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ROBERTO FILOSTO<br />

Contratto di sponsorizzazione e provvedimenti federali<br />

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La tutela giuridica dello sponsee avverso provvedimenti federali<br />

di carattere tecnico, disciplinare o amministrativo. – 3. Sponsor e regolamenti federali.<br />

– 4. La tutela dello sponsor negli sport in cui gli è precluso il ricorso al giudice<br />

sportivo. – 5. La tutela dello sponsor negli sport in cui la normativa federale riconosce<br />

il potere di agire anche a soggetti estranei all’ordinamento sportivo. – 6. La tutela dello<br />

sponsor negli sport in cui gli è riconosciuto lo status di « equiparato agli affiliati ». – 7.<br />

Considerazioni conclusive.<br />

1. – La stipulazione di un contratto di sponsorizzazione sportiva ( 1 ) da<br />

parte di un atleta, di una società o di un organizzatore di manifestazioni,<br />

( 1 ) La dottrina italiana si occupa ormai da un quarto di secolo della sponsorizzazione<br />

sportiva, vale a dire da quei primi anni ’80 che videro svilupparsi questa prassi negoziale parallelamente<br />

alla nascita delle televisioni commerciali private. Senza alcuna pretesa di completezza<br />

si segnalano in materia: Valori, Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione,<br />

Torino, 2005, p. 239 ss.; Di Salvo, La sponsorizzazione, in Aa.Vv., Lo sport e il diritto.<br />

Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, a cura di Colucci, Napoli, 2004, p. 277 ss.;<br />

Musumarra, La disciplina dei contratti di sponsorizzazione e di merchandising nello sport, in<br />

Aa.Vv., Diritto dello sport, Firenze, 2004, p. 238 ss.; Falsone S. – Falsone R., Il contratto di<br />

sponsorizzazione, in Nuove aut., 2004, p. 635 ss.; Prelati, La prestazione sportiva nell’autonomia<br />

dei privati, Milano, 2003, p. 388 ss.; De Giorgi, Contratti di sponsorizzazione e doveri<br />

di correttezza, in Aa.Vv., Casi e questioni di diritto privato, IV ed., a cura di Bessone, Milano,<br />

2002, p. 451 ss.; Magni, Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento<br />

e la promozione dell’immagine, Padova, 2002, p. 55 ss.; Pittalis, Il contratto di sponsorizzazione<br />

sportiva, in Aa.Vv., Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche,<br />

a cura di Bottari, Padova, 2002, p. 135 ss.; Vidiri, Il contratto di sponsorizzazione: natura e<br />

disciplina, in Giust. civ., 2001, II, p. 3 ss.; Mormando, I contratti di sponsorizzazione sportiva,<br />

Firenze, 2000; Fusi, I contratti della pubblicità, Torino, 1999, p. 186 ss.; Napoli (a cura di),<br />

La sponsorizzazione. Nuovi modelli contrattuali nella pubblica amministrazione, nelle reti<br />

informatiche, negli istituti di credito, Milano, 1998; Bianca, voce Sponsorizzazione, in Dig. disc.<br />

priv., sez. comm., XV, Torino, 1998, p. 134 ss.; Peter, Jus sponsor(ing) in ottica comparatistica,<br />

in Riv. dir. sport., 1998, p. 40 ss.; Pantaleoni, Una ipotesi per una configurazione unitaria<br />

del contratto di sponsorizzazione, in Foro pad., 1996, II, c. 77 ss.; Inzitari, Sponsorizzazione,<br />

in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, diretto da Galgano,<br />

III, Torino, 1995, p. 1957 ss.; Elestici, Il contratto di sponsorizzazione, in Rossotto – Elestici,<br />

I contratti di pubblicità. Il contratto di agenzia. Il contratto di sponsorizzazione, Milano,<br />

1994, p. 179 ss.; Sandri, Il nuovo codice delle sponsorizzazioni della camera di commercio internazionale,<br />

in Dir. informaz. e informat., 1994, p. 795 ss.; Dassi, Sponsorizzazione, in Fri-


SAGGI 1003<br />

costituisce un concreto atto di esercizio del right of publicity, vale a dire<br />

del diritto allo sfruttamento commerciale della propria notorietà ( 2 ).<br />

Minimo comune denominatore di tutte le definizioni di tale fattispecie<br />

negoziale formulate sia dalla dottrina ( 3 ) che dalla giurispruden-<br />

gnani - Dessi - Introvigne, Sponsorizzazione, merchandising, pubblicità, Torino, 1993, p. 1 ss.;<br />

D’Amato, Sponsorizzazione, in Contratti d’impresa, a cura di Buonocore e Luminoso, II,<br />

Milano, 1993, p. 1997 ss.; Piccinini, Sponsorizzazione, tra onerosità e gratuità, in Rass. dir.<br />

civ., 1993, p. 794 ss.; Amato, voce Sponsorizzazione, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993,<br />

p. 1 ss.; Vidiri, Società sportive e contratti di sponsorizzazione, in Giur. it., 1993, IV, c. 419 ss.;<br />

Fusi, I contratti della pubblicità, in Aa.Vv., La pubblicità. Figure contrattuali, tutela del consumatore,<br />

salvaguardia della concorrenza, a cura di Vaccà, Milano, 1992, p. 28 ss.; G. Nanni,<br />

Osservazioni sul titolo di sponsor come valore, in Riv. dir. sport., 1992, p. 35 ss.; Simone, Sponsorizzazione<br />

e autonomia contrattuale: il lato nascosto di un contratto nuovo, in Riv. dir. sport.,<br />

1992, p. 42 ss.; Zeno Zenchovic – Assumma, Pubblicità e sponsorizzazioni, Padova, 1991, p.<br />

101 ss.; Di Amato, Impresa e nuovi contratti. Materiali per un moderno diritto commerciale,<br />

Napoli, 1991, p. 233 ss.; Leone, I contratti pubblicitari, Trieste, 1991, p. 81 ss.; Giacobbe,<br />

Atipicità del contratto e sponsorizzazione, in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 399 ss.; Briante – Savorani,<br />

I contratti di sponsorizzazione, in I contratti in generale, a cura di Alpa e Bessone, II, tomo<br />

1, I contratti atipici, Torino, 1991, p. 429 ss.; Id., Il fenomeno “sponsorizzazione” nella dottrina,<br />

nella giurisprudenza e nella contrattualistica, in Dir. informaz. e informat., 1990, p. 633<br />

ss.; Bianca, I contratti di sponsorizzazione, Rimini, 1990; Gatti, voce Sponsorizzazione, in<br />

Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 509 ss.; Benanti, Modellistica contrattuale e sponsorizzazione,<br />

in Quadrimestre, 1990, p. 117 ss.; Verde, Il contratto di sponsorizzazione, Napoli, 1989;<br />

Costanza (a cura di), Sponsorizzazione e pubblicità, Milano, 1989; De Giorgi, Sponsorizzazione<br />

e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni, Padova, 1988; Propersi – G. Rossi, La sponsorizzazione,<br />

Milano, 1988; Franceschelli, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. comm.,<br />

1987, I, p. 288 ss.; C. Manzini, Il contratto gratuito atipico, in questa rivista, 1986, p. 909 ss.;<br />

Fusi – Testa, I contratti di sponsorizzazione, in Dir. informaz. e informat., 1985, p. 445 ss.;<br />

Gatti, Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. dir. comm., 1985, I, p. 149 ss.; Inzitari,<br />

Sponsorizzazione, in questa rivista, 1985, p. 248 ss.; De Nova, Nuovi contratti, in Riv.<br />

dir. civ., 1984, II, p. 438 ss.; De Silvestri, Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising<br />

delle società calcistiche, in Riv. dir. sport., 1983, p. 115 ss.; Favino, Nuovi aspetti negoziali<br />

dell’attività sportiva, in Arch. civ., 1983, p. 135 ss.<br />

( 2 ) Sul right of publicity, inteso come diritto a sfruttare commercialmente gli attributi<br />

della propria personalità (nome e immagine), recentemente si segnalano, fra gli altri, Tassone,<br />

La parabola del diritto all’immagine: dal right of publicity al risarcimento del danno non<br />

patrimoniale (nota a Trib. Tortona, 24 novembre 2003), in Danno e resp., 2004, p. 540 ss.;<br />

Piazza, Il danno da lesione del diritto all’immagine (nota a Trib. Torino, 2 marzo 2000), in<br />

Resp. civ. e prev., 2001, p. 179 ss.; Marchegiani, Il diritto sulla propria notorietà, in Riv. dir.<br />

civ., 2001, I, p. 191 ss.; Rossato, Diritto alla riservatezza, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 287 ss.;<br />

Piazza – Goetz, Il diritto all’immagine nella giurisprudenza dell’ultimo decennio, in Resp. civ.<br />

e prev., 1998, p. 350 ss.<br />

( 3 ) Per una esauriente descrizione dei tratti salienti del contratto di sponsorizzazione<br />

sportiva si segnalano, fra i tanti, Magni, op. cit., p. 71 ss.; Vidiri, Società sportive, cit., c. 423


1004 CONTRATTO E IMPRESA<br />

za ( 4 ) è l’importanza, seppur rimarcata con differenti formulazioni lessicali,<br />

del collegamento che, per effetto di essa, si instaura tra sponsee e<br />

sponsor. Collegamento mediante il quale quest’ultimo finisce per brillare<br />

di luce riflessa ( 5 ), avendo acquisito ex contractu il diritto di « presentarsi<br />

» al pubblico accostando a sé il nome o il marchio dello sponsee. Così<br />

facendo egli catalizza in proprio favore, trasformandola in un positivo ritorno<br />

d’immagine, quella forza attrattiva quasi subliminale che taluni<br />

soggetti o eventi esercitano, per la loro importanza o rinomanza, su<br />

gruppi piú o meno ampi di consumatori ( 6 ).<br />

Il valore economico del rapporto di immedesimazione che si instaura<br />

fra le parti ( 7 ) è direttamente proporzionale alla notorietà dello sponsee. È<br />

ss.; Dassi, op. cit., p. 18 ss.; Bianca, I contratti di sponsorizzazione, cit., p. 65 ss.; De Giorgi,<br />

Sponsorizzazione e mecenatismo, cit., p. 27 ss.; Fusi – Testa, op. cit., p. 450 ss.; De Silvestri,<br />

op. cit., p. 120 ss.<br />

( 4 ) Numerose sono le pronunce giurisprudenziali, non limitate al solo settore sportivo,<br />

che hanno tentato di offrire una soddisfacente definizione del contratto di sponsorizzazione.<br />

In argomento v. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2001, n. 6073, in Giur. it., 2002, c. 1727<br />

ss.; Cass., sez. I, 18 dicembre 1999, n. 13931, in Giust. civ., 2000, I, p. 1031 ss., con nota di<br />

Rampone, Proventi della sponsorizzazione e tutela del diritto “materiale” d’autore; Cass., sez.<br />

III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Dir. informaz. e informat., 1998, p. 950 ss., con nota di Testa,<br />

Osservazioni in margine a due sentenze della Cassazione sul contratto di sponsorizzazione, in<br />

Riv. dir. sport., 1998, p. 148 ss., con nota di Simone, ed in Giust. civ., 1998, I, p. 1833 ss.;<br />

Cass., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in Giust. civ., 1998, I, p. 1059 ss., con nota di Aniceti,<br />

Lo sfruttamento pubblicitario della notorietà tra concessione di vendita e contratto di sponsorizzazione,<br />

in Resp. civ. e prev., 1998, p. 1063 ss., con nota di Dassi, La natura atipica del contratto<br />

di sponsorizzazione, in Riv. dir. sport., 1997, p. 740 ss., con nota di Moliterni, Il contratto<br />

di sponsorizzazione approda in cassazione: un fortunato esordio o solo un’occasione perduta?,<br />

in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 625 ss., con nota di Poddighe, In tema di contratto<br />

di sponsorizzazione, in Annali it. dir. autore, 1998, p. 510 ss., con nota di Testa, ed in<br />

Foro it., 1998, I, c. 499 ss.; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 4 novembre 1995, n. 336, in Foro<br />

it., 1996, III, c. 466 ss., ed in Cons. Stato, 1995, I, p. 1607 ss.; Trib. Roma, 5 luglio 1994, in<br />

Riv. dir. sport., 1996, p. 105 ss., con nota di Annechino.<br />

( 5 ) Non si può tuttavia escludere a priori che, dalla stipula del contratto di sponsorizzazione,<br />

entrambe le parti conseguano un positivo ritorno d’immagine, o che addirittura sia<br />

lo sponsee a beneficiarne maggiormente in questi termini. Ciò che avverrebbe, ad esempio,<br />

nel caso in cui una impresa di livello internazionale sponsorizzasse un evento sportivo di<br />

modeste dimensioni in ambito locale. In tal senso v. De Giorgi, op. ult. cit., p. 34.<br />

( 6 ) Rileva Di Salvo, op. cit., p. 283, che il collegamento o « accostamento » più che una<br />

prestazione vera e propria a carico di una delle parti, è una caratteristica fondamentale del<br />

contratto di sponsorizzazione. Caratteristica che, tuttavia, « emerge dallo stesso (contratto)<br />

come una conseguenza di tutte le varie obbligazioni assunte e come scopo fondamentale<br />

del negozio, se non addirittura come causa stessa del contratto ».<br />

( 7 ) Per Liotta, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, Napoli, 2005, p. 158, la<br />

sponsorizzazione sportiva « mette capo ad una sorta di immedesimazione, nell’ottica de


SAGGI 1005<br />

dunque agevole intendere come qualunque circostanza sopravvenuta,<br />

idonea ad incidere negativamente sulla capacità di quest’ultimo di attrarre<br />

il pubblico, si risolva in un danno per chi su quella notorietà investe<br />

spesso cospicue risorse economiche. Si pensi ad eventuali provvedimenti<br />

sanzionatori di carattere tecnico, disciplinare o amministrativo, emanati<br />

dalle competenti autorità sportive ( 8 ).<br />

Orbene, proprio l’individuazione degli strumenti di tutela a disposizione<br />

dello sponsor, nel caso in cui il suo interesse divisato nel contratto<br />

risulti pregiudicato da provvedimenti emanati dalle singole federazioni<br />

sportive nazionali nei confronti dello sponsee, costituisce una problematica<br />

di non agevole soluzione spesso trascurata dalla dottrina ( 9 ).<br />

Tutto ciò è probabilmente dovuto alla particolare difficoltà del tema<br />

che tocca uno dei settori nei quali sono più alti i punti di frizione fra l’ordinamento<br />

giuridico sportivo e quello statale. Il contratto di sponsorizzazione<br />

difatti viene concluso fra un soggetto facente parte dell’ordinamento<br />

particolare ed un altro di norma ad esso estraneo. La normativa applicabile,<br />

inoltre, non si ricava soltanto dal codice civile ( 10 ) e dal regolamen-<br />

l’apparire sociale, dell’immagine dello sponsor con quella di una figura del mondo dello<br />

sport ».<br />

( 8 ) Come correttamente evidenzia Cascino, Tutela dello sponsor nell’ordinamento giuridico<br />

sportivo e nell’ordinamento giuridico statale, in Riv. dir. sport., 1991, p. 256, nota 9, i danni<br />

allo sponsor conseguenti ad un provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti dello<br />

sponsee « sono ancora più accentuati in discipline sportive come la pallacanestro, la pallavolo,<br />

il ciclismo, il rugby ecc. ove con il contratto di abbinamento la squadra sponsorizzata<br />

assume il nome della ditta sponsor, identificandosi praticamente con essa nell’esercizio<br />

dell’attività sportiva ».<br />

( 9 ) In argomento si rinvengono solo gli interessanti lavori di C. Alvisi, Autonomia privata<br />

e autodisciplina sportiva. Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000, p.<br />

