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La Nuova Redazione Fiscale Anno 2009 N. 007 OGGETTO CONFERIMENTO D’AZIENDA – IL PUNTO (1 PARTE) RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 11/01/2009 www.redazionefiscale.it Pagina 1 / 11 ART. 15 C. DA 10 A 12 D.L. 185/2008 (CD. “DECRETO ANTI-CRISI”) ART. 1 C. 46 L. 244/2008 (CD. “FINANZIARIA 2008”) Il decreto anticrisi intervenire sulla disciplina dei conferimenti di azienda, integrando le novità recentemente apportate dalla Finanziaria 2008. In particolare: • la Finanziaria 2008: dal 1/01/2008 ha introdotto in generale la possibilità di affrancare il disallineamento tra valori civili e fiscali sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali • il decreto anticrisi: dal 1/01/2009 modifica la precedente possibilità di affrancamento limitatamente alle immobilizzazioni immateriali LA PLUSVALENZA “DA CONFERIMENTO” In conferimento in generale: è equiparato alla “cessione in natura” (quindi a titolo oneroso) dove il “corrispettivo della cessione” è determinato: - in via ordinaria (singoli beni conferiti): dall’art. 9, c. 5 Tuir - conferimenti di “azienda”: dall’176 del Tuir - conferimento di partecipazioni di controllo/collegamento: dall’art. 175 Tuir. Il Conferimento “DI AZIENDA” La plusvalenza è quantificata in modo differente a seconda che sia effettuato: - nell’ambito di impresa (tra due imprenditori) - da privato (soggetto non imprenditore) Conferimento da soggetti non imprenditori: si verifica solo a seguito di conferimento da parte: - del locatore dell’unica azienda precedentemente affittata - della comunione incidentale ereditaria che non abbiano proseguito l’attività. Conferimento tra soggetti imprenditori: la plusvalenza per il conferente viene per così dire “forfetizzata” nella differenza tra: a) il valore maggiore tra i valori di iscrizione (va visto come il “prezzo” del conferimento): - della partecipazione ricevuta: nella contabilità del conferente - dell'azienda ricevuta: nella contabilità della conferitaria (differenza tra tutte le voci dell’attivo al netto del passivo) b) il costo “fiscale” dell’azienda conferita “Costo fiscale” dell’azienda: è dato dalla somma dei singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell’azienda. Concide col Patrimonio netto in assenza dei cd. “disallineamenti” tra valori civili e fiscali (esempio: ammortamenti anticipati transitati nel quadro EC – e non dai fondi ammortamento contabili -; rivalutazioni volontarie non fiscali da quadro RV; ecc.). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) Tel. 0464/480556 - Fax 0464/423189 – Email: info@redazionefiscale.it – www.redazionefiscale.it Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it

La Nuova Redazione Fiscale<br />

Anno 2009<br />

N. 007<br />

OGGETTO CONFERIMENTO D’AZIENDA – IL PUNTO (1 PARTE)<br />

RIFERIMENTI<br />

CIRCO<strong>LA</strong>RE DEL 11/01/2009<br />

www.redazionefiscale.it<br />

Pagina 1 / 11<br />

ART. 15 C. DA 10 A 12 D.L. 185/2008 (CD. “DECRETO ANTI-CRISI”)<br />

ART. 1 C. 46 L. 244/2008 (CD. “FINANZIARIA 2008”)<br />

Il decreto anticrisi intervenire sulla disciplina dei conferimenti di azienda, integrando le novità<br />

recentemente apportate dalla Finanziaria 2008. In particolare:<br />

• la Finanziaria 2008: dal 1/01/2008 ha introdotto in generale la possibilità di affrancare il<br />

disallineamento tra valori civili e fiscali sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali<br />

• il decreto anticrisi: dal 1/01/2009 modifica la precedente possibilità di affrancamento limitatamente<br />

alle immobilizzazioni immateriali<br />

<strong>LA</strong> <strong>PLUSVALENZA</strong> <strong>“DA</strong> <strong>CONFERIMENTO”</strong><br />

In conferimento in generale: è equiparato alla “cessione in natura” (quindi a titolo oneroso) dove<br />

il “corrispettivo della cessione” è determinato:<br />

- in via ordinaria (singoli beni conferiti): dall’art. 9, c. 5 Tuir<br />

- conferimenti di “azienda”: dall’176 del Tuir<br />

- conferimento di partecipazioni di controllo/collegamento: dall’art. 175 Tuir.<br />

