03.06.2013 Views

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vista la proposta dell'Associazione "Fiaba - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche" di dedicare una giornata<br />

nazionale alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;<br />

Considerato che la promozione delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi a livello architettonico impediscono<br />

o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in<br />

situazione di dis<strong>abili</strong>tà alle attività economiche e sociali, costituisce attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione<br />

e di pari opportunità;<br />

Ritenuta l'importanza di assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione<br />

sui temi dell'abolizione delle barriere, svolte <strong>dalle</strong> amministrazioni pubbliche, nonchè la loro sinergia con analoghe<br />

iniziative svolte <strong>dalle</strong> associazioni private impegnate nel settore;<br />

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva intesa a promuovere le diverse iniziative<br />

negli ambiti di competenza concentr<strong>abili</strong> annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la<br />

connotazione di momento unitario di attenzione sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche;<br />

Sentito il Consiglio dei Ministri <strong>nella</strong> riunione del 28 febbraio 2003;<br />

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, per le pari opportunità e per<br />

le politiche comunitarie;<br />

Emana la seguente direttiva:<br />

Art. 1.<br />

È istituita la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche" che si terrà la prima domenica di ottobre di<br />

ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti<br />

nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi<br />

legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in<br />

situazione di dis<strong>abili</strong>tà, degli anziani e di quanti comunque limitati <strong>nella</strong> mobilità.<br />

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata <strong>nella</strong> Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />

italiana.<br />

CIRCOLARE INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRA-<br />

ZIONE PUBBLICA - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE, UFFICIO II - 12 MAGGIO 2004, N. 31<br />

−"LEGGE 24.12.2003 N. 350, ART. 3, COMMA 106. CONGEDO PER L'ASSISTENZA AI DISABILI."<br />

Il comma 106, dell'art.3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), ha modificato l'art.42, comma 5, del<br />

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n.<br />

151.<br />

La novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria<br />

2001), della durata massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell'art.42, come modificato dall'art.<br />

3 del D.Lgs. 23 aprile 2003 n. 115, dai genitori, compresi adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di<br />

scomparsa dei genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi ultimi non siano ricoverati a<br />

tempo pieno presso istituti <strong>speciali</strong>zzati e non prestino attività lavorativa.<br />

In base alla nuova formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto,<br />

a partire dal 1° gennaio 2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con<br />

handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento<br />

della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, ad opera<br />

delle apposite Commissioni mediche istituite presso le ASL.<br />

Con l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni<br />

soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell'art.4,<br />

comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.<br />

Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art. 42 citato. I periodi di<br />

cui all'oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro. I<br />

medesimi non sono valut<strong>abili</strong> né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P.).<br />

Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione<br />

mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati<br />

alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l'anno 2004 (importo rivalutato in base alla variazione dell'indice<br />

ISTAT dei prezzi al consumo), incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale.<br />

Quanto alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria<br />

l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.<br />

Per gli aspetti non innovati dalla presente nota, si richiamano comunque le istruzioni impartite da questo Istituto con la circolare<br />

n. 2 del 10 gennaio 2002 e le informative nn. 22 e 30 rispettivamente del 25 ottobre 2002 e del 21 luglio 2003 della Direzione<br />

Centrale Entrate.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!