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alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

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vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti «A. Magarotto>>, nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero<br />

della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,<br />

senato il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.<br />

Art. 11 − Reclutamento degli assistenti educatori<br />

L'accesso ai ruoli del personale assistente -educatore.degli istituti statali per sordomuti e per non cedenti ha luogo mediante<br />

concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso<br />

dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma di maturità magistrale,<br />

abbiano conseguito apposito titolo di <strong>speciali</strong>zzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso <strong>scuole</strong> n istituti<br />

riconosciuti dal ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreti delMinisteroper<br />

la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.<br />

Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norria,e di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio<br />

1974, n. 417.<br />

Il sevizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è riconosciuto come titolo<br />

valutabile nei concorsi magistrali.<br />

Art. 12 −Passaggi a posti di <strong>scuole</strong> normali<br />

Il passaggio del personale direttivo e insegnante <strong>dalle</strong> <strong>scuole</strong> e istituzioni di cui al precedente art. l ai corrispondenti<br />

posti o cattedre delle <strong>scuole</strong> e istituti normali, può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato<br />

almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette <strong>scuole</strong> e istituzioni con particolari finalità, sempreché<br />

siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.<br />

Il passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'ari. '5 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. omissis<br />

C. M. N. 228 DEL 9 SETTEMBRE 1976 - INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI<br />

NELLE SCUOLE COMUNI - ANNO SCOLASTICO 1976-77<br />

Questo Ministero ha preso atto delle difficoltà incontrate da diversi Provveditori agli Studi nell'applicazione della circolare n.<br />

227 dell' 8.8.75 concernente le iniziative di inserimento di <strong>alunni</strong> handicappati nelle <strong>scuole</strong> comuni per l'anno 1975/76.<br />

Poiché i fondi a disposizione per l'attuazione delle iniziative in parola non consentiranno per l'anno scolastico 1976/77 incrementi<br />

di spesa (e ciò in relazione alle note condizioni del bilancio dello Stato), la prosecuzione delle iniziative previste <strong>nella</strong><br />

predetta circolare 227 sarà resa possibile soltanto dalla osservanza dei criteri qui dì seguito indicati.<br />

Scuola materna<br />

In sede di determinazione del piano delle nuove istituzioni di sezioni per l'anno scolastico 1976/77 è stata data la preferenza,<br />

su espressa e motivata richiesta, a quelle che erano interessate all'attuazione di iniziative di integrazione dì <strong>alunni</strong> handicappati<br />

<strong>nella</strong> scuola comune. Ciò al fine di contenere a 20 unità, di norma con non più di 2 bambini handicappati, la popolazione<br />

scolastica di ciascuna sezione, nonché per assicurare ai sensi della 1. 18.3.1968, n. 444, un'insegnante aggiunta ogni 3<br />

sezioni.<br />

Scuola elementare<br />

A1 fine di consentire la realizzazione della scuola a tempo pieno (art. I della legge 24.9.1971, n. 820) in tutte le classi aperte<br />

<strong>all'integrazione</strong>, saranno soddisfatte in via prioritaria le richieste pervenute da parte delle <strong>scuole</strong> prescelte per l'attuazione del<br />

programma in questione. Pari precedenza sarà accordata alle richieste di istituzione di nuovi posti di organico (art. 12 della<br />

legge 24.9.1971, n. 820) onde contenere il numero degli <strong>alunni</strong> ad un massimo di 20 per classe, compresi di norma non più<br />

dì 2 handicappati. Resta inteso che dovranno essere utilizzati, anzitutto, i docenti resisi disponibili per la eventuale soppressione<br />

di posti d'organico nelle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong>, o in altre <strong>scuole</strong> (vedasí paragrafo IV della circolare ministeriale 12.8.1976, n.<br />

2051.<br />

Scuola media<br />

Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio assegnati dal Ministero agli Uffici scolastici provinciali sarà data la precedenza, tra<br />

le richieste di istituzioni di classi " a struttura integrata ", a quelle concernenti classi nelle quali risulteranno inseriti, nell'ambito<br />

della c. m. 227 in data 8.8.1975, <strong>alunni</strong> handicappati. La precedenza sarà osservata sia per l'organizzazione dei servizi<br />

di interscuola e prescuola e delle libere attività complementari, sia per la fornitura delle attrezzature e dei sussidi didattici.<br />

Inoltre í docenti di ruolo in servizio per l'anno scolastico 1975/76 presso classi sperimentali (ex differenziali) possono, a domanda,<br />

e con precedenza, essere comandati ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31.5.1974, n. 419, per l'insegnamento<br />

nelle predette classi. Per tale personale, a parità di altri titoli, devesi considerarsi prevalente l'anzianità di servizio prestato in<br />

classi sperimentali. Anche per tali classi il numero degli <strong>alunni</strong> non dovrà superare le 20 unità, compresi, di norma, non<br />

più di due handicappati.<br />

Servizi socio -psico-pedagogici<br />

Con apposita circolare saranno impartite disposizioni circa le convenzioni per i servizi socio-psico-pedagogici per le quali si<br />

prevedono pure riduzioni di stanziamenti. (In particolare per la scuola elementare si avranno riduzioni del 25% in ciascuna<br />

Provincia).<br />

Sarà perciò necessario invitare gli Enti a privilegiare, <strong>nella</strong> scelta delle <strong>scuole</strong>, quelle nelle quali si effettua la integrazione di<br />

<strong>alunni</strong> handicappati.

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