Il Conferimento “DI AZIENDA”<br />

La plusvalenza è quantificata in modo differente a seconda che sia effettuato:<br />

- nell’ambito di impresa (tra due imprenditori)<br />

- da privato (soggetto non imprenditore)<br />

Conferimento da soggetti non imprenditori: si verifica solo a seguito di conferimento da parte:<br />

- del locatore dell’unica azienda precedentemente affittata<br />

- della comunione incidentale ereditaria<br />

che non abbiano proseguito l’attività.<br />

Conferimento tra soggetti imprenditori: la plusvalenza per il conferente viene per così dire<br />

“forfetizzata” nella differenza tra:<br />

a) il valore maggiore tra i valori di iscrizione (va visto come il “prezzo” del conferimento):<br />

- della partecipazione ricevuta: nella contabilità del conferente<br />

- dell'azienda ricevuta: nella contabilità della conferitaria (differenza tra tutte le voci<br />

dell’attivo al netto del passivo)<br />

b) il costo “fiscale” dell’azienda conferita<br />

“Costo fiscale” dell’azienda: è dato dalla somma dei singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e<br />

delle passività che compongono il patrimonio dell’azienda. Concide col Patrimonio netto in assenza dei cd.<br />

“disallineamenti” tra valori civili e fiscali (esempio: ammortamenti anticipati transitati nel quadro EC – e non<br />

dai fondi ammortamento contabili -; rivalutazioni volontarie non fiscali da quadro RV; ecc.).<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

IMPONIBILITÀ della plusvalenza – NOVITÀ FINANZIARIA 2008<br />

FINO AL 31.12.2007: vigevano 2 regimi di conferimento di azienda:<br />

1) quello dell’art. 175 (cd. “REALIZZATIVO”): la plusvalenza:<br />

- era in generale tassata<br />

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Pagina 2 / 11<br />

- salvo il caso, piuttosto frequente peraltro, in cui conferente e conferitario si mettevano d’accordo per<br />

indicare nelle rispettive contabilità i medesimi valori contabili dell’azienda conferita (cd. “continuità dei<br />

valori contabili”).<br />

Note al regime realizzativo:<br />

• soggetti interessati: era obbligatorio per conferitarie società di persone e facoltativo per conferitarie<br />

società di capitali (nessun rilievo aveva la tipologia del conferente: società o ditta individuale)<br />

• valori di iscrizione (per conferente e conferitario): avevano piena valenza “fiscale” (nessun<br />

disallineamento civilistico)<br />

• comportamento del conferitario: influiva sulla plusvalenza (opportuno che l’atto di conferimento<br />

obbligasse il conferitario a iscrivere le poste dell’azienda a un valore preconcordato)<br />

• avviamento per il conferitario: se non si optava per la continuità dei valori, era possibile determinare un<br />

avviamento (deducibile fiscalmente per quote di ammortamento).<br />

2) quello dell’art. 176 (cd. “NEUTRALE”): la plusvalenza non era mai tassata perché:<br />

- contabilmente conferente e conferitario potevano sì esporre maggiori valori “contabili”<br />

- ma i valori “fiscali” rimanevano ancorati a quelli dell’azienda conferita (cd. “doppio binario”, con la<br />

continuità dei soli valori “fiscali”).<br />

Note al regime neutrale:<br />

• era il regime naturale per le conferitarie società di capitali<br />

• anzianità dei beni:<br />

- la conferente: attribuiva una anzianità alle partecipazioni ricevute (utile per la PEX) pari alla anzianità<br />

della azienda precedentemente condotta<br />

- la conferente: con riferimento sia all’azienda pervenuta che ai singoli beni in essa, manteneva la<br />

medesima anzianità che essi avevano presso il conferente (utile per la rateizzazione delle future<br />

eventuali plusvalenze)<br />

DAL 1.01.2008: il regime obbligatorio è il seguente:<br />

• dell’art. 175 è riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento<br />

• dell’art. 176 è esteso ai conferimento dove conferitaria è una società di persone<br />

• nell’ambito dell’art. 176 è ammesso affrancare i valori fiscali, allineandoli a quelli civili,<br />

col pagamento di una imposta sostitutiva.<br />

Condizione di residenza: il regime di neutralità è comunque riservato ai conferimenti:<br />

