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Febbraio 2013 Numero - Anaci

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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />

La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />

l’amministratore<br />

informazioni pratiche per condomini e inquilini<br />

Lungo la via Dante a Milano<br />

ANACI<br />

Anno xxxviii - n. 2 - <strong>Febbraio</strong> <strong>2013</strong> - 3 Euro<br />

38° ANNO


Precisione millimetrica di fermata<br />

della cabina al piano.<br />

Puoi averla sul tuo ascensore sostituendo<br />

il vecchio quadro di manovra<br />

e la parte elettrica.<br />

Otterrai inoltre<br />

- l’eliminazione delle barriere architettoniche (UNI EN 81.70);<br />

- la riduzione drastica dei consumi energetici;<br />

- elevato comfort di marcia: partenze dolci<br />

ed arrivi controllati al piano;<br />

- la riduzione delle sollecitazioni sugli organi<br />

di movimento;<br />

- l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza (UNI EN 81.80)<br />

Offerta valida fi n o al 30 giugno <strong>2013</strong> per:<br />

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standard normativi<br />

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* la garanzia è subordinata alla durata contrattuale<br />

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CORNAREDO<br />

Via G.Battista Vico, 29 CORNAREDO (MI)<br />

Via G.Battista Vico, 29 CORNAREDO (MI)


l’amministratore<br />

anno xxxviii<br />

n. 2 - febbraio <strong>2013</strong><br />

Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />

a diffusione nazionale<br />

Viale Sabotino, 22<br />

<strong>2013</strong>5 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

Posta elettronica:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

Sito internet:<br />

www.anacimilano.it<br />

Direttore responsabile<br />

Dario Guazzoni<br />

Comitato Di reDazione<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

Marina Figini<br />

Cristoforo Moretti<br />

pubbliCità e abbonamenti<br />

<strong>Anaci</strong> Milano<br />

Viale Sabotino, 22<br />

<strong>2013</strong>5 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

stampa<br />

Grafiche Casali<br />

20089 Quinto dè Stampi<br />

di Rozzano (Milano)<br />

Viale Isonzo 40/1/2<br />

Tel. 02/8240480<br />

autorizzazione<br />

Tribunale di Milano<br />

376 del 22/12/75<br />

Associato all’Unione<br />

Stampa Periodica Italiana<br />

Copyright - Nessuna parte<br />

del contenuto di questa rivista<br />

può essere pubblicata senza<br />

autorizzazione scritta dell’editore<br />

Sommario<br />

L’AMMinistrAtorE - Anno 38°<br />

FonDAto nEL 1975<br />

il condominio questo nuovo sconosciuto<br />

dario guazzoni pag.5<br />

i nuovi ordinamenti delle professioni, ordinistiche e<br />

non organizzate in ordini e collegi<br />

eugenio antonio correale pag.9<br />

nomina amministratore e nullità secondo la riforma<br />

marina figini pag.22<br />

arriva il registro di anagrafe condominiale e scompare<br />

il “condomino apparente”. oppure no?<br />

luca saccomani pag.29<br />

anaci day <strong>2013</strong> pag.34<br />

serenità e cultura condominiale<br />

delta pag.35<br />

<strong>2013</strong>: nasce il nuovo direttivo pag.36<br />

cascina boscaiola<br />

pinuccio del menico pag.37<br />

le delegazioni anaci in provincia pag.39<br />

sentenze<br />

eugenio antonio correale pag.41<br />

polizza globale fabbricati<br />

laura gilardoni pag.44<br />

l’amministratore 2.0<br />

giuseppe rigotti pag.45<br />

pericoli condominiali<br />

cristoforo moretti pag.48<br />

sicurezza e condominio: le scadenze del <strong>2013</strong><br />

cristoforo moretti pag.50<br />

lavori e contributi previdenziali<br />

vincenzo di domenico pag.53<br />

remissione in bonis possibile per la<br />

cedolare secca “tardiva”<br />

carmen rovere pag.60<br />

il centro studi risponde pag.61<br />

le tabelle inps pag.63<br />

le nostre tabelle pag.65<br />

l’amministratore<br />

3


IL CONDOMINIO QUESTO<br />

NUOVO SCONOSCIUTO<br />

La riforma del condominio approvata come tutti<br />

sappiamo e nelle modalità che andremo via via<br />

approfondendo renderà probabilmente (o forse<br />

certamente) più difficoltosa la vita condominiale<br />

non solo all’interno dell’immobile, ma anche probabilmente<br />

nei rapporti tra condomini ed amministratore.<br />

Siamo sempre stati, e lo saremo sino al prossimo<br />

diciassette giugno (il diciotto entrerà in<br />

vigore il nuovo testo) fautori della “non lite in<br />

condominio”.<br />

A differenza di quanto vogliano far apparire gli organi<br />

di stampa, cartacei e visivi, cinquanta anni di<br />

nostra vita condominiale (forse qualcuno in più)<br />

e di assemblee tenute ci fanno affermare ad alta<br />

voce che in condominio si è sempre, per fortuna,<br />

litigato pochissimo.<br />

Quando episodi pesanti si sono verificati, essi<br />

non sono stati che un riflesso della vita quotidiana,<br />

ove purtroppo veramente si litiga, ma<br />

non nell’immobile.<br />

Ora la nuova normativa cosa ci riserverà?<br />

ANACI, sede provinciale di Milano, a mezzo dei<br />

propri eccelsi validissimi legali, coordinati come<br />

sempre in maniera superlativa da Eugenio Correale,<br />

ha già dato ampio risalto nel numero di dicembre<br />

della nostra Rivista, numero che costituisce<br />

senz’altro un “unico” che nessun altro sarebbe<br />

stato in grado di redigere.<br />

Abbiamo affrontato e discusso la riforma, anche<br />

con l’intervento qualificante del presidente<br />

di Cassazione Dottor Triola il giorno di ANA-<br />

CIDAY, ed ancora lo affronteremo il prossimo<br />

primo marzo in un convegno appositamente<br />

alla riforma dedicato.<br />

Editoriale<br />

l’amministratore<br />

Non solo, ma abbiamo ritenuto di partire con il<br />

venti di febbraio a tenere dei seminari a gruppi di<br />

una cinquantina di colleghi partecipanti; seminari<br />

tenuti da legali per i problemi giuridici coadiuvati<br />

da colleghi per i problemi di vita vissuta e di<br />

vita da vivere nelle assemblee e nei rapporti con<br />

la clientela da giugno in avanti: riforma imperante.<br />

Di tutte le novità alcune ci impensieriscono alla<br />

prima lettura.<br />

Le elenchiamo, certi che i colleghi condivideranno<br />

le nostre timorose perplessità.<br />

Art. 1130 comma 6<br />

“6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale<br />

contenente le generalità dei singoli<br />

proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti<br />

personali di godimento, comprensive del codice<br />

fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali<br />

di ciascuna unità immobiliare, nonché<br />

ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.<br />

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata<br />

all’amministratore in forma scritta entro sessanta<br />

giorni. L’amministratore, in caso di inerzia,<br />

mancanza o incompletezza delle comunicazioni,<br />

richiede con lettera raccomandata le informazioni<br />

necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.<br />

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o<br />

incompleta risposta, l’amministratore acquisisce<br />

le informazioni necessarie, addebitandone il costo<br />

ai responsabili;”<br />

L’esperienza dice che risponderanno una minima<br />

parte di comproprietari; che le generalità saranno<br />

incomplete, che moltissimi non sapranno dove reperire<br />

i dati catastali.<br />

5


Ed ancor peggio, il bello viene poi ove è detto<br />

“NONCHE’ OGNI DATO RELATIVO ALLE<br />

CONDIZIONI DI SICUREZZA”.<br />

Siamo sicuri che il novantacinque per cento<br />

dei nostri condomini non avrà questi dati; non<br />

li potrà dare; e che farà allora il povero amministratore?<br />

Manderà tecnici a controllare gli impianti elettrici,<br />

il contatore del gas, l’areazione della cucina?<br />

E poi e poi: art. 1135 quarto comma<br />

“Alle opere di manutenzione straordinaria<br />

e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente<br />

un fondo speciale di importo pari<br />

all’ammontare dei lavori”<br />

E qui ancora viene il bello anzi il tragico.<br />

In genere (e i colleghi ed i condomini lo sanno)<br />

quando dopo lunghi e difficoltosi ripensamenti,<br />

batti e ribatti, scambi di opinioni si arriva finalmente<br />

alla delibera di lavori straordinari, si<br />

dispone un piano di pagamenti spesso il più a<br />

lungo possibile onde dare respiro ai molti non<br />

entusiasti nel dover cacciare la vil moneta.<br />

Ora la nuova normativa obbliga (è detto chiaramente!)<br />

alla costituzione di un fondo speciale.<br />

Il che sta a significare (vorremmo sbagliarci!)<br />

che prima di commissionare il lavoro, prima<br />

6<br />

Editoriale<br />

PRONTO INTERVENTO<br />

24H24<br />

di firmare il contratto con l’impresa prescelta,<br />

prima di assegnare gli incarichi al direttore<br />

lavori ed al coordinatore della sicurezza dovremo<br />

(si dovremo!!!!) avere tutto l’importo<br />

del lavoro: diciamo noi su un conto bancario<br />

“dedicato” e non commisto alla cassa ordinaria<br />

del conto corrente condominiale. Nel comma<br />

seguente del nuovo articolo, il comma è rimasto<br />

invariato (contraddizione squallida!!) e si<br />

dice:<br />

“L’amministratore non può ordinare lavori<br />

di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano<br />

carattere urgente, ma in questo caso<br />

deve riferirne nella prima assemblea.”<br />

E qui abbiamo raggiunto l’apice della imbecillità<br />

giuridica (ed economica?).<br />

Prima il Legislatore (che riteniamo non abbia<br />

letto e si sia fidato dei politici che dovevano<br />

far un qualcosa prima della decadenza delle<br />

Camere) obbliga alla costituzione di un fondo<br />

dedicato obbligatoriamente; e poi mantiene il<br />

vecchio testo specificando che l’amministratore<br />

può ordinare gli urgenti lavori straordinari.<br />

Ma, riflessione finale: la logica dove è andata<br />

a finire? Prosit dicevano i latini e spesso aggiungevano<br />

mala tempora currunt.<br />

✆<br />

DARIO GUAZZONI<br />

USCITA IMMEDIATA<br />

02 312 592<br />

Coperture - Infiltrazioni - Caduta di intonaci - Tracimazioni gronde - Allagamenti<br />

Edilizia a misura di condominio<br />

Perdite condominiali – Pulizie gronde e pluviali – Manutenzione pozzetti<br />

Manutenzione coperture a falde – Opere edili e idrauliche<br />

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEL CONDOMINO<br />

Per migliorare le nostre prestazioni, e permettere all’amministratore<br />

di essere sempre a conoscenza dello stato di soddisfazione dei lavori<br />

da noi eseguiti, presso gli stabili da lui amministrati.<br />

l’amministratore<br />

Edil Moveo - Via Principe Eugenio, 24 -20155 MILANO<br />

T. 02 312 592 – gestionale@moveosrl.it www.moveosrl.it


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<strong>Anaci</strong>: Consiglio Provinciale di Milano<br />

Consiglieri provinCiali<br />

Appezzato Juri<br />

Balsamo Angelo<br />

Bandiera Francesco<br />

Bandiera Umberto<br />

Buonavitacola Giorgio<br />

Calvio Gianfranco<br />

Campagnoli Alma<br />

Caruso Giuseppe<br />

Caruso Leonardo<br />

Corazza Gianfranco<br />

De Angelis Zucca Anna<br />

Didoni Fabio<br />

Donzelli Luigi<br />

Presidente:<br />

Pietro Membri (Milano)<br />

Segretario:<br />

Andrea Finizio (Roma)<br />

Tesoriere:<br />

Giuseppe Merello (Genova)<br />

Presidente:<br />

Claudio Bianchini (MI)<br />

Vice Presidente:<br />

Aldo Moroni (VA)<br />

Segretario:<br />

Monica Rusconi (SO)<br />

Tesoriere:<br />

Francesca Salvetti (BS)<br />

8<br />

Presidente: Guazzoni Dario<br />

Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />

Vice Presidente: Cerrini Carlo<br />

Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />

Tesoriere: Pasi Paolo<br />

Organigramma<br />

Nazionale<br />

Organigramma<br />

regiOne LOmbardia<br />

Faini Guido<br />

Frisenna Paolo<br />

Grillo Carmelo<br />

Lionetti Giuseppe<br />

Palmisano Vitantonio<br />

Pasi Mauro<br />

Pasi Paolo<br />

Ronchi Silvia<br />

Sandrini Fabio<br />

Sozzi Alfredo<br />

Vanzini Maurizio<br />

Zoccoli Bruno<br />

ANACI<br />

Associazione Nazionale Amministratori<br />

Condominiali e Immobiliari<br />

CoNSULeNze IN Sede<br />

legali: lunedì 14,30 - 16,00<br />

Avv. Luca Saccomani<br />

solo su appuntamento<br />

mercoledì 14,30 - 16,00<br />

Avv. Marina Figini<br />

solo su appuntamento<br />

venerdì 17,00 - 18,30<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

Avv. Ermes Gallone<br />

Del lavoro: venerdì 17,00 - 18,30<br />

Dott. Vincenzo Di Domenico<br />

fisCale: lunedì 14,30 - 16,00<br />

Dott. Carmen Rovere<br />

solo su appuntamento<br />

venerdì 17,00 - 18,30<br />

Dott. Luigi Donzelli<br />

Per appuntamenti in sede<br />

prenotarsi al numero telefonico 02 58322122<br />

La rivista della Sezione Provinciale<br />

di Milano della <strong>Anaci</strong><br />

(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari)<br />

11 numeri 30 euro<br />

Per l’abbonamento telefonare a:<br />

ANACI MILANO<br />

02 58322122 - R.A.<br />

oppure faxare allo 02 58322100<br />

o inviare una mail a:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

l’amministratore


i nuovi ordinamenti delle<br />

professioni, ordinistiche e non<br />

organizzate in ordini e collegi<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

1. I nuovi scenari:<br />

L’anno 2012 sarà ricordato dai<br />

cultori del condominio e dai professionisti.<br />

Dopo sessanta anni è passata la<br />

riforma del condominio, divenuta<br />

Legge 122/2012.<br />

Prima ancora era stata approvata<br />

il D. P.R. N. 137 dell’agosto del<br />

2012, che ha regolato le cosiddette<br />

professioni ordinisitiche, ovverosia<br />

le tradizionali professioni<br />

liberali.<br />

Come se due grandi corpi normativi<br />

non fossero già sufficienti e<br />

non fossero oltre modo difficili da<br />

metabolizzare, negli ultimi scorsi<br />

dell’anno abbiamo avuto due ulteriori<br />

grandi novità:<br />

a. la legge 4 del <strong>2013</strong>, che ha disciplinato<br />

la nuova categoria della<br />

cosiddette professioni non organizzate<br />

in ordini o collegi;<br />

b. la riforma forense, che mette in<br />

dubbio la possibilità che chi esercita<br />

la professione di avvocato<br />

accetti anche incarichi di amministratore.<br />

È opportuno tratteggiare immediatamente<br />

il nucleo essenziale<br />

della disciplina sulle professioni<br />

non ordinistiche, poiché in fatto si<br />

tratta delle norme che più direttamente<br />

interessano l’Associazione<br />

e gli Amministratori.<br />

osservatorio del diritto<br />

Abbandonata la vecchia ed abusata<br />

dizione di “professioni emergenti”<br />

il legislatore non ha saputo<br />

coniare definizione meno contorta.<br />

Si tratta comunque delle importanti<br />

attività che un tempo sarebbero<br />

state definite come di “prestazione<br />

d’opera intellettuale” e<br />

che sono esercitate da decenni da<br />

soggetti particolarmente qualificati,<br />

ma non organizzati in albi o<br />

collegi.<br />

Finora ciascuno si poteva fare arbitro<br />

della propria professionalità,<br />

con risultati non sempre entusiasmanti<br />

per l’intera economia nazionale<br />

e per i clienti-consumatori.<br />

I professionisti non organizzati<br />

sono circa tre milioni e mezzo e<br />

molto sbaglia chi ne calibra l’affidabilità<br />

alla stregua degli amministratori<br />

di condominio, che<br />

nel corso degli anni hanno potuto<br />

registrare forte selezione, dovuta<br />

tanto alle innovazioni giuridiche<br />

e tecniche quanto agli sforzi benemeriti<br />

della loro Associazione<br />

più rappresentativa.<br />

Molti settori erano rimasti davvero<br />

privi di regole e di schemi, talché<br />

la nuova normativa era attesa<br />

ed è benvenuta.<br />

Entrata in vigore la nuova disciplina<br />

le competenze e le condotte<br />

l’amministratore<br />

dei professionisti non organizzati<br />

in albi o ordini potranno essere<br />

valutate:<br />

- dalle associazioni professionali<br />

presso le quali sono iscritti i<br />

professionisti;<br />

- da forme aggregative delle associazioni<br />

stesse;<br />

- in esito a complesso e forse<br />

anche alquanto oneroso procedimento<br />

di autoregolamentazione,<br />

che dovrà conformarsi in relazione<br />

alla norma tecnica UNI di riferimento.<br />

Si ricordi che scopi del nuovo<br />

ordinamento sono la tutela dei<br />

consumatori, la promozione della<br />

conoscibilità e la garanzia della<br />

trasparenza del mercato dei servizi<br />

professionali.<br />

Secondo il Ministero dello Sviluppo<br />

Economico la legge, entrata<br />

in vigore dal 10 febbraio, coinvolge<br />

tutte quelle professioni non<br />

organizzate in ordini o collegi,<br />

definite come attività economiche<br />

anche organizzate, volte alla prestazione<br />

di servizi o di opere a favore<br />

di terzi, esercitabile abitualmente<br />

e prevalentemente mediante<br />

lavoro intellettuale, che però<br />

non risultano riservate per legge<br />

a soggetti iscritti in albi o elenchi.<br />

Restano escluse anche le professioni<br />

sanitarie e le attività e i<br />

9


mestieri artigianali, commerciali<br />

e di pubblico esercizio perché disciplinati<br />

da specifiche normative.<br />

Un elenco delle associazioni professionali<br />

che dichiarano di possedere<br />

le caratteristiche previste<br />

dalla nuova legge sarà pubblicato<br />

sul sito web del Ministero dello<br />

sviluppo economico, che avverte<br />

che l’elenco ha finalità esclusivamente<br />

informativa e non un valore<br />

di graduatoria o di rilascio di<br />

giudizi di affidabilità da parte del<br />

Ministero dello Sviluppo Economico.<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico<br />

ha preparato la seguente<br />

scheda illustrativa, che ovviamente<br />

non può essere vista come<br />

una sorta di appendice della legge,<br />

alla quale sempre dovrà farsi riferimento,<br />

ma che comunque costituisce<br />

buon viatico per un primo<br />

approccio:<br />

RIFERIMENTO OBBLI-<br />

GATORIO ALLA NORMA:<br />

Chiunque svolga una delle professioni<br />

riconducibili alla legge in<br />

esame, è tenuto a far espresso riferimento<br />

nel corso della propria<br />

attività e in particolare in ogni<br />

documento e nel rapporto scritto<br />

con il cliente, agli estremi della<br />

legge stessa. L’inadempimento<br />

rientra tra le pratiche commerciali<br />

scorrette tra professionisti e<br />

consumatori. La disposizione è<br />

volta a rendere il più chiaro possibile<br />

il rapporto con il consumatore,<br />

evitando ogni incertezza sul<br />

contenuto delle attività e sulle caratteristiche<br />

del servizio reso dal<br />

professionista.<br />

10<br />

osservatorio del diritto<br />

IL RUOLO DELLE<br />

ASSOCIAZIONI<br />

PROFESSIONALI:<br />

Non hanno vincoli di rappresentanza<br />

esclusiva (ad esempio, possono<br />

esistere più associazioni per<br />

la stessa attività professionale) né<br />

scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare<br />

le competenze degli associati<br />

e garantire il rispetto delle<br />

regole deontologiche per agevolare<br />

la scelta e la tutela degli utenti<br />

nel rispetto delle regole sulla concorrenza.<br />

Garantiscono trasparenza<br />

delle attività e degli assetti<br />

associativi, dialettica democratica<br />

tra gli associati, l’osservanza dei<br />

principi deontologici e una struttura<br />

organizzativa adeguata alle<br />

finalità dell’associazione. Promuovono<br />

la formazione permanente<br />

dei propri iscritti e adottano<br />

un codice di condotta (art. 27 bis<br />

del Codice del Consumo). Vigilano<br />

sulla condotta professionale<br />

dei loro associati e stabiliscono le<br />

sanzioni derivanti dalla violazione<br />

del codice di condotta.<br />

LA PUBBLICITÀ<br />

DELL’ELENCO DELLE<br />

ASSOCIAZIONI:<br />

Un elenco delle associazioni professionali<br />

che dichiarano di possedere<br />

queste caratteristiche, conformandosi<br />

quindi alle finalità che<br />

la legge rimette alle associazioni,<br />

è pubblicato sul sito web del Ministero<br />

dello sviluppo economico,<br />

anche per consentire agli utenti e<br />

agli stessi professionisti la conoscenza<br />

di elementi utili sugli organismi<br />

che, tra gli altri, riuniscono<br />

gli operatori del mercato dei servizi<br />

professionali. L’elenco ha una<br />

l’amministratore<br />

finalità esclusivamente informativa<br />

e non un valore di graduatoria<br />

o di rilascio di giudizi di affidabilità<br />

da parte del Ministero dello<br />

Sviluppo Economico. Possono<br />

svolgere l’attività anche i professionisti<br />

non iscritti ad alcuna associazione<br />

o iscritti ad associazioni<br />

non presenti sul sito del Ministero.<br />

Le associazioni possono anche (a<br />

determinate condizioni) autorizzare<br />

i propri iscritti a utilizzare il<br />

riferimento all’associazione come<br />

marchio/attestato di qualità dei<br />

propri servizi.<br />

Le associazioni di cui all’elenco,<br />

quindi, sono chiamate a un’azione<br />

di attuazione delle finalità della<br />

legge e ad un particolare impegno<br />

nei confronti dei consumatori e<br />

dei professionisti.<br />

L’ADOZIONE DELLE<br />

NORME UNI E LA<br />

CERTIFICAZIONE DI<br />

CONFORMITA’:<br />

La certificazione da parte di un<br />

organismo terzo indipendente accreditato<br />

presso l’Ente nazionale<br />

di accreditamento indica che il<br />

singolo professionista “certificato”<br />

raggiunge determinati standard<br />

previsti dalla norma tecnica.<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico,<br />

anche attraverso il proprio<br />

sito web, promuove l’informazione<br />

sull’adozione di norme<br />

tecniche UNI relative alle attività<br />

professionali oggetto della legge.<br />

2. Il ruolo delle associazioni dei<br />

professionisti non organizzati in<br />

albi o collegi:<br />

La nuova disciplina completa il


quadro del “controllo di qualità”<br />

che costituisce l’essenza stessa<br />

della nuova disciplina ed ammette<br />

che i percorsi di qualificazione<br />

siano in via ordinaria impostati<br />

mediante le forme di iscrizione<br />

all’associazione ovvero il riferimento<br />

che il singolo professionista<br />

promuova con proprio sforzo<br />

e con proprio impegno il rilascio<br />

del certificato di conformità alla<br />

norma tecnica UNI definita per la<br />

singola professione.<br />

Inoltre, è previsto che si possano<br />

trovare forme aggiuntive di<br />

garanzia in virtù del ricorso alla<br />

valutazione rilasciata da Organismi<br />

di certificazione accreditati da<br />

Accredia, riferentesi a particolari<br />

professionalità,.<br />

Importantissimo sarà il ruolo delle<br />

Associazioni professionali, chiamate<br />

ad esercitare le funzioni valutative<br />

e disciplinari che saranno<br />

di seguito meglio precisate, e che<br />

avranno voce anche nell’elaborazione<br />

della normativa tecnica<br />

osservatorio del diritto<br />

UNI relativa alle singole attività<br />

professionali, attraverso la partecipazione<br />

ai lavori degli specifici<br />

organi tecnici o inviando all’ente<br />

di normazione i propri contributi<br />

nella fase dell’inchiesta pubblica,<br />

al fine di garantire la massima<br />

consensualità, democraticità e<br />

trasparenza.<br />

Non si dovrà mai dimenticare che<br />

a norma dell’art. 9 della legge<br />

4/<strong>2013</strong>, le associazioni professionali<br />

o le altre forme aggregative di<br />

associazioni professionali:<br />

- collaborano all’elaborazione<br />

della normativa tecnica UNI relativa<br />

alle singole attività professionali,<br />

attraverso la partecipazione<br />

ai lavori degli specifici organi<br />

tecnici;<br />

- collaborano all’elaborazione<br />

della normativa tecnica UNI inviando<br />

all’ente di normazione i<br />

propri contributi nella fase dell’inchiesta<br />

pubblica;<br />

- possono promuovere la costituzione<br />

di organismi di certifica-<br />

l’amministratore<br />

zione della conformità per i settori<br />

di competenza, nel rispetto dei<br />

requisiti di indipendenza, imparzialità<br />

e professionalità previsti<br />

per tali organismi dalla normativa<br />

vigente e garantiti dall’accreditamento<br />

di cui alla normativa.<br />

Si tratterà di strumenti e bracci<br />

operativi che potranno servire per<br />

il crescere delle professionalità e<br />

delle competenze.<br />

<strong>Anaci</strong> ha avvertito da tempo<br />

l’importanza delle nuove forme<br />

e tutti gli Associati ricorderanno<br />

lo sforzo della Dirigenza Nazionale<br />

nei Progetti di Qualità e<br />

nell’aggiornamento delle regole<br />

statutarie, che oggi consentono<br />

notevole compatibilità con le<br />

discipline appena approvate dal<br />

Parlamento.<br />

Anche per questo si può guardare<br />

alle nuove regole con fiducia<br />

e con ottimismo, essendo certo<br />

che moltissimo è stato fatto e potendo<br />

guardare con ragionevole<br />

serenità a quanto resta da fare.<br />

11


Ai sensi dell’art. 9 della legge<br />

quattro, la certificazione di conformità<br />

alle norme tecniche UNI passa<br />

anche attraverso le associazioni<br />

professionali ed attraverso le ulteriori<br />

forme delle loro aggregazioni,<br />

nel senso sopra indicato.<br />

Diversamente, il professionista<br />

che non si sia iscritto ad una Associazione<br />

e che abbia dato prova di<br />

grande individualismo potrà ricordare<br />

che gli organismi di certificazione<br />

accreditati dall’organismo<br />

unico nazionale di accreditamento<br />

ai sensi del regolamento (CE) n.<br />

765/2008 del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio, del 9 luglio 2008,<br />

