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Corso per tecnici - Portale dell'innovazione - Regione Siciliana

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www.regione.sicilia.it<br />

Corsso peer teecniicii degustaatori d’olio extraaveergine ee veergiine d’oliva<br />

Programma O<strong>per</strong>ativo Multiregionale - Misura 2<br />

Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca<br />

Unione Europea Mi.P.A.F <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong><br />

Assessorato Agricoltura e Foreste<br />

Gruppo XIII Servizi allo Sviluppo<br />

I N E A<br />

Istituto Nazionale<br />

di Economia Agraria<br />

<strong>Corso</strong> <strong>per</strong> <strong>tecnici</strong><br />

degustatori d’olio extravergine<br />

e vergine d’oliva


Gianbecchina - Raccolta delle olive - 1982<br />

Olio su tela, cm 200x150


<strong>Corso</strong> <strong>per</strong> <strong>tecnici</strong> degustatori<br />

d’olio extravergine e vergine<br />

d’oliva secondo il metodo C.O.I.<br />

ai sensi del regolamento<br />

CEE 2568/1991<br />

A CURA DI<br />

ROBERTO SANGIACOMO<br />

CAPO PANEL DI FORMAZIONE C.O.I.<br />

E<br />

GIUSY SALVO<br />

AGRONOMA, CAPO PANEL DI FORMAZIONE C.O.I.


Questo volume è stato stampato con fondi del Programma O<strong>per</strong>ativo Multiregionale - Misura 2 - Innovazioni<br />

tecnologiche e trasferimenti dei risultati della ricerca e con fondi del Regolamento Cee n. 528/99 a cura della<br />

Soat n. 78 di Castelvetrano.<br />

Si ringraziano l’istituzione Gianbecchina <strong>per</strong> avere concesso la riproduzione dell’o<strong>per</strong>a riportata in co<strong>per</strong>tina<br />

e tutti gli autori <strong>per</strong> la loro preziosa collaborazione.<br />

Referenze fotografiche: G. Fontanazza, Olivicoltura intensiva meccanizzata, Edagricole e autori del volume.


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE – MISURA 2<br />

RUOLO DEI SERVIZI ALLO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA NELL’AMBITO DEI<br />

PROGETTI DI RICERCA<br />

Dr. Filippo Salvo<br />

Dirigente Coordinatore<br />

del Gruppo XIII Servizi Allo Sviluppo<br />

Assessorato Agricoltura<br />

e Foreste della <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong><br />

M. Costanzo, M. Lombardo, A. Matranga, G. Spartà<br />

Nucleo di coordinamento regionale dei progetti POM<br />

Gruppo XIII Servizi allo Sviluppo<br />

Assessorato Agricoltura e Foreste della <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong><br />

I progetti POM del settore olivicolo (A31 “Progetto <strong>per</strong> la realizzazione e la s<strong>per</strong>imentazione<br />

di una rete multiregionale <strong>per</strong> le previsioni di raccolta della produzione olivicola”, B02<br />

“Riduzione del costo di produzione, miglioramento della qualità e tutela dell’ambiente nella<br />

filiera olivicola-olearia”, B07 “Caratterizzazione degli oli di oliva meridionali ottenuti da agricoltura<br />

biologica”) sono stati finanziati nell’ambito del Programma O<strong>per</strong>ativo Multiregionale<br />

“Attività di sostegno ai servizi di sviluppo <strong>per</strong> l’agricoltura” ed in particolare con la Misura 2<br />

“Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca”.<br />

Con la programmazione dei fondi strutturali 1994/1999 è stato previsto il diretto coinvolgimento<br />

dei Servizi allo Sviluppo nell’ambito del predetto Programma O<strong>per</strong>ativo con la attivazione<br />

di una serie di azioni a carattere multiregionale che mirano a rafforzare i Servizi regionali<br />

<strong>per</strong> settori comuni di intervento.<br />

Il Programma O<strong>per</strong>ativo Multiregionale si articola in una serie di misure che intervengono<br />

in diversi settori di interesse <strong>per</strong> lo sviluppo. La misura 2 “Innovazione tecnologiche e trasferimento<br />

dei risultati della ricerca” è quella che ha finanziato i progetti di ricerca.<br />

L’attuazione della Misura 2 del POM ha introdotto una forma nuova di collaborazione tra<br />

le istituzioni che si occupano di ricerca applicata in agricoltura e i Servizi allo Sviluppo che<br />

fanno assistenza tecnica e di divulgazione delle innovazioni alle aziende agricole.<br />

Tale collaborazione ha comportato l’adozione di metodologie volte a sviluppare sinergie tra<br />

due mondi che non sempre riescono a colloquiare con continuità. Istituzioni di ricerca e Servizi<br />

allo Sviluppo si sono così trovati a coo<strong>per</strong>are ad un tavolo comune di lavoro e sono stati in<br />

grado di mettere a punto strategie di ricerca e di divulgazione capaci di dare risposte concrete<br />

ad esigenze reali degli o<strong>per</strong>atori del settore agricolo.<br />

In tale contesto i Servizi allo Sviluppo sono stati chiamati a svolgere un doppio ruolo: da<br />

una parte farsi portavoce, presso la ricerca, delle esigenze del mondo agricolo, indirizzando gli<br />

obiettivi della ricerca; dall’altro occuparsi del trasferimento dei risultati ottenuti, rendendoli<br />

applicabili da parte degli o<strong>per</strong>atori interessati.<br />

Il Mi.P.A.F. <strong>per</strong> il tramite dell’INEA, Ente attuatore della Misura 2 del POM, tra il 1997 e<br />

il 1998 ha finanziato circa ottanta progetti POM e i Servizi allo sviluppo della Sicilia hanno<br />

aderito a quarantacinque di questi. Tali progetti interessano quasi tutti i settori agricoli strategici<br />

<strong>per</strong> le Regioni dell’Obiettivo 1 e riguardano gli aspetti più interessanti delle diverse filiere<br />

produttive.<br />

Condizione indispensabile <strong>per</strong> l’ammissibilità dei progetti al finanziamento comunitario è<br />

5


6<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

stata la trasferibilità dei risultati al mondo produttivo e l’attivo coinvolgimento di almeno due<br />

regioni rientranti nell’ambito dell’obiettivo 1.<br />

A seguito del finanziamento dei progetti POM i Servizi allo sviluppo della <strong>Regione</strong><br />

<strong>Siciliana</strong> si sono attivati sia attraverso la mobilitazione di ingenti risorse umane che attraverso<br />

l’attuazione di iniziative amministrative, particolarmente laboriose in rapporto all’alto numero<br />

dei progetti, indispensabili <strong>per</strong> <strong>per</strong>seguire gli obiettivi previsti dalle diverse ricerche.<br />

L’adesione alla Misura 2 del POM, infatti, ha comportato una riorganizzazione in seno alla<br />

struttura regionale sia con la costituzione di un nucleo di coordinamento regionale che con la<br />

messa in atto di procedure <strong>per</strong> coinvolgere <strong>tecnici</strong> di tutti gli 88 Uffici <strong>per</strong>iferici di Assistenza<br />

tecnica e divulgazione agricola facenti capo sia all’Assessorato Agricoltura e Foreste che<br />

all’Ente di Sviluppo Agricolo.<br />

Questi progetti rappresentano <strong>per</strong> i nostri divulgatori anche una importante occasione di<br />

crescita culturale grazie alla partecipazione alle diverse iniziative che ciascuna ricerca sta realizzando,<br />

e ai diversi incontri, ai seminari, alle visite tecniche che rappresentano momenti di<br />

confronto e di aggiornamento.<br />

Attualmente i progetti POM si trovano in avanzato stato di attuazione, e <strong>per</strong>tanto i Servizi<br />

allo Sviluppo di questo Assessorato stanno facendo un notevole sforzo organizzativo <strong>per</strong> trasferire<br />

i risultati ottenuti in ciascuno dei vari progetti a livello territoriale e aziendale. Allo<br />

scopo si stanno mettendo a punto una serie di iniziative finalizzate ad alimentare un flusso di<br />

informazioni verso il mondo agricolo. Tra queste assumono particolare importanza la realizzazione<br />

di prove collaudo, prove dimostrative, mezzi audiovisivi, pubblicazioni divulgative, nonché<br />

la organizzazione di convegni, seminari, giornate di campagna e informazioni a mezzo<br />

stampa e televisione.<br />

I progetti POM rappresentano senz’altro qualcosa di nuovo con cui misurarsi sia <strong>per</strong> i<br />

Servizi allo Sviluppo che <strong>per</strong> le Istituzioni di ricerca, in quanto i due soggetti si sono trovati a<br />

dialogare in modo nuovo e stanno collaborando <strong>per</strong> consentire una efficace ricaduta dei risultati<br />

della ricerca nelle differenti realtà territoriali dell’agricoltura.<br />

Non sempre, e <strong>per</strong> diversi motivi, questa sinergia sta dando i risultati s<strong>per</strong>ati ma è senz’altro<br />

apprezzabile questa nuova forma di collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della<br />

divulgazione agricola, che andrà sicuramente rafforzato in futuro.<br />

************<br />

I SAS Sicilia hanno a suo tempo aderito ai progetti POM del settore olivicolo (A31<br />

“Progetto <strong>per</strong> la realizzazione e la s<strong>per</strong>imentazione di una rete multiregionale <strong>per</strong> le previsioni<br />

di raccolta della produzione olivicola”, B02 “Riduzione del costo di produzione, miglioramento<br />

della qualità e tutela dell’ambiente nella filiera olivicola-olearia”, B07<br />

“Caratterizzazione degli oli di oliva meridionali ottenuti da agricoltura biologica”) in considerazione<br />

dell’importanza che l’olivicoltura riveste <strong>per</strong> la nostra regione.<br />

A distanza di alcuni mesi, con questa pubblicazione coordinata, vogliono mettere al servizio<br />

del territorio i risultati prodotti con il lavoro dei diversi ricercatori e dei divulgatori coinvolti<br />

nei progetti, ai quali va un sentito ringraziamento <strong>per</strong> l’impegno profuso e le mete raggiunte<br />

nonostante il breve <strong>per</strong>iodo messo a disposizione <strong>per</strong> il completamento delle ricerche.


Presentazione<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

L’ulivo, pianta tipica del bacino del Mediterraneo, trova in Sicilia il suo habitat naturale<br />

e rappresenta una componente fondamentale del paesaggio isolano. Assieme al fico,<br />

divenne l’immagine stessa dell’Isola. Ad esso i Greci di Sicilia tributavano grande importanza<br />

tanto che sradicare anche un solo albero comportava la pena dell’esilio. I giochi<br />

panatenaici siciliani, consistenti in gare ippiche e ginniche, si concludevano sempre con<br />

un premio ai vincitori costituito da una corona di fronde d’ulivo e da un’anfora colma di<br />

olio sacro.<br />

Ben presto l’ulivo entrò a far parte anche del mito. Al riguardo si racconta che la pianta<br />

cresce con il tronco doppio in quanto ciò costituisce un premio alla devozione di due<br />

umili sposi che lodarono l’albero quando un dio scese dall’Olimpo e li interrogò sulle loro<br />

condizioni di vita. Essi dissero: “Con l’ulivo abbiamo quanto ci serve: l’ombra <strong>per</strong> l’estate,<br />

la legna <strong>per</strong> l’inverno, i frutti <strong>per</strong> nutrirci, l’olio <strong>per</strong> condire i cibi e <strong>per</strong> fare luce”.<br />

L’importanza che l’ulivo riveste nel settore agricolo siciliano è dimostrata dal fatto che<br />

rappresenta oltre il 50% della su<strong>per</strong>ficie investita a colture arboree. La sua coltivazione è<br />

dislocata <strong>per</strong> il 63% in collina, <strong>per</strong> il 18% in pianura e <strong>per</strong> il 19% in montagna. Con i suoi<br />

175.245 ettari l’ulivo rappresenta oltre il 10% della su<strong>per</strong>ficie agricola utilizzata ed ha uno<br />

spessore produttivo pari a 2,8 milioni di quintali di olive.<br />

Il peso economico dell’olivicoltura isolana viene stimato intorno ai 260 miliardi di lire;<br />

se poi consideriamo che la Sicilia, assieme alla Calabria ed alla Puglia, rappresenta - in<br />

termini produttivi - la fetta più consistente della produzione olivicola italiana, comprendiamo<br />

bene la portata della coltura anche nel panorama agricolo nazionale.<br />

In tale contesto si inserisce la politica comunitaria che è indirizzata ad incoraggiare il<br />

crescente orientamento dei consumatori verso la qualità degli alimenti (legata ai processi<br />

produttivi), la qualità delle materie prime e le aree di provenienza.<br />

Con l’emanazione del regolamento comunitario n° 2092/91 (relativo al metodo di coltivazione<br />

biologica) e dei regolamenti 2081/92 e 2082/92 (riguardanti la protezione della<br />

denominazione d’origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni<br />

di specificità), l’Unione Europea ha inteso tutelare e valorizzare i prodotti tradizionali<br />

e di pregio con adeguati riconoscimenti anche a tutela dei consumatori.<br />

La nuova PAC mira da un lato a sostenere e ad incrementare il reddito degli agricoltori,<br />

dall’altro a trarre vantaggio dall’aumento del valore aggiunto. Il risultato atteso è quello<br />

di rafforzare il legame tra l’uomo ed il territorio in modo da favorire più concretamente<br />

la difesa di questo.<br />

Tutto ciò ha indotto i Servizi allo Sviluppo ad attenzionare in maniera particolare la<br />

filiera olivicola-oleicola promuovendo una serie di iniziative volte alla sua valorizzazione.<br />

Questo “<strong>Corso</strong> <strong>per</strong> <strong>tecnici</strong> degustatori di olio extravergine e vergine d’oliva” si inquadra<br />

fra le iniziative promozionali ed ha come finalità precipua la formazione di quadri di<br />

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assaggiatori in grado di esprimere giudizi sulla qualità degli oli. La posta in gioco è troppo<br />

alta <strong>per</strong> non comprendere l’importanza di classificare gli oli esprimendo giudizi di<br />

merito, giudizi che hanno risvolti commerciali ma anche risvolti sui processi produttivi e<br />

di conservazione.<br />

Questo corso, dunque, se da un lato tende a formare uno staff di <strong>tecnici</strong> “degustatori”,<br />

dall’altro vuole essere uno stimolo <strong>per</strong>ché si creino nuovi corsi e si diffonda la cultura dell’olio<br />

di oliva. Ciò, oltre a rappresentare una risorsa economica <strong>per</strong> la <strong>Regione</strong>, contribuisce<br />

anche al miglioramento generale dell’immagine “made in Sicily”.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

IL DIRIGENTE TECNICO IL DIRIGENTE COORDINATORE<br />

(Dott. Agr. Ettore Costanzo) (Dott. Agr. Filippo Salvo)


CAPITOLO 1<br />

GIUSY SALVO<br />

L’olivo e il suo olio<br />

Scelte varietali; ciclo biologico dell’oliva:<br />

fioritura, maturazione, raccolta;<br />

estrazione, trasformazione, conservazione<br />

ed imbottigliamento dell’olio


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

L’olivicoltura rappresenta uno dei comparti produttivi più rilevanti ed apprezzabili dell’agricoltura<br />

italiana.<br />

Ci riferiamo alla coltura dell’olivo (Olea europea sativa) che si differenzia <strong>per</strong> aspetti<br />

morfologici e <strong>per</strong> avere drupe più voluminose dall’oleastro (Olea europea oleaster o Olea<br />

europea euromediterraneum oleaster) che è spontaneo ed improduttivo ma di facile innesto.<br />

Appartengono all’olea europea oleaster tutti gli olivi selvatici e spontanei che sono utilizzabili<br />

in genere come porta innesti. L’olivo è una pianta sempreverde e, relativamente<br />

all’ambiente dove viene coltivato e alla forma di allevamento, può raggiungere dai 3 ai 15<br />

metri d’altezza. Il germoplasma olivicolo si stima che si aggiri intorno alle 2000 cultivars,<br />

delle quali oltre 500 sono presenti nel nostro paese ed in parte non ancora descritte.<br />

Attualmente il metodo di classificazione delle cultivars più largamente utilizzato è<br />

quello basato sulla destinazione finale del frutto che da esse si ottiene: <strong>per</strong> la produzione<br />

di olio, <strong>per</strong> la mensa ed a duplice attitudine. Un numero così elevato di cultivars non ci<br />

consente in questa sede una trattazione specifica, quindi ci limiteremo ad illustrare e<br />

descrivere in maniera sintetica solo alcune di queste.<br />

FRANTOIO (anche corregiolo, frantoiano, razzo e gentile): originaria della Toscana,<br />

si è diffusa in tutta Italia ed in quasi tutti gli ambiti mondiali a vocazione olivicola.<br />

La coltivazione così estesa è legata alla elevata e costante produttività di questa varietà<br />

e, soprattutto, ad una riconosciuta qualità dell’olio che da essa origina.<br />

Pianta di media vigoria, con chioma piuttosto espansa e rami estesi e penduli, frutto di<br />

pezzatura media. Presenta una elevata sensibilità al cicloconio (cycloconium oleaginum o<br />

occhio di pavone, fungo deuteromiceta della foglia) ed una media tolleranza alle avversità<br />

climatiche come il freddo; soffre la rogna (pseudomonas savastanoi, batterio gram positivo<br />

polifago) ed il dacus oleae (dittero tripetide), mosca meglio definita come Bactrocera<br />

oleae.<br />

LECCINO (anche leccio): l’origine di questa pianta, a “duplice attitudine”, risulta<br />

piuttosto incerta, anche se la <strong>Regione</strong> più indiziata <strong>per</strong> la sua origine è quella Toscana.<br />

La letteratura specializzata la segnala sia nel comprensorio fiorentino che in quello<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

pistoiese. Coltivata in Italia in tutte la zone a vocazione olivicola, tollera le avversità climatiche<br />

ed alcune patologie come rogna, cicloconio e carie (funghi del genere fomes<br />

degradanti la cellulosa o la lignina); al contrario questa cultivar manifesta una particolare<br />

sensibilità alla fumaggine. È di media vigoria, con produttività costante e resa in olio<br />

discreta; il frutto è medio-grande con nocciolo alquanto voluminoso; la drupa non molto<br />

carnosa può essere usata <strong>per</strong> la preparazione di olive nere in salamoia.<br />

La cultivar è autosterile.<br />

MORAIOLO (anche morinello e morellino): cultivar toscana di larga diffusione in<br />

Italia e nel bacino del Mediterraneo. In Umbria assume dimensioni contenute con chioma<br />

assurgente, mentre in Toscana ha sviluppo medio comparabile con quello del “frantoio”.<br />

La sua diffusione è legata all’elevata resa in olio delle sue drupe ed alla grande e<br />

costante capacità produttiva. Caratterizzata da una elevata rusticità, si dimostra assai lenta<br />

nel rimarginare i tagli da potatura. Il moraiolo è apprezzato <strong>per</strong> la resistenza ai venti, compresi<br />

quelli salsi.<br />

Risulta parecchio sensibile al cicloconio, fumaggine (capnodium oleaphilum ed altri<br />

funghi saprofiti, che si nutrono degli zuccheri della “melata” foliare) ed alle basse tem<strong>per</strong>ature.<br />

È autosterile e poco adatta alle raccolta meccanica <strong>per</strong> la resistenza del frutto al<br />

distacco.<br />

MAURINO: la sua zona di diffusione è la Lucchesia, e più in generale la Toscana tutta,<br />

dove si apprezza in maniera particolare la celerità con cui entra in produzione.<br />

Lo sviluppo della pianta è limitato, la chioma contenuta, le branche di una certa assurgenza<br />

ed i rametti penduli. La resa in olio è media, buona la produttività, apprezzabile la<br />

qualità dell’olio. Il frutto è piccolo ed inadatto alla raccolta meccanica. Buona la resistenza<br />

al freddo, alla rogna ed all’occhio di pavone. La cultivar è da considerarsi androsterile.<br />

PENDOLINO: questa cultivar è di notevole interesse agronomico; diffusa nella provincia<br />

di Firenze, è impollinatrice, soprattutto del “frantoio” e del “leccino”. È di vigoria<br />

medio-alta, con branche fruttifere pendule. La produttività in situazioni ambientali di fertilità<br />

è eccellente e regolare, con una resa in olio discreta. Il frutto è piuttosto piccino con<br />

una certa facilità al distacco. Dimostra una buona resistenza alle avversità climatiche<br />

(freddo) ed è sensibile alla rogna. Cultivar autoincompatibile.<br />

OLIVASTRA SEGGIANESE (anche seggianese): questa cultivar robusta a portamento<br />

assurgente con lunghi rami penduli copre la dorsale a sud-ovest del monte Amiata.<br />

La sua produzione è sufficiente ed alterna, con un frutto di pezzatura medio-piccola che<br />

matura anticipatamente. Manifesta sensibilità all’occhio di pavone; la pianta è sicuramente<br />

autofertile.<br />

LECCIO DEL CORNO: cultivar toscana di media vigoria e media assurgenza, caratterizzata<br />

da folti rami con piccole drupe raccolte in grappoli. Manifesta grande e regolare<br />

produttività; spiccata l’attitudine all’adattamento in aree produttive dell’Italia centrale.<br />

La resa al frantoio è media, considerevole la resistenza al freddo, anche se nella gelata<br />

del 1985 non tutte le piante si sono salvate. È resistente ai comuni parassiti e mal si adatta<br />

alla raccolta meccanica <strong>per</strong> la drupa piccina e resistente al distacco. Pianta autosterile.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

ROSCIOLA: presente nel Lazio, in Umbria, ma anche in Toscana e nelle Marche<br />

È una cultivar di non eccessiva vigoria, con rami penduli e frutto di grandezza medio<br />

piccola e colore rosso vinoso all’invaiatura. La produttività è alta ed irregolare, con una<br />

resa medio-bassa in olio qualitativamente apprezzabile. La pianta è autosterile.<br />

DOLCE AGOGIA (anche agoggio, dolce, olivella): è diffusa in Umbria ed in provincia<br />

di Perugia; e si presenta come vigorosa ed assurgente; la sua maturazione è anticipata<br />

con produttività media e stabile. La resa in olio al frantoio è media e di buona qualità.<br />

Si difende bene dall’occhio di pavone e dalla rogna, la cultivar è in una certa misura<br />

autofertile.<br />

CANINO (anche caninese): è una cultivar laziale (Viterbo), vigorosa assai e con portamento<br />

assurgente. Molto produttiva, ha una resa apprezzabile in olio che si rivela di<br />

grande pregevolezza. Questa pianta che dimostra buona resistenza ai parassiti è di frutto<br />

piccolo; è da stimarsi autosterile.<br />

CARBONCELLA (anche carbona, ritornella, carbognola): è una cultivar mediamente<br />

vigorosa ed assurgente presente in Sabina (Lazio). È apparentata con la “carboncella”<br />

di Ascoli Piceno che si localizza nel sud delle Marche e nella provincia di Teramo:<br />

palesa caratteristiche simili al “moraiolo” toscano-umbro. Cultivar autosterile, si dimostra<br />

sensibile all’occhio di pavone ed al freddo.<br />

RAJA (anche oliva dolce): cultivar sabina vigorosa e con rami penduli simili al “frantoio”,<br />

che si caratterizza <strong>per</strong> una produttività buona e regolare, con un frutto a grandezza<br />

media che dà un’alta resa in olio. È una pianta autocompatibile con sensibilità all’occhio<br />

di pavone ed alla rogna.<br />

ROTONDA: è coltivata a Tivoli, nel Lazio; è simile alla “carboncella” e la sopravanza<br />

in vigoria; dà un frutto di pezzatura media facile al distacco.<br />

La produttività è ottima e regolare con un’alta resa al frantoio di olio la cui qualità gode<br />

di ottima reputazione. È sensibile all’occhio di pavone ed al freddo.<br />

CORATINA (anche racioppa di Corato): diffusa in tutta la Puglia con espansione in<br />

terreni anche esterni alla regione. La sua produttività è elevata con andamento costante.<br />

Palesa una resa in olio tra il 19% ed il 22%, con una drupa medio-grossa utilizzabile<br />

anche <strong>per</strong> la concia. L’olio nuovo è intensamente fruttato, con alti valori di amaro e piccante,<br />

di uso elettivo con verdure e legumi locali. È mediamente resistente agli abituali<br />

parassiti dei vegetali ed all’azione del freddo. Cultivar autosterile.<br />

PROVENZALE (anche <strong>per</strong>anzana): la sua zona di coltivazione è la Puglia (Foggia);<br />

il portamento è pendulo e la vigoria medio-alta. La produttività è elevata e costante.<br />

La resa al frantoio è mediamente buona, l’olio prodotto è qualitativamente apprezzabile,<br />

il frutto di grandezza media. Nel suo habitat è resistente al freddo ed è da considerarsi<br />

autoincompatibile.<br />

CELLINA DI NARDÒ (anche asciulo, scurranese, saracena, oliva di Lecce): prevalentemente<br />

presente nel Salento, in Puglia, si presenta piuttosto vigorosa ed a portamento<br />

chiaramente assurgente. Alta produttività ma piuttosto altalenante, con una bassa resa in<br />

olio e drupa di pezzatura medio-piccola.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Manifesta resistenza ai parassiti vegetali ed alla mancanza d’acqua.Pianta autosterile.<br />

OGLIAROLA BARESE (anche paesana, cima di Bitonto): diffusa prevalentemente<br />

in provincia di Bari, ha sembianze paragonabili al “frantoio” ma se ne differenzia <strong>per</strong> parametri<br />

biologici. È una cultivar possente con produzione adeguata e regolare con una resa<br />

al frantoio alta ed un olio di qualità pregevole. Questa pianta, caratterizzata da un frutto a<br />

pezzatura media, dalla resistenza al freddo, dalla sensibilità alla rogna ed all’occhio di<br />

pavone, è da considerarsi autosterile.<br />

OGLIAROLA DI LECCE (anche oliva leccese, chiaritta, pizzuta): è una pianta coltivata<br />

tra Taranto, Brindisi e Lecce; ha immagine vigorosa e conformazione assurgente.<br />

Ha un frutto piccino non adattabile alla raccolta meccanica, con una produttività<br />

mediamente buona ma discontinua. La resa in olio è bassa, quindi risulta adatta ad una<br />

produzione che va nella direzione della qualità, a patto di rispettare i tempi e le modalità<br />

di raccolta, nonché la sollecitudine nel frangere. Questa cultivar si dimostra sensibile alla<br />

rogna ed all’occhio di pavone.<br />

OGLIAROLA MESSINESE (anche paturnisa, calamignara, oliva di Termini, oliva<br />

di Castru): la cultivar è diffusa nella Sicilia settentrionale tranne che in provincia di<br />

Trapani. La pianta è vigorosa con portamento pendulo, la produzione discontinua ma notevole;<br />

la drupa è di pezzatura media. È sensibile all’occhio di pavone, è da considerarsi<br />

autofertile.<br />

NOCELLARA ETNEA: originaria della Sicilia orientale si è diffusa prevalentemente<br />

in provincia di Catania. Presenta produttività elevata con una utilizzazione finalizzata<br />

all’ottenimento delle olive verdi da tavola; essendo in possesso di una discreta resa (20%),<br />

viene anche utilizzata <strong>per</strong> l’estrazione dell’olio. Si rivela poco resistente al freddo e sensibile<br />

al cicloconio.<br />

NOCELLARA DEL BELICE (anche nuciddara, nebbia, tunna, mazzara):diffusa<br />

nella valle del Belice, viene coltivata sia <strong>per</strong> la produzione di olive verdi da tavola che <strong>per</strong><br />

trasformazione in olio. La resa si aggira intorno al 19% ed il prodotto che ne deriva risulta<br />

essere di ottima qualità, sia nel riscontro organolettico, che nella rispondenza ai parametri<br />

chimici. Il frutto è mediamente grosso (5-7 grammi) con polpa soda e croccante. La<br />

pianta ha sviluppo medio con chioma ampia e rami a frutto penduli.<br />

La forma di allevamento è ad “ombrello”, idonea <strong>per</strong> la protezione dall’eccessiva<br />

radiazione solare e <strong>per</strong> la raccolta manuale. La resistenza alle malattie è piuttosto modesta,<br />

essendo molto sensibile agli attacchi di mosca, occhio di pavone (è la crittogama<br />

Spilocea oleagina, ex Cycloconium oleaginum che colpisce, specie al centro-nord, la pagina<br />

su<strong>per</strong>iore delle foglie), rogna, verticilliosi (o tracheoverticillosi, dovuta al fungo<br />

Deuteromicete Verticillium dhaliae Kleb., segnalato in Italia, Francia, Turchia e negli Stati<br />

Uniti; la prima segnalazione in Italia risale al 1946 da parte di Ruggeri in Sicilia, su olivi<br />

irrigati in consociazione con solanacee come pomodoro, pe<strong>per</strong>one e melanzana). È una<br />

cultivar autosterile.<br />

BIANCOLILLA (anche biancuzza, bianchetta, napoletana, signura): cultivar con<br />

chioma espansa, diffusa nell’area centro orientale della Sicilia; la produttività è notevole<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

ma discontinua. Il frutto è di media grandezza con una resa in olio appena sufficiente ma<br />

qualitativamente apprezzabile, che risulta organoletticamente dolce e tenuemente fruttato,<br />

adatto ai piatti di pesce. Resiste nel suo ambiente alla siccità ed alle tem<strong>per</strong>ature rigide,<br />

mentre resiste scarsamente alla rogna.<br />

Cultivar autofertile detta “biancolilla comune” che non va confusa con la “biancolilla<br />

caltabellottese” detta anche “buscionetto”, diffusa nella Sicilia centro occidentale, soprattutto<br />

a Caltabellotta, fruttifica sempre a grappolo con una resa al frantoio del 17%.<br />

Quest’ultima si dimostra sensibile alla mosca ed all’occhio di pavone, ci regala un olio<br />

eccezionale, di fruttato medio leggero, delicato e fragrante.<br />

CERASUOLA (anche ogliara): cultivar vigorosa di origini molto antiche con portamento<br />

assurgente e chioma espansa, presente nella Sicilia occidentale con impianti ultrasecolari<br />

a Sciacca, Trapani ed Agrigento. La produttività è elevata, con una resa in frantoio<br />

del 20-25% ed una buona qualità dell’olio. Si adatta bene ai terreni poveri <strong>per</strong> la sua<br />

elevata resistenza alla siccità, è androsterile <strong>per</strong> cui la fecondazione è obbligatoriamente<br />

eterogama. La drupa, di media grandezza, a maturazione tardiva, è apprezzata <strong>per</strong> la<br />

mensa in nero (passoloni) <strong>per</strong> via della sua ricchezza in polpa. Il suo olio presenta un fruttato<br />

medio-intenso, con valori di amaro e piccante riferibili a valori medi e sentore di erbaceo.<br />

GIARRAFFA (anche pizzu di corvu, cacata di ciocca): è presente in quasi tutte le province<br />

siciliane in modo uniforme. Cultivar di dimensioni medie, ascendente, con produzione<br />

costante e drupa grossa di 10-12 g, produce olive da tavola verdi e nere.<br />

La resa in olio è del 16%, la resistenza al freddo è buona mentre è recettiva <strong>per</strong> l’occhio<br />

di pavone. È una cultivar autosterile.<br />

MORESCA (anche maiorana, turdella,reale, catanisa, iannusa, nerba): pianta vigorosa<br />

a portamento espanso, è presente nelle province di Siracusa, Ragusa, Catania,<br />

Caltanisetta, Enna. La produttività è notevole e regolare, mentre il frutto è di pezzatura<br />

medio-grande (4-5 g) e si mostra adatto alla trasformazione in olive nere con l’uso di sale<br />

secco. Se utilizzata <strong>per</strong> la produzione di olio, dà un prodotto di qualità egregia. Ha una<br />

buona resistenza al freddo ma è sensibile all’occhio di pavone. Cultivar autosterile.<br />

SANTAGATESE (anche aliva d’ogghiu, comune, mezzano, rizza): la sua area di diffusione<br />

è quella siciliana della bassa e media collina dei Nebrodi occidentali; è presente a<br />

Palermo, Messina, Caltanissetta. La cultivar si palesa molto vigorosa ed ha portamento<br />

assurgente; il frutto è di pezzatura medio-grossa. La maturazione è tardiva, con una resa<br />

in olio che arriva al 25% ed una resa in polpa vicina all’86%. Si utilizza <strong>per</strong> produrre olio<br />

di pregio, con una piccola quantità che viene destinata alla mensa domestica (“passuli” ed<br />

olive “schiacciate”). È resistente alla rogna, meno al cicloconio ed alla mosca. La cultivar<br />

è autosterile.<br />

PASSALUNARA (anche palermitana): cultivar di media vigoria, assurgente, simile<br />

alla “moresca”, presente sia a Palermo che ad Agrigento. Ha una produttività medio-alta,<br />

il suo frutto pesa dai 4 ai 5 g, con una resa in polpa pari all’85% del suo peso. Adatta alla<br />

preparazione di olive da mensa verdi, può avere una resa in olio da considerarsi media.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

CAROLEA (anche caroleo, catanzarese, cumignana, nicastrese, oliva dolce, olivone):<br />

diffusa tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro, vanta boschi secolari nella piana<br />

di Lamezia; ha una tendenza alla diffusione anche fuori dall’ambito regionale calabrese,<br />

in particolar modo nel meridione d’Italia. La drupa, caratterizzata da un pronunciato<br />

umbone all’apice, viene trasformata sia al verde che al nero; possiede buona pezzatura (4<br />

g) ed elevato rapporto polpa/nocciolo. La resa in olio è molto apprezzabile, pur avendo<br />

una scalarità di maturazione. Resiste al freddo, alle crittogame dell’olivo, denota sensibilità<br />

agli attacchi della mosca olearia. Cultivar autosterile.<br />

BOSANA (anche palma, tondo di Sassari, olieddu): è una cultivar diffusa prevalentemente<br />

nel nord della Sardegna, ad essa è riconducibile un’ampia popolazione varietale<br />

presente nell’Isola: 3 milioni di individui con una probabile origine spagnola. Pianta vigorosa,<br />

assurgente, con rami penduli; la produttività è alta e regolare; la drupa ellittica pesa<br />

sotto i 3 g e dà una buona resa in olio che è di qualità pregiata. Le olive di calibro su<strong>per</strong>iore<br />

vengono trasformate <strong>per</strong> la mensa al verde ed al nero, considerevole la propensione<br />

a non <strong>per</strong>dere il colore durante il trattamento. Localmente resiste al freddo ed è poco sensibile<br />

ai parassiti vegetali; è autosterile.<br />

PIZZ’E CARROGA (bianca di Villacidro): cultivar diffusa nella provincia di<br />

Cagliari; la pianta è vigorosa con chioma espansa e rada; i giovani rami sono bianco-grigiastri;<br />

la precoce maturazione della drupa la rende sensibile agli attacchi di mosca, ma è<br />

anche sensibile alla rogna ed all’occhio di pavone. La polpa delicata può ledersi durante<br />

la fase di raccolta. La produttività è elevata, il frutto è medio-grande (g 4), la resa in olio<br />

è buona; oltre che <strong>per</strong> l’estrazione dell’olio, viene utilizzata <strong>per</strong> la preparazione di olive<br />

verdi; la fermentazione avviene in tempi brevi (6 mesi), quindi il prodotto si può commercializzare<br />

a partire da marzo-aprile.<br />

NERA DI GONNOS (anche niedda): cultivar sarda che in impianti tradizionali denota<br />

un certo vigore e portamento espanso, buona pezzatura del frutto che pesa 5g. Buono il<br />

rapporto polpa/nocciolo (80%), con consistenza della polpa e resistenza alle manipolazioni,<br />

quindi adatta alla trasformazione al verde. La produttività è elevata, la resa in olio è<br />

media. Precoce a sufficienza, garantisce qualità nel duplice utilizzo. Resiste alle crittogame<br />

ed alla rogna, ha una buona resistenza alla mosca.<br />

TONDA DI CAGLIARI (anche manna, tunda): diffusa in tutto il Campidano di<br />

Cagliari, principalmente a Dolianova, Serdiana, Donori, Soleminis e Oristano, palesa una<br />

evidente affinità con la “nera di Gonnos” sia <strong>per</strong> morfologia, che <strong>per</strong> la destinazione alla<br />

trasformazione e alla oleificazione. Con la niedda fa riferimento ad una popolazione di origine<br />

incerta diffusa in aree della Sardegna centro-meridionale.<br />

TAGGIASCA (anche lavagnina): ha grandissima diffusione ad Im<strong>per</strong>ia ed in tutta la<br />

Liguria. Per certi versi è simile alla varietà “frantoio” che ricorda nella presenza e nelle<br />

peculiarità produttive e biologiche. Il portamento della pianta è vigoroso con rami a frutto<br />

lunghi e penduli. La cultivar ha caratteristiche di grande produttività, con una drupa di<br />

pezzatura media e resa in olio medio-alta. L’olio che ne deriva è finemente fruttato, privo<br />

d’amaro e poco piccante; ciò lo rende adatto ad abbinamenti con pesce di mare.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Si dimostra poco resistente al freddo, all’occhio di pavone ed alla rogna. Localmente<br />

viene lavorata anche <strong>per</strong> la tavola. È una pianta parzialmente autofertile.<br />

MORTINA: è presente nella provincia di Savona ed in maniera relativa nel genovese;<br />

manifesta grande vigoria e raggiunge un notevole sviluppo con chioma compatta ed elevata.<br />

La drupa è tonda e piccola. Resiste egregiamente al freddo ed alle malattie.<br />

PIGNOLA DI GENOVA (anche pinola): è una cultivar tipicamente ligure (Genova),<br />

di scarsa vigoria e portamento assurgente; denuncia una produzione rispettabile ed una<br />

resa in olio apprezzabile. La drupa è di piccola pezzatura, la pianta resistente alla siccità.<br />

RAZZOLA: è diffusa prevalentemente nel territorio di La Spezia; presenta rami meno<br />

peduli del “frantoio”, anche se gli assomiglia; la drupa è di dimensioni più grandi ed allungate<br />

rispetto alla varietà toscana. La maturazione è tardiva e frazionata in progressione con<br />

una qualità dell’olio eccellente.<br />

CASALIVA (anche drizzar, olivo gentile): cultivar di grande diffusione nel bacino del<br />

Garda. Si tratta di una pianta di notevoli dimensioni con rami a frutto penduli, con caratteristiche<br />

morfologiche che si apparentano alla varietà “frantoio”, e che manifesta grande e<br />

stabile produttività. La drupa è di dimensioni medio-grandi, la resa al frantoio buona e la<br />

qualità del suo olio ragguardevole. È un prodotto di nicchia fine ed armonico, senza grandi<br />

acuti, ciò lo rende adatto al pesce d’acqua dolce. Patisce il freddo e la mancanza d’acqua<br />

e si dimostra poco resistente alle comuni patologie vegetali. Cultivar autofertile.<br />

MAIATICA (anche pasola): trova larga diffusione nel materano, a Ferrandina; si presenta<br />

come una cultivar di grande vigore a portamento pendulo, è dotata di una buona produttività.<br />

La drupa di media pezzatura è usata elettivamente <strong>per</strong> la trasformazione al nero<br />

al sale secco, in secondo luogo dà una resa in frantoio alquanto alta. Non manifesta particolari<br />

esigenze relativamente al clima ed al terreno: resiste mediamente al freddo ed ai<br />

parassiti vegetali. Cultivar autosterile.<br />

ITRANA (anche oliva di Gaeta; gaetana; oliva grossa; trana; oliva di Es<strong>per</strong>ia): cultivar<br />

che ha il suo habitat in Lazio, principalmente nella provincia di Latina e Tivoli.<br />

Si pensa ragionevolmente che all’interno della popolazione di “itrana” vi siano differenze<br />

genetiche riferibili soprattutto alla pezzatura del frutto ed al rapporto polpa/nocciolo.<br />

Morfologicamente la pianta si palesa vigorosa ed assurgente con una chioma ben sviluppata;<br />

la produttività è stabile ed elevata. La drupa è di pezzatura medio-grande (4g) con<br />

una evoluzione al nero, è tardiva (mese di marzo). La resa in olio è media e di apprezzabile<br />

qualità. È una pianta attrezzata elettivamente <strong>per</strong> la produzione di olive nere in salamoia<br />

ma viene usata anche <strong>per</strong> olive verdi. Cultivar identificabile come autosterile.<br />

In un capitolo destinato all’olivo ed al suo olio, faremo solo un breve accerno a quelle,<br />

pur importantissime cultivars, la cui produzione è finalizzata esclusivamente al consumo<br />

da mensa:<br />

TONDA IBLEA (anche marmorina, giarraffa): è una cultivar presente in Sicilia nelle<br />

province di Ragusa, Catania, Siracusa, si presenta mediamente vigorosa e portamento<br />

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assurgente, produce una drupa medio-grossa (5-8 g). La sua produzione è eccellente e<br />

regolare, con una resa in polpa del 90% rispetto al peso, finalizzata alla trasformazione in<br />

olive da tavola sia verdi che nere. Recettiva all’occhio di pavone, si adegua a terreni collinari<br />

alti e con poca profondità. Pianta a maturazione tardiva ed autosterile.<br />

ASCOLANA TENERA (anche oliva tenera ascolana): questa pianta, vigorosa a portamento<br />

assurgente è coltivata nella zona di Ascoli Piceno dall’epoca romana. Se il terreno<br />

di coltivazione è fertile, la produzione risulta abbondante. Grande la pezzatura del frutto<br />

(8-10 g), con una polpa spessa e tenera, che “tiene” alla lavorazione e meno alla manipolazione,<br />

dà un prodotto di qualità in olive da tavola verdi. La resa in olio è bassa ma di<br />

apprezzato gusto. Resistente al freddo, si dimostra sensibile all’occhio di pavone. Cultivar<br />

autosterile.<br />

SANTA CATERINA (anche oliva lucchese, oliva di S. Biagio): vanta la sua presenza<br />

in terra di Toscana, in particolar modo nella lucchesia, a Firenze ed a Grosseto. È una cultivar<br />

di crescita media con le fronde che tendono ad espandersi; in un habitat fertile fruttifica<br />

abbondantemente ed, in maniera intervallata, produce una grossa drupa che arriva<br />

fino a 9 g. L’ottimo frutto è destinato alla produzione di olive verdi in salamoia. Pianta<br />

autosterile sensibile all’occhio di pavone ma resistente al freddo.<br />

BELLA DI CERIGNOLA (anche oliva di Cerignola, grossa di Spagna, oliva a ciuccio):<br />

questa pianta, di grandezza contenuta ed assurgente, è presente prevalentemente nella<br />

provincia di Foggia. Il peso del frutto è da record: può raggiungere i 17 g; è mediamente<br />

produttiva. I frutti hanno polpa consistente ed abbisognano di una idonea lavorazione <strong>per</strong><br />

fornire olive verdi merceologicamente utili. Pur essendo recettiva all’occhio di pavone ed<br />

alla rogna, la pianta mostra una certa resistenza al freddo. Siamo in presenza di una cultivar<br />

parzialmente autofertile.<br />

SANT’AGOSTINO (anche oliva d’Andria): vanta la sua presenza in Puglia, in terra<br />

di Bari e Foggia, dove trova un accrescimento medio con una presenza assurgente ed una<br />

apprezzabile produttività. Il frutto al top (9 g) è finalizzato all’ottenimento delle olive da<br />

tavola verdi e nere. La pianta non si difende molto dal freddo, rogna ed occhio di pavone;<br />

in coltura irrigua si dimostra sensibile al Verticillium dahliae. Cultivar autosterile.<br />

La scelta della cultivar rappresenta un momento importante nella realizzazione dell’oliveto;<br />

i presupposti fondamentali sui quali si basa la scelta delle cultivars negli allevamenti<br />

intensivi di piante da olio sono: adattamento all’ambiente; elevato standard produttivo;<br />

adattabilità alle nuove forme di allevamento idonee alla meccanizzazione; media<br />

vigoria; massa del frutto medio grande e ridotta forza d’attacco; bassa scalarità di maturazione;<br />

resistenza ai parassiti; elevata resa in olio e soprattutto standard qualitativo al top<br />

dell’extravergine prodotto. Per quel che è inerente al ciclo biologico dell’oliveto sarà utile<br />

ricordare che le olive sono il risultato di un complesso processo che si avvia già in febbraio-marzo<br />

(quindi prima della fioritura) e che si basa sul ruolo primario delle gemme; è<br />

evidente che la comparsa di un elevato numero di gemme a fiore rappresenta la base indi-<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

spensabile di una buona produzione. Le mignole formatesi in febbraio-marzo all’interno<br />

delle gemme compaiono in aprile (mignolatura), mentre in quel di maggio si ha la vera e<br />

propria fioritura, ovvero l’a<strong>per</strong>tura del singolo fiore. L’olivo forma un numero molto elevato<br />

di fiori, <strong>per</strong>ché ben pochi di essi potranno trasformarsi in frutti e giungere sino alla<br />

raccolta; infatti è stato calcolato che solo due fiori ogni cento diventano olive nelle annate<br />

di normale produzione, quindi la <strong>per</strong>centuale di passaggio dallo stato di fiore a quello<br />

di frutto si aggira intorno al 2%.<br />

Nella prima-seconda decade di giugno, vi è la comparsa dei frutticini (allegagione) che<br />

alla fine di giugno cominciano ad ingrossarsi rapidamente fino a fine luglio-primi di agosto.<br />

A questo punto inizia la fase che vede le olive rallentare od arrestare il proprio sviluppo<br />

<strong>per</strong> consentire al nocciolo di indurirsi (lignificazione del nocciolo).<br />

Il completamento dell’indurimento del nocciolo coincide con l’avvio del processo di<br />

accumulo di olio all’interno delle cellule del mesocarpo che continuerà fino alla maturazione<br />

fisiologica. Quando il frutto ha completato la fase di accrescimento ed il processo di<br />

accumulo di olio è quasi ultimato, ha inizio anche la dinamica di colorazione della buccia<br />

e della polpa (invaiatura). Tale stadio si raggiunge tra la fine di settembre e la prima quindicina<br />

di ottobre. La maturazione dei frutti corrisponde alla penultima fase del ciclo biologico,<br />

nel quale il contenuto di olio nella polpa non aumenta più <strong>per</strong>ché ha raggiunto il<br />

suo valore massimo. La colorazione nero-violacea, tipica di questo stadio, interessa tutta<br />

la polpa, con una forza di attacco sensibilmente ridotta. Tale condizione può essere raggiunta<br />

nelle zone più calde dalla seconda quindicina di novembre.<br />

All’epoca della raccolta, infine, il ciclo della fruttificazione si conclude. Le olive preferenzialmente<br />

brucate a mano dalla pianta, vanno poi sistemate in cassette finestrate,<br />

poste in locali ben areati e lavorate con <strong>per</strong>izia nel più breve tempo possibile (0-36 ore);<br />

in generale più viene ritardata la frangitura e maggiori sono le possibilità di scadimenti in<br />

qualità e comparsa di alterazioni. I sistemi di lavorazione delle olive sono importanti ai<br />

fini della qualità che caratterizzerà il prodotto in quanto la trasformazione in frantoio incide<br />

all’80% sulla bontà del risultato. Un processo di lavorazione scadente, spesso effettuato<br />

con impianti comunque ossidati, rovina notevolmente il lavoro condotto nell’oliveto e<br />

lo sforzo degli accorgimenti usati nel trasporto sollecito delle drupe. Nel ciclo di lavorazione<br />

delle olive possiamo distinguere tre momenti:<br />

1) frangitura delle olive<br />

2) gramolatura della pasta<br />

3) estrazione vera e propria<br />

Le prime due fasi peggiorano la qualità dell’olio nella misura in cui la frantumazione<br />

delle drupe è messa in atto in maniera estrema e la tem<strong>per</strong>atura delle paste è appena al di<br />

sopra del consentito (si estrae bene tra i 27° ed i 32° C). La bassa tem<strong>per</strong>atura di estrazione<br />

determina in generale minor resa con un olio qualitativamente su<strong>per</strong>iore e più longevo.<br />

Secondo alcuni A.A. (“Influenza dell’estrazione...” publ. Lab. C.C.I.A.A. FI, 1998),<br />

nella valutazione granulometrica dei noccioli delle olive, posteriore a prove di frangitura<br />

diversificate, i campioni di particelle aventi una massa in volume minore sono risultati<br />

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visivamente e geometricamente assimilabili ad un parallelepipedo, mentre i campioni di<br />

particelle che hanno una massa in volume su<strong>per</strong>iore sono riferibili a forme geometriche<br />

piuttosto sferiche.<br />

I granuli di forma sferica, a parità di volume con i “mattoncini”, offrono più su<strong>per</strong>ficie<br />

di interscambio e quindi innescherebbero un’ossidazione più spinta della pasta che si predispone<br />

ad adesivarsi alle su<strong>per</strong>fici delle particelle durante la gramolazione.<br />

Da prove effettuate dagli stessi A.A., si evidenzia che una equivalente specificità di<br />

frangitura determina qualità specifiche dell’olio che sono marcatamente difformi nel<br />

momento in cui si interviene su misure di gramolazione come i tempi e le tem<strong>per</strong>ature.<br />

Non è trascurabile valutare come le modifiche ai componenti chimici con particolare<br />

riferimento ai polifenoli avvengano con grande velocità: già altri A.A. (Cavasoglu A.,<br />

Oktar A. -1994 / Solinas M., Di Giovacchino-1984, 1987) avevano fatto riferimenti a<br />

fenomeni enzimatici influenzanti la fase estrattiva che fanno la loro comparsa nella pasta<br />

in gramola. Oggi sono s<strong>per</strong>imentate gramole verticali che offrono meno su<strong>per</strong>ficie di contatto<br />

con l’aria alla pasta che viene rimontata con un sistema ad elica.<br />

Tornando alle dinamiche di estrazione attuali, la separazione della pasta, adeguatamente<br />

diluita in acqua tiepida, avviene nelle sue tre parti: olio, sansa ed acqua di vegetazione<br />

(sistema a tre fasi). Dal 1992 esiste anche un altro sistema di centrifugazione, chiamato<br />

sistema a due fasi. In quest’ultimo caso alla pasta non viene aggiunta acqua, sicchè<br />

si ottiene un olio con un po’ di rorido, più la sansa con circa il 55% di umidità, che è l’equivalente<br />

della materia secca e dell’acqua di vegetazione intrinseca alle olive.<br />

Una condizione indispensabile <strong>per</strong> la conservazione ottimale del prodotto è l’assoluta<br />

igiene dei contenitori che non devono trasmettere all’olio odori esogeni e sapori sgradevoli<br />

e la loro im<strong>per</strong>meabilità all’azione della luce e dell’ossigeno presente nell’aria.<br />

Il materiale più indicato è l’acciaio inox con cui vengono assemblati i contenitori a<br />

fondo inclinato e rubinetto <strong>per</strong> l’espulsione dei sedimenti. Durante il <strong>per</strong>iodo dello stoccaggio<br />

bisogna tener conto dei fattori ambientali: la tem<strong>per</strong>atura (tra i 4° ed i 15° C), la<br />

luce e l’aria. Tra le cure di cui l’olio necessita, particolare importanza rivestono i <strong>per</strong>iodici<br />

travasi, che hanno la finalità di allontanare i depositi (morchia) che si forma sul fondo<br />

dei contenitori. Uno degli ultimi passaggi dell’iter che porta l’olio al consumatore è costituito<br />

dall’o<strong>per</strong>azione di confezionamento. Tutte le cure preliminari cui sono sottoposti gli<br />

olii nella fase di approntamento alla vendita e l’impiego del tipo dei contenitori usati sono<br />

orientati verso un mantenimento ottimale fino al momento del consumo.<br />

Prima di passare alla commercializzazione, l’olio deve essere filtrato <strong>per</strong> allontanare le<br />

impurità. La buona conservazione è anche in funzione della confezione che accoglie l’olio,<br />

relativamente alla <strong>per</strong>meabilità offerta all’aria, al grado di protezione dalla luce e<br />

all’ermeticità della chiusura. Il vetro, impiegato generalmente nelle confezioni più costose,<br />

offre buoni risultati, specie se questo è protetto dai raggi ultravioletti (bottiglie nere).<br />

La catena di confezionamento è più o meno automatizzata e prevede il riempimento dei<br />

contenitori scelti, la loro chiusura, l’etichettatura, la messa a dimora in casse o contenitori<br />

pronte <strong>per</strong> la spedizione sui mercati.<br />

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CAPITOLO 2<br />

ROBERTO SANGIACOMO<br />

Attivazione ed analisi sensoriale;<br />

fisiologia dell’assaggio;<br />

la classificazione scalare;<br />

evoluzione della scheda di valutazione<br />

<strong>per</strong> l’analisi organolettica;<br />

la salubrità dell’extravergine<br />

nella alimentazione zonale mediterranea;<br />

l’uso dell’extravergine a freddo ed in cottura<br />

nelle preparazioni alimentari;<br />

quale olio usare <strong>per</strong> opzione zonale<br />

o nell’adattamento delle dinamiche<br />

di frangitura alla risposta organolettica;<br />

bibliografia.


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

I corsi <strong>per</strong> assaggiatori di olio possono essere realizzati da Enti e/o organismi pubblici<br />

e privati previa autorizzazione della <strong>Regione</strong> o della Provincia autonoma nel cui ambito<br />

ha sede l’ente organizzatore. Tale autorizzazione è rilasciata dalla <strong>Regione</strong> o Provincia<br />

autonoma (che invia comunicazione al M.I.P.A.) a queste condizioni.<br />

L’Ente organizzatore del corso deve designare un responsabile del corso stesso, Capo-<br />

Panel riconosciuto dal COI, a cui è affidata la verifica dei requisiti fisiologici previsti nell’allegato<br />

XII al Reg. CEE N° 2568/91 con almeno 16 sessioni di base relative a quattro<br />

difetti ripetuti quattro volte ed almeno due selezioni atte a verificare le soglie di sensibilità<br />

sugli attributi di specifiche denominazioni; sono inoltre previste lezioni sulle materie<br />

di base del comparto (M.I.P.A., Circolare 5, prot. N° 61903 del 18/06/1999).<br />

Quindi ogni aspirante tecnico degustatore d’olio di oliva dovrà sostenere quattro test<br />

selettivi su campioni d’olio che denunciano il difetto di riscaldo, tipico delle olive frante<br />

in avanzato grado di fermentazione innescato dall’ammasso pregresso; quattro test sull’olio<br />

difettato a causa del rancido, cioè sgradevolmente ossidato dal prolungato contatto con<br />

l’aria, e che provoca la sensazione negativa del “graffio in gola” da non confondere con<br />

quella positiva e gradevole del “piccante”; quattro prove sull’avvinato, che olfattivamente<br />

ci riconduce all’odore del vino se è lieve, ed a quello dell’aceto se la formazione di<br />

acido acetico, acetato di etile ed etanolo deborda decisamente i livelli soliti nell’aroma dell’olio<br />

d’oliva; quattro prove sulla <strong>per</strong>cezione dell’amaro, attributo positivo caratteristico<br />

dell’olio ottenibile da olive verdi al giusto grado di invaiatura. Le prove <strong>per</strong> i primi tre<br />

difetti sono olfattive; in questa sede infatti la <strong>per</strong>cezione odorosa delle molecole allo stato<br />

di vapore che si separano dalla parte liquida dell’olio è dovuta alla interazione chimica di<br />

queste con il nostro epitelio olfattivo. Le molecole cui ci si riferisce hanno un peso molecolare<br />

inferiore a 300, <strong>per</strong>ché quelle con peso su<strong>per</strong>iore nell’uomo non vengono captate<br />

dai recettori dell’epitelio anche se odorano di qualcosa. I gruppi di queste molecole formano<br />

con i recettori - proteine dell’epitelio sensitivo legami chimici del tipo a ponte idrogeno,<br />

dipolo-dipolo, forza di van der Waals; il ponte idrogeno si instaura tra il gruppo carbonilico<br />

di una molecola odorosa ed il gruppo amminico della proteina del recettore del-<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

l’epitelio delle fosse nasali. Il sapore di un alimento viene individuato e valutato dagli<br />

umani utilizzando quattro tipi di sensibilità: sensibilità gustativa è proprio sulla mucosa<br />

orale della lingua che <strong>per</strong>cepiamo la sensazione o sapore di dolce (sulla punta), salato<br />

(bilateralmente dietro i recettori del dolce), acido (bilateralmente e posteriormente all’area<br />

del salato), amaro (nella porzione posteriore dorsale). Il sapore dei cibi è dovuto in<br />

gran parte alle sensazioni olfattive e tattili che si fondono con quelle gustative <strong>per</strong> generare<br />

una sensazione complessa. Nella valutazione dell’olio il gusto viene impegnato solo<br />

<strong>per</strong> individuare lo spessore della nota amara con le papille caliciformi della porzione<br />

posteriore della lingua. Nell’olio non esistono infatti sali rilevabili, mentre gli acidi liberi<br />

hanno un peso molecolare troppo elevato <strong>per</strong> i recettori dell’epitelio nasale umano.<br />

Nella composizione dell’olio non rientrano gli zuccheri, quindi il dolce è determinato<br />

dall’assenza di amaro. Rispetto agli alimenti, in genere diremo che la gemma gustativa<br />

non origina indiscriminatamente un potenziale generatore <strong>per</strong> ogni gusto diverso, ma<br />

discrimina uno solo dei quattro gusti che rappresenta lo stimolo adeguato, cioè lo stimolo<br />

<strong>per</strong> il quale il recettore manifesta la minore soglia e la massima risposta possibile.<br />

Avremo gemme gustative che discriminano solo il gusto di acido, altre solo il salato,<br />

altre solo il dolce. Ci chiediamo ora <strong>per</strong>ò come si può riconoscere l’intensità del gusto,<br />

cioè come si <strong>per</strong>cepisce quella sensazione che ci <strong>per</strong>mette di dire che un olio è più o meno<br />

amaro. Aumentando l’intensità dello stimolo si ha:<br />

- aumento dell’ampiezza del potenziale generatore del recettore e conseguentemente<br />

aumento della frequenza di scarica lungo la fibra afferente;<br />

- aumento del numero di recettori sensibili a quel tipo di stimolo che iniziano a scaricare.<br />

Queste due azioni fanno si che un aumento dell’intensità dello stimolo sia recepita<br />

come aumento della sensazione gustativa.<br />

Qual’è l’incremento dello stimolo minimo che causa un incremento della sensazione<br />

gustativa? Si aggira intorno al 30% dello stimolo precedente.<br />

Questo vuol dire che un aumento della intensità dello stimolo inferiore al 30% rispetto<br />

al precedente non provoca nessuna variazione della sensazione gustativa (I. Fisiologia<br />

umana, Bologna, E. Pitagora).<br />

Per fragranza si intende quell’infinita gamma di sapori che noi attribuiamo ai diversi<br />

cibi, determinata dalla integrazione delle sensazioni olfattive, dalle sensazioni prodotte dai<br />

vari tipi di recettori gustativi e dalle sensazioni dolorifiche che gusti molto forti possono<br />

generare, come ad esempio il sapore che noi definiamo piccante.<br />

Sensibilità olfattiva: i protagonisti della valutazione organolettica dell’olio sono i recettori<br />

olfattivi dislocati nella mucosa che tappezza la regione postero-su<strong>per</strong>iore delle cavità<br />

nasali. Questa membrana nell’uomo ha una su<strong>per</strong>ficie di 10 cmq, mentre in altri soggetti<br />

del regno animale come i cani si estende <strong>per</strong> 200 cmq: questo consente solo ai “quattro<br />

zampe” di <strong>per</strong>cepire ad es. un tartufo interrato. La mucosa in oggetto quindi viene raggiunta<br />

dalle molecole gassose inalate <strong>per</strong> aspirazione diretta o <strong>per</strong> ritorno retronasale.<br />

Nel primo caso le molecole gassose tragittano ad alta velocità dando <strong>per</strong>cezioni poco<br />

chiare, nel secondo il passaggio delle molecole sulla membrana è più lento, l’intuizione<br />

28


più chiara, l’identificazione più sicura.<br />

Vengono poi elaborati cerebralmente<br />

i vari impulsi provenienti dalle<br />

cellule recettrici del sistema gustoolfattivo,<br />

con la decodifica del segnale<br />

elettrico (che viene confrontato con<br />

segnali simili presenti in memoria<br />

oppure neodefinito e registrato) che si<br />

genera come risposta alla sollecitazione<br />

e che noi conosciamo come sensazione.<br />

I componenti gassosi che<br />

influiscono sull’olfatto sono aldeidi,<br />

chetoni, alcoli, acidi, idrocarburi ed,<br />

in modo particolare tra questi, quei<br />

composti che hanno la prerogativa<br />

ordinaria di passare senza difficoltà<br />

allo stato di vapore a tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente. Sono i composti a basso<br />

peso molecolare ed a bassa tensione di<br />

vapore, <strong>per</strong>cepibili dalle cellule olfattive<br />

che accendono le sensazioni odorose<br />

positive, come l’intensità del<br />

fruttato, tipico del frutto fresco e raccolto<br />

allo stato ottimale di maturazione,<br />

ma anche quelle negative riferibili<br />

ai difetti dell’olio che i <strong>tecnici</strong> degustatori<br />

professionisti valutano prima<br />

di esprimere un giudizio collegiale<br />

durante il panel test.<br />

Sensibilità chimica comune: nella<br />

cavità boccale, faringea ed in parte<br />

nasale, sono radicate le terminazioni<br />

nervose libere del trigemino; questo<br />

sistema di ricezione <strong>per</strong>cepisce il sentore<br />

del piccante, bruciante, astringente<br />

e del metallico. Sensibilità tattile<br />

chinestetica: <strong>per</strong>cezioni gradite o irritanti,<br />

provocate dal contatto della<br />

mucosa della cavità boccale con<br />

quantità di materia di ineguale consistenza<br />

o viscosità, di tem<strong>per</strong>atura o<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Innervazioni sensoriali della lingua e distribuzione dei<br />

recettori gustativi. A destra schema delle innervazioni sensoriali.<br />

A sinistra localizzazione dei recettori dell’amaro,<br />

dell’acido, del salato e del dolce.<br />

Schema delle vie gustative. In basso a destra con la lettera<br />

A è indicata una papilla circumvallata nella cui mucosa<br />

sono contenute 150 gemme gustative, una di queste è<br />

indicata dal punto nero in alto a destra ed è contrassegnata<br />

dalla lettera B.<br />

29


agnabilità eterogenea o realizzanti una<br />

certa pressione. Il gusto varia evidentemente<br />

da individuo ad individuo, sia<br />

pure <strong>per</strong> gradazioni appena <strong>per</strong>cettibili,<br />

non sempre di facile lettura statistica.<br />

Bisogna tenere presente, infatti, che<br />

esistono affinità di orientamento e<br />

soglie <strong>per</strong>cettive comuni a certe collettività<br />

<strong>per</strong> le quali valgono motivazioni<br />

di ossequio relative a tradizioni radicate<br />

e tipicità emergenti legate al territorio<br />

ed alle modalità di consumo.<br />

L’evoluzione del gusto nelle valutazioni<br />

organolettiche è connotata da<br />

spostamenti registrabili di generazione<br />

in generazione, secondo tempi e frequenze<br />

che oggi appaiono accelerate<br />

<strong>per</strong> effetto delle dinamiche di mutazio-<br />

ne delle qualità organolettiche di molti prodotti alimentari, compreso l’olio, sulla cui bontà<br />

molto incide la ricerca tesa al miglioramento del prodotto, lo studio dei genotipi dell’olivo,<br />

la correzione della scarsa resistenza agli stress da freddo, da eccesso di sale, da siccità.<br />

A questo va aggiunta l’influenza esercitata dalla dietologia di tendenza e le suggestioni<br />

evocate dai mass-media (alcune piccolissime produzioni di olii realizzate con l’uso<br />

obsoleto delle presse, messe in o<strong>per</strong>a in condizioni ottimali e solo <strong>per</strong> la circostanza, risultano<br />

organoletticamente ed insolitamente ineccepibili!). L’evolversi del gusto negli individui<br />

e nelle collettività, dalle quali possiamo selezionare una campionatura umana <strong>per</strong><br />

formare i panels di assaggio (termine inglese che individua gruppi di <strong>per</strong>sone riunite <strong>per</strong><br />

esprimere un giudizio), presuppone il costituirsi di una storia del gusto, da tracciare a<br />

maglie larghe quanto sono malcerti i suoi confini temporali e spaziali.<br />

Potremmo accennare ad un excursus storico <strong>per</strong> individuarlo a partire dall’età di<br />

Pericle (V secolo a.C.) nella Grecia antica, anche <strong>per</strong> la grande influenza avuta sui paesi<br />

che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo; nel secolo del declino della Roma repubblicana,<br />

con Lucullo (I secolo a.C.) quale figura rappresentativa massima, della civiltà del<br />

gusto e della tavola in quel <strong>per</strong>iodo; nella Roma im<strong>per</strong>iale del I secolo d.C., influenzato<br />

dalle individualità di Apicio e Petronio; nel punto di incrocio medioevale tra la cultura del<br />

gusto degli Arabi e quella della tradizione occidentale di matrice romana, nei secoli XI e<br />

XII; all’interno del Rinascimento italiano, con la significativa tradizione delle corti padane,<br />

di quella medicea e di quella vaticana, con i contributi paralleli e spesso convergenti<br />

di trattatisti, aristocratici e dei principi in prima <strong>per</strong>sona; il dominio del gusto francese a<br />

partire dal XVII secolo, inizialmente amministrato dalla corte parigina e poi evoluto e affinato<br />

nell’area dell’aristocrazia e della borghesia che seguì alla Rivoluzione, con richiami<br />

30<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Schema della cavità nasale destra. Le frecce indicano la<br />

direzione delle correnti aeree.


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culturali che si registreranno a lungo nell’educazione al cibo ed ai piaceri della gola nei<br />

Paesi occidentali. Proprio da questa cultura scaturisce il primo tentativo di cercare una<br />

libera, ampia ed articolata definizione e misura del gusto in Physiologie du gout<br />

(Fisiologia del gusto), editato nel 1825 dal gastronomo, fisiologo, politico, magistrato e<br />

scrittore francese Anthelme Brillat-Savarin, dove la tavola è solo un pretesto <strong>per</strong> trovare<br />

un metro, una unità di misura, una estrazione razionalistica del mistero organolettico <strong>per</strong><br />

comprendere l’influenza di questo sui destini della società e del progresso civile.<br />

Spostamento progressivo del gusto, storia, tradizioni comunitarie radicate, evoluzione;<br />

la mutazione delle qualità organolettiche, determinano negli addetti ai lavori il massimo<br />

dell’impegno nello sforzo di standardizzazione del Panel test (il risultato della prova effettuata<br />

dal gruppo Panel), relativamente alle variabili che questa o<strong>per</strong>azione comporta, specialmente<br />

<strong>per</strong> quel che riguarda il tentativo di controllare gli aspetti psicologici individuali<br />

e collettivi intrinseci ad una prova di questo tipo. Trattare questa variabile adeguatamente<br />

vuol dire dare spessore scientifico ad un test la cui formulazione appartiene ad una storia<br />

relativamente recente. Sentirete infatti dire spesso da o<strong>per</strong>atori presi dalla routine che l’assaggiatore<br />

bravo emerge da subito, cioè sin dalla prima prova di selezione compiuta sui<br />

campioni difettati di olio con il metodo <strong>per</strong> prove di ordinamento o classificazione scalare,<br />

dove si utilizza una caratteristica negativa del prodotto, come ad es. il sentore di rancido.<br />

Questa è una valutazione che trascura lo stato di tensione che spesso interviene in<br />

questi frangenti e che colpisce l’aspirante assaggiatore che possiede meno confidenza con<br />

l’arco dei dodici bicchieri di vetro scuro posizionati sul piano del suo box d’assaggio.<br />

Tale tensione, cui spesso segue una situazione psicologica vicina allo smarrimento, se<br />

non controllata od eccessiva, può compromettere la prova da subito, indipendentemente<br />

dalla capacità di analisi olfattiva dell’esaminando.<br />

Anche a livello di Panel si <strong>per</strong>segue una standardizzazione dell’assaggio mediante una<br />

opportuna scelta degli assaggiatori in relazione anche alle loro condizioni psicofisiche,<br />

che pensiamo non potranno mai essere costanti nello stesso individuo, o sempre in armonia<br />

con gli altri membri del gruppo, <strong>per</strong>ché fuori dal box d’assaggio la vita e gli avvenimenti<br />

che influenzano lo stato d’animo di una <strong>per</strong>sona sono in continuo divenire: l’umore<br />

di un tecnico degustatore che ha appena avuto dei contrasti con il suo capo ufficio, non<br />

può essere identico alla condizione di spirito di quando è appena rientrato da tranquille<br />

vacanze. In questo caso <strong>per</strong> creare condizioni standard nell’assaggiatore, prima che questo<br />

passi, con la psiche messa in azione, dai “rumori di fondo” (causati dal passaggio di<br />

stimoli che ininterrottamente <strong>per</strong>corrono le fibre nervose sensoriali dei recettori fino al<br />

cervello) alla valutazione di qualcosa di diverso rispetto al campione di olio che ha di fronte<br />

(prima fase di <strong>per</strong>cezione o valore di soglia), occorrerà che possa usufruire di qualche<br />

minuto di tempo da spendere, <strong>per</strong> poter entrare in contatto con la <strong>per</strong>cezione delle sottili<br />

sensazioni muscolari che sono associate agli stati di rilassamento e tensione.<br />

La respirazione diaframmatica e l’allenamento alla acquisizione della capacità di raggiungere<br />

volontariamente uno stato di rilassamento profondo, potranno portare un assaggiatore<br />

ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità, cancellando il più possibile inter-<br />

31


ferenze esogene alla stretta dinamica dell’assaggio. Nella prima metà del XX secolo il<br />

medico americano E. Jacobsen sviluppò un sistema di rilassamento progressivo che comprendeva<br />

più di duecento esercizi a partire dalla presa di coscienza del rilassamento e di<br />

tensione che si manifestano nei vari gruppi muscolari del corpo. Lavorando con migliaia<br />

di <strong>per</strong>sone studiò lo stretto legame esistente tra il corpo e la mente, tra le emozioni e lo<br />

stato muscolare. Jacobsen era convinto che, attraverso il rilassamento muscolare profondo,<br />

fosse possibile rilassare anche la mente. La sua affermazione che “in un corpo rilassato<br />

non può abitare una mente ansiosa”<br />

ricorda la frase di Green: “Ogni variazione<br />

dello stato fisiologico corrisponde a<br />

un opportuno cambiamento dello stato<br />

mentale ed emozionale e, viceversa, ogni<br />

variazione dello stato mentale ed emozinale<br />

provoca un corrispondente cambiamento<br />

dello stato fisiologico”.<br />

Jacobsen ed i suoi collaboratori<br />

hanno concluso che <strong>per</strong> essere veramente<br />

efficace, ogni metodo di rilassamento<br />

deve iniziare con esercizi che consentano<br />

di prendere coscienza delle tensioni e del<br />

rilassamento. Non possiamo in questa<br />

sede dilungarci su argomenti inerenti le<br />

tecniche dello sviluppo della concentrazione<br />

e di miglioramento del rendimento,<br />

ma ci limiteremo ad illustrare semplici<br />

esercizi cui fa riferimento Charles<br />

Garfield, celebre ricercatore americano,<br />

<strong>per</strong> meglio comprendere quello che è lo<br />

stato di rilassamento e lo stato di tensione.<br />

In un luogo tranquillo, dove non si<br />

viene disturbati <strong>per</strong> almeno venti minuti,<br />

seduti su una seggiola con lo schienale<br />

dritto, che vi consentirà di tenere la<br />

colonna vertebrale in posizione eretta,<br />

stringete fortemente la mano a pugno,<br />

cercando di rendervi conto delle masse muscolari interessate, e concentratevi sulla palma<br />

della mano e sulle dita. Portiamo l’attenzione al polso, al dorso della mano, all’avambraccio<br />

e registriamo ogni sensazione. Concentriamoci anche sulle sensazioni che avvertiamo<br />

alle braccia, alle spalle, al petto ed alla schiena. Il fatto di tenere il pugno chiuso<br />

influisce sulla nostra respirazione, sui muscoli dello stomaco?<br />

Avvertiamo tensioni o altre sensazioni nella pelvi, lungo tutta la schiena ed alle gambe?<br />

32<br />

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Diagrammi di onde cerebrali quando si<br />

raggiunge uno stato di rilassamento profondo


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C’è qualche relazione tra le sensazioni alle gambe ed il fatto di avere il pugno serrato?<br />

Ora rilasciamo la tensione della mano e la scuotiamo leggermente. Rilassiamo e scuotiamo.<br />

Rilassiamo ancora. Ora serriamo ancora il pugno: annotiamo mentalmente le parole<br />

che originano dentro di noi <strong>per</strong> esprimere le sensazioni <strong>per</strong>cepite. Usiamo singole parole<br />

<strong>per</strong> descriverle come: teso, contratto, tirato, duro, freddo, forte, caldo. Le citazioni sono<br />

del tutto <strong>per</strong>sonali e può darsi che le vostre non siano comprese tra quelle citate. Annotate<br />

le vostre emozioni riferite al pugno, come risolutezza, paura, sicurezza, confusione.<br />

Ora rilasciamo completamente la mano, lasciando pendere liberamente le braccia<br />

lungo i fianchi. Con parole singole, osserviamo tutte le sensazioni fisiche associate a questa<br />

posizione rilassata. Esempio: abbandono, leggero, vibrante, caldo.<br />

Rileviamo le sensazioni più sottili in tutta la muscolatura, come è già successo con il<br />

pugno serrato. Le sensazioni e le impressioni che avete provato quando avevate il pugno<br />

serrato, si riferiscono ad una es<strong>per</strong>ienza di tensione; viceversa quello che avete provato nel<br />

rilasciare il pugno, riguardano una es<strong>per</strong>ienza di rilassamento. Le impressioni che avete<br />

s<strong>per</strong>imentato, sono automaticamente immagazzinate nel vostro sistema neuromuscolare.<br />

Basterà ricordare l’es<strong>per</strong>ienza di tensione vissuta nel serrare il pugno e ripetere a voi<br />

stessi: così si presenta una es<strong>per</strong>ienza di tensione. Poi ripetiamo la stessa cosa a proposito<br />

dell’es<strong>per</strong>ienza di rilassamento, dicendo: “così si presenta una es<strong>per</strong>ienza di rilassamento”.<br />

Quanto più intensamente cercherete di rivivere le due es<strong>per</strong>ienze, facendole<br />

seguire dalla relativa descrizione, tanto più sarà preciso il ricordo di questi stati. La maggior<br />

parte delle <strong>per</strong>sone è stata abituata a tenere in dentro lo stomaco e fuori il petto: in<br />

questa maniera l’aria riempie la parte su<strong>per</strong>iore dei polmoni lasciandoli vuoti <strong>per</strong> metà.<br />

Nella respirazione diaframmatica o di pancia invece i polmoni vengono riempiti completamente<br />

come quelli di un bambino appena nato: il ventre si alza e si abbassa ed il diaframma<br />

(il muscolo che separa il torace dalla cavità addominale) rimane sciolto e flessibile:<br />

in questo modo la respirazione è ritmica e costante. Gli animali allo stato libero respirano<br />

con il ventre, anche quando si trovano di fronte ad un nemico e si preparano all’aggressione.<br />

Attualmente è una abitudine consolidata respirare con il torace, il che è in relazione<br />

con la dominanza della parte sinistra del cervello legata ai valori di logica analitica<br />

e non alle emozioni che invece sono associate alla muscolatura dell’addome.<br />

La respirazione addominale è importante <strong>per</strong>ché aumenta la quantità di ossigeno nel<br />

sangue ed accresce l’attività della parte destra del cervello, aiuta a controllare la tensione<br />

e vi rilassa sotto stress. Essa prevede tre stadi: nel primo il diaframma si muove verso il<br />

basso, creando nella cavità toracica una zona di vuoto che <strong>per</strong>mette all’aria di riempire la<br />

parte inferiore dei polmoni. In un secondo tempo la parte mediana dei polmoni comincia<br />

a riempirsi di aria ed infine anche il torace si dilata colmando la parte su<strong>per</strong>iore dei polmoni.<br />

Gay Hendricks in un suo saggio afferma: “Quando liberiamo il respiro (<strong>per</strong> mezzo<br />

della respirazione diaframmatica), allentiamo le nostre emozioni e siamo in grado di liberare<br />

le tensioni. Una respirazione appropriata è in grado di regolare le reazioni fisiologiche<br />

principali. La paura e la tensione rendono il respiro affannoso e meno profondo riducendo<br />

il volume d’aria immesso nei polmoni e determinando minor apporto di ossigeno<br />

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<strong>per</strong> il cervello e le cellule muscolari, con derivante diminuzione della concentrazione.<br />

La respirazione diaframmatica usuale attenua la frequenza cardiaca ed accresce la<br />

capacità di concentrazione e l’attitudine a costruire le immagini mentali. Secondo lo psicologo<br />

russo Gregory Raiport nelle sessioni di rappresentazione mentale si insegna ad<br />

immaginare o visualizzare se stessi nell’atto di compiere le diverse fasi della prestazione.<br />

È un processo che mettono in atto i bambini quando si costruiscono degli schemi di<br />

comportamento sulla base della loro osservazione. Attraverso questa tecnica vengono<br />

messi in moto processi neuromuscolari, i quali consistono nell’invisibile lavoro svolto dal<br />

cervello nello stabilire collegamenti con i muscoli e nel riceverne le appropriate informazioni<br />

in un circuito di biofeedback.<br />

Gran parte del lavoro di base di questo tipo di pratiche deriva dalle ricerche effettuate<br />

dal neuropsicologo statunitense Roger S<strong>per</strong>ry, premio Nobel <strong>per</strong> la medicina nel 1981.<br />

Le prime es<strong>per</strong>ienze di rappresentazione mentale sono legate al progetto “Apollo”, in<br />

cui le <strong>per</strong>sone alle quali venne affidata la missione di controllo venivano addestrate a<br />

ripassare mentalmente i ruoli che avrebbero assunto nella guida del LEM.<br />

Precedentemente al lancio, gli astronauti vissero i loro ruoli come elementi di una<br />

gigantesca e vitale memoria tecnologica: passavano ore nei simulatori di viaggio spaziale<br />

s<strong>per</strong>imentando i loro riflessi in rapporto ad un’es<strong>per</strong>ienza che non era stata mai vissuta da<br />

alcun essere umano. Il loro pensiero costruiva le immagini mentali di una serie di eventi<br />

complessi che si sarebbero svolti nel futuro. L’uso dell’immaginazione <strong>per</strong> migliorare il<br />

rendimento costituisce un contributo importante dei ricercatori dell’ex Unione Sovietica<br />

al training mentale. Esiste quindi il sentiero scientifico <strong>per</strong> sconfiggere un eventuale stress<br />

pre-assaggio o <strong>per</strong> raggiungere il solo miglioramento nella <strong>per</strong>formance dell’assaggio con<br />

l’autorilassamento e l’autoconcentrazione ottenuti mediante la rappresentazione mentale<br />

di voi stessi nel gesto di una degustazione rilassata e priva di errori.<br />

Lo psicologo A. Romen, ricercatore che ha o<strong>per</strong>ato a lungo ad Alma-Ata, in<br />

Kazakhistan, ha dimostrato che quando una <strong>per</strong>sona si trova in uno stato di rilassamento<br />

molte cose cambiano, sia nel corpo che nella mente, con l’intero organismo portato verso<br />

“il suo equilibrio omeostatico ottimale” (Green E. e Green A., Beyond Biofeedback, Dial<br />

Press, New York 1977). Loehr J.E., in The Ideal Performance State all’interno di Science<br />

Periodical, Canada; Government of Canada, BU-1, gennaio 1983, ha affermato che, quando<br />

si raggiunge questo stato di equilibrio rilassato, è possibile <strong>per</strong>cepire un miglioramento<br />

del rendimento, ma anche una sensazione di fiducia, accompagnata da un senso di piacere.<br />

Per tentare di avere riposte oggettive nel metodo del Panel Test, bisogna inserire il<br />

sistema <strong>per</strong>cettivo in uno scenario dove si è tentata la standardizzazione delle condizioni<br />

ambientali, della tem<strong>per</strong>atura dell’ambiente e del campione da assaggiare, della intensità<br />

di luce, degli strumenti necessari, della scenografia offerta dalla sala d’assaggio, delle<br />

modalità di presentazione dei campioni, della scelta degli assaggiatori da portare al nastro<br />

di partenza dell’assaggio in “the ideal <strong>per</strong>formance state”, con il bilanciamento delle punte<br />

caratteriali presenti od emergenti nel campione umano selezionato. Quindi è importante<br />

che gli assaggiatori si dimostrino fluttuanti in una “narrow range” (banda ristretta) orga-<br />

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noletticamente compatibile, ma è altrettanto importante lo studio delle <strong>per</strong>sonalità compatibili<br />

e che nel gruppo ci sia comunicazione e non l’esas<strong>per</strong>azione della competizione; la<br />

selezione si deve avvalere di più parametri e non essere o<strong>per</strong>ativa solo sul substrato biologico.<br />

Questa è la via <strong>per</strong> cercare d’avere una correlazione più vicina possibile al vero tra<br />

intensità degli stimoli e risposte sensoriali, <strong>per</strong> poi poter tentare una elaborazione statistica<br />

dei risultati. Riprendendo il discorso sul “valore di soglia”, possiamo affermare che i<br />

tipi di soglia sono quattro:<br />

1. Soglia di apparizione. Valore di stimolo in grado di risvegliare una sensazione.<br />

2. Soglia di identificazione. Può coincidere con la precedente oppure il valore dello stimolo<br />

può essere su<strong>per</strong>iore quel tanto che basta <strong>per</strong> <strong>per</strong>metterci di identificare il tipo<br />

di stimolo in oggetto.<br />

3. Soglia differenziale. Lo spostamento infinitesimale purché <strong>per</strong>cepibile dello stimolo<br />

stesso. La differenza di stimolo DS sufficiente a causare una differenza di <strong>per</strong>cezione<br />

è direttamente proporzionale al grado dello stimolo, cioè DS/S = costante.<br />

Considerando la costante in oggetto come unità di risposta elementare potremo<br />

affermare che la risposta R = DS/S e passando gli infinitesimi: dR = c dS/S da cui<br />

integrando avremo che la risposta R = c ln S + cost., cioè la legge di Weber che significa<br />

che la risposta R è proporzionale al logaritmo naturale dello stimolo. Si potrebbe<br />

affermare quindi, fermo restando il discorso delicato della standardizzazione<br />

delle condizioni psicofisiologiche degli assaggiatori, che gli organi sensoriali umani<br />

seguirebbero una legge matematica come un vero e proprio strumento di misura.<br />

4. Soglia terminale. È il valore massimo dello stimolo in relazione alla sentore dello<br />

stesso: aumentando di un gradino questo valore non si <strong>per</strong>cepisce più la differenza<br />

di intensità.<br />

In “Principi di analisi sensoriale applicata agli olii vergini d’oliva”, Mario Solinas centrando<br />

il suo assunto sulla legge di Weber ci fa notare relativamente al punto 4 che la determinazione<br />

della soglia di <strong>per</strong>cezione di un individuo nei riguardi di un dato stimolo viene<br />

effettuata procurandogli una serie di sollecitazioni di intensità crescente ed identificando<br />

graficamente le risposte positive e negative corrispondenti alla <strong>per</strong>cezione dell’aumento<br />

dello stimolo. La determinazione della soglia di <strong>per</strong>cezione è effettuata <strong>per</strong> serie successive<br />

di stimolazioni in riferimento agli attributi peculiari degli olii vergini d’oliva: riscaldo,<br />

avvinato, rancido ed amaro. I campioni d’olio da utilizzare <strong>per</strong> questo test dovranno essere<br />

preparati con la più grande e più distinta intensità possibile. Questo è il punto di partenza<br />

<strong>per</strong> la selezione degli assaggiatori effettuata con la classificazione scalare, prova in<br />

cui l’esaminando ha davanti a se, pronti <strong>per</strong> essere annusati, dodici campioni d’olio contenuti<br />

rispettivamente in dodici bicchieri di vetro opaco disposti a formare un arco.<br />

I dodici contenitori manifestano disgiuntamente all’analisi olfattiva gradi progressivi<br />

di intensità dell’attributo caratterizzante scelto; l’assaggiatore dovrà riposizionare al posto<br />

giusto, e sbagliando il meno possibile, quel campione che in sua assenza è stato spostato<br />

fuori dall’arco suddetto, in maniera tale che quelli che lo precedono siano più intensi ed i<br />

campioni seguenti siano di intensità decrescente. Gli gioverà poi memorizzare, al fine di<br />

35


un buon su<strong>per</strong>amento della prova, l’impatto organolettico dei primi campioni all’estrema<br />

destra che sono i meno <strong>per</strong>cepibili (l’11 e 12 sono spesso sottosoglia), poi quello di media<br />

influenza olfattiva al centro dell’arco, ed infine quello aromaticamente dominante che inizia<br />

la serie sul lato opposto. Quando valuterà l’intensità olfattiva del campione che gli<br />

viene presentato che dovrà ricollocare in maniera esatta, gli basterà, <strong>per</strong> orientarsi, fare<br />

riferimento ai tre valori aromatici già memorizzati. La valutazione delle capacità olfattive<br />

dell’uomo e dell’animale si effettua con metodiche definite olfattometriche, ma in test di<br />

questo tipo la grande difficoltà consiste nel determinare inequivocabilmente la dose minima<br />

di sostanza odorosa capace di evocare la risposta elettrica delle cellule neurosensoriali<br />

dell’epitelio olfattorio. Le difficoltà che la s<strong>per</strong>imentazione ha incontrato in questo<br />

campo sono dovute alla scarsa accessibilità dell’apparato olfattorio e delle relative strutture<br />

nervose, alla varietà delle sostanze usate dis<strong>per</strong>se in un mezzo gassoso, alla complessità<br />

delle connessioni nervose implicate nella <strong>per</strong>cezione olfattiva. Mentre l’udito e la vista<br />

sono oggi pagine leggibili, la fisiologia,<br />

la biochimica e l’elettrofisiologia<br />

dell’olfatto sono capitoli da<br />

dover completare nell’obiettivazione<br />

e nella riproducibilità; nella<br />

quantificazione degli stimoli e nell’obiettivazione<br />

e quantificazione<br />

delle risposte. A questo proposito è<br />

bene ricordare che la <strong>per</strong>cezione<br />

olfattiva è un evento centrale e che<br />

è la corteccia cerebrale a ricevere<br />

l’informazione <strong>per</strong>iferica ed a tradurla<br />

ed interpretarla in <strong>per</strong>cezione<br />

cosciente, qualitativa e quantitativa.<br />

Di un certo interesse è il tentativo<br />

di Hainer e coll. di tradurre il<br />

meccanismo dell’olfatto in termini<br />

di teoria dell’informazione.<br />

Secondo Hainer a livello dei<br />

neuriti delle cellule mitrali si possono<br />

avere in seguito a stimolazione<br />

dei recettori <strong>per</strong>iferici:<br />

1. segnali positivi (scariche di<br />

potenziali d’azione <strong>per</strong> una<br />

durata di 15-50 msec);<br />

2. segnali negativi (assenza di<br />

scariche).<br />

Rappresentazione schematica del sistema olfattivo umano<br />

In tal modo il riconoscimento<br />

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tra due odori diversi potrebbe essere ricondotto all’informazione (1 bit) necessaria. Per<br />

riconoscere invece un odore tra quattro occorrerebbero 2 bit, 3 bit <strong>per</strong> un odore tra otto e<br />

così via. Con 24 bit di informazione (corrispondente alla capacità del relativo canale) si<br />

potrebbe, in via teorica, riconoscere un odore su oltre 16 milioni di odori diversi (è da<br />

notare che i soggetti più s<strong>per</strong>imentati nella circostanza hanno distinto al massimo un<br />

migliaio di odori differenti). Il numero di 24 bit è stato scelto da Hainer e coll. <strong>per</strong>chè corrispondente<br />

al numero delle cellule mitrali nei sistemi paralleli.<br />

A.A. americani sostengono l’esistenza di 24 tipi diversi di sensibilità specifica, e precisamente<br />

un tipo <strong>per</strong> ciascuna delle cellule mitrali dei sistemi glomerulari; tra 24 risposte<br />

possibili, almeno la risposta di un gruppo di neuroni specifici risulterebbe diversa <strong>per</strong> ogni<br />

tipo di odore. Nel codice olfattorio di Hainer hanno un posto di rilievo i granuli “che<br />

sospenderebbero la trasmissione dei segnali delle cellule mitrali <strong>per</strong> un tempo sufficiente<br />

a raccogliere i segnali da tutte le cellule: non appena il blocco della trasmissione è rimosso,<br />

un messaggio completo di 24 bit consecutivi potrebbe passare alle cellule della corteccia”<br />

(Giorgi 1977). Il problema di base della fisiologia dei recettori olfattivi riguarda il<br />

meccanismo di trasduzione. A questo proposito possiamo citare le ipotesi dell’adsorbimento<br />

(Moncrieff, 1954), della dislocazione con aumento di conduttanza della membrana<br />

<strong>per</strong> il Na+ (Davies e Tailor, 1957; Davies, 1962 e 1969; ma secondo Takagi e coll., 1968,<br />

l’effetto di molecole osmicamente attive è di incrementare la <strong>per</strong>meabilità al Cl- e al K+);<br />

la stereochemical theory di Amoore (1962; 1965), versione <strong>per</strong>fezionata della Profile<br />

Functional Group Theory di Beets (1957); l’ipotesi di una modificazione configurazionale<br />

di proteine specifiche di membrana in seguito all’interazione fra molecola osmicamente<br />

attiva e proteina specifica (Ash, 1968).<br />

Il tentativo di ricondurre il meccanismo d’azione degli stimoli ad un linguaggio sempre<br />

più rigorosamente fisico o fisicochimico è evidente nella teoria di Wright del 1966. La<br />

vibrational hypotesis of odour di Wright si basa sul fatto ben noto che una molecola può<br />

essere considerata costituita da un insieme di punti massa e di forze elastiche, capace di<br />

vibrare in modo più o meno complesso quando assorbe energia. Le oscillazioni complesse<br />

possono essere tradotte in un numero finito di movimenti vibrazionali che costituiscono<br />

i “modi normali di vibrazione” della molecola. La frequenza di tali modi può essere<br />

dedotta, nei casi semplici, dallo spettro I. R.<br />

Com’è noto l’energia totale vibrazionale di una molecola poliatomica è la somma delle<br />

energie componenti, e cioè:<br />

3 N-6<br />

Evib = ∑ hνi ( νi +1/2 )<br />

i=1<br />

dove N è il numero di atomi che compongono la molecola, 3N sono le coordinate<br />

necessarie <strong>per</strong> caratterizzare le coordinate di tutti gli atomi.<br />

Dei 3N gradi di libertà della molecola, 3 sono traslazionali e 3 rotazionali.<br />

37


Pertanto i gradi di libertà vibrazionali (o il numero di vibrazioni normali) sono dati da<br />

3N-6. Nell’assorbimento di radiazione, l’unica modificazione possibile del numero quantico<br />

ni della coordinata normale i-esima è uguale a 0 o ±??? L’accoppiamento tra molecola<br />

odorosa e membrana del recettore sarebbe reso possibile da una interazione di van der<br />

Waals fra la molecola dotata di odore e la su<strong>per</strong>ficie della cellula recettrice. L’ipotesi<br />

vibrazionale incontra delle difficoltà nel presupporre come efficaci <strong>per</strong> l’eccitamento della<br />

cellula sensoriale energie assai basse, dell’ordine dei decimi di eV. Mozel (1970 ) invoca,<br />

<strong>per</strong> spiegare la discriminazione olfattiva, un modello cromatografico: essa dipenderebbe<br />

dalla facilità con cui le molecole di ciascuna sostanza osmicamente attiva migrerebbero<br />

lungo la mucosa (migrazione molecolare differenziale).<br />

Già nel 1915 Tichener affermava che l’odorato ha più sensazioni di tutti gli altri organi<br />

di senso, in quanto sarebbe in grado di avvertire intorno a 250.000 odori differenti, ed<br />

a ognuno di questi corrisponderebbe una sostanza con caratteristiche peculiari di composizione<br />

sterica del gruppo osmoforo e <strong>per</strong>fino di concentrazione. Dovremo ora ricordare<br />

come un odore risulti essere l’effetto di una stimolazione non solo puramente olfattiva (O,<br />

<strong>per</strong> es. caffè, anice, nitrobenzene), ma anche olfattotrigeminale (O+T, <strong>per</strong> es. mentolo,<br />

etere, ammoniaca), olfattogustativa (O+G, <strong>per</strong> es. vaniglia, cloroformio), ed olfattotrigeminogustativa<br />

(O+T+G, <strong>per</strong> es. piridina, essenza di finocchio, essenza di cannella); inoltre,<br />

<strong>per</strong> alcune sostanze, esso è dipendente dalla concentrazione della sostanza.<br />

Si tratta di sostanze volatili, deteriorabili, soggette a numerose variabili, quali la solubilità<br />

ed il potere di diffusione. Oggi l’olfattologia dispone, oltre che di mezzi di indagine<br />

che prevedono una valutazione di tipo soggettivo e che richiedono la partecipazione e l’attenzione<br />

dell’esaminato, anche di metodiche di valutazione obiettive, che fanno riferi-<br />

38<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Rappresentazione schematica delle risposte di 22 neuroni olfattivi di rana all’insufflazione di<br />

aria carica di composti odorosi


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

mento a meccanismi riflessi involontari di ordine nervoso, respiratorio, cardiovascolare,<br />

oculopalpebrale, evocati dalla <strong>per</strong>cezione olfattiva. Tenuto conto delle diverse modalità di<br />

stimolazione di varie sostanze odorose e delle caratteristiche che ciascuna sostanza possiede,<br />

l’olfattometria clinica presuppone la ricerca, <strong>per</strong> ciascuna di esse, di una soglia<br />

olfattometrica di detezione, sufficiente a risvegliare una sensazione odorosa, e di una<br />

soglia di identificazione alla quale corrisponde il riconoscimento da parte dell’esaminato<br />

del tipo di odore somministrato. A tale scopo si preparano <strong>per</strong> ogni sostanza soluzioni scalari<br />

che si somministrano a partire dalla soluzione a minor concentrazione, fino a quando<br />

il soggetto in esame non avverte una <strong>per</strong>cezione non identificabile, ma evidente (soglia di<br />

detezione o, se preferite, la soglia di apparizione citata da Solinas). L’esame prosegue fino<br />

alla soglia di identificazione, valore <strong>per</strong> il quale il soggetto, come già ricordato, riconosce<br />

la natura della sostanza stimolante.<br />

Oltre che <strong>per</strong> l’olfattometria qualitativa, lo studio della soglia di identificazione è indispensabile<br />

<strong>per</strong> l’analisi del fenomeno della stanchezza olfattiva e dell’adattamento olfattorio.<br />

Infatti al <strong>per</strong>sistere della stimolazione <strong>per</strong> tempi e concentrazioni sufficienti, uno stimolo<br />

avvertito inizialmente come forte, va via via indebolendosi fino a rendersi quasi<br />

im<strong>per</strong>cettibile. Tale eclissi della sensazione olfattiva, che gli anglosassoni definiscono<br />

habituation, attribuita inizialmente ad una presunta inabilità dei recettori a rispondere a<br />

prolungate stimolazioni ripetitive e continue, oggi appare legata ad un fenomeno di origine<br />

centrale di tipo competitivo tra l’attività intrinseca del bulbo ed i segnali in arrivo che,<br />

man mano, vengono da questa soppressi. La durata della stanchezza è condizionata dalla<br />

concentrazione, dalla velocità di somministrazione e dalla durata dello stimolo ed è definita<br />

dal tempo che intercorre tra l’insorgenza del fenomeno, ottenuto con la somministrazione,<br />

in 2 min, di 2 l di tale sostanza odorosa, e la ricomparsa della sensazione olfattiva<br />

al valore di soglia precedentemente ottenuto. È ritenuta normale una fatica contenuta entro<br />

il limite di 2 o 3 minuti. Nel metodo basato sul riflesso olfatto-pupillare, lo stimolo olfattivo<br />

è capace di produrre una ben evidente miosi (restringimento della pupilla) della durata<br />

di 0,5 sec seguita talvolta da midriasi (dilatazione della pupilla) della durata di 1 sec<br />

(Luschinger e Brunetti). La fugacità della risposta ha consigliato una visualizzazione fotografica<br />

del riflesso (Semeria).<br />

Riepilogando diremo che lo stimolo olfattivo è generato da sostanze che sono presenti<br />

nell’aria che passa attraverso le fosse nasali. A causa della posizione della mucosa olfattiva<br />

solo una piccola parte di aria inspirata va a contatto con essa. Tale aria giunge alla<br />

mucosa <strong>per</strong> movimenti di convezione: l’aria in vicinanza della mucosa è calda; entrando<br />

aria fredda nella fossa nasale si genera un moto convettivo che <strong>per</strong>mette all’aria fredda<br />

entrata di andare a contatto con la mucosa e di generare stimoli olfattivi.<br />

