituire un terrazzo a tasca al posto della falda<br />
del tetto comune. La previsione si è dimostrata non lontana dalla verità. Contemplando il Gattopardo, i<br />
giudici di inizio <strong>2013</strong> hanno dichiarato di non volere smentire affatto le sentenze pubblicate appena qualche<br />
mese fa ed hanno anche dichiarato che queste ultime “non hanno affermato l’indiscriminata possibilità di<br />
trasformazione dei tetti, ma hanno affermato che il giudizio sul punto andrà formulato caso per caso, in<br />
relazione alle circostanze peculiari e si risolve in un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità solo<br />
avendo riguardo alla motivazione, dovendosi verificare in concreto, se l’uso privato possa tagliere reali<br />
possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini - utenti e se la funzione di copertura e<br />
protezione delle sottostanti strutture non ne resti compromessa”. L’incipit era decisamente chiaro ed infatti<br />
la motivazione prosegue rilevando che con riferimento alle possibilità accordate al condomino dall’art. 1102<br />
c.c., “il ricorrente non coglie la portata della norma e la assoluta estraneità della fattispecie in esame<br />
all’ambito normativo indicato e, come detto non considera neppure la consolidata giurisprudenza di questa<br />
Corte secondo la quale qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a<br />
modificare una parte del tetro condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica<br />
è da ritenere illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica<br />
finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che<br />
viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; nè assume rilievo<br />
il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell’immobile (Cass.<br />
l’amministratore<br />
41
sentenze<br />
5/6/2008 n. 14950)”. L’estensore del nuovo provvedimento prosegue rilevando che tale orientamento è<br />
consolidato da oltre un ventennio essendosi sempre escluso che un condomino potesse trasformare il tetto<br />
in terrazza ad uso esclusivo, essendo in tal modo alterata la originaria destinazione della cosa comune, che<br />
viene sottratta all’utilizzazione da parte degli altri condomini (sent. 19 gennaio 2006 n. 972; 28 marzo 2001<br />
n. 3369; 7 gennaio 1984 n. 101), anche quando tale trasformazione riguarda solo una parte del tetto (sent. 9<br />
maggio 1983 n. 3199). Occorre ora rimarcare che sarebbe difficile, per non dire impossibile assegnare un voto<br />
di merito a questa o a quella soluzione. Si invoca quindi soltanto di mantenere una posizione interpretativa,<br />
chiara fissa e precisa, tale da servire da guida all’interprete ed alle parti.<br />
1181 Condominio. Assemblea. Computo delle maggioranze.<br />
Ai fini della validità delle deliberazioni emanate dall’assemblea condominiale è necessario tuttavia che<br />
esse siano assunte a maggioranza dei voti, con la conseguenza che una delibera diventa obbligatoria per<br />
tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in quanto il numero di coloro che hanno votato a favore e l’entità<br />
degli interessi da essi rappresentati superino il numero dei condomini che hanno votato contro. Tribunale di<br />
Genova, sezione terza, 01/10/2010.<br />
L’articolo 1136 del codice civile è stato profondamente modificato e quindi nei prossimi mesi torneremo ad<br />
occuparci del tema, alquanto negletto, del computo delle maggioranze. La sentenza in commento offre buona<br />
ragione d’esordio, poiché non sono mai mancati coloro che, per approssimazione o per ottimismo, tentano di<br />
confondere il principio del quorum costitutivo, che regola il numero minimo delle presenze necessarie perché<br />
l’assemblea possa dirsi validamente costituita, con la verifica del conseguimento dei quorum deliberativi.<br />
Accade che la questione sia posta addirittura con quesiti scritti e quindi risulta opportuno ricordare quanto<br />
anche monsieur de la Palisse avrebbe sostenuto: perché si vinca nelle votazioni occorre avere ricevuto<br />
numero di voti favorevoli in misura maggiori dell’avversario. In termini più rituali, il Tribunale di Genova<br />
ha ricordato che la disposizione dell’art. 1136 c.c. in virtù della quale la deliberazione è valida se riporta<br />
un numero di voti che rappresenta il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore<br />
dell’edificio deve essere inquadrata nell’ambito del principio maggioritario che regola l’espressione della<br />
volontà assembleare. La regola è stata addirittura scolpita dal Giudice di Legittimità, che ha insegnato:<br />
“per la validità delle deliberazioni in materia condominiale la legge richiede in ogni caso che siano prese a<br />
maggioranza dei voti, per cui intanto una deliberazione diventa obbligatoria per tutti i condomini, compresi<br />
i dissenzienti, in quanto il numero di coloro che hanno votato a favore e l’entità degli interessi da essi<br />
rappresentati superino il numero dei condomini che hanno votato contro” (Cass. 202/1966).<br />
1182 Condominio. Assemblea. Installazione dell’ascensore. Voto del condomino che ha chiesto<br />
l’autorizzazione ad installarlo a proprie spese. Sussiste conflitto di interesse.<br />
Non può essere riconosciuto il diritto di voto ai condomini che si trovano in conflitto di interessi con la<br />
residua compagine dei partecipanti al condominio. Pertanto, allorquando un condomino chieda di essere<br />
autorizzato ad installare a proprie cure e spese un impianto di ascensore nelle parti comuni dell’edificio,<br />
non possono essere computati ai fini del conseguimento, tanto dei quorum costitutivi quanto dei quorum<br />
deliberativi, né la sua intestazione né la sua caratura millesimale Tribunale di Genova, sezione terza,<br />
01/10/2010.<br />
L’osservazione del Tribunale di Genova deve essere tenuta in debita considerazione, pur richiedendo<br />
42<br />
l’amministratore
sentenze<br />
grandissima prudenza nella concreta applicazioni di principii in sé affatto condivisibili. Per intendere<br />
adeguatamente l’avvertimento sarà sufficiente la rappresentazione di un diverso contesto fattuale, che veda<br />
tra coloro che richiedano una autorizzazione all’assemblea non già un solo proprietario ma più ampia schiera,<br />
di poco inferiore al terzo dei partecipanti al condominio. Altra situazione idonea a far riflettere sarà data se i<br />
richiedenti esprimano caratura millesimale imponente, o addirittura largamente maggioritaria. In questi casi,<br />
in nome di un conflitto di interessi asserito e da verificare in concreto, si finirebbe per demandare unicamente<br />
ai “condomini residui” (quindi ad una minoranza) la decisione su temi importanti per l’intero condominio.<br />
In tali ipotesi l’amputazione del diritto di esprimere la propria volontà sull’utilizzazione delle cose comuni<br />
potrebbe addirittura confliggere con lo stesso principio maggioritario. Risulta sempre più facile accennare a<br />
“conflitti di interessi” che individuare in modo soddisfacente le fattispecie che possano essere adeguatamente<br />
considerate. Nell’occasione, il giudice ligure non sembra avere adeguatamente considerato che l’installazione<br />
dell’ascensore da parte del singolo condomino è consentita unicamente se il nuovo impianto sia messo a<br />
disposizione degli altri proprietari. Quindi, la cosa comune non viene sottratta all’uso di alcuno ed anzi ( per<br />
ripetere la tradizionale motivazione del Giudice di Legittimità) all’originaria destinazione si sostituisce una<br />
nuova, di più alto contenuto e pregio. Come ben si vede, tutt’altro che un contesto che veda l’uno contrapposto<br />
all’altro ma bensì una decisione che deve essere affidata alla compagine dei proprietari, senza distinzione.<br />
Fatte salve le precisazioni che derivano dalle cautele appena evidenziate, deve cogliersi la sollecitazione ad<br />
applicare anche nel condominio la disposizione dettata in materia societaria dall’art. 2373 c.c. (tra le altre<br />
Cass. 6853/2001) con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una<br />
deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello<br />
del condominio.<br />
1183 Condominio. Assemblea. Uso delle parti comuni, eliminazione dell’apertura a distanza del<br />
portone di ingresso<br />
L’apposizione di una serratura manuale al portone di ingresso di un edificio condominiale in sostituzione<br />
di un preesistente sistema di apertura elettrocomandata configura un’innovazione vietata ex art. 1120 c.c.<br />
in quanto costringendo a scendere le scale per aprire il portone, determina o può determinare un’evidente<br />
compressione alla facoltà di godimento della cosa comune e della stessa proprietà esclusiva nei confronti di<br />
chi soffre di gravi limitazioni fisiche. Tribunale di Milano, sentenza del primo marzo 1993<br />
L’antica sentenza deve essere richiamata in tempi di attesa per l’entrata in vigore della riforma che abiliterà<br />
l’assemblea non soltanto a innovazioni benevole o virtuose ma anche ad interventi più incisivi così come<br />
previsto dall’articolo 1117 ter c.c., che a fare tempo dal 18 giugno <strong>2013</strong> permetterà che: “per soddisfare<br />
esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei<br />
partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso<br />
delle parti comuni”. Molto inchiostro si è speso per tentare di fare chiarezza sulla norma sibillina, che non<br />
precisa proprio il cuore del problema e non specifica quali possano essere in concreto siffatte modificazioni<br />
della destinazione d’uso. Saranno i giudici, forse tra qualche lustro, a spiegare quale sia il reale precetto<br />
contenuto nell’articolo 1117 ter, la cui importanza eccezionale trasparirebbe comunque poiché di sicuro<br />
implica notevole incremento dell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea. Sino ad oggi la maggioranza<br />
è stata vincolata a triplice referente, poiché le innovazioni risultavano vietate se assunte in spregio alla<br />
sicurezza, al decoro architettonico oppure al diritto del condomino ad usare le cose comuni secondo la loro<br />
destinazione. In futuro, salve ulteriori variazioni, il vincolo di non impedire anche ad un solo condomino<br />
l’uso delle cose comuni potrebbe risultare superabile.<br />
l’amministratore<br />
43
POLIZZA GLOBALE FABBRICATI:<br />
danni da acqua condotta, ricerca guasti e spese legali<br />
Laura Gilardoni<br />
La polizza globale fabbricati<br />
è un contratto che viene stipulato<br />
e firmato a livello condominiale<br />
e che copre sia i danni<br />
che possono avvenire all’interno<br />
del condominio sia quelli<br />
causati dal fabbricato condominiale<br />
ad altre strutture.<br />
La Cassazione – sentenza n.<br />
15872 del 2010 – ha stabilito<br />
che per la conclusione di<br />
un contratto di assicurazione,<br />
l’amministratore deve essere<br />
autorizzato dall’assemblea visto<br />
che la sottoscrizione del<br />
contratto assicurativo tende ad<br />
evitare pregiudizi economici ai<br />
proprietari dell’edificio danneggiato.<br />
Come è noto all’amministratore<br />
non serve il consenso di tutti<br />
i condomini potendo invece essere<br />
deliberato dall’assemblea<br />
