PRELIMINARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE - Comune di Empoli
PRELIMINARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE - Comune di Empoli
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Repertorio n°<br />
<strong>PRELIMINARE</strong><br />
<strong>DI</strong> <strong>CONTRATTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>LOCAZIONE</strong> NON ABITATIVO<br />
L’anno duemila<strong>di</strong>eci (2010) e questo giorno ______ (__) del mese <strong>di</strong><br />
febbraio, in una sala del palazzo comunale <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong><br />
t r a :<br />
SATI s.r.l. con sede in Castelfiorentino, Via Vittorio Niccoli 22, iscritta al<br />
Registro delle Imprese <strong>di</strong> Firenze, cod. fiscale e partita IVA 01333890489,<br />
qui rappresentata dalla Sig.ra PUCCI MARIA nata a <strong>Empoli</strong> il 18/07/1966<br />
e residente a Castelfiorentino in via del Camin Bianco 7 da adesso definita<br />
per semplicità “PROMITTENTE LOCATORE” o “LOCATORE”,<br />
e<br />
COMUNE <strong>DI</strong> EMPOLI , con sede in <strong>Empoli</strong>, Via Giuseppe Del Papa,<br />
co<strong>di</strong>ce fiscale e partita IVA 01329160483, qui rappresentato dal Dott.<br />
Marchini Salvatore, nato a Castel Del Piano (GR) il 24/09/1948,<br />
domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, nella<br />
sua qualità <strong>di</strong> Dirigente del Settore Ufficio Contratti del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Empoli</strong>, in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. del 18/08/2000, n° 267<br />
“Testo unico delle leggi sull’or<strong>di</strong>namento degli Enti Locali”, giusto decreto<br />
sindacale n° 35 del 07/09/2009, da adesso definito per semplicità<br />
“PROMITTENTE CONDUTTORE” o “CONDUTTORE”,<br />
premesso che:<br />
viene stipulato quanto segue:<br />
- con contratto stipulato l’01/05/1988, rep. n° 14294, ma con effetti<br />
economici dall’01/07/1987, registrato in <strong>Empoli</strong> il 06/06/1988, il <strong>Comune</strong><br />
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<strong>di</strong> <strong>Empoli</strong> conduceva in locazione il complesso immobiliare posto in<br />
<strong>Empoli</strong>, Via Giuseppe Del Papa n. 43 ad eccezione <strong>di</strong> alcune porzioni<br />
condotte da Banca C.R.Firenze (piano terreno) e da Ufficio Centrale dei<br />
Consorzi Idraulici e Stradali (piano secondo);<br />
- detto contratto è giunto alla scadenza do<strong>di</strong>cennale il 30/06/1999;<br />
- le parti si sono accordate per la stipula <strong>di</strong> un nuovo contratto, rep. n°<br />
19873, con decorrenza 01/07/1999, prima scadenza 30/06/2005, rinnovato<br />
poi tacitamente fino alla scadenza do<strong>di</strong>cennale del 30/06/2011;<br />
- con contratto stipulato il 14 marzo 1997, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong> prendeva<br />
in locazione anche parte del piano terreno (ufficio U.R.P.), seminterrato ed<br />
ammezzato dello stesso complesso immobiliare con decorrenza 1/03/1997,<br />
prima scadenza 28/02/2003, rinnovato poi tacitamente fino alla scadenza<br />
do<strong>di</strong>cennale del 28/02/2009 e attualmente in essere in assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />
delle parti;<br />
- che la proprietà <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere un contratto <strong>di</strong> locazione, per una parte<br />
del piano secondo, con L’Ufficio Centrale dei Consorzi Idraulici e Stradali<br />
scaduto il 30/09/2006, non rinnovato e ancora in uso al conduttore senza<br />
titolo;<br />
- che nel mese <strong>di</strong> luglio 2009 è stata ravvisata l’assoluta necessità <strong>di</strong><br />
intervenire con una importante manutenzione straor<strong>di</strong>naria che prevede la<br />
revisione totale della copertura, il consolidamento del sottotetto, il<br />
consolidamento del solaio <strong>di</strong> calpestio del piano secondo ed il rifacimento<br />
completo degli impianti al piano secondo; per portare a termine tale<br />
intervento occorreranno circa sei mesi;<br />
- che le parti in considerazione della ormai prossima scadenza del<br />
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contratto n° 19873 dell’01/07/1999 (30/06/2011) si sono accordate per<br />