Le sostanze odorose presenti nell’aria si sciolgono in un velo liquido, che è prodotto<br />

dalle cellule di sostegno, che ricoprono l’epitelio olfattorio. Il recettore olfattorio è quindi<br />

un chemiorecettore. La soglia del chemiorecettore varia da sostanza a sostanza. In genere<br />

bastano piccolissime concentrazioni del campione <strong>per</strong> raggiungere la soglia; ad es. <strong>per</strong>chè<br />

il metilmercaptano induca una sensazione odorosa, deve avere una concentrazione che<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

possiamo stimare intorno ad un milionesimo di milligrammo <strong>per</strong> ogni litro di aria inspirata.<br />

Il modo con cui una sostanza (presente nell’aria in quantità su<strong>per</strong>iore alla quantità<br />

soglia <strong>per</strong> quel recettore) inneschi un processo di trasduzione, è materia di studio. L’ ipotesi<br />

<strong>per</strong>corre due vie:<br />

1. La sostanza odorosa crea una variazione della <strong>per</strong>meabilità della membrana del recettore.<br />

2. La sostanza odorosa attiva i sistemi enzimatici specializzati responsabili della generazione<br />

del potenziale recettore.<br />

Domande in breve:<br />

1. Come facciamo a discriminare 3000-4000 odori diversi?<br />

2. Come possiamo distinguere le diverse concentrazioni in una stessa sostanza? Di<br />

quanto va aumentata la concentrazione della sostanza <strong>per</strong> avere una nuova sensazione<br />

odorosa?<br />

3. Vi è un fenomeno di adattamento dei recettori ad una determinata sostanza?<br />

Risposta n° 1: Se rispondessimo che <strong>per</strong> ogni sostanza odorosa esiste un recettore<br />

diverso il quesito sarebbe già risolto. Diciamo sarebbe <strong>per</strong>ché i recettori dal punto di vista<br />

istologico sono uguali. La selezione dei vari odori è quindi attuata da recettori morfologicamente<br />

uguali ma fisiologicamente e funzionalmente diversi.<br />

Risposta n° 2: La concentrazione di una sostanza <strong>per</strong>ché si abbia una sensazione odorosa<br />

più intensa necessita di un aumento del 30%. In altre parole ci vuole un’espansione<br />

del 30% dello stimolo <strong>per</strong>ché si riesca a discriminare una diversa intensità odorosa.<br />

La codificazione dello stimolo avviene nel seguente modo: la concentrazione della<br />

sostanza genera un potenziale di recettore di una certa ampiezza cui segue una scarica<br />

afferente di impulsi di una certa frequenza lungo le fibre del nervo olfattivo.<br />

Un aumento della concentrazione della sostanza del 30% genererà un potenziale di<br />

recettore più ampio cui seguirà una scarica afferente di impulsi di maggior frequenza.<br />

Schematicamente la discriminazione della concentrazione di una certa sostanza è:<br />

concentrazione sostanza−−−−−→ ampiezza del potenziale del recettore−−−−→<br />

frequenza della scarica nella fibra afferente.<br />

Risposta n° 3: Quando si è esposti <strong>per</strong> lungo tempo ad un odore sgradevole, ad un certo<br />

punto la sensazione odorosa non si avverte più. Ciò vuol dire che la soglia <strong>per</strong> quell’odore<br />

si è innalzata, <strong>per</strong> cui esso non viene più <strong>per</strong>cepito, mentre la soglia <strong>per</strong> gli altri odori<br />

resta bassa a valori normali.<br />

Funzione delle terminazioni dolorifiche<br />

Tra le cellule recettrici della mucosa olfattiva vi sono delle terminazioni libere di fibre<br />

nervose dolorifiche che fanno capo al nervo trigemino.<br />

Queste fibre nervose assolvono a due funzioni:<br />

1. Permettono di caratterizzare meglio l‘odore di una data sostanza in quanto la sensazione<br />

dolorifica suscitata dalla stessa sostanza si integra alla sensazione dei recettori olfattivi.<br />

Ad esempio, l’odore pungente che si avverte respirando del cloro gassoso è dovuto<br />

all‘integrazione delle due sensazioni: dolorifica ed olfattiva.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

2. Inducono il movimento riflesso dello starnuto. Quando le fibre dolorifiche sono stimolate<br />

molto intensamente si attiva l’arco riflesso dello starnuto, che tende a spostare lo<br />

stimolo nocivo (irritante) che lo ha provocato.<br />

Un arco riflesso che parte dalla stimolazione delle cellule recettrici (oltre al riflesso<br />

della salivazione e della secrezione gastrica che sono condizionati in quanto non nascono<br />

con l’individuo ma si instaurano con l’es<strong>per</strong>ienza), è il riflesso del fiutare, che scatta ogni<br />

qual volta si entra nella dimensione di voler apprezzare meglio gli odori. Quando annusiamo<br />

si crea una corrente d’aria verso la mucosa, con un transito di microatmosfera quantitativamente<br />

rilevante, <strong>per</strong> cui si ha una sensazione più approfondita degli odori. Esistono<br />

soglie di sensibilità che sono differenti da individuo ad individuo rispetto alla stessa sollecitazione;<br />

questi valori di soglia in una stessa popolazione si distribuiscono secondo una<br />

frequenza di tipo gaussiano, con un accentramento di unità componenti il campione in<br />

possesso di una soglia simile, e minoranze con una soglia minore o maggiore rispetto alla<br />

risposta accentrata della maggioranza.<br />

Tuttavia, <strong>per</strong> la sensibilità all’amaro esistono in un campione di popolazione due maggioranze<br />

con due soglie di sensibilità ragguardevolmente differenti, di cui una sarà sensibile<br />

a questa nota, mentre l’altra dimostrerà scarsa reattività. Accertato statisticamente<br />

questo atteggiamento duale nei confronti della nota amara, che è intimamente connessa<br />

con la sensazione di fruttato che a sua volta è qualificante <strong>per</strong> l’extravergine d’oliva, c’è<br />

la necessità di un giudizio collegiale statisticamente valido <strong>per</strong> quel che riguarda la valutazione<br />

delle caratteristiche organolettiche di un prodotto che non può essere affidata ad<br />

una <strong>per</strong>sona sola. Proprio la statistica prescriverebbe l’utilizzo di un campione numericamente<br />

significativo di <strong>per</strong>sone, scelte orizzontalmente tra una popolazione molto eterogenea,<br />

di diversa cultura, estrazione sociale ed interessi, affinché la media delle risposte<br />

possa avvicinarsi al vero il più possibile. Per motivi di praticità dovremo accontentarci di<br />

una commissione formata da dieci <strong>per</strong>sone scelte e selezionate da un determinato campione<br />

di popolazione, che presenta un valore medio di soglia analogo a quello di un’altro<br />

gruppo di dieci <strong>per</strong>sone proveniente dalla stessa popolazione. I Tecnici Degustatori di olio<br />

d’oliva, selezionati secondo quanto prescritto dall’allegato XII del Reg. CEE 2568/91, che<br />

dopo un <strong>per</strong>iodo di apprendistato di almeno 20 sedute di assaggio potranno iscriversi<br />

all’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Es<strong>per</strong>ti di olii d’oliva extravergini e vergini, potranno<br />

acquisire una metodologia di riconoscimento delle sensazioni tipiche dell’olio, che possono<br />

essere gradevoli, come la nota di fruttato, o sgradite come il rancido od altri difetti<br />

organolettici dell’olio.<br />

Quando non si rilevano difetti all’assaggio del campione esaminato si accorda come<br />

votazione minima individuale il voto 7, e poi si procede alla valutazione dell’armonia<br />

della sensazione di fruttato che ci riporta l’immagine di un frutto sano, fresco, raccolto<br />

quando raggiunge la maturazione tecnica <strong>per</strong> diventare olio. Le note olfatto-gustative tattili<br />

vengono rilevate e trascritte dall’assaggiatore sulla scheda presente nell’allegato XII<br />

del R. 2568/91, usata nell’ambito comunitario e nei paesi terzi. In questa scheda trova spazio<br />

la descrizione di molti attributi positivi.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Con il regolamento successivo, la comunità ha solo proposto un elenco di questi attributi<br />

<strong>per</strong> limitarne l’impiego nel nuovo foglio di profilo che al momento non ha ancora<br />

corso legale. Sopravvivono nella nuova semplificata scheda solo tre descrittori positivi:<br />

fruttato, amaro e piccante, che vengono valutati in funzione della presenza/assenza dei<br />

difetti riscaldo, muffa, avvinato-inacetito-acido-agro, morchia, metallico, rancido, altri da<br />

specificare..., elencati nella parte alta della scheda. Ad ogni descrittore positivo o negativo<br />

è affiancata una linea orizzontale lunga 10 cm. Se l’assaggiatore rileva difetti, deve<br />

marcarne l’intensità tradotta in lunghezza con un segno sulla retta: se il difetto è piccolo<br />

apporrà una X dopo pochi millimetri o centimetri, più questo è grande, più si avvicinerà<br />

al limite dei 10 cm. La linea non è millimetrata, quindi il panellista si sposta psicologicamente<br />

su di essa con il segno X: sarà poi il capo panel con un lucido millimetrato da<br />

sovrapporre sulla scheda a dare un valore numerico alla applicazione del contrassegno.<br />

Il capo panel deve annotare le intensità attribuite dai singoli; registrare sul programma<br />

informatico allegato al metodo le intensità date dagli assaggiatori <strong>per</strong> ogni attributo del<br />

foglio di profilo, provvedere al calcolo della mediana (non della media!) e alla corrispondente<br />

classificazione; deve tener conto dell’eventuale difetto indicato sotto la voce “altri”<br />

quando è <strong>per</strong>cepito da almeno il 50% degli assaggiatori.<br />

La ripresa dei dati deve essere fatta <strong>per</strong> ogni campione facendo uso della matrice a 10<br />

colonne riferibili ai 10 descrittori sensoriali ed n linee corrispondenti ad n panellisti impiegati.<br />

In assenza di difetti l’olio può essere considerato extravergine solo se sa anche di<br />

fruttato! L’olio d’oliva è classificato sotto la denominazione:<br />

vergine extra: quando la mediana dei difetti è uguale a 0 e la mediana del fruttato è<br />

su<strong>per</strong>iore allo 0;<br />

vergine: quando la mediana dei difetti è su<strong>per</strong>iore a 0 ed inferiore o pari a 2,5 con una<br />

mediana del fruttato su<strong>per</strong>iore allo 0;<br />

vergine corrente: quando la mediana dei difetti è su<strong>per</strong>iore a 2,5 ed inferiore o pari a 6,0<br />

o quando la mediana dei difetti è inferiore o pari a 2,5 e la mediana del fruttato è pari allo 0;<br />

vergine lampante: quando la mediana dei difetti è su<strong>per</strong>iore a 6,0.<br />

Per mediana dei difetti intendiamo la mediana del difetto <strong>per</strong>cepito con la maggiore<br />

intensità. Il valore del coefficiente di variazione robusto <strong>per</strong> questo difetto deve essere inferiore<br />

o pari al 20%. Il capo panel deve anche segnalare se l’olio è particolarmente amaro,<br />

e solo nel caso in cui la mediana di chi ha segnalato questo evento sia su<strong>per</strong>iore a 5.<br />

Coefficiente di variazione % robusto<br />

s*<br />

CVR = ----- 100<br />

Me<br />

Il CV%r rappresenta un numero puro, cioè un numero senza dimensione, che stima<br />

molto a<strong>per</strong>tamente la <strong>per</strong>centuale di variabilità della serie dei valori analizzata. Questo è<br />

il motivo <strong>per</strong> cui costituisce un parametro assai chiarificatore sulla credibilità delle valu-<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

tazioni dei panellisti. Il descrittore di fruttato nell’extravergine non sempre è approssimabile<br />

ad una curva normale di Gauss, bensì ad altre curve di distribuzione note come binomiale<br />

negativa o esponenziale negativa (nel caso continuo). Questo andamento è dovuto<br />

alla natura stessa dei descrittori che sono di carattere negativo (difetti), <strong>per</strong> cui con bassa<br />

frequenza di <strong>per</strong>cezione (accadimento). Le tecniche robuste si basano sulla mediana come<br />

estimatore della tendenza centrale di una distribuzione; questa <strong>per</strong>mette di evidenziare ed<br />

elidere automaticamente l’effetto dei valori fuori norma (outlier) mantenendo valido il<br />

concetto della maggior frequenza di accadimento.<br />

L’adattamento del parametro alle schede di analisi sensoriale è quasi naturale, l’utilizzo<br />

della mediana ha <strong>per</strong>messo il raggruppamento di dati provenienti da panel di diverse<br />

zone e costumi, cosa che prima sembrava improbabile solo <strong>per</strong>ché tali dati erano affetti da<br />

una rumorosità <strong>per</strong> l’ esistenza di pochi valori anormali (nota è la inclinazione della media<br />

a lasciarsi “allontanare” o trasportare dagli outliers). L’applicazione di tali tecniche ha <strong>per</strong>messo<br />

di estrapolare meglio i dati contenuti nelle schede di nuovo tipo introdotte dal COI;<br />

infatti, qualora si fossero ado<strong>per</strong>ate le tecniche classiche, le statistiche di controllo non<br />

sarebbero state degne di fede. A causa dell’impiego di tecniche robuste, non più basate<br />

sulla nota curva normale, ci ha fatto inciampare in un dilemma: l’inapplicabilità di tutte le<br />

tecniche di verifica diligentemente messe a punto dalle varie organizzazioni di standardizzazione<br />

e basate su statistiche parametriche quali la media e la deviazione standard e le<br />

connesse distribuzioni probabilistiche del t di Student e dell’F di Snedecor.<br />

Per una valutazione affidabile dei risultati ottenuti con l’applicazione del nuovo metodo<br />

agli olii si è ricorso all’uso di nuove metodologie derivanti dal medesimo ragionamento<br />

che ha lanciato le tecniche robuste. Il punto di partenza è proprio la critica all’utilizzo<br />

ormai im<strong>per</strong>versante del teorema del limite centrale che giustamente afferma che qualsiasi<br />

combinazione lineare di funzioni di distribuzioni non note, <strong>per</strong> n tendente all’infinito,<br />

tende alla distribuzione normale. Per cui molte distribuzioni sconosciute vengono approssimate<br />

alla normale <strong>per</strong> n tendente all’infinito. Già Poisson aveva raccomandato la grandezza<br />

di n, che su<strong>per</strong>ava abbondantemente le centinaia di individui.<br />

A questo punto ogni insieme di origine sensoriale o chimica è troppo limitato <strong>per</strong> poter<br />

essere oggetto del noto teorema e quindi l’unica soluzione rimane quella di analizzare i<br />

dati mediante le moderne tecniche esplorative robuste e l’applicazione di nuovi stimatori,<br />

molto più efficaci, non sempre di tipo parametrico (si faccia confronto con lo stimatore di<br />

James-Stein, Le Scienze n. 109, 1977). Più semplicemente, si tratta di una tecnica che<br />

mediante la simulazione mirata con ricampionamento continuo <strong>per</strong>mette di ottenere dall’insieme<br />

campionario iniziale una serie di alcune centinaia o migliaia di campioni di simile<br />

struttura da poter analizzare insieme. In pratica è come se si potesse realmente ripetere<br />

la prova, in oggetto di analisi, <strong>per</strong> un numero enorme di volte e <strong>per</strong> ognuna di queste<br />

estrarne la statistica scelta <strong>per</strong> creare un nuovo insieme delle statistiche derivate dalla<br />

simulazione (statistiche di bootstrap, lett.: tirante dello stivale, stringa che chiude al centro<br />

convergendo da diverse asole o repliche di prove). Dall’analisi di questo nuovo insieme<br />

(molto più vicino alla preconizzata popolazione teorica) è possibile giudicare i risul-<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

tati in tutta attendibilità senza appoggiarsi ad approssimazioni e statistiche complesse.<br />

Le metodologie parametriche classiche ed il bootstrap hanno come fine comune la<br />

valutazione dell’accuratezza della stima campionaria, effettuata qualunque essa sia (statistiche<br />

campionarie, effetti nell’analisi della varianza, coefficienti di regressione, di correlazione,<br />

ecc...). La potenza dei test parametrici è altissima e possiamo con una notevole<br />

fiducia (al 95%) asserire che, nelle opportune condizioni di applicabilità delle assunzioni<br />

previste, le stime parametriche (intervalli di confidenza), sono accurate e validabili.<br />

La frase nelle opportune condizioni di applicabilità delle assunzioni previste rende<br />

su<strong>per</strong>fluo il bootstrap se il campione deriva da una popolazione di cui si conosce tutto,<br />

compresa la distribuzione probabilistica; nel caso contrario in cui nulla si sa sulla popolazione<br />

da cui il campione è estratto, la distribuzione oltre che ignota è anche non riconducibile<br />

alla gaussiana e la numerosità del campione non <strong>per</strong>mette alcuna trasformazione<br />

accessoria, come accade nella stragrande maggioranza dei casi s<strong>per</strong>imentali reali.<br />

La distribuzione di grandezza definita del bootstrap con il replacement (rimpiazzamento)<br />

sul campione originario è molto utile <strong>per</strong> scovare effetti subdoli presenti nei dati<br />

campionari, che a volte pur mostrando una certa omogeneità, con la distribuzione delle<br />

statistiche di bootstrap evidenziano una eccessiva dis<strong>per</strong>sione o una bimodalità. La causa<br />

di tutto questo è dovuta quindi all’instabilità del campione e la bassa numerosità di campionamento.<br />

Dal punto di vista chimico l’olio extravergine d’oliva è costituito <strong>per</strong> larga<br />

parte da trigliceridi (fino al 98%) e, <strong>per</strong> quel che rimane, da composti liposolubili e polari.<br />

La presenza non gliceridica è data da sostanze che sono trattabili con alcali concentrati,<br />

chiamate saponificabili, come i fosfolipidi (fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina).<br />

Gli alcali concentrati invece non sortiscono alcun effetto sulla quota insaponificabile<br />

dell’olio che comprende sostanze come gli alcoli, gli idrocarburi, gli steroli ed i tocoferoli.<br />

L’insaponificabile costituisce la parte nobile dell’extravergine, a causa dell’apporto alimentare<br />

qualitativo di sostanze di pregio biologico e la parte importante <strong>per</strong> l’identificazione<br />

di eventuali frodi in commercio. La composizione di questa quota non è re<strong>per</strong>ibile<br />

in altri grassi alimentari, comprende composti molto diversi tra loro ed è quantitativamente<br />

valutabile intorno al 2-5%. Le sostanze antiossidanti, unitamente ad altri componenti<br />

minori, fanno parte della frazione insaponificabile dell’olio. Alcoli triterpenici, come<br />

il cicloartenolo ed il metilencicloartenolo, insieme al componente sterolico b-sitosterolo<br />

dimostrano un’azione-barriera contro l’assorbimento del colesterolo nell’intestino. Sono<br />

da considerarsi precursori biogenetici degli steroli.<br />

Steroli: sono particolarmente indagati dal punto di vista chimico, <strong>per</strong>chè non sono stati<br />

sottoposti ad interventi di mutagenesi, come invece è accaduto con la struttura degli acidi<br />

grassi. Consentono una identificazione sicura di grassi di diversa origine. Il b-sitosterolo<br />

è un caratterizzante degli oli vegetali, mentre il colesterolo lo è <strong>per</strong> quelli di origine animale.<br />

Polifenoli e Tocoferoli sono molto importanti tra i componenti polari minori.<br />

Specialmente i primi sono composti in grado di prevenire i processi di ossidazione a carico<br />

degli acidi grassi, contribuendo in tal modo a rendere l’olio stabile nel tempo e rallentando<br />

il processo di irrancidimento. Inoltre contrastano e sbarrano il passo alle trasforma-<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

zioni radicaliche, inibendo la neogenesi di molecole anomale alteranti i normali processi<br />

di membrana nelle cellule dell’organismo. Nell’olio vergine di oliva i polifenoli sono presenti<br />

in quantità che vanno da 50 a 500 milligrammi <strong>per</strong> chilo: comprendono un vasto<br />

gruppo di sostanze, i bioflavonoidi come il tirosolo e l’idrossitirosolo, derivati dalla demolizione<br />

del principio amaro delle olive, il glucoside oleoeuropeina. Per svolgere un’azione<br />

antiossidante, nei grassi il rapporto tra la quantità di acidi grassi e vitamina E (tocoferolo)<br />

non deve mai essere inferiore a 0,79 (Hove e Harris); nell’olio d’oliva tale rapporto<br />

è pari a 1,87, mentre sarebbe inferiore nella maggior parte degli altri olii vegetali.<br />

La loro concentrazione diminuisce in recipienti esposti all’azione dell’aria ed a quella<br />

della luce. I polifenoli hanno una concentrazione maggiore nelle olive verdi, mentre la<br />

loro presenza cala con la maturazione. Sono responsabili del sentore di amaro e piccante<br />

nell’olio nuovo. La loro degradazione comporterebbe un viraggio organolettico dell’olio<br />

verso il dolce. L’oleoeuropeina riveste un ruolo di grande importanza tra i composti fenolici:<br />

il suo progressivo scadimento comporta anche un impoverimento dell’amaro, in<br />

quanto i suoi prodotti di degradazione, come l’idrossitirosolo, non possiedono sapore<br />

amaro. I polifenoli hanno un’azione utile sulla protezione dei capillari. L’oleoeuropeina ha<br />

azione coronaro-dilatatrice, anticolesterolemica ed ipoglicemica.<br />

Caroteni e clorofille sono sostanze coloranti liposolubili: il b-carotene o provitamina A<br />

contenuto nell’olio viene scissa nel fegato umano <strong>per</strong> azione dell’enzima carotenasi in due<br />

molecole di vitamina A liposolubile. La clorofilla è un cocktail di due componenti, cioè la<br />

clorofilla denominata A di sfumatura cromatica verde - bleu e la clorofilla B che possiede<br />

la tonalità verde - giallo: sono responsabili del colore verde dell’olio nuovo; con l’invecchiare<br />

del prodotto ed il degradarsi della clorofilla, questo trascolora verso il giallo.<br />

Bisogna <strong>per</strong>ò rilevare che alcuni olii sono caratterizzati dal giallo anche in gioventù, come<br />

nel caso del ligure.<br />

La parte lipidica dell’olio viene definita quota saponificabile: tale denominazione deriva<br />

dalla caratteristica, propria degli acidi grassi, di potersi legare al sodio ed al potassio,<br />

formando sali che prendono il nome di saponi. La porzione non lipidica dell’olio non possiede<br />

tale caratteristica, e viene generalmente detta insaponificabile.<br />

Gli acidi grassi si dividono in due gruppi:<br />

1. Acidi grassi saturi.<br />

2. Acidi grassi insaturi che possono essere monoinsaturi o polinsaturi.<br />

Per spiegarci meglio faremo un riferimento visivo ad una comune catena metallica che<br />

presenta anelli ben chiusi e saldati: in questo caso siamo in presenza di un acido grasso<br />

saturo; se una sola maglia della catena è semia<strong>per</strong>ta, siamo in presenza di un acido grasso<br />

monoinsaturo; se le maglie a<strong>per</strong>te sono più di una abbiamo un acido grasso polinsaturo.<br />

Gli acidi grassi mono e polinsaturi hanno un alto valore biologico. Facendo riferimento ai<br />

valori medi dell’extravergine d’oliva italiano, diremo che i trigliceridi coprono una quota<br />

del 95-98%, e sono localizzati in natura quasi tutti nella polpa delle drupe.<br />

Il 51% dei trigliceridi presenta il glicerolo legato a tre molecole di acido oleico, mentre<br />

nel restante 49% i gruppi primari del glicerolo sono di norma legati all’acido oleico,<br />

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mentre il gruppo secondario è legato ad un altro acido grasso, che nel 21% dei casi è l’acido<br />

palmitico, e nel 7% l’acido linolenico.<br />

CH2-OH + COOH-R1 CH2-O-COO-R1<br />

⎜ ⏐<br />

CH-OH + COOH-R2 ⇒ CHO-COO-R2<br />

⎜ ⏐<br />

CH2OH + COOH-R2 CH2-O-COO-R3<br />

glicerolo acidi grassi trigliceride<br />

L’extravergine, difformemente dai grassi di origine animale vede nella sua composizione<br />

in prevalenza acidi grassi insaturi. Esso contiene soprattutto acido oleico (monoinsaturo)<br />

<strong>per</strong> il 70-80%, ma anche acidi grassi polinsaturi (linoleico ed a--linolenico) <strong>per</strong> il<br />

10% circa, che sono detti essenziali <strong>per</strong>chè non sintetizzabili dall’organismo umano e<br />

quindi assumibili solo con la dieta; la loro presenza <strong>per</strong>centuale nell’olio è vicina a quella<br />

della componente lipidica del latte materno. L’acido stearico è un acido saturo presente<br />

nell’olio nella misura dell’1,5-3,5%. Come abbiamo visto i legami insaturi possono<br />

essere uno o più di uno: la presenza di doppi legami assegna fluidità al grasso che sarà<br />

tanto maggiore quanto più elevata è la presenza dei doppi legami. La presenza dei legami<br />

insaturi espone <strong>per</strong>ò gli acidi grassi all’attacco dell’ossigeno determinando il processo di<br />

auto ossidazione che è proporzionale al n° dei doppi legami; nel caso dell’extravergine<br />

d’oliva siamo in presenza di una composizione acidica con insaturazione non troppo forte<br />

e presenza di antiossidanti che generano particolare stabilità.<br />

Il tessuto adiposo degli animali terrestri, che hanno una T di 37° C, ha una composizione<br />

che vede la predominanza degli acidi grassi saturi, mentre i grassi contenuti nei frutti<br />

e nei semi sono in prevalenza acidi grassi insaturi, eccezion fatta <strong>per</strong> l’olio di palma e<br />

di cocco che derivano da piante con un habitat di tipo tropicale, e quindi composti quasi<br />

esclusivamente da acidi grassi saturi. L’oliva ha nella sua composizione un 10% di polinsaturi,<br />

che è una quantità adeguata <strong>per</strong> l’organismo umano, mentre gli olii di semi ne contengono<br />

fino al 70% (l’olio di cartamo). Il pesce che vive in un habitat dove le tem<strong>per</strong>ature<br />

sono alquanto fredde, denuncia nella sua struttura biologica acidi grassi polinsaturi a<br />

cinque e sei doppi legami.<br />

I grassi o lipidi sono fondamentali <strong>per</strong> la vita, parimenti ad altri principi nutritivi come<br />

le proteine, i carboidrati, le vitamine, i sali minerali e l’acqua. Sono un carburante energetico<br />

<strong>per</strong> l’organismo e non solo: sono parte integrante delle membrane cellulari sotto<br />

forma di fosfolipidi, sono presenti nelle lipoproteine trasportatrici ematiche dei lipidi stessi<br />

e sono precursori di alcuni ormoni. Funzionano da mezzo di trasporto obbligatorio delle<br />

vitamine liposolubili (A, D, E, K). Nei lipidi è stata accuratamente analizzata la composizione,<br />

la resistenza al deterioramento ossidativo e quelli che sono gli effetti metabolici sia<br />

sulle <strong>per</strong>sone che godono di ottima salute che su quelle malate. Alla base di molte malattie<br />

esiste un meccanismo <strong>per</strong>ossidativo, innescato dai prodotti intermedi dell’ossigeno da<br />

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cui ci si difende assumendo prodotti antiossidanti ed abbassando la soglia del substrato<br />

<strong>per</strong>ossidabile. Gli acidi grassi saturi, se usati abbondantemente nella nostra alimentazione,<br />

portano ad un indurimento delle membrane biologiche che diventano meno <strong>per</strong>meabili,<br />

con un aumento di colesterolo plasmatico causato da una inibizione dei recettori delle<br />

lipoproteine a bassa densità (Publio Viola).<br />

Gli acidi grassi polinsaturi invece, aumentano la fluidità delle membrane e favoriscono<br />

l’attività dei recettori; come nota negativa subiscono facilmente l’innesco <strong>per</strong>ossidativo<br />

con un deterioramento della attività cellulare e l’alterazione dell’apoproteina b-100<br />

delle LDL che in questo modo non individua più i recettori cellulari.<br />

La <strong>per</strong>ossidazione degli acidi grassi polinsaturi a livello dei neuroni può danneggiare<br />

la trasmissione degli impulsi e sollecitare il processo di invecchiamento (P. Viola).<br />

Pur essendo vitali <strong>per</strong> l’organismo il loro utilizzo alimentare non deve essere mai<br />

eccessivo e va in parallelo con l’apporto degli agenti antiossidanti. Chi non subisce l’insulto<br />

dei prodotti intermedi dell’ossigeno, sono gli acidi grassi monoinsaturi, che non provocano<br />

blocchi dei recettori <strong>per</strong> le LDL e consentono una buona fluidità delle membrane<br />

come pure i polinsaturi. In alimentazione l’alto valore biologico dei grassi alimentari va<br />

considerato in rapporto al complesso degli alimenti con cui ci nutriamo, sia dal punto di<br />

vista quantitativo e quindi calorico, che qualitativo <strong>per</strong>chè va rapportato alle altre sostanze<br />

nutritive. “Il pranzo veloce” e la ridotta attività fisica, il nuovo stile di vita e le mutazioni<br />

culturali in alimentazione, hanno generato un’abitudine all’errore alimentare con frequenti<br />

squilibri in nutrienti: i<strong>per</strong>uso dei cibi con acidi grassi saturi, ed anche dei polinsaturi<br />

a scapito dei monoinsaturi; decremento dell’uso dei carboidrati mentre tra questi pros<strong>per</strong>ano<br />

gli oligosaccaridi; incremento del consumo degli alimenti di origine animale che<br />

sono ad alto valore biologico, ma che concentrano acidi grassi saturi strutturali; infine la<br />

conservazione dei vegetali spesso non è corretta e la raffinazione degli alimenti ne riduce<br />

il contenuto minerale, vitaminico, antiossidante con una <strong>per</strong>dita di fibre grezze vegetali.<br />

Il nuovo orientamento del gusto della civiltà post-industriale ha un ritorno negativo<br />

sulla salute delle popolazioni con un’espansione delle malattie metaboliche e degenerative.<br />

Da qui la necessità di recu<strong>per</strong>o dei principi della Dieta Mediterranea: più cereali e più<br />

leguminose con i loro carboidrati complessi; più vegetali freschi con il loro apporto in<br />

fibre, minerali e vitamine con l’aggiunta di frutta di stagione; più pesce con i suoi acidi<br />

grassi della serie w 3; più extravergine d’oliva a scapito di altri grassi alimentari.<br />

Contenuto consumo di carne e dei prodotti lattiero-caseari. Questo <strong>per</strong>ò non vuol dire<br />

rinunciare ad una grigliata di chianina o alla autentica mozzarella di bufala quando se ne<br />

presenta l’occasione. L’olio d’oliva svolge una sicura azione protettiva sui processi del<br />

metabolismo, sui vasi, sullo stomaco, sul fegato e sulle vie biliari; sostiene l’accrescimento<br />

e preserva l’uomo anche in tarda età.<br />

Per l’equilibrio dei suoi componenti, il ruolo importante dell’acido oleico (monoinsaturo)<br />

e la presenza significativa e congrua di acido linoleico ed a-linolenico (polinsaturi<br />

essenziali), <strong>per</strong> avere in dote un consistente patrimonio antiossidante, l’olio extravergine<br />

d’oliva merita la preferenza che i dietologi gli attribuiscono, ed ancor più la passione che<br />

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i gastronomi gli dedicano, a causa delle sue sfumature aromatiche, che mostrandosi nelle<br />

tante cornici zonali sempre diverse <strong>per</strong> ambienti e stagioni, cercano, a volte riuscendoci,<br />

la giusta armonia con i piatti che incontrano.<br />

L’abbinamento dell’olio con i cibi può avere un respiro su base regionale, in quanto la<br />

storia del gusto determinata dal palato della popolazione autoctona, ha garantito che negli<br />

anni si selezionasse e consolidasse quel tipo di preparazione gastronomica condita proprio<br />

con l’olio del luogo, oppure l’accostamento può evolvere verso una sorta di adattamento<br />

intraregionale con un multiolio finalizzato a coprire una gamma di piatti molto diversi tra<br />

loro (ad es. carne o pesce) mediante l’arrangiamento tecnologico della macchina di frangitura<br />

(ad es. sostituzione dei martelli con le lame); avremo in questo caso un ventaglio di<br />

più olii, la cui produzione pur originando dalla stessa partita d’olive, li suggerirà o molto<br />

fruttati con note spinte (ma a scansioni controllate) di amaro e di piccante, od abbastanza<br />

dolci ed organoletticamente non coprenti. Appare chiaro che mentre nel primo caso si realizza<br />

l’abbinamento usando un olio tipico i cui descrittori sono già formalizzati in un disciplinare,<br />

nel secondo si rende organoletticamente disponibile <strong>per</strong> più usi gastronomici un<br />

prodotto locale (il multiolio) che allontanandosi scientemente dalla tipicità va a surrogare<br />

quell’olio che necessitando di precise note caratteriali extraregionali dovrebbe essere<br />

importato da altre zone. Ai palati più es<strong>per</strong>ti apparrà subito chiaro che un olio scarsamente<br />

fruttato e tendente al dolce prodotto in un frantoio toscano da cultivar autoctone, e quindi<br />

teoricamente reso ado<strong>per</strong>abile <strong>per</strong> condire un filetto di spigola cotta al vapore, sarà<br />

organoletticamente diverso da un olio tradizionalmente dolce che arriva dalla Riviera ligure<br />

di Ponente prodotto con drupe di taggiasca.<br />

Nell’o<strong>per</strong>azione dell’abbinamento sarà utile uscire dai luoghi comuni: se si cerca, ad<br />

esempio, un prodotto da abbinare ad un determinato piatto che possegga scansioni di mandorla<br />

e cipresso, tipiche dell’olio toscano, od un’altra produzione che abbia tra le note<br />

caratteriali il sentore di pomodoro che è tipico di certi olii siciliani, non è detto che li troveremo<br />

a tutti i costi in un olio del Chianti o del Belice; dovremo piuttosto cercare un olio,<br />

qualunque sia la sua provenienza, che sia davvero mandorlato o che ricordi al gustolfatto<br />

la foglia di pomodoro. Se invece una preparazione gastronomica ha forti, storiche radici<br />

regionali, come ad es. la panzanella, non dovremo far altro che condire con quell’olio che<br />

da sempre si è scelto di usare in terra di Toscana, cioè una produzione del Chianti classico<br />

con almeno tre punti di fruttato, due di amaro e due di piccante, <strong>per</strong>ché essendo questo<br />

un abbinamento <strong>per</strong> competizione, un prodotto con minor impatto organolettico non reggerebbe<br />

la presenza della cipolla di Tropea cruda, il pepe, l’aromatico sedano e l’opzionale,<br />

acre cetriolo. Nell’abbinamento <strong>per</strong> compensazione le note aromatiche del condimento<br />

e del piatto si incontrano completandosi. Nell’insalata ai funghi porcini raccolti tra<br />

i larici, i faggi e le betulle sulla stretta e scomoda via che da Pistoia, passando <strong>per</strong> le<br />

Piastre, conduce all’Abetone, c’è un anello mancante tra la fresca e pungente fragranza di<br />

sottobosco del giovane Boletus edulis ed il sapore pastoso ed omogeneo ma anche risolvente<br />

e deciso delle scaglie di parmigiano che completano il piatto.<br />

In questo caso occorrerà un olio che non accentui la presenza del formaggio, ma che<br />

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faccia da elastico aromatico con i funghi; quindi dovrà avere almeno due punti di fruttato<br />

con un amaro e piccante al primo scalino. Questo discorso ha una sua validità quando si<br />

condisce a crudo. In cottura il discorso è diverso, e bisogna fare attenzione che non venga<br />

usato a caldo un olio che sia anche lievemente difettoso <strong>per</strong>ché in questo caso l’evoluzione<br />

della nota aromatica negativa è esponenziale.<br />

Se le tem<strong>per</strong>ature adatte all’extravergine saranno rispettate (160-170 °C), gli aromi sviluppati<br />

saranno minimi. In cottura è sconsigliabile anche un olio che abbia più di due punti<br />

di amaro o di piccante: un olio con queste forti connotazioni caratteriali può essere usato<br />

solo <strong>per</strong> condire a crudo in abbinamenti <strong>per</strong> competizione.<br />

Un caso di abbinamento <strong>per</strong> competizione molto spinta è quello di un olio fruttato<br />

intenso ottenuto con cultivar Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola e che possiede<br />

sentore di oliva verde ed erbaceo di pomodoro, che con quattro punti di fruttato, due di<br />

amaro e tre di piccante può essere usato nella preparazione del salmoriglio (sarmorigghiu),<br />

una salsa tradizionale in Sicilia, ma usata anche in Calabria. Nella preparazione viene<br />

sbattuto con una forchetta, insieme ad altri ingredienti come 1/2 bicchiere di acqua calda,<br />

il succo di due limoni, sale, pepe, uno spicchio d’aglio schiacciato, un mazzetto di prezzemolo<br />

tritato, un cucchiaio abbondante di origano fresco. Questo liquido che viene scaldato<br />

a bagno maria <strong>per</strong> cinque minuti, cioè abbastanza <strong>per</strong> esaltare la fragranza degli<br />

ingredienti aromaticamente caratterizzanti e sufficientemente poco <strong>per</strong> non ammazzare<br />

l’olio; serve di norma <strong>per</strong> condire il pesce spada alla griglia, ma non il pesce azzurro (aguglie,<br />

sgombri, sauri) <strong>per</strong> il quale sarà di bisogno il sarmorigghiu russu(cioè rosso), variante<br />

nella quale compaiono i pomodori da salsa arrostiti e passati invece dell’acqua e del<br />

limone ed un extravergine con un punto in più d’amaro.<br />

Un olio siffatto compete bene con aglio, prezzemolo ed origano fresco (quello secco è<br />

ancora più aromatico!), e dovrà condire in maniera ottimale un trancio di pesce spada grigliato.<br />

La classificazione dei pesci si basa sul contenuto dei grassi: lo spada ha una frazione<br />

lipidica dell’8-9%, quindi è semigrasso; più grasso c’è, e man mano che passa il<br />

tempo dalla cattura, più spinto è l’irrancidimento. Se potessimo indicare su una linea retta<br />

della lunghezza di dieci centimetri l’espressione numerica dell’intensità relativa al descrittore<br />

principale dei pesci d’acqua salata, cioè il sentore di alga marina, nel caso dello spada<br />

saremmo vicini ai valori medi, mentre nella retta che descrive il vertice aromatico della<br />

salsa, non possiamo che collocarci intorno ai valori medio-alti: qui la validità dell’abbinamento<br />

potrebbe essere considerata al limite, ma non poi troppo se si pensa alla variabile<br />

aromatica del carbone di legna utilizzato <strong>per</strong> grigliare, che ovviamente è addizionale.<br />

A questo punto, <strong>per</strong> convalidare l’abbinamento storico salmoriglio-spada che viene<br />

dalla cultura gastronomica delle genti di Sicilia, dovremo ritornare <strong>per</strong> un attimo a quanto<br />

affermato precedentemente nella esposizione della fisiologia del gusto-olfatto (Istituto<br />

di Fisiologia dell’Università di Bologna). L’aumento della intensità dello stimolo produce<br />

un aumento dell’ampiezza del potenziale generatore del recettore, e conseguentemente un<br />

aumento della frequenza di scarica lungo la fibra afferente; si ha anche un aumento del<br />

numero di recettori sensibili a quel tipo di stimolo che iniziano a scaricare. Queste azioni<br />

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combinate fanno sì che un aumento della intensità dello stimolo sia recepita come aumento<br />

della sensazione gustativa.<br />

Se ci domandiamo: Qual’è l’incremento dello stimolo minimo che bisogna avere <strong>per</strong>ché<br />

si abbia un incremento significativo della sensazione gustativa?<br />

La risposta è che l’intervallo è del 30%. Il concetto è che l’odore salso dello spada<br />

debba essere riconoscibile ed intervallato dall’impatto speziato della salsa all’olio, senza<br />

che i due valori si allontanino eccessivamente tra loro su quella linea retta che abbiamo<br />

idealmente tracciato e su cui riportiamo i due valori espressi. L’intervallo giusto tra i due<br />

apogei aromatici potrebbe essere del 30%/60%, non meno <strong>per</strong> non andare in sovrapposizione,<br />

né di più <strong>per</strong> non allungare in maniera eccessiva l’elastico aromatico.<br />

Perfetta l’integrazione di un olio mediamente fruttato (con 3 di frutto, 1 di amaro, 2 di<br />

piccante) di Nocellara che non prevarica basilico e pinoli ma che regge benissimo l’aglio,<br />

il prezzemolo ed il sedano nel Pesto di Favignana, dall’isola delle Egadi al largo di<br />

Trapani; completano la preparazione i pomodori freschi a pezzetti, che vanno ad integrare<br />

aromaticamente quel sentore di foglia di pomodoro già presente nell’olio; poi aggiustiamo<br />

di sale e di pepe. Questa è una salsa ado<strong>per</strong>ata <strong>per</strong> condire gli spaghetti. Nella lista<br />

degli abbinamenti <strong>per</strong> competizione in ambito regionale merita la menzione la minestra di<br />

fave e cicorie selvatiche alla pugliese: a causa del pur piacevole ma pronunciato amaro<br />

delle cicoriette selvatiche raccolte in loco in campo a<strong>per</strong>to, della presenza della cipolla di<br />

Tropea e del sapore deciso delle fave bianche fatte bollire fino allo sbriciolamento, l’olio<br />

che si aggiunge a crudo non può che essere di Coratina e proveniente dalla zona di Andria,<br />

con quattro punti di fruttato, tre di amaro e tre di piccante.<br />

Potremmo tracciare una linea di demarcazione tra gli olii leggermente fruttati, olii<br />

mediamente fruttati, olii con un fruttato intenso. Questa è una distinzione fatta <strong>per</strong> praticità,<br />

in quanto l’extravergine si palesa, relativamente alle qualità aromatiche, in forme<br />

molto diverse tra loro. Questa praticità non deve essere finalizzata esclusivamente ad una<br />

migliore commercializzazione del multiolio, ma piuttosto aprire la strada ad abbinamenti<br />

culinari più corretti. Questo è un argomento che tratteremo in maniera approfondita in un<br />

futuro copyright, mentre in questa sede ci limiteremo a disegnare una linea generale di<br />

comportamento. Nell’abbinamento <strong>per</strong> competizione il tipo di olio da usare crudo è da<br />

mettere organoletticamente in relazione con la risultante forza aromatica (apogeo aromatico)<br />

degli alimenti da condire. Un olio a basso impatto aromatico è appropriato <strong>per</strong> insalate<br />

verdi, ortaggi cotti al vapore, verdure lessate, pesce cotto al vapore, pesce marinato a<br />

crudo, carpacci, bottarga in infusione di olio fresco, soprattutto le salse e fritture, e si propone<br />

bene negli abbinamenti <strong>per</strong> compensazione.<br />

Un olio fruttato medio è confacente a salse mediterranee speziate con erbe officinali,<br />

nelle preparazioni di ortaggi vivaci come melanzane e pe<strong>per</strong>oni all’olio, nelle cotture in<br />

umido, nei sughi, con il lesso rifatto; il suo uso elettivo è <strong>per</strong>ò accorciare le distanze aromatiche<br />

negli abbinamenti <strong>per</strong> compensazione. Gli olii intensamente fruttati sono una<br />

salsa naturale, quindi sono adatti a radicchi di campo e verdure crude di sapore gagliardo,<br />

al carciofo, al sedano, ai finocchi, ai legumi, <strong>per</strong> rifinire da ultimo minestroni, pasta e<br />

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fagioli, zuppe di verdura; sono deputati agli abbinamenti <strong>per</strong> competizione. L’olio extravergine<br />

d’oliva ha un’ottima tenuta tecnica al calore, quindi è da prediligere anche in cottura.<br />

Ma cos’è la cottura? È un’o<strong>per</strong>azione che con diverse tecniche rende più digeribile,<br />

più appetibile od organoletticamente più seducente una sostanza alimentare. Esistono alimenti<br />

che si possono mangiare solo cotti, come i cereali interi o sfarinati (riso, orzo, granturco,<br />

frumento ecc.), e loro derivati come la pasta alimentare, il pane, la pasta da pasticceria,<br />

vegetali come gli asparagi, le patate, i legumi, le melanzane. Il primo tentativo di<br />

cottura fu l’arrosto su fuoco o braci ardenti. Il secondo la lessatura: l’acqua veniva mandata<br />

in ebollizione in sacche di pelle sistemate in buche interrate nella quali venivano fatte<br />

rotolare pietre arroventate sul fuoco. Il riscaldamento dell’acqua in recipienti è coevo<br />

all’invenzione del vasellame resistente al calore ed im<strong>per</strong>meabile (IX millennio a.C.).<br />

La cottura al forno del pane risale al 3000 a.C., epoca in cui gli Egizi svilupparono questa<br />

tecnica. Con la relativamente recente diffusione del vasellame in metallo e dei grassi<br />

di cottura si può cuocere friggendo. In lingua latina esiste il verbo frigere, ed è riferito al<br />

più ampio significato di abbrustolire; possiamo quindi pensare che era una tecnica in uso<br />

in epoca im<strong>per</strong>iale. Le tecniche di cottura in voga oggi hanno tutte parecchi secoli, compresa<br />

quella a vapore, che antichissima in Cina, divenne comune in Europa solo nel secondo<br />

dopoguerra. Brillat-Savarin nel XVIII secolo si sofferma su questa tecnica del vapore<br />

da lui applicata alla cottura del dentice. La cottura è anche sterilizzante ed aumenta la conservabilità<br />

delle vivande nel tempo, soprattutto se è fatta con calore secco (forno, spiedo,<br />

griglia). Alcuni alimenti da crudi presentano sostanze antinutrizionali, che non <strong>per</strong>mettono<br />

l’assimilazione di componenti nutritivi di alto valore biologico, come nel caso dei legumi<br />

ed alcuni cereali: l’azione termica ne aumenta il valore nutrizionale.<br />

Da un punto di vista fisico la cottura è un trasferimento di energia da una fonte di calore<br />

ad un alimento da cuocere, e può avvenire in base a tre principi: conduzione, convezione,<br />

irraggiamento. Si ha conduzione quando un corpo caldo è a contatto con quello<br />

freddo, ed il trasferimento di calore avviene direttamente, senza l’aiuto di liquidi o gas.<br />

Es.: il fuoco riscaldando in maniera diretta la piastra, cuoce la bistecca. Si ha convezione<br />

se il calore si trasmette attraverso mezzi fluidi, come l’acqua, il brodo e l’olio oppure gassosi<br />

come il vapore e l’aria calda. Si ha irraggiamento quando la propagazione del calore<br />

avviene attraverso lo spazio (i raggi solari attraversando lo spazio cosmico provocano il<br />

riscaldamento della terra, mentre nell’ambito domestico questo avviene nel forno con la<br />

cottura allo spiedo). In cottura i grassi fondono a tem<strong>per</strong>atura medio bassa e tendono a<br />

scindersi in sostanze più semplici. Durante le cotture prolungate, essi possono degradarsi<br />

e formare sostanze tossiche come l’acroleina. Esistono due metodi elettivi <strong>per</strong> cuocere, più<br />

uno intermedio:<br />

1. Rapprendimento e colorazione della su<strong>per</strong>ficie esterna: è quello che accade nelle<br />

cotture arrosto usando la griglia, il forno, il grill, la piastra, lo spiedo a fuoco di legna, la<br />

padella ed il tegame, la cocotte. Ciò succede quando si frigge con e senza co<strong>per</strong>ture avvolgenti,<br />

o quando si fanno cotture saltate, cioè rosolature in grasso a tem<strong>per</strong>ature minori del<br />

fritto. Le forme di trasmissione di calore non sempre agiscono allo stato puro: un arrosto<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

in tegame riceve calore <strong>per</strong> conduzione dal recipiente, <strong>per</strong> convezione dai vapori del grasso<br />

di cottura e se si trova sco<strong>per</strong>to nel forno anche <strong>per</strong> irraggiamento dalle pareti del forno<br />

stesso. La caramellizzazione della su<strong>per</strong>ficie crea colore gradevole, sapore marcato e tipico<br />

ed una consistenza croccante. Sigilla con la crosta e la contrazione dei tessuti la su<strong>per</strong>ficie<br />

esterna dell’alimento, in modo che i succhi restino racchiusi all’interno del pezzo in<br />

cottura, non evaporando completamente e salvando dall’aridità i tessuti.<br />

2. Scambio di succhi: cottura <strong>per</strong> immersione in un mezzo liquido prevalentemente<br />

acquoso come l’acqua, il brodo, il vino, court bouillon e che non su<strong>per</strong>a la tem<strong>per</strong>atura di<br />

ebollizione. L’unica forma di questa tecnica è la lessatura, caratterizzata da uno scambio<br />

di succhi tra esterno ed interno dell’alimento. Se immettiamo il cibo da cuocere direttamente<br />

nell’acqua bollente, provochiamo un processo di concentrazione e sigillatura dei<br />

tessuti esterni.<br />

3. Metodi misti: sono le cotture in umido che prevedono un inizio di cottura <strong>per</strong> caramellizzazione<br />

ed il proseguimento con lo scambio di succhi, in quanto l’alimento viene<br />

bagnato con un liquido come il vino od il brodo vegetale. Nel ripassaggio si passa ad una<br />

cottura saltata in padella delle verdure dopo la lessatura (ma anche della carne come nel<br />

caso del lesso rifatto).<br />

4. La cottura a vapore è una cottura <strong>per</strong> convezione di vapore più aria riscaldata; l’alimento<br />

assorbe solo i vapori aromatici del liquido sottostante in ebollizione tumultuosa<br />

senza scambiare.<br />

5. La cottura a microonde è <strong>per</strong> irraggiamento: il calore viene trasferito grazie ad onde<br />

elettromagnetiche. Queste agiscono solo sulle molecole d’acqua che oscillano <strong>per</strong> il cambio<br />

di polarità di un campo magnetico da due a cinque miliardi di volte al secondo. Il moto<br />

trasmesso alle molecole del cibo provoca il riscaldamento.<br />

La frittura è un metodo di cottura che si basa nell’immersione di un alimento in un<br />

grasso portato ad elevata tem<strong>per</strong>atura. Tecnicamente è una cottura <strong>per</strong> convezione, con<br />

rapprendimento e colorazione della su<strong>per</strong>ficie esterna. Esistono due modalità di frittura:<br />

1. Frittura in padella.<br />

2. Frittura “ad immersione”, <strong>per</strong> la quale occorre un padellone profondo, o una friggitrice<br />

casalinga con termostato, o una friggitrice professionale.<br />

Qualunque sia lo strumento, vanno rispettate alcune regole: il grasso di cottura deve<br />

essere caldo abbastanza <strong>per</strong> provocare il rapprendimento della su<strong>per</strong>ficie esterna; la tem<strong>per</strong>atura<br />

non deve bruciare la su<strong>per</strong>ficie dell’alimento prima che sia cotto internamente;<br />

l’interno dell’alimento deve emettere bollicine di vapore che uscendo, impediscono la<br />

penetrazione del grasso.<br />

Il grasso, scaldando a tem<strong>per</strong>atura doppia rispetto all’acqua, ha tre funzioni:<br />

1. Caramellizza e sigilla la su<strong>per</strong>ficie dell’alimento.<br />

2. Lubrifica le unità in cottura impedendo di attaccarsi tra loro.<br />

3. Insaporisce l’alimento.<br />

Tra i grassi di origine vegetale l’extravergine d’oliva è quello che sviluppa più aroma<br />

in cottura, inoltre la presenza al suo interno dei tocoferoli esercita un’azione protettiva di<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

parte degli acidi grassi dall’ossidazione. Si possono friggere senza protezione quegli alimenti<br />

in grado di formare da soli la crosta esterna <strong>per</strong> rapprendimento, come le uova che<br />

contengono l’albumina che coagula, o gli alimenti con amido o zucchero che caramellizzano,<br />

come le patate e le paste da frittura; i pesci latterini, se asciugati al sole <strong>per</strong> dieci<br />

minuti. Gli altri alimenti hanno bisogno di un rivestimento che non va salato <strong>per</strong>ché il sale<br />

concentra umidità:<br />

1. Infarinatura <strong>per</strong> pesci piccoli o trance sottili di pesci grossi. Si inumidisce, si infarina,<br />

si scuote l’eccesso di farina.<br />

2. Doratura <strong>per</strong> vegetali (fiori di zucca, cavolfiori) che vengono infarinati e poi passati<br />

nell’uovo battuto.<br />

3. Panatura <strong>per</strong> fettine di carne, trance grosse di pesce, alimenti con umidità interna:<br />

vengono passati nell’uovo battuto e poi nel pangrattato; <strong>per</strong> una co<strong>per</strong>tura tripla possiamo<br />

infarinare inizialmente.<br />

4. Impastellatura : vegetali e frutta vengono avvolti in una pasta cremosa di farina e<br />

liquidi vari, come acqua, latte, uovo o misti che nell’olio bollente solidifica in crosta;<br />

la pastella con l’extravergine d’oliva si prepara con 250 g di farina, 0,3 dl di olio<br />

fruttato leggero, 3 dl d’acqua, aggiunta poco <strong>per</strong> volta con la frusta; alla pastella fatta<br />

riposare si incorporano due albumi montati a neve. È adatta ai funghi, piccoli pezzi<br />

di carne, interiora.<br />

Convenzionalmente in frittura si riconoscono tre tem<strong>per</strong>ature: quella media, adatta<br />

all’olio extravergine d’oliva, tra i 140-160°C, utile a tutto ciò che necessita di una frittura<br />

lunga, come le trance di pesce, pezzi di coniglio o volatili; quella alta, fino a 175°C, che<br />

l’olio d’oliva tollera solo <strong>per</strong> brevi istanti, destinata alle frittura con rivestimento, alle frittelle<br />

ed alle preparazioni già cotte come le crocchette, ecc.; quella molto alta fino a 185°C,<br />

limite già sconsigliabile <strong>per</strong> l’extravergine, <strong>per</strong>ché oltrepassa il suo punto di fumo, ed<br />

abbordabile dal solo grasso di rognone di vitello, “francese”, resistente e poco aromatico:<br />

è finalizzata ai piccoli pesci, patate a fiammifero, preparazioni orientali con carni sminuzzate.<br />

Se non abbiamo un termometro da padella, od una friggitrice con termostato, come<br />

faremo ad evincere a che tem<strong>per</strong>atura è il nostro olio? Se immergiamo nell’olio caldo un<br />

frammento della sostanza da friggere, e questo risale a galla sfrigolando in 20 secondi,<br />

vuol dire che quella è la tem<strong>per</strong>atura giusta <strong>per</strong> l’alimento in questione. Un cubetto di pane<br />

di un centimetro di lato, se la tem<strong>per</strong>atura è quella media, prenderà colore in 40 secondi<br />

circa. Si frigge bene con molto olio e <strong>per</strong> immersione (l’extravergine, se non deteriorato<br />

da una eccessiva esposizione al calore, è riutilizzabile almeno una volta), non ammassando<br />

quello che abbiamo già rosolato, che va comunque tenuto in caldo.<br />

Quando si immergono gli alimenti, l’intensità del fuoco va aumentata, in maniera tale<br />

da su<strong>per</strong>are di poco la tem<strong>per</strong>atura prevista e compensare il raffreddamento dovuto all’immersione<br />

dell’alimento; dopo circa 12 secondi bisogna tornare ad una trasmissione di<br />

calore standard. Per scolare si usa il ragno, un mestolo di fil di ferro che sgronda rapidamente.<br />

L’o<strong>per</strong>azione ultima è quella di disporre il fritto su fogli di carta assorbente, <strong>per</strong> eliminare<br />

l’olio in eccesso!<br />

53


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Per la frittura casalinga l’olio extravergine d’oliva lievemente fruttato od adattato in<br />

frangitura a questa caratteristica organolettica è un’ottima soluzione; purtroppo non è un<br />

grasso che viene impiegato <strong>per</strong> la frittura su grande scala, dato il suo costo relativamente<br />

alto. Siamo comunque convinti che sono molti i consumatori che sarebbero disposti a<br />

sostenere una maggior spesa anche al ristorante <strong>per</strong> fare felice palato, fegato ed apparato<br />

cardiocircolatorio. I processi termici, quando non vengono esas<strong>per</strong>ati, non causano alterazioni<br />

chimico-fisiche tali da causare danni biologici.<br />

54


Figura 1<br />

FOGLIO DI PROFILO<br />

(Ad uso dell’assaggiatore)<br />

INTENSITA’<br />

PERCEZIONE DEI<br />

DIFETTI<br />

Riscaldo<br />

Muffa<br />

Avvinato-inacetitoacido-agro<br />

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Morchia<br />

Metallico<br />

Rancido<br />

Altri (quali)<br />

PERCEZIONE<br />

DEGLI ATTRIBUTI<br />

POSITIVI<br />

Fruttato<br />

Amaro<br />

Piccante<br />

Nome dell’assaggiatore:<br />

Codice del campione:<br />

Data:<br />

55


56<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

BEETS M. G J., A MOLECULAR APPROACH TO OLFACTION, IN ARIENS E. J. ED.,<br />

MOLECULAR PHARMACOLOGY, 1964 ACADEMIC PRESS, NEW YORK.<br />

BEIDLER L. M. ED., OLFACTION, IN HANDBOOK OF SENSORY PHYSIOLOGY, IV,<br />

PART 1, 1971, SPRINGER BERLIN.<br />

BEIDLER L. M., THE CHEMICAL SENSES: GUSTATION END OLFACTION, IN<br />

MOUNTCASTLE V.B. ED., MEDICAL PHYSYOLOGY, I, 1974, MOSBY, ST. LOUIS.<br />

FULTON J. F., PHYSIOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM, 1949, OXFORD UNIV.<br />

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GIORGI E. P., LE SCIENZE, 1977, N° 101.<br />

GREEN J., ENDEAVOUR, 1963, 22, 80.<br />

MOULTON D.G., PHYSIOL. REV., 1976, 56,578.<br />

LUDOVICO GIULIO, DESIDERIO PASSALI, USES, 1983, FIRENZE<br />

SEMERIA C., MINERVA OTORINOLARINGOL., 1956, 6, 67.<br />

TICHENER M., A BEGINNER’S PSYCOLOGY, 1915, UNDE, KOLN.<br />

VAN DEN EECKHAUT J, L’ODORAT CLINIQUE, 1978, OFFICE INT. LIBRAIRIE,<br />

BRUXELLES.<br />

VAN HYTEL F., ITERSON A., ACTA OTOLARINGOL., 1925, 7.<br />

ZWAARDEMAKER H., BULL. NEUROL. INST. N.Y., 1935, 4, 5.<br />

G. FONTANAZZA, OLIVIC. INTENSIVA MECC., IMMAG. MOD.,ED. 1993.<br />

CHARLES A. GARFIELD, HAL ZINA BENNET, RENDERE AL MASSIMO, COPYRIGT 1984<br />

M. SOLINAS, PRINCIPI DI ANALISI SENSORIALE APPLICATI ALL’EXTRAVERGI-<br />

NE D’OLIVA.<br />

P. VIOLA, L’OLIO D’OLIVA E LA SALUTE, C.O.I., 1997.<br />

C.C.I.A.A. FI., INFLUENZA DELL’EST. SULLE CAR. DELL’EXTRAVERGINE 1998.<br />

P. ANTOLINI, IL GRAN. MAN. DELL’ULIVO E DELL’OLIO, 1997, L’AIRONE DI G. M.<br />

A. GIOMO, ANALISI PER L’AFFIDABILITÀ DEL METODO PER L’EXTRAVERGINE, 1999.<br />

CE.S.N.OR. (CENTRO STUDI NUTRIZIONE ORIENTATA), TESTI DA READER’S<br />

DIGEST, 1990.


CAPITOLO 3<br />

Denominazioni<br />

e terminologia relativa<br />

agli oli d’oliva<br />

A cura degli autori


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

La legislazione comunitaria dell’olio definisce la classificazione degli olii di oliva e la<br />

conformità degli stessi al numero di venticinque misurazioni chimico-fisiche ed al Panel-test<br />

organolettico. L’assaggio viene curato da una Commissione-panel di Tecnici Degustatori d’olio<br />

d’oliva che hanno seguito il <strong>per</strong>corso indicato dal Regolamento CEE N° 2568/91, coordinati a<br />

loro volta da un Capo Panel. La media dei voti degli assaggiatori può fluttuare da uno a nove.<br />

L’olio definito extravergine deve risultare all’assaggio organoletticamente ineccepibile con una<br />

media di valutazione espressa dalla Commissione uguale o su<strong>per</strong>iore al punteggio di 6,5.<br />

L’U.E. ha <strong>per</strong>tanto definito le norme connesse all’istituzione delle denominazioni di origine<br />

protette e delle indicazioni geografiche protette (D.O.P. e I.G.P.). Le caratteristiche che<br />

citeremo <strong>per</strong> le singole categorie di olii fanno riferimento all’allegato I del R. CEE 2568/91<br />

ed ai successivi complementi e modifiche al suddetto allegato.<br />

DENOMINAZIONE E TERMINOLOGIA DEGLI OLI DI OLIVA AMMESSI<br />

AL COMMERCIO PER IL CONSUMO:<br />

A) OLI VERGINI DI OLIVA<br />

Sono olii prodotti <strong>per</strong> spremitura meccanica delle drupe dell’olivo o altri metodi esclusivamente<br />

fisici, in condizioni di tem<strong>per</strong>atura tali da non causare un insulto termico all’olio,<br />

deterioramenti, degradazioni. I soli trattamenti ammessi sono quelli del bagno d’acqua,<br />

del processo naturale di decantazione, della centrifugazione e della filtrazione.<br />

Il processo di lavorazione degli olii vergini <strong>per</strong>tanto esclude in maniera fiscale l’uso dei<br />

solventi, i processi di riesterificazione, miscele con olii di natura differente. Detti olii<br />

potranno essere così classificati:<br />

olio extravergine d’oliva: olio d’oliva vergine con una media di voto espressa in commissione<br />

di 6,5 che denuncia una acidità libera massima in acido oleico di g 1 <strong>per</strong> g 100<br />

e rispondente alle proprietà contemplate <strong>per</strong> questa categoria.<br />

olio vergine d’oliva: olio d’oliva vergine con una media di voto espressa in commissione<br />

pari o su<strong>per</strong>iore a 5,5, che denuncia una acidità libera massima in acido oleico di g 2 <strong>per</strong><br />

g 100 e rispondente alle proprietà contemplate <strong>per</strong> questa categoria.<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

B) OLIO D’OLIVA RAFFINATO<br />

È un olio d’oliva preparato con il processo di raffinazione di olii di oliva vergini, che<br />

denuncia una acidità libera massima espressa in acido oleico di g 0,5 <strong>per</strong> g 100 e rispondente<br />

alle qualità contemplate <strong>per</strong> questa categoria.<br />

C) OLIO D’OLIVA<br />

Olio di oliva derivante da un taglio preparato con olio d’oliva raffinato e di olii d’oliva vergini<br />

differenti dal lampante ed adatti al consumo, che denuncia una acidità libera massima in<br />

acido oleico di g 1,5 <strong>per</strong> g 100 e rispondente alle qualità contemplate <strong>per</strong> questa categoria.<br />

D) OLIO DI SANSA DI OLIVA<br />

È olio prodotto mediante trattamento con solvente della sansa di oliva, esclusi i processi<br />

di riesterificazione, ed è preparato con il taglio di olio di sansa di oliva raffinato con<br />

olio d’oliva vergine adatto al consumo tal quale. Al minuto possono essere commercializzati<br />

soltanto gli olii citati al punto A, al punto C ed al punto D. Esiste una produzione zonale “di<br />

frantoio” di sicura origine che si differenzia nettamente dalla produzione commerciale media<br />

derivante da tagli di olii a discendenza variabile. Gli extravergini di grande spessore, pur subendo<br />

quei mutamenti derivanti dalle diverse stagioni, conservano caratteristiche specifiche e<br />

distintive che si cerca di identificare come descrittori di quegli olii d’oliva vergini che aspirano<br />

alla Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed alla Indicazione Geografica Protetta (IGP)<br />

citate nel Regolamento CEE del 14 luglio 1992 N° 2081/92, con i connessi disciplinari ai quali<br />

le Commissioni Panel devono richiamarsi.<br />

PRODOTTI AGRICOLI<br />

acidità media panel<br />

olio extravergine d’oliva max. 1,00% min. 6,50<br />

olio vergine d’oliva max. 2,00% min. 5,50<br />

olio d’oliva vergine corrente max. 3,30% min. 3,50<br />

olio d’oliva vergine lampante min. 3,30% max 3,50<br />

olio extravergine d’oliva I.G.P. toscano max. 0,60% min. 6,50<br />

olio extravergine d’oliva D.O.P. Val di Mazara max. 0,5% min. 6,5<br />

PRODOTTI INDUSTRIALI<br />

acidità media panel<br />

olio d’oliva raffinato max. 0,50% non richiesta<br />

olio d’oliva max. 1,50% non richiesta<br />

olio di sansa d’oliva<br />

(dalla G.U.C.E. N. L 248/61).<br />

max. 1,50% non richiesta<br />

Sull’evoluzione della media aritmetica espressa dal Panel in cinquantesimo <strong>per</strong>centile<br />

o mediana, indice corrispondente al valore centrale della distribuzione ottenuta dopo aver<br />

disposto in ordine crescente (o decrescente ) le n osservazioni della serie, ed identificabile<br />

quindi con un valore che è minore del 50% dei voti espressi e maggiore dell’altro 50%<br />

(nel caso di un numero pari di assaggiatori si fa la media delle due valutazioni centrali),<br />

60


diamo significativi aggiornamenti nella parte dedicata alla descrizione della nuova scheda<br />

C.O.I. che è in via di recepimento da parte dell’U.E.<br />

M=massimo; m=minimo<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

ALLEGATO I AL REG. 2568/91<br />

CARATTERISTICHE DELL’OLIO D’OLIVA<br />

61


62<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

M=massimo; m=minimo


CAPITOLO 4<br />

Etichettatura, soppressione<br />

dell’albo nazionale assaggiatori<br />

e sua sostituzione con l’elenco<br />

nazionale di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti<br />

degli oli di oliva vergini<br />

ed extravergini<br />

(LEGGE N° 313 - 03/08/98)<br />

N.B.: decaduta. Rimane in vigore l’articolo 3<br />

“commissioni di assaggio degli oli a denominazione d’origine”


De Agostini Professionale - LEGGI D’ITALIA -<br />

PARTE A (testo vigente)<br />

Aggiornamento alla GU 02/01/2001<br />

252. OLI COMMESTIBILI A) Norme <strong>per</strong> la produzione<br />

e <strong>per</strong> il commercio<br />

L. 3 agosto 1998, n. 313 (1) . Disposizioni <strong>per</strong> la etichettatura<br />

d’origine dell’olio extravergine di oliva,<br />

dell’olio di oliva vergine e dell’olio di oliva.<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 1998, n. 201.<br />

1. Etichettatura d’origine dell’olio extravergine<br />

di oliva vergine e dell’olio di oliva.<br />

1. L’olio extravergine di oliva, l’olio di oliva vergine<br />

e l’olio di oliva possono essere venduti o comunque<br />

messi in commercio sia sfusi sia condizionati<br />

con le diciture “prodotto in Italia”, “fabbricato in<br />

Italia”, made in Italy relative all’origine italiana del<br />

prodotto, solo se l’intero ciclo di raccolta, produzione,<br />

lavorazione e condizionamento si è svolto nel<br />

territorio nazionale. È vietato l’uso di diciture equipollenti.<br />

2. Nell’etichettatura, nella presentazione e<br />

nella pubblicità dell’olio extravergine di oliva, dell’olio<br />

di oliva vergine e dell’olio di oliva, ai sensi<br />

del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (2) , si<br />

devono riportare, con caratteri marcati in posizione<br />

di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che<br />

siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed<br />

indelebili. Per gli oli extravergini di oliva, di oliva<br />

vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o<br />

in parte di origine o provenienza da altri Paesi, l’etichettatura<br />

deve riportare, con le caratteristiche<br />

indicate al primo <strong>per</strong>iodo, una delle seguenti diciture<br />

in conformità con il contenuto: “prodotto in parte<br />

con oli provenienti da ...” con la specificazione<br />

della <strong>per</strong>centuale di oli di origine o provenienza da<br />

altri Paesi utilizzati, ovvero “prodotto totalmente<br />

con oli provenienti da ...”, ed a seguire il nome del<br />

Paese o dei Paesi di provenienza. Può essere altresì<br />

aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale<br />

dicitura e con caratteri minuscoli, l’indicazione<br />

della denominazione e della ubicazione dell’impianto<br />

di lavorazione. Per gli oli di oliva commercializzati<br />

allo stato sfuso tali indicazioni devono<br />

risultare anche dai documenti di accompagnamento<br />

e commerciali. 3. Chiunque utilizzi le diciture di cui<br />

al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e<br />

scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i<br />

movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia<br />

condizionati sia sfusi. 4. Le confezioni già in com-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

mercio, non conformi a quanto previsto dal comma<br />

2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla<br />

data di entrata in vigore della presente legge; dopo<br />

tale data devono essere ritirate dal commercio.<br />

(2) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico<br />

e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di).<br />

2. Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva.<br />

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione <strong>per</strong> la<br />

vendita, la vendita e comunque la messa in commercio<br />

di olio extravergine di oliva, di olio di oliva<br />

vergine e di olio di oliva vergine corrente negli<br />

impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di<br />

sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti<br />

con gli stessi, anche attraverso cortili.<br />

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti<br />

impianti, vi siano anche impianti di condizionamento<br />

di olio extravergine di oliva o di olio di<br />

oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti<br />

oli in recipienti numerati e preventivamente individuati<br />

a mezzo di specifica comunicazione diretta al<br />

competente ufficio <strong>per</strong>iferico dell’Ispettorato centrale<br />

repressione frodi e la tenuta di appositi registri<br />

di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente<br />

i movimenti e la rispettiva provenienza di tali<br />

prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente<br />

vidimati dal suddetto ufficio <strong>per</strong>iferico.<br />

Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento<br />

soltanto se confezionati in recipienti di capacità non<br />

su<strong>per</strong>iore a dieci litri.<br />

3. Entro il termine <strong>per</strong>entorio di quindici giorni<br />

dalla data di entrata in vigore della presente legge, i<br />

titolari degli impianti di cui al comma 1 devono<br />

denunciare al competente ufficio <strong>per</strong>iferico<br />

dell’Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze<br />

di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine<br />

e di olio di oliva vergine corrente, comunque<br />

detenute alla data di entrata in vigore della presente<br />

legge. Le giacenze possono essere poste in vendita<br />

fino ad esaurimento solo previa verifica della quantità<br />

delle stesse e della veridicità delle indicazioni<br />

apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la<br />

classificazione dell’olio.<br />

3. Commissioni di assaggio degli oli a denominazione<br />

di origine.<br />

1. In riferimento all’articolo 17 della legge 5 febbraio<br />

1992, n. 169 (3) , e ai successivi D.M. 23 giugno<br />

1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del<br />

29 giugno 1992, e D.M. 14 maggio 1996, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre<br />

1996, l’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di<br />

oliva vergini ed extravergini a denominazione di<br />

65


66<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

origine controllata è soppresso e sostituito da un<br />

elenco nazionale di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli di<br />

oliva vergini ed extravergini, articolato su base<br />

regionale e tenuto presso il Ministero <strong>per</strong> le politiche<br />

agricole, formati e selezionati secondo i criteri<br />

previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della<br />

Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive<br />

modificazioni.<br />

(3) Riportata al n. A/CVIII. (4) Riportato al n. A/CIX.<br />

4. Controlli.<br />

1. Gli uffici doganali e le altre autorità preposte ai<br />

controlli effettuano prelievi all’atto dell’ingresso in<br />

dogana di oli ad uso alimentare di importazione,<br />

con relativo costo a carico degli importatori. 2. La<br />

denominazione dell’olio importato viene comunicata<br />

alla raffineria dopo l’esito delle analisi di cui al<br />

comma 1. 3. Mediante <strong>per</strong>iodici prelievi presso le<br />

raffinerie è accertato che l’olio detenuto nelle<br />

medesime sia conforme, <strong>per</strong> quantità e qualità, a<br />

quanto dichiarato nei documenti doganali. 4. I campioni<br />

prelevati sono conservati in almeno tre esemplari<br />

nelle condizioni più idonee, <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di<br />

dodici mesi, al fine di poter effettuare un’ulteriore<br />

verifica <strong>per</strong> accertare la stabilità dell’olio prelevato.<br />

5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione<br />

del Ministero <strong>per</strong> le politiche agricole, analoghi<br />

controlli sulle confezioni di olio in commercio.<br />

5. Sanzioni amministrative.<br />

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni,<br />

detenga <strong>per</strong> vendere o comunque ponga in<br />

commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva<br />

vergine in violazione delle disposizioni di cui all’articolo<br />

1, è soggetto alla sanzione amministrativa del<br />

pagamento di L. 800.000 <strong>per</strong> ogni cento chilogrammi<br />

di olio. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1,<br />

il titolare dell’impianto di raffinazione e chiunque<br />

altro violi il divieto di cui all’articolo 2, comma 1, è<br />

punito con la sanzione amministrativa del pagamento<br />

di una somma di L. 800.000 <strong>per</strong> quintale di<br />

prodotto detenuto illegalmente. 3. Il titolare dello<br />

stabilimento che violi le prescrizioni dell’articolo 2,<br />

comma 2, è punito con la sanzione amministrativa<br />

del pagamento di una somma di L. 500.000 <strong>per</strong><br />

quintale di prodotto. La medesima sanzione si<br />

applica in caso di violazione delle disposizioni di<br />

cui all’articolo 2, comma 3. 4. È sempre disposta la<br />

confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in<br />

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e<br />

2. 5. In caso di recidiva è applicata la sanzione<br />

amministrativa accessoria della sospensione dall’e-<br />

sercizio dell’industria o del commercio nel settore<br />

degli oli di cui al comma 1 <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo non inferiore<br />

a trenta giorni e non su<strong>per</strong>iore a tre anni, con<br />

la pubblicazione della sanzione comminata, a spese<br />

del trasgressore, su uno o più organi di informazione<br />

a carattere nazionale.<br />

6. Entrata in vigore.<br />

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo<br />

a quello della sua pubblicazione nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


CAPITOLO 5<br />

Circolare Ministeriale n. 5<br />

del 18/06/1999. Protocollo 61903<br />

Modalità di controllo sugli oli a D.O.P.<br />

e ad I.G.P., modalità d’iscrizione<br />

nell’elenco nazionale di <strong>tecnici</strong><br />

ed es<strong>per</strong>ti degli oli d’oliva extravergini<br />

e vergini, corsi <strong>per</strong> assaggiatori d’olio


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Modalità di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, modalità di iscrizione nell’elenco<br />

nazionale di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli di oliva extravergini e vergini, corsi <strong>per</strong> assaggiatori<br />

di olio.<br />

Nel comparto olivicolo <strong>per</strong>siste una situazione di incertezza circa la normativa da<br />

applicare <strong>per</strong> gli oli che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origini.<br />

Tale situazione deriva dalla sovrapposizione della normativa nazionale e di quella comunitaria.<br />

In particolare il Reg. (CEE) 2081/92 disciplina le modalità di riconoscimento e di<br />

utilizzazione delle denominazioni di origine, ma, a livello nazionale, la materia delle<br />

denominazioni di origine è disciplinata anche dalla l. 169/92 e dal D.M. 573/93, attuativo<br />

della predetta legge.<br />

Inoltre l’art. 3 della l. 313/98 ha istituito l’elenco di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli extravergini<br />

e vergini (sostituendo l’albo degli assaggiatori), non sono state <strong>per</strong>ò individuate e<br />

diramate le modalità <strong>per</strong> l’iscrizione al predetto elenco.<br />

Pertanto, anche a seguito delle <strong>per</strong>plessità e delle richieste di chiarimento da parte delle<br />

Regioni, nel corso di una riunione svoltasi presso questa Amministrazione, sono stati concordati<br />

dai rappresentanti regionali e ministeriali i seguenti criteri che, nel rispetto della<br />

normativa vigente, individuano modalità chiare ed uniformi <strong>per</strong> il controllo sugli oli a<br />

DOP ed a IGP, <strong>per</strong> l’iscrizione nell’elenco nazionale di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli di oliva<br />

extravergini e vergini, <strong>per</strong> lo svolgimento dei corsi <strong>per</strong> assaggiatori di olio.<br />

Controlli ai quali sottoporre gli oli extravergini e vergini a D.O.P. e ad I.G.P.<br />

Affinché un olio extravergine o vergine, registrato ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92<br />

come DOP o IGP, possa essere commercializzato come tale, è necessario che:<br />

1) sia sottoposto al controllo previsto dall’art.10 del Reg. (CEE) 2081/92 da parte di un<br />

organismo di controllo pubblico o privato, individuato secondo le modalità di cui<br />

all’art.53 della l. 128/98;<br />

2) l’organismo di controllo abbia un elenco aggiornato degli oliveti destinati alla produzione<br />

di ciascuna DOP o IGP al cui controllo è preposto (eventualmente assumendo<br />

i dati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura qua-<br />

69


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

lora sia già stato istituito l’albo degli oliveti o da altri Enti) e trasmetta alle Regioni<br />

competenti <strong>per</strong> territorio tale elenco, nonché ogni eventuale modifica e aggiornamento<br />

dello stesso;<br />

3) l’organismo di controllo sottoponga l’olio, ai fini del rilascio dell’attestazione di<br />

conformità al disciplinare di produzione, ad un panel che verifichi, secondo le procedure<br />

previste nell’allegato XII al Reg. (CEE) 2568/91, la sussistenza delle caratteristiche<br />

peculiari della DOP o IGP secondo una delle sottoelencate modalità (che<br />

dovrà risultare nel piano di controlli):<br />

a) avvalendosi dei Comitati di assaggio di cui al Reg. (CEE) 2568/91, ove i predetti<br />

Comitati ritengano di poter effettuare anche la valutazione delle caratteristiche peculiari<br />

della DOP o della IGP oltre alle valutazioni loro demandate dal citato regolamento<br />

comunitario;<br />

b) nel caso in cui non sia realizzabile la modalità di cui al punto a), avvalendosi delle<br />

Commissioni di degustazione già costituite presso le Camere di Commercio,<br />

Industria, Artigianato e Agricoltura;<br />

c) nel caso in cui non siano realizzabili le modalità di cui ai punti a) e b), costituendo<br />

un panel di almeno otto assaggiatori scelti nell’elenco dei <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli<br />

di oliva extravergini e vergini.<br />

Elenco nazionale di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli di oliva extravergini e vergini<br />

L’elenco nazionale dei <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli di oliva extravergini e vergini, già<br />

istituito ai sensi dell’art.3 della l.313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso<br />

il Ministero <strong>per</strong> le Politiche Agricole - Direzione Generale <strong>per</strong> le politiche agricole ed<br />

agroindustriali nazionali e presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano<br />

con le seguenti modalità.<br />

Per l’iscrizione nell’elenco sono richiesti oltre all’idoneità morale di cui all’art. 3 del<br />

D.M. 23 giugno 1992 i seguenti requisiti:<br />

a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un<br />

corso <strong>per</strong> assaggiatori organizzato secondo i criteri stabiliti nella presente circolare;<br />

b) essere in possesso di attestati rilasciati da Enti pubblici che comprovino la partecipazione,<br />

secondo la metodologia prevista dall’allegato XII al Reg. (CEE) n.2568/91,<br />

ad almeno 20 sedute di assaggio nel triennio precedente la data di presentazione<br />

della domanda.<br />

Gli interessati all’iscrizione nell’elenco presentano apposita domanda alla Camera di<br />

Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura del luogo di residenza.<br />

Nella domanda i richiedenti dichiarano:<br />

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio;<br />

b) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) precedenti.<br />

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso<br />

dei requisiti richiesti.<br />

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura verifica la regolarità<br />

70


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

della domanda e la completezza della documentazione allegata e conclude il procedimento<br />

entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario richiede all’interessato<br />

eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata; in tal<br />

caso il termine <strong>per</strong> la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere<br />

dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.<br />

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al termine del procedimento,<br />

propone i nominativi dei soggetti idonei alla <strong>Regione</strong> o Provincia autonoma competente<br />

<strong>per</strong> territorio che provvede all’iscrizione nell’elenco e ne dà comunicazione al<br />

Ministero <strong>per</strong> le Politiche Agricole.<br />

Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti<br />

necessari <strong>per</strong> l’iscrizione deve essere comunicata dall’interessato alla <strong>Regione</strong> ai fini dell’aggiornamento<br />

dell’elenco.<br />

La cancellazione dall’elenco è disposta, su segnalazione della Camera di Commercio,<br />

Industria, Artigianato e Agricoltura, dalla <strong>Regione</strong> e Provincia autonoma, e su domanda<br />

dell’interessato ovvero d’ufficio, <strong>per</strong> il venir meno del requisito dell’idoneità morale o <strong>per</strong><br />

gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di tecnico ed es<strong>per</strong>to degli<br />

oli di oliva extravergini e vergini.<br />

L’avvenuta cancellazione viene notificata al Ministero <strong>per</strong> le Politiche Agricole.<br />

Entro il 28 febbraio di ogni anno le Regioni o Province autonome provvedono a pubblicare<br />

sui rispettivi Bollettini Ufficiali le articolazioni regionali dell’elenco aggiornate<br />

alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.<br />

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero <strong>per</strong> le Politiche Agricole cura la pubblicazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco nazionale dei <strong>tecnici</strong> e<br />

degli es<strong>per</strong>ti degli oli di oliva extravergini e vergini.<br />

I soggetti già iscritti nell’albo degli assaggiatori, vengono iscritti d’ufficio nell’elenco<br />

di <strong>tecnici</strong> ed es<strong>per</strong>ti degli oli di oliva extravergini e vergini e le Regioni o Province autonome<br />

provvedono a darne comunicazione al Ministero <strong>per</strong> le Politiche Agricole.<br />

Le domande di iscrizione nell’elenco, <strong>per</strong> le quali al momento dell’emanazione della l.<br />

313/98, era già in corso il relativo procedimento amministrativo, si <strong>per</strong>fezionano secondo<br />

le modalità previste dalla normativa previgente.<br />

Le modalità di revisione dell’elenco saranno successivamente concordate con le<br />

Regioni e Province Autonome.<br />

Corsi <strong>per</strong> assaggiatori di olio<br />

I corsi <strong>per</strong> assaggiatori di olio possono essere realizzati da Enti e/o organismi pubblici<br />

e privati previa autorizzazione della <strong>Regione</strong> o della Provincia autonome nel cui ambito<br />

ha sede l’Ente organizzatore.<br />

Tale organizzazione è rilasciata dalla <strong>Regione</strong> o Provincia autonoma (che invia comunicazione<br />

al Mi.P.A.) a condizione almeno che:<br />

1) l’Ente e/o Organismo organizzatore del corso designi un responsabile del corso stesso,<br />

capo-panel riconosciuto dal C.O.I., a cui è affidata la verifica dei requisiti previ-<br />

71


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

sti dal successivo punto 2), apponendo la firma sull’attestato di idoneità fisiologica<br />

dell’assaggiatore;<br />

2) nei programmi siano previste le seguenti prove selettive:<br />

a) verifica dei requisiti fisiologici previsti nell’allegato XII al Reg. (CEE) n.2568/91<br />

con almeno 16 sessioni di base (quattro difetti ripetuti quattro volte);<br />

b) almeno due selezioni atte a verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di specifiche<br />

denominazioni;<br />

3) nei programmi siano previste lezioni sulle materie di base del comparto: dati agronomici,<br />

trasformazione, conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e norme<br />

legali;<br />

4) il corso abbia una durata minima di 35 ore.<br />

Al termine del corso, a coloro che hanno su<strong>per</strong>ato le prove selettive, dovrà essere rilasciato<br />

un attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva.<br />

A coloro che non hanno su<strong>per</strong>ato le prove selettive sarà rilasciato un attestato di frequenza.<br />

Con l’occasione si ritiene, inoltre, di chiarire che, dopo l’emanazione del Reg.<br />

(CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, non è più consentito ad uno Stato<br />

membro concedere, a livello nazionale, protezione di una denominazione di origine se non<br />

in via transitoria con effetto dalla data di trasmissione della domanda di registrazione ai<br />

Servizi della Commissione, conformemente all’art.1 del Reg. (CEE) n. 535/97.<br />

Da ciò deriva che anche <strong>per</strong> gli oli, come <strong>per</strong> gli altri prodotti agricoli ed alimentari,<br />

l’unica possibilità di tutela della denominazione di origine è la registrazione a livello<br />

comunitario come DOP o come IGP.<br />

Poiché, comunque, l’art. 8 del Reg. (CEE) 2081/92 prevede: “le menzioni DOP, IGP o<br />

le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari<br />

conformi al presente regolamento”, è consentito che un olio registrato in sede comunitaria<br />

possa utilizzare, invece della menzione DOP, la menzione DOC (considerata quindi<br />

equivalente) purché ovviamente rispetti il disciplinare registrato e sia sottoposto ai controlli<br />

previsti dall’art.10 del Reg. (CEE) 2081/92.<br />

72


CAPITOLO 6<br />

Regolamento CE n. 2815<br />

del 22/12/98 relativo alle norme<br />

commerciali dell’olio d’oliva<br />

e modifiche successive<br />

“...la tipicità dell’olio d’oliva vergine...<br />

è assicurata malgrado l’apporto...<br />

proveniente da altre zone...”