410 ss., e Cascino, op. cit., p. 253 ss.<br />

( 10 ) Per l’opinione prevalente in dottrina la disciplina applicabile al contratto di sponsorizzazione,<br />

in quanto figura negoziale atipica ancorché dalla legge nominata, va ricavata in<br />

primis dal titolo II del libro IV del codice civile oltre che, naturalmente, dai principi generali<br />

dell’ordinamento. Qualora peraltro il riferimento alla normativa sul contratto in generale<br />

si riveli, come di norma, insufficiente, tale normativa potrà essere integrata andando a vedere<br />

quali disposizioni, dettate in relazione ai singoli contratti tipici, si attaglino meglio al<br />

caso di specie, non costituendo un ostacolo, con la loro applicazione, al raggiungimento dei<br />

risultati che le parti si sono prefisse al momento della stipula del contratto. In tal senso v.<br />

Vidiri, Il contratto di sponsorizzazione, cit., p. 10. Il carattere intrinsecamente lacunoso della<br />

disciplina sul contratto in generale e l’impossibilità di riferirsi solo ad essa, per regolare<br />

compiutamente le fattispecie negoziali atipiche, costituisce ormai un dato pacificamente acquisito.<br />

Già Sacco, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1966, p. 802, affermava<br />

che il principio dell’atipicità contrattuale « va inteso come competenza della giurisprudenza<br />

a riconoscere tipi nuovi creati dalla pratica degli affari. Ma sicuramente esso non


1006 CONTRATTO E IMPRESA<br />

to negoziale ( 11 ), ma anche dalle regole dettate dalle singole federazioni<br />

sportive ( 12 ): regole che, anche in dipendenza del ricorso sempre più frequente<br />

ai contratti in argomento ( 13 ), hanno registrato un cospicuo incremento<br />

in termini di quantità e qualità ( 14 ).<br />

significa che si possano dare contratti, non appartenenti ad alcun tipo, regolati dai soli articoli<br />

da 1321 a 1469 del codice civile ».<br />

( 11 ) Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo affinamento della modulistica<br />

contrattuale. Le clausole si sono moltiplicate con previsioni sempre piú minuziose che, lasciando<br />

poco o nulla al caso, spesso sono in grado di ovviare alla mancanza di una normativa<br />

specificamente dedicata dal legislatore al contratto di sponsorizzazione. Per Benanti,<br />

op. cit., p. 123, l’estrema completezza dei regolamenti posti in essere dalle parti conferisce<br />

di norma al contratto « una posizione di generale autosufficienza ».<br />

( 12 ) Com’è noto, le norme federali, laddove richiamate dal contratto ed accettate da<br />

controparte, si applicano a tutti i contratti conclusi da chi fa parte della federazione sportiva<br />

che le ha adottate. Per Bianca, op. ult. cit., p. 152 s., pur ammettendosi che la suddetta<br />

accettazione possa risultare da comportamenti concludenti, il richiamo è sempre necessario<br />

poiché ha ad oggetto disposizioni « che non provengono da un’autorità legislativa ». Disposizioni<br />

che peraltro, non avendo ancora raggiunto « quella costante e generalizzata applicazione<br />

che è propria degli usi » è da escludersi « entrino nel contratto come clausole d’uso o<br />

. . . si applichino come usi normativi ». In argomento, più recentemente, v. Rampone, op.<br />

cit., p. 1035.<br />

( 13 ) Ancora oggi, pur in presenza di nuovi e sofisticati servizi multimediali che moltiplicano<br />

le possibilità di sfruttamento economico dello spettacolo prodotto dalle società<br />

sportive, soprattutto professionistiche, i proventi da sponsorizzazione continuano a ricoprire<br />

un ruolo di primissimo piano nei bilanci delle società medesime.<br />

( 14 ) La normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ad esempio, dedica numerose<br />

disposizioni ai contratti di sponsorizzazione. Detta normativa, in particolare, prevede<br />

specifiche limitazioni concernenti sia il numero degli sponsor che ciascuna squadra può<br />

avere, sia le dimensioni massime dei segni distintivi che possono essere apposti sugli indumenti<br />

da gioco. Norma fondamentale in materia è l’art. 72, comma 4°, delle Norme Organizzative<br />

Interne ai sensi del quale « non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi<br />

o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi<br />

non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale<br />

e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore<br />

per l’Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. e dal<br />

S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari<br />

di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F. È altresì consentito, in aggiunta, un<br />

appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata<br />

dai singoli calciatori...». Tale disposizione costituisce il punto di riferimento per le varie<br />

decisioni adottate dal Consiglio Federale e dalle Leghe allo scopo di regolare il settore delle<br />

iniziative promopubblicitarie. Si rileva, peraltro, che i numerosi interventi federali succedutisi<br />

nel corso del tempo hanno determinato un progressivo ampliamento per le società<br />

calcistiche, soprattutto professionistiche, delle possibilità di sfruttamento dei propri diritti<br />

d’immagine attraverso la stipulazione di contratti di sponsorizzazione. Ciò con riguardo<br />

tanto al numero degli sponsor che possono figurare sulle divise ufficiali quanto alle dimen-


SAGGI 1007<br />

Il recente mutamento della normativa di riferimento ( 15 ), peraltro,<br />

suggerisce di verificare anche quali siano gli strumenti di tutela fruibili<br />

dallo sponsee, laddove risulti destinatario di statuizioni federali a lui pregiudizievoli.<br />

Ciò allo scopo di accertare se, ed eventualmente in che modo,<br />

la l. n. 280 del 2003 abbia inciso sulla sua posizione giuridica.<br />

Queste brevi notazioni sono già sufficienti per giustificare il tentativo<br />

di pervenire ad una ricostruzione della complessiva situazione che fa capo<br />

alle parti del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo della tutela giuridica<br />

loro accordata, dall’ordinamento sportivo e da quello statale, avverso<br />

provvedimenti emanati dalle singole federazioni sportive nazionali.<br />

2. – Volendo iniziare l’indagine dalla tutela giuridica dello sponsee,<br />

non ci vuol molto a rendersi conto che quest’ultimo, quale soggetto che<br />

per antonomasia fa parte dell’ordinamento giuridico sportivo, è piena-<br />

sioni massime consentite per i segni distintivi collocati sugli indumenti dei calciatori. Proprio<br />

allo scopo di garantire il rispetto delle prescrizioni dettate in materia, in campo professionistico<br />

sono previsti specifici controlli sulle divise da gioco. Un prototipo delle stesse,<br />

difatti, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega Nazionale Professionisti<br />

unitamente ai contratti promopubblicitari stipulati. Sotto questo profilo va inoltre precisato<br />

che il sistema dei controlli sugli accordi promopubblicitari conclusi dalle società calcistiche<br />

professionistiche è mutato in seguito al Comunicato Ufficiale del 16 aprile 1999, n.<br />

349 della L.N.P. che ha modificato l’art. 25 del relativo regolamento. In particolare, mentre<br />

in precedenza era previsto e disciplinato un vero e proprio procedimento che i contraenti<br />

erano tenuti a rispettare onde ottenere la ratifica dei contratti stipulati, in seguito<br />

al su richiamato Comunicato Ufficiale questo strumento di controllo preventivo è stato<br />

soppresso. È tuttavia fatto divieto alle società professionistiche di apporre sugli indumenti<br />

da gioco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione<br />

della lega. Una eventuale violazione di tale prescrizione legittimerebbe ad opera della<br />

L.N.P., il deferimento della società calcistica responsabile ai competenti organi disciplinari<br />

per l’applicazione delle relative sanzioni. In argomento v., amplius, Mormando, op. cit.,<br />

p. 93 s. Il sistema della ratifica di tutti gli accordi promopubblicitari conclusi è stato invece<br />

mantenuto per le società calcistiche di tipo dilettantistico. In tal senso v. l’art. 48, comma<br />

5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco<br />

Calcio.<br />

( 15 ) Il legislatore, difatti, con il d.l. 19 agosto 2003, n. 220, poi convertito, con alcune<br />

importanti modifiche nella l. 17 ottobre 2003, n. 280, ha finalmente affrontato la spinosa e<br />

dibattuta questione dei rapporti fra la giustizia statale e quella sportiva. In argomento si<br />

segnalano, tra gli altri, D’Onofrio., Sport e giustizia, Rimini, 2005, p. 184 ss.; Colagrande,<br />

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, in Nuove leggi. civ. comm., 2004, p.<br />

705 ss.; Aa.Vv., La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, a cura<br />

di Moro, Forlì-Trento, 2004; Giacomardo, Autonomia per le federazioni ed una delega<br />

in bianco al Coni. Il d.l. 220/2003 ridisegna le competenze nel settore, in Dir. e giust., 2003,<br />

n. 31, p. 8 ss.


1008 CONTRATTO E IMPRESA<br />

mente legittimato, nei modi e nelle forme previste dalle singole federazioni<br />

nazionali, a rivolgersi agli organi di giustizia interna.<br />

Egli ha interesse ad impugnare i provvedimenti federali pregiudizievoli<br />

irrogati nei suoi confronti non solo in quanto involgenti la sua posizione<br />

giuridico-soggettiva, ma anche poiché essi sono potenzialmente idonei<br />

ad ostacolare il soddisfacimento degli interessi sottesi alla stipulazione del<br />

contratto di sponsorizzazione ( 16 ). Siamo, difatti, al cospetto di eventi sopravvenuti<br />

che, incidendo negativamente sulla sua forza attrattiva nei<br />

confronti del pubblico, potrebbero legittimare una eventuale richiesta di<br />

risoluzione del contratto da parte dello sponsor ( 17 ). Simili eventi, inoltre,<br />

riducono sensibilmente la « forza negoziale » di cui lo sponsee potrà disporre<br />

in sede di rinnovo contrattuale o nel corso delle trattative avviate<br />

con un nuovo sponsor.<br />

La l. n. 280 del 2003, peraltro, ha finalmente stabilito quando allo<br />

sponsee, così come in genere a qualsiasi soggetto appartenente all’ordinamento<br />

sportivo, sia consentito rivolgersi all’autorità giurisdizionale dello<br />

Stato, tracciando in tal modo l’ambito di operatività del vincolo di giustizia<br />

sportiva ( 18 ).<br />

Al riguardo la dottrina più attenta ritiene che i provvedimenti adottati<br />

dalle competenti autorità sportive, di qualunque natura essi siano, laddove<br />

per la loro particolare invasività ledano posizioni giuridico-soggettive<br />

( 16 ) Non può escludersi a priori che lo sponsee abbia un concreto interesse all’assunzione<br />

degli obblighi contrattuali in considerazione dei possibili effetti positivi di cui potrebbe<br />

beneficiare a causa della notorietà o particolare dignità dello sponsor. Generalmente tuttavia<br />

lo sportivo perviene alla stipula di un contratto di sponsorizzazione per reperire risorse<br />

economiche e/o attrezzature specialistiche, senza le quali non potrebbe concretamente<br />

esercitare la propria attività agonistica, o potrebbe farlo con risultati sportivi notevolmente<br />

inferiori. In argomento v. Elestici, op. cit., p. 211.<br />

( 17 ) In tal senso v. Cascino, op. cit., p. 280, per il quale « l’irrogazione della sanzione<br />

sportiva non può, in genere, considerarsi come una normale eventualità dell’attività sportiva,<br />

alla stregua di un risultato agonistico favorevole o sfavorevole, ma costituisce un evento<br />

eccezionale addebitabile, nella maggiore parte dei casi, quantomeno per colpa, alla società<br />

o atleta sponsorizzato che ha posto in essere il comportamento punito con la sanzione<br />

sportiva. Ciò pertanto potrebbe legittimare l’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto<br />

e la conseguente richiesta del risarcimento danni ».<br />

( 18 ) Con l’espressione « vincolo di giustizia sportiva », com’è noto, si intende il complesso<br />

delle disposizioni regolamentari, comuni a tutte le federazioni sportive nazionali, attraverso<br />

le quali, vietando il ricorso all’autorità giudiziaria statale, si impone agli affiliati ed<br />

ai tesserati, sotto comminatoria di gravi sanzioni disciplinari, di adire gli organi permanenti<br />

di giustizia federale per tutte le controversie sportive insorte fra loro o comunque riguardanti<br />

l’esercizio dello sport o la loro appartenenza all’ente federale. In argomento v., per<br />

tutti, Sanino, Diritto sportivo, Padova, 2002, p. 462 ss.