stipulare un nuovo ed unico contratto <strong>di</strong> locazione che, con decorrenza<br />
01/07/2011, sostituirà tutti i contratti <strong>di</strong> locazione in essere (compreso<br />
quello dei locali attualmente occupati dai Consorzi Idraulici e Stradali);<br />
- che, per la minore fruizione dell’immobile, durante l’intera durata dei<br />
lavori, che saranno organizzati tenendo conto delle necessità e esigenze da<br />
entrambe le parti , sarà applicabile una proporzionale riduzione del canone<br />
attualmente vigente per l’intero periodo <strong>di</strong> inutilizzo del secondo piano; la<br />
riduzione, tenuto conto dei metri quadrati interessati, è concordata nella<br />
misura del 36% dell’attuale canone complessivo attualmente corrisposto (€<br />
170.428,00) e stimato in € 5.115,00 mensili oltre I.V.A.;<br />
- che la proprietà si farà inoltre carico <strong>di</strong> parte della spesa <strong>di</strong> trasloco<br />
necessaria da e per liberare i locali e per ricollocarli poi al termine dei<br />
lavori, nella misura forfettaria <strong>di</strong> € 8.000,00 .<br />
Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue :<br />
Art. 1) OGGETTO DELLA <strong>LOCAZIONE</strong>: il promettente locatore si<br />
impegna a concedere in locazione al promettente conduttore, che accetta,<br />
complesso immobiliare sito in <strong>Empoli</strong>, Via Giuseppe del Papa n. 45 con<br />
ingressi anche da Via dei Neri 4/6 e Piazza del Popolo n. 1/2, costituito da<br />
piano sottosuolo, piano terreno, piano ammezzato sul piano terreno, piano<br />
primo, piano secondo e piano ammezzato sul piano secondo; l’oggetto<br />
della locazione è comunque meglio in<strong>di</strong>viduato ed evidenziato nella<br />
planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega sotto la lettera “A” al<br />
presente atto. Il complesso immobiliare viene concesso in locazione nello<br />
stato <strong>di</strong> manutenzione in cui esso si trova sia per quanto riguarda la<br />
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dotazione impiantistica sia per quanto riguarda la parte più strettamente<br />
e<strong>di</strong>le. A tale proposito il conduttore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> conoscere perfettamente lo<br />
stato <strong>di</strong> manutenzione e le dotazioni impiantistiche per essere stato<br />
conduttore e custode <strong>di</strong> tutto il fabbricato in forza dei contratti <strong>di</strong> locazione<br />
menzionati nelle premesse. Il complesso immobiliare in questione viene<br />
concesso in locazione per uso <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> abitazione, nella<br />
fattispecie per uso uffici.<br />
Art. 2) DURATA DELLA <strong>LOCAZIONE</strong>: la locazione avrà decorrenza dal<br />
01/07/2011 e termine il 30/06/2017 e si rinnoverà tacitamente per altri sei<br />
anni salvo <strong>di</strong>sdetta delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata<br />
a.r. da inviarsi almeno 12 mesi prima della data <strong>di</strong> efficacia del recesso. La<br />
facoltà <strong>di</strong> recesso anticipato non è consentita nei primi sei anni <strong>di</strong><br />
locazione. L’atto definitivo <strong>di</strong> locazione verrà sottoscritto entro il<br />
30/06/2011.<br />
Art. 3) GARANZIE DEL LOCATORE: il locatore <strong>di</strong>chiara e garantisce<br />
che l’oggetto della locazione è <strong>di</strong> sua esclusiva proprietà e si trova nella<br />
sua piena <strong>di</strong>sponibilità, ne garantisce pertanto al conduttore il pacifico<br />
go<strong>di</strong>mento e la piena regolarità rispetto alle normative applicabili in<br />
materia e<strong>di</strong>lizia, urbanistica.<br />
Art. 4) CANONE E PAGAMENTO: le parti concordano che il canone<br />
annuo per la locazione sarà pari a euro 250.000,00<br />
(duecentocinquantamila/00) oltre IVA <strong>di</strong> legge e quin<strong>di</strong> pari a euro<br />
62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) trimestrali oltre IVA <strong>di</strong> legge.<br />
Il pagamento del canone avverrà a mezzo bonifico bancario da effettuarsi<br />
sulla Banca C.R. Firenze spa filiale <strong>di</strong> Castelfiorentino (co<strong>di</strong>ce IBAN: IT<br />
