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Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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DIBaTTITo<br />

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samento delle categorie giuridiche che ho sostenuto. Risponderei<br />

certamente sì, sono da ripensare come del resto moltissime altre<br />

categorie giuridiche, da quella di norma a quella di fonti del diritto,<br />

a quella di Stato, a quella di certezza del diritto; tutto, come<br />

in fondo ci diceva ieri Cacciari, da un altro punto di vista più<br />

politico che giuridico. Tutto il nostro armamentario concettuale<br />

ha bisogno di essere profondamente ridefinito prendendo atto di<br />

questa novità: ripensare non significa gettare via, non significa<br />

che le categorie siano divenute inutili. Due esempi: la categoria<br />

di effettività è ancora fortemente utile perché la positivizzazione,<br />

come centralità <strong>della</strong> giurisdizione nel diritto attuale, ha ricevuto<br />

ulteriore impulso, ulteriori conferme in questo tipo di ordinamento,<br />

che è un ordinamento a normatività graduata e stratificata<br />

e, quindi, in cui c’è un grande pluralismo, ma in cui un ruolo<br />

ancora molto importante è detenuto dalla giurisdizione. A tutti<br />

i livelli, basti pensare alle corti internazionali e sovranazionali,<br />

basti pensare al fatto che il diritto europeo, come è ben noto,<br />

è in larghissima parte un diritto giurisprudenziale. Per quanto<br />

riguarda la legittimazione del diritto globale, su cui più volte ci<br />

si è interrogati oggi, il professor Spada compreso, vorrei solo osservare<br />

che è assolutamente certo che si è interrotto quel circuito<br />

tra volontà, rappresentanza e decisione, che era alla base del diritto<br />

e <strong>della</strong> <strong>politica</strong> moderni e del modello dello statualismo del<br />

volontarismo giuridico, che hanno improntato il nostro mondo<br />

occidentale. Questo pone problemi gravissimi. Amendola dice, se<br />

ho bene inteso il suo intervento, che, interpretare il fenomeno del<br />

costituzionalismo delle costituzioni del secondo dopoguerra nel<br />

senso di un inserimento di princìpi morali in un corpo giuridico,<br />

può avere l’effetto di depotenziare il giuridico e depotenziare le<br />

stesse costituzioni. Vorrei osservare che, come è ben noto, nelle<br />

costituzioni fanno ingresso valori, princìpi che sono contenuti<br />

etico-politici che si positivizzano, che cioè entrano al più alto<br />

grado nell’ordinamento e nel sistema giuridico, ma il punto che<br />

mi sembra importante è che nello stesso tempo sono sottratti alla<br />

decisione <strong>politica</strong>. Basti ricordare le ripetute sentenze <strong>della</strong> nostra<br />

Corte costituzionale che ha ribadito che ci sono dei princìpi invio-

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