SAGGI 1009<br />

dello sponsee rilevanti per l’ordinamento giuridico dello Stato ( 19 ) – si pensi,<br />

ad esempio, al diritto allo sfruttamento della propria notorietà o al diritto<br />

all’esercizio dell’attività sportiva – una volta assolto l’onere della pregiudiziale<br />

sportiva, potranno, in virtù del principio generale di cui all’art.<br />

1, comma 2°, l. n. 280 del 2003, essere oggetto di cognizione da parte del<br />

giudice statale ( 20 ).<br />

( 19 ) Sia pur con esclusivo riferimento alle decisioni di carattere disciplinare, rileva Lubrano,<br />

La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n.<br />

280, in Aa.Vv., La giustizia sportiva, cit., p. 171 s., nota 38, che in campo professionistico, a<br />

causa dei numerosi interessi di natura patrimoniale coinvolti nell’esercizio dell’attività<br />

sportiva, è abbastanza agevole riconoscere ai provvedimenti federali una idoneità a ledere<br />

posizioni giuridico-soggettive rilevanti per l’ordinamento statale. Lo stesso a. comunque<br />

soggiunge che anche nel settore dilettantistico non può escludersi una tale potenzialità lesiva<br />

delle pronunce federali « per violazione dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2 (diritto<br />

di esplicazione della propria personalità nell’ambito delle ‘formazioni sociali’) e 18 (diritto<br />

di associazione) della Costituzione ».<br />

( 20 ) In tal senso v. Colagrande., op. cit., p. 707 ss., per il quale il principio di cui all’art.<br />

1, comma 2°, l. n. 280 del 2003 costituisce di fatto « il canone fondamentale di riferimento<br />

. . . per l’interpretazione e l’applicazione delle successive disposizioni ». Alla luce di tale<br />

principio – che sancisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo « salvi i casi di rilevanza per<br />

l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse » col<br />

suddetto ordinamento particolare – non potrà essere negato il ricorso all’autorità giurisdizionale<br />

dello Stato ogniqualvolta una controversia, in qualunque modo attinente all’esercizio<br />

di attività sportive, involga situazioni soggettive rilevanti. Si deve dunque ritenere che<br />

« l’onere di adire gli organi di giustizia sportiva consente di risolvere in prima battuta la<br />

questione all’interno dell’ordinamento sportivo, fermo restando che anche per quelle materie<br />

astrattamente riservate . . . alla giustizia sportiva potrà verificarsi l’esigenza di garantire<br />

una tutela giurisdizionale laddove vengano concretamente in rilievo posizioni di diritto<br />

soggettivo o di interesse legittimo ». Sostanzialmente concorde è Lubrano, Ordinamento<br />

sportivo e giustizia statale, in Aa.Vv., Lo sport e il diritto, cit., p. 217, per il quale l’art. 2, l. n.<br />

280 del 2003 non riserva in via esclusiva all’ordinamento sportivo la soluzione delle questioni<br />

di carattere tecnico e disciplinare ma si limita a stabilire, limitatamente a dette questioni,<br />

una presunzione iuris tantum di irrilevanza per l’ordinamento giuridico statale. Difatti,<br />

« proprio alla luce del principio generale di cui all’art. 1, anche provvedimenti di carattere<br />

tecnico o disciplinare devono ritenersi impugnabili nei casi in cui essi assumano una rilevanza<br />

esterna all’ordinamento sportivo, ovvero nei casi in cui essi possano determinare<br />

una sostanziale lesione di posizioni giuridiche soggettive riconoscibili come diritti soggettivi<br />

o come interessi legittimi ». Del resto, soggiunge Belfiore, La giustizia sportiva tra autonomia<br />

e diritto pubblico (nota a Trib. Genova, ord. 27 agosto 2005), in Giur. merito, 2005, p.<br />

2451, « un diverso modo di intendere la riserva a favore dell’autonomia sportiva, tale da ricomprendere<br />

nella sfera dell’indifferenza per l’ordinamento statale ogni aspetto della materia<br />

disciplinare, anche quando i relativi provvedimenti incidono su diritti soggettivi e interessi<br />

legittimi, si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 24 Cost., che garantisce sempre<br />

e in ogni caso la tutela giurisdizionale di siffatte situazioni giuridiche soggettive, e connote


1010 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Il recente intervento normativo, pertanto, ha determinato un ampliamento<br />

della tutela giurisdizionale a favore di chi fa parte dell’ordinamento<br />

sportivo ( 21 ): esso consente, nei termini testé precisati, di adire il giudice<br />

statale per qualunque tipo di controversia involgente posizioni giuridico-soggettive<br />

rilevanti per l’ordinamento giuridico dello Stato.<br />

Sotto questo profilo una connotazione potenzialmente lesiva di situazioni<br />

giuridiche rilevanti è indubbiamente immanente nelle decisioni di<br />

carattere amministrativo ( 22 ). Queste difatti comportano sempre una limi-<br />

rebbe di illegittimità costituzionale la norma che prevede quella riserva ». Contra v. De<br />

Marzo, Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali,<br />

in Corriere giur., 2003, p. 1267, per il quale nelle controversie « riservate non v’è<br />

spazio né per la giurisdizione dell’a.g.o., né per quella del giudice amministrativo ».<br />

( 21 ) In tal senso sembrano orientati, Lubrano, op. ult. cit., p. 216 ss., nonché Colagrande,<br />

op. cit., p. 718 ss. Contra v. Spadafora, Contratto di lavoro sportivo: clausole compromissorie<br />

e razionalizzazione del sistema di giustizia sportiva, in Giur. merito, 2004, p. 853,<br />

la quale riconosce al recente intervento normativo il merito di aver dato forza e certezza a<br />

principi giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, ma, proprio per questo, non riscontra<br />

nella legge alcuna portata innovativa rispetto ai « principi già appartenenti all’ordinamento<br />

per il tramite delle sentenze dei giudici di legittimità ».<br />

( 22 ) Per decisioni di carattere amministrativo si intendono tutti quei provvedimenti,<br />

adottati dalle competenti autorità sportive, relativi al tesseramento, all’affiliazione ed alla<br />

partecipazione ai campionati di competenza. Dato l’indiscutibile rilievo delle conseguenze,<br />

non solo economiche, scaturenti dall’espulsione dall’ordinamento sportivo o dalla mancata<br />

ammissione al campionato per il quale si sia acquisito il titolo sportivo, la giurisprudenza,<br />

anche prima della l. n. 280 del 2003, ha sempre ritenuto le questioni di carattere amministrativo<br />

rilevanti per l’ordinamento statale e, come tali, sindacabili dal giudice dello Stato.<br />

In tal senso v., tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in Foro it., 1996,<br />

III, c. 275 ss., con nota di Vidiri, in Riv. dir. sport., 1996, p. 111 ss., con note di Sica, Caso Catania:<br />

la giurisprudenza fa “pressing, e di De Marzo, in Giust. civ., 1996, I, p. 577 ss., ed in Foro<br />

amm., 1995, p. 1934 ss.; Tar Sicilia, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, in Foro it.,<br />

1994, III, c. 512 ss., con nota di Vidiri, Il “caso Catania”: i difficili rapporti tra ordinamento<br />

statale e ordinamento sportivo, ed in Cons. Stato, 1993, I, p. 1350 ss.; Tar Lazio, sez. III, 18<br />

gennaio 1986, n. 103, in Riv. dir. sport., 1987, p. 86 ss., in Foro it., 1987, III, c. 174 ss., ed in<br />

Trib. amm. reg., 1986, I, p. 500 ss.; App. Bari, 8 febbraio 1984, in Riv. dir. sport., 1984, p. 66<br />

ss.; Trib. Trani, 17 aprile 1981, in Giust. civ., 1982, I, p. 518 ss, in Giur. merito, 1983, p. 808 ss.,<br />

in Foro it., 1982, I, c. 1419 ss., ed in Giur. it., 1982, I, 2, c. 184 ss. In senso solo parzialmente<br />

difforme v. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., ord. 9 ottobre 1993, n. 536, in Foro it., 1994, III,<br />

c. 511 ss., con nota di Vidiri, Il “caso Catania”, cit., ed in Cons. Stato, 1993, I, p. 1339 ss.,<br />

che ha ritenuto rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, e conseguentemente sindacabili<br />

dal giudice amministrativo, i provvedimenti di revoca dell’affiliazione adottati nei confronti<br />

delle società calcistiche ma non anche « gli atti di esclusione e di non iscrizione di<br />

una società sportiva in un torneo o in un campionato ». Per detto giudice difatti, gli atti da<br />

ultimo menzionati costituiscono esplicazione della autonomia organizzativa e tecnica riconosciuta<br />

alle federazioni sportive nazionali al fine di garantire « un ordinato e corretto svol-


SAGGI 1011<br />

tazione, sia essa assoluta o relativa, della partecipazione di un soggetto<br />

nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Si pensi al diniego di ammissione<br />

al campionato di competenza, alla revoca dell’affiliazione per le società<br />

sportive o alla radiazione per i singoli atleti.<br />

Non può tuttavia escludersi a priori che una analoga potenzialità lesiva<br />

sussista anche per le decisioni di carattere disciplinare ( 23 ) e per quelle<br />

meramente tecniche ( 24 ).<br />

Dal primo punto di vista, le sanzioni di tipo interdittivo quali le penalizzazioni<br />

di punti in classifica o le retrocessioni d’autorità al campionato<br />

inferiore inflitte per motivi disciplinari alle società sportive, ovvero i provvedimenti<br />

di squalifica o sospensione per i singoli tesserati, sono per loro<br />

stessa natura intrinsecamente idonee ad ostacolare il libero esercizio dell’attività<br />

sportiva. Quelle disciplinari di tipo meramente pecuniario, di<br />

contro, potrebbero anche essere irrilevanti soprattutto qualora non fosse-<br />

gimento delle competizioni sportive, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all’interno<br />

dell’ordinamento sportivo, non può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo<br />

».<br />

( 23 ) Per provvedimenti disciplinari si intendono quelli adottati nei confronti dei soggetti<br />

facenti parte dell’ordinamento sportivo ogniqualvolta si rendano colpevoli di violazioni<br />

di specifiche regole comportamentali. Prima del recente intervento normativo la giurisprudenza<br />

era prevalentemente orientata nel senso di riconoscere la rilevanza, anche per<br />

l’ordinamento dello Stato, delle questioni concernenti l’emanazione di provvedimenti di<br />

carattere disciplinare, solo nei casi in cui, data la notevole consistenza della sanzione irrogata,<br />

detti provvedimenti fossero idonei ad incidere in misura sostanziale sulla posizione<br />

giuridico-soggettiva del destinatario. In tal senso v., tra gli altri, Tar Lazio, sez. III, 29 marzo<br />

1999, n. 781; Tar Lazio, sez. III, 16 aprile 1999, n. 962; Tar Lazio, sez. III., 16 aprile<br />

1999, n. 963, tutte in Riv. dir. sport., 1999, p. 582 ss., con nota di Guidolini, Sulla sindacabilità,<br />

da parte del giudice statale, dei provvedimenti disciplinari delle federazioni sportive<br />

nazionali e dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine; Tar Lazio, sez. III, 26 aprile<br />

1986, n. 1641, in Riv. dir. sport., 1986, p. 454 ss., in Trib. amm. reg., 1986, I, p. 1658 ss., ed<br />

in Foro amm., 1986, p. 2266 s.<br />

( 24 ) Per decisioni di carattere tecnico si intendono i provvedimenti adottati dalle competenti<br />

autorità sportive al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività agonistiche,<br />

in applicazione delle disposizioni che disciplinano l’esercizio delle attività medesime<br />

ed i criteri di raccolta e di comparazione dei risultati. La giurisprudenza precedente alla l. n.<br />

280 del 2003 era prevalentemente orientata nel senso di ritenere che le questioni di carattere<br />

tecnico fossero in ogni caso prive di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo e come<br />

tali insindacabili dal giudice statale. In tal senso v., tra gli altri, Trib. Roma, ord. 20 settembre<br />

1996, in Riv. dir. sport., 1997, p. 546 ss., con nota di Naccarato, Sulla carenza di giurisdizione<br />

del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive; Cass., sez.<br />

un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, c. 899 ss., con nota di Catalano, in Giust.<br />

civ., 1990, I, p. 709 ss., in Riv. dir. sport., 1990, p. 57 ss., in Foro amm., 1990, p. 1135 ss., ed in<br />

Giur. it., 1990, I, 1, c. 1281 ss., con nota di Canale, L’interesse dello sponsor per l’attività ago-


1012 CONTRATTO E IMPRESA<br />

ro idonee ad incidere sulla organizzazione del soggetto sanzionato e conseguentemente<br />

sui suoi risultati sportivi.<br />

Dal secondo punto di vista, la generale irrilevanza, per l’ordinamento<br />

giuridico statale, delle questioni di carattere tecnico, potrebbe in concreto<br />

essere superata ogniqualvolta provvedimenti di questo tipo, in quanto<br />

adottati in palese dispregio delle disposizioni federali dettate per garantire<br />

il regolare svolgimento delle attività agonistiche, fossero idonei a pregiudicare<br />

il diritto dello sponsee allo sfruttamento della propria notorietà, e<br />

più in generale il suo diritto all’esercizio dell’attività sportiva.<br />

Risulta dunque evidente come, alla luce delle specifiche garanzie offerte<br />

dalla giustizia statale e da quella sportiva ( 25 ), costituisca un effetto<br />

della recente riforma operata dalla l. n. 280 del 2003, l’allargamento della<br />

tutela giurisdizionale degli interessi dello sponsee in quanto soggetto facente<br />

parte dell’ordinamento sportivo. Questi difatti, laddove provvedimenti<br />

federali adottati nei suoi confronti incidano su posizioni giuridicosoggettive<br />

rilevanti, una volta assolto l’onere della pregiudiziale sportiva,<br />

avrà la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria statale anche per le<br />

questioni di carattere tecnico ( 26 ).<br />

I problemi, però, si complicano ove si rivolga l’attenzione all’altra parte<br />

del contratto di sponsorizzazione sportiva. Ciò perché mentre è ovvio<br />

nistica (contratto di sponsorizzazione e apparizione di una nuova figura soggettiva nella federazione<br />

sportiva); Tar Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in Riv. dir. sport., 1985, p. 589 ss.,<br />

in Trib. amm. reg., 1985, I, p. 2681 ss., ed in Giust. civ., 1986, I, p. 2630 ss., con nota di Lugo.<br />

In dottrina v. Moro, Giustizia sportiva e diritti processuali, in Aa.Vv., La giustizia sportiva,<br />

cit., p. 26 s.; Vidiri, Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto (nota<br />

a C.A.F. – F.I.G.C., 13 maggio 1991), in Foro it., 1991, III, c. 341 s.; Frascaroli, voce<br />

Sport (dir. pubbl. e priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 530.<br />

( 25 ) Occorre dare atto del fatto che recentemente si è assistito ad un notevole incremento<br />

delle garanzie processuali di cui le parti dispongono nei procedimenti di giustizia<br />

sportiva. Difatti, ai sensi dell’art. 1, comma 14°, d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (che ha integrato<br />

l’art. 7, d. lgs. n. 242 del 1999 con la lettera h-bis), la disciplina delle procedure di giustizia<br />

interna non è più lasciata per intero alla competenza degli statuti e dei regolamenti<br />

delle singole federazioni. In particolare, la determinazione dei criteri generali, difatti, è oggi<br />

rimessa ad una delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. che deve, a sua volta,<br />

uniformarsi ai principi legislativi, tendenzialmente riconducibili alle regole del « giusto processo<br />

» (diritto di difesa, contraddittorio tra le parti, ragionevole durata, terzietà ed imparzialità<br />

del giudice, motivazione ed impugnabilità delle decisioni). Per un attento esame dei<br />

principi fondamentali cui si ispira il sistema di giustizia sportiva si rinvia a Valori, op. cit.,<br />

p. 111 ss.<br />

( 26 ) Tale possibilità era esclusa dal prevalente orientamento giurisprudenziale antecedente<br />

alla l. n. 280 del 2003. A conferma di ciò si vedano le sentenze indicate alla precedente<br />

nota 24.