possono rilasciare, su richiesta<br />

del singolo professionista anche<br />

non iscritto ad alcuna associazione,<br />

il certificato di conformità alla<br />

norma tecnica UNI definita per la<br />

singola professione (art. 9, comma<br />

secondo).<br />

3. La nuova carta intestata<br />

degli amministratori:<br />

Come se non bastasse il profluvio<br />

di novità che ormai quotidianamente<br />

ci sommergono, l’articolo<br />

uno, comma terzo della legge 26<br />

gennaio <strong>2013</strong>, n. 4 (sulle professioni<br />

non organizzate e quindi, anche<br />

sulla attività degli amministratori<br />

di condominio) statuisce che:<br />

“Chiunque svolga una delle professioni<br />

di cui al comma 2 contraddistingue<br />

la propria attività, in<br />

ogni documento e rapporto scritto<br />

con il cliente, con l’espresso riferimento,<br />

quanto alla disciplina<br />

applicabile, agli estremi della presente<br />

legge. L’inadempimento rientra<br />

tra le pratiche commerciali<br />

12<br />

osservatorio del diritto<br />

scorrette tra professionisti e consumatori,<br />

di cui al titolo III della<br />

parte II del codice del consumo, di<br />

cui al decreto legislativo 6 settembre<br />

2005, n. 206, ed è sanzionato<br />

ai sensi del medesimo codice”.<br />

La disposizione è stata interpretata<br />

nel senso che anche gli amministratori<br />

di condominio debbano<br />

inserire nelle comunicazioni con<br />

i clienti la seguente locuzione (o<br />

frasi analoghe): “Professione esercitata<br />

ai sensi della legge 14 gennaio<br />

<strong>2013</strong>, n. 4”.<br />

Si parla di sanzioni da molte centinaia<br />

di euro e si parla di decorrenza<br />

dell’obbligo da metà febbraio<br />

<strong>2013</strong>.<br />

Per vero, vi è qualcosa da mettere<br />

a punto in siffatte affermazioni,<br />

ad esempio perché l’iter che dovrà<br />

riguardare la professione dell’amministratore<br />

di condominio non<br />

sembra ancora maturo né tanto<br />

meno concluso e quindi sarebbe<br />

anche difficile attuare sin d’ora<br />

adempimenti che per qualche verso<br />

sono tuttora in cerca d’autore.<br />

Sopra tutto, sembra di dovere segnalare<br />

che, prima ancora del riferimento<br />

alla legge che ammette<br />

l’esercizio delle attività non ordinistiche,<br />

nel rapporto professionista-cliente<br />

si imporranno<br />

precisazioni e determinazioni che<br />

facciano chiarezza assoluta sulla<br />

“persona” alla quale la prestazione<br />

e l’attività professionale siano<br />

riferibili.<br />

Persona vuol dire, uomo, donna,<br />

oppure persona giuridica e quindi<br />

società con ragione sociale e con<br />

tutti gli altri dati o identificativi,<br />

mentre nessuno potrà ridurre il<br />

richiamo alla tutela apprestata dal<br />

l’amministratore<br />

codice del consumo a mero dato<br />

burocratico.<br />

In futuro le denominazioni di<br />

fantasia alle quali tanto siamo<br />

abituati (“studio tecnico”, “studio<br />

amministrativo” ecc.) e che<br />

oggettivamente potevano rendere<br />

complicato il riferimento preciso<br />

e puntuale ad un determinato ”responsabile<br />

dell’attività” potranno<br />

essere mantenute ma dovranno<br />

essere affiancate e fors’anche sovrastate<br />

da precisa determinazione<br />

del soggetto con il quale il cliente<br />

consumatore intratterrà rapporti<br />

ed instaurerà il rapporto contrattuale<br />

di fiducia.<br />

La prescrizione è quindi molto più<br />

penetrante e molto meno burocratica<br />

di quanto non si sia inteso sin<br />

qui, anche perché molto concreta<br />

e non semplicemente formalistica<br />

è la tutela apprestata dal codice del<br />

consumo.<br />

Una buona visita dal tipografo,<br />

con congrue variazioni della carta<br />

intestata e con la richiesta di inserire<br />

dati personali e codici fiscali<br />

potrà servire.<br />

Al tipografo, però, si dovranno<br />

dare indicazioni opportune e congrue,<br />

affinché senza ombra di dubbio<br />

e con trasparenza il rapporto<br />

professionista- cliente si instauri<br />

nel pieno rispetto delle prescrizioni<br />

di legge.<br />

In tempi moderni, la mancanza di<br />

ricostruibilità e di rispetto dei diritti<br />

del cliente su tali fronti potrebbe<br />

costituire pessimo approccio a<br />

qualunque forma di contenzioso.<br />

4. Gli avvocati potranno<br />

esercitare le professione di<br />

amministratore?


Il Consiglio Nazionale Forense<br />

ha dato ulteriore mostra di modernità,<br />

oltre a quelle numerose<br />

alle quali ci siamo abituati negli<br />

ultimi tempi.<br />

Così, in luogo di diffondere<br />

una banale circolare, ha risposto<br />

alle FAQ (Frequently Asked<br />

Questions, letteralmente le “domande<br />

poste frequentemente”)<br />

che non si sarebbe detto potere<br />

essere affluite numerose e pregnanti<br />

già nell’ultima decade di<br />

gennaio ed intorno all’applicazione<br />

della recentissima riforma<br />

forense.<br />

Al punto 32 delle dette FAQ l’intervistato<br />

si è posto la seguente<br />

domanda:<br />

l’esercizio della professione fo-<br />

osservatorio del diritto<br />

rense è compatibile con la professione<br />

di amministratore di<br />

condominio?<br />

Riportiamo la risposta, alla quale<br />

nessuno potrà negare il pregio<br />

della chiarezza:<br />

R: No, in quanto costituisce altra<br />

attività di lavoro autonomo,<br />

svolta necessariamente in modo<br />

continuativo o professionale.<br />

Tale circostanza risulta confermata,<br />

altresì, dalla nuova disciplina<br />

in materia di professioni<br />

regolamentate (L. n. 4/<strong>2013</strong>)<br />

che conferisce dignità e professionalità<br />

alle categorie dei professionisti<br />

senz’albo. Sebbene<br />

non vengano meno i requisiti di<br />

autonomia ed indipendenza, che<br />

Ponte delle Sirenette - Milano<br />

l’amministratore<br />

hanno sinora consentito di considerare<br />

compatibile l’attività di<br />

amministratore di condominio<br />

con l’esercizio della professione,<br />

la riforma ha innovato profondamente<br />

la disciplina vigente,<br />

escludendo che l’avvocato possa<br />

esercitare «qualsiasi attività di<br />

lavoro autonomo svolta continuamente<br />

o professionalmente»,<br />

con eccezioni indicate in via tassativa<br />

- quali attività di carattere<br />

scientifico, letterario, artistico e<br />

culturale - ovvero con l’iscrizione<br />

nell’albo dei commercialisti<br />

ed esperti contabili, nell’elenco<br />

dei pubblicisti, nel registro dei<br />

revisori contabili o nell’albo<br />

dei consulenti del lavoro (ad. 18,<br />

comma primo lett. a).<br />

13


Essendo noto a tutti quanto sia<br />

frequente che un avvocato accetti<br />

la nomina quale amministratore<br />

di condominio, appare davvero<br />

utile comunicare la presa di<br />

posizione dell’Ufficio del Consiglio<br />

Nazionale Forense, così<br />

come appare del tutto necessario<br />

ricordare che non è la prima volta<br />

che la questione si pone e che<br />

non sarebbe la prima volta neppure<br />

per rilevare che dopo iniziali<br />

perplessità l’esercizio della<br />

professione di amministratore<br />

sia stato ammesso anche per gli<br />

avvocati.<br />

È opportuno quindi attendere gli<br />

indispensabili chiarimenti, che<br />

potranno pervenire ad una radicale<br />

rivisitazione del problema<br />

(non impensabile, ove si pensi<br />

che la riforma forense probabilmente<br />

aveva di vista altro genere<br />

di attività e non quella di amministratore),<br />

od anche essere di<br />

più limitato respiro, ad esempio<br />

consentendo l’accettazione di incarichi<br />

purché in numero molto<br />

14<br />

osservatorio del diritto<br />

esiguo.<br />

Per certo, la risposta alla “domanda<br />

più frequente” è servita<br />

per verificare in concreto (attraverso<br />

l’enorme quantità di e.mail<br />

subito pervenute) quanto siano<br />

numerosi gli avvocati che accettano<br />

la nomina quale amministratore<br />

di condominio.<br />

Il problema è grande, quindi,<br />

così come grande è la confusione<br />

che rischia di ingenerarsi.<br />

Ovviamente, occorrerà attendere<br />

che siano emanati provvedimenti<br />

giurisdizionali e che le decisioni<br />

del giudice competente faccia<br />

chiarezza.<br />

Intanto, appare opportuno evidenziare<br />

che la legge n.4, sulle<br />

professioni non organizzate in<br />

albi o collegi, sembra dovere incidere<br />

sul problema.<br />

Si sottolinea che la legge 4/<strong>2013</strong><br />

è successiva ratione temporis<br />

rispetto alla Riforma forense e<br />

quindi in grado è di comportarne<br />

valida modifica.<br />

La nuova normativa dispone:<br />

Chiesa di San Carlo - corso Vittorio Emanuele - Milano<br />

l’amministratore<br />

“Ai professionisti di cui all’articolo<br />

1, comma 2, anche se iscritti<br />

alle associazioni di cui al presente<br />

articolo, non è consentito<br />

l’esercizio delle attività professionali<br />

riservate dalla legge a<br />

specifiche categorie di soggetti,<br />

salvo il caso in cui dimostrino<br />

il possesso dei requisiti previsti<br />

dalla legge e l’iscrizione al relativo<br />

albo professionale”.<br />

Quindi, sarebbe consentito a chi<br />

possa dimostrare il possesso dei<br />

requisiti previsti dalla legge e<br />

l’iscrizione al relativo albo professionale<br />

e quindi a chi siano<br />

iscritto all’albo degli Avvocati di<br />

diventare uno dei professionisti<br />

di cui all’articolo 1, comma 2,<br />

delle legge 4 del <strong>2013</strong>.<br />

La legge successiva, quindi, potrebbe<br />

rendere possibile quanto<br />

la legge approvata pochi giorni<br />

prima avrebbe vietato, secondo<br />

interpretazione peraltro tutta<br />

quanta da verificare.<br />

Anche nel caso di specie insorge<br />

un ginepraio del quale nessuno<br />

può sentire il bisogno<br />

e che (ove non<br />

sia immediatamente<br />

dipanato) potrà lasciare<br />

quali vittime<br />

sul terreno non soltanto<br />

alcuni professionisti<br />

ma anche la<br />

certezza del diritto.<br />

5. Dal generale al<br />

particolare:<br />

a. Le professioni<br />

intellettuali:<br />

Le “professioni liberali”<br />

e le prestazioni<br />

d’opera intellettuale


offerte dai cosiddetti “liberi professionisti”<br />

sono disciplinate dagli<br />

articoli 2229 - 2238 del codice<br />

civile.<br />

Tradizionalmente la convenzione<br />

stipulata anche in forma verbale<br />

tra il professionista ed il<br />

cliente viene definita “contratto<br />

d’opera intellettuale”, ma appare<br />

molto più agevole affermare<br />

e descrivere cosa non partecipi<br />

della natura dei rapporti in questione<br />

(almeno alla stregua della<br />

nostra tradizione) piuttosto che<br />

proporre contenuto positivo.<br />

Tradizionalmente, il mondo delle<br />

professioni dovrebbe contrapporsi<br />

al mondo dell’impresa.<br />

Nel nostro ordinamento le professioni<br />

intellettuali trovavano<br />

collocazione al di fuori del diritto<br />

commerciale e, infatti, le<br />

disposizioni che regolamentano<br />

le dette attività sono inserite nel<br />

capo secondo del titolo terzo del<br />

libro quinto, dedicato appunto al<br />

lavoro autonomo.<br />

Al contrario, le imprese commerciali<br />

trovano disciplina nel titolo<br />

secondo del medesimo libro del<br />

codice civile.<br />

Per intendere le origini della<br />

distinzione si riporteranno di<br />

seguito alcuni brani tratti dalla<br />

voce “professioni intellettuali”<br />

del Novissimo Digesto, destinati<br />

ormai ad assumere il rilievo<br />

dell’ultimo canto di un mondo<br />

ormai drammaticamente mutato:<br />

“Oltre a ciò, anche dalla normativa<br />

concernente le professioni<br />

intellettuali risulta chiaro l’intento<br />

del legislatore di separare<br />

nettamente le due figure. Al<br />

1° co. dell’art. 2238 c.c. si legge<br />

che qualora l’esercizio della<br />

professione intellettuale costi-<br />

osservatorio del diritto<br />

tuisca «elemento di un’attività<br />

organizzata in forma di impresa»<br />

verrà ad essa applicata anche la<br />

disciplina propria dell’impresa,<br />

che ritroviamo appunto nel Titolo<br />

II (del lavoro nell’impresa)<br />

del libro V del c.c. Una tale netta<br />

distinzione tra la figura del professionista<br />

intellettuale e quella<br />

dell’imprenditore non è né nuova,<br />

né propria dell’ordinamento<br />

giuridico italiano.<br />

L’analisi della figura del professionista<br />

intellettuale coinvolge<br />

una serie di tematiche che abbracciano<br />

vari campi del diritto,<br />

dal diritto civile e commerciale<br />

per quanto attiene alla qualificazione<br />

dell’attività da esso svolta,<br />

al diritto del lavoro per quanto<br />

attiene più strettamente all’obbligazione<br />

di prestare un’attività<br />

intellettuale.<br />

Sono stati gli amministratori<br />

di condominio a saggiare come<br />

l’ordinamento moderno, che recepisce<br />

le normative e gli indirizzi<br />

comunitari, non consenta di<br />

riposare sugli antichi schemi.<br />

Si ricorderà che un antico tariffario<br />

dei compensi degli amministratori<br />

è stato bocciato<br />

dall’Antitrust e si ricorderà che<br />

la bocciatura era stata contestata<br />

poiché si riteneva che le discipline<br />

sulla concorrenza, proprie<br />

del mondo dell’impresa, non potessero<br />

trovare spazio nel mondo<br />

delle professioni.<br />

Le cose sono andate diversamente<br />

e da allora chi ha avuto gli<br />

occhi per guardare ha potuto intendere<br />

che il tempo del cappello<br />

a cilindro e del mantello a ruota<br />

era definitivamente tramontato.<br />

Le professioni intellettuali nella<br />

società moderna sono estrema-<br />

l’amministratore<br />

mente importanti, ma sono anche<br />

estremamente diverse dalle antiche<br />

professioni liberali.<br />

Rimane invariata la nozione della<br />

dignità, del decoro, del prestigio<br />

e della funzione sociale.<br />

Rimangono invariati i valori<br />

espressi con le fondamentali<br />

espressioni di dignità, del decoro,<br />

del prestigio e della funzione<br />

sociale.<br />

Invece, profondamente si innova<br />

il rapporto con il Cliente, che<br />

non è più l’assistito o il difeso o<br />

il paziente, ma è un consumatore,<br />

portatore della tutela che su<br />

tale figura ormai da decenni si<br />

addensa.<br />

I concetti di preventivo, di formazione<br />

obbligatoria, di aggiornamento<br />

e di assicurazione per i<br />

danni costituiscono corollari ed<br />

applicazioni specifiche di siffatta<br />

tutela.<br />

b. Le professioni ordinistiche:<br />

Si ricorderà che nell’agosto del<br />

2012 è stato approvato il provvedimento<br />

sulle cosiddette “professioni<br />

ordinistiche, di cui al DPR<br />

7 agosto 2012, n. 137 recante il<br />

regolamento di attuazione dei<br />

principi dettati dall’art. 3, comma<br />

5, del Decreto Legge n. 138<br />

del 2011 in materia di professioni<br />

regolamentate.<br />

Molto succintamente, si ricordano<br />

i principali fondamenti della<br />

nuova disciplina:<br />

Queste le principali novità:<br />

1. l’articolo uno, “Definizione<br />

e ambito di applicazione”, individua<br />

come “professione regolamentata”<br />

“l’attività, o l’insie-<br />

15


me delle attività, riservate per<br />

espressa disposizione di legge<br />

o non riservate, il cui esercizio<br />

è consentito solo a seguito di<br />

iscrizione in ordini o collegi o<br />

in ogni caso in albi, registri ed<br />

elenchi tenuti da amministrazioni<br />

o enti pubblici, quando la<br />

iscrizione è subordinata al possesso<br />

di qualifiche professionali<br />

o all’accertamento delle specifiche<br />

professionalità, e, in ogni<br />

caso, l’attività esercitata con<br />

l’impiego di un titolo professionale<br />

il cui uso è riservato a chi<br />

possiede una qualifica professionale”.<br />

2. l’articolo due, riafferma il<br />

cardine ed il reale discrimine<br />

tra le professioni ordinistiche da<br />

individuare per molti versi nella<br />

“disciplina dell’esame di Stato”<br />

che rimane ferma;<br />

3. l’articolo quattro introduce<br />

una prima e limitata forma di<br />

“libera concorrenza e pubblicità<br />

informativa”, ammessa con<br />

ogni mezzo” se relativa all’attività<br />

delle professioni regolamentate,<br />

alle specializzazioni,<br />

ai titoli posseduti attinenti alla<br />

professione, alla struttura dello<br />

studio professionale ed ai compensi<br />

richiesti per le prestazioni;<br />

4. tornando alla nozione, si<br />

evidenzia che è definita professione<br />

regolamentata l’attività<br />

riservata per disposizione di<br />

legge o non riservata, il cui esercizio<br />

è previsto solo a seguito di<br />

iscrizione in ordini o collegi e<br />

subordinatamente al possesso di<br />

qualifiche professionali o all’accertamento<br />

delle specifiche professionalità;<br />

5. è rimessa agli ordini professionali<br />

la possibilità di non isti-<br />

16<br />

osservatorio del diritto<br />

tuire un tirocinio obbligatorio o<br />

di istituirlo, comunque per una<br />

durata non superiore a quella<br />

massima di diciotto mesi;<br />

6. al contrario, è stabilita come<br />

obbligatoria la formazione continua,<br />

con l’applicazione di<br />

sanzioni disciplinari per gli inadempienti;<br />

7. è fissato il principio della separazione<br />

tra gli organi disciplinari<br />

e gli organi amministrativi<br />

nell’autogoverno degli ordini.<br />

Sarà il Tribunale, nel cui circondario<br />

ha sede il Consiglio, nominare<br />

i membri degli organi di<br />

disciplina, su proposta di consigli<br />

dell’ordine o collegio, secondo<br />

regolamenti da adottare;<br />

8. il 13 agosto <strong>2013</strong> scatterà<br />

per il professionista l’obbligo<br />

di stipulare un’assicurazione<br />

per i possibili danni arrecati al<br />

cliente.<br />

c. Le professioni non organizzate,<br />

la legge n. 4 del <strong>2013</strong>:<br />

L’articolo uno della legge del 14<br />

gennaio <strong>2013</strong>, n.4, indica che la<br />

nuova normativa, in attuazione<br />

dell’articolo 117, terzo comma,<br />

della Costituzione e nel rispetto<br />

dei principi dell’Unione europea<br />

in materia di concorrenza e<br />

di libertà di circolazione, disciplina<br />

le professioni non organizzate<br />

in ordini o collegi.<br />

Per “professione non organizzata<br />

in ordini o collegi”, si intende<br />

l’attività economica, anche organizzata,<br />

volta alla prestazione<br />

di servizi o di opere a favore di<br />

terzi, esercitata abitualmente e<br />

prevalentemente mediante lavoro<br />

intellettuale, o comunque con<br />

il concorso di questo, con esclu-<br />

l’amministratore<br />

sione delle attività riservate per<br />

legge a soggetti iscritti in albi<br />

o elenchi ai sensi dell’articolo<br />

2229 del Codice civile, delle<br />

professioni sanitarie e delle attività<br />

e dei mestieri artigianali,<br />

commerciali e di pubblico esercizio<br />

disciplinati da specifiche<br />

normative.<br />

Come riferito al primo paragrafo,<br />

la legge si preoccupa di imporre<br />

a chiunque svolga una delle<br />

dette professioni di contraddistinguere<br />

detta attività, in ogni<br />

documento e rapporto scritto<br />

con il cliente, con l’espresso<br />

riferimento: “quanto alla disciplina<br />

applicabile, agli estremi<br />

della presente legge”.<br />

L’inadempimento a tale obbligo<br />

dovrebbe comportare l’applicazione<br />

delle sanzioni previste<br />

dal codice del consumo per le<br />

pratiche commerciali scorrette<br />

tra professionisti e consumatori,<br />

ma sembra troppo assurdo che<br />

l’obbligo di cui si parla consista<br />

unicamente nel dichiarare che si<br />

svolga una attività ai sensi della<br />

legge n.4 del <strong>2013</strong> e si può prevedere<br />

che in realtà la prescrizione<br />

concerna l’individuazione<br />

del professionista.<br />

Inoltre, appare possibile che la<br />

normativa di riferimento sia intesa<br />

anche in relazione alle concrete<br />

modalità di organizzazione<br />

della stessa, nell’ambito dei<br />

diversi schemi previsti.<br />

È ben vero che la previsione<br />

normativa ha quale referente il<br />

timore che si possa ingenerare<br />

confusione tra professioni liberali<br />

e professioni non organizzate<br />

in albi o collegi, ma appare<br />

indispensabile andare oltre.<br />

Sopra tutto, occorre rilevare che


lo specifico richiamo al codice<br />

del consumo implica che il professionista<br />

debba tenere comportamenti<br />

in linea con i valori ivi<br />

enunciati e, quindi, sopra tutto<br />

con le esigenze di trasparenza,<br />

ricostruibilità e chiarezza.<br />

Non a caso, l’articolo quattro<br />

della nuova normativa, occupandosi<br />

delle associazioni dei<br />

professionisti che potranno essere<br />

costituite e che costituiranno<br />

il sistema portante delle nuove<br />

professioni, specifica che:<br />

“le associazioni professionali di<br />

cui all’articolo 2 e le forme aggregative<br />

delle associazioni di<br />

cui all’articolo 3 pubblicano nel<br />

proprio sito web gli elementi informativi<br />

che presentano utilità<br />

per il consumatore, secondo criteri<br />

di trasparenza, correttezza,<br />

osservatorio del diritto<br />

veridicità”.<br />

Addirittura è stato specificato<br />

che:<br />

“nei casi in cui autorizzano i propri<br />

associati a utilizzare il riferimento<br />

all’iscrizione all’associazione<br />

quale marchio o attestato<br />

di qualità e di qualificazione<br />

professionale dei propri servizi,<br />

anche ai sensi degli articoli 7 e<br />

8 della presente legge, osservano<br />

anche le prescrizioni di cui<br />

all’articolo 81 del decreto legislativo<br />

26 marzo 2010, n. 59”.<br />

Occorre quindi occuparsi principalmente<br />

del diritto di chi esercita<br />

professioni non ordinistiche<br />

di costituire associazioni a carattere<br />

professionale di natura<br />

privatistica, fondate su base volontaria,<br />

senza alcun vincolo di<br />

rappresentanza esclusiva, con il<br />

fine di valorizzare le competenze<br />

degli associati e garantire il<br />

rispetto delle regole deontologiche,<br />

agevolando la scelta e la tutela<br />

degli utenti nel rispetto delle<br />

regole sulla concorrenza.<br />

Errano coloro che asseriscono<br />

che le associazioni possano prevedere<br />

vincoli di rappresentanza<br />

esclusiva.<br />

Le funzioni preminenti delle<br />

associazioni di professionisti<br />

saranno quelle “di valorizzare<br />

le competenze degli associati e<br />

garantire il rispetto delle regole<br />

deontologiche, agevolando la<br />

scelta e la tutela degli utenti nel<br />

rispetto delle regole sulla concorrenza”<br />

che l’Avvocato Belli,<br />

in ottimo elaborato che sarà pubblicato<br />

sulle nostre riviste articola<br />

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l’amministratore<br />

17


- promuovere la formazione<br />

permanente dei propri iscritti;<br />

- adottare un codice di condotta<br />

professionale;<br />

- vigilare sui comportamenti<br />

degli aderenti;<br />

- promuovere percorsi di certificazione<br />

di qualità;<br />

- definire le sanzioni disciplinari;<br />

- promuovere organismi e forme<br />

di tutela dei diritti dei consumatori<br />

tra cui lo sportello di<br />

riferimento per il cittadino-consumatore.<br />

Le associazione dei professionisti<br />

saranno soggetti di diritto<br />

privato, ma con funzioni che<br />

andranno ben oltre tale orizzonte,<br />

talché è fatto obbligo che gli<br />

statuti e le clausole associative<br />

18<br />

osservatorio del diritto<br />

delle associazioni professionali<br />

garantiscono la trasparenza delle<br />

attività e degli assetti associativi,<br />

la dialettica democratica<br />

tra gli associati, l’osservanza<br />

dei princìpi deontologici, nonché<br />

una struttura organizzativa<br />

e tecnico-scientifica adeguata<br />

all’effettivo raggiungimento<br />

delle finalità dell’associazione.<br />

Non vi è chi non veda che <strong>Anaci</strong><br />

non ha alcun problema a confrontarsi<br />

con tali prescrizioni,<br />

poiché sin dalle origini lo statuto<br />

della Associazione si è imposto<br />

regole e si è proposto finalità<br />

ampiamente in linea con<br />

l’odierno dettato normativo.<br />

La nostra Dirigenza ha già da<br />

tempo promosso i Progetti che<br />

perfettamente possono armonizzarsi<br />

con la nuova normativa.<br />

l’amministratore<br />

Addirittura, può dirsi che la<br />

stessa sensibilità che la dirigenza<br />

<strong>Anaci</strong> ha mostrato ab origine<br />

perfettamente si coniuga con<br />

i nuovi compiti e con le nuove<br />

funzioni, non più semplicemente<br />

volontaristiche, poiché necessariamente<br />

da rispecchiare nel<br />

disposto di legge.<br />

Ovviamente, non tutto può essere<br />

già perfettamente calibrato<br />

e aderente all’ordinamento che<br />

neppure è entrato in vigore.<br />

Senza scendere nelle mille<br />

pieghe che i temi prefigurati<br />

propongono, ci si limiterà a ricordare<br />

che i principii propri<br />

del codice del consumo e della<br />

tutela del consumatore trovano<br />

sfogo in specifiche prescrizioni,<br />

delle quali si dovrà valutare la<br />

concreta incidenza.


