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CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ... - Aedes Bpm

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<strong>CONTRATTO</strong> <strong>PRELIMINARE</strong> <strong>DI</strong> COMPRAVEN<strong>DI</strong>TA<br />

* * * * *<br />

N. 168.154 di Repertorio N. 33.716 di Raccolta<br />

Repubblica Italiana<br />

L'anno duemilasette questo giorno di martedì venti-<br />

sette novembre<br />

27 novembre 2007<br />

In Milano nel mio ufficio in Via Spadari n.2.<br />

Avanti a me dott. ENRICO CHIO<strong>DI</strong> DAELLI, Notaio resi-<br />

dente in Milano, iscritto presso il Collegio Notari-<br />

le di Milano.<br />

Sono presenti:<br />

PARTE PROMITTENTE VEN<strong>DI</strong>TRICE:<br />

- Cav. GUIDO DELLA FRERA nato in Pavia il 12 dicem-<br />

bre 1964 e residente in Sorico, via Boschetto n.<br />

195, che dichiara di agire in legale rappresentanza<br />

della società "POLO GERIATRICO RIABILITATIVO S.p.A."<br />

con sede in Milano, Via San Faustino n. 27, capitale<br />

sociale Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero<br />

zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano<br />

e col codice fiscale e partita IVA 01896780135, i-<br />

scritta al Repertorio Economico Amministrativo di<br />

Milano al n. 1691070, nella propria qualità di Pre-<br />

sidente del Consiglio di Amministrazione, munito di<br />

tutti gli occorrenti poteri in forza di delibera di


Consiglio in data 19 novembre 2007 che in estratto<br />

autentico si allega al presente sotto "A".<br />

PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE:<br />

- Dr. GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI nato in Negrar<br />

