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PRELIMINARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE - Comune di Empoli

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Repertorio n°<br />

<strong>PRELIMINARE</strong><br />

<strong>DI</strong> <strong>CONTRATTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>LOCAZIONE</strong> NON ABITATIVO<br />

L’anno duemila<strong>di</strong>eci (2010) e questo giorno ______ (__) del mese <strong>di</strong><br />

febbraio, in una sala del palazzo comunale <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong><br />

t r a :<br />

SATI s.r.l. con sede in Castelfiorentino, Via Vittorio Niccoli 22, iscritta al<br />

Registro delle Imprese <strong>di</strong> Firenze, cod. fiscale e partita IVA 01333890489,<br />

qui rappresentata dalla Sig.ra PUCCI MARIA nata a <strong>Empoli</strong> il 18/07/1966<br />

e residente a Castelfiorentino in via del Camin Bianco 7 da adesso definita<br />

per semplicità “PROMITTENTE LOCATORE” o “LOCATORE”,<br />

e<br />

COMUNE <strong>DI</strong> EMPOLI , con sede in <strong>Empoli</strong>, Via Giuseppe Del Papa,<br />

co<strong>di</strong>ce fiscale e partita IVA 01329160483, qui rappresentato dal Dott.<br />

Marchini Salvatore, nato a Castel Del Piano (GR) il 24/09/1948,<br />

domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, nella<br />

sua qualità <strong>di</strong> Dirigente del Settore Ufficio Contratti del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Empoli</strong>, in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. del 18/08/2000, n° 267<br />

“Testo unico delle leggi sull’or<strong>di</strong>namento degli Enti Locali”, giusto decreto<br />

sindacale n° 35 del 07/09/2009, da adesso definito per semplicità<br />

“PROMITTENTE CONDUTTORE” o “CONDUTTORE”,<br />

premesso che:<br />

viene stipulato quanto segue:<br />

- con contratto stipulato l’01/05/1988, rep. n° 14294, ma con effetti<br />

economici dall’01/07/1987, registrato in <strong>Empoli</strong> il 06/06/1988, il <strong>Comune</strong><br />

1


<strong>di</strong> <strong>Empoli</strong> conduceva in locazione il complesso immobiliare posto in<br />

<strong>Empoli</strong>, Via Giuseppe Del Papa n. 43 ad eccezione <strong>di</strong> alcune porzioni<br />

condotte da Banca C.R.Firenze (piano terreno) e da Ufficio Centrale dei<br />

Consorzi Idraulici e Stradali (piano secondo);<br />

- detto contratto è giunto alla scadenza do<strong>di</strong>cennale il 30/06/1999;<br />

- le parti si sono accordate per la stipula <strong>di</strong> un nuovo contratto, rep. n°<br />

19873, con decorrenza 01/07/1999, prima scadenza 30/06/2005, rinnovato<br />

poi tacitamente fino alla scadenza do<strong>di</strong>cennale del 30/06/2011;<br />

- con contratto stipulato il 14 marzo 1997, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong> prendeva<br />

in locazione anche parte del piano terreno (ufficio U.R.P.), seminterrato ed<br />

ammezzato dello stesso complesso immobiliare con decorrenza 1/03/1997,<br />

prima scadenza 28/02/2003, rinnovato poi tacitamente fino alla scadenza<br />

do<strong>di</strong>cennale del 28/02/2009 e attualmente in essere in assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

delle parti;<br />

- che la proprietà <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere un contratto <strong>di</strong> locazione, per una parte<br />

del piano secondo, con L’Ufficio Centrale dei Consorzi Idraulici e Stradali<br />

scaduto il 30/09/2006, non rinnovato e ancora in uso al conduttore senza<br />

titolo;<br />

- che nel mese <strong>di</strong> luglio 2009 è stata ravvisata l’assoluta necessità <strong>di</strong><br />

intervenire con una importante manutenzione straor<strong>di</strong>naria che prevede la<br />

revisione totale della copertura, il consolidamento del sottotetto, il<br />

consolidamento del solaio <strong>di</strong> calpestio del piano secondo ed il rifacimento<br />

completo degli impianti al piano secondo; per portare a termine tale<br />

intervento occorreranno circa sei mesi;<br />

- che le parti in considerazione della ormai prossima scadenza del<br />

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contratto n° 19873 dell’01/07/1999 (30/06/2011) si sono accordate per<br />

stipulare un nuovo ed unico contratto <strong>di</strong> locazione che, con decorrenza<br />