A mo’ d’esempio si ricorderà la<br />

nozione di “foro del consumatore”<br />

e la faticosa elaborazione<br />

che si è formata sul punto.<br />

La legge prescrive che gli statuti<br />

associativi garantiscono trasparenza<br />

delle attività e degli assetti<br />

associativi, dialettica democratica<br />

tra gli associati, l’osservanza<br />

dei principi deontologici e una<br />

struttura organizzativa adeguata<br />

alle finalità dell’associazione.<br />

Inoltre, le associazioni debbono<br />

promuovere la formazione<br />

permanente dei propri iscritti e<br />

adottano un codice di condotta<br />

(art. 27 bis del Codice del Consumo).<br />

Vigilano sulla condotta<br />

professionale dei loro associati e<br />

stabiliscono le sanzioni<br />

derivanti dalla violazione del codice<br />

di condotta.<br />

Nessun dubbio che, nella sostanza,<br />

non vi sia una sola prescrizione<br />

che già non sia stata riflessa<br />

in misura notevole nel tessuto<br />

delle regole associative.<br />

Una serena ed ulteriore verifica<br />

potrà essere condotta, per completare,<br />

o anche solo per migliorare<br />

il quadro già congruo e soddisfacente.<br />

Gli elementi nuovi sono tanti<br />

e sarebbe assurdo che il nuovo<br />

ruolo (sarebbe meglio dire “il<br />

nuovo ufficio”) al quale l’Associazione<br />

viene chiamata non richieda<br />

alcun adeguamento.<br />

Si può essere tranquilli anche su<br />

tale fronte.<br />

L’adeguamento per <strong>Anaci</strong> sarà<br />

molto meno faticoso che per altri.<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico<br />

sarà referente per confronti<br />

e per indicazioni che allo<br />

stato sarebbe davvero prematuro<br />

osservatorio del diritto<br />

cercare di determinare con una<br />

qualunque aspirazione alla completezza.<br />

La legge prevede che l’elenco<br />

delle associazioni professionali<br />

e delle forme aggregative di associazioni<br />

che dichiarano, con<br />

assunzione di responsabilità dei<br />

rispettivi rappresentanti legali,<br />

di essere in possesso dei requisiti<br />

ivi previsti e di rispettare, per<br />

quanto applicabili, le prescrizioni<br />

di cui agli articoli 5, 6 e 7 è<br />

pubblicato dal Ministero dello<br />

Sviluppo Economico nel proprio<br />

sito internet, unitamente agli<br />

elementi concernenti le notizie<br />

comunicate al medesimo Ministero<br />

ai sensi dell’ulteriore normativa.<br />

Nessuna persona di buon senso<br />

può ipotizzare che la Pubblica<br />

Amministrazione sarà in grado<br />

di esercitare da subito reali e<br />

concrete forme di controllo e di<br />

verifica sul campo.<br />

Come si era detto ab initio, si<br />

tratta di una platea enorme, che<br />

riguarda 3.500.000 professionisti<br />

in tutta Italia e con le più variegate<br />

attività.<br />

Occorrerà quindi autodisciplina<br />

e grande capacità di interlocuzione<br />

con i cultori della materia,<br />

con gli altri protagonisti (le vecchie<br />

parti sociali), con gli organi<br />

della Pubblica Amministrazione.<br />

Per concludere, cinque indicazioni<br />

tratte dalla legge che dispone:<br />

1. le associazioni professionali<br />

promuovono, anche attraverso<br />

specifiche iniziative, la formazione<br />

permanente dei propri<br />

iscritti, adottano un codice di<br />

condotta ai sensi dell’articolo<br />

l’amministratore<br />

27-bis del Codice del consumo,<br />

di cui al decreto legislativo 6<br />

settembre 2005, n. 206, vigilano<br />

sulla condotta professionale<br />

degli associati e stabiliscono le<br />

sanzioni disciplinari da irrogare<br />

agli associati per le violazioni<br />

del medesimo Codice.<br />

2. le associazioni promuovono<br />

forme di garanzia a tutela dell’utente,<br />

tra cui l’attivazione di uno<br />

sportello di riferimento per il<br />

cittadino consumatore, presso<br />

il quale i committenti delle prestazioni<br />

professionali possano<br />

rivolgersi in caso di contenzioso<br />

con i singoli professionisti,<br />

ai sensi dell’articolo 27-ter del<br />

Codice del consumo, di cui al<br />

decreto legislativo 6 settembre<br />

2005, n. 206, nonché ottenere<br />

informazioni relative all’attività<br />

professionale in generale e agli<br />

standard qualitativi da esse richiesti<br />

agli iscritti.<br />

3. alle associazioni sono vietati<br />

l’adozione e l’uso di denominazioni<br />

professionali relative a<br />

professioni organizzate in ordini<br />

o collegi.<br />

4. ai professionisti di cui all’articolo<br />

1, comma 2, anche se<br />

iscritti alle associazioni di cui al<br />

presente articolo, non è consentito<br />

l’esercizio delle attività professionali<br />

riservate dalla legge a<br />

specifiche categorie di soggetti,<br />

salvo il caso in cui dimostrino<br />

il possesso dei requisiti previsti<br />

dalla legge e l’iscrizione al relativo<br />

albo professionale.<br />

5. le associazioni possono autorizzare<br />

i propri associati ad<br />

utilizzare il riferimento all’iscrizione<br />

all’associazione quale<br />

marchio o attestato di qualità dei<br />

propri servizi (art. 5, comma 2).<br />

19


CP1 e CP2:<br />

la protezione delle facciate e delle superfici<br />

esposte, anche nelle situazioni più critiche<br />

la velocità di degrado delle facciate resta ancora molto elevata,<br />

con quadri fessurativi dell’ordine dei centimetri, punti<br />

d’accesso preferenziali dei diversi aggressivi. L’efficacia di<br />

eventuali trattamenti superficiali, a protezione delle superfici<br />

degli edifici, è direttamente proporzionale al grado di insalubrità<br />

ambientale, presenti nell’atmosfera e nell’acqua, ed alla<br />

sua riduzione, attraverso l’applicazione di un rivestimento<br />

esterno, una sorta di “pelle”, impermeabile all’acqua e alla<br />

diffusione del vapore. Esattamente quello che fanno CP1 e<br />

cp2: una specie di “involucro protettivo” così performante da<br />

assicurare tutte le esigenze costruttive, a prescindere dalle<br />

caratteristiche dello strato portante. Il valore tecnologico ed<br />

innovativo dei due rivestimenti minerali è sintetizzabile in cinque,<br />

semplici, qualità che ne elencano perfettamente prestazioni,<br />

requisiti e vantaggi: idrorepellenza, capacità plastica ai<br />

movimenti della struttura, riparazione delle cavillature, facilità<br />

di posa e, per quanto riguarda soprattutto CP1, traspirabilità.<br />

Sia che si tratti di grandi costruzioni a destinazione commerciale<br />

ed industriale o più frequentemente di interventi<br />

di ristrutturazione e di ripristino, il coating cp1 e cp2 costituisce<br />

la “barriera fisica” più esterna dell’edificio, consentendo<br />

di ottenere elevate prestazioni di resistenza agli<br />

agenti atmosferici, alla corrosione e agli sbalzi termici,<br />

grazie alla loro impermeabilità e, contemporaneamente,<br />

elevata permeabilità al vapore (CP1).<br />

di colore bianco, fondo ideale per successiva tinteggiatura,<br />

CP1 è la soluzione per la finitura superficiale<br />

a spessore di murature in laterizio intonacate con<br />

qualsiasi tipo di intonaco, essendo compatibile anche<br />

con supporti minerali e sottofondi esistenti, pur se già<br />

verniciati.<br />

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la capacità di prevenzione dei quadri fessurativi della pellicola<br />

di coating, insieme all’attitudine all’auto riparazione<br />

delle cavillature del supporto, determinata dall’estrema deformabilità/elasticità<br />

del materiale, fanno di cp1-cp2 un rivestimento<br />

dall’ottima adesione per la messa in sicurezza,<br />

risanamento e riqualificazione di tutte le superfici.<br />

In grado di conferire all’edificio un miglioramento<br />

sostanziale delle caratteristiche<br />

prestazionali, CP1-CP2 garantiscono<br />

l’allungamento della vita utile alla struttura,<br />

con possibilità di operare importanti<br />

modifiche anche postume alla costruzione.<br />

L’azione di protezione e recupero<br />

attraverso l’innovativa formulazione<br />

dei due rasanti, appena due millimetri<br />

di spessore, è, in realtà, la risposta tecnologica,<br />

articolata su un ciclo completo<br />

di componenti integrati, tutti a marcatura<br />

CE, rispondente ai più elevati livelli di<br />

Qualità.<br />

CP2, invece, è l’intonachino impermeabilizzante per<br />

facciate adatto per ogni struttura in calcestruzzo e<br />

cemento armato, gettate in opera o prefabbricate,<br />

anche in presenza di substrati fessurati.


La Protezione Per Le faCCiate<br />

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rendere impermeabile una facciata o risolvere i problemi di fessurazione<br />

non è mai stato così semplice.<br />

Il pacchetto costruttivo aderisce perfettamente a supporti cementizi, ceramiche<br />

non smaltate e alla maggior parte delle superfici verniciate, copre le<br />

microfessure anche postume dell’intonaco e permette l’integrità estetica e<br />

la continuità della protezione.<br />

Grazie alla piacevole finitura a frattazzo CP1e CP2 possono essere lasciati a<br />

vista o proporsi come fondo ideale per la successiva tinteggiatura.<br />

scegli Volteco e diventa il referente di un ciclo di protezione completo e<br />

duraturo, che mantiene un ottimo livello d’impermeabilità delle facciate anche<br />

dopo anni.<br />

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• ELASTICO<br />

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Per approfondire l’argomento, partecipa al<br />

Convegno tecnico organizzato da ANACI<br />

Milano che si terrà il 9 Maggio <strong>2013</strong> presso<br />

la Sala Congressi della Sede <strong>Anaci</strong> in viale<br />

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nomina amministratore e<br />