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32 V 06160 37790 000007760C00) entro il giorno 5 del primo mese del<br />
trimestre. A partire dal secondo anno il canone sarà aggiornato ogni anno<br />
con riferimento al 75% della variazione accertata dall’ISTAT e verificatasi<br />
nell’anno precedente dell’in<strong>di</strong>ce dei prezzi al consumo per le famiglie <strong>di</strong><br />
impiegati ed operai.<br />
Art. 5) CAUZIONE: a garanzia delle obbligazioni <strong>di</strong> pagamento a carico<br />
del conduttore, derivanti a qualsiasi titolo dal contratto <strong>di</strong> locazione, e della<br />
eventuale violazione <strong>di</strong> obblighi dallo stesso previsti, il conduttore presterà<br />
contestualmente alla firma del contratto <strong>di</strong> locazione, al locatore una<br />
cauzione <strong>di</strong> euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) con<br />
fidejussione bancaria escutibile a prima chiamata. Al termine della<br />
locazione la cauzione sarà restituita al conduttore, sempre che quest’ultimo<br />
abbia rilasciato il complesso immobiliare e regolato ogni obbligazione <strong>di</strong><br />
pagamento nei confronti del locatore.<br />
Art. 6) <strong>DI</strong>VIETO <strong>DI</strong> MUTAMENTO <strong>DI</strong> DESTINAZIONE: è fatto<br />
espresso e tassativo <strong>di</strong>vieto al conduttore <strong>di</strong> mutare la destinazione d’uso<br />
dell’immobile rispetto a quella prevista <strong>di</strong> uffici.<br />
Art. 7) ONERI E SERVIZI ACCESSORI: saranno ad esclusiva cura e<br />
spese del conduttore tutti i servizi relativi alla porzione <strong>di</strong> immobile locato.<br />
Saranno altresì a carico del conduttore le imposte e tasse relative alla<br />
gestione del complesso immobiliare locato, quali la tassa raccolta e<br />
trasporto rifiuti (TIA) e tutte le eventuali tasse previste per legge a carico<br />
del conduttore. Il conduttore sarà titolare <strong>di</strong> tutti i contratti con le aziende<br />
erogatrici per la fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica e gas) <strong>di</strong> cui<br />
fruisce necessari alla funzionalità ed all’uso dei locali.<br />
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Art. 8) SUB<strong>LOCAZIONE</strong> E COMODATO: è data facoltà al conduttore <strong>di</strong><br />
sublocare, in tutto od in parte, il complesso immobiliare locato purché ne<br />
venga data comunicazione scritta al locatore a mezzo lettera raccomandata.<br />
Art. 9) STATO LOCATIVO: il conduttore è costituito custode e<br />
consegnatario dell’immobile ricevuto in locazione e dei relativi impianti e<br />
si impegna ad utilizzarli con la massima <strong>di</strong>ligenza ed a restituirli, alla fine<br />
della locazione, in buono stato <strong>di</strong> manutenzione salvo il deperimento<br />
dovuto al normale uso.<br />
Art. 10) ASSICURAZIONE: il conduttore esonera il locatore da ogni<br />
responsabilità per danni da scasso, rottura, manomissione, tentato furto e<br />
furto consumato.<br />
Il conduttore provvederà ad adeguata copertura assicurativa che si impegna<br />
a mantenere in vigore per tutta la durata della locazione per congrui valori<br />
e massimali per i rischi e le responsabilità civili inerenti l’esercizio<br />
dell’attività da esso svolta nei locali oggetto <strong>di</strong> locazione. La copertura<br />
assicurativa riguarda anche i rischi derivanti dagli impianti, macchinari,<br />
arre<strong>di</strong>, merci e quant’altro <strong>di</strong> proprietà del conduttore, ovvero in suo<br />
possesso o detenzione, contenuti nei locali, nonché il “ricorso vicini” ed il<br />
rischio locativo.<br />
Il locatore si impegna ad attivare adeguata copertura assicurativa per il<br />
complesso immobiliare per congrui valori e massimali, contro danni da<br />
incen<strong>di</strong>o, rovina, danneggiamento come d’uso, e per la responsabilità<br />
civile, me<strong>di</strong>ante polizza da mantenere in vigore per tutta la durata della<br />
locazione.<br />
Art. 11) OPERE E SPESE <strong>DI</strong> MANUTENZIONE: sono a carico del<br />
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conduttore le opere <strong>di</strong> piccola e or<strong>di</strong>naria manutenzione, nonché quelle <strong>di</strong><br />