De Agostini Professionale - DIRITTO COMUNI-<br />

TARIO<br />

Aggiornamento alla GUCE 30/01/2001<br />

15. POLITICA AGRICOLA Interventi di mercato<br />

Reg. (CE) n. 2815/98 del 22 dicembre 1998 (1) .<br />

Regolamento della Commissione relativo alle<br />

norme commerciali dell’olio d’oliva.<br />

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 1998, n. L 349. Entrato<br />

in vigore il 27 dicembre 1998.<br />

La Commissione delle Comunità europee, visto il<br />

trattato che istituisce la Comunità europea, visto il<br />

regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22<br />

settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione<br />

comune dei mercati nel settore dei grassi,<br />

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.<br />

1638/98, in particolare l’articolo 35 bis, considerando<br />

che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche<br />

locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini<br />

commestibili direttamente commercializzabili<br />

possono presentare qualità e gusti notevolmente<br />

diversi a seconda della loro origine geografica; che<br />

ne possono risultare, all’interno di una stessa categoria<br />

ai sensi dell’allegato del regolamento n.<br />

136/66/CEE, differenze di prezzo tali da <strong>per</strong>turbare<br />

il mercato; che <strong>per</strong> le altre categorie di oli d’oliva<br />

commestibili non esistono differenze sostanziali<br />

dovute all’origine; che <strong>per</strong> tali categorie l’indicazione<br />

della designazione dell’origine sugli imballaggi<br />

destinati ai consumatori potrebbe far cedere<br />

agli stessi che esistano differenze qualitative; che è<br />

di conseguenza necessario, <strong>per</strong> evitare rischi di<br />

distorsione del mercato degli oli d’oliva commestibili,<br />

stabilire a livello comunitario norme di commercializzazione<br />

che prevedono una designazione<br />

dell’origine limitata all’olio “extra vergine” di oliva<br />

e all’olio di oliva “vergine” rispondenti a determinati<br />

requisiti; considerando che le norme di commercializzazione<br />

in materia di origine dovranno<br />

tener conto dei risultati dei negoziati in corso concernenti<br />

l’armonizzazione delle norme sull’origine<br />

non preferenziale, che verranno applicate negli<br />

scambi con i paesi terzi; che un regime di designazione<br />

obbligatoria dell’origine necessita di un sistema<br />

che consenta di rintracciare e controllare tutti i<br />

quantitativi di oli d’oliva in circolazione; che nell’ambito<br />

dei lavori relativi alla strategia <strong>per</strong> la qualità<br />

dell’olio d’oliva, che devono concludersi entro<br />

il 31 ottobre 2001, verrà elaborato un siffatto siste-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

ma atto a rintracciare i movimenti e verrà esaminata<br />

la classificazione degli oli ai quali tale sistema si<br />

applicherebbe; che occorre <strong>per</strong>tanto prevedere un<br />

regime facoltativo e provvisorio di designazione<br />

dell’origine nella Comunità europea; considerando<br />

che <strong>per</strong> gli oli di oliva importati è necessario rispettare<br />

le disposizioni applicabili in materia di origine<br />

non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n.<br />

2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce<br />

un codice doganale comunitario, modificato<br />

da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97; considerando<br />

che la designazione di un’origine regionale<br />

può formare oggetto di una denominazione d’origine<br />

protetta (DOP) o di un’indicazione geografica<br />

protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CEE) n.<br />

2081/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal<br />

regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione;<br />

che, <strong>per</strong> evitare d’ingenerare confusione nei consumatori<br />

e quindi di <strong>per</strong>turbare il mercato, è necessario<br />

riservare alle DOP e alle IGP le designazioni<br />

d’origine a livello regionale; considerando che,<br />

qualora l’origine dell’olio d’oliva vergine si riferisca<br />

alla Comunità europea o a una zona geografica<br />

comprendente un intero Stato membro, non esiste di<br />

fatto confusione con le DOP o le IGP; che le pratiche<br />

e le tecniche di estrazione, in particolare nel settore<br />

della produzione dell’olio d’oliva, indicono<br />

sulla qualità e sul gusto degli oli vergini; che i trasferimenti<br />

di olive da un paese all’altro sono molto<br />

ridotti, segnatamente in quanto sono causa di <strong>per</strong>dite<br />

notevoli della qualità degli oli ottenuti; che<br />

occorre <strong>per</strong>tanto considerare l’estrazione dell’olio<br />

come l’elemento conferente l’origine, anche in considerazione<br />

delle difficoltà di controllo e del cambiamento<br />

di classe di prodotto che questa comporta<br />

nell’ambito degli scambi internazionali; considerando<br />

che nella Comunità europea o negli Stati<br />

membri una gran parte degli oli d’oliva vergini<br />

commercializzati è costituita da tagli di oli d’oliva<br />

al fine di conservare una qualità costante e caratteristiche<br />

organolettiche tipiche corrispondenti alle<br />

attese del mercato; che la tipicità dell’olio d’oliva<br />

vergine <strong>per</strong> le zone in questione è assicurata malgrado<br />

l’apporto di una piccola <strong>per</strong>centuale di olio<br />

d’oliva proveniente da un’altra zona, o talvolta grazie<br />

ad esso; che occorre <strong>per</strong>tanto, al fine di consentire<br />

un approvvigionamento regolare del mercato<br />

secondo i flussi di scambio tradizionali e tenuto<br />

conto dell’alternanza, propria dell’olivicoltura, dell’entità<br />

della produzione, mantenere la designazione<br />

dell’origine di una determinata zona qualora il<br />

prodotto risulti da un taglio contenente una piccola<br />

<strong>per</strong>centuale di olio d’oliva di altre zone; che in tal<br />

75


76<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

caso il consumatore deve tuttavia essere informato<br />

che il prodotto non proviene nella sua totalità dalla<br />

zona oggetto della designazione dell’origine; considerando<br />

che la designazione dell’origine deve essere<br />

conforme alla direttiva 79/112/CEE del<br />

Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri<br />

concernenti l’etichettatura e la presentazione dei<br />

prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,<br />

modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE, che è<br />

necessario evitare che le menzioni riportate sulle<br />

etichette ingenerino confusione nei consumatori<br />

quanto all’origine; che è tuttavia possibile continuare<br />

ad utilizzare i marchi esistenti qualora in passato<br />

essi siano stati ufficialmente registrati in conformità<br />

della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21<br />

dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni<br />

degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,<br />

modificata dalla decisione 92/10/CEE; considerando<br />

che, al fine di garantire il controllo della designazione<br />

dell’origine, occorre prevedere il riconoscimento<br />

delle imprese di condizionamento che<br />

chiedono la facoltà di indicarla sugli oli d’oliva vergini<br />

da esse commercializzati; considerando che, al<br />

fine di consentire un <strong>per</strong>iodo di adeguamento alle<br />

nuove norme e l’attuazione degli strumenti necessari<br />

alla loro applicazione e <strong>per</strong> non causare <strong>per</strong>turbazioni<br />

nelle o<strong>per</strong>azioni commerciali, è necessario<br />

posticipare l’applicazione del presente regolamento,<br />

nonché prevedere lo smercio dell’olio condizionato<br />

prima della sua applicazione; considerando che<br />

il comitato di gestione <strong>per</strong> i grassi non ha emesso<br />

alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,<br />

ha adottato il presente regolamento:<br />

Articolo 1<br />

La designazione dell’origine dell’olio extra vergine<br />

di oliva e dell’olio di oliva vergine, di cui al punto<br />

1, lettera a) e b), dell’allegato del regolamento n.<br />

136/66/CEE, è facoltativa sugli imballaggi destinati<br />

ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette<br />

apposte su detti imballaggi. Qualora un o<strong>per</strong>atore<br />

usufruisca di tale facoltà, la designazione dell’origine<br />

è autorizzata esclusivamente secondo le disposizioni<br />

del presente regolamento. La designazione<br />

dell’origine degli altri oli d’oliva e degli oli di sansa<br />

di oliva di cui all’allegato del regolamento citato<br />

non è autorizzata sugli imballaggi destinati ai consumatori<br />

degli Stati membri o sulle etichette apposte<br />

su detti imballaggi.<br />

Articolo 2<br />

1. La designazione dell’origine riguarda una zona<br />

geografica e può indicare soltanto: a) una zona geografica<br />

la cui denominazione è stata registrata come<br />

denominazione di origine protetta o indicazione<br />

geografica protetta conformemente al regolamento<br />

(CEE) n. 2081/92, e/o b) ai sensi del presente regolamento;<br />

- uno Stato membro; - la Comunità europea;<br />

- un paese terzo. 2. Fatte salve le norme nazionali<br />

adottate ai sensi della direttiva 79/112/CEE,<br />

l’etichettatura e la presentazione della designazione<br />

dell’origine <strong>per</strong> i consumatori finali devono essere<br />

conformi a quanto disposto dal presente paragrafo.<br />

La designazione dell’origine è riportata sull’imballaggio<br />

o sull’etichetta apposta su di esso, ai sensi<br />

dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva<br />

79/112/CEE, in modo da essere facilmente compresa<br />

dai consumatori finali. Qualsiasi riferimento a<br />

una zona geografica sull’imballaggio o sull’etichetta<br />

apposta su di esso è considerato come una designazione<br />

dell’origine soggetta alle disposizioni del<br />

presente regolamento, ad eccezione; - del nome del<br />

marchio o dell’impresa, la cui domanda di registrazione<br />

è stata presentata anteriormente al 1° gennaio<br />

1999 conformemente alla direttiva 89/104/CEE; -<br />

della designazione effettuata ai sensi del regolamento<br />

(CEE) n. 2081/92.<br />

Articolo 3<br />

1. Per gli oli d’oliva che beneficiano di una denominazione<br />

d’origine protetta o di una indicazione<br />

geografica protetta, la designazione dell’origine<br />

deve essere effettuata in conformità delle disposizioni<br />

previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92. 2.<br />

La designazione dell’origine a livello di uno Stato<br />

membro o della Comunità europea, nei casi diversi<br />

da quelli specificati al paragrafo 1, corrisponde alla<br />

zona geografica nella quale un “olio extra vergine di<br />

oliva” o un “olio di oliva vergine” sono stati ottenuti.<br />

Tuttavia, nel caso di tagli di “oli extra vergini di<br />

oliva” o di “oli di oliva vergini” che provengono <strong>per</strong><br />

più del 75% da uno stesso Stato membro o dalla<br />

Comunità l’origine prevalente può essere indicata a<br />

condizione che sia seguita dalla menzione “selezione<br />

di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in <strong>per</strong>centuali<br />

su<strong>per</strong>iore al (75%) in... (designazione dell’origine)”.<br />

Ai sensi del presente paragrafo, un olio extra<br />

vergine d’oliva o un olio d’oliva vergine si considera<br />

ottenuto in una zona geografica unicamente se<br />

l’olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio<br />

situato nella zona di cui trattasi. 3. Nel caso di<br />

un olio extra vergine d’oliva o di un olio vergine<br />

d’oliva importato da un paese terzo, la designazione<br />

dell’origine è determinata delle disposizioni in<br />

materia di origine non preferenziale di cui agli arti-


coli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.<br />

Articolo 4<br />

1. L’“olio extra vergine di oliva” e l’”olio di oliva<br />

vergine” la cui origine è designata conformemente<br />

all’articolo 3, paragrafo 2, sono condizionati in<br />

un’impresa all’uopo riconosciuta dallo Stato membro<br />

interessato. Il riconoscimento è concesso dallo<br />

Stato membro interessato, sul territorio del quale<br />

sono situati gli impianti di condizionamento.<br />

2. Il riconoscimento e l’identificazione alfanumerica<br />

sono concessi a tutte le imprese che ne fanno<br />

domanda e che: - dispongono di impianti di condizionamento;<br />

- s’impegnano ad effettuare un controllo<br />

documentario e un immagazzinamento separato<br />

che consentano, con soddisfazione dello Stato<br />

membro interessato, di accertare la provenienza<br />

degli oli con designazione dell’origine e, se del<br />

caso, dei componenti dei tagli di olio d’oliva con<br />

designazione dell’origine; - accettano di essere soggette<br />

ai controlli previsti in applicazione del presente<br />

regolamento.<br />

3. L’imballaggio o l’etichetta apposta su di esso<br />

riportano l’identificazione alfanumerica dell’impresa<br />

di condizionamento riconosciuta.<br />

Articolo 5<br />

1. Il controllo delle designazioni dell’origine è<br />

effettuato dagli Stati membri nelle imprese di condizionamento<br />

interessate al fine di accertare la corrispondenza<br />

tra le designazioni dell’origine degli oli<br />

di oliva vergini usciti dall’impresa e le designazioni<br />

dell’origine dei quantitativi di oli d’oliva vergini<br />

utilizzati.<br />

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e<br />

in particolare istituiscono un regime di sanzioni<br />

pecuniarie <strong>per</strong> assicurare il rispetto del presente<br />

regolamento. Essi comunicano alla Commissione le<br />

misure adottate a tale scopo.<br />

Articolo 6 (2)<br />

Gli obblighi di etichettatura di cui al presente regolamento<br />

non si applicano unicamente ai prodotti<br />

legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità<br />

o legalmente importati nella Comunità e immessi in<br />

libera pratica anteriormente al 30 giugno 1999 (3) .<br />

(2) Articolo così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E.<br />

14 gennaio 1999, n. L 8.<br />

(3) I termini “prima della data di inizio dell’applicazione del presente<br />

regolamento” sono stati così sostituiti dai termini “anteriormente<br />

al 30 giugno 1999” così come disposto dall’articolo 1 del<br />

regolamento (CE) n. 640/1999.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Articolo 7<br />

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno<br />

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta<br />

ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a<br />

decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo<br />

alla sua entrata in vigore e fino al 31 ottobre<br />

2001.<br />

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi<br />

elementi e direttamente applicabile in ciascuno<br />

degli Stati membri.<br />

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.<br />

Per la Commissione Franz Fischler membro della<br />

Commissione<br />

77


CAPITOLO 7<br />

Regolamento CE n. 528/99<br />

recante misure intese a migliorare<br />

la qualità della produzione oleicola<br />

e modifiche successive (R 0644)


De Agostini Professionale - DIRITTO COMUNI-<br />

TARIO<br />

Aggiornamento alla GUCE 30/01/2001<br />

15. POLITICA AGRICOLA Interventi di mercato<br />

Reg. (CE) n. 528/1999 del 10 marzo 1999 (1) .<br />

Regolamento della Commissione recante misure<br />

intese a migliorare la qualità della produzione oleicola.<br />

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 marzo 1999, n. L 62. Entrato in<br />

vigore il 18 marzo 1999.<br />

La Commissione delle Comunità europee, visto il<br />

trattato che istituisce la Comunità europea, visto il<br />

regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22<br />

settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione<br />

comune dei mercati nel settore dei grassi,<br />

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.<br />

1638/98, in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,<br />

considerando che, a norma dell’articolo 5 del regolamento<br />

n. 136/66/CEE del Consiglio, l’1,4% dell’aiuto<br />

alla produzione corrisposto ai produttori<br />

oleicoli è destinato al finanziamento di azioni di<br />

carattere regionale da realizzare negli Stati membri<br />

al fine di migliorare la qualità della produzione oleicola<br />

e il relativo impatto ambientale; che occorre<br />

precisare le azioni da realizzare e definire le mansioni<br />

che possono essere affidate alle organizzazioni<br />

di produttori; considerando che, <strong>per</strong> l’origine del<br />

relativo finanziamento, le azioni da realizzare devono<br />

riguardare direttamente gli agricoltori o i frantoi;<br />

che le azioni in questione sono finalizzate alla produzione<br />

di olio vergine di qualità in condizioni che<br />

tutelino o migliorino l’ambiente; che <strong>per</strong>tanto tali<br />

azioni devono contribuire, da un lato, a rifornire i<br />

frantoi di olive aventi le caratteristiche ricercate e,<br />

dall’altro, a migliorare le condizioni di estrazione e<br />

conservazione degli oli vergini; considerando che,<br />

<strong>per</strong> una maggiore rispondenza alla realtà del settore<br />

nel suo complesso, le azioni di miglioramento della<br />

qualità devono essere attuate su un ciclo di dodici<br />

mesi, decorrente dal 1° maggio di ogni anno; che le<br />

azioni da realizzare <strong>per</strong> ciascun ciclo devono essere<br />

incluse in un programma nazionale; che gli Stati<br />

membri devono provvedere all’elaborazione e all’esecuzione<br />

dei rispettivi programmi nazionali; considerando<br />

che l’importo delle spese relative a ciascun<br />

ciclo deve avere come base la trattenuta sull’aiuto<br />

alla produzione della campagna di commercializzazione<br />

precedente quella in cui ha inizio il program-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

ma in questione; che tale produzione è stimata dalla<br />

Commissione conformemente all’articolo 17-bis,<br />

paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del<br />

Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le<br />

norme generali relative all’aiuto alla produzione e<br />

alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva,<br />

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.<br />

1639/98; che le spese derivanti dall’esecuzione di<br />

un programma devono essere oggetto di gestione e<br />

controllo nazionale conformemente alla normativa<br />

comunitaria; considerando che le misure previste<br />

dal presente regolamento sono conformi al parere<br />

del comitato di gestione <strong>per</strong> i grassi, ha adottato il<br />

presente regolamento:<br />

Articolo 1<br />

1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere<br />

e le modalità da rispettare <strong>per</strong> migliorare a<br />

livello regionale la qualità della produzione oleicola<br />

e il relativo impatto ambientale.<br />

2. Le azioni si riferiscono a cicli di produzione di 12<br />

mesi decorrenti dal 1° maggio di ogni anno e riguardano:<br />

a) la lotta contro la mosca dell’olivo ed eventualmente<br />

altri organismi nocivi, compresi i dispositivi<br />

di controllo, allarme e valutazione; b) il<br />

miglioramento delle condizioni di coltivazione e<br />

trattamento degli olivi, di raccolta, magazzinaggio e<br />

trasformazione delle olive, nonché di magazzinaggio<br />

degli oli prodotti; c) l’assistenza tecnica agli olivicoltori<br />

e ai frantoi al fine di contribuire a migliorare<br />

l’ambiente nonché la qualità della produzione<br />

di olive e della trasformazione delle stesse in olio;<br />

d) il miglioramento dell’evacuazione dei residui<br />

della triturazione in condizioni non nocive all’ambiente;<br />

e) la formazione, la divulgazione e le dimostrazioni<br />

intese a diffondere presso gli agricoltori e<br />

i frantoi le informazioni relative alla qualità dell’olio<br />

d’oliva e all’impatto ambientale dell’olivicoltura;<br />

f) l’allestimento o la gestione, a livello regionale<br />

o provinciale ovvero presso le organizzazioni di<br />

produttori, di laboratori <strong>per</strong> l’analisi delle caratteristiche<br />

dell’olio d’oliva vergine; g) la collaborazione<br />

con organismi specializzati nella realizzazione di<br />

programmi di ricerca in materia di miglioramento<br />

qualitativo della produzione di olio d’oliva vergine<br />

che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento<br />

dell’ambiente 3. Nel quadro delle azioni di cui al<br />

paragrafo 2, lettere a) e b), sono privilegiati i metodi<br />

di lotta biologica integrata. Gli insetticidi contro<br />

la mosca dell’olivo devono essere impiegati con<br />

l’ausilio di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni<br />

particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati<br />

di prescrivere i trattamenti, può essere auto-<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

rizzato l’impiego di insetticidi secondo modalità<br />

diverse. Gli insetticidi e le relative modalità di<br />

applicazione devono essere tali che nessun residuo<br />

nelle olive provenienti dalle zone oleicole trattate<br />

né nell’olio ottenuto da tali olive su<strong>per</strong>i le dosi massime<br />

autorizzate dalla normativa comunitaria.<br />

Articolo 2<br />

1. Ciascuno Stato membro interessato elabora, entro<br />

il 31 marzo di ogni anno, un programma delle azioni<br />

previste <strong>per</strong> il ciclo di produzione successivo. Nel<br />

programma figurano in particolare: a) la descrizione<br />

dettagliata delle azioni previste, con indicazioni<br />

della durata e del costo; b) l’elenco di tutti i prodotti<br />

e del materiale necessari, con indicazione del<br />

costo unitario; c) l’elenco dei centri, degli organismi<br />

o delle organizzazioni di produttori incaricati<br />

della realizzazione delle azioni. I contratti con i centri,<br />

gli organismi o le organizzazioni di produttori<br />

incaricati della realizzazione delle azioni, ovvero i<br />

provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato<br />

membro nei confronti dei summenzionati centri,<br />

organismi o organizzazioni, sono conclusi o approvati<br />

in modo da avere effetto a decorrere dall’inizio<br />

del ciclo di produzione in questione. Tali contratti<br />

possono avere durata pluriennale, fatti salvi gli adeguamenti<br />

conseguenti a programmi successivi. Essi<br />

sono redatti secondo il modello di contratto tipo che<br />

la Commissione mette loro a disposizione. Il programma<br />

è approvato e realizzato sotto la responsabilità<br />

dello Stato membro interessato.<br />

2. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, ciascuno<br />

Stato membro produttore trasmette alla<br />

Commissione l’elenco delle azioni previste <strong>per</strong> il<br />

ciclo di produzione seguente, ripartite secondo le<br />

categorie di azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2,<br />

nonché le relative previsioni di spesa.<br />

Articolo 3<br />

1. Le spese relative alle azioni di cui al presente<br />

regolamento sono finanziate mediante le risorse<br />

provenienti dalla trattenuta sull’aiuto alla produzione<br />

applicata a norma dell’articolo 5 del regolamento<br />

136/66/CEE.<br />

2. Secondo la procedura di cui all’articolo 38 del<br />

regolamento 136/66/CEE, la Commissione stabilisce,<br />

<strong>per</strong> ciascuno dei cicli di produzione di cui<br />

all’articolo 1, paragrafo 2, e <strong>per</strong> ciascuno Stato<br />

membro produttore, i massimali di finanziamento<br />

<strong>per</strong> le azioni ammesse ad essere rimborsate dal<br />

FEAOG, sezione garanzia. I massimali sono fissati<br />

in base all’importo della trattenuta sull’aiuto alla<br />

produzione, stimata conformemente all’articolo 17-<br />

bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84,<br />

<strong>per</strong> la campagna di commercializzazione che si conclude<br />

nell’anno precedente a quello in cui ha inizio<br />

il ciclo di produzione in questione.<br />

3. Qualora le risorse di cui al paragrafo 1 non consentano<br />

di coprire le spese relative a talune delle<br />

azioni previste nel programma di un ciclo di produzione,<br />

lo Stato membro può fornire un contributo<br />

finanziario complementare, pari al massimo al 50%<br />

del contributo comunitario <strong>per</strong> ciascuna delle azioni<br />

in questione. Tale contributo non deve provenire<br />

da una trattenuta sull’aiuto alla produzione (2) .<br />

(2) Per una deroga al presente paragrafo, si veda l’articolo 2 del<br />

regolamento (CE) n. 644/2000.<br />

Articolo 4<br />

1. Le spese connesse al programma stabilito dallo<br />

Stato membro sono ammissibili a titolo del presente<br />

regolamento soltanto se le azioni in questione<br />

non beneficiano di un altro contributo comunitario.<br />

Tuttavia, vengono assunte in carico soltanto a concorrenza<br />

del 75% le spese <strong>per</strong>: - la realizzazione dei<br />

trattamenti necessari nel quadro delle azioni di cui<br />

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), - la remunerazione<br />

del <strong>per</strong>sonale dei laboratori di cui all’articolo<br />

1, paragrafo 2, lettera f).<br />

2. Le spese generali del contraente, comprese quelle<br />

degli eventuali subappaltatori, sono limitate ad un<br />

massimo del 2% delle spese totali ammissibili.<br />

Articolo 5<br />

1. I pagamenti relativi - ai contratti conclusi o<br />

approvati dallo Stato membro interessato con i centri,<br />

gli organismi o le organizzazioni di produttori<br />

incaricati della realizzazione delle azioni, ovvero -<br />

ai provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato<br />

membro interessato nei confronti dei summenzionati<br />

centri, organismi od organizzazioni, vengono<br />

effettuati su presentazione dei documenti comprovanti<br />

le spese sostenute e previa verifica, da parte<br />

delle autorità competenti, di tali documenti e del<br />

rispetto degli obblighi previsti. L’organismo competente<br />

esegue i versamenti previsti ai paragrafi<br />

precedenti entro 60 giorni dal ricevimento della<br />

domanda. Tale termine può tuttavia essere sospeso<br />

in qualunque momento del <strong>per</strong>iodo di 60 giorni successivo<br />

alla prima registrazione della domanda di<br />

pagamento, mediante notifica al contraente creditore<br />

che la domanda non è accettabile, in quanto il<br />

credito non è esigibile oppure la domanda non è<br />

corredata dei documenti giustificativi necessari <strong>per</strong><br />

le domande ulteriori o ancora l’organismo compe-


tente ritiene necessario richiedere informazioni supplementari<br />

o procedere a verifiche. Il termine continua<br />

a decorrere dalla data di ricevimento delle<br />

informazioni richieste, che devono essere trasmesse<br />

entro un termine di 30 giorni. Salvo casi di forza<br />

maggiore, il ritardo nei versamenti suddetti comporta<br />

una riduzione del rimborso allo Stato membro<br />

conformemente alle modalità di cui all’articolo 4<br />

del regolamento (CEE) n. 296/96 della<br />

Commissione.<br />

2. Il contratto può essere concluso solo dopo la<br />

costituzione di una cauzione pari al 15% dell’importo<br />

massimo del finanziamento comunitario a<br />

garanzia della corretta esecuzione del contratto.<br />

Essa è costituita secondo le condizioni di cui al titolo<br />

III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della<br />

Commissione. Tuttavia, se il contraente è un organismo<br />

di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela<br />

di quest’ultimo, l’organismo competente può accettare<br />

una garanzia scritta dell’autorità di tutela, equivalente<br />

alla <strong>per</strong>centuale indicata al primo comma, a<br />

condizione che detta autorità si impegni: - a vigilare<br />

sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti<br />

e - ad accertare che le somme ricevute siano<br />

effettivamente utilizzate <strong>per</strong> l’esecuzione degli<br />

obblighi sottoscritti. La prova dell’avvenuta costituzione<br />

della cauzione deve <strong>per</strong>venire all’organismo<br />

competente prima della scadenza del termine di cui<br />

al paragrafo 1, secondo comma.<br />

3. Per esigenza principale ai sensi dell’articolo 20<br />

del regolamento (CEE) n. 2220/85 si intende l’esecuzione<br />

delle misure indicate nel contratto.<br />

4. Per i contratti di durata pluriennale la cauzione è<br />

calcolata in base al valore di ciascuna quota annua<br />

del contratto.<br />

5. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla<br />

verifica, da parte dello Stato membro, che le azioni<br />

previste dal contratto sono state realizzate entro i<br />

termini previsti ovvero durante il <strong>per</strong>iodo annuale<br />

applicabile.<br />

6. Ogni centro, organismo od organizzazione di produttori<br />

incaricati della realizzazione delle azioni<br />

presenta allo Stato membro, entro due mesi a decorrere<br />

dal termine ultimo fissato <strong>per</strong> la realizzazione<br />

delle azioni, una relazione circostanziata sull’impiego<br />

del contributo comunitario assegnato e sui<br />

risultati delle azioni. Qualora la relazione venga<br />

presentata oltre il termine previsto di due mesi,<br />

verrà trattenuto il 3% del contributo comunitario<br />

<strong>per</strong> azione <strong>per</strong> ogni mese iniziato dopo la scadenza<br />

di tale termine.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Articolo 6<br />

1. Entro 30 giorni dalla firma del contratto il contraente<br />

può presentare all’organismo competente<br />

una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione<br />

di cui al paragrafo 3. Scaduto tale termine,<br />

l’anticipo non può più essere richiesto. L’anticipo<br />

non può eccedere il 30% dell’importo del finanziamento<br />

comunitario.<br />

2. L’organismo competente deve provvedere al<br />

pagamento dell’anticipo entro 30 giorni dalla presentazione<br />

della domanda. In caso di ritardo si<br />

applicano le regole di cui all’articolo 4 del regolamento<br />

(CEE) n. 296/96.<br />

3. Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla<br />

costituzione, da parte del contraente, di una cauzione<br />

a favore dell’organismo competente pari al 110%<br />

dell’anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III<br />

del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tuttavia, se il<br />

contraente è un organismo di diritto pubblico o se<br />

agisce sotto la tutela di quest’ultimo, l’organismo<br />

competente può accettare una garanzia scritta dell’autorità<br />

di tutela, equivalente alla <strong>per</strong>centuale<br />

indicata al precedente comma, purché tale autorità<br />

s’impegni a versare l’importo co<strong>per</strong>to dalla garanzia<br />

nel caso in cui il diritto all’importo anticipato<br />

non sia stato stabilito.<br />

4. Lo svincolo delle cauzioni è subordinato: - alla<br />

trasmissione allo Stato membro interessato dei<br />

documenti comprovanti le spese effettuate; - alla<br />

verifica della documentazione e alla constatazione<br />

che sono stati rispettati gli obblighi previsti.<br />

Articolo 7<br />

In caso di incameramento delle cauzioni di cui agli<br />

articoli 5 e 6 o di applicazione delle trattenute di cui<br />

all’articolo 5, paragrafo 6, i corrispondenti importi<br />

vengono detratti dalle spese del Fondo europeo<br />

agricolo di orientamento e di garanzia, sezione<br />

garanzia.<br />

Articolo 8<br />

1. Gli Stati membri produttori che attuano un programma<br />

applicano un sistema di controllo atto a<br />

garantire che le azioni previste dal programma, e<br />

<strong>per</strong> le quali è stato concesso un contributo, siano<br />

realizzate correttamente. A tal fine, gli Stati membri<br />

interessati effettuano: - controlli amministrativi e<br />

contabili al fine di verificare le spese sostenute, -<br />

controlli, in particolare controlli in loco, intesi a<br />

verificare che le azioni siano state realizzate conformemente<br />

alle disposizioni del contratto o dei provvedimenti<br />

amministrativi.<br />

2. Gli Stati membri interessati informano la<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Commissione delle misure di controllo previste,<br />

contemporaneamente alla comunicazione delle<br />

informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2. La<br />

Commissione può richiedere agli Stati membri<br />

qualsiasi modifica del sistema di controllo da essa<br />

ritenuta necessaria.<br />

3. Gli Stati membri interessati elaborano e trasmettono<br />

alla Commissione, entro il 1° ottobre successivo<br />

a ciascun ciclo di produzione, una relazione sintetica<br />

sull’attuazione del programma e sui controlli<br />

effettuati. In tale relazione figurano una sintesi delle<br />

azioni previste e realizzate, ripartite secondo le<br />

categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nonché,<br />

<strong>per</strong> ciascuna di esse, le spese sostenute e i controlli<br />

effettuati, oltre ad una valutazione dei risultati, dell’impatto<br />

ambientale e delle difficoltà riscontrate.<br />

Articolo 9<br />

Il presente regolamento entra in vigore il settimo<br />

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta<br />

ufficiale delle Comunità europee.<br />

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi<br />

elementi e direttamente applicabile in ciascuno<br />

degli Stati membri.<br />

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1999.<br />

Per la Commissione Franz Fischler membro della<br />

Commissione.


CAPITOLO 8<br />

GIANFRANCO MONTEDORO<br />

Tradizione ed innovazione<br />

in olivicoltura


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

GF. MONTEDORO<br />

Istituto di Industrie Agrarie<br />

Università degli Studi di Perugia<br />

Presidente Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio - Spoleto<br />

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE IN OLIVICOLTURA<br />

PREMESSA<br />

Il Comparto Olivicolo ha sempre avuto ed assume ancora oggi una importanza sociale<br />

ed economica considerevole <strong>per</strong> le Regioni Centro-Meridionali. Lo dimostra un dato statistico<br />

e cioè che il 60% della produzione nazionale di olio di oliva proviene da tre regioni<br />

dei Mezzogiorno: Puglia, Calabria e Sicilia con un indotto industriale composto da frantoi<br />

(4796 pari al 75,5% delle strutture di trasformazione presenti in Italia), raffinerie ed<br />

impianti di confezionamento che occupa all’incirca 20.000 addetti.<br />

L’Italia è allo stesso tempo grande produttore, grande consumatore e forte importatore,<br />

ma anche il più importante esportatore. In questo contesto la produzione nazionale è<br />

fortemente dipendente o legata alla produzione di altri Paesi mediterranei sia in termini<br />

quantitativi che in termini di prezzi. Infatti, a fronte di una domanda in crescita, vi è la rincorsa<br />

dei principali Paesi del Mediterraneo ed extra-Mediterraneo (Australia, Sud Africa,<br />

Cile, Argentina) a impiantare nuovi olivi e quindi ad intervenire sul mercato con prodotti<br />

a basso prezzo o quanto meno a prezzi concorrenziali, considerato il fatto che le regole<br />

produttive possono essere e sono diverse da quelle italiane e quindi a prezzi maggiormente<br />

contenuti. La produzione nazionale non copre la richiesta del mercato; ciò comporta un<br />

forte import di olio di oliva di sansa, così come quello di semi con un saldo import-export<br />

dei primi due che ha fatto registrare un deficit di 445 miliardi mentre <strong>per</strong> quanto riguarda<br />

l’olio di semi la differenza negativa è di circa 427 miliardi di lire. Unica voce positiva del<br />

saldo riguarda gli oli di oliva raffinati. L’Italia si conferma dunque come paese importatore<br />

nonostante che insieme alla Spagna costituisca il principale produttore comunitario.<br />

Altro dato significativo è quello che vede il nostro paese nel 1998 disporre di un saldo<br />

positivo della bilancia alimentare in toto <strong>per</strong> un valore di 3934 miliardi di lire a fronte di<br />

un saldo negativo di circa 900 miliardi di lire <strong>per</strong> l’olio di oliva e di semi.<br />

A latere di queste premesse ritengo utile fare alcune considerazioni: una prima considerazione<br />

emerge dalla organizzazione comune di mercato <strong>per</strong> l’olio di oliva che entrerà<br />

in vigore nel 2002 e quella attuale definita con il termine di “Riforma-Ponte” transitoria.<br />

In particolare quest’ultima con le nuove quantità nazionali di riferimento ha già contribuito<br />

a dare un maggior grado di tranquillità al settore. Anche se luci ed ombre restano,<br />

in ogni caso una prima importante interpretazione è che il nuovo meccanismo di aiuto,<br />

oltrechè favorire la quantità, fornirà vantaggi anche e principalmente ai produttori che<br />

punteranno a prodotti di elevata qualità, intesa non solo come qualità generale, ma anche<br />

come “tipicità” (DOP e IGP) della quale nella Tab. 1 forniamo lo stato attuale imponendo<br />

necessariamente una sostanziale organizzazione commerciale e necessariamente una forte<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

riorganizzazione della filiera. Una seconda considerazione è il dato statistico che evidenzia<br />

come dalle famiglie italiane siano stati acquistati oli vegetali <strong>per</strong> un valore di poco<br />

inferiore ai 3000 miliardi di lire nell’ambito del quale l’olio di oliva ha co<strong>per</strong>to una quota<br />

pari all’83,1 % in valore. In base ai risultati di una recente indagine ISMEA il consenso<br />

delle famiglie <strong>per</strong> l’olio di oliva vede la netta prevalenza del prodotto confezionato rispetto<br />

allo sfuso o all’autoapprovvigionamento con una <strong>per</strong>centuale che raggiunge il 70%<br />

delle vendite. Elemento centrale di questa valutazione statistica è che la leadership è detenuta<br />

dall’olio vergine ed extra-vergine con il 72,3% delle vendite. Tra le aziende che costituiscono<br />

la totalità di queste <strong>per</strong>centuali sono elencate le multinazionali come Unilever e<br />

Nestlè e successivamente le nazionali come Carapelli, Monini, Coricelli ed altri.<br />

Quest’ultima considerazione trova la sua base giustificativa nel fatto che le famiglie<br />

italiane tendono ad acquistare oli con caratteristiche qualitative sempre più elevate.<br />

LA QUALITÀ DEGLI OLI DI OLIVA<br />

Alcune norme obbligatorie e facoltative definiscono il quadro qualitativo. Una<br />

norma internazionale, la ISO 8402, evidenzia bene i criteri, i parametri, il significato di<br />

qualità di un prodotto alimentare nell’ambito del quale rientra ampiamente l’olio di oliva,<br />

come documentato dallo schema della Fig. 1.<br />

In pratica le norme obbligatorie riguardano la qualità merceologica mentre le norme<br />

facoltative riguardano più specificatamente gli aspetti nutrizionali organolettici ed in particolare<br />

la “tipicità”. Quest’ultima caratteristica identificata nel caso specifico nelle denominazioni<br />

di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) attraverso la<br />

realizzazione di un disciplinare di produzione e la sua applicazione consente al produttore<br />

di immettere sul mercato un prodotto che oltre a soddisfare i requisiti igienico-sanitari,<br />

costituisce un’insieme sostanzialmente unico e distinguibile dai prodotti appartenenti proprio<br />

alla categoria. La stessa norma ISO 8402 citata, così come tutti i disciplinari di produzione<br />

oltre ai parametri relativi alla sicurezza e alla salute, tengono in grande considerazione<br />

anche le caratteristiche organolettiche. Preme infine sottolineare che <strong>per</strong> l’olio vergine<br />

di oliva in base alle numerose ricerche fin qui compiute sia in Italia che all’estero esiste<br />

una netta correlazione tra caratteristiche organolettiche positive ed aspetti nutrizionali<br />

e merceologici. Sembra doveroso su questo argomento approfondire alcuni aspetti di natura<br />

compositiva ed evidenziare i fattori tecnologici che la influenzano, rimarcando nell’ambito<br />

quali sono le innovazioni che in base ai riscontri s<strong>per</strong>imentali ed ai collaudi via<br />

via o<strong>per</strong>ati costituiscono punti essenziali del raggiungimento o conseguimento degli obiettivi<br />

qualitativi. Una sintesi dei vari aspetti e fattori sia tecnologici che di sostegno sono<br />

stati individuati seppure in maniera schematica e riportati nelle Tab. 2 e 3. In neretto sono<br />

evidenziati i punti strategici significativi sia degli interventi in campo e sia in frantoio.<br />

Come si evidenzia bene la qualità dipende principalmente dalla gestione del frutto, quindi<br />

la raccolta, il magazzinaggio, la trasformazione e novità interessante e che emerge nell’ottica<br />

di una commercializzazione a medio e lungo termine (export), il magazzinaggio<br />

ed il finissaggio dello stesso olio. Alcuni dettagli sulle tecniche di produzione del frutto e<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

dell’olio, così come la parte da intendersi più moderna è cioè quella della valorizzazione<br />

attraverso la commercializzazione sono indicati nella Tab. 3, dalla quale si evidenzia come<br />

il prodotto e gli obiettivi finali, in termini di quantità, di costi, qualità e di valore aggiunto,<br />

siano conseguibili con una <strong>per</strong>fetta integrazione delle varie fasi che costituiscono la<br />

filiera.<br />

LA PRODUZIONE DELLE OLIVE<br />

Con un certo sforzo, considerata la competenza professionale di chi scrive, più spostata<br />

verso la parte elaiochimica ed elaiotecnica, abbiamo cercato di riepilogare nella Tab. 4<br />

i punti focali che sono alla base di un sostanziale rinnovamento. L’innovazione che impegna<br />

soprattutto il produttore di olive nell’ottica già considerata è quella proiettata a congiungere<br />

costi, quantità, impatto ambientale, integrazione tra cicli colturali ed ambiente e<br />

soprattutto la qualità intesa come salvaguardia della salute e prevenzione delle malattie su<br />

cui ormai molta della ricerca mondiale ha posto un notevole interesse.<br />

Non mi addentrerò nei dettagli che ritengo ormai parte scontati e parte già previsti dal<br />

Piano Olivicolo Nazionale ed il Progetto finalizzato “Olivicoltura”. Preme solo sottolineare<br />

che uno sforzo sostanziale dovrà essere quello di ottimizzare alcune variabili quali<br />

quelle di definire ed organizzare meglio la fase di raccolta, sia in termini di tempi, sia in<br />

termini o<strong>per</strong>ativi, di meglio organizzare il trasferimento delle olive al frantoio, di o<strong>per</strong>are<br />

in ordine alla sicurezza avviando coltivazioni che più che definirsi biologiche possano<br />

gestire meglio gli interventi contro i parassiti e gli organismi nocivi in generale.<br />

LA PRODUZIONE DELL’OLIO<br />

Come indicato nella Tab. 5, sono <strong>per</strong>fettamente e congruamente indicate alcune innovazioni<br />

e in grassetto riportate anche quelle fasi del processo di trasformazione che maggiormente<br />

incidono sugli aspetti qualitativi soprattutto di tipo salutistico ed organolettico.<br />

Particolare attenzione va posta attualmente nella innovazione del processo tecnologico<br />

di estrazione. Premesso che al momento sono in corso una serie di valutazioni sui diversi<br />

sistemi di frangitura, essendo ormai nota la partecipazione delle diverse componenti costitutive<br />

del frutto e cioè la buccia, la polpa e la mandorla, così come lo stesso nocciolo, nella<br />

composizione chimica dell’olio e quindi sulle conseguenti caratteristiche organolettiche e<br />

salutistiche oltrechè merceologiche del medesimo, punti centrali ormai collaudati sono la<br />

gestione della fase di gramolatura e l’interfacciamento acqua-solidi-olio. Per quanto riguarda<br />

la prima, il contatto della pasta con l’aria e lo stesso intervento della mandorla costituiscono<br />

due elementi da considerare estremamente negativi; <strong>per</strong> quanto concerne la seconda,<br />

l’innovazione sta nella introduzione di sistemi che riducano sostanzialmente l’interfacciamento<br />

acqua-solidi-olio, in particolare quando ci si riferisce ad acqua di fonte e parzialmente<br />

alle stesse acque di vegetazione. O<strong>per</strong>ando opportunamente sulla scelta delle coclee<br />

preposte alla separazione centrifuga e, come già indicato, soprattutto alla quantità e alla<br />

tem<strong>per</strong>atura delle acque di diluizione e all’impiego di coadiuvanti tecnologici, i risultati<br />

conseguiti evidenziano un miglioramento della qualità e la salvaguardia degli aspetti eco-<br />

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logici. Questo ultimo aspetto implica due enormi problematiche, quella cioè innovativa<br />

dell’opportunità di smaltirli sul terreno come ammendanti e fertilizzanti, l’altra quella della<br />

difficoltà ormai nota in tutto il paese e cioè il mancato valore riconosciuto alle sanse sempre<br />

più ricche di acqua ai fini di un economico recu<strong>per</strong>o dell’olio, in un’ottica di mercato<br />

in cui l’olio di risulta (olio di sansa e di oliva), seppure trova ancora una sua collocazione<br />

questa diviene sempre meno interessante dal punto di vista della ricaduta economica.<br />

Infine un ulteriore serie di nuove conoscenze in corso ancora in parte allo studio riguardano<br />

la presenza o meno di materiale solido in sospensione nell’olio e le condizioni di<br />

tem<strong>per</strong>atura e di ossigeno nel corso del magazzinaggio, così come le stesse condizioni dell’olio<br />

al momento del suo confezionamento in contenitori destinati al consumo. Recenti<br />

ricerche ci pongono di fronte a due diverse esigenze: da una parte l’immissione sul mercato<br />

di oli cosiddetti “velati” che costituiscono <strong>per</strong> il consumatore un indice di “genuinità”<br />

o “naturalità” e dall’altra i fenomeni di alterazione attivati da una non controllata presenza<br />

di questo materiale. Le conseguenze sono una riduzione dell’inacidimento accanto alla<br />

attivazione del fenomeno, più <strong>per</strong>icoloso in termini se non altro organolettici, quello cioè<br />

dell’inrancidimento. È chiaro che esiste una partecipazione ottimale di questo materiale e<br />

va individuata e le ricerche sono ancora in corso <strong>per</strong> quel che ci riguarda, ma soprattutto<br />

un punto centrale del problema sta nell’evitare il contatto dell’olio con l’ossigeno nella<br />

intera filiera di trasformazione fino cioè alla bottiglia.<br />

COMMERCIALIZZAZIONE<br />

Come evidenziato, seppure schematicamente, nella Tab. 6 non basta produrre qualità e<br />

“tipicità” ovviamente anche in termini di quantità intesa come massa critica di mercato, è<br />

necessario che si intervenga attraverso una organizzazione o riorganizzazione della filiera,<br />

una revisione attenta delle normative nazionali ed internazionali sulla classificazione e<br />

presentazione degli oli, sia <strong>per</strong> quanto riguarda il Reg.to 2568/9 1, sia il Reg.to 2815/99,<br />

sia verosimilmente sul sistema di controllo delle DOP e IGP in ordine ai Reg.ti 2081 e<br />

2082 del ’92. Una particolare attenzione andrebbe posta sulla disciplina generale concernente<br />

appunto la etichettatura degli oli in ordine al “made in Italy” come abbiamo sopra<br />

richiamato.<br />

SOSTEGNO<br />

Infine, come sintetizzato nella Tab. 7, è necessario procedere con particolare attenzione<br />

<strong>per</strong> la parte più delicata e più vulnerabile della produzione, cioè i piccoli produttori e soprattutto<br />

i piccoli produttori delle zone vocazionali ma svantaggiate e ovviamente l’attuazione<br />

del piano olivicolo nazionale con interventi prioritari così come previsti ed interventi programmati<br />

di cui ancora non conosciamo esattamente tutti i dettagli e ancor peggio i tempi<br />

di attuazione. Confidiamo al riguardo che si dia attivazione al Reg.to 528/99 concernente il<br />

miglioramento della produzione oleicola in termini di ricerca e s<strong>per</strong>imentazione, assistenza<br />

tecnica agli olivicoltori e ai frantoiani; la formazione, divulgazione e dimostrazione.<br />

Elementi questi tutti tra loro integrati. Al riguardo ci <strong>per</strong>mettiamo di ricordare quanto<br />

90


avvenuto nel settore enologico. Tanta parte hanno avuto nell’incentivazione del miglioramento<br />

qualitativo e della gestione dei costi produttivi e soprattutto della qualità e della “tipicità”<br />

questa serie d’interventi, portando il settore vitivinicolo a respirare, dopo anni di difficile<br />

sopravvivenza, un clima di serenità, di attenzione, di interesse e di notevoli prospettive.<br />

Tabella 1- Elenco degli oli protetti da dop ed igp<br />

Denominazione Dop lgp Zona di produzione<br />

1 Brisighella x Forlì e Ravenna<br />

2 Aprutino x Pescara<br />

3 Collina di Brindisi x Brindisi<br />

4 Canino x Viterbo<br />

5 Sabina x Roma e Rieti<br />

6 Riviera ligure x Genova, Im<strong>per</strong>ia, Savona, La Spezia<br />

7 Bruzio x Cosenza<br />

8 Cilento x Salerno<br />

9 Colline salernitane. x Salerno<br />

10 Penisola sorrentina x Napoli<br />

11 Garda x Brescia, Verona, Mantova, Trento<br />

12 Danno x Foggia<br />

13 Colline teatine x Chieti<br />

14 Monti iblei x Siracusa, Ragusa, Catania<br />

15 Laghi lombardi x Brescia, Bergamo, Como, Lecco<br />

16 Valli trapanesi x Trapani<br />

17 Terra di Bari x Bari<br />

18 Terra d’Otranto x Lecce, Taranto, Brindisi<br />

19 Toscano x <strong>Regione</strong> Toscana<br />

20 Umbria x Perugia, Terni<br />

Fonte: Ispettorato centrale repressione frodi<br />

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Fig. 1<br />

Tab. 2<br />

LA FILIERA OLEICOLA<br />

TECNOLOGIE<br />

IN CAMPO<br />

- Produzione<br />

- Raccolta (epoca e modalità)<br />

- Magazzinaggio<br />

- Trasporto<br />

- Trasformazione<br />

- Smaltimento dei residui<br />

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IN FRANTOIO<br />

- Magazzinaggio<br />

- Finissaggio<br />

- Confezionamento<br />

- Distribuzione<br />

SUPPORTI<br />

- Sostegno finanziario<br />

- Trasformazione e smaltimento dei residui<br />

- Ricerca e s<strong>per</strong>imentazione<br />

- Assistenza tecnica<br />

- Formazione<br />

- Divulgazione<br />

- Promozione e sviluppo<br />

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NELL’OTTICA<br />

- Riduzione dell’impatto ambientale<br />

- Integrazione dei cicli colturali all’ambiente<br />

- Salvaguardia della salute (Sicurezza)<br />

e prevenzione di malattie (Benessere) del consumatore<br />

Tab. 3<br />

PRODUZIONE<br />

delle olive<br />

- Riduzione dei costi<br />

- Riduzione dell’altemanza<br />

- Incremento della quantità unitaria<br />

- Miglioramento della qualità dell’olio<br />

dell’olio<br />

- Ottimizzazione del <strong>per</strong>iodo di raccolta (grado di maturazione)<br />

- Ottimizzazione delle condizioni di conservazione delle olive<br />

- Ottimizzazione del sistema di estrazione e delle variabili di processo<br />

- Ottimizzazione delle condizioni di stoccaggio o magazzinaggio,<br />

finissaggio dell’olio e della sua distribuzione<br />

COMMERCIALIZZAZIONE<br />

- Organizzazione (integrazione) di filiera<br />

- Chiarezza e concretezza delle normative nazionali ed internazionali<br />

in ordine ai requisiti merceologici e alla presentazione (etichettatura)<br />

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Tab. 4<br />

PRODUZIONE DELLE OLIVE<br />

Riduzione dei costi<br />

- Adeguamento delle strutture produttive<br />

rinfittimenti<br />

reinnesti<br />

potatura di riforma<br />

riconversione varietale (adattabilità in termini produttivi e qualitativi)<br />

- Estirpazione del vecchio e nuovi impianti<br />

- Meccanizzamone<br />

dalla potatura alla raccolta<br />

- Riduzione dell’altemanza e incremento della quantità unitaria<br />

Anticipazione della raccolta<br />

Interventi agronomici irrigazione fertilizzazione fertilizzazione<br />

fogliare adeguamento varietale1<br />

- Miglioramento della qualità dell’olio<br />

- ottimizzazione dei tempi di raccolta<br />

(maturazione tecnologica)<br />

- raccolta dall’ albero<br />

- trasferimento immediato al frantoio in contenitori di piccole o<br />

medie dimensioni (fino a 100 It.) ventilati<br />

(forati)<br />

- coltivazioni biologiche lotta contro organismi nocivi<br />

Tab. 5<br />

PRODUZIONE DELL’OLIO<br />

- Ottimizzazione delle condizioni di stoccaggio delle olive<br />

- tempi brevi (48-72h)<br />

- tem<strong>per</strong>ature non su<strong>per</strong>iori ai 15-20°C<br />

- ventilazione<br />

- Ottimizzazione del sistema di estrazione e delle variabili di processo<br />

- adozioni di sistemi semi-continui e/o continui a due fasi o a tre fasi parziali<br />

- adeguamento dei sistemi di frangitura in relazione alla tipologia delle<br />

olive e alle caratteristiche organolettiche degli oli<br />

- controllo dei processi ossidativi in fase di gramolatura<br />

- contatto pasta aria<br />

- intervento della mandorla<br />

- riduzione dei fenomeni d’interfacciamento acqua-solidi-olio in fase di<br />

chiarificazione-separazione: tipologia delle coclee, quantità e tem<strong>per</strong>atura<br />

delle acque; impiego di coadiuvanti tecnologici (inerti, enzimi,<br />

ecc.)<br />

- smaltimento dei residui<br />

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- Ottimizzazione delle condizioni di stoccaggio dell’olio e della sua distribuzione<br />

- Importanza del livello quantitativo e qualitativo della torbidità<br />

- Influenza della luce e della tem<strong>per</strong>atura<br />

- Influenza dell’ossigeno<br />

Tab. 6<br />

COMMERCIALIZZAZIONE<br />

- Organizzazione di filiera<br />

- integrazione tra i diversi soggetti della filiera: produzione-trasformazione-commercializzazione<br />

(MOC)<br />

- Normative nazionali ed internazionali sulla classificazione e presentazione<br />

degli ori (etichettatura)<br />

- Ipotesi di una revisione della classificazione che preveda la riduzione<br />

delle tipologie dei vergini<br />

- Aggiornamento del sistema di controllo sulla genuinità (deodorati, nocciole)<br />

- Aggiornamento del sistema di controllo organolettico inerente la classificazione<br />

- Introduzione definitiva delle modalità di controllo delle DOP e IGP<br />

- Revisione della disciplina concernente la etichettatura degli oli (Legge<br />

313198 e Reg.to 2815/98) in ordine al “made in Italy”<br />

Tab. 7<br />

SOSTEGNO RIFORMA “PONTE”<br />

- Nuova OCM olio di oliva<br />

- quantità nazionali di riferimento da integrare con la qualità (premi<br />

aggiuntivi)<br />

- incentivazione finanziaria alla produzione DOP e IGP purchè qualitativamente<br />

caratterizzabile e quantitativamente (massa critica) rilevante<br />

- Attuazione del Piano Olivicolo Nazionale<br />

- Interventi prioritari:<br />

- Razionalizzazione delle strutture produttive e di trasformazione<br />

- Concentrazione e valorizzazione del prodotto<br />

- Interventi programmati:<br />

- Azioni verso i soggetti della filiera (olivicoltori, frantoiani, distributori)<br />

- Attuazione Reg.to CE 528/99 sul miglioramento della produzione oleicola<br />

- Ricerca e s<strong>per</strong>imentazione<br />

- Assistenza tecnica agli olivicoltori e frantoiani<br />

- Formazione divulgazione e dimostrazione<br />

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CAPITOLO 9<br />

F. SINESIO<br />

Applicazioni e metodi<br />

di Analisi Sensoriale<br />

(by Unità di Tecnologie Alimentari Speciali,<br />

Istituto Nazionale della Nutrizione,<br />

Via Ardeatina 546, 00179 Roma, Italia)


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

F. Sinesio<br />

Unità di Tecnologie Alimentari Speciali Istituto Nazionale della Nutrizione<br />

Via Ardeatina 546 - 00179 Roma - Italia<br />

l. INTRODUZIONE<br />

La “<strong>per</strong>cezione sensoriale” è la recezione ed interpretazione di tutto ciò che ci circonda<br />

mediante i sensi della vista, olfatto, gusto, tatto, udito. Il giudizio della qualità sensoriale<br />

degli alimenti nasce come risposta alla nostra <strong>per</strong>cezione sensoriale sotto l’influenza<br />

di fattori psicologici e sociali legati all’es<strong>per</strong>ienza <strong>per</strong>sonale.<br />

2. AREE DI APPLICAZIONE<br />

L’analisi sensoriale, come misura e valutazione delle caratteristiche sensoriali di alimenti<br />

e bevande, costituisce un’importante legame tra industria e mercato. Fra le numerose<br />

applicazioni di interesse <strong>per</strong> l’industria ed il consumatore sono da menzionare: il controllo<br />

di qualità su materie prime e prodotti finiti, lo sviluppo di nuovi prodotti, la conservabilità,<br />

l’analisi di prodotti competitivi, la modificazione del processo tecnologico, le<br />

ricerche di mercato.<br />

2.1) Controllo di qualità<br />

Stabiliti i criteri di qualità e il modo <strong>per</strong> misurarla, è necessario fissare le specifiche<br />

della qualità di un prodotto e stabilire dei Iimiti di tolleranza<br />

Ma cosa s’intende <strong>per</strong> qualità? E soprattutto, a chi spetta il compito di prendere decisioni<br />

circa la qualità? E come viene fissata? Per tradizione è il produttore che stabilisce la<br />

qualità del prodotto determinata, oltre che dalle materie prime usate, dall’immagine pubblicitaria<br />

trasmessa. A volte <strong>per</strong>ò ciò che l’industria propone non corrisponde esattamente<br />

a quello che il consumatore si aspetta o desidera in un prodotto, cioè al proprio concetto<br />

di qualità. Se la qualità come è intesa dal produttore non è <strong>per</strong>cepita dal consumatore, il<br />

futuro del prodotto sul mercato può essere grave-mente compromesso. L’industria utilizza<br />

un set di criteri oggettivi <strong>per</strong> valutare e giudicare la qualità di un alimento. Per il consumatore<br />

l’accettabilità di un prodotto è espressione della propria opinione e gusto <strong>per</strong>sonali,<br />

<strong>per</strong>ciò variabile, soggettiva. Non sempre le relazioni tra qualità e accettabilità sono<br />

costanti e solo in alcuni casi l’una può essere usata <strong>per</strong> prevedere l’altra. Anzi, accade di<br />

frequente che vi sia una forte discrepanza tra quello che il produttore considera “prodotto<br />

di qualità” e ciò che i consumatori <strong>per</strong>cepiscono come qualità ottimale. In queste premesse,<br />

la determinazione della qualità richiede due tipi di informazione: i giudizi sensoriali<br />

descrittivi ottenuti da un Panel addestrato e giudizi di accettabilità o di preferenza da indagini<br />

condotte sui consumatori. Quando la prima informazione, indipendente da ogni pregiudizio<br />

di preferenza è correlata al giudizio di preferenza del consumatore, è possibile<br />

individuare quelle componenti sensoriali che sono alla base delle preferenze e della qualità<br />

di un prodotto. Attraverso l’identificazione degli attributi del prodotto più importanti<br />

<strong>per</strong> il consumatore, è possibile focalizzare l’attenzione su ciascuno di essi, assicurandone<br />

101


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

i valori ottimali, al fine di soddisfare meglio le aspettative del consumatore. La qualità<br />

sensoriale, tuttavia, non è importante solo <strong>per</strong> lo sviluppo e la selezione di un prodotto target,<br />

ma anche <strong>per</strong> il controllo ed il mantenimento delle caratteristiche del prodotto entro<br />

certi limiti di tolleranza fissati, durante le varie fasi di produzione, a partire dalla materia<br />

prima <strong>per</strong> arrivare al prodotto finito. Per tali controlli si rivelano utili i metodi sensoriali<br />

“discriminativi”, che <strong>per</strong>mettono di individuare le differenze tra i prodotti sotto controllo<br />

ed i prodotti target. Successivamente, nel caso in cui i due campioni siano risultati differenti,<br />

verranno applicati i metodi “descrittivi” <strong>per</strong> verificare in che cosa il campione in<br />

esame differisce dallo standard, dalla materia prima al prodotto finito.<br />

2.2) Sviluppo di nuovi prodotti<br />

L’immissione sul mercato di un prodotto “nuovo” in special modo quando esiste già un<br />

prototipo, comporta la necessità, da parte del produttore, di ricevere informazioni sulla sua<br />

qualità sensoriale e sull’accettabilità dei consumatori. In primo luogo il produttore dovrà<br />

dimostrare la dichiarata su<strong>per</strong>iorità del prodotto competitivo, o almeno identificare il segmento<br />

di popolazione (di sufficiente dimensione) che preferisce tale prodotto alla concorrenza.<br />

Si richiede un confronto faccia a faccia tra il prototipo e il prodotto competitivo sul<br />

mercato: viene elaborata una lista di aggettivi e si valutano le differenze. Il passo successivo<br />

consiste nell’individuare gli aggettivi chiave in termini di accettabilità, correlati cioè<br />

con l’accettabilità e le preferenze dei Consumatori.<br />

2.3) Riduzione dei costi<br />

Un programma di riduzione di costi, impiego di materie prime re<strong>per</strong>ibili a costi più<br />

bassi deve dar luogo ad un prodotto che non <strong>per</strong>da in termini di accettabilità, meglio ancora<br />

se la sua qualità sensoriale ne risulta avvantaggiata.<br />

2.4) Modificazioni nella linea di produzione<br />

Qualsiasi cambiamento di processo potrebbe modificare il prodotto che ne verrebbe a<br />

<strong>per</strong>dere od a guadagnare in termini delle caratteristiche qualitative.<br />

2.5) Stabilità alla conservazione<br />

La stabilità di un prodotto durante il trasporto, il magazzinaggio, la vendita al dettaglio<br />

e la conservazione, è essenziale <strong>per</strong> la soddisfazione del consumatore.<br />

2.6) Marketing<br />

Una buona conoscenza delle preferenze e dell’accettabilità da parte dei consumatori, le<br />

indagini di mercato, gli studi sullo stato attitudinale dei consumatori, gli effetti della pubblicità<br />

sono tutti fattori indispensabili <strong>per</strong> fornire informazioni sulla possibile commercializzazione<br />

del prodotto.<br />

102


3. METODI DI ANALISI SENSORIALE<br />

Individuata la natura del problema, la scelta del metodo da adottare è effettuata in relazione<br />

alla natura dei campioni, al grado di confidenza ritenuto necessario, e alla disponibilità<br />

degli assaggiatori. I test sensoriali sono classificati in due gruppi principali: test<br />

“analitici”, che a loro volta si dividono in analitico-descrittivi e analitico-discriminativi, e<br />

test “affettivi” ovvero di preferenza e di accettabilità (fig. 3). I test analitici sono test di<br />

laboratorio, realizzati impiegando assaggiatori es<strong>per</strong>ti e/o addestrati. Sono utilizzati <strong>per</strong><br />

valutare differenze o similitudini tra 2 o più campioni, nonché <strong>per</strong> l’elaborazione e quantificazione<br />

degli attributi, o come vengono anche chiamati, dei descrittori sensoriali. I<br />

metodi analitico-discriminativi offrono una risposta alla domanda: “C’è una differenza<br />

significativa tra i prodotti?”.<br />

Per ottenere risultati significativi, questo tipo di test richiede da 25 a 50 valutazioni.<br />

Viene anche usato nella fase di selezione degli assaggiatori come metodo <strong>per</strong> valutare l’abilità<br />

a discriminare piccole differenze. I metodi analitico-descrittivi rispondono alla<br />

domanda: “Qual’è la differenza e quanto è ampia?”. Tali test sono condotti su un numero<br />

non alto di partecipanti da 6 a 12 in relazione al loro grado di es<strong>per</strong>ienza. Un alto numero<br />

di assaggiatori insufficientemente addestrati e con poca es<strong>per</strong>ienza sull’alimento specifico<br />

da analizzare può fornire risultati meno accurati di un numero più ristretto di partecipanti<br />

di alta affidabilità. I test affettivi <strong>per</strong>mettono di stabilire se le differenze riscontrate<br />

tra i prodotti sono importanti <strong>per</strong> il consumatore. La classificazione dei metodi sensoriali<br />

secondo le tre categorie indicate ognuna delle quali si prefigge obiettivi differenti ed<br />

impone un diverso grado di qualificazione dei partecipanti. Ci introduce ai termini di<br />

“panel” e “consumer” <strong>per</strong> distinguere tra oggettività e soggettività della valutazione sensoriale<br />

(fig. 4). I test analitici sono eseguiti esclusivamente da un panel di 6-12 assaggiatori<br />

qualificati, selezionati in base alla loro capacità di <strong>per</strong>cepire e discriminare stimoli<br />

sensoriali, addestrati a dare valutazioni analitiche oggettive. I test affettivi sono eseguiti<br />

invece da un consumer, ovvero un gruppo-target rappresentativo della popolazione (da<br />

100 a 500 soggetti) e non addestrato. I membri del consumer possono essere selezionati in<br />

base a vari criteri: l’uso precedente del prodotto, il numero di componenti della famiglia,<br />

l’età, l’occupazione, il livello sociale ed economico, l’area geografica.<br />

3.1. TEST ANALITICO-DISCRIMINATIVI<br />

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3.1.1) Test del triangolo (triangle test)<br />

Il test risponde alla domanda: “Sono X ed Y il medesimo prodotto?”. Un metodo utile<br />

qualora si abbiano dubbi circa la <strong>per</strong>cettibilità delle differenze tra due prodotti di cui si sa<br />

che sono differenti. Tale test consiste nel presentare simultaneamente tre campioni di cui<br />

due identici. Nessuno dei tre è identificato come standard. L’assaggiatore deve indicare il<br />

campione spaiato. In caso di dubbio deve provare a indovinare. L’analisi statistica tiene in<br />

considerazione il fatto che ciascun assaggiatore ha una chance su tre di indovinare correttamente.<br />

Il campione di controllo e quello s<strong>per</strong>imentale sono variati in modo sistematico<br />

103


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

in modo che ciascuno è presentato sia spaiato che in coppia lo stesso numero di volte. Il<br />

metodo stabilisce solo se c’è una differenza, ma non fornisce informazioni sull’entità delle<br />

differenze.<br />

3. l. 2) Test del duo-trio<br />

Il test risponde alla domanda: “C’è differenza tra il prodotto X e il prodotto Y relativamente<br />

a una data caratteristica sensoriale (odore, <strong>per</strong> esempio)?”. Anche questo è un test<br />

di differenza, generalmente applicato quando si sa che c’è una differenza tra i prodotti<br />

(cambiamenti nella linea di processo, sostituzione d’ingredienti o materie prime) e si vuol<br />

sa<strong>per</strong>e se è <strong>per</strong>cepita. Anche questo test impiega tre campioni di cui due sono identici. Uno<br />

dei campioni replicati e usato come standard di riferimento, e gli altri due sono codificati<br />

con un numero. Ciascuno dei due campioni è usato come standard <strong>per</strong> metà delle valutazioni<br />

(metà degli assaggiatori riceve il campione X come riferimento e l’altra metà il campione<br />

Y). Ripetendo il test, l’ordine è rovesciato in modo che tutti i partecipanti ricevano<br />

ciascun campione come riferimento almeno una volta. Essi devono indicare quale dei due<br />

campioni non conosciuti è identico allo standard (50% di probabilità di rispondere correttamente<br />

a caso).<br />

3.1.3) Test dei confronti a coppie (paired compararison test)<br />

Il test risponde ad una delle seguenti domande:<br />

“C’è una differenza tra il prodotto X e il prodotto Y e se c’è qual’è?”.<br />

“Quale dei due campioni preferisce?”.<br />

Il test è raccomandato:<br />

a) <strong>per</strong> determinare se c’è una differenza e una direzione della differenza tra i due campioni:<br />

b) <strong>per</strong> stabilire se c’è una preferenza tra i consumatori<br />

c) <strong>per</strong> la selezione e il training degli assaggiatori.<br />

Il test è eseguito servendo agli assaggiatori due campioni di prodotti differenti.<br />

Solitamente sono valutati in ordine bilanciato in modo che ciascun campione venga servito<br />

<strong>per</strong> primo lo stesso numero di volte. Il test consiste nell’indicare se i due campioni<br />

sono lo stesso prodotto o due prodotti differenti. La metà delle coppie è costituita da campioni<br />

differenti, l’altra metà da due prodotti uguali (ovvero due volte lo stesso prodotto).<br />

Anche in questo caso la scelta è forzata in caso di dubbio. L’assaggiatore ha il 50% di<br />

chance di rispondere correttamente. Ci sono due variazioni a questo test:<br />

1) differenza semplice. L’assaggiato indica solo se c’è una differenza tra i due campioni.<br />

Gli viene <strong>per</strong>ò indicato in anticipo che il set di campione da analizzare può<br />

essere identico o differente.<br />

2) differenza direzionale. L’assaggiatore deve scegliere all’interno della coppia il campione<br />

che presenta più alta intensità <strong>per</strong> una data caratteristica sensoriale.<br />

3.1.4) Test di ordinamento in ranghi (rank order test)<br />

Il metodo fornisce una risposta alla domanda: “Quale dei prodotti in esame ha la più<br />

104


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

alta o più bassa intensità <strong>per</strong> una certa caratteristica sensoriale?”. Diversi campioni sono<br />

presentati simultaneamente e confrontati sulla base di una singola caratteristica. Non è<br />

necessario fornire degli standard. I prodotti devono essere ordinati in scala, secondo l’ordine<br />

d’intensità crescente del parametro preso in considerazione. Se l’intensità <strong>per</strong>cepita<br />

in due prodotti è la stessa, l’ordine viene stabilito a caso. Se il test è richiesto <strong>per</strong> più di un<br />

attributo la procedura è ripetuta <strong>per</strong> ciascuno di essi usando nuovi campioni codificati, in<br />

modo che una valutazione non influenzi l’altra. Questo test fa parte dei test qualitativi in<br />

quanto i dati sono semplicemente ordinati e non forniscono indicazioni circa l’entità delle<br />

differenze tra prodotti.<br />

3.2. TEST ANALITICO-DESCRITTIVI<br />

I test descrittivi implicano la descrizione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche<br />

sensoriali di un prodotto da parte di un panel di assaggiatori qualificato. Questi, oltre a<br />

essere capaci di esprimere verbalmente le proprie <strong>per</strong>cezioni (riferite ad aspetto, gusto,<br />

aroma) devono valutare l’intensità e le differenze di ciascuna caratteristica nei prodotti in<br />

esame. Due prodotti possono essere descritti dagli stessi attributi sensoriali, ma differire<br />

marcatamente nell’intensità di ciascuno di essi, <strong>per</strong> cui avranno “profili sensoriali”<br />

profondamente diversi. I test comprendono le seguenti fasi:<br />

1) selezione degli aggettivi<br />

2) calibrazione del panel<br />

3) stima dell’intensità dei descrittori.<br />

1) La selezione di aggettivi che descrivono il prodotto è eseguita da un panel di es<strong>per</strong>ti<br />

i quali elaborano la lista secondo le caratteristiche del prodotto e le informazioni che si<br />

vogliono ottenere.<br />

2) Test preliminari su prodotti standard <strong>per</strong>mettono la calibrazione del panel. Alcuni<br />

campioni del set completo da analizzare sono utilizzati come standard <strong>per</strong> fissare gli estremi<br />

della scala di misura (minimo e massimo valore <strong>per</strong> ciascuno dei descrittori. In questa<br />

fase viene chiarito il significato di ciascun termine scelto e verificato se gli assaggiatori<br />

sono d’accordo nelle loro valutazioni. La discussione <strong>per</strong>mette di correggere eventuali<br />

errori d’interpretazione dei termini scelti e <strong>per</strong>ciò raggiungere una maggiore armonia tra i<br />

membri del panel.<br />

3) Si vuole esprimere il grado in cui ciascuna componente qualitativa è presente,<br />

espressa come valore numerico su una scala di misura limitata. Nella fig. 5 sono elencate<br />

le scale di uso comune nell’analisi descrittiva:<br />

PANEL<br />

• assaggiatori scelti o professionali<br />

• addestrati<br />

• funzionano come strumenti analitici<br />

• rispondono a test discriminativi e descrittivi<br />

• numero di assaggiatori: 6-12<br />

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CONSUMER<br />

• consumatori selezionati a random<br />

• non addestrati<br />

• rappresentano un target di popolazione<br />

• esprimono solo giudizi di preferenza o di accettabilità<br />

• numero di consumatori: 100 - 500<br />

a) Scala ordinale<br />

Scala in cui i punti sono posti con una progressione prestabilita e continua. La più usata<br />

è la “Category scale” o scala a punteggi, una scala numerica o verbale, costruita non necessariamente<br />

mantenendo costanti gli intervalli. Nella scala di durezza a 7 punti, <strong>per</strong> esempio,<br />

il valore 6, dato ad un prodotto, non significa necessariamente che sia due volte più<br />

duro di uno a cui sia stato assegnato il valore 3 (fig. 6) . La scala da 0 a 9 è la più usata nell’analisi<br />

descrittiva, ma sono state usate anche scale da 7 o 15 punti o talvolta a 100 punti.<br />

b) Scala a intervalli<br />

È strutturata in modo che ad uguali intervalli corrispondano equivalenti differenze<br />

nella <strong>per</strong>cezione sensoriale. La “line scale” o scala grafica è la scala a intervalli più popolare<br />

<strong>per</strong> i test descrittivi. È costituita da una linea di 15 cm di lunghezza. L’assaggiatore<br />

deve marcare il punto della scala che corrisponde all’intensità dello stimolo <strong>per</strong>cepita che<br />

poi viene trasformato in un punteggio numerico. Tale scala ha il vantaggio di dare valori<br />

decimali a differenza delle scale a intervalli numeriche strutturate che utilizzano solo<br />

numeri interi.<br />

c) Scala di rapporto<br />

I numeri sono scelti in modo tale che ad uguali rapporti numerici corrispondano uguali<br />

rapporti di <strong>per</strong>cezione sensoriale. La “Magnitude estimation scale” si basa sul principio<br />

di assegnare un numero al primo campione in esame, e tutti i valori successivi sono assegnati<br />

in riferimento al primo. Se, ad esempio, <strong>per</strong> il gusto “dolce” è stato dato ad A il valore<br />

6 e a B il valore 3, il punteggio 6/3 indica che il campione A è stato giudicato due volte<br />

più dolce di B. Il valore numerico dato al campione di riferimento può essere fissato precedentemente<br />

o lasciato alla libera scelta dell’assaggiatore.<br />

Scala di durezza a 7 punti<br />

l. Molto duro<br />

2. Duro<br />

3. Debolmente duro<br />

4. Né duro né tenero<br />

5. Debolmente tenero<br />

6. Tenero<br />

7. Molto tenero<br />

Secondo questa scala i prodotti sono collocati in due o più gruppi che differiscono in<br />

nome ma non obbediscono ad alcun ordine o soluzione quantitativa. È usata quando il test<br />

richiede la classificazione dei campioni in categorie. La fig. 5 riassume i metodi descrittivi<br />

sviluppati dagli anni ’50 ad oggi.<br />

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3.2.1) Category Scaling (*)<br />

(*) I termini elaborati nell’ambito delle ricerche sensoriali sviluppate in USA, sono divenuti di<br />

uso corrente anche in Europa nella forma originaria inglese.<br />

I campioni codificati sono presentati simultaneamente o sequenzialmente in un ordine<br />

bilanciato che differisce tra i membri individuali del panel. Consiste in una scala verbale<br />

strutturata in ordine ascendente o discendente d’intensità usata <strong>per</strong> la misura di una caratteristica<br />

specifica. Una procedura alternativa è una linea verticale od orizzontale con ancore<br />

verticali agli estremi <strong>per</strong> descrivere o limitare l’aggettivo.<br />

3.2.2) Ratio Scaling (magnitude estimiation)<br />

Il metodo è generalmente usato <strong>per</strong> valutare le relazioni tra intensità fisica e grandezza<br />

sensoriale. Può essere anche utilizzato <strong>per</strong> confrontare alcuni attributi specifici tra uno<br />

o più prodotti. Questo metodo <strong>per</strong>mette ai partecipanti di usare un ampio range di numeri<br />

a propria scelta. tenendo conto che il rapporto tra i valori numerici assegnati riflette i rapporti<br />

delle intensità sensoriali. I valori ottenuti sono sottoposti ad analisi statistica dopo<br />

normalizzazione.<br />

3.2.3) Flavour Profile Analysis (FPA)<br />

Tale tecnica implica l’analisi delle caratteristiche aromatiche di un prodotto, gusto e<br />

retrogusto, in ordine di apparizione <strong>per</strong>cepite da parte di un gruppo di assaggiatori qualificati.<br />

I partecipanti esaminano il prodotto individualmente, registrano le loro impressioni<br />

<strong>per</strong> aroma, gusto e retrogusto, dei quali viene poi valutata l’intensità. I risultati<br />

sono ridiscussi <strong>per</strong> arrivare ad una soluzione di gruppo. Nessuna analisi statistica accompagna<br />

questo metodo, <strong>per</strong>ché i risultati sono l’espressione del giudizio collettivo dei<br />

membri del panel. Proprio questo aspetto costituisce il maggiore limite. L’opinione di un<br />

componente del panel può essere condizionata dalla <strong>per</strong>sonalità dominante di un altro<br />

assaggiatore.<br />

3.2.4) Texture Profile Analysis (TPA)<br />

È una tecnica descrittiva basata sullo stesso principio del Flavour Profile Analysis.<br />

Costituisce un approccio sistematico alla misura della texture di un alimento nei termini<br />

delle sue caratteristiche meccaniche, geometriche, contenuto in grasso ed umidità, grado<br />

in cui è presente ciascuna di esse e ordine in cui appaiono, dal primo morso durante la<br />

masticazione e nella fase residua.<br />

Come <strong>per</strong> FPA, gli assaggiatori esaminano i campioni individualmente, valutandoli su<br />

una scala grafica (la più usata è la scala a 15 punti). Secondo il tipo di scala usata ed il<br />

modo in cui i dati devono essere trattati, il verdetto del panel è ottenuto dal consenso di<br />

gruppo o <strong>per</strong> analisi statistica dei dati.<br />

3.2.5) Quantitative Descriptive Analysis (QDA)<br />

Utilizza una Category Scale non strutturata e un panel di non meno di 6 assaggiatori<br />

addestrati, con giudizi ripetuti <strong>per</strong> ciascun prodotto. Gli attributi sensoriali sono valutati in<br />

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ordine d’apparizione e vengono assegnate le intensità relative. Per ogni sessione di assaggio<br />

vengono in genere valutati da 3 a 9 campioni. I risultati <strong>per</strong> ciascuna caratteristica sensoriale<br />

sono analizzati statisticamente <strong>per</strong> verificare la significatività delle differenze tra i<br />

prodotti e <strong>per</strong> il controllo della <strong>per</strong>formance degli assaggiatori.<br />

3.3. TEST AFFETTIVO DI MERCATO<br />

Il test risponde alla domanda: “È la differenza tra i prodotti X. Y. Z importante <strong>per</strong> il<br />

consumatore?” (fig. 7). È utilizzato un target da 100 a 500 consumatori invitati ad esprimere<br />

un giudizio di accettabilità o a dare una preferenza tra due o più prodotti. I partecipanti<br />

sono invitati a compilare un questionario contenente informazioni demografiche e<br />

attitudinali (l’età, il sesso, il tipo di attività, il reddito annuo, il livello d’istruzione, il background<br />

etnico, ecc.), altre informazioni relative alle loro abitudini alimentari e fattori condizionanti<br />

la scelta nell’acquisto di un prodotto. I test di mercato forniscono un valido supporto<br />

se eseguiti in parallelo ai test sensoriali analitici nelle seguenti aree di applicazione:<br />

a) mantenimento della qualità del prodotto<br />

Nel caso che un prodotto abbia raggiunto una posizione consolidata sul mercato, i progetti<br />

di ricerca e sviluppo implicano una riduzione di costi, sostituzione d’ingredienti,<br />

cambiamenti di processo e formulazione realizzabili, qualora non influenzano le caratteristiche<br />

sensoriali del prodotto e l’accettabilità totale, salvo che quest’ultima ne sia avvantaggiata.<br />

b) miglioramento di prodotti<br />

A causa dell’intensa competizione. L’industria è tesa continuamente a migliorare, ottimizzare<br />

i propri prodotti, affinché siano il più possibile rispondenti a quanto cerca il consumatore<br />

e migliori del prodotto competitivo. Tale obbiettivo come già menzionato, impone<br />

una conoscenza profonda delle caratteristiche sensoriali che hanno importanza <strong>per</strong> il<br />

consumatore, <strong>per</strong> poi procedere alla manipolazione di ingredienti o variabili di processo,<br />

<strong>per</strong> migliorare le caratteristiche desiderate e l’accettabilità globale da parte del consumatore.<br />

L’analisi descrittiva identifica gli attributi chiave influenzati: i test condotti sul consumatore<br />

poi, <strong>per</strong>mettono di stabilire se tali cambiamenti possono essere <strong>per</strong>cepiti o se, in<br />

caso positivo, migliorano l’accettabilità del prodotto.<br />

c) sviluppo di nuovi prodotti<br />

Per lo sviluppo di un nuovo prodotto, i test affettivi sono necessari <strong>per</strong> “fissare” un prototipo.<br />

Il nuovo prodotto <strong>per</strong> avere un probabile successo deve offrire un reale vantaggio<br />

rispetto alla concorrenza sul mercato. I confronti con i prodotti competitivi, la verifica del<br />

mantenimento delle caratteristiche sensoriali desiderate durante la produzione su larga<br />

scala ed i test sui consumatori nella fase di sviluppo, sono tutti passaggi obbligati.<br />

d) valutazione di un mercato potenziale<br />

Le vendite, i costi di vendita, le abitudini dei consumatori, gli effetti del confezionamento,<br />

la pubblicità e la convenienza, sono tutti fattori critici nella accettabilità di un prodotto.<br />

Pertanto, la conoscenza di tali fattori ha un’importanza primaria come guida nella<br />

ricerca e sviluppo. I test affettivi sono sempre eseguiti su un campione di consumatori rap-<br />

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presentativo di una popolazione più ampia, selezionata in base a ben precise regole. Tra i<br />

criteri adottati nella scelta dei partecipanti, occorre considerare in primo luogo la popolazione<br />

a cui il prodotto è destinato: <strong>per</strong> esempio, bambini da 4 a 12 anni nel caso di una<br />

merendina al cioccolato o di un cereale <strong>per</strong> la colazione, mentre una popolazione giovane<br />

(25/40 anni) è impiegata <strong>per</strong> un giudizio su un’automobile o articoli d’abbigliamento. I<br />

test affettivi comprendono:<br />

- test di laboratorio<br />

- test di locazione centrale<br />

- test di uso domestico.<br />

3.3.1) Test di laboratorio<br />

Sono eseguiti in un laboratorio di analisi sensoriale utilizzando il <strong>per</strong>sonale dipendente<br />

della ditta. Il vantaggio di tale tecnica è che, potendo disporre di locali destinati all’assaggio<br />

adeguatamente attrezzati, la preparazione e la presentazione dei campioni possono<br />

essere accuratamente controllate. Per esempio è possibile mascherare l’aspetto degli alimenti<br />

usando luci rosse, <strong>per</strong> <strong>per</strong>mettere ai consumatori di concentrarsi solo su aroma e<br />

consistenza. Tra gli svantaggi va riferito che l’uso e la preparazione dei prodotti può essere<br />

differente da quella eseguita a casa e tale locazione può influenzare l’aspettativa o creare<br />

dei pregiudizi.<br />

3.3.2) Test di locazione centrale<br />

È condotto in un’area in cui vengono assemblati gli acquirenti potenziali, come il cortile<br />

di una scuola nel caso di prodotti destinati ai bambini, un su<strong>per</strong>mercato o altro. Il vantaggio<br />

di tale metodo consiste nel fatto che l’assaggio è, eseguito in condizioni controllate.<br />

Inoltre le condizioni sono favorevoli <strong>per</strong> avere un’alta <strong>per</strong>centuale di ritorno delle<br />

risposte da un largo campione di popolazione. Tra gli svantaggi:<br />

1) il prodotto è valutato in condizioni artificiali in confronto all’uso normale a casi, in<br />

termini di preparazione, quantità consumata, tempo, ecc.:<br />

2) il numero di domande deve essere limitato e <strong>per</strong>ciò limitato è il numero di informazioni<br />

ottenibili.<br />

3.3.3) Test di uso domestico (home use test)<br />

Il prodotto è vagliato nelle normali condizioni d’uso. L’opinione è generalmente ottenuta<br />

dall’intera famiglia, anche se è da tenere in conto l’influenza di uno dei componenti<br />

sugli altri. Il test è solitamente usato quando si richiede un confronto tra campioni. Viene<br />

distribuito un prodotto <strong>per</strong> volta. I rispondenti lo tengono in prova <strong>per</strong> alcuni giorni e poi<br />

rispondono a un questionario. Quindi si passa al secondo campione. Il principale vantaggio<br />

di questo metodo è che è l’unico test in cui il prodotto è preparato e consumato nelle<br />

normali condizioni d’uso. Va inoltre ricordato che:<br />

1) le informazioni relative alla preferenza tra i prodotti si basano sull’impressione stabilizzata<br />

(dall’uso ripetuto) piuttosto che dalla prima impressione.<br />

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2) grazie al maggior tempo disponibile le si può ricevere indietro un foglio di lavoro<br />

contenente più informazioni riguardo all’attitudine del consumatore verso le varie caratteristiche<br />

del prodotto, includendo attributi sensoriali, packaging, costo. ecc.<br />

Questo metodo presenta al contempo alcuni svantaggi non trascurabili:<br />

1) è un test che richiede tempo<br />

2) c’è la possibilità di non ricevere indietro le risposte<br />

3) il confronto può essere effettuato tra non più di tre campioni, un numero più ampio<br />

infatti, sconvolgerebbe la naturale situazione d’uso che crea la ragione principale<br />

della scelta del test eseguito a casa<br />

4) errori di preparazione possono portare a una larga variabilità quando si utilizza un<br />

numero piccolo di partecipanti.<br />

4. REQUISITI E COLLOCAZIONE DEI LABORATORI DI ANALISI SENSORIALE<br />

È consigliabile che un laboratorio di analisi sensoriale disponga delle seguenti strutture:<br />

- un area di recezione<br />

- un locale d’esame <strong>per</strong> il lavoro individuale<br />

- un’area di discussione <strong>per</strong> il lavoro di gruppo<br />

- i locali <strong>per</strong> la preparazione degli alimenti<br />

- gli uffici <strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori del panel<br />

- i servizi igienici.<br />

I locali devono essere situati lontano da fonti di rumore o distrazioni (<strong>per</strong> esempio bar)<br />

o luoghi dove c’è un notevole via vai. Gli assaggiatori non possono accedere al locale d’esame<br />

passando <strong>per</strong> la cucina <strong>per</strong>ché ciò potrebbe pregiudicare i risultati dell’esame. Quest<br />

‘ultima deve essere fornita di attrezzature adeguate a <strong>per</strong>mettere una rapida preparazione<br />

degli alimenti (banchi cucine elettriche, forni, celle frigorifere e congelatori <strong>per</strong> la conservazione,<br />

lavastoviglie industriali, contenitori <strong>per</strong> rifiuti, ecc.). Si deve prevedere uno spazio<br />

destinato al lavoro in comune che <strong>per</strong>metterà le discussioni con gli assaggiatori.<br />

Questo spazio può essere utilizzato nelle prime sedute di apprendimento ed in ogni<br />

momento in cui sia necessaria una discussione collettiva. L’arredamento è minimo: un<br />

grosso tavolo, preferibilmente con la paratia centrale mobile, sedie confortevoli, lavagne<br />

murali, apparecchi audiovisivi. Il locale destinato al lavoro individuale deve essere strutturato<br />

in modo da evitare qualsiasi fonte di distrazione o interferenza tra gli assaggiatori.<br />

A tale scopo sono utili le “cabine di assaggio” isolate da pareti su tre lati e circa 30 cm<br />

oltre la su<strong>per</strong>ficie del piano di lavoro (impediscono di vedere il collega vicino). Spesso una<br />

piccola finestra si apre sulla parete di fondo <strong>per</strong> il passaggio degli alimenti dalla cucina<br />

adiacente. Le dimensioni minime del piano di lavoro sono 50 - 60 cm di profondità e 90<br />

cm di ampiezza. Altri accessori necessari sono i piccoli lavandini <strong>per</strong> il risciacquo del cavo<br />

orale, le piastre riscaldanti <strong>per</strong> il mantenimento della tem<strong>per</strong>atura degli alimenti, strumenti<br />

<strong>per</strong> la registrazione dei dati, sistemi di allarme e segnalazioni luminose da usare quando<br />

l’assaggiatore è pronto <strong>per</strong> la prova successiva o ha qualche domanda da porre. Il colore<br />

e l’illuminazione delle cabine devono essere tali da garantire la migliore visione del<br />

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campione, specialmente quando si richiede un giudizio relativo all’aspeno ed al colore.<br />

Le luci devono essere bianche e le su<strong>per</strong>fici bianco avorio o bianco ghiaccio. Lo sfondo<br />

bianco con un 20% di grigio <strong>per</strong>mette la migliore visione del colore. Un’altra caratteristica<br />

delle cabine sono le luci di colore rosso, verde e/o blu ottenute con lampade colorate<br />

o filtri speciali. Le luci rosse e verdi <strong>per</strong>mettono di mascherare le differenze visive tra<br />

campioni da adottare <strong>per</strong> i test discriminativi inerenti alle caratteristiche di gusto e di<br />

aroma.<br />

5. INTRODUZIONE DI ERRORI NELLA VALUTAZIONE SENSORIALE<br />

La valutazione umana, in quanto tale, può essere facilmente soggetta a errori, che<br />

nascono prevalentemente dalle condizioni fisiche e mentali dell’assaggiatore. Condizioni<br />

atmosferiche o climatiche, fonti di rumore, scarsa concentrazione in determinate ore del<br />

giorno, sono alcuni dei fattori che concorrono a introdurre errori di valutazione. Un<br />

ambiente adeguato può ridurre tali interferenze. Tuttavia le maggiori cause di errore sono<br />

di origine psicologica.<br />

5.1) Errori di aspettativa<br />

Informazioni troppo dettagliate possono far scattare idee preconcette. Di solito si trova<br />

ciò che ci si aspetta di trovare. Se un assaggiatore viene a sa<strong>per</strong>e <strong>per</strong> caso che un dato alimento<br />

è stato conservato a lungo. <strong>per</strong> autosuggestione <strong>per</strong>cepirà aromi relativi all’alterazione<br />

di quel prodotto prima ancora che essa abbia luogo. Tale errore può essere ridotto o<br />

eliminato evitando di dare all’assaggiatore quelle informazioni che potrebbero in qualche<br />

modo condizionare la sua risposta.<br />

5.2) Errore di abitudine<br />

L’errore di abitudine e comune durante il controllo di qualità: la continua ripetizione<br />

degli stessi prodotti porta a dare sempre le stesse valutazioni. L’abitudine può essere combattuta<br />

solo facendo variare spesso i prodotti.<br />

5.3) Errore logico<br />

Avviene quando l’assaggiatore associa certe caratteristiche sensoriali ad altre; <strong>per</strong><br />

esempio la birra scura ha un aroma più intenso della birra chiara. Questa convinzione può<br />

far modificare il giudizio dell’assaggiatore a dispetto della propria <strong>per</strong>cezione. Opportuni<br />

accorgimenti, quali l’utilizzo di luci colorate, <strong>per</strong> mascherare le differenze tra i campioni,<br />

possono minimizzare tale tipo di errore.<br />

5.4 ) Effetto aureola<br />

Nella stima di numerose caratteristiche sensoriali sullo stesso prodotto, la valutazione<br />

di un aggettivo può influenzare quella di altri. Per esempio il valore assegnato ad un attributo<br />

sensoriale, se associato all’accettabilità totale, dà luogo a risultati differenti da quelli<br />

ottenuti qualora le caratteristiche siano valutate separatamente: se il prodotto piace si ha<br />

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la tendenza a dare valutazioni favorevoli <strong>per</strong> tutti gli attributi, se il prodotto non piace si è<br />

portati a dare tutti punteggi sfavorevoli. Il panel <strong>per</strong>tanto deve essere incoraggiato a dare<br />

valutazioni obiettive, prescindendo il più possibile dal suo gusto <strong>per</strong>sonale.<br />

5.5) Errore di contrasto<br />

La presentazione di un campione di buona qualità prima di uno di qualità scadente<br />

induce a dare giudizi sulla qualità maggiormente negativi che non nel caso che fosse servito<br />

da solo. La differenza viene quindi esagerata. La variazione dell’ordine di presentazione<br />

dei campioni <strong>per</strong>mette di ridurre tale tipo di errore.<br />

5.6) Errore di convergenza<br />

Un prodotto di alta qualità servito insieme a prodotti di qualità scadente tende a<br />

mascherare le differenze tra questi ultimi. Usando un disegno “bilanciato” è possibile confrontare<br />

i risultati quando il prodotto di alta qualità è servito <strong>per</strong> ultimo e <strong>per</strong>ciò non ha<br />

effetti sui prodotti precedenti.<br />

5.7) Errore di tendenza centrale<br />

Nasce dall’uso improprio della scala: gli assaggiatori hanno la tendenza a dare punteggi<br />

quasi sempre al centro della scala, evitando gli estremi. Questo produce come effetto<br />

quello di far sembrare i prodotti a confronto più simili tra loro. È <strong>per</strong>tanto compito del<br />

leader del panel insegnare l’uso corretto della scala di valutazione.<br />

5.8) Errore di <strong>per</strong>cezione<br />

La posizione di un campione può condizionare la risposta del degustatore: egli può<br />

avere fame <strong>per</strong> il primo campione e fatica o indifferenza <strong>per</strong> l’ultimo. Ciò può portare a<br />

preferire o respingere in modo anomalo i primi o gli ultimi campioni. Altrettanto spesso<br />

accade che un prodotto X piaccia di più quando valutato dopo Y, e che la preferenza sia<br />

rovesciata se l’ordine è invertito. Tale errore è corretto o ridotto limitando il numero dei<br />

campioni in esame e facendoli variare nell’ordine tra gli assaggiatori e nell’ambito delle<br />

repliche <strong>per</strong> un dato soggetto.<br />

5.9) Errore di suggestione<br />

L’opinione di un assaggiatore può essere condizionata da quella di altri, che abbiano<br />

una <strong>per</strong>sonalità dominante.<br />

5.10) Errore <strong>per</strong> mancanza di motivazione<br />

L’interesse <strong>per</strong> il proprio lavoro aumenta l’efficienza, la motivazione è mantenuta<br />

quando l’assaggiatore sente che la sua attività è importante e utile. Perciò resoconti <strong>per</strong>iodici<br />

dei risultati ottenuti possono essere fonte di stimolo e di interesse al proprio lavoro.<br />

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6. SELEZIONE E ADDESTRAMENTO<br />

L’analisi sensoriale è stata divisa in due sezioni: la valutazione analitica e quella affettiva.<br />

Nei test affettivi le sensazioni suscitano una risposta edonistica. basata sulla valutazione<br />

soggettiva <strong>per</strong>sonale. Alcune sensazioni evocano piacevolezza, mentre altre indifferenza,<br />

spiacevolezza o addirittura disgusto. In tutti gli altri test i nostri sensi sono usati<br />

invece come dei rivelatori biologici discriminanti senza alcuna <strong>per</strong>sonale attitudine di<br />

accettabilità o repulsione. Per una valutazione obbiettiva è richiesto il reclutamento di un<br />

gruppo accuratamente addestrato e selezionato. Per un panel finale medio di 10-12 <strong>per</strong>sone<br />

si richiede uno screening su un campione originario di 40-50 partecipanti. Questa selezione,<br />

preliminare alla stadio del reclutamento, è utile <strong>per</strong> eliminare i volontari inadatti<br />

all’analisi sensoriale. La scelta definitiva degli assaggiatori avverrà solo attraverso il training<br />

e la valutazione della <strong>per</strong>formance del panel nella sua completezza e come singoli<br />

componenti. La prima fase comprende la raccolta di un background d’informazioni dei<br />

candidati mediante uso di questionari e interviste da parte di <strong>per</strong>sonale es<strong>per</strong>to.<br />

Tra gli aspetti da valutare:<br />

a) Interesse e motivazione dei partecipanti.<br />

b) Attitudine a determinati alimenti. L’avversione <strong>per</strong> certi alimenti o bevande, fattori<br />

culturali, etnici inducono l’assaggiatore a non consumare certi prodotti.<br />

c) Lo stato di salute. Sono da scartare coloro che soffrono di allergie da alimenti, o<br />

fanno uso costante di medicinali, o che siano affetti da raffreddori cronici. Da controllare<br />

anche lo stato di salute dentale.<br />

d) Capacità comunicativa. La capacità di comunicare e descrivere le sensazioni <strong>per</strong>cepite<br />

è di particolare importanza <strong>per</strong> i test descrittivi.<br />

e) Capacità di prendere decisioni. Persone molto timide, o facilmente scoraggiabili o che<br />

impieghino tempo eccessivo <strong>per</strong> le loro valutazioni, non andrebbero incluse nel panel.<br />

f) Disponibilità. Personale che viaggia frequentemente o con continuo sovraccarico di<br />

lavoro è inadatto al lavoro sensoriale.<br />

g) Puntualità. la mancanza di puntualità è causa di <strong>per</strong>dita di tempo <strong>per</strong> gli organizzatori<br />

e gli altri assaggiatori.<br />

Inoltre lo screening è mirato a valutare:<br />

a) L’acutezza sensoriale. I candidati prendono familiarità con i loro sensi tramíte esercizi<br />

semplici quali il riconoscimento dei sapori base (dolce, salato, acido, amaro), il<br />

riconoscimento di odori prossimi ai valori soglia di <strong>per</strong>cezione, o anche attraverso<br />

“matching test” ovvero appaiamento di campioni che forniscono la stessa sensazione.<br />

b) La capacità discriminativa. I test più comunemente usati <strong>per</strong> verificare se c’è una<br />

differenza tra i campioni sono il test triangolare e del duo-trio. Il test di ordinamento<br />

in ranghi è usato <strong>per</strong> rilevare l’abilità del candidato a discriminare livelli graduali<br />

d’intensità <strong>per</strong> un attributo specifico quale odore, gusto colore.<br />

c) Capacità di descrivere e comunicare informazioni (mediante test descrittivi).<br />

La fase successiva, di addestramento, consiste nel fornire agli assaggiatori una conoscenza<br />

di base delle procedure usate nell’analisi sensoriale ed a sviluppare la loro capacità<br />

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a <strong>per</strong>cepire riconoscere e descrivere uno stimolo sensoriale. Nella prima fase dell’addestramento<br />

sono utilizzati i test discriminativi (triangolare, duo-trio, confronti a coppie) <strong>per</strong><br />

addestrare gli assaggiatori sia a riconoscere e descrivere correttamente lo stimolo <strong>per</strong>cepito,<br />

sia <strong>per</strong> il gusto che <strong>per</strong> l’odore o l’aspetto degli alimenti. Gli stimoli inizialmente devono<br />

essere presentati singolarmente: successivamente si avranno campioni in cui due o più<br />

caratteristiche variano simultaneamente. Questa fase è in genere eseguita su un numero di<br />

assaggiatori doppio di quello richiesto.<br />

Per i test descrittivi l’assaggiatore deve essere introdotto alla terminologia usata <strong>per</strong><br />

descrivere gli alimenti e all’uso delle scale <strong>per</strong> la valutazione quantitativa. A tale scopo si<br />

rivela utile l’utilizzo di prodotti standard che mostrino differenti intensità di ciascun attributo.<br />

La maggior parte dei programmi di addestramento <strong>per</strong> test descrittivi varia tra le 40<br />

e le 100 ore (il tempo richiesto dipende dalla complessità del prodotto). Il panel è prima<br />

introdotto ai principi chimici (gusto, olfatto) e fisici (caratteristiche geometriche, reologiche)<br />

che governano la <strong>per</strong>cezione di ciascun attributo del prodotto. Vengono assemblati<br />

una serie di descrittori e si compila una lista. Una volta che il panel è in possesso della terminologia<br />

e ha capito l’uso di ciascuna scala, l’organizzatore del panel presenterà una<br />

serie di campioni che verranno valutati uno alla volta. Essi presentano un’ampia gamma<br />

di attributi qualitativi e di differenze quantitative. L’assaggiatore viene così introdotto<br />

all’idea del “profilo sensoriale”. Egli/ella dovrà descrivere le caratteristiche sensoriali, in<br />

particolare quelle che differenziano i campioni. I termini andranno sviluppati individualmente<br />

e poi ridiscussi. Attraverso la discussione con gli organizzatori, il panel è incoraggiato<br />

a raggruppare termini simili, a chiarire i sinonimi, a razionalizzare il vocabolario.<br />

7. CONCLUSIONI<br />

Questa trattazione vuole evidenziare l’importanza delle analisi sensoriali come utile<br />

strumento di conoscenza delle caratteristiche dei prodotti selezionati <strong>per</strong> la vendita.<br />

Specialmente nel settore alimentare (dove è maggiormente utilizzata) la valutazione sensoriale<br />

accompagna le determinazioni chimiche e fisiche già da vecchia data, usate nel<br />

controllo di qualità e nella ricerca e sviluppo di prodotti, come valido aiuto <strong>per</strong> venire più<br />

facilmente incontro alle esigenze dei consumatori negli interessi dell’industria. Le indicazioni<br />

brevemente riassunte relative alle metodologie di analisi e all’addestramento di un<br />

panel sono utili come introduzione all’analisi sensoriale e non pretendono di esaurire l’argomento.<br />

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BIBLIOGRAFIA<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

International Organization of Standardization ISO 6658, Sensory Analysis - Methodology -<br />

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England 1985 M. Meilgaird, G.V. Civille, B.T. Carr. Sensor EvaluationTechniques, vol. 1,2 CRC<br />

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vol 1,2 CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida,<br />

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Atkin. Sensory Qualiry in Food and Beverages: Definition. Measurement and Control. Hellis<br />

Horwood Limited Chichester<br />

England. 1983.<br />

115


CAPITOLO 10<br />

MARIO SOLINAS<br />

Principi d’analisi<br />

sensoriale applicati<br />

agli oli vergini d’oliva


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Nelle cronache di tutte le civiltà dell’uomo sono state sempre riportate notizie sulla bontà<br />

gustativa degli alimenti e sulle zone di produzione che eccellevano <strong>per</strong> ogni tipo di alimento Se<br />

pensiamo al <strong>per</strong>iodo dell’im<strong>per</strong>o romano sappiamo che il miglior vino era considerato quello di<br />

Grecia, le migliori ostriche quelle di Taranto, i migliori datteri quelli dell’Egitto, ecc.; così al<br />

tempo dell’im<strong>per</strong>o coloniale inglese era famoso il thè della Cina che aveva un valore commerciale<br />

tanto elevato che <strong>per</strong> il suo trasporto venivano utilizzate le navi a vela più veloci dell’epoca,<br />

i famosi clip<strong>per</strong>. E poi sempre, i prodotti alimentari sono stati considerati di buona qualità<br />

quando incontravano la preferenza del consumatore al punto che Kramer e Twihy hanno definito<br />

qualità di un alimento: l’insieme delle caratteristiche e proprietà che sono significative <strong>per</strong><br />

determinare il grado di accettazione da parte del consumatore. Pertanto, è di importanza fondamentale<br />

conoscere e definire le caratteristiche desiderate dal consumatore e poi ricercare i metodi<br />

di saggio necessari a determinarle. Fino all’inizio di questo secolo l’ottenimento della migliore<br />

qualità nella elaborazione degli alimenti si basava essenzialmente sulle capacità professionali<br />

dell’artigiano che li produceva il quale utilizzava come mezzo di misura e di controllo solo la<br />

propria sensibilità.<br />

Dopo la prima guerra mondiale, con lo sviluppo della tecnologia e dell’industria alimentare,<br />

con la necessità di standardizzare la produzione e con lo sviluppo della chimica bromatologica<br />

si affidò il controllo della qualità della produzione ai soli metodi analitici strumentali.<br />

Tuttavia con l’aumentare della sofisticazione nelle preparazioni alimentari dopo la seconda<br />

guerra mondiale, negli anni cinquanta ci si accorge della insufficienza delle metodiche strumentali<br />

a dare un panorama esauriente anche delle proprietà organolettiche, cioè si comincia ad<br />

ammettere che soltanto in un limitatissimo numero di casi si trova una correlazione fra dati strumentali<br />

e qualità sensoriali di un alimento. Con l’acuirsi della competizione nella concorrenza<br />

tra fabbricanti di prodotti alimentari assumono sempre maggiore importanza, nella caratterizzazione<br />

di un alimento, elementi gustativi che possono essere più graditi al consumatore ma che<br />

spesso dipendono da componenti presenti in tanta piccola quantità da non poter essere dosati<br />

con l’analisi chimica e che <strong>per</strong>ciò devono essere dosati con l’analisi sensoriale. È il caso degli<br />

oli vergini di oliva <strong>per</strong> i quali è ancora impossibile dare una espressione analitica di quella sensazione<br />

gustativa ed olfattiva denominata “fruttato”, con tutte le sue sfumature, sensazione che<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

costituisce la maggior parte della qualità dell’olio. Infatti l’analisi gascromatografica dello “spazio<br />

di testa” dell’olio, cioè l’aromagramma, non è ancora riuscito a dare una risposta correlata<br />

con le sensazioni <strong>per</strong>cepite durante l’assaggio organolettico; ciò <strong>per</strong>ché i coefficienti di risposta<br />

dei rivelatori gascromatografici non sono equivalenti ai coefficienti di <strong>per</strong>cezione delle mucose<br />

sensoriali umane. Così sostanze rivelate in tracce della cromatografia possono avere grande<br />

incidenza sulla sensibilità umana. Per esempio, la sensibilità umana <strong>per</strong> l’acido butirrico è<br />

10.000 volte più elevata di quella <strong>per</strong> l’acido oleico, ma i coefficienti di risposta cromatografica<br />

sono praticamente uguali <strong>per</strong> i due acidi. E <strong>per</strong> questo che ancora oggi l’utilizzazione della<br />

sensibilità organolettica è insostituibile <strong>per</strong> la valutazione della qualità degli alimenti.<br />

Fisiologia della sensibilità organolettica<br />

Solo da pochissimi anni si sono condotti studi sistematici <strong>per</strong> spiegare il meccanismo di<br />

eccitazione della sensazione organolettica, anche se già Lucrezio Caro (I sec. a.C.) nel De<br />

Rerum Natura diceva che gli odori sono provocati dal contatto tra il naso e gli atomi emessi<br />

dalle diverse sostanze e che gli atomi quando sono di forma arrotondata provocano odori piacevoli<br />

e quando di forma spigolosa odori spiacevoli. Ma ancora nel 1949 Miles e Beeck sostenevano<br />

che la sensazione olfattiva viene eccitata da radiazioni, emesse dalle sostanze, che colpiscono<br />

l’epitelio nasale. Soltanto nel 1952 Amoore impostò seriamente il problema studiando<br />

la relazione intercorrente tra forma e dimensioni delle molecole allo stato di vapore e caratteristiche<br />

della <strong>per</strong>cezione, individuando chiaramente che la sensazione odorosa è dovuta alla<br />

interazione chimica tra molecole gassose dell’alimento e siti ricettori dell’epitelio olfattivo. I<br />

parametri molecolari che determinano le caratteristiche dell’interazione e quindi il tipo di sensazione<br />

sono: dimensioni, forma, presenza e posizione dei gruppi funzionali della molecola.<br />

Dimensioni<br />

Quasi tutte le molecole di peso molecolare inferiore a 300 eccitano la sensazione organolettica;<br />

anche molecole semplici come l’acqua o l’azoto hanno un odore ma siccome il nostro<br />

epitelio sensitivo è continuamente immerso in esse, non lo <strong>per</strong>cepiamo più. Anche le molecole<br />

a peso molecolare maggiore di 100 potrebbero avere un odore ma nell’epitelio umano non<br />

esistono recettori di dimensioni analoghe con cui interagire.<br />

Forma<br />

È difficile stabilire una correlazione tra forma ed odore <strong>per</strong>ché a causa della libera rotazione<br />

delle molecole intorno ai loro legami semplici esse possono presentare, se orientate opportunamente,<br />

diverse forme; tuttavia nel caso delle forme a simmetria sferica è stato possibile<br />

individuare una certa relazione, in funzione del diametro.<br />

Gruppi funzionali<br />

I gruppi relativi delle molecole eccitano la sensazione <strong>per</strong> formazione di legami chimici con<br />

i recettori dell’epitelio sensitivo che sono costituiti da proteine particolari. Tali legami possono<br />

essere di tipo a ponte idrogeno, tipo dipolo-dipolo, tipo forza di Vandervals, ma il più comune<br />

120


è il ponte idrogeno che si forma <strong>per</strong> esempio tra il gruppo carbonilico di una molecola odorosa<br />

ed il gruppo amminico della proteina del recettore dell’epitelio. I gruppi bifunzionali formano<br />

legami con due punti dello stesso recettore; ciò determina un’alta specificità dei recettore in funzione<br />

della distanza relativa tra i due gruppi funzionali nella molecola aromatica. Secondo<br />

Shallemberger la sensazione del gusto dolce deriva dalla formazione di due legami a ponte idrogeno,<br />

alla distanza relativa di 3 Amstrong, fra la molecola dolce ed il corrispondente sito recettore,<br />

secondo lo schema seguente:<br />

molecola<br />

dolce<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

AH B<br />

B HA<br />

sito<br />

recettore<br />

i recettori sensitivi sono situati in particolari cellule epiteliali che tappezzano le zone della<br />

sensibilità. Per individuare il complesso delle proprietà organolettiche di un alimento, l’uomo<br />

utilizza quattro tipi di sensibilità:<br />

1) Sensibilità gustativa<br />

È situata sulla lingua e <strong>per</strong>cepisce solo quattro sensazioni: dolce, acido, salato, amaro. Prove di<br />

assaggio con parti della lingua resa insensibile con iniezioni locali di novocaina hanno <strong>per</strong>messo di<br />

costruire la mappa delle sensazioni come riportato in Fig. 1. Il fatto che la lingua senta solo 4 sensazioni<br />

era noto, comunque da tempo, attraverso la verifica di individui che <strong>per</strong> accidente avevano<br />