nullita’ secondo la riforma<br />

Testo definitivo 6 febbraio <strong>2013</strong><br />

Marina Figini<br />

In materia di nomina dell’amministratore<br />

la normativa introdotta<br />

con la Riforma (Legge 11 dicembre<br />

2012 n. 220, in vigore dal 18<br />

giugno <strong>2013</strong>) pone, tra le altre, le<br />

seguenti disposizioni.<br />

Art. 1129, 1° comma - Quando<br />

i condomini sono più di otto, se<br />

l’assemblea non vi provvede, la<br />

nomina di un amministratore è<br />

fatta dall’autorità giudiziaria su<br />

ricorso di uno o più condomini o<br />

dell’amministratore dimissionario.<br />

Art. 1129, 2° comma - Contestualmente<br />

alla accettazione della nomina<br />

e ad ogni rinnovo dell’incarico,<br />

l’amministratore comunica i<br />

propri dati anagrafici e professionali,<br />

il codice fiscale, o, se si tratta<br />

di società, anche la sede legale<br />

e le denominazione, il locale ove<br />

si trovano il registro di anagrafe<br />

condominiale, il registro dei verbali<br />

delle assemblee, il registro di<br />

nomina e revoca dell’amministratore,<br />

il registro di contabilità.<br />

Art. 1129, 10° comma – L’incarico<br />

di amministratore ha durata di<br />

un anno e si intende rinnovato per<br />

eguale durata. L’assemblea convocata<br />

per la revoca o le dimissioni<br />

delibera in ordine alla nomina<br />

del nuovo amministratore.<br />

Art. 1129, 12° comma n. 8 – L’omessa,<br />

incompleta o inesatta comunicazione<br />

dei dati di cui sopra<br />

costituisce grave irregolarità ai<br />

fini della revoca dell’amministratore<br />

da parte dell’Autorità Giudi-<br />

22<br />

osservatorio del diritto<br />

ziaria.<br />

Art. 1129, 14° comma – L’amministratore,<br />

all’atto dell’accettazione<br />

della nomina e del suo rinnovo,<br />

deve specificare analiticamente, a<br />

pena di nullità della nomina stessa,<br />

l’importo dovuto a titolo di<br />

compenso per l’attività svolta.<br />

Art. 1129, 15° comma - Per quanto<br />

non disciplinato dal presente<br />

articolo si applicano le disposizioni<br />

di cui alla sezione I del capo IX<br />

del titolo II del libro IV (ossia le<br />

norma che disciplinano il “mandato”).<br />

Prima di procedere all’esame della<br />

disposizione inerente alla nullità<br />

della nomina, appare utile ricordare,<br />

sia pure con brevi cenni,<br />

alcune considerazioni di carattere<br />

generale e sempre valide in ordine<br />

alla natura giuridica dell’incarico<br />

di amministratore di condominio,<br />

nonché alla nullità degli atti giuridici.<br />

La natura dell’incarico di<br />

amministratore<br />

La Riforma non contiene alcuna<br />

nuova disposizione che incida<br />

sulla natura giuridica di tale incarico,<br />

che rimane ancora caratterizzato<br />

da una complessa peculiarità<br />

che rende l’Amministratore una<br />

figura atipica, non del tutto collocabile<br />

in alcuno degli istituti giuridici<br />

espressamente disciplinati<br />

dal codice civile.<br />

Valgono dunque i principi sino<br />

ad oggi elaborati da dottrina e<br />

l’amministratore<br />

giurisprudenza per i quali, non<br />

costituendo il Condominio un autonomo<br />

soggetto di diritto dotato<br />

di personalità giuridica, l’Amministratore<br />

non raffigura un organo<br />

bensì il titolare di un rapporto, diretto<br />

ed immediato con i condomini,<br />

che si qualifica come ufficio<br />

di diritto privato assimilabile<br />

al mandato con rappresentanza<br />

con la conseguente applicazione,<br />

nei rapporti tra Amministratore<br />

e ciascuno dei condomini, delle<br />

disposizioni sul mandato con rappresentanza.<br />

Tali principi sono stati pregevolmente<br />

illustrati e commentati, con<br />

richiamo a dottrina e giurisprudenza,<br />

dal prof. Rafaele Corona<br />

nel suo scritto “La rappresentanza<br />

dell’amministratore”, parte<br />

prima, pubblicato sulla presente<br />

Rivista, numero di giugno 2012.<br />

Nel suo scritto il prof. Corona ha<br />

altresì evidenziato che tra i singoli<br />

condomini (mandanti) e l’amministratore<br />

(mandatario) si instaura<br />

un rapporto assimilabile, anche<br />

se non parificabile, al “mandato<br />

collettivo” previsto dall’art. 1726<br />

cod. civ., ossia un rapporto soggettivamente<br />

pluralistico ed oggettivamente<br />

unitario, caratterizzato<br />

dal fatto che con un atto collegiale<br />

(la delibera assembleare)<br />

più persone conferiscono incarico<br />

per la gestione di affari di interesse<br />

comune.<br />

Altro istituto al quale l’attività<br />

dell’amministratore di condomi


nio può essere assimilato, anche<br />

se non parificato, è costituito<br />

dal “mandato ex lege”, il contenuto<br />

del quale è predeterminato<br />

dalle norme di legge che fissano<br />

compiti, poteri e obbligazioni del<br />

mandatario e dei mandanti. Nondimeno,<br />

evidenzia sempre il prof.<br />

Corona, limitatamente al settore<br />

della gestione l’assemblea e il regolamento<br />

di condominio possono<br />

concedere all’amministratore<br />

poteri maggiori rispetto a quelli<br />

previsti per legge. In ciò consiste<br />

la tipicità dell’istituto: con la<br />

predeterminazione dello schema<br />

legale tipico, da un lato, e con i limiti<br />

apposti ai poteri della volontà<br />

singola e collegiale, dall’altro lato,<br />

l’ordinamento mira a soddisfare<br />

interessi riguardanti la convivenza<br />

che superano la sfera dei singoli<br />

condomini e si identificano con<br />

i generali interessi privati, tutelabili<br />

al pari di quelli aventi carattere<br />

di ordine pubblico afferenti alle<br />

finalità proprie dello Stato.<br />

Evidenzia ancora il prof. Corona<br />

che il conferimento dell’incarico<br />

tramite la delibera assembleare<br />

assunta a maggioranza (vincolante<br />

anche per i condomini assenti o<br />

dissenzienti) trova la sua ragione<br />

nel metodo collegiale e nel principio<br />

maggioritario che ha lo scopo<br />

di agevolare la formazione della<br />

volontà unitaria.<br />

L’accettazione dell’incarico di<br />

amministratore<br />

Nonostante una minoritaria, sia<br />

pure autorevole (Salis) parte della<br />

dottrina abbia manifestato diverso<br />

avviso, secondo l’opinione prevalente<br />

di dottrina e giurisprudenza<br />

l’accettazione da parte dell’amministratore<br />

non è necessaria per la<br />

validità della nomina e del conferimento<br />

dell’incarico in quanto,<br />

come si è detto, si tratta di un ufficio<br />

la cui disciplina deriva diretta-<br />

osservatorio del diritto<br />

mente dalla legge; di conseguenza,<br />

sin dal momento della nomina<br />

l’amministratore acquista i poteri<br />

di rappresentanza e di gestione del<br />

condominio, in quanto la nomina<br />

stessa deriva da una delibera di investitura<br />

e non da un atto negoziale.<br />

La nomina prescinde dunque<br />

da un atto negoziale unilaterale<br />

quale l’accettazione, che sarebbe<br />

invece necessaria nell’ ambito<br />

contrattuale tipico del mandato.<br />

Su quanto prevede la Riforma in<br />

argomento si tornerà tra poco.<br />

Il compenso<br />

dell’amministratore<br />

Il mandato si presume oneroso e<br />

la misura del compenso viene stabilita<br />

dalle parti oppure determinata<br />

in base alle tariffe professionali<br />

o agli usi, oppure dal giudice<br />

(art. 1709 cod.civ.).<br />

Nel condominio l’assemblea<br />

provvede alla conferma dell’amministratore<br />

ed all’eventuale sua<br />

retribuzione (art. 1135, 1° comma<br />

n. 1).<br />

Le due norme appena viste vanno<br />

coordinate tra loro, nel senso che<br />

anche l’incarico conferito all’Amministratore<br />

di condominio si<br />

presume oneroso, fatta salva la<br />

possibilità di una diversa delibera<br />

assembleare,che decida per la gratuità<br />

dell’incarico stesso.<br />

Si ricorda che secondo la Cassazione<br />

(sent. 28 aprile 2010 n.<br />

10204) il compenso dell’attività<br />

dell’amministratore connessa ed<br />

indispensabile all’espletamento<br />

dei suoi compiti istituzionali e<br />

non esorbitante dal mandato con<br />

rappresentanza, deve ritenersi<br />

compreso nel corrispettivo stabilito<br />

al momento del conferimento<br />

dell’incarico per tutta l’attività<br />

amministrativa di durata annuale,<br />

senza necessità di separata liquidazione.<br />

In mancanza di delibera<br />

assembleare che stabilisca un<br />

l’amministratore<br />

compenso straordinario per lavori<br />

specifici non si può riconoscere<br />

tale diritto in quanto, quando è<br />

stabilito dall’assemblea un compenso<br />

forfetario a favore dell’amministratore,<br />

non opera la presunzione<br />

di onerosità del mandato che<br />

viene superata dal riconoscimento<br />

espresso di una determinata retribuzione<br />

da parte del condominio.<br />

In effetti, le prestazioni rese<br />

dall’amministratore fanno tutte<br />

parte di un complesso unitario<br />

rappresentato dall’oggetto dell’incarico<br />

ricevuto, e non è possibile<br />

procedere al loro frazionamento.<br />

Va altresì evidenziato che la richiesta<br />

di un compenso aggiuntivo<br />

potrebbe configurare l’ipotesi<br />

di esercizio di una ingiustificata<br />

attività extra mandato, ossia eccedente<br />

i limiti del mandato stesso<br />

(art. 1711 il mandatario non può<br />

eccedere i limiti fissati nel mandato,<br />

restando a carico del mandatario<br />

le conseguenze, in coerenza<br />

con l’art. 1398 c.c).<br />

La nullità, l’annullabilità,<br />

l’inefficacia, dei negozi<br />

giuridici in generale<br />

Gli atti volti a comunicare agli<br />

altri la propria volontà, diretta ad<br />

effetti giuridici che l’ordinamento<br />

riconosce e garantisce, costituiscono<br />

“negozi giuridici”.<br />

Se il negozio giuridico è costituito<br />

dalla dichiarazione di una sola<br />

parte si dice unilaterale, mentre<br />

sono pluripersonali quelli che<br />

derivano da più persone, come i<br />

“contratti” (che possono essere bilaterali<br />

o plurilaterali).<br />

La “validità” del negozio sussiste<br />

quando il negozio è formato/ perfetto<br />

in quanto rispondente ai criteri<br />

di legge; “efficacia” è l’attitudine<br />

del negozio a produrre i suoi<br />

effetti: non sempre i due momenti<br />

coincidono.<br />

Ed infatti il negozio pur essendo<br />

23


valido può essere” inefficace”,<br />

ossia non produrre i suoi effetti<br />

per varie ragioni estranee al negozio<br />

stesso; tra queste si trova il<br />

mancato verificarsi di una “condizione”<br />

imposta dalla legge. In<br />

tali casi il negozio è “valido” ma<br />

“inefficace”, ossia non produce i<br />

suoi effetti, che peraltro produrrà<br />

automaticamente quando cesserà<br />

il motivo della sua inefficacia (ad<br />

es. il testamento regolarmente redatto<br />

è valido ma produce i suoi<br />

effetti solo alla morte del testatore).<br />

Il negozio giuridico è “nullo”<br />

quando manca di uno dei suoi<br />

elementi essenziali o è contrario<br />

all’ordine pubblico al buon costume,<br />

o contiene una condizione<br />

illecita, e negli altri casi stabiliti<br />

dalla legge; la nullità del negozio<br />

impedisce la produzione di qualunque<br />

effetto.<br />

Il negozio giuridico nullo è insanabile<br />

(salvo che la legge non<br />

disponga altrimenti), non convalidabile,<br />

ed improduttivo di effetti<br />

giuridici.<br />

La legge prevede la “conversione”<br />

24<br />

osservatorio del diritto<br />

del negozio nullo, che può produrre,<br />

senza necessità di nuova<br />

manifestazione di volontà delle<br />

parti, gli effetti di un negozio diverso<br />

del quale contenga i requisiti<br />

di sostanza e di forma, ove risulti<br />

che le parti lo avrebbero voluto<br />

se avessero conosciuto la nullità.<br />

Con la cosiddetta “rinnovazione”<br />

del negozio nullo le parti pongono<br />

in essere un nuovo negozio,<br />

che sostituisce quello nullo, eliminando<br />

il vizio che dava origine<br />

alla nullità, sempre che ciò sia<br />

possibile.<br />

Il negozio è “annullabile” quando<br />

una parte è incapace di agire<br />

oppure quando la volontà è “viziata”<br />

a causa di errore, violenza<br />

o dolo.<br />

Gli effetti del negozio annullabile<br />

si producono tutti fino a che non<br />

viene dichiarato l’annullamento<br />

che può essere chiesto solo dal<br />

soggetto nel cui interesse è stabilito<br />

dalla legge, ed entro il termine<br />

prescrizionale di cinque anni.<br />

Il negozio annullabile può essere<br />

sanato con la “convalida”, cioè<br />

con un altro negozio con il quale<br />

l’amministratore<br />

la persona che ha diritto di chiedere<br />

l’annullamento vi rinuncia.<br />

La nullità della nomina indicata<br />

dall’art.1129, 14° comma<br />

Come si è già scritto all’inizio,<br />

l’art. 1129, 14° comma dispone<br />

che l’amministratore, all’atto<br />

dell’accettazione della nomina e<br />

del suo rinnovo, deve specificare<br />

analiticamente, a pena di nullità<br />

della nomina stessa, l’importo dovuto<br />

a titolo di compenso per l’attività<br />

svolta.<br />

Le espressioni introdotte ex novo<br />

dalla Riforma “accettazione della<br />

nomina” e “ a pena di nullità della<br />

nomina” vanno interpretate, a parere<br />

di chi scrive, sia alla luce dei<br />

principi generali sopra esposti in<br />

materia di nullità dei negozi giuridici,<br />

sia tenendo conto delle finalità<br />

che la nuova normativa condominiale<br />

si propone di garantire.<br />

E’ principio pacifico, anche secondo<br />

la Riforma, che la nomina<br />

dell’amministratore e la determinazione<br />

del suo compenso rientrano<br />

nelle attribuzioni dell’assemblea<br />

che vi provvede con delibera


assunta con la maggioranza prevista<br />

dalla legge (art. 1135 e art.<br />

1136).<br />

Pare altrettanto pacifico, in quanto<br />

non si trovano nel nuovo testo<br />

di legge disposizioni al riguardo,<br />

che anche secondo la Riforma né<br />

la determinazione del compenso<br />

né l’accettazione della nomina da<br />

parte dell’amministratore costituiscono<br />

elementi essenziali del<br />

“negozio giuridico” costituito dalla<br />

“delibera assembleare” avente<br />

ad oggetto la nomina dell’amministratore.<br />

Da tali considerazioni deriva che,<br />

a parere di chi scrive, la nomina<br />

dell’amministratore, compresa la<br />

determinazione del suo compenso,<br />

contenuta in una delibera validamente<br />

assunta dall’assemblea è un<br />

atto perfezionato e valido al momento<br />

della delibera stessa, indipendentemente<br />

dalla accettazione<br />

da parte dell’Amministratore, di<br />

norma non presente all’assemblea<br />

che lo nomina, non sussistendo<br />

alcun presupposto di sua nullità<br />

secondo i principi generali sopra<br />

visti.<br />

osservatorio del diritto<br />

Ed allora la “nullità” prevista<br />

dall’art. 1129, 14 ° comma va interpretata,<br />

sempre a parere di chi<br />

scrive, tenendo conto non tanto<br />

della espressione letterale utilizzata,<br />

quanto delle finalità perseguite<br />

dal legislatore: finalità che<br />

si possono individuare, tra le altre,<br />

nella esigenza di garantire la massima<br />

chiarezza e trasparenza nei<br />

rapporti tra amministratore e condomini,<br />

anche per quanto riguarda<br />

il compenso dovuto all’amministratore<br />

per l’attività svolta,<br />

ma comunque nel rispetto della<br />

volontà della maggioranza e delle<br />

delibere validamente assunte.<br />

Sotto questo punto di vista, la specificazione<br />

analitica dell’importo<br />

dovuto a titolo di compenso, oggetto<br />

dell’art. 1129, 14 ° comma,<br />

potrebbe essere considerata quale<br />

“condizione di legge” di efficacia<br />

dell’atto di nomina, con conseguente<br />

applicabilità del principio<br />

di retroattività all’evento dedotto<br />

in condizione.<br />

Vale a dire che l’atto di nomina è<br />

validamente perfezionato al momento<br />

della delibera ma produrrà<br />

Una delle numerose sale di Palazzo Isimbardi<br />

l’amministratore<br />

i suoi effetti solo quando si verificherà<br />

quel determinato atto contestuale<br />

o successivo (la dichiarazione<br />

dell’amministratore) che,<br />

pur non facendo parte dei suoi<br />

elementi costitutivi, è espressamente<br />

previsto dalla legge quale<br />

condizione di efficacia con effetto<br />

retroattivo.<br />

E così, permanendo la prassi per<br />

la quale, prima di arrivare alla<br />

delibera di nomina del nuovo amministratore,<br />

vengono esaminate<br />

dai condomini le offerte/proposte/<br />

presentazioni formulate dai diversi<br />

candidati, comprese le determinazioni<br />

dei rispettivi compensi,<br />

l’assemblea allo scopo convocata<br />

assumerà la delibera di nomina<br />

dell’amministratore prescelto con<br />

indicazione del relativo complessivo<br />

compenso; tale nomina sarà<br />

valida ma assumerà efficacia allorquando<br />

l’amministratore, ricevuta<br />

notizia della sua nomina,<br />

fornirà “specificazione analitica”<br />

dell’importo dovutogli a titolo di<br />

compenso, e/o confermerà la specificazione<br />

già in precedenza contenuta<br />

nella sua offerta/proposta/<br />

presentazione.<br />

Qualora invece l’assembleanominasse<br />

l’amministratore<br />

senza deliberare in<br />

alcun modo anche<br />

il suo compenso, la<br />

nomina sarebbe valida<br />

per i motivi già<br />

detti ma diventerebbe<br />

efficace quando<br />

l’amministratore, ricevuta<br />

notizia della<br />

sua nomina, fornisse<br />

specificazione analitica<br />

dell’importo<br />

dovutogli a titolo di<br />

compenso. In questo<br />

caso, peraltro, risulterebbe<br />

necessaria<br />

una successiva deli-<br />

25


era avente ad oggetto la approvazione<br />

del compenso medesimo:<br />

senza specifica approvazione assembleare,<br />

come già illustrato più<br />

sopra, l’amministratore non ha infatti<br />

diritto al compenso.<br />

L’interpretazione qui fornita da<br />

chi scrive sembra rispondere, oltre<br />

che ai concetti generali elaborati<br />

dalla giurisprudenza in merito<br />

all’incarico di amministratore,<br />

principi che la Riforma non offre<br />

motivi per considerare disattesi,<br />

anche al principio generale più<br />

sopra brevemente esposto per cui<br />

il negozio nullo non può essere<br />

convalidato dalle parti, tranne nei<br />

casi previsti espressamente dalla<br />

legge (e precisamente in caso di<br />

conferma ed esecuzione volontaria<br />

di disposizioni testamentarie<br />

nulle o di donazioni nulle, ossia<br />

quando i soggetti che avrebbero<br />

interesse a far valere la nullità di<br />

disposizioni che pongono a loro<br />

carico determinate obbligazioni<br />

rinunciano a far valere la nullità<br />

medesima e danno spontanea esecuzione<br />

alle obbligazioni previste<br />

nell’atto nullo).<br />

Si tratta, come si vede, di una “sanatoria”<br />

prevista espressamente<br />

dalla legge per eccezioni e casi<br />

specifici, non soggetta ad applicazione<br />

analogica in altre diverse<br />

fattispecie.<br />

Neppure potrebbe ritenersi applicabile<br />

alla “nullità della nomina”<br />

l’istituto della “conversione” al<br />

quale più sopra si è fatto cenno.<br />

Potrebbe invece ritenersi applicabile<br />

l’istituto della “rinnovazione”<br />

nel senso che potrebbe essere convocata<br />

una nuova assemblea che<br />

potrebbe assumere una nuova delibera<br />

alla quale l’Amministratore<br />

dovrebbe far seguire la “specificazione<br />

analitica” richiesta dall’art.<br />

1129, 14° comma in esame.<br />

In ogni caso, quand’anche l’accettazione<br />

e le comunicazioni da<br />

26<br />

osservatorio del diritto<br />

parte dell’amministratore vengano<br />

regolarmente rese e la sua nomina<br />

diventi pertanto efficace, le<br />

dichiarazioni dell’amministratore<br />

richieste dall’art. 1129 “a pena di<br />

nullità della nomina”, non sanerebbero<br />

eventuali irregolarità della<br />

nomina stessa derivanti da irregolarità<br />

della delibera, la quale resterebbe<br />

impugnabile qualora ne<br />

sussistessero i motivi (ad esempio<br />

perché assunta senza la maggioranza<br />

richiesta dalla legge).<br />

Conclusioni<br />

Al di là dell’apparente aumento<br />

di adempimenti a carico dell’amministratore<br />

e di appesantimento<br />

della procedura di sua nomina, è<br />

da ritenere che in realtà la attuazione<br />

pratica della nuova normativa<br />

non si discosterà di molto da<br />

quanto già abitualmente avviene<br />

secondo prassi consolidata. E così<br />

è da ritenere che i rapporti si svolgeranno<br />

come segue.<br />

Nomina in sostituzione di amministratore<br />

uscente (dimissionario<br />

o revocato dall’assemblea)– a)<br />

Previo esame delle varie offerte/<br />

proposte/presentazioni sottoposte<br />

dai candidati, l’assemblea delibera<br />

la nomina dell’amministratore<br />

e il suo compenso complessivo:<br />

tale “nomina” è un atto valido ma<br />

non efficace; b) l’atto di nomina<br />

diventa “efficace” allorquando<br />

l’amministratore, ricevuta notizia<br />

della sua nomina, fornisce (eventualmente<br />

confermando quella già<br />

offerta al momento della candidatura)<br />

la “ specificazione analitica”<br />

dell’importo dovutogli a titolo<br />

di compenso, già deliberato nel<br />

suo complesso dall’assemblea;<br />

c) l’”accettazione” della nomina<br />

da parte dell’amministratore,<br />

pur continuando a non essere<br />

presupposto per la validità della<br />

nomina contenuta in valida delibera,<br />

diventa strumento neces-<br />

l’amministratore<br />

sario, secondo la nuova normativa,<br />

- affinchè la nomina stessa<br />

acquisti “efficacia” mediante la<br />

citata specificazione analitica del<br />

compenso (art. 1129, 14° comma)<br />

- e affinchè l’amministratore<br />

adempia agli obblighi di comunicazione<br />

degli altri dati richiesti<br />

(art. 1129, 2° comma) comunicazione,<br />

quest’ultima, che, se omessa,<br />

costituisce grave irregolarità ai<br />

fini della revoca da parte dell’autorità<br />

giudiziaria; d) nel caso in<br />

cui la delibera contenga solo la<br />

nomina senza la determinazione<br />

del compenso, l’accettazione da<br />

parte dell’amministratore, con la<br />

specificazione analitica dell’importo,<br />

dovrà essere seguita da<br />

apposita altra delibera avente ad<br />

oggetto l’approvazione del compenso,<br />

specificato analiticamente<br />

dall’amministratore al momento<br />

della accettazione della nomina;<br />

diversamente l’amministratore<br />

imporrebbe con atto unilaterale<br />

vincolante il proprio compenso<br />

al di fuori della sede assembleare<br />

unica competente a deliberare in<br />

merito, anche secondo la Riforma.<br />

Rinnovo automatico nell’incarico.<br />

Come si è già detto, l’art. 1129,<br />

10° comma prevede che l’incarico<br />

di amministratore ha durata di<br />

un anno e si intende rinnovato per<br />

eguale durata, fatta salva l’ipotesi<br />

di dimissioni oppure di revoca<br />

da parte dell’assemblea. Dunque<br />

alla scadenza di ogni anno l’amministratore<br />

in carica proseguirà<br />

automaticamente nella pienezza<br />

del suo incarico per un altro anno,<br />

e così di anno in anno, senza limiti<br />

di tempo. In ottemperanza a<br />

quanto disposto dall’art. 1129, 2°<br />

e 14 ° comma qui in esame, anche<br />

al momento di ogni rinnovo<br />

l’amministratore sarà tenuto a<br />

rinnovare le comunicazioni dei<br />

dati richiesti dalla legge e la specificazione<br />

analitica dell’importo


dovuto a titolo di compenso: con<br />

ciò consentendo ai condomini di<br />

valutare, qualora il compenso dovesse<br />

subire modifiche rilevanti<br />

e inaccettabili, l’eventuale sua<br />

revoca e conseguente nomina di<br />

nuovo amministratore.<br />

Valgono tute le considerazioni sopra<br />

esposte.<br />

Sanatoria della eventuale “nullità<br />

della nomina” Qualora la<br />

norma in esame, nonostante le<br />

considerazioni sopra esposte, dovesse<br />

interpretarsi nel senso della<br />

introduzione di un nuovo motivo<br />

di “nullità”del negozio giuridico,<br />

e dunque nel senso di vera e propria<br />

nullità della “nomina”, allora<br />

potrebbe risultare applicabile l’istituto<br />

della “rinnovazione”: potrebbe<br />

cioè essere convocata una<br />

nuova assemblea avente lo scopo<br />

di assumere una nuova delibera alla<br />

quale l’Amministratore dovrebbe<br />

far seguire la “specificazione<br />

analitica” richiesta dall’art. 1129,<br />

14° comma in esame, dando in<br />

tal modo completa esecuzione alle<br />

previsioni di legge, e sostituendo<br />

in ogni sua parte la precedente<br />

nomina che dovrebbe considerarsi,<br />

in quanto “nulla”, priva di ogni<br />

effetto giuridico..<br />

Forma e destinatari delle comunicazioni<br />

La norma in esame nulla<br />

dispone in merito alla forma<br />

con la quale l’accettazione della<br />

nomina e le comunicazioni e<br />

specificazioni richieste dalla legge<br />

debbano essere fornite da parte<br />

dell’amministratore, nè a quali<br />

soggetti esse vadano indirizzate.<br />

Se l’Amministratore è presente<br />

in assemblea, tutto avviene contestualmente<br />

e se ne dà atto nel<br />

verbale di assemblea che sarà inviato<br />

a tutti i condomini, compresi<br />

quelli assenti; al verbale verranno<br />

allegate le dichiarazioni dell’amministratore<br />

che ne faranno parte<br />

integrante.<br />

osservatorio del diritto<br />

Se invece l’Amministratore non è<br />

presente in assemblea, come spesso<br />

accade in caso di sua prima nomina,<br />

si ritiene di poter offrire le<br />

seguenti soluzioni.<br />

In primo luogo, stante il principio<br />

generale di libertà della forma<br />

degli atti giuridici (salvi i casi<br />

in cui la forma sia richiesta dalla<br />

legge quale elemento essenziale<br />

dell’atto stesso) e stante l’assenza<br />

di disposizioni specifiche nel<br />

testo riformato, è da ritenere che<br />

l’”accettazione” della nomina e<br />

le “comunicazioni” richieste dalla<br />

legge consistano in comunicazioni,<br />

preferibilmente scritte,<br />

rese con modalità che consentano<br />

la prova del loro ricevimento<br />

e dunque del conseguente adempimento<br />

del relativo onere da parte<br />

dell’Amministratore; potranno<br />

essere utilizzati gli stessi mezzi<br />

previsti per l’avviso di convocazione<br />

dell’assemblea: raccomandata,<br />

posta elettronica certificata,<br />

fax, consegna a mano.<br />

Sorge poi l’altro problema: a quali<br />

soggetti l’Amministratore deve<br />

far pervenire la propria “accettazione”<br />

e le proprie “comunicazioni”?<br />

Sulla questione pare utile distinguere<br />

tra prima nomina quale<br />

primo amministratore del Condominio,<br />

e prima nomina in<br />

sostituzione di precedente amministratore.<br />

In caso di nomina in sostituzione<br />

di precedente Amministratore<br />

(dimissionario o revocato<br />

dall’assemblea) sembra potersi ritenere<br />

che il nuovo Amministratore,<br />

informato della sua nomina<br />

dall’Amministratore uscente (e/o,<br />

come spesso accade, dai condomini<br />

che lo hanno proposto),<br />

faccia pervenire ai condomini<br />

tramite l’Amministratore uscente<br />

la propria accettazione e le comunicazioni<br />

richieste dalla legge.<br />

l’amministratore<br />

L’Amministratore uscente allegherà<br />

al verbale le dichiarazioni e<br />

comunicazioni ricevute, le stesse<br />

verranno a far parte integrante del<br />

verbale e con quest’ultimo saranno<br />

inviate a tutti i condomini che<br />

ne avranno in tal modo corretta e<br />

completa conoscenza.<br />

In caso di nomina quale “primo”<br />

Amministratore del condominio,<br />

deliberata dunque dall’assemblea<br />

convocata allo scopo ad iniziativa<br />

dei condomini privi di amministratore,<br />

l’accettazione della<br />

nomina e le comunicazioni richieste<br />

dalla legge saranno inviate<br />

dall’Amministratore nominato a<br />

tutti i condomini, non solo a quelli<br />

presenti in assemblea, affinchè<br />

tutti indistintamente ne siano a<br />

conoscenza. Del resto l’Amministratore<br />

deve essere a conoscenza<br />

di tutti i dati dei condomini, anche<br />

allo scopo di redigere e mantenere<br />

il Registro di Anagrafe Condominiale,<br />

eseguendo le opportune<br />

ricerche e formulando le necessarie<br />

richieste. Il nuovo “primo”<br />

Amministratore avrà dunque a<br />

disposizione tutti i dati necessari<br />

per comunicare a tutti i condomini<br />

singolarmente sia la propria<br />

accettazione sia le altre comunicazioni<br />

richieste dalla legge.<br />

Le considerazioni sopra esposte<br />

paiono da ritenersi valide in caso<br />

di nomina da parte dell’Autorità<br />

Giudiziaria su ricorso di uno o<br />

più condomini o dell’amministratore<br />

dimissionario.<br />

Quanto ai tempi di esecuzione<br />

dei suddetti incombenti, e tenuto<br />

conto delle diversità dei casi rappresentati,<br />

appare evidente che<br />

la tempestività dell’accettazione<br />

e delle relative comunicazioni<br />

agevolerà il perfezionamento<br />

degli atti dovuti e lo svolgimento<br />

dell’incarico, nell’interesse sia<br />

dei condomini sia dell’amministratore.<br />

27


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ARRIVA IL REGISTRO DI ANAGRAFE<br />

CONDOMINIALE E SCOMPARE IL<br />

“CONDOMINO APPARENTE”.<br />

OPPURE NO?<br />

Luca Saccomani<br />

Ancora recentissimamente, nelle<br />

aule di giustizia è tornato a materializzarsi<br />

il “condomino apparente”.<br />

Di seguito, in estrema sintesi, la<br />

vicenda.<br />

Accade che il condominio chieda<br />

ed ottenga un decreto ingiuntivo,<br />

per il pagamento di ratei di spese<br />

condominiali, e che l’ingiunta<br />

proponga opposizione, eccependo<br />

la sua carenza di legittimazione<br />

passiva, non essendo essa proprietaria<br />

di alcuna unità immobiliare<br />

nel condominio, né titolare di altri<br />

diritti che potessero legittimare la<br />

pretesa creditoria del condominio;<br />

ciò corroborando la sua asserzione<br />

con la prova del<br />

caso (visura dell’Agenzia<br />

del Territorio).<br />

Accade poi che il<br />

condominio - evidentemente<br />

colto alla<br />

sprovvista dalla<br />

circostanza emersa<br />

in causa - appresti la<br />

propria difesa (finalizzata,<br />

quanto meno,<br />

ad evitare le conseguenze<br />

della soccombenza<br />

sul piano della<br />

condanna al rimborso<br />

delle spese giudiziali)<br />

invocando il<br />

principio della “apparenza<br />

del diritto”,<br />

ossia valorizzando la<br />

osservatorio del diritto<br />

circostanza che la condomina di<br />

cui sopra si presentava nei rapporti<br />

con l’esterno come la legittima<br />

proprietaria dell’immobile, pur<br />

non essendolo.<br />

Accade infine-prevedibilmenteche<br />

il Tribunale investito della<br />

questione risolva la vertenza richiamando<br />

l’orientamento giurisprudenziale<br />

nettamente maggioritario<br />

(fra le tante, Cass. Civ.,<br />

Sez. II, 12 luglio 2011 n. 15296;<br />

Cass. Civ., Sez. II, 31 marzo 2006,<br />

n. 7629; Cass. Civ., Sezioni Unite,<br />

8 aprile 2002, n. 5035; Cass. Civ.,<br />

Sez. II, 3 aprile 2001, n. 4866),<br />

per il quale “in tema di ripartizione<br />

delle spese condominiali è<br />

l’amministratore<br />

La Darsena - Milano<br />

passivamente legittimato rispetto<br />

all’azione giudiziaria per il recupero<br />

della quota di competenza il<br />

vero proprietario della porzione<br />

immobiliare e non anche colui<br />

che si sia comportato nei rapporti<br />

con i terzi come condomino senza<br />

esserlo e, dunque, non anche chi<br />

possa apparire tale” (Tribunale di<br />

Torino, Sez. III Civ., 21 novembre<br />

2012, n. 6755).<br />

***<br />

Per la verità, l’amministratore<br />

avveduto-ed edotto degli insegnamenti<br />

provenienti dalla giurisprudenza-ha<br />

da tempo scongiurato<br />

l’insorgenza di simili contenziosi,<br />

adottando la prudente prassi di far<br />

29


precedere l’avvio di azioni giudiziarie<br />

(tipicamente: di recupero di<br />

crediti condominiali) da una indagine<br />

presso la Conservatoria dei<br />

Registri Immobiliari ed il Catasto,<br />

finalizzata ad individuare con certezza<br />

il soggetto obbligato, e perciò<br />

da convenire in giudizio.<br />

Peraltro, gli esiti di tale indagine<br />

sovente riservano sorprese. Non è<br />

raro che in tale occasione si riveli<br />

l’incompletezza se non addirittura<br />

l’erroneità della c.d. “anagrafica<br />

condominiale”, ossia dell’elenco<br />

dei condomini pervenuto in lascito<br />

dalle precedenti gestioni, e così<br />

si scopra che l’unità immobiliare<br />

in relazione alla quale occorre attivare<br />

le vie giudiziali non sia di<br />

proprietà del soggetto che compare<br />

nell’elencazione in possesso,<br />

ma oggetto di comunione tra quel<br />

soggetto ed il coniuge, oppure sia<br />

di proprietà del figlio, o del genitore;<br />

non sono mancati nemmeno<br />

casi in cui si è appurato che le<br />

generalità riportate nell’elenco a<br />

disposizione dell’amministratore<br />

non appartenevano ad alcun condomino,<br />

bensì ad un inquilino, o<br />

ad un promissario acquirente.<br />

A tutto ciò dovrebbe porre rimedio<br />

il “Registro di Anagrafe Condominiale”,<br />

introdotto dalla riforma.<br />

Il testo novellato dell’art. 1130<br />

c.c., per quanto ora in discorso,<br />

dispone infatti che:<br />

“L’amministratore, oltre a quanto<br />

previsto dall’art. 1129 e dalle vigenti<br />

disposizioni di legge, deve:<br />

(omissis)<br />

6) curare la tenuta del registro<br />

di anagrafe condominiale contenente<br />

le generalità dei singoli<br />

proprietari e dei titolari di diritti<br />

reali e di diritti personali di godimento,<br />

comprensive del codice<br />

fiscale e della residenza o domicilio,<br />

i dati catastali di ciascuna<br />

30<br />

osservatorio del diritto<br />

unità immobiliare, nonché ogni<br />

dato relativo alle condizioni di sicurezza.<br />

Ogni variazione dei dati<br />

deve essere comunicata all’amministratore<br />

in forma scritta entro<br />

sessanta giorni. L’amministratore,<br />

in caso di inerzia, mancanza o incompletezza<br />

delle comunicazioni,<br />

richiede con lettera raccomandata<br />

le informazioni necessarie<br />

alla tenuta del registro di anagrafe.<br />

Decorsi trenta giorni, in caso<br />

di omessa o incompleta risposta,<br />

l’amministrazione acquisisce le<br />

informazioni necessarie, addebitandone<br />

il costo ai responsabili;<br />

(omissis).<br />

Il condominio deve quindi dotarsi<br />

di un elenco corretto e completo<br />

dei suoi partecipanti (e non solo<br />

di quelli, come si tornerà a dire), e<br />

l’amministratore deve attivarsi di<br />

conseguenza.<br />

Ciò dovrebbe però consentirgli<br />

non solo di non commettere errori<br />

nell’indirizzare le richieste che i<br />

suoi doveri gli impongono di rivolgere<br />

ai condomini, ma altresì<br />

di dare esatta attuazione agli obblighi<br />

di informativa nei confronti<br />

dei terzi qualificati, pure posti a<br />

suo carico (si pensi al dovere di<br />

comunicare ai creditori del condominio<br />

non ancora soddisfatti<br />

che lo interpellino i dati dei condomini<br />

morosi, di cui al primo<br />

comma dell’art. 63 disp. att. c.c.).<br />

Ma sarà proprio così? E sarà cosa<br />

di poco conto dare contenuto al<br />

Registro di Anagrafe Condominiale,<br />

per come è stato congegnato?<br />

***<br />

Come si è visto, la norma introduce<br />

l’obbligo di comunicare<br />

all’amministratore la variazione<br />

dei dati (sia attinenti la sfera soggettiva<br />

del proprietario od altro<br />

titolare di diritto reale o personale<br />

l’amministratore<br />

di godimento, sia attinenti l’unità<br />

immobiliare), in forma scritta, entro<br />

il termine di sessanta giorni.<br />

Si può legittimamente presumere<br />

che il disposto riceverà pronta attuazione<br />

quando la comunicazione<br />

riguardi la variazione di dati<br />

personali, in conseguenza dell’intervenuto<br />

trasferimento della proprietà<br />

dell’unità immobiliare. Per<br />

il disposto dell’ultimo comma<br />

dell’art. 63 disp. att. c.c., infatti,<br />

chi cede diritti su unità immobiliari<br />

resta obbligato solidalmente<br />

con l’avente causa per i contributi<br />

maturati fino al momento in cui<br />

abbia trasmesso all’amministratore<br />

copia autentica del titolo che<br />

ha determinato il trasferimento<br />

del diritto. Il venditore, dunque,<br />

risulta certamente incentivato ad<br />

adoperarsi tempestivamente in tal<br />

senso.<br />

Almeno i dati personali dei proprietari<br />

e dei titolari di diritti reali<br />

di godimento, ed i dati catastali<br />

delle unità immobiliari, potranno<br />

poi essere acquisiti ex officio,<br />

per il caso di “inerzia, mancanza<br />

o incompletezza delle comunicazioni”.<br />

È infatti previsto che, a fronte di<br />

ciò, l’amministratore debba inoltrare<br />

all’interessato, a mezzo lettera<br />

raccomandata, richiesta di<br />

fornire le informazioni necessarie<br />

alla tenuta del registro, e che, decorsi<br />

inutilmente trenta giorni dalla<br />

richiesta, esso possa procedere<br />

ad acquisire direttamente i dati<br />

occorrenti tramite i competenti<br />

uffici (anagrafe comunale, Catasto,<br />

Conservatoria dei Registri<br />

Immobiliari), addebitandone ai<br />

responsabili il costo.<br />

Rimangono però alcuni coni<br />

d’ombra, e non sembra facilissimo<br />

immaginare come possano essere<br />

eliminati.


