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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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5.2. Diversa è anche la struttura <strong>della</strong> relazione normativa propria<br />

<strong>della</strong> giustizia come reciprocità. Essa si differenzia in particolare<br />

dalla giustizia commutativa alla quale, peraltro, è stata associata<br />

da Tommaso (Tommaso riteneva – credo erroneamente –<br />

che «contrapassum est commutativum iustum» 175 ).<br />

5.2.1 La relazione normativa propria <strong>della</strong> giustizia commutativa<br />

è la tipica relazione giuridica bilaterale per la quale un primo<br />

soggetto A è titolare di un determinato “claim” verso un secondo<br />

soggetto B e il secondo soggetto B è titolare del correlativo<br />

“duty” verso il primo soggetto A 176 , entro negozi giuridici che<br />

così Aristotele esemplifica: «vendita, acquisto, prestito, cauzione,<br />

nolo, deposito, locazione» 177 .<br />

5.2.2. La relazione normativa propria <strong>della</strong> giustizia come reciprocità<br />

è una relazione trilaterale (come le Grazie indicano e che<br />

Aristotele sviluppa teoreticamente con il concetto di “unione in<br />

diagonale” 178 , cioè «scambio incrociato di prestazioni differenti tra<br />

tutte le componenti professionali in cui si articola il corpo <strong>sociale</strong>» 179 ).<br />

Nella giustizia come reciprocità, il soggetto A che soddisfa il bisogno<br />

di un secondo soggetto B acquisisce il “claim” che un terzo soggetto<br />

X soddisfi un suo bisogno nella misura in cui egli ha soddisfatto il<br />

bisogno di B: il terzo soggetto X è connotato solo dalla capacità di<br />

soddisfare un bisogno di A (potrebbe essere B, ma solo accidentalmente).<br />

Mentre il soggetto B di cui il soggetto A ha soddisfatto un<br />

certo bisogno acquisisce il “duty” di soddisfare un bisogno di un<br />

terzo soggetto X nella misura in cui A ha soddisfatto il suo bisogno:<br />

il terzo soggetto X è connotato solo dal fatto che esprime un bisogno<br />

che B può soddisfare (potrebbe essere A, ma solo accidentalmente).<br />

175 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II. q. 61, a. 4, trad. it. p. 123.<br />

176 I termini ‘claim’ (pretesa) e ‘duty’ (dovere) si riferiscono all’analisi delle relazioni<br />

giuridiche effettuata da Wesley Newcomb Hohfeld; cfr. G. Azzoni, Interpretazioni di<br />

Hohfeld, in “Materiali per una storia <strong>della</strong> cultura giuridica”, 1994, 24, p. 445.<br />

177 Aristotele, Ethica Nicomachea, 1131a 3-4.<br />

178 Ivi, 1133a 5-7.<br />

179 A. Lo Schiavo, Charites. Il segno <strong>della</strong> distinzione, Napoli, 1993, p. 164.

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