alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

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Vista la proposta dell'Associazione "Fiaba - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche" di dedicare una giornata nazionale alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche; Considerato che la promozione delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi a livello architettonico impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali, costituisce attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione e di pari opportunità; Ritenuta l'importanza di assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi dell'abolizione delle barriere, svolte dalle amministrazioni pubbliche, nonchè la loro sinergia con analoghe iniziative svolte dalle associazioni private impegnate nel settore; Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva intesa a promuovere le diverse iniziative negli ambiti di competenza concentrabili annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 febbraio 2003; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, per le pari opportunità e per le politiche comunitarie; Emana la seguente direttiva: Art. 1. È istituita la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche" che si terrà la prima domenica di ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in situazione di disabilità, degli anziani e di quanti comunque limitati nella mobilità. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. CIRCOLARE INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRA- ZIONE PUBBLICA - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE, UFFICIO II - 12 MAGGIO 2004, N. 31 −"LEGGE 24.12.2003 N. 350, ART. 3, COMMA 106. CONGEDO PER L'ASSISTENZA AI DISABILI." Il comma 106, dell'art.3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), ha modificato l'art.42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. La novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), della durata massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell'art.42, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 aprile 2003 n. 115, dai genitori, compresi adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di scomparsa dei genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi ultimi non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività lavorativa. In base alla nuova formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto, a partire dal 1° gennaio 2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso le ASL. Con l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art. 42 citato. I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P.). Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l'anno 2004 (importo rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo), incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale. Quanto alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo. Per gli aspetti non innovati dalla presente nota, si richiamano comunque le istruzioni impartite da questo Istituto con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002 e le informative nn. 22 e 30 rispettivamente del 25 ottobre 2002 e del 21 luglio 2003 della Direzione Centrale Entrate.

LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4 −"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI." 1. Obiettivi e finalità. 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. 2. Definizioni. 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. 3. Soggetti erogatori. 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. 4. Obblighi per l'accessibilità. 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. 4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio. 5. Accessibilità degli strumenti didattici e formativi. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio. 6. Verifica dell'accessibilità su richiesta. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati: a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione; c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità; d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. 7. Compiti amministrativi. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio

LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4 −"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI<br />

STRUMENTI INFORMATICI."<br />

1. Obiettivi e finalità.<br />

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,<br />

ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.<br />

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e<br />

ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone dis<strong>abili</strong>, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3<br />

della Costituzione.<br />

2. Definizioni.<br />

1. Ai fini della presente legge, si intende per:<br />

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti <strong>dalle</strong> conoscenze tecnologiche, di erogare<br />

servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di dis<strong>abili</strong>tà necessitano<br />

di tecnologie assistive o configurazioni particolari;<br />

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando<br />

o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.<br />

3. Soggetti erogatori.<br />

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo<br />

2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici,<br />

alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di ri<strong>abili</strong>tazione pubblici, alle aziende di trasporto e di<br />

telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.<br />

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati<br />

ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone dis<strong>abili</strong>.<br />

4. Obblighi per l'accessibilità.<br />

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici,<br />

i requisiti di accessibilità st<strong>abili</strong>ti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni<br />

altra condizione <strong>nella</strong> valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata<br />

considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente<br />

motivata.<br />

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica<br />

di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità st<strong>abili</strong>ti dal decreto di cui all'articolo<br />

11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione,<br />

sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo<br />

di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.<br />

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da<br />

parte di lavoratori dis<strong>abili</strong> o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza<br />

di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità st<strong>abili</strong>ti dal decreto di cui all'articolo 11.<br />

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e<br />

la tecnologia assistiva adeguata alla specifica dis<strong>abili</strong>tà, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente<br />

svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo<br />

1999, n. 68.<br />

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio.<br />

5. Accessibilità degli strumenti didattici e formativi.<br />

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle <strong>scuole</strong> di ogni<br />

ordine e grado.<br />

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura<br />

di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici<br />

fondamentali, accessibili agli <strong>alunni</strong> dis<strong>abili</strong> e agli insegnanti di sostegno, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio.<br />

6. Verifica dell'accessibilità su richiesta.<br />

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità<br />

dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.<br />

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:<br />

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;<br />

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;<br />

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;<br />

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.<br />

7. Compiti amministrativi.<br />

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro<br />

nazionale per l'informatica <strong>nella</strong> pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio

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