Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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03.06.2013 Views

I CaRaTTERI DELLa gIuRIDICITà NELL’EPoCa DELLa gLoBaLIzzazIoNE esprimere quel giudizio sulla base del suo ordinamento nazionale, egli esita a giudicare invalido, alla sua stregua, un modello contrattuale ovunque riconosciuto come valido. Egli sarà consapevole dell’isolamento economico nel quale altrimenti collocherebbe il proprio paese nel contesto dei mercati internazionali; sarà portato ad esprimere il giudizio di meritevolezza, piuttosto che rispetto al solo ordinamento interno, con riferimento ai principi accolti nelle “nazioni di civiltà affine”: ciò che è valido in tutte queste nazioni non può non essere valido nella sua nazione. Non poche sentenze hanno esplicitamente adottato una simile ratio decidendi, la quale può considerarsi come la ratio tacita di molte altre decisioni in materia 6 . All’autonomia contrattuale sono oggi dischiuse frontiere in passato impensabili. Il contratto era, nella sua concezione classica, lo strumento per comporre interessi particolari; oggi il contratto fra privati prende il posto della legge in molti settori della vita sociale. Si spinge fino a sostituirsi ai pubblici poteri della protezione di interessi generali, propri dell’intera collettività, qual è stato, dapprima, l’interesse dei consumatori, che i meccanismi di autodisciplina hanno difeso contro gli inganni pubblicitari; e quali oggi sono le imponenti serie di interessi generali cui offrono presidio le più diverse autodiscipline contrattuali, cui persino la legge fa sempre più frequente riferimento. E il contratto fra privati si sostituisce al regolamento amministrativo nella disciplina della borsa, oggi regolata, come consente il Testo unico sull’intermediazione finanziaria del 1998, da un contratto per adesione, predisposto dalle private società di gestione delle borse ed accettato dagli operatori all’atto del loro accesso alle negoziazioni. 6 Già negli anni ‘80 Coing, Probleme der internationalen Bankgarantien, in Zeitschrift fur Handelsrecht, 1983, p. 127, aveva scritto che le garanzie autonome, appartenendo alla nuova lex mercatoria, non possono essere valutate alla stregua dei diritti nazionali. La giurisprudenza di cui nel testo è, soprattutto, Cass., 1° ottobre 1987, n. 7341, in Foro it., 1988, I, c. 106; Trib. Milano, 22 settembre 1986, in Banca, borsa, tit. cred., 1987, II, p. 331; Trib. Milano, 9 ottobre 1986, ivi, 1986, p. 337. 179

180 fRaNCESCo gaLgaNo 4. Il futuro che ci attende si riassume nella metafora del “villaggio globale”, coniata da Powers 7 : una società senza Stato, che ha dimensioni planetarie ed è retta da un proprio diritto, che è un diritto sovranazionale a formazione spontanea, detto Nuova lex mercatoria, cui anche la Cassazione italiana, già in una sentenza del 1982, seguita dalla giurisprudenza di merito degli anni 90, riconosce il carattere di ordinamento giuridico originario, proprio della business community e regolante gli scambi internazionali. Per la nostra Corte suprema questo ordinamento sovranazionale, essendo privo di organi di coercizione, si avvale di quelli dello Stato che risulti di volta in volta competente per territorio 8 . Ne è stata fatta da Unidroit una organica compilazione, che va sotto il nome di “Principi dei contratti commerciali internazionali”, divulgati nelle principali lingue del nostro tempo 9 . Si tratta, come a molti è noto, di una «parte generale» sul contratto, coestensiva, per intenderci, alle norme sul contratto in generale di cui agli artt. 1321-1469 del nostro codice civile; ma con forti elementi di originalità rispetto ai diritti codificati: basti pensare che unico requisito del contratto è la volontà dei contraenti, escluso ogni altro requisito; per contro, il canone della buona fede riceve una considerazione di gran lunga più estesa che nei diritti civili codificati. Così si annuncia il diritto civile della società globale. Il suo ambito di applicazione si dilata nella stessa misura in cui si espandono i rapporti interni al mercato globale, siano essi rapporti fra imprenditori oppure rapporti fra costoro e i consumatori. Si pensi, per fare un primo esempio, al contratto on line, che è contratto concluso fuori dallo spazio, ed al quale nessun diritto nazionale risulta applicabile sulla base delle comuni regole di diritto internazionale privato. Qualcuno ne ha dedotto che il contratto telematico è contratto che si colloca fuori dal diritto; ma è opinione che risente dell’antico dogma della statualità del diritto: proprio 7 M. McLuhan e B. Powers, Il villaggio globale, trad. it., Milano, 1989. 8 Alludo a Cass., 8 febbraio 1982, n. 722, in Foro it., I, c. 2285; e nello stesso senso App. Genova, 17 novembre 1990, in Riv. dir. internaz., 1992, p. 91. 9 I volumi sono editi a cura dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (Unidroit), Roma, 1995.

