Diritto, politica e realtà sociale nell'epoca della globalizzazione

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03.06.2013 Views

LIBERTà E CoNTRoLLo gIuRIDICo NELLo SPazIo gLoBaLE 107 Se la flessibilità tra normazione e contestualizzazione, tra normatore e giudice confonda, al di là del sovrano classico e nella semisovranità contemporanea, la divisione tradizionale dei poteri è questione teorica generale di non secondaria importanza. Se infine la colpa – su cui tanto avevano discusso a livello di princìpi il giusnaturalismo e a livello di coerenza il giuspositivismo – sia sostituibile dall’accettazione del rischio e dalle deleghe assicurative è l’altra domanda fondamentale di fronte alla deresponsabilizzazione sistemica. In conclusione, un diritto di differenza non può non avere come sua costituente normativa anche il principio di identità, di formalizzazione, di responsabilità su cui si fondano efficacia, validità e giustificazione. Tuttavia se è vero, come io ritengo, che il processo di autodeterminazione normativa dello Stato nazione è entrato in una crisi irreversibile, e se questa crisi ha come sue ragioni fondanti il bisogno di dilatazioni spaziali e il bisogno di interconnessioni temporali con altri Stati che non sono più nazioni, il principio di eguaglianza non può non fare i conti con le differenze, con tutte le problematiche realtà transideologiche, ossia con i particolari della generalità. Il particolare del generale è il vero oggetto teoretico del nuovo ragionamento normativo come ragionamento flessibile per la determinazione di un concetto di sovranità che non sia astrattamente universale ma in grado di sillogizzare differenze compatibili, di sillogizzare tra differenze compatibili. La scommessa attuale si giuoca sulla qualità della collaborazione tra micropolitica e diritto della differenza. La giuridicità delle contraddizioni della differenza compatibile è certo compito non facile ma sembra essere il compito di questa generazione. Voglio sottolineare che una logica normativa flessibile non può essere formulata senza la rifondazione dell’intero sistema logico occidentale, senza ripensare il fondamento e la critica del logos classico.

LIBERTà E CoNTRoLLo gIuRIDICo NELLo SPazIo gLoBaLE<br />

107<br />

Se la flessibilità tra normazione e contestualizzazione, tra normatore<br />

e giudice confonda, al di là del sovrano classico e nella<br />

semisovranità contemporanea, la divisione tradizionale dei poteri<br />

è questione teorica generale di non secondaria importanza.<br />

Se infine la colpa – su cui tanto avevano discusso a livello di<br />

princìpi il giusnaturalismo e a livello di coerenza il giuspositivismo<br />

– sia sostituibile dall’accettazione del rischio e dalle deleghe<br />

assicurative è l’altra domanda fondamentale di fronte alla deresponsabilizzazione<br />

sistemica.<br />

In conclusione, un diritto di differenza non può non avere<br />

come sua costituente normativa anche il principio di identità, di<br />

formalizzazione, di responsabilità su cui si fondano efficacia, validità<br />

e giustificazione. Tuttavia se è vero, come io ritengo, che il<br />

processo di autodeterminazione normativa dello Stato nazione<br />

è entrato in una crisi irreversibile, e se questa crisi ha come sue<br />

ragioni fondanti il bisogno di dilatazioni spaziali e il bisogno di<br />

interconnessioni temporali con altri Stati che non sono più nazioni,<br />

il principio di eguaglianza non può non fare i conti con<br />

le differenze, con tutte le problematiche <strong>realtà</strong> transideologiche,<br />

ossia con i particolari <strong>della</strong> generalità. Il particolare del generale<br />

è il vero oggetto teoretico del nuovo ragionamento normativo<br />

come ragionamento flessibile per la determinazione di un concetto<br />

di sovranità che non sia astrattamente universale ma in grado<br />

di sillogizzare differenze compatibili, di sillogizzare tra differenze<br />

compatibili.<br />

La scommessa attuale si giuoca sulla qualità <strong>della</strong> collaborazione<br />

tra micro<strong>politica</strong> e diritto <strong>della</strong> differenza. La giuridicità<br />

delle contraddizioni <strong>della</strong> differenza compatibile è certo compito<br />

non facile ma sembra essere il compito di questa generazione.<br />

Voglio sottolineare che una logica normativa flessibile non<br />

può essere formulata senza la rifondazione dell’intero sistema<br />

logico occidentale, senza ripensare il fondamento e la critica del<br />

logos classico.

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