il 20 gennaio 1945 e domiciliato in Milano, piazza<br />

Cavour n.3, che dichiara di agire in legale rappre-<br />

sentanza della società "AEDES BPM REAL ESTATE Socie-<br />

tà di Gestione del Risparmio Società per Azioni",<br />

con sede in Milano Bastioni di Porta Nuova n. 21,<br />

capitale sociale Euro 5.500.000,00 (cinquemilioni-<br />

cinquecentomila virgola zero zero), iscritta nel Re-<br />

gistro delle Imprese di Milano e col codice fiscale<br />

12926160156, autorizzata con provvedimento del 27<br />

maggio 2000 all'esercizio dei servizi di gestione<br />

del risparmio di cui all'art. 33 del Decreto Legi-<br />

slativo 58/98, iscritta al n.94 dell'Albo di cui al-<br />

l'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 58/98, iscritta al<br />

Repertorio Economico Amministrativo di Milano al<br />

n.1598366, nella propria qualità di Presidente del<br />

Consiglio di Amministrazione munito di tutti gli oc-<br />

correnti poteri in forza di delibera di Consiglio in<br />

data 8 novembre 2007, che in estratto autentico si<br />

allega al presente sotto "B"; tale società, come so-<br />

pra rappresentata, interviene al presente atto nella<br />

sua qualità di società di promozione e gestione del


Fondo: "Investietico – Fondo comune di investimento<br />

immobiliare di tipo chiuso", con sede in Milano Ba-<br />

stioni di Porta Nuova n. 21, Fondo avente quale Ban-<br />

ca Depositaria la Banca Popolare di Milano soc. co-<br />

op. a r.l., con sede in Milano, Piazza Meda n. 4.<br />

I comparenti cittadini italiani, della cui identità<br />

personale io Notaio sono certo, stipulano e conven-<br />

gono quanto segue.<br />

1 - PARTI CONTRAENTI<br />

1.1 - Parte promittente venditrice: Polo Geriatrico<br />

Riabilitativo s.p.a. come sopra rappresentata, qui<br />

di seguito denominata "Parte promittente venditri-<br />

ce".<br />

1.2 - Parte promissaria acquirente: Fondo "Investie-<br />

tico - Fondo comune di investimento immobiliare di<br />

tipo chiuso", gestito a norma di legge da <strong>Aedes</strong> BPM<br />

Real Estate S.G.R. s.p.a, come sopra rappresentata,<br />

qui di seguito denominata “Fondo” o "Parte promissa-<br />

ria acquirente";<br />

2 - CONSENSO<br />

La Parte promittente venditrice, come sopra rappre-<br />

sentata, promette di vendere alla Parte promissaria<br />

acquirente, come sopra rappresentata, che promette<br />

di acquistare, la piena proprietà del fabbricato co-<br />

sì come identificato nella sua consistenza e descri-


zione catastale al punto 3 del presente atto.<br />

Quanto in oggetto viene promesso in vendita a corpo.<br />

3 - OGGETTO<br />

3.1 - Descrizione degli immobili<br />

immobile sito in Comune di Milano, Via San Faustino<br />

n 27, a destinazione Residenza Sanitaria Assisten-<br />

ziale, costituito da corpi di fabbrica di altezza<br />

contenuta (piano seminterrato, piano terra e tre<br />

piani in elevazione per i differenti corpi che lo<br />

costituiscono, copertura a terrazzo, nelle porzioni<br />

a livello rese utilizzabili dalle adiacenti superfi-<br />

ci) tra loro adiacenti e collegati.<br />

Più precisamente, in elevazione, il complesso (con<br />

l’impronta sull’area di circa mq. 3.200, mentre la<br />

residua parte di mq. 6.900 circa è utilizzata per la<br />

circolazione carrabile di servizio, il parcheggio<br />

interno, l’area ecologica per il deposito rifiuti,<br />

il giardino) è costituito:<br />

- da un primo corpo rettangolare, tutto allineato<br />

con la via San Faustino, dalla quale lo separa un<br />

modesto distacco recintato; corpo con piano terra e<br />

tre/due piani superiori, talchè la copertura del se-<br />

condo piano costituisce terrazza praticabile a ser-<br />

vizio del piano terzo;<br />

- da un secondo corpo, anch’esso rettangolare, in-


cardinato con angolo di 45° nel corpo principale,<br />

con piano terra e tre piani superiori;<br />

- da un terzo corpo pressoché quadrato, con piano<br />

terra ed un piano superiore, talchè la sua copertura<br />

attrezzata a terrazza è fruibile dal piano secondo.<br />

Il piano seminterrato occupa tutta la superficie im-<br />

pegnata dal fabbricato in elevazione, con eccesso a<br />

livello dell’intero cortile interno, carrabile.<br />

il tutto come meglio a seguire identificato;<br />

3.1.1 - Parte promittente venditrice dichiara che<br />

sono in fase di realizzazione (i lavori sono già<br />

stati appaltati) interventi di modifica distributi-<br />

va, manutenzione straordinaria di cui alla lettera<br />

b) dell’art. 31, comma 1, della legge 457 del 1978,<br />

ed adeguamento degli impianti dell’area già destina-<br />

ta a palestra e servizi accessori connessi, posta al<br />

piano seminterrato della RSA, onde realizzare un<br />

centro dialisi decentrato (tredici letti tecnici in<br />

regime di assistenza specialistica ambulatoriale). I<br />

lavori non interessano la statica dell’edificio e<br />

non modificano l’aspetto di facciata, limitandosi a<br />

modificare il layout distributivo dei locali esi-<br />

stenti, nonché adeguare l’impianto di servizio, il<br />

tutto secondo le vigenti normative. La Parte promit-<br />

tente venditrice dà atto che tali interventi, già


integralmente autorizzati ed assentiti dalle compe-<br />

tenti Autorità, verranno portati a compimento a pro-<br />

prie esclusive cura e spese, fino al conseguimento<br />