• di aziende ovunque esse si trovino: se i soggetti coinvolti sono entrambi residenti in Italia<br />

• di aziende situate in Italia: anche se il conferente e/o il conferitario sono soggetti non residenti.<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

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Pagina 3 / 11<br />

In generale vige la perfetta “continuità dei valori fiscali” e pertanto (CM 36/2004):<br />

CONFERITARIO: “eredita”:<br />

- gli stessi valori fiscali<br />

- la stessa anzianità<br />

riconosciuti al conferente<br />

Nota: non solo con riferimento al ramo di azienda nel suo complesso, ma anche l’anzianità di ogni singolo<br />

cespite in essa, il medesimo criterio di determinazione delle rimanenze, ecc.<br />

CONFERENTE: mantiene sulla partecipazione avuta in cambio:<br />

- lo stesso valore fiscale<br />

- la stessa anzianità<br />

dell'azienda conferita (non il valore “di iscrizione” come nel “vecchio” 175 Tuir).<br />

Regole ANTE FINANZIARIA 2008<br />

Conferente Conferitario Plus./Minus. <strong>PLUSVALENZA</strong><br />

Non imprenditore<br />

(azienda precedentemente data<br />

in affitto o conf. da comunione<br />

ereditaria senza prosecuzione)<br />

(Reddito diverso)<br />

Soggetto “imprenditore”<br />

(Reddito d‘impresa)<br />

(qualsiasi<br />

società)<br />

Snc / Sas<br />

(su<br />

opzione<br />

Srl / Spa)<br />

Srl / Spa<br />

Regole POST FINANZIARIA 2008<br />

(qualsiasi)<br />

Plusval.<br />

Criterio ordinario (art. 9 Tuir):<br />

1) val. “di cessione” dell’azienda<br />

(val. “normale” di attivo e passivo)<br />

meno<br />

2) costo fiscale dell’azienda conferita<br />

Criterio “speciale” (art. 175):<br />

1) maggior valore tra quello iscritto nella contabilità:<br />

- del conferente (riferita alla partecipazione)<br />

- del conferitario (tutto l’attivo meno il passivo)<br />

meno<br />

2) costo fiscale dell’azienda conferita<br />

E’ imponibile<br />

Minusval. Criterio ordinario (art. 9 Tuir)<br />

Plus. /<br />

Minus.<br />

Criterio “speciale” (art. 176):<br />

Non è imponibile<br />

Conferente Conferitario Plus./Minus <strong>PLUSVALENZA</strong><br />

Non imprenditore (inalterato) (inalterato) (Inalterato)<br />

Soggetto “imprenditore”<br />

(Reddito d‘impresa)<br />

Qualsiasi<br />

società<br />

Plusv. /<br />

Minusv.<br />

Criterio “speciale” (art. 176):<br />

1) maggior valore tra quello iscritto nella contabilità:<br />

- del conferente (riferita alla partecipazione)<br />

- del conferitario (tutto l’attivo meno il passivo)<br />

meno<br />

2) costo fiscale dell’azienda conferita<br />

Non è imponibile ed è affrancabile<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

ESEMPIO Situazione iniziale (bilanci infrannuali 2008):<br />

Bilancio 2008 di Beta snc (CONFERITARIA):<br />

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Pagina 4 / 11<br />

ATTIVO Val. cont. Val. econ. PASSIVO Val. cont. Val. econ.<br />

Immobilizzazioni 10.000 40.000 Cap. sociale 10.000 -<br />

TOTALE 10.000 40.000 TOTALE 10.000 -<br />

Bilancio 2008 di Alfa snc (CONFERENTE):<br />

ATTIVO Val. cont. Val. econ. PASSIVO Val. cont. Val. econ.<br />

Immobilizzazioni 10.000 20.000 Debiti 5.000 5.000<br />

Attivo circ. 5.000 5.000 Cap. sociale 10.000 -<br />

TOTALE 15.000 25.000 TOTALE 15.000 5.000<br />

Valore economico Beta conferitaria: 40.000 (67%)<br />

Valore economico Alfa conferente: 20.000 (33%) (costo fiscale: 10.000)<br />

Valore economico finale: 60.000 (100%)<br />

Aumento di capitale in Beta (assegnazione ad Alfa): per 5.000 (aumenta da 10.000 a 15.000), in modo<br />

che Alfa detenga alla fine 1/3 del capitale sociale (e quindi sempre 20.000 di valore economico).<br />