La compilazione e la tenuta del<br />

Registro di Anagrafe Condominiale<br />

dovrebbero rendersi possibili,<br />

anzitutto, attraverso l’acquisizione<br />

dei dati direttamente dagli<br />

interessati, che si suppongono<br />

cooperanti (e non v’è ragione di<br />

dubitare che sarà davvero così).<br />

Ma cosa accadrebbe se, per errore<br />

o per altre ragioni, anche non<br />

nobili, venissero forniti dagli interessati<br />

dati inveritieri od incompleti?<br />

Sembra in verità improbabile che<br />

al “condomino apparente”, seppure<br />

dichiaratosi espressamente<br />

tale, potrà essere attribuita quella<br />

legittimazione passiva rispetto<br />

alle azioni promosse dal condominio<br />

che la giurisprudenza gli ha<br />

sinora comprensibilmente negato,<br />

ben potendo però auspicarsi, almeno,<br />

che la sua condotta venga<br />

sanzionata con una rigorosa applicazione<br />

della regola della soccombenza<br />

nell’attribuzione delle<br />

spese di lite.<br />

Certo è, tuttavia, che il titolo acquisito<br />

resterà sostanzialmente<br />

inefficace, o comunque non del<br />

tutto idoneo rispetto allo scopo<br />

perseguito (come avverrebbe, ad<br />

esempio, se l’ingiunzione fosse<br />

stata rivolta ad uno solo dei coniugi<br />

comproprietari, non essendo<br />

stata dichiarata l’esistenza<br />

dell’altro titolare).<br />

***<br />

La norma impone che nel Registro<br />

debbano essere indicati anche<br />

i dati anagrafici dei titolari di<br />

“diritti personali di godimento”,<br />

quali devono considerarsi i conduttori<br />

ed i comodatari.<br />

In merito, potrebbe intanto osservarsi<br />

che non è semplice rinvenire<br />

il fondamento della decisione del<br />

legislatore di estendere il “censimento”<br />

a soggetti sostanzialmen-<br />

osservatorio del diritto<br />

te estranei agli aspetti propri della<br />

gestione condominiale, potendo<br />

solo immaginarsi-come già hanno<br />

fatto autorevolissimi commentatori<br />

( 1 ) - che la conoscenza<br />

dei loro dati possa risultare utile<br />

unicamente nel caso in cui essi si<br />

rendano colpevoli di violazioni<br />

rispetto a limitazioni regolamentari<br />

all’uso delle unità immobiliari<br />

godute (per il rispetto delle quali<br />

il condominio può rivolgersi sia<br />

al proprietario, sia al conduttore<br />

od al comodatario, al fine di far<br />

cessare l’abuso).<br />

Poi, trasferendo l’attenzione sul<br />

piano della concreta attuazione<br />

del disposto, si pone la questione<br />

rappresentata dall’inesistenza di<br />

uffici od enti cui accedere, onde<br />

acquisire i dati per l’ipotesi non<br />

forniti spontaneamente. Com’è<br />

ben noto, infatti, i contratti di locazione<br />

e di comodato non sono<br />

assoggettati ad obblighi di pubblicità,<br />

diversamente da quanto<br />

avviene con riferimento ad atti e<br />

contratti che riguardano la proprietà<br />

ed i diritti reali di godimento.<br />

***<br />

Forse ancora più critica per l’operatore<br />

è poi la parte della norma<br />

che richiede di inserire nel contesto<br />

del Registro di Anagrafe Condominiale<br />

anche “ogni dato relativo<br />

alle condizioni di sicurezza”;<br />

dato che, avuto riguardo alla<br />

portata complessiva della norma,<br />

sembra debba riguardare le singole<br />

unità immobiliari, di proprietà<br />

o comunque di uso esclusivo.<br />

La stesura definitiva della riforma<br />

ha eliminato i poteri ispettivi<br />

dell’amministratore sulle pro-<br />

1 Alberto Celeste ed Antonio Scarpa,<br />

Riforma del Condominio-primo commento<br />

alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, Giuffrè<br />

Editore, pagg. 156-157.<br />

l’amministratore<br />

prietà esclusive, finalizzati esattamente<br />

alla verifica del rispetto<br />

della normativa in materia di sicurezza,<br />

che gli erano stati attribuiti<br />

dal disegno di legge approvato<br />

dal Senato il 26.1.2011 (art.<br />

1122 bis).<br />

La disposizione introdotta, tuttavia,<br />

ripropone negli stessi termini<br />

di cui poco sopra il problema<br />

dell’acquisizione dei dati, quando<br />

non forniti direttamente dall’interessato,<br />

e, prima ancora, quello<br />

dell’individuazione di quali debbano<br />

essere i dati da considerare<br />

a tal fine.<br />

Solo con grandissima approssimazione,<br />

può affermarsi che dovrà<br />

essere annotata l’esistenza di<br />

situazioni rilevanti sotto il profilo<br />

evidenziato di cui si venga a conoscenza,<br />

connesse alla destinazione<br />

d’uso dell’unità immobiliare,<br />

od alla presenza al suo interno<br />

di beni od impianti che presentino<br />

specificità.<br />

Allo stato, pare però oggettivamente<br />

difficile rinvenire nella<br />

previsione normativa qualcosa di<br />

meno vago dell’affermazione di<br />

un principio generale-pure degno<br />

della massima tutela, qual è quello<br />

della sicurezza negli edifici-e<br />

ricavare dalla sua formulazione<br />

indicazioni immediatamente operative.<br />

***<br />

Dunque, il “condomino apparente”<br />

forse scomparirà, o forse no,<br />

ma in ogni caso si affacciano altre<br />

e nuove questioni, e non di poco<br />

conto, se solo si consideri che l’inottemperanzadell’amministratore<br />

all’obbligo di curare la tenuta<br />

del Registro di Anagrafe Condominiale<br />

costituisce grave irregolarità,<br />

sanzionabile con la revoca<br />

giudiziale (art. 1129, dodicesimo<br />

comma, n. 7, c.c.).<br />

31


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anaci daY <strong>2013</strong><br />

Nella sala del Marriott Hotel<br />

gremita da cinquecento<br />

colleghi, con la consueta<br />

signorilità Gianfranco<br />

Fasan ha allestito e curato<br />

l’edizione <strong>2013</strong> della<br />

manifestazione culturale<br />

ANACIDAY da lui ideata alcuni<br />

anni or sono.<br />

Dopo l’intervento del nuovo<br />

Vice sindaco di Milano, avvocato<br />

Ada Lucia De Cesaris,<br />

hanno porto i saluti agli intervenuti<br />

il Presidente nazionale<br />

Membri, il Presidente<br />

regionale Bianchini ed il Presidente<br />

provinciale Guazzoni.<br />

34<br />

varie ed eventuali<br />

I Legali del Centro Studi provinciale<br />

coordinati dal direttore<br />

del Centro Avv. Eugenio<br />

Correale (dopo una relazione<br />

del Presidente di Cassazione<br />

Dott.Triola) sono intervenuti<br />

a vario titolo sulla riforma<br />

del condominio che entrerà<br />

in vigore il prossimo diciotto<br />

giugno, Riforma che A-<br />

NACI Milano approfondirà<br />

in apposite sedute di studio a<br />

gruppi di associati.<br />

Coordinati da Leonardo Caruso,<br />

delegato di ANACI ai<br />

rapporti internazionali hanno<br />

quindi nel pomeriggio<br />

preso parola Claudine Speltz,<br />

Presidente del CEPI e Yves<br />

Van Ermen, Rappresentante<br />

dell’Associazione Belga, che<br />

hanno illustrato la professione<br />

dell’amministratore immobiliare<br />

rispettivamente in<br />

Francia ed in Belgio.<br />

A fine convegno Massimo<br />

Caputi, giornalista della RAI<br />

ha curato la consegna dei premi<br />

alla carriera professionale<br />

ed imprenditoriale. Indubbio<br />

successo della giornata mentre<br />

l’organizzatore Gianfranco<br />

Fasan già sta mettendo in<br />

cantiere l’edizione 2014.<br />

Gianfranco Fasan organizzatore convegno, Claudio Bianchini Presidente Regionale <strong>Anaci</strong>, Pietro Membri Presidente Nazionale <strong>Anaci</strong><br />

Ada Lucia De Cesaris Vice Sindaco di Milano, Dario Guazzoni Presidente Provinciale <strong>Anaci</strong> Milano<br />

l’amministratore


Ancora una volta, e ne siamo<br />

lieti, la nostra affermazione<br />

che in condominio si vive, nel<br />

complesso, bene; non si litiga<br />

(ad eccezione di qualche episodio<br />

che gli organi di stampa<br />

amplificano) ma talvolta<br />

si costruisce serenamente;<br />

ci viene data da un condominio<br />

milanese in zona San Siro,<br />

via Rembrandt per l’esattezza.<br />

L’episodio merita di essere<br />

registrato dalla nostra Rivista.<br />

Raccontiamolo.<br />

La portineria dello stabile<br />

non più in uso è diventata un<br />

varie ed eventuali<br />

serenitÀ e cultura<br />

condominiale<br />

locale abbandonato.<br />

Una mattina l’addetto alle pulizie<br />

trova nel locale immondizie<br />

una dozzina di libri: ed<br />

anziché metterli nel sacco e<br />

sbatterli (!) via, li raccoglie,<br />

li porta in portineria e lo dice<br />

ai consiglieri.<br />

Di qui nasce l’idea: dire nei<br />

negozi di zona che chiunque<br />

abbia libri usati che non vuole<br />

conservare, anziché buttarli,<br />

li porti nella portineria<br />

del civico dodici della via<br />

Rembrandt (magari stabile<br />

amministrato da un collega<br />

l’amministratore<br />

ANACI).<br />

Ed ora, prodigio, il numero<br />

dei volumi raccolti è arrivato<br />

quasi a mille, i condomini<br />

dello stabile li hanno catalogati,<br />

numerati, inscaffalati<br />

e dai primi giorni di febbraio<br />

chiunque potrà leggerli<br />

in luogo, consultarli, ed anche<br />

portarli alla propria abitazione<br />

per una più meditata<br />

lettura.<br />

Esempio splendido di come<br />

in condominio si possa fare<br />

anche cultura.<br />

Delta<br />

35


<strong>2013</strong>: nasce il<br />

nuovo direttivo<br />

Il Direttivo Provinciale in carica<br />

dal 2009 ha esaurito il<br />

proprio mandato con la fine<br />

del 2012 e pertanto nel prossimo<br />

mese di marzo si terranno<br />

le elezioni che nomineranno<br />

il nuovo Consiglio Provinciale<br />

che rimarrà in carica tutto<br />

il 2016.<br />

Momento di grande democrazia<br />

associativa perché, oltre<br />

la situazione politica nazionale,<br />

la nostra professione è<br />

stata pesantemente gravata di<br />

incombenze, spesso non facili,<br />

dalla nuova normativa sul<br />

condominio.<br />

I colleghi riceveranno tutta la<br />

documentazione consueta di<br />

ogni fine anno: bilancio consuntivo,<br />

bilancio preventivo,<br />

36<br />

varie ed eventuali<br />

relazione sull’andamento della<br />

nostra provinciale: la più<br />

importante per numero di associati<br />

e per il volume di lavoro<br />

svolto.<br />

Un momento di tale importanza<br />

deve avere un riscontro<br />

nella partecipazione degli associati:<br />

e pertanto il Direttivo<br />

uscente confida in una folta<br />

partecipazione di colleghi<br />

all’assemblea di fine marzo.<br />

Non impariamo dai nostri<br />

condomini che, spesso, ci costringono<br />

a fare salti mortali<br />

per la costituzione delle assemblee.<br />

Partecipiamo di presenza ad<br />

un evento così importante e,<br />

proprio se impossibilitati, deleghiamo<br />

altro collega.<br />

Piazzale Cordusio - Milano, palazzo delle Assicurazioni Generali<br />

l’amministratore<br />

comune di milano<br />

anaci<br />

confermata nel<br />

<strong>2013</strong> la consulenza<br />

presso<br />

i consigli di zona<br />

Per il terzo anno consecutivo<br />

il Comune di Milano ha<br />

confermato ad ANACI, sede<br />

provinciale di Milano,<br />

il servizio di consulenza ai<br />

cittadini presso i Consigli di<br />

Zona delle varie Porte cittadine.<br />

È questo senz’altro un<br />

grande onore per ANACI<br />

milanese che dimostra l’apprezzamento<br />

che il massimo<br />

Ente cittadino – il Comune<br />

di Milano – anche nelle persone<br />

della nuova Giunta ha<br />

per la nostra Associazione<br />

e soprattutto il valore sociale<br />

di questa iniziativa che ha<br />

riscosso negli scorsi due anni<br />

positivi riscontri presso la<br />

popolazione.<br />

I colleghi che il Direttivo<br />

Provinciale ha designato<br />

hanno dedicato parte della<br />

loro già impegnata giornata<br />

a risolvere in maniera<br />

professionale ed apprezzata<br />

i problemi di concittadini<br />

che non possono permettersi<br />

una costosa consulenza<br />

privata.<br />

E pertanto a questi colleghi,<br />

per l’impegno e la professionalità<br />

va rivolto un<br />

sincero apprezzamento.


27 erbe e spezie provenienti da<br />

tutto il mondo. Tra di esse la camomilla,<br />

il rabarbaro, lo zafferano,<br />

ben conosciuti anche alle<br />

nostre latitudini. E poi il cardamomo,<br />

estratto dalla elettaria, una<br />

pianta tropicale della famiglia<br />

dello zenzero. Una spezia che<br />

antichi Greci e Romani utilizzavano<br />

per preparare profumi e che<br />

invece nella cucina orientale serve<br />

per insaporire i dolci, e ancora<br />

nella medicina tradizionale di<br />

Iran e India è usato per curare infezioni<br />

a denti e gengive, per curare<br />

infezioni polmonari, o contro<br />

mal di stomaco, stitichezza e<br />

dissenteria.<br />

E ancora la mirra, una dei doni<br />

portati dai Magi a Gesù Bambino<br />

(Vangelo secondo Matteo), estratta<br />

dalla commiphora, pianta<br />

diffusa sulle rive del Mar Rosso,<br />

in Senegal, Madagascar e India.<br />

Nella Bibbia viene indicata<br />

come componente dell’ olio<br />

santo per le unzioni, mentre nella<br />

Grecia Antica veniva mescolata<br />

al vino. Oggi è soprattutto usata<br />

in alcuni farmaci per le sue<br />

doti disinfettanti, come olio essenziale<br />

per problemi all’ apparato<br />

digerente e come tintura utile<br />

per combattere afte e ulcerazioni<br />

della bocca.<br />

Ebbene, queste 27 erbe e spezie<br />

in una base di alcool di vite che<br />

ne porta la gradazione a 39°, dopo<br />

un anno di riposo in botti di<br />

rovere, danno vita a quel pezzo<br />

varie ed eventuali<br />

cascina Boscaiola<br />

Pinuccio Del Menico<br />

di storia di Milano che parte dal<br />

1845 ad oggi: il Fernet Branca.<br />

Prima distribuito in tutta Italia<br />

dallo stabilimento di Porta<br />

Nuova, poi dal 1907, dalla nuova<br />

fabbrica su quella che era la<br />

via per la Comasina, ove tuttora<br />

si trova.<br />

Ma da che cosa deriva il nome<br />

Fernet? Beh, secondo la tradizione<br />

proprio da fer net, ferro pulito<br />

in milanese, per via di una piastra<br />

rovente usata durante la preparazione.<br />

Qualcuno parlò anche<br />

di un misterioso dottor Fernet,<br />

svedese, ma non ci furono<br />

mai conferme. È comunque una<br />

storia quella di Bernardino Branca<br />

e della bevanda da lui inventata.<br />

Una storia che vive con l’antica<br />

fabbrica in mattoni visibile<br />

passando da viale Jenner e ancor<br />

più se si volesse visitare il museo<br />

interno all’antica distilleria che<br />

nei decenni, al di là degli adeguamenti<br />

tecnologici, ha subito<br />

un solo cambiamento: la demolizione<br />

del capannone che ospitava<br />

il dopolavoro che di trovava<br />

al fianco, abbattuto pochi anni<br />

fa. Ebbene ecco apparire così<br />

alla vista di tutti un altro pezzetto<br />

della Milano meno conosciuta:<br />

la Cascina Boscaiola Morona<br />

che adesso davanti alla facciata<br />

nord, proprio quella che da sulla<br />

circonvallazione, ha un giardinetto<br />

pubblico. In realtà l’ingresso<br />

principale dell’edificio è<br />

in via Edoardo Porro, ai numeri<br />

l’amministratore<br />

14 e 8.<br />

Sicura l’origine quattrocentesca<br />

del palazzo nato come casino di<br />

caccia e residenza di campagna<br />

della Signoria di Milano, prima<br />

i Visconti e poi gli Sforza. Il nome<br />

Boscaiola la dice lunga sulle<br />

origini boschive della zona sulla<br />

quale venne eretta la dimora<br />

gentilizia che era ben più ampia<br />

dell’ attuale. Ne faceva parte anche<br />

un chiesetta che venne però<br />

abbattuta nel secolo XVI quando<br />

il nucleo si trasformò in cascina<br />

a supporto delle attività agricole<br />

della zona. Secondo il testo<br />

“Milano che sfugge” (1909)<br />

di Ugo Nebbia, la cappella gentilizia<br />

fu sostituita addirittura da<br />

un fienile.<br />

La cascina, ora di proprietà privata<br />

ed adibita ad abitazione, ha<br />

subito dunque numerosi cambiamenti<br />

dovuti alle numerose ristrutturazioni<br />

e cambiamenti di<br />

destinazione d’uso, ma la sua nascita<br />

gentilizia è confermata dagli<br />

affreschi ancora visibili e dalle<br />

finestre ogivali.<br />

La Cascina Boscaiola è definita<br />

come “complesso edilizio a corte<br />

chiusa, composto da un fronte<br />

con brevi risvolti di origine antica<br />

e di tipo gentilizio e da ali retrostanti<br />

a carattere prettamente<br />

agricolo. Le parti nobili sono caratterizzate<br />

da elementi strutturali<br />

e decorativi tipici della tradizione<br />

architettonica rinascimentale,<br />

con finestrature a tutto sesto, con<br />

37


ghiere in cotto e incorniciatura<br />

intonacata in bianco, in facciata,<br />

e con interni caratterizzati da cotto<br />

a pavimento e travature lignee<br />

a solaio, in alcuni casi impreziosite<br />

da decori pittorici”.<br />

I piani del corpo centrale erano<br />

originariamente due oltre alla<br />

soffitta. Le murature sono in<br />

mattoni pieni con uno<br />

spessore di 50 cm. Al<br />

piano terra e 45 cm, al<br />

piano superiore. L’ altezza<br />

dei piani era di<br />

5 metri e 10 centimetri<br />

all’ intraddosso dei<br />

travetti.<br />

La Cascina Boscaiola<br />

era collegata alla città<br />

da una strada che da<br />

Santa Maria alla Fontana<br />

si spingeva fino al<br />

Derganino e che dalla<br />

cascina stessa prese<br />

nome. Oggi della via<br />

Boscaiola ne sopravvive<br />

solo un piccolo<br />

tratto che collega via<br />

Valtellina e via Galli.<br />

Era la strada che divenne<br />

la Comasina e<br />

che, percorsa non da<br />

pendolari, potrebbe essere<br />

un itinerario stupendo<br />

che ci farebbe<br />

scoprire ville dense<br />

di storia, come quella<br />

di Bruzzano in cui<br />

visse il celebre guerriero<br />

detto Panera che<br />

con un sol colpo d’ asta<br />

sbalzò di sella e fece<br />

prigioniero Enzo,<br />

Re di Sardegna, figlio<br />

di Federico II, nella<br />

38<br />

varie ed eventuali<br />

battaglia di Gorgonzola del 1245.<br />

E più avanti la villa di Brusuglio<br />

fonte di ispirazione per Alessandro<br />

Manzoni che sicuramente vi<br />

scisse di getto “Il 5 maggio”. E<br />

ancora avanti, fino al Poggio del<br />

Mombello, al Palazzo Crivelli,<br />

ove Napoleone stabilì il suo<br />

quartier generale nel 1797 per<br />

Facciata Nord della Cascina Boscaiola<br />

l’amministratore<br />

decidere il futuro della Repubblica<br />

Cisalpina e chissà, forse per<br />

stabilire i piani della sua spedizione<br />

in Egitto. Fermiamoci qui<br />

e a voi l’ardua decisione: meglio<br />

una giornata sul lago o le intere<br />

ferie per un tragitto a tappe nella<br />

storia? Naturalmente, volendo, si<br />

possono fare tutte e due.


Le delegazioni <strong>Anaci</strong><br />

in provincia<br />

Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />

di Milano. tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />

relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />

gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />

Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />

per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />

Trezzano sul naviglio - gianfranco Corazza - via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />

Presentato alla città di Trezzano il<br />

Piano di governo del territorio. Il<br />

documento punta su ambiente, sviluppo<br />

economico con consumo zero<br />

di nuovo suolo e sui servizi rivolti<br />

all’intera comunità. Il centro studi<br />

PIM, precisa il Sindaco, ha fatto un<br />

lavoro molto accurato, prendendo in<br />

esame la situazione attuale, con i disastrosi<br />

effetti della crisi economica,<br />

cercando poi di rendere omogenea<br />

Prende piede anche a Parabiago la<br />

formula sempre più diffusa dell’affitto<br />

con riscatto. Si tratta di un<br />

contratto che dà la possibilità di<br />

avere un’abitazione di proprietà a<br />

chi non riesce a ottenere un mutuo a<br />

causa del lavoro precario o a chi vuole<br />

rimandare l’acquisto senza perdere<br />

nel frattempo il denaro del canone<br />

di affitto. E anche i proprietari che<br />

varie ed eventuali<br />

e funzionale una serie di strumenti<br />

fondamentali se si vuole orientare<br />

la crescita e lo sviluppo di una città<br />

come Trezzano, che è costretta a<br />

subire gli effetti negativi del traffico<br />

e dell’inquinamento soprattutto<br />

di attraversamento. Il documento riconosce<br />

l’identità multicentrica del<br />

territorio trezzanese, definita anche<br />

dalla presenza di specifici elementi<br />

strutturali come il Naviglio Grande,<br />

legnano - gianfranco Calvio - via siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />

fanno fatica a vendere per via del<br />

momento sfavorevole ne traggono<br />

vantaggio.<br />

Ebbene, la Giunta di centrodestra<br />

guidata dal sindaco Franco Borghi<br />

ha deliberato l’approvazione di una<br />

proposta avanzata da una cooperativa<br />

privata che sta realizzando un<br />

nuovo intervento edilizio in città e<br />

che prevede la locazione di ben 18<br />

l’amministratore<br />

la ferrovia, la vecchia e nuova Vigevanese<br />

e la tangenziale ovest. E intorno<br />

a questo disegno di città si indicano<br />

quattro strategie: “la popolarità della<br />

citta pubblica - no al consumo di<br />

suolo - la riqualificazione funzionale<br />

(incompatibilità tra residenziale e produttivo<br />

creatasi nel corso degli anni)<br />

- impronta ambientale (ampliamento<br />

del Parco del Centenario, formazione<br />

del parco lineare sul Naviglio etc.).<br />

appartamenti con l’innovativo patto<br />

di futura vendita. “Questa convenzione<br />

– spiega il vicesindaco Raffaele<br />

Cucchi – permette ai cittadini parabiaghesi<br />

di acquistare l’alloggio alla<br />

fine dell’ottavo anno di locazione.<br />

In estrema sintesi, viene offerta la<br />

possibilità di vedersi riconoscere<br />

una quota del canone di affitto per<br />

l’acquisizione della futura abitazione.<br />

39


sentenze<br />

La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />

per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />

1180 Condominio. Assemblea. Computo delle maggioranze.<br />

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del<br />

tetto condominiale, trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica deve considerarsi<br />

illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., atteso che non si è in presenza di un’opera finalizzata ad<br />

una migliore fruizione della res comune, bensì dell’appropriazione di una parte della stessa che viene così,<br />

definitivamente, sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini. Al riguardo,<br />

è poi irrilevante la circostanza che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura<br />

dell’immobile. Cassazione civile, sezione sesta, 4 febbraio <strong>2013</strong>, n. 2500<br />

Torniamo al passato e la cosiddetta terrazza a tasca riprende a costituire impossibile oggetto del desiderio<br />

per chi intende recuperare il sottotetto. Per intendere appieno l’importanza della decisione che si commenta,<br />

occorre ricordare che appena quattro mesi fa, con le sentenze del 3/8/2012 n. 14107 e 14109 della medesima<br />

seconda sezione della Corte Suprema, era emerso principio innovativo, secondo il quale “Il condomino,<br />

proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di ima parte del tetto<br />

dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere<br />

adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando<br />

così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale<br />

del bene”. Benché sollecitati a pubblicare le nuove sentenze, per molto tempo si è resistito, apparendo non<br />

impossibile un rapido ritorno all’antico e quindi al divieto di istituire un terrazzo a tasca al posto della falda<br />

del tetto comune. La previsione si è dimostrata non lontana dalla verità. Contemplando il Gattopardo, i<br />

giudici di inizio <strong>2013</strong> hanno dichiarato di non volere smentire affatto le sentenze pubblicate appena qualche<br />

mese fa ed hanno anche dichiarato che queste ultime “non hanno affermato l’indiscriminata possibilità di<br />

trasformazione dei tetti, ma hanno affermato che il giudizio sul punto andrà formulato caso per caso, in<br />

relazione alle circostanze peculiari e si risolve in un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità solo<br />

avendo riguardo alla motivazione, dovendosi verificare in concreto, se l’uso privato possa tagliere reali<br />

possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini - utenti e se la funzione di copertura e<br />

protezione delle sottostanti strutture non ne resti compromessa”. L’incipit era decisamente chiaro ed infatti<br />

la motivazione prosegue rilevando che con riferimento alle possibilità accordate al condomino dall’art. 1102<br />

c.c., “il ricorrente non coglie la portata della norma e la assoluta estraneità della fattispecie in esame<br />

all’ambito normativo indicato e, come detto non considera neppure la consolidata giurisprudenza di questa<br />

Corte secondo la quale qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a<br />

modificare una parte del tetro condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica<br />

è da ritenere illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica<br />

finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che<br />

viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; nè assume rilievo<br />

il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell’immobile (Cass.<br />

l’amministratore<br />

41


sentenze<br />

5/6/2008 n. 14950)”. L’estensore del nuovo provvedimento prosegue rilevando che tale orientamento è<br />

consolidato da oltre un ventennio essendosi sempre escluso che un condomino potesse trasformare il tetto<br />

in terrazza ad uso esclusivo, essendo in tal modo alterata la originaria destinazione della cosa comune, che<br />

viene sottratta all’utilizzazione da parte degli altri condomini (sent. 19 gennaio 2006 n. 972; 28 marzo 2001<br />

n. 3369; 7 gennaio 1984 n. 101), anche quando tale trasformazione riguarda solo una parte del tetto (sent. 9<br />

maggio 1983 n. 3199). Occorre ora rimarcare che sarebbe difficile, per non dire impossibile assegnare un voto<br />

di merito a questa o a quella soluzione. Si invoca quindi soltanto di mantenere una posizione interpretativa,<br />

chiara fissa e precisa, tale da servire da guida all’interprete ed alle parti.<br />

1181 Condominio. Assemblea. Computo delle maggioranze.<br />

Ai fini della validità delle deliberazioni emanate dall’assemblea condominiale è necessario tuttavia che<br />

esse siano assunte a maggioranza dei voti, con la conseguenza che una delibera diventa obbligatoria per<br />

tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in quanto il numero di coloro che hanno votato a favore e l’entità<br />

degli interessi da essi rappresentati superino il numero dei condomini che hanno votato contro. Tribunale di<br />

Genova, sezione terza, 01/10/2010.<br />

L’articolo 1136 del codice civile è stato profondamente modificato e quindi nei prossimi mesi torneremo ad<br />

occuparci del tema, alquanto negletto, del computo delle maggioranze. La sentenza in commento offre buona<br />

ragione d’esordio, poiché non sono mai mancati coloro che, per approssimazione o per ottimismo, tentano di<br />

confondere il principio del quorum costitutivo, che regola il numero minimo delle presenze necessarie perché<br />

l’assemblea possa dirsi validamente costituita, con la verifica del conseguimento dei quorum deliberativi.<br />

Accade che la questione sia posta addirittura con quesiti scritti e quindi risulta opportuno ricordare quanto<br />

anche monsieur de la Palisse avrebbe sostenuto: perché si vinca nelle votazioni occorre avere ricevuto<br />

numero di voti favorevoli in misura maggiori dell’avversario. In termini più rituali, il Tribunale di Genova<br />

ha ricordato che la disposizione dell’art. 1136 c.c. in virtù della quale la deliberazione è valida se riporta<br />

un numero di voti che rappresenta il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore<br />

dell’edificio deve essere inquadrata nell’ambito del principio maggioritario che regola l’espressione della<br />

volontà assembleare. La regola è stata addirittura scolpita dal Giudice di Legittimità, che ha insegnato:<br />

“per la validità delle deliberazioni in materia condominiale la legge richiede in ogni caso che siano prese a<br />

maggioranza dei voti, per cui intanto una deliberazione diventa obbligatoria per tutti i condomini, compresi<br />

i dissenzienti, in quanto il numero di coloro che hanno votato a favore e l’entità degli interessi da essi<br />

rappresentati superino il numero dei condomini che hanno votato contro” (Cass. 202/1966).<br />

1182 Condominio. Assemblea. Installazione dell’ascensore. Voto del condomino che ha chiesto<br />

l’autorizzazione ad installarlo a proprie spese. Sussiste conflitto di interesse.<br />

Non può essere riconosciuto il diritto di voto ai condomini che si trovano in conflitto di interessi con la<br />

residua compagine dei partecipanti al condominio. Pertanto, allorquando un condomino chieda di essere<br />

autorizzato ad installare a proprie cure e spese un impianto di ascensore nelle parti comuni dell’edificio,<br />

non possono essere computati ai fini del conseguimento, tanto dei quorum costitutivi quanto dei quorum<br />

deliberativi, né la sua intestazione né la sua caratura millesimale Tribunale di Genova, sezione terza,<br />

01/10/2010.<br />

L’osservazione del Tribunale di Genova deve essere tenuta in debita considerazione, pur richiedendo<br />

42<br />

l’amministratore


sentenze<br />

grandissima prudenza nella concreta applicazioni di principii in sé affatto condivisibili. Per intendere<br />

adeguatamente l’avvertimento sarà sufficiente la rappresentazione di un diverso contesto fattuale, che veda<br />

tra coloro che richiedano una autorizzazione all’assemblea non già un solo proprietario ma più ampia schiera,<br />

di poco inferiore al terzo dei partecipanti al condominio. Altra situazione idonea a far riflettere sarà data se i<br />

richiedenti esprimano caratura millesimale imponente, o addirittura largamente maggioritaria. In questi casi,<br />

in nome di un conflitto di interessi asserito e da verificare in concreto, si finirebbe per demandare unicamente<br />

ai “condomini residui” (quindi ad una minoranza) la decisione su temi importanti per l’intero condominio.<br />

