Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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03.06.2013 Views

I DIRITTI uMaNI NELLa gLoBaLIzzazIoNE 359 ordinamento. A tale posizione originaria si applicano le caratteristiche del velo d’ignoranza. I futuri membri, i cittadini di una comunità politica in fieri potranno accertare in via di principio norme comunitarie ed obbligatorie, solo se queste sono emanate in vista del bene comune. Tale idea del bene comune deve proceduralizzarsi, giacché la identificazione di detto bene, sia per ragioni epistemologiche (il bene comune è universalizzazione di preferenze comunque individuali), sia per ragioni normative (il bene comune ricomprende il bene dell’autonomia individuale), non può prescindere da un esercizio, sia pure collettivo, di autonomia individuale. Dalla posizione originaria politica, definita dal velo d’ignoranza, possono derivarsi dei diritti politici basici, come quelli di uguale libertà, nozione che ricomprende tanto la libertà negativa, quanto la cittadinanza, e l’uguale dignità sociale delle persone, la quale ultima vieta differenze economiche tali, che mettano a repentaglio l’uguale dignità morale e sociale dei soggetti. Questi diritti si aggiungono al diritto basico della situazione discorsiva, che potremmo considerare l’Urrecht, il diritto primigenio della situazione normativa intersoggettiva, che è quello dell’uguale dignità morale degli individui, al quale si connette inestricabilmente, in questa prospettiva, il diritto di libertà di pensiero e di libertà di parola. Ora, per garantire di fatto le norme prodotte nella situazione comune o impersonale, ho bisogno del diritto; vale a dire di istituzioni e norme positive. I diritti dell’uomo, tanto i tre basici della situazione discorsiva, come gli altri due risultanti dalla posizione originaria, devono potersi fare diritti istituzionalmente esigibili, cioè azionabili e sanzionabili; ma, per avere delle norme positive, c’è bisogno di istituzioni politiche, dello Stato, inteso, qui, come comunità politica stabile, fornita di organi che siano deputati ad emanare, accertare, implementare le norme comuni, in vista del bene comune ed al fine di realizzare questo. In tale ambito, nella situazione giuridica, i diritti umani sono quelli che risultano dalla somma dei diritti della situazione discorsiva e dai diritti della posizione originaria politica; si fanno diritti fondamentali e costituzionali. A questo proposito, vale sottolineare che i diritti della posizione

360 MaSSIMo La ToRRE originaria, caratterizzata dal velo d’ignoranza, sono precedenti alla, o indipendenti dalla instaurazione di una comunità politica positiva, poiché sono quelli che reggono la situazione deliberativa che concerne le caratteristiche della comunità politica positiva. Diritti umani possiamo considerare, dunque, i diritti basici della situazione discorsiva, della posizione originaria politica, in quanto posizioni normative che spettano a ciascun essere umano, indipendentemente dal fatto contingente d’essere membro di una specifica e concreta comunità politica. I diritti fondamentali sono invece i diritti che si danno in capo all’individuo in qualità di cittadino di un certo Stato; è importante sottolineare che, giacché la loro protezione dipende dallo strumento del diritto e dall’esercizio della cittadinanza, per essere effettivi, dunque, i diritti umani devono accompagnarsi a, o trasformarsi in diritti fondamentali, che sono quelli che garantiscono l’accesso alla cittadinanza e così alla produzione di norme positive. Tuttavia, la titolarità dei diritti umani non può immediatamente coincidere con quella dei diritti fondamentali, giacché la prima, in via di principio, per avere senso, dev’essere indipendente dalla seconda, in maniera che lo statuto normativo dei diritti fondamentali deve considerarsi inferiore a quello dei diritti umani. Infatti il loro ruolo è strumentale, in buona sostanza, alla protezione dei diritti dell’uomo. Sono questi ultimi diritti, i diritti umani, che rendono possibile che le norme positive possano soddisfare il requisito, che è in loro intrinseco, della connessione col bene comune e con la prospettiva morale, della quale non sono nient’altro che un prodotto finale. Alla creazione di una dimensione spazio temporale unica, che avvolge l’intero genere umano e le sue relazioni contrattuali, in ciò si è detto consistere precipuamente la globalizzazione, non corrisponde una sfera pubblica, una situazione politica di fatto dotata della stessa universalità. Ciò produce un problema gravissimo per ciò che concerne la validità dei diritti umani; questi, per essere efficaci, hanno bisogno di una elevata dose di istituzionalizzazione e a questo fine, di una comunità politica, all’interno della quale si diano norme giuridiche positive per la garanzia

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MaSSIMo La ToRRE<br />

originaria, caratterizzata dal velo d’ignoranza, sono precedenti<br />

alla, o indipendenti dalla instaurazione di una comunità <strong>politica</strong><br />

positiva, poiché sono quelli che reggono la situazione deliberativa<br />

che concerne le caratteristiche <strong>della</strong> comunità <strong>politica</strong> positiva.<br />

Diritti umani possiamo considerare, dunque, i diritti basici<br />

<strong>della</strong> situazione discorsiva, <strong>della</strong> posizione originaria <strong>politica</strong>, in<br />

quanto posizioni normative che spettano a ciascun essere umano,<br />

indipendentemente dal fatto contingente d’essere membro di una<br />

specifica e concreta comunità <strong>politica</strong>.<br />

I diritti fondamentali sono invece i diritti che si danno in capo<br />

all’individuo in qualità di cittadino di un certo Stato; è importante<br />

sottolineare che, giacché la loro protezione dipende dallo<br />

strumento del diritto e dall’esercizio <strong>della</strong> cittadinanza, per essere<br />

effettivi, dunque, i diritti umani devono accompagnarsi a, o<br />

trasformarsi in diritti fondamentali, che sono quelli che garantiscono<br />

l’accesso alla cittadinanza e così alla produzione di norme<br />

positive. Tuttavia, la titolarità dei diritti umani non può immediatamente<br />

coincidere con quella dei diritti fondamentali, giacché<br />

la prima, in via di principio, per avere senso, dev’essere indipendente<br />

dalla seconda, in maniera che lo statuto normativo dei diritti<br />

fondamentali deve considerarsi inferiore a quello dei diritti<br />

umani. Infatti il loro ruolo è strumentale, in buona sostanza, alla<br />

protezione dei diritti dell’uomo. Sono questi ultimi diritti, i diritti<br />

umani, che rendono possibile che le norme positive possano soddisfare<br />

il requisito, che è in loro intrinseco, <strong>della</strong> connessione col<br />

bene comune e con la prospettiva morale, <strong>della</strong> quale non sono<br />

nient’altro che un prodotto finale.<br />

Alla creazione di una dimensione spazio temporale unica, che<br />

avvolge l’intero genere umano e le sue relazioni contrattuali, in<br />

ciò si è detto consistere precipuamente la <strong>globalizzazione</strong>, non<br />

corrisponde una sfera pubblica, una situazione <strong>politica</strong> di fatto<br />

dotata <strong>della</strong> stessa universalità. Ciò produce un problema gravissimo<br />

per ciò che concerne la validità dei diritti umani; questi,<br />

per essere efficaci, hanno bisogno di una elevata dose di istituzionalizzazione<br />

e a questo fine, di una comunità <strong>politica</strong>, all’interno<br />

<strong>della</strong> quale si diano norme giuridiche positive per la garanzia

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