CASISTICA<br />

Casi<br />

CASO 1)<br />

A] Conferente:<br />

iscrizione partecipazioni<br />

B] Conferitario: iscrizione<br />

azienda<br />

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Plusvalenza<br />

Max (A] e B])<br />

1) 12.000 14.000 4.000<br />

2) 12.000 11.000 2.000<br />

3) 10.000 10.000 -<br />

Bilancio di Beta (CONFERITARIA):<br />

Attivo Passivo Note<br />

Immobilizzazioni<br />

Val. fisc. del “ramo d’Az.” in Beta:<br />

preesistenti 10.000 Debiti Conferiti 5.000 rimane a 10.000 (quello che aveva<br />

Attivo Conferito 19.000 Cap. sociale 15.000 in capo alla conferente Alfa)<br />

Ris. da Conf. 9.000 Riserva “di capitale”, liberamente<br />

disponibile (*)<br />

Totale 29.000 Totale 29.000<br />

(*) Per distribuzione, copertura perdite, ecc. (posizione di Assonime).<br />

Bilancio di Alfa (CONFERENTE):<br />

Attivo Passivo Note<br />

Partecipazioni 12.000 Cap. sociale 10.000 Val. fiscale partec.: 10.000<br />

Ris. da Conf. 2.000 Ris. “di utili” (dottrina)<br />

Totale 12.000 Totale 12.000 liberamente dispon. (RM 82/00)<br />

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Pagina 5 / 11<br />

Quadro RV in Unico:<br />

Beta: l’attivo è iscritto nella conferitaria Beta a 19.000 a fonte di 15.000 nella conferente (es.: per recepire la<br />

maggior valutazione di perizia su un immobile per 4.000): la conferente inserirà il seguente quadro<br />

nell’Unico (il decremento è dato dall’ammortamento 2008):<br />

Alfa: anche Alfa dovrà compilare l’RV per indicare che il valore della partecipazione (contabile per 12.000)<br />

rimane 10.000 (non vi sono decrementi da gestire).<br />

Mancata compilazione dell’RV: impedisce la neutralità fiscale dell’operazione, comportando:<br />

- la tassazione della plusvalenza sul conferente (non è chiaro, peraltro, se determinata sempre<br />

sulla scorta dell’art. 176 – come pare - o sulla base dell’art. 9)<br />

- ma anche la rilevanza fiscale dei maggiori valori da questo iscritti in contabilità<br />

ULTERIORE IPOTESI: successivamente, nel 2009 (dopo 6 mesi):<br />

A) Beta cede:<br />

• il medesimo ramo d’azienda a 30.000: la plusvalenza<br />

- “contabile” è di 6.000 (cioè 30.000 – [(10.000 + 19.000) – 5.000])<br />

- “fiscale” è di 20.000 (cioè 30.000 – 10.000); va operata una variazione in aumento di 14.000 e<br />

se Beta aveva condotto l’azienda per più di 2,5 anni, l’anzianità complessiva sarà di 3 anni e<br />

potrà rateizzare la plusvalenza fiscale<br />

• un cespite pervenuto da Beta: se Beta aveva acquistato il cespite da almeno 2,5 anni,<br />

l’anzianità complessiva sarà di 3 anni e Beta potrà rateizzare la plusvalenza<br />

B) Alfa snc cede la partecipazione a 30.000: la plusvalenza:<br />

- “contabile” è di 18.000 (cioè 30.000 – 12.000)<br />

- “fiscale” è di 20.000 (cioè 30.000 – 10.000); occorre poi verificare se è applicabile la PEX:<br />

a) periodo di possesso di 12 mesi: soddisfatto se Alfa<br />

conduceva l’azienda da più di 6 mesi (+ 6 mesi del 2009)<br />

b) iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo<br />

bilancio post conferimento: per presunzione di legge<br />

(anche se di fatto ciò non avviene).<br />

14.000 210 13.790<br />

10.000 150<br />

9.850<br />

c) residenza extra Black list da più di 3 anni<br />

(unitamente al periodo di conduzione di Alfa)<br />

d) “commercialità” dell’attività da più di 3 anni<br />

(unitamente al periodo di conduzione di Alfa)<br />

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60<br />

Ammortamento sui 6<br />

mesi di possesso<br />

dell’immobile di Beta<br />

60<br />

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Pagina 6 / 11<br />

⇒ Se le condizioni sono verificate: Alfa snc tasserà solo il 49,72% (nuova misura dal 2009) di 20.000<br />