In tali ipotesi l’amputazione del diritto di esprimere la propria volontà sull’utilizzazione delle cose comuni<br />

potrebbe addirittura confliggere con lo stesso principio maggioritario. Risulta sempre più facile accennare a<br />

“conflitti di interessi” che individuare in modo soddisfacente le fattispecie che possano essere adeguatamente<br />

considerate. Nell’occasione, il giudice ligure non sembra avere adeguatamente considerato che l’installazione<br />

dell’ascensore da parte del singolo condomino è consentita unicamente se il nuovo impianto sia messo a<br />

disposizione degli altri proprietari. Quindi, la cosa comune non viene sottratta all’uso di alcuno ed anzi ( per<br />

ripetere la tradizionale motivazione del Giudice di Legittimità) all’originaria destinazione si sostituisce una<br />

nuova, di più alto contenuto e pregio. Come ben si vede, tutt’altro che un contesto che veda l’uno contrapposto<br />

all’altro ma bensì una decisione che deve essere affidata alla compagine dei proprietari, senza distinzione.<br />

Fatte salve le precisazioni che derivano dalle cautele appena evidenziate, deve cogliersi la sollecitazione ad<br />

applicare anche nel condominio la disposizione dettata in materia societaria dall’art. 2373 c.c. (tra le altre<br />

Cass. 6853/2001) con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una<br />

deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello<br />

del condominio.<br />

1183 Condominio. Assemblea. Uso delle parti comuni, eliminazione dell’apertura a distanza del<br />

portone di ingresso<br />

L’apposizione di una serratura manuale al portone di ingresso di un edificio condominiale in sostituzione<br />

di un preesistente sistema di apertura elettrocomandata configura un’innovazione vietata ex art. 1120 c.c.<br />

in quanto costringendo a scendere le scale per aprire il portone, determina o può determinare un’evidente<br />

compressione alla facoltà di godimento della cosa comune e della stessa proprietà esclusiva nei confronti di<br />

chi soffre di gravi limitazioni fisiche. Tribunale di Milano, sentenza del primo marzo 1993<br />

L’antica sentenza deve essere richiamata in tempi di attesa per l’entrata in vigore della riforma che abiliterà<br />

l’assemblea non soltanto a innovazioni benevole o virtuose ma anche ad interventi più incisivi così come<br />

previsto dall’articolo 1117 ter c.c., che a fare tempo dal 18 giugno <strong>2013</strong> permetterà che: “per soddisfare<br />

esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei<br />

partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso<br />

delle parti comuni”. Molto inchiostro si è speso per tentare di fare chiarezza sulla norma sibillina, che non<br />

precisa proprio il cuore del problema e non specifica quali possano essere in concreto siffatte modificazioni<br />

della destinazione d’uso. Saranno i giudici, forse tra qualche lustro, a spiegare quale sia il reale precetto<br />

contenuto nell’articolo 1117 ter, la cui importanza eccezionale trasparirebbe comunque poiché di sicuro<br />

implica notevole incremento dell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea. Sino ad oggi la maggioranza<br />

è stata vincolata a triplice referente, poiché le innovazioni risultavano vietate se assunte in spregio alla<br />

sicurezza, al decoro architettonico oppure al diritto del condomino ad usare le cose comuni secondo la loro<br />

destinazione. In futuro, salve ulteriori variazioni, il vincolo di non impedire anche ad un solo condomino<br />

l’uso delle cose comuni potrebbe risultare superabile.<br />

l’amministratore<br />

43


POLIZZA GLOBALE FABBRICATI:<br />

danni da acqua condotta, ricerca guasti e spese legali<br />

Laura Gilardoni<br />

La polizza globale fabbricati<br />

è un contratto che viene stipulato<br />

e firmato a livello condominiale<br />

e che copre sia i danni<br />

che possono avvenire all’interno<br />

del condominio sia quelli<br />

causati dal fabbricato condominiale<br />

ad altre strutture.<br />

La Cassazione – sentenza n.<br />

15872 del 2010 – ha stabilito<br />

che per la conclusione di<br />

un contratto di assicurazione,<br />

l’amministratore deve essere<br />

autorizzato dall’assemblea visto<br />

che la sottoscrizione del<br />

contratto assicurativo tende ad<br />

evitare pregiudizi economici ai<br />

proprietari dell’edificio danneggiato.<br />

Come è noto all’amministratore<br />

non serve il consenso di tutti<br />

i condomini potendo invece essere<br />

deliberato dall’assemblea<br />

con la maggioranza prevista<br />

dall’art. 1136 2 e 4 comma c.c..<br />

La spesa della polizza dovrà<br />

essere ripartita tra tutti i condomini<br />

in modo proporzionale<br />

seguendo il criterio delle quote<br />

millesimali di comproprietà.<br />

La polizza globale fabbricati<br />

viene qualificata come fattispecie<br />

contrattuale complessa<br />

in quanto tende a tutelare danni<br />

derivanti da fatto illecito ricadenti<br />

sia sul patrimonio dei<br />

condomini sia su quello del singolo<br />

proprietario. Essa, infatti,<br />

è normalmente finalizzata a<br />

manlevare i singoli condomini<br />

44<br />

varie ed eventuali<br />

dai danni provocati da avarie<br />

di parti private per cui l’amministratore,<br />

al momento della<br />

sottoscrizione del contratto,<br />

rappresenta non solo la comunità<br />

condominiale ma anche i<br />

singoli condomini.<br />

In essa possono trovarsi anche<br />

delle garanzie accessorie che<br />

frequentemente fanno lievitare<br />

in via esponenziale l’entità del<br />

premio assicurativo.<br />

È il caso della copertura assicurativa<br />

per DANNI PROVOCA-<br />

TI DA ACQUA CONDOTTA,<br />

danni che proprio per la loro<br />

natura, è bene non trascurare.<br />

Recentemente, al riguardo, la<br />

Cassazione ha voluto precisare<br />

come tali danni risultano coperti<br />

in tutti i casi COLPOSI ,<br />

quindi anche nel caso della c.d.<br />

rottura accidentale, coprendo<br />

nel concetto di “accidentale”<br />

tutto ciò che è esente da dolo<br />

– cfr. Cassazione n. 9455 del<br />

28.4.2011-.<br />

Tale principio, prosegue la Cassazione,<br />

dovrà intendersi applicabile<br />

naturalmente laddove<br />

non vi siano precise disposizioni<br />

contrattuali che neghino<br />

la garanzia stessa: ad esempio<br />

nel caso di vetustà e/o la cattiva<br />

manutenzione degli impianti.<br />

Clausola certamente utile è<br />

quella, inoltre, della RICER-<br />

CA GUASTI, quella cioè che<br />

copre tutte le spese generate<br />

l’amministratore<br />

dalla ricerca dell’origine di un<br />

danno.<br />

Importante è individuare in<br />

modo certo ed inequivoco<br />

l’arco temporale della garanzia<br />

di polizza seguendo il criterio<br />

della clausola nota come<br />

claims made, in forza della<br />

quale può ritenersi verificato il<br />

sinistro soltanto allorchè il terzo<br />

abbia avanzato la richiesta<br />

di risarcimento del danno.<br />

Certamente interessanti risulta,<br />

infine, la copertura sulle SPE-<br />

SE LEGALI copertura che<br />

normalmente si intende estesa<br />

alle sole spese legali giudiziarie<br />

(quelle cioè connesse<br />

con l’attività giudiziaria svolta<br />

dall’avvocato).<br />

Recentemente, invece, il Tribunale<br />

di Como (sentenza n.<br />

1177 del 2012) ha precisato come<br />

sia dovuto, indipendentemente<br />

dal tenore e dalla stessa<br />

esistenza della clausola di copertura<br />

assicurativa, il rimborso<br />

delle spese legali sostenute<br />

dal condominio anche di natura<br />

stragiudiziale precisando, come,<br />

nella fattispecie, il silenzio<br />

serbato per mesi dall’assicurazione<br />

– malgrado l’avvenuta<br />

redazione della perizia - abbia<br />

costretto il condominio a nominare<br />

un difensore che , finalmente,<br />

stragiudizialmente,<br />

avrebbe ottenuto l’indennizzo<br />

da tempo quantificato anche<br />

nell’importo.


l’amministratore 2.0<br />

di Giuseppe Rigotti<br />

L’accelerazione che il legislatore<br />

ha impresso all’approvazione<br />

delle leggi di modifica della normativa<br />

del condominio e del riconoscimento<br />

delle professioni<br />

non regolamentate, ha spiazzato<br />

gli addetti ai lavori, cioè noi amministratori,<br />

abituati alle delusioni<br />

(ne abbiamo avute tante) e ai<br />

rinvii di una classe politica che<br />

di questi tempi, è tutta presa alla<br />

conservazione della specie.<br />

C’è, giustamente, molto interesse<br />

sulle novità introdotte dalla legge<br />

di riforma del condominio, c’è,<br />

giustamente, un dibattito critico<br />

su quelli che saranno gli effetti<br />

varie ed eventuali<br />

della riforma e sui correttivi, ma<br />

questo succede sempre davanti ai<br />

cambiamenti, quando l’incertezza<br />

ci spinge a ritrovarci per ascoltare<br />

gli esperti, visto il fiorire di<br />

seminari e convegni, affollatissimi,<br />

i cui relatori non sempre sono<br />

all’altezza del compito che si sono<br />

assunti, almeno per rassicurare<br />

e consigliare gli astanti.<br />

Come ho già avuto modo di osservare,<br />

l’unica vera novità contenuta<br />

nella riforma del condominio è<br />

quella che ci riguarda, non solo<br />

perché, finalmente, l’amministratore<br />

c’è, ma anche perché gli sono<br />

state affidate alcune incombenze<br />

Il palazzo della Banca Commerciale in Piazza della Scala<br />

l’amministratore<br />

che concorrono a rappresentare<br />

aspetti del nostro lavoro che sinora<br />

non sono mai stati definiti.<br />

Su questo punto, ritorneremo più<br />

avanti.<br />

Voglio invece soffermarmi, ancora<br />

una volta, sullo scarso interesse<br />

delle associazioni di categoria<br />

per la Legge 14 gennaio <strong>2013</strong> n°<br />

4, ovvero quella che le riconosce<br />

quali rappresentanti delle professioni<br />

non regolamentate.<br />

Sarà forse perché ci siamo sempre<br />

definiti professionisti e questo<br />

era sufficiente per esserlo?<br />

Ma, mi perdoni il lettore, non<br />

lo siamo mai stati, almeno<br />

45


nell’accezione corretta del significato:<br />

siamo stati solo esercenti<br />

un attività di tipo professionale.<br />

Ora, anche noi siamo professionisti,<br />

abbiamo ottenuto una forma<br />

di riconoscimento giuridico,<br />

cioè attraverso una legge dello<br />

Stato.<br />

Certo non è quello che avremmo<br />

voluto, ma tant’è.<br />

Adesso, però, dobbiamo farci riconoscere<br />

dai nostri clienti, interpretando<br />

un ruolo professionale<br />

che consenta di distinguere, in<br />

modo netto e preciso, chi continua<br />

a fare l’amministratore nel<br />

tempo libero (ne ha facoltà) da<br />

chi, invece, è un amministratore<br />

professionista, certificato e professionalmente<br />

preparato.<br />

La legge n° 4 del <strong>2013</strong> stabilisce<br />

che tutte le nuove professioni<br />

devono essere ricondotte ad una<br />

norma UNI; come ho già avuto<br />

modo di osservare, noi amministratori<br />

ANACI siamo stati<br />

lungimiranti, perché nel 1998 abbiamo<br />

progettato e fatto approvare<br />

la nostra norma UNI, la 10801.<br />

Da allora, pur promuovendone<br />

l’adozione, nessuno ha mai ritenuto<br />

necessario di riformarla<br />

e attualizzarla, e, di conseguenza,<br />

continuiamo a riferirci ad uno<br />

strumento che non ci rappresenta.<br />

Direte che non è necessario, che<br />

va bene così com’è?<br />

Non voglio ripetermi, ma una<br />

norma della quale alcuni contenuti<br />

vengono derogati, perché<br />

inapplicabili, non è credibile, una<br />

norma che è distante dalla quotidianità<br />

del nostro lavoro, non è<br />

attuale.<br />

Però la UNI 10801:1998 è d’ora<br />

innanzi il nostro riferimento<br />

46<br />

varie ed eventuali<br />

professionale (teorico/pratico),<br />

al quale dovremo ispirare non solo<br />

la nostra formazione e aggiornamento,<br />

ma anche i programmi<br />

dei nostri corsi propedeutici di<br />

avviamento alla professione.<br />

Il riferimento alla norma UNI<br />

mette anche fine all’equivoco del<br />

rapporto con le università.<br />

Mi spiego. La nostra attività non<br />

è nata dal mondo della scuola ma<br />

come risposta ad un bisogno del<br />

mercato immobiliare. I primi amministratori<br />

erano già professionisti,<br />

erano avvocati, ragionieri<br />

e geometri, ognuno dei quali ha<br />

interpretato la gestione del condominio<br />

sulla base delle proprie<br />

conoscenze, quindi con un approccio<br />

giuridico e/o contabile<br />

e/o tecnico; diciamo che non<br />

si è sentito il bisogno, nel tempo,<br />

di costruire una nostra specificità<br />

culturale, qualcosa di nostro<br />

esclusivo.<br />

Quindi, la nostra è una cultura<br />

condivisa che non può venir definita<br />

nella complessa categorizzazione<br />

che le università attuano<br />

per costruire un percorso di laurea<br />

ad hoc.<br />

E le varie iniziative che nel corso<br />

degli anni si sono susseguite,<br />

per l’inevitabile attrazione che<br />

il mondo accademico comporta,<br />

non hanno mai portato ad un risultato<br />

vero, ma solo a promesse<br />

poi non mantenute e a qualche<br />

ospitata in sedi universitarie di<br />

prestigio.<br />

Quando, una decina di anni fa,<br />

ho presentato alla Cattolica di<br />

Milano la proposta di istituire<br />

un corso di laurea interfacoltà<br />

in Scienze Immobiliari, mi è stato<br />

risposto che non esistevano e<br />

l’amministratore<br />

quindi non era possibile.<br />

Le varie iniziative che negli anni<br />

sono state organizzate in alcune<br />

sedi universitarie, non hanno<br />

contribuito definire una nostra<br />

specificità culturale, rimanendo<br />

perlopiù confinate nel diritto e/o<br />

nella materia fiscale.<br />

Il profilo professionale che la<br />

norma UNI dovrà rappresentare<br />

non solo le conoscenze e le competenze<br />

necessarie all’esercizio<br />

della nostra attività, ma anche la<br />

nostra esperienza di amministratori<br />

sul campo, la nostra capacità<br />

di problem solving, di organizzatori<br />

di servizi, di relazione con i<br />

clienti e gli altri stakeholders.<br />

Se sapremo cogliere questo momento,<br />

ci attende un periodo straordinario,<br />

la nostra associazione<br />

dovrà essere riorganizzata sulla<br />

base dei criteri stabiliti dalla legge<br />

n° 4 del <strong>2013</strong>, cioè valorizzare<br />

ed accrescere la professionalità<br />

degli associati, garantire il rispetto<br />

delle regole deontologiche<br />

e promuovere la formazione permanente.<br />

Direte che lo facciamo già? Pensiamoci<br />

un attimo e qualche dubbio<br />

dovrebbe insinuarsi.<br />

Bene, stabilito che d’ora in avanti<br />

dobbiamo riferirci alla norma<br />

UNI 10801, nell’ipotesi (che<br />

speriamo diventi certezza) di una<br />

sua revisione, la nuova disciplina<br />

del condomino affida all’amministratore<br />

alcuni compiti e<br />

obblighi che permettono di riconoscere<br />

i settori nei quali dovrà<br />

definirsi la sua formazione, intesa<br />

sia come apprendimento che<br />

crescita professionale.<br />

- Sulla preparazione giuridica,<br />

inutile soffermarsi, è essenziale,


così come la conoscenza delle<br />

leggi speciali che tutelano la sicurezza<br />

negli edifici.<br />

- Trasparenza e correttezza<br />

contabile/fiscale sono obblighi<br />

irrinunciabili, così come l’organizzazione<br />

dei processi produttivi<br />

dello studio.<br />

- La gestione delle urgenze impone<br />

la conoscenza della tecnica<br />

delle costruzioni, riferita agli impianti<br />

tecnologici e alla struttura<br />

degli edifici.<br />

- L’obbligo, salvo deroga<br />

dell’assemblea, del recupero forzoso<br />

delle insolvenze entro tempi<br />

certi, la possibilità di comminare<br />

sanzioni pecuniarie, impongono<br />

all’amministratore il possesso<br />

di una capacità negoziale e di relazione<br />

con i clienti, per trovare<br />

PARTNERS:<br />

EDIL TOMPLAST<br />

Impresa edile specializzata<br />

BLV AGENCY<br />

Consulenza commerciale<br />

e coordinamento progetto<br />

PROFESSIONE CONSULENZA<br />

Finanziamenti e assicurazioni<br />

varie ed eventuali<br />

soluzioni che evitino provvedimenti<br />

drastici.<br />

- All’amministratore possono<br />

essere affidati compiti di partecipazione<br />

e collaborazione a<br />

progetti di iniziative territoriali<br />

promosse da istituzioni pubbliche<br />

e private per il recupero del<br />

patrimonio edilizio, la vivibilità<br />

urbana, la sicurezza e la sostenibilità<br />

ambientale.<br />

Questi (ed altri) aspetti della nostra<br />

attività, portano all’identificazione<br />

degli ambiti che, nella<br />

norma UNI 10801, dovranno disegnare<br />

il profilo professionale<br />

dell’amministratore immobiliare<br />

professionista.<br />

Diritto privato e normativa del<br />

condominio, leggi speciali afferenti;<br />

Nozioni di economia aziendale,<br />

fiscalità;<br />

Principi di organizzazione dei<br />

processi produttivi, qualità e management<br />

immobiliare;<br />

Nozioni di tecnica delle costruzioni,<br />

impiantistica e nuove<br />

tecnologie;<br />

Mediazione e negoziato, tecniche<br />

di comunicazione interpersonale;<br />

Urbanistica e marketing immobiliare,<br />

microecologia.<br />

E questo è solo l’inizio.<br />

Ma la nostra associazione sarà<br />

in grado di affrontare (con tutto<br />

ciò che ne consegue in termini<br />

di obiettivi e programmi) questo<br />

cambiamento, assumendo la leadership<br />

della categoria, o saranno<br />

altri a farlo?<br />

Diamo un nuovo valore<br />

al tuo immobile rendendolo<br />

+ Sicuro<br />

+ Efficiente<br />

+ Confortevole<br />

+ Moderno<br />

garantendo interventi<br />

di Ristrutturazione<br />

e Rifacimento di Qualità<br />

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l’amministratore<br />

47


sicurezza edifici<br />

e lavoratori<br />

Pericoli condominiali<br />

Pericoli condominiali a cura di Cristoforo Moretti<br />

a cura di Cristoforo Moretti<br />

Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani.<br />

A Questa prescindere rubrica si dall’eventuale occupa di evidenziare applicabilità situazioni di al pericolo condominio presenti delle nei condomini leggi sulla italiani. sicurezza del lavoro, gli<br />

edifici A prescindere non devono dall’eventuale essere applicabilità pericolosi al per condominio chi li abita, delle per leggi chi sulla ci lavora, sicurezza per del chi lavoro, li visita: gli edifici i codici non devono e la<br />

giurisprudenza<br />

essere pericolosi<br />

ci<br />

per<br />

insegnano<br />

chi li abita,<br />

da<br />

per<br />

sempre<br />

chi ci lavora,<br />

che<br />

per<br />

i danni<br />

chi li<br />

ingiusti<br />

visita: i codici<br />

devono<br />

e la<br />

essere<br />

giurisprudenza<br />

evitati.<br />

ci insegnano da sempre che<br />

i danni ingiusti devono essere evitati.<br />

Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.<br />

Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.<br />

50. Qui non usare acqua per spegnere incendi<br />

48<br />

l’amministratore


51. Archeologia industriale<br />

sicurezza edifici<br />

e lavoratori<br />

Ogni tanto succede che l’amministratore si trovi, nelle parti comuni di propria competenza, relitti di un tempo<br />

passato: argani di servizio per i condòmini (foto a destra) o paranchi utilizzati in cortile da ditte ormai scomparse<br />

(foto a sinistra). A poco valgono i vecchi cartelli, il concetto di “a suo rischio e pericolo” in un’area comune oggi si<br />

mischia pericolosamente con le possibilità (e quindi le responsabilità) previste dall’art.1130 cc per l’amministratore.<br />

Le vecchie macchine, ovviamente non più utilizzabili senza un rigorosissimo e quasi sempre assai costoso processo<br />

di revisione e riqualificazione, possono nascondere pericoli per nulla irrisori.<br />

MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Verificare che le macchine non siano utilizzabili, rimuovendone i componenti<br />

essenziali, e contemporaneamente assicurando lo stato di sicurezza strutturale complessiva: la ruggine potrebbe aver<br />

causato danni nascosti. Installare un cartello che dichiari “fuori uso” la macchina/struttura.<br />