SAGGI 1013<br />

che allo sponsee, come si è già precisato, è riconosciuta la possibilità di rivolgersi<br />

agli organi giurisdizionali sportivi, la stessa cosa non può dirsi per<br />

lo sponsor.<br />

Chiaramente anche quest’ultimo potrebbe essere interessato alla rimozione<br />

del provvedimento federale sanzionatorio irrogato a carico<br />

della controparte. Detto interesse sussiste tutte le volte in cui la statuizione<br />

lesiva, incidendo sulla capacità attrattiva dello sponsee nei confronti<br />

del pubblico, si risolve in un danno per chi su quella capacità ha<br />

investito ingenti risorse economiche ( 27 ). Tuttavia, per riconoscere in capo<br />

allo sponsor la possibilità di adire il giudice sportivo, occorrerebbe<br />

accertare la sua appartenenza all’ordinamento sportivo o comunque individuare,<br />

nelle regole federali, un qualche appiglio normativo utile ai<br />

fini del riconoscimento in suo favore della legittimazione ad attivare i<br />

rimedi endoassociativi, ferma restando la sua estraneità al menzionato<br />

ordinamento ( 28 ).<br />

3. – Volendo pertanto approfondire l’indagine nei termini proprio<br />

adesso evidenziati, è bene premettere che sussiste una evidente dicotomia<br />

tra federazioni tendenzialmente favorevoli al riconoscimento in capo<br />

allo sponsor della possibilità di impugnare innanzi al giudice sportivo<br />

provvedimenti federali che colpiscano lo sponsee – come, ad esempio, la<br />

Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione Motociclistica Italiana<br />

e la Federazione Italiana Pallacanestro – e federazioni che, al contrario,<br />

non consentono un simile riconoscimento. Si pensi, ad esempio, alla Federazione<br />

Italiana Pallavolo.<br />

Nelle normative delle federazioni maggiormente sensibili alle esigenze<br />

di tutela dello sponsor, inoltre, si riscontrano non trascurabili differenze.<br />

E così, prendendo le mosse dal gioco del calcio, è abbastanza agevole<br />

individuare una specifica disposizione federale che, sia pur entro limiti<br />

piuttosto angusti, sembrerebbe riconoscere a soggetti estranei all’ordinamento<br />

sportivo la possibilità di rivolgersi agli organi giudicanti endoassociativi.<br />

Ci riferiamo all’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva che, dopo<br />

aver conferito la legittimazione ad agire esclusivamente ai soggetti affiliati<br />

o tesserati (commi 1° e 2°), mostra evidenti segni di apertura ricono-<br />

( 27 ) Lo sponsor difatti addiviene alla stipula del contratto di sponsorizzazione proprio<br />

allo scopo di sfruttare la notorietà dello sponsee.<br />

( 28 ) Sotto quest’ultimo profilo rileva correttamente Valori, op. cit., p. 248, che « la tutelabilità<br />

degli interessi dello sponsor anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo, . . . può<br />

scaturire solo nel caso in cui i regolamenti della Federazione di appartenenza dell’atleta o<br />

della squadra prescelta, nell’esercizio della propria autonomia, riconoscano anche a terzi<br />

non tesserati la legittimazione a reclamare contro i propri provvedimenti ».


1014 CONTRATTO E IMPRESA<br />

scendo detta legittimazione, nei casi di illecito sportivo ( 29 ), anche ai « terzi<br />

portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica » (comma<br />

3°) ( 30 ).<br />

Ed invero, non appare plausibile una interpretazione per così dire eccessivamente<br />

restrittiva della regola in argomento tale da fare ritenere che<br />

i « terzi portatori di interessi indiretti » siano solamente coloro che, pur<br />

estranei all’illecito sportivo, facciano comunque parte della federazione.<br />

Basti dire che se fosse stato veramente questo l’intento perseguito dal legislatore<br />

sportivo, questi avrebbe avuto cura, analogamente a quanto statuito<br />

dalla Federazione Italiana Pallavolo, di formulare in modo meno ge-<br />

( 29 ) Ai sensi dell’art. 6 del medesimo C.G.S. della F.I.G.C. l’illecito sportivo si concreta<br />

nel « compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato<br />

di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica ». Per descrivere in<br />

via più generale l’istituto in commento si rivelano ancora attuali le parole di Cascino, op.<br />

cit., p. 257, nota 10, per il quale l’illecito sportivo consiste « in un fatto che lede lo sport nella<br />

sua essenza di manifestazione agonistica. Lede lo sport in quanto » si sostanzia nella<br />

« inosservanza delle norme concernenti la lealtà, la correttezza, la regolarità della manifestazione<br />

sportiva, affinché non intervenga alcun fatto che turbi o alteri, o possa turbare o alterare<br />

lo svolgimento o il risultato della competizione sportiva ». In argomento recentemente<br />

v., per tutti, Bertini, La responsabilità sportiva, Milano, 2002, p. 213 ss.<br />

( 30 ) I primi tre commi dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione<br />

Italiana Giuoco Calcio dispongono che « 1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi<br />

previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che,<br />

ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. 2. Per i reclami<br />

in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società<br />

ed i loro tesserati che vi hanno partecipato. 3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati<br />

a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in<br />

classifica ». Nel C.G.S. della F.I.G.C. vi sono poi una serie di disposizioni che estendono<br />

la legittimazione a proporre reclamo ai « terzi portatori di interessi indiretti » anche nei<br />

giudizi di seconda istanza. Difatti, ai sensi dell’art. 37, comma 7°, « i terzi portatori di interessi<br />

indiretti di cui all’art. 29, comma 3°, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo,<br />

possono, prima dell’apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare<br />

per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide<br />

sull’istanza subito dopo l’apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell’istanza per<br />

carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell’appello e la partecipazione al giudizio<br />

di seconda istanza ». Il successivo art. 38, comma 1°, dispone che « l’appello è proponibile<br />

dalle parti interessate, dalla Procura Federale, dai terzi che abbiano un interesse anche<br />

indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di<br />

prima istanza ». Per Cascino, op. cit., p. 261, la legittimazione non può essere riconosciuta<br />

ad un qualsiasi soggetto terzo, che potrebbe subire indirettamente un pregiudizio economico<br />

dal provvedimento sanzionatorio sportivo (come i venditori ambulanti di oggetti<br />

sportivi nei pressi dello stadio), ma solo a quei terzi « particolarmente legittimati a proporre<br />

reclamo in quanto legati alla squadra o atleta da un contratto, ed in quanto tali meritevoli<br />

di tutela ».


SAGGI 1015<br />

nerico la disposizione in commento ( 31 ). Come vedremo meglio in seguito,<br />

difatti, le regole federali della F.I.P.A.V., qualora sussistano ben individuate<br />

condizioni, riconoscono la possibilità di adire il giudice sportivo anche<br />

a terzi, portatori di interessi indiretti, purché, è opportuno sottolinearlo,<br />

si tratti sempre di soggetti interni alla federazione stessa.<br />

Orbene, non ci vuol molto a rendersi conto che lo sponsor rientra a<br />

pieno titolo tra i terzi interessati di cui alla su citata disposizione. Appare<br />

d’altronde evidente che il suo interesse al ritorno d’immagine, indubbiamente<br />

meritevole di tutela giuridica in quanto interesse economico derivante<br />

da contratto, subisce un notevole pregiudizio dall’illecito sportivo e<br />

dal conseguente provvedimento sanzionatorio.<br />

Sotto questo profilo, peraltro, questi è anche titolare di un interesse in<br />

classifica, poiché quest’ultima influenza direttamente la diffusione dei<br />

suoi segni distintivi per l’evidente ragione che i giornali, nonché i mezzi<br />

di comunicazione in genere, dedicano maggiore spazio ai team o agli atleti<br />

che conseguono i risultati migliori ( 32 ). L’interesse dello sponsor sotteso<br />

all’accordo raggiunto con la controparte, pertanto, potrebbe sicuramente<br />

essere tutelato in maniera più appropriata riconoscendo al suo titolare la<br />

possibilità di impugnare il provvedimento sanzionatorio innanzi all’autorità<br />

giurisdizionale sportiva.<br />

Gli stessi segni di apertura verso le esigenze di tutela dei soggetti<br />

estranei all’ordinamento sportivo, riscontrabili nel gioco del calcio qualora<br />

sussista un illecito sportivo, si rinvengono nella normativa di numerose<br />

altre federazioni ( 33 ).<br />

( 31 ) Nello stesso senso è orientato Cascino, op. cit., p. 260, per il quale il fatto che al<br />

comma 3° non si faccia più riferimento al concetto di « tesserati », ma si usi l’espressione<br />

« anche i terzi », induce a ritenere che la disposizione in commento si riferisca a « soggetti<br />

diversi » dai primi e pertanto, non appartenenti all’ordinamento giuridico sportivo. Se così<br />

non fosse, non si spiegherebbe per quale motivo il legislatore sportivo non abbia fatto riferimento<br />

ai ‘tesserati’ come nei commi precedenti, ed in genere, negli altri articoli del<br />

C.G.S. ».<br />

( 32 ) In tal senso v. Cascino, op. cit., p. 258, per il quale « dal fatto della vincita di un<br />

campionato o di una gara, o, al contrario da una retrocessione alla serie inferiore o dalla<br />

perdita della gara, ne deriva un diverso assetto della classifica sportiva e conseguentemente<br />

una maggiore o minore diffusione del marchio e/o nome commerciale dello sponsor, con i<br />

connessi effetti economici ».<br />

( 33 ) In particolare, i primi tre commi dell’art. 39 del reg. di Giustizia e Disciplina della<br />

Federazione Italiana Giuoco Handball, dispongono che « 1. Sono legittimati a proporre reclamo<br />

o ricorso, nei rispettivi casi previsti dal presente regolamento, le società, i loro dirigenti<br />

e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo o<br />

ricorso stesso. 2. Relativamente ai reclami al giudice sportivo, sono titolari di interesse diretto<br />

soltanto le società. 3. Nei casi di illecito sportivo sono inoltre legittimati a proporre re-


1016 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Minori ostacoli al raggiungimento di risultati analoghi in termini di tutela<br />

sembrerebbero poi frapporre le normative interne di quelle federazio-<br />

clamo i terzi portatori anche di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica ». L’art.<br />

55, comma 1°, del reg. di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio<br />

prevede che « i provvedimenti adottati dagli organi giudicanti sono impugnabili nei<br />

limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, da parte di dirigenti federali,<br />

atleti, amatori, tecnici sportivi, ufficiali di gara, medici e fisioterapisti, dirigenti societari e<br />

soci appartenenti alle società sempre che risultino portatori di un interesse diretto all’impugnazione.<br />

I terzi che abbiano un interesse diretto hanno diritto all’impugnativa unicamente<br />

nei casi di illecito sportivo ». Ai sensi dell’art. 94, comma 1°, del reg. di Giustizia della Federazione<br />

Italiana Badminton « per proporre impugnazione è necessario avere interesse diretto;<br />

nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre impugnazione anche i terzi<br />

portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse per un migliore piazzamento nella classifica<br />

della manifestazione ». I primi tre commi dell’art. 6 del reg. di Giustizia e Disciplina<br />

della Federazione Italiana Bocce, dispongono che « 1. Per presentare qualsivoglia ricorso o<br />

denuncia occorre avervi interesse diretto. 2. Quando si reclami in ordine allo svolgimento<br />

di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla<br />

manifestazione. 3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i<br />

terzi portatori di interessi indiretti compreso l’interesse per un miglior piazzamento nella<br />

manifestazione stessa ». L’art. 85 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana<br />

Rugby prevede che « 1. I terzi, titolari di un interesse relativo alla graduatoria in classifica,<br />

possono intervenire nei giudizi per illecito sportivo con le stesse facoltà riconosciute alle altre<br />

parti. 2. I terzi di cui alla comma 1° possono altresì proporre reclamo avverso le relative<br />

decisioni entro il termine di quindici giorni successivo al deposito della motivazione della<br />

decisione. A tal fine hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti relativi al<br />

giudizio di primo grado per illecito sportivo nel quale siano intervenuti ». L’art. 158, comma<br />

2°, del reg. di Giustizia della Federazione Italiana Hockey dispone che « per proporre impugnazione<br />

è necessario avere interesse diretto; nei casi di illecito sportivo sono legittimati a<br />

proporre impugnazione anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse per<br />

un migliore piazzamento nella classifica della manifestazione ». Ai sensi dei primi tre commi<br />

dell’art. 35 del reg. di Giustizia della Federazione Italiana Scherma « 1. Sono legittimati<br />

a presentare esposti in materia disciplinare gli affiliati ed i tesserati che, ritenendosi lesi, abbiano<br />

un interesse diretto alla decisione disciplinare. 2. Se l’illecito disciplinare denunziato<br />

si riferisce allo svolgimento di manifestazioni sportive, sono legittimati solo gli affiliati ed i<br />

tesserati che vi abbiano partecipato o che, a causa dell’illecito lamentato, non vi abbiano<br />

potuto partecipare. 3. Nel caso di illecito sportivo, infine, sono legittimati a proporre esposto<br />

anche i terzi ». L’art. 28, commi 1° e 2°, del reg. di Giustizia Federale della Federazione<br />

Italiana Tennistavolo prevede che « 1. Gli affiliati e tesserati che ritengono lesi i propri diritti<br />

da altri affiliati e/o tesserati, possono adire gli Organi di Giustizia Federale ai sensi dello<br />

Statuto e del presente Regolamento. 2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare<br />

denuncia anche i terzi portatori di interessi indiretti ». Ai sensi dell’art. 26, commi<br />

1°, 3° e 4°, del reg. di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Sport Disabili « 1. Sono<br />

legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di ricorso o denuncia gli affiliati,<br />

i loro dirigenti, i tesserati in genere, che si ritengano lesi nei propri diritti. . . . 3. Quando<br />

si inoltra un reclamo in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse di-