con la maggioranza prevista<br />
dall’art. 1136 2 e 4 comma c.c..<br />
La spesa della polizza dovrà<br />
essere ripartita tra tutti i condomini<br />
in modo proporzionale<br />
seguendo il criterio delle quote<br />
millesimali di comproprietà.<br />
La polizza globale fabbricati<br />
viene qualificata come fattispecie<br />
contrattuale complessa<br />
in quanto tende a tutelare danni<br />
derivanti da fatto illecito ricadenti<br />
sia sul patrimonio dei<br />
condomini sia su quello del singolo<br />
proprietario. Essa, infatti,<br />
è normalmente finalizzata a<br />
manlevare i singoli condomini<br />
44<br />
varie ed eventuali<br />
dai danni provocati da avarie<br />
di parti private per cui l’amministratore,<br />
al momento della<br />
sottoscrizione del contratto,<br />
rappresenta non solo la comunità<br />
condominiale ma anche i<br />
singoli condomini.<br />
In essa possono trovarsi anche<br />
delle garanzie accessorie che<br />
frequentemente fanno lievitare<br />
in via esponenziale l’entità del<br />
premio assicurativo.<br />
È il caso della copertura assicurativa<br />
per DANNI PROVOCA-<br />
TI DA ACQUA CONDOTTA,<br />
danni che proprio per la loro<br />
natura, è bene non trascurare.<br />
Recentemente, al riguardo, la<br />
Cassazione ha voluto precisare<br />
come tali danni risultano coperti<br />
in tutti i casi COLPOSI ,<br />
quindi anche nel caso della c.d.<br />
rottura accidentale, coprendo<br />
nel concetto di “accidentale”<br />
tutto ciò che è esente da dolo<br />
– cfr. Cassazione n. 9455 del<br />
28.4.2011-.<br />
Tale principio, prosegue la Cassazione,<br />
dovrà intendersi applicabile<br />
naturalmente laddove<br />
non vi siano precise disposizioni<br />
contrattuali che neghino<br />
la garanzia stessa: ad esempio<br />
nel caso di vetustà e/o la cattiva<br />
manutenzione degli impianti.<br />
Clausola certamente utile è<br />
quella, inoltre, della RICER-<br />
CA GUASTI, quella cioè che<br />
copre tutte le spese generate<br />
l’amministratore<br />
dalla ricerca dell’origine di un<br />
danno.<br />
Importante è individuare in<br />
modo certo ed inequivoco<br />
l’arco temporale della garanzia<br />
di polizza seguendo il criterio<br />
della clausola nota come<br />
claims made, in forza della<br />
quale può ritenersi verificato il<br />
sinistro soltanto allorchè il terzo<br />
abbia avanzato la richiesta<br />
di risarcimento del danno.<br />
Certamente interessanti risulta,<br />
infine, la copertura sulle SPE-<br />
SE LEGALI copertura che<br />
normalmente si intende estesa<br />
alle sole spese legali giudiziarie<br />
(quelle cioè connesse<br />
con l’attività giudiziaria svolta<br />
dall’avvocato).<br />
Recentemente, invece, il Tribunale<br />
di Como (sentenza n.<br />
1177 del 2012) ha precisato come<br />
sia dovuto, indipendentemente<br />
dal tenore e dalla stessa<br />
esistenza della clausola di copertura<br />
assicurativa, il rimborso<br />
delle spese legali sostenute<br />
dal condominio anche di natura<br />
stragiudiziale precisando, come,<br />
nella fattispecie, il silenzio<br />
serbato per mesi dall’assicurazione<br />
– malgrado l’avvenuta<br />
redazione della perizia - abbia<br />
costretto il condominio a nominare<br />
un difensore che , finalmente,<br />
stragiudizialmente,<br />
avrebbe ottenuto l’indennizzo<br />
da tempo quantificato anche<br />
nell’importo.
l’amministratore 2.0<br />
di Giuseppe Rigotti<br />
L’accelerazione che il legislatore<br />
ha impresso all’approvazione<br />
delle leggi di modifica della normativa<br />
del condominio e del riconoscimento<br />
delle professioni<br />
non regolamentate, ha spiazzato<br />
gli addetti ai lavori, cioè noi amministratori,<br />
abituati alle delusioni<br />
(ne abbiamo avute tante) e ai<br />
rinvii di una classe politica che<br />
di questi tempi, è tutta presa alla<br />
conservazione della specie.<br />
C’è, giustamente, molto interesse<br />
sulle novità introdotte dalla legge<br />
di riforma del condominio, c’è,<br />
giustamente, un dibattito critico<br />
su quelli che saranno gli effetti<br />
varie ed eventuali<br />
della riforma e sui correttivi, ma<br />
questo succede sempre davanti ai<br />
cambiamenti, quando l’incertezza<br />
ci spinge a ritrovarci per ascoltare<br />
gli esperti, visto il fiorire di<br />
seminari e convegni, affollatissimi,<br />
i cui relatori non sempre sono<br />
all’altezza del compito che si sono<br />
assunti, almeno per rassicurare<br />
e consigliare gli astanti.<br />
Come ho già avuto modo di osservare,<br />
l’unica vera novità contenuta<br />
nella riforma del condominio è<br />
quella che ci riguarda, non solo<br />
perché, finalmente, l’amministratore<br />
c’è, ma anche perché gli sono<br />
state affidate alcune incombenze<br />
Il palazzo della Banca Commerciale in Piazza della Scala<br />
l’amministratore<br />
che concorrono a rappresentare<br />
aspetti del nostro lavoro che sinora<br />
non sono mai stati definiti.<br />
Su questo punto, ritorneremo più<br />
avanti.<br />
Voglio invece soffermarmi, ancora<br />
una volta, sullo scarso interesse<br />
delle associazioni di categoria<br />
per la Legge 14 gennaio <strong>2013</strong> n°<br />
4, ovvero quella che le riconosce<br />
quali rappresentanti delle professioni<br />
non regolamentate.<br />
Sarà forse perché ci siamo sempre<br />
definiti professionisti e questo<br />
era sufficiente per esserlo?<br />
Ma, mi perdoni il lettore, non<br />
lo siamo mai stati, almeno<br />
45
nell’accezione corretta del significato:<br />
siamo stati solo esercenti<br />
un attività di tipo professionale.<br />
Ora, anche noi siamo professionisti,<br />
abbiamo ottenuto una forma<br />
di riconoscimento giuridico,<br />
cioè attraverso una legge dello<br />
Stato.<br />
Certo non è quello che avremmo<br />
voluto, ma tant’è.<br />
Adesso, però, dobbiamo farci riconoscere<br />
dai nostri clienti, interpretando<br />
un ruolo professionale<br />
che consenta di distinguere, in<br />
modo netto e preciso, chi continua<br />
a fare l’amministratore nel<br />
tempo libero (ne ha facoltà) da<br />
chi, invece, è un amministratore<br />
professionista, certificato e professionalmente<br />
preparato.<br />
La legge n° 4 del <strong>2013</strong> stabilisce<br />
che tutte le nuove professioni<br />
devono essere ricondotte ad una<br />
norma UNI; come ho già avuto<br />
modo di osservare, noi amministratori<br />
ANACI siamo stati<br />
lungimiranti, perché nel 1998 abbiamo<br />
progettato e fatto approvare<br />
la nostra norma UNI, la 10801.<br />
Da allora, pur promuovendone<br />
l’adozione, nessuno ha mai ritenuto<br />
necessario di riformarla<br />
e attualizzarla, e, di conseguenza,<br />
continuiamo a riferirci ad uno<br />
strumento che non ci rappresenta.<br />
Direte che non è necessario, che<br />
va bene così com’è?<br />
Non voglio ripetermi, ma una<br />
norma della quale alcuni contenuti<br />
vengono derogati, perché<br />
inapplicabili, non è credibile, una<br />
norma che è distante dalla quotidianità<br />
del nostro lavoro, non è<br />
attuale.<br />
Però la UNI 10801:1998 è d’ora<br />
innanzi il nostro riferimento<br />
46<br />
varie ed eventuali<br />
professionale (teorico/pratico),<br />
al quale dovremo ispirare non solo<br />
la nostra formazione e aggiornamento,<br />
ma anche i programmi<br />
dei nostri corsi propedeutici di<br />
avviamento alla professione.<br />
Il riferimento alla norma UNI<br />
mette anche fine all’equivoco del<br />
rapporto con le università.<br />
Mi spiego. La nostra attività non<br />
è nata dal mondo della scuola ma<br />
come risposta ad un bisogno del<br />
mercato immobiliare. I primi amministratori<br />
erano già professionisti,<br />
erano avvocati, ragionieri<br />
e geometri, ognuno dei quali ha<br />
interpretato la gestione del condominio<br />
sulla base delle proprie<br />
conoscenze, quindi con un approccio<br />
giuridico e/o contabile<br />
e/o tecnico; diciamo che non<br />
si è sentito il bisogno, nel tempo,<br />
di costruire una nostra specificità<br />
culturale, qualcosa di nostro<br />
esclusivo.<br />
Quindi, la nostra è una cultura<br />
condivisa che non può venir definita<br />
nella complessa categorizzazione<br />
che le università attuano<br />
per costruire un percorso di laurea<br />
ad hoc.<br />
E le varie iniziative che nel corso<br />
degli anni si sono susseguite,<br />
per l’inevitabile attrazione che<br />
il mondo accademico comporta,<br />
non hanno mai portato ad un risultato<br />
vero, ma solo a promesse<br />
poi non mantenute e a qualche<br />
ospitata in sedi universitarie di<br />
prestigio.<br />
Quando, una decina di anni fa,<br />
ho presentato alla Cattolica di<br />
Milano la proposta di istituire<br />
un corso di laurea interfacoltà<br />
in Scienze Immobiliari, mi è stato<br />
risposto che non esistevano e<br />
l’amministratore<br />
quindi non era possibile.<br />
Le varie iniziative che negli anni<br />
sono state organizzate in alcune<br />
sedi universitarie, non hanno<br />
contribuito definire una nostra<br />
specificità culturale, rimanendo<br />
perlopiù confinate nel diritto e/o<br />
nella materia fiscale.<br />
Il profilo professionale che la<br />
norma UNI dovrà rappresentare<br />
non solo le conoscenze e le competenze<br />
necessarie all’esercizio<br />
della nostra attività, ma anche la<br />
nostra esperienza di amministratori<br />
sul campo, la nostra capacità<br />
di problem solving, di organizzatori<br />
di servizi, di relazione con i<br />
clienti e gli altri stakeholders.<br />
Se sapremo cogliere questo momento,<br />
ci attende un periodo straordinario,<br />
la nostra associazione<br />
dovrà essere riorganizzata sulla<br />
base dei criteri stabiliti dalla legge<br />
n° 4 del <strong>2013</strong>, cioè valorizzare<br />
ed accrescere la professionalità<br />
degli associati, garantire il rispetto<br />
delle regole deontologiche<br />
e promuovere la formazione permanente.<br />
Direte che lo facciamo già? Pensiamoci<br />
un attimo e qualche dubbio<br />
dovrebbe insinuarsi.<br />
Bene, stabilito che d’ora in avanti<br />
dobbiamo riferirci alla norma<br />
UNI 10801, nell’ipotesi (che<br />
speriamo diventi certezza) di una<br />
sua revisione, la nuova disciplina<br />
del condomino affida all’amministratore<br />
alcuni compiti e<br />
obblighi che permettono di riconoscere<br />
i settori nei quali dovrà<br />
definirsi la sua formazione, intesa<br />
sia come apprendimento che<br />
crescita professionale.<br />
- Sulla preparazione giuridica,<br />
inutile soffermarsi, è essenziale,
così come la conoscenza delle<br />
leggi speciali che tutelano la sicurezza<br />
negli edifici.<br />
- Trasparenza e correttezza<br />
contabile/fiscale sono obblighi<br />
irrinunciabili, così come l’organizzazione<br />
dei processi produttivi<br />
dello studio.<br />
- La gestione delle urgenze impone<br />
la conoscenza della tecnica<br />
delle costruzioni, riferita agli impianti<br />
tecnologici e alla struttura<br />
degli edifici.<br />
- L’obbligo, salvo deroga<br />
dell’assemblea, del recupero forzoso<br />
delle insolvenze entro tempi<br />
certi, la possibilità di comminare<br />
sanzioni pecuniarie, impongono<br />
all’amministratore il possesso<br />