l’amministratore<br />

49


sicurezza e condominio:<br />

le scadenze del <strong>2013</strong><br />

Cristoforo Moretti<br />

C’è molta carne al fuoco nella prima parte dell’anno<br />

<strong>2013</strong>, pertanto proponiamo una sorta di scadenziario<br />

degli eventi e degli obblighi che interessano<br />

o possono interessare la sicurezza sul lavoro e<br />

l’amministratore immobiliare per i primi sei mesi<br />

dell’anno nuovo.<br />

1° GENNAIO – NUOVO CONTRATTO<br />

PORTIERI<br />

È entrata in vigore la nuova versione del più diffuso<br />

contratto collettivo dei dipendenti di proprietari<br />

di fabbricati, cioè il “contratto portieri” firmato tra<br />

Confedilizia e le sigle sindacali più rappresentative<br />

in Italia. Vale la pena di ricordare che il CCNL<br />

Confedilizia-Cgil-Cisl-Uil è uno dei pochissimi<br />

che permettano l’applicazione delle riduzioni, in<br />

tema di obblighi di sicurezza, di cui all’art.3 comma<br />

9 del d.lgs. 81/2008. Altri contratti, che non siano<br />

relativi ai dipendenti di proprietari di fabbricati,<br />

producono l’applicazione completa del decreto 81<br />

e quindi nomina di figure aziendali, relativa formazione<br />

di legge, eventuale sorveglianza sanitaria,<br />

redazione di documento di valutazione dei rischi<br />

eccetera.<br />

Interessante il dato fornito da Filcams-Cgil: le lavoratrici<br />

ed i lavoratori del settore portierato sono circa<br />

40.000. Il che vuol dire, anche mediando grossolanamente<br />

tra condomini/proprietà che hanno più<br />

di un dipendente e lavoratori che fanno part-time in<br />

più di un condominio/proprietà, 40.000 condomini/<br />

proprietà con un dipendente, cioè 40.000 “datori<br />

di lavoro”. Facendo finta di ignorare le proprietà<br />

immobiliari, se i condomini in Italia sono circa un<br />

milione ci sono come minimo 960.000 condomini<br />

che non sono “datore di lavoro”.<br />

Ecco il perché, semplice ed aritmetico, del proliferare<br />

delle muffe commerciali che inquinano l’aria<br />

50<br />

sicurezza edifici<br />

l’amministratore<br />

della sicurezza in condominio: il mercato (ai sensi<br />

di legge molto ridotto) può diventare appetibilissimo,<br />

è sufficiente buttare frasi a casaccio e fare<br />

collegamenti minacciosi, approfittando di un target<br />

ubriacato dalle continue novità.<br />

12 GENNAIO – FORMAZIONE DEI<br />

LAVORATORI<br />

È scaduto l’anno di transitorio previsto, in tema<br />

di formazione dei lavoratori, per aggiornare con<br />

corso da almeno 6 ore la formazione pregressa dei<br />

lavoratori già formati da più di cinque anni. Il testo<br />

di legge di riferimento è l’accordo Stato-Regioni in<br />

tema di formazione dei lavoratori (ex art.37 d.lgs.<br />

81/2008), firmato il 21 dicembre 2011, che prevedeva<br />

un anno di tempo per aggiornare i lavoratori<br />

formati oltre cinque anni prima dell’entrata in vigore<br />

della legge, cioè prima dell’11 gennaio 2012.<br />

Se, per esempio, un portiere di condominio era stato<br />

formato nel 2004, avrebbe potuto essere aggiornato<br />

entro l’11 gennaio <strong>2013</strong> con un corso di minimo 6<br />

ore. Dal 12 gennaio <strong>2013</strong> la formazione dei portieri<br />

erogata prima del giorno 11 gennaio 2007, in assenza<br />

di aggiornamento, si può considerare “scaduta”:<br />

i loro datori di lavoro sono esposti alla sanzione per<br />

omessa formazione e i portieri dovranno al più presto<br />

frequentare un corso di durata minima 8 ore.<br />

Naturalmente, con la nuova legge, la formazione<br />

che non rispetti il contenuto dell’accordo Stato-<br />

Regioni è invalida, anche se tenuta da enti di rilevanza<br />

nazionale. Abbiamo visto con i nostri occhi<br />

recentissimi attestati pieni di loghi, timbri, firme,<br />

“autorizzazioni”, “convenzioni”, “accreditamenti”,<br />

che nemmeno riportano il settore lavorativo<br />

per cui quella persona è stata formata (commesso?<br />

panettiere? autoferrotramviere?) o “certificazioni”<br />

plastificate da cui è impossibile capire il monte ore


della formazione erogata. Carta straccia e datore di<br />

lavoro pro tempore sanzionabile per omessa formazione.<br />

15 MAGGIO – AGGIORNAMENTO<br />

COORDINATORI SICUREZZA<br />

Cinque anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008<br />

e prima scadenza di aggiornamento per i coordinatori<br />

per la sicurezza dei cantieri edili: chi era<br />

abilitato all’entrata in vigore del decreto (15 maggio<br />

2008) avrebbe dovuto aggiornarsi entro cinque<br />

anni con specifici corsi per un totale di almeno 40<br />

ore. Dal 15 maggio <strong>2013</strong> è quindi necessario, sia<br />

per gli incarichi da CSP o CSE già conferiti che per<br />

quelli ancora da conferire, farsi rilasciare dal professionista<br />

copia degli attestati dei corsi, controllando<br />

che il totale delle ore di aggiornamento non<br />

sia minore di 40. In difetto, l’abilitazione al ruolo<br />

deve intendersi sospesa e quindi l’incarico deve essere<br />

revocato o non conferito.<br />

Anche i coordinatori abilitati dopo il 15 maggio<br />

sicurezza edifici<br />

Milano - il Carnevale Ambrosiano in tutto il suo folclore<br />

l’amministratore<br />

2008 dovranno dimostrare, dopo i cinque anni dalla<br />

data di abilitazione, un aggiornamento minimo<br />

pari a 40 ore.<br />

31 MAGGIO – DVR OBBLIGATORIO<br />

Scade la proroga (della proroga) della validità<br />

dell’autocertificazione di valutazione dei rischi,<br />

sempre che una terza proroga non prolunghi ancora<br />

l’agonia per qualche motivo ora ignoto. Altrimenti,<br />

dal 1° giugno finalmente sarà DVR per tutti gli<br />

uffici e gli studi professionali con presenza di almeno<br />

un lavoratore come definito all’art.2 comma<br />

1 lettera a del d.lgs. 81/2008.<br />

Secondo il d.lgs. 81/2008 l’autocertificazione – permessa<br />

in sostituzione del documento di valutazione<br />

dei rischi per le attività con un massimo di 10 lavoratori<br />

– avrebbe dovuto morire in data 30 giugno<br />

2012. Il governo Monti, in vista dell’approvazione<br />

delle procedure standardizzate per la redazione dei<br />

DVR, allungò la vita dell’autocertificazione “fino<br />

alla scadenza del terzo mese” dopo la pubblicazio-<br />

51


ne delle procedure, ma “comunque, non oltre il 31<br />

dicembre 2012”. Certo, come no.<br />

Le procedure sono state ufficializzate in Gazzetta<br />

Ufficiale il 6 dicembre 2012 con entrata in vigore<br />

dopo 60 giorni (4 febbraio <strong>2013</strong>), creando un buco<br />

temporale con la scadenza dell’autocertificazione<br />

(“comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”).<br />

Per cui nel giorno della fine del mondo il parlamento<br />

nelle pieghe del decreto stabilità (legge 228/2012<br />

pubblicata in G.U. il 29 dicembre) ha spostato il<br />

“comunque, non oltre” al 30 giugno <strong>2013</strong>, concretizzando<br />

la “scadenza del terzo mese” dopo la pubblicazione<br />

delle procedure al 31 maggio, data oltre<br />

la quale anche gli studi o gli uffici con almeno un<br />

lavoratore dipendente o assimilato e quindi con un<br />

datore di lavoro dovranno essere dotati di regolare<br />

DVR con tutti i crismi di legge: cioè con presenza<br />

di figure obbligatorie (RSPP, RLS, addetto primo<br />

soccorso, addetto antincendio, eventuale medico<br />

competente), formazione di legge alle figure aziendali,<br />

eventuale sorveglianza sanitaria, adeguamenti<br />

eventualmente necessari nei luoghi di lavoro, eccetera.<br />

Ovviamente, autocertificazioni o DVR non sono<br />

mai stati obbligatori nel condominio e continuano<br />

a non esserlo, perché quest’ultima variazione normativa<br />

non incide in alcun modo sull’art.3 comma<br />

9 del d.lgs. 81/2008, da cui tutto ha origine; né lo fa<br />

la riforma del condominio.<br />

18 GIUGNO – RIFORMA CONDOMINIO<br />

Entra in vigore la legge 220/2012, cioè la cosiddetta<br />

“riforma del condominio”.<br />

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro la nuova<br />

legge non produce alcuna novità diretta, nonostante<br />

la fantasia di qualche relatore di convegno. Di sicurezza<br />

in condominio si parla, nel solito modo vago<br />

ed indefinito a cui il legislatore ci sta abituando, nel<br />

comma 6 del nuovo art. 1130 cc quando si indica<br />

tra i contenuti del registro di anagrafe condominiale<br />

“ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.<br />

Si intendono le condizioni di sicurezza delle unità<br />

immobiliari private, ambienti non conosciuti a priori<br />

dall’amministratore e reale obiettivo dell’intero<br />

comma; non certo le condizioni di sicurezza delle<br />

52<br />

sicurezza edifici<br />

l’amministratore<br />

parti comuni del condominio, che invece l’amministratore<br />

è tenuto a conoscere a prescindere dalla<br />

riforma.<br />

Bisognerà quindi che l’amministratore si attivi per<br />

un primo “screening” delle condizioni di sicurezza<br />

delle unità immobiliari private, per poi aggiornare<br />

il registro quando le condizioni muteranno. Le tempistiche<br />

le fornisce ancora il nuovo testo dell’art.<br />

1130 cc, comma 6: “Ogni variazione dei dati deve<br />

essere comunicata all’amministratore in forma<br />

scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in<br />

caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle<br />

comunicazioni, richiede con lettera raccomandata<br />

le informazioni necessarie alla tenuta del registro<br />

di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa<br />

o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce<br />

le informazioni necessarie, addebitandone il<br />

costo ai responsabili”.<br />

Ci sarà ampio modo di parlarne ancora prima della<br />

deadline del 18 giugno, però intanto è opportuno<br />

cominciare a considerare quante possano essere le<br />

“sicurezze” relative ad una unità immobiliare. Esiste<br />

la sicurezza:<br />

- strutturale interna (muri portanti, travi e pilastri,<br />

solette) ed esterna (balconi);<br />

- dell’impianto elettrico e di messa a terra;<br />

- dell’impianto a gas (metano o gpl);<br />

- dell’impianto di riscaldamento ed evacuazioni<br />

fumi (caldaie e canne fumarie esclusive);<br />

- antincendio (per attività soggette alle procedure<br />

di prevenzione incendi o comunque<br />

per luoghi di lavoro, cioè con presenza di<br />

dipendenti);<br />

- impiantistica per apparecchi con rischio di<br />

esplosione (apparecchi in pressione di tipo<br />

industriale, artigianale, medico: bombole,<br />

autoclavi, serbatoi ecc.);<br />

- dei luoghi di lavoro.<br />

Quante di queste “sicurezze” possono influire sul<br />

condominio, cioè sugli altri condòmini? Tutte,<br />

quindi tutte – se tenere sotto controllo la loro possibile<br />

influenza verso terzi è la ratio della norma<br />

– sono da prendere in considerazione per la tenuta<br />

e l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.


minimali inps <strong>2013</strong>-02-11<br />

Con la circolare n° 22 del 7 febbraio <strong>2013</strong> l’Inps ha pubblicato i nuovi minimali contributivi, qui sotto nella<br />

tabella sono riportati i corrispondenti minimali orari validi per il nostro settore<br />

Ore sett.li tempo pieno Minimale orario<br />

48 € 5,88<br />

45 € 6,28<br />

40 € 7,06<br />

38 € 7,43<br />

Problemi del lavoro<br />

Lavori e contributi<br />

previdenziali<br />

a cura di Vincenzo Di Domenico<br />

Minimale giornaliero: 47,07<br />

messaggio dell’inps in materia di cig in deroga –non si potra’ autorizzare da parte dell’istituto<br />

l’anticipazione della cig per l’anno <strong>2013</strong><br />

L’INPS, con il Messaggio 17 gennaio <strong>2013</strong>, n. 1051, comunica che la legge di stabilità <strong>2013</strong> non ha previsto<br />

un’ulteriore proroga per l’anno <strong>2013</strong>, che aveva introdotto l’istituto dell’anticipazione (in via sperimentale per il<br />

periodo 2009-2012), pertanto in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, dei trattamenti di<br />

integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto l’INPS. Conseguentemente non potranno<br />

più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza <strong>2013</strong>.<br />

Si precisa, altresì, che non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il<br />

ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza <strong>2013</strong>.<br />

sanatoria eXtraue: precisazioni inps sulle domande di emersione<br />

L’INPS, con la Circolare n. 10 del 17 gennaio <strong>2013</strong>, detta le linee di comportamento che il datore di<br />

lavoro dovrà osservare nel caso di interruzione o disconoscimento del rapporto lavorativo prima<br />

della conclusione del procedimento, fornendo al contempo le indicazioni necessarie relativamente ai vari<br />

aspetti legati al disconoscimento della domanda di emersione, alla modifica dei dati inseriti nella domanda<br />

di emersione nonché ai rapporti di lavoro plurimi al cospetto di domande di emersione presentate più volte.<br />

L’istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda che la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 31<br />

gennaio <strong>2013</strong>.<br />

linee guida in materia di tirocini approvate dalla conferenza stato-regioni<br />

In data 24 gennaio <strong>2013</strong>, la Conferenza permanente ha raggiunto un accordo n. 1/<strong>2013</strong> per i rapporti tra lo<br />

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvando 14 punti in materia di tirocini, che<br />

devono essere comuni su tutto il territorio Il documento fornisce principi comuni e standard minimi in materia<br />

di tirocini ai quali le Regioni e le Province autonome dovranno adeguarsi, entro sei mesi, ferma restando la<br />

competenza legislativa di tali enti in materia.<br />

La novità di maggiore rilievo è costituita dalla previsione del pagamento al tirocinante di una Indennità<br />

di partecipazione prevista entro un minimo di 300 euro lordi mensili, che possono essere aumentati<br />

autonomamente da ogni singola Regione. Tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di<br />

lavoro dipendente, ma non verrà perso l’eventuale stato di disoccupazione<br />

l’amministratore<br />

53


Problemi del lavoro<br />

se si fa uso di troppi “voucher” si rischia la trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a<br />

tempo indeterminato<br />

Con la circolare n°4 del 21 gennaio <strong>2013</strong> il Ministero del lavoro ha fornito dei chiarimenti in materia di lavoro<br />

accessorio, nella circolare si osserva che le modifiche in materia di lavoro accessorio hanno comportato, da<br />

un lato, una forte semplificazione dello strumento e, dall’altro, uno snellimento del relativo quadro normativo<br />

attraverso l’eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all’istituto, sostituite<br />

con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico. Infatti costerà caro alle<br />

imprese e ai professionisti superare il limite di 2 mila euro di compensi per i lavoratori accessori. Il rapporto<br />

si trasformerà infatti in quella che costituisce «la forma comune di rapporto di lavoro», ovvero un contratto<br />

di natura subordinata a tempo indeterminato, a condizione che le prestazioni siano funzionali all’attività di<br />

impresa o professionale. Stessa sorte toccherà ai rapporti accessori nel caso di utilizzo dei voucher oltre 30<br />

giorni dal loro acquisto, con l’aggravante che, in questi casi, la prestazione sarà anche considerata come<br />

effettuata «in nero».<br />

le violazioni in materia di apprenistato: chiarimenti del ministero del lavoro<br />

Con una circolare del ministero del lavoro (n. 5 del 21 gennaio <strong>2013</strong>) sono state fornite opportune indicazioni<br />

al personale ispettivo in merito alle violazioni in materia di apprendistato alla luce delle modifiche apportate<br />

dalla Legge n. 92/2012 al Testo unico dell’Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).<br />

Più precisamente si chiarisce che:<br />

• Nessuna sanzione per il contratto di apprendistato se il datore di lavoro non effettua nel primo anno la<br />

formazione prevista dalla norma legislativa;<br />

• Se nel secondo anno di durata del contratto il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di<br />

formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate (d’importo variabile dai 100<br />

ai 600 euro)<br />

• La violazione produce sia l’irrorazione delle sanzioni amministrative che conversione del rapporto.<br />

Con questa circolare ha messo in luce gli aspetti sanzionatori più pesanti in materia di apprendistato riguardano<br />

le inadempienze nell’erogazione della formazione, laddove il datore di lavoro sia esclusivo responsabile e<br />

l’inadempimento sia tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.<br />

detassazione <strong>2013</strong>: firmato il dpcm attuativo<br />

In data 22 gennaio <strong>2013</strong>, è stato firmato il D.P.C.M., ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che<br />

rende attuativo anche per il <strong>2013</strong> la detassazione; a differenza degli anni passati però, per poter applicare il<br />

beneficio fiscale ai lavoratori, l’azienda dovrà alternativamente:<br />

• rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa redditività o innovazione,<br />

stabiliti dall’accordo, ovvero<br />

• operare in almeno tre delle quattro aree d’intervento che, ai sensi del Provvedimento del Governo,<br />

aumentano la produttività.<br />

A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le seguenti:<br />

• ridefinizione dell’articolazione dell’orario di lavoro;<br />

• distribuzione flessibile del periodo di ferie eccedente le due settimane;<br />

• attivazione di nuovi strumenti informatici e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;<br />

• interventi in materia di fungibilità delle mansioni<br />

estensione per i lavoratori iscritti alla gestione separata del periodo di spettanza dell’indennita’ di<br />

maternita’<br />

L’INPS, con il messaggio n. 1785 del 30 gennaio <strong>2013</strong>, in forza di sentenza della Corte Costituzionale n. 257<br />

del 22 novembre 2012, estende alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata, il periodo di spettanza<br />

dell’indennità di maternità/paternità da 3 a 5 mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo il messaggio,<br />

fatti salvi i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale; inoltre, visto l’obbligo<br />

della fruizione del congedo entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, l’estensione del periodo di<br />

congedo è applicabile, sussistendo i requisiti per l’erogazione dell’indennità, a tutti i rapporti non esauriti, cioè<br />

54<br />

l’amministratore


nei casi in cui non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o il diritto non sia estinto per prescrizione.<br />

Gli interpelli al ministero<br />

(il testo integrale è a disposizione)<br />

Problemi del lavoro<br />

il socio inadempiente non Blocca il rilascio del durc<br />

Il Ministero del Lavoro rispondendo nell’interpello n° 2 del <strong>2013</strong> a seguito di un interpello presentato dal<br />

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro la Direzione generale del Ministero ha precisato<br />

chiarendo che la posizione dei soci non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del Durc che sia<br />

richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.<br />

Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone e in relazione al versamento contributivo<br />

dovuto dal socio sulla propria posizione. In conclusione, la direzione generale. ritiene che nell’ambito della<br />

verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci,<br />

con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi<br />

non possono incidere sul rilascio del DURC.<br />

l’apprendistato amplia il raggio d’azione<br />

Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 4 del 5 febbraio <strong>2013</strong>, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di<br />

instaurare contratti di apprendistato professionalizzante (articolo 4, D.Lgs. n. 167/2011) da parte di azienda<br />

che “non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi,<br />

altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia”.<br />

La risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto è affermativa. Infatti, al fine di non ostacolare il ricorso<br />

all’apprendistato, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il<br />

datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile<br />

che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per<br />

individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.<br />

nessunn oBBligo di staBilizzazione in caso di sun apprendistato stagionale<br />

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 5 del 5 febbraio <strong>2013</strong> posto da Federalberghi, ha fornito<br />

chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 5 del D.Lgs n. 167/2011, che contiene una<br />

particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi “in cicli<br />

stagionali”.<br />

In particolare, il Ministero ritiene che “tenendo conto della evidente incompatibilità di tale disciplina con le<br />

previsioni di ordine generale sulla “stabilizzazione” degli apprendisti, si ritiene che le stesse non possano<br />

ritenersi applicabili anche nell’ambito delle attività stagionali. In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno<br />

invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di<br />

nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro”.<br />

dimissioni della lavoratrice madre /padre<br />

Con l’Interpello n. 6 del 5 febbraio <strong>2013</strong>, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta<br />

ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per fornire chiarimenti<br />

in ordine alla disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige<br />

il divieto di licenziamento (entro il compimento di un anno di età del bambino). In particolare, viene chiesto<br />

se a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (necessità della convalida delle dimissioni per<br />

un periodo pari ai primi tre anni del bambino), la madre può usufruire dell’indennità di disoccupazione per il<br />

medesimo periodo.<br />

Il Ministero del Lavoro chiarisce che, ai sensi dell’articolo 55, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, la lavoratrice<br />

madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità disposte nell’ipotesi di licenziamento, pertanto<br />

compresa quella di disoccupazione involontaria, esclusivamente qualora abbia presentato le dimissioni o sia<br />

stata licenziata entro il compimento di un anno del bambino<br />

l’amministratore<br />

55


Sentenze in pillole<br />

Problemi del lavoro<br />

rischia la carcerazione l’imprenditore che non versa i contriButi dei propri dipendenti<br />

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5137 del 1° febbraio <strong>2013</strong>, ha ribadito che tra le prove<br />

documentali atte a dimostrare l’avvenuto versamento delle retribuzioni ai dipendenti e quindi l’obbligo, per<br />

il datore di lavoro, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di competenza dei lavoratori,<br />

sono inclusi anche i modelli trasmessi dal datore di lavoro all’INPS, come il modello DM10<br />

Nel caso in specie, in una causa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la<br />

Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del datore di lavoro, affermando che i modelli alla stregua del<br />

DM10 costituiscono prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni e, quindi, prova dell’insorgenza<br />

dell’obbligo datoriale a versare i contributi e premi di competenza dei lavoratori.<br />

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non si può intimare per telegramma<br />

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2278 del 31 gennaio <strong>2013</strong>, è stata chiamata a giudicare<br />

sull’efficacia di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, posto in atto da un datore<br />

di lavoro nei confronti di un proprio dipendente e comunicato allo stesso mediante telegramma, senza dare<br />

seguito ad una comunicazione completa con le specifiche delle assenze.Nel caso in specie, ha precisato<br />

la Suprema Corte, il licenziamento deve ritenersi inefficace e il lavoratore va reintegrato: non è sufficiente,<br />

infatti, il solo atto d’intimidazione del licenziamento, cioè il telegramma, ma il datore di lavoro ha l’onere di<br />

specificare al lavoratore il computo delle assenze compiute. Tra l’altro, nel telegramma l’azienda faceva<br />

riferimento ad una successiva comunicazione con la precisazione delle assenze: tale comunicazione non è<br />

mai arrivata al lavoratore e questo lo esonera anche dal chiedere al datore di lavoro i motivi del licenziamento.<br />

responsaBiulita’ contrattuale di un datore di lavoro per condotte moBBizzanti poste in essere da<br />

colleghi di lavoro<br />

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1471 del 22 gennaio <strong>2013</strong>, ha convalidato una condanna<br />

a risarcimento danni nei confronti di un’azienda veneta, rea di non aver messo fine “alla protrazione nel<br />

tempo del mobbing consistito in dileggio e altre vessazioni” ai danni di un lavoratore che, oltretutto, era stato<br />

demansionato. I giudici della Cassazione hanno spiegato che “il datore di lavoro è obbligato a risarcire al<br />

dipendente il danno biologico conseguente ad una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi dove venga<br />

accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si<br />

sia attivato per farli cessare”. Quindi quella dell’azienda è una “responsabilità omissiva”.<br />

scatta il diritto al reintegro del lavoratore che si e’ autoridotto l’orario di lavoro se la contestazione<br />

e’ tardiva<br />

La Corte di Cassazione con sentenza n° 1693 del 24 gennaio 2012 ha ritenuto illegittimo il licenziamento<br />

disciplinare per giusta causa contestato non nell’immediatezza dell’atto o della omissione che ha fatto<br />

scaturire l’irregolarità in capo al lavoratore. Infatti la S.C. ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo<br />

nei confronti del dipendente che non rispettava l’orario di servizio, in quanto, privato dal datore di lavoro di<br />

ogni competenza, sia costretto all’inattività e la contestazione non risulti tempestiva<br />

evasione fiscale per il datore di lavoro in merito ai versamenti sui c/c delle colf<br />

Con Sentenza della Corte di Cassazione- sezione penale - del 23 gennaio <strong>2013</strong>, n. 3438, ha sancito che<br />

i versamenti ritenuti sospetti sul conto corrente bancario di collaboratori domestici e badanti, riconducibili al<br />

datore di lavoro, possono fare scattare la condanna per evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta mediante<br />

artifici. La terza sezione penale ha infatti recentemente confermato il sequestro finalizzato alla confisca a<br />

carico di un contribuente che aveva versato sul conto della sua colf oltre 200 mila euro.<br />

il datore di lavoro puo’ controllare i dipendenti in permesso termale<br />

Con la sentenza n° 1329 del 21 gennaio <strong>2013</strong> la corte di Cassazione ha precisato che “è’ legittimo il<br />

“controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso<br />

56<br />

l’amministratore


sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso”.<br />

Più precisamente la S.C., nella sentenza si precisa che non sussiste giusta causa di recesso, poiché dalla<br />

deposizione dei detective privati emerge soltanto il mancato riscontro dell’entrata e dell’uscita del lavoratore<br />

nello stabilimento di cura, ma non la sua contemporanea presenza in un altro luogo durante le assenze dal<br />

servizio. Il dipendente licenziato era in possesso delle ricevute del trattamento, che si è fatto rilasciare.<br />

la mancata “trasparenza” nel rapporto di lavoro non porta al licenziamento del lavoratore per<br />

“scatto d’ira”<br />

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 892 del 16 gennaio <strong>2013</strong>, Non Ha convalidato il licenziamento<br />

operato da un’azienda verso un suo dipendente che aveva avuto un pesante alterco con il proprio capo, con<br />

tanto di minacce, perché la reazione del dipendente nasce dal fatto che il suo capo e un altro collega non gli<br />

avevano riferito una circostanza che lo riguardava direttamente, cosa che il dipendente licenziato ha vissuto<br />

come un provocazione.<br />

La Suprema Corte, nel caso in specie, nel disporre la reintegra dell’impiegato, ha affermato la sproporzionatezza<br />

del licenziamento, in quanto il responsabile dell’ufficio ha mancato di lealtà e trasparenza nei rapporti personali<br />

con il proprio sottoposto, in quanto, proprio per questi principi, lo avrebbe dovuto informare sul fatto che lo<br />

riguardava, senza che questo cagionasse danno all’azienda o al dipendente stesso.<br />

Domande<br />

DOMANDA<br />

La convalida delle dimissioni deve essere richiesta al lavoratore anche in caso di giusta causa?<br />

RISPOSTA<br />

A mio avviso si non vi sono esclusioni o deroghe per le dimissioni per giusta causa (la procedura è infatti<br />

finalizzata al contrasto delle dimissioni in bianco)<br />

DOMANDA<br />

Vorrei sapere come si considerano nel computo dei 36 mesi contratti a termine con causali diverse<br />

RISPOSTA<br />

I contratti a termine devono essere computati in un unico contatore, ai fini del limite dei 36 mesi, se conclusi<br />

tra le stesse parti e per mansioni equivalenti: le diverse causali contrattuali non hanno alcuna rilevanza (ad<br />

esempio si calcolano, congiuntamente, contratti in sostituzione con contratti per esigenze produttiva).<br />

Il limite dei 36 mesi è escluso per le attività stagionali (previste dal D.P.R. 1525/63) e nei casi previsti dalla<br />

contrattazione collettiva, di qualunque livello.<br />

Una nota<br />

Problemi del lavoro<br />

L’Inps afferma che la forbice tra i contratti a termine e quelli a tempo indeterminato deve ampliarsi<br />

Salvatore Pirrone, membro dell’Osservatorio permanente sulla riforma del mercato del lavoro creato da Gi<br />

Group lo scorso dicembre 2012, nonché dirigente Inps, mette in evidenza le possibili soluzioni per migliorare<br />

il contesto lavorativo italiano e favorire la crescita occupazionale in primo luogo secondol’esponente bisogna<br />

ampliare la differenza di costo tra lavoro stabile e non a favore del primo. Inoltre gli incentivi alle assunzioni<br />

dovrebbe avere una durata maggiore di due anni. L’intenzione sarebbe quella di concedere incentivi<br />

continuativi nel corso del rapporto di lavoro, che siano legati a comportamenti virtuosi dei dipendenti, affinchè<br />

possano effettivamente portare vantaggio alle imprese. Per quanto riguarda la riforma Fornero, il dirigente<br />

esprime il suo parere in merito dichiarando che i tempi sono ancora prematuri per potersi pronunciare a<br />

favore o no.<br />

l’amministratore<br />

57


DECORRENZA DAL 1 GENNAIO <strong>2013</strong> AL 31 DICEMBRE <strong>2013</strong><br />