01/07/2011, sostituirà tutti i contratti <strong>di</strong> locazione in essere (compreso<br />

quello dei locali attualmente occupati dai Consorzi Idraulici e Stradali);<br />

- che, per la minore fruizione dell’immobile, durante l’intera durata dei<br />

lavori, che saranno organizzati tenendo conto delle necessità e esigenze da<br />

entrambe le parti , sarà applicabile una proporzionale riduzione del canone<br />

attualmente vigente per l’intero periodo <strong>di</strong> inutilizzo del secondo piano; la<br />

riduzione, tenuto conto dei metri quadrati interessati, è concordata nella<br />

misura del 36% dell’attuale canone complessivo attualmente corrisposto (€<br />

170.428,00) e stimato in € 5.115,00 mensili oltre I.V.A.;<br />

- che la proprietà si farà inoltre carico <strong>di</strong> parte della spesa <strong>di</strong> trasloco<br />

necessaria da e per liberare i locali e per ricollocarli poi al termine dei<br />

lavori, nella misura forfettaria <strong>di</strong> € 8.000,00 .<br />

Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue :<br />

Art. 1) OGGETTO DELLA <strong>LOCAZIONE</strong>: il promettente locatore si<br />

impegna a concedere in locazione al promettente conduttore, che accetta,<br />

complesso immobiliare sito in <strong>Empoli</strong>, Via Giuseppe del Papa n. 45 con<br />

ingressi anche da Via dei Neri 4/6 e Piazza del Popolo n. 1/2, costituito da<br />

piano sottosuolo, piano terreno, piano ammezzato sul piano terreno, piano<br />

primo, piano secondo e piano ammezzato sul piano secondo; l’oggetto<br />

della locazione è comunque meglio in<strong>di</strong>viduato ed evidenziato nella<br />

planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega sotto la lettera “A” al<br />

presente atto. Il complesso immobiliare viene concesso in locazione nello<br />

stato <strong>di</strong> manutenzione in cui esso si trova sia per quanto riguarda la<br />

3


dotazione impiantistica sia per quanto riguarda la parte più strettamente<br />

e<strong>di</strong>le. A tale proposito il conduttore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> conoscere perfettamente lo<br />

stato <strong>di</strong> manutenzione e le dotazioni impiantistiche per essere stato<br />

conduttore e custode <strong>di</strong> tutto il fabbricato in forza dei contratti <strong>di</strong> locazione<br />

menzionati nelle premesse. Il complesso immobiliare in questione viene<br />

concesso in locazione per uso <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> abitazione, nella<br />

fattispecie per uso uffici.<br />

Art. 2) DURATA DELLA <strong>LOCAZIONE</strong>: la locazione avrà decorrenza dal<br />

01/07/2011 e termine il 30/06/2017 e si rinnoverà tacitamente per altri sei<br />

anni salvo <strong>di</strong>sdetta delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata<br />

a.r. da inviarsi almeno 12 mesi prima della data <strong>di</strong> efficacia del recesso. La<br />

facoltà <strong>di</strong> recesso anticipato non è consentita nei primi sei anni <strong>di</strong><br />

locazione. L’atto definitivo <strong>di</strong> locazione verrà sottoscritto entro il<br />

30/06/2011.<br />

Art. 3) GARANZIE DEL LOCATORE: il locatore <strong>di</strong>chiara e garantisce<br />

che l’oggetto della locazione è <strong>di</strong> sua esclusiva proprietà e si trova nella<br />

sua piena <strong>di</strong>sponibilità, ne garantisce pertanto al conduttore il pacifico<br />

go<strong>di</strong>mento e la piena regolarità rispetto alle normative applicabili in<br />

materia e<strong>di</strong>lizia, urbanistica.<br />

Art. 4) CANONE E PAGAMENTO: le parti concordano che il canone<br />

annuo per la locazione sarà pari a euro 250.000,00<br />

(duecentocinquantamila/00) oltre IVA <strong>di</strong> legge e quin<strong>di</strong> pari a euro<br />

62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) trimestrali oltre IVA <strong>di</strong> legge.<br />