<strong>per</strong>so l’olfatto. Nella Fig. 1 è riportato anche lo schema di trasmissione nervosa dalle papille gustative<br />

della lingua al cervello che poi trasforma in concetti le informazioni nervose. Pertanto il senso<br />

del gusto, nella valutazione organolettica degli oli di oliva, viene impegnato solo <strong>per</strong> l’accertamento<br />

della nota amara, con le papille calciformi del fondo della lingua. Infatti nell’olio non si trovano<br />

sali che possono stimolare la zona sensibile al salato, e gli stessi acidi liberi hanno un peso molecolare<br />

troppo elevato <strong>per</strong> riuscire a stimolare la zona sensibile dell’acido (non è possibile <strong>per</strong>cepire<br />

all’assaggio l’acidità libera dell’olio di oliva, anche a valori molto elevati). Così, anche nell’olio non<br />

ci sono zuccheri, <strong>per</strong>tanto la sensazione di dolce indicata dagli assaggiatori in realtà è dovuta all’assenza<br />

assoluta di amaro. Si può dire quindi che la valutazione organolettica degli oli di oliva viene<br />

effettuata utilizzando, praticamente, solo il senso dell’olfatto.<br />

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2) Sensibilità olfattiva<br />

Tutte le altre sensazioni aromatiche vengono <strong>per</strong>cepite dall’olfatto che ha sede sul<br />

fondo delle fosse nasali, come illustrato in Fig. 2. La membrana sensibile che tappezza il<br />

fondo ha una su<strong>per</strong>ficie di circa 10 cmq nell’uomo (il cane ha una membrana di ben 200<br />

cmq) e viene raggiunta dalle molecole gassose inalate o <strong>per</strong> via diretta durante l’aspirazione<br />

o <strong>per</strong> via indiretta <strong>per</strong> ritorno retronasale. Per effettuare valutazioni accurate si preferisce<br />

utilizzare la via retronasale <strong>per</strong>ché in questo caso la velocità di transito delle molecole<br />

sulla membrana è più lenta e quindi la <strong>per</strong>cezione è più chiara e l’individuazione più<br />

sicura. Durante l’aspirazione diretta, infatti, la velocità di transito è molto alta <strong>per</strong> cui le<br />

molecole gassose hanno un tempo molto ridotto <strong>per</strong> formare i leganti con le proteine specifiche<br />

e <strong>per</strong> conseguenza la sensazione può essere confusa. Un concetto che si forma nel<br />

cervello a seguito degli stimoli olfattivi è più soggettivo di quello conseguente agli stimoli<br />

gustativi; <strong>per</strong> esempio, la sensazione di dolce non ha bisogno di spiegazioni da individuo<br />

a individuo, mentre la sensazione provocata dalla vanillina (sostanza aromatizzante tipica<br />

dei pasticcieri) è più difficile da far intendere, alcuni la indicano come sensazione che<br />

ricorda un biscottificio o una gelateria. Ciò significa che quasi sempre <strong>per</strong> comunicare una<br />

sensazione odorosa è necessario fare associazioni a qualche alimento noto nel quale quell’odore<br />

si presenta con intensità caratteristica.<br />

3) Sensibilità chimica comune<br />

È responsabile della <strong>per</strong>cezione del piccante, del bruciante, dell’astringente e del gusto<br />

metallico, di cui il sistema di ricezione è localizzato a livello delle terminazioni libere del<br />

nervo trigemino nella cavità boccale e faringea e, in misura minore, anche nella cavità<br />

nasale.<br />

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4) Sensibilità tattile chinestetica<br />

Individua sensazioni dovute al contatto sulla mucosa boccale di corpi a tem<strong>per</strong>atura<br />

differente, viscosità differente, bagnabilità differente o che esercitano una certa pressione<br />

o provocano dolore, fastidio, ecc.<br />

Fattori fisici e psicofisici<br />

Può sembrare che le sensazioni organolettiche siano affatto individuali e che quindi le<br />

risposte non possono essere generalizzabili. Ma se si riguarda questo sistema <strong>per</strong>cettivo<br />

come uno strumento naturale e se lo si vuole utilizzare come tale, allora <strong>per</strong> avere delle<br />

risposte oggettive bisogna standardizzare sia il contorno sia il suo intervallo di misura e<br />

manipolare statisticamente i risultati. Generalmente si ammette che la risposta R ad uno<br />

stimolo S segua delle leggi psicofisiche che esprimono la risposta come dipendente da fattori<br />

fisici ambientali F e psicologici Ps, mutevoli, cioè: R=f (S, F, Ps).<br />

Le condizioni fisiche ambientali possono essere rese costanti, cioè si possono fissare:<br />

la tem<strong>per</strong>atura <strong>per</strong> l’ambiente e <strong>per</strong> il campione da assaggiare, la luce, gli utensili, le condizioni<br />

della sala di assaggio, la forma di individuazione e presentazione dei campioni,<br />

ecc.; anche le condizioni psicofisiologiche possono essere standardizzate con una opportuna<br />

scelta degli assaggiatori in modo da bilanciare gli individualismi dovuti a preconcetti,<br />

carattere, educazione, sensibilità, eccessiva <strong>per</strong>sonalità. Se tutto ciò viene fatto si può<br />

dire allora che R = f (S), cioè si possono creare le condizioni di una ristretta ed univoca<br />

correlazione tra intensità dello stimolo e risposta sensoriale. Vediamo quali sono gli aspetti<br />

strumentali di questa correlazione: come un qualsiasi strumento di misura, il sistema<br />

sensoriale umano ha un rumore di fondo dato dal flusso di stimoli che costantemente <strong>per</strong>corrono<br />

le fibre nervose dalle cellule sensoriali dei recettori fino al cervello e che formano<br />

un continuo genericamente indisturbato. Quando la psiche viene messa in allarme, cioè<br />

viene chiesto all’assaggiatore di <strong>per</strong>cepire un certo stimolo, il cervello cerca di valutare<br />

qualcosa di diverso dal rumore di fondo. Questo primo gradino di <strong>per</strong>cezione si chiama<br />

valore di soglia. Solitamente si definiscono 4 tipi di soglia:<br />

1) Soglia di apparizione, definita come valore quantitativo di stimolo necessario al<br />

“risveglio” di una sensazione, viene anche chiamata soglia assoluta.<br />

2) Soglia di identificazione, definita come minima quantità di stimolo che <strong>per</strong>mette di<br />

identificare il tipo di stimolo; qualche volta coincide con la soglia di apparizione,<br />

altre volte no.<br />

3) Soglia differeriziale, definita come la più piccola modificazione dello stimolo che<br />

viene <strong>per</strong>cepita. Si è notato che la differenza di stimolo ÆS necessaria a produrre<br />

una differenza di <strong>per</strong>cezione è direttamente proporzionale alla intensità dello stimolo,<br />

cioè ÆS/S=costante. Se si considera questa costante come unità di risposta elementare<br />

si può scrivere R=ÆS/S e passando gli infinitesimi: dR=c dS/S da cui integrando<br />

si ottiene R=c In S + cost, che è la legge di Weber e che significa che la risposta<br />

è proporzionale al logaritmo naturale dello stimolo. Si può affermare quindi, che<br />

gli organi sensoriali umani seguono una legge matematica come un vero e proprio<br />

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strumento di misura.<br />

4) Soglia terminale, definita come valore massimale dello stimolo al di là del quale non<br />

si <strong>per</strong>cepiscono più differenze di intensità. Per determinare la soglia di <strong>per</strong>cezione<br />

di un individuo nei riguardi di un dato stimolo, gli si procurano una serie di stimoli<br />

di intensità crescente e si notano le risposte positive (cioè quando l’individuo avverte<br />

l’aumento dello stimolo) e negative; questa o<strong>per</strong>azione si ripete <strong>per</strong> diverse serie<br />

di stimolazioni. Si riporta in grafico, Fig. 3, sulle ordinate la frequenza delle risposte<br />

positive e sulle ascisse le intensità degli stimoli dati; si ottiene una sigmoide e si<br />

prende come valore di soglia <strong>per</strong>cettiva, <strong>per</strong> l’individuo soggetto alla prova, l’intensità<br />

dello stimolo corrispondente al 50% di risposte positive.<br />

I valori di soglia della sensibilità umana sono diversissimi da sostanza a sostanza in<br />

dipendenza della specificità e numero dei recettori atti a rivelarle. Come anche è diversa<br />

la soglia da individuo a individuo <strong>per</strong> gli stessi stimoli. In realtà in una popolazione i valori<br />

di soglia di sensibilità si distribuiscono secondo una frequenza di tipo gaussiano, cioè<br />

esiste una maggioranza di individui con soglia simile rispetto ad un determinato stimolo e<br />

minoranze con soglie minori o maggiori di quella della maggioranza. Nei riguardi della<br />

sensazione amara, tuttavia, esistono in una popolazione due maggioranze con due soglie<br />

di sensibilità anche molto differenti; praticamente esiste una parte della popolazione molto<br />

sensibile all’amaro ed un’altra parte poco sensibile. Questa questione dell’amaro è molto<br />

importante <strong>per</strong> la valutazione della qualità degli oli di oliva vergini, <strong>per</strong>ché nelle caratteristiche<br />

organolettiche la sensazione di “fruttato” è molto spesso accompagnata da una<br />

nota di amaro più o meno intensa in dipendenza del grado di maturazione delle olive. Tale<br />

nota amara, a seconda dell’intensità con cui si <strong>per</strong>cepisce può essere considerata un pre-<br />

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gio o un difetto, così come la vanillina (aromatizzante generalmente usato in pasticceria)<br />

è gradevole a basse concentrazioni e disgustosa ad alte. Le soglie di <strong>per</strong>cezione nei riguardi<br />

di stimoli diversi possono, dunque, essere molto differenti nello stesso individuo e tra<br />

individui; nella Fig. 4 vengono riportate le soglie differenziali <strong>per</strong> i quattro sapori fondamentali<br />

di dieci individui scelti a caso in una popolazione.<br />

Per conseguenza non è corretto utilizzare una sola <strong>per</strong>sona <strong>per</strong> fare la valutazione delle<br />

caratteristiche organolettiche o identificare un tipo di sensazione. Seguendo gli insegnamenti<br />

della statistica bisognerebbe utilizzare un numero molto grande di individui in modo<br />

che facendo la media delle risposte ottenute, questa si avvicini il più possibile al valore<br />

vero. Solitamente ciò è difficile a realizzare praticamente, tuttavia, si è dimostrato che un<br />

gruppo di dieci individui scelti a caso in una popolazione presenta un valore medio di<br />

soglia (calcolato facendo la media della soglia dei singoli individui) analogo a quello di<br />

un altro gruppo di altri dieci individui della stessa popolazione. Cioè il valore medio di<br />

soglia dell’insieme casuale di dieci individui è riproducibile e ripetitivo nell’ambito della<br />

popolazione. Perciò, in pratica si cerca di selezionare alcuni individui <strong>per</strong> formare un<br />

gruppo che sia rappresentativo della popolazione. Un tale gruppo prende il nome di Panel<br />

(termine inglese che significa gruppo di individui riuniti <strong>per</strong> esprimere un giudizio) e la<br />

prova di analisi sensoriale da questi effettuata si chiama appunto Panel Test. La selezione<br />

degli individui <strong>per</strong> formare un Panel <strong>per</strong> tests nell’olio di oliva vergine, viene effettuata<br />

con il metodo <strong>per</strong> prove di ordinamento o classificazione scalare utilizzando uno stimolo<br />

caratteristico del prodotto, come <strong>per</strong> esempio la sensazione di rancido. In pratica si presenta<br />

al candidato una serie di campioni ad intensità crescente di rancido e gli si chiede di<br />

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introdurre nella serie un campione problema alla giusta posizione in modo che i campioni<br />

precedenti siano meno rancidi e i campioni successivi siano più rancidi, comparando,<br />

quindi, le intensità di sensazione con quelle dei campioni contigui. La stessa prova viene<br />

poi ripetuta con altre sensazioni ritenute fondamentali <strong>per</strong> la valutazione degli oli vergini<br />

di oliva, e cioè: “avvinato”, “riscaldo”, “amaro”. Gli individui così selezionati vengono<br />

poi allenati a riconoscere le sensazioni caratteristiche dell’olio e a valutarne l’intensità.<br />

Esse si possono dividere in gradevoli, come la nota di “fruttato” con le sue sfumature, e<br />

sgradevoli queste ultime costituiscono i difetti organolettici. dell’olio. Pertanto, la valutazione<br />

organolettica dei livello qualitativo degli oli di oliva vergini si basa sull’accertamento<br />

di sensazioni gradevoli e sgradevoli e sulla determinazione sensoriale dell’intensità<br />

con cui si <strong>per</strong>cepiscono. In assenza di difetti, viene valutata l’armonia della sensazione di<br />

“fruttato”, cioè l’insieme di quelle sensazioni che ricordano il frutto sano e fresco e raccolto<br />

al giusto grado di maturazione, inclusa una giusta nota di amaro e piccante.<br />

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CAPITOLO 11<br />

ANGELA CARLUCCI<br />

Analisi sensoriale<br />

dei prodotti alimentari


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1. L’ANALISI SENSORIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI<br />

L’analisi sensoriale, intesa come scienza impiegata <strong>per</strong> “evocare, descrivere, misurare<br />

ed interpretare le reazioni agli stimoli così come sono <strong>per</strong>cepiti dai sensi del gusto, dell’olfatto,<br />

della vista e del tatto” (IFT, 1975), è ormai indispensabile nelle industrie agroalimentari<br />

poichè, <strong>per</strong> il controllo di qualità, <strong>per</strong> lo sviluppo; l’ottimizzazione del processo<br />

e del prodotto e, soprattutto, <strong>per</strong> soddisfare le esigenze dei consumatori, è importante<br />

descrivere le caratteristiche sensoriali dei prodotti e, ancor più, la natura delle differenze<br />

sensoriali.<br />

Nella maggior parte delle industrie tuttavia la qualità dei prodotti è ancora valutata con<br />

l’ausilio delle misure strumentali, fisiche e chimiche, concepite come analisi riproducibili,<br />

attendibili e quindi oggettive. Poche industrie, invece, applicano le valutazioni sensoriali<br />

come analisi di routine poichè si ritiene che l’analisi sensoriale sia “soggettiva” e<br />

quindi poco riproducibile a causa della natura dello “strumento” umano. In realtà tutte le<br />

misure, se opportunamente condotte, e tutti i dati se correttamente acquisiti, possono essere<br />

“oggettivi”, mentre la reale differenza tra le misure strumentali o fisico-chimiche e le<br />

misure sensoriali è che le prime possono essere accurate e precise, ma possono essere non<br />

necessariamente valide, le seconde possono essere poco precise ma sicuramente accurate<br />

e valide (Piggott, 1995). Infatti, l’accuratezza di uno strumento è assicurata da una corretta<br />

calibrazione; l’accuratezza delle misure sensoriali si basa sullo stesso principio: lo strumento<br />

umano, il panel di giudici, può essere calibrato utilizzando, ad esempio, standard di<br />

riferimento. Gli strumenti, in realtà, <strong>per</strong> quanto necessari alla determinazione di numerosi<br />

parametri, non possono misurare la <strong>per</strong>cezione umana, <strong>per</strong>tanto i metodi strumentali<br />

sono significativi, più efficienti e anche più economici solo se validati opportunamente<br />

dalle misure sensoriali.<br />

Per acquisire dati sensoriali corretti con la minima possibilità di errore e di incertezza<br />

è necessario, come prima tappa, avere chiari i problemi e gli obiettivi. Un problema, ad<br />

esempio, potrebbe essere quello di verificare, in seguito a modifiche degli ingredienti<br />

oppure alla sostituzione di impianti produttivi obsoleti, se vi siano differenze sensoriali<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

significative tra i campioni. Ma, a questo problema, ne subentra subito un altro: se vi sono<br />

delle differenze, quali sono? Questi interrogativi devono essere chiari sin dall’inizio <strong>per</strong><br />

poter scegliere il test più adeguato da effettuare al fine di ottenere le risposte. Un semplice<br />

test di differenza potrebbe essere utilizzato <strong>per</strong> determinare differenze tra due campioni<br />

ma se l’entità e la natura delle differenze sono importanti è necessario l’applicazione<br />

dei metodi descrittivi. Le tecniche disponibili <strong>per</strong> l’esecuzione dell’analisi sensoriale sono<br />

numerose e la scelta dipende, quindi, dall’obiettivo che si intende conseguire. In aggiunta<br />

ai semplici test di differenza o ai metodi di scala e di ordinamento, oggi è possibile<br />

disporre di più avanzati metodi che consentono di ottenere una descrizione obiettiva delle<br />

caratteristiche sensoriali dei prodotti. L’analisi descrittiva (Einstein, 1991) è la più sofisticata<br />

tra le metodologie sensoriali disponibili e consente proprio di identificare, descrivere<br />

e quantificare le caratteristiche sensoriali <strong>per</strong>cepibili di un prodotto, attraverso l’impiego<br />

di giudici opportunamente addestrati. L’analisi descrittiva è effettuata mediante numerosi<br />

metodi: il Profilo del Flavour (FPM) (Cairncross e Sjostrom, 1950; Caul, 1957), il Profilo<br />

della Texture (Brand et al., 1963), il Profilo a Libera Scelta (FCP) (Williams e Langron,<br />

1984), l’Analisi Quantitativa Descrittiva (QDA) (Stone et al., 1974, Stone e Sidel, 1985).<br />

L’applicazione di questi metodi è stata ampiamente discussa da Amerine, Pangbrn e<br />

Roessler (1965), Stone e Sidel (1985), Powers (1988), Einstein (1991). Di questi, la QDA<br />

è la tecnica più usata e conosciuta. In accordo alla metodologia della QDA la valutazione<br />

sensoriale viene effettuata mediante l’utilizzo di un panel costituito da 8-12 giudici addestrati,<br />

opportunamente reclutati e selezionati. Durante le fasi dell’addestramento si sviluppa<br />

e si migliora l’abilità dei soggetti a rilevare, a riconoscere, a memorizzare ed a<br />

descrivere gli stimoli sensoriati <strong>per</strong>cepiti. L’addestramento consente la generazione dei<br />

termini descrittivi del prodotto relativi all’aspetto, all’odore, al gusto, alla consistenza e<br />

alle sensazioni tattili. Una volta esplicitati i descrittori, il panel leader li ripresenta al panel<br />

<strong>per</strong> ulteriori discussioni e chiarimenti al fine di eliminare i termini ridondanti ed accomunare<br />

i termini che possono essere concepiti come sinonimi. L’utilizzo di standard e di definizioni<br />

appropriate dei termini facilitano l’identificazione e la memorizzazione dei diversi<br />

descrittori. Alla fine del <strong>per</strong>iodo di addestramento, avendo costituito un vocabolario<br />

comune di termini che possa essere utilizzato da tutti i giudici <strong>per</strong> descrivere le caratteristiche<br />

<strong>per</strong>cepibili dei prodotto, il pane è pronto a valutare l’intensità di ciascun attributo<br />

sui campioni di cui si vuole determinare il profilo. Il numero di campioni e le repliche da<br />

condurre dovrebbe essere il più piccolo possibile in funzione, ovviamente, delle informazioni<br />

che si intendono ottenere: diventa essenziale, allora, il contributo dei disegni s<strong>per</strong>imentali<br />

statistici, al fine di rivelare la minima quantità di lavoro che deve essere effettuato<br />

<strong>per</strong> acquisire i dati necessari, con precisione e accuratezza (Piggott, 1995).<br />

2. LO STUDIO DELL’ACCETTABILITÀ<br />

2.1. I fattori che influenzano l’accettabilità<br />

L’accettabilità dei prodotti alimentari dipende da molteplici fattori che possono<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

influenzare il consumatore all’atto della scelta e del consumo di un prodotto. Questa<br />

dipende oltre che dalle caratteristiche del prodotto, anche dai condizionamenti che può<br />

subire il comportamento del consumatore (Land, 1989; Cardello, 1994, 1995). A livello<br />

base, quindi, l’alimento può essere considerato come uno “stimolo sensoriale” le cui caratteristiche<br />

chimico-fisiche sono condizionate dai diversi ingredienti, dalle o<strong>per</strong>azioni e<br />

condizioni di processo e, infine, dalle condizioni di stoccaggio. Quando un individuo<br />

viene a contatto con un alimento, le caratteristiche chimico-fisiche di quest’ultimo interagiscono<br />

con i sensi umani determinando reazioni visive, olfattive, gustative e tattili. A condizionare<br />

la scelta dei consumatori subentrano, <strong>per</strong>ò, altre informazioni o variabili, di<br />

natura cognitiva e comportamentale, che interagiscono con gli attributi sensoriali. Queste<br />

informazioni riguardano le esigenze fisiologiche (sete, fame), l’apprendimento e la capacità<br />

di memorizzazione, le influenze psicosociali e culturali ed ancora una grande varietà<br />

di variabili “cognitive”. Il risultato finale dell’integrazione tra le informazioni sensoriali e<br />

le altre variabili di più alto ordine, consiste nella <strong>per</strong>cezione dello stimolo all’interno di un<br />

contesto complesso. Ciò è accompagnato frequentemente da un responso emozionale o<br />

edonico che si esprime come una serie continua di piace/non piace. Questo responso edonico<br />

è ciò che molti autori definiscono come “Accettabilità”.<br />

Amerine (Amerine et al., 1965) definisce l’accettabilità come “un’es<strong>per</strong>ienza caratterizzata<br />

da un comportamento positivo (approccio piacevole)”, ritenendo che essa sia altamente<br />

correlata al consumo definito come “utilizzazione effettiva di un prodotto (comprare,<br />

mangiare)”. Anche secondo Peryani (Peryam et al, 1960), l’accettabililà ed il consumo<br />

esprimono il medesimo concetto: “un prodotto è accettabile quando esso viene consumato<br />

e consumato con gradimento e soddisfazione. E ancora: la preferenza è l’attrazione<br />

<strong>per</strong> un prodotto rispetto ad un altro” (Stone e Sidel, 1985). Un prodotto specifico è preferito<br />

quando uno specifico consumatore lo compra ripetutamente <strong>per</strong> soddisfare specifiche<br />

esigenze e lo consuma ripetutamente in particolari contesti (Land et al., 1988;<br />

Goldman, 1994). Allo scopo di quantificare o in qualche modo misurare l’accettabilità è<br />

richiesta, quindi, l’osservazione di alcuni responsi comportamentali. Sebbene sia stato<br />

dimostrato che ognuno di questi fattori abbia un significativo effetto sulla <strong>per</strong>cezione, psicofisici<br />

e studiosi di analisi sensoriale degli alimenti, non hanno definito il loro specifico<br />

effetto, piuttosto, hanno puntato alla minimizzazione di tali effetti attraverso rigide condizioni<br />

s<strong>per</strong>imentali, mediante la randomizzazione della presentazione dei campioni e a<br />

mezzo di austere condizioni di realizzazione dei test. Lo studio sistematico di questi fattori<br />

è stato lasciato ad altre discipline quali la psicobiologia, la psicosociologia, l’antropologia,<br />

la scienza della nutrizione e il marketing. La letteratura del consumo dei prodotti<br />

alimentari ha generalmente focalizzato la sua attenzione su cosa i consumatori mangiano<br />

piuttosto che sul <strong>per</strong>chè essi consumano determinati prodotti. Alcuni studi (Schutz e<br />

Judge, 1984; Schutz, 1989; Krondl e Lau, 1982; Lati e Krondl, 1984; Worsley et al.,1983,<br />

Betts, 1985; Michela et al., l986; Rappaport et al., 1992, 1993) evidenziano come l’accettabilità<br />

del prodotto sia influenzata dalla qualità sensoriale, dalla qualità nutrizionale e dal<br />

costo. L’importanza di questi fattori varia nell’intensità in relazione alle variabili demo-<br />

131


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

grafiche ed alle occasioni di consumo (Peters et al., 1994). Her<strong>per</strong> ha definito la natura<br />

delle variabili che esercitano un ruolo fondamentale nell’accettabilità degli alimenti, definendo<br />

anche le relazioni che intercorrono tra esse (Har<strong>per</strong>, 1964, 1972, 1981). Le variabili<br />

fisicochimiche, caratterizzanti un particolare alimento, sono relazionate alle variabili<br />

sensoriali in base a due tipi di relazione: da una parte vi sono relazioni psicofisiche tra lo<br />

stimolo/attributo (alimento/componente chimica) e le sensazioni <strong>per</strong>cepite; dall’altra parte<br />

vi sono le relazioni psicoedoniche tra queste sensazioni e le variabili edoniche (preferenza,<br />

piace/non piace, consumo). Ogni tentativo di spiegare l’accettabilità sulla base delle<br />

variabili fisico-chimiche e strumentali è inutile se vengono trascurate le variabili sensoriali.<br />

2.2. Il ruolo delle caratteristiche sensoriali nell’accettabilità<br />

Le caratteristiche sensoriali rivestono un ruolo cruciale nel determinare l’accettabilità<br />

di un alimento a due livelli (Multon et al., 1985): il primo è il livello puramente sensoriale<br />

basato sulle sensazioni olfattive, gustative, tattili e visive, il secodo livello, che interferisce<br />

frequentemente con il precedente, è quello psicologico: il marchio, la presenza di una<br />

confezione seducente o l’accettabilità di alcuni prodotti quando questi vengono consumati<br />

in situazioni piacevoli, hanno effetti positivi sulla scelta e l’acquisto del prodotto stesso.<br />

Quando ai consumatori viene chiesto di esprimere le loro impressioni sulla qualità del<br />

prodotto (Storie et al., 1991), nel contesto della discussione emergono gli attributi sensoriali:<br />

l’apparenza, il colore, il gusto, l’odore, la consistenza, ed è in base a questi che il<br />

consumatore effettua la sua scelta al momento dell’acquisto. Le caratteristiche sensoriali,<br />

oltre ad essere le più determinanti dell’accettabilità, sono quelle che più facilmente possono<br />

essere standardizzate, in funzione dell’accettabilità stessa, ottimizzando e controllando<br />

il processo di produzione del prodotto (Williams, 1983, 1985, 1986).<br />

Le prime sensazioni che si <strong>per</strong>cepiscono sono quelle relative all’aspetto di un prodotto<br />

alimentare. L’aspetto include una serie di attributi sensoriali quali il colore, la forma, la<br />

limpidezza ecc. Di tutte le proprietà visive, il colore rappresenta l’attributo più studiato e<br />

quello che, almeno come primo approccio al prodotto, influenza l’accettabilità.<br />

L’importanza che il colore riveste sull’accettabilità è evidenziato dai risultati di uno studio<br />

condotto dal Good Housekeeping Institute (1984). La tabella 1 mostra che la maggiore<br />

<strong>per</strong>centuale di donne intervistate reputa la “freschezza” come descrittore più importante<br />

della qualità cui segue l’aspetto e/o il colore. Dal momento che la “freschezza” non può<br />

essere considerata un attributo sensoriale (Clydesdale, 1991), si comprende che il colore<br />

occupa una posizione predominante nel definire l’accettabilità rispetto agli attributi sensoriali<br />

quali il gusto e la texture che occupano rispettivamente il terzo e il settimo posto<br />

come valore in <strong>per</strong>centuale. Numerosi sono gli studi che mostrano l’influenza del colore<br />

sul gusto, sul flavour e sull’accettabilità di una vasta gamma di prodotti (Dubose et al.,<br />

1980, 1981, Cardello et al., 1983, Sawyer et al., 1988). Dubose et al. (1980) hanno condotto<br />

uno studio allo scopo di determinare gli effetti dei colori sull’identificazione dei flavour<br />

di bevande alla frutta: quando il colore della bevanda non è associato al flavour, il<br />

132


flavour risulta essere quello atteso valutando il solo colore. Altri studi (Johnson et al.,<br />

1982 1983) mostrano come il colore sia associato ai gusti ed in particolare al gusto dolce:<br />

il colore rosso quando è aggiunto come colorante a bevande dal flavour di ciliegia o di fragola<br />

aumenta la sensazione dolce; il colore verde, invece, è spesso associato a frutti non<br />

maturi e, in tal caso, l’intensità con cui si <strong>per</strong>cepisce il dolce diminuisce. In uno studio più<br />

recente Tep<strong>per</strong> (1993) suggerisce, che minimizzando il ruolo del colore sull’accettabilità<br />

che i cambiamenti di colore dei succhi di arancia non sono sufficienti ad alterare il responso<br />

edonico di questi prodotti.<br />

Tab.1 - Le variabili usate da 200 donne nella definizione della qualità dei prodotti alimentari<br />

in ordine decrescente (Good Housekeeping Institute, 1984)<br />

Criteria % of woman<br />

Freshness/as freh as 52.5<br />

A good appearance/good 29.5<br />

It taste good 23,5<br />

Contains no preservatives 14.0<br />

It is nutritious 14.0<br />

No additives/few additives 13.5<br />

Has a good texture 13.0<br />

Natural 11.5<br />

Has less fat 10.0<br />

Has no chemicals in it 5.50<br />

Contains good ingredients 5.50<br />

The brand name 5.50<br />

Has a good smell 5.00<br />

Is not bruised/damaged in 5.00<br />

Well packaged 4.50<br />

It is within the date for 3.50<br />

Pure/no contaminants 3.50<br />

Has no fillers 3.00<br />

Has no sugar/less sugar 3.00<br />

It is not precessed 2.50<br />

Meat is a good tender cui 2.50<br />

The vitamins aren’t lost 2.50<br />

The price is reasonable 2.50<br />

Contains no coloring 2.50<br />

Not overly spiced or 2.00<br />

It doesn’t look like canned 2.00<br />

The best you can buy 1.50<br />

The label and what it 1.50<br />

Other (one or two mentions) 15.0<br />

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Il ruolo della texture e delle sensazioni tattili sull’accettabilità è stato studiato poco<br />

rispetto agli effetti degli altri attributi sensoriali quali il gusto, l’odore e l’aspetto. La tex-<br />

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ture è la caratteristica sensoriale che più frequentemente è citata come ragione <strong>per</strong> la quale<br />

un prodotto è sgradevole piuttosto che gradevole (Sawyer et al., 1988). A determinare l’accettabilità<br />

della texture subentrano, comunque, le attese del consumatore: se la texture di<br />

un prodotto non conferma l’attesa del consumatore, essa diventa il punto focale <strong>per</strong> rifiutare<br />

il prodotto.<br />

Mentre la texture ha un considerevole effetto sull’accettabilità <strong>per</strong>cepita, una maggiore<br />

influenza è esercitata dal flavour del prodotto. Dal punto di vista anatomico il sistema<br />

neurale che partecipa alla <strong>per</strong>cezione dei flavour può essere concettualizzato come mostrato<br />

in figura 1.<br />

Fig. 1 - Le sensazioni dei flavour in base alle considerazioni anatomiche<br />

Il flavour è stato definito (Hall, 1968) come “la somma di tutte le proprietà sensoriali<br />

(stimoli) di un prodotto alimentare <strong>per</strong>cepite dai sensi del gusto e dell’olfatto e dai recettori<br />

tattili presenti nella bocca”. Gli stimoli, captati dai recettori, inviano impulsi al cervello<br />

che li interpreta e li traduce in sensazioni. È auspicabile una differenziazione tra le<br />

sensazioni gustative <strong>per</strong>cepite a livello della cavità orale e quella olfattiva <strong>per</strong>cepite, invece,<br />

nella cavità nasale. Il senso del gusto stimola il cervello alla presenza di sostanze dolci,<br />

amare, acide e salate i cui recettori (gemme gustative) sono localizzate nella mucosa della<br />

lingua, sul palato e in alcune zone della faringe e della laringe. Il senso dell’olfatto, invece,<br />

segnala la presenza di composti volatili. Quando l’odore ha una connotazione piacevole<br />

è spesso descritto come aroma (IFT, 1989). Un altro componente chemiosensoriale<br />

134


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che partecipa alla <strong>per</strong>cezione delle proprietà sensoriali degli alimenti è rappresentato dal<br />

sistema trigiminale: il nervo trigiminale <strong>per</strong>cepisce sensazioni tattili come il caldo/freddo,<br />

il piccante, l’astringente e altre sensazioni che provocano irritazioni. I recettori sono localizzati<br />

sulla lingua, sulle gengive e a livello del palato duro e molle. Queste sensazioni<br />

sono causate da deformazioni della pelle e dei tessuti (senza danni), quando vengono stimolati.<br />

Il primo interrogativo circa l’influenza dei fiavour sull’accettabilità riguarda la<br />

preferenza/repulsione innata <strong>per</strong> alcuni gusti/odori. I dati di letteratura mostrano che i<br />

bambini hanno una repulsione innata <strong>per</strong> l’amaro e <strong>per</strong> l’acido mentre accettano il dolce<br />

(Steiner, 1979; Rosenstein e Oster, 1988). Questa predisposizione caratterizza anche gli<br />

adulti <strong>per</strong> i quali l’avversione a determinati prodotti alimentari è caratterizzata dal gusto<br />

amaro e dagli odori “cattivi”, l’accettabilità, invece, dal gusto dolce e dagli odori piacevoli<br />

(Blank e Mattes, 1990). Le preferenze innate, possono essere alterate dall’es<strong>per</strong>ienza<br />

o dalle circostanze che accrescono o diminuiscono l’accettabilità. Effetti positivi sull’accettabilità<br />

si riscontrano in seguito all’esposizione ripetuta ad un nuovo gusto/odore di un<br />

determinato prodotto (Davis e Porter, 1991). In definitiva, quindi vi è una certa predisposizione<br />

ad accettare o a rifiutare un gusto o un odore, ma questa predisposizione è malleabile<br />

e può essere soffocata da diversi fattori dettati dall’es<strong>per</strong>ienza (Cardello, 1994).<br />

Mentre è stato ormai stabilito che l’intensità di un gusto o di un odore sono relazionati<br />

all’intensità fisica, l’accettabilità non segue questo andamento nè altre relazioni monotoniche.<br />

Nel caso della maggior parte degli attributi sensoriali che sono accettabili in un<br />

ampio range di intensità, <strong>per</strong> esempio il dolce, l’accettabilità aumenta con l’aumentare<br />

della concentrazione fisica dello stimolo fino ad un certo punto, quindi declina in funzione<br />

degli ulteriori aumenti della concentrazione. Nel caso di attributi sensoriali sgradevoli,<br />

l’accettabilità declina monotonicamente all’aumentare della concentrazione. Di particolare<br />

interesse è la considerazione che le relazioni tra il flavour e l’accettabilità dipendono<br />

dal contesto in cui l’attributo flavour appare. In uno studio condotto da Maller et al.,<br />

(1982), concentrazioni crescenti di saccarosio sono state valutate sia in soluzioni acquose,<br />

sia nelle uova. La curva della preferenza/gradimento in funzione della concentrazione di<br />

saccarosio in soluzioni acquose, aumenta fino a raggiungere l’asintoto e quindi declina. La<br />

curva della preferenza/gradimento <strong>per</strong> le uova, invece, alla stessa concentrazione di saccarosio,<br />

decresce monotonicamente. Perchè il gradimento del saccarosio differisce quando<br />

<strong>per</strong>cepito nelle uova piuttosto che nell’acqua? Un’ovvia risposta è che il gusto dolce<br />

non è associato alle uova: il gusto dolce non è un attributo che ci si “attende” in questo<br />

genere di prodotto. Il contesto in cui un gusto o un odore si presentano rappresenta un<br />

punto critico nel determinare il livello di gradimento e nessun gusto o odore può essere<br />

gradevole se non soddisfa e non conferma le attese. Carlsmith e Aronson (1963) sono stati<br />

i primi ricercatori a studiare le relazioni tra la <strong>per</strong>cezione del flavour, le attese e gli effetti<br />

sull’accettabilità interpretando i risultati dei loro studi in accordo alla “Teoria della dissonanza<br />

cognitiva”.<br />

135


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2.3. L’analisi dell’accettabilità: strumenti e metodi<br />

Per esplorare la psiche dei consumatori ed ottenere informazioni circa le attitudini delle<br />

<strong>per</strong>sone, le opinioni, i comportamenti, le abitudini e, soprattutto, le <strong>per</strong>cezioni circa la qualità<br />

sensoriale, l’applicazione dei metodi qualitativi, consente di ottenere risultati eccellenti<br />

(Cohen, 1990; Chambers et al. 1991). L’approccio richiede la strutturazione di questionari<br />

che consentano, ad esempio, di capire quali siano gli attributi sensoriali che i consumatori<br />

ritengono importanti o rilevanti nel prodotto e come questi attributi siano correlati<br />

alla preferenza, con quesiti di tipo: Cosa ti piace di questo prodotto? Oppure: Descrivi<br />

cosa preferisci in questo prodotto. E ancora: Indica cosa ti piace in quel prodotto e cosa<br />

non ti piace in quest’altro. Qual è la differenza?<br />

I metodi qualitativi più utilizzati sono i metodi ad “intervista” (Coo<strong>per</strong>, 1987) quali il<br />

Focus groups (Wu, 1989; Templeton, 1987), il Focus panel (Bellenger et al., 1976),<br />

l’Individual Interview (Seymour, 1988). I dati qualitativi non sono numerici ma solo<br />

descrittivi e dipendono dall’abilità dell’intervistatore. Molto spesso, inoltre, i consumatori<br />

hanno difficoltà a descrivere gli attributi <strong>per</strong>cepiti e le informazione ottenute, a volte,<br />

non sono di pratica applicazione. Queste tecniche sono costose, richiedono molto tempo<br />

<strong>per</strong> l’attuazione. Non <strong>per</strong>mettono di quantificare l’importanza delle diverse variabili e non<br />

consentono, se non in una via molto generale, di sviluppare relazioni tra l’accettabilità e<br />

le proprietà sensoriali (Shepherd, 1989, Chambers et al., 1991). Un metodo innovativo <strong>per</strong><br />

dedurre e quantificare le informazioni sulla <strong>per</strong>cezione sensoriale da parte dei consumatori<br />

è il Re<strong>per</strong>tory Grid Method (RGM) come descritto da Thomson e McEwan (1988): a<br />

ogni soggetto viene presentata una triade di campioni ed un intervistatore chiede loro di<br />

descrivere le similitudini e le differenze tra i campioni della triade, in termini relativi al<br />

gusto, al flavour, alla consistenza, ecc. La presenza dell’intervistatore è necessaria al fine<br />

di ottenere il massimo delle informazioni circa il prodotto (McEwarr e Thomson, 1989). I<br />

tempi di realizzazione sono lunghi e in funzione del numero dei prodotti da studiare e del<br />

numero dei soggetti da intervistare (generalmente 15-30) (Raats et al., 1991/2; Shepherd<br />

et al., 199112). L’analisi a profilo libero (FCP) (Williams e Langron, 1984; Williams e<br />

Arnold, 1985) nata <strong>per</strong> la definizione sensoriale di un prodotto utilizzando un panel, è stata<br />

applicata anche negli studi dei consumatori (Scriven et al., 1991; Piggott et al., 1992).<br />

Rispetto all’RGM, il FCP consente di ridurre gli errori associati all’influenza dell’intervistatore<br />

dal momento che la generazione dei termini descrittivi è individuale. Tale vantaggio,<br />

<strong>per</strong>ò, viene parzialmente sminuito dalle maggiori difficoltà nell’interpretazione dei<br />

termini esplicitati.<br />

I test quantitativi (Meiselman, 1984; Moskovzitz et al., 1985; Stone e Sidel, 1985;<br />

Meilgaard et al., 1991), detti edonici o affettivi, sono di gran lunga più usati nello studio<br />

dei consumatori (Chambers et al., 1991) al fine di determinare il responso riguardo all’accettabilità<br />

di un prodotto e delle sue caratteristiche sensoriali. Il coinvolgimento di un gruppo<br />

di consumatori alquanto numeroso (50-400) e rappresentativo di un intera popolazione<br />

consente di ottenere sia dati relativi all’accettabilità sia dati diagnostici relativi, cioè, all’intensità<br />

degli attributi che definiscono il profilo sensoriale del prodotto (Munoz 1993).<br />

136


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I soggetti<br />

Per realizzare uno studio sui consumatori è necessario, come prima tappa, effettuare un<br />

reclutamento adeguato che consenta di ottenere un campione di consumatori rappresentativo<br />

dell’intera popolazione cui uno specifico prodotto è indirizzato. Il reclutamento<br />

(Stone e Sidel, 1985; Mecdermott, 1990) viene generalmente effettuato in base a criteri<br />

demografici ed in base al comportamento dei consumatori circa l’acquisto ed il consumo<br />

del prodotto. L’età, il sesso, il nucleo familiare, le preferenze legate alle abitudini regionali<br />

o nazionali, non sono in grado di differenziare così precisamente i consumatori<br />

(Mcdermott, 1990). Spesso, <strong>per</strong>tanto, alle informazioni demografiche sono associate<br />

informazioni “psicografiche”: occupazione, reddito, relazioni politiche e inter<strong>per</strong>sonali<br />

ecc. I profili “psicografici”, comunque, <strong>per</strong> quanto rappresentano strumenti interessanti,<br />

non sono considerati criteri standard <strong>per</strong> il reclutamento. Per ottenere un profilo preciso<br />

dei consumatori che dovranno essere utilizzati negli studi della preferenza e tali da costituire<br />

un campione rappresentativo di un intera popolazione, è possibile stilare questionari<br />

la cui analisi <strong>per</strong>metta di valutare la frequenza d’uso del prodotto, le motivazioni psicologiche<br />

(simbolismo dei cibo, avversità), le motivazioni fisiologiche (fame, sete), le attitudini<br />

e i pregiudizi. La struttura del questionario (Shepherd, 1988; Shepherd et al., 1991/2)<br />

è rivolta a capire, quindi, il comportamento del consumatore (quanto di questo prodotto<br />

consumi in media?), le intenzioni (intendi consumare il prodotto la prossima settimana?),<br />

le attitudini (consumare questo prodotto è piacevole/non piacevole?), i pregiudizi (<strong>per</strong>chè<br />

consumi questo prodotto? Perchè ha un flavour piacevole? Perchè è facilmente re<strong>per</strong>ibile<br />

nei negozi?). L’impiego di soggetti già addestrati ad effettuare test sensoriali deve essere<br />

opportunamente vagliato nel caso di test di preferenza a causa del loro approccio analitico<br />

nella valutazione dei prodotti (Amerine et al., 1965; Panabom,1984, Shepherd et al.,<br />

1988). Altrettanto dicasi dei soggetti che hanno conoscenze tecniche del prodotto (dipendenti<br />

dell’azienda) (Storie e Sidel, 1985; Meilgaard ci al., 1991).<br />

Il luogo <strong>per</strong> la conduzione degli studi sui consumatori<br />

La scelta della locazione <strong>per</strong> l’attuazione dei test di preferenza comporta numerosi<br />

effetti sui risultati non solo in funzione della locazione geografica, ma soprattutto <strong>per</strong>chè<br />

il luogo influenza la <strong>per</strong>cezione. In base al luogo in cui è condotto un test, con determinati<br />

campioni e determinati consumatori, si incorre in differenti risultati (Meilgaard, 1991).<br />

I test, quindi, sono classificati, rispetto al luogo in cui vengono condotti, in (Piggott, 1984;<br />

Stone e Sidel, 1985; Meilgaard, 1991):<br />

1. Laboratorio della società<br />

2. Laboratorio mobile<br />

3. Posizione Centrale<br />

4. Ambiente Domestico.<br />

Laboratorio della società<br />

I test condotti nel laboratorio della società sono spesso eseguiti dai dipendenti dell’a-<br />

137


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

zienda e presentano molti vantaggi relativi all’elevato livello di controllo ambientale (illuminazione,<br />

tem<strong>per</strong>atura, assenza di rumore e distrazioni) e il ritorno veloce dei risultati,<br />

soprattutto se l’acquisizione dei dati è computerizzata. Questi vantaggi, tuttavia, sono carichi<br />

di una grave insufficienza: le condizioni della valutazione raramente simulano la reale<br />

e abituale condizione di consumo di un prodotto alimentare; i consumatori ricevono poche<br />

o nessuna informazione circa il prodotto da valutare; valutano piccole quantità di prodotto<br />

che possono espettorare con l’incombenza di risciacquarsi la bocca con acqua prima di<br />

passare a valutare il campione successivo; il laboratorio è un ambiente asettico molto<br />

diverso rispetto all’ambiente domestico nel quale il prodotto verrà consumato (Cardello,<br />

1994). I dipendenti della società, inoltre, sono consumatori altamente atipici e possono<br />

fornire risultati svianti.<br />

Laboratorio mobile<br />

Alcune organizzazioni sono attrezzate con veicoli su strada (roulotte, caravan, ecc.)<br />

che sono dei piccoli laboratori sensoriali che vengono portati in località predeterminate<br />

quale può essere un’azienda o il parcheggio di un su<strong>per</strong>mercato. Questo consente di effettuare<br />

i test di preferenza in posizioni strategiche nelle quali re<strong>per</strong>ire consumatori tipici.<br />

Posizione centrale<br />

Questo è il più diffuso test locale. Vengono affittate sale o camere di hotel situate in<br />

posizioni adatte al reclutamento di soggetti adeguati. Alcuni intervistatori svolgono indagini<br />

preliminari lungo le strade e reclutano i soggetti che rispondono ai requisiti richiesti.<br />

Sia il reclutamento che l’analisi si effettuano abbastanza rapidamente.<br />

Ambiente domestico<br />

Per quanto i test condotti in ambiente domestico consentano di valutare il prodotto in<br />

condizioni “reali” e sono utilizzati con successo <strong>per</strong> la valutazione della qualità dei prodotti<br />

alimentari (Meiselman, 1988), tuttavia, essi annoverano numerosi svantaggi: tempi<br />

lunghi <strong>per</strong> completare la ricerca; numero di intervistati più limitato rispetto all’analisi in<br />

località centralizzate; costo relativamente alto; non è possibile il controllo sulle risposte;<br />

la variabilità nella preparazione o uso del prodotto può mascherare le differenze; il controllo<br />

tra campioni multipli può dissimulare la situazione di utilizzazione abituale; <strong>per</strong><br />

l’uso ed il consumo del prodotto in condizioni “reali” sono necessarie grandi quantità di<br />

campione. L’analisi domestica è spesso utilizzata dalle aziende alimentari e prevede la<br />

distribuzione del prodotto ai dipendenti affinchè lo valutino a casa. I dipendenti dell’azienda,<br />

comunque, non possono essere considerati consumatori tipici.<br />

Quale luogo risulta, quindi, più idoneo <strong>per</strong> le valutazioni sensoriali dei prodotti?<br />

Considerati i limiti di un laboratorio di analisi, Koster (1981) propone come luogo più<br />

appropriato, un ambiente “naturale”. Le opinioni, in realtà, sono contrastanti, tanto che<br />

alcuni studiosi ritengono che quelli che sono definiti come “limiti” di un laboratorio di<br />

analisi sensoriale sono invece dei vantaggi.<br />

138


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

La scheda di valutazione<br />

Una scheda di valutazione, generalmente, include domande riguardanti l’accettabilità<br />

dei prodotto, ma, quando si ambisce a conoscere le ragioni che spiegano la preferenza<br />

espressa dai consumatori, sarebbe opportuno includere anche domande diagnostiche. Le<br />

domande diagnostiche, <strong>per</strong>ò, allungano la scheda con il rischio di affaticare ed annoiare i<br />

soggetti che valuterebbero i prodotti a caso in seguito ad una diminuzione della loro sensibilità<br />

(abilità a discriminare nella preferenza). Vickers et al. (1993), in uno studio condotto<br />

<strong>per</strong> verificare l’influenza della lunghezza della scheda sulla preferenza, hanno concluso<br />

che tale parametro non incide sulla sensibilità edonica, le schede brevi non apportano alcun<br />

vantaggio relativamente alla sensibilità. Il problema più importante circa la presenza delle<br />

domande diagnostiche in una scheda di valutazione della preferenza riguarda la possibilità<br />

che il responso edonico sia alterato (Stone e Sidel, 1985). Meilgaard et al., (1991) suggeriscono<br />

che la lunghezza della scheda dovrebbe essere proporzionale al tempo che i soggetti<br />

presumono di impiegare nell’attuazione del test e che è importante indicare tutte le informazioni<br />

relative alle modalità di valutazione del prodotto e che le domande siano chiare e<br />

simili nello stile. Vickers, anche se suggerisce che il numero delle domande dovrebbe essere<br />

il minimo possibile e in funzione, ovviamente, dell’obiettivo dei test, ha rilevato, in<br />

realtà, che la presenza degli attributi diagnostici, non ha alcun effetto sulla valutazione<br />

della preferenza. Altri studiosi ritengono, invece, che le domande diagnostiche non possono<br />

essere rivolte ai consumatori. Langron (1981) ha mostrato, <strong>per</strong> esempio, che già con un<br />

panel addestrato vi è molta confusione tra i termini “amaro” ed “astringente”, con i consumatori<br />

la confusione sarebbe maggiore. Moskowitz (1985) ha mostrato che quando gli<br />

attributi sensoriali vengono valutati in un test di preferenza, è la preferenza che predomina,<br />

in termini di importanza <strong>per</strong> i consumatori, seguono gli attributi sensoriali e solo alla<br />

fine seguono gli attributi sensoriali <strong>per</strong>cepiti come attributi negativi.<br />

I campioni e l’ordine di presentazione<br />

Nella valutazione sensoriale e nei test di preferenza molti sono i fattori che possono<br />

influenzare la valutazione dei prodotti, tuttavia, gli effetti più insidiosi, riguardano l’ordine<br />

di presentazione dei campioni e il cosiddetto effetto “carry-over”. Solo un disegno s<strong>per</strong>imentale<br />

opportuno è in grado di minimizzare o rimuovere del tutto tali effetti. I disegni<br />

s<strong>per</strong>imentali disponibili sono designati, nella letteratura statistica, come cross-over o change-over<br />

(Cochran e Coz, 1957).<br />

Nell’analisi sensoriale descrittiva è stato riscontrato che all’aumentare dell’ordine di<br />

presentazione dei campioni, mentre l’intensità con cui vengono <strong>per</strong>cepiti gli attributi<br />

“positivi” diminuisce, quella con cui vengono <strong>per</strong>cepiti gli attributi “negativi” aumenta.<br />

Nei test di preferenza, invece, i campioni valutati nella prima posizione, sono quelli più<br />

preferiti. La determinazione dell’ordine di presentazione dei campioni deve essere organizzata<br />

sistematicamente in modo tale che, nell’ambito di una sessione, ogni campione sia<br />

valutato lo stesso numero di volte <strong>per</strong> ciascuna posizione della serie. Questo è facilmente<br />

ottenibile con un disegno randomizzato a blocchi completi, quando tutti i campioni in<br />

139


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

esame possono essere valutati in una seduta ed il numero dei giudici o dei consumatori sia<br />

un multiplo del numero dei campioni. Se, invece, il numero dei campioni è tale che un giudice<br />

non può valutarli tutti nella stessa seduta è possibile adottare un disegno a blocchi<br />

randomizzati incompleti (Gacula e Singh, 1984; Stone e Sidel, 1985). Tuttavia, quando il<br />

numero dei campioni da valutare è elevato il numero di giudici richiesto è tale che il suddetto<br />

disegno non è virtualmente applicabile. Pertanto quando il numero di campioni da<br />

valutare in ogni sessione è inferiore al totale dei campioni, è possibile dividere i campioni<br />

in due o più sottogruppi che saranno valutati in sessioni separate. Il numero delle repliche<br />

sarà aumentato il più possibile in modo da randomizzare i campioni nei sottogruppi.<br />

Nel caso dei test sui consumatori, quando ciascun campione viene valutato una sola<br />

volta, randomizzare l’ordine di presentazione e le posizioni dei campioni potrebbe essere<br />

sufficiente. L’es<strong>per</strong>ienza, tuttavia, insegna che con la semplice randomizzazione l’ordine<br />

di presentazione dei campioni è sbilanciato (Jones et al., 1989; Nute et al., 1989) e l’effetto<br />

“carry-over” non viene minimizzato. Allo scopo, Williams (1949) ha proposto un<br />

disegno s<strong>per</strong>imentale interessante la cui applicazione, nella valutazione sensoriale, è stata<br />

discussa da MacFie et al. (1989) ed è stato applicato con successo anche da Muir et al.<br />

(1991/2) <strong>per</strong> lo studio degli effetti sulla valutazione del formaggio Cheddar. Il metodo<br />

implica che ciascuna delle possibili combinazioni tra i campioni sia presentata un uguale<br />

numero di volte e cioè che ciascun consumatore riceva ogni campione una sola volta e,<br />

nella totalità del disegno s<strong>per</strong>imentale, ogni campione venga presentato con la stessa frequenza<br />

in ciascuna delle posizioni e sia preceduto con la stessa frequenza da ciascuno<br />

degli altri campioni. Tutte le possibili combinazioni devono essere randomizzate.<br />

In un disegno s<strong>per</strong>imentale è importante considerare il numero di campioni che possono<br />

essere valutati in una sessione, l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la valutazione<br />

di un campione e l’altro e tra una sessione e l’altra. Mentre <strong>per</strong> campioni semplici<br />

esistono dei riferimenti (O’Mahony, 1979; Hal<strong>per</strong>n e Meiselmari, 1980) <strong>per</strong> la maggior<br />

parte degli alimenti queste linee guida non sono state ben definite. È chiaro che, a causa<br />

del fenomeno dell’affaticamento e dell’adattamento sensoriale, il numero dei campioni da<br />

presentare ai consumatori deve essere valutato in funzione del tipo di prodotto. Per la valutazione<br />

edonica e/o dell’intensità possono essere valutati anche 20.10 campioni (Sather e<br />

Calvin, 1960; Kamen et al., 1969) purchè abbiano proprietà sensoriali moderatamente<br />

intense (Leight e Waren, 1988). Le aspettative dei consumatori riguardo il test, le motivazioni<br />

che spingono loro a partecipare al lavoro ecc., sono tutti fattori che influenzano la<br />

sensibilità alla valutazione e, quindi, l’affaticamento o l’adattamento (Moskowitz, 1983).<br />

Savaugeot (1989) dimostra che se i soggetti considerano le loro valutazioni come un vero<br />

e proprio lavoro il fenomeno dell’affaticamento è irrilevante, cioè i loro responsi non<br />

mostrano variazione nel tempo. Avviene il contrario, invece, se non vi è interesse <strong>per</strong> il<br />

lavoro. Non vi è dubbio che la remunerazione dei soggetti possa, almeno in parte, attenuare<br />

il problema.<br />

140


I metodi e le scale di valutazione<br />

Tradizionalmente, gli studi sui consumatori consistono nella valutazione dei prodotti<br />

effettuata mediante test di preferenza alquanto semplici da condurre, facili da analizzare<br />

e, generalmente, in grado di fornire valide misure sull’accettabilità dei prodotti. I test di<br />

confronto a coppie, i test di ordinamento, le scale edonistiche ne sono un esempio (Stone<br />

e Sidel, 1985). Il test di confronto a coppie è sicuramente il primo test sensoriale utilizzato<br />

come metodo <strong>per</strong> valutare la preferenza. Il metodo può essere effettuato con una o più<br />

coppie e di campioni e ai soggetti si richiede di indicare quale dei due prodotti presentati<br />

preferiscono. Nella prospettiva della valutazione sensoriale, tuttavia, il test di confronto a<br />

coppie è meno informativo ed efficiente rispetto ai metodi che utilizzano una scala. È<br />

meno informativo <strong>per</strong>chè il responso non dà una misura dei grado di preferenza. È meno<br />

efficiente dal momento che vi è un solo responso <strong>per</strong> ciascuna coppia di prodotti. Con i<br />

metodi di scala, invece, vi è un responso <strong>per</strong> ciascun prodotto valutato (Stone e Sidel,<br />

1985). Quando è auspicabile misurare l’accettabilità, quindi, i metodi che utilizzano una<br />

scala sono di certo i metodi più appropriati (Pilgrim e Wood, 1955). Questi metodi richiedono<br />

l’uso di numeri o parole <strong>per</strong> esprimere la preferenza o l’intensità di un attributo <strong>per</strong>cepito<br />

(amaro, dolce, piccante, ecc.). Le scale di categoria (o ad intervallo), le scale lineari<br />

e le scale di rapporto (magnitude estimation) sono le più comuni (Meilegaard, 1991).<br />

Tra le scale ad intervallo, <strong>per</strong> misurare l’accettabilità dei prodotti, la scala edonica a 9<br />

punti è quella più utilizzata (figura 2). Da quando è stata ideata (Jones et al., 1955; Peryam<br />

e Haynes, 1957) è stata usata <strong>per</strong> la valutazione di diversi prodotti e con considerevole<br />

successo in termini di validità e accettabilità dei risultati. (Peryam et al., 1960; Meiselman<br />

et al., 1974).<br />

Nome Data<br />

Codice Campione_________________<br />

Per favore, sbarra la casella in corrispondenza della tua preferenza<br />

<strong>per</strong> il prodotto identificato con il codice numerico a tre cifre<br />

Estremamente gradevole <br />

Molto gradevole <br />

Moderatamente gradevole <br />

Leggermente gradevole <br />

Nè gradevole nè sgradevole <br />

Leggermente sgradevole <br />

Moderatamente sgradevole <br />

Molto sgradevole <br />

Estremamente sgradevole <br />

Fig. 2- Esempio di scala edonica a 9 punti<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

141


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

La scala a 9 punti è semplice da usare (viene cerchiata la casella corrispondente alla<br />

preferenza) e, inoltre, l’assenza dei numeri sulla scheda evita ogni possibilità di confusione<br />

e di errori da parte dei soggetto sottoposto alla valutazione. Una scala così concepita<br />

viene utilizzata anche <strong>per</strong> quantificare l’intensità di un attributo descrittivo (figura 3).<br />

Nome Data<br />

Codice Campione____________<br />

Per favore, sbarra la casella che meglio riflette l’intensità<br />

della durezza del campione<br />

Estremamente tenera <br />

Molto tenera <br />

Moderatamente tenera <br />

Leggermente tenera <br />

Nè tenera nè dura <br />

Leggermente dura <br />

Moderatamente dura <br />

Molto dura <br />

Estremamente dura <br />

Fig.3 - Esempio di scala a 9 punti <strong>per</strong> la valutazione dell’intensità dell’attributo “durezza”<br />

Gli studi concentrati a modificare tale scala, eliminando <strong>per</strong> esempio, la categoria intermedia<br />

(nè gradevole nè sgradevole) o altre categorie (moderatamente gradevole e moderatamente<br />

sgradevole) non hanno trovato applicazione. È sconsigliabile, infatti utilizzare<br />

delle scale con un numero troppo piccolo di intervalli al fine di limitare il cosiddetto “end<br />

effect” o distorsione dei punteggi agli estremi della scala imputabile alla riluttanza dei<br />

soggetti ad assegnare punteggi troppo alti o troppo bassi (MeiIgaard, 1991; Pompei e<br />

Lucisano, 1991). La natura idiosincratica causata dal fatto che i consumatori non vengano<br />

“calibrati”, fa, della scala edonica a 9 punti, una scala relativa che può condurre a dati<br />

approssimati (Giovanni e Pangborn, 1983; Tep<strong>per</strong> et al., 1994). Un’alternativa alla scala<br />

edonica a 9 punti si basa sul metodo dell’ordinamento edonico (Chauhan et al., 1993). I<br />

dati ottenuti possono essere soggetti all’analisi <strong>per</strong> la determinazione dell’indice “R” il cui<br />

valore esprime la preferenza di un prodotto rispetto ad un altro (O’Mahony, 1988). Trattasi<br />

di un metodo, tuttavia, che fornisce dati sofisticati (Vie et al., 1991).<br />

La scala della “magnitude estimation” consiste, invece, nell’esprimere giudizi sulla<br />

preferenza o sull’intensità di un attributo rapportando i campioni l’uno all’altro: se il<br />

numero 10 rappresenta la preferenza di un campione ed il campione successivo è preferito<br />

il doppio, il numero da attribuire al secondo campione sarà 20. L’assenza di intervalli<br />

142


verbali consente un uso universale di tale scala (Cardello, 1991; Lavenka e Kamen, 1994).<br />

Tuttavia, quando utilizzata con i consumatori tale scala è meno efficiente, sia delle scale<br />

ad intervallo che delle scale lineari, nella differenziazione dei prodotti (Moskowitz e Sidel,<br />

1972; Lawless, 1989) anche se McDaniel e Sawyer (1981) hanno conseguito risultati contrastanti.<br />

Negli studi dell’accettabilità si sta sempre più incrementando l’uso delle scale grafiche,<br />

praticamente molto vantaggiose e soprattutto molto semplici nella valutazione dei risultati<br />

(Ledahudec, 1992) (figura 4). Le scale lineari, con le quali i soggetti pongono una linea<br />

<strong>per</strong>pendicolare ad una scala lineare orizzontale in funzione della preferenza, sono le più<br />

utilizzate e, in particolare, con i consumatori sono utilizzate le scale lineari non strutturate<br />

che, essendo ancorate solo agli estremi, riducono la possibilità di errori dovuti ai diversi<br />

termini. (Storie e Sidel, 1985; Ledalludec, 1992). Questo vantaggio, insieme all’assenza<br />

dei numeri, consente una loro ampia applicazione.<br />

Scala non strutturata<br />

|--------------------------------------------------------------------|<br />

Estremamente sgradevole Estremamente gradevole<br />

Scala strutturata<br />

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|<br />

Eccellente Buono Accettabile Non buono Sgradevole<br />

Fig.4 - Esempio di scale grafiche lineari<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Non esiste, in conclusione, una scala di valutazione che possa essere reputata migliore.<br />

La scelta dipende dall’obiettivo che ci si propone di conseguire, dal tipo di test che si<br />

vuole condurre e dai soggetti che vi partecipano.<br />

143


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

VOCABOLARIO SPECIFICO PER L’ESAME ORGANOLETTICO DELL’OLIO<br />

D’OLIVA (G.U. Com. Eur. del 5.9.91)<br />

Acqua di vegetazione: flavor caratteristico acquisito dall’olio a causa di cattiva decantazione<br />

ciò prolungato contatto con le acque di vegetazione.<br />

Amaro: sapore caratteristico dell’olio ottenuto da olive verdi o invaiate. Può essere più<br />

o meno gradevole secondo l’intensità.<br />

Aspro: sensazione caratteristica di alcuni oli che, all’assaggio, producono una reazione<br />

orale-tattile di astringenza.<br />

Avvinato-inacetito: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell’aceto<br />

dovuto fondamentalmente alla formazione di acido acetico, acetato di etile ed etanolo,<br />

in quantità su<strong>per</strong>iori alle normali nell’aroma dell’olio d’oliva.<br />

Cetriolo: flavor che si produce nell’olio durante un imbottigliamento ermetico eccessivamente<br />

prolungato, particolarmente in lattine, che è attribuito alla formazione di 2-6<br />

nonadienale.<br />

Cotto o stracotto: flavor caratteristico dell’olio dovuto a un eccessivo e/o prolungato<br />

riscaldamento, durante l’ottenimento specialmente durante la termo-impastatura (gramolatura),<br />

se avviene in condizioni inadatte.<br />

Dolce: sapore gradevole dell’olio nel quale, senza essere esattamente zuccherino, non<br />

primeggiano gli attributi amaro, astringente e piccante.<br />

Erba: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda l’erba appena tagliata.<br />

Fecce: flavor caratteristico dell’olio ricu<strong>per</strong>ato dai fanghi decantati in depositi e torchi.<br />

Fieno: fiavor caratteristico di alcuni oli che ricorda l’erba più o meno secca.<br />

Fiscolo: flavor dell’olio ottenuto da olive pressate in fiscoli sporchi di residui fermentati.<br />

Foglie verdi (amaro): flavor dell’olio ottenuto da olive eccessivamente verdi o che<br />

sono state macinate con foglie e rametti.<br />

Fruttato: flavor che ricorda l’odore ed il gusto del frutto sano, fresco e colto al punto<br />

ottimale di maturazione.<br />

Fruttato maturo: flavor dell’olio d’oliva ottenuto da frutti maturi generalmente di<br />

odore smorzato e sapore dolciastro.<br />

Grasso di macchina: odore dell’olio d’oliva ottenuto in frantoio dal cui macchinario<br />

non sono stati adeguatamente eliminati resti di petrolio, di grasso o di olio minerale.<br />

Grossolano: <strong>per</strong>cezione caratteristica: di alcuni oli che, all’assaggio producono una<br />

sensazione orale-tattile densa e pastosa.<br />

Mandorlato: questo flavor può manifestarsi in due modi: quello tipico della mandorla<br />

fresca o quello proprio della mandorla secca e sana che si può confondere con un rancido<br />

incipiente. Si apprezza come un retrogusto quando l’olio resta in contatto con la lingua<br />

e il palato. Si associa agli oli dolci e di odore smorzato.<br />

Mela: flavor dell’olio di oliva che ricorda questo frutto.<br />

Metallico: flavor che ricorda il metallo, caratteristico dell’olio mantenuto a lungo in<br />

contatto con recipienti e/o su<strong>per</strong>fici metalliche, in condizioni inadatte, durante i procedimenti<br />

di macinatura, impastatura, pressione o ammasso.<br />

144


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Muffa-umidità: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati<br />

abbondanti funghi e lieviti <strong>per</strong> essere rimasti ammassati molti giorni, in ambienti<br />

umidi.<br />

Rancido: flavor caratteristico e comune a tutti gli oli e grassi che hanno sofferto un<br />

processo autossidativo, a causa del loro prolungato contatto con l’aria. Questo flavor è<br />

sgradevole ed irreversibile.<br />

Riscaldo: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive ammassate che hanno sofferto<br />

un avanzato grado di fermentazione.<br />

Salamoia: flavor dell’olio estratto da olive conservate in soluzioni saline.<br />

Sansa: flavor caratteristico che ricorda quello della sansa di oliva.<br />

Saponoso: flavor con una sensazione olfatto-gustativa che ricorda quella del sapone.<br />

Smorzato o piano: flavor dell’olio d’oliva dalle caratteristiche organolettiche molto<br />

tenui, a causa della <strong>per</strong>dita di componenti aromatici.<br />

Sparto: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive pressate in fiscoli nuovi di sparto<br />

il flavor può essere differente se il fiscolo è fatto con sparto verde o con sparto secco.<br />

Terra: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive raccolte con terra o infangate e<br />

non lavate. In qualche caso questo flavor può manifestarsi insieme con quello della muffaumidità.<br />

Vecchio: flavor caratteristico dell’olio quando resta troppo tempo in recipienti di<br />

ammasso. Può darsi anche in oli imbottigliati <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo eccessivamente lungo.<br />

Verme: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di<br />

mosca dell’olivo (dacus oleae).<br />

145


CAPITOLO 12<br />

Schema dei pregi<br />

e dei difetti


ESAME ORGANOLETTICO<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

REQUISITI PERSONALI<br />

Buona salute - uso limitato di medicinali - uso limitato di profumi o deodoranti - astenzione<br />

dal fumo - nessuna assunzione di caffé, liquori o cibi <strong>per</strong> almeno un’ora prima dell’assaggio.<br />

REQUISITI AMBIENTALI<br />

Ambiente ampio, fresco, luminoso senza odori estranei pareti bianche opache - tavoli<br />

puliti, lavabili - bicchieri unificati - acqua - salviette - bacinella con segatura - fogli e<br />

penna.<br />

CONCENTRAZIONE - SPERSONALIZZAZIONE - MEMORIZZAZIONE<br />

PREGI<br />

Fruttato: flavor che ricorda l’odore ed il gusto del frutto sano, fresco e cotto al punto ottimale<br />

di maturazione.<br />

Fruttato maturo: flavor dell’olio d’oliva ottenuto da frutti maturi generalmente di colore<br />

smorzato a sapore dolciastro.<br />

Mela: flavor dell’olio di oliva che ricorda questo frutto.<br />

Mandorlato: questo flavor può manifestarsi in due modi: quello tipico della mandorla fresca,<br />

o quello proprio della mandorla secca e sana che si può confondere con un rancido<br />

incipiente. Si apprezza come un retrogusto quando l’olio resta in contatto con la lingua e<br />

il palato. Si associa agli oli dolci e di odore smorzato.<br />

Foglie verdi (amaro): flavor dell’olio ottenuto da olive eccessivamente verdi o che sono<br />

state macinate con foglie e ramolli.<br />

Erba: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda l’erba appena tagliata.<br />

Amaro: sapore caratteristico dell’olio ottenuto da olive verdi invaiato. Può essere più o<br />

meno gradevole secondo l’intensità.<br />

Piccante: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda la nota fragrante, fresca, acuta e<br />

pungente del pe<strong>per</strong>oncino.<br />

Dolce: sapore gradevole dell’olio nel quale, senza essere esattamente zuccherino, non primeggiano<br />

gli attributi amaro, astringente e piccante.<br />

Armonico: sensazione olfatto gustativa di equilibrio tra le varie caratteristiche positive<br />

dell’olio.<br />

DIFETTI<br />

Avvinato, inacetito: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell’aceto,<br />

dovuto fondamentalmente alla formazione di acido acetico, acetato di élite ed etanolo,<br />

in quantità su<strong>per</strong>iore alle normative nell’aroma dell’olio d’oliva.<br />

Aspro: sensazione caratteristica di alcuni oli che all’assaggio, producono una reazione<br />

149


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

orale tattile di astringenza.<br />

Collo o stracollo: flavor caratteristico dell’olio dovuto a un eccessivo e/o prolungato<br />

riscaldamento, durante l’ottenimento, specialmente durante la termo impastatura (gramolatura),<br />

se avviene in condizioni inadatte.<br />

Fiscolo: flavor dell’olio ottenuto da olive pressate in fiscoli sporchi di residui fermentati.<br />

Grossolano: <strong>per</strong>cezione caratteristica, di alcuni oli che, all’assaggio, producono una sensazione<br />

orale tattile densa e pastosa.<br />

Metallico: flavor che ricorda il metallo, caratteristico dell’olio mantenuto a lungo in contatto<br />

con recipienti e/o su<strong>per</strong>fici metalliche di macinatura, impastatura, pressione o<br />

ammasso.<br />

Muffa-umidità: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati<br />

abbondanti funghi e lieviti <strong>per</strong> essere rimasti ammassati molti giorni, in ambienti<br />

umidi.<br />

Rancido: flavor caratteristico e comune a tutti gli oli e grassi che hanno sofferto un processo<br />

autossidativo, a causa del loro prolungato contatto con l’aria. Questo flavor è sgradevole<br />

ed irreversibile.<br />

Riscaldo: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive ammassate che hanno sofferto un<br />

avanzato grado di fermentazione.<br />

Sansa: flavor caratteristico che ricorda quello della sansa di oliva.<br />

150


CAPITOLO 13<br />

Consiglio Oleicolo<br />

Internazionale<br />

Valutazione organolettica<br />

dell’olio d’oliva vergine proposta alla C.E.<br />

(metodo riveduto in base alle norme COI/T.20/doc. n° 15/Rev. 1;<br />

COI/T.20/doc. n° 13/Rev. 1; COI/T.20/doc. n° 14/Rev. 1;<br />

con conferma dei doc. n° 4, 5, 6 del T.20)


RISOLUZIONE RIS-3/75-IV/96<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

METODO RIVEDUTO PER LA VALUTAZIONE ORGANOLETTICA<br />

DELL’OLIO D’OLIVA VERGINE<br />

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE<br />

Visto l’Accordo Internazionale sull’Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, emendato<br />

e ricondotto dal Protocollo di marzo 1993 e in particolare il suo articolo 26, concernente<br />

le denominazioni e definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva, emendato<br />

da ultimo dalla Decisione DEC-1/75-IV/96, del 20 novembre 1996, e il suo articolo<br />

36 concernente le norme sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche e i metodi<br />

di analisi;<br />

Vista la risoluzione RIS-2/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha<br />

adottato a titolo provvisorio il metodo “Valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine”<br />

COI/T.20/Doc. n 15 e adottato la norma COI/T.20/Doc. a 13 “Metodologia generale<br />

<strong>per</strong> la valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine”, nonché la norma<br />

COI/T.20/Doc. n 14 “Guida <strong>per</strong> la selezione, l’addestramento e il controllo degli assaggiatori<br />

qualificati di olio d’oliva vergine” e con la quale ha confermato la validità delle<br />

norme COI/20/Doc. n 4, del 18 giugno 1987 “Analisi sensoriale: vocabolario generale”,<br />

COI/T.20/Doc. n 5, del 18 giugno 1987 “Bicchiere <strong>per</strong> l’assaggio di oli” e COI/T.20/Doc.<br />

n 6, del 18 giugno 1987 “Guida <strong>per</strong> l’allestimento di una sala di assaggio”;<br />

Considerando la decisione dei Membri di rivedere il metodo <strong>per</strong> la valutazione organolettica<br />

dell’olio d’oliva vergine <strong>per</strong> introdurvi una scala continua di misura dell’intensità<br />

che deve agevolare l’utilizzazione statistica dei dati del panel, e, quindi, rivedere le<br />

norme concernenti la metodologia generale <strong>per</strong> la valutazione organolertica dell’olio d’oliva<br />

vergine e la guida <strong>per</strong> la selezione, l’addestramento e il controllo degli assaggiatori<br />

qualificati di olio d’oliva vergine;<br />

Considerando la proposta del Sottocomitato di Chimica Oleicola in 411 riunione fondata<br />

sull’affidabilità del metodo riveduto in funzione del livello di omogeneità dei panel<br />

nella classificazione data dai panel;<br />

DECIDE<br />

1. Il metodo “Valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine” COI/T.20/Doc. n<br />

15/Rev. 1 sostituisce e abroga il metodo “Valutazione organolettica dell’olio d’oliva<br />

vergine” COI/T.20/Doc. n 15, del 17 novembre 1994.<br />

2. La norma COI/T.20/Doc. n 13/Rev. 1 “Metodologia generale <strong>per</strong> la valutazione organolettica<br />

dell’olio d’oliva vergine” sostituisce e abroga la norma COI/T.20/Doc. n 13,<br />

del 17 novembre 1994.<br />

3. La norma COI/T.20/Doc. n 14/Rev. 1 “Guida <strong>per</strong> la selezione, l’addestramento e il controllo<br />

degli assaggiatori qualificati di olio d’oliva vergine” sostituisce e abroga la norma<br />

COI/T.20/Doc. n 14, del 17 novembre 1994.<br />

4. La conferma della validità delle norme COI/20/Doc. n 4, del 18 giugno 1987 “Analisi i<br />

153


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

sensoriale: vocabolario generale”, COI/T.20/Doc. n 5, del 18 giugno 1987 “Bicchiere<br />

<strong>per</strong> l’assaggio di oli” e COI/T.20/Doc. n 6, del 18 giugno 1987 “Guida <strong>per</strong> l’allestimento<br />

di una sala di assaggio”.<br />

Madrid, 20 novembre 1996.<br />

VALUTAZIONE ORGANOLETTICA DELL’OLIO D’OLIVA VERGINE<br />

1. PREMESSA<br />

Il presente metodo internazionale si propone di stabilire i criteri necessari alla valutazione<br />

delle caratteristiche dei flavor dell’olio di oliva vergine e di sviluppare la metodologia<br />

<strong>per</strong> la sua classificazione.<br />

2. CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

Il metodo descritto è applicabile soltanto alla classificazione degli oli d’oliva vergini<br />

in funzione dell’intensità dei difetti, determinata da un gruppo di assaggiatori selezionati<br />

e addestrati costituito in panel.<br />

3. VOCABOLARIO GENERALE DI ANALISI SENSORIALE<br />

Vedi Norma COI/T.20/Doc. n 4 “Analisi sensoriale: vocabolario generale”.<br />

4. VOCABOLARIO SPECIFICO PER L’OLIO D’OLIVA VERGINE Al FINI DEL<br />

METODO<br />

4.1. Attributi negativi<br />

Riscaldo: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive ammassate che hanno sofferto un<br />

avanzato grado di fermentazione anaerobica.<br />

Muffa-umidità: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da olive nelle quali si sono sviluppati<br />

abbondanti funghi e lieviti <strong>per</strong> essere rimasti stoccati molti giorni in ambienti umidi.<br />

Morchia: flavor caratteristico dell’olio rimasto in contatto con i fanghi di decantazione in<br />

depositi sotterranei e aerei.<br />

Avvinato-Inacetito: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell’aceto.<br />

È dovuto fondamentalmente a un processo fermentativo delle olive che porta alla formazione<br />

di acido acetico, acetato di etile e etanolo.<br />

Metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell’olio mantenuto a lungo in<br />

contatto con su<strong>per</strong>fici metalliche, durante i procedimenti di macinatura, impastatura, pressione<br />

o stoccaggio.<br />

Rancido: flavor degli oli che hanno subito un processo ossidativo.<br />

4.2. Attributi positivi<br />

Fruttato: insieme delle sensazioni olfattive caratteristiche dell’olio, dipendente dalla<br />

varietà delle olive, proveniente da frutti sani e freschi, verdi o maturi, <strong>per</strong>cepite <strong>per</strong> via<br />

154


diretta o retronasale.<br />

Amaro: sapore caratteristico dell’olio ottenuto da olive verdi o invaiate.<br />

Piccante: sensazione tattile pungente caratteristica di oli prodotti all’inizio della campagna,<br />

principalmente da olive ancora verdi.<br />

4.3. Altri attributi negativi<br />

Cotto o stracotto: flavor caratteristico dell’olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato riscaldamento<br />

durante l’ottenimento, specialmente durante la termo-impastatura, se avviene in<br />

condizioni termiche inadatte.<br />

Fieno - legno: odore caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche.<br />

Grossolano: sensazione orale-tattile densa e pastosa prodotta da alcuni oli.<br />

Lubrificanti: flavor dell’olio che ricorda il gasolio, il grasso o l’olio minerale.<br />

Acqua di vegetazione: flavor acquisito dall’olio a causa di un contatto prolungato con le<br />

acque di vegetazione.<br />

Salamoia: flavor dell’olio ottenuto da olive conservate in salamoia.<br />

Sparto: flavor dell’olio ottenuto da olive pressate in fiscoli nuovi di sparto. Il flavor può<br />

essere differente se il fiscolo è fatto con sparto verde o con sparto secca.<br />

Terra: flavor dell’olio ottenuto da olive raccolte con terra o infangate e non lavate.<br />

Verme: flavor dell’olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell’olivo<br />

(Bactrocera oleae).<br />

Cetriolo: flavor che si produce nell’olio durante un imbottigliamento ermetico eccessivamente<br />

prolungato, particolarmente in lattine, che è attribuito alla formazione di 2-6 nonadienale.<br />

5. BICCHIERE PER L’ASSAGGIO<br />

DI OLI<br />

Vedi la Norma COI/T.20/Doc. n 5<br />

“Bicchiere <strong>per</strong> l’assaggio di oli”.<br />

6. SALA DI ASSAGGIO<br />

Vedi la Norma COI/T.20/Doc. n 6<br />

“Guida <strong>per</strong> l’allestimento di una sala di<br />

assaggio”.<br />

7. ACCESSORI<br />

In ogni cabina e a disposizione dell’assaggiatore<br />

devono esserci gli accessori<br />

necessari <strong>per</strong>ché questi possa esercitare<br />

adeguatamente il suo lavoro, ossia:<br />

• bicchieri (normalizzati) contenenti i<br />

campioni codificati, rico<strong>per</strong>ti di vetri<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

155


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di orologio e mantenuti a 28°C ± 2°C;<br />

• foglia di profilo (V. fig. 1), con, se necessario, le istruzioni <strong>per</strong> l’uso;<br />

• matita o penna a sfera;<br />

• piattini con fettine di mela:<br />

• bicchiere d’acqua a tem<strong>per</strong>atura ambiente.<br />

8. METODOLOGIA<br />

Vedi la Norma COI/T.20/Doc. n 13 “Metodoiogia generale <strong>per</strong> la valutazione organolettica<br />

dell’olio d’oliva vergine” e la Norma COl/T.20/Doc. n 14 “Guida <strong>per</strong> la selezione,<br />

l’addestramento e il controllo degli assaggiatori qualificati di olio d’oliva vergine”.<br />

9. PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA CLASSIFICAZIONE DELL’OLIO D’O-<br />

LIVA VERGINE IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI PERCEZIONE DEI DIFETTI<br />

9.1. Uso del foglio di profilo da parte dell’assaggiatore<br />

Il foglio di profilo che deve utilizzare l’assaggiatore è oggetto della figura 1 del pre-<br />

156


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sente metodo. Ogni assaggiatore facente parte del panel deve odorare, poi assaggiare l’olio<br />

sottoposto ad esame, contenuto nel bicchiere di assaggio, <strong>per</strong> analizzarne le <strong>per</strong>cezioni<br />

olfattive, gustative, tattili e cinestesiche; deve poi appuntare nel foglio di profilo a sua<br />

disposizione l’intensità alla quale <strong>per</strong>cepisce ciascuno degli attributi negativi e positivi.<br />

Nel caso in cui fossero <strong>per</strong>cepiti attributi negativi non enumerati, questi devono essere<br />

indicati alla voce “altri” impiegando il o i termini che li descrivano con la maggior precisione<br />

possibile, tra quelli definiti al punto 4.3 del metodo. Potrà astenersi dall’assaggiare<br />

quando osservi qualche attributo negativo estremamente intenso e appunterà nel foglio di<br />

profilo questa circostanza eccezionale.<br />

9.2. Uso dei dati da parte del capo panel<br />

Il capo panel deve raccogliere i fogli di profilo riempiti da ciascuno degli assaggiatori;<br />

deve controllare le intensità attribuite; nell’ipotesi di un’anomalia costatata chiederà all’as-<br />

157


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saggiatore di rivedere il suo foglio di profilo e, se necessario, di ripetere la prova. Il responsabile<br />

del panel deve riprendere i dati di ogni giudice sul programma informatico allegato<br />

al metodo, <strong>per</strong> il calcolo statistico (mediana). La ripresa dei dati <strong>per</strong> un campione deve<br />

essere fatta servendosi della matrice composta di 10 colonne corrispondenti ai dieci attributi<br />

sensoriali ed n linee corrispondenti agli n giudici impiegati. Quando un difetto è riportato<br />

sotto la voce “altri” da almeno il 50 % dei panel, il responsabile dei panel deve procedere<br />

al calcolo della mediana di questo difetto e alla corrispondente classificazione. Il<br />

metodo di calcolo, illustrato da un esempio è oggetto dell’allegato al presente metodo.<br />

9.3. Modo di classificazione dell’olio<br />

L’olio d’oliva è classificato sotto la denominazione:<br />

• vergine extra: quando la mediana dei difetti è uguale a 0 e la mediana dei fruttato è su<strong>per</strong>iore<br />

a 0;<br />

• vergine: quando la mediana dei difetti è su<strong>per</strong>iore a 0 e inferiore o pari a 2,5 e la mediana<br />

dei fruttato è su<strong>per</strong>iore a 0;<br />

• vergine corrente: quando la mediana dei difetti è su<strong>per</strong>iore a 2,5 e inferiore o pari a 6,0 o<br />

quando la mediana dei difetti è inferiore o pari a 2,5 e la mediana dei fruttato è pari a 0;<br />

• vergine lampante: quando la mediana dei difetti è su<strong>per</strong>iore a 6,0.<br />

Nota 1: <strong>per</strong> mediana dei difetti s’intende la mediana del difetto <strong>per</strong>cepito con la maggiore<br />

intensità. Il valore del coefficiente di variazione robusto <strong>per</strong> questo difetto deve essere<br />

inferiore o pari al 20 %.<br />

Nota 2: quando la mediana dell’amaro e/o piccante è su<strong>per</strong>iore a 5,0, il capo panel lo<br />

segnalerà nel certificato di analisi dell’olio.<br />

Nel caso di analisi eseguite nel quadro di controlli di conformità alla Norma o di revisione,<br />

il capo panel deve far procedere alla valutazione organolettica dell’olio tre volte, ad<br />

almeno una giornata d’intervalla; la mediana degli attributi sarà calcolata a partire dall’insieme<br />

dei dati dei fogli di profilo delle tre prove.<br />

158


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GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DI UN FOGLIO DI PROFILO PER GLI<br />

OLI D’OLIVA VERGINI CHE POSSONO GODERE DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE<br />

PROGETTO DI LISTA DI DESCRITTORI E LORO DEFINIZIONE<br />

Sensazioni olfattive<br />

Acerbo Sensazione olfattiva complessa richiamante l’odore derivato in<br />

generale da frutti prima della maturazione.<br />

Agrumi Sensazione olfattiva richiamante le essenze degli agrumi (limone,<br />

arancia, bergamotto, mandarino e pompelmo).<br />

Ananas Sensazione olfattiva caratterizzata dall’odore di ananas fresco.<br />

Banana Sensazione olfattiva della polpa della banana spezzata fresca (somigliante<br />

all’acetato di isoamile).<br />

Cacao Sensazione olfattiva della polvere di cacao nera in buono stato di<br />

conservazione e freschezza. Ricorda il cacao nero, o i semi di cacao<br />

prima della preparazione (ma dopo la fermentazione necessaria alla<br />

comparsa degli aromi propri del cacao).<br />

Camomilla Sensazione olfattiva richiamante l’essenza dei fiore della camomilla<br />

a maturità.<br />

Carciofo Sensazione olfattiva del frutto del carciofo sia cotto che crudo.<br />

Erba Sensazione olfattiva tipica dell’erba fresca appena sfregata.<br />

Erbe aromatiche Sensazione olfattiva richiamante le essenze delle erbe aromatiche.<br />

Eucalipto Sensazione olfattiva tipica della foglia dell’Eucatiptus, sensazione<br />

tendente al balsamico.<br />

Fico-foglia di fico Sensazione olfattiva tipica della foglia del fico al giusto punto di<br />

maturazione.<br />

Fiori Sensazione olfattiva complessa richiamante in generale l’odore dei<br />

fiori; denominato anche floreale.<br />

Foglia Sensazione olfattiva richiamante l’odore della foglia verde fresca.<br />

Frutta esotica Sensazione olfattiva richiamante gli odori propri della frutta esotica<br />

(ananas, banana, frutto della passione, mango, papaja, ...).<br />

Fruttato Insieme delle sensazioni olfattive caratteristiche dell’olio, dipendente<br />

dalla varietà delle olive proveniente da frutti sani e freschi,<br />

verdi o maturi, <strong>per</strong>cepite <strong>per</strong> via diretta o retronasale.<br />

Fruttato maturo Sensazione olfattiva tipica di oli ottenuti da olive in avanzato stadio<br />

di maturazione.<br />

Frutti rossi Sensazione olfattiva tipica dei frutti del sottobosco: mora, lampone,<br />

mirtillo e uva spina.<br />

Lavanda Sensazione olfattiva richiamante l’essenza della lavanda.<br />

Legno Sensazione olfattiva richiamante l’odore del legno fresco.<br />

Mandorla Ricorda le mandorle consumate, prima dell’essiccazione.<br />

159


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Mandorla secca Sensazione olfattiva tipica delle mandorle secche.<br />

Mandorla verde Ricorda la polpa (involucro verde) delle mandorle prima dell’indurimento<br />

del seme.<br />

Mela Sensazione olfattiva richiamante l’odore delle mele fresche.<br />

Noce Sensazione olfattiva tipica della polpa delle noci.<br />

Pepe verde Sensazione olfattiva tipica dei grani di pepe verde.<br />

Pe<strong>per</strong>one Sensazioni olfattiva richiamante il pe<strong>per</strong>one rosso o verde fresco.<br />

Pera Sensazione olfattiva tipica della <strong>per</strong>a fresca.<br />

Pinolo Sensazione olfattiva richiamante l’odore del pinolo fresco.<br />

Pomodoro Sensazione olfattiva tipica del pomodoro maturo.<br />

Vaniglia Sensazione tipica della vaniglia secca naturale in polvere o in guaina,<br />

diverso dalla sensazione della vanillina sintetica.<br />

Sensazioni gustative<br />

Amaro Sapore caratteristico dell’olio ottenuto da olive verdi o invaiate.<br />

Dolciastro Sensazione complessa gustativo-cinestetica tipica di oli caratterizzati<br />

dall’assenza di amaro.<br />

Fluidità Caratteristiche cinestetiche dello stato reologico dell’olio, il cui<br />

complesso è capace di stimolare i recettori meccanici posizionati<br />

nella cavità orale durante l’assaggio.<br />

Piccante Sensazione chimica comune pungente caratteristica di oli prodotti<br />

all’inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi.<br />

Sensazioni retrolfattive<br />

Ananas Sensazione retrolfattiva caratterizzata dall’odore di ananas fresco.<br />

Banana Sensazione retrolfattiva della polpa della banana spezzata fresca<br />

(somigliante all’acetato di isoamile).<br />

Carciofo Sensazione retrolfattiva del frutto del carciofo sia cotto che crudo.<br />

Erba Sensazione retrolfattiva tipica dell’erba fresca appena sfregata.<br />

Foglia Sensazione retrolfattiva richiamante l’odore della foglia verde fresca.<br />

Fruttato Insieme delle sensazioni retrolfattive caratteristiche dell’olio,<br />

dipendente dalla varietà delle olive proveniente da frutti sani e freschi,<br />

verdi o maturi.<br />

Frutti esotici Sensazione retrolfattiva richiamante gli odori propri della frutta<br />

esotica (ananas, banana, frutto della passione, mango, papaja,...).<br />

Mandorla Ricorda le mandorle consumate prima dell’essiccazione.<br />

Mela Sensazione retrolfattiva richiamante l’odore delle mele fresche.<br />

Noce Sensazione retrolfattiva tipica della polpa delle noci (gheriglio).<br />

Pepe verde Sensazione retrolfattiva tipica dei grani di pepe verde.<br />

Pera Sensazione olfattiva tipica della <strong>per</strong>a fresca.<br />

Pinolo Sensazione olfattiva richiamante l’odore del pinolo fresco.<br />

160


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Pomodoro Sensazione olfattiva tipica del pomodoro maturo.<br />

Vaniglia Sensazione tipica della vaniglia secca naturale in polvere o in guaina,<br />

diverso dalla sensazione della vanillina sintetica.<br />

Sensazioni retrolfattive qualitative<br />

Armonia Qualità di un prodotto che da origine a una sensazione d’insieme<br />

gradevole. Detta sensazione è dovuta alla <strong>per</strong>cezione dei suoi componenti,<br />

che agiscono come stimoli olfatto-gustativi e cinestetici<br />

<strong>per</strong> trovarsi in rapporti di concentrazione adeguati.<br />

Persistenza retrolfattiva Durata (time-intensity) delle sensazioni retrolfattive residue, dopo<br />

aver espulso dalla cavità orale il sorso di olio d’oliva.<br />

Sensazioni visive<br />

Colore Intensità della tonalità definita dell’olio.<br />

161


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162<br />

PERCEZIONE DEI<br />

DIFETTI<br />

Riscaldo<br />

Muffa<br />

Avvinato-inacetitoacido-agro<br />

Morchia<br />

Metallico<br />

Rancido<br />

Altri (quali)<br />

PERCEZIONE<br />

DEGLI ATTRIBUTI<br />

POSITIVI<br />

Fruttato<br />

Amaro<br />

Piccante<br />

Nome dell’assaggiatore:<br />

Figura 1<br />

FOGLIO DI PROFILO<br />

(Ad uso dell’assaggiatore)<br />

INTENSITA’<br />

Codice del campione:<br />

Data:


Allegato 1<br />

METODO DI CALCOLO DELLA MEDIANA E DEGLI INTERVALLI DI CONFIDENZA<br />

Mediana<br />

Me = [P (X < xm ) ≤ 1/2 ^<br />

P (X ≤ xm) ≥ 1/2]<br />

La mediana è quel numero reale Xm caratterizzato dal fatto che la probabilità (P) che<br />

i valori della distribuzione (X) siano minori a questo numero (Xm), è minore e uguale a<br />

0,5 e che contemporaneamente la probabilità (P) che i valori della distribuzione (X) siano<br />

minori o uguali a Xm, è maggiore e uguale a 0,5. Una definizione più o<strong>per</strong>ativa è quella<br />

che definisce la mediana come il 500 <strong>per</strong>centile di una distribuzione di numeri ordinata in<br />

modo crescente. In altri termini rappresenta il valore centrale di una serie ordinata dispari,<br />

oppure la media dei due valori centrali di una serie ordinata pari.<br />

Deviazione standard robusta<br />

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1.25IQR<br />

S = ---------------------<br />

1.35√N<br />

Per avere una stima attendibile della variabilità intorno alla mediana ci si rifà alla stima<br />

della deviazione standard robusta secondo Stuart e Kendall. La formula indica la deviazione<br />

standard robusta asintotica ove N è il numero dei casi, e IQR è l’intervallo interquartile<br />

ovvero la stima robusta della variabilità dei dati considerati (l’intervallo interquartile<br />

racchiude esattamente il 50% dei casi di una qualsiasi distribuzione probabilistica).<br />

Il calcolo dell’intervallo interquartile si esegue calcolando la dimensione dello scarto<br />

tra il 75° e il 25° <strong>per</strong>centile.<br />

IQR = 75° <strong>per</strong>centile - 25° <strong>per</strong>centile<br />

Il <strong>per</strong>centile è quel valore Xpc caratterizzato dal fatto che la probabilità (P) che i valori<br />

della distribuzione siano minori ad esso è minore e uguale a un determinato centesimo<br />

e che contemporaneamente la probabilità (P) che i valori della distribuzione siano minori<br />

o uguali ad esso è maggiore e uguale a quel determinato centesimo. Il centesimo indica la<br />

frazione di distribuzione scelta. Nel caso della mediana questa è pari a 50/100.<br />

Percentile = [P (X < xpc) ≤ -------- ^ Xpc)<br />

n n<br />

P (X ≤ ≥ ---------- ]<br />

100 100<br />

163


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O<strong>per</strong>ativamente il <strong>per</strong>centile è quel valore di distribuzione che corrisponde ad una<br />

determinata area sottesa dalla curva di distribuzione o di densità. Ad esempio il 25° <strong>per</strong>centile<br />

rappresenta il valore della distribuzione rispondente a un area pari a 0,25 o 25/100.<br />

Coefficiente di variazione % robusto<br />

s´<br />

CVR = ---------------- 100<br />

Me<br />

Il CV%r rappresenta un numero puro ovvero senza dimensione, che indica la <strong>per</strong>centuale<br />

di variabilità della serie di numeri analizzata; <strong>per</strong> questo motivo risulta molto informativo<br />

sulla attendibilità dei giudici del panel.<br />

Intervalli di confidenza al 95 % sulla mediana<br />

Gli intervalli di confidenza al 95% (valore dell’errore dei primo tipo pari a 0,05 o 5%)<br />

rappresentano l’intervallo dove il valore della mediana potrebbe variare se fosse possibile<br />

ripetere infinite volte un es<strong>per</strong>imento. in pratica indica l’intervallo di variabilità della<br />

prova nelle condizioni o<strong>per</strong>ative adottate qualora si potesse ripeterla parecchie volte.<br />

L’intervallo aiuta a valutare, come con CV%r. l’attendibilità della prova.<br />

I.C. Sup. = Me + (Cs´)<br />

I.C. Inf. = Me - (Cs´)<br />

Dove C nel caso della confidenza pari a 0,95 è uguale a 1,96.<br />

La classificazione avviene confrontando i valori della mediana con gli intervalli determinati<br />

al punto 9.3 del metodo. Mediante il programma informatico classificazione è<br />

visualizzata sulla tabella dei dati statistici e sul grafico.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Wilkinson, L. 1990. Systat: The system for statistics. Evanston, IL.SYSTAT Inc.<br />

Cicchitelli, G. 1984. Probabilità e Statistica. Maggioli Editore, Rimini.<br />

Massart, DI., Vandeginste, B.G.M.; Deming, Y.; Michotte, L. 1988. Chemometrics. A textbook.<br />

Elsevier. Amsterdam<br />

Kendall, M.G.; Stuart, A. 1967. The advanced theory of statistics. Voi. l. Hafner Publishing Co.<br />

McGill, R.; Tukey, J.W.; Larsen, KA. 1978. Variation of Box Plots. The American Statistician, 32,<br />

(2). 12-16.<br />

164


Intensità<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

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Camp. Assagg. Riscaldo Muffa Avvinato Morchia Metallico Rancido Altri Fruttato Amaro Piccante<br />

JP1 A 0,0 1,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 2,0 4,5<br />

JP1 B 0,0 1,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,6 4,1<br />

JP1 C 0,0 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 2,3 1,9<br />

JP1 D 0,0 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,2 2,0<br />

JP1 E 0,0 1,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,6 3,3<br />

JP1 F 0,0 1,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 3,3 3,8<br />

JP1 G 0,0 1,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,2 2,7<br />

JP1 H 0,0 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,5 2,7<br />

Statisitche JP1 Riscaldo Muffa Avvinato Morchia Metallico Rancido Altri Fruttato Amaro Piccante<br />

