Geocentro Magazine - numero 6 - novembre/dicembre 2009
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ANNO I | n. 6 | NOVEMBRE - DICEMBRE <strong>2009</strong><br />
Il DPR 328/2001, istituendo le sezioni B negli Albi degli<br />
Ingegneri e degli Architetti, sezioni destinate ad accogliere<br />
i laureati del triennio universitario, ha creato una notevole<br />
confusione poco comprensibile al cittadino comune.<br />
Di fatto, le tre esistenti categorie dei diplomati potrebbero<br />
venire relegate ad un terzo livello che non trova alcuna<br />
giustificazione nella legislazione europea, e neanche sul mercato dei<br />
servizi offerti al cittadino dai tecnici professionisti.<br />
Taluni hanno pensato che i provvedimenti del<br />
summenzionato decreto avessero il preciso scopo di<br />
eliminare progressivamente le tre categorie professionali di<br />
diplomati polivalenti, provenienti dalla formazione degli<br />
Istituti Tecnici, sostituendole con l’unica categoria prevista<br />
della sezione B, Ingegneri e Architetti.<br />
Il dubbio, peraltro legittimo, viene immediatamente<br />
smentito dall’articolo 55 dello stesso DPR: il laureato<br />
triennale può iscriversi all’Albo dei Geometri e Periti<br />
assumendo il titolo professionale di Geometra Laureato,<br />
Perito Industriale Laureato e Perito Agrario Laureato (con le<br />
stesse competenze certificate dai tre restrittivi Regolamenti,<br />
rispettivi per ciascuna professione, che risalgono al 1929).<br />
In effetti, l’intenzione originaria del provvedimento non<br />
era quella di creare un ulteriore grado di professionalità.<br />
Più verosimilmente, lo scopo era far nascere una categoria<br />
ufficiale, la sezione B, capace di costituire un supporto<br />
all’attività dei laureati magistrali. Non si tratterebbe di autonomi<br />
professionisti, ma di qualificati collaboratori dei grandi studi<br />
professionali e delle aziende produttive del Paese.<br />
Tuttavia, le norme del Decreto sono mal viste dai laureati<br />
triennali, relegati ad attività ancillari rispetto a quelle dei laureati<br />
magistrali e con limitate possibilità di attività autonoma,<br />
ma sono viste con sospetto anche da parte di Ingegneri ed<br />
Architetti, preoccupati di trovarsi un nuovo concorrente sul<br />
mercato, un concorrente peraltro in grado di far valere la sua<br />
presenza nei rispettivi organismi di governo della professione.<br />
La Legge Delega di cui stiamo parlando si prefigge, con<br />
atteggiamento pragmatico, di chiarire la confusione creata<br />
dal Decreto 328/2001 uscendo così da quest’impasse.<br />
Che rimangano quindi i distinti Albi dei Laureati Magistrali<br />
e venga altresì creato un Albo unico dei Laureati Triennali,<br />
suddiviso per specializzazioni e competenze collegate alla<br />
formazione acquisita.<br />
La soluzione proposta (l’uovo di Colombo!) avrebbe anche il<br />
vantaggio di dare alla Laurea L i connotati di punto di arrivo e<br />
non più, come avviene oggi, di punto di passaggio verso la Laurea<br />
Magistrale, alla quale gli iscritti junior tendono, ben consapevoli<br />
del fatto che, senza questa qualifica, è difficile trovare clienti e<br />
che le loro competenze potrebbero facilmente essere sfruttate da<br />
coloro che posseggono un titolo ritenuto superiore.<br />
In verità, la nostra proposta ha anche motivazioni più profonde e<br />
che riguardano in primo luogo la formazione dei professionisti.<br />
Gli Istituti Tecnici danno oggi al giovane e daranno sempre<br />
più in futuro (la riforma del Ministro Gelmini lo conferma<br />
per l’anno scolastico 2010-2011) un’ampia formazione di<br />
base ed elementi di indirizzo verso il percorso universitario.<br />
Per quanto riguarda la professione del Geometra, il triennio<br />
universitario delle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è<br />
studiato al fine di dare allo studente le conoscenze che venivano<br />
tradizionalmente trasmesse nel percorso educativo degli Istituti<br />
Tecnici, quando gli insegnamenti, degli Istituti Tecnici, erano<br />
preordinati all’esercizio effettivo della professione.<br />
Ciò significa che la formazione del laureato “junior” equivale<br />
a quella del geometra diplomato fino agli anni ’80 ed a quella<br />
del geometra diplomatosi successivamente che, per iscriversi<br />
all’Albo professionale, è costretto a sobbarcarsi dai due ai cinque<br />
anni di pratica professionale ed a superare l’esame di Stato.<br />
Non si comprende come, a parità di formazione, sia<br />
consentita l’iscrizione a due diversi Albi professionali per<br />
tecnici destinati a svolgere le stesse attività. Un unico Albo<br />
di tecnici è la soluzione proposta e a noi pare la più logica!<br />
Le principali obiezioni a tale proposta riguardano soprattutto<br />
la previsione che in tale Albo debbano confluire gli iscritti<br />
agli Albi dei Geometri e dei Periti.<br />
Si argomenta che in tal modo Geometri e Periti vorrebbero<br />
ampliare le loro competenze: nulla di più errato!<br />
Le competenze saranno definite da una specifica norma<br />
governativa, prevista dalla Delega. Nel frattempo, i Geometri,<br />
così come i Geometri Laureati, continueranno ad esercitare le<br />
funzioni loro attribuite dal regolamento del 1929.<br />
Saranno caso mai gli ingeneri juniores a beneficiare di<br />
un’autonomia professionale loro conferita solo parzialmente ed in<br />
modo equivoco dal Decreto 328. In campo edilizio, ad esempio,<br />
si può parlare di edificio “modesto”, ma mai è possibile affermare<br />
che un edificio sia “semplice” poiché è sempre un prototipo di se<br />
stesso! (Consiglio Superiore LLPP del 24/07/<strong>2009</strong>).<br />
Nessuno ha mai pensato che Geometri e Periti, confluendo