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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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1.2. Ma insieme all’universale l’Occidente ha pensato il particolare.L’idea<br />

<strong>della</strong> giustizia, nello stesso momento in cui si costituisce<br />

come idea <strong>della</strong> giustizia universale, si costituisce anche<br />

come idea <strong>della</strong> giustizia particolare.La giustizia, proprio perché<br />

universale, non può non essere anche particolare.<br />

Mi limito a ricordare tre luoghi in cui la connessione tra universale<br />

e particolare si manifesta in modo strutturale e ineludibile.<br />

1.2.1. Il primo di questi tre luoghi è il rapporto tra norma<br />

universale e caso particolare, tra – come si sarebbe detto all’inizio<br />

del XX – fattispecie astratta e fattispecie concreta (o fattispecie<br />

reale 4 ).<br />

Come scrive Aristotele:<br />

ciascuna delle determinazioni <strong>della</strong> giustizia e delle leggi, è come l’universale<br />

nei riguardi del particolare; le azioni compiute, infatti, sono molte, ma<br />

ciascuna delle norme è una: la norma è un universale 5 .<br />

1.2.2. Il secondo dei tre luoghi in cui la connessione tra l’universale<br />

e il particolare si manifesta in modo strutturale e ineludibile<br />

è meno evidente del primo, ma ancora più radicale. Esso si<br />

potrebbe denominare “accidentalità dell’universale”.<br />

L’accidentalità dell’universale attiene a ciò che Hegel ha chiamato<br />

“il puramente positivo delle leggi” [“das rein Positive der<br />

Gesetze”], cioè una componente di accidentalità che necessariamente<br />

accompagna la norma universale nella sua realizzazione.<br />

Scrive Hegel:<br />

Non si può determinare razionalmente [“vernünftig bestimmen”], né decidere<br />

attraverso l’applicazione di una determinatezza proveniente dal concetto<br />

4 D. Rubino (La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, pp. 3-<br />

4) distingue fattispecie astratta, concreta e reale: “la fattispecie astratta è quella prevista<br />

in via ipotetica dalla norma, ed è una delle due parti costitutive <strong>della</strong> norma”; “la<br />

fattispecie concreta è una fattispecie corrispondente alla fattispecie astratta, ma pensata<br />

nel suo storico divenire [...], è un’astrazione che l’interprete ricava da tutte le possibili<br />

fattispecie reali”; “la fattispecie reale [...] o meglio le fattispecie reali, sono quelle <strong>della</strong><br />

vita, individuate nel tempo e nello spazio. Come nessun fatto è uguale ad un altro, così<br />

nessuna fattispecie reale è uguale ad un’altra e ad una fattispecie astratta”.<br />

5 Aristotele, Ethica Nicomachea, 1135a 5-8.

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