SAGGI 1017<br />

ni, come la Federazione Motociclistica Italiana, che non limitano ai soli<br />

casi di illecito sportivo il riconoscimento, in capo a soggetti estranei all’ordinamento<br />

sportivo, della legittimazione ad agire innanzi agli organi di<br />

giustizia interna.<br />

E così l’art. 114, comma 1°, del Regolamento di Giustizia della F.M.I.<br />

dispone che « avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente<br />

tecniche adottati dai Commissari di Gara ed avverso la validità delle<br />

delibere assembleari centrali e periferiche, chiunque vi abbia interesse<br />

può proporre ricorso al Giudice unico ».<br />

Tale disposizione, evidentemente, estende la possibilità di rivolgersi al<br />

giudice sportivo anche alle ipotesi in cui ci si dolga di provvedimenti disciplinari<br />

o di delibere assembleari. Essa inoltre si riferisce genericamente<br />

a chiunque vi abbia interesse e, sotto tale profilo, sembrerebbe non porre<br />

alcuna limitazione, quantomeno in ordine alla indicata competenza del<br />

Giudice Unico, al riconoscimento in capo allo sponsor, della legittimazione<br />

ad adire il giudice sportivo ( 34 ). Va da sé che pure in questo caso, per le<br />

ragioni testé evidenziate, la regola di cui si tratta non sembra passibile di<br />

una interpretazione restrittiva che limiti la sua portata solo ai soggetti appartenenti<br />

alla federazione.<br />

Ancora più esplicito è il riconoscimento operato dalla normativa federale<br />

della Federazione Italiana Pallacanestro, puntualmente richiamata<br />

nello schema di contratto di abbinamento ( 35 ) dalla stessa federazione pre-<br />

retto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione. 4. Nei casi di illecito<br />

sportivo sono legittimati a proporre esposto anche i terzi portatori di interessi indiretti,<br />

compreso l’interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa ».<br />

( 34 ) Una disposizione analoga si rinviene nel reg. di Giustizia Federale della Federazione<br />

Italiana Canoa Kayak che, all’art. 23-A, comma 4°, lett. b, terzo periodo, dispone che « il<br />

reclamo può essere avanzato anche da coloro i quali possano avere un interesse indiretto<br />

all’accoglimento del reclamo stesso ». Anche in tal caso, difatti, il riconoscimento in capo ai<br />

terzi interessati della legittimazione ad avvalersi dei rimedi endoassociativi non è limitato ai<br />

soli casi di illecito sportivo.<br />

( 35 ) L’abbinamento sportivo costituisce una variante della sponsorizzazione di una<br />

squadra, consentita solo in alcuni sport, quali il ciclismo, la pallavolo, il rugby ed il basket.<br />

Si tratta in particolare del contratto che, ricalcando generalmente per struttura e contenuto<br />

quello di sponsorizzazione di una società sportiva, prevede un ulteriore obbligo a carico<br />

dello sponsee: il cambio totale o parziale di denominazione per assumere quella della controparte<br />

o di un suo prodotto come marchio di servizio – ossia come nome con cui la squadra<br />

è iscritta nel calendario sportivo – e l’impegno ad utilizzare la denominazione così risultante<br />

in ogni manifestazione della propria attività sportiva, comprese le targhe, le insegne,<br />

la carta da lettere, i documenti commerciali e così via. Sul contratto di abbinamento<br />

sportivo si segnalano, fra gli altri, Musumarra, op. cit., p. 241 s.; Magni, op. cit., p. 67;<br />

Mormando, op. cit., p. 29. Nel gioco del calcio il ricorso a tale figura contrattuale è consen-


1018 CONTRATTO E IMPRESA<br />

disposto e da utilizzarsi obbligatoriamente per ottenere l’omologazione.<br />

Difatti, ai sensi dell’art. 137, comma 2°, del relativo Regolamento Organico,<br />

le società industriali e commerciali che si abbinano alle società affiliate<br />

« devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.P. che le<br />

impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi<br />

federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria » ( 36 ).<br />

tito solo per le squadre di serie C. Difatti, l’art. 17, comma 3°, delle Norme Organizzative<br />

Interne dispone espressamente che « per la Lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione<br />

della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle<br />

condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega ». Per i team della massima<br />

serie invece, dopo una non fortunata sperimentazione negli anni ’50, non fu piú permesso<br />

alle società di stipulare contratti di questo tipo. In particolare, nel 1953 il Vicenza Calcio si<br />

legò all’industria tessile Lanerossi dando vita al Lanerossi-Vicenza. Successivamente il Torino<br />

Calcio accettò di chiamarsi Torino-Talmone. L’abbinamento tuttavia offese la sensibilità<br />

dei tifosi « granata » che, ancora legati al ricordo della squadra scomparsa nel disastro di<br />

Superga, osteggiarono la nuova denominazione. A seguito di tale vicenda fu presa la decisione<br />

di vietare in futuro ogni tipo di abbinamento, permettendo solo al Vicenza di mantenere<br />

la denominazione « abbinata ». In argomento v. De Giorgi, op. ult. cit., p. 42, nota 65.<br />

( 36 ) Il Nuovo Regolamento Organico della F.I.P., nella stesura approvata dal Consiglio<br />

Federale nella riunione del 25 novembre 2004 così come modificata nella riunione del 10<br />

giugno 2006, dedica particolare attenzione al fenomeno dell’abbinamento. L’art. 137 dispone<br />

che « 1. Le società affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con società<br />

industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri<br />

distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici,<br />

ecc. Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali.<br />

Le società affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il<br />

nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di<br />

un prodotto della stessa ditta abbinante, specificandolo nel contratto. 2. Le società industriali<br />

e commerciali abbinanti devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla<br />

F.I.P. che le impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi federali,<br />

con particolare riferimento alla clausola compromissoria. 3. Le società industriali o<br />

commerciali abbinanti si impegnano, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento<br />

di qualsiasi genere, per danni, nei confronti della F.I.P. 4. Non è consentito l’abbinamento<br />

con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica<br />

sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi<br />

rispetto alla pratica sportiva. 5. Non è consentito l’abbinamento con ditte o industrie<br />

che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.P. o altre federazioni sportive o<br />

comunque arrecato danno all’immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente<br />

assunti. 6. L’adire le vie legali nei confronti della F.I.P. si intende violazione della<br />

clausola compromissoria e comporta l’immediata rescissione dell’abbinamento contratto<br />

dalla società industriale o commerciale, fermo restando il suo impegno contrattuale nei<br />

confronti della società sportiva abbinata. 7. Non possono essere contratti due abbinamenti<br />

principali per lo stesso anno sportivo, salvo quanto in appresso previsto. 8. È invece consentito<br />

ad una stessa società contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo<br />

all’attività maschile e l’altro all’attività femminile, senza distinzione fra attività nazio-


SAGGI 1019<br />

Per effetto di tale adesione lo sponsor abbinato è da considerarsi affiliato<br />

a tutti gli effetti ( 37 ) e dunque, in quanto tale, perfettamente legittimato<br />

a rivolgersi ai giudici sportivi per tutelare i propri interessi connessi<br />

con l’esercizio dell’attività dello sponsee. Proprio allo sponsor d’altronde<br />

sembra riferirsi l’art. 43, comma 2°, dello Statuto della F.I.P. quando parla<br />

di « soggetti equiparati » agli affiliati, imponendo loro di « adire gli Organi<br />

di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2, d.l. 19<br />

agosto 2003, n. 220 convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 » ( 38 ).<br />

È tuttavia posto uno specifico limite alla tutela giurisdizionale dello<br />

sponsor. Questi, ai sensi dell’art. 137, comma 3°, del Regolamento Organico,<br />

non può avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento danni di<br />

qualsiasi genere nei confronti della F.I.P. Anzi, è espressamente previsto<br />

che la proposizione di azione legale nei confronti della federazione costituisce<br />

violazione della clausola compromissoria e « comporta l’immediata<br />

rescissione dell’abbinamento contratto dalla società industriale o commerciale,<br />

fermo restando il suo impegno contrattuale nei confronti della<br />

società sportiva abbinata » (art. 137, comma 6°, R.O.).<br />

Giova peraltro rilevare che la normativa interna della F.I.P., per quanto<br />

singolare, non rappresenta un caso isolato. Anche le regole dettate dalla<br />

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, difatti, conferiscono agli sponsor<br />

abbinati lo status di equiparati agli affiliati ( 39 ).<br />

Infine, come già accennato, la normativa di alcune federazioni non<br />

fornisce alcun appiglio utile ai fini del riconoscimento, in capo a soggetti<br />

nale, regionale e provinciale . . . ». La disposizione prosegue: a) descrivendo dettagliatamente<br />

le dimensioni che possono avere i marchi o loghi di natura pubblicitaria e le ubicazioni<br />

per essi consentite sulle tenute da gioco; b) fissando in un anno sportivo la durata minima<br />

dei contratti di abbinamento; c) prevedendo espressamente l’eventuale compresenza di più<br />

sponsor (sponsor principale, sponsor tecnico e sponsor secondari); d) consentendo alle società<br />

di apporre liberamente « sulle maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone<br />

comunicazione all’Ufficio competente ». I successivi articoli dettano le modalità procedurali<br />

per l’abbinamento e disciplinano le ipotesi di rinnovo ovvero di estinzione del rapporto<br />

contrattuale alla sua naturale scadenza.<br />

( 37 ) Cfr. Cascino, op. cit., p. 262.<br />

( 38 ) L’art. 43, comma 2°, dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, nel testo<br />

approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. il 10 novembre 2004, dispone che « gli affiliati,<br />

i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia<br />

dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 convertito<br />

dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 ...».<br />

( 39 ) L’art. 14, comma 2°, del Regolamento Organico Federale della F.I.S.G. dispone che<br />

« le ditte abbinanti devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.S.G. che le<br />

impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli Organi Federali, con<br />

particolare riferimento alla clausola compromissoria ».


1020 CONTRATTO E IMPRESA<br />

estranei all’ordinamento sportivo, della legittimazione ad attivare i rimedi<br />

di giustizia interna.<br />

Fra queste rientra sicuramente quella della Federazione Italiana Pallavolo,<br />

il cui Regolamento Giurisdizionale, all’art. 19, dopo aver riconosciuto<br />

ai primi due commi la legittimazione ad agire solo agli associati ed ai<br />

tesserati ( 40 ), al comma successivo prevede che « nei casi in cui i comportamenti<br />

illeciti siano suscettibili di produrre effetti sui risultati sportivi di<br />

una singola gara o di campionati, sono legittimati a proporre denuncia anche<br />

i terzi, associati o tesserati, portatori di interessi indiretti, compreso<br />

l’interesse per un miglior piazzamento nella gara o nella manifestazione ».<br />

Tale disposizione, ovviamente, si limita a riconoscere la possibilità di adire<br />

i giudici sportivi, a patto che vi abbiano un interesse indiretto, anche a<br />

coloro che, pur non essendo coinvolti direttamente nei comportamenti illeciti<br />

e proprio per questo terzi, siano comunque associati o tesserati ( 41 ).<br />

In definitiva, se si accettano i rilievi fin qui effettuati, deve concludersi<br />

nel senso che la tutela giuridica che l’ordinamento offre allo sponsor,<br />

nel caso in cui venga pregiudicato da provvedimenti federali irrogati nei<br />

confronti della controparte, è variegata, poiché necessariamente influenzata<br />

dalla disciplina sportiva praticata dallo sponsee.<br />

In particolare alcune federazioni, quale in primis la F.I.G.C., consentono<br />

allo sponsor di rivolgersi al giudice sportivo solo nei casi di illecito<br />

sportivo, altre, come la F.M.I., sembrerebbero accordargli tale possibilità<br />

in modo generalizzato, altre ancora, fra le quali spicca la F.I.P.A.V., sono<br />

( 40 ) Ai sensi dell’art. 19, commi 1° e 2°, del Regolamento Giurisdizionale della<br />

F.I.P.A.V. « 1. Sono legittimati a presentare reclami, ricorsi o denunce gli associati ed i tesserati<br />

che si ritengono lesi nei propri diritti, oltre che, d’ufficio, il Procuratore Federale. 2. I<br />

reclami, ricorsi o denunce devono essere sorretti dall’esistenza di un interesse diretto, concreto<br />

e personale. In caso di reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse<br />

diretto soltanto gli associati ed i tesserati partecipanti alle gare stesse ».<br />

( 41 ) Nello stesso senso è orientata la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee,<br />

il cui Regolamento di Disciplina all’art. 43, comma 1°, terzo periodo, si limita a disporre<br />

che « sono legittimati a proporre reclamo le società affiliate ed i tesserati che hanno<br />

un interesse diretto o indiretto ». La normativa di numerose altre federazioni non contempla<br />

assolutamente l’eventualità che siano i terzi interessati ad adire il giudice sportivo. A titolo<br />

esemplificativo si vedano: l’art. 20, comma 1°, del Regolamento di Giustizia della Federazione<br />

Italiana di Atletica Leggera, l’art. 39 del Regolamento di Giustizia della Federazione<br />

Italiana Taekwondo, l’art. 60 del Regolamento Giustizia e Disciplina della Federazione<br />

Ginnastica d’Italia, gli artt. 171 e 181 bis del Regolamento Nazionale Sportivo dell’Automobile<br />

Club d’Italia, l’art. 4.06 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Baseball<br />

Softball, l’art. 46, comma 3°, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione<br />

Pugilistica Italiana, e gli artt. 25, comma 3°, e 27, comma 2°, del Regolamento di Giustizia<br />

della Federazione Italiana Nuoto.


