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alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

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Una considerazione particolare merita il problema dei caratteriali con note di devianza di natura socio-ambientale, che rischiano,<br />

per carenza di corrette terapie di trattamento, di alimentare, come di fatto alimentano, il vivaio della delinquenza minorile,<br />

tanto preoccupante oggi per il suo graduale incremento.<br />

La Commissione ritiene che gli attuali Istituti di rieducazione debbano avviarsi in misura sempre più ampia a trasformarsi in<br />

centri di promozione socio-culturale. In tal modo, per un verso questi centri potranno contribuire a prevenire con i loro interventi<br />

educativi, il disadattamento socio-ambientale e dall’altro, a porre in essere o a servirsi di tutti i possibili strumenti educativi,<br />

primi fra tutti le istituzioni scolastiche. Ciò potrà realizzarsi con una più accentuata realizzazione delle attività integrative<br />

e, per i giovani che abbiano superato l’età dell’obbligo, con l’avvio ad un tipo di attività lavorativa, che motivatamente<br />

scelta, gratifichi il soggetto e ne concretizzi le aspirazioni all’autosufficienza.<br />

Organismi del genere, <strong>nella</strong> loro apertura all’esterno, dovrebbero accogliere sia soggetti <strong>nella</strong> fascia dell’obb1igo che utilizzino<br />

normali strutture scolastiche all’interno e all’esterno, sia altri soggetti che non necessariamente siano secolarizzati e ai<br />

quali, nell’offerta di attività di tempo libero di tipo espressivo creativo, si dia la possibilità di superare le proprie persona1i<br />

difficoltà.<br />

In questa prospettiva, gli Istituti di rieducazione andrebbero via via perdendo la loro connotazione di struttura rigida, che accoglie<br />

soggetti che sono inevitabilmente etichettati come disadattati e diventerebbero sempre più utili, nell’ambito di un quartiere,<br />

per il recupero umano e sociale di giovani che, abbandonati a se stessi e isolati in un istituto al solo scopo di liberare la<br />

società di un elemento scomodo, sono fatalmente avviati sulla strada della delinquenza.<br />

Ciò non esclude, anzi postula in maniera prioritaria la funzione di recupero che in questo campo può esercitare la scuola, per<br />

la stessa peculiarità del suo compito e per la più ampia diffusione delle sue strutture, sia attraverso le normali attività scolastiche<br />

che attraverso l’organizzazione di attività integrative, che valgano ad interessare e gratificare il ragazzo, non più considerato<br />

come elemento deviante, ma come utente d’un servizio educativo ricco di stimolazioni.<br />

ESTRATTO DAL D.P. R. 31 OTTOBRE 1975 N° 970-NORME IN MATERIA DI SCUOLE AVENTI<br />

PARTICOLARI FINALITÀ. omissis<br />

Negli art. 2, 4 e 5 è prevista la partecipazione agli organi collegiali delle <strong>scuole</strong> aventi particolari finalità degli <strong>speciali</strong>sti che<br />

operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.<br />

Art. 8 −Titolo di <strong>speciali</strong>zzazione<br />

Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito<br />

di apposito titolo di <strong>speciali</strong>zzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso <strong>scuole</strong> o<br />

istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del<br />

Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.<br />

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica<br />

31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la <strong>speciali</strong>zzazione.<br />

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n.<br />

1297.<br />

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene<br />

alla validità di titolo di <strong>speciali</strong>zzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di <strong>speciali</strong>zzazione, purché già conseguiti alla<br />

data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente<br />

alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.<br />

Art. 9 −Reclutamento del personale direttivo e docente<br />

Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decréto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.<br />

417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.<br />

Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di <strong>speciali</strong>zzazione<br />

prescritto dal precedente art. 8.<br />

Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1 può essere assegnato a domanda personale direttivo<br />

e docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo di <strong>speciali</strong>zzazione.<br />

Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a <strong>scuole</strong> normali per interventi individualizzati di natura<br />

integrativa in favore della generalità degli <strong>alunni</strong>, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.<br />

Art. 10 −Reclutamento del personale direttivo e docente nelle suole per non vedenti e per sordomuti<br />

L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di <strong>scuole</strong> statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per<br />

sordomuti ha luogo mediante concorsi <strong>speciali</strong>.<br />

Detti concorsi si svolgono secondo le modalità st<strong>abili</strong>te dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417,<br />

rispettivamente.per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. 1 programmi di esame<br />

saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.<br />

Ai concorsi <strong>speciali</strong> di cui a1 precedente primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo<br />

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, siano forniti di apposito titolo dì <strong>speciali</strong>zzazione conseguito<br />

al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale A. Romagnoli di <strong>speciali</strong>zzazione per í minorati della

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