(senza rateizzo, che in questo caso è vietato)<br />

⇒ Se non sono verificate: Alfa tassa l’intera plusvalenza di 20.000, potendo rateizzare se il possesso<br />

(pari al periodo di conduzione dell’azienda presso Alfa + 6 mesi del 2009) è ultratriennale.<br />

CASO 2)<br />

Bilancio di Beta (CONFERITARIA):<br />

ATTIVO PASSIVO Note<br />

Immobilizzazioni<br />

Val. fiscale “ramo d’Az.” in Beta: 10.000<br />

preesistenti 10.000 Debiti Conferiti 5.000 (Val. contabile: 16.000 – 5.000 = 11.000)<br />

Attivo Conferito 16.000 Cap. sociale 15.000<br />

Ris. da Conf. 6.000 Riserva “di capitale” liberamente<br />

TOTALE 26.000 TOTALE 26.000 disponibile<br />

Valore fiscale del ramo di azienda: rimane di 10.000 (e non il valore di iscrizione di 11.000, come fino al<br />

31.12.2007 nel regime art. 175 Tuir); in sede di futura cessione del ramo d’azienda Beta calcola la<br />

plusvalenza assumendo tale valore.<br />

Bilancio di Alfa (CONFERENTE):<br />

ATTIVO PASSIVO Note<br />

Partecipazioni 12.000 Cap. sociale 10.000 val. fiscale partec.: 10.000<br />

Ris. da Conf. 2.000 Ris. “di utili” (dottrina)<br />

TOTALE 12.000 TOTALE 12.000 liberamente dispon. (RM 82/00)<br />

Valore fiscale della partecipazione: rimane 10.000<br />

Scritture contabili di Alfa: è possibile iscrivere alternativamente:<br />

- una plusvalenza a conto economico (quanto chiarito dall’Ass. dei Revisori Contabili); in tal caso va<br />

eseguita una variazione in diminuzione in Unico<br />

- una “riserva da conferimento”, come nell’esempio (è quanto dispongono gli Ias); nessuna variaz. in Unico<br />

CASO 3)<br />

Bilancio di Beta (CONFERITARIA):<br />

ATTIVO. PASSIVO Note<br />

Immobilizzazioni 10.000 Deb. Conferiti 5.000 val. fiscale ramo d’azienda<br />

Att. Conferito 15.000 Cap. sociale 15.000 conferito: 10.000<br />

Ris. da Conf. 5.000<br />

TOTALE 25.000 TOTALE 25.000<br />

Bilancio di Alfa (CONFERENTE):<br />

ATTIVO. PASSIVO Note<br />

Partecipazioni 10.000 Cap. sociale 10.000 val. fiscale partecipaz.: 10.000<br />

Ris. da Conf. -<br />

TOTALE 10.000 TOTALE 10.000<br />

CONTINUITÀ contabile FACOLTATIVA – ATTENZIONE: è ancora possibile:<br />

- evitare per semplicità contabile di gestire i disallineamenti (non si compila alcun RV)<br />

- tuttavia non sarà possibile affrancare i disallineamenti (attualmente è più conveniente gestire i<br />

disallineamenti fino al 31/12 dell’esercizio di conferimento ed affrancarli in Unico del periodo.<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

CONTABILITÀ “SEMPLIFICATE”<br />

Il conferimento “neutrale art. 176 è applicabile anche per seguenti i soggetti:<br />

• conferenti: ditte individuali o società di persone<br />

• conferitarie: società di persone<br />

in contabilità semplificata.<br />

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Pagina 7 / 11<br />

N.B: i “valori di iscrizione” in contabilità (per garantire la continuità contabile), in assenza di uno<br />