Mediana 0,00 1,55 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 2,40 3,00<br />

Intervallo interquartile 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 1,40<br />

Deviazione standard robusta 0,00 0,14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,44<br />

C.V. % robusto 0,00 8,98 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 5,46 14,73<br />

I.C. limite su<strong>per</strong>iore 0,00 1,82 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 2,66 3,87<br />

I.C. limite inferiore 0,00 1,28 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 2,14 2,13<br />

Categoria assegnata vergine<br />

Corrente<br />

Allegato 2 - Esempio<br />

Lampante<br />

Vergine<br />

0<br />

Riscaldo Muffa Avvinato Morchia Metallico Rancido Altri Fruttato Amaro Piccante<br />

Vergine Extra<br />

JP1<br />

165


CAPITOLO 14<br />

C.O.I.<br />

Norma commerciale applicabile all’olio di oliva<br />

e all’olio di sansa di oliva<br />

Risoluzione 3/79-IV/25-11-98


Norma Commerciale COI (ed. 25 novembre<br />

1998) norma commerciale applicabile all’olio di<br />

oliva e all’olio di sansa di oliva.<br />

RISOLUZIONE RIS-3/79-IV/98<br />

NORMA COMMERCIALE<br />

APPLICABILE ALL’OLIO D’OLIVA E ALL’O-<br />

LIO DI SANSA DI OLIVA<br />

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,<br />

Vista la risoluzione RIS-2/78-IV/98, del 20 novembre<br />

1997, con la quale il COI ha adottato la Norma<br />

commerciale applicabile all’olio d’oliva e all’olio di<br />

sansa di oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7, sull’emendamento<br />

della Norma COI/T.15/NC n 2/Rev. 6, del<br />

5 giugno 1997, <strong>per</strong> ciò che concerne il limite del<br />

contenuto massimo di brassicasaterolo <strong>per</strong> gli oli di<br />

sansa di oliva (portato allo 0,2 %) e l’indicazione<br />

che il limite di acidi grassi trans (C:18:1T e C18:2T<br />

+ C18:3T) deve essere inferiore o pari al limite fissato<br />

<strong>per</strong> gli oli d’oliva vergini commestibili;<br />

Considerando la decisione presa dal COI nella sua<br />

79ª sessione di portare il limite del contenuto di<br />

acido linolenico dallo 0,9 all’1,0 %, di sopprimere<br />

la possibilità di menzionare nell’etichetta la denominazione<br />

di origine data all’olio d’oliva extra che<br />

entra nel taglio di olio d’oliva raffinato al punto<br />

10.1.6.2., di rivedere il punto 11 della norma <strong>per</strong> la<br />

soppressione dell’obbligo della neutralizzazione<br />

alcalina dell’olio d’oliva vergine lampante e dell’olio<br />

di sansa d’oliva grezzo prima di determinare i<br />

criteri di purezza, dell’introduzione dei metodi ISO<br />

5555 Grassi di origine animale e vegetale -<br />

Campionatura, ISO 661 Grassi di origine animale e<br />

vegetale - Preparazione del campione di prova,<br />

IUPAC n 2.401 Determinazione del contenuto d’insaponificabile<br />

(in sostituzione del metodo<br />

COI/T.20/Doc. n 10-5.1) e COI/T.20/Doc. n 20<br />

Determinazione della differenza tra il contenuto<br />

reale e il contenuto teorico di trigliceridi con l’ECN<br />

42 (in sostituzione dei citati metodi IUPAC n 2.324<br />

e COI/T.20/Doc. n 9).<br />

DECIDE<br />

La Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva<br />

e all’olio di sansa d’oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 8,<br />

del 25 novembre 1998, sostituisce e abroga la<br />

Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva e<br />

all’olio di sansa d’oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7,<br />

del 20 novembre 1997.<br />

I Membri sono pregati di prendere ogni appropriata<br />

disposizione, secondo la loro legislazione, <strong>per</strong> l’applicazione<br />

della Norma adottata e di comunicarla al<br />

Segretariato Esecutivo appena intervenuta.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Gli Stati non Membri interessati al commercio<br />

internazionale degli oli d’oliva e degli oli di sansa<br />

di oliva sono invitati a prendere in considerazione la<br />

Norma adottata e ad adattare le loro regolamentazioni<br />

alle sue disposizioni.<br />

Firenze (Italia), 25 novembre 1998.<br />

NORMA COMMERCIALE APPLICABILE<br />

ALL’OLIO D’OLIVA E ALL’OLIO DI SANSA DI<br />

OLIVA<br />

1. CAMPO D’APPLICAZIONE<br />

La presente norma si applica all’olio d’oliva e all’olio<br />

di sansa di oliva, oggetto di commercio internazionale<br />

o di o<strong>per</strong>azioni a titolo di concessioni e dell’aiuto<br />

alimentare.<br />

2. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI<br />

2.1. L’olio d’oliva è l’olio proveniente unicamente<br />

dal frutto dell’olivo (Olea europaea sativa Hoffm. &<br />

Link), ad esclusione degli oli ottenuti con solvente<br />

o mediante procedimenti di riesterificazione e di<br />

qualsiasi miscela con oli di altra natura. È commercializzato<br />

secondo le seguenti denominazioni e<br />

definizioni:<br />

2.1.1. L’olio d’oliva vergine è l’olio ottenuto dal<br />

frutto dell’olivo unicamente mediante procedimenti<br />

meccanici o altri procedimenti fisici in condizioni,<br />

termiche particolarmente, che non implichino alterazione<br />

dell’olio e che non abbia subito nessun trattamento<br />

diverso dal lavaggio, dalla decantazione,<br />

dalla centrifugazione e dalla filtrazione.<br />

2.1.1.1. L’olio d’oliva vergine adatto al consumo tal<br />

quale* comprende:<br />

i) L’olio d’oliva vergine extra: olio d’oliva vergine<br />

dall’acidità libera massima espressa in acido oleico<br />

di 1 g <strong>per</strong> 100 g e dalle caratteristiche organolettiche<br />

corrispondenti a quelle fissate <strong>per</strong> questa categoria<br />

dalla presente Norma.<br />

* olio che può pretendere al qualificativo “naturale”<br />

ii) L’olio d’oliva vergine (l’espressione “fino” può<br />

essere impiegata nel commercio all’ingrosso): olio<br />

d’oliva vergine dall’acidità libera massima espressa<br />

in acido oleico di 2 g <strong>per</strong> 100 g e dalle caratteristiche<br />

organolettiche corrispondenti a quelle fissate<br />

<strong>per</strong> questa categoria dalla presente Norma.<br />

iii) L’olio d’oliva vergine corrente: olio d’oliva vergine<br />

dall’acidità libera massima espressa in acido<br />

169


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oleico di 3,3 g <strong>per</strong> 100 g e dalle caratteristiche organolettiche<br />

corrispondenti a quelle fissate <strong>per</strong> questa<br />

categoria dalla presente Norma.<br />

2.1.1.2. L’olio d’oliva vergine inadeguato al consumo<br />

tal quale detto olio d’oliva vergine lampante è<br />

l’olio d’oliva vergine dall’acidità libera espressa in<br />

acido oleico su<strong>per</strong>iore a 3,3 g <strong>per</strong> 100 g e/o dalle<br />

caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle<br />

fissate <strong>per</strong> questa categoria dalla presente Norma.<br />

È destinato alle industrie di raffinazione e a usi <strong>tecnici</strong>.<br />

2.1.2. L’olio d’oliva raffinato è l’olio d’oliva ottenuto<br />

dagli oli d’oliva vergini mediante tecniche di<br />

raffinazione che non implicano modificazioni della<br />

struttura gliceridica iniziale.<br />

2.1.3. L’olio d’oliva è l’olio costituito del taglio di<br />

olio d’oliva raffinato e di olio d’oliva vergine adatto<br />

al consumo tal quale.<br />

2.2. L’olio di sansa di oliva è l’olio ottenuto <strong>per</strong> trattamento<br />

al solvente della sansa di oliva, ad esclusione<br />

degli oli ottenuti mediante procedimenti di<br />

riesterificazione e di qualsiasi miscela con oli di<br />

altra natura. Si commercializza con le denominazioni<br />

e definizioni seguenti:<br />

2.2.1. L’olio di sansa di oliva grezzo è l’olio di<br />

sansa di oliva destinato alla raffinazione <strong>per</strong> sua utilizzazione<br />

nell’alimentazione umana o destinato a<br />

usi <strong>tecnici</strong>.<br />

2.2.2. L’olio di sansa di oliva raffinato è l’olio ottenuto<br />

dall’olio di sansa di oliva grezzo mediante tecniche<br />

di raffinazione che non implicano modificazioni<br />

della struttura gliceridica iniziale.<br />

2.2.3. L’olio di sansa di oliva è l’olio costituito del<br />

taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio d’oliva<br />

vergine adatto al consumo tal quale: questo<br />

taglio non può, in nessun caso, essere denominato<br />

“olio d’oliva”.<br />

3. CRITERI DI PUREZZA<br />

Le caratteristiche di identificazione che costituiscono<br />

i criteri di purezza sono applicabili all’olio d’oliva<br />

e all’olio di sansa di oliva.<br />

I limiti firmati <strong>per</strong> ciascun criterio contengono i<br />

margini di precisione del metodo raccomandato.<br />

3.1. Composizione di steroli (% degli steroli totali)<br />

170<br />

Oli d’oliva e oli di sansa di oliva<br />

Colesterolo = 1600<br />

* <strong>per</strong> gli oli di sansa di oliva è portato a


3.5. Contenuto d’insaponificabile<br />

Oli d’oliva


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8.3. Bidoni e latte metalliche litografati, nuovi, stagni,<br />

le cui pareti interne dovrebbero essere rico<strong>per</strong>te<br />

con vernice adeguata.<br />

8.4. Bombole, bottiglie di vetro o di materiale macromolecolare<br />

adeguato.<br />

9. TOLLERANZA DI RIEMPITURA DEI RECI-<br />

PIENTI<br />

Il volume occupato dal contenuto non dovrà in nessun<br />

caso essere inferiore al 90 <strong>per</strong> cento della capacità<br />

del recipiente, eccetto nel caso dei recipienti di<br />

latta dalla capacità pari o inferiore a 1 litro nei quali<br />

il volume occupato dal contenuto non dovrà in nessun<br />

caso essere inferiore all’80% della capacità del<br />

recipiente; la capacità corrisponde al volume di<br />

acqua distillata, a 20°C, che può contenere il recipiente<br />

interamente riempito.<br />

10. ETICHETTE<br />

Oltre alle disposizioni delle sezioni 2, 3, 7 e 8 della<br />

Norma generale Codex <strong>per</strong> le etichette delle derrate<br />

alimentari preimballate (CODEX STAN 1-1985,<br />

Rev.1 - 1991) e alle direttive applicabili alle derrate<br />

alimentari non destinate alla vendita diretta al consumatore<br />

devono essere applicate le disposizioni<br />

specifiche che diano le seguenti informazioni:<br />

10.1. Sui recipienti destinati alla vendita diretta al<br />

consumatore.<br />

10.1.1. Nome del prodotto<br />

L’etichetta di ciascun recipiente deve contenere il<br />

nome generico e la denominazione specifica del<br />

prodotto contenuto conforme in tutti i punti alle<br />

disposizioni <strong>per</strong>tinenti della presente Norma.<br />

10.1.1.1. Denominazioni dell’olio d’oliva:<br />

• Olio d’oliva vergine extra*<br />

• Olio d’oliva vergine*<br />

• Olio d’oliva vergine corrente*<br />

• Olio d’oliva raffinato<br />

• Olio d’oliva**<br />

10.1.1.2. Denominazioni dell’olio di sansa di oliva:<br />

• Olio di sansa di oliva raffinato<br />

• Olio di sansa di oliva.<br />

10.1.2. Acidità libera dell’olio<br />

L’acidità libera dell’olio deve essere dichiarata sull’etichetta<br />

ed espressa in acido oleico in <strong>per</strong>cento<br />

m/m o in gradi.<br />

172<br />

10.1.3. Contenuto netto<br />

Il contenuto netto deve essere dichiarato secondo il<br />

sistema metrico (unità del “Sistema Internazionale”)<br />

in peso o in volume.<br />

10.1.4. Nome e indirizzo<br />

Devono essere menzionati il nome e l’indirizzo del<br />

fabbricante, dell’imballatore, del distributore, dell’importatore,<br />

dell’esportatore o del venditore.<br />

* olio che può avere anche il qualificativo “naturale”<br />

** come specificazione del prodotto possono apparire nell’ etichetta<br />

i qualificativi “puro” o “100% puro”<br />

10.1.5. Paese di origine<br />

Deve essere dichiarato il nome del paese di origine.<br />

Quando il prodotto subisce in un secondo paese una<br />

trasformazione o un ricondizionamento compreso<br />

in piccoli recipienti, deve essere considerato, <strong>per</strong><br />

l’etichetta, come paese di origine il paese ove avviene<br />

questa trasformazione.<br />

10.1.6. Indicazione di provenienza e denominazione<br />

di origine<br />

10.1.6.1. Indicazione di provenienza<br />

L’etichetta degli oli d’oliva vergini può menzionare<br />

l’indicazione della loro provenienza (paese, regione<br />

o luogo) quando questo diritto sia stato loro dato dal<br />

paese di origine e quando questi oli d’oliva vergini<br />

siano stati prodotti e condizionati, e siano originari<br />

esclusivamente del paese, della regione o del luogo<br />

menzionati.<br />

Nell’etichetta la miscela di olio d’oliva raffinato<br />

con olio d’oliva vergine non può menzionare che<br />

l’indicazione di provenienza del paese esportatore.<br />

10.1.6.2. Denominazione di origine<br />

Nell’etichetta dell’olio di oliva vergine extra può<br />

menzionare la denominazione di origine (paese,<br />

regione o luogo) quando gli sia stata data e secondo<br />

le condizioni previste dal diritto del paese di origine<br />

e quando quest’olio d’oliva vergine extra sia<br />

stato prodotto e confezionato e sia originario esclusivamente<br />

del paese, della regione o del luogo menzionati.<br />

10.1.7. Identificazione dei lotti<br />

Ciascun recipiente deve portare un’iscrizione incisa<br />

o un contrassegno indelebile, in codice o no, che<br />

<strong>per</strong>metta di identificare l’officina di produzione e la<br />

partita.<br />

10.1.8. Data e condizioni di deposito in magazzino


10.1.8.1. Data di confezione<br />

La data di confezione deve essere indicata col mese<br />

e con l’anno in ordine numerico non codificato.<br />

Nei paesi ove tale formula non si presti a confusione<br />

<strong>per</strong> il consumatore il mese può essere indicato in<br />

lettere. Quando il mese è dicembre, può impiegarsi<br />

l’indicazione “fine (anno)”.<br />

10.1.8.2. Data di durata minima<br />

Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore<br />

finale, la data di durata minima (preceduta dalle<br />

parole “da consumare preferibilmente entro la fine<br />

del ...”) deve essere indicata con il mese e l’anno in<br />

ordine numerico non codificato. Nei paesi ove tale<br />

formula non si presti a confusione <strong>per</strong> il consumatore<br />

il mese può essere indicato in lettere. Quando<br />

la durata del prodotto è fino a dicembre, può impiegarsi<br />

l’indicazione “fine (anno)”. Il tempo di durata<br />

non dovrà su<strong>per</strong>are i dodici mesi dalla data di confezione.<br />

Questo termine può, comunque, essere di<br />

diciotto mesi <strong>per</strong> gli oli confezionati in recipienti<br />

metallici.<br />

10.1.8.3. Istruzioni di deposito in magazzino<br />

Se ne dipende la validità delle data di durata minima,<br />

dovrà essere indicata sull’etichetta qualsiasi<br />

indicazione particolare <strong>per</strong> il deposito in magazzino.<br />

10.2. Sugli imballaggi di spedizione di oli destinati<br />

al consumo umano<br />

Oltre alle indicazioni del punto 10.1., deve apparire<br />

la seguente menzione:<br />

- numero e tipo di recipienti contenuti nell’imballaggio.<br />

10.3. Sui recipienti che <strong>per</strong>mettono il trasporto alla<br />

rinfusa degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva<br />

L’etichetta di ciascun recipiente deve contenere:<br />

10.3.1. Nome del prodotto<br />

Il nome del prodotto deve indicare la denominazione<br />

specifica del prodotto contenuto conforme in<br />

tutti i punti alle disposizioni della presente Norma.<br />

10.3.2. Contenuto netto<br />

Il contenuto netto deve essere menzionato secondo<br />

il sistema metrico (unità del “Sistema Internazionale”)<br />

in peso o in volume.<br />

10.3.3. Nome e indirizzo<br />

Devono essere menzionati il nome e l’indirizzo del<br />

fabbricante, del distributore o dell’esportatore.<br />

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10.3.4. Paese di origine<br />

Deve essere menzionato il nome del paese esportatore.<br />

11. METODI DI ANALISI E DI CAMPIONATURA<br />

I metodi di analisi e di campionatura appresso indicati<br />

sono metodi internazionali di arbitrato. Tali<br />

metodi dovranno essere impiegati nella loro ultima<br />

versione.<br />

1.1. Campionatura<br />

Secondo il metodo ISO n 5555, Grassi di origini<br />

animale e vegetale - Campionatura.<br />

11.2. Preparazione del campione di prova<br />

Secondo il metodo ISO n 661, Grassi di origine animale<br />

e vegetale - Preparazione del campione di<br />

prova.<br />

11.3. Determinazione della composizione di acidi<br />

grassi<br />

Secondo il metodo con colonna capillare ISO 5508,<br />

Analisi mediante gascromatografia degli esteri<br />

metilici di acidi grassi e ISO 5509, Preparazione<br />

degli esteri metilici di acidi grassi.<br />

11.4. Determinazione del contenuto di insaponificabile<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.401, Determinazione<br />

dell’insaponificabile, metodo all’ossido dietilico, o<br />

ISO 3596-1. I risultati sono espressi in g d’insaponificabile<br />

il kg d’olio.<br />

11.5. Sco<strong>per</strong>ta dell’olio di sansa di oliva<br />

Secondo i metodi:<br />

- COI/T.20/Doc. n 18, Determinazione del contenuto<br />

di cere mediante gascromatografia con colonna<br />

capillare;<br />

- IUPAC n 2.431, Determinazione del contenuto di<br />

eritrodiolo. Si raccomanda l’uso di colonne capillari.<br />

11.6. Sco<strong>per</strong>ta di oli di semi<br />

Conformemente al metodo COI/T.20/Doc. n 20,<br />

Determinazione della differenza tra il contenuto<br />

reale e il contenuto teorico di trigliceridi con l’ECN<br />

42. La purificazione previa degli oli deve essere<br />

realizzata secondo il metodo IUPAC n 2.507,<br />

Determinazione dei componenti polari nei grassi di<br />

frittura.<br />

11.7. Sco<strong>per</strong>ta di oli vegetali raffinati<br />

Secondo i metodi:<br />

- COI/T.20/Doc. n 11, Determinazione degli stigmastadieni<br />

negli oli vegetali<br />

173


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- COI/T.20/Doc. n 16, Determinazione degli stereni<br />

negli oli vegetali raffinati.<br />

11.8. Determinazione del contenuto di acidi grassi<br />

trans<br />

Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 17,<br />

Determinazione degli acidi grassi trans isomeri<br />

mediante gascromatografia con colonna capillare.<br />

11.9. Determinazione della composizione e del contenuto<br />

di steroli totali<br />

Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 10,<br />

Determinazione della composizione e del contenuto<br />

di steroli mediante gascromatografia con colonna<br />

capillare.<br />

11.10. Determinazione del contenuto di acidi grassi<br />

in posizione 2 nei trigliceridi<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.210, Determinazione<br />

del contenuto di acidi grassi in posizione 2 nei trigliceridi<br />

o ISO 6800.<br />

11.11. Determinazione delle caratteristiche organolettiche<br />

Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 15, Valutazione<br />

organolettica dell’olio di oliva vergine.<br />

11.12. Determinazione dell’acidità libera<br />

Secondo il metodo ISO 660, Determinazione dell’indice<br />

di acido e dell’acidità.<br />

11.13. Determinazione dell’indice di <strong>per</strong>ossido<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.501, Determinazione<br />

dell’indice di <strong>per</strong>ossido (IP) o il metodo ISO 3960.<br />

11.14. Determinazione dell’assorbimento nell’ultravioletto<br />

Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 19, Analisi<br />

spettrofotometrica nell’ultravioletto.<br />

11.15. Determinazione dell’alfatocoferolo<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.432, Identificazione<br />

e dosatura dei tocoferoli.<br />

11.16. Determinazione del contenuto d’acqua e di<br />

sostanze volatili<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.601, Determinazione<br />

del contenuto d’acqua e di sostanze volatili, o il<br />

metodo ISO 662.<br />

11.17. Determinazione del contenuto di impurezze<br />

insolubili nell’etere di petrolio<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.604, Determinazione<br />

174<br />

del contenuto di impurezze insolubili o il metodo<br />

ISO 663.<br />

11.18. Determinazione del punto d’infiammabilità<br />

Secondo il metodo FOSFA Internazionale.<br />

11.19. Sco<strong>per</strong>ta di tracce metalliche<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.631, Determinazione<br />

del rame, del ferro e del nickel negli oli e nei grassi<br />

mediante spettrofotometria di assorbimento atomico<br />

diretto su forno a grafite o ISO 8294.<br />

11.20. Sco<strong>per</strong>ta di tracce di solventi alogenati<br />

Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 8/Corr. 1,<br />

Determinazione del tetracloroetilene negli oli d’oliva<br />

mediante gascromatografia.


CAPITOLO 15<br />

C.O.I.<br />

Norma commerciale applicabile all’olio di oliva<br />

e all’olio di sansa di oliva<br />

(COI/T.15/NC N° 2/REV.7, 20/11/1997)


RISOLUZIONE RIS-2/77-IV/97<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL’OLIO D’OLIVA E<br />

ALL’OLIO DI SANSA DI OLIVA<br />

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,<br />

Vista la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di<br />

sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev.1, del 19 febbraio 1987, adottata all’unanimità il 19<br />

febbraio 1987 dalla risoluzione RIS-3/IV-S.ex.6/87, e l’emendamento di questa Norma del<br />

18 maggio 1990 circa la denominazione dei taglio di olio d’oliva raffinato e di olio d’oliva<br />

vergine in applicazione della decisione del COI (62ª Sessione, maggio 1990) di modificare<br />

la corrispondente disposizione dell’Accordo Internazionale sull’Olio di Oliva e<br />

sulle Olive da Tavola, 1986;<br />

Vista la risoluzione RIS-3/64-IV/91, del 30 maggio 1991, con la quale il COI ha adottato<br />

la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa di<br />

oliva COI/T. 15INC n 1/Rev. 2, del 30 maggio 199 1, <strong>per</strong> armonizzare i termini della definizione<br />

degli oli d’oliva vergini con quelli dell’Accordo Internazionale sull’Olio di Oliva<br />

e sulle Olive da Tavola, 1986, emendato conformemenie alla risoluzione RIS-2/64-IV/91,<br />

del 30 maggio 1991;<br />

Vista la risoluzione RIS-2/65-IV/91, del 21 novembre 1991, con la quale il COI ha<br />

adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli di oliva e agli oli di<br />

sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev. 3, del 21 novembre 1991, che introduceva i metodi<br />

di analisi e i limiti adottati, <strong>per</strong> ciascuno dei criteri determinati, <strong>per</strong> le diverse categorie di<br />

oli d’oliva e di oli di sansa di oliva:<br />

Vista la risoluzione RIS-3/66-IV/92, del 28 maggio 1992, con la quale il COI ha adottato<br />

la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa di<br />

oliva COI/T.15/NC n Il Rev. 4, del 28 maggio 1992, che tiene conto e dell’introduzione<br />

dei metodi e dei limiti adottati nella 66ª Sessione e del margine di tolleranza fissato fino<br />

al 31 ottobre 1993 <strong>per</strong> il punteggio organolettico minimo <strong>per</strong> l’olio d’oliva vergine extra<br />

e <strong>per</strong> l’olio d’oliva vergine fino;<br />

Vista l’adozione, in 671 Sessione, della Norma commerciale internazionale applicabile<br />

agli oli d’oliva ed agli oli di sansa di oliva, COI/T. 15INC n 1/Rev. 5. del 25 novembre<br />

1992, sull’introduzione dei limiti di contenuto di idrocarburi steroidei e dei metodi corrispondenti<br />

adottati a titolo provvisorio;<br />

Vista la risoluzione RIS-3/68-IV/93, del 10 criugno 1993, relativa alla Norma commerciale<br />

internazionale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa di oliva,<br />

COI/T.15/NC n 1/Rev. 6, del 10 giugno 1993, sull’emendamento in materia di limiti <strong>per</strong><br />

diversi criteri analitici concernenti in particolare la composizione di acidi grassi, di contenuti<br />

di cere e di contaminanti;<br />

Vista la risoluzione RIS-4/70-IV/94, del 3 giugno 1994, con la quale il COI ha adottato<br />

la Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva (COI/T.<br />

177


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15/NC n 2, del 3 giugno 1994) sull’introduzione degli emendamenti dell’Articolo 26<br />

dell’Accordo Internazionale sull’Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, in materia di<br />

denominazioni e di definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva, adottate dalla<br />

risoluzione RIS-3/70-IV/94, del 3 giugno 1994;<br />

Vista la risoluzione RIS-2/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha<br />

adottato a titolo provvisorio il metodo <strong>per</strong> la valutazione organolettica dell’olio d’oliva<br />

vergine (COI/T.20/Doc. n 15, del 17 novembre 1994) e le norme connesse concernenti la<br />

metodologia generale <strong>per</strong> la valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine<br />

(COI/T.20/Doc. n 13) e la guida <strong>per</strong> la selezione, l’addestramento e H controllo degli<br />

assaggiatori (COI/T.20/Doc. n 14);<br />

Vista la risoluzione RIS-3/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha<br />

adottato la Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva sull’emendamento<br />

della differenza massima tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi<br />

degli ECN 42 e della nota specifica <strong>per</strong> l’applicazione dei metodo <strong>per</strong> la determinazione<br />

dei trigliceridi e introduzione del metodo <strong>per</strong> la valutazione organolettica dell’olio<br />

d’oliva adottata dal COI con la risoluzione RIS2/71-IV/94;<br />

Vista la risoluzione RIS-2/72-IV/95, del 1° giugno 1995, con la quale il COI ha adottato<br />

la Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva ed all’olio di sansa d’oliva che<br />

introduce il metodo COI/T.20/Doc. n. 16 Determinazione degli stereni negli oli vegetali<br />

raffinati (in sostituzione del metodo COI/T.20/Doc. n 12 Determinazione degli idrocarburi<br />

steroidei negli oli vegetali) e soppressione della determina ione del rapporto R2 di idrocarburi<br />

steroidei <strong>per</strong> l’identificazione di olii desterolati,<br />

Vista la risoluzione RIS-3/73-IV/95, del 24 novembre 1995, con la quale il COI ha<br />

adottato la Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva sull’emendamento<br />

del limite massimo di contenuto di acidi grassi trans degli oli d’oliva vergini<br />

commestibili;<br />

Vista la risoluzione RIS-2/74-IV/96, del 6 giugno 1996, con la quale il COI ha adottato<br />

la Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva sull’emendamento<br />

del limite minimo dei rapporto R1 di stereni <strong>per</strong> l’olio d’oliva raffinato, l’olio<br />

d’oliva, l’olio di sansa di oliva raffinato e l’olio di sansa di oliva, sopprimendo il limite<br />

di questo rapporto <strong>per</strong> l’olio di sansa di oliva grezzo e sulla modificazione dei riferimenti<br />

di certi metodi di analisi;<br />

Vista la decisione DEC-1/75-IV/96, del 20 novembre 1996, sulla modificazione<br />

dell’Articolo 26 dell’Accordo, paragrafo 1-A, sottoparagrafi a) e b) in materia di definizione<br />

delle diverse denominazioni di olio d’oliva vergine;<br />

Vista la risoluzione RIS-4/74-IV/96, del 20 novembre 1996, con la quale il COI ha<br />

adottato la Norma commerciale applicabile all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva sull’emendamento<br />

del limite massimo del contenuto di stigmastadieni dell’olio di sansa di<br />

oliva grezzo provvisoriamente fissato a 5 ppm, che esprime in mg/kg il contenuto di steroli<br />

totali, che conferma il metodo COI/T.20/Doc. n. 16 Determinazione degli stereni negli<br />

oli vegetali raffinati, che introduce una nota che precisa che i limiti fissati <strong>per</strong> ciascun cri-<br />

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terio analitico contengono i margini di precisione dei metodo corrispondente, che sostituisce<br />

il metodo IUPAC n 2.411 <strong>per</strong> la determinazione dei tocoferoli col metodo IUPAC n<br />

2.432, che introduce il metodo riveduto COI/T.20/Doc. n 15/Rev. 1 Valutazione organolettica<br />

dell’olio d’oliva vergine, adottato dalla risoluzione RIS-3/75-IV/96, del 20 novembre<br />

1996, nonché i limiti della mediana che definiscono la classificazione degli oli d’oliva<br />

vergini.<br />

Considerando la proposta del Sottocomitato di Chimica Oleicola in 42ª riunione di<br />

estendere il limite dello stigmasterolo agli oli di sansa di oliva commestibili, d’introdurre<br />

il limite del 2,2 % di contenuto di acidi palimitico e stearico in posizione 2 <strong>per</strong> la denominazione<br />

olio di sansa dí oliva. di modificare il limite della differenza massima tra il contenuto<br />

reale e il contenuto teorico di trigliceridi dell’ECN 42, di precisare che la purificazione<br />

previa degli oli deve farsi conformemente al metodo IUPAC li 2.507 e di confermare<br />

i limiti del rapporto R1. di p stereni.<br />

Considerando la proposta del Sottocomirato di Chimica Oleicola durante la sua 431<br />

riunione di portare 9 limite del contenuto massimo di brassicasterolo allo 0,2 % <strong>per</strong> gli oli<br />

di sansa di oliva e d’indicare che il limite di acidi grassi trans (C: 18: 1T e C: 18:2T ÷<br />

C18:3 I) deve essere inferiore o pari al limite fissato <strong>per</strong> gli oli d’oliva vergini commestibili<br />

DECIDE<br />

La Norma commerciale applicabiIe all’olio d’oliva ed all’olio di sansa d’oliva COI/T.<br />

151NC a 2/Rev. 7, del 20 novembre 1997, sostituisce ed abroga la Norma commerciale<br />

applicabile all’olio d’oliva e all’olio di sansa d’oliva COI/T. 151NC n 2/Rev. 6, del 5 giugno<br />

1997.<br />

I Membri sono pregati di prendere ogni appropriata disposizione, secondo la loro legislazione,<br />

<strong>per</strong> l’applicazione della Norma adottata e di comunicarla al Segretariato<br />

Esecutivo appena intervenuta.<br />

I Governi degli Stati non Membri interessati al commercio internazionale degli oli d’oliva<br />

e degli oli di sansa di oliva sono pregati di prendere in considerazione la Norma adottata<br />

e di adattare le loro regolamentazioni alle sue disposizioni.<br />

Antalya (Turchia), 20 novembre 1997.<br />

NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL’OLIO D’OLIVA E ALL’OLIO DI<br />

SANSA D’OLIVA<br />

1. CAMPO D’APPLICAZIONE<br />

La presente norma si applica all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva, oggetto di commercio<br />

internazionale o di o<strong>per</strong>azioni a titolo di concessioni e dell’aiuto alimentare.<br />

2. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI<br />

2.1. L’olio d’oliva è l’olio proveniente unicamente dal frutto dell’olivo (Olea europaea<br />

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sativa Hoffm. e Link), ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti<br />

di riesterificazione e di qualsiasi miscela con oli di altra natura. 2 commercializzato<br />

secondo le seguenti denominazioni e definizioni:<br />

2.1.1. L’olio d’oliva vergine è l’olio ottenuto dal frutto dell’olivo unicamente mediante<br />

procedimenti meccanici C altri procedimenti fisici in condizioni, termiche particolarmente,<br />

che non implichino alterazione dell’olio e che non abbia subito nessun trattamento<br />

diverso dal lavaggio dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.<br />

2.1.1.1. L’olio d’oliva vergine adatto al consumo tal quale 1/ comprende:<br />

i) L’olio d’oliva vergine extra: olio d’oliva vergine dall’acidità libera massima espressa<br />

in acido oleico di l g <strong>per</strong> 100 g e dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a<br />

quelle fissare <strong>per</strong> questa categoria dalla presente Norma.<br />

ii) L’olio d’oliva vergine (l’espressione “fino” può essere impiegata nel commercio<br />

all’ingrosso): olio d’oliva vergine dall’acidità libera massima espressa in acido oleico di 2<br />

g <strong>per</strong> 100 g e dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle fissare <strong>per</strong> questa<br />

categoria dalla presente Norma.<br />

iii) L’olio d’oliva vergine corrente: olio d’oliva vergine dall’acidità libera massima<br />

espressa in acido oleico di 3,3 g <strong>per</strong> 100 g e dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti<br />

a quelle fissate <strong>per</strong> questa categoria dalla presente Norma.<br />

2.1.1.2. L’olio d’oliva vergine inadeguato al consumo tal quale detto olio d’oliva vergine<br />

lampante è l’olio d’oliva vergine dall’acidità libera espressa in acido oleico su<strong>per</strong>iore<br />

a 3,3 g <strong>per</strong> 100 g e/o dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle fissare<br />

<strong>per</strong> questa categoria dalla presente Norma. È destinato alle industrie di raffinazione e a usi<br />

<strong>tecnici</strong>.<br />

2.1.2. L’olio d’oliva raffinato è l’olio d’oliva ottenuto dagli oli d’oliva vergini mediante<br />

tecniche di raffinazione che non implicano modificazioni della struttura gliceridica iniziale.<br />

2.1.3. L’olio d’oliva è l’olio costituito del taglio di olio d’oliva raffinato e di olio d’oliva<br />

vergine adatto al consumo tal quale.<br />

2.2. L’olio di sansa di oliva è l’olio ottenuto <strong>per</strong> trattamento al solvente della sansa di<br />

oliva, ad esclusione degli oli ottenuti mediante procedimenti di riesterificazione e di qualsiasi<br />

miscela con oli di altra natura. Si commercializza con le denominazioni e definizioni<br />

seguenti:<br />

2.2.1. L’olio di sansa di oliva grezzo è l’olio di sansa di oliva destinato alla raffinazione<br />

<strong>per</strong> sua utilizzazione nell’alimentazione umana o destinato a usi <strong>tecnici</strong>.<br />

2.2.2. L’olio di sansa di oliva raffinato è l’olio ottenuto dall’olio di sansa di oliva grezzo<br />

mediante tecniche di raffinazione che non implicano modificazioni della struttura gliceridica<br />

iniziale.<br />

2.2.3. L’olio di sansa di oliva è l’olio costituito dei taglio di olio di sansa di oliva raffinato<br />

e di olio d’oliva vergine adatto al consumo tal quale: questo taglio non può, in nessun<br />

caso, essere denominato “olio d’oliva”.<br />

180


3. CRITERI DI PUREZZA<br />

Le caratteristiche di identificazione che costituiscono i criteri di purezza sono applicabili<br />

all’olio d’oliva e all’olio di sansa di oliva.<br />

I limiti firmati <strong>per</strong> ciascun criterio contengono i margini di precisione dei metodo raccomandato.<br />

3.1. Commposizione di steroli<br />

% degli steroli totali<br />

Oli d’oliva e oli di sansa di oliva<br />

colesterolo ≤ 0,5<br />

brassicasterolo ≤ 0,1<br />

campesterolo ≤ 4,0<br />

stigmasterolo < campesterolo <strong>per</strong> gli oli commestibili<br />

delta-7-stigmastenolo ≤ 0,5<br />

beta-sitosterolo + delta-5avenasterolo<br />

+ delta-5-23stigmastadienolo<br />

+ clerosterolo<br />

+ sitostanolo + delta-5-24<br />

-scigamastadienolo ≤ 93,0<br />

3.2. Contenuto di steroli totali (mg/kg)<br />

olio d’oliva vergine ⎫<br />

olio d’oliva raffinato } ≥ 1000<br />

olio d’oliva ⎭<br />

olio di sansa di oliva grezzo ≥ 2500<br />

olio di sansa di oliva raffinato ≥ 1800<br />

olio di sansa di oliva ≥ 1600<br />

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3.3. Composizione di acidi arassi <strong>per</strong> gascromatoarafia<br />

(% m/m di esteri metilici):<br />

Acido miristico ≤ 0,05<br />

Acido palmitico 7,5 - 20,0<br />

Acido palmitoleico 0,3 - 3,5<br />

Acido eptadecanoico ≤ 0,3<br />

Acido eptadecenoico ≤ 0,3<br />

Acido stearico 0,5 - 5,0<br />

Acido oleico 55,0 - 83,0<br />

Acido linoleico 3,5 - 21,0<br />

Acido linolenico ≤ 0,9<br />

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Acido arachico ≤ 0,6<br />

Acido gadoleico (eicosenoicc) ≤ 0,4<br />

Acido beenico ≤ 0,2 **<br />

Acido lignocerica ≤ 0,2<br />

*Per gli oli di sansa di oliva è portato a e 2,2<br />

**Per gli oli di sansa di oliva è portato a e 2,3<br />

3.4. contenuto di acidi arassi saturi in posizione 2 nei trialiceridi: contenuto massimo<br />

accettabile come somma degli acidi palmitico e stearico:<br />

- olio d’oliva vergine ≤ 1,5%<br />

- olio d’oliva raffinato ≤ 1,8%<br />

- olio d’oliva ≤ 1,8%<br />

- olio di sansa di oliva grezzo ≤ 2,2%<br />

- olio di sansa di oliva raffinato ≤ 2,2%<br />

- olio di sansa di oliva ≤ 2,2%<br />

3.5. Contenuto d’insaponificabile<br />

- oli d’oliva ≤ 15 g/kg<br />

- oli di sansa di oliva ≤ 30 g/kg<br />

3.6. Sco<strong>per</strong>ta dell’olio di sansa di oliva<br />

olio d’oliva Oli d’oliva Oli di oliva olio di<br />

vergine vergini raffinati oliva<br />

lampante commestibili<br />

Cere mg/kg ≤ 350 ≤ 250 ≤ 350 ≤ 350<br />

C40+C42+C44+C46<br />

Eritrodiolo + uvaolo/<br />

steroli totali % ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4,5<br />

182<br />

3.7. Sco<strong>per</strong>ta di oli di semi<br />

Differenza massima tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi degli ECN 42:<br />

oli d’oliva vergini commestibili 0,2<br />

olio d’oliva raffinato 0,3<br />

olio d’oliva 0,3<br />

olio d’oliva vergine lampante 0,3<br />

olio di sansa di oliva raffinato 0,5<br />

olio di sansa di oliva 0,5<br />

olio di sansa di oliva grezzo 0,6


3.8. Sco<strong>per</strong>ta di oli vegetali raffinati<br />

stigmastadieni R1<br />

ppm<br />

Oli d’oliva vergini commestibili ≤ 0,15<br />

Olio d’oliva vergine lampante ≤ 0,50<br />

Olio d’oliva raffinato ≤ 50 ≥ 12<br />

Olio d’oliva ≤ 50 ≥ 12<br />

Olio di sansa di oliva grezzo ≤ 5 illimitato<br />

Olio di sansa di oliva raffinato 120 ≥ 10<br />

Olio di sansa di oliva 120 ≥ 10<br />

stigmasta-3,5-diene<br />

Il rapporto R1 = ----------------------------------- deve essere<br />

campesta-3,5-diene<br />

applicato sugli oli dal contenuto di stigmastadieni su<strong>per</strong>iore a 4 ppm.<br />

3.9. Contenuto di acidi grassi trans<br />

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C18:1 T C18:2 T<br />

C18:3 T<br />

% %<br />

oli d’oliva vergini commestibili ≤ 0,05 ≤ 0,05<br />

olio d’oliva vergine lampante ≤ 0,10 ≤ 0,10<br />

olio d’oliva raffinato ≤ 0,20 ≤ 0,30<br />

olio d’oliva ≤ 0,20 ≤ 0,30<br />

olio di sansa di oliva grezzo ≤ 0,20 ≤ 0,10<br />

olio di sansa di oliva raffinato ≤ 0,40 ≤ 0,35<br />

olio di sansa di oliva ≤ 0,40 ≤ 0,35<br />

4. ADDITIVI ALIMENTARI<br />

4.1. oli d’oliva vergini e olio di sansa di oliva grezzo: non si autorizza nessun additivo.<br />

4.2. olio d’oliva raffinato, olio d’oliva, olio di sansa oliva raffinato e olio di sansa di<br />

oliva: alfatocoferolo autorizzato <strong>per</strong> restituire il tocoferolo naturale eliminato nel corso del<br />

trattamento di raffinazione. Dose massima: 200 mg/kg di alfatocoferolo totale nel prodotto<br />

finale.<br />

5. IGIENE<br />

Si raccomanda che i prodotti destinati all’alimentazione umana previsti dalla presente<br />

Norma siano preparati conformemente alle disposizioni delle sezioni appropriate dei<br />

Principii generali di igiene alimentare raccomandati dalla Commissione del Codex<br />

Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 - 1985).<br />

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6. CONFEZIONE<br />

Gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva destinati al commercio internazionale devono<br />

essere confezionati in recipienti secondo i Principii generali di igiene alimentare raccomandati<br />

dalla Commissione del Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 - 1985).<br />

Questi recipienti possono essere:<br />

6.1. cisterne, containers, tini, che <strong>per</strong>mettano il trasporto alla rinfusa degli oli d’oliva<br />

e degli oli di sansa di oliva;<br />

6.2. fusti metallici, in buono stato, stagni, le cui pareti interne, dovrebbero essere rico<strong>per</strong>te<br />

con vernice adeguata.<br />

6.3. bidoni e latte matalliche litografati, nuovi, stagni, le cui pareti interne dovrebbero<br />

essere rico<strong>per</strong>te con vernice adeguata;<br />

6.4. bombole, bottiglie di vetro o di materiale macromolecolare adeguato.<br />

7. TOLLERANZA DI RIEMPITURA DEI RECIPIENTI<br />

Il volume occupato dal contenuto non dovrà in nessun caso essere inferiore al 90 <strong>per</strong><br />

cento della capacità del recipiente, eccetto nel caso dei recipienti di latta dalla capacità pari<br />

o inferiore a i litro nei quali il volume occupato dal contenuto non dovrà in nessun caso<br />

essere inferiore all’80% della capacità del recipiente; la capacità corrisponde al volume di<br />

acqua distillata, a 20°C, che può contenere il recipiente interamente riempito.<br />

8. ETICHETTE<br />

Oltre alle disposizioni delle sezioni 2, 3, 7 e 8 della Norma generale Codex <strong>per</strong> le etichette<br />

delle derrate alimentari preimballate (CODEX STAN 1-1985, Rev.1 - 1991) e alle<br />

direttive applicabili alle derrate alimentari non destinate alla vendita diretta al consumatore<br />

devono essere applicate le disposizioni specifiche che diano le seguenti informazioni:<br />

8.1. Sui recipienti destinati alla vendita diretta al consumatore<br />

8.1.1. Nome del prodotto. L’etichetta di ciascun recipiente deve contenere il nome<br />

generico e la denominazione specifica dei prodotto contenuto conforme in tutti i punti alle<br />

disposizioni <strong>per</strong>tinenti della presente Norma.<br />

8.1.1.1. Denominazioni dell’olio d’oliva:<br />

- olio d’oliva vergine extra 1/<br />

- olio d’oliva vergine 1/<br />

- olio d’oliva vergine corrente 1/<br />

- olio d’oliva raffinato<br />

- olio d’oliva<br />

8.1.1.2. Denominazioni dell’olio di sansa di oliva:<br />

- olio di sansa di oliva raffinato - olio di sansa di oliva.<br />

8.1.2. Acidità libera dell’olio<br />

L’acidità libera dell’olio deve essere dichiarata sull’etichetta ed espressa in acido oleico<br />

in <strong>per</strong>cento m/m o in gradi.<br />

8.1.3. Contenuto netto<br />

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Il contenuto netto deve essere dichiarato secondo il sistema metrico (unità del “Sistema<br />

Internazionale” in peso o in volume.<br />

8.1.4. Nome e indirizzo<br />

Devono essere menzionati il nome e l’indirizzo del fabbricante, dell’imballatore, dei<br />

distributore, dell’importatore, dell’esportatore o del venditore.<br />

8.1.5. Paese di origine. Deve essere dichiarato il nome del paese di origine. Quando il<br />

prodotto subisce in un secondo paese una trasformazione o un ricondizionamento compreso<br />

in piccoli recipienti, deve essere considerato, <strong>per</strong> l’etichetta, come paese di origine<br />

il paese ove avviene questa trasformazione.<br />

8.1.6. Indicazione di provenienza e denominazione di origine<br />

8.1.6.1. Indicazione di provenienza. L’etichetta degli oli d’oliva vergini può menzionare<br />

l’indicazione della loro provenienza (paese, regione o luogo) quando questo diritto<br />

sia stato loro dato dal paese di origine e quando questi oli d’oliva vergini siano stati prodotti<br />

e condizionati, e siano originari esclusivamente del paese, della regione o del luogo<br />

menzionati. L’etichetta del taglio di olio d’oliva raffinato e di olio d’oliva vergine non può<br />

menzionare che l’indicazione ci provenienza dei paese esportatore.<br />

8.1.6.2. Denominazione di origine. L’etichetta dell’olio di oliva vergine extra può menzionare<br />

la denominazione di origine (paese, regione o luogo) quando gli sia stata data e<br />

secondo le condizioni previste dal diritto del paese di origine e quando quest’olio d’oliva<br />

vergine extra sia stato prodotto e confezionato e sia originario esclusivamente del paese,<br />

della regione o del luogo menzionati. L’etichetta del taglio di olio d’oliva raffinato e di<br />

olio d’oliva vergine extra confezionato ed esportato dal paese che fornisce l’olio d’oliva<br />

vergine extra, può menzionare la denominazione di origine che sarebbe stata data all’olio<br />

d’oliva vergine extra che entra nel taglio.<br />

8.1.7. Identificazione dei lotti. Ciascun recipiente deve portare un’iscrizione incisa o un<br />

contrassegno indelebile, in codice o no, che <strong>per</strong>metta di identificare l’officina di produzione<br />

e la partita.<br />

8.1.8. Data e condizioni di deposito in magazzino<br />

8.1.8.1. Data di confezione. La data di confezione deve essere indicata col mese e con<br />

l’anno in ordine numerico non codificato. Nei paesi ove tale formula non si presti a confusione<br />

<strong>per</strong> il consumatore il mese può essere indicato. Quando il mese è dicembre, può<br />

impiegarsi l’indicazione “fine (anno)”.<br />

8.1.8.2. Data di durata minima. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore<br />

finale, la data di durata minima (preceduta dalle parole o da consumare preferibilmente<br />

entro la fine dei ... 11) deve essere indicata con il mese e l’anno in ordine numerico non<br />

codificato. Nei paesi ove tale formula non si presti a confusione <strong>per</strong> il consumatore il mese<br />

può essere indicato in lettere. Quando la durata del prodotto è fino a dicembre, può impiegarsi<br />

l’indicazione “fine (anno). Il tempo di durata non dovrà su<strong>per</strong>are i dodici mesi dalla<br />

data di confezione. Questo termine può, comunque, essere di diciotto mesi <strong>per</strong> gli oli confezionati<br />

in recipienti metallici.<br />

8.1.8.3. Istruzioni di deposito in magazzino. Se ne dipende la validità della data di<br />

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durata minima, dovrà essere indicata sull’etichetta qualsiasi indicazione particolare del<br />

deposito in magazzino.<br />

8.2. Sugli imballaggi di spedizione di oli destinati al consumo umano oltre alle indicazioni<br />

del punto 10.1., deve apparire la seguente menzione:<br />

- numero e tipo di recipienti contenuti nell’imballaggio.<br />

8.3. Sui recipienti che <strong>per</strong>mettono il trasporto alla rinfusa oli d’oliva e degli oli di sansa<br />

di oliva l’etichetta di ciascun recipiente deve contenere:<br />

8.3.1. Nome del prodotto. Il nome del prodotto deve indicare la denominazione specifica<br />

del prodotto contenuto conforme in tutti i punti alle disposizioni della presente<br />

Norma.<br />

8.3.2. Contenuto netto. Il contenuto netto deve essere menzionato secondo il sistema<br />

metrico (unità del “Sistema Internazionale”) in peso o in volume.<br />

8.3.3. Nome e indirizzo. Devono essere menzionati il nome e l’indirizzo dei fabbricante,<br />

del distributore o dell’esportatore.<br />

8.3.4. Paese di origine. Deve essere menzionato il nome del paese esportatore.<br />

1/ Olio che può avere anche A qualificativo “naturale”.<br />

2/ Come specificazione dei prodotto possono apparire nell’ etichetta i qualificativi “pura” a “100% Pura”.<br />

9. METODI DI ANALISI E DI CAMPIONATURA<br />

I metodi di analisi e di campionatura qui indicati sono metodi internazionali di arbitrato;<br />

se ne deve impiegare l’ultima edizione. Prima di determinare i criteri di purezza dell’olio<br />

d’oliva vergine lampante e dell’olio di sansa di oliva grezzo, questi devono subire<br />

una neutralizzazione alcalina secondo il paragrafo 6 del metodo IUPAC n. 2.210,<br />

“Determinazione del contenuto di acidi grassi in posizione 2 nei trigliceridi.<br />

9.1. Determinazione della composizione di acidi grassi. Secondo il metodo con colonna<br />

capillare ISO 5.508 “Analisi mediante gascromatograda degli esteri metilici di acidi<br />

grassi” e ISO 5.509 “Preparazione degli esteri metilici di acidi grassi”.<br />

9.2. Determinazione del contenuto di insaponificabile. Secondo il metodo<br />

COI/T.20/Doc. n 10-5.1 “Determinazione della composizione e del contenuto di steroli <strong>per</strong><br />

gascromatografia con colonna capillare”, o ISO 3.596-1. I risultati sono espressi in g d’insaponificabile<br />

il kg d’olio.<br />

9.3. Sco<strong>per</strong>ta dell’olio di sansa di oliva. Secondo i metodi:<br />

- COI/T.20/Doc. n 18 “Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia<br />

con colonna capillare”.<br />

- IUPAC n 2.431 “Determinazione del contenuto di eritrodiololo”. Si raccomanda l’uso<br />

di colonne capillari.<br />

9.4. Sco<strong>per</strong>ta di oli di semi. Secondo i metodi:<br />

- IUPAC n 2.324 “Determinazione della composizione di trigliceridi negli ali vegetali<br />

liquidi mediante HPLC e secondo il loro numero di partizione”. Si raccomanda che, prima<br />

dell’analisi dei trigliceridi, gli oli siano purificati secondo il metodo IUPAC n 2.507<br />

“Determinazione dei componenti polari nei grassi di frittura”.<br />

- COI/T.20/Doc. n 9 “Composizione teorica di trigliceridi degli ECN 42 e ECN 440”.<br />

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9.5. Sco<strong>per</strong>ta di oli vegetali raffinati. Secondo i metodi:<br />

- COI/T.20/Doc. n 11 “Determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali”.<br />

- COI/T.20/Doc. n 16 “Determinazione degli stereni negli oli vegetali raffinati”.<br />

9.5. Determinazione del contenuto di acidi grassi trans. Secondo il metodo<br />

COI/T.20/Doc. n 17 “Determinazione degli acidi grassi trans isomeri mediante gascromatografia<br />

con colonna capillare”.<br />

9.7. Determinazione della composizione e del contenuto di steroli totali. Secondo il<br />

metodo COI/T.20/Doc. n 10 “Determinazione della composizione e del contenuto di steroli<br />

mediante gascromatografia con colonna capillare”.<br />

9.8. Determinazione del contenuto di acidi arassi inposizione 2 nei trigliceridi.<br />

Secondo il metodo IUPAC n 2.210 “Determinazione del contenuto di acidi grassi in posizione<br />

2 nei trigliceridi” o ISO 6800.<br />

9.9. Determinazione delle caratteristiche organolettiche. Secondo il metodo<br />

COI/T.20/Doc. n 15 “Valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine”.<br />

9.10. Determinazione dell’acidità libera. Secondo il metodo ISO 660 “Determinazione<br />

dell’indice di acido e dell’acidità”.<br />

9.11. Determinazione dell’indice di <strong>per</strong>ossido. Secondo il metodo IUPAC (1979, 63<br />

edizione) n 2.501 “Determinazione dell’indice di <strong>per</strong>ossido (lp)” o il metodo ISO 3.960.<br />

9.12. Determinazione dell’assorbimento nell’ultravioletto. Secondo il metodo<br />

COI/T.20/Doc. n 19 “Analisi spettrofatometrica nell’ultravioletto”.<br />

9.13. Determinazione dell’alfatocoferolo. Secondo il metodo IUPAC n 2.432 -<br />

Identificazione e dosatura dei tocoferoli”.<br />

9.14. Determinazione del contenuto d’acqua e di sostanze volatili. Secondo il metodo<br />

IUPAC n 2.601 “Determinazione dei contenuto d’acqua e di sostanze volatili”, o il metodo<br />

ISO 692.<br />

9.15. Determinazione del contenuto di impurezze insolubili nell’etere di petrolio. Secondo<br />

il metodo IUPAC n 2.604 “Determinazione del contenuto di impurezze insolubili” o il<br />

metodo ISO 663.<br />

9.16. Determinazione del punto d’infiammabilità. Secondo il metodo FOSFA<br />

Internazionale.<br />

9.17. Sco<strong>per</strong>ta di tracce metalliche. Secondo il metodo IUPAC n 2.631<br />

“Determinazione del rame, del ferro e del nickel negli oli e nei grassi mediante spettrofotometria<br />

di assorbimento atomico diretto su forno a grafite” o ISO 8.294.<br />

9.18. Sco<strong>per</strong>ta di tracce di solventi alogenati. Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 8/Corr.<br />

1 “Determinazione dei tetracloroetilene negli oli d’oliva mediante gascromatografia”.<br />

187


CAPITOLO 16<br />

Regolamento relativo<br />

alle norme di attuazione della legge<br />

del 5 febbraio 1992, n. 169<br />

Valido <strong>per</strong> la certificazione delle D.O.P.<br />

nell’ambito degli enti pubblici<br />

(ad es. le camere di commercio) e non imposto<br />

ad organizzazioni od istituti di altra natura


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VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.169;<br />

VISTO il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, relativo<br />

alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva nonchè ai metodi ad<br />

essi attinenti;<br />

RITENUTO che occorre dettare norme di attuazione della disciplina <strong>per</strong> il riconoscimento<br />

della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini,<br />

ai sensi dell’art. 34 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 169;<br />

VISTO l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />

UDITO il parere del Consiglio di espresso nell’Adunanza generale del........<br />

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato art. 17,<br />

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.... del........<br />

ADOTTA<br />

il seguente regolamento<br />

REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO<br />

1992, N. 169, PER LA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI<br />

ORIGINE, DELL’ALBO DEGLI OLIVETI, DELLA DENUNCIA DI PRODUZIONE DELLE<br />

OLIVE E DELL’ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE DEGLI OLI A<br />

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA.<br />

CAPO I<br />

NOMI GEOGRAFICI UTILIZZABILI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO<br />

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA DEGLI OLI.<br />

Art.1 - (Nomi geografici delle denominazioni di origine controllata degli oli)<br />

1. I nomi geografici utilizzabili <strong>per</strong> designare le denominazioni di origine controllata<br />

degli oli vergini ed extravergini devono corrispondere a zone di coltivazione dell’olivo di<br />

interesse plurimo, essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad un territorio<br />

omogeneo <strong>per</strong> condizioni naturali, ecopedologiche e di coltura dell’olivo. Possono<br />

essere compresi, oltre il territorio di stretta <strong>per</strong>tinenza geografica indicato con la denominazione<br />

di origine, anche territori adiacenti o vicini che abbiano analoghe condizioni<br />

ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche colturali, purchè gli oli prodotti<br />

abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.<br />

2. Nell’ambito della zona di produzione possono essere individuate aree più ristrette,<br />

denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali tradizionalmente note e<br />

che possono essere localizzate con specifico nome geografico o storico geografico in<br />

aggiunta a quello riferito alla denominazione. L’uso del nome di una sottozona deve essere<br />

specificamente previsto nel disciplinare di produzione e deve essere indicato unitamente<br />

alla denominazione di origine. Il disciplinare di produzione può eventualmente prevedere<br />

l’uso, in abbinamento al nome di uso tradizionale, purchè tale menzione sia tale da<br />

rafforzare l’identità dell’olio e non induca il consumatore in errore circa l’origine o la qualità<br />

dell’olio. I caratteri con cui vengono indicate le sottozone o le menzioni geografiche<br />

aggiuntive devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati <strong>per</strong> designare la denominazione<br />

di origine i nomi delle sottozone e le menzioni aggiuntive non devono ripetere<br />

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i nomi delle denominazioni di origine principali nè creare confusione con esse o con altro<br />

nome geografico già attribuito ad altro olio a denominazione di origine controllata.<br />

3. Le menzioni geografiche aggiuntive possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:<br />

a) che vengano indicate all’atto della denuncia degli oliveti;<br />

b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle olive, le quali ultime devono essere<br />

prese in carico separatamente negli appositi registri di magazzino ai fini della oleificazione;<br />

che l’olio così designato sia interamente prodotto con le olive derivate dalla<br />

località geografica designata senza possibilità di assemblaggio con oli appartenenti alla<br />

medesima denominazione;<br />

c) che rispondano alle altre con normativa nazionale e comunitaria in materia di presentazione<br />

e di designazione.<br />

4. Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o più denominazioni,<br />

il Comitato nazionale di cui all’art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n.169, d’ora in<br />

avanti denominato “Comitato nazionale” può proporre al Ministro dell’agricoltura e delle<br />

foreste l’opzione <strong>per</strong> nomi geografici aventi rilevanza economica prevalente <strong>per</strong> tradizione<br />

oppure prevedere altri nomi o menzioni aggiuntive atte ad una migliore definizione<br />

della località.<br />

5. Non è consentito l’impiego del nome geografico utilizzato <strong>per</strong> designare l’origine di<br />

un olio quando tale nome non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione.<br />

6. Non è altresì consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, di<br />

attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione<br />

e la pubblicità dei prodotti alimentari, Muso di marchi o di ragioni sociali che<br />

imitino un nome geografico o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore circa<br />

l’origine o la qualità merceologica dell’olio. Per i marchi, i nomi e le ragioni sociali esistenti<br />

alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che contengano nomi geografici,<br />

possono, su istanza degli interessati e sentito il Comitato nazionale, essere stabilite<br />

misure idonee al fine di evitare confusione con la denominazione di origine controllata,<br />

quali la mininizzazione dei caratteri o la modifica della ragione sociale ovvero l’uso di<br />

codici.<br />

7. Ai fini dell’applicazione dell’art.7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.169,<br />

l’uso di toponomi e di nomi relativi ad aziende agrarie comunque denominate è sempre<br />

consentito purchè tutto l’olio così designato provenga esclusivamente dalle località di riferimento<br />

e sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e di registrazione secondo le<br />

modalità previste nel presente regolamento.<br />

Art.2 (Procedura <strong>per</strong> il riconoscimento delle denominazioni)<br />

l. Ai sensi dell’art. 6 della legge 169 del 5 febbraio 1992, <strong>per</strong> assicurare la rappresentatività<br />

dei produttori che intendano presentare domanda <strong>per</strong> la denominazione di origine,<br />

può costituirsi un comitato promotore della denominazione di origine controllata<br />

(D.O.C.). Il Comitato promotore non ha scopi di lucro e <strong>per</strong>segue l’obiettivo del riconoscimento<br />

della denominazione; esso nomina un proprio rappresentante che, in nome e <strong>per</strong><br />

conto dei produttori interessati, può intervenire con proposte e suggerimenti presso le<br />

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amministrazioni pubbliche e gli enti che intervengano nel provvedimento di riconoscimento<br />

delle denominazioni di origine.<br />

2. Al fine di acquisire utili elementi <strong>per</strong> l’espressione del parere previsto dall’art. 6<br />

della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l’assessorato regionale competente può costituire un<br />

comitato olivicolo di es<strong>per</strong>ti e rappresentanti del settore olivicolo. Il parere della regione<br />

analiticamente reso su ciascuno degli elementi che devono, figurare nei disciplinari, ai<br />

sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, deve essere espresso nel termine massimo<br />

di 90 giorni dalla, data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, anche<br />

in assenza del parere, la domanda è trasmessa al Ministero dell’agricoltura e delle foreste.<br />

Direzione generare della produzione agricola, che provvede a richiedere il parere del<br />

Comitato nazionale. Il parere del Comitato nazionale, se favorevole, è corredato dal disciplinare<br />

di produzione relativo alla denominazione di origine richiesta.<br />

3. Gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del parere del<br />

Comitato nazionale nella Gazzetta ufficiale, far <strong>per</strong>venire al Ministero dell’agricoltura e<br />

delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, eventuali istanze o controdeduzioni.<br />

4. Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del parere favorevole del<br />

Comitato nazionale e dopo l’esame da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste,<br />

delle istanze o delle controdeduzioni eventualmente <strong>per</strong>venute, i conduttori degli oliveti<br />

situati nella zona di produzione che intendano richiedere l’iscrizione delle proprie su<strong>per</strong>fici<br />

nell’albo previsto dall’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, devono esprimere il<br />

proprio assenso all’utilizzo della denominazione di origine controllata. L’assenso è comunicato<br />

da ciascun conduttore entro 30 giorni alla camera di commercio, industria, artigianato<br />

e agricoltura competente <strong>per</strong> territorio, anche <strong>per</strong> il tramite del Comitato promotore<br />

della D.O.C., indicando, altresì, gli elementi utili alla localizzazione ed alla individuazione<br />

della su<strong>per</strong>ficie degli oliveti aventi presuntivamente titolo a produrre olio con caratteristiche<br />

fissate dal disciplinare proposto. La camera di Commercio, industria, artigianato<br />

e agricoltura competente <strong>per</strong> territorio redige un documento riepilogativo generale relativo<br />

alle comunicazioni ricevute e lo invia entro 30 giorni al Ministero dell’agricoltura e<br />

delle foreste <strong>per</strong> gli adempimenti di competenza. Nell’eventualità che il comitato promotore<br />

della denominazione di origine, di cui al comma 1 abbia già raccolto tali elementi in<br />

fase di istruttoria regionale li deve immediatamente convalidare ed inviare al Ministero<br />

dell’agricoltura e delle foreste.<br />

Art. 3 - (Caratteristiche dei disciplinari di produzione)<br />

l. Al fine di assicurare uniformità nella redazione dei disciplinari di produzione e del<br />

loro successivo aggiornamento, gli stessi devono contenere:<br />

a) l’indicazione della denominazione, riferita ad un nome geografico corrispondente alla<br />

zona di coltivazione dell’olivo e delle eventuali sottozone geografiche aventi caratteristiche<br />

aggiuntive alla denominazione di origine;<br />

b) l’indicazione della piattaforma varietale e differenziazioni di carattere varietale;<br />

c) la delimitazione della zona di produzione e delle eventuali sottozone;<br />

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d) l’indicazione di tutte le condizioni tecnico-agronomiche ed ambientali di coltivazione<br />

dell’olivo, con particolare riferimento: alle caratteristiche naturali dell’ambiente, alle<br />

pratiche di impianto e di coltivazione, alle rese massime di olive, alle modalità di oleificazione,<br />

alle metodologie da seguire <strong>per</strong> assicurare la rispondenza delle denunce di<br />

produzione delle olive alla effettiva produzione realizzata, ai parametri <strong>tecnici</strong> delle<br />

olive prodotte, con riguardo anche alla acidità massima espressa in acido oleico libero.<br />

alla <strong>per</strong>centuale di sostanze grasse in rapporto al grado di maturazione ed alla integrità<br />

delle olive;<br />

e) l’indicazione delle prescrizioni relative alla oleificazione, ivi comprese eventuali tecnologie<br />

utilizzate <strong>per</strong> la produzione di oli di particolare pregio, con particolare riferimento:<br />

ai limiti territoriali in cui le o<strong>per</strong>azioni di oleificazione devono essere effettuate,<br />

ai termini <strong>per</strong> l’immissione al consumo, alla resa di oleificazione (olive/olio) ed alle<br />

eventuali pratiche di oleificazione consentite o vietate;<br />

f) l’indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che l’olio prodotto<br />

deve possedere all’atto dell’immissione al consumo in base alla normativa vigente; l’indicazione<br />

delle modalità <strong>per</strong> l’effettuazione dell’esame chimico-fisico e della prova di<br />

degustazione nella fase di confezionamento secondo la metodologia prevista dalla regolamentazione<br />

comunitaria in materia.<br />

h) le indicazioni relative alla designazione degli oli, con particolare riferimento: ai nomi<br />

geografici consentiti; alle veritiere menzioni di nomi aziendali, che comunque non<br />

devono ingenerare confusione con i nomi geografici riferiti all’olio; ai marchi, alle<br />

varietà ed ai caratteri da utilizzare <strong>per</strong> le menzioni aggiuntive;<br />

i) le modalità di informazione in ordine alle o<strong>per</strong>azioni di imbottigliamento all’origine ed<br />

all’attività dei soggetti che effettuano l’imbottigliamento <strong>per</strong> conto proprio o <strong>per</strong> conto<br />

di terzi.<br />

2. Nei disciplinari di produzione possono altresì essere inclusi anche i seguenti elementi:<br />

a) l’uso di specificazioni aggiuntive previste dalla normativa <strong>per</strong> gli oli D.O.C. e di eventuali<br />

specifiche menzioni storiche o tradizionali di uso collettivo riservato alla denominazione;<br />

b) gli eventuali obblighi, limitazioni o divieti di utilizzo nell’etichettatura di menzioni previste<br />

come facoltative dalla normativa comunitaria;<br />

c) l’individuazione dell’immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica,<br />

del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento<br />

inscindibile con la denominazione;<br />

d) le modalità che i consorzi di cui all’art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n.169, devono<br />

osservare nel predisporre e conservare, in quantità congrua, uno o più campioni standard<br />

tipici della produzione annuale della zona geografica di competenza, da utilizzare<br />

nelle prove di accertamento delle caratteristiche organolettiche.<br />

e) le modalità atta ad assicurare gli adempimenti, di cui all’art. 5, parag. 2, lett. e) nell’eventualità<br />

in cui le o<strong>per</strong>azioni di oleificazione siano effettuate in impianti in cui si tra-<br />

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sformano anche olive non aventi diritto alla D.O.C.. In tal caso le Associazioni dei produttori<br />

olivicoli riconosciute verificano che presso gli stabilimenti siano attivate linee<br />

di oleificazione separate e che il prodotto sia avviato in contenitori separati e immediamente<br />

identificabili.<br />

Art.4 - (Modifica dei disciplinari di produzione)<br />

l. Per le proposte di modificazione dei disciplinari di produzione si osservano, in quanto<br />

applicabili, le procedure previste dall’art.2. Le domande devono essere corredate da<br />

documentazione atta a fornire le motivazioni di carattere tecnico, economico e di opportunità<br />

delle modifiche proposte. Non possono essere accolte le proposte di modificazioni<br />

che pregiudichino il mantenimento del livello qualitativo della produzione e che impediscano<br />

l’ulteriore valorizzazione economica della denominazione.<br />

2. Le proposte di modificazione devono essere comunicate a tutti gli utilizzatori della<br />

denominazione.<br />

3. Qualora la proposta sia diretta all’allargamento della zona di produzione, deve essere<br />

acquisito il parere della maggioranza degli utilizzatori della D.O.C. che abbiano presentato<br />

denunce di produzione in ciascuno degli ultimi tre anni.<br />

4. Il parere della maggioranza degli utilizzatori della D.O.C. che abbiano presentato<br />

denunce di produzione in ciascuno degli ultimi tre anni è richiesta anche nel caso in cui<br />

sia proposta una denominazione di origine riferita allo stesso territorio nel quale insista<br />

una preesìstente denominazione. In tale caso, il Comitato nazionale deve, nel proprio parere,<br />

evidenziare i parametri <strong>tecnici</strong> differenziali che consentono di distinguere con sufficiente<br />

oggettività le due denominazioni.<br />

CAPO II<br />

ALBO DEGLI OLIVETI<br />

Art.5 - (Costituzione degli Albi degli oliveti)<br />

l. L’albo degli oliveti di cui all’art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.169, è istituito <strong>per</strong><br />

ciascun olio vergine o extravergine di oliva, e comprende tutti i terreni olivetati le cui<br />

caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata. Esso<br />

è denominato “Albo degli oliveti dell’olio vergine o extravergine della denominazione di<br />

origine controllata”.<br />

2. L’albo è annualmente aggiornato dalla Camera di commercio, industria, artigianato<br />

e agricoltura nel cui territorio rientra la zona di produzione dell’olio a denominazione di<br />

origine. Qualora tale zona sia estesa a più province, ciascuna Camera di commercio istituisce<br />

l’albo <strong>per</strong> il territorio di propria competenza e trasmette l’albo medesimo alle<br />

Camere di commercio delle altre province.<br />

3. Copia dell’albo, su supporto magnetico, è immessa, a cura della Camera di commercio,<br />

industria, artigianato e agricoltura presso cui è istituito nel sistema informativo del<br />

Ministero dell’agricoltura e delle foreste.<br />

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Art. 6 - (Denuncia degli oliveti)<br />

l. La denuncia degli oliveti da iscrivere all’albo è presentata dal proprietario, dall’affittuario<br />

o da chiunque abbia la disponibilità a qualunque titolo dei terreni olivetati, d’ora<br />

in avanti denominato “conduttore” la denuncia è redatta in conformità al modello A allegato<br />

al presente regolamento.<br />

2. La denuncia è presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio<br />

ricadono in tutto o in parte gli oliveti, ovvero al consorzio di cui all’art. 19 della legge 5<br />

febbraio 1992, n. 169, che provvede a trasmettere immediatamente la denuncia stessa alla<br />

regione o alla provincia autonoma competenti.<br />

3. La denuncia è corredata dalla cartografia in scala 1:2.000, ovvero dal certificato<br />

catastale.<br />

4. In fase di prima applicazione di un disciplinare di produzione, la denuncia degli oliveti<br />

deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale<br />

di riconoscimento della denominazione. Le successive variazioni di consistenza degli<br />

oliveti iscritti nell’albo. dovute allo spiantamento o alla realizzazione di nuovi impianti<br />

nonchè tutte le modificazioni eventuali dei sistemi di coltivazione devono essere denunciate<br />

a cura dei conduttori interessati nel termine di 6 mesi secondo le modalità di cui ai<br />

precedenti commi.<br />

5. Il cambiamento del conduttore deve essere denunciato, entro 60 giorni, alla competente<br />

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il conseguente aggiornamento<br />

dell’albo è effettuato nei sessanta giorni successivi alla denuncia.<br />

6. Il conduttore che, pur avendo diritto a chiedere l’iscrizione del proprio oliveto nell’albo,<br />

non l’abbia richiesta, può presentare denuncia, secondo le modalità di cui ai precedenti<br />

commi 1 e 2, entro il primo semestre dell’anno precedente a quello dal quale intende<br />

usufruire della denominazione.<br />

Art.7 - (Controlli sulle denunce degli oliveti)<br />

1. La regione o la provincia autonoma, all’atto del ricevimento della denuncia, redatta in<br />

quattro esemplari, dopo avere accertato che la medesima risulta compilata in ogni sua parte,<br />

restituisce al conduttore un esemplare della denuncia stessa, corredata dalle indicazioni previste<br />

nel modello A allegato al presente regolamento.<br />

2. La regione o la provincia autonoma provvede a verificare la corrispondenza della<br />

entità della su<strong>per</strong>ficie e degli altri requisiti <strong>tecnici</strong> previsti dal disciplinare di produzione,<br />

richiedendo eventuali integrazioni della documentazione cartografica dei riferimenti cartografici<br />

qualora ritenga insufficienti quelli acquisiti. Per l’espletamento degli accertamenti<br />

può essere richiesta la collaborazione dei consorzi, di cui all’art. 18 della legge 5<br />

febbraio 1992, n.169. La regione o la provincia autonoma accerta altresì la presumibile età<br />

di impianto degli oliveti in funzione della loro produzione <strong>per</strong> unità di su<strong>per</strong>ficie. in ogni<br />

caso, la regione o la provincia autonoma provvede al riesame tecnico degli oliveti iscritti<br />

negli albi, almeno ogni 5 anni.<br />

3. La denuncia degli oliveti, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti<br />

prescritti di cui all’art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.169, è trasmessa dalla<br />

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regione o dalla provincia autonoma in duplice esemplare alla camera di commercio, industria,<br />

artigianato e agricoltura. Il terzo esemplare della denuncia è trattenuto agli atti della<br />

regione o della provincia autonoma.<br />

Art. 8 - (Dati ed elementi figuranti nell’albo)<br />

l. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura raggruppa <strong>per</strong> Comuni<br />

le denunce degli oliveti ad essa <strong>per</strong>venute e provvede ad iscrivere nell’albo, con il nome<br />

del conduttore denunciante, i terreni olivetati destinati alla produzione dell’olio a denominazione<br />

di origine. Nell’albo, oltre al cognome, al nome e all’indirizzo del conduttore,<br />

devono essere riportate le seguenti indicazioni:<br />

a) data di iscrizione nell’albo e rispettivo numero di matricola;<br />

b) località (comune, frazione o contrada) nella quale ricadono i terreni olivetati;<br />

c) entità della su<strong>per</strong>ficie dei terreni olivetati, distinta <strong>per</strong> tipo di coltura (promiscua o specializzata),<br />

con la specificazione della quantità massima di olive e del corrispondente<br />

quantitativo di olio avente diritto alla ricevuta di cui al successivo art. 9, in base alle condizioni<br />

previste nel disciplinare di produzione;<br />

d) estremi delle denunce di variazione di cui all’art. 6 del presente regolamento.<br />

2. La Camera di commercio, dopo l’iscrizione nell’albo dei terreni olivetati, restituisce<br />

al conduttore un esemplare della denuncia, annotandovi le indicazioni di cui alle lettere a)<br />

e c) del comma 1.<br />

CAPO III<br />

DENUNCIA DELLE OLIVE<br />

Art. 9 - (Denuncia delle olive)<br />

1. Il conduttore di un oliveto iscritto nell’albo, che intenda commercializzare olive da<br />

destinare alla produzione di olio vergine o extravergine a denominazione di origine, è<br />

tenuto a presentare annualmente la denuncia delle olive prodotte, redatta in conformità al<br />

modello B allegato al presente regolamento.<br />

2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata in tre esemplari alla Camera di commercio,<br />

industria, artigianato e agricoltura immediatamente dopo l’ultimazione delle o<strong>per</strong>azioni<br />

di raccolta delle olive e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno.<br />

3. Nella denuncia delle olive deve essere riportata la quantità di olive prodotte e, nel<br />

caso che il conduttore abbia in tutto o in parte alienato il prodotto, il nominativo e l’indirizzo<br />

dell’acquirente, nonchè l’oliveto di provenienza del prodotto stesso. Il conduttore<br />

indica, altresì, con separata denuncia, la quantità di olive provenienti da oliveti aventi titolo<br />

a fregiarsi di una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all’art.1 comma 2.<br />

4. Il conduttore che ceda a terzi a qualunque titolo le olive denunciate o l’olio ottenutone,<br />

deve trasferire all’acquirente la ricevuta della denuncia di produzione di cui all’art.11<br />

o sue frazioni, annotandovi gli estremi della cessione. La ricevuta è allegata al registro di<br />

magazzino, di cui al successivo art. 10.<br />

Art. 10 - (Registro di magazzino di carico e scarico)<br />

l. Gli o<strong>per</strong>atori che provvedono a molire le olive proprie o acquistate, o che acquista-<br />

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no partite di olio a denominazione di origine sono tenuti ad istituire un registro di magazzino<br />

di carico e scarico, vidimato in ciascuna pagina dall’ufficio <strong>per</strong>iferico dell’Ispettorato<br />

centrale repressione frodi competente <strong>per</strong> territorio. Nella parte relativa al carico devono<br />

essere registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi. allegando le ricevute delle<br />

denunce di produzione e le relative fatture; nella parte relativa allo scarico devono essere<br />

registrate le partite vendute, con l’indicazione degli estremi delle fatture emesse.<br />

2. I rivenditori al minuto di olio a denominazione di origine controllata già confezionato<br />

non sono tenuti alla istituzione del registro di carico e scarico di cui al comma 1, ma<br />

devono conservare <strong>per</strong> tre anni le fatture di acquisto dell’olio.<br />

Art. 11 - (Ricevuta della denuncia di produzione delle olive)<br />

l. All’atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la Camera di<br />

commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile<br />

<strong>per</strong> il quantitativo denunciato. Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni:<br />

a) quantità di olive e corrispondente denominazione di origine;<br />

b) ubicazione dei terreni olivetati da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione<br />

delle stesse;<br />

c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente<br />

regolamento;<br />

d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto,<br />

nominativo ed indirizzo dell’acquirente o del destinatario;<br />

e) data di presentazione della denuncia.<br />

Art. 12 - (Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive)<br />

l. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all’atto del rilascio al<br />

conduttore della ricevuta della denuncia di produzione delle olive, è tenuta ad accertare<br />

che i terreni olivetati del conduttore denunziante risultino iscritti nell’albo degli oliveti del<br />

rispettivo olio a denominazione di origine e che il quantitativo di olive denunciato non sia<br />

su<strong>per</strong>iore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione.<br />

Art.13 - (Frazionamento ricevuta)<br />

l. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettuati gli accertamenti,<br />

di cui all’art. 12, rilascia ai conduttori la ricevuta prevista dall’art.11, allegandone<br />

copia alla denuncia di produzione delle olive trattenuta presso la Camera di commercio<br />

stessa.<br />

2. Il conduttore che ceda a terzi parte delle olive denunciate, richiede il frazionamento<br />

della ricevuta in due o più ricevute.<br />

3. In caso di vendita frazionata dell’olio derivante dalla oleificazione in proprio, la<br />

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, su richiesta del conduttore.<br />

a frazionare la ricevuta di produzione delle olive in più ricevute a taglio fisso,<br />

indicando, sulla base della resa olive-olio, il corrispondente quantitativo di olio. Tali ricevute,<br />

riunite in libretto intestato al conduttore, sono redatte in conformità al modello C<br />

allegato al presente regolamento. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,<br />

all’atto del rilascio delle ricevute frazionate, ritira dagli interessati le ricevute di<br />

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produzione delle olive di cui si richiede il frazionamento, annotando su di esse gli estremi<br />

delle ricevute frazionate. Il conduttore, <strong>per</strong> ogni singola cessione di olio, deve trasferire<br />

all’acquirente le relative ricevute frazionate, debitamente compilate.<br />

Art.14 - (Conferimenti agli oleifici)<br />

l. Nel caso in cui il conduttore conferisca le olive ad uno o più oleifici, le ricevute rilasciate<br />

dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono trasferite agli<br />

oleifici medesimi, previa apposita annotazione nella ricevuta stessa.<br />

Art.15 - (Frazionamento della certificazione di idoneità <strong>per</strong> l’utilizzo delle D.O.C.)<br />

1. Qualora siano ceduti quantitativi frazionati di una partita di olio dichiarato idoneo<br />

all’utilizzo della denominazione di origine controllata, il detentore della stessa richiede<br />

alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha rilasciato la relativa<br />

certificazione di idoneità il frazionamento del certificato medesimo.<br />

2. In tal caso, il certificato di idoenità della partita di olio all’utilizzo della D.O.C. è frazionato<br />

in più certificati a taglio fisso, redatti in conformità al modello D allegato al presente<br />

regolamento e riuniti in libretto intestato al detentore la camera di commercio, industria,<br />

artiginato e agricoltura, all’atto del rilascio dei certificati frazionati, ritira dal detentore<br />

il cerificato di idoneità all’utilizzo della D.O.C. riferito all’intera partita, annotando<br />

su di esso, gli estremi dei certificati frazionati.<br />

3. Il detentore, <strong>per</strong> ogni frazione di partita di olio ceduta, trasferisce all’acquirente il<br />

certificato o i certificati frazionati corrispondenti al quantitativo ceduto<br />

Art. 16 - (Stampa dei modelli)<br />

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente <strong>per</strong> territorio<br />

cura la stampa dei modelli A, B, C e D allegati al presente regolamento e provvede alla<br />

loro distribuzione agli interessati.<br />

CAPO IV<br />

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE<br />

Art. 17 - (campo di applicazione)<br />

1. Le partite di olio a denominazione di origine controllata (D.O.C.), <strong>per</strong> utilizzare la<br />

propria denominazione, devono essere sottoposte, prima della loro immissione al consumo,<br />

ad esame organolettico e ad analisi chimico-fisica al fine di accertarne la rispondenza<br />

ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.<br />

Art. 18 - (definizione di partita)<br />

1. Ai fini dell’effettuazione degli esami chimico-fisici ed arganolettici, <strong>per</strong> partita di<br />

olio s’intende una massa di prodotto con la stessa denominazione e della stessa arinata,<br />

ottenuta da un unico processo di trasformazione e contenuta in un unico o più recipienti<br />

ovvero in bottiglie o altri recipienti, collocati nello stesso locale o complesso aziendale.<br />

2. Il detentore della partita di olio che richiede la denominazione di origine controllata<br />

può considerare “partita” anche tutta la produzione dell’annata riferita a una determinata<br />

categoria di olio.<br />

Art. 19 - (presentazione della richiesta)<br />

199


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

1. Il detentore di olio che desidera ottenere la certificazione di una partita a D.O.C. deve<br />

presentare apposita richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura<br />

del territorio di produzione, anche <strong>per</strong> il tramite del Consorzio di Tutela, di seguito denominata<br />

camera di commercio, <strong>per</strong> il prelievo del campione da sottoporre agli accertamenti<br />

di cui all’art.1, utilizzando il modello di cui all’allegato i del presente regolamento.<br />

2. Le partite di olio dalle quali sono stati prelevati i campioni non possono essere<br />

rimosse dal luogo ove si trovano al momento del prelievo nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il prelievo<br />

stesso e la ultimazione dell’esame chimico-fisico, tranne cause di forza maggiore. In<br />

tale ultimo caso, gli spostamenti o i travasi devono essere preventivamente comunicati alla<br />

competente Camera di commercio ed annotati nei registri di magazzino.<br />

Art. 20 (esame organolettico)<br />

1. Prima dell’esame chimico-fisico, i campioni prelevati sono sottoposti all’esame<br />

organolettico da parte delle Commissioni di degustazione di cui all’art. 6, le quali rilasciano<br />

la relativa certificazione <strong>per</strong> le partite idonee alla D.O.C. su modello conforme<br />

all’allegato 2 al presente regolamento.<br />

Art. 21 (esame chimico-fisico)<br />

1. L’esame chimico-fisico è effettuato presso laboratori autorizzati dal Ministro dell’agricoltura<br />

e delle foreste con propria decreto.<br />

2. Sono ammessi all’esame chimico-fisico soltanto i campioni che siano risultati idonei<br />

all’esame organolettico.<br />

Art. 22 - (istituzione e composizione delle commissioni di degustazione)<br />

1. Per l’effettuazione dell’esame organolettico di cui all’art. 4, presso le camere di commercio<br />

sono istituite apposite Commissioni di degustazione che o<strong>per</strong>eranno applicando le<br />

metodologie richiamate all’art 2 della legge del 5 febbraio 1992, n. 169.<br />

2. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste nomina con proprio decreto, <strong>per</strong> ogni commissione<br />

di degustazione, un presidente ed un vice presidente, scelti tra gli assaggiatori<br />

iscritti nell’albo nazionale istituito ai sensi dell’art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169,<br />

che siano in possesso di diploma di laurea, nonchè un segretario ed un segretario supplente,<br />

scelti tra i dipendenti della stessa Camera di commercio.<br />

3. Il presidente provvede a costituire <strong>per</strong> ciascuna seduta di degustazione una commissione<br />

di assaggiatori tra quelli iscritti nell’albo indicato nel comma 2, nel rispetto dei criteri<br />

di turnazione e di rotazione.<br />

Art. 23 - (presidente della commissione)<br />

1. Il presidente della Commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione.<br />

Egli predispone, con l’ausilio del segretario, il piano di attività della commissione<br />

e ne cura l’attuazione.<br />

Art. 24 - (funzioni di segretario)<br />

1. Il segretario della commissione provvede alla convocazione della Commissione stessa<br />

e, in a<strong>per</strong>tura di seduta, alla verifica del numero legale.<br />

2. Egli predispone la preparazione dei campioni, assicurando le misure necessarie a<br />

garantire l’anonimato degli stessi.<br />

200


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

3. Spetta allo stesso segretario la conservazione dei campioni di cui al successivo art.<br />

10, comma 10, lett. b) e c) <strong>per</strong> il termine stabilito dalla commissione, comunque non inferiore<br />

a sei mesi.<br />

4. Il segretario assiste alle riunioni della Commissione di degustazione, ne redige il verbale,<br />

provvede alla comunicazione delle risultanze agli interessati e trasmette trimestralmente<br />

al Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione<br />

agricola, una relazione sull’attività svolta.<br />

Art. 25 - (funzionamento delle commissioni di degustazione)<br />

1. Le commissioni di degustazione sono validamente costituite con la presenza del presidente<br />

e di almeno sette componenti. In caso di impedimento del presidente, questi è<br />

sostituito dal vice presidente. In caso di impedimento di uno o più componenti, gli stessi<br />

sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all’art. 6, comma 3. il giudizio<br />

relativo a ciascun campione degustato si determina attraverso la media ponderata delle<br />

singole valutazioni effettuate dai degustatori ivi compreso il Presidente che, inoltre coordina<br />

l’attività di degustazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria<br />

in materia.<br />

2. Nel caso in cui il numero dei campioni da degustare su<strong>per</strong>i le possibilità di esame<br />

della Commissione di degustazione, sono costituite più Commissioni <strong>per</strong> ciascun olio.<br />

3. Qualora i campioni da esaminare di un solo olio a D.O.C. della provincia siano in<br />

numero esiguo, alla Commissione cui è demandato l’esame di detto olio è altresi affidato<br />

il compito di esaminare campioni di altro o altri oli D.O.C. della provincia stessa.<br />

Art. 26 - (prelevamento dei campioni)<br />

1. Il prelievo dei campioni è effettuato da <strong>per</strong>sonale incaricato dalle Camere di commercio,<br />

autorizzato ai sensi del d.m. 8 novembre 1982. Tale <strong>per</strong>sonale può essere coadiuvato<br />

da altro messo a disposizione dai consorzi di cui all’art. 19 della legge 5 febbraio<br />

1992, n. 169.<br />

2. L’effettuazione dei prelievi è programmata con la necessaria frequenza, <strong>per</strong> il rispetto<br />

dei terminii dalle Camere di commercio. In ogni caso, i prelievi sono effettuati entro il<br />

termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di prelievo.<br />

3. La richiesta di prelievo di cui all’art. 3, comma 1, può essere presentata anche tramite<br />

il Consorzio di cui all’art.19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169.<br />

4. Il campionamento di ciascuna partita è effettuato dal li. I campioni presi in carico<br />

dalla Camera di commercio devono essere conservati <strong>per</strong> la durata di un anno a partire dal<br />

rilascio della certificazione della D.O.C. o dal giudizio definitivo in caso di procedimento<br />

di appello.<br />

12. I recipienti <strong>per</strong> i singoli esemplari del campione devono avere la capacità compresa<br />

fra 0,25 e 0,50 litri ed essere chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati, può<br />

procedersi al prelevamento delle confezioni esistenti.<br />

13. Sulla chiusura di ogni recipiente è apposto un sigillo cartaceo recante la dizione:<br />

“OLIO D.O.C. CAMPIONE DI CONTROLLO ESENTE DA BOLLETTA DI ACCOM-<br />

PAGNAMENTO Al SENSI DELL’ART. 4, PRIMO COMMA, N. 8, DEL D.P.R.<br />

201


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

6.10.1978 N.627” completato da un’ala staccabile nella quale figurano le firme del prelevatore<br />

e del detentore della partita o di un suo fiduciario delegato che assiste al prelevamento.<br />

14. Al momento del prelevamento è redatto, in triplice copia, un verbale secondo il<br />

modello di cui all’allegato 3 al presente regolamento, dal quale devono risultare i seguenti<br />

elementi:<br />

a) numero del verbale;<br />

b) data e ora del prelevamento;<br />

c) nominativo del prelevatore;<br />

d) nominativo del detentore della partita e suo indirizzo;<br />

e) eventuale nominativo del fiduciario del detentore della partita, specificamente delegato<br />

a presenziare al prelevamento;<br />

f) modalità di prelevamento, specificando eventuali coacervi;<br />

g) descrizione delle partite di olio e dei recipienti;<br />

h) attestazione del prelevatore circa lemodalità attraverso le quali egli ha provveduto ad<br />

accertare i requisiti di tipologia e di quantità della partita, nonchè di identificazione dei<br />

recipienti;<br />

i) dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono<br />

stati sigillati con l’opposizione, sulle apposite ali staccabili, delle firme del prelevatore<br />

e del detentore o suo fiduciario delegato.<br />

15. I verbali devono essere sottoscritti dal prelevatori e dal detentore o dal suo fiduciario<br />

delegato.<br />

16. Una copia del verbale è consegnata al detentore della partita; una copia rimane al<br />

prelevatore; una copia è consegnata, unitamente ai campioni, al segretario della<br />

Commissione di degustazione istituita presso la competente Camera di commercio.<br />

17. La consegna dei campioni e dei relativi verbali al segretario della commissione di<br />

degustazione è effettuata il giorno successivo al prelevamento.<br />

18. I campioni sono presi in carico e conservati a cura del segretario della<br />

Commissione di degustazione e devono essere conservati a una tem<strong>per</strong>atura compresa tra<br />

0 e 4 gradi centigradi.<br />

19. Il segretario della Commissione di degustazione provvede ad inviare un esemplare<br />

di campione al laboratorio competente <strong>per</strong> territorio tra quelli autorizzati dal Ministro dell’agricoltura<br />

e delle foreste, entro i due giorni successivi a quello dell’effettuazione dell’esame<br />

organolettico.<br />

Art. 27 - (esame organolettico)<br />

1. La degustazione è effettuata prima dell’esame chimico-fisico.<br />

2. La degustazione è effettuata su campioni resi anonimi dal segretario della<br />

Commissione di degustazione.<br />

3. Nel corso di una riunione non possono di norma essere assoggettati ad esame più di<br />

5 campioni. La stessa Commissione può effettuare, nell’arco di una giornata, non più di<br />

due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.<br />

202


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4. Per ogni campione degustato deve essere compilata apposita scheda individuale di<br />

valutazione, su modello conforme all’allegato 4 al presente regolamento.<br />

5. Le valutazioni vengono espresse accordando giudizio di idoneità solo ai campioni<br />

che risultino conformi alle prescrizioni recate dai rispettivi disciplinari di produzione.<br />

6. L’esito negativo dell’esame organolettico preclude il successivo esame chimico-fisico<br />

e comporta la dichiarazione di non idoneità della partita. In tal caso, il presidente della<br />

Commissione di degustazione, tramite il segretario della Commissione stessa, entro 3<br />

giorni dalla data di effettuazione dell’esame, informa l’Ufficio competente dell’Ispettorato<br />

centrale repressione frodi.<br />

Art. 28 - (esame chimico-fisico)<br />

1. L’esame chimico-fisico dei campioni prelevati è effettuato, dopo il su<strong>per</strong>amento dell’esame<br />

organolettico, presso i laboratori autorizzati ai sensi dell’art. 5.<br />

2. L’ analisi deve accertare la rispondenza del campione ai requisiti prescritti dai relativi<br />

disciplinari di produzione e, ove richiesto, deve accertare ogni ulteriore elemento di<br />

valutazione.<br />

3. L’analisi deve essere effettuata nel termine di cinque giorni dalla data di presa in<br />

carico del campione da parte del laboratorio.<br />

4. Le partite di olio giudicate idonee ai fini della concesiione della D.O.C. devono essere<br />

confezionate <strong>per</strong> l’immissione al consumo entro quarantacinque giorni dalla data della<br />

comunicazione dell’esito positivo dell’esame chimico-fisico. Trascorso tale termine, deve<br />

essere richiesta una nuova certificazione di idoneità.<br />

5. Le Camere di commercio competenti <strong>per</strong> territorio rilasciano ai detentori delle partite<br />

di olio che hanno su<strong>per</strong>ato l’esame organolettico e quellochimico-fisico apposita certificazione<br />

di idoneità su modello conforme allegato 5 <strong>per</strong> l’utilizzo della D.O.C. Tale certificazione<br />

deve essere acclusa al registro di carico e scarico.<br />

6. L’esito negativo dell’analisi chimico-fisica comporta che la partita sia dichiarata non<br />

idonea.<br />

7. La comunicazione all’interessato, nei casi di giudizio di non idoneità, è effettuata<br />

dalla Camera di commercio entro dieci giorni dall’emanazione del giudizio, deve contenere<br />

le relative motivazioni tecniche e precisare il termine entro il quale può essere proposto<br />

ricorso in appello.<br />

8. Le comunicazioni relative ai giudizi di non idoneità devono essere altresì inviate <strong>per</strong><br />

conoscenza, negli stessi termini di cui al comma 7, al Ministero dell’agricoltura e delle<br />

foreste, Direzione generale della produzione agricola, ed all’Ufficio <strong>per</strong>iferico<br />

dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente <strong>per</strong> territorio.<br />

9. Qualora il campione venga giudicato non idoneo, l’interessato può presentare ricorso<br />

alla Commissione di appello-di cui al successivo art.14 entro quindici giorni dal ricevimento<br />

della comunicazione. Le spese <strong>per</strong> gli esami di appello sono a carica del richiedente.<br />

Art. 29 - (procedimenti di appello)<br />

1. Il ricorso avverso il giudizio di “non idoneità” emesso dalla Commissione di degu-<br />

203


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

stazione è proposto dall’interessato alle competenti Commissioni di appello <strong>per</strong> gli oli a<br />

D.O.C. dell’ltalia settentrionale, centrale e meridionale aventi sede presso il Comitato<br />

nazionale <strong>per</strong> la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e nominate con<br />

decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.<br />

2. Il ricorso è depositato presso la commissione di degustazione che ha espresso il giudizio<br />

di non idoneità.<br />

3. La Commissione di degustazione, entro sette giorni dal deposito del ricorso, lo trasmette,<br />

a spese dell’ interessato, alla Commissione di appello unitamente al campione dell’olio<br />

giudicato non idoneo, appositamente custodito dalla competente Camera di commercio.<br />

4. Il ricorso alla commissione di appello non può essere proposto se il giudizio di non<br />

idoneità è espresso sulla base delle risultanze dell’ analisi chimico-fisica. In tal caso, l’interessato<br />

può richiedere la revisione di analisi, da effettuarsi dai laboratori specializzati<br />

nella materia ed individuati dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste con decreto 18<br />

luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986.<br />

Art. 30 - (composizione e durata delle commissioni di appello)<br />

1. Ciascuna Commissione di appello è composta da un presidente, da almeno sette<br />

membri, uno dei quali è nominato vice presidente, e da un segretario, nonchè dai rispettivi<br />

supplenti, nominati dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste secondo i criteri di cui<br />

al comma 2 e dura in carica tre anni.<br />

2. Il presidente ed i componenti delle Commissioni di appello sono scelti tra gli iscritti<br />

nell’albo nazionale degli assaggiatori, istituito ai sensi dell’art. 17 della legge 5 febbraio<br />

1992, n. 169, muniti del diploma di laurea.<br />

3. Il segretario e il relativo supplente sono designati tra i funzionari del Ministero dell’agricoltura<br />

e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, con qualifica<br />

funzionale non inferiore all’ottava.<br />

4. I membri designati non possono contemporaneamente essere membri delle<br />

Commissioni di degustazione di primo grado.<br />

Art. 31 - (funzioni del presidente e del srgretario delle commissioni di appello)<br />

1. Salvo quanto stabilito negli articoli 17 e 18 presidente ed il segretario delle<br />

Commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste <strong>per</strong> il presidente e<br />

<strong>per</strong> il segretario delle Commissioni di degustazione dagli articoli 7 e 5.<br />

Art. 32 - (compiti e funzionamento delle commissioni di appello)<br />

1. Le commissioni di appello giudicano con la presenza di almeno sette componenti,<br />

compreso il presidente.<br />

2. Per ogni campione degustato, il presidente ed i membri componenti delle<br />

Commissioni di appello redigono una scheda individuale di valutazione su modello<br />

conforme all’allegato 5 al presente regolamento.<br />

3. L’esito negativo dell’esame organalettico comporta la dichiarazione di non idoneità<br />

della partita di olio esaminata e la conseguente comunicazione della dichiarazione stessa<br />

alla Commissione di degustazione che ha trasmesso il ricorso, al competente Ufficio <strong>per</strong>i-<br />