straor<strong>di</strong>naria manutenzione derivanti da mancata o insufficiente<br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria. Sarà invece a carico del locatore la manutenzione<br />
straor<strong>di</strong>naria del complesso immobiliare e degli impianti. Al fine <strong>di</strong><br />
determinare a quale delle parti facciano carico gli oneri accessori al<br />
rapporto <strong>di</strong> locazione si concorda <strong>di</strong> far riferimento alla tabella <strong>di</strong><br />
ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore pre<strong>di</strong>sposta da<br />
Confe<strong>di</strong>lizia e registrata a Roma – Atti Privati al n. C46286 in data<br />
22/11/1994.<br />
Le parti concordemente pattuiscono fin da adesso che, in caso <strong>di</strong><br />
riparazioni <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria manutenzione conservativa ed<br />
improcrastinabile e <strong>di</strong> rilevante entità riguardanti il complesso immobiliare<br />
effettuate dal locatore, a suo onere e spesa, il canone <strong>di</strong> locazione verrà<br />
integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato<br />
nelle opere e nei lavori effettuati. Ove intenda procedere a tali interventi, il<br />
locatore dovrà darne preventiva informazione al conduttore e concordare<br />
con lo stesso le modalità <strong>di</strong> esecuzione onde arrecare il minimo <strong>di</strong>sturbo<br />
alle sue attività nell’ambito dei locali locati. L’adeguamento del canone<br />
decorrerà dalla data <strong>di</strong> ultimazione delle opere e si applicherà a richiesta<br />
del locatore.<br />
Il locatore potrà far eseguire <strong>di</strong>rettamente, a spese del conduttore, quelle<br />
opere <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione a carico del conduttore che il medesimo<br />
ometta <strong>di</strong> compiere qualora il conduttore stesso rimanga inerte a seguito <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ffida scritta del locatore. Per qualsiasi motivo inerente la conservazione e<br />
l’uso del complesso immobiliare, ovvero per la verifica <strong>di</strong> impianti, il<br />
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locatore avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visitare o far visitare da propri incaricati i beni<br />
locati, previo accordo con il conduttore e, comunque, avendo cura <strong>di</strong><br />
evitare <strong>di</strong> interferire o pregiu<strong>di</strong>care il normale svolgimento delle attività del<br />
conduttore.<br />
Art. 12) MO<strong>DI</strong>FICHE AL COMPLESSO LOCATO: è fatto <strong>di</strong>vieto al<br />
conduttore <strong>di</strong> apportare all’immobile migliorie e/o mo<strong>di</strong>fiche senza il<br />
preventivo consenso scritto del locatore o senza la prescritta autorizzazione<br />
<strong>di</strong> legge. L’apposizione <strong>di</strong> targhe o insegne esterne è subor<strong>di</strong>nata<br />
all’autorizzazione espressa del locatore, che non potrà negarla se non per<br />
giustificati motivi e comunque sarà subor<strong>di</strong>nata all’ottenimento, a cura del<br />
conduttore, dei necessari provve<strong>di</strong>menti amministrativi. Alla cessazione<br />
del contratto le opere <strong>di</strong> miglioria ed ad<strong>di</strong>zione fisse eseguite a cura e spese<br />
del conduttore rimarranno acquisite al locatore senza obbligo <strong>di</strong><br />
corrispondere indennità <strong>di</strong> sorta, ciò in deroga all’art. 1592 e 1593 c.c. e<br />
salvo <strong>di</strong>verse intese tra le parti.<br />
Art. 13) RICONSEGNA DEI LOCALI: al termine della locazione il<br />
locatore procederà in contrad<strong>di</strong>ttorio col conduttore all’accertamento dello<br />
stato dell’immobile che dovrà essere restituito completamente libero da<br />
persone e cose ed in normale stato locativo tenuto conto dell’uso normale.<br />
Della riconsegna sarà redatto apposito verbale.<br />
Durante i do<strong>di</strong>ci mesi precedenti la scadenza della locazione il conduttore<br />
consentirà la visita dell’immobile da parte <strong>di</strong> terzi, secondo modalità e<br />
tempi concordati.<br />
Art. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: il locatore avrà <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> considerare risolto il contratto per fatto o colpa del conduttore, senza<br />