di una capacità negoziale e di relazione<br />
con i clienti, per trovare<br />
PARTNERS:<br />
EDIL TOMPLAST<br />
Impresa edile specializzata<br />
BLV AGENCY<br />
Consulenza commerciale<br />
e coordinamento progetto<br />
PROFESSIONE CONSULENZA<br />
Finanziamenti e assicurazioni<br />
varie ed eventuali<br />
soluzioni che evitino provvedimenti<br />
drastici.<br />
- All’amministratore possono<br />
essere affidati compiti di partecipazione<br />
e collaborazione a<br />
progetti di iniziative territoriali<br />
promosse da istituzioni pubbliche<br />
e private per il recupero del<br />
patrimonio edilizio, la vivibilità<br />
urbana, la sicurezza e la sostenibilità<br />
ambientale.<br />
Questi (ed altri) aspetti della nostra<br />
attività, portano all’identificazione<br />
degli ambiti che, nella<br />
norma UNI 10801, dovranno disegnare<br />
il profilo professionale<br />
dell’amministratore immobiliare<br />
professionista.<br />
Diritto privato e normativa del<br />
condominio, leggi speciali afferenti;<br />
Nozioni di economia aziendale,<br />
fiscalità;<br />
Principi di organizzazione dei<br />
processi produttivi, qualità e management<br />
immobiliare;<br />
Nozioni di tecnica delle costruzioni,<br />
impiantistica e nuove<br />
tecnologie;<br />
Mediazione e negoziato, tecniche<br />
di comunicazione interpersonale;<br />
Urbanistica e marketing immobiliare,<br />
microecologia.<br />
E questo è solo l’inizio.<br />
Ma la nostra associazione sarà<br />
in grado di affrontare (con tutto<br />
ciò che ne consegue in termini<br />
di obiettivi e programmi) questo<br />
cambiamento, assumendo la leadership<br />
della categoria, o saranno<br />
altri a farlo?<br />
Diamo un nuovo valore<br />
al tuo immobile rendendolo<br />
+ Sicuro<br />
+ Efficiente<br />
+ Confortevole<br />
+ Moderno<br />
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l’amministratore<br />
47
sicurezza edifici<br />
e lavoratori<br />
Pericoli condominiali<br />
Pericoli condominiali a cura di Cristoforo Moretti<br />
a cura di Cristoforo Moretti<br />
Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani.<br />
A Questa prescindere rubrica si dall’eventuale occupa di evidenziare applicabilità situazioni di al pericolo condominio presenti delle nei condomini leggi sulla italiani. sicurezza del lavoro, gli<br />
edifici A prescindere non devono dall’eventuale essere applicabilità pericolosi al per condominio chi li abita, delle per leggi chi sulla ci lavora, sicurezza per del chi lavoro, li visita: gli edifici i codici non devono e la<br />
giurisprudenza<br />
essere pericolosi<br />
ci<br />
per<br />
insegnano<br />
chi li abita,<br />
da<br />
per<br />
sempre<br />
chi ci lavora,<br />
che<br />
per<br />
i danni<br />
chi li<br />
ingiusti<br />
visita: i codici<br />
devono<br />
e la<br />
essere<br />
giurisprudenza<br />
evitati.<br />
ci insegnano da sempre che<br />
i danni ingiusti devono essere evitati.<br />
Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.<br />
Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.<br />
50. Qui non usare acqua per spegnere incendi<br />
48<br />
l’amministratore
51. Archeologia industriale<br />
sicurezza edifici<br />
e lavoratori<br />
Ogni tanto succede che l’amministratore si trovi, nelle parti comuni di propria competenza, relitti di un tempo<br />
passato: argani di servizio per i condòmini (foto a destra) o paranchi utilizzati in cortile da ditte ormai scomparse<br />
(foto a sinistra). A poco valgono i vecchi cartelli, il concetto di “a suo rischio e pericolo” in un’area comune oggi si<br />
mischia pericolosamente con le possibilità (e quindi le responsabilità) previste dall’art.1130 cc per l’amministratore.<br />
Le vecchie macchine, ovviamente non più utilizzabili senza un rigorosissimo e quasi sempre assai costoso processo<br />
di revisione e riqualificazione, possono nascondere pericoli per nulla irrisori.<br />
MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Verificare che le macchine non siano utilizzabili, rimuovendone i componenti<br />
essenziali, e contemporaneamente assicurando lo stato di sicurezza strutturale complessiva: la ruggine potrebbe aver<br />
causato danni nascosti. Installare un cartello che dichiari “fuori uso” la macchina/struttura.<br />
l’amministratore<br />
49
sicurezza e condominio:<br />
le scadenze del <strong>2013</strong><br />
Cristoforo Moretti<br />
C’è molta carne al fuoco nella prima parte dell’anno<br />
<strong>2013</strong>, pertanto proponiamo una sorta di scadenziario<br />
degli eventi e degli obblighi che interessano<br />
o possono interessare la sicurezza sul lavoro e<br />
l’amministratore immobiliare per i primi sei mesi<br />
dell’anno nuovo.<br />
1° GENNAIO – NUOVO CONTRATTO<br />
PORTIERI<br />
È entrata in vigore la nuova versione del più diffuso<br />
contratto collettivo dei dipendenti di proprietari<br />
di fabbricati, cioè il “contratto portieri” firmato tra<br />
Confedilizia e le sigle sindacali più rappresentative<br />
in Italia. Vale la pena di ricordare che il CCNL<br />
Confedilizia-Cgil-Cisl-Uil è uno dei pochissimi<br />
che permettano l’applicazione delle riduzioni, in<br />
tema di obblighi di sicurezza, di cui all’art.3 comma<br />
9 del d.lgs. 81/2008. Altri contratti, che non siano<br />
relativi ai dipendenti di proprietari di fabbricati,<br />
producono l’applicazione completa del decreto 81<br />
e quindi nomina di figure aziendali, relativa formazione<br />
di legge, eventuale sorveglianza sanitaria,<br />
redazione di documento di valutazione dei rischi<br />
eccetera.<br />
Interessante il dato fornito da Filcams-Cgil: le lavoratrici<br />
ed i lavoratori del settore portierato sono circa<br />
40.000. Il che vuol dire, anche mediando grossolanamente<br />
tra condomini/proprietà che hanno più<br />
di un dipendente e lavoratori che fanno part-time in<br />
più di un condominio/proprietà, 40.000 condomini/<br />
proprietà con un dipendente, cioè 40.000 “datori<br />
di lavoro”. Facendo finta di ignorare le proprietà<br />
immobiliari, se i condomini in Italia sono circa un<br />
milione ci sono come minimo 960.000 condomini<br />
che non sono “datore di lavoro”.<br />
Ecco il perché, semplice ed aritmetico, del proliferare<br />
delle muffe commerciali che inquinano l’aria<br />
50<br />
sicurezza edifici<br />
l’amministratore<br />
della sicurezza in condominio: il mercato (ai sensi<br />
di legge molto ridotto) può diventare appetibilissimo,<br />
è sufficiente buttare frasi a casaccio e fare<br />
collegamenti minacciosi, approfittando di un target<br />
ubriacato dalle continue novità.<br />
12 GENNAIO – FORMAZIONE DEI<br />
LAVORATORI<br />
È scaduto l’anno di transitorio previsto, in tema<br />
di formazione dei lavoratori, per aggiornare con<br />
corso da almeno 6 ore la formazione pregressa dei<br />
lavoratori già formati da più di cinque anni. Il testo<br />
di legge di riferimento è l’accordo Stato-Regioni in<br />
tema di formazione dei lavoratori (ex art.37 d.lgs.<br />
81/2008), firmato il 21 dicembre 2011, che prevedeva<br />
un anno di tempo per aggiornare i lavoratori<br />
formati oltre cinque anni prima dell’entrata in vigore<br />
della legge, cioè prima dell’11 gennaio 2012.<br />
Se, per esempio, un portiere di condominio era stato<br />
formato nel 2004, avrebbe potuto essere aggiornato<br />
entro l’11 gennaio <strong>2013</strong> con un corso di minimo 6<br />
ore. Dal 12 gennaio <strong>2013</strong> la formazione dei portieri<br />
erogata prima del giorno 11 gennaio 2007, in assenza<br />
di aggiornamento, si può considerare “scaduta”:<br />
i loro datori di lavoro sono esposti alla sanzione per<br />
omessa formazione e i portieri dovranno al più presto<br />
frequentare un corso di durata minima 8 ore.<br />
Naturalmente, con la nuova legge, la formazione<br />
che non rispetti il contenuto dell’accordo Stato-<br />
Regioni è invalida, anche se tenuta da enti di rilevanza<br />
nazionale. Abbiamo visto con i nostri occhi<br />
recentissimi attestati pieni di loghi, timbri, firme,<br />
“autorizzazioni”, “convenzioni”, “accreditamenti”,<br />
che nemmeno riportano il settore lavorativo<br />
per cui quella persona è stata formata (commesso?<br />
panettiere? autoferrotramviere?) o “certificazioni”<br />
plastificate da cui è impossibile capire il monte ore
della formazione erogata. Carta straccia e datore di<br />
lavoro pro tempore sanzionabile per omessa formazione.<br />
15 MAGGIO – AGGIORNAMENTO<br />
COORDINATORI SICUREZZA<br />
Cinque anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008<br />
e prima scadenza di aggiornamento per i coordinatori<br />
per la sicurezza dei cantieri edili: chi era<br />
abilitato all’entrata in vigore del decreto (15 maggio<br />
2008) avrebbe dovuto aggiornarsi entro cinque<br />
anni con specifici corsi per un totale di almeno 40<br />
ore. Dal 15 maggio <strong>2013</strong> è quindi necessario, sia<br />
per gli incarichi da CSP o CSE già conferiti che per<br />
quelli ancora da conferire, farsi rilasciare dal professionista<br />
copia degli attestati dei corsi, controllando<br />
che il totale delle ore di aggiornamento non<br />
sia minore di 40. In difetto, l’abilitazione al ruolo<br />
deve intendersi sospesa e quindi l’incarico deve essere<br />
revocato o non conferito.<br />
Anche i coordinatori abilitati dopo il 15 maggio<br />
sicurezza edifici<br />
Milano - il Carnevale Ambrosiano in tutto il suo folclore<br />
l’amministratore<br />
2008 dovranno dimostrare, dopo i cinque anni dalla<br />
data di abilitazione, un aggiornamento minimo<br />
pari a 40 ore.<br />
31 MAGGIO – DVR OBBLIGATORIO<br />
Scade la proroga (della proroga) della validità<br />
dell’autocertificazione di valutazione dei rischi,<br />
sempre che una terza proroga non prolunghi ancora<br />
l’agonia per qualche motivo ora ignoto. Altrimenti,<br />
dal 1° giugno finalmente sarà DVR per tutti gli<br />
uffici e gli studi professionali con presenza di almeno<br />
un lavoratore come definito all’art.2 comma<br />
1 lettera a del d.lgs. 81/2008.<br />
Secondo il d.lgs. 81/2008 l’autocertificazione – permessa<br />
in sostituzione del documento di valutazione<br />
dei rischi per le attività con un massimo di 10 lavoratori<br />
– avrebbe dovuto morire in data 30 giugno<br />
2012. Il governo Monti, in vista dell’approvazione<br />
delle procedure standardizzate per la redazione dei<br />
DVR, allungò la vita dell’autocertificazione “fino<br />
alla scadenza del terzo mese” dopo la pubblicazio-<br />
51
ne delle procedure, ma “comunque, non oltre il 31<br />
dicembre 2012”. Certo, come no.<br />
Le procedure sono state ufficializzate in Gazzetta<br />
Ufficiale il 6 dicembre 2012 con entrata in vigore<br />
dopo 60 giorni (4 febbraio <strong>2013</strong>), creando un buco<br />
temporale con la scadenza dell’autocertificazione<br />
(“comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”).<br />
Per cui nel giorno della fine del mondo il parlamento<br />
nelle pieghe del decreto stabilità (legge 228/2012<br />
pubblicata in G.U. il 29 dicembre) ha spostato il<br />
“comunque, non oltre” al 30 giugno <strong>2013</strong>, concretizzando<br />
la “scadenza del terzo mese” dopo la pubblicazione<br />