di tutte le autorizzazioni/certificazioni/iscrizioni<br />

previste dalle norme, che dovranno essere consegnati<br />

alla proprietà (collaudi, agibilità, accatastamento,<br />

ecc); si ribadisce quindi che tale onere resta a ca-<br />

rico esclusivo della Parte promittente venditrice,<br />

anche nella sua futura qualità di conduttrice di<br />

parte degli spazi (e di garante dell’altra condut-<br />

trice) nonché, in definitiva, di utilizzatrice delle<br />

realizzande strutture.<br />

La Parte promittente venditrice mantiene piena ed<br />

esclusiva responsabilità diretta nei confronti delle<br />

imprese appaltanti e subappaltanti, dei loro dipen-<br />

denti e collaboratori, di ogni pubblica Autorità in-<br />

teressata alla realizzazione degli interventi, non-<br />

chè di terzi per tutto il periodo della realizzazio-<br />

ne e fino a quando, con il collaudo, prenderà in ca-<br />

rico la gestione dei locali oggetto degli interventi<br />

stessi nella sua qualità di conduttrice. Con la pre-<br />

sente viene altresì resa fin d’ora ogni necessaria<br />

ed opportuna manleva alla Parte promissaria acqui-<br />

rente in relazione all’appalto sopra descritto.<br />

3.2 – Dati catastali


L’Immobile, rappresentato con perimetrazione in co-<br />

lore rosso nelle planimetrie qui allegate sotto le<br />

lettere "C", "C1", "C2", "C3", "C4" e "C5", è cor-<br />

rettamente intestato e censito come segue:<br />

Nuovo Catasto Terreni del Comune di Milano:<br />

- foglio 320 mappale 88, Ente Urbano, di ettari<br />

1.01.05.<br />

Nuovo Catasto Edilizio Urbano:<br />

foglio 320, mappale 88 sub. 701, Via San Faustino,<br />

piano T,1,2,3,S1, zona censuaria 3, categoria D/8,<br />

rendita Euro 207.726,00;<br />

foglio 320, mappale 88 sub. 702, Via San Faustino,<br />

piano S1, zona censuaria 3, categoria D/1;<br />

foglio 320, mappale 88 sub. 703, Via San Faustino,<br />

piano T, area urbana.<br />

3.3 – Confini e coerenze in unico corpo<br />

Confini da nord in senso orario secondo le risultan-<br />

ze della mappa del Comune di Milano: mappale 86, via<br />

San Faustino, proprietà di terzi, mappali 73 e 35.<br />

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.<br />

3.4 - Precisazioni ipotecarie e gravami esistenti<br />

La Parte promittente venditrice, al momento della<br />

stipula del contratto definitivo di compravendita,<br />

garantirà la piena proprietà e libera disponibilità<br />

dell’immobile ora promesso in vendita, nonché l'ine-


sistenza di trascrizioni pregiudizievoli, vincoli,<br />

pignoramenti, privilegi ed ipoteche, ad eccezione<br />

dei seguenti vincoli:<br />

a) ipoteca volontaria, sino alla concorrenza di Euro<br />

16.500.000,00 (sedici milioni cinquecentomila virgo-<br />

la zero zero) in favore della Banca Intesa s.p.a. e<br />

gravante solo sul subalterno 701 del mappale 88, a<br />

garanzia di un mutuo di Euro 11.000.000,00 (undici<br />

milioni virgola zero zero) concesso in data 24 gen-<br />

naio 2003 con atto a rogito notaio dott. Pier Luigi<br />

Donegana, in Oggiono, registrato a Lecco in data 31<br />

gennaio 2003, n. 350, serie 1° atti esenti, ipoteca<br />

iscritta presso Milano 1 in data 28 gennaio 2003 ai<br />

numeri 6845/1113, ipoteca che verrà assentita di<br />

cancellazione alla data di stipula del contratto de-<br />

finitivo di compravendita;<br />

b) ipoteca volontaria, sino alla concorrenza di Euro<br />

4.200.000,00 (quattro milioni duecentomila virgola<br />

zero zero) in favore della Banca Intesa s.p.a. e<br />

gravante solo sul subalterno 701 del mappale 88, a<br />

garanzia di un mutuo di Euro 2.800.000,00 (due mi-<br />

lioni ottocentomila virgola zero zero) concesso in<br />

data 25 marzo 2005 con atto a rogito notaio dott.<br />

Pier Luigi Donegana, in Oggiono, registrato a Lecco<br />

in data 30 marzo 2005, n. 1080, serie 1 atti esenti,


ipoteca iscritta presso Milano 1 in data 29 marzo<br />

2005 ai numeri 20808/4596, ipoteca che verrà assen-<br />

tita di cancellazione alla data di stipula del con-<br />

tratto definitivo di compravendita;<br />

c) ipoteca volontaria, sino alla concorrenza di Euro<br />

5.950.000,00 (cinque milioni novecento cinquantami-<br />

la virgola zero zero) in favore della Banca Popolare<br />

di Sondrio Soc. Coop a r.l. e Banca per il Leasing -<br />

Italease s.p.a. e gravante solo sul subalterno 701<br />

del mappale 88, da parte della Polo Immobiliare Lom-<br />

bardo s.r.l., a garanzia di un mutuo di Euro<br />

3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila virgola<br />

zero zero) concesso (Banca Popolare di Sondrio Euro<br />

1.500.000,00 ed Italease Euro 2.000.000,00) in data<br />

20 aprile 2005 con atto a rogito notaio dott. Pier<br />

Luigi Donegana, in Oggiono, registrato a Lecco in<br />

data 27 aprile 2005, n. 1503, serie I, atti esenti,<br />

ipoteca iscritta presso Milano 1 in data 21 aprile<br />

2005 ai numeri 27436/6232, ipoteca che verrà assen-<br />

tita di cancellazione alla data di stipula del con-<br />

tratto definitivo di compravendita;<br />

c2) si precisa che con atto del 29 novembre 2005<br />

(notaio dott. Gabriella Quatraro, in Milano, 132/56<br />

di repertorio, registrato all’Agenzia delle Entrate<br />

di Milano 2, in data 14 dicembre 2005, Polo Geria-


trico Riabilitativo s.p.a. si è accollata il debito<br />