SAGGI 1021<br />

nettamente contrarie ad una tale eventualità. Costituiscono un caso a parte<br />

la F.I.P. e la F.I.S.G. che considerano lo sponsor abbinato come un soggetto<br />

equiparato agli affiliati e dunque facente parte dell’ordinamento<br />

sportivo.<br />

Sulla base delle argomentazioni finora sviluppate, tenteremo adesso<br />

di individuare talune significative forme di tutela di cui gode lo sponsor in<br />

relazione alle singole discipline sportive che fanno capo alla controparte.<br />

In questo tentativo di ricostruzione giuridica, come ci si riserva di chiarire<br />

in seguito, un ruolo di non poco momento deve essere riconosciuto alla<br />

categoria generale degli obblighi di protezione ( 42 ). Riteniamo difatti che,<br />

nonostante gli strumenti di tutela a disposizione dello sponsor si modellino<br />

ai singoli sport praticati dallo sponsee, le « lacune di tutela » rinvenibili<br />

nella normativa di gran parte delle federazioni possano essere, seppur parzialmente,<br />

colmate, proprio mediante il ricorso agli obblighi di protezione<br />

della controparte incombenti sullo sponsorizzato.<br />

4. – Volendo percorrere l’itinerario or ora indicato è opportuno prendere<br />

le mosse dall’esame degli sport meno sensibili alle esigenze di tutela<br />

dei « terzi interessati ».<br />

Orbene, in questi sport, come ad esempio la pallavolo, ove la normativa<br />

federale non consente in alcun caso a soggetti terzi rispetto all’ordinamento<br />

sportivo di adire le strutture giurisdizionali predisposte da detto ordinamento,<br />

lo sponsor può impugnare il provvedimento federale, sia esso<br />

di natura amministrativa, disciplinare o tecnica, irrogato nei confronti dello<br />

sponsee esclusivamente innanzi all’autorità giurisdizionale statale ( 43 ).<br />

( 42 ) Sugli obblighi di protezione si segnalano, tra gli altri, Cicogna, Il possibile ruolo dei<br />

doveri di protezione in assenza di tutela contrattuale e aquiliana, in diritto tedesco, francese e<br />

italiano, in Foro pad., 1992, II, c. 9 ss.; Benatti, voce Doveri di protezione, in Dig. disc. priv.,<br />

sez. civ., VII, Torino, 1991, p. 221 ss.; Id., Osservazioni in tema di “doveri di protezione”, in<br />

Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, p. 1342 ss.; Castronovo, voce Obblighi di protezione, in Enc.<br />

giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; Id., Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus,<br />

1976, p. 123 ss.<br />

( 43 ) La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto, in capo allo sponsor, la sussistenza<br />

dell’interesse ad agire, innanzi al giudice statale, avverso decisioni pregiudizievoli adottate<br />

nei confronti dello sponsee da parte delle competenti autorità sportive. In tal senso v. Pret.<br />

Brindisi, ord. 30 luglio 1985, in Riv. dir. sport., 1986, p. 327 ss., con nota di Frattarolo,<br />

Quando lo sponsor pretende la promozione della squadra abbinata. Il caso “Buen Cafè”, ove,<br />

a proposito dell’interesse dello sponsor ad impugnare, avanti il giudice statale, il provvedimento<br />

dell’autorità sportiva che penalizzava lo sponsee impedendogli di accedere alla serie<br />

superiore, il giudice, a cui era stata richiesta (ed in seguito ottenuta), l’emissione di un provvedimento<br />

ex art. 700 c.p.c. per l’ammissione del team sponsorizzato alla serie superiore,<br />

stabiliva in motivazione che « non può essere messo in dubbio l’interesse della società


1022 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Ciò è possibile tutte le volte in cui detto provvedimento sia idoneo ad incidere<br />

su posizioni giuridico-soggettive dello stesso sponsor, rilevanti per<br />

l’ordinamento dello Stato ( 44 ).<br />

Ad ogni modo non ci vuol molto a rendersi conto che ogniqualvolta le<br />

normative federali pongano qualche limite o addirittura neghino, come<br />

nel caso di specie, allo sponsor la facoltà di ricorrere al giudice sportivo, è<br />

ipotizzabile l’individuazione di un percorso alternativo che permetta allo<br />

sponsor medesimo di tutelare efficacemente i propri interessi sempre davanti<br />

al giudice statale: alludiamo, come si è già accennato, alla categoria<br />

generale degli obblighi di protezione.<br />

ricorrente ad agire, in quanto, a norma dell’art. 100 c.p.c. che richiede l’esistenza di un interesse<br />

in chi propone una domanda giudiziale, ‘l’interesse ad agire ricorre ogni qualvolta colui<br />

che propone la domanda tende a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile<br />

e non conseguibile altrimenti’ (Cass., sez. lav., 14 aprile 1980, n. 2423, in Rep. Giust. civ.,<br />

1980, voce Procedimento civile, p. 2983), e tale interesse sussiste in virtù della semplice deduzione<br />

di un interesse sostanziale e indipendente dall’esito, positivo o negativo, dell’accertamento<br />

della concreta sussistenza di quest’ultimo ». Sulla scorta di tali argomentazioni il giudice<br />

riconosceva l’interesse dello sponsor alla impugnazione del provvedimento sportivo<br />

poiché riteneva indubbio « che l’intensità della diffusione del messaggio pubblicitario non<br />

dipende direttamente dall’impresa sponsor, bensì unicamente dal successo o meno della<br />

squadra sportiva sponsorizzata ». Sull’interesse ad agire v. Satta - Punzi, Diritto processuale<br />

civile, a cura di Punzi, Padova, 2000, p. 136, i quali riportano la nozione tradizionale che « fa<br />

consistere l’interesse in ciò, che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe<br />

un danno ». In argomento, più recentemente, v. Monteleone, Diritto processuale<br />

civile, Padova, 2004, p. 185 ss. Per la giurisprudenza « l’interesse ad agire è un requisito della<br />

domanda consistente nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile<br />

e non conseguibile senza l’intervento del giudice ». In tal senso v. Cass., sez. un., 10 agosto<br />

2000, n. 565, in Rep. Giust. civ., 2000, voce Procedimento civile, p. 3642. Detto interesse,<br />

per Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in Giur. merito, 2004, p. 469 ss., « prescinde dalla validità<br />

delle tesi sostenute e deve essere ritenuto sussistente qualora dall’ipotetico accoglimento<br />

delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l’istante ».<br />

( 44 ) Tale potenzialità lesiva nei confronti dello sponsor è tendenzialmente immanente<br />

in tutti i provvedimenti sanzionatori di una certa rilevanza adottati a carico dello sponsee. È<br />

difatti evidente che lo sponsor subisce un pregiudizio notevole alla propria sfera giuridica a<br />

causa del vincolo contrattuale e del rapporto di immedesimazione instauratosi con la controparte.<br />

Ed invero, proprio il rapporto di immedesimazione fa sì che, il mancato riconoscimento<br />

in capo allo sponsor della possibilità di reagire avverso un provvedimento sanzionatorio<br />

adottato nei confronti dello sponsee, comporterebbe, oltre al danno conseguente alla<br />

minore diffusione dei segni distintivi, anche, come si legge nella motivazione di Pret. Brindisi,<br />

ord. 30 luglio 1985, cit., p. 338 s., « un ingiusto ed irreparabile pregiudizio per il buon<br />

nome, l’immagine e la reputazione dell’impresa sponsor specialmente quando questa ha investito<br />

somme cospicue di denaro per facilitare il raggiungimento in breve tempo di traguardi<br />

sportivi diversamente irraggiungibili, se non proprio impensabili senza notevoli sacrifici<br />

economici ».


SAGGI 1023<br />

In particolare, è plausibile prospettare la mancata impugnazione del<br />

provvedimento federale innanzi ai giudici sportivi, da parte dello sponsee,<br />

come una violazione degli obblighi di protezione della controparte su di<br />

esso gravanti. Obblighi consistenti in quel complesso di cautele normalmente<br />

necessarie per salvaguardare anche gli interessi dell’altro contraente,<br />

che sono connessi alla prestazione principale pur non rientrandovi a<br />

stretto rigore.<br />

I provvedimenti federali pregiudizievoli difatti, come si è già rilevato,<br />

in primo luogo ledono lo sponsee, in quanto in ogni caso riducono la sua<br />

« forza negoziale » in sede di rinnovo contrattuale o di trattative con un<br />

nuovo sponsor e, qualora sia previsto un potere di recesso a favore della<br />

controparte, possono legittimarne l’esercizio ( 45 ). Essi, comunque, secondariamente<br />

e in via mediata ledono lo sponsor perché, determinando una<br />

repentina caduta d’immagine e di prestigio dello sportivo, si riflettono<br />

quantomeno in una contrazione del ritorno economico di chi su detta immagine<br />

ha investito risorse economiche spesso ingenti ( 46 ).<br />

Conseguentemente, alla luce del ruolo che la giurisprudenza della Suprema<br />

Corte assegna ai principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva<br />

del contratto ( 47 ), dalla presenza di tali effetti riflessi sullo sponsor è<br />

( 45 ) Generalmente difatti, lo sponsor si autotutela, al momento della conclusione del<br />

contratto, mediante la predisposizione di apposite clausole di recesso unilaterale in presenza<br />

di fatti riguardanti lo sponsee quali la retrocessione ad una serie inferiore ovvero la squalifica<br />

per un periodo non breve o per cause infamanti. In tal senso v., per tutti, Briante -<br />

Savorani, Il fenomeno sponsorizzazione, cit., p. 648 s.<br />

( 46 ) In tale ultimo senso v. Liotta, Attività sportive, cit., p. 159; Id., La responsabilità dell’organizzatore<br />

sportivo, Napoli, 2003, p. 167.<br />

( 47 ) In tema di esecuzione del contratto, per la giurisprudenza costante della S.C., la<br />

buona fede consiste in un impegno o obbligo di solidarietà, derivante soprattutto dall’art. 2<br />

Cost., tale da imporre a ciascuna parte di osservare quei comportamenti che, a prescindere<br />

da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano<br />

idonei a preservare gli interessi dell’altra parte senza rappresentare un apprezzabile sacrificio<br />

a proprio carico. L’obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto pertanto,<br />

deve ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con il doloso proposito<br />

di recare pregiudizio all’altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non<br />

sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale<br />

che integrano, appunto, il contenuto della buona fede. In tal senso v. Cass., sez. III, 11 febbraio<br />

2005, n. 2855, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 673 s.; Cass., sez. II, 18 ottobre 2004, n.<br />

20399, in Contratti, 2005, p. 429 ss., con nota di Selvini, Buona fede e preliminare di compravendita<br />

ad effetti anticipati; Cass., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14605, in Giust. civ., 2005, I,<br />

p. 1566 ss.; Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5240, in Rep. Giust. civ., 2004, voce Obbligazioni<br />

e contratti, p. 3709 s.; Cass., sez. II, 4 marzo 2003, n. 3185, in Giust. civ., 2004, I, p. 2832 ss.;<br />

Cass., sez. III, 16 ottobre 2002, n. 14726, in Foro pad., 2003, I, c. 241 ss., con nota di Nalin,<br />

In tema di esecuzione del contratto e buona fede, ed in Danno e resp., 2003, p. 174 ss., con no-


1024 CONTRATTO E IMPRESA<br />

possibile dedurre la sussistenza, in capo allo sponsee, di un vero e proprio<br />

obbligo di impugnazione del provvedimento lesivo innanzi al giudice<br />

sportivo.<br />

D’altronde la stessa dottrina è concorde nel riconoscere ai principi di<br />

cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. una essenziale funzione integratrice del contenuto<br />

contrattuale, ai fini dell’individuazione delle prestazioni che si possono<br />

concretamente pretendere dallo sponsorizzato ( 48 ).<br />

Sicché, pur essendo pacifico che la prestazione cui è tenuto lo sponsee<br />

non si identifica con il risultato atteso dalla controparte in termini di<br />

ritorno pubblicitario, ma consiste unicamente in una prestazione di mezzi<br />

( 49 ), sembra corretto ritenere che rientri nella diligenza normalmente<br />

pretendibile dallo sponsorizzato l’impegno, anche in assenza di specifiche<br />

pattuizioni contrattuali, a porre in essere tutte le eventuali misure e<br />

cautele atte ad evitare pregiudizi allo sponsor ( 50 ).<br />

Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto che « pur non essendo quella<br />

dello sponsee un’obbligazione di risultato, grava su questi un obbligo di<br />

diligenza che richiede sia fatto il possibile per evitare pregiudizi al ritorno<br />

pubblicitario atteso dallo sponsor, obbligo che non può dirsi osservato da<br />

parte della squadra che, a seguito di un’impropria gestione tecnica, non<br />

riesca a vincere un solo incontro nel corso di tutto il campionato » ( 51 ), né,<br />

più in generale, dallo sponsee che rilasci dichiarazioni denigratorie dell’immagine<br />

dello sponsor ( 52 ), o pubblicizzi, prima della scadenza del con-<br />

ta di Partisani, L’integrazione del contratto come correttivo delle disfunzioni sinallagmatiche<br />

prodotte dall’inosservanza della clausola di buona fede; Cass., sez. I, 27 settembre 2001, n.<br />

12093, in Giust. civ., 2001, I, p. 2322 ss., in Fallimento, 2002, p. 718 ss., in Vita not., 2001, p.<br />

1309 ss., ed in Studium Juris, 2002, p. 234 ss., con nota bibliografica di Farnetti.<br />

( 48 ) V., da ultimo, De Giorgi, Contratti di sponsorizzazione e doveri di correttezza, cit., p.<br />

452 s.<br />

( 49 ) V., da ultimo, Vidiri, Il contratto di sponsorizzazione, cit., p. 21.<br />

( 50 ) D’altronde, come osserva Bianca, “Cattivo” ritorno pubblicitario per lo sponsor: sfortuna<br />

o inadempimento del soggetto sponsorizzato per negligente gestione dell’evento? (nota a<br />

Coll. arb., 17 luglio 1990), in Giur. it., 1991, I, 2, c. 826, per la dottrina più accreditata « l’obbligazione<br />

di mezzi comporta per il debitore lo stesso sforzo volitivo e tecnico necessario<br />

per l’obbligazione di risultato ».<br />

( 51 ) Coll. arb., 17 luglio 1990, in Dir. informaz. e informat., 1991, p. 642 ss., con note di<br />

De Giorgi, “Scorrettezze” dello sponsee e diritti dello sponsor, e di Testa, Obblighi dello<br />

sponsee, diligenza e buona fede, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 824 ss., con nota di Bianca, “Cattivo”<br />

ritorno pubblicitario, cit., ed in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, p. 572 ss., con nota di<br />

Bianca, Questioni in tema di contratto di sponsorizzazione.<br />

( 52 ) Trib. Rieti, ord. 19 marzo 1994, in Giur. it., 1994, I, 2, c. 983 ss., con nota di Battisti,<br />

In tema di comportamento “scorretto” dello sponsee ai danni dello sponsor, in Dir. informaz.<br />

e informat., 1994, p. 1013 ss., con note di De Giorgi, Contratti di sponsorizzazione e do-


SAGGI 1025<br />

tratto in corso, i meriti del successivo sponsor ( 53 ), o manifesti gusti personali<br />

in contrasto con l’attività o i prodotti dello sponsor ovvero a favore di<br />

imprese concorrenti ( 54 ).<br />

Sostanzialmente, dati il carattere spiccatamente fiduciario del rapporto<br />

di sponsorizzazione ( 55 ) e la particolare posizione di debolezza dello<br />

sponsor – è opportuno sottolineare che il suo ritorno economico dipende<br />

da una serie di fattori difficilmente controllabili ( 56 ) – l’esecuzione di buona<br />

fede del contratto impone allo sponsee, ogniqualvolta la normativa federale<br />

non consenta alla controparte di adire il giudice sportivo, di impugnare<br />

innanzi all’autorità giurisdizionale sportiva tutti quei provvedimenti<br />

dell’autorità federale adottati nei suoi confronti che, per la loro particolare<br />

invasività, siano idonei a pregiudicare anche il soddisfacimento degli<br />

interessi di controparte. Laddove lo sponsee violasse i suddetti obblighi di<br />

protezione, lo sponsor potrebbe agire innanzi all’autorità giudiziaria statale<br />

per ottenere il risarcimento dei danni patiti ( 57 ).<br />

veri di correttezza, e di Testa, Vecchi e nuovi problemi in materia di sponsorizzazione, in Riv.<br />

dir. sport., 1995, p. 653 ss., con nota di Simone, “C’eravamo tanto amati”: a proposito delle intemperanze<br />

dello sponsee e dei rapporti tra tutela cautelare atipica e arbitrato sportivo, ed in<br />

