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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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I CaRaTTERI DELLa gIuRIDICITà NELL’EPoCa DELLa gLoBaLIzzazIoNE<br />

civili liberarono la ricchezza dagli antichi vincoli, sopprimendo il<br />

dominium eminens ed il dominium directum <strong>della</strong> terra e facendo<br />

del dominium utile, ossia <strong>della</strong> proprietà borghese, la sola forma<br />

di proprietà, espropriabile da pubblici poteri solo per pubblica<br />

necessità legalmente constatata. Fu introdotto nel diritto successorio<br />

il principio <strong>della</strong> uguaglianza fra i coeredi; ciò che spezzò le<br />

grandi proprietà terriere e rese accessibile la ricchezza immobiliare<br />

alla borghesia, che nell’arco di alcune generazioni ne avrebbe<br />

assunto l’integrale controllo. Più in generale, la penetrazione nei<br />

codici civili del principio dell’unità del soggetto di diritto valse<br />

a creare le condizioni necessarie per l’instaurazione di una economia<br />

di mercato, basata su uno scambio fra uguali, qual è lo<br />

scambio di mercato, i cui valori non dipendono più dagli status<br />

soggettivi dei contraenti, ma sono rimessi al libero gioco delle<br />

forze economiche 3 .<br />

È però altrettanto vero che le codificazioni nazionali hanno<br />

assecondato le esigenze dell’economia di mercato ciascuna a suo<br />

modo, regolando lo scambio in modo diverso; sicché la Francia,<br />

seguita dall’Italia, richiede per il trasferimento <strong>della</strong> proprietà il<br />

titulus adquirendi (consenso più causa), mentre la Germania richiede<br />

in sua vece il modus adquirendi (consenso più consegna), e<br />

l’Austria, la Spagna, il Portogallo richiedono sia l’uno sia l’altro,<br />

così provocando discontinuità internazionale nelle regole di circolazione<br />

<strong>della</strong> ricchezza, ed erigendo giuridici ostacoli alla sua<br />

libera circolazione 4 .<br />

Si divaricano fra loro civil law e common law: l’Inghilterra, nel<br />

segno dell’uguaglianza dei cittadini, aveva, già alla fine del Settecento,<br />

superato la separazione fra diritto civile e diritto commerciale<br />

unificando, per opera di lord Mansfield, le corti di giustizia<br />

e facendo confluire il law merchant entro il common law; nell’Europa<br />

continentale, all’opposto, si perseverava nella separazione,<br />

contrapponendo codici di commercio a codici civili, obbligazioni<br />

e contratti commerciali a obbligazioni e contratti civili.<br />

3 Cfr. Rebuffa, Origine <strong>della</strong> ricchezza e diritto di proprietà, Milano, 1974.<br />

4 E cfr. il mio Atlante di diritto privato comparato, III ed., Bologna, 1999.<br />

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