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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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NaTaLINo IRTI<br />

neità. Né il succedersi delle «simultaneità», cioè dei singoli istanti<br />

di tempo, in cui le parti decidono ed attuano i negozi di scam bio,<br />

genera una vera e propria durata. Qui non c’è propriamente nulla<br />

che duri, che si faccia nella memoria del passato e nella continuità<br />

tra l’ieri e l’oggi. Ri mane soltanto l’ora, la registrazione meccanica<br />

del quadrante, che serve a mi surare la quantità del produrre o<br />

dello scambiare in singole unità di tempo.<br />

7. Negazione <strong>della</strong> capacità autoregolatrice del mercato (il<br />

solipsismo negoziale)<br />

Quale diritto governa i mercati planetari? Quali modi e forme<br />

<strong>della</strong> giuridicità riescono compatibili con lo spazio telematico?<br />

Piace, proprio nel punto in cui il discorso si fa più interno al<br />

sapere giuridico, di muovere da una fine notazione di Massimo<br />

Cacciari: «L’economia internazionale si “libera” del diritto interstatale<br />

europeo; fondato sull’esistenza di Stati effettiva mente sovrani.<br />

L’ultima espressione del moderno Stato, il “cuius ratio, eius<br />

oeconomia”, è stato spazzato via dal crollo dei sistemi socialisti».<br />

Il filosofo coglie e denuncia l’essenza del problema: se il mercato<br />

è globale, e, dunque, illimitato e sconfinato: se la massima dimensione<br />

spaziale è raggiungibile dal diritto solo mercé accordi fra<br />

Stati, e perciò sommando territorio a territorio; allora l’abisso è<br />

incolmabile, le due potenze presentano una diversa misura, e il<br />

diritto non può vantare alcuna pretesa di dominio sull’economia.<br />

Eppure si osserva che quello spazio è in grado di esprimere,<br />

come tale, il proprio diritto: un diritto, diverso da leggi di Stati o<br />

unioni di Stati, ma ben capace di disciplinare e ordinare l’economia<br />

globale. Consimili tesi – mai, o quasi mai, raccordate con una filosofia<br />

o teoria generale del diritto – va gheggiano che le parti s’incontrino<br />

in una zona estranea ai diritti statali, in una sorta di primitiva<br />

e originaria naturalità; e che gli accordi abbiano forza di vincolarle<br />

a dati comportamenti nell’interesse dell’una o dell’altra di esse.<br />

Assumere l’accordo – il patto, qui ed ora concluso fra Tizio e<br />

Caio – per fonte originaria di obblighi significa trasferire la so-

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