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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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gIaMPaoLo azzoNI<br />

tadinanza” 79 . La giustizia pareggiatrice 80 “apporta correzioni nei<br />

rapporti tra privati” 81 , siano essi relativi a obbligazioni di diritto<br />

penale (giustizia correttiva) o a obbligazioni di diritto privato<br />

(giustizia commutativa) 82 .<br />

Diverse sono le modalità di determinazione del giusto mezzo<br />

nel caso <strong>della</strong> giustizia distributiva e, rispettivamente, <strong>della</strong> giustizia<br />

pareggiatrice. Come parafrasa Tommaso: “il giusto mezzo<br />

nella giustizia distributiva è determinato secondo “una proporzionalità<br />

geometrica””, mentre nella giustizia pareggiatrice esso è<br />

determinato secondo “una proporzionalità aritmetica” 83 .<br />

4.1.1.1. Riguardo alla determinazione del giusto mezzo nella<br />

giustizia distributiva, Tommaso così scrive:<br />

nella giustizia distributiva a una persona viene dato tanto del bene comune<br />

quanto maggiore è la sua importanza nella collettività. [...] Perciò nella giustizia<br />

distributiva il giusto mezzo non viene determinato secondo l’equivalenza<br />

di una cosa con un’altra, ma secondo una proporzionalità delle cose alle persone<br />

84 .<br />

Dunque, nel caso <strong>della</strong> giustizia distributiva, la valutazione <strong>della</strong><br />

proporzione dipende da parametri che possono essere non condivisi<br />

o confliggenti e tra loro alternativi. Come scrive Aristotele,<br />

tutti, […] concordano che il giusto nelle distribuzioni deve essere conforme<br />

ad un certo merito, ma poi non tutti intendono il merito allo stesso modo, ma i<br />

democratici lo intendono come condizione libera, gli oligarchi come ricchezza<br />

o come nobiltà di nascita, gli aristocratici come virtù 85 .<br />

79 Aristotele, Ethica Nicomachea, 1130b 31-32.<br />

80 Il termine ‘pareggiatrice’ è in G. Del Vecchio, La giustizia, Roma,k 1946 3 , p. 55<br />

e in S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano,<br />

1991 2 , p. 196.<br />

81 Aristotele, Ethica Nicomachea, 1131a 1.<br />

82 “C’est, sous une forme encore imprécise, la distinction du Droit romain entre<br />

obligations ex contractu et obligations ex delicto” (cfr. R.A. Gauthier e J.Y. Jolif,<br />

L’Éthique à Nicomaque, cit., II, I, p. 350).<br />

83 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II. q. 61, a. 2, trad. it. La Somma<br />

Teologica, Bologna, 1984, p. 114.<br />

84 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II. q. 61, a. 2 , trad. it. p. 114.<br />

85 Aristotele, Ethica Nicomachea, 1131a 25-29.

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