delle procedure al 31 maggio, data oltre<br />
la quale anche gli studi o gli uffici con almeno un<br />
lavoratore dipendente o assimilato e quindi con un<br />
datore di lavoro dovranno essere dotati di regolare<br />
DVR con tutti i crismi di legge: cioè con presenza<br />
di figure obbligatorie (RSPP, RLS, addetto primo<br />
soccorso, addetto antincendio, eventuale medico<br />
competente), formazione di legge alle figure aziendali,<br />
eventuale sorveglianza sanitaria, adeguamenti<br />
eventualmente necessari nei luoghi di lavoro, eccetera.<br />
Ovviamente, autocertificazioni o DVR non sono<br />
mai stati obbligatori nel condominio e continuano<br />
a non esserlo, perché quest’ultima variazione normativa<br />
non incide in alcun modo sull’art.3 comma<br />
9 del d.lgs. 81/2008, da cui tutto ha origine; né lo fa<br />
la riforma del condominio.<br />
18 GIUGNO – RIFORMA CONDOMINIO<br />
Entra in vigore la legge 220/2012, cioè la cosiddetta<br />
“riforma del condominio”.<br />
Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro la nuova<br />
legge non produce alcuna novità diretta, nonostante<br />
la fantasia di qualche relatore di convegno. Di sicurezza<br />
in condominio si parla, nel solito modo vago<br />
ed indefinito a cui il legislatore ci sta abituando, nel<br />
comma 6 del nuovo art. 1130 cc quando si indica<br />
tra i contenuti del registro di anagrafe condominiale<br />
“ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.<br />
Si intendono le condizioni di sicurezza delle unità<br />
immobiliari private, ambienti non conosciuti a priori<br />
dall’amministratore e reale obiettivo dell’intero<br />
comma; non certo le condizioni di sicurezza delle<br />
52<br />
sicurezza edifici<br />
l’amministratore<br />
parti comuni del condominio, che invece l’amministratore<br />
è tenuto a conoscere a prescindere dalla<br />
riforma.<br />
Bisognerà quindi che l’amministratore si attivi per<br />
un primo “screening” delle condizioni di sicurezza<br />
delle unità immobiliari private, per poi aggiornare<br />
il registro quando le condizioni muteranno. Le tempistiche<br />
le fornisce ancora il nuovo testo dell’art.<br />
1130 cc, comma 6: “Ogni variazione dei dati deve<br />
essere comunicata all’amministratore in forma<br />
scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in<br />
caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle<br />
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata<br />
le informazioni necessarie alla tenuta del registro<br />
di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa<br />
o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce<br />
le informazioni necessarie, addebitandone il<br />
costo ai responsabili”.<br />
Ci sarà ampio modo di parlarne ancora prima della<br />
deadline del 18 giugno, però intanto è opportuno<br />
cominciare a considerare quante possano essere le<br />
“sicurezze” relative ad una unità immobiliare. Esiste<br />
la sicurezza:<br />
- strutturale interna (muri portanti, travi e pilastri,<br />
solette) ed esterna (balconi);<br />
- dell’impianto elettrico e di messa a terra;<br />
- dell’impianto a gas (metano o gpl);<br />
- dell’impianto di riscaldamento ed evacuazioni<br />
fumi (caldaie e canne fumarie esclusive);<br />
- antincendio (per attività soggette alle procedure<br />
di prevenzione incendi o comunque<br />
per luoghi di lavoro, cioè con presenza di<br />
dipendenti);<br />
- impiantistica per apparecchi con rischio di<br />
esplosione (apparecchi in pressione di tipo<br />
industriale, artigianale, medico: bombole,<br />
autoclavi, serbatoi ecc.);<br />
- dei luoghi di lavoro.<br />
Quante di queste “sicurezze” possono influire sul<br />
condominio, cioè sugli altri condòmini? Tutte,<br />
quindi tutte – se tenere sotto controllo la loro possibile<br />
influenza verso terzi è la ratio della norma<br />
– sono da prendere in considerazione per la tenuta<br />
e l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.
minimali inps <strong>2013</strong>-02-11<br />
Con la circolare n° 22 del 7 febbraio <strong>2013</strong> l’Inps ha pubblicato i nuovi minimali contributivi, qui sotto nella<br />
tabella sono riportati i corrispondenti minimali orari validi per il nostro settore<br />
Ore sett.li tempo pieno Minimale orario<br />
48 € 5,88<br />
45 € 6,28<br />
40 € 7,06<br />
38 € 7,43<br />
Problemi del lavoro<br />
Lavori e contributi<br />
previdenziali<br />
a cura di Vincenzo Di Domenico<br />
Minimale giornaliero: 47,07<br />
messaggio dell’inps in materia di cig in deroga –non si potra’ autorizzare da parte dell’istituto<br />
l’anticipazione della cig per l’anno <strong>2013</strong><br />
L’INPS, con il Messaggio 17 gennaio <strong>2013</strong>, n. 1051, comunica che la legge di stabilità <strong>2013</strong> non ha previsto<br />
un’ulteriore proroga per l’anno <strong>2013</strong>, che aveva introdotto l’istituto dell’anticipazione (in via sperimentale per il<br />
periodo 2009-2012), pertanto in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, dei trattamenti di<br />
integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto l’INPS. Conseguentemente non potranno<br />
più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza <strong>2013</strong>.<br />
Si precisa, altresì, che non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il<br />
ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza <strong>2013</strong>.<br />
sanatoria eXtraue: precisazioni inps sulle domande di emersione<br />
L’INPS, con la Circolare n. 10 del 17 gennaio <strong>2013</strong>, detta le linee di comportamento che il datore di<br />
lavoro dovrà osservare nel caso di interruzione o disconoscimento del rapporto lavorativo prima<br />
della conclusione del procedimento, fornendo al contempo le indicazioni necessarie relativamente ai vari<br />
aspetti legati al disconoscimento della domanda di emersione, alla modifica dei dati inseriti nella domanda<br />
di emersione nonché ai rapporti di lavoro plurimi al cospetto di domande di emersione presentate più volte.<br />
L’istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda che la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 31<br />
gennaio <strong>2013</strong>.<br />
linee guida in materia di tirocini approvate dalla conferenza stato-regioni<br />
In data 24 gennaio <strong>2013</strong>, la Conferenza permanente ha raggiunto un accordo n. 1/<strong>2013</strong> per i rapporti tra lo<br />
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvando 14 punti in materia di tirocini, che<br />
devono essere comuni su tutto il territorio Il documento fornisce principi comuni e standard minimi in materia<br />
di tirocini ai quali le Regioni e le Province autonome dovranno adeguarsi, entro sei mesi, ferma restando la<br />
competenza legislativa di tali enti in materia.<br />
La novità di maggiore rilievo è costituita dalla previsione del pagamento al tirocinante di una Indennità<br />
di partecipazione prevista entro un minimo di 300 euro lordi mensili, che possono essere aumentati<br />
autonomamente da ogni singola Regione. Tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di<br />
lavoro dipendente, ma non verrà perso l’eventuale stato di disoccupazione<br />
l’amministratore<br />
53
Problemi del lavoro<br />
se si fa uso di troppi “voucher” si rischia la trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a<br />
tempo indeterminato<br />
Con la circolare n°4 del 21 gennaio <strong>2013</strong> il Ministero del lavoro ha fornito dei chiarimenti in materia di lavoro<br />
accessorio, nella circolare si osserva che le modifiche in materia di lavoro accessorio hanno comportato, da<br />
un lato, una forte semplificazione dello strumento e, dall’altro, uno snellimento del relativo quadro normativo<br />
attraverso l’eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all’istituto, sostituite<br />
con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico. Infatti costerà caro alle<br />
imprese e ai professionisti superare il limite di 2 mila euro di compensi per i lavoratori accessori. Il rapporto<br />
si trasformerà infatti in quella che costituisce «la forma comune di rapporto di lavoro», ovvero un contratto<br />
di natura subordinata a tempo indeterminato, a condizione che le prestazioni siano funzionali all’attività di<br />
impresa o professionale. Stessa sorte toccherà ai rapporti accessori nel caso di utilizzo dei voucher oltre 30<br />
giorni dal loro acquisto, con l’aggravante che, in questi casi, la prestazione sarà anche considerata come<br />
effettuata «in nero».<br />
le violazioni in materia di apprenistato: chiarimenti del ministero del lavoro<br />
Con una circolare del ministero del lavoro (n. 5 del 21 gennaio <strong>2013</strong>) sono state fornite opportune indicazioni<br />
al personale ispettivo in merito alle violazioni in materia di apprendistato alla luce delle modifiche apportate<br />
dalla Legge n. 92/2012 al Testo unico dell’Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).<br />
Più precisamente si chiarisce che:<br />
• Nessuna sanzione per il contratto di apprendistato se il datore di lavoro non effettua nel primo anno la<br />
formazione prevista dalla norma legislativa;<br />
• Se nel secondo anno di durata del contratto il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di<br />
formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate (d’importo variabile dai 100<br />
ai 600 euro)<br />
• La violazione produce sia l’irrorazione delle sanzioni amministrative che conversione del rapporto.<br />
Con questa circolare ha messo in luce gli aspetti sanzionatori più pesanti in materia di apprendistato riguardano<br />
le inadempienze nell’erogazione della formazione, laddove il datore di lavoro sia esclusivo responsabile e<br />
l’inadempimento sia tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.<br />
detassazione <strong>2013</strong>: firmato il dpcm attuativo<br />
In data 22 gennaio <strong>2013</strong>, è stato firmato il D.P.C.M., ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che<br />
rende attuativo anche per il <strong>2013</strong> la detassazione; a differenza degli anni passati però, per poter applicare il<br />
beneficio fiscale ai lavoratori, l’azienda dovrà alternativamente:<br />
• rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa redditività o innovazione,<br />
stabiliti dall’accordo, ovvero<br />
• operare in almeno tre delle quattro aree d’intervento che, ai sensi del Provvedimento del Governo,<br />
aumentano la produttività.<br />
A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le seguenti:<br />
• ridefinizione dell’articolazione dell’orario di lavoro;<br />
• distribuzione flessibile del periodo di ferie eccedente le due settimane;<br />
• attivazione di nuovi strumenti informatici e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;<br />
• interventi in materia di fungibilità delle mansioni<br />
estensione per i lavoratori iscritti alla gestione separata del periodo di spettanza dell’indennita’ di<br />
maternita’<br />
L’INPS, con il messaggio n. 1785 del 30 gennaio <strong>2013</strong>, in forza di sentenza della Corte Costituzionale n. 257<br />
del 22 novembre 2012, estende alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata, il periodo di spettanza<br />
