03.06.2013 Views

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Si sottolinea, in particolare, la raccomandazione, ivi contenuta che l'estensione degli interventi dovrà essere graduale ed attuarsi<br />

a mano a mano che sia disponibile quel minimo di strutture e di personale che consente una adeguata funzione dell'azione<br />

educativa da parte di tutti gli <strong>alunni</strong>. Gli apporti degli Enti locali, a questo proposito, sono indispens<strong>abili</strong> per quanto attiene<br />

ai servizi assistenziali, medico-<strong>speciali</strong>stici e di ri<strong>abili</strong>tazione e dovranno essere opportunamente sollecitate..<br />

Ad integrazione delle norme di cui alla citata circolare n. 216 si ritiene di dover aggiungere soltanto, per ora, di utilizzare, per<br />

le iniziative di sostegno nelle classi in argomento, oltre il personale docente già in servizio nelle soppresse classi differenziali,<br />

anche il personale di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio <strong>nella</strong> medesima provincia, che ne abbia fatto o ne faccia documentata<br />

richiesta non oltre il 4 settembre p.v., in possesso di competenze acquisite attraverso valide esperienze didattiche e<br />

/ o professionali valutate dal gruppo di lavoro costituito secondo la medesima circolare n. 216.<br />

I docenti così utilizzati, che possono completare l'orario d'obbligo o con analoghe iniziative di sostegno in altre classi o con le<br />

normali attività d'insegnamento, saranno sostituiti, nelle <strong>scuole</strong> o classi di provenienza, con supplenti temporanei per il numero<br />

di ore strettamente occorrenti. L'utilizzazione del docente assegnato alla classe può avvenire di norma mediante momenti<br />

aggiuntivi specifici rispetto all'orario normale di lezione ed eccezionalmente mediante momenti di compresenza.<br />

Altri tipi di intervento possono richiedere la presenza più appropriatali personale variamente qualificato (assistenti sanitari,<br />

sociali, personale comunque idoneo a soddisfare particolari esigenze dei singoli <strong>alunni</strong>), che potrà essere fornito dagli<br />

enti locali o assicurato attraverso la stipula di convenzione.<br />

A tale riguardo si informa che con apposita circolare (n. 167de1 10/7/1978) vengono impartite istruzioni per l'attuazione del<br />

servizio socio- psico-pedagogico previsto dal 4° comma dell'art. 7 della legge N. 517.<br />

Le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia ed urgente diffusione della presente circolare fra le dipendenti <strong>scuole</strong> medie,<br />

invitando i Presidi, i docenti e tutti gli operatori scolastici a voler sperimentare l'applicazione dei nuovi strumenti offerti<br />

dalla legge in uno spirito di continuità responsabile con gli sforzi finora compiuti nell'assolvimento dei rispettivi compiti per<br />

esaltare, da un lato, la propria professionalità e, dall'altro, per mettere l'istituzione in grado di corrispondere sempre meglio<br />

alle rinnovate esigenze della società in cui essa opera.<br />

C..M. 199/1979 – FORME PARTICOLARI DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI<br />

HANDICAPS<br />

L'applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4-8-1977, per quanto attiene alle forme di integrazione e di sostegno a<br />

favore degli <strong>alunni</strong> portatori di handicaps della scuola elementare e media dell'obbligo, ha avuto una notevole estensione in<br />

tutte le province.<br />

Dalle segnalazioni pervenute dagli Ispettori Tecnici e dai gruppi di lavoro costituiti presso tutti i Provveditorati agli Studi si<br />

evidenziano tuttavia particolari difficoltà <strong>nella</strong> definizione dei compiti dei cosiddetti « insegnanti di sostegno », nonché nelle<br />

procedure della loro assegnazione alle <strong>scuole</strong> che attuano l'integrazione degli <strong>alunni</strong> handicappati.<br />

Come è noto, la legge n. 517, per l'attuazione di forme di integrazione e di sostegno a favore degli <strong>alunni</strong> handicappati, prevede<br />

all'art. 2. per la scuola elementare, « la prestazione di insegnanti <strong>speciali</strong>zzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.<br />

31-10-75 n. 970 (2) e ai sensi dell'art. 1 della L. 24-9-71 n. 820; e all'art. 7, per la scuola media, « la utilizzazione di docenti<br />

di ruolo o incaricati a tempo indeterminato in servizio <strong>nella</strong> scuola media e in possesso di particolari titoli di <strong>speciali</strong>zzazione,<br />

che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga <strong>alunni</strong> portatori di handicaps e nel numero<br />

massimo di sei ore settimanali ». Con riferimento a tale limite, è auspicabile, per quanto possibile, che non si proceda<br />

ad inserire sia <strong>nella</strong> scuola elementare che <strong>nella</strong> scuola media più di un allievo handicappato per classe.<br />

In particolare per quanto riguarda la scuola elementare, a modifica di quanto precedentemente disposto dalla C.M. n. 216 del<br />

3-8-77, al fine di rendere più univoci i criteri di utilizzazione dell'insegnante di sostegno nell'arco della scuola dell'obbligo, si<br />

ritiene che possa essere adottato il criterio di un insegnante di sostegno per quattro <strong>alunni</strong> handicappati inseriti nelle diverse<br />

classi, anziché sei.<br />

L'art. 9 del D.P.R. 31-10-75 n. 970 (che peraltro attende ancora una sua regolamentazione) benché sia citato soltanto per la<br />

scuola elementare, si deve intendere esteso <strong>nella</strong> sua motivazione anche agli altri ordini di <strong>scuole</strong>, per quanto applicabile.<br />

L'ultimo comma dell'art. 9 recita appunto che il personale docente delle <strong>scuole</strong> aventi particolari finalità (leggasi <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong>)<br />

« può essere assegnato a <strong>scuole</strong> normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità<br />

degli <strong>alunni</strong>, e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento ».<br />

In analogia si ritiene debbano essere utilizzati per tali attività anche gli insegnanti delle ex classi differenziali.<br />

E' da evitare peraltro la utilizzazione di insegnanti che non abbiano alcuna qualifica o alcuna esperienza in ordine alle condizioni<br />

di handicap per le quali sono previsti gli interventi di sostegno.<br />

Si noti che la legge non parla di « insegnanti di sostegno », ma di « forme particolari di sostegno » di vario tipo e di diversa<br />

compotenza.<br />

La locuzione « insegnanti di sostegno » è ormai così invalsa nell'uso comune che si può anche accettarla ufficialmente.<br />

Quello che invece bisogna evitare è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all'insegnante<br />

di classe, come purtroppo sta avvenendo in qualche caso.<br />

L'insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto <strong>nella</strong> programmazione educativa e partecipare a pari<br />

titolo alla elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!