Il pagamento del canone avverrà a mezzo bonifico bancario da effettuarsi<br />

sulla Banca C.R. Firenze spa filiale <strong>di</strong> Castelfiorentino (co<strong>di</strong>ce IBAN: IT<br />

4


32 V 06160 37790 000007760C00) entro il giorno 5 del primo mese del<br />

trimestre. A partire dal secondo anno il canone sarà aggiornato ogni anno<br />

con riferimento al 75% della variazione accertata dall’ISTAT e verificatasi<br />

nell’anno precedente dell’in<strong>di</strong>ce dei prezzi al consumo per le famiglie <strong>di</strong><br />

impiegati ed operai.<br />

Art. 5) CAUZIONE: a garanzia delle obbligazioni <strong>di</strong> pagamento a carico<br />

del conduttore, derivanti a qualsiasi titolo dal contratto <strong>di</strong> locazione, e della<br />

eventuale violazione <strong>di</strong> obblighi dallo stesso previsti, il conduttore presterà<br />

contestualmente alla firma del contratto <strong>di</strong> locazione, al locatore una<br />

cauzione <strong>di</strong> euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) con<br />

fidejussione bancaria escutibile a prima chiamata. Al termine della<br />

locazione la cauzione sarà restituita al conduttore, sempre che quest’ultimo<br />

abbia rilasciato il complesso immobiliare e regolato ogni obbligazione <strong>di</strong><br />

pagamento nei confronti del locatore.<br />

Art. 6) <strong>DI</strong>VIETO <strong>DI</strong> MUTAMENTO <strong>DI</strong> DESTINAZIONE: è fatto<br />

espresso e tassativo <strong>di</strong>vieto al conduttore <strong>di</strong> mutare la destinazione d’uso<br />

dell’immobile rispetto a quella prevista <strong>di</strong> uffici.<br />

Art. 7) ONERI E SERVIZI ACCESSORI: saranno ad esclusiva cura e<br />

spese del conduttore tutti i servizi relativi alla porzione <strong>di</strong> immobile locato.<br />

Saranno altresì a carico del conduttore le imposte e tasse relative alla<br />

gestione del complesso immobiliare locato, quali la tassa raccolta e<br />

trasporto rifiuti (TIA) e tutte le eventuali tasse previste per legge a carico<br />

del conduttore. Il conduttore sarà titolare <strong>di</strong> tutti i contratti con le aziende<br />

erogatrici per la fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica e gas) <strong>di</strong> cui<br />

fruisce necessari alla funzionalità ed all’uso dei locali.<br />

5


Art. 8) SUB<strong>LOCAZIONE</strong> E COMODATO: è data facoltà al conduttore <strong>di</strong><br />

sublocare, in tutto od in parte, il complesso immobiliare locato purché ne<br />

venga data comunicazione scritta al locatore a mezzo lettera raccomandata.<br />

Art. 9) STATO LOCATIVO: il conduttore è costituito custode e<br />

consegnatario dell’immobile ricevuto in locazione e dei relativi impianti e<br />

si impegna ad utilizzarli con la massima <strong>di</strong>ligenza ed a restituirli, alla fine<br />

della locazione, in buono stato <strong>di</strong> manutenzione salvo il deperimento<br />

dovuto al normale uso.<br />

Art. 10) ASSICURAZIONE: il conduttore esonera il locatore da ogni<br />

responsabilità per danni da scasso, rottura, manomissione, tentato furto e<br />

furto consumato.<br />

Il conduttore provvederà ad adeguata copertura assicurativa che si impegna<br />

a mantenere in vigore per tutta la durata della locazione per congrui valori<br />

e massimali per i rischi e le responsabilità civili inerenti l’esercizio<br />

dell’attività da esso svolta nei locali oggetto <strong>di</strong> locazione. La copertura<br />

assicurativa riguarda anche i rischi derivanti dagli impianti, macchinari,<br />

arre<strong>di</strong>, merci e quant’altro <strong>di</strong> proprietà del conduttore, ovvero in suo<br />

possesso o detenzione, contenuti nei locali, nonché il “ricorso vicini” ed il<br />

rischio locativo.<br />

Il locatore si impegna ad attivare adeguata copertura assicurativa per il<br />

complesso immobiliare per congrui valori e massimali, contro danni da<br />

incen<strong>di</strong>o, rovina, danneggiamento come d’uso, e per la responsabilità<br />