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4. Il futuro che ci attende si riassume nella metafora del “villaggio<br />

globale”, coniata da Powers 7 : una società senza Stato, che<br />

ha dimensioni planetarie ed è retta da un proprio diritto, che è un<br />

diritto sovranazionale a formazione spontanea, detto Nuova lex<br />

mercatoria, cui anche la Cassazione italiana, già in una sentenza<br />

del 1982, seguita dalla giurisprudenza di merito degli anni 90, riconosce<br />

il carattere di ordinamento giuridico originario, proprio<br />

<strong>della</strong> business community e regolante gli scambi internazionali.<br />

Per la nostra Corte suprema questo ordinamento sovranazionale,<br />

essendo privo di organi di coercizione, si avvale di quelli dello<br />

Stato che risulti di volta in volta competente per territorio 8 .<br />

Ne è stata fatta da Unidroit una organica compilazione, che<br />

va sotto il nome di “Principi dei contratti commerciali internazionali”,<br />

divulgati nelle principali lingue del nostro tempo 9 . Si tratta,<br />

come a molti è noto, di una «parte generale» sul contratto, coestensiva,<br />

per intenderci, alle norme sul contratto in generale di cui<br />

agli artt. 1321-1469 del nostro codice civile; ma con forti elementi<br />

di originalità rispetto ai diritti codificati: basti pensare che unico requisito<br />

del contratto è la volontà dei contraenti, escluso ogni altro<br />

requisito; per contro, il canone <strong>della</strong> buona fede riceve una considerazione<br />

di gran lunga più estesa che nei diritti civili codificati.<br />

Così si annuncia il diritto civile <strong>della</strong> società globale. Il suo<br />

ambito di applicazione si dilata nella stessa misura in cui si espandono<br />

i rapporti interni al mercato globale, siano essi rapporti fra<br />

imprenditori oppure rapporti fra costoro e i consumatori. Si pensi,<br />

per fare un primo esempio, al contratto on line, che è contratto<br />

concluso fuori dallo spazio, ed al quale nessun diritto nazionale<br />

risulta applicabile sulla base delle comuni regole di diritto internazionale<br />

privato. Qualcuno ne ha dedotto che il contratto telematico<br />

è contratto che si colloca fuori dal diritto; ma è opinione<br />

che risente dell’antico dogma <strong>della</strong> statualità del diritto: proprio<br />

7 M. McLuhan e B. Powers, Il villaggio globale, trad. it., Milano, 1989.<br />

8 Alludo a Cass., 8 febbraio 1982, n. 722, in Foro it., I, c. 2285; e nello stesso<br />

senso App. Genova, 17 novembre 1990, in Riv. dir. internaz., 1992, p. 91.<br />

9 I volumi sono editi a cura dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto<br />

privato (Unidroit), Roma, 1995.

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