della Polo Immobiliare Lombardo s.r.l. derivante dal<br />

sopra citato contratto di mutuo del 20 aprile 2005,<br />

e le Banche mutuatarie, ciascuna per il credito di<br />

propria spettanza, hanno acconsentito alla libera-<br />

zione del debitore originario, pur senza novazione<br />

del rapporto;<br />

d) con scrittura dell’11 novembre 2004 n.<br />

132.731/19.703 di rep. Notaio Riccardo Todeschini di<br />

Milano, registrato a Milano il 23 novembre 2004 al<br />

numero 13177 Serie 1T e trascritto presso la Conser-<br />

vatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 in data<br />

24 novembre 2004 ai numeri 94220/57389, l’allora<br />

proprietaria "L’Opera s.p.a." ha costituito in favo-<br />

re di AEM Distribuzione Energia Elettrica s.p.a. una<br />

servitù volontaria da esercitarsi e mantenersi nel<br />

locale adibito ad uso cabina elettrica di circa<br />

20,00 mq. facente parte dell’immobile, come meglio<br />

identificato nel relativo stralcio planimetrico.<br />

4 - PROVENIENZA<br />

4.1 - la proprietà dell’Immobile è pervenuta a<br />

“L’Opera - Residenza Sanitaria Assistenziale e di<br />

Riabilitazione s.p.a., in breve L’Opera s.p.a.”, per<br />

atto con Aliante società Cooperativa Sociale a r.l.<br />

in data 30 dicembre 2002 a rogito Notaio dott. Lu-


ciano Severini n. 167114/18370 di repertorio, regi-<br />

strato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano<br />

- in data 15 gennaio 2003, al n. 163, Serie 2V e<br />

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Im-<br />

mobiliari di Milano 1 il 15 gennaio 2003 ai nn.<br />

2647/1732;<br />

4.1.1 - si precisa che in occasione dell’Assemblea<br />

straordinaria del 30 giugno 2005 (repertorio notaio<br />

dott. Luigi Roncoroni in Desio, atto n.<br />

134705/18717) “L’Opera Residenza Sanitaria Assisten-<br />

ziale e di Riabilitazione s.p.a.” ha modificato la<br />

sua denominazione sociale in Polo Riabilitativo Eu-<br />

ropeo s.p.a., società che a sua volta, in occasione<br />

dell’Assemblea straordinaria del 14 settembre 2005<br />

(repertorio notaio dott. Luigi Roncoroni in Desio,<br />

atto n. 135639/18872 e trascritta presso la Conser-<br />

vatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 in data<br />

21 settembre 2005 ai numeri 71213/41384) ha modifi-<br />

cato ulteriormente la sua denominazione sociale<br />

nell’attuale "Polo Geriatrico Riabilitativo s.p.a.";<br />

4.2 - si dà atto che l’immobile era stato edificato<br />

dalla Parte odierna promittente venditrice e dalla<br />

sua dante causa in forza della concessione edilizia<br />

n. 175, P.G. 449.175/96, rilasciata dal Comune di<br />

Milano in data 4 aprile 2000 (per la costruzione di


un edificio ad uso Residenza Sanitaria e Centro<br />

Diurno Integrato per la terza età, di quattro piani<br />

fuori terra con relativi parcheggi); successivamen-<br />

te, in data 20 aprile 2001, il medesimo Comune aveva<br />

rilasciato la Concessione edilizia in variante n.<br />

153, P.G. 22869.176/2000;<br />

4.3 - si dà altresì atto che Aliante "società Coope-<br />

rativa Sociale a r.l." aveva acquistato la proprietà<br />

del terreno descritto ai precedenti punti 4.1 e 4.2<br />

da "Apoke’ Two s.r.l." in liquidazione, con sede in<br />

Milano, via Santa Radegonda n. 8, per atto in data<br />

31 luglio 1998, a rogito Notaio dott. Francesco Ca-<br />

vallone in Milano, n. 154693/12309 di repertorio,<br />

registrato a Milano, atti pubblici, in data 4 agosto<br />

1998, serie 1V, n. 20252 e trascritto presso la Con-<br />

servatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 in<br />

data 4 agosto 1998 ai nn. 34986/24383;<br />

4.4 - si precisa ancora che la proprietà del terreno<br />

di cui sopra era pervenuta ad "Apoke’Two s.r.l.",<br />

dante causa di Aliante "Società Cooperativa a r.l.",<br />

in forza di atto di compravendita stipulato in data<br />

19 luglio 1995, a rogito notaio dott. Silvana Saija<br />

in Milano, n. 30907/4773 di repertorio, registrato a<br />

Milano, atto privati, in data 25 luglio 1995 serie<br />

2, n. 14926 e trascritto presso la Conservatoria dei


Registri Immobiliari di Milano 1, in data 2 agosto<br />

1995, ai nn. 29637/20425.<br />

5 - PREZZO E MODALITA' <strong>DI</strong> PAGAMENTO<br />

5.1 - Prezzo<br />

Il prezzo della compravendita viene fin d’ora deter-<br />

minato e stabilito dalle parti in complessivi Euro<br />

24.500.000,00 (ventiquattromilionicinquecentomila<br />

virgola zerozero), oltre IVA al 10% (dieci per cen-<br />

to).<br />

5.2 - Modalità di pagamento<br />

Le Parti convengono che il prezzo, come sopra deter-<br />

minato, venga versato con le seguenti modalità:<br />

a) quanto ad Euro 2.450.000,00 (duemilioniquattro-<br />

centocinquanta virgola zero zero) oltre IVA 10%<br />

(dieci per cento), pari ad Euro 245.000,00 (duecen-<br />

toquarantacinquemila virgola zero zero), e così com-<br />

plessivamente Euro 2.695.000,00<br />

(duemilioniseicentonovantacinquemila virgola zero<br />

zero), alla sottoscrizione del presente contratto<br />

preliminare, a titolo di acconto prezzo.<br />

La Parte promittente venditrice con la sottoscrizio-<br />

ne del presente contratto preliminare, rilascia alla<br />

Parte promissaria acquirente ampia e finale quietan-<br />

za a fronte dell’anticipo ricevuto e sopra meglio<br />

specificato.