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)<br />

TEMPO INDETERMINATO<br />

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI<br />

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO<br />

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota<br />

fino a € 7,77<br />

oltre € 7,77<br />

fino a € 9,47<br />

oltre € 9,47<br />

Orario di lavoro<br />

superiore a 24 ore<br />

settimanali<br />

€ 6,88<br />

€ 7,77<br />

€ 9,47<br />

€ 1,37 (0,35) (2)<br />

€ 1,55 (0,39) (2)<br />

€ 1,89 (0,47) (2)<br />

CUAF (1)<br />

€ 1,38 (0,35) (2)<br />

€ 1,56 (0,39) (2)<br />

€ 1,90 (0,47) (2)<br />

€ 5,00 € 1,00 (0,25) (2) € 1,00 (0,25) (2)<br />

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)<br />

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”<br />

TEMPO DETERMINATO<br />

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI<br />

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO<br />

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota<br />

fino a € 7,77<br />

oltre € 7,77<br />

fino a € 9,47<br />

oltre € 9,47<br />

Orario di lavoro<br />

superiore a 24 ore<br />

settimanali<br />

LOMBARDIA<br />

Liv. Paga Base<br />

Nazionale<br />

Mensile (o<br />

Oraria)<br />

€ 6,88<br />

€ 7,77<br />

€ 9,47<br />

Problemi del lavoro<br />

CONTRIBUZIONE DOMESTICI/BADANTI/BABY SITTER<br />

€ 1,47 (0,35) (2)<br />

€ 1,66 (0,39) (2)<br />

€ 2,02 (0,47) (2)<br />

CUAF (1)<br />

€ 1,48 (0,35) (2)<br />

€ 1,67 (0,39) (2)<br />

€ 2,03 (0,47) (2)<br />

€ 5,00 € 1,07 (0,25) (2) € 1,07 (0,25) (2)<br />

NUOVI MINIMI TABELLARI PER IL CONTRATTO COLLETTIVO SACI/ANACI<br />

Elemento Perequativo<br />

Mensile Regionale<br />

Lombardia<br />

Ind. Mensile<br />

di Mancata<br />

Contrattazione<br />

(12/13)*<br />

Quota Mensile Ind.<br />

Annuale di Mancata<br />

Contrattazione<br />

(Annuale/13)*<br />

Totale Paga Base<br />

Nazionale Mensile<br />

(o Oraria)<br />

Q 2.034,00 198,01 112,65 112,65 2.457,31<br />

1 1.764,00 171,73 97,70 97,70 2.131,12<br />

2 1.575,00 153,33 87,23 87,23 1.902,79<br />

3 1.413,00 137,56 78,26 78,26 1.707,07<br />

4 1.260,00 122,66 69,78 69,78 1.522,23<br />

5 1.125,00 109,52 62,31 62,31 1.359,13<br />

6 1.035,00 100,76 57,32 57,32 1.250,40<br />

7 954,00 92,87 52,84 52,84 1.152,55<br />

8 905,00 88,10 50,12 50,12 1.093,35<br />

Lav disc 4,6410 0,4518 0,2570 0,2570 5,6069<br />

Op 1 1.171,80 122,66 64,90 64,90 1.424,26<br />

Op 2 1.046,25 109,52 57,95 57,95 1.271,66<br />

Op 3 962,55 100,76 53,31 53,31 1.169,93<br />

(*) da erogare in base alla disposizione CONTENUTA NEL ccnl<br />

58<br />

l’amministratore


COLLABORATORI<br />

CONVIVENTI<br />

Problemi del lavoro<br />

MINIMI RETRIBUTIVI LAVORATORI DOMESTICI ANNO <strong>2013</strong><br />

Livello Paga base<br />

DS 1.158,42<br />

D 1.103,26<br />

CS 937,78<br />

TEMPO PIENO<br />

----(54 ore sett.)---<br />

MANSIONI<br />

Assistente con specifica formazione di<br />

persone non autosufficienti, direttore<br />

di casa.<br />

Collaboratore generico polifunzionale<br />

(giardiniere, custode di abitazione …)<br />

Assistente senza formazione specifica<br />

di persone non autosufficienti<br />

COLLABORATORI NON<br />

CONVIVENTI<br />

Paga Base<br />

C 882,62 Cuoco 6,18<br />

BS 827,44 Badante per persona autosufficiente 5,85<br />

B 772,28 Colf 5,52<br />

AS 717,12 Baby sitter 5,20<br />

A 606,79 Collaboratore familiare generico 4,41<br />

C 639,88<br />

BS 579,21<br />

B 551,63<br />

DS 1332,20<br />

CS 1078,44<br />

BS 951,56<br />

Presenza notturna 637,14<br />

TEMPO PARZIALE<br />

ASSISTENZA NOTTURNA<br />

l’amministratore<br />

7,83<br />

7,50<br />

6,49<br />

59


L’Agenzia delle entrate interviene<br />

sulle modalità di regolarizzazione<br />

tardiva dell’opzione della cedolare<br />

secca per i contratti di locazione a<br />

uso abitativo attraverso la pubblicazione<br />

di una circolare (n. 47/E) dove<br />

approfondisce questioni interpretative<br />

intercorrenti fra la disciplina della<br />

“cedolare secca” (’art. 3 D.Lgs<br />

23/2011) e l’istituto della cosiddetta<br />

“remissione in bonis” (DL 16/2012<br />

convertito con modificazioni, nella<br />

L. 44/2012).<br />

La molteplicità degli adempimenti<br />

ha fin da subito creato problemi a<br />

chi voleva esercitare l’opzione generando<br />

comportamenti errati e quindi<br />

sanzionabili, soprattutto nell’adempimento<br />

che prevede l’opzione in sede<br />

di registrazione del contratto oppure<br />

in sede di proroga o annualità successive.<br />

La circolare 47/E dell’Agenzia delle<br />

entrate affronta:<br />

1. Il caso di opzione in sede di tardiva<br />

registrazione del contratto<br />

2. Il caso di esercizio successivo<br />

alla registrazione del<br />

contratto avvenuta nei termini<br />

previsti, dell’opzione per l’applicazione<br />

della cedolare secca.<br />

E’ noto il caso al punto 2). L’esercizio<br />

dell’opzione per il regime della<br />

cedolare secca può essere eseguito in<br />

un momento successivo alla registrazione<br />

del contratto. L’Agenzia delle<br />

Entrate lo aveva precisato nella circolare<br />

26/E del Giugno 2011: “ qualora<br />

non sia stata esercitata l’opzione in<br />

sede di registrazione del contratto ovvero<br />

di proroga, è possibile accedere<br />

al regime della cedolare secca per<br />

le annualità successive, esercitando<br />

l’opzione entro il termine previsto per<br />

il versamento dell’imposta di registro<br />

dovuta annualmente sull’ammontare<br />

del canone relativo a ciascun<br />

tasse e guai<br />

remissione in Bonis possiBile<br />

per la cedolare secca “tardiva”<br />

Carmen Rovere<br />

60<br />

anno, vale a dire entro 30 giorni dalla<br />

scadenza di ciascuna annualità” .<br />

Fermo restando che, il contribuente<br />

che avesse corrisposto l’imposta di<br />

registro dovuta in un’unica soluzione,<br />

non ha diritto alla restituzione e<br />

non è applicabile alcuna sanzione.<br />

Vorrei brevemente introdurre la disciplina<br />

della remissione in bonis<br />

inserita nel nostro sistema tributario<br />

dal DL 16/2012 e che consente al contribuente<br />

in ritardo con gli obblighi<br />

di comunicazione o con gli adempimenti<br />

di natura formale richiesti per<br />

la fruizione di benefici di natura fiscale<br />

o per l’accesso a regimi fiscali<br />

opzionali, di sanare tale dimenticanza<br />

versando l’importo della sanzione<br />

minima stabilita dall’istituto del ravvedimento<br />

operoso (DL 471/97).<br />

Nella fattispecie descritta al numero<br />

1) può essere applicata la<br />

“remissione in bonis” sanando il<br />

ritardo con il versamento della<br />

sanzione,quantificata in euro 258,00.<br />

La fattispecie descritta trova applicazione<br />

se il comportamento tardivo<br />

non si configura anche con la volontà<br />

espressa. Vale a dire che se ho già<br />

provveduto a versare l’imposta di registro<br />

(anche se in unica soluzione)<br />

ed ho un ripensamento, non è ammissibile<br />

usufruire dell’istituto in esame.<br />

In questo caso troverà applicazione la<br />

regola generale del caso 2) , secondo<br />

cui l’opzione esercitata tardivamente<br />

produce i sui effetti a decorrere<br />

dall’annualità successiva. Si tratterebbe<br />

di un ripensamento che non è<br />

ammissibile per la remissione in bonis.<br />

Un esempio per fare chiarezza:<br />

Contratto di locazione quadriennale<br />

con efficacia dal 1/1/<strong>2013</strong> al<br />

31/12/2016, per il quale in data:<br />

• 15/1/<strong>2013</strong> avviene registrazione<br />

del contratto presentando un<br />

“modello 69” in cui non è stata<br />

l’amministratore<br />

esercitata l’opzione per la cedolare<br />

secca ed è stata versata l’imposta<br />

di registro solo per la prima annualità.<br />

• 15 <strong>Febbraio</strong> 2014 viene presentato<br />

un “modello 69” al fine di esercitare<br />

l’opzione per la cedolare secca.<br />

In questo caso l’opzione produrrà<br />

il suo beneficio dal 2015 (se avesse<br />

presentato il modello entro il<br />

31/1/2014 l’opzione avrebbe prodotto<br />

effetti sin dal 2014),senza<br />

l’applicazione di alcuna sanzione.<br />

Nel nostro esempio il contribuente<br />

ha versato l’imposta di<br />

registro annualmente ha rispettato le<br />

condizioni richieste e quindi può avvalersi<br />

dell’istituto della remissione<br />

in bonis e ottenere la decorrenza dei<br />

benefici fiscali derivanti dell’opzione<br />

per l’applicazione della cedolare<br />

secca,già dal 2014.<br />

La procedura si perfeziona con il<br />

versamento della sanzione che come<br />

si è già detto ammonta a euro 258,00<br />

e andrà versata tramite modello<br />

F24, senza possibilità di effettuare<br />

la compensazione con crediti eventualmente<br />

disponibili, utilizzando il<br />

codice tributo “8114”.<br />

In conclusione il beneficio della remissione<br />

in bonis è applicabile solo<br />

nelle ipotesi in cui i contribuenti abbiano<br />

manifestato un comportamento<br />

coerente con il regime opzionale della<br />

cedolare secca ed abbiano altresì<br />

assolto a tutte le formalità e adempiuto<br />

a tutti gli obblighi richiesti,<br />

omettendo solo la presentazione nei<br />

termini del “modello 69”. Preciso<br />

infine, che non è applicabile alla<br />

comunicazione che il locatore è obbligato<br />

ad inviare al conduttore per<br />

poter accedere al regime della cedolare<br />

secca, in quanto l’anzidetto<br />

istituto è riferibile alle sole comunicazioni<br />

da effettuarsi nei confronti<br />

dell’Amministrazione finanziaria.


Maggioranza per<br />

soppressione portierato<br />

Quale maggioranza deve adottare<br />

in seconda convocazione la decisione<br />

di sopprimere il servizio di<br />

portierato a causa dei costi troppo<br />

elevati?<br />

Il voto espresso in assemblea può<br />

essere segreto? o meglio: può essere<br />

nominativamente conosciuto<br />

solo dall’amministratore e non riportato<br />

nel verbale, restando quindi<br />

segreto ai restanti partecipanti?<br />

In caso di reiterata morosità del<br />

condomino, è possibile procedere<br />

al distacco dello stesso dal servizio<br />

centralizzato di acqua calda<br />

ad uso riscaldamento?<br />

Risponde l’avv.<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

La soppressione del servizio di<br />

portierato è tema che richiede esame<br />

minuzioso delle singole fattispecie<br />

concrete.<br />

In primo luogo, si deve sottolineare<br />

che non è mai possibile decidere<br />

di sopprimere i servizi essenziali,<br />

come la pulizia.<br />

Pertanto sarebbe preferibile parlare,<br />

piuttosto che di soppressione<br />

di un servizio, dell’istituzione di<br />

servizi sostitutivi di quelli offerti<br />

Centro studi<br />

Il Centro Studi risponde<br />

mediante il portierato.<br />

Nel detto ambito occorre distinguere<br />

diverse situazioni e numerose<br />

avvertenze si impongono con<br />

riferimento all’esistenza dell’alloggio<br />

del portiere, ovvero della<br />

guardiola.<br />

In particolare, se vi è contratto<br />

che fissa obbligo fisso e preciso di<br />

destinare porzioni immobiliari al<br />

portierato, la variazione della destinazione<br />

appare allo stato arduo<br />

ed occorrerà probabilmente attendere<br />

l’entrata in vigore della riforma<br />

(art. 1117 ter di futura applicazione)<br />

per tentare di procedere<br />

con le maggioranze di 4/5, ammesso<br />

che la giurisprudenza risulterà<br />

concorde con quanto rilevato<br />

dai primi commentatori.<br />

Se, comunque, vi è una guardiola<br />

o un alloggio utilizzati per il<br />

portiere, la relativa modifica di<br />

destinazione d’uso costringe a<br />

richiedere le maggioranze previste<br />

per le innovazioni (Cass., n.<br />

5400/1997).<br />

Ancora, se il portierato è previsto<br />

nel regolamento unicamente<br />

come forma per erogare taluni<br />

servizi, la relative clausola<br />

può essere modificata dall’assemblea<br />

con le maggioranza previste<br />

dall’art. 1138 c,.c. (la metà del<br />

valore dell’edificio e la maggioranza<br />

degli intervenuti, Cass. n.<br />

12481/2002).<br />

Infine, se nessuna di queste situazioni<br />

particolari appena ricordate<br />

l’amministratore<br />

si riscontra in concreto, l’assemblea<br />

può sostituire le utilità rese<br />

dal portiere con altre equivalenti,<br />

meglio ancora se meno onerose.<br />

In proposito si deve ricordare che<br />

un tempo il servizio di vigilanza<br />

offerto dai “custodi” era pieno e<br />

sostanzialmente involgeva la gran<br />

parte delle ore del giorno, mentre<br />

ora gli orari si sono ridotti drasticamente<br />

e la sorveglianza risulta<br />

decisamente più blanda.<br />

Tornando all’esistenza di contratti<br />

che impongono il portierato, si<br />

evidenzia che si tratta di clausole<br />

non molto frequenti, ma che talvolta<br />

la giurisprudenza ha riconosciuto<br />

la legittimità di regolamenti<br />

contrattuali che impongano<br />

un preciso onere reale di destinazione<br />

di quei vani per una data finalità.<br />

Si ricorda la sentenza della Corte<br />

d’Appello di Napoli del 26 gennaio<br />

2006, ma soprattutto la sentenza<br />

della Corte di Cassazione n.<br />

6474/2005, che ha stabilito: “l’esistenza<br />

di un vincolo obbligatorio<br />

“propter rem” fondato su una<br />

limitazione del diritto del proprietario,<br />

che è suscettibile di trasmissione<br />

in favore dei successivi<br />

acquirenti dei singoli appartamenti<br />

anche in mancanza di trascrizione”.<br />

Ovviamente, occorre grande competenza<br />

per saper rilevare quando<br />

si determinino in concreto le situazioni<br />

evocate dai giudici, ma<br />

61


anche a prescindere da eventualità<br />

del genere, occorre considerare<br />

che se vi sono porzioni immobiliari<br />

destinate ad alloggio del portiere,<br />

oppure a guardiola, la modifica<br />

della destinazione d’uso delle<br />

stesse comporterebbe innovazione,<br />

secondo quanto deciso dalla<br />

Cassazione con sentenza n. 5400<br />

/1997.<br />

Ben più agevole risulta osservare<br />

che il voto segreto non è ammissibile<br />

per numerose ragioni.<br />

Ad esempio solo con il voto palese<br />

è possibile stabilire chi, avendo<br />

espresso voto contrario, abbia legittimazione<br />

per impugnare le delibere.<br />

Infine, si rammenta che l’odierna<br />

disciplina consente di sospendere<br />

l’erogazione dei servizi soltanto<br />

se ciò è previsto dal regolamento,<br />

mentre in futuro tale possibilità<br />

potrà essere esercitata anche in difetto<br />

di previsione regolamentare.<br />

Cambio portone o<br />

riparazione?<br />

Un condominio formato da due<br />

scale.<br />

In una delle due (composta da 3<br />

appartamenti) c’è stato un tentativo<br />

di intrusione che ha danneggiato<br />

il portone di ingresso, spesa<br />

prevista per la riparazione €<br />

350,00 spesa per la sostituzione<br />

€1.500,00.<br />

Due condomini propendono per<br />

il nuovo portone mentre il 3 è per<br />

la riparazione obbiettando che la<br />

sostituzione è una spesa gravosa<br />

e voluttuaria.<br />

Quali maggioranze devo applicare?<br />

62<br />

Centro studi<br />

Risponde l’avv.<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

I condomini pongono il problema<br />

di stabilire i quorum necessari<br />

per deliberare la sostituzione<br />

del portone, spendendo millecinquecento<br />

euro, piuttosto che procedere<br />

alla semplice riparazione,<br />

con un costo di trecento euro.<br />

Si deve così precisare che in<br />

ogni caso si rientra nell’ambito<br />

di spese non ingenti, anche<br />

se il costo debba essere ripartito<br />

nell’ambito dei tre soli proprietari<br />

interessati.<br />

Si può osservare, inoltre, che<br />

la valutazione sulla convenienza<br />

della sostituzione deve essere<br />

riservata all’assemblea e che<br />

la scelta potrà essere condotta<br />

comparando la diversa funzionalità<br />

ed il diverso decoro del portone<br />

esistente rispetto a quello<br />

che verrebbe installato ex novo.<br />

In ogni caso, si rimane all’interno<br />

delle attribuzioni che l’ordinamento<br />

assegna alla maggioranza,<br />

chiamata a dettare il<br />

proprio convincimento.<br />

Volendo approfondire ulteriori<br />

temi, si può ricorrere all’insegnamento<br />

della giurisprudenza.<br />

Il Tribunale di Salerno, con sentenza<br />

del giorno 8 gennaio 2010,<br />

ha statuito che compete direttamente<br />

all’amministratore la stipula<br />

di un contratto di appalto<br />

attinente a lavori ed opere<br />

sulle parti comuni dell’edificio<br />

condominiale, nei limiti della<br />

manutenzione ordinaria, mentre<br />

la delibera assunta con le maggioranze<br />

speciali (cinquecento<br />

millesimi) è dovuta soltanto se<br />

l’amministratore<br />

l’appalto consista in riparazioni<br />

straordinarie di notevole entità.<br />

Interessante, poiché permette di<br />

sottolineare che la maggioranza<br />

speciale sia richiesta soltanto<br />

laddove le spese siano davvero<br />

ingenti, è il caso deciso<br />

dalla Corte di Cassazione con<br />

sentenza del 6 novembre 2008,<br />

n. 26733.<br />

Nel 1999 il condominio aveva<br />

deliberato lavori per quaranta<br />

milioni di lire (circa €<br />

19.000,00) con il quorum minimo<br />

dato da un terzo dei partecipanti<br />

al condominio e un terzo<br />

dei millesimi.<br />

La Corte d’Appello aveva ritenuto<br />

sufficiente la maggioranza<br />

e valida la delibera poiché<br />

il consulente tecnico d’ufficio<br />

“con dettagliata motivazione<br />

aveva determinato in circa L. 40<br />

milioni l’importo delle suddette<br />

riparazioni, somma considerata<br />

al limite dell’irrilevanza se<br />

comparata al valore complessivo<br />

dei due fabbricati condominiali,<br />

stimati dallo stesso consulente<br />

tecnico d’ufficio in oltre L.<br />

14 miliardi, ed ha parimenti ritenuto<br />

“non notevole” l’importo<br />

delle spese, pari a poco più di<br />

L. 7 milioni, a carico “pro quota”<br />

dei condomini Z.E. e Z.M.F.,<br />

proprietari di cinque unità immobiliari<br />

per un totale di oltre<br />

226 millesimi”.<br />

Si è pronti a riconoscere che<br />

nell’occasione i Giudici Supremi<br />

abbiano alquanto largheggiato.<br />

Peraltro, appare altrettanto evidente<br />

che per una spesa di circa<br />

cinquecento euro pro capite<br />

non può richiedersi un quorum<br />

speciale.


A. Lavoratori dipendenti in vigore<br />

FORME<br />

ASSICURATIVE<br />

Operai Impiegati Portieri Pulitori<br />

Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip.<br />

FPLD 33,00 9,19 33,00 9,19 32,30 8,84 33,00 9,19<br />

DS 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,61 -<br />

CUAF 0,68 - 0,68 - 0,68 - 0,68 -<br />

TFR 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -<br />

MALATTIA 2,44 - - - - - 2,44 -<br />

MATERNITÀ 0,24 - 0,24 - 0,24 - 0,24 -<br />

TOTALE 38,17 9,19 35,73 9,19 35,03 8,84 38,17 9,19<br />

B. Lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi)<br />

Campo di<br />

applicazione<br />

Non iscritti ad<br />

altra forma di<br />

previdenza<br />

obbligatoria<br />

Titolari di<br />

pensione diretta<br />

Iscritti ad altra<br />

forma<br />

di previdenza<br />

obbligatoria o<br />

titolari<br />

di pensione di<br />

reversibilità<br />

Massimale<br />

contributivo<br />

96.149,00<br />

96.149,00<br />

96.149,00<br />

IVS Maternità,<br />

ANF,<br />

Malattia<br />

Totale Contributo<br />

collaboratore<br />

Contributo<br />

committente<br />

27,00 0,72 27,72 9,24 18, 48<br />

18,00 - 18,00 6,00 12, 00<br />

18,00 - 18,00 6,00 12, 00<br />

C. Associati in partecipazione - Non iscritti ad altre gestioni e non pensionati<br />

C1.<br />

Retribuzione<br />

annua<br />

IVS Maternità,<br />

ANF,<br />

malattia<br />

Totale<br />

contributi<br />

Contributo<br />

associante<br />

Contributo<br />

associato<br />

0 - 96.149,00 27,00 0,72 27,72 15, 25 12, 47<br />

Associati in partecipazione - Iscritti ad altre gestioni o pensionati<br />

Retribuzione<br />

annua<br />

IVS Totale<br />

contributi<br />

Contributo<br />

associante<br />

Contributo<br />

associato<br />

0 - 96.149,00 18,00 18,00 9, 99 8,01<br />

CONTRIBUTI COLF-BADANTI: AGGIORNAMENTO 2012<br />

CONTRIBUTI<br />

LAVORATORI<br />

DOMESTICI<br />

Retribuzione Effettiva<br />

Oraria<br />

Da gennaio a dicembre 2012<br />

Importo Contributivo Orario<br />

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari<br />

Totale<br />

contributo<br />

orario<br />

Di cui a carico del<br />

lavoratore<br />

Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva da<br />

€ 0 a € 7,54<br />

Le tabelle inPs<br />

Totale<br />

contributo<br />

orario<br />

Di cui a carico del<br />

lavoratore<br />

Euro 1,40 Euro 0,34 Euro 1,41 Euro 0,33<br />

l’amministratore<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva oltre Euro 1,58 Euro 0,38 Euro 1,59 Euro 0,38<br />

63


LAVORATORI<br />

Retribuzione DOMESTICI Effettiva<br />

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari<br />

Oraria<br />

Retribuzione Effettiva<br />

Totale<br />

Totale<br />

Di Importo cui a carico Contributivo del Orario Di cui a carico del<br />

contributo Le tabelle contributo<br />

lavoratore inPs<br />

lavoratore<br />

Con orario quota assegni familiari Senza orario quota assegni familiari<br />

Oraria<br />

Rapporto di lavoro di durata fino alle<br />

Totale<br />

24 ore settimanali Di cui a carico (*) del<br />

contributo<br />

lavoratore<br />

Retribuzione oraria<br />

orario<br />

Totale<br />

contributo<br />

orario<br />

Di cui a carico del<br />

lavoratore<br />

effettiva da<br />

Euro 1,40 Euro 0,34 Euro 1,41 Euro 0,33<br />

€ Rapporto 0 a € 7,54 di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva oltre da<br />

€ € 7,54 0 a € fino 7,54 a € 9,19<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva oltre € 9,19<br />

€ 7,54 fino a € 9,19<br />

Euro 1,58 1,40 Euro 0,34 0,38 Euro 1,41 1,59 Euro Euro 0,33 0,38<br />

Euro<br />

Euro<br />

1,93<br />

1,58 Euro<br />

Euro<br />

0,38<br />

0,46<br />

Euro<br />

Euro<br />

1,59<br />

1,94<br />

Euro<br />

Euro<br />

0,38<br />

0,46<br />

Rapporto<br />

Retribuzione<br />

di lavoro<br />

oraria<br />

di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)<br />

Euro 1,93 Euro 0,46 Euro 1,94 Euro 0,46<br />

effettiva oltre € 9,19<br />

Euro 1,02 Euro 0,24 Euro 1,02 Euro 0,24<br />

Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)<br />

NOTA BENE: Per retribuzione oraria EFFETTIVA s’intende la retribuzione oraria di fatto concordata, PIÙ la tredicesima<br />

TABELLA CALCOLI COSTO DEL LAVORO Euro 1,02 Euro 0,24 Contributi INPS Euro 1,02 Euro 0,24<br />

mensilità rapportata sempre in misura oraria, PIÙ (nel caso di lavoratrice/tore A) per i portieri convivente) (x 26,19%) il valore convenzionale di vitto c ed<br />

RETRIBUZIONE alloggio in misura LORDA oraria. (1) € A<br />

A1) addetti alle pulizie (“X” x 28,98%) c 1<br />

RATEO 13° (2) € B<br />

TABELLA CALCOLI COSTO DEL _________ LAVORO<br />

Totale € X<br />

RETRIBUZIONE LORDA (1) € A<br />

Contributi<br />

Premio INAIL<br />

INPS<br />

A)<br />

Per<br />

per<br />

i portieri<br />

i portieri<br />

ed<br />

(x<br />

addetti<br />

26,19%)<br />

alle pulizie<br />

A1)<br />

(“X”<br />

addetti<br />

x 21,21°°/°°)<br />

alle pulizie (“X” x 28,98%)<br />

c<br />

c 1<br />

c 2<br />

RATEO 13° (2)<br />

Totale<br />

€ B<br />

_________<br />

€ X<br />

Premio INAIL<br />

Per i portieri ed addetti alle pulizie<br />

(“X” x 21,21°°/°°) c 2<br />

(1) il contributo si computa per tutti i lavoratori di cui ai profili A),C)<br />

e D) del vigente CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATO<br />

(2) Il contributo si computa solo per i lavoratori di cui al profilo B)<br />

ASSENTEISMO del vigente CCNL (assenze PROPRIETARI varie DI quali FABBRICATO Malattie, Infortuni,<br />

Permessi (3) determinato non retribuiti, l’Importo Utile ecc. si ipotizzando deve togliere una lo 0,5%, media ovvero: (X<br />

annua moltiplicato di 6 giorni) 0,5%) (A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)<br />

CAS.PO (solo per coloro che viene<br />

_________<br />

applicato il CCLN proprietari fabbricato<br />

€ Y<br />

A) per portieri (1) (“X” x 1,7%)<br />

T.F.R.: A1) addetti (“X” alle ovvero pulizie (1+2 (2) (“X” (3) ) / x 13,5) 0,4%) } € c Z 3<br />

_________<br />

€ Y<br />

ASSENTEISMO (assenze varie quali Malattie, Infortuni,<br />

Permessi non retribuiti, ecc. ipotizzando una media<br />

T.F.R.: (“X” ovvero (1+2 (3) ) / 13,5) € Z<br />

annua di 6 giorni) (A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)<br />

TOTALE (sommatoria di “X” + “Y” + “Z”)<br />

TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 01/01/2012<br />

(Art. 36 del CCNL 24/01/2007)<br />

TABELLA - A) - Lavoratori conviventi<br />

LIVELLI VALORI<br />

MENSILI<br />

INDENNITÀ<br />

A 595,36<br />

AS 703,61<br />

B 757,73<br />

BS 811,85<br />

C 865,99<br />

CS 920,11<br />

D 1.082,48 160,07<br />

DS 1.136,60 160,07<br />

TABELLA - C) - Lavoratori non conviventi<br />

(valori orari)<br />

A 4,33<br />

AS 5,10<br />

B 5,42<br />

BS 5,74<br />

C 6,06<br />

CS 6,37<br />

D 7,36<br />

DS 7,68<br />

64<br />

l’amministratore<br />

TABELLA - B) - lavoratori di cui<br />

art. 15 - 2 comma (valori mensili)<br />

B 541,24<br />

BS 568,30<br />

C 627,83<br />

TABELLA - D) - Assistenza notturna<br />

(valori mensili)<br />

AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.<br />

BS 933,63<br />

CS - 1.058,12<br />

DS - 1.307,10<br />

TABELLA - E) - Presenza notturna<br />

(valori mensili)<br />

LIVELLO UNICO 625,14<br />

TABELLA - F) - Indennità<br />

(valori giornalieri)<br />

Pranzo e/o colazione 1,81<br />

Cena 1,81<br />

Alloggio 1,57<br />

Totale 5,19


Le nostre tabelle<br />

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI<br />

INDICE GENERALE<br />

VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE<br />

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC<br />

2002 + 2,3 + 2,3 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7<br />

2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3<br />

2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />

2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9<br />

2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />

2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6<br />

2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0<br />

2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0<br />

2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9<br />

2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2<br />

2012 + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0 +3,1 +2,9 +3,1 +3,1 +2,7 +2,4 +2,4<br />

TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />

TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />

ANNO TASSO<br />

Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%<br />

Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%<br />

Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%<br />

Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%<br />

Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%<br />

Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%<br />

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%<br />

Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%<br />

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%<br />

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%<br />

Dal 01/01/2012 2,50%

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