204


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

ferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi ed al soggetto interessato.<br />

Art. 33 - (organizzazione delle commissioni di appello)<br />

1. Il disbrigo degli affari di natura tecnicoamministrativa inerenti al funzionamento<br />

delle Commissioni di appello è affidato all’Ufficio di segreteria del Comitato nazionale<br />

<strong>per</strong> la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.<br />

2. In particolare, l’Ufficio di segreteria di cui al comma 1 provvede:<br />

a) a prendere in carico, con trascrizione in apposito registro, separatamente <strong>per</strong> le<br />

Commissioni di appello dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi e i<br />

relativi campioni, previo controllo della loro integrità, ed a curarne il buono stato di<br />

conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici;<br />

b) a comunicare ai presidenti ed ai segretari delle Commissioni di appello interessate,<br />

entro cinque giorni.<br />

2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della, riunione e l’individuazione<br />

dei partecipanti, deve riportare il giudizio conclusivo espresso <strong>per</strong> ciascun<br />

campione degustato e, in caso di “non idoneità”, il relativo motivo, nonchè il numero attribuito<br />

a tale campione in fase di anonimizzazione.<br />

3. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione di appello,<br />

il quale ultimo lo trasmette al Comitato nazionale <strong>per</strong> la tutela della denominazione di<br />

origine controllata degli oli e ne informa, a mezzo di lettera raccomandata, il soggetto interessato,<br />

la commissione di degustazione di primo grado e il competente Ufficio <strong>per</strong>iferico<br />

dell’Ispettorato centrale repressione frodi.<br />

4. L’abbinamento del campione degustato con il detentore dell’olio al quale il campione<br />

stesso sì riferisce è effettuato dal segretario della Commissione di appello al termine<br />

della seduta di degustazione. Il risultato di tale abbinamento è comunicato all’Ufficio di<br />

segreteria del comitato nazionale <strong>per</strong> la tutela della denominazione di origine controllata<br />

degli oli ai fini della trascrizione nei registri di presa in carico assieme ai risultati della<br />

degustazione medesima.<br />

Art. 34 - (misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneità e le<br />

partite)<br />

1. Al fine di assicurare la rispondenza fra i certificati di idoneità alla D.O.C. e le relative<br />

partite di olio, nonchè l’espletamento dei controlli prescritti, i detentori delle medesime<br />

partite devono:<br />

a) conservare agli atti documentali i certificati di idoneità;<br />

b) annotare nei registri di carico e scarico e nei registri di confezionamento, il riferimento al<br />

certificato di idoneità <strong>per</strong> ogni partita o frazione di essa oggetto di commercializzazione.<br />

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale<br />

delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti<br />

di osservarlo e di farlo osservare.<br />

205


CAPITOLO 17<br />

Indicazione Geografica Protetta<br />

Denominazione d’Origine Protetta<br />

Regolamento CEE n. 2081/92<br />

del Consiglio del 14/07/1992


De Agostini Professionale<br />

DIRITTO COMUNITARIO<br />

Aggiornamento alla GUCE 30/01/2001<br />

5. CONSUMATORI Informazione dei consumatori<br />

Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 (1) .<br />

Regolamento del Consiglio relativo alla protezione<br />

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni<br />

d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. (giurisprudenza)<br />

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. Entrato in<br />

vigore il 24 luglio 1993.<br />

Il Consiglio delle Comunità europee, visto il trattato<br />

che istituisce la Comunità economica europea, in<br />

particolare l’articolo 43, vista la proposta della<br />

Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,<br />

visto il parere del Comitato economico e sociale,<br />

considerando che la produzione, la fabbricazione<br />

e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari<br />

occupa un posto importante nell’economia della<br />

Comunità; considerando che, nel quadro del riorientamento<br />

della politica agricola comune, è<br />

opportuno favorire la diversificazione della produzione<br />

agricola <strong>per</strong> conseguire un migliore equilibrio<br />

tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione<br />

di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche<br />

può rappresentare una carta vincente <strong>per</strong> il<br />

mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate<br />

o <strong>per</strong>iferiche, in quanto garantirebbe, da un lato,<br />

il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe,<br />

dall’altro, la <strong>per</strong>manenza della popolazione<br />

rurale nelle zone suddette; considerando <strong>per</strong>altro<br />

che nel corso degli ultimi anni si è constatato che i<br />

consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione,<br />

la qualità anziché la quantità; che questa<br />

ricerca di prodotti specifici comporta tra l’altro<br />

una domanda sempre più consistente di prodotti<br />

agricoli o di prodotti alimentari aventi un’origine<br />

geografica determinata; considerando che data la<br />

diversità dei prodotti immessi sul mercato e il<br />

numero elevato di informazioni fornite al riguardo<br />

il consumatore deve disporre, <strong>per</strong> o<strong>per</strong>are una scelta<br />

ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che<br />

forniscano esattamente l’origine del prodotto; considerando<br />

che in relazione all’etichettatura i prodotti<br />

agricoli e alimentari sono soggetti alle norme<br />

generali fissate dalla Comunità e segnatamente<br />

all’osservanza della direttiva 79/112/CEE del<br />

Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

concernenti l’etichettatura e la presentazione dei<br />

prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,<br />

che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno<br />

stabilire una serie di disposizioni particolari complementari<br />

<strong>per</strong> i prodotti agricoli ed alimentari provenienti<br />

da una determinata area geografica; considerando<br />

che la volontà di tutelare prodotti agricoli o<br />

alimentari identificabili in relazione all’origine geografica<br />

ha indotto taluni Stati membri a definire<br />

“denominazione d’origine controllata”; che tali<br />

denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai<br />

produttori che conseguono risultati migliori in termini<br />

di reddito quale contropartita <strong>per</strong> lo sforzo<br />

qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai<br />

consumatori che dispongono di prodotti pregiati che<br />

offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione<br />

e sull’origine; considerando tuttavia che le<br />

prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione<br />

delle denominazioni di origine e delle indicazioni<br />

geografiche sono attualmente eterogenee; che in<br />

effetti un quadro normativo comunitario recante un<br />

regime di protezione favorirà la diffusione delle<br />

indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine<br />

poiché garantirà, tramite un’impostazione più<br />

informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori<br />

dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture,<br />

ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti<br />

in questione agli occhi dei consumatori; considerando<br />

che è opportuno che la normativa proposta<br />

possa essere applicata nel rispetto della legislazione<br />

comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande<br />

spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione<br />

più elevato; considerando che il campo d’applicazione<br />

del presente regolamento si limita ai prodotti<br />

agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un<br />

nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine<br />

geografica; che, tuttavia, all’occorrenza detto<br />

campo d’applicazione potrebbe essere esteso ad<br />

altri prodotti; considerando che, tenuto conto delle<br />

prassi esistenti, sembra opportuno definire due<br />

diversi livelli di riferimento geografico, ossia le<br />

indicazioni geografiche protette e le denominazioni<br />

di origine protette; considerando che un prodotto<br />

agricolo o alimentare che beneficia di una delle<br />

diciture summenzionate deve soddisfare una serie<br />

di condizioni elencate in un apposito disciplinare;<br />

considerando che, <strong>per</strong> usufruire della protezione in<br />

ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche<br />

e le denominazioni d’origine devono essere<br />

registrate a livello comunitario; che l’iscrizione in<br />

un registro consente altresì di garantire l’informazione<br />

degli o<strong>per</strong>atori del settore e dei consumatori;<br />

considerando che la procedura di registrazione deve<br />

209


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

consentire a chiunque sia individualmente e direttamente<br />

interessato di far valere i propri diritti notificando<br />

la sua opposizione alla Commissione, tramite<br />

lo Stato membro; considerando che è opportuno<br />

disporre di procedure che, successivamente alla<br />

registrazione, consentano di adeguare il disciplinare,<br />

in particolare di fronte all’evoluzione delle conoscenze<br />

tecnologiche, o di cancellare un’indicazione<br />

geografica o una denominazione d’origine relativa a<br />

un prodotto agricolo o alimentare quando questo<br />

non è più conforme al disciplinare in virtù del quale<br />

ha beneficiato dell’indicazione geografica stessa o<br />

della denominazione d’origine stessa; considerando<br />

che, negli scambi con i Paesi terzi, è opportuno<br />

introdurre disposizioni concernenti l’equivalenza<br />

delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al<br />

rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche<br />

o delle denominazioni d’origine rilasciate sul loro<br />

territorio; considerando che è opportuno prevedere<br />

una procedura intesa ad una stretta coo<strong>per</strong>azione tra<br />

gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di<br />

un comitato regolamentare istituito a tal fine, ha<br />

adottato il presente regolamento:<br />

Articolo 1<br />

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative<br />

alla protezione delle denominazioni d’origine e<br />

delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli<br />

destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato<br />

II del trattato e dei prodotti alimentari elencati<br />

nell’allegato I del presente regolamento, nonché dei<br />

prodotti agricoli elencati nell’allegato II del presente<br />

regolamento. Tuttavia il presente regolamento<br />

non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né<br />

alle bevande spiritose. Gli allegati I e II possono<br />

essere modificati secondo la procedura prevista<br />

all’articolo 15 (2) . 2. Il presente regolamento si applica<br />

senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie<br />

particolari. 3. La direttiva 83/189/CEE del<br />

Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura<br />

d’informazione nel settore delle norme e<br />

delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle<br />

denominazioni d’origine né alle indicazioni geografiche<br />

che formano oggetto del presente regolamento.<br />

(2) Comma così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

535/97.<br />

Articolo 2<br />

1. La protezione comunitaria delle denominazioni<br />

d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti<br />

agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente<br />

al presente regolamento. 2. Ai fini del presente<br />

regolamento si intende <strong>per</strong>: a) “denominazio-<br />

210<br />

ne d’origine”: il nome di una regione, di un luogo<br />

determinato o, in casi eccezionali, di un paese che<br />

serve a designare un prodotto agricolo o alimentare<br />

- originario di tale regione, di tale luogo determinato<br />

o di tale Paese e - la cui qualità o le cui caratteristiche<br />

siano dovute essenzialmente o esclusivamente<br />

all’ambiente geografico comprensivo dei fattori<br />

naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione<br />

ed elaborazione avvengano nell’area geografica<br />

delimitata; b) “indicazione geografica”: il nome di<br />

una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali,<br />

di un Paese che serve a designare un prodotto<br />

agricolo o alimentare - originario di tale regione,<br />

di tale luogo determinato o di tale Paese e - di<br />

cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra<br />

caratteristica possa essere attribuita all’origine<br />

geografica e la cui produzione e/o trasformazione<br />

e/o elaborazione avvengano nell’area geografica<br />

determinata. 3. Sono altresì considerate come denominazioni<br />

d’origine alcune denominazioni tradizionali,<br />

geografiche o meno, che designano un prodotto<br />

agricolo o alimentare originario di una regione o<br />

di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di<br />

cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino. 4. In<br />

deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a<br />

denominazioni d’origine talune designazioni geografiche<br />

qualora le materie prime dei prodotti in<br />

questione provengano da un’area geografica più<br />

ampia della zona di trasformazione o diversa da<br />

essa, purché: - la zona di produzione della materia<br />

prima sia delimitata, - sussistano condizioni particolari<br />

<strong>per</strong> la produzione delle materie prime e - esista<br />

un regime di controllo atto a garantire l’osservanza<br />

di dette condizioni. 5. Ai fini del paragrafo 4<br />

sono considerati materie prime soltanto gli animali<br />

vivi, le carni ed il latte. L’utilizzazione di altre<br />

materie prime può essere ammessa secondo la procedura<br />

prevista all’articolo 15. 6. Per poter beneficiare<br />

della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni<br />

in causa debbono essere riconosciute oppure<br />

essere già state riconosciute dallo Stato membro<br />

interessato come denominazioni d’origine protette a<br />

livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile<br />

regime, aver comprovato un carattere tradizionale<br />

nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.<br />

7. Per poter beneficiare della deroga di cui al<br />

paragrafo 4 le domande di registrazione debbono<br />

essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore<br />

del presente regolamento. Per l’Austria, la<br />

Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre<br />

a partire dalla data di adesione (3) .<br />

(3) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del


capo V (Agricoltura), sezione A - III dell’allegato I al trattato di<br />

adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della<br />

Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea,<br />

nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.<br />

Articolo 3 (giurisprudenza)<br />

1. Le denominazioni divenute generiche non possono<br />

essere registrate. Ai fini del presente regolamento,<br />

si intende <strong>per</strong> “denominazione divenuta generica”<br />

il nome di un prodotto agricolo o alimentare<br />

che, pur collegato col nome del luogo o della regione<br />

in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato<br />

inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto,<br />

nel linguaggio corrente, il nome comune di un<br />

prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se<br />

una denominazione sia divenuta generica o meno, si<br />

tiene conto di tutti i fattori, in particolare: - della<br />

situazione esistente nello Stato membro in cui il<br />

nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, -<br />

della situazione esistente in altri Stati membri, -<br />

delle <strong>per</strong>tinenti legislazioni nazionali o comunitarie.<br />

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli<br />

articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione<br />

in quanto una denominazione è divenuta<br />

generica, la Commissione pubblica la relativa decisione<br />

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.<br />

2. Un nome non può essere registrato come<br />

denominazione d’origine o indicazione geografica<br />

qualora sia in conflitto con il nome di una varietà<br />

vegetale o di una razza animale e possa, <strong>per</strong>tanto,<br />

indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine<br />

del prodotto. 3. Anteriormente all’entrata in<br />

vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando<br />

a maggioranza qualificata su proposta della<br />

Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta<br />

Ufficiale delle Comunità europee un elenco non<br />

esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti<br />

agricoli o alimentari che rientrano nel campo<br />

di applicazione del presente regolamento e che sono<br />

considerati come denominazione divenuta generica<br />

ai sensi del paragrafo 1 e che <strong>per</strong>tanto non possono<br />

essere registrati ai fini del presente regolamento.<br />

Articolo 4<br />

1. Per beneficiare di una denominazione d’origine<br />

protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta<br />

(IGP), i prodotti devono essere conformi ad un<br />

disciplinare. 2. Il disciplinare comprende almeno i<br />

seguenti elementi: a) il nome del prodotto agricolo<br />

o alimentare che comprende la denominazione d’origine<br />

o l’indicazione geografica; b) la descrizione<br />

del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione<br />

delle materie prime, se del caso, e delle prin-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche<br />

e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;<br />

c) la delimitazione della zona geografica e,<br />

se del caso, gli elementi che indicano il rispetto<br />

delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4; d)<br />

gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo<br />

o alimentare e originario della zona geografica ai<br />

sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a<br />

seconda dei casi; e) la descrizione del metodo di<br />

ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi<br />

locali, leali e costanti; f) gli elementi che comprovano<br />

il legame con l’ambiente geografico o con l’origine<br />

geografica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo<br />

2, lettera a) o b), a seconda dei casi; g) i riferimenti<br />

relativi alle strutture di controllo previste all’articolo<br />

10; h) gli elementi specifici dell’etichettatura<br />

connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei<br />

casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;<br />

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di<br />

disposizioni comunitarie e/o nazionali.<br />

Articolo 5 (4)<br />

1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni<br />

da stabilirsi secondo la procedura prevista all’articolo<br />

15, le <strong>per</strong>sone fisiche o giuridiche sono autorizzate<br />

a inoltrare una domanda di registrazione. Ai<br />

fini del presente articolo si intende <strong>per</strong> “associazioni”<br />

qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua<br />

forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori<br />

e/o di trasformatori interessati al medesimo<br />

prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.<br />

Altre parti interessate possono far parte dell’associazione.<br />

2. La domanda di registrazione può<br />

essere presentata dalle associazioni o dalle <strong>per</strong>sone<br />

fisiche o giuridiche soltanto <strong>per</strong> i prodotti agricoli o<br />

alimentari che esse producono o ottengono ai sensi<br />

dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) o b). 3. La<br />

domanda di registrazione include segnatamente il<br />

disciplinare di cui all’articolo 4. 4. La domanda di<br />

registrazione è inviata allo Stato membro sul cui<br />

territorio è situata l’area geografica. 5. Lo Stato<br />

membro verifica che la domanda sia giustificata e,<br />

qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento<br />

siano soddisfatti, trasmette alla Commissione<br />

la domanda, corredata del disciplinare di cui<br />

all’articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione<br />

sulla quale ha fondato la propria decisione. Tale<br />

Stato membro può a titolo transitorio, accordare alla<br />

denominazione così trasmessa una protezione ai<br />

sensi del presente regolamento a livello nazionale,<br />

nonché, se del caso, un <strong>per</strong>iodo di adeguamento,<br />

solo in via transitoria a decorrere dalla data della<br />

trasmissione; la protezione nazionale e il <strong>per</strong>iodo di<br />

211


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

adeguamento possono parimenti essere accordati in<br />

via transitoria alle stesse condizioni nell’ambito di<br />

una domanda di modifica del disciplinare. La protezione<br />

nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere<br />

dalla data in cui è adottata una decisione sulla<br />

registrazione in virtù del presente regolamento. Al<br />

momento di tale decisione può essere fissato un<br />

<strong>per</strong>iodo di adeguamento non su<strong>per</strong>iore a 5 anni, a<br />

condizione che le imprese interessate abbiano legalmente<br />

immesso in commercio i prodotti in questione<br />

utilizzando in modo continuativo tali denominazioni<br />

<strong>per</strong> almeno i cinque anni che precedono la<br />

data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo<br />

2. Le conseguenze di una tale protezione<br />

nazionale, nel caso in cui la denominazione non<br />

fosse registrata ai sensi del presente regolamento,<br />

sono responsabilità esclusiva dello Stato membro<br />

interessato. Le misure adottate dagli Stati membri in<br />

virtù del secondo comma hanno efficacia solo al<br />

livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi<br />

intracomunitari. Nel caso in cui la domanda<br />

riguardi una denominazione che designi anche<br />

un’area situata in un altro Stato membro, quest’ultimo<br />

deve essere consultato prima che venga presa<br />

qualsiasi decisione. 6. Gli Stati membri mettono in<br />

vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed<br />

amministrative necessarie <strong>per</strong> l’osservanza del presente<br />

articolo.<br />

(4) Articolo così modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE)<br />

n. 535/97.<br />

Articolo 6<br />

1. Entro un termine di sei mesi la Commissione<br />

verifica, procedendo ad un esame formale, che la<br />

domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi<br />

di cui all’articolo 4. La Commissione informa<br />

lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.<br />

2. Qualora la Commissione, tenuto conto<br />

delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla<br />

conclusione che la denominazione ha i requisiti<br />

necessari <strong>per</strong> ottenere la protezione, essa pubblica<br />

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il<br />

nome e l’indirizzo del richiedente, la denominazione<br />

del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti<br />

alle disposizioni nazionali che disciplinano<br />

l’elaborazione, la produzione o la fabbricazione del<br />

prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base<br />

delle sue conclusioni. 3. Se non vengono presentate<br />

alla Commissione dichiarazioni di opposizione<br />

conformemente all’articolo 7, la denominazione è<br />

iscritta nel registro tenuto dalla Commissione,<br />

denominato “Registro delle denominazioni d’origi-<br />

212<br />

ne protette e delle indicazioni geografiche protette”,<br />

che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi<br />

di controllo interessati. 4. La Commissione<br />

pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità<br />

europee: - le denominazioni iscritte nel registro; - le<br />

modifiche apportate al registro conformemente agli<br />

articoli 9 e 11. 5. Qualora la Commissione, tenuto<br />

conto dell’esame di cui al paragrafo 1, sia giunta<br />

alla conclusione che la denominazione non ha i<br />

requisiti necessari <strong>per</strong> ottenere la protezione, essa<br />

decide, secondo la procedura prevista all’articolo<br />

15, di non procedere alla pubblicazione di cui al<br />

paragrafo 2 del presente articolo. Prima di procedere<br />

alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla<br />

registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione<br />

può chiedere il parere del comitato di cui all’articolo<br />

15.<br />

Articolo 7<br />

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità<br />

europee prevista all’articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi<br />

Stato membro può opporsi alla registrazione. 2.<br />

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono<br />

affinché chiunque possa dimostrare un legittimo<br />

interesse economico sia autorizzato a consultare<br />

la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione<br />

esistente negli Stati membri, questi possono<br />

prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse<br />

possano accedervi. 3. Qualsiasi <strong>per</strong>sona fisica o<br />

giuridica legittimamente interessata può opporsi<br />

alla registrazione prevista inviando una dichiarazione<br />

debitamente motivata all’autorità competente<br />

dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.<br />

L’autorità competente adotta le misure necessarie<br />

<strong>per</strong> prendere in considerazione tali osservazioni o<br />

tale opposizione entro i termine prescritti. 4. Per<br />

essere ricevibile, una dichiarazione d’opposizione<br />

deve: - dimostrare l’inottem<strong>per</strong>anza alle condizioni<br />

di cui all’articolo 2, - oppure dimostrare che la registrazione<br />

della denominazione proposta danneggerebbe<br />

l’esistenza di una denominazione totalmente<br />

o parzialmente omonima o di un marchio oppure<br />

l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul<br />

mercato durante almeno i cinque anni precedenti la<br />

data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo<br />

2 (5) , - oppure precisare gli elementi sulla cui<br />

base si può affermare il carattere generico della<br />

denominazione di cui si chiede la registrazione. 5.<br />

Se un’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo<br />

4, la Commissione invita gli Stati membri interessati<br />

a cercare conformemente alle rispettive procedure<br />

interne un accordo tra di loro entro tre mesi. a) Se


tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano<br />

alla Commissione tutti gli elementi che<br />

hanno <strong>per</strong>messo l’accordo, nonché il parere del<br />

richiedente e quello dell’opponente. Se le informazioni<br />

ricevute in virtù dell’articolo 5 non hanno<br />

subito modifiche, la Commissione procede conformemente<br />

all’articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario<br />

essa avvia nuovamente la procedura prevista<br />

all’articolo 7. b) Qualora non si raggiunga un accordo,<br />

la Commissione prende una decisione conformemente<br />

alla procedura prevista all’articolo 15<br />

tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente<br />

seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si<br />

decide di procedere alla registrazione, la<br />

Commissione procede alla pubblicazione conformemente<br />

all’articolo 6, paragrafo 4.<br />

(5) Trattino così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

535/97.<br />

Articolo 8<br />

Le menzioni “DOP”, “IGP” o le menzioni tradizionali<br />

equivalenti possono figurare solo su prodotti<br />

agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento.<br />

Articolo 9<br />

Lo Stato membro interessato può chiedere una<br />

modifica del disciplinare, in particolare in seguito<br />

all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche<br />

o <strong>per</strong> una nuova delimitazione geografica. La<br />

procedura prevista all’articolo 6 si applica mutatis<br />

mutandis. Tuttavia la Commissione può decidere,<br />

secondo la procedura prevista all’articolo 15, di non<br />

applicare la procedura prevista all’articolo 6, qualora<br />

la modifica sia di scarsa rilevanza.<br />

Articolo 10 (6)<br />

1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi<br />

dell’entrata in vigore del presente regolamento vi<br />

siano strutture di controllo aventi il compito di<br />

garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti<br />

una denominazione protetta rispondano ai requisiti<br />

del disciplinare. Per l’Austria, la Finlandia e la<br />

Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla<br />

data di adesione (7). 2. La struttura di controllo può<br />

essere composta da una o più autorità di controllo<br />

designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati<br />

a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri<br />

comunicano alla Commissione l’elenco delle<br />

autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le<br />

loro rispettive competenze. La Commissione pubblica<br />

queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

delle Comunità europee. 3. Le autorità di controllo<br />

designate e/o gli organismi privati devono offrire<br />

garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità<br />

nei confronti di ogni produttore o trasformatore<br />

soggetto al controllo e disporre <strong>per</strong>manentemente<br />

degli es<strong>per</strong>ti e dei mezzi necessari <strong>per</strong> assicurare i<br />

controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari<br />

recanti una denominazione protetta. Se la struttura<br />

di controllo si avvale, <strong>per</strong> taluni controlli, di un<br />

organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse<br />

garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate<br />

e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia<br />

responsabili, nei confronti dello Stato membro,<br />

della totalità dei controlli. A decorrere dal 1° gennaio<br />

1998, <strong>per</strong> ottenere l’autorizzazione dello Stato<br />

membro ai fini del presente regolamento, gli organismi<br />

devono adempiere le condizioni stabilite nella<br />

norma EN 45011, del 26 giugno 1989. 4. Qualora<br />

constatino che un prodotto agricolo o alimentare<br />

recante una denominazione protetta originaria del<br />

suo Stato membro non risponde ai requisiti del<br />

disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli<br />

organismi privati di uno Stato membro prendono i<br />

necessari provvedimenti <strong>per</strong> assicurare il rispetto<br />

del presente regolamento. Essi informano lo Stato<br />

membro delle misure adottate nell’esercizio dei<br />

controlli. Le decisioni prese devono essere notificate<br />

agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai<br />

paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato<br />

membro revoca l’autorizzazione dell’organismo di<br />

controllo. Esso ne informa la Commissione che<br />

pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità<br />

europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.<br />

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie<br />

<strong>per</strong> garantire che il produttore che rispetta il<br />

presente regolamento abbia accesso al sistema di<br />

controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente<br />

regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano<br />

la denominazione protetta.<br />

(6) Il presente articolo è stato attuato dall’articolo 53 della L. 24<br />

aprile 1998, n. 128. (7) Il testo del paragrafo è stato così completato<br />

dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell’allegato<br />

I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della<br />

Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno<br />

di Svezia all’Unione europea, nella versione adattata dalla decisione<br />

95/1/CE.<br />

Articolo 11<br />

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione<br />

prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo<br />

o alimentare che beneficia di una denominazione<br />

protetta non è soddisfatta. 2. Lo Stato membro<br />

di cui al paragrafo 1 comunica le sue osserva-<br />

213


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

zioni allo Stato membro interessato. Quest’ultimo<br />

esamina il reclamo ed informa l’altro Stato membro<br />

delle conclusioni cui è <strong>per</strong>venuto e delle misure<br />

adottate. 3. In caso di ripetute irregolarità e qualora<br />

gli Stati membri interessati non raggiungano un<br />

accordo, una richiesta debitamente motivata deve<br />

essere presentata alla Commissione. 4. La<br />

Commissione esamina la richiesta consultando gli<br />

Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione<br />

del Comitato di cui all’articolo 15, la<br />

Commissione adotta le misure necessarie. Queste<br />

possono contemplare la cancellazione della registrazione.<br />

Articolo 12<br />

1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali,<br />

il presente regolamento si applica ai prodotti<br />

agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo<br />

a condizione che: - il Paese terzo sia in grado di<br />

offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di<br />

cui all’articolo 4; - nel Paese terzo esiste un sistema<br />

di controllo equivalente a quello definito dall’articolo<br />

10; - il Paese terzo sia disposto ad accordare ai<br />

corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti<br />

dalla Comunità una protezione analoga a<br />

quella esistente nella Comunità. 2. In caso di omonimia<br />

fra una denominazione protetta di un Paese<br />

terzo e una denominazione protetta della Comunità,<br />

la registrazione è concessa tenendo debitamente<br />

conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi<br />

di confusione. L’uso di siffatte denominazioni è<br />

autorizzato solo se il Paese d’origine del prodotto è<br />

chiaramente e visibilmente indicato sull’etichetta.<br />

Articolo 13 (8)<br />

1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:<br />

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto<br />

di una denominazione registrata <strong>per</strong> prodotti che<br />

non sono oggetto di registrazione, nella misura in<br />

cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati<br />

con questa denominazione o nella misura in<br />

cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare<br />

indebitamente la reputazione della denominazione<br />

protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o<br />

evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è<br />

indicata o se la denominazione protetta è una traduzione<br />

o è accompagnata da espressioni quali “genere”,<br />

“tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”<br />

o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole<br />

relativa alla provenienza, all’origine, alla<br />

natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata<br />

sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità<br />

o sui documenti relativi ai prodotti considerati non-<br />

214<br />

ché l’impiego, <strong>per</strong> la confezione, di recipienti che<br />

possono indurre in errore sull’origine; d) qualsiasi<br />

altra prassi che possa indurre in errore il pubblico<br />

sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione<br />

registrata contiene la denominazione di un prodotto<br />

agricolo o alimentare che è considerata generica,<br />

l’uso di questa denominazione generica <strong>per</strong> il<br />

prodotto agricolo o alimentare appropriato non è<br />

contrario al primo comma, lettera a) o b). 2. In deroga<br />

al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri<br />

possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che<br />

consentono l’impiego delle denominazioni registrate<br />

in virtù dell’articolo 17 <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo massimo<br />

di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione<br />

della registrazione, sempreché: - i prodotti siano<br />

stati legalmente immessi in commercio con tali<br />

denominazioni da almeno cinque anni prima della<br />

data di pubblicazione del presente regolamento; - le<br />

imprese abbiano legalmente immesso in commercio<br />

i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo<br />

le denominazioni durante il <strong>per</strong>iodo di cui<br />

al primo trattino, - dalle etichette risulti chiaramente<br />

la vera origine dei prodotti. Questa deroga non<br />

può tuttavia condurre alla libera immissione in<br />

commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato<br />

membro <strong>per</strong> il quale tali denominazioni erano vietate.<br />

3. Le denominazioni protette non possono diventare<br />

generiche. 4. Per quanto riguarda le denominazioni<br />

la cui registrazione è richiesta ai sensi dell’articolo<br />

5, il <strong>per</strong>iodo transitorio non su<strong>per</strong>iore a cinque<br />

anni può essere previsto, nel quadro dell’articolo<br />

7, paragrafo 5, lettera b), solo nel caso in cui<br />

un’opposizione sia stata dichiarata ricevibile in<br />

quanto la registrazione della denominazione proposta<br />

danneggerebbe l’esistenza di una denominazione<br />

totalmente o parzialmente omonima o l’esistenza<br />

di prodotti che si trovano legalmente sul mercato<br />

da almeno 5 anni prima della data di pubblicazione<br />

prevista all’articolo 6, paragrafo 2. Questo<br />

<strong>per</strong>iodo transitorio può essere previsto solo a condizione<br />

che le imprese abbiano legalmente immesso<br />

in commercio in modo continuativo tali denominazioni<br />

durante almeno i cinque anni che precedono la<br />

data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo<br />

2.<br />

(8) Articolo così modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE)<br />

n. 535/97.<br />

Articolo 14 (giurisprudenza)<br />

1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione<br />

geografica sia registrata conformemente al<br />

presente regolamento, la domanda di registrazione


di un marchio corrispondente ad una delle situazioni<br />

di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo<br />

di prodotto viene respinta, purché la domanda di<br />

registrazione del marchio sia presentata dopo la<br />

data della pubblicazione prevista all’articolo 6,<br />

paragrafo 2. I marchi registrati in modo contrario al<br />

primo comma sono annullati. Il presente paragrafo<br />

si applica anche quando la domanda di registrazione<br />

di un marchio è presentata prima della data di<br />

pubblicazione della domanda di registrazione prevista<br />

all’articolo 6,. paragrafo 2, purché tale pubblicazione<br />

avvenga prima della registrazione del marchio.<br />

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di<br />

un marchio corrispondente ad una delle situazioni<br />

di cui all’articolo 13, registrato in buona fede anteriormente<br />

alla data di presentazione della domanda<br />

di registrazione o della denominazione d’origine o<br />

dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante<br />

la registrazione di una denominazione d’origine<br />

o di un’indicazione geografica, qualora il marchio<br />

non incorra nella nullità o decadenza <strong>per</strong> i<br />

motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del<br />

Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri sui<br />

marchi, rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1,<br />

lettere c) e g) e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera<br />

b). 3. Una denominazione d’origine o un’indicazione<br />

geografica non è registrata qualora, tenuto conto<br />

della fama di un marchio, della notorietà e della<br />

durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione<br />

è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla<br />

vera identità del prodotto.<br />

Articolo 15<br />

La Commissione è assistita da un Comitato composto<br />

dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta<br />

dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante<br />

della Commissione sottopone al<br />

Comitato un progetto delle misure da adottare. Il<br />

Comitato formula il suo parere sul progetto entro un<br />

termine che il presidente può fissare in funzione<br />

dell’urgenza della questione in esame. Il parere è<br />

formulato alla maggioranza prevista dall’articolo<br />

148, paragrafo 2 del trattato <strong>per</strong> l’adozione delle<br />

decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta<br />

della Commissione. Nelle votazioni al Comitato,<br />

viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati<br />

membri la ponderazione definita all’articolo precitato.<br />

Il presidente non partecipa al voto. La<br />

Commissione adotta le misure previste qualora<br />

siano conformi al parere del Comitato. Se le misure<br />

previste non sono conformi al parere del Comitato,<br />

o in mancanza di parere, la Commissione sottopone<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

senza indugio al Consiglio una proposta in merito<br />

alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a<br />

maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha<br />

deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere<br />

dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la<br />

Commissione adotta le misure proposte.<br />

Articolo 16<br />

Le modalità di applicazione del presente regolamento<br />

sono adottate secondo la procedura di cui<br />

all’articolo 15.<br />

Articolo 17<br />

1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla<br />

data dell’entrata in vigore del presente regolamento,<br />

gli Stati membri comunicano alla Commissione<br />

quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette<br />

o, negli Stati membri in cui non vige un sistema<br />

di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano<br />

far registrare a norma del presente regolamento. Per<br />

l’Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui<br />

sopra decorre a partire dalla data di adesione (9) . 2. La<br />

Commissione registra, secondo la procedura prevista<br />

all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo<br />

1 conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non<br />

si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni<br />

generiche. 3. Gli Stati membri possono<br />

mantenere la protezione nazionale delle denominazioni<br />

comunicate in conformità del paragrafo 1 sino<br />

alla data in cui viene presa una decisione in merito<br />

alla registrazione.<br />

(9) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del<br />

capo V (Agricoltura), sezione A - III dell’allegato I al trattato di<br />

adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della<br />

Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea,<br />

nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.<br />

Articolo 18<br />

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi<br />

dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle<br />

Comunità europee.<br />

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi<br />

elementi e direttamente applicabile in ciascuno<br />

degli Stati membri.<br />

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.<br />

Per il Consiglio il presidente J. Gummer<br />

215


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Allegato I<br />

Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1<br />

- Birra - Acque minerali naturali e acque di sorgente<br />

- Bevande a base di estratti di piante -<br />

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della<br />

confetteria o della biscotteria - Gomme e resine<br />

naturali<br />

Allegato II (10)<br />

Prodotti agricoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1<br />

- Fieno - Oli essenziali - Sughero - Cocciniglia<br />

(prodotto greggio d’origine animale) - Fiori e piante<br />

ornamentali (11) .<br />

(10) Allegato così modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE)<br />

n. 1068/97.<br />

(11) Trattino aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

2796/2000.<br />

216


CAPITOLO 18<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE<br />

Il regolamento CEE n. 2568/91<br />

della commissione dell’11/07/91<br />

relativo alle caratteristiche degli oli<br />

d’oliva e degli oli di sansa d’oliva<br />

nonché ai metodi ad essi attinenti


De Agostini Professionale<br />

DIRITTO COMUNITARIO<br />

Aggiornamento alla GUCE 30/01/2001<br />

15. POLITICA AGRICOLA Interventi di mercato<br />

Reg. (CEE) n. 2568/91 del 11 luglio 1991 (1) .<br />

Regolamento della Commissione relativo alle caratteristiche<br />

degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva<br />

nonché ai metodi ad essi attinenti.<br />

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248. Entrato<br />

in vigore il 6 settembre 1991.<br />

La Commissione delle Comunità europee, visto il<br />

trattato che istituisce la Comunità economica europea,<br />

visto il regolamento n. 136/66/CEE del<br />

Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione<br />

di un’organizzazione comune dei mercati nel<br />

settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento<br />

(CEE) n. 3577/90, in particolare l’articolo<br />

35-bis, considerando che l’allegato del regolamento<br />

n. 136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni<br />

degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva<br />

commercializzati nei singoli Stati membri, nonché<br />

negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi;<br />

considerando che <strong>per</strong> poter distinguere i vari tipi di<br />

olio è opportuno definire le caratteristiche fisicochimiche<br />

di ciascuno di essi, nonché le caratteristiche<br />

organolettiche degli oli vergini, <strong>per</strong> garantire la<br />

purezza e la qualità dei prodotti in parola, salve le<br />

altre disposizioni vigenti in materia; considerando<br />

che è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta<br />

la Comunità la presenza delle caratteristiche dei<br />

vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i<br />

metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione<br />

organolettica; che occorre tuttavia autorizzare,<br />

durante un <strong>per</strong>iodo transitorio, il ricorso ad altri<br />

metodi di analisi applicati negli Stati membri pur<br />

prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati,<br />

saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo<br />

comune; considerando che la definizione delle<br />

caratteristiche fisico-chimiche degli oli d’oliva e dei<br />

metodi di analisi comporta l’adattamento delle note<br />

complementari del capitolo 15 della nomenclatura<br />

combinata; considerando che il metodo di valutazione<br />

delle caratteristiche organolettiche degli oli<br />

vergini implica la costituzione di comitati di assaggiatori<br />

selezionati ed es<strong>per</strong>ti e che è <strong>per</strong>tanto opportuno<br />

prevedere il termine necessario <strong>per</strong> la realizzazione<br />

di siffatta struttura; che, tenuto conto delle<br />

difficoltà che taluni Stati membri dovranno affrontare<br />

<strong>per</strong> la costituzione dei comitati di assaggio, è<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

opportuno autorizzare il ricorso ai comitati esistenti<br />

negli altri Stati membri; considerando che <strong>per</strong><br />

garantire il corretto funzionamento del sistema dei<br />

prelievi applicabili all’importazione di sanse di<br />

oliva, è opportuno prescrivere un metodo unico <strong>per</strong><br />

determinare il tenore in olio di questi prodotti; considerando<br />

che <strong>per</strong> non recare pregiudizio agli scambi<br />

è opportuno prevedere un <strong>per</strong>iodo limitato <strong>per</strong> lo<br />

smaltimento dell’olio condizionato prima dell’entrata<br />

in vigore del presente regolamento; considerando<br />

che è opportuno abrogare il regolamento<br />

(CEE) n. 1058/77 della Commissione, modificato<br />

da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88; considerando<br />

che il comitato di gestione <strong>per</strong> i grani non<br />

ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo<br />

presidente, ha adottato il presente regolamento:<br />

Articolo 1<br />

1. Sono considerati oli d’oliva vergini ai sensi del<br />

punto 1, lettere a), b) e c), dell’allegato del regolamento<br />

n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche<br />

sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei<br />

punti 1, 2 e 3 dell’allegato I del presente regolamento.<br />

2. È considerato olio d’oliva vergine lampante<br />

ai sensi del punto 1, lettera d), dell’allegato<br />

del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche<br />

sono conformi a quelle indicate nell’allegato<br />

I, punto 4, del presente regolamento. 3. È considerato<br />

olio d’oliva raffinato ai sensi del punto 2<br />

dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio<br />

le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate<br />

nell’allegato I, punto 5, del presente regolamento.<br />

4. È considerato olio d’oliva ai sensi del punto 3<br />

dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio<br />

le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate<br />

nell’allegato I, punto 6, del presente regolamento.<br />

5. È considerato olio di sansa d’oliva greggio ai<br />

sensi del punto 4 dell’allegato del regolamento n.<br />

136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono<br />

conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 7,<br />

del presente regolamento. 6. È considerato olio di<br />

sansa d’oliva raffinato ai sensi del punto 5 dell’allegato<br />

del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui<br />

caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato<br />

I, punto 8, del presente regolamento. 7. È<br />

considerato olio di sansa d’oliva ai sensi del punto<br />

6 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio<br />

le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate<br />

nell’allegato I, punto 9, del presente regolamento.<br />

8. Tuttavia, <strong>per</strong> le campagne di commercializzazione<br />

dal 1998/99 al 2000/2001 sono parimenti<br />

considerati oli d’oliva vergini ai sensi del punto 1,<br />

lettere a), b), c) o d), dell’allegato del regolamento<br />

219


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

n. 136/66/CEE gli oli sfusi o condizionati in imballaggi<br />

immediati aventi un contenuto netto pari o<br />

su<strong>per</strong>iore a 100 chilogrammi, totalmente originari<br />

del Marocco, che presentino caratteristiche conformi<br />

a quelle indicate nell’allegato I, punti 1, 2, 3 e 4,<br />

del presente regolamento e che, in deroga ai paragrafi<br />

1 e 2, abbiano un tenore in acido linolenico al<br />

massimo dell’1,0% (2) .<br />

(2) Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

2248/98.<br />

Articolo 2<br />

1. Le caratteristiche degli oli contemplati nell’allegato<br />

I sono determinate in base ai seguenti metodi<br />

di analisi: - <strong>per</strong> la determinazione degli acidi grassi<br />

liberi, espressi in <strong>per</strong>centuale di acido oleico, il<br />

metodo di cui all’allegato II, - <strong>per</strong> la determinazione<br />

dell’indice di <strong>per</strong>ossido, il metodo di cui all’allegato<br />

III, - <strong>per</strong> la determinazione degli alcoli alifatici,<br />

il metodo di cui all’allegato IV, - <strong>per</strong> la determinazione<br />

del contenuto di steroli, il metodo di cui<br />

all’allegato V, - <strong>per</strong> la determinazione dell’eritrodiolo<br />

+ uvaolo, il metodo di cui all’allegato VI, - <strong>per</strong><br />

la determinazione degli acidi grassi saturi in posizione<br />

2 del trigliceride, il metodo di cui all’allegato<br />

VII, - <strong>per</strong> la determinazione del tenore di trigliceridi,<br />

il metodo di cui all’allegato VIII, - <strong>per</strong> l’analisi<br />

spettrofotometrica, il metodo di cui all’allegato IX,<br />

- <strong>per</strong> la determinazione della composizione di acidi<br />

grassi, il metodo di cui all’allegato X “A” e X “B”,<br />

- <strong>per</strong> la determinazione dei solventi alogenati volatili,<br />

il metodo di cui all’allegato XI, - <strong>per</strong> la valutazione<br />

delle caratteristiche organolettiche degli oli<br />

d’oliva vergini, il metodo di cui all’allegato XII,<br />

applicato conformemente al paragrafo 2, - <strong>per</strong> la<br />

prova di raffinazione, il metodo di cui all’allegato<br />

XIII, - <strong>per</strong> la determinazione degli stigmastadieni, il<br />

metodo figurante nell’allegato XVII (3) , - <strong>per</strong> la<br />

determinazione della composizione dei trigliceridi<br />

con ECN42, il metodo figurante nell’allegato<br />

XVIII (4) . 2. L’analista competente in analisi sensoria<br />

o assistito da <strong>per</strong>iti, procede alla valutazione delle<br />

caratteristiche organolettiche secondo la procedura<br />

descritta nella scheda di assaggio di cui all’allegato<br />

XII (5) . Qualora l’analista constati caratteristiche<br />

organolettiche diverse da quelle risultanti dalla<br />

denominazione del prodotto, è tenuto a fare esaminare<br />

il campione da un comitato di assaggio,<br />

conformemente alle disposizioni dell’allegato XII.<br />

Ogni analisi di revisione è effettuata dal comitato di<br />

assaggio conformemente alle dette disposizioni. Per<br />

la valutazione delle caratteristiche organolettiche<br />

220<br />

nel corso delle o<strong>per</strong>azioni legate al regime d’intervento<br />

il comitato di assaggio procede a tale valutazione<br />

conformemente all’allegato XII. 3. Il prelievo<br />

dei campioni <strong>per</strong> la determinazione delle caratteristiche<br />

degli oli indicate nell’allegato I si effettua<br />

secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN<br />

ISO 5555, relative alla preparazione dei campioni<br />

<strong>per</strong> le prove e al campionamento (6) .<br />

(3) Trattino aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

656/95.<br />

(4) Trattino aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

2472/97.<br />

(5) Comma così modificato dall’articolo 1 del regolamento (CEE)<br />

n. 1683/92.<br />

(6) Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.<br />

2248/98 e successivamente così sostituito dall’articolo 1 del regolamento<br />

(CE) n. 379/1999.<br />

Articolo 3<br />

Fino al 28 febbraio 1993 (7) , l’introduzione dei metodi<br />

di analisi contemplati all’articolo 2 non osta a che<br />

gli Stati membri adottino altri metodi provati e<br />

scientificamente affidabili, a condizione di non<br />

ostacolare la libera circolazione dei prodotti riconosciuti<br />

conformi alla normativa di applicazione dei<br />

metodi comunitari. Gli Stati membri interessati<br />

notificano tali altri metodi alla Commissione prima<br />

di applicarli. Qualora uno di questi altri metodi<br />

dovesse dare un risultato diverso da quello ottenuto<br />

con l’applicazione del metodo comune, si tiene<br />

conto solo del risultato ottenuto con l’applicazione<br />

del metodo comune.<br />

(7) Data inizialmente sostituita dall’articolo 1 del regolamento<br />

(CEE) n. 3288/92 e successivamente così sostituita dall’articolo 1<br />

del regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

Articolo 3-bis (8)<br />

In caso di divergenza sulle caratteristiche organolettiche<br />

di un olio oggetto di scambi commerciali, le<br />

parti interessate possono rivolgersi a un comitato di<br />

assaggio riconosciuto di loro scelta.<br />

(8) Articolo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n.<br />

3288/92.<br />

Articolo 3-ter (9)<br />

Qualora si constati che le caratteristiche organolettiche<br />

di un olio sono diverse da quelle proprie alla<br />

sua denominazione, lo Stato membro interessato<br />

applica sanzioni pecuniarie amministrative, la cui<br />

entità è stabilita in base alla gravità dell’irregolarità<br />

accertata, ferme restando altre sanzioni eventuali.<br />

Ai fini della valutazione dell’irregolarità si tiene<br />

conto, in particolare, dell’evoluzione naturale delle


caratteristiche di un olio che sia stato conservato in<br />

condizioni normali. All’inizio di ogni semestre gli<br />

Stati membri informano la Commissione in merito<br />

al numero e alla natura delle irregolarità constatate,<br />

nonché in merito alle sanzioni irrogate nel semestre<br />

precedente.<br />

(9) Articolo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n.<br />

3288/92.<br />

Articolo 4 (10)<br />

1. Ai fini della valutazione delle caratteristiche<br />

organolettiche, gli Stati membri costituiscono comitati<br />

di assaggio incaricati del controllo ufficiale di<br />

dette caratteristiche, i quali rispondano ai seguenti<br />

requisiti: - essere costituiti da assaggiatori selezionati<br />

e formati secondo le norme previste dal metodo<br />

di cui all’allegato XII; - possedere le attrezzature<br />

e il materiale necessari <strong>per</strong> procedere alla valutazione<br />

organolettica secondo le norme previste dal<br />

metodo succitato; - utilizzare il vocabolario proprio<br />

dell’analisi sensoria dell’olio d’oliva, il foglio del<br />

profilo e la tabella di punteggio previsti dal medesimo<br />

metodo; - impegnarsi ad eseguire le valutazioni<br />

organolettiche previste a livello comunitario o internazionale<br />

all’atto di controlli <strong>per</strong>iodici o di sessioni<br />

di armonizzazione dei criteri di <strong>per</strong>cezione; - impegnarsi<br />

a comunicare annualmente alla Commissione<br />

tutte le informazioni concernenti i cambiamenti<br />

intervenuti nella composizione del comitato e il<br />

numero di valutazioni effettuate in veste di comitato<br />

riconosciuto. Ciascuno Stato membro procede al<br />

riconoscimento dei comitati costituiti sul suo territorio<br />

in possesso dei requisiti di cui sopra e tra questi,<br />

ne designa uno o più d’uno, incaricati delle analisi<br />

di revisione. I comitati istituiti dagli Stati membri<br />

anteriormente al 1° novembre 1992 secondo le<br />

norme previste dal metodo di cui all’allegato XII si<br />

considerano riconosciuti ai sensi del presente articolo.<br />

Ogni Stato membro comunica alla<br />

Commissione e agli altri Stati membri l’elenco dei<br />

comitati riconosciuti. 2. Lo Stato membro che<br />

incontri difficoltà <strong>per</strong> la costituzione di un comitato<br />

di assaggio sul proprio territorio può ricorrere ad un<br />

comitato di assaggio riconosciuto da un altro Stato<br />

membro. 3. Ogni Stato membro compila l’elenco<br />

dei comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali<br />

o interprofessionali in conformità del<br />

paragrafo 1 e controlla il rispetto di dette norme.<br />

(10) Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CEE)<br />

n. 3288/92.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Articolo 5 (11)<br />

Le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della<br />

nomenclatura combinata di cui all’allegato I del<br />

regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, sono<br />

sostituite da quelle che figurano nell’allegato XIV<br />

del presente regolamento.<br />

(11) Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CEE)<br />

n. 183/93.<br />

Articolo 6<br />

1. Il tenore in olio delle sanse e degli altri residui<br />

dell’estrazione dell’olio (codice NC 2306 90 11 e<br />

2306 90 19) è determinato conformemente al metodo<br />

che figura nell’allegato XV. 2. Il tenore in olio di<br />

cui al paragrafo 1 è espresso in <strong>per</strong>centuale del suo<br />

peso rispetto a quello della sostanza secca.<br />

Articolo 7<br />

Si applicano le disposizioni comunitarie relative<br />

alla presenza di sostanze indesiderabili diverse da<br />

quelle di cui all’allegato XI.<br />

Articolo 8<br />

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione<br />

le misure adottate <strong>per</strong> l’applicazione del presente<br />

regolamento. 2. Ogni Stato membro comunica alla<br />

Commissione, alla fine di ogni semestre, un riassunto<br />

dei dati analitici delle determinazioni effettuati<br />

nel corso del semestre precedente. Detti risultati<br />

sono esaminati dal comitato di gestione dei<br />

grassi secondo la procedura prevista all’articolo 39<br />

del regolamento n. 136/66/CEE.<br />

Articolo 9<br />

Il regolamento (CEE) n. 1058/77 è abrogato.<br />

Articolo 10<br />

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo<br />

giorno successivo a quello della pubblicazione nella<br />

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.<br />

Tuttavia, il metodo che figura nell’allegato XII<br />

viene applicato a decorrere dal 1° novembre<br />

1992 (12) , salvo <strong>per</strong> quanto riguarda le o<strong>per</strong>azioni<br />

legate all’intervento. Questo metodo non si applica<br />

all’olio d’oliva vergine condizionato anteriormente<br />

al 1° novembre 1992 (13) . 2. Il presente regolamento<br />

non si applica agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva<br />

condizionati anteriormente all’entrata in vigore<br />

del presente regolamento e commercializzati fino al<br />

31 ottobre 1992.<br />

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi<br />

221


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

elementi e direttamente applicabile in ciascuno<br />

degli Stati membri.<br />

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 1991.<br />

Per la Commissione Ray Mac Sharry membro della<br />

Commissione.<br />

(12) Data così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n.<br />

3682/91.<br />

(13) Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n.<br />

3288/92.<br />

Allegato I (14)<br />

(14) Allegato inizialmente modificato dal regolamento (CEE) n.<br />

1429/92 e dal regolamento (CEE) n. 183/93, poi sostituito dal<br />

regolamento (CE) n. 656/95 e da ultimo così sostituito dal regolamento<br />

(CE) n. 2472/97.<br />

Allegato II (15)<br />

Determinazione dell’acidità<br />

1. OGGETTO<br />

Determinazione degli acidi grassi liberi negli oli<br />

d’oliva. Il tenore in acidi grassi liberi viene espresso<br />

mediante l’acidità calcolata in modo convenzionale.<br />

1.1. Principio<br />

Dissoluzione di una aliquota della sostanza da analizzare<br />

in una miscela di solventi, poi titolazione<br />

degli acidi grassi liberi presenti mediante una soluzione<br />

etanolica di idrossido di potassio.<br />

1.2. Reattivi<br />

Tutti i reattivi devono essere di qualità analitica<br />

riconosciuta; l’acqua impiegata dev’essere acqua<br />

distillata o di purezza equivalente.<br />

1.2.1. Etere dietilico - etanolo al 95% (V/V), miscela<br />

1 - 1 in volume.<br />

Nota: l’etere etilico è molto infiammabile e può formare<br />

<strong>per</strong>ossidi esplosivi. Esso deve <strong>per</strong>tanto essere<br />

usato con precauzioni particolari.<br />

Neutralizzare esattamente al momento dell’impiego<br />

con la soluzione di idrossido di potassio (1.2.2) in<br />

presenza di 0,3 ml della soluzione di fenolftaleina<br />

(1.2.3) <strong>per</strong> 100 ml di miscela.<br />

Nota: se non è possibile usare l’etere etilico, si può<br />

ricorrere a una miscela di solventi costituita da etanolo<br />

e da toluene. Se necessario, l’etanolo può<br />

essere sostituito dal 2-propanolo.<br />

1.2.2. Idrossido di potassio, soluzione etanolica titolata<br />

c(KOH) all’incirca 0,1 mol oppure, se necessario,<br />

c(KOH) 0,5 mol circa (16) . La concentrazione<br />

222<br />

esatta della soluzione etanolica di idrossido di<br />

potassio deve essere nota e verificata immediatamente<br />

prima dell’uso. Impiegare una soluzione preparata<br />

almeno 5 giorni prima dell’uso e decantata in<br />

un flacone di vetro bruno chiuso con un tappo di<br />

gomma. La soluzione deve essere incolore o giallo<br />

pallida.<br />

Nota: una soluzione incolore stabile di idrossido di<br />

potassio può essere preparata come segue. Portare<br />

e mantenere <strong>per</strong> un’ora all’ebollizione a ricadere<br />

1.000 ml di etanolo con 8 g di idrossido di potassio<br />

e 0,5 g di trucioli di alluminio. Distillare immediatamente.<br />

Sciogliere nel distillato il quantitativo<br />

necessario di idrossido di potassio. Lasciar riposare<br />

<strong>per</strong> parecchi giorni e decantare il liquido chiaro<br />

sopranatante del precipitato di carbonato di potassio.<br />

La soluzione può essere preparata altresì senza<br />

distillazione, come segue. A 1.000 ml di etanolo<br />

aggiungere 4 ml di butilato di alluminio e lasciar<br />

riposare la miscela <strong>per</strong> qualche giorno. Decantare<br />

il liquido sopranatante e sciogliervi il quantitativo<br />

necessario di idrossido di potassio. Questa soluzione<br />

è pronta <strong>per</strong> l’uso.<br />

1.2.3. Fenolftaleina, soluzione di 10 g/l in etanolo al<br />

95-96% (V/V) o blu alcalino (nel caso di sostanze<br />

grasse fortemente colorate), soluzione di 20 g/l nell’etanolo<br />

al 95-96% (V/V).<br />

1.3. Apparecchiatura<br />

Materiale corrente da laboratorio, in particolare:<br />

1.3.1. Bilancia analitica.<br />

1.3.2. Beuta, avente una capacità di 250 ml.<br />

1.3.3. Buretta, avente una capacità di 10 ml, graduata<br />

in 0,05 ml.<br />

1.4. Modo di o<strong>per</strong>are<br />

1.4.1. Preparazione del campione da analizzare. La<br />

determinazione si effettua sul campione filtrato, se<br />

la somma umidità + impurezze è inferiore all’1%,<br />

sul campione tal quale.<br />

1.4.2. Sostanza da analizzare.<br />

Prelevare un’aliquota della sostanza da analizzare, a<br />

seconda del numero di acidità presunto, secondo le<br />

indicazioni della seguente tabella.<br />

Numero di acidità presunto. Massa della sostanza<br />

da analizzare. Precisione della pesata della sostanza<br />

da(in g) analizzare (in g) < 1200,051 a 4 100,024 a


152,50,0115 a 750,50,001 > 750,10,0002. Pesare la<br />

sostanza da analizzare nella beuta (1.3.2).<br />

1.4.3. Determinazione Sciogliere l’aliquota di<br />

sostanza da analizzare (1.4.2) in 50-150 ml della<br />

miscela etere etilico/etanolo (1.2.1) precedentemente<br />

neutralizzata. Titolare, agitando, con la soluzione di<br />

idrossido di potassio di 0,1 mol/l (1.2.2) (vedi nota 2)<br />

fino a viraggio dell’indicatore (colorazione rosa della<br />

fenolftaleina <strong>per</strong>sistente <strong>per</strong> almeno 10 s) (17) .<br />

Nota 1: La soluzione etanolica titolata di idrossido<br />

di potassio (1.2.2) può essere sostituita con una<br />

soluzione acquosa di idrossido di potassio o di<br />

sodio se il volume d’acqua introdotto non comporta<br />

una separazione di fasi.<br />

Nota 2: Se il quantitativo necessario di soluzione di<br />

idrossido di potassio di 0,1 mol/l su<strong>per</strong>a i 10 ml,<br />

usare una soluzione di 0,5 mol/l.<br />

Nota 3: Se la soluzione diventa torbida durante la<br />

titolazione, aggiungere un quantitativo sufficiente<br />

della miscela di solventi (1.2.1) <strong>per</strong> ottenere una<br />

soluzione chiara.<br />

1.5. Espressione dell’acidità come % di acido oleico.<br />

L’acidità espressa come <strong>per</strong>centuale in massa, è pari<br />

a: V x c x M/1.000 x 100/m = V x c x M / 10 x m<br />

dove: V = è il volume, in millilitri, della soluzione<br />

titolata di idrossido di potassio usata; c = è la concentrazione<br />

esatta, in moli <strong>per</strong> litro, della soluzione<br />

titolata di idrossido di potassio usata; M = è il peso<br />

molare, in grammi <strong>per</strong> mole, dell’acido adottato <strong>per</strong><br />

l’espressione del risultato (acido oleico = 282); m =<br />

è il peso, in grammi, della sostanza da analizzare.<br />

Prendere come risultato la media aritmetica di due<br />

determinazioni.<br />

(15) Allegato così modificato dal regolamento (CE) n. 183/93.<br />

(16) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(17) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

Allegato III<br />

Determinazione del numero di <strong>per</strong>ossidi<br />

1. OGGETTO<br />

Si tratta di un metodo <strong>per</strong> la determinazione del<br />

numero di <strong>per</strong>ossidi in oli e grassi.<br />

2. CAMPO D’APPLICAZIONE<br />

Oli e grassi animali e vegetali.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

3. DEFINIZIONE<br />

Il numero di <strong>per</strong>ossidi è il quantitativo delle sostanze<br />

presenti nel campione, espresse in milliequivalenti di<br />

ossigeno attivo <strong>per</strong> kg, che ossidano lo ioduro di<br />

potassio nelle condizioni che vengono descritte.<br />

4. PRINCIPIO<br />

Trattamento della sostanza in esame, sciolta in<br />

acido acetico e cloroformio, con una soluzione di<br />

ioduro di potassio. Titolazione dello iodio liberato<br />

con soluzione di tiosolfato di sodio standardizzata.<br />

5. APPARECCHIATURA<br />

Tutta l’apparecchiatura usata dev’essere esente da<br />

sostanze riducenti od ossidanti.<br />

Nota: Non ungere le su<strong>per</strong>fici smerigliate.<br />

5.1. Ditale di vetro da 3 ml.<br />

5.2. Palloni a collo e tappo smerigliato, aventi una<br />

capacità di circa 250 ml, previamente asciugati e<br />

riempiti di gas puro, secco inerte (azoto o, di preferenza,<br />

anidride carbonica) (18) .<br />

5.3. Buretta da 25 o 50 ml, graduata in 0,1 ml.<br />

6. REAGENTI<br />

6.1. Cloroformio, di qualità <strong>per</strong> reagente analitico,<br />

liberato dall’ossigeno facendovi gorgogliare una<br />

corrente di gas inerte puro e secco.<br />

6.2. Acido acetico glaciale, di qualità <strong>per</strong> analisi,<br />

liberato dall’ossigeno facendovi gorgogliare una<br />

corrente di gas puro e secco.<br />

6.3. Ioduro di potassio, soluzione acquosa satura, di<br />

recente preparazione, esente da iodio e da iodati.<br />

6.4. Tiosolfato di sodio, 0,01 o 0,02 N, soluzione<br />

acquosa accuratamente standardizzata immediatamente<br />

prima dell’uso.<br />

6.5. Soluzione di amido, dis<strong>per</strong>sione acquosa di 10<br />

g/l, di recente preparazione da amido naturale solubile.<br />

7. CAMPIONE<br />

Prelevare il campione e conservarlo al riparo dalla<br />

luce, tenendolo al fresco e mettendolo in contenitori<br />

di vetro completamente riempiti, sigillati ermeticamente<br />

con tappi a smeriglio o di sughero.<br />

223


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

8. PROCEDIMENTO<br />

La prova dev’essere effettuata alla luce del giorno<br />

diffusa oppure alla luce artificiale. Pesare in un ditale<br />

di vetro (5.1) oppure, in mancanza, in un pallone<br />

(5.2) con l’approssimazione di 0,001 g, una massa<br />

del campione conformemente alla seguente tabella<br />

e al numero di <strong>per</strong>ossidi previsto: Numero di <strong>per</strong>ossidi<br />

previsto (meq) Peso della sostanza da analizzare<br />

(in g) 0 - 125,0 - 2,012 - 202,0 - 1,220 - 301,2 -<br />

0,830 - 500,8 - 0,550 - 900,5 - 0,3 Stappare un pallone<br />

(5.2) ed introdurre il ditale di vetro contenente<br />

la sostanza da analizzare. Aggiungere 10 ml di cloroformio<br />

(6.1). Sciogliere la sostanza da analizzare<br />

rapidamente, agitando. Aggiungere 15 ml di acido<br />

acetico (6.2), quindi 1 ml di soluzione di ioduro di<br />

potassio (6.3). Ritappare rapidamente, agitare <strong>per</strong> 1<br />

minuto e lasciar riposare <strong>per</strong> 5 minuti esatti al riparo<br />

dalla luce, ad una tem<strong>per</strong>atura compresa tra 15 e<br />

25 °C. Aggiungere circa 75 ml di acqua distillata.<br />

Titolare lo iodio liberato con una soluzione di tiosolfato<br />

di sodio (6.4) (soluzione 0,002 N <strong>per</strong> valori<br />

previsti inferiori a 12 e soluzione 0,01 N <strong>per</strong> valori<br />

previsti su<strong>per</strong>iori a 12) agitando vigorosamente,<br />

usando la soluzione di amido (6.5) come indicatore.<br />

Eseguire due determinazioni sullo stesso campione<br />

di sostanza. Eseguire contemporaneamente una<br />

prova in bianco. Se il risultato del bianco su<strong>per</strong>a<br />

0,05 ml di soluzione 0,01 N di tiosolfato di sodio<br />

(6.4), sostituire i reagenti impuri.<br />

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

Il numero di <strong>per</strong>ossidi (P.V.), espresso in milliequivalenti<br />

di ossigeno attivo <strong>per</strong> kg, viene dato dalla<br />

formula:<br />

P.V. = V x T / m x 1.000<br />

dove: V = è il numero di ml della soluzione standardizzata<br />

di tiosolfato di sodio (6.4) usata <strong>per</strong> la<br />

prova, corretto in modo da tener conto della prova<br />

in bianco. T = è la normalità esatta della soluzione<br />

di tiosolfato di sodio (6.4) usata. m = è il peso in g<br />

della sostanza da analizzare.<br />

Considerare come risultato la media aritmetica delle<br />

due determinazioni eseguite.<br />

(18) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

Allegato IV (19)<br />

Determinazione del contenuto di cere mediante<br />

gascromatografia con colonna capillare<br />

1. OGGETTO<br />

Il metodo descrive un procedimento <strong>per</strong> la determi-<br />

224<br />

nazione del contenuto di cere di alcune sostanze<br />

grasse, nelle condizioni di prova. Il metodo può<br />

essere impiegato in particolare <strong>per</strong> differenziare l’olio<br />

di oliva di pressione da quello di estrazione (olio<br />

di sansa).<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa, addizionata di opportuno standard<br />

interno, viene frazionata mediante cromatografia<br />

su colonna di gel di silice idratato; la frazione<br />

eluita <strong>per</strong> prima nelle condizioni di prova (avente<br />

polarità inferiore a quella dei trigliceridi) viene<br />

recu<strong>per</strong>ata e quindi analizzata direttamente mediante<br />

gascromatografia in colonna capillare.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Beuta da 25 ml.<br />

3.2. Colonna in vetro <strong>per</strong> cromatografia avente diametro<br />

interno 15,0 mm e altezza 30-40 cm.<br />

3.3. Gascromatografo adeguato con colonna capillare,<br />

dotato di sistema di introduzione diretta in<br />

colonna costituito da:<br />

3.3.1. Forno a termostato <strong>per</strong> le colonne, idoneo a<br />

mantenere la tem<strong>per</strong>atura desiderata con la precisione<br />

di ± 1 °C.<br />

3.3.2. Iniettore a freddo <strong>per</strong> introduzione diretta in<br />

colonna.<br />

3.3.3. Rivelatore a ionizzazione di fiamma e convertitore-amplificatore.<br />

3.3.4. Registratore-integratore idoneo <strong>per</strong> il funzionamento<br />

con il convertitore-amplificatore (3.3.3),<br />

con tempo di risposta non su<strong>per</strong>iore a 1 s, e con<br />

velocità della carta variabile.<br />

3.3.5. Colonna capillare in vetro o silice fusa, lunga<br />

10-15 mm, diametro interno 0,25-0,32 mm, internamente<br />

rico<strong>per</strong>ta con liquido SE-52 o SE-54 equivalenti,<br />

con spessore uniforme compreso fra 0,10 e<br />

0,30 mm.<br />

3.4. Microsiringa <strong>per</strong> on-column da 10 ml con ago<br />

cementato.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Gel di silice 70-230 mesh art. 7754 Merck. Il<br />

gel di silice è posto in muffola a 500 °C <strong>per</strong> 4 h.


Dopo raffreddamento è addizionato del 2% di<br />

acqua. Si agita bene allo scopo di omogeneizzare la<br />

massa. Si conserva al buio almeno <strong>per</strong> 12 h prima<br />

del suo impiego.<br />

4.2. n-Esano, <strong>per</strong> cromatografia.<br />

4.3. Etere etilico, <strong>per</strong> cromatografia.<br />

4.4. n-Eptano, <strong>per</strong> cromatografia.<br />

4.5. Soluzione campione di lauril arachidato, allo<br />

0,1% (m/v) in esano (standard interno).<br />

4.6. Gas vettore: idrogeno, puro <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

4.7. Gas ausiliari: - idrogeno, puro <strong>per</strong> gascromatografia;<br />

- aria, pura <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Separazione della frazione delle cere.<br />

5.1.1. Mettere in sospensione 15 g di gel di silice<br />

idratato al 2% in n-esano anidro e introdurli nella<br />

colonna. Dopo assestamento spontaneo si completa<br />

lo stesso mediante l’uso di un vibratore elettrico <strong>per</strong><br />

rendere più omogeneo il letto cromatografico. Si<br />

<strong>per</strong>colano 30 ml di n-esano allo scopo di allontanare<br />

le eventuali impurezze.<br />

5.1.2. Conduzione della cromatografia su colonna.<br />

Nella beuta da 25 ml si pesano esattamente circa<br />

500 mg di campione, si addiziona dell’opportuna<br />

quantità di standard interno, in funzione del presunto<br />

contenuto di cere. Ad esempio si aggiungono 0, 1<br />

mg di lauril arachidato nel caso di olio di oliva e<br />

0,25-0,50 mg nel caso di olio di sansa. Il campione<br />

così preparato viene trasferito nella colonna cromatografica<br />

preparata come a 5.1.1., aiutandosi con<br />

due porzioni da 2 ml cadauna di n-esano. Si lascia<br />

fluire il solvente fino ad un battente di 1 mm. A questo<br />

punto inizia l’eluizione cromatografica raccogliendo<br />

140 ml di miscela n-esano/etere-etilico nel<br />

rapporto 99:1, rispettando un flusso di circa 15<br />

gocce ogni 10 s (2,1 ml/min). La frazione così ottenuta<br />

viene evaporata mediante evaporatore rotante<br />

sino quasi a secchezza, si allontanano gli ultimi 2 o<br />

3 ml con l’aiuto di un debole flusso di azoto e si<br />

riprende il tutto con 10 ml di n-eptano.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

5.2. Analisi gascromatografica.<br />

5.2.1. O<strong>per</strong>azioni preliminari, condizionamento<br />

della colonna.<br />

5.2.1.1. Si installa nel gascromatografo la colonna,<br />

collegando il terminale di ingresso connesso col sistema<br />

on column, e il terminale di uscita al rivelatore. Si<br />

eseguono i controlli generali del complesso gascromatografico<br />

(tenuta dei circuiti dei gas, efficienza del<br />

rivelatore e del sistema di registrazione, ecc.).<br />

5.2.1.2. Se la colonna è messa in uso <strong>per</strong> la prima<br />

volta è consigliabile procedere al suo condizionamento.<br />

Si fa fluire un leggero flusso di gas attraverso<br />

la colonna stessa, quindi si accende il complesso<br />

gascromatografico e si inizia un riscaldamento graduale<br />

fino a raggiungere una tem<strong>per</strong>atura di almeno<br />

20 °C su<strong>per</strong>iore a quella di esercizio (nota). Si mantiene<br />

tale tem<strong>per</strong>atura <strong>per</strong> almeno 2 h, quindi si<br />

porta il complesso alle condizioni di funzionamento<br />

(regolazione del flusso dei gas, accensione della<br />

fiamma, collegamento con il registratore elettronico,<br />

regolazione della tem<strong>per</strong>atura della camera <strong>per</strong><br />

la colonna, del rivelatore, ecc.) e si registra il segnale<br />

ad una sensibilità almeno 2 volte su<strong>per</strong>iore a<br />

quella prevista <strong>per</strong> l’esecuzione dell’analisi. Il tracciato<br />

della linea di base deve risultare lineare, esente<br />

da picchi di qualsiasi natura, e non deve presentare<br />

deriva. Una deriva rettilinea negativa indica<br />

im<strong>per</strong>fetta tenuta delle connessioni della colonna,<br />

una deriva positiva indica un insufficiente condizionamento<br />

della colonna.<br />

Nota: La tem<strong>per</strong>atura di condizionamento deve in<br />

ogni caso essere inferiore di almeno 20 °C alla tem<strong>per</strong>atura<br />

massima prevista <strong>per</strong> il liquido di ripartizione<br />

impiegato.<br />

5.2.2. Scelta delle condizioni o<strong>per</strong>ative.<br />

5.2.2.1. Condizioni o<strong>per</strong>ative di massima sono le<br />

seguenti: - tem<strong>per</strong>atura della colonna: inizio a 80<br />

°C, quindi incremento di 30 °C/min fino a 120 °C,<br />

poi programmata di 5 °C/min fino a 340 °C; - tem<strong>per</strong>atura<br />

del rilevatore: 350 °C; - velocità lineare del<br />

gas di trasporto: idrogeno 20-35 cm/s; - sensibilità<br />

strumentale: da 4 a 16 volte l’attenuazione minima;<br />

- sensibilità di registrazione: 1-2 mV fondo scala; -<br />

velocità della carta: 30 cm/h; - quantità di sostanza<br />

iniettata: 0,5-1 ml di soluzione. Tali condizioni possono<br />

essere modificate in funzione delle caratteristiche<br />

della colonna e del gascromatografo (in<br />

modo da ottenere cromatogrammi che soddisfino le<br />

225


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

condizioni seguenti: il tempo di ritenzione dello<br />

standard interno C32 deve essere 25 ± 2 min e il<br />

picco delle cere più rappresentativo deve essere<br />

contenuto tra il 60 e il 100% fondo scala).<br />

5.2.2.2. I parametri di integrazione dei picchi<br />

dovranno essere impostati in modo da ottenere una<br />

corretta valutazione delle aree dei picchi che vengono<br />

presi in considerazione.<br />

5.2.3. Esecuzione dell’analisi.<br />

5.2.3.1. Con la microsiringa da 10 ml si preleva 1<br />

ml di soluzione; si alza lo stantuffo della siringa in<br />

modo che l’ago sia vuoto. Si introduce l’ago attraverso<br />

il dispositivo di iniezione e dopo 1-2 s si inietta<br />

rapidamente e si estrae quindi lentamente l’ago<br />

dopo circa 5 s.<br />

5.2.3.2. Si effettua la registrazione fino a completa<br />

eluizione delle cere. La linea di base deve essere<br />

sempre corrispondente ai requisiti richiesti<br />

(5.2.1.2).<br />

5.2.4. Identificazione dei picchi L’identificazione<br />

dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di<br />

ritenzione e <strong>per</strong> paragone con miscele di cere a<br />

tempi di ritenzione noti, analizzate nelle medesime<br />

condizioni. Nella fig. 1 è riportato un cromatogramma<br />

delle cere di un olio di oliva vergine.<br />

5.2.5. Valutazione quantitativa.<br />

5.2.5.1. Si procede al calcolo con l’integratore delle<br />

aree dei picchi dello standard interno e degli esteri<br />

alifatici da C40 a C46.<br />

5.2.5.2. Si calcola il contenuto di ogni singolo estere,<br />

in mg/kg di sostanza grassa come segue:<br />

singolo estere (mg/kg) = Ax · ms · 1000 / As · m<br />

dove: Ax = area del picco del singolo estere; As =<br />

area del picco del lauril arachidato; ms = massa di<br />

lauril arachidato aggiunta, in milligrammi; m =<br />

massa di campione prelevato <strong>per</strong> la determinazione,<br />

in grammi.<br />

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

Si riportano i contenuti delle singole cere, e la loro<br />

somma in mg/kg di sostanza grassa.<br />

Appendice<br />

Determinazione della velocità lineare del gas<br />

Nel gascromatografo, regolato alle normali condi-<br />

226<br />

zioni o<strong>per</strong>ative, si iniettano 1-3 ml di metano (o propano)<br />

e si cronometra il tempo che il gas impiega a<br />

<strong>per</strong>correre la colonna, dal momento dell’iniezione<br />

al momento dell’uscita del picco (tM). La velocità<br />

lineare in cm/s è data da L/tM in cui L è la lunghezza<br />

della colonna in centimetri e tM è il tempo<br />

cronometrato in s.<br />

I.S. = Standard interno Estere C 32 1 = Esteri C36<br />

2 = Esteri C38 3 = Esteri C40 4 = Esteri C42 5 =<br />

Esteri C44 6 = Esteri C46<br />

(19) Allegato così sostituito dal regolamento (CEE) n. 183/93 e<br />

successivamente così modificato dal regolamento (CE) n. 177/94.<br />

Allegato V (20)<br />

Determinazione della composizione e del contenuto<br />

di steroli mediante gascromatografia con colonna<br />

capillare<br />

1. OGGETTO<br />

Il metodo descrive un procedimento <strong>per</strong> la determinazione<br />

del contenuto di steroli, singoli e totali,<br />

delle sostanze grasse.<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa, addizionata di a-colestanolo<br />

quale standard interno, è saponificata con idrossido<br />

di potassio in soluzione etanolica, quindi l’insaponificabile<br />

viene estratto con etere etilico.<br />

Dall’insaponificabile estratto è separata la frazione<br />

sterolica mediante cromatografia su placca di gel di<br />

silice basica; gli steroli recu<strong>per</strong>ati dal gel di silice<br />

vengono trasformati in trimetilsilileteri ed analizzati<br />

mediante gascromatografia in colonna capillare.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Matraccio da 250 ml, munito di refrigerante a<br />

ricadere con giunti a smeriglio.<br />

3.2. Imbuti separatori da 500 ml.<br />

3.3. Matracci da 250 ml.<br />

3.4. Attrezzatura completa <strong>per</strong> analisi cromatografica<br />

su strato sottile, <strong>per</strong> lastre di vetro 20 x 20 cm.<br />

3.5. Lampada a luce ultravioletta, con lunghezza<br />

d’onda 366 o 254 nm.<br />

3.6. Microsiringhe da 100 ml e 500 ml.


3.7. Imbuto cilindrico filtrante a setto poroso G 3<br />

(porosità 15-40 mm) di diametro circa 2 cm e altezza<br />

circa 5 cm, con attacco idoneo <strong>per</strong> filtrazione<br />

sotto vuoto e giunto smerigliato maschio 12/21.<br />

3.8. Beuta <strong>per</strong> vuoto da 50 ml con giunto femmina<br />

smerigliato 12/21 adattabile all’imbuto filtrante (3.7.).<br />

3.9. Provetta da 10 ml a fondo conico con tappo a<br />

tenuta.<br />

3.10. Gascromatografo idoneo <strong>per</strong> il funzionamento<br />

con colonna capillare, dotato di sistema di splittaggio,<br />

costituito da:<br />

3.10.1. Camera termostatica <strong>per</strong> le colonne, idonea<br />

a mantenere la tem<strong>per</strong>atura desiderata con la precisione<br />

di ± 1 °C.<br />

3.10.2. Complesso di vaporizzazione termoregolabile<br />

con elemento vaporizzante in vetro <strong>per</strong>silanizzato.<br />

3.10.3. Rivelatore a ionizzazione di fiamma e convertitore-amplificatore.<br />

3.10.4. Registratore-integratore idoneo <strong>per</strong> il funzionamento<br />

con il convertitore-amplificatore<br />

(3.10.3.), con tempo di risposta non su<strong>per</strong>iore a 1<br />

secondo e con velocità della carta variabile.<br />

3.11. Colonna capillare in vetro o silice fusa, lunga<br />

20 + 30 m, diametro interno 0,25 + 0,32 mm, internamente<br />

rico<strong>per</strong>ta con liquido SE-52 o SE-54 o<br />

equivalenti, con spessore uniforme compreso fra<br />

0,10 e 0,30 mm.<br />

3.12. Microsiringa <strong>per</strong> gascromatografia da 10 ml<br />

con ago cementato.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Potassio idrossido, soluzione etanolica circa 2<br />

N: si sciolgono, sotto raffreddamento, 130 g di<br />

idrossido di potassio (titolo minimo 85%) in 200 ml<br />

di acqua distillata, quindi si porta ad 1 litro con etanolo.<br />

La soluzione si conserva in bottiglie di vetro<br />

scuro ben tappate.<br />

4.2. Etere etilico, puro <strong>per</strong> analisi.<br />

4.3. Sodio solfato anidro, puro <strong>per</strong> analisi.<br />

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4.4. Lastre di vetro stratificate con gel di silice,<br />

senza indicatore di fluorescenza, spessore 0,25 mm<br />

(sono re<strong>per</strong>ibili in commercio già pronte <strong>per</strong> l’uso).<br />

4.5. Potassio idrossido, soluzione etanolica 0,2 N: si<br />

sciolgono 13 g di idrossido di potassio in 20 ml di<br />

acqua distillata e si porta a 1 litro con etanolo.<br />

4.6. Benzene, <strong>per</strong> cromatografia (vedi 5.2.2).<br />

4.7. Acetone, <strong>per</strong> cromatografia (vedi 5.2.2).<br />

4.8. Esano, <strong>per</strong> cromatografia (vedi 5.2.2).<br />

4.9. Etere etilico, <strong>per</strong> cromatografia.<br />

4.10. Cloroformio, puro <strong>per</strong> analisi.<br />

4.11. Soluzione di riferimento <strong>per</strong> la cromatografia<br />

su placca: colesterolo o fitosteroli, soluzione al 2%<br />

in cloroformio.<br />

4.12. 2,7-Diclorofluoresceina, soluzione etanolica<br />

allo 0,2%. Si rende leggermente basica aggiungendo<br />

qualche goccia di soluzione alcolica 2 N di<br />

idrossido di potassio.<br />

4.13. Piridina anidra, <strong>per</strong> cromatografia.<br />

4.14. Esametildisilazano.<br />

4.15. Trimetilclorosilano.<br />

4.16. Soluzioni campione di trimetilsilileteri degli<br />

steroli: si preparano al momento dell’impiego partendo<br />

da steroli puri o da miscele di steroli ottenute<br />

da oli che li contengano.<br />

4.17. a-colestanolo, soluzione allo 0,2% (m/V) in<br />

cloroformio (standard interno).<br />

4.18. Gas vettore: idrogeno o elio, puri <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

4.19. Gas ausiliari: - idrogeno, puro <strong>per</strong> gascromatografia<br />

- aria, pura <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Preparazione dell’insaponificabile.<br />

5.1.1. Nel matraccio da 250 ml si introduce, impiegando<br />

la microsiringa da 500 ml, un volume di solu-<br />

227


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zione di a-colestanolo allo 0,2% in cloroformio<br />

(4.17.) che contenga una quantità di a-colestanolo<br />

corrispondente a circa il 10% del contenuto di steroli<br />

nell’aliquota di campione da prelevare <strong>per</strong> la<br />

determinazione. Ad esempio <strong>per</strong> 5 g di campione si<br />

aggiungano 500 ml della soluzione di a-colestanolo<br />

allo 0,2% se trattasi di un olio di oliva e 1.500 ml se<br />

trattasi [di oli di semi o] (21) olio di sansa di oliva. Si<br />

evapora in corrente di azoto fino a secchezza, quindi<br />

nello stesso matraccio si pesano esattamente 5 g<br />

di campione secco e filtrato. In caso di oli [e grassi<br />

animali o vegetali] (22) contenenti quantità notevoli di<br />

colesterolo può essere presente un picco avente<br />

tempo di ritenzione identico al colestanolo. In tali<br />

casi occorre analizzare la frazione sterolica in doppio<br />

con e senza standard interno oppure utilizzare<br />

betulinolo al posto del colesterolo.<br />

5.1.2. Si aggiungono 50 ml di soluzione etanolica di<br />

idrossido di potassio 2 N, si applica il refrigerante a<br />

ricadere e si scalda a leggera ebollizione su bagnomaria<br />

sotto continua energica agitazione, fino a<br />

saponificazione avvenuta (la soluzione diviene limpida).<br />

Si continua il riscaldamento ancora <strong>per</strong> 20<br />

minuti, quindi si aggiungono 50 ml di acqua distillata<br />

facendoli scendere dall’alto del refrigerante, si<br />

stacca il refrigerante e si raffredda il matraccio a<br />

circa 30 °C.<br />

5.1.3. Si travasa il contenuto del matraccio quantitativamente,<br />

in un imbuto separatore da 500 ml, aiutandosi<br />

con acqua distillata, a più riprese, impiegandone<br />

complessivamente circa 50 ml. Si aggiungono<br />

circa 80 ml di etere etilico, si agita energicamente<br />

<strong>per</strong> circa 30 secondi e si lascia stratificare<br />

(nota 1). Si separa la fase acquosa sottostante raccogliendola<br />

in un secondo imbuto separatore. Sulla<br />

fase acquosa si effettuano ancora due estrazioni,<br />

con le stesse modalità, impiegando ogni volta 60-70<br />

ml di etere etilico.<br />

Nota 1 - Eventuali emulsioni possono essere eliminate<br />

aggiungendo, mediante spruzzetta, piccole<br />

quantità di alcool etilico o metilico.<br />

5.1.4. Si riuniscono gli estratti eterei in un unico<br />

imbuto separatore e si lavano con acqua distillata<br />

(50 ml <strong>per</strong> volta) fino a reazione neutra delle acque<br />

di lavaggio. Eliminata l’acqua di lavaggio, si essicca<br />

con solfato di sodio anidro e si filtra, su solfato<br />

sodico anidro, in un matraccio da 250 ml previamente<br />

pesato, lavando imbuto e filtro con piccole<br />

quantità di etere etilico.<br />

228<br />

5.1.5. Si distilla l’etere fino a pochi ml, quindi si<br />

porta a secco sotto leggero vuoto o in corrente di<br />

azoto, si completa l’essiccamento in stufa a 100 °C<br />

<strong>per</strong> un quarto d’ora circa e, dopo raffreddamento in<br />

essiccatore, si pesa.<br />

5.2. Separazione della frazione sterolica.<br />

5.2.1. Preparazione delle lastre basiche: si immergono<br />

le lastre al gel di silice (4.4.), completamente,<br />

nella soluzione etanolica 0,2 N di idrossido di<br />

potassio (4.5.) <strong>per</strong> 10 secondi, si lasciano quindi<br />

asciugare sotto cappa <strong>per</strong> 2 ore ed infine si pongono<br />

in stufa a 100 °C <strong>per</strong> 1 ora. Si tolgono dalla stufa<br />

e si conservano in essiccatore a cloruro di calcio<br />

fino al momento dell’impiego (le placche così trattate<br />

devono essere impiegate entro 15 giorni).<br />

Nota 2 - Impiegando <strong>per</strong> la separazione della frazione<br />

sterolica delle lastre di gel di silice basiche si<br />

elimina la necessità del trattamento dell’insaponificabile<br />

con allumina. In tal modo vengono trattenuti<br />

sulla linea di caricamento tutti i composti di natura<br />

acida (acidi grassi ed altro) ottenendosi così la<br />

banda degli steroli nettamente separata dalle bande<br />

degli alcoli alifatici e triterpenici.<br />

5.2.2. Nella camera di sviluppo delle lastre si introduce<br />

una miscela benzene-acetone 95:5 (V/V) fino<br />

all’altezza di circa 1 cm. In alternativa può essere<br />

usata una miscela esano-etere etilico 65:35 (V/V).<br />

Si chiude la camera con l’apposito co<strong>per</strong>chio e si<br />

lascia così <strong>per</strong> almeno mezz’ora in modo che si stabilisca<br />

l’equilibrio liquido-vapore. Sulle su<strong>per</strong>fici<br />

interne della camera possono essere fissate delle<br />

strisce di carta da filtro che peschino nell’eluente:<br />

questo accorgimento <strong>per</strong>mette di ridurre di circa 1/3<br />

il tempo di sviluppo e di ottenere una più uniforme<br />

e regolare eluizione dei componenti.<br />

Nota 3 - Al fine di ottenere condizioni di eluizione<br />

<strong>per</strong>fettamente riproducibili la miscela di sviluppo<br />

deve essere sostituita ad ogni prova.<br />

5.2.3. Si prepara una soluzione al 5% circa di insaponificabile<br />

(5.1.5.) in cloroformio e, con la microsiringa<br />

da 100 ml si depositano su una placca cromatografica<br />

(5.2.1.) a 2 cm circa da una estremità,<br />

0,3 ml di detta soluzione, in striscia il più possibile<br />

sottile ed uniforme. In allineamento con la linea di<br />

caricamento, ad un’estremità della lastra si depositano<br />

2-3 ml della soluzione di riferimento degli steroli<br />

(4.11.), allo scopo di identificare, a sviluppo<br />

ultimato, la banda degli steroli.


5.2.4. Si pone la placca nella camera di sviluppo<br />

preparata come detto in 5.2.2. La tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente dovrà essere mantenuta fra 15 e 20 °C. Si<br />

chiude subito la camera col co<strong>per</strong>chio e si lascia<br />

eluire fino a che il fronte del solvente sia arrivato a<br />

circa 1 cm dal bordo su<strong>per</strong>iore della placca. Si<br />

rimuove quindi la placca dalla camera di sviluppo e<br />

si evapora il solvente in corrente di aria calda oppure<br />

lasciando la placca <strong>per</strong> un po’ di tempo sotto<br />

cappa.<br />

5.2.5. Si spruzza la placca debolmente ed uniformemente<br />

con la soluzione di 2,7-diclorofluoresceina.<br />

Osservando la lastra alla luce ultravioletta si individua<br />

la banda degli steroli <strong>per</strong> allineamento con la<br />

macchia ottenuta con la soluzione di riferimento; si<br />

delimitano con una matita nera i limiti della banda<br />

lungo i margini di fluorescenza.<br />

5.2.6. Con una spatola metallica si raschia il gel di<br />

silice compreso nell’area delimitata. Il materiale<br />

asportato, finemente sminuzzato, viene introdotto<br />

nell’imbuto filtrante (3.7.); si aggiungono 10 ml di<br />

cloroformio caldo, si mescola accuratamente con la<br />

spatola metallica e si filtra aiutandosi con il vuoto,<br />

raccogliendo il filtrato nella beuta (3.8.) collegata<br />

all’imbuto filtrante. Si lava il residuo nell’imbuto<br />

<strong>per</strong> tre volte con etere etilico (circa 10 ml <strong>per</strong> volta)<br />

raccogliendo sempre il filtrato nella stessa beuta<br />

adattata all’imbuto. Si evapora il filtrato fino ad un<br />

volume di circa 4-5 ml, si trasferisce la soluzione<br />

residua nella provetta da 10 ml (3.9.) previamente<br />

pesata, si porta a secco con blando riscaldamento in<br />

leggera corrente di azoto, si riprende con qualche<br />

goccia di acetone, si riporta ancora a secco, si pone<br />

10 minuti circa in stufa a 105 °C, indi si lascia raffreddare<br />

in essiccatore e si pesa. Il residuo contenuto<br />

nella provetta è costituito dalla frazione sterolica.<br />

5.3. Preparazione dei trimetilsilileteri.<br />

5.3.1. Nella provetta contenente la frazione sterolica<br />

si aggiunge il reattivo <strong>per</strong> la sililazione, costituito<br />

da una miscela di piridina-esametildisilazanotrimetilchorsilano<br />

9:3:1 (V/V/V) (nota 4) in ragione di<br />

50 ml <strong>per</strong> ogni milligrammo di steroli, evitando<br />

ogni assorbimento di umidità (nota 5) (23) .<br />

Nota 4 - Esistono in commercio soluzioni già pronte<br />

<strong>per</strong> l’uso; sono inoltre disponibili altri reagenti<br />

silanizzanti, quali ad esempio il bis-trimetiltrifluorolacetammide<br />

+ 1% trimetilclorosilano da diluire<br />

con uno stesso volume di piridina anidra.<br />

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5.3.2. Si tappa la provetta, si agita cautamente<br />

(senza capovolgere) fino a completa solubilizzazione<br />

degli steroli. Si lascia a sé‚ <strong>per</strong> almeno 15 minuti<br />

a tem<strong>per</strong>atura ambiente, quindi si centrifuga <strong>per</strong><br />

alcuni minuti: la soluzione limpida è pronta <strong>per</strong> l’analisi<br />

gascromatografica.<br />

Nota 5 - L’eventuale formazione di una leggera<br />

opalescenza è normale e non è causa di alcun<br />

disturbo. La formazione di un flocculato bianco o la<br />

comparsa di una colorazione rosa sono indizio<br />

della presenza di umidità o di alterazione del reattivo.<br />

In questo caso la prova dovrà essere ripetuta.<br />

5.4. Analisi gascromatografica.<br />

5.4.1. O<strong>per</strong>azioni preliminari, condizionamento<br />

della colonna.<br />

5.4.1.1. Si installa nel gascromatografo la colonna,<br />

collegando il terminale di ingresso all’evaporatore<br />

connesso col sistema di splittaggio e il terminale di<br />

uscita al rivelatore. Si eseguono i controlli generali<br />

del complesso gascromatografico (tenuta dei circuiti<br />

dei gas, efficienza del rivelatore, efficienza del sistema<br />

di splittaggio e del sistema di registrazione, ecc.).<br />

5.4.1.2. Se la colonna è messa in uso <strong>per</strong> la prima<br />

volta è consigliabile procedere al suo condizionamento.<br />

Si fa fluire un leggero flusso di gas attraverso<br />

la colonna stessa, quindi si accende il complesso<br />

gascromatografico e si inizia un riscaldamento graduale<br />

fino a raggiungere una tem<strong>per</strong>atura di almeno<br />

20 °C su<strong>per</strong>iore a quella di esercizio (nota 6). Si<br />

mantiene tale tem<strong>per</strong>atura <strong>per</strong> almeno 2 ore, quindi<br />

si porta il complesso alle condizioni di funzionamento<br />

(regolazione del flusso dei gas e dello splittaggio,<br />

accensione della fiamma, collegamento con<br />

il registratore elettronico, regolazione della tem<strong>per</strong>atura<br />

della camera <strong>per</strong> la colonna, del rivelatore e<br />

dell’iniettore, ecc.) e si registra il segnale ad una<br />

sensibilità almeno 2 volte su<strong>per</strong>iore a quella prevista<br />

<strong>per</strong> l’esecuzione dell’analisi. Il tracciato della<br />

linea di base deve risultare lineare, esente da picchi<br />

di qualsiasi natura, e non deve presentare deriva.<br />

Una deriva rettilinea negativa indica im<strong>per</strong>fetta<br />

tenuta delle connessioni della colonna, una deriva<br />

positiva indica un insufficiente condizionamento<br />

della colonna.<br />

Nota 6 - La tem<strong>per</strong>atura di condizionamento deve<br />

in ogni caso essere inferiore di almeno 20 °C alla<br />

tem<strong>per</strong>atura massima prevista <strong>per</strong> il liquido di<br />

ripartizione impiegato.<br />

229


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5.4.2. Scelta delle condizioni o<strong>per</strong>ative.<br />

5.4.2.1. Condizioni o<strong>per</strong>ative di massima sono le<br />

seguenti: - tem<strong>per</strong>atura della colonna: 260 °C ±5 °C<br />

- tem<strong>per</strong>atura dell’evaporatore: 280 °C - tem<strong>per</strong>atura<br />

del rivelatore: 290 °C - velocità lineare del gas di<br />

trasporto: elio 20-35 cm/s, idrogeno 30 + 50 cm/s (24)<br />

- rapporto di splittaggio: da 1:50 a 1:100 - sensibilità<br />

strumentale: da 4 a 16 volte l’attenuazione minima<br />

- sensibilità di registrazione: 1 - 2 mV f.s. (25) -<br />

velocità della carta: 30 + 60 cm/ora - quantità di<br />

sostanza iniettata: 0,5 - 1 ml di soluzione di<br />

TMSE (26) . Tali condizioni possono essere modificate<br />

in funzione delle caratteristiche della colonna e del<br />

gascromatografo in modo da ottenere cromatogrammi<br />

che soddisfino le condizioni seguenti: - il tempo<br />

di ritenzione del b-sitosterolo deve essere 20 ± 5<br />

minuti - il picco del campesterolo deve essere: <strong>per</strong><br />

l’olio di oliva (contenuto medio 3%) 15 ± 5% del<br />

fondo scala, <strong>per</strong> l’olio di soia (contenuto medio<br />

20%) 80 ± 10% del fondo scala - si deve avere separazione<br />

di tutti gli steroli presenti; è necessario che<br />

i picchi oltre che separati siano anche completamente<br />

risolti cioè che il tracciato del picco raggiunga<br />

la linea di base prima dell’uscita del picco successivo.<br />

È tuttavia tollerata anche una risoluzione<br />

incompleta a condizione <strong>per</strong>ò che sia quantificabile<br />

secondo la <strong>per</strong>pendicolare il picco a TRR 1,02.<br />

5.4.3. Esecuzione dell’analisi.<br />

5.4.3.1. Con la microsiringa da 10 ml si preleva 1<br />

ml di esano, si aspirano 0,5 ml di aria e successivamente<br />

0,5 - 1 ml della soluzione del campione; si<br />

alza ancora lo stantuffo della siringa in modo che<br />

l’ago sia vuoto. Si introduce l’ago attraverso la<br />

membrana del complesso di iniezione e dopo 1-2<br />

secondi si inietta rapidamente e si estrae quindi lentamente<br />

l’ago dopo circa 5 secondi (27) .<br />

5.4.3.2. Si effettua la registrazione fino a completa<br />

eluizione dei TMSE degli steroli presenti. La linea<br />

di base deve essere sempre corrispondente ai requisiti<br />

richiesti (5.4.1.2.).<br />

5.4.4. Identificazione dei picchi. L’identificazione<br />

dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di<br />

ritenzione e <strong>per</strong> paragone con miscele di TMSE<br />

degli steroli, analizzate nelle medesime condizioni.<br />

Gli steroli vengono eluiti secondo il seguente ordine:<br />

colesterolo, brassicasterolo, 24-metilencolesterolo,<br />

campesterolo, campestanolo, stigmasterolo, D<br />

7 -campesterolo, D5’23-stigmastadienolo, cleroste-<br />

230<br />

rolo, b-sitosterolo, sitostanolo, D 5-avenasterolo,<br />

D5’24-stigmastadienolo, D 7-stigmastenolo, D7avenasterolo.<br />

Nella Tabella I sono riportati i tempi<br />

di ritenzione relativi al sitosterolo <strong>per</strong> le colonne SE<br />

52 e SE 54. Le figure 1 e 2 illustrano cromatogrammi<br />

tipici di alcuni oli.<br />

5.4.5. Valutazione quantitativa.<br />

5.4.5.1. Si procede al calcolo con l’integratore, delle<br />

aree dei picchi dell’a-colestanolo e degli steroli.<br />

Non vengono considerati i picchi di eventuali componenti<br />

non compresi fra quelli elencati nella<br />

Tabella I. Il coefficiente di risposta dell’a-colestanolo<br />

si deve intendere unitario.<br />

5.4.5.2. Si calcola il contenuto di ogni singolo sterolo,<br />

in mg/1.000 g di sostanza grassa, come<br />

segue (28) : sterolo x = A x · ms · 100 / As · m<br />

in cui: A x = area del picco dello sterolo x, [in millimetri<br />

quadrati] (29) ; As = area del picco dell’a-colestanolo,<br />

[in millimetri quadrati] (30) ; ms = massa di acolestanolo<br />

aggiunta, in milligrammi; m = massa<br />

del campione prelevato <strong>per</strong> la determinazione, in<br />

grammi.<br />

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

6.1 Si riportano i contenuti dei singoli steroli, in<br />

mg/1.000 g di sostanza grassa e, come steroli totali,<br />

la loro somma (31) .<br />

6.2 Si calcola il contenuto <strong>per</strong>centuale di ogni singolo<br />

sterolo dal rapporto fra l’area del picco corrispondente<br />

e la sommatoria delle aree dei picchi<br />

degli steroli.<br />

% dello sterolo x = A x / SA · 100<br />

in cui: A x = Area del picco x,<br />

SA = Sommatoria delle aree di tutti i picchi.<br />

Appendice<br />

Determinazione della velocità lineare dei gas<br />

Nel gascromatografo, regolato alle normali condizioni<br />

o<strong>per</strong>ative, si iniettano 1 + 3 ml di metano (o<br />

propano) e si cronometra il tempo che il gas impiega<br />

a <strong>per</strong>correre la colonna, dal momento dell’iniezione<br />

al momento dell’uscita del picco (tM). La<br />

velocità lineare in cm/s è data da L/tM in cui L è la<br />

lunghezza della colonna in centimetri e tM è il<br />

tempo cronometrato in secondi.<br />

(20) Allegato così modificato dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(21) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(22) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.