dell’indennità di maternità/paternità da 3 a 5 mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo il messaggio,<br />
fatti salvi i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale; inoltre, visto l’obbligo<br />
della fruizione del congedo entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, l’estensione del periodo di<br />
congedo è applicabile, sussistendo i requisiti per l’erogazione dell’indennità, a tutti i rapporti non esauriti, cioè<br />
54<br />
l’amministratore
nei casi in cui non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o il diritto non sia estinto per prescrizione.<br />
Gli interpelli al ministero<br />
(il testo integrale è a disposizione)<br />
Problemi del lavoro<br />
il socio inadempiente non Blocca il rilascio del durc<br />
Il Ministero del Lavoro rispondendo nell’interpello n° 2 del <strong>2013</strong> a seguito di un interpello presentato dal<br />
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro la Direzione generale del Ministero ha precisato<br />
chiarendo che la posizione dei soci non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del Durc che sia<br />
richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.<br />
Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone e in relazione al versamento contributivo<br />
dovuto dal socio sulla propria posizione. In conclusione, la direzione generale. ritiene che nell’ambito della<br />
verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci,<br />
con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi<br />
non possono incidere sul rilascio del DURC.<br />
l’apprendistato amplia il raggio d’azione<br />
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 4 del 5 febbraio <strong>2013</strong>, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di<br />
instaurare contratti di apprendistato professionalizzante (articolo 4, D.Lgs. n. 167/2011) da parte di azienda<br />
che “non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi,<br />
altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia”.<br />
La risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto è affermativa. Infatti, al fine di non ostacolare il ricorso<br />
all’apprendistato, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il<br />
datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile<br />
che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per<br />
individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.<br />
nessunn oBBligo di staBilizzazione in caso di sun apprendistato stagionale<br />
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 5 del 5 febbraio <strong>2013</strong> posto da Federalberghi, ha fornito<br />
chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 5 del D.Lgs n. 167/2011, che contiene una<br />
particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi “in cicli<br />
stagionali”.<br />
In particolare, il Ministero ritiene che “tenendo conto della evidente incompatibilità di tale disciplina con le<br />
previsioni di ordine generale sulla “stabilizzazione” degli apprendisti, si ritiene che le stesse non possano<br />
ritenersi applicabili anche nell’ambito delle attività stagionali. In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno<br />
invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di<br />
nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro”.<br />
dimissioni della lavoratrice madre /padre<br />
Con l’Interpello n. 6 del 5 febbraio <strong>2013</strong>, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta<br />
ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per fornire chiarimenti<br />
in ordine alla disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige<br />
il divieto di licenziamento (entro il compimento di un anno di età del bambino). In particolare, viene chiesto<br />
se a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (necessità della convalida delle dimissioni per<br />
un periodo pari ai primi tre anni del bambino), la madre può usufruire dell’indennità di disoccupazione per il<br />
medesimo periodo.<br />
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, ai sensi dell’articolo 55, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, la lavoratrice<br />
madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità disposte nell’ipotesi di licenziamento, pertanto<br />
compresa quella di disoccupazione involontaria, esclusivamente qualora abbia presentato le dimissioni o sia<br />
stata licenziata entro il compimento di un anno del bambino<br />
l’amministratore<br />
55
Sentenze in pillole<br />
Problemi del lavoro<br />
rischia la carcerazione l’imprenditore che non versa i contriButi dei propri dipendenti<br />
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5137 del 1° febbraio <strong>2013</strong>, ha ribadito che tra le prove<br />
documentali atte a dimostrare l’avvenuto versamento delle retribuzioni ai dipendenti e quindi l’obbligo, per<br />
il datore di lavoro, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di competenza dei lavoratori,<br />
sono inclusi anche i modelli trasmessi dal datore di lavoro all’INPS, come il modello DM10<br />
Nel caso in specie, in una causa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la<br />
Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del datore di lavoro, affermando che i modelli alla stregua del<br />
DM10 costituiscono prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni e, quindi, prova dell’insorgenza<br />
dell’obbligo datoriale a versare i contributi e premi di competenza dei lavoratori.<br />
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non si può intimare per telegramma<br />
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2278 del 31 gennaio <strong>2013</strong>, è stata chiamata a giudicare<br />
sull’efficacia di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, posto in atto da un datore<br />
di lavoro nei confronti di un proprio dipendente e comunicato allo stesso mediante telegramma, senza dare<br />
seguito ad una comunicazione completa con le specifiche delle assenze.Nel caso in specie, ha precisato<br />
la Suprema Corte, il licenziamento deve ritenersi inefficace e il lavoratore va reintegrato: non è sufficiente,<br />
infatti, il solo atto d’intimidazione del licenziamento, cioè il telegramma, ma il datore di lavoro ha l’onere di<br />
specificare al lavoratore il computo delle assenze compiute. Tra l’altro, nel telegramma l’azienda faceva<br />
riferimento ad una successiva comunicazione con la precisazione delle assenze: tale comunicazione non è<br />
mai arrivata al lavoratore e questo lo esonera anche dal chiedere al datore di lavoro i motivi del licenziamento.<br />
responsaBiulita’ contrattuale di un datore di lavoro per condotte moBBizzanti poste in essere da<br />
colleghi di lavoro<br />
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1471 del 22 gennaio <strong>2013</strong>, ha convalidato una condanna<br />
a risarcimento danni nei confronti di un’azienda veneta, rea di non aver messo fine “alla protrazione nel<br />
tempo del mobbing consistito in dileggio e altre vessazioni” ai danni di un lavoratore che, oltretutto, era stato<br />
demansionato. I giudici della Cassazione hanno spiegato che “il datore di lavoro è obbligato a risarcire al<br />
dipendente il danno biologico conseguente ad una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi dove venga<br />
accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si<br />
sia attivato per farli cessare”. Quindi quella dell’azienda è una “responsabilità omissiva”.<br />
scatta il diritto al reintegro del lavoratore che si e’ autoridotto l’orario di lavoro se la contestazione<br />
e’ tardiva<br />
La Corte di Cassazione con sentenza n° 1693 del 24 gennaio 2012 ha ritenuto illegittimo il licenziamento<br />
disciplinare per giusta causa contestato non nell’immediatezza dell’atto o della omissione che ha fatto<br />
scaturire l’irregolarità in capo al lavoratore. Infatti la S.C. ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo<br />
nei confronti del dipendente che non rispettava l’orario di servizio, in quanto, privato dal datore di lavoro di<br />
ogni competenza, sia costretto all’inattività e la contestazione non risulti tempestiva<br />
evasione fiscale per il datore di lavoro in merito ai versamenti sui c/c delle colf<br />
Con Sentenza della Corte di Cassazione- sezione penale - del 23 gennaio <strong>2013</strong>, n. 3438, ha sancito che<br />
i versamenti ritenuti sospetti sul conto corrente bancario di collaboratori domestici e badanti, riconducibili al<br />
datore di lavoro, possono fare scattare la condanna per evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta mediante<br />
artifici. La terza sezione penale ha infatti recentemente confermato il sequestro finalizzato alla confisca a<br />
carico di un contribuente che aveva versato sul conto della sua colf oltre 200 mila euro.<br />
il datore di lavoro puo’ controllare i dipendenti in permesso termale<br />
Con la sentenza n° 1329 del 21 gennaio <strong>2013</strong> la corte di Cassazione ha precisato che “è’ legittimo il<br />
“controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso<br />
56<br />
l’amministratore
sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso”.<br />
Più precisamente la S.C., nella sentenza si precisa che non sussiste giusta causa di recesso, poiché dalla<br />
deposizione dei detective privati emerge soltanto il mancato riscontro dell’entrata e dell’uscita del lavoratore<br />
nello stabilimento di cura, ma non la sua contemporanea presenza in un altro luogo durante le assenze dal<br />
servizio. Il dipendente licenziato era in possesso delle ricevute del trattamento, che si è fatto rilasciare.<br />
la mancata “trasparenza” nel rapporto di lavoro non porta al licenziamento del lavoratore per<br />
“scatto d’ira”<br />
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 892 del 16 gennaio <strong>2013</strong>, Non Ha convalidato il licenziamento<br />
operato da un’azienda verso un suo dipendente che aveva avuto un pesante alterco con il proprio capo, con<br />
tanto di minacce, perché la reazione del dipendente nasce dal fatto che il suo capo e un altro collega non gli<br />
avevano riferito una circostanza che lo riguardava direttamente, cosa che il dipendente licenziato ha vissuto<br />
come un provocazione.<br />
La Suprema Corte, nel caso in specie, nel disporre la reintegra dell’impiegato, ha affermato la sproporzionatezza<br />
del licenziamento, in quanto il responsabile dell’ufficio ha mancato di lealtà e trasparenza nei rapporti personali<br />
con il proprio sottoposto, in quanto, proprio per questi principi, lo avrebbe dovuto informare sul fatto che lo<br />
riguardava, senza che questo cagionasse danno all’azienda o al dipendente stesso.<br />
Domande<br />
DOMANDA<br />
La convalida delle dimissioni deve essere richiesta al lavoratore anche in caso di giusta causa?<br />
RISPOSTA<br />
A mio avviso si non vi sono esclusioni o deroghe per le dimissioni per giusta causa (la procedura è infatti<br />
finalizzata al contrasto delle dimissioni in bianco)<br />
DOMANDA<br />
Vorrei sapere come si considerano nel computo dei 36 mesi contratti a termine con causali diverse<br />