Stato Patrimoniale, saranno desumibili (v. CM 33/1999):<br />

- dall’inventario iniziale da indicare nell’atto notarile<br />

- e dalle registrazioni a libro cespiti.<br />

Considerazioni – soppressione del regime “realizzativo”:<br />

• perdite pregresse: non è più ammesso adottare il conferimento realizzativo e pertanto le<br />

eventuali perdite fiscali (che potevano in passato annullare la eventuale plusvalenza) non<br />

saranno più utilizzabili nell’operazione<br />

• IVS: il regime neutrale ha vantaggi anche per gli aspetti contributivi (sia per i soggetti<br />

“fiscalmente” trasparenti che per le Srl commerciali in “trasparenza previdenziale”)<br />

RISERVE <strong>“DA</strong> <strong>CONFERIMENTO”</strong>: si noti la diversa natura della riserva costituita in capo:<br />

• alla conferitaria: riserva “di capitali”<br />

(se distribuita non è tassata, ma riduce in capo al beneficiario il costo storico della partecipazione; solo<br />

se questo va “sottozero”, la differenza negativa è “plusvalenza”, che può fruire della Pex in presenza dei<br />

requisiti. Nell’esempio 1: se Beta distribuisse la riserva di 9.000 tutta ad Alfa, il costo fiscale di<br />

quest’ultima diverrebbe: 10.000 – 9.000 = 1.000.)<br />

• alla conferente: la dottrina maggioritaria le attribuisce la natura di “riserva di utili”<br />

(se distribuita è imponibile per la beneficiaria come “dividendo”: sempre nell’esempio 1 se Alfa snc<br />

distribuisse ai propri soci – persone fisiche - la riserva di 2.000, i soci tasserebbero a RH tale utile).<br />

Neutralità del conferimento<br />

Requisito “territoriale”<br />

ASPETTI CONTABILI<br />

CONFERITARIO<br />

CONFERENTE<br />

ITALIANO ESTERO<br />

ITALIANO Anche Az. Estere Solo Az. in Italia<br />

ESTERO Solo Az. in Italia Solo Az. in Italia<br />

E’ ammesso sia il riporto (v. Assomine circ. 51/2008):<br />

- a “saldi chiusi”: l’attivo è iscritto al netto delle relative poste rettificative<br />

- a “saldi aperti”: al passivo si iscrivono le poste rettificative dell’attivo: f.di ammortamento,<br />

svalutazioni dei crediti, ecc.<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

Riflessi sui futuri ammortamenti (civilistici) della conferitaria:<br />

A) Iscrizione a SALDI APERTI<br />

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Non vi è l’obbligo di riportare esattamente i fondi ammortamento presenti nella conferente (v. Assonime), ma<br />

è possibile adottare gli stessi criteri che l’Agenzia ha disposto per la rivalutazione dei cespiti aziendali<br />

(inclusa la medesima problematica dell’eventuale “valore di recupero”):<br />

- con incremento del solo costo storico<br />

- con incremento del costo storico e del fondo<br />

- con decremento del fondo<br />

in modo tale che il “valore economico” del bene coincida con il “residuo ammortizzabile”.<br />

E’ evidente che l’ammortamento sarà maggiore più alta è l’iscrizione del costo storico.<br />

B) Iscrizione a SALDI CHIUSI<br />

Vi sarà 1 solo valore iscrivibile, che è il costo storico al netto dei fondo ammortamento.<br />

N.B.: in ogni caso l’ammortamento deducibile rimane inalterato sui valori contabili della conferente.<br />

Esempio: una Srl verifica la seguente situazione nella Contabilità del Conferente:<br />

Impianto: 100 F.do amm. 70 Res. amm.bile 30 (coeff. di ammort.: 10%)<br />

Il Perito abbia fatto una valutazione economica del bene pari a: 50<br />

Riapertura nella contabilità del Conferitario:<br />

1) a SALDI APERTI<br />

A) maggior Costo storico<br />

Val. civilistico 120 F.do amm. 70 Res. amm.bile 50 Ammort. Civile 12<br />

Val. fiscale 100 Ammort. Fiscale 10<br />

Var. in DIMINUZ. 2<br />

B) minor Fondo<br />

immobile: 100 F.do amm. 50 Res. amm.bile 50 Ammort. Civile 10<br />

Val. fiscale 100 Ammort. Fiscale 10<br />

Var. in DIMINUZ. ‐<br />

C) maggior Costo storico e maggior Fondo<br />

Val. civilistico 150 F.do amm. 100 Res. amm.bile 50 Ammort. Civile 15<br />

Val. fiscale 100 Ammort. Fiscale 10<br />

Var. in DIMINUZ. 5<br />

2) a SALDI CHIUSI<br />

Val. civilistico 50 F.do amm. ‐ Res. amm.bile 50 Ammort. Civile 5<br />

Val. fiscale 100 Ammort. Fiscale 10<br />

Var. in AUMENTO ‐ 5<br />

DETERMINAZIONE DEL REDDITO<br />

Conferente e Conferitaria proseguono in perfetta “continuità”:<br />

- ammortamenti: in dodicesimi per entrambi (prosecuzione nell’anticipato)<br />

- “giro” dei ratei/risconti, fatture da ricevere, ecc.<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