Riv. dir. comm., 1995, II, p. 211 ss., con nota di Tedeschi, In tema di esecuzione del contratto<br />

di sponsorizzazione.<br />

( 53 ) Pret. Roma, 12 luglio 1989, in Dir. informaz. e informat., 1990, p. 171 ss., con note di<br />

De Giorgi, Contratto di sponsorizzazione e lesione delle aspettative di “ritorno commerciale”,<br />

e di Testa, La tutela aquiliana dei diritti dello sponsor.<br />

( 54 ) V. Vidiri, Società sportive, cit., c. 432.<br />

( 55 ) V., da ultimo, De Giorgi, Contratti di sponsorizzazione e doveri di correttezza, in<br />

Aa.Vv., Casi e questioni, cit., p. 452, la quale afferma che « il contratto di sponsorizzazione<br />

rientra, com’è ovvio, tra i contratti di durata, categoria che già di per se stessa comporta per<br />

le parti la necessità di operare con mutua fiducia ed accordo per tutto il permanere del vincolo,<br />

usando particolare cura nel salvaguardare i reciproci interessi ». L’a. peraltro soggiunge<br />

che « tra i rapporti di durata, quelli nascenti dall’accordo di sponsorizzazione sono contraddistinti<br />

da un rilevantissimo carattere fiduciario, perché per essi la considerazione dell’identità<br />

e delle qualità della controparte sono determinanti del consenso ».<br />

( 56 ) Difatti qualsiasi comportamento inappropriato dello sponsee può essere rischioso<br />

per la realizzazione delle speranze ed attese di controparte. In tal senso v. Vidiri, op. ult.<br />

cit., c. 431.<br />

( 57 ) La dottrina concordemente ritiene che la violazione degli obblighi di protezione<br />

vada qualificata come inadempimento e sia conseguentemente fonte di responsabilità contrattuale.<br />

In tal senso v., da ultimo, Visintini, Tratt. breve della responsabilità civile. Fatti illeciti.<br />

Inadempimento. Danno Risarcibile, Padova, 2005, p. 133. Al riguardo rileva Dassi,<br />

sponsorizzazione, cit., p. 66 s., che se può essere relativamente semplice, in caso di inadempimento<br />

della controparte, individuare il danno subito dallo sponsee – che consiste normalmente<br />

nella mancata percezione del finanziamento o delle forniture tecniche, con le relative<br />

conseguenze negative sul piano organizzativo – più complesso può essere, di contro, va-


1026 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Risulta peraltro evidente che, negli sport di cui ci stiamo occupando,<br />

poiché non è mai accordata allo sponsor la possibilità di attivare i rimedi<br />

endoassociativi, il ricorso alla categoria degli obblighi di protezione si atteggia<br />

a rimedio di carattere generale. Come già accennato e come vedremo<br />

meglio in seguito, tuttavia, la possibilità di ricorrere a detto espediente<br />

ai fini dell’allargamento della tutela giurisdizionale degli interessi dello<br />

sponsor non è di fatto preclusa in tutte quelle discipline sportive le cui regole<br />

federali, pur riconoscendo a quest’ultimo la facoltà di rivolgersi agli<br />

organi di giustizia interna, sottopongono detta facoltà a rilevanti limitazioni.<br />

5. – Passiamo ora ad esaminare i profili di tutela dello sponsor negli<br />

sport in cui la normativa federale riconosce, nella ricorrenza di specifiche<br />

condizioni, la legittimazione ad adire il giudice sportivo anche a soggetti<br />

« terzi ».<br />

Al riguardo appare ovvio che, laddove la normativa federale accordi,<br />

in modo più o meno ampio, a soggetti estranei all’ordinamento sportivo<br />

la possibilità di rivolgersi alle strutture giurisdizionali endoassociative, si<br />

prospetta una moltiplicazione degli strumenti di tutela a disposizione dello<br />

sponsor.<br />

Quest’ultimo in particolare ha la possibilità di ricorrere avverso il<br />

provvedimento, irrogato nei confronti della controparte ma idoneo ad incidere<br />

anche sulla propria sfera giuridica, sia davanti al giudice sportivo<br />

sia davanti a quello statale. Le due azioni si trovano in un rapporto di alternatività<br />

per così dire « relativa ». Difatti, ove ci si rivolga all’autorità<br />

giudiziaria dello Stato, non sarà più consentito avvalersi dei rimedi endoassociativi;<br />

rimedi che non potrebbero di certo incidere su una decisione<br />

adottata dai giudici statali. Al contrario, nell’eventualità in cui si opti<br />

per detti rimedi, resta impregiudicata la possibilità di impugnare le decisioni<br />

del giudice sportivo innanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato.<br />

Si rivela invece più problematico sostenere, nelle discipline sportive di<br />

cui ci stiamo occupando, la sussistenza in capo allo sponsee di un obbligo<br />

di impugnazione, innanzi all’autorità giurisdizionale sportiva, del provvedimento<br />

irrogato nei suoi confronti, quale riflesso degli obblighi di prote-<br />

lutare il danno patito dallo sponsor, posto che il corrispettivo del finanziamento è il ritorno<br />

d’immagine e che questo non è facilmente quantificabile a priori. In particolare, mentre il<br />

danno emergente è costituito dai costi sostenuti per finanziare la controparte o rifornirla di<br />

attrezzature, il lucro cessante si compone invece « di tutte quelle variabili che contribuiscono<br />

a determinare il ritorno d’immagine ». Per la individuazione di tali variabili si rinvia a<br />

Verde, op. cit., p. 151 ss.


SAGGI 1027<br />

zione della controparte su di esso gravanti. Ciò perché la possibilità di adire<br />

il giudice sportivo è accordata dalla normativa federale anche allo sponsor,<br />

in quanto soggetto terzo, titolare tuttavia, di un interesse giuridicamente<br />

rilevante sul quale il provvedimento federale è idoneo ad incidere<br />

in modo determinante.<br />

Di conseguenza è da escludersi che, all’interno delle federazioni sportive,<br />

come ad esempio quella motociclistica, che riconoscono senza limitazioni<br />

allo sponsor un’autonoma legittimazione ad agire, i doveri di protezione<br />

incombenti sullo sponsee impongano a quest’ultimo di impugnare<br />

i provvedimenti federali irrogati nei suoi confronti e lesivi anche dello<br />

sponsor.<br />

Come già anticipato, di contro, il ricorso agli obblighi di protezione<br />

può costituire un valido espediente, ai fini dell’allargamento della tutela<br />

giurisdizionale degli interessi dello sponsor, in tutte quelle discipline sportive<br />

in cui, pur essendo riconosciuta ai terzi, estranei all’ordinamento particolare,<br />

la facoltà di adire il giudice sportivo, detta facoltà incontra talune<br />

limitazioni.<br />

Un obbligo di impugnazione in capo allo sponsee del provvedimento<br />

federale lesivo può correttamente prospettarsi per esempio nell’ambito<br />

della F.I.G.C., ove, com’è noto, si riconosce ai terzi la possibilità di usufruire<br />

dei rimedi endoassociativi solo nei casi di illecito sportivo. Segnatamente,<br />

si può ritenere che qui lo sponsee sia tenuto ad impugnare, innanzi<br />

al giudice sportivo, tutti quei provvedimenti federali irrogati a suo carico<br />

che, pur non traendo origine da un illecito sportivo, siano comunque<br />

idonei a pregiudicare la sfera giuridica della controparte.<br />

Anche negli sport da ultimo menzionati, dunque, essendo prospettabili<br />

alcune ipotesi in cui allo sponsor interessato non è consentito avvalersi<br />

dei rimedi endoassociativi, si apre uno spiraglio, per quanto piccolo esso<br />

sia, in favore di forme di tutela di tipo risarcitorio.<br />

6. – Appare opportuno infine rivolgere l’attenzione a quegli sport la<br />

cui normativa federale considera taluni sponsor come soggetti facenti parte<br />

a pieno titolo dell’ordinamento sportivo.<br />

Da questo punto di vista, come già rilevato, nel panorama delle normative<br />

federali, le regole della F.I.P. e della F.I.S.G. presentano evidenti<br />

profili di originalità rispetto a quelle delle altre federazioni sportive là dove<br />

impongono allo sponsor abbinato di rispettare lo Statuto, i regolamenti<br />

ed in genere le disposizioni degli organi federali considerandolo a tutti<br />

gli effetti come un soggetto equiparato agli affiliati e, come tale, tenuto al<br />

( 58 ) Il trattamento « originale » che la F.I.P. riserva alle società commerciali ed industriali<br />

abbinate alle squadre di pallacanestro non è il frutto di una scelta normativa recente.


1028 CONTRATTO E IMPRESA<br />

rispetto della clausola compromissoria ( 58 ).<br />

La posizione giuridica del tutto particolare, propria di chi si abbina ad<br />

una squadra di pallacanestro o ad un team affiliato alla F.I.S.G., incide<br />

sensibilmente sugli strumenti di tutela disponibili allorché i provvedimenti,<br />

irrogati nei confronti del club sponsorizzato, siano idonei ad incidere<br />

anche sulla sfera giuridica dello sponsor abbinato. Quale soggetto facente<br />

parte a pieno titolo dell’ordinamento sportivo, quest’ultimo gode<br />

dei medesimi strumenti di tutela accordati in linea generale alla controparte.<br />

Detto sponsor, quindi, non solo ha la possibilità di usufruire dei rimedi<br />

endoassociativi, ma è tenuto al rispetto della pregiudiziale sportiva.<br />

Conseguentemente, non potrà rivolgersi all’autorità giurisdizionale<br />

statale senza prima aver adito il giudice sportivo ( 59 ). Di contro, una volta<br />

assolto l’onere della pregiudiziale sportiva ( 60 ), potrà adire la giustizia statale,<br />

anche qualora si tratti di questioni di carattere tecnico, purché rilevanti<br />

nel senso più volte indicato.<br />

La strada della impugnazione diretta del provvedimento lesivo sarà<br />

d’altronde l’unica percorribile non potendosi configurare l’eventuale inerzia<br />

della controparte come un’ipotesi di responsabilità contrattuale. Non<br />

sussiste difatti, in capo allo sponsee, alcun obbligo di impugnazione, innanzi<br />

al giudice sportivo, del provvedimento irrogato nei suoi confronti e<br />

lesivo anche dello sponsor abbinato. Ciò poiché quest’ultimo dispone di<br />

strumenti piú che sufficienti per tutelare la propria posizione giuridica, indipendentemente<br />

dall’assunzione di una iniziativa di controparte.<br />

Disposizioni analoghe a quelle riportate nel testo si rinvengono già nelle carte federali del<br />

1984. In argomento si rinvia a Cascino, op. cit., p. 261 s.<br />

( 59 ) Si rileva peraltro che per Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, in Nuova giur.<br />

civ. comm., 2005, I, p. 263 ss., con note di Basile, La giurisdizione sulle controversie con le federazioni<br />

sportive, e di Tassone, Tra arbitrato amministrativo e amministrazione arbitrale: il<br />

caso della “Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport”, ed in Foro amm. C.d.S., 2005, p.<br />

1218 ss., con nota di Ferrara, L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale si imparruccano<br />

di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, « l’obbligo di esaurire i gradi<br />

di giustizia sportiva prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso atti<br />

del C.O.N.I. o delle federazioni sportive nazionali (previsto dall’art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n.<br />

220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280) implica che i gradi di giustizia sportiva non<br />

si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore ricorso alla<br />

Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., sia per il tentativo<br />

di conciliazione, sia per l’arbitrato, in quanto la stessa costituisce l’ultimo grado di<br />

giustizia sportiva ». Sulla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del C.O.N.I. v.,<br />

da ultimo, Valori, op. cit., p. 134 ss.<br />

( 60 ) Per Colagrande, op. cit., p. 725, l’onere della pregiudiziale sportiva deve ritenersi<br />

adempiuto qualora « sia divenuta inoppugnabile la determinazione contestata o inappellabile<br />

la decisione dell’organo di giustizia sportiva adito », senza che sia necessario aver esperito<br />

tutti i mezzi di impugnazione.


SAGGI 1029<br />

Il particolare regime di tutela descritto, peraltro, trova applicazione<br />

più ampia nella F.I.S.G. piuttosto che nella F.I.P.<br />

I regolamenti interni della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio,<br />

infatti, considerano come facente parte dell’ordinamento sportivo, non<br />

solo lo sponsor abbinato ad un team, ma anche quello che abbia stipulato<br />

un contratto di sponsorizzazione con un singolo atleta « tesserato F.I.S.G.<br />

a discipline individuali » ( 61 ). Di contro, lo sponsor che abbia stipulato un<br />

contratto di sponsorizzazione con un singolo atleta tesserato F.I.S.G. a discipline<br />

di squadra, non può adire il giudice sportivo, dato che il relativo<br />

Regolamento di Giustizia non riconosce ai terzi, estranei all’ordinamento<br />

sportivo, la possibilità di attivare i rimedi endoassociativi ( 62 ). Anche in tal<br />

caso, dunque, è quanto mai opportuno il ricorso alla categoria generale<br />

degli obblighi di protezione. Lo sponsor, di conseguenza, usufruisce di un<br />

regime di tutela analogo a quello assicurato ai suoi omologhi dalla normativa<br />

della F.I.P.A.V. Egli può, esclusivamente davanti al giudice statale,<br />

( 61 ) Difatti, l’art. 29 del Regolamento Organico Federale della Federazione Italiana<br />

Sport del Ghiaccio prevede che « 1. Nessun tesserato F.I.S.G. a discipline individuali può<br />

sottoscrivere o concludere contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento<br />

della propria immagine autonomamente senza l’autorizzazione del Consiglio Federale. 2. È<br />

comunque sempre preclusa la possibilità per i tesserati F.I.S.G. di concludere accordi di<br />

sponsorizzazione in ragione della partecipazione a Giochi Olimpici. 3. La richiesta dovrà<br />

pervenire al Consiglio Federale da parte del tesserato interessato unitamente ad una copia<br />

del contratto da stipularsi contenente i termini e le condizioni di applicabilità, la durata e le<br />

relative sanzioni in caso di inadempienza delle parti. 4. La Ditta sponsorizzatrice deve sottoscrivere<br />

un apposito modulo di adesione alla F.I.S.G. che la impegna a rispettare lo Statuto,<br />

i regolamenti e le disposizioni degli Organi Federali, con particolare riferimento alla<br />

clausola compromissoria. 5. La Ditta si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo<br />

o risarcimento di qualsiasi genere, per presunti danni, nei confronti della F.I.S.G. 6.<br />

Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte o prodotti che siano in contrasto<br />

con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità<br />

o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva o che siano in<br />

concorrenza merceologica con le ditte che hanno sottoscritto accordi promopubblicitari<br />

con la Federazione. 7. I contratti non possono essere in contrasto con i Regolamenti della<br />

F.I.S.G. ed i regolamenti delle Federazioni Internazionali alle quali la F.I.S.G. aderisce. 8.<br />

Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte che abbiano promosso<br />

azione legale nei confronti della F.I.S.G., o altre Federazioni sportive, o comunque arrecato<br />

danno all’immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti. 9.<br />

L’inosservanza di quanto previsto nel presente articolo da parte del tesserato comporterà la<br />

sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare per violazione dell’art. 1 del Regolamento<br />

di Giustizia ».<br />

( 62 ) Non a caso l’art. 62, comma 1°, del Regolamento di Giustizia della F.I.S.G. si limita<br />

a riconoscere il diritto di impugnazione « a tutti i tesserati ed a tutti gli affiliati che abbiano<br />

subito decisioni sfavorevoli dagli organi di giustizia ».