Dichiarazione ai sensi dell'art. 35, comma 22, D.L.<br />

4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto<br />

2006 n. 248<br />

Le parti contraenti dichiarano, in via sostitutiva<br />

di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e<br />

consapevoli delle responsabilità penali in caso di<br />

dichiarazione mendace nonchè dei poteri di accerta-<br />

mento dell'Amministrazione Finanziaria e della san-<br />

zione amministrativa applicabile in caso di omessa,<br />

incompleta o mendace indicazione dei dati, che<br />

l’acconto prezzo come pattuito nel presente punto<br />

5.2, a) viene corrisposto contestualmente alla sot-<br />

toscrizione del presente atto, a mezzo n. 6 (sei)<br />

assegni circolari non trasferibili e salvo buon fine<br />

degli stessi, intestati alla Parte promittente ven-<br />

ditrice, qui di seguito elencati:<br />

- n. 1 (uno) assegno circolare dell'importo di Euro<br />

195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero ze-<br />

ro) emesso da Banca Popolare di Milano in data 27<br />

novembre 2007 al n. 4500100802;<br />

- n. 5 (cinque) assegni circolari dell'importo di<br />

Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero)<br />

ciascuno per un importo totale di Euro 2.500.000,00<br />

(duemilionicinquecentomila virgola zero zero) emessi<br />

da Banca Popolare di Milano in data 27 novembre 2007


ai nn. 5500037362/3/4/5/8;<br />

b) quanto al residuo (saldo prezzo) di Euro<br />

22.050.000,00 (ventiduemilionicinquantamila virgola<br />

zero zero) oltre IVA - alla data odierna aliquota<br />

del 10% e quindi pari ad Euro 2.205.000,00 (duemi-<br />

lioniduecentocinquemila virgola zero zero), e così<br />

complessivamente Euro 24.255.000,00 (ventiquattromi-<br />

lioniduecentocinquantacinquemila virgola zero zero)<br />

- alla sottoscrizione dell’atto definitivo di com-<br />

pravendita, con mezzi di pagamento come sopra preci-<br />

sato per la corresponsione dell’acconto prezzo.<br />

6 - POSSESSO E CONSEGNA<br />

6.1 - Gli effetti giuridici ed economici della ven-<br />

dita decorreranno dal giorno di stipula del contrat-<br />

to definitivo di compravendita (compreso), pertanto<br />

a far tempo da tale giorno saranno a rispettivo fa-<br />

vore e carico della Parte promissaria acquirente i<br />

vantaggi e gli oneri normalmente connessi con la<br />

proprietà;<br />

6.2 - resteranno, invece, senz'altro a carico della<br />

Parte promittente venditrice gli eventuali contribu-<br />

ti, oneri, spese od altro che il Comune di Milano, o<br />

qualsivoglia altra Autorità Amministrativa competen-<br />

te, dovesse imporre a qualsiasi titolo per opere e-<br />

seguite prima della data di stipula del contratto


definitivo di compravendita, ovvero che, a tale da-<br />

ta, fossero in corso di esecuzione.<br />

7 - DATA PER LA STIPULAZIONE DELL’ATTO NOTARILE <strong>DI</strong><br />

COMPRAVEN<strong>DI</strong>TA<br />

Per espressa volontà delle Parti, l’atto definitivo<br />

di compravendita dovrà essere stipulato presso lo<br />

studio del sottoscritto Notaio, il giorno 23 gennaio<br />

2008.<br />

8 - ESSENZIALITA’ DEL TERMINE E RIME<strong>DI</strong>O PER EVENTUA-<br />

LI INADEMPIMENTI<br />

8.1 - Le Parti, con riferimento alla data sopra fis-<br />

sata del 23 gennaio 2008, esplicitamente indicano il<br />

termine ultimo del 30 gennaio 2008 per la stipula<br />

del contratto definitivo di compravendita, termine<br />

da considerarsi, per espressa loro volontà, quale<br />

essenziale ed inderogabile;<br />

8.2 - le Parti altresì esplicitamente convengono che<br />

l’acconto prezzo di cui al punto 5.2 primo alinea,<br />

oggi versato, è da intendersi anche quale caparra<br />

confirmatoria ex art. 1385 c.c.<br />

9 – GARANZIE ED IMPEGNI NEL <strong>CONTRATTO</strong> DEFINITIVO<br />

DELLA PARTE PROMITTENTE VEN<strong>DI</strong>TRICE<br />

La Parte promittente venditrice fin d’ora si impegna<br />

a dichiarare e garantire nell’atto definitivo di<br />

compravendita:


9.1 - l'esclusiva proprietà e la libera disponibili-<br />

tà della consistenza immobiliare qui promessa in<br />

vendita, l'assenza di diritti reali spettanti a ter-<br />

zi, privilegi speciali e fiscali, iscrizioni ipote-<br />

carie (fatta eccezione per quanto indicato al punto<br />

3.4 del presente atto), cause legittime di prelazio-<br />

ne, pretese di terzi, anche creditori, e vincoli di<br />

qualsiasi natura;<br />

9.2 - la perfetta regolarità della posizione fiscale<br />

relativa alla consistenza immobiliare promessa in<br />

vendita, dichiarando e garantendo altresì di aver<br />

assolto esattamente ogni e qualsiasi imposta, onere<br />

ed obbligo di natura fiscale afferente l'immobile e<br />

di non avere in corso accertamenti di natura fiscale<br />

concernenti lo stesso;<br />

9.3 - la completezza della posizione amministrativa<br />

pregressa e degli adempimenti obbligatori, che in<br />

copia si impegna fin d’ora a trasferire alla odierna<br />

Parte promissaria acquirente entro 30 giorni dalla<br />

data della stipula del contratto definitivo di com-<br />

pravendita, per consentire un rapido avvio della ge-<br />

stione;<br />

9.4 - che nel sottosuolo dell'immobile promesso in<br />

vendita non esistono discariche o depositi di pro-<br />

dotti inquinanti, vasche o depositi di carburanti o


di altri prodotti pericolosi o nocivi, che non siano<br />

in regola con le vigenti normative;<br />

9.5 - che tutti gli impianti sono allacciati alla<br />

fognatura comunale, in forza di regolare autorizza-<br />

zione allo scarico;<br />

9.6 - che gli accessi alle vie pubbliche avvengono<br />

attraverso passi carrai regolarmente autorizzati dal<br />

Comune di Milano;<br />

9.7 - che, per quanto a sua conoscenza, l'immobile<br />

qui promesso in vendita con i relativi impianti per-<br />

tinenziali ceduti, così come descritti al punto 3.1,<br />

sono esenti da qualsiasi vizio o difetto, sia reale<br />

che apparente;<br />

9.8 - che le opere di manutenzione e/o ristruttura-<br />

zione eseguite precedentemente all’atto definitivo<br />

di compravendita, sono state realizzate a perfetta<br />

regola d'arte;<br />

9.9 - che non sussistono, relativamente all'immobile<br />

promesso in vendita, controversie giudiziali o co-<br />

munque arbitrali di qualsiasi genere, né preavvisi<br />

di controversie minacciate da terzi;<br />

9.10 – che, prima della stipula del contratto defi-<br />

nitivo di compravendita, avrà diligentemente fornito<br />

alla Parte promissaria acquirente tutte le informa-<br />

zioni e la documentazione in grado di influenzare la


decisione di acquisire la proprietà dell'immobile al<br />

prezzo così come pattuito al punto 5.1;<br />

9.11 - La Parte promittente venditrice, inoltre, si<br />

impegna a porre in essere, prima del contratto defi-<br />

nitivo di compravendita, tutto quanto eventualmente<br />

necessario affinché l'intero immobile promesso in<br />

vendita risulti:<br />

- conforme alle prescrizioni della vigente normati-<br />

va sanitaria, alla legge 46/90 sulla sicurezza degli<br />

impianti, al rispetto della legge 626, alla normati-<br />

va sul risparmio energetico ed alla normativa sulle<br />

barriere architettoniche, impegnandosi altresì a<br />

fornire a Parte promissaria acquirente tutte le re-<br />

lative certificazioni, autorizzazioni, nulla osta,<br />

collaudi provvisori e definitivi degli impianti;<br />

- munito dei necessari collaudi statici, dei pre-<br />

scritti collaudi dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL e<br />

di quant'altro richiesto;<br />

- completo e rifinito in ogni sua parte, completa-<br />

mente fruibile e pienamente funzionante, nonché do-<br />

tato di tutti gli impianti pertinenziali necessari<br />

od utili per la sua fruibilità.<br />

10 - LOCAZIONE DEL COMPEN<strong>DI</strong>O IMMOBILIARE<br />

Le parti si danno reciprocamente atto, ad ogni ef-<br />

fetto di legge, che l'immobile qui promesso in ven-


dita, a far tempo dalla data di stipula del contrat-<br />

to di compravendita definitivo, sarà condotto in lo-<br />

cazione:<br />

1) dalla stessa Parte promittente venditrice Po-<br />

lo Geriatrico Riabilitativo s.p.a.;<br />

2) da P.G.R. Cooperativa Sociale - ONLUS, socie-<br />

tà cooperativa a r.l.;<br />

il tutto, giusta i contratti che, sottoscritti per<br />

totale ed incondizionata approvazione dei relativi<br />

testi e contenuti dai diretti interessati, si alle-<br />

gano in copia (sub “D” ed “E”).<br />

Le Parti si danno reciprocamente atto che il perfe-<br />

zionamento e l’entrata in vigore dei predetti con-<br />

tratti di locazione in concomitanza della stipula<br />

del contratto definitivo di compravendita, è condi-<br />

zione essenziale per il perfezionamento di<br />

quest’ultimo e che il mancato verificarsi di tale<br />

condizione sostanzierà inadempimento di Parte pro-<br />

mittente venditrice, per fatto e colpa esclusivi di<br />

quest’ultima.<br />

11 - DESTINAZIONE E REGOLARITA' URBANISTICA<br />

11.1 - destinazione. Parte promittente venditrice, a<br />

mezzo del suo legale rappresentante, in merito alla<br />

destinazione dell’immobile oggetto qui promesso in<br />

vendita, fin d’ora dichiara quanto in appresso: con


atto unilaterale d’obbligo del 23 aprile 1997, la<br />

Cooperativa Aliante a r.l., benché non ancora pro-<br />

prietaria, si è obbligata nei confronti del Comune<br />

di Milano (ai sensi e per gli effetti dell’art. 10,<br />

comma 6, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992),<br />

tra l’altro, a mantenere il vincolo di destinazione<br />

ventennale all’uso effettivo della struttura edili-<br />

zia in quel momento realizzanda, quale Residenza Sa-<br />

nitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato (at-<br />

to in autentica notaio dott. Luciano Severini in Mi-<br />

lano, n. 150252/12460 di repertorio, registrato in<br />

Milano, atti privati, in data 24 aprile 1997, serie<br />

2A, n. 11531, e trascritto presso la Conservatoria<br />

del Registri Immobiliari di Milano 1, in data 29 a-<br />

prile 1997, n. 15650/10869);<br />

11.1.1 - con altro atto unilaterale d’obbligo in da-<br />

ta 17 luglio 2000, la medesima Cooperativa Aliante a<br />

r.l., ormai divenuta proprietaria, si è obbligata<br />

nei confronti del Comune di Milano (ai sensi e per<br />

gli effetti della già citata normativa di legge),<br />

tra l’altro, a mantenere il vincolo di destinazione<br />

perpetuo all’uso effettivo della struttura edilizia<br />

realizzanda quale Residenza Sanitaria Assistenziale<br />

e Centro Diurno Integrato (atto in autentica notaio<br />

dott. Luciano Severini in Milano, n. 161218/15628 di


epertorio, registrato in Milano, atti privati, in<br />

data 21 luglio 2000, serie 2A, n. 18833, e trascrit-<br />

to presso la Conservatoria del Registri Immobiliari<br />

di Milano 1, in data 18 luglio 2000, n.<br />

38617/25710);<br />

11.1.2 - con ulteriore atto unilaterale d’obbligo<br />