RISPOSTA<br />
I contratti a termine devono essere computati in un unico contatore, ai fini del limite dei 36 mesi, se conclusi<br />
tra le stesse parti e per mansioni equivalenti: le diverse causali contrattuali non hanno alcuna rilevanza (ad<br />
esempio si calcolano, congiuntamente, contratti in sostituzione con contratti per esigenze produttiva).<br />
Il limite dei 36 mesi è escluso per le attività stagionali (previste dal D.P.R. 1525/63) e nei casi previsti dalla<br />
contrattazione collettiva, di qualunque livello.<br />
Una nota<br />
Problemi del lavoro<br />
L’Inps afferma che la forbice tra i contratti a termine e quelli a tempo indeterminato deve ampliarsi<br />
Salvatore Pirrone, membro dell’Osservatorio permanente sulla riforma del mercato del lavoro creato da Gi<br />
Group lo scorso dicembre 2012, nonché dirigente Inps, mette in evidenza le possibili soluzioni per migliorare<br />
il contesto lavorativo italiano e favorire la crescita occupazionale in primo luogo secondol’esponente bisogna<br />
ampliare la differenza di costo tra lavoro stabile e non a favore del primo. Inoltre gli incentivi alle assunzioni<br />
dovrebbe avere una durata maggiore di due anni. L’intenzione sarebbe quella di concedere incentivi<br />
continuativi nel corso del rapporto di lavoro, che siano legati a comportamenti virtuosi dei dipendenti, affinchè<br />
possano effettivamente portare vantaggio alle imprese. Per quanto riguarda la riforma Fornero, il dirigente<br />
esprime il suo parere in merito dichiarando che i tempi sono ancora prematuri per potersi pronunciare a<br />
favore o no.<br />
l’amministratore<br />
57
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO <strong>2013</strong> AL 31 DICEMBRE <strong>2013</strong><br />
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)<br />
TEMPO INDETERMINATO<br />
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI<br />
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO<br />
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota<br />
fino a € 7,77<br />
oltre € 7,77<br />
fino a € 9,47<br />
oltre € 9,47<br />
Orario di lavoro<br />
superiore a 24 ore<br />
settimanali<br />
€ 6,88<br />
€ 7,77<br />
€ 9,47<br />
€ 1,37 (0,35) (2)<br />
€ 1,55 (0,39) (2)<br />
€ 1,89 (0,47) (2)<br />
CUAF (1)<br />
€ 1,38 (0,35) (2)<br />
€ 1,56 (0,39) (2)<br />
€ 1,90 (0,47) (2)<br />
€ 5,00 € 1,00 (0,25) (2) € 1,00 (0,25) (2)<br />
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)<br />
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”<br />
TEMPO DETERMINATO<br />
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI<br />
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO<br />
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota<br />
fino a € 7,77<br />
oltre € 7,77<br />
fino a € 9,47<br />
oltre € 9,47<br />
Orario di lavoro<br />
superiore a 24 ore<br />
settimanali<br />
LOMBARDIA<br />
Liv. Paga Base<br />
Nazionale<br />
Mensile (o<br />
Oraria)<br />
€ 6,88<br />
€ 7,77<br />
€ 9,47<br />
Problemi del lavoro<br />
CONTRIBUZIONE DOMESTICI/BADANTI/BABY SITTER<br />
€ 1,47 (0,35) (2)<br />
€ 1,66 (0,39) (2)<br />
€ 2,02 (0,47) (2)<br />
CUAF (1)<br />
€ 1,48 (0,35) (2)<br />
€ 1,67 (0,39) (2)<br />
€ 2,03 (0,47) (2)<br />
€ 5,00 € 1,07 (0,25) (2) € 1,07 (0,25) (2)<br />
NUOVI MINIMI TABELLARI PER IL CONTRATTO COLLETTIVO SACI/ANACI<br />
Elemento Perequativo<br />
Mensile Regionale<br />
Lombardia<br />
Ind. Mensile<br />
di Mancata<br />
Contrattazione<br />
(12/13)*<br />
Quota Mensile Ind.<br />
Annuale di Mancata<br />
Contrattazione<br />
(Annuale/13)*<br />
Totale Paga Base<br />
Nazionale Mensile<br />
(o Oraria)<br />
Q 2.034,00 198,01 112,65 112,65 2.457,31<br />
1 1.764,00 171,73 97,70 97,70 2.131,12<br />
2 1.575,00 153,33 87,23 87,23 1.902,79<br />
3 1.413,00 137,56 78,26 78,26 1.707,07<br />
4 1.260,00 122,66 69,78 69,78 1.522,23<br />
5 1.125,00 109,52 62,31 62,31 1.359,13<br />
6 1.035,00 100,76 57,32 57,32 1.250,40<br />
7 954,00 92,87 52,84 52,84 1.152,55<br />
8 905,00 88,10 50,12 50,12 1.093,35<br />
Lav disc 4,6410 0,4518 0,2570 0,2570 5,6069<br />
Op 1 1.171,80 122,66 64,90 64,90 1.424,26<br />
Op 2 1.046,25 109,52 57,95 57,95 1.271,66<br />
Op 3 962,55 100,76 53,31 53,31 1.169,93<br />
(*) da erogare in base alla disposizione CONTENUTA NEL ccnl<br />
58<br />
l’amministratore
COLLABORATORI<br />
CONVIVENTI<br />
Problemi del lavoro<br />
MINIMI RETRIBUTIVI LAVORATORI DOMESTICI ANNO <strong>2013</strong><br />
Livello Paga base<br />
DS 1.158,42<br />
D 1.103,26<br />
CS 937,78<br />
TEMPO PIENO<br />
----(54 ore sett.)---<br />
MANSIONI<br />
Assistente con specifica formazione di<br />
persone non autosufficienti, direttore<br />
di casa.<br />
Collaboratore generico polifunzionale<br />
(giardiniere, custode di abitazione …)<br />
Assistente senza formazione specifica<br />
di persone non autosufficienti<br />
COLLABORATORI NON<br />
CONVIVENTI<br />
Paga Base<br />
C 882,62 Cuoco 6,18<br />
BS 827,44 Badante per persona autosufficiente 5,85<br />
B 772,28 Colf 5,52<br />
AS 717,12 Baby sitter 5,20<br />
A 606,79 Collaboratore familiare generico 4,41<br />
C 639,88<br />
BS 579,21<br />
B 551,63<br />
DS 1332,20<br />
CS 1078,44<br />
BS 951,56<br />
Presenza notturna 637,14<br />
TEMPO PARZIALE<br />
ASSISTENZA NOTTURNA<br />
l’amministratore<br />
7,83<br />
7,50<br />
6,49<br />
59
L’Agenzia delle entrate interviene<br />
sulle modalità di regolarizzazione<br />
tardiva dell’opzione della cedolare<br />
secca per i contratti di locazione a<br />
uso abitativo attraverso la pubblicazione<br />
di una circolare (n. 47/E) dove<br />
approfondisce questioni interpretative<br />
intercorrenti fra la disciplina della<br />
“cedolare secca” (’art. 3 D.Lgs<br />
23/2011) e l’istituto della cosiddetta<br />
“remissione in bonis” (DL 16/2012<br />
convertito con modificazioni, nella<br />
L. 44/2012).<br />
La molteplicità degli adempimenti<br />
ha fin da subito creato problemi a<br />
chi voleva esercitare l’opzione generando<br />
comportamenti errati e quindi<br />
sanzionabili, soprattutto nell’adempimento<br />
che prevede l’opzione in sede<br />
di registrazione del contratto oppure<br />
in sede di proroga o annualità successive.<br />
La circolare 47/E dell’Agenzia delle<br />
entrate affronta:<br />
1. Il caso di opzione in sede di tardiva<br />
registrazione del contratto<br />
2. Il caso di esercizio successivo<br />
alla registrazione del<br />
contratto avvenuta nei termini<br />
previsti, dell’opzione per l’applicazione<br />
della cedolare secca.<br />
E’ noto il caso al punto 2). L’esercizio<br />
dell’opzione per il regime della<br />
cedolare secca può essere eseguito in<br />
un momento successivo alla registrazione<br />
del contratto. L’Agenzia delle<br />
Entrate lo aveva precisato nella circolare<br />
26/E del Giugno 2011: “ qualora<br />
non sia stata esercitata l’opzione in<br />
sede di registrazione del contratto ovvero<br />
di proroga, è possibile accedere<br />
al regime della cedolare secca per<br />
le annualità successive, esercitando<br />
l’opzione entro il termine previsto per<br />
il versamento dell’imposta di registro<br />
dovuta annualmente sull’ammontare<br />
del canone relativo a ciascun<br />
tasse e guai<br />
remissione in Bonis possiBile<br />
per la cedolare secca “tardiva”<br />
Carmen Rovere<br />
60<br />
anno, vale a dire entro 30 giorni dalla<br />
scadenza di ciascuna annualità” .<br />
Fermo restando che, il contribuente<br />
che avesse corrisposto l’imposta di<br />
registro dovuta in un’unica soluzione,<br />
non ha diritto alla restituzione e<br />
non è applicabile alcuna sanzione.<br />
Vorrei brevemente introdurre la disciplina<br />
della remissione in bonis<br />
inserita nel nostro sistema tributario<br />
dal DL 16/2012 e che consente al contribuente<br />
in ritardo con gli obblighi<br />
di comunicazione o con gli adempimenti<br />
di natura formale richiesti per<br />
la fruizione di benefici di natura fiscale<br />
o per l’accesso a regimi fiscali<br />
opzionali, di sanare tale dimenticanza<br />
versando l’importo della sanzione<br />
minima stabilita dall’istituto del ravvedimento<br />
operoso (DL 471/97).<br />
Nella fattispecie descritta al numero<br />
1) può essere applicata la<br />
“remissione in bonis” sanando il<br />
ritardo con il versamento della<br />
sanzione,quantificata in euro 258,00.<br />
La fattispecie descritta trova applicazione<br />
se il comportamento tardivo<br />
non si configura anche con la volontà<br />
espressa. Vale a dire che se ho già<br />
provveduto a versare l’imposta di registro<br />
(anche se in unica soluzione)<br />
ed ho un ripensamento, non è ammissibile<br />
usufruire dell’istituto in esame.<br />
In questo caso troverà applicazione la<br />
regola generale del caso 2) , secondo<br />
cui l’opzione esercitata tardivamente<br />
produce i sui effetti a decorrere<br />
dall’annualità successiva. Si tratterebbe<br />
di un ripensamento che non è<br />
ammissibile per la remissione in bonis.<br />
Un esempio per fare chiarezza:<br />
Contratto di locazione quadriennale<br />
con efficacia dal 1/1/<strong>2013</strong> al<br />
31/12/2016, per il quale in data:<br />
• 15/1/<strong>2013</strong> avviene registrazione<br />
del contratto presentando un<br />
“modello 69” in cui non è stata<br />
l’amministratore<br />
esercitata l’opzione per la cedolare<br />
secca ed è stata versata l’imposta<br />
di registro solo per la prima annualità.<br />
• 15 <strong>Febbraio</strong> 2014 viene presentato<br />
un “modello 69” al fine di esercitare<br />
l’opzione per la cedolare secca.<br />
In questo caso l’opzione produrrà<br />
il suo beneficio dal 2015 (se avesse<br />
presentato il modello entro il<br />
31/1/2014 l’opzione avrebbe prodotto<br />
effetti sin dal 2014),senza<br />
l’applicazione di alcuna sanzione.<br />
Nel nostro esempio il contribuente<br />
ha versato l’imposta di<br />
registro annualmente ha rispettato le<br />
condizioni richieste e quindi può avvalersi<br />
dell’istituto della remissione<br />
in bonis e ottenere la decorrenza dei<br />
benefici fiscali derivanti dell’opzione<br />
per l’applicazione della cedolare<br />
secca,già dal 2014.<br />
La procedura si perfeziona con il<br />
versamento della sanzione che come<br />
si è già detto ammonta a euro 258,00<br />
e andrà versata tramite modello<br />
F24, senza possibilità di effettuare<br />
la compensazione con crediti eventualmente<br />
disponibili, utilizzando il<br />
codice tributo “8114”.<br />
In conclusione il beneficio della remissione<br />
in bonis è applicabile solo<br />
nelle ipotesi in cui i contribuenti abbiano<br />
manifestato un comportamento<br />
coerente con il regime opzionale della<br />
cedolare secca ed abbiano altresì<br />
assolto a tutte le formalità e adempiuto<br />
a tutti gli obblighi richiesti,<br />
omettendo solo la presentazione nei<br />
termini del “modello 69”. Preciso<br />
infine, che non è applicabile alla<br />
comunicazione che il locatore è obbligato<br />
ad inviare al conduttore per<br />
poter accedere al regime della cedolare<br />
secca, in quanto l’anzidetto<br />
istituto è riferibile alle sole comunicazioni<br />
da effettuarsi nei confronti<br />
dell’Amministrazione finanziaria.
