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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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fRaNCESCo gaLgaNo<br />

2. Fra la fine del Settecento e il principio dell’Ottocento il diritto<br />

perde quota fra le scienze umane. Droit naturel è la sola voce<br />

giuridica che Diderot e D’Alambert stimano degna di essere estesamente<br />

trattata nell’Encyclopedie. Evidentemente perché toccava<br />

un tema universale: era cultura, per gli enciclopedisti, solo ciò<br />

che è o aspira ad essere universale; i diritti positivi, mutevoli da<br />

Stato a Stato, non apparivano tali. La nascente scienza economica,<br />

imperniata su un homo oecohonomicus immutabile nel tempo<br />

e nello spazio, può esprimersi in un linguaggio universale; il diritto<br />

smarrisce la sua antica universalità per regredire alla condizione<br />

di una pluralità multiforme di dialetti giuridici.<br />

Nell’epoca anteriore alla rivoluzione industriale c’era stato,<br />

fra diritto ed economia, un nesso di stretta continuità. Era, per<br />

l’economia, l’epoca del cosiddetto capitalismo commerciale, cui<br />

aveva fatto riscontro, sul terreno del diritto, la già ricordata lex<br />

mercatoria. Il commercio si era sviluppato grazie anche all’apporto<br />

di sistemazione teorica e alla inventiva dei giuristi, italiani<br />

prima e inglesi e francesi poi, che sull’osservazione delle pratiche<br />

commerciali costruivano le figure giuridiche funzionali al suo più<br />

intenso sviluppo. Basti un esempio: fra la fine del Seicento e il<br />

principio del Settecento prende vita la cambiale, ossia lo strumento<br />

che permette la circolazione <strong>della</strong> ricchezza futura; e si<br />

ritrova attestata con i medesimi caratteri, prova <strong>della</strong> sua universalità,<br />

nell’opera del genovese Casaregis e nelle sentenze del giudice<br />

londinese Holt. La stessa separazione disciplinare fra diritto<br />

ed economia è assente nelle opere di scrittori secenteschi come il<br />

francese Savary o l’inglese Malynes, ugualmente prodighi di insegnamenti<br />

giuridici ed economici, merceologici e così via.<br />

Nell’era <strong>della</strong> Rivoluzione industriale il soggetto attivo del sistema<br />

economico, promotore dello sviluppo, non è più il commerciante,<br />

bensì il produttore industriale; il diritto resta, per contro,<br />

un diritto che regola la circolazione <strong>della</strong> ricchezza, regredisce<br />

allo stato di diritto regolatore di una sola fase del processo<br />

economico. E lo stesso imprenditore industriale è visto con lenti<br />

antiche: ancora come commerciante, che acquista e rivende beni,<br />

sia pure dopo averli trasformati. La fase saliente dell’economia

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