del 3 dicembre 2004, L’Opera s.p.a. (nel frattempo<br />

divenuta a sua volta proprietaria) si è obbligata<br />

nei confronti del Comune di Milano (ai sensi e per<br />

gli effetti della già citata normativa di legge),<br />

tra l’altro a mantenere il vincolo di destinazione<br />

perpetuo all‘uso effettivo della struttura edilizia<br />

realizzanda, quale Residenza sanitaria Assistenziale<br />

e Centro Diurno Integrato (atto in autentica notaio<br />

dott. Luciano Severini in Milano n. 173896/20937 di<br />

repertorio, registrato in Milano, Agenzia delle En-<br />

trate, in data 17 dicembre 2004, serie 2, n. 103443,<br />

e trascritto presso la Conservatoria dei Registri<br />

Immobiliari di Milano 1, in data 29 dicembre 2004,<br />

n. 103770/63153).<br />

11.2 - regolarità urbanistica<br />

Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 la parte<br />

promittente venditrice, a mezzo del suo legale rap-<br />

presentante, dichiara che l'immobile oggetto del<br />

presente contratto è stato costruito in base alle


seguenti autorizzazioni:<br />

- concessione edilizia n. 175, P.G. 449.175/96, ri-<br />

lasciata dal Comune di Milano in data 4 aprile 2000,<br />

per la costruzione di un edificio ad uso residenza<br />

sanitaria e centro diurno integrato per la terza e-<br />

tà, di quattro piani fuori terra, con relativi par-<br />

cheggi al piano interrato ed al piano terra;<br />

- variante n. 153 (del 20 aprile 2001) alla conces-<br />

sione edilizia di cui sopra e successiva <strong>DI</strong>A presen-<br />

tata in data 22 ottobre 2002 P.G. 39.385.176/2002<br />

relativa alla rotazione del fabbricato;<br />

- con istanza prot. 2.194.176/2003 è stata richiesta<br />

la voltura delle Concessioni edilizie correnti al<br />

nuovo attuale proprietario;<br />

- Denuncia Inizio Attività 2 maggio 2003, 17 dicem-<br />

bre 2003, 21 luglio 2004 e 4 ottobre 2004 per varie<br />

modifiche al progetto;<br />

- Denuncia Inizio Attività 28 maggio 2007, per rea-<br />

lizzazione opere interne adeguamento Centro emodia-<br />

lisi;<br />

- delibera di Consiglio Comunale n. 110/99 che ha<br />

definito le modalità di intervento sul territorio<br />

per la realizzazione delle strutture in questione;<br />

- l’area oggetto di intervento, come da certificato<br />

di destinazione urbanistica n. 1579/2007, rilasciato


il 20 novembre 2007, dal Comune di Milano, Direzione<br />

Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.,<br />

Settore Controllo Attuazione P.R.G., è ricompresa<br />

nel Piano Regolatore Generale vigente in zona omoge-<br />

nea B1 - "SC" - aree per spazi pubblici o riservati<br />

alle attività collettive a livello comunale, disci-<br />

plinata dall’art. 37 delle vigenti N.T.A. di P.R.G.<br />

Dichiara inoltre che nell'immobile promesso in ven-<br />

dita non sono mai state eseguite altre opere per le<br />

quali sarebbe stata necessaria in base alle norme<br />

vigenti licenza di costruzione, autorizzazione e<br />

concessione edilizia.<br />

12 - SPESE<br />

Le spese di assistenza legale resteranno a carico<br />

della Parte che le ha sostenute; spese, anche nota-<br />

rili, tasse ed imposte relative al presente atto so-<br />

no a carico della Parte promissaria acquirente.<br />

13 - ALTRI PATTI E CON<strong>DI</strong>ZIONI<br />

13.1 - In relazione a quanto dichiarato agli artt. 4<br />

e 9.2, Parte promittente venditrice fin d’ora si im-<br />

pegna espressamente a manlevare, garantire e tenere<br />

indenne Parte promissaria acquirente, una volta ven-<br />

duto l’immobile qui promesso in vendita, da ogni e<br />

qualsivoglia imposta, onere ed obbligo di natura fi-<br />

scale, afferente o connesso con l'immobile stesso,


e/o con i precedenti trasferimenti dello stesso;<br />

13.2 - in relazione alle dichiarazioni rese ed alle<br />

garanzie prestate nel presente atto, la Parte pro-<br />

mittente venditrice si impegna espressamente a man-<br />

levare, garantire e tenere indenne la Parte promis-<br />

saria acquirente per qualsiasi onere, costo, spesa,<br />

perdita o danno che non sarebbe stato sostenuto o<br />

sofferto se tutte le dichiarazioni e garanzie della<br />

Parte promittente venditrice fossero state vere,<br />

corrette, complete ed accurate;<br />

13.3 - le Parti danno atto fin d’ora che l'immobile<br />

qui promesso in vendita non sarà direttamente o in-<br />

direttamente ceduto da un socio, amministratore, di-<br />

rettore, sindaco o dipendente del Fondo o della SGR,<br />

o da un altro Fondo gestito dalla medesima società,<br />

ovvero da altre società facenti parte del medesimo<br />

gruppo di appartenenza della società di gestione o<br />

da loro soci, amministratori, direttori, sindaci o<br />

dipendenti o da soggetti che le abbiano acquistate<br />

dalle stesse società; la Parte promissaria acquiren-<br />

te dà atto che tali attività non possono essere ce-<br />

dute direttamente o indirettamente ad un socio, am-<br />

ministratore, direttore, sindaco o dipendente del<br />

Fondo o della SGR o da un altro Fondo gestito dalla<br />

medesima società, ovvero da altre società facenti


parte del medesimo gruppo di appartenenza della so-<br />

cietà di gestione o da loro soci, amministratori,<br />

direttori, sindaci o dipendenti<br />

14 - IMPEGNO AL RIACQUISTO <strong>DI</strong> PARTE PROMITTENTE VEN-<br />

<strong>DI</strong>TRICE<br />

14.1 - opzione: la Parte promissaria acquirente di-<br />

chiara fin d’ora che, all’atto del rogito definitivo<br />

di compravendita, concederà alla Parte promittente<br />

venditrice - che ne ha fatto richiesta -<br />

l’opzione di riacquistare l'immobile qui promesso<br />

in vendita, nello stato di fatto e diritto in cui lo<br />

stesso verrà a trovarsi, al prezzo fin d'ora concor-<br />

dato e stabilito da entrambe le parti in Euro<br />

27.000.000,00 (ventisettemilioni virgola zero zero)<br />

oltre I.V.A. (od altre eventuali future imposte che<br />

competano all'odierna Parte promissaria acquirente)<br />

nella misura di legge al momento vigente.<br />

14.2 - modalità di esecuzione: la volontà di eserci-<br />

tare l’opzione di cui al precedente punto 14.1, a<br />

pena di inefficacia dell’opzione stessa, dovrà esse-<br />

re comunicata dall’odierna Parte promittente vendi-<br />

trice all’odierna Parte promissaria acquirente, en-<br />

tro e non oltre il 30 giugno 2012, mediante lettera<br />

raccomandata r.r.. La comunicazione della volontà di<br />

esercitare l’opzione dovrà contenere, a pena di i-


nefficacia, l’indicazione della data di stipula del<br />

contratto di riacquisto; tale data di stipula dovrà,<br />

in ogni caso, avere luogo nella "finestra temporale"<br />

compresa tra l’1 ottobre 2012 ed il 31 dicembre 2012<br />

(data di scadenza del Fondo). Le parti, peraltro,<br />

fin d’ora concordano che, qualora il Fondo, per<br />

qualsivoglia ragione, richiedesse ed ottenesse di<br />

beneficiare del c.d. "periodo di grazia" (con conse-<br />