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pregiu<strong>di</strong>zio del privilegio <strong>di</strong> cui all’art. 2764 c.c., intendendosi a carico del<br />
conduttore spese ed oneri derivanti dall’anticipata risoluzione, nei seguenti<br />
casi:<br />
- in caso <strong>di</strong> mancato pagamento del canone.<br />
- in caso <strong>di</strong> mutamento della destinazione d’uso pattuita.<br />
- sublocazione o comodato senza il necessario assenso del locatore.<br />
Art. 15) DOMICILIO E COMUNICAZIONI: a tutti gli effetti del presente<br />
atto le parti eleggono il proprio domicilio ciascuna presso la rispettiva sede<br />
legale.<br />
Art. 16) VEN<strong>DI</strong>TA A TERZI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE: in<br />
caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta a terzi parziale o totale del complesso immobiliare il<br />
locatore si impegna a far assumere al proprio avente titolo tutti gli obblighi<br />
<strong>di</strong> cui al presente contratto fermo restando, in questo caso, il rispetto dei<br />
<strong>di</strong>ritti previsti dalla legge a favore del conduttore per i casi <strong>di</strong> “ven<strong>di</strong>ta a<br />
terzi” (art. 38 e ss. Legge n° 392/78).<br />
Art. 17) NORME APPLICABILI: il presente contratto è regolato dai patti<br />
<strong>di</strong> cui alla presente scrittura e, per quanto non contemplato da detti patti,<br />
dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge (Legge n° 392/78 e Co<strong>di</strong>ce Civile), gli accor<strong>di</strong><br />
sindacali tra associazione dei proprietari e quella degli inquilini e le<br />
consuetu<strong>di</strong>ni vigenti<br />
Art. 18) SPESE, IMPOSTE E REGISTRAZIONE: ai fini dell’imposta <strong>di</strong><br />
registro le parti <strong>di</strong>chiarano che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986<br />
(T.U. Imposta <strong>di</strong> Registro) e sue mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, i corrispettivi<br />
dovuti in forza del contratto <strong>di</strong> locazione sono soggetti ad IVA. A tale<br />
proposito il conduttore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> non svolgere in via esclusiva o<br />
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prevalente attività che conferiscono il <strong>di</strong>ritto alla detrazione dell’imposta<br />
IVA in percentuale pari o inferiore al 25%. Il locatore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler<br />
espressamente optare per l’imposizione IVA come previsto dall’art. 10<br />
comma 8 D.P.R. 633/1972.<br />
Il presente atto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell’art. 10 della Tariffa<br />
Parte Prima allegata al D.P.R. n° 131/86.<br />
Le spese relative alla registrazione del presente atto, del contratto <strong>di</strong><br />
locazione definitivo, ai rinnovi annuali ed agli oneri accessori saranno a<br />
carico delle parti metà per ciascuna.<br />
Art. 19) CONTROVERSIE: per ogni controversia derivante o connessa al<br />
presente contratto è competente in via esclusiva il foro <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong>.<br />
Il presente contratto, redatto in duplice originale oltre all’originale da<br />
depositare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong>, che le parti<br />
riconoscono conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, per accettazione,<br />
come segue:<br />
Il CONDUTTORE IL LOCATORE<br />
Allegato “A” – planimetrie dell’immobile: oggetto della locazione<br />
porzione contornata in giallo.<br />
A norma degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> aver<br />
attentamente letto le norme contenute nel presente atto e specificatamente<br />
approvano quelle <strong>di</strong> cui agli articoli 1 (oggetto della locazione), 2 (durata e<br />
recesso), 3, 4 (canone e relativo aggiornamento), 5 (cauzione), 6 (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso), 7 (oneri e servizi accessori), 8<br />
10
(sublocazione), 9 (stato locativo), 10 (assicurazione), 11 (manutenzione),<br />
12 (mo<strong>di</strong>fiche all’immobile), 14 (clausola risolutiva espressa), 17 (norme<br />
applicabili), 19 ( controversie).<br />
IL CONDUTTORE IL LOCATORE<br />
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