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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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LE CaTEgoRIE gIuRIDIChE DELLa gLoBaLIzzazIoNE<br />

tecnica e autonomia dalla <strong>politica</strong>: quasi che quegli affari siano<br />

conce pibili senza presupposti, cioè fuori dalla tutela politico-giuridica<br />

<strong>della</strong> pro prietà privata e <strong>della</strong> volontà di profitto. Ed anche<br />

conosciamo i politici, che il vecchio Marx chiamerebbe «becchini<br />

di se stessi», disposti ad ogni resa, pronti a riconoscere e venerare<br />

naturalità e oggettività tecnica dei mercati: quasi che libertà dagli<br />

affari e profitti delle imprese non dipendano da una scelta compiuta<br />

da loro medesimi. Fuori dalla <strong>politica</strong> – cioè, dalle lotte,<br />

ideologiche religiose culturali, che accompagnano posizione ed<br />

attuazione del diritto – noi non possiamo uscire; e, quando pur<br />

ci sembra di starne fuori, e professiamo lo starne fuori, facciamo,<br />

anche allora, pura e schietta <strong>politica</strong>.<br />

L’autonoma energia del diritto, la sua potenza di prescrizione<br />

e di tutela, nasce sempre dalla critica al naturalismo: e, come essa<br />

si esercitò in passato contro il naturalismo giuridico, così oggi<br />

deve volgersi al naturalismo economico. Soltanto la liberazione<br />

dal naturalismo, che nei nostri anni assume il mercato come luogo<br />

oggettivo e neutrale, è in grado di restituire alla <strong>politica</strong> dignità<br />

e responsabilità di scelta.<br />

I fenomeni globali – nell’intima contraddizione di dichiararsi<br />

oltre il diritto degli Stati e, insieme, di appoggiarsi ad esso e talvolta<br />

d’invocarne l’intervento protettivo – mostrano l’essenzialità<br />

del problema. La risposta non è certo nel ritorno ai nómoi <strong>della</strong><br />

terra (i quali, dal loro canto, apprestano le di fese dei luoghi e<br />

sprigionano tensioni drammatiche), ma nell’uso politico dell’artificialità<br />

giuridica, cioè negli accordi inter-statuali, idonei a valere<br />

oltre i confini dei singoli Stati. Soltanto le intese inter-statuali<br />

sono in grado di ricondurre gli affari economici nei luoghi applicativi<br />

del diritto, colmando così il divario, o dislivello di piani, tra<br />

spazio globale e territorialità delle norme. Questo ritorno sulla<br />

terra nulla ha che vedere con la primordiale efficacia dei nómoi,<br />

ma è soltanto determinazione topografica necessaria per la vigenza<br />

delle norme e l’esercizio <strong>della</strong> potestà coercitiva. La forma spaziale<br />

del diritto, non più racchiusa entro i confini dei singoli Stati,<br />

ma tuttavia riconducente al territorio di uno od altro di essi, acquista<br />

così, almeno in qualche parte, la stessa latitudine dei feno-<br />

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