Maggioranza per<br />
soppressione portierato<br />
Quale maggioranza deve adottare<br />
in seconda convocazione la decisione<br />
di sopprimere il servizio di<br />
portierato a causa dei costi troppo<br />
elevati?<br />
Il voto espresso in assemblea può<br />
essere segreto? o meglio: può essere<br />
nominativamente conosciuto<br />
solo dall’amministratore e non riportato<br />
nel verbale, restando quindi<br />
segreto ai restanti partecipanti?<br />
In caso di reiterata morosità del<br />
condomino, è possibile procedere<br />
al distacco dello stesso dal servizio<br />
centralizzato di acqua calda<br />
ad uso riscaldamento?<br />
Risponde l’avv.<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
La soppressione del servizio di<br />
portierato è tema che richiede esame<br />
minuzioso delle singole fattispecie<br />
concrete.<br />
In primo luogo, si deve sottolineare<br />
che non è mai possibile decidere<br />
di sopprimere i servizi essenziali,<br />
come la pulizia.<br />
Pertanto sarebbe preferibile parlare,<br />
piuttosto che di soppressione<br />
di un servizio, dell’istituzione di<br />
servizi sostitutivi di quelli offerti<br />
Centro studi<br />
Il Centro Studi risponde<br />
mediante il portierato.<br />
Nel detto ambito occorre distinguere<br />
diverse situazioni e numerose<br />
avvertenze si impongono con<br />
riferimento all’esistenza dell’alloggio<br />
del portiere, ovvero della<br />
guardiola.<br />
In particolare, se vi è contratto<br />
che fissa obbligo fisso e preciso di<br />
destinare porzioni immobiliari al<br />
portierato, la variazione della destinazione<br />
appare allo stato arduo<br />
ed occorrerà probabilmente attendere<br />
l’entrata in vigore della riforma<br />
(art. 1117 ter di futura applicazione)<br />
per tentare di procedere<br />
con le maggioranze di 4/5, ammesso<br />
che la giurisprudenza risulterà<br />
concorde con quanto rilevato<br />
dai primi commentatori.<br />
Se, comunque, vi è una guardiola<br />
o un alloggio utilizzati per il<br />
portiere, la relativa modifica di<br />
destinazione d’uso costringe a<br />
richiedere le maggioranze previste<br />
per le innovazioni (Cass., n.<br />
5400/1997).<br />
Ancora, se il portierato è previsto<br />
nel regolamento unicamente<br />
come forma per erogare taluni<br />
servizi, la relative clausola<br />
può essere modificata dall’assemblea<br />
con le maggioranza previste<br />
dall’art. 1138 c,.c. (la metà del<br />
valore dell’edificio e la maggioranza<br />
degli intervenuti, Cass. n.<br />
12481/2002).<br />
Infine, se nessuna di queste situazioni<br />
particolari appena ricordate<br />
l’amministratore<br />
si riscontra in concreto, l’assemblea<br />
può sostituire le utilità rese<br />
dal portiere con altre equivalenti,<br />
meglio ancora se meno onerose.<br />
In proposito si deve ricordare che<br />
un tempo il servizio di vigilanza<br />
offerto dai “custodi” era pieno e<br />
sostanzialmente involgeva la gran<br />
parte delle ore del giorno, mentre<br />
ora gli orari si sono ridotti drasticamente<br />
e la sorveglianza risulta<br />
decisamente più blanda.<br />
Tornando all’esistenza di contratti<br />
che impongono il portierato, si<br />
evidenzia che si tratta di clausole<br />
non molto frequenti, ma che talvolta<br />
la giurisprudenza ha riconosciuto<br />
la legittimità di regolamenti<br />
contrattuali che impongano<br />
un preciso onere reale di destinazione<br />
di quei vani per una data finalità.<br />
Si ricorda la sentenza della Corte<br />
d’Appello di Napoli del 26 gennaio<br />
2006, ma soprattutto la sentenza<br />
della Corte di Cassazione n.<br />
6474/2005, che ha stabilito: “l’esistenza<br />
di un vincolo obbligatorio<br />
“propter rem” fondato su una<br />
limitazione del diritto del proprietario,<br />
che è suscettibile di trasmissione<br />
in favore dei successivi<br />
acquirenti dei singoli appartamenti<br />
anche in mancanza di trascrizione”.<br />
Ovviamente, occorre grande competenza<br />
per saper rilevare quando<br />
si determinino in concreto le situazioni<br />
evocate dai giudici, ma<br />
61
anche a prescindere da eventualità<br />
del genere, occorre considerare<br />
che se vi sono porzioni immobiliari<br />
destinate ad alloggio del portiere,<br />
oppure a guardiola, la modifica<br />
della destinazione d’uso delle<br />
stesse comporterebbe innovazione,<br />
secondo quanto deciso dalla<br />
Cassazione con sentenza n. 5400<br />
/1997.<br />
Ben più agevole risulta osservare<br />
che il voto segreto non è ammissibile<br />
per numerose ragioni.<br />
Ad esempio solo con il voto palese<br />
è possibile stabilire chi, avendo<br />
espresso voto contrario, abbia legittimazione<br />
per impugnare le delibere.<br />
Infine, si rammenta che l’odierna<br />
disciplina consente di sospendere<br />
l’erogazione dei servizi soltanto<br />
se ciò è previsto dal regolamento,<br />
mentre in futuro tale possibilità<br />
potrà essere esercitata anche in difetto<br />
di previsione regolamentare.<br />
Cambio portone o<br />
riparazione?<br />
Un condominio formato da due<br />
scale.<br />
In una delle due (composta da 3<br />
appartamenti) c’è stato un tentativo<br />
di intrusione che ha danneggiato<br />
il portone di ingresso, spesa<br />
prevista per la riparazione €<br />
350,00 spesa per la sostituzione<br />
€1.500,00.<br />
Due condomini propendono per<br />
il nuovo portone mentre il 3 è per<br />
la riparazione obbiettando che la<br />
sostituzione è una spesa gravosa<br />
e voluttuaria.<br />
Quali maggioranze devo applicare?<br />
62<br />
Centro studi<br />
Risponde l’avv.<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
I condomini pongono il problema<br />
di stabilire i quorum necessari<br />
per deliberare la sostituzione<br />
del portone, spendendo millecinquecento<br />
euro, piuttosto che procedere<br />
alla semplice riparazione,<br />
con un costo di trecento euro.<br />
Si deve così precisare che in<br />
ogni caso si rientra nell’ambito<br />
di spese non ingenti, anche<br />
se il costo debba essere ripartito<br />
nell’ambito dei tre soli proprietari<br />
interessati.<br />
Si può osservare, inoltre, che<br />
la valutazione sulla convenienza<br />
della sostituzione deve essere<br />
riservata all’assemblea e che<br />
la scelta potrà essere condotta<br />
comparando la diversa funzionalità<br />
ed il diverso decoro del portone<br />
esistente rispetto a quello<br />
che verrebbe installato ex novo.<br />
In ogni caso, si rimane all’interno<br />
delle attribuzioni che l’ordinamento<br />
assegna alla maggioranza,<br />
chiamata a dettare il<br />
proprio convincimento.<br />
Volendo approfondire ulteriori<br />
temi, si può ricorrere all’insegnamento<br />
della giurisprudenza.<br />
Il Tribunale di Salerno, con sentenza<br />
del giorno 8 gennaio 2010,<br />
ha statuito che compete direttamente<br />
all’amministratore la stipula<br />
di un contratto di appalto<br />
attinente a lavori ed opere<br />
sulle parti comuni dell’edificio<br />
condominiale, nei limiti della<br />
manutenzione ordinaria, mentre<br />
la delibera assunta con le maggioranze<br />
speciali (cinquecento<br />
millesimi) è dovuta soltanto se<br />
l’amministratore<br />
l’appalto consista in riparazioni<br />
straordinarie di notevole entità.<br />
Interessante, poiché permette di<br />
sottolineare che la maggioranza<br />
speciale sia richiesta soltanto<br />
laddove le spese siano davvero<br />
ingenti, è il caso deciso<br />
dalla Corte di Cassazione con<br />
sentenza del 6 novembre 2008,<br />
n. 26733.<br />
Nel 1999 il condominio aveva<br />
deliberato lavori per quaranta<br />
milioni di lire (circa €<br />
19.000,00) con il quorum minimo<br />
dato da un terzo dei partecipanti<br />
al condominio e un terzo<br />
dei millesimi.<br />
La Corte d’Appello aveva ritenuto<br />
sufficiente la maggioranza<br />
e valida la delibera poiché<br />
il consulente tecnico d’ufficio<br />
“con dettagliata motivazione<br />
aveva determinato in circa L. 40<br />
milioni l’importo delle suddette<br />
riparazioni, somma considerata<br />
al limite dell’irrilevanza se<br />
comparata al valore complessivo<br />
dei due fabbricati condominiali,<br />
stimati dallo stesso consulente<br />
tecnico d’ufficio in oltre L.<br />
14 miliardi, ed ha parimenti ritenuto<br />
“non notevole” l’importo<br />
delle spese, pari a poco più di<br />
L. 7 milioni, a carico “pro quota”<br />
dei condomini Z.E. e Z.M.F.,<br />
proprietari di cinque unità immobiliari<br />
per un totale di oltre<br />
226 millesimi”.<br />
Si è pronti a riconoscere che<br />
nell’occasione i Giudici Supremi<br />
abbiano alquanto largheggiato.<br />
Peraltro, appare altrettanto evidente<br />
che per una spesa di circa<br />
cinquecento euro pro capite<br />
non può richiedersi un quorum<br />
speciale.
