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Geocentro Magazine - numero 6 - novembre/dicembre 2009

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ANNO I | n. 6 | NOVEMBRE - DICEMBRE <strong>2009</strong><br />

Il DPR 328/2001, istituendo le sezioni B negli Albi degli<br />

Ingegneri e degli Architetti, sezioni destinate ad accogliere<br />

i laureati del triennio universitario, ha creato una notevole<br />

confusione poco comprensibile al cittadino comune.<br />

Di fatto, le tre esistenti categorie dei diplomati potrebbero<br />

venire relegate ad un terzo livello che non trova alcuna<br />

giustificazione nella legislazione europea, e neanche sul mercato dei<br />

servizi offerti al cittadino dai tecnici professionisti.<br />

Taluni hanno pensato che i provvedimenti del<br />

summenzionato decreto avessero il preciso scopo di<br />

eliminare progressivamente le tre categorie professionali di<br />

diplomati polivalenti, provenienti dalla formazione degli<br />

Istituti Tecnici, sostituendole con l’unica categoria prevista<br />

della sezione B, Ingegneri e Architetti.<br />

Il dubbio, peraltro legittimo, viene immediatamente<br />

smentito dall’articolo 55 dello stesso DPR: il laureato<br />

triennale può iscriversi all’Albo dei Geometri e Periti<br />

assumendo il titolo professionale di Geometra Laureato,<br />

Perito Industriale Laureato e Perito Agrario Laureato (con le<br />

stesse competenze certificate dai tre restrittivi Regolamenti,<br />

rispettivi per ciascuna professione, che risalgono al 1929).<br />

In effetti, l’intenzione originaria del provvedimento non<br />

era quella di creare un ulteriore grado di professionalità.<br />

Più verosimilmente, lo scopo era far nascere una categoria<br />

ufficiale, la sezione B, capace di costituire un supporto<br />

all’attività dei laureati magistrali. Non si tratterebbe di autonomi<br />

professionisti, ma di qualificati collaboratori dei grandi studi<br />

professionali e delle aziende produttive del Paese.<br />

Tuttavia, le norme del Decreto sono mal viste dai laureati<br />

triennali, relegati ad attività ancillari rispetto a quelle dei laureati<br />

magistrali e con limitate possibilità di attività autonoma,<br />

ma sono viste con sospetto anche da parte di Ingegneri ed<br />

Architetti, preoccupati di trovarsi un nuovo concorrente sul<br />

mercato, un concorrente peraltro in grado di far valere la sua<br />

presenza nei rispettivi organismi di governo della professione.<br />

La Legge Delega di cui stiamo parlando si prefigge, con<br />

atteggiamento pragmatico, di chiarire la confusione creata<br />

dal Decreto 328/2001 uscendo così da quest’impasse.<br />

Che rimangano quindi i distinti Albi dei Laureati Magistrali<br />

e venga altresì creato un Albo unico dei Laureati Triennali,<br />

suddiviso per specializzazioni e competenze collegate alla<br />

formazione acquisita.<br />

La soluzione proposta (l’uovo di Colombo!) avrebbe anche il<br />

vantaggio di dare alla Laurea L i connotati di punto di arrivo e<br />

non più, come avviene oggi, di punto di passaggio verso la Laurea<br />

Magistrale, alla quale gli iscritti junior tendono, ben consapevoli<br />

del fatto che, senza questa qualifica, è difficile trovare clienti e<br />

che le loro competenze potrebbero facilmente essere sfruttate da<br />

coloro che posseggono un titolo ritenuto superiore.<br />

In verità, la nostra proposta ha anche motivazioni più profonde e<br />

che riguardano in primo luogo la formazione dei professionisti.<br />

Gli Istituti Tecnici danno oggi al giovane e daranno sempre<br />

più in futuro (la riforma del Ministro Gelmini lo conferma<br />

per l’anno scolastico 2010-2011) un’ampia formazione di<br />

base ed elementi di indirizzo verso il percorso universitario.<br />

Per quanto riguarda la professione del Geometra, il triennio<br />

universitario delle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è<br />

studiato al fine di dare allo studente le conoscenze che venivano<br />

tradizionalmente trasmesse nel percorso educativo degli Istituti<br />

Tecnici, quando gli insegnamenti, degli Istituti Tecnici, erano<br />

preordinati all’esercizio effettivo della professione.<br />

Ciò significa che la formazione del laureato “junior” equivale<br />

a quella del geometra diplomato fino agli anni ’80 ed a quella<br />

del geometra diplomatosi successivamente che, per iscriversi<br />

all’Albo professionale, è costretto a sobbarcarsi dai due ai cinque<br />

anni di pratica professionale ed a superare l’esame di Stato.<br />

Non si comprende come, a parità di formazione, sia<br />

consentita l’iscrizione a due diversi Albi professionali per<br />

tecnici destinati a svolgere le stesse attività. Un unico Albo<br />

di tecnici è la soluzione proposta e a noi pare la più logica!<br />

Le principali obiezioni a tale proposta riguardano soprattutto<br />

la previsione che in tale Albo debbano confluire gli iscritti<br />

agli Albi dei Geometri e dei Periti.<br />

Si argomenta che in tal modo Geometri e Periti vorrebbero<br />

ampliare le loro competenze: nulla di più errato!<br />

Le competenze saranno definite da una specifica norma<br />

governativa, prevista dalla Delega. Nel frattempo, i Geometri,<br />

così come i Geometri Laureati, continueranno ad esercitare le<br />

funzioni loro attribuite dal regolamento del 1929.<br />

Saranno caso mai gli ingeneri juniores a beneficiare di<br />

un’autonomia professionale loro conferita solo parzialmente ed in<br />

modo equivoco dal Decreto 328. In campo edilizio, ad esempio,<br />

si può parlare di edificio “modesto”, ma mai è possibile affermare<br />

che un edificio sia “semplice” poiché è sempre un prototipo di se<br />

stesso! (Consiglio Superiore LLPP del 24/07/<strong>2009</strong>).<br />

Nessuno ha mai pensato che Geometri e Periti, confluendo

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