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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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L’IDEa DI gIuSTIzIa fRa IL RELaTIvo E L’uNIvERSaLE<br />

309<br />

I “two Principles of Justice” di John Rawls sono la versione<br />

contemporanea più celebre dei parametri di valutazione sulla cui<br />

base effettuare una giusta distribuzione del bene comune 86 .<br />

4.1.1.2. Invece, nella giustizia pareggiatrice “bisogna adeguare<br />

cosa a cosa: in modo che quanto uno ha in più, per averlo<br />

ricevuto da un altro, lo restituisca tutto al legittimo padrone: In<br />

tal modo si ha un’equivalenza secondo un giusto mezzo “aritmetico”,<br />

fondata sull’equivalenza quantitativa tra avanzo e disavanzo”<br />

87 . È il principio ancora oggi presente nell’art. 2041 (Azione<br />

generale di arricchimento) o nell’art. 2043 (Risarcimento per fatto<br />

illecito) del codice civile.<br />

La giustizia pareggiatrice non dipende, quindi, da valori. 88 Il<br />

terzo che garantisce questo tipo di giustizia è costituito dall’arbitro<br />

o dal giudice: “quando si litiga, ci si rifugia dal giudice” 89 .<br />

4.1.2. Ma, come scrive giustamente Alessandro Giuliani, “alla<br />

tradizione storiografica – salvo qualche eccezione – è sfuggito che<br />

in <strong>realtà</strong> nella Etica ci troviamo non di fronte ad una bipartizione,<br />

ma quanto meno ad una tripartizione” 90 . Infatti, accanto alla<br />

86 La rilevanza del tema <strong>della</strong> giustizia distributiva nella società contemporanea è<br />

sintomaticamente rappresentata dal suo ingresso anche nell’arte: vedi il progetto <strong>della</strong><br />

artista A. Kulunčić, Distributive Justice, 2001 (www.distributive-justice.org) presentato<br />

a “BIG Torino 2002” (nel catalogo, secondo fascicolo, p. 85) e a “Documenta 11”<br />

(nel catalogo pp. 386-387). Più in generale riguardo alle intersezioni tra teoria <strong>della</strong><br />

giustizia e arte contemporanea, ricordo che l’8 a Biennale Internazionale di Istambul è<br />

stata dedicata al concetto di “Poetic Justice” con l’obiettivo di “articulate an area of<br />

creative activity in which the seemingly opposing concepts of poetry and justice are<br />

brought into play together”.<br />

87 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II. q. 61, a. 2, trad. it. p. 116.<br />

88 Il carattere formale <strong>della</strong> giustizia pareggiatrice è stato evidenziato da Ernest J.<br />

Weinrib nelle sue ricerche di meta-teoria del diritto privato (E.J. Weinrib, The Idea of<br />

Private Law, Cambridge (Mass.), 1995. Secondo Weinrib, “corrective justice [nel mio<br />

lessico: la giustizia pareggiatrice] is the normative structure that underlies the private<br />

law relationship” (E.J. Weinrib, Corrective Justice, in “Iowa Law Review”, 1992, 77,<br />

p. 425.<br />

89 Aristotele, Ethica Nicomachea, 1132a 19-20.<br />

90 A. Giuliani, La giustizia come reciprocità (a proposito <strong>della</strong> controversia<br />

aristotelico-pitagorica), in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1970, 24,<br />

p. 726.

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