1030 CONTRATTO E IMPRESA<br />

dolersi del provvedimento lesivo oppure chiedere il risarcimento del danno<br />

subito a causa della mancata impugnazione, da parte dello sponsee, del<br />

provvedimento medesimo innanzi al giudice sportivo.<br />

La normativa della F.I.P., invece, considera come equiparato agli affiliati<br />

solo lo sponsor abbinato. Sicché, per coloro che abbiano concluso un<br />

semplice contratto di sponsorizzazione con un singolo cestista, si prospetta<br />

un regime di tutela per certi versi analogo a quello vigente nel settore<br />

del calcio. L’unica differenza riguarda il fatto che la normativa federale<br />

della F.I.P. riconosce ai terzi, portatori di interessi indiretti, la legittimazione<br />

a promuovere il procedimento innanzi al giudice sportivo solo nei<br />

casi di frode sportiva ( 63 ).<br />

( 63 ) In particolare, l’art. 59, commi 1°, 2° e 6°, del Regolamento di Giustizia della Federazione<br />

Italiana Pallacanestro, nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con<br />

delibera n. 70 del 21 marzo 2006, prevede espressamente che « 1. Avverso i provvedimenti<br />

degli organi federali e qualsiasi atto lesivo dei propri diritti ed interessi le società e i tesserati<br />

possono proporre impugnazione a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.<br />

2. Per presentare il reclamo o ricorso occorre avervi interesse diretto. . . . 6. Nel caso di frode<br />

sportiva sono legittimati a proporre denuncia anche i terzi portatori di interessi indiretti,<br />

compreso l’interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione stessa ». Per l’art.<br />

43, comma 1°, del medesimo Regolamento « costituiscono atti di frode sportiva: a) qualsiasi<br />

atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società<br />

un vantaggio in classifica; b) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull’età dei giocatori<br />

delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano<br />

superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato; c) qualsiasi atto diretto a consentire<br />

la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni<br />

necessarie per l’iscrizione a referto; d) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un<br />

tesserato o affiliato un illecito vantaggio ». Sotto questo profilo non si può fare a meno di rilevare<br />

che, per effetto della l. 13 dicembre 1989, n. 401, la frode in competizioni sportive è<br />

assurta al rango di fattispecie penalmente rilevante. Essa, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, del<br />

suddetto provvedimento normativo, consiste nell’offrire o promettere « . . . denaro o altra<br />

utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle<br />

federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dall’Unione<br />

Italiana per l’incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) o da altri enti sportivi riconosciuti<br />

dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso<br />

da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione » ovvero nel compiere<br />

« altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ». Il legislatore, peraltro, ha avuto cura<br />

di precisare che l’inizio del procedimento penale non preclude il normale svolgimento di<br />

quello disciplinare sportivo (art. 2, comma 2°). Procedimento quest’ultimo, che si svolge in<br />

modo del tutto indipendente da quello, avente ad oggetto i medesimi fatti, eventualmente<br />

pendente innanzi agli organi di giustizia penale dello Stato. È difatti espressamente previsto<br />

che tanto l’esercizio dell’azione penale per il delitto di frode in competizioni sportive quanto<br />

la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sulla omologazione<br />

delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi (art.<br />

2, comma 1°). Ciò che rende agevolmente comprensibile il motivo per cui nessuna federa-


SAGGI 1031<br />

Conseguentemente, laddove il provvedimento federale tragga origine<br />

da una frode sportiva, lo sponsor che ne risulti pregiudicato, potrà impugnarlo<br />

indifferentemente innanzi al giudice statale o a quello sportivo ( 64 ),<br />

non potendo pretendere che sia lo sponsee ad attivare i rimedi endoassociativi.<br />

Al contrario, nel caso in cui non sussista frode, lo sponsor sarà legittimato<br />

a ricorrere solo alla giustizia statale. Egli potrà così scegliere tra<br />

l’azione di impugnazione del provvedimento lesivo e l’azione, di tipo risarcitorio,<br />

tendente a far valere la responsabilità contrattuale di controparte<br />

per non avere impugnato il provvedimento medesimo innanzi al giudice<br />

sportivo. Anche in tal caso quindi, sia pur entro limiti piuttosto angusti,<br />

si rivela opportuno il ricorso alla categoria degli obblighi di protezione.<br />

7. – I diversi percorsi di tutela che si aprono alle parti di un contratto<br />

di sponsorizzazione sportiva, qualora i loro interessi risultino pregiudicati<br />

da un provvedimento federale irrogato nei confronti dello sponsee, possono<br />

essere così brevemente riassunti.<br />

Allo sponsee, una volta esauriti i rimedi endoassociativi, è riconosciuta<br />

la possibilità di rivolgersi al giudice statale anche per le questioni di carattere<br />

tecnico, purché rilevanti per l’ordinamento dello Stato ( 65 ). Questi<br />

peraltro, in adempimento degli obblighi di protezione della controparte, è<br />

sempre tenuto ad impugnare, innanzi al giudice sportivo, i provvedimenti<br />

lesivi di posizioni giuridico-soggettive rilevanti dello sponsor, ogniqualvolta<br />

a quest’ultimo sia precluso dalla normativa federale il ricorso a detto<br />

giudice.<br />

Di contro, le possibilità riconosciute allo sponsor, per reagire avverso<br />

provvedimenti irrogati nei confronti della controparte, ma che siano idonei<br />

ad incidere anche sulla sua sfera giuridica, variano a seconda dello<br />

zione sportiva, con la sola eccezione della Federazione Italiana Sport Equestri [sul punto si<br />

rinvia a Monaco, (nota a C.A.F. – F.C.I., 13 giugno 1997), in Riv. dir. sport., 1997, p. 592], abbia<br />

avvertito la necessità di regolare i rapporti tra il proprio iter disciplinare ed il processo<br />

penale. Per un primo approccio alla l. n. 401 del 1989 v. Bologna, L’illecito sportivo nella<br />

nuova normativa, in Riv. dir. sport., 1990, p. 143 ss. In argomento v., amplius, Lamberti, La<br />

frode sportiva, Napoli, 1990.<br />

( 64 ) Il ricorso al giudice statale preclude l’azione innanzi al giudice sportivo. Qualora invece<br />

si attivino previamente i rimedi endoassociativi resta impregiudicata la possibilità di<br />

impugnare la relativa decisione innanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato.<br />

( 65 ) Non si condivide il pensiero di Crocetti Bernardi, Giurisdizione ordinaria e lavoro<br />

sportivo, in Aa.Vv., La giustizia sportiva, cit., p. 130, il quale, interpretando come assoluta<br />

la riserva di cui all’art. 2, comma 1°, l. n. 280 del 2003, si chiede perché debba aprioristicamente<br />

escludersi, dalla tutela processuale davanti al giudice statale, un atleta squalificato<br />

per un lungo periodo al quale venga conseguentemente revocato un contratto di sponsorizzazione.


1032 CONTRATTO E IMPRESA<br />

sport praticato dallo sponsee. In alcune discipline sportive, peraltro, i percorsi<br />

di tutela sono influenzati anche dal tipo di contratto di sponsorizzazione<br />

concretamente concluso.<br />

In particolare, laddove le regole federali non consentano a soggetti,<br />

terzi rispetto all’ordinamento sportivo, di usufruire dei rimedi endoassociativi,<br />

lo sponsor ha a disposizione, in rapporto di alternatività, l’azione di<br />

impugnazione del provvedimento lesivo e l’azione volta a far valere la responsabilità<br />

contrattuale della controparte (di cui può disporre solo nell’eventualità<br />

in cui quest’ultima non impugni il provvedimento medesimo<br />

innanzi al giudice sportivo), entrambe esperibili innanzi al giudice statale.<br />

In quegli sport in cui, pur essendo terzo rispetto all’ordinamento settoriale,<br />

gli è consentito adire il giudice sportivo, può impugnare il provvedimento<br />

federale indifferentemente innanzi all’autorità giurisdizionale<br />

sportiva ovvero statale, restando impregiudicato il successivo ricorso al<br />

giudice dello Stato qualora ricorra ai rimedi endoassociativi. Ovviamente,<br />

nell’ipotesi in cui non sussistano le condizioni richieste dalle regole federali<br />

per il riconoscimento in suo favore della legittimazione ad agire innanzi<br />

al giudice sportivo, può sempre optare per una tutela di tipo risarcitorio<br />

ove lo sponsee, violando i doveri di correttezza e buona fede nella fase<br />

esecutiva del contratto, non impugni il provvedimento lesivo innanzi al<br />

giudice sportivo.<br />

Negli sport del ghiaccio e nella pallacanestro, infine, gli strumenti di<br />

tutela a sua disposizione variano a seconda del tipo di contratto di sponsorizzazione<br />

in concreto stipulato.<br />

Segnatamente, negli sport del ghiaccio è riconosciuto lo status di equiparato<br />

agli affiliati allo sponsor abbinato ad un team ed a quello che sponsorizzi<br />

un atleta « tesserato F.I.S.G. a discipline individuali ». Detti sponsor,<br />

al pari degli affiliati, sono tenuti al rispetto della pregiudiziale sportiva<br />

codificata dagli artt. 2, comma 2°, e 3, comma 1°, l. n. 280 del 2003. Di contro,<br />

lo sponsor di un singolo atleta tesserato F.I.S.G. a discipline di squadra<br />

gode di un regime di tutela analogo a quello assicurato indistintamente<br />

a tutti gli sponsor nella pallavolo. Ciò perché il relativo Regolamento di<br />

Giustizia non accorda in alcun caso ai terzi, estranei all’ordinamento<br />

sportivo, la legittimazione ad attivare i rimedi endoassociativi.<br />

Nella pallacanestro, invece, gli sponsor abbinati, essendo equiparati agli<br />

affiliati, si trovano in una posizione analoga a quella riconosciuta ad i loro<br />

omologhi dalla F.I.S.G. I titolari di un contratto di sponsorizzazione di un<br />

singolo cestista, al contrario, usufruiscono grosso modo dei medesimi strumenti<br />

di tutela accordati agli sponsor nel gioco del calcio. L’unica differenza<br />

riguarda il fatto che la normativa federale della F.I.P. riconosce ai terzi,<br />

purché portatori di interessi indiretti, la legittimazione ad instaurare il procedimento<br />

innanzi al giudice sportivo solo nei casi di frode sportiva.


SAGGI 1033<br />

In definitiva riteniamo che, alla luce di una valutazione complessiva<br />

della normativa vigente, gli interessi dello sponsee ricevano piena tutela<br />

avverso provvedimenti federali idonei a pregiudicarne il soddisfacimento.<br />

Questi infatti, innanzitutto può ottenere la rimozione in tempi brevi della<br />

statuizione lesiva rivolgendosi al giudice sportivo. In seconda battuta,<br />

qualora il giudizio sportivo non si concluda in modo a lui favorevole, può<br />

sempre far valere i suoi diritti, che risultino pregiudicati dalla statuizione<br />

suddetta, innanzi al giudice statale. Giudice che, in base all’attuale assetto<br />

normativo, legittimamente conosce e dirime qualunque controversia, insorta<br />

nell’esercizio dell’attività sportiva, che involga posizioni giuridicosoggettive<br />

rilevanti per l’ordinamento dello Stato.<br />

Anche la posizione dello sponsor risulta, tutto sommato, adeguatamente<br />

tutelata. Vero è difatti che molto spesso, a causa delle restrizioni<br />

poste dalle diverse normative federali alle sue facoltà di accesso ai rimedi<br />

endoassociativi, gli è di fatto preclusa la possibilità, in caso di inerzia della<br />

controparte, di ottenere la rimozione del provvedimento lesivo rivolgendosi<br />

alla giustizia sportiva. Vero è altresì che è auspicabile che le singole<br />

federazioni acquisiscano piena consapevolezza dell’importanza della<br />

figura dello sponsor e che conseguentemente si assista ad una progressiva<br />

generalizzazione del riconoscimento, senza limitazioni di sorta, in capo<br />

a quest’ultimo dello status di « equiparato agli affiliati » o quantomeno<br />

della legittimazione ad agire innanzi al giudice sportivo, anche quale<br />

terzo, sul modello di quanto previsto dalla F.M.I. ( 66 ). Occorre tuttavia rilevare<br />

che, in attesa che le regole federali si orientino omogeneamente<br />

nel senso indicato, il ricorso alla categoria generale degli obblighi di protezione<br />

gravanti sulla controparte consente di apprestare, in favore dello<br />

sponsor stesso, ogniqualvolta gli sia precluso il ricorso alla giustizia sportiva,<br />

un valido strumento alternativo di tutela, sia pur di tipo meramente<br />

risarcitorio.<br />

( 66 ) Una progressiva uniformizzazione della tutela dello sponsor inoltre, a prescindere<br />

dal tipo di attività sportiva praticata dalla controparte, risponderebbe indubbiamente ad<br />

evidenti esigenze di giustizia sostanziale.

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