(23) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(24) Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(25) Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(26) Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(27) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(28) Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

(29) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(30) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(31) Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella<br />

G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 347.<br />

Allegato VI (32)<br />

Determinazione dell’eritrodiolo e dell’uvaolo<br />

PREMESSA<br />

L’eritrodiolo (convenzionalmente inteso come l’insieme<br />

dei dioli eritrodiolo ed uvaolo) è un costituente<br />

dell’insaponificabile, caratteristico di alcune<br />

specie di sostanze grasse. La sua concentrazione<br />

risulta notevolmente più elevata negli oli di oliva di<br />

estrazione rispetto ad altri oli che lo contengono (oli<br />

di oliva di pressione, oli di vinaccioli) e <strong>per</strong>tanto la<br />

sua determinazione può servire <strong>per</strong> accertare la presenza<br />

di olio di oliva di estrazione.<br />

1. OGGETTO<br />

Il metodo descrive il procedimento <strong>per</strong> la determinazione<br />

dell’eritrodiolo nelle sostanze grasse.<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa viene saponificata con idrossido<br />

di potassio in soluzione etanolica, quindi si estrae<br />

l’insaponificabile con etere etilico e lo si purifica<br />

<strong>per</strong> passaggio su colonna di allumina. Si procede al<br />

frazionamento dell’insaponificabile mediante cromatografia<br />

su strato sottile su placca di gel di silice<br />

e si isolano la banda della frazione sterolica e quella<br />

dell’eritrodiolo. Gli steroli e l’eritrodiolo, recu<strong>per</strong>ati<br />

dalla placca, vengono trasformati in trimetilsilileteri,<br />

la miscela è quindi analizzata mediante<br />

gascromatografia. Il risultato è espresso in <strong>per</strong>cento<br />

di eritrodiolo rispetto all’insieme eritrodiolo + steroli.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Apparecchiature prescritte nel metodo all’allegato<br />

V (Determinazione del contenuto degli steroli).<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Reagenti prescritti nel metodo all’allegato V<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

(determinazione del contenuto degli steroli).<br />

4.2. Soluzione di riferimento di eritrodiolo, allo<br />

0,5% in cloroformio.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Preparazione dell’insaponificabile. Si procede<br />

come descritto al paragrafo 5.1.2. del metodo all’allegato<br />

V.<br />

5.2. Separazione dell’eritrodiolo e degli steroli.<br />

5.2.1. Vedi paragrafo 5.2.1. del metodo all’allegato V.<br />

5.2.2. Vedi paragrafo 5.2.2. del metodo all’allegato V.<br />

5.2.3. Si prepara una soluzione al 5% in cloroformio<br />

dell’insaponificabile. Con la microsiringa da 0,1<br />

ml, si depositano su una placca cromatografica, a<br />

circa 1,5 cm dal bordo inferiore, 0,3 ml di detta<br />

soluzione, in striscia il più possibile sottile ed<br />

uniforme. Ad una estremità della placca si depositano,<br />

come riferimento, alcuni microlitri delle soluzioni<br />

di colesterolo e di eritrodiolo.<br />

5.2.4. Si pone la placca nella camera di sviluppo<br />

preparata come detto al paragrafo 5.2.1. La tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente deve essere di circa 20 °C. Si chiude<br />

subito col co<strong>per</strong>chio e si eluisce fino a che il<br />

fronte del solvente sia arrivato a circa 1 cm dal<br />

bordo su<strong>per</strong>iore della placca. Si rimuove la placca<br />

dalla camera di sviluppo e si evapora il solvente in<br />

corrente di aria calda.<br />

5.2.5. Si spruzza la placca uniformemente con la<br />

soluzione alcolica di 2',7'-diclorofluoresceina.<br />

Esaminando la placca alla luce ultravioletta si individuano<br />

le bande degli steroli e dell’eritrodiolo in<br />

base all’allineamento con i riferimenti, e si delimitano<br />

con una punta leggermente al di fuori dei margini<br />

di fluorescenza.<br />

5.2.6. Con una spatola metallica si raschia il gel di<br />

silice compreso nelle aree delimitate. Il materiale<br />

asportato dalla placca viene riunito in bevuta da 50<br />

ml; si aggiungono 15 ml di cloroformio caldo, si<br />

agita bene e si filtra sull’imbuto a setto poroso trasferendo<br />

il gel di silice sul filtro stesso. Si lava <strong>per</strong><br />

tre volte con porzioni di 10 ml di cloroformio caldo<br />

<strong>per</strong> volta, raccogliendo il filtrato in palloncino da<br />

100 ml. Si evapora fino ad un volume di 4-5 ml, si<br />

trasferisce in provetta da centrifuga a fondo conico<br />

231


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

da 10 ml previamente tarata, si porta a secco con<br />

blando riscaldamento in corrente di azoto e si pesa.<br />

5.3. Preparazione dei trimetilsilileteri. Si procede come<br />

descritto al paragrafo 5.3 del metodo all’allegato V.<br />

5.4. Analisi gascromatografica. Si procede come<br />

descritto al paragrafo 5.4 del suddetto metodo. Le<br />

condizioni o<strong>per</strong>ative dell’analisi gascromatografica<br />

devono essere tali che, oltre a soddisfare i requisiti<br />

richiesti <strong>per</strong> l’analisi degli steroli, portino anche alla<br />

separazione dei TMSE dell’eritrodiolo e dell’uvaolo.<br />

Iniettato il campione si lascia svolgere la carta<br />

fino a che siano stati eluiti gli steroli presenti, l’eritrodiolo<br />

e l’uvaolo; si identificano quindi i picchi<br />

(l’eritrodiolo e l’uvaolo hanno tempi di ritenzione<br />

relativi, rispetto al b-sitosterolo, di circa 1,45 e 1,55<br />

rispettivamente) e se ne calcolano le aree come<br />

detto <strong>per</strong> gli steroli.<br />

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

Eritrodiolo, % = (A1 + A2) / (A1 + A2 + S Asteroli)<br />

· 100 in cui:<br />

A1 = area del picco dell’eritrodiolo, [in mm2,] (33) A2<br />

= area del picco dell’uvaolo, [in mm2,] (34)<br />

S Asteroli = somma delle aree degli steroli presenti,<br />

[in mm2] (35) .<br />

Il risultato si esprime con una cifra decimale.<br />

(32) Allegato così modificato dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(33) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(34) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(35) Termini soppressi dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

Allegato VII<br />

Determinazione degli acidi grassi in posizione 2 nel<br />

trigliceride<br />

1. OGGETTO<br />

Si tratta di un metodo <strong>per</strong> la determinazione della<br />

composizione di quella frazione degli acidi grassi di<br />

un olio o di un grasso che viene esterificata nella<br />

posizione 2 (oppure posizione interna) del glicerolo.<br />

2. CAMPO D’APPLICAZIONE<br />

Il presente metodo è applicabile agli oli e ai grassi<br />

aventi un punto di fusione inferiore ai 45 °C, a<br />

causa delle caratteristiche dell’azione della lipasi<br />

pancreatica. Esso non si può applicare indiscriminatamente<br />

agli oli e ai grassi contenenti quantitativi<br />

sostanziali di: acidi grassi con 12 atomi di carbonio<br />

o meno (oli di noci di cocco e di semi di palma,<br />

grasso butirrico), o acidi grassi insaturi (con oltre<br />

quattro doppi legami) contenenti 20 o più atomi di<br />

232<br />

carbonio (oli di pesce e di animali marini), oppure<br />

acidi grassi contenenti gruppi ossigenati diversi dal<br />

gruppo acido.<br />

3. PRINCIPIO<br />

Eventuale neutralizzazione di oli e grassi acidi in un<br />

solvente. Purificazione filtrando attraverso una<br />

colonna di allumina. Idrolisi parziale dei trigliceridi<br />

a o<strong>per</strong>a della lipasi pancreatica in un <strong>per</strong>iodo determinato.<br />

Separazione dei monogliceridi formatisi<br />

mediante cromatografia su strato sottile e metanolisi<br />

degli stessi. Analisi di questi esteri metilici<br />

mediante cromatografia gas-liquido.<br />

4. APPARECCHIATURA<br />

4.1. Pallone a fondo arrotondato, da 100 ml.<br />

4.2. Pallone a fondo arrotondato, da 25 ml, con<br />

giunto smerigliato.<br />

4.3. Condensatore ad aria, di 1 m di lunghezza, idoneo<br />

ad essere montato sul pallone a 4.2.<br />

4.4. Beuta da 250 ml.<br />

4.5. Bicchiere da 50 ml.<br />

4.6. Imbuto separatore da 500 ml.<br />

4.7. Colonna di vetro <strong>per</strong> cromatografia, avente un<br />

diametro interno di 13 mm, una lunghezza di 400<br />

mm, provvista di disco di vetro sinterizzato e di<br />

rubinetto.<br />

4.8. Provetta da centrifuga di 10 ml, provvista di<br />

tappo di vetro smerigliato.<br />

4.9. Buretta da 5 ml, graduata in 0,05 ml.<br />

4.10. Siringa ipodermica da 1 ml, provvista di ago sottile.<br />

4.11. Microsiringa, idonea a rilasciare gocce di 3-4 ml.<br />

4.12. Diffusore <strong>per</strong> cromatografia su strato sottile.<br />

4.13. Piastre di vetro <strong>per</strong> cromatografia su strato<br />

sottile, 20 x 20 cm.<br />

4.14. Vaschetta di sviluppo in vetro <strong>per</strong> cromatografia<br />

su strato sottile, con co<strong>per</strong>chio a smeriglio, idoneo<br />

<strong>per</strong> le piastre 20 x 20.


4.15. Spray <strong>per</strong> cromatografia su strato sottile.<br />

4.16. Stufa regolata a 103 ± 2 °C.<br />

4.17. Termostato regolabile tra 30 e 45 °C con<br />

un’approssimazione di 0,5 °C.<br />

4.18. Evaporatore rotante.<br />

4.19. Vibratore elettrico, che consenta un’agitazione<br />

vigorosa delle provette da centrifuga.<br />

4.20. Lampada a ultravioletto <strong>per</strong> l’esame delle piastre<br />

di strato sottile.<br />

Inoltre, <strong>per</strong> il controllo dell’attività della lipasi:<br />

4.21. pH metro.<br />

4.22. Agitatore a spirale.<br />

4.23. Buretta da 5 ml.<br />

4.24. Cronometro.<br />

Inoltre, <strong>per</strong> l’eventuale preparazione della lipasi:<br />

4.25. Agitatore da laboratorio, idoneo <strong>per</strong> la dis<strong>per</strong>sione<br />

e la miscela di materiali eterogenei.<br />

5. REAGENTI<br />

5.1. n-esano oppure, in mancanza di quest’ultimo,<br />

etere di petrolio (p. eb. 30-50 °C), di qualità <strong>per</strong> cromatografia.<br />

5.2. 2-propanolo, oppure etanolo, al 95% (V/V), di<br />

qualità <strong>per</strong> reagente analitico.<br />

5.3. 2-propanolo, oppure etanolo, soluzione acquosa 1/1.<br />

5.4. Etere etilico, esente da <strong>per</strong>ossidi.<br />

5.5. Acetone.<br />

5.6. Acido formico, almeno al 98% (m/m).<br />

5.7. Solvente di sviluppo: miscela di n-esano (5.1),<br />

etere etilico (5.4) ed acido formico (5.6) in proporzioni<br />

70/30/1 (V/V/V).<br />

5.8. Allumina attivata <strong>per</strong> cromatografia, neutra,<br />

grado Brockmann I.<br />

5.9. Polvere di silice, con legante, di qualità idonea<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

alla cromatografia su strato sottile.<br />

5.10. Lipasi pancreatica di qualità adeguata (nota 1,<br />

nota 2).<br />

5.11. Idrossido di sodio, soluzione acquosa di 120 g/l.<br />

5.13. Cloruro di calcio (CaCl2), soluzione acquosa<br />

di 220 g/l.<br />

5.14. Colato di sodio (qualità enzimatica), soluzione<br />

acquosa di 1 g/l.<br />

5.15. Soluzione tampone: soluzione acquosa 1 M di<br />

tris-idrossimetilamminometano, portata a pH 8<br />

mediante aggiunta di acido cloridrico (5.12) (controllare<br />

col potenziometro).<br />

5.16. Fenolftaleina, soluzione di 10 g/l in etanolo al<br />

95% (V/V).<br />

5.17. 2',7'-diclorofluoresceina, soluzione di 2 g/l in<br />

etanolo al 95% (V/V), resa leggermente alcalina<br />

mediante aggiunta di 1 goccia di soluzione di idrossido<br />

di sodio 1 N <strong>per</strong> 100 ml.<br />

Inoltre, <strong>per</strong> il controllo dell’attività lipasica:<br />

5.18. Olio neutralizzato.<br />

5.19. Idrossido di sodio, soluzione acquosa 0,1 N.<br />

5.20. Colato di sodio (qualità enzimatica), soluzione<br />

acquosa di 200 g/l.<br />

5.21. Gomma arabica, soluzione acquosa di 100 g/l.<br />

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE<br />

Se il campione ha un’acidità inferiore al 3%, determinata<br />

conformemente all’allegato II, purificare<br />

direttamente su allumina conformemente al punto<br />

6.2. Se il campione ha un’acidità su<strong>per</strong>iore al 3%,<br />

determinata conformemente all’allegato II, neutralizzare<br />

con alcali in presenza di un solvente conformemente<br />

al punto 6.1, quindi passare su allumina<br />

conformemente al punto 6.2.<br />

6.1. Neutralizzazione con alcali in presenza di solvente.<br />

In un imbuto separatore (4.6) introdurre circa<br />

10 g dell’olio grezzo e aggiungere 100 ml di esano<br />

(5.1), 50 ml di 2-propanolo (5.2), poche gocce di<br />

soluzione di fenolftaleina (5.16) e un quantitativo di<br />

soluzione di idrossido di sodio (5.11) corrispondente<br />

all’acidità libera dell’olio, oltre a uno 0,3% in<br />

233


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

eccesso. Agitare vigorosamente <strong>per</strong> 1 minuto,<br />

aggiungere 50 ml di acqua distillata, agitare di<br />

nuovo e lasciar riposare. Dopo la separazione,<br />

rimuovere lo strato di sapone che si trova sul fondo.<br />

Rimuovere altresì eventuali strati intermedi (mucillagine,<br />

sostanza insolubile). Lavare la soluzione di<br />

esano dell’olio neutralizzato con successive porzioni<br />

da 25-30 ml della soluzione di 2-propanolo (5.3)<br />

finché il colore rosa della fenolftaleina scompare.<br />

Eliminare la maggior parte dell’esano mediante<br />

distillazione sotto vuoto nell’evaporatore rotante<br />

(4.18), essiccare l’olio a 30-40 °C sotto vuoto con<br />

l’ausilio di una corrente di azoto puro finché l’esano<br />

è stato completamente rimosso.<br />

6.2. Purificazione mediante allumina. Preparare una<br />

sospensione di 15 g di allumina attivata (5.8) in 50<br />

ml di esano (5.1) e versarla, agitando, sulla colonna<br />

cromatografica (4.7). Lasciare che l’allumina si<br />

depositi uniformemente e che il solvente scenda ad<br />

1-2 mm sopra l’assorbente. Versare cautamente<br />

sulla colonna una soluzione di 5 g di olio in 25 ml<br />

di esano (5.1); raccogliere la totalità dell’effluente<br />

dalla colonna in un pallone a fondo arrotondato<br />

(4.1).<br />

7. PREPARAZIONE DELLE PIASTRE CROMA-<br />

TOGRAFICHE<br />

Pulire accuratamente le piastre di vetro (4.13) con<br />

etanolo, etere di petrolio ed acetone <strong>per</strong> eliminare<br />

qualsiasi traccia di sostanza grassa. In una beuta<br />

(4.4) versare 30 g di polvere di silice (5.9).<br />

Aggiungere 60 ml di acqua distillata. Tappare ed<br />

agitare fortemente <strong>per</strong> 1 minuto. Trasferire immediatamente<br />

l’impasto nel diffusore (4.12) e coprire<br />

le piastre pulite con uno strato di 0,25 mm.<br />

Essiccare le piastre all’aria <strong>per</strong> 15 minuti e successivamente<br />

<strong>per</strong> un’ora nella stufa (4.16) a 103 ± 2<br />

°C. Raffreddare le piastre in un essiccatore a tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente prima dell’uso. Sono disponibili<br />

in commercio piastre preparate.<br />

8. PROCEDIMENTO<br />

8.1. Idrolisi con lipasi pancreatica. In una provetta<br />

da centrifuga (4.8) pesare circa 0,1 g del campione<br />

preparato: se si tratta di grasso solido, si scioglie<br />

con 0,2 ml di esano (5.1), scaldando leggermente se<br />

necessario. Aggiungere 20 mg di lipasi (5.10) e 2 ml<br />

della soluzione tampone (5.15). Agitare energicamente,<br />

ma con cautela e aggiungere successivamente<br />

0,5 ml della soluzione di colato di sodio (5.14) e<br />

0,2 ml della soluzione di cloruro di calcio (5.13).<br />

Chiudere la provetta con il tappo smerigliato, agita-<br />

234<br />

re con cautela (evitare di bagnare il tappo), inserire<br />

la provetta immediatamente nel termostato (4.17)<br />

mantenuto a 40 ± 0,5 °C ed agitare manualmente<br />

esattamente 1 minuto (36) . Togliere la provetta dal termostato<br />

ed agitare vigorosamente mediante agitatore<br />

elettrico (4.19) esattamente 2 minuti (37) .<br />

Raffreddare immediatamente in acqua corrente;<br />

aggiungere 1 ml di acido cloridrico (5.12) ed 1 ml<br />

di etere etilico (5.4). Tappare e agitare vigorosamente<br />

mediante l’agitatore elettrico. Lasciar riposare<br />

e rimuovere lo strato organico <strong>per</strong> mezzo della<br />

siringa (4.10), se necessario dopo aver centrifugato.<br />

8.2. Separazione dei monogliceridi mediante cromatografia<br />

su strato sottile. Applicare l’estratto<br />

sulla piastra cromatografica con la microsiringa<br />

(4.11), a circa 1,5 cm dal bordo inferiore, in una<br />

linea sottile, uniforme, il più stretta possibile.<br />

Sistemare la piastra nella vaschetta di sviluppo ben<br />

saturata (4.14) e sviluppare col solvente di sviluppo<br />

(5.7) a circa 20 °C, fino a circa 1 cm dal bordo su<strong>per</strong>iore<br />

della piastra. Essiccare la piastra all’aria alla<br />

tem<strong>per</strong>atura della vaschetta e spruzzare con la soluzione<br />

di 2',7'-diclorofluoresceina (5.17).<br />

Identificare la banda del monogliceride (Rf circa<br />

0,035) sotto luce ultravioletta (4.20).<br />

8.3. Analisi dei monogliceridi mediante cromatografia<br />

gas-liquido. Rimuovere la banda ottenuta al<br />

punto 8.2 mediante una spatola (evitare di rimuovere<br />

i componenti che restano sulla linea di base) e<br />

trasferire nel pallone di metilazione (4.2). Trattare<br />

la silice raccolta direttamente come descritto all’allegato<br />

X-B alternativo in modo da trasformare i<br />

monogliceridi in esteri metilici ed esaminare quindi<br />

gli esteri mediante gascromatografia come descritto<br />

all’allegato X-A.<br />

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

Calcolare la composizione dell’acido grasso nella<br />

posizione 2 con una decimale (nota 3).<br />

10. NOTE<br />

Nota 1: Controllo dell’attività della lipasi<br />

Preparare una emulsione oleosa agitando una<br />

miscela di 165 ml della soluzione di gomma arabica<br />

(5.21), 15 g di ghiaccio tritato e 20 ml di un olio<br />

neutralizzato (5.18) in un agitatore adeguato. In un<br />

bicchiere (4.5) versare 10 ml di questa emulsione,<br />

seguiti da 0,3 ml della soluzione di colato di sodio<br />

(5.20) e 20 ml di acqua distillata. Sistemare il bicchiere<br />

in un termostato mantenuto a 37 ± 0,5 °C<br />

(nota 4); inserire gli elettrodi di un pHmetro (4.21)


e un agitatore a spirale (4.22). Mediante una buretta<br />

(4.23) aggiungere goccia a goccia la soluzione di<br />

idrossido di sodio (5.19) fino a pH 8,5. Aggiungere<br />

un quantitativo sufficiente di una sospensione<br />

acquosa della lipasi (vedasi sotto). Non appena il<br />

pHmetro indica un pH di 8,3, avviare il cronometro<br />

(4.24) e farvi gocciolare la soluzione di idrossido di<br />

sodio (5.19) in modo da mantenere il pH a 8,3.<br />

Leggere il volume di soluzione alcalina consumata<br />

ogni minuto. Registrare le osservazioni sotto forma<br />

di grafico, indicando le letture di tempo nelle ascisse<br />

e i ml di soluzione alcalina necessari <strong>per</strong> mantenere<br />

costante il pH nelle ordinate. Si deve ottenere<br />

un grafico lineare. La sospensione di lipasi di cui<br />

sopra è una sospensione in acqua all’1 <strong>per</strong> mille<br />

(m/m). Per ciascuna prova dev’essere usato un<br />

quantitativo sufficiente di questa sospensione in<br />

modo che venga consumato in 4 o 5 minuti circa 1<br />

ml della soluzione alcalina. Di solito sono necessari<br />

da 1 a 5 mg della polvere. L’unità di lipasi viene<br />

definita come il quantitativo di enzima che libera 10<br />

m-equivalenti di acido <strong>per</strong> minuto. Pertanto l’attività<br />

A della polvere usata, misurata in unità di lipasi<br />

<strong>per</strong> mg, è indicata dalla formula seguente: A= V<br />

x 10/m dove V è il numero della soluzione di idrossido<br />

di sodio (5.19) consumato <strong>per</strong> minuto, desunto<br />

dal grafico; m è la massa, in mg, dell’aliquota della<br />

polvere da analizzare.<br />

Nota 2: Preparazione della lipasi Sono disponibili<br />

in commercio lipasi aventi un’attività lipasica soddisfacente.<br />

Tuttavia è possibile prepararle in laboratorio<br />

come segue: Raffreddare 5 kg di pancreas<br />

suino fresco a 0 °C; rimuovere il grasso solido circostante<br />

e il tessuto connettivo e triturare in un<br />

mescolatore in modo da ottenere un fluido pastoso.<br />

Mescolare questa pasta con l’agitatore (4.25) <strong>per</strong><br />

4-6 ore con 2,5 l di acetone anidro e centrifugare.<br />

Esterarre il residuo altre tre volte con lo stesso<br />

volume di acetone, poi due volte con una miscela<br />

1/1 (V/V) di acetone e di etere etilico e due volte con<br />

etere etilico. Essiccare il residuo sotto vuoto <strong>per</strong> 48<br />

ore in modo da ottenere una polvere stabile, da conservare<br />

in frigorifero.<br />

Nota 3: In ogni caso è consigliabile determinare la<br />

composizione degli acidi grassi totali dello stesso<br />

campione, dato che il confronto con quelli degli<br />

acidi nella posizione 2 contribuirà all’interpretazione<br />

dei dati ottenuti.<br />

Nota 4: La tem<strong>per</strong>atura di idrolisi è fissata a 37 °C,<br />

dato che si usa un olio liquido. Tuttavia essa viene<br />

fissata a 40 °C <strong>per</strong> il campione da analizzare, in<br />

modo da consentire l’esame di grassi aventi punti di<br />

fusione su<strong>per</strong>iori a 45 °C.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

(36) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E.<br />

28 novembre 1992, n. 347.<br />

(37) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E.<br />

28 novembre 1992, n. 347.<br />

Allegato VIII (38)<br />

Determinazione del convenuto di trilinoleina<br />

1. OGGETTO<br />

Si tratta di un metodo di separazione e determinazione<br />

quantitativa della composizione di trigliceridi<br />

degli oli vegetali a seconda del loro peso molecolare<br />

e grado di insaturazione, in funzione del rispettivo<br />

numero di carbonio equivalente (vedi nota 1).<br />

2. CAMPO D’APPLICAZIONE<br />

Il presente metodo si applica a tutti gli oli vegetali<br />

contenenti trigliceridi di acidi grassi a catena lunga.<br />

Il metodo si applica soprattutto <strong>per</strong> individuare la<br />

presenza di piccoli quantitativi di oli semisiccativi<br />

(ricchi di acido linoleico) in oli vegetali contenenti<br />

acido oleico come acido grasso insaturo predominante,<br />

quale l’olio d’oliva.<br />

3. PRINCIPIO<br />

Separazione di trigliceridi, a seconda del loro numero<br />

di carbonio equivalente, mediante la cromatografia<br />

liquida ad alte prestazioni (polarità di fase inversa)<br />

ed interpretazione dei cromatogrammi.<br />

4. APPARECCHIATURA<br />

4.1. Cromatografo liquido ad alte prestazioni, che<br />

consente un controllo termostatico della tem<strong>per</strong>atura<br />

della colonna.<br />

4.2. Unità di iniezione da 10 ml.<br />

4.3. Rivelatore: rifrattometro differenziale. La sensibilità<br />

su tutta la scala non deve essere inferiore a<br />

10-4 unità di indice di rifrazione.<br />

4.4. Colonna: tubo in acciaio inossidabile da 250<br />

mm di lunghezza e 4,5 mm di diametro interno,<br />

riempito di particelle di silice aventi un diametro di<br />

5 mm, con il 22-23% di carbonio sotto forma di<br />

octadecilsilano (nota 2).<br />

4.5. Registratore e/o integratore.<br />

5. REAGENTI<br />

I reagenti devono essere di purezza <strong>per</strong> analisi.<br />

I solventi di eluizione devono essere degassati e<br />

possono essere riciclati parecchie volte senza ri<strong>per</strong>-<br />

235


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

cussioni sulle separazioni.<br />

5.1. Cloroformio.<br />

5.2. Acetone.<br />

5.3. Acetonitrile.<br />

5.4. Solvente di eluizione: Acetonitrile + acetone (proporzioni<br />

da modificare in modo da ottenere la separazione<br />

desiderata; cominciare con miscela 50: 50).<br />

5.5. Solvente di solubilizzazione: acetone oppure<br />

miscela acetone-cloroformio 1:1.<br />

5.6. Trigliceridi di riferimento: è possibile usare o<br />

trigliceridi commerciali (tripalmitina, trioleina ecc.)<br />

e, in questo caso, i tempi di ritenzione vengono portati<br />

in grafico in conformità con il numero di carbonio<br />

equivalente oppure, alternativamente, è possibile<br />

ottenere un cromatogramma di riferimento dall’olio<br />

di soia (vedi note 3, 4 e figure 1 e 2).<br />

6. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI<br />

Una soluzione al 5% dei campioni da analizzare<br />

viene preparata pesando 0,5 ± 0,001 g del campione<br />

in un pallone graduato da 10 ml e portando a 10<br />

ml con il solvente di solubilizzazione (5.5).<br />

7. PROCEDIMENTO<br />

7.1. Allestire il sistema cromatografico. Far passare<br />

il solvente di eluizione (5.4) alla velocità di 1, 5<br />

ml/mm in modo da pulire l’intero sistema. Aspettare<br />

finché la linea di base rimane stabile. Iniettare 10 ml<br />

del campione preparato come al punto (6).<br />

8. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

Usare il metodo di standardizzazione interno, cioè<br />

assumere che la somma delle aree dei picchi corrispondente<br />

ai vari trigliceridi sia eguale al 100%.<br />

Calcolare la <strong>per</strong>centuale relativa di ciascun trigliceride<br />

usando la seguente formula: % di trigliceride =<br />

area del picco / somma delle aree dei picchi x 100,<br />

esprimendo il risultato con una decimale.<br />

Nota 1: L’ordine di eluzione può essere determinato<br />

calcolando i numeri di carbonio equivalente, spesso<br />

definiti dalla relazione ECN = CN - 2n, dove CN è il<br />

numero di carbonio ed n è il numero di doppi legami;<br />

esso può essere calcolato più precisamente tenendo<br />

conto dell’origine del legame doppio. Se no, n1 e n1n<br />

sono i numeri di legami doppi attribuibili rispettivamente<br />

all’acido oleico, linoleico e linolenico, il nume-<br />

236<br />

ro di carbonio equivalente può essere calcolato<br />

mediante una relazione del tipo:<br />

ENC = CN - do no - d1n1 - d1nn1n<br />

dove i coefficienti do, d1 e d1n possono essere calcolati<br />

mediante i trigliceridi di riferimento. Nelle<br />

condizioni specificate nel presente metodo la relazione<br />

ottenuta sarà strettamente simile a:<br />

ECN = CN - [2,60 no] - [2,35 n1] - [2,17 n1n]<br />

Nota 2: Esempi: Lichrosorb (Merck) RP18 Art<br />

50333; Lichrosphere (Merck) 100 CH18 Art 50377,<br />

o similari.<br />

Nota 3: Con parecchi trigliceridi di riferimento è<br />

possibile altresì calcolare la risoluzione rispetto<br />

alla trioleina, = RT’/RT’di oleina usando il tempo<br />

di ritenzione corretto RT’ = RT - RTsolvente Il grafico<br />

del log a in funzione di f (numero di doppi legami)<br />

consente di determinare i valori di ritenzione di<br />

tutti i trigliceridi di acidi grassi contenuti nei trigliceridi<br />

di riferimento.<br />

Nota 4: L’efficienza della colonna deve <strong>per</strong>mettere<br />

la netta separazione del picco della LLL (trilinoleina)<br />

da quelli dei trigliceridi con Tr adiacente.<br />

Nota 5: Per gli oli vergini lampanti e <strong>per</strong> gli oli di<br />

sansa d’oliva greggi, al fine di ottenere una buona<br />

separazione del picco della trilinoleina da quelli<br />

adiacenti o di eventuali sostanze interferenti, è<br />

necessario purificare preventivamente gli oli<br />

conformemente alla metodologia seguente: si fanno<br />

assorbire 200 ml di olio, senza diluirli, su una<br />

colonnina di silice <strong>per</strong> estrazione liquido-solido<br />

(tipo SEP PAK silica cartridge-waters part. n.<br />

51900). I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di<br />

esano anidro <strong>per</strong> HPLC in un tempo massimo di 20<br />

sec. Il prodotto eluito viene essiccato in corrente<br />

d’azoto e ripreso in isopropanolo o acetone (5 ml).<br />

Si iniettano 10-20 ml in HPLC. È necessario controllare<br />

che la composizione di acidi grassi dell’olio<br />

sia la stessa prima e dopo la purificazione nei<br />

limiti di errore del metodo analitico adottato.<br />

(38) Allegato inizialmente modificato dal regolamento (CEE) n.<br />

1996/92 e successivamente così modificato dal regolamento (CE)<br />

n. 656/95.<br />

Allegato IX (39)<br />

Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto<br />

PREMESSA<br />

L’esame spettrofotometrico nell’ultravioletto può<br />

fornire indicazioni sulla qualità di una sostanza<br />

grassa, sul suo stato di conservazione e sulle modificazioni<br />

indotte da processi tecnologici. Gli assorbimenti<br />

alle lunghezze d’onda previste nel metodo<br />

sono dovuti alla presenza di sistemi dienici e trieni-


ci coniugati. I valori di tali assorbimenti sono<br />

espressi come estinzione specifica E 1% 1 cm<br />

(estinzione di una soluzione della sostanza grassa<br />

all’1% nel solvente prescritto, in spessore di 1 cm)<br />

convenzionalmente indicata con K, (detto anche<br />

coefficiente di estinzione).<br />

1. OGGETTO<br />

Il metodo descrive il procedimento <strong>per</strong> l’esecuzione<br />

dell’esame spettrofotometrico nell’ultravioletto<br />

delle sostanze grasse.<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa in esame viene disciolta nel solvente<br />

richiesto, quindi si determina l’estinzione<br />

della soluzione alle lunghezze d’onda prescritte, in<br />

riferimento al solvente puro. Dalle letture spettrofotometriche<br />

si calcolano le estinzioni specifiche.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Spettrofotometro <strong>per</strong> misure di estinzione nell’ultravioletto<br />

fra 220 e 360 nm, con possibilità di<br />

lettura <strong>per</strong> ogni unità nanometrica.<br />

3.2. Vaschette di quarzo prismatiche, con co<strong>per</strong>chio,<br />

di <strong>per</strong>corso ottico da 1 cm. Le vaschette, riempite di<br />

acqua o altro solvente idoneo, non devono presentare<br />

fra di loro differenze su<strong>per</strong>iori a 0, 01 unità di<br />

estinzione.<br />

3.3. Matracci tarati da 25 ml.<br />

3.4. Colonna <strong>per</strong> cromatografia con una parte su<strong>per</strong>iore<br />

avente lunghezza di 270 mm e diametro di 35<br />

mm e una parte inferiore avente lunghezza di 270<br />

mm e diametro di 10 mm.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Isoottano (2,2,4 trimetilpentano) spettrofotometricamente<br />

puro: deve avere, in riferimento all’acqua<br />

distillata, trasmittanza non inferiore al 60% a 220 nm<br />

e non inferiore al 95% a 250 nm; oppure -<br />

Cicloesano spettrofotometricamente puro: deve<br />

avere, in riferimento all’acqua distillata, trasmittanza<br />

non inferiore al 40% a 220 nm e non inferiore al 95%<br />

a 250 nm [oppure - altro solvente idoneo, atto ad<br />

ottenere la completa solubilizzazione della sostanza<br />

grassa (es. alcool etilico <strong>per</strong> l’olio di ricino).] (40) .<br />

4.2. Allumina basica <strong>per</strong> cromatografia su colonna,<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

preparata e controllata come descritto in Appendice I.<br />

4.3. n-Esano, <strong>per</strong> cromatografia.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Il campione in esame deve essere <strong>per</strong>fettamente<br />

omogeneo ed esente da impurezze sospese. Gli<br />

oli liquidi a tem<strong>per</strong>atura ambiente si filtrano su<br />

carta alla tem<strong>per</strong>atura di circa 30 °C, i grassi concreti<br />

vengono omogeneizzati e filtrati a tem<strong>per</strong>atura<br />

su<strong>per</strong>iore di non oltre 10 °C alla tem<strong>per</strong>atura di<br />

fusione.<br />

5.2. Del campione così preparato si pesano esattamente<br />

circa 0,25 g in matraccio tarato da 25 ml, si<br />

porta a volume con il solvente prescritto e si omogeneizza.<br />

La soluzione risultante deve essere <strong>per</strong>fettamente<br />

limpida. Qualora si riscontri opalescenza o<br />

torbidità si filtra rapidamente su carta.<br />

5.3. Con la soluzione ottenuta si riempie una<br />

vaschetta e si misurano le estinzioni, usando come<br />

riferimento il solvente impiegato, alle lunghezze<br />

d’onda significative comprese fra 232 e 276 nm. I<br />

valori di estinzione letti devono essere compresi<br />

nell’intervallo 0,1 ± 0,8; in caso contrario è necessario<br />

ripetere le misure o<strong>per</strong>ando con soluzioni<br />

opportunamente più concentrate o più diluite.<br />

5.4. Qualora sia richiesta la determinazione dell’estinzione<br />

specifica dopo passaggio su allumina si<br />

procede nel seguente modo: nella colonna cromatografica<br />

si introducono 30 g di allumina basica in<br />

sospensione in esano; dopo assestamento dell’adsorbente<br />

si elimina l’eccesso di esano, sino ad 1 cm<br />

circa al disopra del livello su<strong>per</strong>iore dell’allumina.<br />

Si sciolgono 10 g di sostanza grassa, omogeneizzata<br />

e filtrata come descritto in 5.1., in 100 ml di<br />

esano e si versa tale soluzione in colonna. Si raccoglie<br />

l’eluato e si evapora totalmente il solvente sotto<br />

vuoto ad una tem<strong>per</strong>atura inferiore ai 25 °C. Sulla<br />

sostanza grassa così ottenuta si procede immediatamente<br />

come detto in 5.2.<br />

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

6.1. Si riportano le estinzioni specifiche (coefficienti<br />

di estinzione) alle varie lunghezze d’onda calcolate<br />

come segue: Kl = El / c · s in cui:<br />

Kl = estinzione specifica alla lunghezza d’onda l, El<br />

= estinzione misurata alla lunghezza d’onda l, c =<br />

concentrazione della soluzione in g/100 ml, s =<br />

spessore della vaschetta in cm. I risultati si espri-<br />

237


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

mono con due cifre decimali.<br />

6.2. L’esame spettrofotometrico dell’olio di oliva<br />

secondo il metodo ufficiale dei Regolamenti della<br />

CEE prevede la determinazione dell’estinzione specifica,<br />

in soluzione in isoottano, alle lunghezze<br />

d’onda di 232 e 270 nm e la determinazione del DK<br />

inteso come: DK = (Km - Km-4 + Km+4) / 2 in cui<br />

Km è l’estinzione specifica alla lunghezza d’onda<br />

m, lunghezza d’onda di massimo assorbimento<br />

intorno a 270 nm.<br />

Appendice I<br />

Preparazione dell’allumina e controllo dell’attività<br />

A1.1. Preparazione dell’allumina In un recipiente a<br />

chiusura ermetica si pone l’allumina preventivamente<br />

essiccata in forno a 380-400 °C <strong>per</strong> 3 ore, si<br />

aggiunge acqua distillata in ragione di 5 ml <strong>per</strong> 100<br />

g di allumina, si chiude subito il recipiente, si agita<br />

ripetutamente, quindi si lascia a riposo <strong>per</strong> almeno<br />

12 ore prima dell’uso.<br />

A1.2. Controllo dell’attività dell’allumina Si prepara<br />

una colonna cromatografica con 30 g di allumina.<br />

O<strong>per</strong>ando come descritto al paragrafo 5.4. si fa<br />

passare attraverso la colonna una miscela costituita<br />

da: - 95% olio di oliva vergine, avente estinzione<br />

specifica a 268 nm inferiore a 0,18; - 5% olio di arachide<br />

trattato con terre nel processo di raffinazione,<br />

avente estinzione specifica a 268 nm uguale o su<strong>per</strong>iore<br />

a 4. Se la miscela dopo passaggio in colonna<br />

presenta estinzione specifica a 268 nm su<strong>per</strong>iore a<br />

0,11 l’allumina è accettabile, altrimenti deve essere<br />

aumentato il tasso di idratazione.<br />

Appendice II<br />

Taratura dello spettrofotometro<br />

A2. L’apparecchio deve essere controllato <strong>per</strong>iodicamente<br />

(almeno ogni 6 mesi) sia <strong>per</strong> la rispondenza<br />

della lunghezza d’onda che <strong>per</strong> l’esattezza della<br />

risposta.<br />

A2.1. Il controllo della lunghezza d’onda può essere<br />

fatto mediante la lampada a vapori di mercurio o<br />

mediante gli appositi filtri.<br />

A2.2. Per il controllo della risposta della fotocellula<br />

e del fotomoltiplicatore si procede come segue: si<br />

pesano 0,2000 g di potassio cromato puro <strong>per</strong> spettrofotometria<br />

e si sciolgono, in matraccio tarato da<br />

238<br />

1.000 ml, in soluzione di idrossido di potassio 0,05<br />

N diluendo poi a volume. Della soluzione ottenuta<br />

si prelevano 25 ml esatti, si trasferiscono in matraccio<br />

tarato da 500 ml e si diluisce ulteriormente a<br />

volume con la stessa soluzione di idrossido di<br />

potassio. Della soluzione così ottenuta si misura l’estinzione<br />

a 275 nm, impiegando la soluzione di<br />

idrossido di potassio come riferimento. L’estinzione<br />

misurata con vaschetta da 1 cm dovrà essere 0,200<br />

± 0,005.<br />

(39) Allegato così modificato dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

(40) Trattino soppresso dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

Allegato X A (41)<br />

Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli<br />

acidi grassi<br />

1. OGGETTO<br />

Il presente metodo dà un orientamento generale <strong>per</strong><br />

l’applicazione della gascromatografia, con l’uso di<br />

colonne a riempimento o capillari, <strong>per</strong> determinare<br />

la composizione qualitativa e quantitativa di una<br />

miscela di esteri metilici degli acidi grassi ottenuta<br />

in conformità con il metodo specificato nell’allegato<br />

X B. Il metodo non è applicabile agli acidi grassi<br />

polimerizzati.<br />

2. REAGENTI<br />

2.1. Gas vettore Gas inerte (azoto, elio, argo, idrogeno,<br />

ecc.) completamente essiccato ed avente un<br />

tenore di ossigeno inferiore a 10 mg/kg.<br />

Nota 1: L’idrogeno, che viene usato come gas vettore<br />

soltanto con colonne capillari, può raddoppiare<br />

la velocità dell’analisi, ma è <strong>per</strong>icoloso; sono<br />

disponibili dispositivi di sicurezza.<br />

2.2. Gas ausiliari<br />

2.2.1. Idrogeno (purezza 3 99,9%), esente da impurezze<br />

organiche.<br />

2.2.2. Aria od ossigeno, esente da impurezze organiche.<br />

2.3. Standard di riferimento<br />

Miscela di esteri metilici di acidi grassi puri oppure<br />

esteri metilici di un grasso a composizione nota, di<br />

preferenza analogo a quello della sostanza grassa da<br />

analizzare. Sarà necessario l’ossidazione degli acidi<br />

grassi poliinsaturi.


3. APPARECCHIATURA<br />

Le istruzioni precisano che deve essere usata la consueta<br />

apparecchiatura <strong>per</strong> gascromatografia, facendo<br />

uso di colonne a riempimento e/o capillari nonché<br />

di un rivelatore a ionizzazione di fiamma. È<br />

consigliabile usare apparecchiatura in grado di<br />

garantire l’efficienza e la risoluzione specificate al<br />

punto 4.1.2.<br />

3.1. Gascromatografo<br />

Il gascromatografo deve comprendere i seguenti<br />

elementi.<br />

3.1.1. Sistema ad iniezione Usare un sistema ad<br />

iniezione: a) con colonne a riempimento, aventi lo<br />

spazio morto minore possibile (in questo caso il<br />

sistema di iniezione deve poter essere riscaldato a<br />

una tem<strong>per</strong>atura di 20-50 °C su<strong>per</strong>iore a quella della<br />

colonna) oppure b) con colonne capillari, nel qual<br />

caso il sistema di iniezione deve essere appositamente<br />

progettato. Esso può essere del tipo a separazione<br />

oppure del tipo non a separazione sull’iniettore<br />

della colonna.<br />

Nota 2: In assenza di acidi grassi aventi meno di 16<br />

atomi di carbonio, può essere usato un iniettore ad<br />

ago mobile.<br />

3.1.2. Stufa La stufa deve essere atta a scaldare la<br />

colonna ad almeno 260 °C e a mantenere la tem<strong>per</strong>atura<br />

desiderata con l’approssimazione di 1 °C <strong>per</strong><br />

la colonna a riempimento e con l’approssimazione<br />

di 0, 1 °C <strong>per</strong> la colonna capillare. Quest’ultimo<br />

requisito è particolarmente importante se si usa una<br />

provetta di silice fusa. Il ricorso al riscaldamento<br />

programmato è raccomandato in tutti i casi e in particolare<br />

<strong>per</strong> gli acidi grassi aventi meno di 16 atomi<br />

di carbonio.<br />

3.1.3. Colonna e riempimento<br />

3.1.3.1. Colonna costruita in materiale inerte alle<br />

sostanze da analizzare (cioè vetro o acciaio inossidabile)<br />

e avente le seguenti dimensioni: a) lunghezza:<br />

1-3 m. Se sono presenti acidi grassi a catena<br />

lunga (oltre C20) dovrà essere usata una colonna<br />

relativamente corta. Se invece si analizzano acidi a<br />

4-6 atomi di carbonio, si raccomanda di usare una<br />

colonna avente una lugnhezza di 2 m. b) diametro<br />

interno: da 2 a 4 mm.<br />

Nota 3: Se sono presenti componenti poliinsaturi<br />

aventi più di tre legami doppi, essi potranno essere<br />

decomposti in una colonna di acciaio inossidabile.<br />

Nota 4: Può essere usato un sistema di colonne a<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

riempimento gemelle.<br />

3.1.3.2. Riempimento, comprendente i seguenti elementi:<br />

a) supporto: terra di diatomee lavata con<br />

acido e silanizzata, oppure altro idoneo supporto<br />

inerte con una gamma ristretta di granulometria<br />

(compresa tra 125 e 200 mm, con variazioni di ± 25<br />

mm); la granulometria media è correlata al diametro<br />

interno e alla lunghezza della colonna; b) fase<br />

stazionaria: tipo di poliestere di liquido polare (ad<br />

es. polisuccinato di dietilenglicole, polisuccinato di<br />

butandiolo, poliadipato di etilenglicole ecc.), cianosiliconi<br />

o qualsiasi altro liquido che consenta la<br />

separazione cromatografica richiesta (vedi clausola<br />

5). La fase stazionaria deve essere compresa tra il<br />

5% (m/m) e il 20% (m/m) del riempimento. Per<br />

alcune separazioni può essere usata una fase stazionaria<br />

non polare.<br />

3.1.3.3. Condizionamento della colonna Con la<br />

colonna staccata, dalla parte del rivelatore, scaldare<br />

gradualmente la stufa a 185 °C e far passare una<br />

corrente di gas inerte attraverso la colonna di recente<br />

preparata ad un flusso compreso tra 20 ml/min e<br />

60 ml/min <strong>per</strong> almeno 16 h a questa tem<strong>per</strong>atura e<br />

<strong>per</strong> ulteriori 2 h a 195 °C.<br />

3.1.4. Colonna capillare<br />

3.1.4.1. Tubo costituito di materiale inerte alle<br />

sostanze da analizzare (di solito vetro o silice fusa).<br />

Il diametro interno deve essere compreso tra 0,2<br />

mm e 0,8 mm. La su<strong>per</strong>ficie interna deve esser sottoposta<br />

a un opportuno trattamento (ad es. preparazione<br />

della su<strong>per</strong>ficie, inattivazione) prima di essere<br />

rico<strong>per</strong>to con la fase stazionaria. Nella maggior<br />

parte dei casi è sufficiente una lunghezza di 25 mm.<br />

3.1.4.2. Fase stazionaria, di solito del tipo poliglicole<br />

[poli(etilenglicole) 20.000], poliestere (polisuccinato<br />

di butandiolo) oppure polisilossano polare<br />

(cianosiliconi). Sono adatte le colonne legate<br />

(cross-linked).<br />

Nota 5: Vi è il rischio che i polisilossani polari creino<br />

difficoltà nell’identificazione e separazione dell’acido<br />

linolenico e degli acidi a C 20 .<br />

Le co<strong>per</strong>ture devono essere sottili, ad esempio 0,1<br />

mm-0,2 mm.<br />

3.1.4.3. Montaggio e condizionamento della colonna<br />

Osservare le normali precauzioni necessarie <strong>per</strong><br />

il montaggio delle colonne capillari, ovvero sistemazione<br />

della colonna nella stufa (supporto), scelta<br />

239


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

e collegamento di giunti (a tenuta stagna), sistemazione<br />

delle estremità della colonna nell’iniettore e<br />

nel rivelatore (riduzione degli spazi morti).<br />

Sottoporre la colonna ad un flusso di gas vettore [ad<br />

es. 0,3 bar (30 kPa) <strong>per</strong> una colonna avente una lunghezza<br />

di 25 mm e un diametro interno di 0,3 mm].<br />

Condizionare la colonna programmando la tem<strong>per</strong>atura<br />

della stufa a 3 °C/min dalla tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente a una tem<strong>per</strong>atura di 10 °C inferiore al<br />

limite di decomposizione della fase stazionaria.<br />

Mantenere la stufa a questa tem<strong>per</strong>atura <strong>per</strong> 1 h fino<br />

a stabilizzazione della linea di base. Riportarla a<br />

180 °C in modo da lavorare in condizioni di isotermicità.<br />

Nota 6: Sono disponibili in commercio opportune<br />

colonne precondizionate.<br />

3.1.5. Rivelatore, di preferenza idoneo ad essere<br />

riscaldato a una tem<strong>per</strong>atura su<strong>per</strong>iore a quella della<br />

colonna.<br />

3.2. Siringa<br />

La siringa deve avere una capacità massima di 10<br />

ml ed essere graduata in divisioni di 0,1 ml.<br />

3.3. Registratore<br />

Se la curva di registrazione deve essere usata <strong>per</strong><br />

calcolare la composizione della miscela analizzata,<br />

è necessario un registratore elettronico di alta precisione<br />

compatibile con l’apparecchiatura usata.<br />

Detto registratore deve avere le seguenti caratteristiche:<br />

a) tasso di risposta, al di sotto di 1,5 s, di preferenza<br />

1 s (il tasso di risposta è il <strong>per</strong>iodo necessario<br />

affinché la punta di registrazione passi dallo 0%<br />

al 90% a seguito dell’introduzione improvvisa di un<br />

segnale del 100%); b) ampiezza della carta, minimo<br />

20 cm; c) velocità della carta, adattabile a valori<br />

compresi tra 0,4 cm/min e 2,5 cm/min.<br />

3.4. Integratore o calcolatore (facoltativo) Un calcolo<br />

rapido ed accurato può essere effettuato con<br />

l’ausilio di un integratore o calcolatore elettronico.<br />

Quest’ultimo deve dare una risposta lineare con una<br />

sensibilità adeguata e la correzione della deviazione<br />

della linea di base deve essere soddisfacente.<br />

4. PROCEDIMENTO<br />

Nelle o<strong>per</strong>azioni descritte dal paragrafo 4.1 al paragrafo<br />

4.3 si fa accenno all’uso di un rivelatore a<br />

ionizzazione di fiamma. Come alternativa può essere<br />

usato un gascromatografo munito di catarometro<br />

(che funziona in base al principio della variazione<br />

240<br />

di conducibilità termica). Le condizioni di funzionamento<br />

vengono <strong>per</strong>tanto modificate come descritto<br />

nella clausola 6.<br />

4.1. Condizioni dell’analisi<br />

4.1.1. Selezione delle condizioni o<strong>per</strong>ative ottimali<br />

4.1.1.1. Colonna a riempimento Nella scelta delle<br />

condizioni <strong>per</strong> effettuare la prova, devono essere<br />

prese in considerazione le seguenti varianti: a) la<br />

lunghezza ed il diametro della colonna; b) la natura<br />

e la quantità della fase stazionaria; c) la tem<strong>per</strong>atura<br />

della colonna; d) il flusso di gas vettore; e) la<br />

risoluzione necessaria; f) le dimensioni del campione<br />

da analizzare, scelto in modo che il collegamento<br />

tra il rivelatore e l’elettrometro diano una risposta<br />

lineare; g) la durata dell’analisi. In linea di massima<br />

i valori riportati nella tabella 1 e nella tabella<br />

2 danno i risultati auspicati, cioè almeno 2.000 piatti<br />

teorici <strong>per</strong> metro di lunghezza della colonna <strong>per</strong><br />

quanto si riferisce allo stearato di metile, e l’eluizione<br />

dello stesso entro 15 minuti circa. Se l’apparecchiatura<br />

lo consente, l’iniettore deve trovarsi a<br />

una tem<strong>per</strong>atura di circa 200 °C ed il rivelatore a<br />

una tem<strong>per</strong>atura pari o su<strong>per</strong>iore a quella della<br />

colonna. Di norma, il rapporto tra il flusso dell’idrogeno<br />

fornito al rilevatore a ionizzatore di fiamma<br />

e quello del gas vettore varia tra 1:2 e 1:1 in funzione<br />

del diametro della colonna. Il flusso dell’ossigeno<br />

è di circa 5-10 volte quello dell’idrogeno.<br />

4.1.2. Determinazione del numero di piatti teorici<br />

(efficacia) e risoluzione (vedi figura 1) Effettuare<br />

l’analisi di una miscela di stearato di metile e di<br />

oleato di metile in proporzioni più o meno equivalenti<br />

(ad es. esteri metilici del burro di cacao).<br />

Scegliere la tem<strong>per</strong>atura della colonna e il flusso di<br />

gas vettore in modo che il massimo del picco dello<br />

stearato di metile venga registrato circa 15 minuti<br />

dopo il picco del solvente. Usare un quantitativo<br />

sufficiente della miscela di esteri metilici in modo<br />

che il picco dello stearato di metile occupi circa tre<br />

quarti della scala intera. Calcolare il numero dei<br />

piatti teorici, n (efficienza), con la formula: n = 16<br />

[dr (I) / W(I)]2 e la risoluzione R usando la formula:<br />

R = 2D / (W(I) + W(II)) d r (I) = è la distanza di<br />

ritenzione, in millimetri, dall’inizio del cromatogramma<br />

fino al massimo del picco dello stearato di<br />

metile; W(I) e W(II) = sono le ampiezze, in millimetri,<br />

del picchi rispettivamente dello stearato di<br />

metile e dell’oleato di metile, misurati tra i punti<br />

d’intersezione delle tangenti ai punti di inflessione


della curva con la linea di base;<br />

D = è la distanza, in millimetri, tra i picchi massimi<br />

dello stearato di metile e dell’oleato di metile.<br />

e l’indice di risoluzione lr usando la formula: a/b<br />

dove: a = l’altezza del picco più basso, misurata<br />

rispetto alla linea di base; b = l’altezza del punto più<br />

basso dell’avvallamento compreso tra i due picchi<br />

adiacenti, misurata rispetto alla linea di base.<br />

Le condizioni o<strong>per</strong>ative da scegliere sono quelle<br />

idonee ad almeno 2.000 piatti teorici <strong>per</strong> metro di<br />

lunghezza della colonna <strong>per</strong> quanto si riferisce allo<br />

stearato di metile e una risoluzione di almeno 1,25.<br />

4.2. Sostanza da analizzare Usando la siringa (3.2)<br />

prendere 0,1 ml-2 ml della soluzione di esteri metilici<br />

preparata conformemente all’allegato X B e<br />

iniettarli nella colonna. Nel caso di esteri non in<br />

soluzione, preparare una soluzione di circa 100<br />

mg/ml in eptano di qualità cromatografica ed iniettare<br />

da 0,1 ml a 1 ml di questa soluzione. Se l’analisi<br />

riguarda costituenti presenti soltanto in tracce, la<br />

quantità di sostanza da analizzare può essere<br />

aumentata (fino a 10 volte).<br />

4.3. Analisi<br />

Di norma le condizioni o<strong>per</strong>ative sono quelle di cui<br />

al paragrafo 4.1.1. È possibile tuttavia o<strong>per</strong>are a una<br />

tem<strong>per</strong>atura inferiore della colonna quando si tratta<br />

di determinare acidi grassi aventi meno di 12 atomi<br />

di carbonio oppure a una tem<strong>per</strong>atura più elevata<br />

quando si tratta di determinare acidi grassi con oltre<br />

20 atomi di carbonio. All’occasione, è possibile<br />

programmare la tem<strong>per</strong>atura in entrambi questi<br />

casi. Ad esempio, se il campione contiene gli esteri<br />

metilici degli acidi grassi con meno di 12 atomi di<br />

carbonio, iniettare il campione a 100 °C (oppure da<br />

50 °C a 60 °C se è presente acido butirrico) e raggiungere<br />

immediatamente la tem<strong>per</strong>atura a un tasso<br />

compreso tra 4 °C/min e 8 °C/min in condizioni<br />

ottimali. In taluni casi possono essere associati i due<br />

procedimenti. Dopo il riscaldamento programmato,<br />

continuare l’eluizione a tem<strong>per</strong>atura costante finché<br />

tutti i componenti sono stati eluiti. Se lo strumento<br />

non prevede il riscaldamento programmato, usarlo a<br />

due tem<strong>per</strong>ature fisse comprese tra 100 °C e 195 °C.<br />

Se necessario, si raccomanda di effettuare un’analisi<br />

su due fasi fisse a polarità differente <strong>per</strong> verificare<br />

l’assenza di picchi mascherati, ad esempio nel<br />

caso della presenza contemporanea di C 18: 3 e<br />

C20:0 oppure C18:3 e C 18: 2 associati.<br />

4.4. Preparazione del cromatogramma di riferimento<br />

e dei grafici di riferimento Analizzare la miscela<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

standard di riferimento (2.3) nelle stesse condizioni<br />

o<strong>per</strong>ative di quelle usate <strong>per</strong> il campione e misurare<br />

i tempi di ritenzione o le distanze di ritenzione <strong>per</strong><br />

gli acidi grassi costituenti. Su carta semilogaritmica,<br />

<strong>per</strong> qualsiasi grado di insaturazione, costruire i grafici<br />

che mostrano il logaritmo del tempo o della<br />

distanza di ritenzione in funzione del numero di<br />

atomi di carbonio. In condizioni isotermiche, i grafici<br />

relativi ad acidi a catena lineare aventi lo stesso<br />

grado di insaturazione devono essere linee rette.<br />

Queste linee devono essere all’incirca parallele. È<br />

necessario evitare condizioni in cui si possano verificare<br />

i “picchi mascherati”, ovvero nei quali la risoluzione<br />

è insufficiente a separare due costituenti.<br />

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

5.1. Analisi qualitativa<br />

Identificare i picchi dell’estere metilico del campione<br />

dai grafici preparati al paragrafo 4.4, se necessario<br />

<strong>per</strong> interpolazione.<br />

5.2. Analisi quantitativa<br />

5.2.1. Determinazione della composizione A parte<br />

casi eccezionali, usare il metodo di normalizzazione<br />

interno, cioè presumere che la totalità dei componenti<br />

del campione siano rappresentati sul cromatogramma,<br />

in modo che il totale delle aree sotto<br />

i picchi costituisca il 100% dei costituenti (eluizione<br />

totale). Se nell’apparecchiatura è previsto un<br />

integratore, usare i dati da esso ottenuti. In caso<br />

negativo, determinare l’area sotto ciascun picco<br />

moltiplicando l’altezza del picco <strong>per</strong> l’ampiezza a<br />

metà altezza e, se necessario, prendere in considerazione<br />

le varie attenuazioni usate durante la registrazione.<br />

5.2.2. Metodo di calcolo<br />

5.2.2.1. Caso generale Calcolare il contenuto di un<br />

dato componente I, espresso come <strong>per</strong>centuale in<br />

massa degli esteri metilici, determinando la <strong>per</strong>centuale<br />

rappresentata dall’area del picco corrispondente<br />

relativa alla somma delle aree di tutti i picchi,<br />

usando la formula seguente: Ai / SA x 100 dove Ai<br />

= è l’area sotto il picco corrispondente al componente<br />

i; SA = è la somma delle aree sotto tutti i picchi.<br />

Esprimere il risultato con l’approssimazione di<br />

una decimale.<br />

Nota 7: In questo caso generale, si ritiene che il<br />

risultato del calcolo basato sulle aree relative rappresenti<br />

una <strong>per</strong>centuale in massa. Per i casi nei<br />

241


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quali questa asserzione non è giustificata, vedi<br />

5.2.2.2.<br />

5.2.2.2. Uso dei fattori di correzione In taluni casi,<br />

ad esempio in presenza di acidi grassi aventi meno<br />

di 8 atomi di carbonio oppure di acidi aventi gruppi<br />

secondari, quando si usano rivelatori di conduttività<br />

termica oppure quando è necessario il grado più elevato<br />

di accuratezza, devono essere usati fattori di<br />

correzione che convertano le <strong>per</strong>centuali delle aree<br />

e dei picchi in <strong>per</strong>centuali in peso dei componenti.<br />

Determinare i fattori di correzione con l’ausilio di<br />

un cromatogramma derivato dall’analisi di una<br />

miscela di riferimento di esteri metilici di composizione<br />

nota, effettuata in condizioni o<strong>per</strong>ative identiche<br />

a quelle usate <strong>per</strong> il campione. Per questa<br />

miscela di riferimento, la <strong>per</strong>centuale in peso del<br />

componente i è data dalla formula: mi / Sm x 100<br />

dove mi = è il peso del componente i nella miscela<br />

di riferimento;<br />

Sm = è il totale delle masse dei vari componenti<br />

della miscela di riferimento.<br />

Dal cromatogramma della miscela di riferimento<br />

(4.4) calcolare la <strong>per</strong>centuale (area/area) del componente<br />

i come segue: Ai / SA x 100 dove Ai è l’area<br />

sotto il picco corrispondente al componente i,<br />

SA è la somma delle aree sotto tutti i picchi.<br />

Il fattore di correzione viene quindi calcolato come<br />

segue: Ki = mi x åA / Ai x åm Di norma i fattori di<br />

correzione vengono espressi facendo riferimento a<br />

K C16 sicché i fattori relativi diventano: K’i = Ki /<br />

K c16. Per il campione il contenuto di ciascun componente<br />

espresso come <strong>per</strong>centuale in degli esteri<br />

metilici è: K’i x Ai / å (K’i x Ai) x 100. Esprimere i<br />

risultati con l’approssimazione di una decimale.<br />

5.2.2.3. Uso di uno standard interno In alcune analisi<br />

(ad es. quando non tutti gli acidi grassi sono<br />

quantificati, ad esempio quando sono presenti acidi<br />

con 4 e 6 atomi di carbonio accanto ad acidi con 16<br />

e 18 atomi di carbonio, oppure quando è necessario<br />

determinare il quantitativo assoluto di un acido<br />

grasso in un campione) è necessario ricorrere ad<br />

uno standard interno. Vengono spesso usati acidi<br />

grassi con 5,15 o 17 atomi di carbonio. Deve essere<br />

determinato l’eventuale fattore di correzione <strong>per</strong> lo<br />

standard interno. La <strong>per</strong>centuale in peso del componente<br />

i, espressa come esteri metilici, è data dalla<br />

formula: m5 x K’i x Ai / m x K’s x As x 100 dove<br />

Ai è l’area sotto il picco corrispondente al componente<br />

i; As è l’area sotto il picco corrispondente allo<br />

standard interno; K’i è il fattore di correzione <strong>per</strong> il<br />

componente i (relativo a KC16); K’s è il fattore di<br />

242<br />

correzione dello standard interno (relativo a KC16);<br />

m è il peso, in milligrammi, della sostanza da analizzare;<br />

ms è il peso, in milligrammi, dello standard<br />

interno.<br />

Esprimere i risultati con l’approssimazione di una<br />

decimale.<br />

6. CASO PARTICOLARE DELLA DETERMINA-<br />

ZIONE DEGLI ISOMERI TRANS<br />

Il contenuto degli isomeri trans degli acidi grassi,<br />

con il numero di atomi di carbonio compreso tra 10<br />

e 24, può essere determinato mediante separazione<br />

degli esteri metilici, usando colonne cromatografiche<br />

capillari che presentino una particolare polarità.<br />

6.1. Colonna capillare in silice, avente un diametro<br />

interno da 0,25 mm a 0,32 mm e una lunghezza di<br />

50 mm, rico<strong>per</strong>ta di cianopropilsilicone, la cui pellicola<br />

ha uno spessore compreso tra 0,1 e 0,3 mm<br />

(tipo SP 2340, tipo SP 2380, C.P. sil 88, Silor 10 e<br />

tipi simili).<br />

6.2. Gli esteri metilici vengono separati con il procedimento<br />

B presentato nell’altro allegato (X/B).<br />

Le sostanze grasse con acidità libera su<strong>per</strong>iore al<br />

3% devono essere prima neutralizzate conformemente<br />

al punto 6.1 dell’allegato VII.<br />

6.3. Le condizioni o<strong>per</strong>ative <strong>per</strong> la cromatografia in<br />

fase gassosa sono complessivamente le seguenti: -<br />

tem<strong>per</strong>atura della colonna programmata da 150 °C<br />

a 230 °C (ad esempio 165 °C <strong>per</strong> 15 minuti, aumentata<br />

poi di 5 °C/minuto sino a 200 °C); - tem<strong>per</strong>atura<br />

dell’iniettore: 250 °C, con il sistema dell’iniettare<br />

divisore, oppure tem<strong>per</strong>atura iniziale della colonna,<br />

con il sistema “on column”; - tem<strong>per</strong>atura del<br />

rivelatore: 260 °C; - flusso del gas vettore (elio e<br />

idrogeno): 1,2 ml/minuto. La quantità iniettata deve<br />

essere tale che nelle condizioni di sensibilità utilizzate<br />

l’altezza del picco corrispondente all’estere<br />

metilico dell’acido arachico sia pari o su<strong>per</strong>iore al<br />

20% della parte inferiore della scala.<br />

6.4. I diversi esteri metilici vengono identificati in<br />

base ai tempi di ritenzione che vengono confrontati<br />

con quelli di miscele di riferimento (come indicato<br />

al punto 2.3). Gli esteri degli acidi grassi trans vengono<br />

eluiti prima degli isomeri corrispondenti cis.<br />

6.5. L’efficienza della colonna determinata conformemente<br />

al punto 4.1.2 deve consentire la separazione<br />

di talune coppie critiche, ad esempio la coppia<br />

formata dall’insieme degli acidi transisooleici e


il picco dell’acido oleico, trans C18: 1/cis C18: 1,<br />

con un indice di risoluzione su<strong>per</strong>iore a 2.<br />

6.6. La <strong>per</strong>centuale dei diversi acidi grassi trans è<br />

calcolata in base al rapporto tra la su<strong>per</strong>ficie del<br />

picco attinente e la somma delle su<strong>per</strong>fici di tutti i<br />

picchi presenti. Si considerano le <strong>per</strong>centuali degli<br />

acidi: - trans ottadecenoici (T 18: 1), indicati nell’allegato<br />

I del presente regolamento come somma<br />

degli isomeri transoleici; - cis-trans e trans-cis ottadecadienoici<br />

[(CT/TC) 8: 2]: indicati nell’allegato I<br />

del presente regolamento come somma degli isomeri<br />

translinoleici; - trans-cis-trans, cis-cis-trans, cistrans-cis,<br />

trans-cis-cis, ottadecatrienoici [(TCT+<br />

CCT+CTC+TCC)18: 3], indicati nell’allegato I del<br />

presente regolamento come somma degli isomeri<br />

translinolenici.<br />

Nota 8: viste le caratteristiche particolari di questo<br />

metodo, dare i risultati con due decimali.<br />

7. CASO SPECIALE - USO DI UN CATAROMETRO<br />

(FUNZIONANTE IN BASE AL PRINCIPIO DEI<br />

MUTAMENTI DI CONDUTTIVITÀ TERMICA)<br />

Per la determinazione della composizione qualitativa<br />

e quantitativa di una miscela di esteri metilici<br />

degli acidi grassi può essere usato altresì un gascromatografo<br />

associato a un rivelatore funzionante in<br />

base al principio dei mutamenti di conduttività termica<br />

(catarometro). Se quest’ultimo viene usato, le<br />

condizioni specificate alle clausole 3 e 4 devono<br />

essere modificate come indicato nella tabella 3. Per<br />

l’analisi quantitativa, usare i fattori di correzione<br />

definiti al paragrafo 5.2.2.2.<br />

La relazione sulla prova deve specificare i metodi<br />

usati <strong>per</strong> la preparazione degli esteri metilici e <strong>per</strong><br />

l’analisi gascromatografica nonché i risultati tenuti.<br />

Essa deve citare altresì tutti i dettagli o<strong>per</strong>ativi non<br />

specificati nella presente norma internazionale<br />

oppure considerati come facoltativi, nonché i particolari<br />

di qualsiasi evento che possa avere influenzato<br />

i risultati. La relazione sulla prova deve comprendere<br />

tutti i dati necessari <strong>per</strong> la completa identificazione<br />

del campione.<br />

(41) Allegato così modificato dal regolamento (CEE) n. 1429/92.<br />

Allegato X B<br />

Preparazione degli esteri metilici di acidi grassi in<br />

conformità all’allegato VI - punti I e II - del regolamento<br />

(CEE) n. 72/77 della Commissione oppure in<br />

alternativa il metodo seguente<br />

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PREMESSA<br />

La scelta del procedimento da seguire deve essere<br />

fatta in funzione della composizione acidica e dell’acidità<br />

della sostanza grassa da esaminare e della<br />

analisi gascromatografica da effettuare. In particolare:<br />

- <strong>per</strong> sostanze grasse contenenti acidi grassi<br />

inferiori a C12, possono essere impiegati solo i procedimenti<br />

in fiala chiusa o al solfato dimetilico; -<br />

<strong>per</strong> sostanze grasse aventi acidità su<strong>per</strong>iore al 3%<br />

possono essere impiegati solo i procedimenti al<br />

metanolo-acido cloridrico o al solfato di metilico; -<br />

<strong>per</strong> determinazioni gascromatografiche di isomeri<br />

trans possono essere impiegati solo i procedimenti<br />

al metilato sodico o al solfato dimetilico; - il procedimento<br />

al metanolo-esano-acido solforico deve<br />

essere impiegato <strong>per</strong> la preparazione degli esteri<br />

metilici di piccole quantità di sostanze grasse da<br />

separazioni <strong>per</strong> cromatografia su strato sottile. La<br />

presenza di insaponificabile può essere trascurata<br />

purché non su<strong>per</strong>i il 3%, altrimenti gli esteri metilici<br />

dovranno essere preparati dagli acidi grassi.<br />

1. OGGETTO<br />

Sono descritti cinque procedimenti <strong>per</strong> la preparazione<br />

degli esteri metilici da sostanze grasse: a) con<br />

metilato sodico b) con metilato sodico in fiala chiusa<br />

c) con metanolo-acido cloridrico in fiala chiusa<br />

d) con solfato dimetilico e) con metanolo-esanoacido<br />

solforico.<br />

Procedimento A<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa in esame viene riscaldata a ricadere<br />

con alcool metilico e metilato sodico. Gli esteri<br />

metilici ottenuti sono estratti con etere etilico.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Pallone da 100 ml con refrigerante a ricadere,<br />

munito all’estremità su<strong>per</strong>iore di tubo a calce sodata,<br />

con giunti a smeriglio.<br />

3.2. Cilindri graduati da 50 ml.<br />

3.3. Pipetta graduata da 5 ml, con divisioni in 0,1<br />

ml.<br />

3.4. Imbuti separatori da 250 ml.<br />

3.5. Pallone da 200 ml.<br />

4. REAGENTI<br />

243


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4.1. Metanolo anidro.<br />

4.2. Metilato sodico, soluzione all’1% circa in<br />

metanolo; si prepara sciogliendo 0,34 g di sodio<br />

metallico in 100 ml di metanolo anidro.<br />

4.3. Etere etilico.<br />

4.4. Sodio cloruro, soluzione 10%.<br />

4.5. Etere di petrolio 40-60 °C.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Nel pallone da 100 ml si introducono 2 g di<br />

sostanza grassa previamente disidratata su solfato<br />

sodico e filtrata. Si aggiungono 35 ml di metanolo,<br />

si congiunge il refrigerante e si fa bollire a ricadere<br />

<strong>per</strong> alcuni minuti.<br />

5.2. Si interrompe il riscaldamento, si stacca il refrigerante<br />

e si aggiungono rapidamente 3,5 ml di soluzione<br />

di metilato sodico; si collega nuovamente il<br />

refrigerante e si fa bollire a riflusso <strong>per</strong> almeno 3<br />

ore. La metilazione deve ritenersi completa quando<br />

tutta la sostanza grassa è passata in soluzione e la<br />

miscela di reazione è <strong>per</strong>fettamente limpida a tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente.<br />

5.3. Si raffredda e si versa la miscela di reazione in<br />

un imbuto separatore da 250 ml, si aggiungono 35-<br />

40 ml di etere etilico, 100 ml di acqua e 5-6 ml di<br />

soluzione di cloruro sodico al 10%. Si agita e si<br />

lasciano separare gli strati; la fase acquosa viene<br />

trasferita in un secondo imbuto separatore ed estratta<br />

nuovamente con 25 ml di etere etilico. Agli<br />

estratti eterei, riuniti, si aggiungono 50 ml di etere<br />

di petrolio 40-60 °C; ciò provoca la separazione di<br />

acqua che viene eliminata. Si lava la fase eterea <strong>per</strong><br />

3 volte con porzioni di 10-15 ml di acqua, si essicca<br />

su solfato sodico e si filtra su carta raccogliendo<br />

il filtrato nel pallone da 200 ml. Si distilla il solvente,<br />

completandone l’allontanamento su bagnomaria<br />

in corrente di azoto puro.<br />

Procedimento B<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa in esame viene trattata con metilato<br />

sodico in soluzione metanolica, in fiala chiusa,<br />

a 85-90 °C.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

244<br />

3.1. Fiala di vetro a pareti robuste, da circa 5 ml<br />

(altezza 40-45 mm, diametro 14-16 mm).<br />

3.2. Pipetta graduata da 1 ml con divisioni in 0,1 ml.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Metilato sodico, soluzione all’1,5% circa in<br />

metanolo. Si prepara sciogliendo 0,50 g di sodio<br />

metallico in 100 ml di metanolo anidro.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Nella fiala di vetro si introducono 2 g di sostanza<br />

grassa, previamente disidratata su solfato sodico<br />

e filtrata. Si aggiungono 0,3 g (circa 0,4 ml) di soluzione<br />

di metilato sodico e si chiude la fiala alla<br />

fiamma.<br />

5.2. Si mantiene la fiala <strong>per</strong> 2 ore in bagno a 85-90<br />

°C agitando di tanto in tanto; l’avvenuta esterificazione<br />

si rileva dalla limpidezza del contenuto della<br />

fiala dopo sedimentazione della glicerina e del residuo<br />

dei reagenti.<br />

5.3. Si raffredda a tem<strong>per</strong>atura ambiente. Si apre la<br />

fiala al momento dell’impiego degli esteri metilici.<br />

Questi non richiedono altre manipolazioni prima<br />

dell’introduzione nel gascromatografo.<br />

Procedimento C<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa in esame viene trattata con metanolo-acido<br />

cloridrico, in fiala chiusa, a 100 °C.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Fiala di vetro, a pareti robuste, da circa 5 ml<br />

(altezza 40-45 mm, diametro 14-16 mm).<br />

3.2. Pipette tarate da 1 e 2 ml.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Soluzione di acido cloridrico in metanolo al<br />

2%. Si prepara con acido cloridrico gassoso e metanolo<br />

anidro (Nota 1).<br />

4.2. Esano <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

5. PROCEDIMENTO


5.1. Si introducono nella fiala di vetro 0,2 g di<br />

sostanza grassa, preventivamente disidratata su solfato<br />

sodico e filtrata, e 2 ml di soluzione di acido<br />

cloridrico-metanolo. Si chiude la fiala alla fiamma.<br />

5.2. Si mantiene la fiala in bagno a 100 °C <strong>per</strong> 40<br />

minuti.<br />

5.3. Si raffredda la fiala sotto acqua corrente, si<br />

apre, si aggiungono 2 ml di acqua distillata e 1 ml<br />

di esano. Si centrifuga e si preleva la fase esanica<br />

che è pronta <strong>per</strong> l’impiego.<br />

Procedimento D<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa in esame viene saponificata con<br />

soluzione metilalcolica di potassio idrossido, quindi<br />

trattata con solfato dimetilico. Dopo aggiunta di<br />

acido cloridrico, si ha separazione spontanea degli<br />

esteri metilici formatisi. Mediante successivo trattamento<br />

con allumina, si ottengono esteri metilici ad<br />

elevata purezza.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Provetta di vetro, a pareti robuste, capacità<br />

circa 20 ml, con tappo smerigliato 10/19, con ganci<br />

di sicurezza.<br />

3.2. Refrigeranti a ricadere a 5 bolle, attacco a smeriglio<br />

10/19.<br />

3.3. Filtri di vetro a setto poroso gradazione G 2,<br />

diametro 20 mm.<br />

3.4. Provette di vetro, capacità circa 10 ml, fondo conico.<br />

3.5. Siringhe da 1 ml e 5 ml.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Potassio idrossido, soluzione al 10% in alcool<br />

metilico <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

4.2. Indicatore verde di bromocresolo: soluzione<br />

allo 0,05% in alcool metilico.<br />

4.3. Solfato dimetilico (d = 1,335 a 15 °C).<br />

4.4. Acido cloridrico concentrato, d 1,19, diluito 1 +<br />

1 con alcool metilico <strong>per</strong> gascromatografia.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4.5. Ossido di alluminio standardizzato secondo<br />

Brockmann <strong>per</strong> cromatografia di adsorbimento.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Si introducono nella provetta da 20 ml (circa<br />

2,2 ml) di sostanza grassa preventivamente disidratata<br />

su solfato sodico e filtrata, si aggiungono 5 ml<br />

della soluzione di potassio idrossido e alcuni granuli<br />

di quarzo <strong>per</strong> regolare l’ebollizione. Si applica il<br />

refrigerante a ricadere e si riscalda su piccola fiamma<br />

<strong>per</strong> 5 minuti agitando: la saponificazione risulta<br />

comunque completa quando la soluzione è limpida.<br />

Al termine, si raffredda con acqua corrente e si stacca<br />

il refrigerante.<br />

5.2. Si aggiungono 2 gocce di indicatore e, mediante<br />

siringa, 1 ml di solfato dimetilico, lentamente. Si<br />

chiude ermeticamente la provetta e si agita 2-3<br />

minuti, immergendo frequentemente il fondo della<br />

provetta in b.m. bollente: la reazione è completa<br />

quando l’indicatore vira dal blu al giallo. Al termine,<br />

si raffredda la provetta sotto acqua corrente,<br />

quindi si apre e si aggiungono 5 ml della soluzione<br />

metanolica di acido cloridrico.<br />

5.3. Dopo agitazione <strong>per</strong> alcuni secondi, si pone la<br />

provetta in posizione inclinata quindi si imprimono<br />

ad essa delle leggere scosse che facilitano l’affioramento<br />

degli esteri metilici sotto forma di massa<br />

oleosa (Nota A). Si prelevano gli esteri metilici<br />

mediante siringa, si introducono in una provetta a<br />

fondo conico, si aggiunge un volume di allumina<br />

pari a circa 1/4 del volume degli esteri metilici, si<br />

agita e si filtra su carta.<br />

Nota A: Nel caso non si abbia separazione spontanea<br />

degli esteri metilici, aggiungere nella provetta 5<br />

ml di acqua ed agitare.<br />

Procedimento E<br />

2. PRINCIPIO DEL METODO<br />

La sostanza grassa in esame viene riscaldata a ricadere<br />

con metanolo-esano-acido solforico. Gli esteri<br />

metilici ottenuti sono estratti con etere di petrolio.<br />

3. APPARECCHIATURA<br />

3.1. Provetta da 20 ml circa, munita di refrigerante<br />

a ricadere ad aria, della lunghezza di 1 m circa, con<br />

giunti a smeriglio.<br />

3.2. Pipetta tarata da 5 ml.<br />

245


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

3.3. Imbuto separatore da 50 ml.<br />

3.4. Cilindri graduati da 10 e 25 ml.<br />

3.5. Provetta da 15 ml, a fondo conico.<br />

4. REAGENTI<br />

4.1. Reagente di metilazione: metanolo anidroesano-acido<br />

solforico concentrato (d 1,84) in raporto<br />

75:25:1 (V/V/V).<br />

4.2. Etere di petrolio 40-60 °C.<br />

4.3. Sodio solfato anidro.<br />

5. PROCEDIMENTO<br />

5.1. Nella provetta da 20 ml si introduce il materiale<br />

recu<strong>per</strong>ato dalla placca e si aggiungono 5 ml di<br />

reagente di metilazione.<br />

5.2. Si collega il refrigerante a ricadere e si riscalda<br />

<strong>per</strong> 30 minuti in bagnomaria bollente (Nota 2).<br />

5.3. Si trasferisce quantitativamente la miscela in un<br />

imbuto separatore da 50 ml, aiutandosi con 10 ml di<br />

acqua distillata e 10 ml di etere di petrolio. Si agita<br />

vigorosamente, si lasciano separare le fasi, si allontana<br />

lo strato acquoso e si lava lo strato etereo <strong>per</strong><br />

due volte con 20 ml di acqua distillata. Si aggiunge<br />

nell’imbuto separatore una piccola quantità di solfato<br />

sodico anidro, si agita, si lascia a riposo <strong>per</strong><br />

qualche minuto e si filtra, raccogliendo il filtrato in<br />

una provetta a fondo conica da 15 ml. Si evapora il<br />

solvente su bagnomaria, in corrente di azoto.<br />

Nota 1: È possibile preparare facilmente in laboratorio<br />

piccole quantità d’acido cloridrico gassoso,<br />

modificando la soluzione disponibile in commercio<br />

(r= 1,18) aggiungendo qualche goccia d’acido<br />

solforico concentrato (r= 1,84). Il gas liberato può<br />

facilmente essere seccato se viene fatto gorgogliare<br />

nell’acido solforico concentrato. Poiché l’acido<br />

cloridrico è rapidamente assorbito dal metanolo, si<br />

raccomanda di prender le precauzioni abituali al<br />

momento della dissoluzione, ad esempio introducendo<br />

il gas con una piccola fiala rovesciata il cui<br />

bordo sfiora la su<strong>per</strong>ficie del liquido. La soluzione<br />

metanolica d’acido cloridrico può essere preparata<br />

in anticipo in grandi quantità, poiché si conserva<br />

<strong>per</strong>fettamente in bottiglie con tappo di vetro conservate<br />

nell’oscurità.<br />

Nota 2: Per controllare l’ebollizione introdurre una<br />

bacchetta di vetro nella provetta e limitare la tem<strong>per</strong>atura<br />

del bagnomaria a 90 °C.<br />

246<br />

Allegato XI<br />

Determinazione del tenore di solventi alogenati<br />

volatili nell’olio di oliva<br />

1. PRINCIPIO<br />

Analisi mediante cromatografia in fase gassosa<br />

secondo la tecnica dello spazio di testa (head<br />

space).<br />

2. APPARECCHIATURA<br />

2.1. Apparecchio di cromatografia in fase gassosa,<br />

munito di rivelatore a cattura di elettroni.<br />

2.2. Apparecchiatura <strong>per</strong> spazio di testa.<br />

2.3. Colonna <strong>per</strong> cromatografia in fase gassosa, in<br />

vetro, di 2 m di lunghezza e 2 mm di diametro, fase<br />

stazionaria. OV101 al 10% o equivalente, impregnato<br />

su una terra di diatomee calcinata, lavata con<br />

acidi e silanizzata, di granulometria 80-100 Mesh.<br />

2.4. Gas vettore e gas ausiliario; azoto <strong>per</strong> cromatografia<br />

in fase gassosa, idoneo alla rivelazione <strong>per</strong><br />

cattura di elettroni.<br />

2.5. Bottiglie in vetro da 10 a 15 ml, munite di una<br />

guarnizione in teflon e di un tappo d’alluminio provvisto<br />

di un orifizio <strong>per</strong> prelievo a mezzo siringa.<br />

2.6. Pinze a chiusura ermetica.<br />

2.7. Siringa <strong>per</strong> gas da 0,5 a 2 ml.<br />

3. REATTIVI<br />

Solventi alogenati volatili di purezza idonea all’impiego<br />

<strong>per</strong> cromatografia in fase gassosa.<br />

4. PROCEDIMENTO<br />

4.1. Pesare con precisione 3 g d’olio circa in una<br />

bottiglia di vetro (da non riutilizzare) e chiudere la<br />

bottiglia ermeticamente. Riporre la bottiglia in un<br />

termostato a 70 °C <strong>per</strong> un’ora. Prelevare con precisione<br />

con la siringa un volume da 0,2 a 0,5 ml dallo<br />

spazio di testa ed iniettarlo nella colonna del cromatografo<br />

in fase gassosa regolato come segue: -<br />

tem<strong>per</strong>atura dell’iniettore: 150 °C - tem<strong>per</strong>atura<br />

della colonna: 70-80 °C - tem<strong>per</strong>atura del rivelatore:<br />

200-250 °C Si possono usare tem<strong>per</strong>ature diverse<br />

purché i risultati siano equivalenti.<br />

4.2. Soluzioni di riferimento: preparare soluzioni standard,<br />

usando olio d’oliva, raffinato senza traccia di


solventi, a concentrazioni variabili tra 0,05 e 1 mg/kg<br />

ed in relazione con il tenore presunto del campione.<br />

L’eventuale diluizione deve essere fatta con pentano.<br />

4.3. Valutazione quantitativa: fare il rapporto tra le<br />

su<strong>per</strong>fici o le altezze dei picchi del campione e della<br />

soluzione standard corrispondente alla concentrazione<br />

presunta più vicina. Se lo scarto relativo su<strong>per</strong>a<br />

il 10% occorre ripetere l’analisi comparato con<br />

una nuova soluzione standard, fino a che la sua concentrazione<br />

rientri nel suddetto scarto relativo. Il<br />

tenore è determinato in base ad una media di iniezioni<br />

elementari.<br />

4.4. Espressione dei risultati: i risultati sono espressi<br />

in mg/kg (ppm). Il limite di rivelazione del metodo<br />

è di 0,01 mg/kg.<br />

Allegato XII (42)<br />

Valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine<br />

1. PREMESSA<br />

Il presente metodo si propone di stabilire i criteri<br />

necessari alla valutazione delle caratteristiche del<br />

flavor dell’olio di oliva vergine e di sviluppare l’opportuna<br />

metodologia.<br />

2. CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

Il metodo descritto è applicabile soltanto alla valutazione<br />

e alla classificazione organolettica dell’olio<br />

di oliva vergine utilizzabile <strong>per</strong> il consumo diretto.<br />

Si limita a classificare l’olio vergine in una scala<br />

numerica stabilita in rapporto alla <strong>per</strong>cezione degli<br />

stimoli del suo flavor secondo il giudizio di un<br />

gruppo di assaggiatori scelti costituiti in “panel”.<br />

3. VOCABOLARIO GENERALE DI ANALISI<br />

SENSORIA<br />

Vedi norma prevista nel capitolo “Analisi sensoria:<br />

vocabolario generale”.<br />

4. VOCABOLARIO SPECIFICO PER L’OLIO<br />

D’OLIVA<br />

4.1. Sensazioni gradevoli suscitate dalle caratteristiche<br />

di qualità degli oli d’oliva vergini:<br />

Fruttato: flavor che ricorda l’odore e il gusto del<br />

frutto sano, fresco e colto al punto ottimale di maturazione.<br />

Fruttato maturo: flavor dell’olio d’oliva ottenuto da<br />

frutti maturi, generalmente di odore smorzato e<br />

sapore dolciastro.<br />

Fruttato verde: flavor dell’olio ottenuto da frutti<br />

ancora verdi.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4.2. Sensazioni più o meno gradevoli in funzione<br />

dell’intensità con cui cono <strong>per</strong>cepite, da non considerare<br />

come difetti, ma aventi un’influenza sull’armonia<br />

del fruttato:<br />

Mela: flavor dell’olio di oliva che ricorda questo frutto.<br />

Dolce: sapore gradevole dell’olio nel quale, senza<br />

essere esattamente zuccherino, non primeggiano gli<br />

attributi amaro, astringente e piccante.<br />

Erba: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda<br />

l’erba appena tagliata.<br />

Foglie verdi (amaro): flavor dell’olio ottenuto da<br />

olive eccessivamente verdi o che siano state macinate<br />

con foglie e rametti.<br />

Amaro: sapore caratteristico dell’olio ottenuto da<br />

olive verdi o invaiate. Può essere più o meno gradevole,<br />

secondo l’intensità.<br />

Aspro: sensazione caratteristica di alcuni oli che,<br />

all’assaggio, producono una reazione orale-tattile di<br />

astringenza.<br />

Piccante: sensazione di gusto pungente, caratteristico<br />

degli oli ottenuti all’inizio della campagna,<br />

essenzialmente da olive ancora verdi. È dovuto<br />

all’azione delle sostanze fenoliche sulle terminazioni<br />

del nervo trigemino che si estendono a tutta la<br />

cavità orale.<br />

Mandorlato: questo flavor può manifestarsi in due<br />

modi: quello tipico della mandorla fresca o quello<br />

proprio della mandorla secca e sana, che si può<br />

confondere con un rancido incipiente. Si apprezza<br />

come un retrogusto quando l’olio resta in contatto<br />

con la lingua e il palato. Si associa ad oli dolci e di<br />

odore smorzato.<br />

Smorzato o piano: flavor dell’olio d’oliva dalle<br />

caratteristiche organolettiche molto tenui, a causa<br />

della <strong>per</strong>dita dei componenti aromatici.<br />

Fieno: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda<br />

l’erba più o meno secca.<br />

4.3. Sensazioni sempre sgradevoli, sebbene la loro<br />

intensità sia appena <strong>per</strong>cettibile, da considerare<br />

come difetti organolettici:<br />

Sparto: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da<br />

olive pressate in fiscoli nuovi di sparto. Il flavor può<br />

essere differente se il fiscolo è fatto con sparto<br />

verde o con sparte secco.<br />

Terra: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da<br />

olive raccolte con terra o infangate e non lavate. In<br />

qualche caso questo flavor può manifestarsi insieme<br />

con quello della muffa-umidità.<br />

Vecchio: flavor caratteristico dell’olio quando resta<br />

troppo tempo nei recipienti di ammasso. Può darsi<br />

anche in oli imbottigliati <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo eccessivamente<br />

lungo.<br />

247


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Verme: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da<br />

olive fortemente colpite da larve di mosca dell’oliva<br />

(Dacus oleae).<br />

Metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico<br />

dell’olio mantenuto a lungo in contatto con<br />

alimenti o su<strong>per</strong>ficie metalliche, in condizioni inadatte,<br />

durante i procedimenti di macinatura, impastatura,<br />

pressione o ammasso.<br />

Muffa-umidità: flavor caratteristico dell’olio ottenuto<br />

da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti<br />

funghi e lieviti <strong>per</strong> essere rimasti ammassati molti<br />

giorni, in ambienti umidi.<br />

Rancido: flavor caratteristico e comune a tutti gli oli<br />

e grassi che hanno sofferto un processo autossidativo,<br />

a causa del loro prolungato contatto con l’aria.<br />

Questo flavor è sgradevole e irreversibile.<br />

Riscaldo: flavor caratteristico dell’olio ottenuto da<br />

olive ammassate in uno stato di avanzata fermentazione.<br />

Salamoia: flavor dell’olio estratto da olive conservate<br />

in soluzioni saline.<br />

Sansa: flavor caratteristico che ricorda quello della<br />

sansa di oliva.<br />

Saponoso: flavor con una sensazione olfatto-gustativa<br />

che ricorda quella del sapone verde.<br />

Acqua di vegetazione: flavor caratteristico acquisito<br />

dall’olio a causa di cattiva decantazione e prolungato<br />

contatto con le acque di vegetazione.<br />

Avvinato-inacetito: flavor caratteristico di alcuni oli<br />

che ricorda quello del vino e dell’aceto. È dovuto<br />

essenzialmente alla formazione di acido acetico,<br />

acetato di etile e etanolo, in quantità su<strong>per</strong>iori alle<br />

normali nell’aroma dell’olio d’oliva.<br />

Cetriolo: flavor che si produce nell’olio durante un<br />

imbottigliamento ermetico eccessivamente prolungato,<br />

particolarmente in lattine, attribuito alla formazione<br />

di 2-6 nonadienale.<br />

Cotto o stracotto: flavor caratteristico dell’olio dovuto<br />

a un eccessivo e/o prolungato riscaldamento durante<br />

l’ottenimento, specialmente durante la termo-impastatura,<br />

se avviene in condizioni inadatte.<br />

Fecce: flavor caratteristico dell’olio recu<strong>per</strong>ato dai<br />

fanghi decantati in depositi e torchi.<br />

Fiscolo: flavor dell’olio ottenuto da olive pressate<br />

in fiscoli sporchi di residui fermentati.<br />

Grasso di macchina: odore dell’olio d’oliva ottenuto<br />

in frantoio dal cui macchinario non sono stati<br />

adeguatamente eliminati resti di petrolio, di grasso<br />

o di olio minerale.<br />

Grossolano: <strong>per</strong>cezione caratteristica di alcuni oli<br />

che, all’assaggio, producono una sensazione oraletattile<br />

densa e pastosa.<br />

248<br />

5. BICCHIERE PER L’ASSAGGIO DI OLI<br />

Vedi capitolo “Bicchiere <strong>per</strong> l’assaggio di oli”.<br />

6. SALA DI ASSAGGIO<br />

Vedi capitolo “Guida <strong>per</strong> l’allestimento di una sala<br />

di assaggio”.<br />

7. UTENSILI<br />

In ogni cabina e a disposizione dell’assaggiatore<br />

devono esserci gli utensili necessari <strong>per</strong>ché questi<br />

possa esercitare adeguatamente il suo lavoro. Sono:<br />

- bicchieri (normalizzati), contenenti i campioni<br />

contrassegnati in chiave con numeri a due cifre<br />

presi a caso, o con un paio di numeri e lettere. Le<br />

indicazioni devono farsi con una matita indelebile e<br />

inodora, - vetri di orologio recanti le stesse indicazioni,<br />

<strong>per</strong> coprire i bicchieri, - foglio di punteggio,<br />

vedi fig. 2, con le istruzioni <strong>per</strong> l’uso, - matita o<br />

penna a sfera, - piattini con fettine di mela, - bicchiere<br />

d’acqua a tem<strong>per</strong>atura ambiente.<br />

8. METODOLOGIA<br />

In questo comma si stabiliscono le cognizioni previe<br />

necessarie <strong>per</strong> la realizzazione dell’analisi sensoria<br />

degli oli di oliva vergini e si cerca di normalizzare<br />

il comportamento e il modo di procedere<br />

degli assaggiatori che devono intervenire nella<br />

prova, i quali devono prendere coscienza tanto delle<br />

raccomandazioni di tipo generale, quanto di quelle<br />

specifiche <strong>per</strong> l’assaggio degli oli di oliva.<br />

8.1. Ruolo dell’organizzatore o capo del panel (o<br />

gruppo di assaggiatori)<br />

L’organizzatore del panel dovrà essere una <strong>per</strong>sona<br />

sufficientemente formata, intenditrice ed es<strong>per</strong>ta nei<br />

tipi di olio che troverà nel suo lavoro. È la figura<br />

chiave del panel e il responsabile della sua organizzazione<br />

e del suo funzionamento. Convocherà gli<br />

assaggiatori con tempo sufficiente e chiarirà loro<br />

qualsiasi dubbio sulla realizzazione delle prove, pur<br />

astenendosi di suggerire qualsiasi opinione sul campione.<br />

Sarà responsabile dell’inventario degli utensili,<br />

della loro pulizia, della preparazione e codificazione<br />

dei campioni, nonché della loro presentazione<br />

agli assaggiatori secondo il disegno s<strong>per</strong>imentale<br />

adottato, del compendio dei dati e del loro<br />

trattamento statistico, <strong>per</strong> ottenere i migliori risultati<br />

col minore sforzo. Il lavoro del capo del panel<br />

richiede abilità sensoria, meticolosità nella preparazione<br />

delle prove, ordine rigoroso di esecuzione,<br />

nonché abilità e pazienza <strong>per</strong> pianificare ed eseguire<br />

le prove. Missione del capo del panel è lo stimolare<br />

il morale dei componenti del gruppo, suscitan-


do tra loro l’interesse, la curiosità e lo spirito di<br />

emulazione. Deve evitare che si conosca la sua opinione<br />

e impedire che i criteri di possibili leader si<br />

impongano sugli altri assaggiatori. Spetta anche a<br />

lui allenarli, sceglierli e controllarli, <strong>per</strong> sa<strong>per</strong>e se si<br />

mantengono con il livello di attitudine adeguato.<br />

8.2. Condizioni dell’assaggio<br />

8.2.1. Dimensioni del campione La quantità di olio<br />

contenuto in ciascun bicchiere deve essere di 15 ml.<br />

8.2.2. Tem<strong>per</strong>atura della prova I campioni di olio da<br />

assaggiare si manterranno nei bicchieri a 28 °C ±<br />

2°C. È stata scelta questa tem<strong>per</strong>atura <strong>per</strong> essere<br />

quella alla quale si osservano più facilmente differenze<br />

organolettiche, in tem<strong>per</strong>atura normale, quando<br />

gli oli si usano come condimento. Un’altra ragione<br />

che spinge a prendere questo valore è che tem<strong>per</strong>ature<br />

più basse o più alte producono una scarsa<br />

volatilizzazione dei componenti aromatici o, al contrario,<br />

la produzione dei volatili propri degli oli<br />

riscaldati.<br />

8.2.3. Orario della prova Per l’assaggio di oli, le ore<br />

di lavoro ottimali sono quelle di mattina. È dimostrato<br />

che durante la giornata vi sono <strong>per</strong>iodi di <strong>per</strong>cezione<br />

ottimale <strong>per</strong> il gusto e l’olfatto. I pasti sono preceduti<br />

da un <strong>per</strong>iodo d’incremento della sensibilità<br />

olfatto-gustativa, e seguiti da una diminuzione.<br />

Tuttavia questo criterio non deve esagerarsi fino al<br />

punto che la fame possa distrarre gli assaggiatori,<br />

riducendo la loro capacità di discriminazione e, particolarmente,<br />

i loro criteri di preferenza e accettazione.<br />

(42) Allegato così modificato dal regolamento (CEE) n. 1683/92,<br />

dal regolamento (CEE) n. 3288/92, dal regolamento (CE) n.<br />

177/94 e dal regolamento (CE) n. 2527/95.<br />

9. ASSAGGIATORI<br />

Le <strong>per</strong>sone che intervengono come assaggiatori<br />

nelle prove organolettiche di oli di oliva commestibili<br />

dovranno essere preparati e scelti secondo la<br />

loro abilità a distinguere tra campioni similari; tengasi<br />

conto che la precisione migliorerà con l’allenamento<br />

(vedi comma corrispondente). Per la prova<br />

occorrono da 8 a 12 assaggiatori. Conviene disporre<br />

di qualcuno di più, di riserva, <strong>per</strong> sop<strong>per</strong>ire a possibili<br />

assenze.<br />

9.1. Norme generali di comportamento <strong>per</strong> candidati<br />

e assaggiatori<br />

Le presenti raccomandazioni si riferiscono al comportamento<br />

dei candidati e degli assaggiatori duran-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

te il loro lavoro. Al ricevere la comunicazione del<br />

capo del panel, <strong>per</strong> intervenire in una prova organolettica,<br />

l’assaggiatore dovrà essere in condizioni di<br />

realizzarla all’ora previamente indicata, attenendosi<br />

a quanto segue:<br />

9.1.1. Si asterrà dal fumare almeno 30 minuti prima<br />

dell’ora fissata.<br />

9.1.2. Non userà nessun profumo, cosmetico o<br />

sapone il cui odore <strong>per</strong>sista al momento della prova.<br />

Per lavarsi le mani si servirà di un sapone non profumato<br />

o poco profumato e se le sciacquerà e asciugherà<br />

tutte le volte che sia necessario <strong>per</strong> eliminare<br />

qualsiasi odore.<br />

9.1.3. Non dovrà aver preso nessun alimento almeno<br />

un’ora prima dell’assaggio.<br />

9.1.4. Se si trovasse in condizioni di inferiorità<br />

fisiologica, particolarmente se ha il senso dell’olfatto<br />

o del gusto alterato, o se è sotto qualche effetto<br />

psicologico che gli impedisca di concentrarsi nel<br />

suo lavoro, dovrà comunicarlo al capo del panel, o<br />

<strong>per</strong>ché lo esenti dal lavoro, o <strong>per</strong>ché prenda le decisioni<br />

opportune, tenendo conto del possibile scostamento<br />

dai valori medi del resto del panel.<br />

9.1.5. L’assaggiatore, verificate le norme precedenti,<br />

occu<strong>per</strong>à il suo posto nella cabina assegnatagli,<br />

nella maniera più ordinata e silenziosa possibile.<br />

9.1.6. Una volta seduto, controllerà se il materiale<br />

che gli occorre è in ordine e quello giusto e se la<br />

chiave del bicchiere corrisponde con quella del<br />

vetro di orologio che la copre.<br />

9.1.7. Leggerà con attenzione le istruzioni contenute<br />

nel foglio di punteggio, e non inizierà l’esame del<br />

campione finché non sia totalmente compenetrato<br />

con il lavoro che deve realizzare. In caso di dubbio,<br />

si consulterà in privato con il capo del panel.<br />

9.1.8. L’assaggiatore prenderà il bicchiere tenendolo<br />

co<strong>per</strong>to col vetro di orologio e l’inclinerà leggermente<br />

e in questa posizione lo girerà completamente<br />

<strong>per</strong> bagnare il più possibile la su<strong>per</strong>ficie interna.<br />