A. Lavoratori dipendenti in vigore<br />
FORME<br />
ASSICURATIVE<br />
Operai Impiegati Portieri Pulitori<br />
Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip.<br />
FPLD 33,00 9,19 33,00 9,19 32,30 8,84 33,00 9,19<br />
DS 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,61 -<br />
CUAF 0,68 - 0,68 - 0,68 - 0,68 -<br />
TFR 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -<br />
MALATTIA 2,44 - - - - - 2,44 -<br />
MATERNITÀ 0,24 - 0,24 - 0,24 - 0,24 -<br />
TOTALE 38,17 9,19 35,73 9,19 35,03 8,84 38,17 9,19<br />
B. Lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi)<br />
Campo di<br />
applicazione<br />
Non iscritti ad<br />
altra forma di<br />
previdenza<br />
obbligatoria<br />
Titolari di<br />
pensione diretta<br />
Iscritti ad altra<br />
forma<br />
di previdenza<br />
obbligatoria o<br />
titolari<br />
di pensione di<br />
reversibilità<br />
Massimale<br />
contributivo<br />
96.149,00<br />
96.149,00<br />
96.149,00<br />
IVS Maternità,<br />
ANF,<br />
Malattia<br />
Totale Contributo<br />
collaboratore<br />
Contributo<br />
committente<br />
27,00 0,72 27,72 9,24 18, 48<br />
18,00 - 18,00 6,00 12, 00<br />
18,00 - 18,00 6,00 12, 00<br />
C. Associati in partecipazione - Non iscritti ad altre gestioni e non pensionati<br />
C1.<br />
Retribuzione<br />
annua<br />
IVS Maternità,<br />
ANF,<br />
malattia<br />
Totale<br />
contributi<br />
Contributo<br />
associante<br />
Contributo<br />
associato<br />
0 - 96.149,00 27,00 0,72 27,72 15, 25 12, 47<br />
Associati in partecipazione - Iscritti ad altre gestioni o pensionati<br />
Retribuzione<br />
annua<br />
IVS Totale<br />
contributi<br />
Contributo<br />
associante<br />
Contributo<br />
associato<br />
0 - 96.149,00 18,00 18,00 9, 99 8,01<br />
CONTRIBUTI COLF-BADANTI: AGGIORNAMENTO 2012<br />
CONTRIBUTI<br />
LAVORATORI<br />
DOMESTICI<br />
Retribuzione Effettiva<br />
Oraria<br />
Da gennaio a dicembre 2012<br />
Importo Contributivo Orario<br />
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari<br />
Totale<br />
contributo<br />
orario<br />
Di cui a carico del<br />
lavoratore<br />
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)<br />
Retribuzione oraria<br />
effettiva da<br />
€ 0 a € 7,54<br />
Le tabelle inPs<br />
Totale<br />
contributo<br />
orario<br />
Di cui a carico del<br />
lavoratore<br />
Euro 1,40 Euro 0,34 Euro 1,41 Euro 0,33<br />
l’amministratore<br />
Retribuzione oraria<br />
effettiva oltre Euro 1,58 Euro 0,38 Euro 1,59 Euro 0,38<br />
63
LAVORATORI<br />
Retribuzione DOMESTICI Effettiva<br />
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari<br />
Oraria<br />
Retribuzione Effettiva<br />
Totale<br />
Totale<br />
Di Importo cui a carico Contributivo del Orario Di cui a carico del<br />
contributo Le tabelle contributo<br />
lavoratore inPs<br />
lavoratore<br />
Con orario quota assegni familiari Senza orario quota assegni familiari<br />
Oraria<br />
Rapporto di lavoro di durata fino alle<br />
Totale<br />
24 ore settimanali Di cui a carico (*) del<br />
contributo<br />
lavoratore<br />
Retribuzione oraria<br />
orario<br />
Totale<br />
contributo<br />
orario<br />
Di cui a carico del<br />
lavoratore<br />
effettiva da<br />
Euro 1,40 Euro 0,34 Euro 1,41 Euro 0,33<br />
€ Rapporto 0 a € 7,54 di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)<br />
Retribuzione oraria<br />
effettiva oltre da<br />
€ € 7,54 0 a € fino 7,54 a € 9,19<br />
Retribuzione oraria<br />
effettiva oltre € 9,19<br />
€ 7,54 fino a € 9,19<br />
Euro 1,58 1,40 Euro 0,34 0,38 Euro 1,41 1,59 Euro Euro 0,33 0,38<br />
Euro<br />
Euro<br />
1,93<br />
1,58 Euro<br />
Euro<br />
0,38<br />
0,46<br />
Euro<br />
Euro<br />
1,59<br />
1,94<br />
Euro<br />
Euro<br />
0,38<br />
0,46<br />
Rapporto<br />
Retribuzione<br />
di lavoro<br />
oraria<br />
di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)<br />
Euro 1,93 Euro 0,46 Euro 1,94 Euro 0,46<br />
effettiva oltre € 9,19<br />
Euro 1,02 Euro 0,24 Euro 1,02 Euro 0,24<br />
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)<br />
NOTA BENE: Per retribuzione oraria EFFETTIVA s’intende la retribuzione oraria di fatto concordata, PIÙ la tredicesima<br />
TABELLA CALCOLI COSTO DEL LAVORO Euro 1,02 Euro 0,24 Contributi INPS Euro 1,02 Euro 0,24<br />
mensilità rapportata sempre in misura oraria, PIÙ (nel caso di lavoratrice/tore A) per i portieri convivente) (x 26,19%) il valore convenzionale di vitto c ed<br />
RETRIBUZIONE alloggio in misura LORDA oraria. (1) € A<br />
A1) addetti alle pulizie (“X” x 28,98%) c 1<br />
RATEO 13° (2) € B<br />
TABELLA CALCOLI COSTO DEL _________ LAVORO<br />
Totale € X<br />
RETRIBUZIONE LORDA (1) € A<br />
Contributi<br />
Premio INAIL<br />
INPS<br />
A)<br />
Per<br />
per<br />
i portieri<br />
i portieri<br />
ed<br />
(x<br />
addetti<br />
26,19%)<br />
alle pulizie<br />
A1)<br />
(“X”<br />
addetti<br />
x 21,21°°/°°)<br />
alle pulizie (“X” x 28,98%)<br />
c<br />
c 1<br />
c 2<br />
RATEO 13° (2)<br />
Totale<br />
€ B<br />
_________<br />
€ X<br />
Premio INAIL<br />
Per i portieri ed addetti alle pulizie<br />
(“X” x 21,21°°/°°) c 2<br />
(1) il contributo si computa per tutti i lavoratori di cui ai profili A),C)<br />
e D) del vigente CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATO<br />
(2) Il contributo si computa solo per i lavoratori di cui al profilo B)<br />
ASSENTEISMO del vigente CCNL (assenze PROPRIETARI varie DI quali FABBRICATO Malattie, Infortuni,<br />
Permessi (3) determinato non retribuiti, l’Importo Utile ecc. si ipotizzando deve togliere una lo 0,5%, media ovvero: (X<br />
annua moltiplicato di 6 giorni) 0,5%) (A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)<br />
CAS.PO (solo per coloro che viene<br />
_________<br />
applicato il CCLN proprietari fabbricato<br />
€ Y<br />
A) per portieri (1) (“X” x 1,7%)<br />
T.F.R.: A1) addetti (“X” alle ovvero pulizie (1+2 (2) (“X” (3) ) / x 13,5) 0,4%) } € c Z 3<br />
_________<br />
€ Y<br />
ASSENTEISMO (assenze varie quali Malattie, Infortuni,<br />
Permessi non retribuiti, ecc. ipotizzando una media<br />
T.F.R.: (“X” ovvero (1+2 (3) ) / 13,5) € Z<br />
annua di 6 giorni) (A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)<br />
TOTALE (sommatoria di “X” + “Y” + “Z”)<br />
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 01/01/2012<br />
(Art. 36 del CCNL 24/01/2007)<br />
TABELLA - A) - Lavoratori conviventi<br />
LIVELLI VALORI<br />
MENSILI<br />
INDENNITÀ<br />
A 595,36<br />
AS 703,61<br />
B 757,73<br />
BS 811,85<br />
C 865,99<br />
CS 920,11<br />
D 1.082,48 160,07<br />
DS 1.136,60 160,07<br />
TABELLA - C) - Lavoratori non conviventi<br />
(valori orari)<br />
A 4,33<br />
AS 5,10<br />
B 5,42<br />
BS 5,74<br />
C 6,06<br />
CS 6,37<br />
D 7,36<br />
DS 7,68<br />
64<br />
l’amministratore<br />
TABELLA - B) - lavoratori di cui<br />
art. 15 - 2 comma (valori mensili)<br />
B 541,24<br />
BS 568,30<br />
C 627,83<br />
TABELLA - D) - Assistenza notturna<br />
(valori mensili)<br />
AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.<br />
BS 933,63<br />
CS - 1.058,12<br />
DS - 1.307,10<br />
TABELLA - E) - Presenza notturna<br />
(valori mensili)<br />
LIVELLO UNICO 625,14<br />
TABELLA - F) - Indennità<br />
(valori giornalieri)<br />
Pranzo e/o colazione 1,81<br />
Cena 1,81<br />
Alloggio 1,57<br />
Totale 5,19
Le nostre tabelle<br />
INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI<br />
INDICE GENERALE<br />
VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE<br />
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC<br />
2002 + 2,3 + 2,3 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7<br />
2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3<br />
2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />
2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9<br />
2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />
2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6<br />
2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0<br />
2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0<br />
2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9<br />
2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2<br />
2012 + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0 +3,1 +2,9 +3,1 +3,1 +2,7 +2,4 +2,4<br />
TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />
TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />
ANNO TASSO<br />
Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%<br />
Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%<br />
Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%<br />
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%<br />
Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%<br />
Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%<br />
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%<br />
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%<br />
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%<br />
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%<br />
Dal 01/01/2012 2,50%