guente proroga dell’attività, rispetto alla naturale<br />

scadenza del 2012, espressamente autorizzata da Ban-<br />

ca d’Italia), la data chiusura della "finestra tem-<br />

porale" nella quale dovrà essere formalizzato l’atto<br />

di riacquisto, verrebbe automaticamente prorogata<br />

fino al 31 marzo 2013.<br />

15 – COMUNICAZIONI<br />

15.1 – La Parte Promittente venditrice elegge domi-<br />

cilio, ai fini del presente contratto, in 20092 Ci-<br />

nisello Balsamo (MI), via dei lavoratori n. 133, fax<br />

02/61.29.09.98, all’attenzione del cav. Guido Della<br />

Frera.<br />

15.2 - la Parte promissaria acquirente elegge domi-<br />

cilio in 20121 Milano, Bastioni di Porta Nuova n.<br />

21, fax 02/29.00.55.91, all’attenzione del dott. En-<br />

rico Santini.<br />

15.3 - le comunicazioni potranno invero avvenire al


diverso indirizzo postale e fax che ciascuna delle<br />

Parti potrà comunicare all’altra successivamente al-<br />

la data odierna per iscritto, a mezzo raccomandata<br />

a.r., restando altresì inteso che presso gli indi-<br />

rizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi<br />

che potranno essere comunicati in futuro, le Parti<br />

eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo<br />

al presente contratto, ivi compreso quello di even-<br />

tuali notificazioni giudiziarie.<br />

16 – PUBBLICITA' DELL'OPERAZIONE<br />

"<strong>Aedes</strong> BPM Real Estate Società di Gestione del Ri-<br />

sparmio S.p.A." ai sensi della vigente normativa sui<br />

Fondi immobiliari (TUF), integrata dalle disposizio-<br />

ni Banca d'Italia e CONSOB, il tutto come recepito<br />

nel Regolamento del Fondo Investietico, ha l'obbligo<br />

di rendere pubblici i dati rilevanti dell'operazione<br />

di promessa di vendita regolata dal presente con-<br />

tratto (così come in futuro della compravendita vera<br />

e propria). A questo fine, la Parte promittente ven-<br />

ditrice prende atto ed autorizza sin da ora, per<br />

quanto possa occorrere, la Parte promissaria acqui-<br />

rente (nonché, ora per allora, Parte acquirente) a<br />

procedere agli adempimenti informativi richiesti.<br />

17 – OPERA ME<strong>DI</strong>ATORIA<br />

La Parte promissaria acquirente dichiara di essere


pervenuta alla stipula del presente contratto preli-<br />

minare di compravendita senza avvalersi di alcuna<br />

mediazione.<br />

La Parte promittente venditrice dichiara di essere<br />

pervenuta alla stipula del presente contratto preli-<br />

minare di compravendita (nonché, ora per allora,<br />

alla definitiva operazione di compravendita) essen-<br />

dosi avvalsa della consulenza, dell’assistenza e<br />

della mediazione dell’ing. Ruben Bertini, iscritto<br />

all’”Ordine degli Ingegneri e Architetti del Cantone<br />

Ticino” con studio in località “al Roncaccio” CH -<br />

6703 Osogna (TI), abilitato all’attività di consu-<br />

lenza, di assistenza e di mediazione nelle compra-<br />

vendite immobiliari, secondo le norme di diritto el-<br />

vetico, al quale è stato riconosciuto dalla Parte<br />

promittente venditrice, per l'opera così prestata,<br />

un compenso nella misura dell' 3% (tre per cento)<br />

sul prezzo di acquisto, pari quindi ad Euro<br />

735.000,00 (settecentotrentacinquemila virgola ze-<br />

ro), dandosi atto che l’IVA è trattata nella misura<br />

e secondo le modalità previste dalla doppia conven-<br />

zione tra Italia e Svizzera di cui infra, compenso<br />

in corso di pagamento a cura della ridetta Parte<br />

promittente venditrice, a fronte di presentazione di<br />

regolare fattura.


La Parte promittente venditrice dà altresì atto che<br />

l’ing. Bertini (n. di registro 2167401, numero con-<br />

tribuente 711.64.578.005), in relazione all’attività<br />

svolta (così come sopra descritta), all’emissione<br />

della corrispondente fattura e nell’attesa<br />

dell’erogazione del relativo compenso, ha dichiara-<br />

to di aver richiesto l’applicazione della doppia<br />

convenzione tra Italia e Svizzera ai sensi dell’art.<br />

14 (ratificata dall’Italia con legge 23 dicembre<br />

1978 n. 943), essendo lo stesso residente in Svizze-<br />

ra, presso il Comune di Osogna, e non possedendo in<br />

Italia una base fissa e/o una stabile organizzazio-<br />

ne.<br />

18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA<br />

Per espressa volontà delle parti, qualunque contro-<br />

versia relativa alla interpretazione e/o alla esecu-<br />

zione e/o alla nullità e/o alla annullabilità e/o<br />

alla risoluzione e/o al recesso e/o alla rescissione<br />

e/o, più in generale, all'efficacia del presente<br />

contratto ed agli obblighi e/o ragioni di dare/avere<br />

con esso connessi, sarà demandata per la sua risolu-<br />

zione ad un Collegio arbitrale di tre membri, da no-<br />

minarsi uno da ciascuna parte ed il terzo di comune<br />

accordo dai due arbitri così nominati o, in mancanza<br />

di accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvoca-


ti di Milano (che nominerà pure l'arbitro per la<br />

parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro<br />

venti giorni dalla comunicazione della nomina del<br />

proprio arbitro effettuata dalla parte più diligen-<br />

te).<br />

Il termine per la pronuncia arbitrale sarà di cento-<br />

venti giorni dalla accettazione del terzo arbitro;<br />

qualora il Collegio arbitrale ammetta mezzi di prova<br />

e/o disponga consulenze tecniche, il termine s'in-<br />

tenderà prorogato automaticamente per altri cento-<br />

venti giorni.<br />

Il Collegio arbitrale risolverà le controversie a<br />

maggioranza, quale arbitro rituale e di diritto; la<br />

sede dell'arbitrato sarà in Milano.<br />

19 - REGIME FISCALE<br />

Le Parti precisano che il presente atto, avente ad<br />

oggetto un immobile strumentale per natura, viene<br />

sottoposto all’imposizione dell’IVA al 10% (dieci<br />

per cento) in base all’art. 127 quinquies del DPR<br />

633/72) ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-<br />

ter), lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.<br />

Le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute ne-<br />

gli ammontari previsti dalla legge.<br />

I comparenti che si trovano nelle condizioni di leg-<br />

ge mi esonerano dalla lettura degli allegati.


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che<br />

viene pubblicato mediante lettura da me datane ai<br />

comparenti che approvandolo e confermandolo lo fir-<br />

mano con me Notaio in calce ed a margine degli al-<br />

tri fogli, alle ore sedici e minuti quaranta.<br />

Consta il presente atto di otto fogli dattiloscritti<br />

da persona di mia fiducia su trentuno pagine intere<br />

e parte della trentaduesima.<br />

F.to Cav. Guido Della Frera<br />

F.to Dr. Giorgio Bianchini Scudellari<br />

F.to Dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

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