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Pagina 9 / 11<br />

Inoltre:<br />

• ammortamenti: si applica pro-rata temporis e non vi è l’abbattimento al 5% del 1° esercizio<br />

• ammortamenti anticipati: possibile proseguire<br />

• eccedenza manutenzioni: sul 5% del libro cespiti ad inizio anno della conferente (col prorata<br />

temporis)<br />

• plusvalenze post conferimento: rateizzabili se la conferente possedeva i beni da > 3 anni<br />

• vincoli sulle riserve: vanno ricostituiti i vincoli civilistici (es.: vincoli per ammortamenti<br />

anticipati e per rivalutazioni elusivamente civilistiche).<br />

Operazioni contabili<br />

Si tratta di due distinti soggetti d’imposta, obbligati a determinare un reddito di competenza in<br />

base ai giorni di esercizio dell’attività da parte di ciascuno.<br />

Esempio: ditta individuale si conferisce in società il 1°aprile 2008:<br />

la società conferitaria provvede a:<br />

• pagare a giugno la 14 a mensilità<br />

• pagare a dicembre la 13 a mensilità<br />

• accantonare la quota di TFR<br />

Tali costi vanno imputati pro-quota alla precedente ditta individuale<br />

e per la società sono dei crediti e non costi.<br />

COSTI SOSPESI / PROVENTI RATEIZZATI – passaggio alla conferitaria<br />

Con riferimento alle operazioni straordinarie, sorge il dubbio su come trattare le:<br />

- “variazioni fiscali”: plusvalenze rateizzate, eccedenze di manutenzioni, ecc.<br />

- ”variazioni civilistiche”: costi pluriennali in genere (spese di impianto, spese di ricerca e<br />

sviluppo, pubblicità e spese di rappresentanza capitalizzate) e beni immateriali “impropri”<br />

(manutenzioni incrementative su beni di terzi e avviamento).<br />

Principio generale: a tal fine si può tracciare il seguente principio generale:<br />

transito al beneficiario<br />

A) “variazioni fiscali”: non transitano mai (se la dante causa si estingue, le rate residue<br />

vengono portate in Dichiarazione in soluzione unica; in caso contrario, la dante causa<br />

prosegue nel rateizzo)<br />

B) ”variazioni civilistiche”: transitano al conferitario, considerato che trattasi di continuità<br />

contabile “completa” (ciò avverrà anche nei casi di donazione/successione d’azienda;<br />

nella trasformazione societaria, nella società di persone che perde la pluralità dei soci)<br />

OPERAZIONI “IN CONTINUITA’” CONTABILE:<br />

VARIAZIONI FISCALI (quelle gestite solo in Unico, non transitano<br />

non in contabilità)<br />

VARIAZIONI CIVILISTICHE (quelle da gestire contabilmente) transitano<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

CESSIONE INDIRETTA DI AZIENDA<br />

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Pagina 10 / 11<br />

Conferimento seguito da cessione di quote: è un mezzo per cedere l’azienda.<br />

L’operazione è conveniente se la cessione delle quote ha i requisiti per la in PEX; tassazione<br />

sulla plusvalenza in tal caso è limitata:<br />

• al 49,72% per Ditte individuali e Società di persone (dal 2009)<br />

• al 5% per Società di capitali (dal 2008)<br />

Riforma del Codice civile: si noti che non esiste più alcun vincolo all’acquisizione di partecipazioni<br />

in altre società (Srl in Snc, ecc.), tranne la modifica dell’oggetto sociale della conferente.<br />

ELUSIONE - art. 37bis Dpr 600/73<br />

La successiva cessione delle quote acquisite dal conferimento “neutrale”:<br />

• non è mai elusiva (per espressa previsione dell’art. 176 c. 3 Tuir)<br />

• per quanto potrebbe trovare applicazione “abuso del diritto” (Corte UE 21/02/2006 c-255/02)<br />