civile, me<strong>di</strong>ante polizza da mantenere in vigore per tutta la durata della<br />

locazione.<br />

Art. 11) OPERE E SPESE <strong>DI</strong> MANUTENZIONE: sono a carico del<br />

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conduttore le opere <strong>di</strong> piccola e or<strong>di</strong>naria manutenzione, nonché quelle <strong>di</strong><br />

straor<strong>di</strong>naria manutenzione derivanti da mancata o insufficiente<br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria. Sarà invece a carico del locatore la manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria del complesso immobiliare e degli impianti. Al fine <strong>di</strong><br />

determinare a quale delle parti facciano carico gli oneri accessori al<br />

rapporto <strong>di</strong> locazione si concorda <strong>di</strong> far riferimento alla tabella <strong>di</strong><br />

ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore pre<strong>di</strong>sposta da<br />

Confe<strong>di</strong>lizia e registrata a Roma – Atti Privati al n. C46286 in data<br />

22/11/1994.<br />

Le parti concordemente pattuiscono fin da adesso che, in caso <strong>di</strong><br />

riparazioni <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria manutenzione conservativa ed<br />

improcrastinabile e <strong>di</strong> rilevante entità riguardanti il complesso immobiliare<br />

effettuate dal locatore, a suo onere e spesa, il canone <strong>di</strong> locazione verrà<br />

integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato<br />

nelle opere e nei lavori effettuati. Ove intenda procedere a tali interventi, il<br />

locatore dovrà darne preventiva informazione al conduttore e concordare<br />

con lo stesso le modalità <strong>di</strong> esecuzione onde arrecare il minimo <strong>di</strong>sturbo<br />

alle sue attività nell’ambito dei locali locati. L’adeguamento del canone<br />

decorrerà dalla data <strong>di</strong> ultimazione delle opere e si applicherà a richiesta<br />

del locatore.<br />

Il locatore potrà far eseguire <strong>di</strong>rettamente, a spese del conduttore, quelle<br />

opere <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione a carico del conduttore che il medesimo<br />

ometta <strong>di</strong> compiere qualora il conduttore stesso rimanga inerte a seguito <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ffida scritta del locatore. Per qualsiasi motivo inerente la conservazione e<br />

l’uso del complesso immobiliare, ovvero per la verifica <strong>di</strong> impianti, il<br />

7


locatore avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visitare o far visitare da propri incaricati i beni<br />

locati, previo accordo con il conduttore e, comunque, avendo cura <strong>di</strong><br />

evitare <strong>di</strong> interferire o pregiu<strong>di</strong>care il normale svolgimento delle attività del<br />

conduttore.<br />

Art. 12) MO<strong>DI</strong>FICHE AL COMPLESSO LOCATO: è fatto <strong>di</strong>vieto al<br />

conduttore <strong>di</strong> apportare all’immobile migliorie e/o mo<strong>di</strong>fiche senza il<br />

preventivo consenso scritto del locatore o senza la prescritta autorizzazione<br />

<strong>di</strong> legge. L’apposizione <strong>di</strong> targhe o insegne esterne è subor<strong>di</strong>nata<br />

all’autorizzazione espressa del locatore, che non potrà negarla se non per<br />

giustificati motivi e comunque sarà subor<strong>di</strong>nata all’ottenimento, a cura del<br />

conduttore, dei necessari provve<strong>di</strong>menti amministrativi. Alla cessazione<br />

del contratto le opere <strong>di</strong> miglioria ed ad<strong>di</strong>zione fisse eseguite a cura e spese<br />

del conduttore rimarranno acquisite al locatore senza obbligo <strong>di</strong><br />

corrispondere indennità <strong>di</strong> sorta, ciò in deroga all’art. 1592 e 1593 c.c. e<br />

salvo <strong>di</strong>verse intese tra le parti.<br />

Art. 13) RICONSEGNA DEI LOCALI: al termine della locazione il<br />

locatore procederà in contrad<strong>di</strong>ttorio col conduttore all’accertamento dello<br />

stato dell’immobile che dovrà essere restituito completamente libero da<br />

persone e cose ed in normale stato locativo tenuto conto dell’uso normale.<br />

Della riconsegna sarà redatto apposito verbale.<br />

Durante i do<strong>di</strong>ci mesi precedenti la scadenza della locazione il conduttore<br />

consentirà la visita dell’immobile da parte <strong>di</strong> terzi, secondo modalità e<br />

tempi concordati.<br />

Art. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: il locatore avrà <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> considerare risolto il contratto per fatto o colpa del conduttore, senza<br />

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pregiu<strong>di</strong>zio del privilegio <strong>di</strong> cui all’art. 2764 c.c., intendendosi a carico del<br />

conduttore spese ed oneri derivanti dall’anticipata risoluzione, nei seguenti<br />

casi:<br />

- in caso <strong>di</strong> mancato pagamento del canone.<br />

- in caso <strong>di</strong> mutamento della destinazione d’uso pattuita.<br />

- sublocazione o comodato senza il necessario assenso del locatore.<br />

Art. 15) DOMICILIO E COMUNICAZIONI: a tutti gli effetti del presente<br />

atto le parti eleggono il proprio domicilio ciascuna presso la rispettiva sede<br />

legale.<br />

Art. 16) VEN<strong>DI</strong>TA A TERZI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE: in<br />

caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta a terzi parziale o totale del complesso immobiliare il<br />

locatore si impegna a far assumere al proprio avente titolo tutti gli obblighi<br />

<strong>di</strong> cui al presente contratto fermo restando, in questo caso, il rispetto dei<br />

<strong>di</strong>ritti previsti dalla legge a favore del conduttore per i casi <strong>di</strong> “ven<strong>di</strong>ta a<br />

terzi” (art. 38 e ss. Legge n° 392/78).<br />

Art. 17) NORME APPLICABILI: il presente contratto è regolato dai patti<br />

<strong>di</strong> cui alla presente scrittura e, per quanto non contemplato da detti patti,<br />

dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge (Legge n° 392/78 e Co<strong>di</strong>ce Civile), gli accor<strong>di</strong><br />

sindacali tra associazione dei proprietari e quella degli inquilini e le<br />

consuetu<strong>di</strong>ni vigenti<br />

Art. 18) SPESE, IMPOSTE E REGISTRAZIONE: ai fini dell’imposta <strong>di</strong><br />

registro le parti <strong>di</strong>chiarano che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986<br />

(T.U. Imposta <strong>di</strong> Registro) e sue mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, i corrispettivi<br />

dovuti in forza del contratto <strong>di</strong> locazione sono soggetti ad IVA. A tale<br />

proposito il conduttore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> non svolgere in via esclusiva o<br />

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prevalente attività che conferiscono il <strong>di</strong>ritto alla detrazione dell’imposta<br />

IVA in percentuale pari o inferiore al 25%. Il locatore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler<br />

espressamente optare per l’imposizione IVA come previsto dall’art. 10<br />

comma 8 D.P.R. 633/1972.<br />

Il presente atto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell’art. 10 della Tariffa<br />

Parte Prima allegata al D.P.R. n° 131/86.<br />

Le spese relative alla registrazione del presente atto, del contratto <strong>di</strong><br />

locazione definitivo, ai rinnovi annuali ed agli oneri accessori saranno a<br />

carico delle parti metà per ciascuna.<br />

Art. 19) CONTROVERSIE: per ogni controversia derivante o connessa al<br />

presente contratto è competente in via esclusiva il foro <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong>.<br />

Il presente contratto, redatto in duplice originale oltre all’originale da<br />

depositare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate <strong>di</strong> <strong>Empoli</strong>, che le parti<br />

riconoscono conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, per accettazione,<br />

come segue:<br />

Il CONDUTTORE IL LOCATORE<br />

Allegato “A” – planimetrie dell’immobile: oggetto della locazione<br />

porzione contornata in giallo.<br />

A norma degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> aver<br />

attentamente letto le norme contenute nel presente atto e specificatamente<br />

approvano quelle <strong>di</strong> cui agli articoli 1 (oggetto della locazione), 2 (durata e<br />

recesso), 3, 4 (canone e relativo aggiornamento), 5 (cauzione), 6 (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso), 7 (oneri e servizi accessori), 8<br />

10


(sublocazione), 9 (stato locativo), 10 (assicurazione), 11 (manutenzione),<br />

12 (mo<strong>di</strong>fiche all’immobile), 14 (clausola risolutiva espressa), 17 (norme<br />

applicabili), 19 ( controversie).<br />

IL CONDUTTORE IL LOCATORE<br />

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