Cessione indiretta dell’IMPRESA INDIVIDUALE<br />

L’imprenditore cede le quote ricevute dal conferimento:<br />

a) con unica azienda (non ha più una contabilità dove iscrivere le quote ricevute):<br />

- sia a seguito di conferimento art. 176 che del soppresso 175<br />

- tassa la plusvalenza come capital gain (soppresso termine di 3 anni)<br />

- e sempre come cessione “qualificata” (lett. c) art. 67 c.1 Tuir: imponibile il 40%)<br />

Plusvalenza: prezzo – valore di iscrizione dell’azienda nelle scritture del conferitario<br />

b) possiede altra azienda: si applicano le regole ordinarie (quelle delle società viste sopra)<br />

Caso limite: la situazione ottimale è che:<br />

- si conferisca l’azienda in una costituenda Srl a socio unico (il 100% delle quote sarà del<br />

conferente)<br />

- successivamente si cedono le quote ricevute in Pex<br />

In tal modo Ditte individuali e società di persone evitano anche la tassazione al 49,72% (ridotta al<br />

5%) procedendo a un doppio conferimento (che non dovrebbe essere anch’esso “elusivo”).<br />

Ditta<br />

Rossi<br />

azienda<br />

Rossi<br />

Srl<br />

azienda<br />

quote quote<br />

Cess quote di Rossi2 Srl<br />

Rossi2<br />

Srl<br />

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Anno 2009<br />

N. 007<br />

PERIZIA da CONFERIMENTO IN SOCIETA’<br />

Occorre distinguere il soggetto conferitario per determinare il regime delle perizie:<br />

1) Conferitaria società DI CAPITALI: se trattasi di:<br />

• Srl: l’esperto è nominato dalle parti (tra gli iscritti ai Revisori contabili)<br />

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• Spa: in determinate condizioni può esser nominato dalle parti (nuovo art. 2343-ter c. 2 lett. b)<br />

2) Conferitaria società di PERSONE:<br />

• non è necessaria alcuna perizia<br />

• in presenza di valori elevati, tuttavia, ai fini di un maggior valore probatorio potrà essere<br />

consigliabile; in tal caso la scelta del perito è libera (es.: potrà preferirsi un geometra per la<br />

stima di un immobile e la perizia non va obbligatoriamente asseverata).<br />

Perizie obbligatorie: la relazione va allegata all’atto costitutivo e deve contenere:<br />

Descrizione dei beni o<br />

crediti conferiti<br />

PERIZIA E CONTINUITÀ CONTABILE – aspetti fiscali e civilistici<br />

A) Aspetto fiscale: la cd. “continuità fiscale” è data:<br />

• art. 176: dalla “uguaglianza” di ogni singolo bene (“il soggetto conferitario subentra nella<br />

posizione del conferente, in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo” - CM 320/97), intesa<br />

quale valore al netto delle poste rettificative<br />

B) Aspetto civilistico:<br />

Criteri di<br />

valutazione adottati<br />

- valori maggiori: possibile con la deroga dell’art. 2323 c. 4 CC (i maggiori valori sono iscritti ai<br />

soli fini di bilancio, con il Prospetto di riconciliazione che riporta fiscalmente ai valori inferiori; la<br />

riserva di rivalutazione creatasi è indisponibile);<br />

- valori minori: civilisticamente non è ammesso iscrivere valori superiori (né va utilizzato il<br />

Prospetto di riconciliazione quadro RV); si consiglia di svalutare i beni anticipatamente nella<br />

contabilità del conferente, prima del conferimento.<br />

Esempio: azienda da conferire: val. contabile val. di perizia<br />

Immobile 100.000 150.000<br />

Attrezzature 50.000 30.000<br />

Totale 150.000 180.000<br />

Il conferente dovrà svalutare le attrezzature; il valore svalutato sarà riportato dalla conferitaria. Questa<br />

potrà riportare il valore di perizia per l’immobile (RV in Unico).<br />

Domani seguirà la seconda parte.<br />

Attestazione che il valore conferito è<br />

almeno pari a quello attribuito per<br />

determinare il capitale sociale più il<br />

sovrapprezzo<br />

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