Fatto ciò, separerà il vetro d’orologio e odorerà il<br />

campione, facendo inspirazioni soavi, lente e intense,<br />

fino a formarsi un criterio sull’olio che deve giudicare.<br />

Il <strong>per</strong>iodo di odorazione non deve eccedere i<br />

30 secondi. Se in questo <strong>per</strong>iodo non si è giunti a<br />

nessuna conclusione, si riposi prima di un nuovo<br />

249


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

tentativo. Fatta la prova olfattiva, si giudicherà il<br />

flavour (sensazione congiunta olfatto-gustativa-tattile).<br />

Si prenderà un sorsetto d’olio, di piú o meno<br />

tre ml. Importa molto ripartire l’olio <strong>per</strong> tutta la<br />

cavità orale, dalla parte anteriore e dalla lingua, <strong>per</strong><br />

i laterali e la parte posteriore, fino ai pilastri del<br />

palato, giacché, come si sa, la <strong>per</strong>cezione dei quattro<br />

sapori fondamentali (dolce, salato, acido e<br />

amaro) varia d’intensità secondo le zone della lingua<br />

e del palato. Si deve insistere sulla necessità che<br />

l’olio si stenda in quantità sufficiente e molto lentamente<br />

dalla parte posteriore della lingua verso i<br />

pilastri del palato e la gola, concentrando l’attenzione<br />

nell’ordine di apparizione degli stimoli amaro e<br />

piccante; se non si facesse così, in alcuni oli di due<br />

stimoli potrebbero passare inavvertiti o l’amaro<br />

essere occultato dal piccante. Aspirazioni corte e<br />

successive, introducendo aria <strong>per</strong> la bocca, <strong>per</strong>mettono,<br />

oltre ad estendere il campione ampiamente <strong>per</strong><br />

la cavità orale, di <strong>per</strong>cepire <strong>per</strong> via retronasale i<br />

componenti volatili aromatici. Deve tenersi conto<br />

anche della sensazione tattile: devesi, <strong>per</strong>ciò, prendere<br />

nota, se si notano fluidità, pastosità, prurigine<br />

o bruciore, e se la prova lo richiede, quantificarne<br />

l’intensità.<br />

9.1.9. La valutazione organolettica di un olio vergine<br />

deve farsi <strong>per</strong> un solo campione <strong>per</strong> seduta, <strong>per</strong><br />

evitare l’effetto di contrasto che potrebbe produrre<br />

l’assaggio immediato di altri. Dato che i successivi<br />

assaggi sono alterati dalla fatica, o <strong>per</strong>dita di sensibilità<br />

dovute ai precedenti, sarà necessario servirsi<br />

di un prodotto capace di eliminare dalla bocca i resti<br />

d’olio dell’assaggio anteriore. Si raccomanda l’uso<br />

di un pezzettino di mela, di circa 15 gr, che, una<br />

volta masticato, può essere sputato; sciacquarsi poi<br />

con un poco d’acqua a tem<strong>per</strong>atura ambiente. Tra<br />

un assaggio e l’altro devono passare almeno 15<br />

minuti.<br />

9.2. Scelta di candidati<br />

L’organizzatore del panel dovrà realizzare questa<br />

fase mediante interviste <strong>per</strong>sonali <strong>per</strong> conoscere la<br />

<strong>per</strong>sonalità del candidato e le sue caratteristiche. I<br />

requisiti previ quanto alle condizioni fisiologiche e<br />

psicologiche sono molto rigorosi, giacché, in principio,<br />

qualsiasi <strong>per</strong>sona normale può svolgere questa<br />

attività. L’importanza dell’età, del sesso, di certe<br />

abitudini (fumare), ecc. si considerano secondarie<br />

dinanzi ad altri aspetti come: la salute, l’interesse<br />

<strong>per</strong>sonale e il tempo disponibile. Durante l’intervista,<br />

l’organizzatore della prova deve spiegare al<br />

candidato le caratteristiche dell’attività che realiz-<br />

250<br />

zerà e informarlo sul tempo approssimativo che<br />

dovrà dedicarle. Deve poi raccogliere dati che gli<br />

<strong>per</strong>mettano di valutare il grado di interesse e la<br />

motivazione del candidato, nonché della sua disponibilità<br />

reale di tempo. Dovrà servirgli di riferimento<br />

il seguente questionario.<br />

QUESTIONARIO<br />

Per favore risponda adesso alle seguenti domande:<br />

Le piacerebbe collaborare a questi lavori?<br />

Considera che il lavoro può essere importante <strong>per</strong><br />

migliorare la qualità degli alimenti nel suo paese e<br />

nel commercio internazionale? Perché? Non dimentichi<br />

che in questo lavoro dovrà provare degli oli<br />

quando le sarà chiesto. Le dispiace farlo? Le piacerebbe<br />

confrontare la sua abilità olfatto-gustativa con<br />

quella dei suoi compagni? Ha tempo disponibile?<br />

Ha sufficiente indipendenza <strong>per</strong> organizzare il suo<br />

lavoro quotidiano? Se dipende da un capo, crede<br />

che se in giorni successivi l’allontanassero più<br />

volte, in certi casi fino a mezz’ora, dal suo lavoro<br />

abituale le sarebbe possibile partecipare questo<br />

compito? Sarebbe disposto a recu<strong>per</strong>are il tempo<br />

che dedicherebbe all’analisi sensoria <strong>per</strong> compensare<br />

il suo lavoro ordinario? Considera che questo<br />

lavoro dovrebbe essere retribuito? Come? Con questa<br />

informazione l’organizzatore realizzerà la scelta<br />

preliminare, rifiutando i candidati con poco interesse<br />

<strong>per</strong> questo tipo di lavoro, con poco tempo disponibile<br />

o incapaci di concretare le loro idee. Descriva<br />

l’interesse che può avere la valutazione organolettica<br />

di qualsiasi alimento o, se vuole, dell’olio di<br />

oliva.<br />

9.3. Determinazione della “soglia media” del gruppo<br />

<strong>per</strong> “attributi caratteristici” Si scelgono con cura<br />

quattro oli, in maniera che ciascuno sia considerato<br />

come rappresentante tipico degli attributi: Riscaldo,<br />

Avvinato, Rancido e Amaro, con la maggiore e più<br />

chiara intensità possibile. Prendendo un’aliquota di<br />

ciascuno si preparano campioni, a differenti concentrazioni<br />

<strong>per</strong> successive diluzioni (ragione 2) con il<br />

supporto oleoso adeguato finché nelle due o tre ultime<br />

diluzioni non sia possibile scoprire differenza<br />

con il bicchiere che contiene soltanto il supporto.<br />

Un’ultima coppia la formeranno due bicchieri di<br />

supporto oleoso. La serie si completerà con bicchieri<br />

di concentrazioni su<strong>per</strong>iori, fino a un totale di otto.<br />

Preparare una quantità sufficiente di campioni delle<br />

differenti concentrazioni <strong>per</strong> dare serie complete di<br />

ciascun attributo a ciascuno dei candidati. Per stabilire<br />

la “soglia media” dei candidati <strong>per</strong> ciascun attributo<br />

si presenterà loro un bicchiere con 15 ml di una


qualsiasi delle concentrazioni preparate, insieme<br />

con un altro bicchiere con 15 ml del solo supporto.<br />

Il candidato, fatta la prova, deve indicare se sono<br />

uguali o diverse. La stessa prova si ripete <strong>per</strong> le altre<br />

concentrazioni dell’attributo studiato. Si annota il<br />

numero di risposte corrette ottenute <strong>per</strong> ciascuna<br />

concentrazione dal complesso di candidati e si riferisce<br />

come <strong>per</strong>cento del numero di prove eseguite. Si<br />

rappresenta in ordine crescente, nelle ascisse le concentrazioni<br />

provate e nelle ordinate il <strong>per</strong>cento di<br />

identificazioni corrette fatte <strong>per</strong> ciascuna concentrazione.<br />

La figura 1 rappresenta un esempio pratico di<br />

quanto anteriormente esposto. La soglia di rivelazione<br />

si definisce sulle ascisse extrapolando dalla<br />

curva il punto dell’ordinata che corrisponde a un<br />

75% di prove riuscite. Questa concentrazione<br />

“soglia” può essere distinta <strong>per</strong> ciascun olio di un<br />

lotto, e dipende dall’intensità dell’attributo in detto<br />

olio; deve essere similare <strong>per</strong> i distinti gruppi di candidati<br />

di distinti “panels”; non è vincolata a nessuna<br />

abitudine, consuetudine o preferenza tendenziale; è,<br />

<strong>per</strong>ciò, un punto di riferimento comune a qualsiasi<br />

gruppo umano normale e può servire <strong>per</strong> rendere<br />

omogenei i distinti “panels” soltanto <strong>per</strong> la loro sensibilità<br />

olfatto-gustativa. Partendo dalla concentrazione<br />

soglia del gruppo ottenuta: Si prepara una<br />

serie di concentrazioni crescenti e decrescenti in<br />

maniera che questa “concentrazione soglia” corrisponda<br />

al posto 10 di questa scala. Logicamente le<br />

concentrazioni 11 e 12 saranno più diluite e <strong>per</strong>tanto<br />

sarà molto difficile scoprirvi l’esistenza dell’olio<br />

con l’attributo scelto. Dalla concentrazione C10, gli<br />

altri campioni possono prepararsi mediante la formula:<br />

C 10 x an, ove “a” è una costante corrispondente<br />

al fattore di diluzione uguale a 1,5 e “n” l’esponente<br />

che varierà da 9 a -2. Per esempio: posta la<br />

soglia ottenuta <strong>per</strong> l’olio rancido = 0,32, sarà C10 =<br />

0,32 e dato che a = 1,5 la serie di campioni avrà le<br />

seguenti concentrazioni:<br />

Campioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Concentrazione<br />

12, 308, 205, 473, 652, 431, 621, 080, 720, 480,<br />

320, 210, 14. Se si ripete quanto detto <strong>per</strong> gli altri<br />

tre attributi, partendo dalle soglie rispettive calcolate<br />

anche come è stato indicato, si otterranno scale<br />

che <strong>per</strong> tutti i laboratori avranno intensità aromatiche<br />

similari <strong>per</strong> ciascuno stimolo, sebbene si sia<br />

partiti da oli di oliva i cui difetti sono <strong>per</strong>cettibili<br />

con distinta intensità.<br />

9.4. Scelta di assaggiatori col metodo di “classificazione<br />

di intensità”<br />

La scelta deve farsi partendo da un numero di can-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

didati due o tre volte su<strong>per</strong>iore a quello necessario<br />

<strong>per</strong> formare il gruppo, <strong>per</strong> poter scegliere i più sensibili<br />

e quelli con maggior capacità discriminatrice.<br />

È sempre consigliabile fare le prove con lo stesso<br />

prodotto che si analizzerà poi. (Pertanto, noi impiegheremo<br />

olio di oliva).<br />

Nella scelta del metodo, insieme con la sua efficacia<br />

non si deve dimenticare che interessa che la procedura<br />

da seguire sia la più economica possibile<br />

quanto a quantità di olio, numero di campioni da<br />

impiegare e tempo dedicato alla scelta. L’efficacia<br />

di una procedura di scelta è caratterizzata dalla scelta<br />

dei livelli ottimali delle tre seguenti variabili<br />

dipendenti: a) “costo” determinato dal numero di<br />

prove, b) “proporzione” di candidati potenzialmente<br />

adatti, che <strong>per</strong> caso possono essere sfortunatamente<br />

rifiutati nella cernita e c) “proporzione” di<br />

candidati non adatti che <strong>per</strong> un caso favorevole<br />

sono accettati nella scelta pur non dovendo. La procedura<br />

di selezione, scelta e proposta, è quella della<br />

“prova di classificazione d’intensità” (The intensity<br />

rating test) descritta nelle norme ASTM*, STP* n.<br />

440, pag. 53, modificata in quattro punti: 1) riduzione<br />

del numero di campioni nella serie, 2) ampliamento<br />

di stimoli, <strong>per</strong> aumentare il numero di note<br />

olfatto-gustative sulle quali è fondata la selezione,<br />

<strong>per</strong> adattarle ai difetti più comuni <strong>per</strong>cettibili nell’olio<br />

di oliva, 3) variazione della relazione di concentrazione<br />

nella serie, e 4) trattamento statistico<br />

dei risultati. Materiale necessario - bottiglie o<br />

matracci di 1.500 ml, - bicchieri di vetro scuro, -<br />

provette di 10 ml, 15 ml, 1.000 ml e 1.500 ml.<br />

Prodotti necessari - paraffina Merck (riferimento<br />

7.160, DAB 8, USP XX) o supporto oleoso inodoro<br />

e insipido (olio di oliva o un altro similare) raffinato<br />

di recente), - oli: riscaldo, avvinato, rancido e<br />

amaro.<br />

* American Society for Testing and Materials (ASTM), Special<br />

Technical Publication (STP).<br />

9.4.1. Modo di o<strong>per</strong>are Preparate le concentrazioni,<br />

si comincerà la selezione partendo da 25 candidati,<br />

secondo la seguente metodologia <strong>per</strong> ciascuno stimolo:<br />

1) Si preparano serie di dodici bicchieri, marcati<br />

con chiave di identificazione (una serie <strong>per</strong> candidato).<br />

In ciascun bicchiere si versano 15 ml di ciascuna<br />

delle distinte concentrazioni, preparate<br />

secondo la formula C10 x an. 2) Conviene che i bicchieri,<br />

pieni, rimangano nella sala di assaggio, a 20-<br />

22 °C, co<strong>per</strong>ti con un vetro di orologio almeno<br />

un’ora prima delle prove <strong>per</strong>ché raggiungano la<br />

tem<strong>per</strong>atura ambiente. 3) L’organizzatore della<br />

251


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

prova ordinerà i dodici bicchieri di una serie in fila<br />

da maggiore a minore concentrazione. Si invita,<br />

quindi, ciascun candidato a fare la prova, separatamente,<br />

dandogli le seguenti istruzioni:<br />

9.4.2. Istruzioni <strong>per</strong> il candidato I dodici bicchieri<br />

allineati dinanzi al candidato contengono diluzioni<br />

di ciascuno degli stimoli riscaldo, avvinato, rancido<br />

o amaro, secondo il caso. I bicchieri differiscono gli<br />

uni dagli altri nell’intensità dell’odore; quello di<br />

odore più intenso trovasi nell’estrema sinistra, l’intensità<br />

di odore dei restanti diminuisce gradualmente<br />

verso destra. L’ultimo bicchiere a destra può<br />

avere così poco odore che potrebbe essere impossibile<br />

rivelarlo. Procedere così: si abitui agli odori dei<br />

bicchieri della serie. Cominci, <strong>per</strong>ciò, con quello a<br />

destra (n. 12) e cerchi di ricordare l’intensità degli<br />

odori. Non si stanchi. Quando consideri che ha<br />

preso familiarità con la scala di concentrazione di<br />

odore presentata, esca dalla sala. Frattanto, l’organizzatore<br />

sceglierà un bicchiere dalla serie che<br />

accoppierà con l’ultimo della destra e coprirà il<br />

vuoto avvicinando tra loro i restanti. Ritorni quindi<br />

in sala e continui la prova. La prova è la seguente.<br />

Riponga il bicchiere separato al posto giusto della<br />

serie. Per far ciò, può odorarlo e confrontarlo con<br />

gli altri tante volte quante vuole; se lo rimette al<br />

posto giusto, deve odorare più forte del più vicino di<br />

destra e meno di quello della sinistra. Questa prova<br />

dovrà ripeterla con altri tre bicchieri. Per agevolare<br />

l’o<strong>per</strong>azione e la raccolta della risposta data, a ciascun<br />

candidato si consegnerà, insieme con le istruzioni<br />

già descritte, il seguente specchietto:<br />

SCELTA DI CANDIDATI<br />

Prova n. Attributo. Il bicchiere problema corrisponde<br />

al posto n. Data Nome<br />

9.4.3. Ottenimento dei risultati Per facilitare l’ordinamento<br />

dei dati di ciascun candidato, l’organizzatore<br />

del “panel”, li annoterà nella seguente forma:<br />

Nome del candidato Attributo studiato N. di ordine<br />

dato (K’) N. di ordine che gli spetta Punteggio (K’-<br />

K) 2 (K)<br />

9.4.4. Procedimento statistico di punteggio Nel caso<br />

concreto della selezione richiesta, i bicchieri da<br />

reintegrare al loro posto dovranno essere gli stessi<br />

<strong>per</strong> tutti e <strong>per</strong> ciascun candidato e secondo i calcoli<br />

statistici realizzati <strong>per</strong> questo caso, saranno quelli il<br />

cui ordine di serie è qui indicato <strong>per</strong> ciascun attributo.<br />

Riscaldo (Ri) Avvinato (Av) Rancido (Ra)<br />

Amaro (Am). Il numero occupato dai bicchieri nella<br />

serie non può essere variato, giacché i calcoli statistici<br />

<strong>per</strong> questa prova sono stati fatti conformemen-<br />

252<br />

te alla probabilità che i bicchieri siano rimessi al<br />

loro posto <strong>per</strong> caso. Orbene, <strong>per</strong> impedire qualsiasi<br />

passaggio d’informazione da un candidato all’altro,<br />

l’organizzatore del “panel” terrà presente i seguenti<br />

punti: 1) I candidati non possono comunicare tra<br />

loro. Le chiavi saranno differenti <strong>per</strong> ciascun candidato.<br />

2) I candidati non devono conoscere la posizione<br />

dei bicchieri loro tolti. 3) Sebbene tutti i candidati<br />

debbano ricevere i bicchieri prima indicati,<br />

l’organizzatore deve variarne l’ordine di consegna.<br />

A ciascun candidato si assegna un punteggio, in<br />

funzione dei risultati ottenuti, nella seguente maniera:<br />

Siano ei1, ei2, ... ei12 i dodici bicchieri con le<br />

dodici concentrazioni corrispondenti di un attributo<br />

i (i = uno qualsiasi dei quattro attributi riscaldo,<br />

avvinato, rancido e amaro) ordinate da maggiore a<br />

minore. Sia eik uno dei bicchieri scelti e sia K’ la<br />

posizione assegnatagli dal candidato nella serie. I<br />

valori di K e K’ sono, <strong>per</strong>ciò, numeri interi compresi<br />

tra l’1 e il 12, che corrispondono alla posizione<br />

reale e a quella assegnata dal candidato, rispettivamente.<br />

Sia T (massimo scostamento ammesso) un<br />

valore, prefissato, nel nostro caso uguale a 3 in<br />

maniera che se (K’-K) > T il candidato è scartato<br />

automaticamente (43) . Se invece (K’-K) £ T, il candidato<br />

in principio, non è scartato e può continuare la<br />

prova, dato che è capace di situare lo stimolo problema<br />

nel posto giusto o almeno nei posti più prossimi.<br />

In tal caso, il punteggio assegnato a un candidato,<br />

quando valuta uno stimolo (concentrazione) di<br />

un tipo determinato, <strong>per</strong> es. della serie riscaldo (Ri),<br />

sarà pari al quadrato della differenza tra il numero<br />

di ordine che spetta alla posizione corretta che<br />

occu<strong>per</strong>ebbe nella serie il bicchiere contenente lo<br />

stimolo e la posizione nella quale il candidato lo ha<br />

rimesso. Ossia: Ph (Ri) = (K’-K) 2. Dato che questa<br />

o<strong>per</strong>azione sarà realizzata da uno stesso candidato<br />

su quattro stimoli (concentrazioni) di ciascun attributo,<br />

il punteggio parziale <strong>per</strong> dotto tipo (<strong>per</strong> es.:<br />

Ri) sarebbe: ZRi = PRih + PRij + PRil + PRim. Per<br />

maggior chiarezza si espongono gli esempi seguenti:<br />

Esempio 1: Supponiamo che le risposte del candidato<br />

A <strong>per</strong> i quattro stimoli ritirati dalla serie dell’attributo(i)<br />

siano:<br />

Posizione corretta del bicchiere nella Posizione<br />

nella quale fu messo (K’). Scostamento dalla posizione<br />

corretta serie (K) (K’-K)777-7 =-0454-5 =-<br />

110610-6 =-4 [1]242-4 =-2[1]. Questo candidato è<br />

eliminato, giacché ha ottenuto nella prova un valore<br />

di T > 3. Esempio 2: Supponiamo che un candidato<br />

riordini così i bicchieri di un attributo:<br />

Posizione corretta del bicchiere nella Posizione


nella quale fu messo (K’). Scostamento dalla posizione<br />

corretta serie (K)(K’-K)777-7 = -0 444-4 = 0<br />

10710-7 = 3 232-3 = -1. Questo candidato non è eliminato<br />

e il punteggio che ottiene <strong>per</strong> questo attributo<br />

è: Z i = 0 2 + 0 2 + 3 2 + (-1) 2 = 10. Il punteggio<br />

finale del candidato che ci <strong>per</strong>metterà di sceglierlo<br />

o no come assaggiatore in funzione delle sue<br />

risposte dinanzi ai quattro tipi che abbiamo preso<br />

<strong>per</strong> la scelta sarebbe: P Rih+P Rij+P Ril+P Rim=Z<br />

RiP avh+P Avj+P Avl+P Avm=Z AvP rah+P Raj+P<br />

Ral+P Ram=Z RaP amh+P Amj+P Aml+P Amm=Z<br />

AmZ finale = Z Ri + ...... + Z Am dove: Ri =<br />

Riscaldo Av = Avvinato Ra = Rancido Am = Amaro<br />

Si tratta adesso di determinare fino a quale valore di<br />

Z si può considerare che il candidato possiede buoni<br />

livelli di <strong>per</strong>cezione, memoria olfattiva e organizzazione<br />

mentale <strong>per</strong> dare l’adeguata risposta <strong>per</strong> i<br />

quattro stimoli dati. Naturalmente Z è sempre un<br />

valore non negativo, e Z = 0 significa che il candidato<br />

ha riconosciuto e quantificato correttamente<br />

tutte le sedici intensità presentategli (quattro di ciascun<br />

attributo). Valori di Z diversi da zero indicano<br />

che il candidato ha riconosciuto le zone delle scale<br />

dove si situano le intensità scelte, ma all’interno<br />

d’esse, non ha potuto assegnare correttamente una<br />

posizione <strong>per</strong> non possedere una buona capacità<br />

discriminatrice associata alla scala d’intensità presentatagli<br />

<strong>per</strong> uno o vari stimoli. Cosicché, si dovrà<br />

determinare un valore critico Z, tale che, nell’ipotesi<br />

in cui il candidato assegni tutte le posizioni nella<br />

scala a caso, all’interno delle zone che previamente<br />

ha riconosciuto, la probabilità di un punteggio definitivo<br />

Z, inferiore a Zc, sia una quantità sufficientemente<br />

piccola che si può fissare previamente. In<br />

altre parole: che la probabilità che con questa procedura<br />

si scelga un assaggiatore <strong>per</strong> il “panel”, che<br />

non possegga sufficiente capacità discriminatrice<br />

<strong>per</strong> le intensità degli stimoli impiegati <strong>per</strong> la scelta,<br />

sia inferiore a. Fissato a, nel nostro caso uguale a<br />

0,05, l’ottenimento di Zc dipende dalla distribuzione<br />

di probabilità della variabile Z, che, a sua volta,<br />

dipende dalle distribuzioni di probabilità delle<br />

variabili p(K’). Fatti gli appositi calcoli statistici il<br />

valore ottenuto <strong>per</strong> Zc è uguale a 34. Ottenuto il<br />

punteggio Z di tutti i candidati, saranno eliminati<br />

quelli dal punteggio su<strong>per</strong>iore a 34. Per esempio, i<br />

candidati A e B ottengono i seguenti punteggi: Tipo<br />

Candidato ACandidato BRiscaldoZ Ri = 10Z Ri =<br />

12AvvinatoZ Av = 10Z Av = 11RancidoZ Ra = 10 Z<br />

Ra = 15AmaroZ Am = 4Z Am = 0 S= 34S= 38 I<br />

valori di Z <strong>per</strong> i due candidati sono: 34 <strong>per</strong> l’A e 38<br />

<strong>per</strong> il B; quindi sarà eletto il candidato A e scartato<br />

il B. Eliminati i candidati con punteggio su<strong>per</strong>iore a<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

34, i restanti si ordineranno <strong>per</strong> i loro valori di Z,<br />

scegliendosi <strong>per</strong> ordine fino a completare i dodici<br />

che desideriamo riunire.<br />

9.5. Allenamento<br />

L’allenamento ha come scopo principale: a)<br />

Familiarizzare l’assaggiatore con le numerose<br />

varianti olfatto-gustative-tattili che offrono gli oli di<br />

oliva vergini; b) Familiarizzare gli assaggiatori con<br />

la metodologia sensoria specifica; c) Incrementare<br />

l’abilità individuale <strong>per</strong> riconoscere, identificare e<br />

quantificare gli attributi sensori; d) Migliorare la<br />

sensibilità e la memoria dinanzi ai distinti attributi<br />

<strong>per</strong> ottenere giudizi consistenti. Il <strong>per</strong>iodo di allineamento<br />

suole consistere in una serie di sedute,<br />

secondo le possibilità del gruppo e dello studio,<br />

nelle quali, analizzati individualmente gli oli, gli<br />

assaggiatori discutono insieme con il direttore le<br />

difficoltà trovate e commentano le qualificazioni<br />

<strong>per</strong> unificare criteri ed opinioni. Il grado di allenamento<br />

raggiunto dopo un determinato numero di<br />

sedute si valuta osservando l’incremento nel <strong>per</strong>cento<br />

di giudizi corretti, se si impiegano prove<br />

discriminatrici, o analizzando le varianze delle qualificazioni<br />

individuali medie del gruppo, se si tratta<br />

di prove scalari. L’utilità pratica di questo <strong>per</strong>iodo<br />

di allenamento è stata ampiamente discussa, <strong>per</strong>ò<br />

oggi si considera molto efficace e <strong>per</strong>fino imprescindibile<br />

quando occorrono dati sensori esatti e<br />

precisi.<br />

9.6. Controllo<br />

I gruppi di assaggiatori molto allenati sono soliti<br />

fare assaggi <strong>per</strong>iodici e continui con prove sensorie<br />

che richiedono grande sforzo. Sulla loro opinione si<br />

fondano, spesso, decisioni di grande importanza<br />

tecnologica e commerciale e, <strong>per</strong>tanto, dopo essere<br />

stati scelti e allenati, devono essere soggetti a controlli<br />

che garantiscano che i risultati siano degni di<br />

fede. È evidente che sarebbe necessario che, una<br />

volta costruiti i “panels” e soggetti a prove d’uso, si<br />

procedesse <strong>per</strong>iodicamente a verificare la loro<br />

“forma” a intervalli adeguati.<br />

(43) L’organizzatore del “panel” deve insistere <strong>per</strong>ché la prova si<br />

faccia in maniera ragionevole, ossia che non vi sia <strong>per</strong>dita di sensibilità<br />

<strong>per</strong> fatica olfattiva.<br />

10. MODO DI OPERARE PER LA VALUTAZIO-<br />

NE ORGANOLETTICA DELL’OLIO D’OLIVA<br />

VERGINE<br />

Soddisfatti le condizioni e i mezzi necessari indicati<br />

nelle succitate norme e scelto il gruppo di assaggiatori,<br />

ciascuno di loro odorerà e assaggerà (44) l’o-<br />

253


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

lio da esaminare, contenuto in apposito bicchiere,<br />

<strong>per</strong> analizzarne le <strong>per</strong>cezioni olfattive, gustative,<br />

tattili e chinestetiche e si servirà del foglio della<br />

figura 2 <strong>per</strong> annotare la loro presenza e il valore<br />

della loro intensità. Passerà, poi, al punteggio della<br />

qualità dell’olio.<br />

10.1. Uso del foglio della fig. 2 (descrizione del<br />

“flavour” e punteggio di qualità)<br />

Sulla parte sinistra di questo foglio sono indicate<br />

alcune delle <strong>per</strong>cezioni sensorie più caratteristiche<br />

che si trovano con più frequenza negli oli di oliva e<br />

che ne descrivono il “flavour”. Nel caso in cui si<br />

<strong>per</strong>cepissero altri stimoli che non corrispondono ai<br />

qualificativi enumerati, l’assaggiatore deve annotarli<br />

nella voce “altri” impiegando il o i qualificativo(i)<br />

che meglio li descriva. Gli stimoli <strong>per</strong>cettibili<br />

devono essere valutati proporzionalmente alla loro<br />

intensità con un segno (+) nella casella corrispondente,<br />

secondo il seguente criterio: 1 quasi im<strong>per</strong>cettibile<br />

2 leggera 3 media 4 grande 5 estrema Sulla<br />

parte destra di questo foglio si stabilisce una scala<br />

da uno a nove punti (9 <strong>per</strong> la qualità eccezionale, 1<br />

<strong>per</strong> la pessima), che l’assaggiatore impiegherà <strong>per</strong><br />

dare un punteggio unico, d’insieme, delle caratteristiche<br />

dell’olio. Questo punteggio deve essere coerente<br />

con i pregi e i difetti trovati nell’olio e già<br />

annotati nella parte sinistra del foglio. La prime<br />

colonna (difetti) della tabella di punteggio comprende<br />

cinque settori, <strong>per</strong>tanto, la classificazione<br />

degli oli, deve fondarsi essenzialmente sull’assenza<br />

totale o sulla presenza di “flavours” difettosi, nonché<br />

sulla loro maggiore o minore gravità o intensità;<br />

tuttavia, essendo la scala di valutazione di nove<br />

punti, bisogna cogliere quelle sfumature e quegli<br />

aspetti, descritti nella seconda colonna “caratteristiche”,<br />

che contribuiscono in maniera definitiva a<br />

decidere sul punteggio totale di qualità.<br />

10.2. Punteggio finale<br />

Il capo del panel deve raccogliere le schede riempite<br />

da ogni assaggiatore, verificare che gli attributi<br />

sensoriali e le intensità con le quali li ha <strong>per</strong>cepiti ed<br />

annotati nel foglio del profilo concordano con la<br />

valutazione assegnata nel foglio di punteggio. In<br />

caso di differenza notevole chiederà all’assaggiatore<br />

di rivedere il foglio di punteggio. Se fosse necessario<br />

l’assaggiatore dovrà ripetere la prova. Infine,<br />

il capo del panel deve fare una tabella con i punteggi<br />

di tutto il gruppo, calcolarne la media aritmetica<br />

e l’errore tipico (della media). Se l’errore tipico è<br />

su<strong>per</strong>iore all’errore del metodo dovrà far ripetere la<br />

prova a tutto il gruppo. Solo nel caso di analisi di<br />

254<br />

revisione il gruppo ripeterà comunque le prove fino<br />

ad ottenere una valutazione <strong>per</strong> triplicato del campione;<br />

il punteggio finale sarà la media dei tre punteggi<br />

dati, con una cifra decimale. Se il valore di<br />

intensità media dell’amaro e/o piccante è su<strong>per</strong>iore<br />

a 2,5 si darà all’olio corrispondente classificazione<br />

aggiungendo la nota che è particolarmente amaro<br />

e/o piccante. Espressione dei risultati: il capo del<br />

panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la<br />

categoria di appartenenza del campione, conformemente<br />

ai limiti previsti nell’allegato I. A tal fine, il<br />

capo del panel applica: - durante la campagna<br />

1992/1993, una tolleranza di +1,5, - a partire dalla<br />

campagna 1993/1994, una tolleranza di +1, se il<br />

punteggio medio è pari o su<strong>per</strong>iore a 5 punti.<br />

Tuttavia, <strong>per</strong> gli oli oggetto di o<strong>per</strong>azioni collegate<br />

all’intervento non si applica alcuna tolleranza. La<br />

differenza statistica, con riferimento ai valori di<br />

ripetibilità e di riproducibilità del metodo, tra il<br />

risultato dell’analisi e il limite regolamentare è<br />

compresa nella tolleranza di cui ai precedenti<br />

commi. Qualora nelle campagne sopra citate l’interessato<br />

classifichi l’olio senza applicare la tolleranza<br />

stabilita, può indicare sull’imballaggio immediato<br />

il punteggio organolettico minimo del prodotto,<br />

verificabile durante il <strong>per</strong>iodo di commercializzazione.<br />

Il capo del panel indica nella relazione d’analisi<br />

soltanto la categoria in cui è classificato il<br />

campione. In caso di esame effettuato dall’analista<br />

conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, primo<br />

comma, egli applica lo stesso procedimento di<br />

determinazione della categoria.<br />

Nota: I campioni devono essere conservati chiusi e<br />

in frigorifero fino al momento dell’analisi e devono<br />

esservi nuovamente riposti fino a completare il triplicato.<br />

Figura 2 Olio di oliva vergine<br />

Foglio del profilo Note olfatto-gustativo-tattili<br />

Intensità di <strong>per</strong>cezione [1]0 1 2 3 4 5Fruttato di<br />

oliva (matura o verde) [2]Mela Altra() frutta(e)<br />

matura(e) Verde (foglia, erba) Amaro Piccante<br />

Dolce Altri attributi tollerabili Quale(i)?<br />

Agro/Avvinato/Inacetito/Acido<br />

[2]Grossolano Metallico Muffa Morchie Riscaldo<br />

Rancido Altri attributi intollerabili Quale(i)?[1]<br />

Percezione: 0 = Totalmente assente [3] 1 = Appena<br />

<strong>per</strong>cettibile 2 = Leggera 3 = Media 4 = Grande5 =<br />

Estrema [2] Cancellare quanto non serve. [3] È<br />

obbligatorio indicare l’assenza della <strong>per</strong>cezione<br />

sensoria mediante una crocetta nella casella corrispondente.


Tabella di punteggio<br />

Difetti Caratteristiche Valutazione totale: punti<br />

Nessuno Fruttato di oliva 9 Fruttato di oliva e altra<br />

frutta fresca 8 7 Appena <strong>per</strong>cettibili Fruttato tenue<br />

di qualsiasi tipo 6 Lievemente <strong>per</strong>cettibiliFruttato<br />

un po’ difettoso, odori e sapori anomali 5<br />

Percettibili con intensità media Chiaramente difettoso,<br />

odori e sapori sgradevoli 4 Percettibili chiaramente<br />

e con estrema Odori e sapori totalmente<br />

inammissibili <strong>per</strong> il consumo 3 intensità 2 1<br />

Osservazioni: Nome dell’assaggiatore: Chiave del<br />

campione: Data:<br />

ANALISI SENSORIA:<br />

VOCABOLARIO GENERALE<br />

1. PREMESSA<br />

La presente norma si propone di riunire i concetti<br />

generali utilizzati <strong>per</strong> l’analisi sensoria dell’olio<br />

d’oliva e di darne la definizione.<br />

2. VOCABOLARIO<br />

2.1. Terminologia generale<br />

Analisi sensoria (sostantivo): Esame dei caratteri<br />

organolettici di un prodotto mediante i sensi.<br />

Percezione (sostantivo): Presa di coscienza sensoria<br />

di oggetti o avvenimenti esterni.<br />

Organolettico (aggettivo) (carattere o proprietà):<br />

Qualifica ogni proprietà di un prodotto suscettibile<br />

di essere <strong>per</strong>cepita dagli organi dei sensi.<br />

Es<strong>per</strong>to (sostantivo): (Per ciò che concerne l’esame<br />

dei caratteri organolettici) Assaggiatore specializzato<br />

nell’analisi sensoria di un determinato prodotto e<br />

che possiede cognizioni fondamentali sulla sua elaborazione<br />

e sulle preferenze del mercato.<br />

Assaggiatore (sostantivo): Persona <strong>per</strong>spicace, sensibile,<br />

scelta e allenata, che stima con gli organi dei<br />

suoi sensi i caratteri organolettici di un alimento.<br />

Gruppo di assaggiatori: Insieme di assaggiatori che<br />

si riuniscono <strong>per</strong> eseguire, in condizioni controllate,<br />

l’analisi sensoria del prodotto.<br />

Sensazione (sostantivo): fenomeno soggettivo risultante<br />

dallo stimolo di un sistema sensorio. Questo<br />

fenomeno è soggettivamente discriminabile e<br />

oggettivamente definibile attraverso l’organo sensorio<br />

interessato, secondo la natura o la qualità dello<br />

stimolo, nonché la sua intensità.<br />

Sensibilità (sostantivo): capacità degli organi sensori<br />

di <strong>per</strong>cepire qualitativamente e quantitativamente<br />

uno stimolo di poca intensità o piccole differenze<br />

tra stimoli.<br />

Assaggio (sostantivo): o<strong>per</strong>azione consistente in<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

<strong>per</strong>cepire, analizzare e giudicare i caratteri organolettici<br />

e più particolarmente gli olfatto-gustativi, tattili<br />

e chinestetici di un prodotto alimentare.<br />

Accettazione (sostantivo): atto consistente in accogliere<br />

favorevolmente un prodotto da parte di un<br />

individuo o una popolazione.<br />

Armonia (sostantivo): qualità di un prodotto che dà<br />

origine a una sensazione d’insieme gradevole. Detta<br />

sensazione è dovuta alla <strong>per</strong>cezione dei suoi componenti,<br />

che agiscono come stimoli olfatto-gustativi,<br />

tattili e chinestetici <strong>per</strong> trovarsi in rapporti di<br />

concentrazione adeguati.<br />

Accettabilità (sostantivo): stato di un prodotto<br />

accolto favorevolmente da un individuo o da una<br />

popolazione, in funzione delle sue proprietà organolettiche.<br />

Discriminazione (sostantivo): differenziazione qualitativa<br />

e/o quantitativa tra due o parecchi stimoli.<br />

Compensazione (sostantivo): risultato dell’interazione<br />

dovuta a un complesso di stimoli in modo che<br />

ciascuno si <strong>per</strong>cepisca con minore intensità che se<br />

agisse da solo.<br />

Aspetto (sostantivo): complesso di caratteri organolettici<br />

<strong>per</strong>cepiti dall’organo della vista: dimensioni,<br />

forma, colore, conformazione, torbidità, pulizia,<br />

fluidità, spuma e effervescenza. Questo termine è<br />

preferibile a quello di apparenza.<br />

Attributo (sostantivo): proprietà caratteristica <strong>per</strong>cettibile.<br />

2.2. Terminologia relativa alla fisiologia<br />

Stimolo (sostantivo): agente fisico o chimico che<br />

produce specificamente la risposta dei ricettori sensori<br />

esterni o interni.<br />

Gusto (sostantivo): uno dei sensi i cui ricettori sono<br />

localizzati nella bocca, particolarmente sulla lingua,<br />

e che sono attivati da differenti composti in soluzione.<br />

Gustativo (aggettivo): qualifica la proprietà di un<br />

prodotto capace di stimolare l’apparato gustativo<br />

destando le sensazioni corrispondenti a uno o più<br />

dei quattro sapori elementari: dolce, salato, acido e<br />

amaro.<br />

Ricettore (sostantivo): struttura specializzata di un<br />

organo sensorio eccitabile, capace di ricevere uno<br />

stimolo e convertirlo in flusso nervoso. Nota: i<br />

ricettori si classificano secondo il tipo di energia<br />

associata allo stimolo (luce, calore, suono, ecc.).<br />

Odorazione (sostantivo): funzione dell’organo<br />

olfattivo tendente a <strong>per</strong>cepire e distinguere le molecole<br />

che vi accedono, in fase gassosa da un mezzo<br />

esterno, <strong>per</strong> via nasale diretta o indiretta.<br />

Intensità (sostantivo): grado di energia di una qua-<br />

255


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

lità misurabile secondo una scala quantitativa di<br />

valori su<strong>per</strong>iori alla soglia.<br />

Adattamento (sostantivo): modificazione temporale<br />

della sensibilità a <strong>per</strong>cepire stimoli sensori come<br />

risultato di una continua e ripetuta esposizione a<br />

questo o similare stimolo.<br />

Inibizione (sostantivo): mancanza di risposta da<br />

parte di un organo sensorio o di una sua parte, nonostante<br />

sia sottoposto all’azione di uno stimolo adeguato<br />

di intensità su<strong>per</strong>iore alla soglia.<br />

Risposta (sostantivo): azione con la quale le cellule<br />

sensorie rispondono a quella di uno o vari stimoli<br />

relativi a una modalità sensoria definita.<br />

Corpo (sostantivo): sensazione tattile <strong>per</strong>cepita<br />

nella bocca e che dà un grado di densità, viscosità,<br />

consistenza o compattezza a un prodotto.<br />

Fragranza (sostantivo): odore fresco, soave e delizioso.<br />

Odorare (verbo): senso attivo applicato all’odorato.<br />

Designa l’azione di <strong>per</strong>cepire un odore.<br />

Oggettivo (aggettivo): a) qualifica ciò che dà una<br />

rappresentazione reale e comprovabile dell’oggetto,<br />

riducendo al minimo i fattori umani (<strong>per</strong> es.: preferenza,<br />

abitudine, affettività); b) qualifica quella tecnica<br />

che, impiegando o metodi sensori o metodi<br />

strumentali, <strong>per</strong>mette di ridurre al minimo gli errori<br />

peculiari. Nota: Si consiglia di non impiegare come<br />

sinonimo il termine “strumentale”.<br />

Soggettivo (aggettivo): qualifica ciò che dà una <strong>per</strong>cezione<br />

condizionata dal nostro modo di pensare o<br />

sentire e non soltanto dallo stimolo.<br />

Chinestesia: complesso di sensazioni risultanti dall’applicazione<br />

di una pressione applicata al campione<br />

da un movimento nella cavità orale o nelle dita (<strong>per</strong><br />

es.: pressione delle dita nel caso di un formaggio).<br />

Soglia (sostantivo): Soglia assoluta: quantità minima<br />

di uno stimolo sensorio, che origina: - l’apparizione<br />

di una sensazione (soglia di apparizione o di rivelazione);<br />

- o il riconoscimento di detta sensazione<br />

(soglia di identificazione). Soglia differenziale: quantità<br />

minima di stimolo sensorio che genera una differenza<br />

<strong>per</strong>cettibile nell’intensità della sensazione.<br />

Soglia finale: quantità massima di uno stimolo a<br />

decorrere dalla quale un aumento di intensità non si<br />

<strong>per</strong>cepisce. Soglia preferenziale: valore quantitativo<br />

minimo di uno stimolo o valore critico soprallimitare<br />

di questo stimolo al quale corrisponde l’apparizione<br />

di una risposta di attrazione o ripulsa rispetto<br />

a uno stimolo neutro, <strong>per</strong> esempio, nella scelta tra<br />

una soluzione zuccherina e l’acqua. Nota: Devesi<br />

distinguere tra soglia assoluta di preferenza e soglia<br />

differenziale di preferenza.<br />

Sublimitare (aggettivo): di sotto della soglia appro-<br />

256<br />

priata.<br />

Soprallimitare (aggettivo): di sopra della soglia<br />

appropriata.<br />

Fatica sensoria: caso di adattamento sensoriale che<br />

produce una diminuzione della sensibilità.<br />

Compensazione (sostantivo): risultato dell’interazione<br />

dovuta a un complesso di stimoli in modo che<br />

ciascuno si <strong>per</strong>cepisca con minore intensità che se<br />

agisse da solo.<br />

Sinergico (aggettivo): effetto o azione concertata di<br />

determinate sostanze, in modo che l’intensità dei<br />

caratteri organolettici risultanti dalla mescolanza è<br />

su<strong>per</strong>iore alla somma delle intensità che ciascuno di<br />

essi mostrava separatamente.<br />

Effetto di contrasto: aumento della risposta alle differenze<br />

tra due stimoli simultanei o consecutivi.<br />

Contrario dell’effetto di convergenza.<br />

Effetto di convergenza: diminuzione della risposta<br />

alle differenze tra due stimoli simultanei o consecutivi.<br />

Contrario dell’effetto di contrasto.<br />

2.3. Terminologia relativa alle proprietà organolettiche<br />

Acido (aggettivo): a) qualifica il sapore elementare<br />

prodotto da soluzioni acquose diluite della maggioranza<br />

degli acidi (<strong>per</strong> es.: acidi citrico, lattico e tartarico);<br />

b) qualifica la proprietà dei corpi puri o<br />

delle mescolanze che, all’assaggio, producono questo<br />

sapore. Il sostantivo corrispondente è acidità.<br />

Agro (aggettivo): qualifica la sensazione olfattogustativa<br />

con predominio di acidi generalmente di<br />

origine fermentativa e gli alimenti che producono<br />

questa sensazione. Alcuni fattori che contribuiscono<br />

a detta sensazione sono in rapporto con il processo<br />

di fermentazione (<strong>per</strong> esempio acetica o lattica) di<br />

un prodotto alimentare.<br />

Amaro (aggettivo): a) qualifica il sapore elementare<br />

prodotto da soluzioni acquose diluite di diverse<br />

sostanze come la chinina, la caffeina e determinati<br />

eterossidi; b) qualifica la proprietà di quei corpi puri<br />

o loro mescolanze che, all’assaggio, producono<br />

questo sapore. Il sostantivo corrispondente è amarezza<br />

o amaro.<br />

Salato (aggettivo): a) sensazione caratteristica che<br />

si <strong>per</strong>cepisce attraverso il senso del gusto, e il cui<br />

esempio più tipico è quello prodotto da una soluzione<br />

di cloruro sodico; b) qualifica la proprietà dei<br />

corpi o delle mescolanze che producono questo<br />

sapore durante l’assaggio. Il sostantivo corrispondente<br />

è salinità.<br />

Dolce (aggettivo): a) qualifica il sapore elementare<br />

prodotto da soluzioni acquose di diverse sostanze,<br />

<strong>per</strong> esempio il saccarosio; b) qualifica la proprietà<br />

delle sostanze pure o mescolanze che, all’assaggio,


producono questo sapore. Il sostantivo corrispondente<br />

è dolcezza.<br />

Astringente: a) qualifica la complessa sensazione<br />

prodotta nella bocca da una soluzione acquosa<br />

diluita di prodotti come certi tannini (<strong>per</strong> es.: i tannini<br />

del cachi e della prugna); b) qualifica la proprietà<br />

dei corpi puri o delle mescolanze che producono<br />

questa sensazione. Il sostantivo corrispondente<br />

è astringenza.<br />

Flavor (sostantivo): complesso delle <strong>per</strong>cezioni degli<br />

stimoli olfatto-gustativi, tattili e chinestetici che <strong>per</strong>mette<br />

di identificare un alimento e stabilire un criterio,<br />

a distinti livelli, favorevole o sfavorevole.<br />

Sapore (sostantivo): a) sensazioni <strong>per</strong>cepite come<br />

conseguenza dello stimolo delle papille gustative da<br />

alcune sostanze solubili; b) qualità della peculiare<br />

sensazione prodotta da tali sostanze. Sapore elementare<br />

(sostantivo): Ciascuno dei quattro sapori<br />

noti: dolce, salato, acido, amaro.<br />

Odore (sostantivo): a) complesso di sensazioni <strong>per</strong>cepite<br />

dall’organo olfattivo quando si inspirano<br />

determinate sostanze volatili; b) qualità della peculiare<br />

sensazione prodotta da ciascuna delle sostanze<br />

anteriori. Aroma (sostantivo): a) sensazioni gradevoli<br />

<strong>per</strong>cepite dall’organo olfattivo <strong>per</strong> via indiretta<br />

all’assaggio di un alimento. b) in profumeria e nel<br />

linguaggio non specializzato si applica anche alle<br />

stesse sensazioni <strong>per</strong>cepite <strong>per</strong> via nasale diretta.<br />

Retrogusto (sostantivo): Complesso di sensazioni<br />

<strong>per</strong>cepite una volta scomparso lo stimolo dalla<br />

bocca, distinte da quelle previamente <strong>per</strong>cepite.<br />

Aromatico (aggettivo): a) qualifica la proprietà dei<br />

corpi puri o delle mescolanze che, all’assaggio, producono<br />

le sensazioni qualificate come aroma; b)<br />

qualifica quei prodotti che, esaminati <strong>per</strong> via nasale<br />

diretta, producono sensazioni di fragranza e di fresco.<br />

Struttura (sostantivo): caratteristiche dello stato<br />

solido o reologico di un prodotto, il cui complesso è<br />

capace di stimolare i ricettori meccanici, durante<br />

l’assaggio, particolarmente di quelli situati nella<br />

cavità orale. Nota: Questo termine si riferisce soltanto<br />

alle proprietà oggettive e non alle sensazioni<br />

prodotte e che si designano con termini generali,<br />

come consistenza, fibrosità, untuosità, ecc.<br />

Assaporare: far che un alimento situato nella bocca<br />

entri in contatto con tutte le sue zone sensibili <strong>per</strong><br />

<strong>per</strong>cepire le sensazioni orali che produce. Nota:<br />

Questo vocabolario si può ampliare consultando le<br />

Norme ISO 5492/I, II, III, IV, V ed altre esistenti,<br />

nonché quello elaborato da J.L. Magnen “Les<br />

cahiers techniques du Centre national de coordination<br />

des études et recherches sur la nutrition et l’alimentation”,<br />

ecc.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

(44) Si potrà astenere quando all’odorarlo trovi qualche attributo<br />

estremamente sgradevole. Annoterà questa eccezionale circostanza<br />

nel foglio di punteggio.<br />

BICCHIERE PER L’ASSAGGIO DI OLI<br />

1. PREMESSA<br />

La presente norma si propone di descrivere le caratteristiche<br />

del bicchiere da usare <strong>per</strong> l’analisi organolettica<br />

degli oli commestibili (odore, sapore, flavor).<br />

Descrive, inoltre, il dispositivo di riscaldamento<br />

adattato, necessario <strong>per</strong> ottenere e mantenere<br />

la tem<strong>per</strong>atura adeguata <strong>per</strong> quest’analisi.<br />

2. DESCRIZIONE<br />

Lo schema disegnato della figura 1 vuol migliorare<br />

le caratteristiche desiderabili in un utensile di questa<br />

natura, e che possono essere: a) Massima stabilità,<br />

che ostacoli l’inclinazione e il versamento dell’olio<br />

contenuto; b) Fondo facilmente adattabile alla<br />

forma della piastra riscaldante che <strong>per</strong>metta il<br />

riscaldamento omogeneo della base del bicchiere.<br />

c) Restringimento della bocca <strong>per</strong> favorire la concentrazione<br />

degli odori e agevolarne l’identificazione.<br />

d) Vetro oscuro che non <strong>per</strong>metta all’assaggiatore<br />

di <strong>per</strong>cepire il colore dell’olio, <strong>per</strong> impedirgli<br />

così qualsiasi pregiudizio e la possibile creazione di<br />

inclinazioni o tendenze che possano alterare l’obiettività<br />

della determinazione.<br />

2.1. Dimensioni<br />

Lo schema del bicchiere è rappresentato nella figura<br />

1 ed ha le seguenti dimensioni:<br />

- capacità totale 130 ml ± 10 ml, - altezza totale60<br />

mm ± 1 mm, - diametro della bocca50 mm ± 1 mm,<br />

- diametro della parte più larga70 mm ± 1 mm, -<br />

diametro della base35 mm ± 1 mm, - spessore del<br />

vetro nelle pareti laterali1,5 mm ± 0,2 mm,- spessore<br />

del vetro nel fondo5 mm ± 1 mm. Ogni bicchiere<br />

sarà accompagnato di un vetro di orologio dal<br />

diametro di circa 10 mm maggiore di quello della<br />

bocca. Questo vetro servirà di co<strong>per</strong>chio <strong>per</strong> evitare<br />

la <strong>per</strong>dita di aroma e l’entrata di polvere.<br />

2.2. Caratteristiche di fabbricazione<br />

Il bicchiere dovrà essere fabbricato con vetro resistente,<br />

di colore scuro <strong>per</strong> impedire l’apprezzamento<br />

della colorazione del suo contenuto, ed esente da<br />

strisce o da bolle di fusione. L’orlo dovrà essere<br />

regolare, liscio e rivolto. Il bicchiere dovrà essere<br />

ricotto <strong>per</strong> resistere alle variazioni di tem<strong>per</strong>atura<br />

che dovrà sopportare durante le prove.<br />

257


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

2.3. Norme <strong>per</strong> l’uso<br />

La pulizia dei bicchieri dovrà farsi servendosi di<br />

sapone o detersivo non profumati, sciacquando più<br />

volte fino ad eliminare il prodotto impiegato. Si<br />

sciacqua, infine, con acqua distillata, si lascia scorrere<br />

e si asciuga in una stufa di essiccamento. Non<br />

devono usarsi acidi concentrati né miscela cromica.<br />

I bicchieri devono mantenersi nella stufa fino al<br />

momento di usarli, o conservarsi in un armadio al<br />

riparo da qualsiasi contaminazione di odori estranei.<br />

Prima dell’uso bisognerà odorare ogni bicchiere<br />

<strong>per</strong> comprovare l’assenza di qualsiasi odore<br />

estraneo. Al preparare la prova bisognerà avere la<br />

precauzione di prendere nota della chiave di identificazione<br />

di ogni bicchiere e dell’olio corrispondente.<br />

Questa corrispondenza chiave/olio sarà nota soltanto<br />

all’organizzatore della prova.<br />

3. Dispositivo di riscaldamento dei campioni<br />

L’esame organolettico dei campioni dovrà farsi a<br />

una tem<strong>per</strong>atura determinata che, <strong>per</strong> gli oli commestibili,<br />

è di 28 °C ± 2 °C. All’interno di ogni<br />

cabina dovrà porsi, alla portata dell’assaggiatore, un<br />

dispositivo di riscaldamento come quello della figura<br />

2. Trattasi di un blocco di alluminio sommerso in<br />

un bagno d’acqua regolato termostaticamente, <strong>per</strong><br />

ottenere una tem<strong>per</strong>atura uniforme. Questo blocco<br />

ha dei vuoti <strong>per</strong> adattarvi i fondi dei bicchieri. La<br />

differenza di tem<strong>per</strong>atura tra il dispositivo di riscaldamento<br />

e l’olio dei bicchieri nei vuoti dei distinti<br />

blocchi deve essere di ± 2 °C.<br />

GUIDA PER L’ALLESTIMENTO DI UNA SALA<br />

DI ASSAGGIO<br />

1. INTRODUZIONE<br />

La sala di assaggio serve ad offrire al gruppo di<br />

assaggiatori che intervengono nelle prove sensorie<br />

un ambiente adeguato, comodo e normalizzato che<br />

agevoli il lavoro e tenda a favorire la ripetibilità e la<br />

riproducibilità dei risultati.<br />

2. PREMESSA<br />

La presente norma si propone di determinare le condizioni<br />

essenziali di cui bisogna tener conto <strong>per</strong><br />

allestire una sala di assaggio.<br />

3. CARATTERISTICHE GENERALI<br />

La sala, qualunque sia la sua su<strong>per</strong>ficie, dovrà<br />

rispondere alle seguenti specificazioni: Dovrà essere<br />

gradevole e convenientemente illuminata, mantenendo,<br />

<strong>per</strong>ò, un carattere neutro. A tal fine, si raccomanda<br />

un colore rilassante, chiaro e a tinta unita<br />

258<br />

nelle pareti <strong>per</strong> creare un’atmosfera di distensione<br />

(45) . Dovrà potersi pulire facilmente ed essere isolata<br />

da qualsiasi fonte di rumore e, se possibile,<br />

insonorizzata. Sarà anche protetta da odori estranei<br />

e provvista di un efficace dispositivo di ventilazione.<br />

Se le oscillazioni della tem<strong>per</strong>atura ambientale<br />

lo consigliano, la sala di assaggio dovrà essere dotata<br />

di aria condizionata <strong>per</strong> mantenere l’ambiente<br />

intorno ai 20-22 °C.<br />

3.1. Dimensioni<br />

Le dimensioni della sala dipendono spesso dalle<br />

disponibilità del laboratorio o delle imprese. In<br />

generale, dovrà essere sufficientemente ampia <strong>per</strong><br />

<strong>per</strong>mettere l’impianto di circa dieci cabine ed anche<br />

di una zona <strong>per</strong> la preparazione dei campioni.<br />

Tuttavia, più grande è lo spazio dedicato all’impianto,<br />

meglio è, <strong>per</strong>ché si potranno prevedere<br />

dipendenze <strong>per</strong>, ad esempio, pulizia del materiale,<br />

collocazione di preparazioni gastronomiche e riunioni<br />

di “panels a<strong>per</strong>ti”.<br />

3.2. Illuminazione<br />

L’illuminazione generale, sia solare, sia elettrica<br />

(<strong>per</strong> esempio, lampade di tubo tipo “luce solare”)<br />

dovrà essere uniforme, regolabile e di luce diffusa.<br />

3.3. Tem<strong>per</strong>atura e igrometria<br />

La sala sarà sempre in condizioni termiche e igrometriche<br />

gradevoli. Tranne in speciali circostanze,<br />

si raccomanda una tem<strong>per</strong>atura di 20-22 °C e un’igrometria<br />

del 60/70% di umidità relativa.<br />

4. DESCRIZIONE DELLE CABINE<br />

4.1. Caratteristiche generali<br />

Le cabine di analisi sensoria staranno nella sala una<br />

accanto all’altra; saranno tutte uguali e separate da<br />

paraventi abbastanza alti e larghi da isolare gli<br />

assaggiatori una volta seduti. Possono costruirsi con<br />

qualsiasi materiale adeguato e di facile pulizia e<br />

conservazione (legno, lastre vetrificate, laminati,<br />

ecc.). Se si utilizzano pitture, queste, una volta<br />

asciutte, dovranno essere del tutto inodore. I sedili<br />

in ciascuna cabina dovranno essere comodi e di<br />

altezza regolabile. Bisogna anche prevedere in ciascuna<br />

cabina illuminazione individuale regolabile<br />

in direzione e intensità. Si raccomanda che le cabine<br />

siano provviste di un pulsante collegato a un<br />

dispositivo luminoso esterno che <strong>per</strong>metta all’assaggiatore<br />

di comunicare alla <strong>per</strong>sona che si occupa<br />

di lui all’esterno, senza distrarre gli altri, che ha terminato<br />

la prova, che desidera altri campioni, che ha


isogno di qualcosa, che ha osservato qualche irregolarità<br />

o desidera qualche informazione, ecc.<br />

4.2. Dimensioni<br />

Le cabine devono essere abbastanza ampie e comode.<br />

In generale, bisogna attenersi alle seguenti<br />

dimensioni: - Larghezza: 0,75 m (senza lavandino),<br />

0,85 m (con lavandino); - Profondità: 0,50 m (la<br />

tavola), 0,20 m (eccesso del paravento); - Altezza<br />

dei paraventi: 0,60 m, come minimo, (a contare<br />

dalla tavola); - Altezza della tavola: 0,75 m.<br />

4.3. Disposizione<br />

La su<strong>per</strong>ficie della tavola deve essere facile da pulire.<br />

Una parte di detta su<strong>per</strong>ficie deve essere riservata<br />

<strong>per</strong> un lavandino con acqua corrente potabile. Se<br />

ciò non fosse possibile, questo spazio servirà <strong>per</strong><br />

mettere una bacinella, una sputacchiera, o qualcosa<br />

del genere. Se si devono mantenere i campioni,<br />

mentre si realizza la prova, a tem<strong>per</strong>atura costante<br />

su<strong>per</strong>iore o inferiore a quella ambiente, conviene<br />

disporre di un’attrezzatura adeguata a tal fine<br />

(bagnomaria, riscaldatore, ecc.). Si può mettere<br />

anche una mensola a più o meno 110 cm dal suolo,<br />

<strong>per</strong> porvi diversi accessori (bicchieri, piccoli oggetti,<br />

ecc.). Se la disposizione delle cabine nella sala lo<br />

consente, conviene aggiungere un dispositivo <strong>per</strong><br />

agevolare la presentazione dei campioni, che può<br />

essere una porticina scorrevole, (figura 17), una<br />

ruota verticale (figura 2) adatta <strong>per</strong> bicchieri o<br />

coppe (recipienti alti), o a ribalta se i recipienti nei<br />

quali si servono i campioni non sono molto alti<br />

(figura 3). Semplicemente, che vi sia un passaggio<br />

sufficiente <strong>per</strong> i vassoi e i bicchieri che contengono<br />

i campioni da esaminare.<br />

5. DIPENDENZE<br />

Se si dispone di spazio sufficiente, conviene prevedere<br />

stanze separate <strong>per</strong> preparare i campioni (cucina<br />

s<strong>per</strong>imentale se si prevedono prove gastronomiche o<br />

altre), scansie <strong>per</strong> collocare bicchieri o utensili e sale<br />

di riunioni <strong>per</strong> le discussioni previe o posteriori alle<br />

prove. In tal caso, queste si manterranno pulite e non<br />

dovranno mai molestare con odori, rumori e conversazioni<br />

di coloro che vi fossero riuniti, il lavoro dei<br />

giudici nella sala di assaggio. La figura 4 mostra un<br />

esempio di sala di assaggio e di impianti complementari.<br />

Nota: Le condizioni descritte sono le ideali, <strong>per</strong>ò<br />

se non fosse possibile disporre di una sala del genere<br />

riservata soltanto <strong>per</strong> analisi sensoria, le prove<br />

potrebbero farsi in una stanza che offra le condizioni<br />

minime descritte (luce, tem<strong>per</strong>atura, rumore, odori),<br />

allestendo cabine mobili di elementi pieghevoli tali<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

da <strong>per</strong>mettere di isolare gli assaggiatori.<br />

(45) Il colore della stanza e la sua illuminazione possono influire<br />

sui risultati dell’analisi sensoria.<br />

Allegato XIII (46)<br />

Neutralizzazione e decolorazione dell’olio d’oliva<br />

in laboratorio<br />

1. NEUTRALIZZAZIONE E DECOLORAZIONE<br />

DELL’OLIO D’OLIVA IN LABORATORIO<br />

1.1. Neutralizzazione dell’olio<br />

1.1.1. Apparecchiatura - bicchiere da 300 ml a<br />

forma alta, - centrifuga da laboratorio con provette<br />

da 100 ml, - bicchiere da 250 ml, - palloncini da 100<br />

ml, - imbuto separatore da 1 litro.<br />

1.1.2. Reattivi - soluzione acquosa di idrossido di<br />

sodio al 12%, - soluzione etilalcolica all’1% di<br />

fenolftaleina, - esano puro <strong>per</strong> analisi, - alcool isopropilico<br />

<strong>per</strong> analisi.<br />

1.1.3. Modo di o<strong>per</strong>are a) Olio con acidità, espressa in<br />

acido oleico, inferiore al 30% In un bicchiere da 300<br />

ml a forma alta si pongono 50 g di olio greggio e si<br />

riscalda a 65° su bagnomaria. Sotto lenta agitazione si<br />

aggiunge una quantità di soluzione di idrossido di<br />

sodio al 12% corrispondente all’acidità libera dell’olio,<br />

con un eccesso del 5%. Si prosegue l’agitazione<br />

<strong>per</strong> 5 minuti, mantenendo la tem<strong>per</strong>atura a 65°. Si trasferisce<br />

il tutto in provette da centrifuga aventi capacità<br />

di 100 ml e si separano le paste saponose <strong>per</strong> centrifugazione.<br />

Si versa l’olio decantato in un bicchiere<br />

da 250 ml e si lava con 50-60 ml di acqua distillata<br />

bollente eliminando <strong>per</strong> sifonamento lo strato acquoso.<br />

Si ripetono i lavaggi sino alla completa rimozione<br />

delle tracce di saponi residui (scomparsa della colorazione<br />

rosea alla fenolftaleina). Si centrifuga l’olio <strong>per</strong><br />

eliminare le piccole quantità di acqua residua. b) Oli<br />

con acidità, espressa in acido oleico, su<strong>per</strong>iore al 30%<br />

In un imbuto separatore da 1 litro si pongono 50 g di<br />

olio greggio, 200 ml di esano, 100 ml di alcool isopropilico<br />

e una quantità della soluzione di idrossido di<br />

sodio al 12%, corrispondente all’acidità libera dell’olio,<br />

con un eccesso dello 0,3%. Si agita energicamente<br />

<strong>per</strong> 1 minuto. Si aggiungono 100 ml di acqua distillata,<br />

si agita nuovamente e si lascia a riposo. Dopo stratificazione,<br />

si allontana lo strato inferiore contenente i<br />

saponi. In molti casi fra i due strati (oleoso su<strong>per</strong>iore,<br />

acquoso inferiore), si forma uno strato intermedio,<br />

costituito da mucillagini è di sostanze insolubili che<br />

259


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

devono parimenti essere allontanate. Si procede quindi<br />

al lavaggio della soluzione esanica dell’olio neutro<br />

con porzioni di 50-60 ml di una soluzione di alcool<br />

isopropilico/acqua distillata 1/1 (v/v) fino a scomparsa<br />

della colorazione rosea alla fenolftaleina. Si allontana<br />

quindi completamente l’esano <strong>per</strong> distillazione sotto<br />

vuoto (ad esempio in evaporatore rotavivo).<br />

1.2. Decolorazione dell’olio neutralizzato<br />

1.2.1. Apparecchiatura - pallone da 250 ml a 3 colli,<br />

con attacchi a smeriglio <strong>per</strong> l’inserimento di: a) un<br />

termometro con divisioni in gradi, <strong>per</strong>mettente<br />

misure fino a 90°; b) un agitatore meccanico con<br />

velocità di rotazione di 250-300 giri/minuto equipaggiato<br />

<strong>per</strong> funzionare sotto vuoto; c) un raccordo<br />

<strong>per</strong> la pompa a vuoto; - pompa a vuoto, in grado di<br />

dare pressioni residue di 15-30 millibar e relativo<br />

manometro.<br />

1.2.2. Modo di o<strong>per</strong>are Nel pallone a 3 colli si pesano<br />

circa 100 g dell’olio neutralizzato. Si inseriscono<br />

il termometro e l’agitatore; si o<strong>per</strong>a il collegamento<br />

con la pompa <strong>per</strong> vuoto e si riscalda fino a<br />

90° agitando, si mantiene tale tem<strong>per</strong>atura, sempre<br />

agitando, sino a quando l’olio in esame non risulti<br />

completamente deacquificato (30 minuti circa). Si<br />

interrompe quindi il vuoto e si aggiungono 2-3 g di<br />

terra attivata. Si stabilisce il collegamento con il<br />

vuoto fino a raggiungere una pressione residua di<br />

15-30 millibar, sempre mantenendo la tem<strong>per</strong>atura<br />

a 90°, si agita <strong>per</strong> 30 minuti intorno ai 250<br />

giri/minuto. Si filtra poi a caldo in stufa termostatica<br />

(50-60°).<br />

(46) Allegato così modificato dal regolamento (CEE) n. 183/93.<br />

Allegato XIV (47)<br />

Note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della<br />

nomenclatura combinata<br />

2. A. Rientrano nei codici NC 1509 e 1510 soltanto<br />

gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento<br />

delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative<br />

ai tenori in steroli e in acidi grassi sono quelle di<br />

seguito riportate:<br />

Tabella I: Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi<br />

Tabella II: Tenore in steroli in % degli steroli totali<br />

ac. Miristico M 0,1 colesterolo M 0,5 ac. Linoleico<br />

M 0,9 brassicasterolo M 0,2ac. Arachico M 0,7<br />

campesterolo M 4,0 ac. Eicosenoico M 0,5 stigmasterolo<br />

[1] < campesterolo ac. beenico M 0,3 betasitosterolo<br />

[2] m 93,0 ac. Lignocerico M 0,5 delta-<br />

260<br />

7-stigmastenolo M 0,5 m = minimo M = massimo[1]<br />

Condizione non applicabile <strong>per</strong> gli oli d’oliva<br />

vergini lampanti (codice NC 1509 10 10) e <strong>per</strong><br />

gli oli di sansa d’oliva greggi (codice NC 1510 00<br />

10).[2] Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo<br />

+ betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo<br />

+ delta-5, 24-stigmastadienolo. Non rientrano<br />

nei codici NC 1509 e 1510 gli oli d’oliva chimicamente<br />

modificati (segnatamente gli oli riesterificati)<br />

e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura.<br />

La presenza di olio d’oliva riesterificato o di oli<br />

di diversa natura è determinata mediante i metodi<br />

descritti negli allegati V, VII, X A e X B del regolamento<br />

(CEE) n. 2568/91.<br />

B. Rientrano nel codice NC 1509 10 soltanto gli oli<br />

d’oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono<br />

stati ottenuti esclusivamente mediante processi<br />

meccanici o altri processi fisici, in condizioni,<br />

segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni<br />

dell’olio, e che non hanno subito trattamenti<br />

diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione<br />

e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti dalle<br />

olive mediante solventi rientrano nel codice NC<br />

1510.<br />

I. È considerato “olio di oliva vergine lampante” ai<br />

sensi del codice NC 1509 10 10 l’olio che, indipendentemente<br />

dalla sua acidità, presenti: a) tenore in<br />

cere non su<strong>per</strong>iore a 350 mg/kg; b) tenore in eritrodiolo<br />

+ uvaolo non su<strong>per</strong>iore a 4,5%; c) contenuto<br />

di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi<br />

non su<strong>per</strong>iore a 1,3%; d) somma degli isomeri transoleici<br />

inferiore a 0,10% e somma degli isomeri<br />

translinoleici + translinolenici inferiore a 0,10 %; e)<br />

e una o più delle seguenti caratteristiche: 1) numero<br />

di <strong>per</strong>ossidi su<strong>per</strong>iore a 20 mEq di ossigeno attivo<br />

/kg; 2) tenore in solventi alogenati volatili totali<br />

su<strong>per</strong>iore a 0,2 mg/kg o su<strong>per</strong>iore a 0,1 mg/kg <strong>per</strong><br />

almeno uno di essi; 3) coefficiente di estinzione<br />

K270 su<strong>per</strong>iore a 0,25 e, dopo trattamento dell’olio<br />

su allumina attivata, non su<strong>per</strong>iore a 0,11; in realtà,<br />

certi oli aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso<br />

in acido oleico, su<strong>per</strong>iore a 3,3 g/100 g possono<br />

avere, dopo passaggio su allumina attivata conformemente<br />

al metodo descritto nell’allegato IX del<br />

regolamento (CEE) n. 2568/91, un coefficiente di<br />

estinzione K270 su<strong>per</strong>iore a 0,10; in tal caso, dopo<br />

neutralizzazione e decolorazione effettuate in laboratorio<br />

conformemente al metodo descritto nell’allegato<br />

XIII del regolamento citato, essi debbono<br />

presentare le caratteristiche seguenti: - coefficiente<br />

di estinzione K270 non su<strong>per</strong>iore a 1,20, - variazione<br />

(K) del coefficiente di estinzione in prossimità di<br />

270 nm su<strong>per</strong>iore a 0,01 e non su<strong>per</strong>iore a 0,16, e


cioè: K = Km 0,5 (Km-4 + Km+4) dove Km = indica<br />

il coefficiente di estinzione alla lunghezza d’onda<br />

del massimo della curva di assorbimento in prossimità<br />

di 270 nm, e K m-4 e K m+4 = indicano i<br />

coefficienti di estinzione alle lunghezza d’onda<br />

inferiore e su<strong>per</strong>iore di 4 nm a quella di K m;<br />

4) caratteristiche organolettiche che evidenzino<br />

difetti <strong>per</strong>cepibili con un’intensità su<strong>per</strong>iore al limite<br />

di accettabilità, con punteggio inferiore a 3,5 nell’analisi<br />

sensoriale di cui all’allegato XII del regolamento<br />

(CEE) n. 2568/91.<br />

II. È considerato “altro olio d’oliva vergine” ai sensi<br />

del codice NC 1509 10 90 l’olio d’oliva che presenti<br />

le seguenti caratteristiche: a) acidità, espressa<br />

in acido oleico, non su<strong>per</strong>iore a 3,3 g/100 g; b)<br />

numero di <strong>per</strong>ossidi non su<strong>per</strong>iore a 20mEq di ossigeno<br />

attivo /kg; c) tenore in cere non su<strong>per</strong>iore a<br />

250 mg/kg; d) tenore in solventi alogenati volatili<br />

totali non su<strong>per</strong>iore a 0,2 mg/kg e, <strong>per</strong> ciascuno di<br />

essi, non su<strong>per</strong>iore a 0,1 mg/kg; e) coefficiente di<br />

estinzione K270 non su<strong>per</strong>iore a 0,25 e, dopo passaggio<br />

dell’olio su allumina attivata, non su<strong>per</strong>iore<br />

a 0,10; f) variazione (K) del coefficiente di estinzione<br />

in prossimità di 270 nm non su<strong>per</strong>iore a 0,01;<br />

g) caratteristiche organolettiche che evidenzino<br />

anche difetti <strong>per</strong>cepibili con un’intensità inferiore al<br />

limite di accettabilità, con punteggio pari o su<strong>per</strong>iore<br />

a 3,5 nell’analisi sensoriale di cui all’allegato XII<br />

del regolamento (CEE) n. 2568/91; h) tenore in eritrodiolo<br />

+ uvaolo non su<strong>per</strong>iore a 4,5%; i) contenuto<br />

di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi<br />

non su<strong>per</strong>iore a 1,3%; j) somma degli isomeri<br />

transoleici inferiore a 0,03% e somma degli isomeri<br />

translinoleici + translinolenici inferiore a 0,03%.<br />

C. Rientra nel codice NC 1509 90 00 l’olio d’oliva<br />

ottenuto dal trattamento degli oli dei codici NC<br />

1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio<br />

d’oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:<br />

a) acidità, espressa in acido oleico, non su<strong>per</strong>iore<br />

a 3,3 g/100 g; b) tenore in cere non su<strong>per</strong>iore<br />

a 350 mg/kg; c) un coefficiente di estinzione K270<br />

non su<strong>per</strong>iore a 1,20; d) una variazione del coefficiente<br />

di estinzione (DK) in prossimità di 270 nm<br />

non su<strong>per</strong>iore a 0, 16; e) tenore in eritrodiolo +<br />

uvaolo non su<strong>per</strong>iore a 4,5%; f) contenuto di acidi<br />

grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non su<strong>per</strong>iore<br />

a 1,5%; g) somma degli isomeri transoleici<br />

inferiore a 0,20% e somma degli isomeri translinoleici<br />

+ translinolenici inferiore a 0,30%.<br />

D. Sono considerati “oli greggi” ai sensi del codice<br />

NC 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di<br />

sansa d’oliva, che presentino le seguenti caratteristiche:<br />

a) acidità, espressa in acido oleico, pari o<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

su<strong>per</strong>iore a 2 g/100 g; b) tenore in eritrodiolo +<br />

uvaolo pari o su<strong>per</strong>iore a 12%; c) contenuto di acidi<br />

grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non su<strong>per</strong>iore<br />

a 1,8%; d) somma degli isomeri transoleici<br />

inferiore a 0,20% e somma degli isomeri translinoleici<br />

+ translinolenici inferiore a 0,10%.<br />

E. Rientrano nel codice NC 1510 00 90 gli oli ottenuti<br />

dal trattamento degli oli di cui al codice NC<br />

1510 00 10, anche tagliati con olio d’oliva vergine,<br />

nonché gli oli che non presentano le caratteristiche<br />

degli oli di cui alle note complementari 2.B, 2.C e<br />

2.D. Gli oli di questo codice devono presentare un<br />

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei<br />

trigliceridi non su<strong>per</strong>iore a 2%, una somma degli<br />

isomeri transoleici inferiore a 0,40% e una somma<br />

degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore<br />

a 0,35%.<br />

3. Non rientrano nei codici NC 1522 00 31 e 1522<br />

00 39: a) i residui provenienti dalla lavorazione<br />

delle sostanze grasse contenenti olio con indice di<br />

iodio, determinato secondo il metodo descritto nell’allegato<br />

XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91,<br />

inferiore a 70 o su<strong>per</strong>iore a 100; b) i residui provenienti<br />

dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti<br />

olio con indice di iodio compresa tra 70 e 100,<br />

ma <strong>per</strong> il quale la su<strong>per</strong>ficie del picco corrispondente<br />

al tempo di ritenzione del betasitosterolo [*],<br />

determinata conformemente all’allegato V del regolamento<br />

(CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del<br />

93% della su<strong>per</strong>ficie totale dei picchi degli steroli.<br />

[*] Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo betasistosterolo<br />

+ sitostanolo + delta-5-avenasterolo +<br />

delta-5,24-stigmastadienolo.<br />

4. I metodi di analisi <strong>per</strong> la determinazione delle<br />

caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli<br />

descritti negli allegati del regolamento (CEE) n.<br />

2568/91.<br />

(47) Allegato così sostituito dal regolamento (CEE) n. 183/93 e<br />

successivamente così modificato dal regolamento (CE) n. 177/94.<br />

Allegato XV<br />

1. METODO DI DETERMINAZIONE DEL<br />

TENORE IN OLIO D’OLIVA DELLE SANSE<br />

1.1. Materiale<br />

- apparecchio di estrazione appropriato, munito di un<br />

pallone da 200-250 ml, - bagno a riscaldamento elettrico<br />

(bagno a sabbia, bagno ad acqua, ecc.) o piastra<br />

riscaldante, - bilancia analitica, - stufa regolata su un<br />

massimo di 80 °C, - stufa a riscaldamento elettrico,<br />

261


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

provvista di un dispositivo di termoregolazione regolato<br />

su 103 ± 2 °C e tale da consentire una insufflazione<br />

d’aria o una depressione, - frantoio meccanico<br />

facile da pulire, che <strong>per</strong>mette la frantumazione dei<br />

noccioli senza riscaldamento e senza modificazione<br />

sensibile del loro tenore in acqua e olio, - ditale da<br />

estrazione e cotone idrofilo o carta da filtro, esenti da<br />

sostanze estraibili con esano, - essiccatore, - setaccio<br />

a maglie da 1 mm di diametro, - pietra pomice in granuli,<br />

previamente essiccata.<br />

1.2. Reattivo<br />

n-esano tecnico, il cui residuo all’evaporazione<br />

completa dev’essere inferiore a 0,002 g/100 ml.<br />

2. MODO DI OPERARE<br />

2.1. Preparazione del campione <strong>per</strong> l’analisi<br />

Frantumare il campione contrattuale, se necessario,<br />

nel frantoio meccanico ben pulito in precedenza,<br />

allo scopo di ridurlo in particelle che attraversino<br />

completamente il setaccio. Utilizzare 1/20 circa del<br />

campione <strong>per</strong> completare la pulizia del frantoio,<br />

scartare il prodotto di questa macinazione, frantumare<br />

il resto, raccoglierlo, mescolarlo con cura e<br />

analizzarlo immediatamente.<br />

2.2. Quantità di sostanza da analizzare<br />

Immediatamente dopo la fine della frantumazione,<br />

pesare con l’approssimazione di 0,01 g circa 10 g<br />

del campione.<br />

2.3. Preparazione del ditale da estrazione<br />

Porre la sostanza destinata all’analisi nella cartuccia,<br />

che va tappata con il tampone di cotone idrofilo.<br />

Nel caso che si utilizzi una carta da filtro, impacchettare<br />

le sanse frantumate in tale carta.<br />

2.4. Preessiccazione<br />

Se la sansa è molto umida (tenore in acqua ed in<br />

sostanza volatili su<strong>per</strong>iore al 10%), effettuare un’essiccazione<br />

preliminare ponendo <strong>per</strong> un tempo conveniente<br />

il ditale riempito (o la carta da filtro) nella<br />

stufa riscaldata ad un massimo di 80 °C, <strong>per</strong> ricondurre<br />

il tenore in acqua ed in materie volatili al di<br />

sotto del 10%.<br />

2.5. Preparazione del pallone<br />

Pesare con l’approssimazione di 1 mg il pallone<br />

conenente 1-2 granuli di pomice, previamente<br />

essiccato in stufa a 103 ± 1 °C e poi raffreddato <strong>per</strong><br />

almeno un’ora in essiccatore.<br />

262<br />

2.6. Prima estrazione<br />

Porre nell’apparecchio da estrazione il ditale (o la<br />

carta da filtro) contenente la sostanza da analizzare.<br />

Versare nel pallone la quantità necessaria di esano.<br />

Adattare il pallone all’apparecchio da estrazione e<br />

porre il tutto sul bagno a riscaldamento elettrico.<br />

Effettuare il riscaldamento in condizioni tali che la<br />

portata del riflusso sia almeno tre gocce al secondo<br />

(ebollizione moderata, non tumultuosa). Dopo quattro<br />

ore di estrazione, lasciar raffreddare. Togliere il<br />

ditale dall’apparecchio di estrazione e porlo in una<br />

corrente d’aria, al fine di eliminare la maggior parte<br />

del solvente che lo impregna.<br />

2.7. Seconda estrazione<br />

Vuotare il ditale nel microfrantoio e macinare il più<br />

finemente possibile. Reintrodurre quantitativamente<br />

la miscela nel ditale e rimettere questo nell’apparecchio<br />

da estrazione. Ricominciare l’estrazione <strong>per</strong><br />

altre due ore, utilizzando lo stesso pallone che contiene<br />

la prima sostanza estratta. La soluzione ottenuta<br />

nel pallone da estrazione dev’essere limpida.<br />

Se così non fosse, filtrarla su carta, lavando più<br />

volte il primo pallone e la carta da filtro con esano.<br />

Raccogliere filtrato e solvente di lavaggio in un<br />

secondo pallone, previamente essiccato e tarato con<br />

l’approssimazione di 1 mg.<br />

2.8. Eliminazione del solvente e pesata dell’estratto<br />

Eliminare la maggior parte del solvente distillato su<br />

bagno a riscaldamento elettrico. Eliminare le ultime<br />

tracce di solvente riscaldando il pallone in stufa a<br />

103 ± 2 °C <strong>per</strong> 20 minuti. Facilitare questa eliminazione<br />

sia insufflando ogni tanto dell’aria o, preferibilmente,<br />

del gas inerte, sia o<strong>per</strong>ando sotto pressione<br />

ridotta. Lasciar raffreddare il pallone in essiccatore<br />

<strong>per</strong> almeno un’ora, poi pesarlo con l’approssimazione<br />

di 1 mg. Riscaldare di nuovo <strong>per</strong> 10 minuti<br />

nelle stesse condizioni, poi raffreddare in essiccatore<br />

e pesare. La differenza fra i risultati di queste<br />

due pesate dev’essere inferiore od uguale a 10 mg.<br />

In caso contrario, riscaldare di nuovo <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi di<br />

10 minuti, seguiti da raffreddamento e pesata, finché<br />

la differenza di massa sia uguale tutt’al più a 10<br />

mg. Adottare <strong>per</strong> il calcolo il valore dato dall’ultima<br />

pesata. Effettuare due determinazioni sullo stesso<br />

campione.<br />

3. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

3.1. Modo di calcolo e formula<br />

a) L’estratto, espresso come massa <strong>per</strong>centuale sul<br />

prodotto tal quale, è dato dalla formula: S = m1 x


100 / m0 nella quale: S = <strong>per</strong>centuale in massa sul<br />

prodotto tal quale, m0 = massa in grammi della<br />

quantità di sostanza prelevata <strong>per</strong> l’analisi, m1 =<br />

massa in grammi dell’estratto dopo essiccazione.<br />

Prendere come risultato la media aritmetica delle<br />

due determinazioni, se le condizioni di ripetibilità<br />

sono adempiute. Esprimere il risultato con una sola<br />

cifra decimale.<br />

b) L’estratto viene riferito alla sostanza secca utilizzando<br />

la formula seguente: S x 100 / (100-U) =<br />

estratto in % grasso / secco dove: S = <strong>per</strong>centuale in<br />

massa di estratto sul prodotto tal quale (vedi lettera<br />

a), U = suo tenore in acqua e in sostanze volatili.<br />

3.2. Ripetibilità<br />

La differenza fra i risultati di due determinazioni<br />

effettuate simultaneamente o in rapida successione<br />

dallo stesso analista non deve eccedere i 0,2 g di<br />

estratto ottenuto con l’esano <strong>per</strong> ogni 100 g di campione.<br />

In caso contrario, ripetere l’analisi su due<br />

altri quantitativi di sostanza. Se ancora questa volta<br />

la differenza eccede gli 0,2 g, assumere come risultato<br />

la media aritmetica delle quattro determinazioni<br />

effettuate.<br />

Allegato XVI<br />

Determinazione del numero di iodio<br />

1. OGGETTO<br />

La presente norma internazionale definisce un<br />

metodo <strong>per</strong> la determinazione del numero di iodio<br />

nei grassi e negli oli di origine animale e vegetale,<br />

qui di seguito denominati “grassi”.<br />

2. DEFINIZIONE<br />

Ai fini della presente norma internazionale, si applica<br />

la seguente definizione.<br />

2.1. Numero di iodio: la massa di iodio assorbita dal<br />

campione nelle condizioni specificate nella presente<br />

norma internazionale. Il numero di iodio viene<br />

espresso in grammi di iodio <strong>per</strong> 100 g di campione.<br />

3. PRINCIPIO<br />

Scioglimento della sostanza da analizzare nel solvente<br />

ed aggiunta di reagente di Wijs. Trascorso un<br />

certo lasso di tempo, aggiunta di soluzione di ioduro<br />

di potassio e di acqua e titolazione dello iodio<br />

liberato con soluzione di tiosolfato di sodio.<br />

4. REAGENTI<br />

Tutti i reagenti devono essere di grado analitico<br />

riconosciuto.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4.1. Ioduro di potassio, soluzione di 100 g/l, non<br />

contenente iodato o iodio libero.<br />

4.2. Amido, soluzione. Versare 5 g di amido solubile<br />

in 30 ml d’acqua, aggiungere questa miscela a<br />

1.000 ml di acqua bollente, fare bollire <strong>per</strong> 3 minuti<br />

e lasciar raffreddare.<br />

4.3. Tiosolfato di sodio, soluzione volumetrica standard<br />

c (Na2S2O3.5H2O) = 0,1 mol/l, standardizzato<br />

non oltre 7 giorni prima dell’uso.<br />

4.4. Solvente, preparato miscelando volumi eguali<br />

di cicloesano e di acido acetico.<br />

4.5. Reagente di Wijs, contenente monocloruro di<br />

iodio in acido acetico. È opportuno usare il reagente<br />

di Wijs disponibile in commercio.<br />

Nota: Il reagente contiene 9 g di ICl3 + 9 g di I in<br />

acido acetico.<br />

5. APPARECCHIATURA<br />

La consueta apparecchiatura di laboratorio e in particolare<br />

quanto segue.<br />

5.1. Ditali da pesata, in vetro, idonei <strong>per</strong> la sostanza<br />

da analizzare e <strong>per</strong> l’inserimento nelle beute (5.2).<br />

5.2. Beute, aventi una capacità di 500 ml, provviste<br />

di tappi in vetro smerigliato e completamente<br />

asciutte.<br />

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE DI<br />

SOSTANZA DA ANALIZZARE<br />

Il campione omogeneizzato è seccato su solfato<br />

sodico e filtrato.<br />

7. PROCEDIMENTO<br />

7.1. Sostanza da analizzare Il peso della sostanza da<br />

analizzare varia a seconda del numero di iodio che<br />

si prevede.<br />

7.2. Determinazione Versare la sostanza da analizzare<br />

in una beuta da 500 ml (5.2). Aggiungere 20 ml<br />

del solvente (4.4) in modo da sciogliere il grasso.<br />

Aggiungere esattamente 25 ml del reagente di Wijs<br />

(4.5), inserire il tappo, agitare il contenuto e riporre<br />

la beuta al buio. Per il reagente di Wijs non usare<br />

una pipetta a bocca. Analogamente preparare un<br />

bianco col solvente ed il reagente, ma tralasciando<br />

la sostanza da analizzare. Per le sostanze aventi un<br />

263


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

numero di iodio inferiore a 150, mantenere le beute<br />

al buio <strong>per</strong> un’ora; <strong>per</strong> quelle aventi un numero di<br />

iodio su<strong>per</strong>iore a 150 nonché <strong>per</strong> i prodotti polimerizzati<br />

oppure <strong>per</strong> i prodotti notevolmente ossidati,<br />

lasciar riposare <strong>per</strong> due ore. Trascorso il <strong>per</strong>iodo<br />

necessario, aggiungere 20 ml della soluzione di<br />

ioduro di potassio (4.1) e 150 ml di acqua a ciascuna<br />

delle beute. Titolare con la soluzione volumetrica<br />

standard di tiosolfato di sodio (4.3) finché la<br />

colorazione gialla dovuta allo iodio non sia quasi<br />

scomparsa. Aggiungere alcune gocce della soluzione<br />

di amido (4.2) e continuare la titolazione finché<br />

la colorazione blu sia appena scomparsa a seguito di<br />

agitazione molto vigorosa.<br />

Nota - È consentita la determinazione potenziometrica<br />

del punto finale.<br />

7.3. Numero di determinazioni Effettuare due determinazioni<br />

sullo stesso campione.<br />

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI<br />

Il numero di iodio viene dato dalla seguente espressione:<br />

[12,69 c [V1 - V2)] / m dove: c = è il numerico<br />

della concentrazione esatta, in moli <strong>per</strong> litro, della<br />

soluzione di Tiosolfato di sodio Titolata (5.4) utilizzata;<br />

V1 = è il valore numerico del volume, in ml,<br />

della soluzione di Tiosolfato di sodio Titolata (5.4)<br />

utilizzata; V2 = è il valore numerico del volume, in<br />

ml, delle soluzioni di Tiosolfato di sodio (5.4) utilizzato<br />

<strong>per</strong> la determinazione; m = è il valore numerico<br />

del peso, in g, della sostanza da analizzare (7.1).<br />

Prendere come risultato la media aritmetica di due<br />

determinazioni.<br />

Allegato XVII (48)<br />

Metodo di determinazione degli stigmastadieni<br />

negli oli vegetali<br />

1. SCOPO<br />

Determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali<br />

contenenti basse concentrazioni di questi idrocarburi,<br />

soprattutto oli d’oliva vergini e oli di sansa<br />

d’oliva grezzi.<br />

2. OGGETTO<br />

Il metodo può essere applicato a tutti gli oli vegetali,<br />

ma è attendibile soltanto se il tenore di questi<br />

idrocarburi è compreso tra 0,01 e 4,0 mg/kg. Esso è<br />

particolarmente adatto a rivelare la presenza di oli<br />

vegetali raffinati (oliva, sansa, girasole, palma, ecc.)<br />

nell’olio di oliva vergine, dato che gli oli raffinati<br />

contengono stigmastadieni, mentre gli oli vergini<br />

non li contengono.<br />

264<br />

3. PRINCIPIO<br />

Isolamento dell’insaponificabile. Separazione della<br />

frazione costituita dagli steroidi a carattere di idrocarburi<br />

mediante cromatografia su colonna di gel di<br />

silice e analisi mediante gascromatografia su capillare.<br />

4. APPARECCHIATURA<br />

4.1. Palloni idonei da 250 ml, con condensatore a<br />

riflusso.<br />

4.2. Imbuti separatori da 500 ml.<br />

4.3. Palloni a fondo rotondo da 100 ml.<br />

4.4. Evaporatore rotante.<br />

4.5. Colonna <strong>per</strong> cromatografia in vetro (1,5-2,0 cm<br />

di diametro interno, della lunghezza di 50 cm) provvista<br />

di rubinetto in teflon e di tappo in fibra di lana<br />

di vetro o disco di vetro sinterizzato all’estremità<br />

inferiore. Per preparare la colonna di gel di silice<br />

versare l’esano nella colonna cromatografica fino a<br />

raggiungere uno spessore di circa 5 cm e riempire<br />

quindi con un impasto di gel di silice in esano (15 g<br />

in 40 ml) aiutandosi con porzioni di esano. Lasciar<br />

depositare completando poi il deposito con leggere<br />

vibrazioni. Aggiungere solfato di sodio anidro fino<br />

all’ottenimento di uno spessore di circa 0,5 cm ed<br />

infine eluire l’esano in eccesso.<br />

4.6. Gascromatografo provvisto di rilevatore a<br />

ionizzazione di fiamma, iniettore a separazione o a<br />

freddo, lungo la colonna e stufa programmabile con<br />

l’approssimazione di ± 1 °C.<br />

4.7. Colonna capillare di silice fusa <strong>per</strong> gascromatografia<br />

(0,25 o 0,30 mm di diametro interno, della<br />

lunghezza di 25 m) rico<strong>per</strong>te di fase di fenilmetilsilicone<br />

al 5%, spessore 0,25 mm.<br />

Nota 1. Possono essere usate altre colonne di polarità<br />

equivalente o inferiore. 4.8. Registratore-integratore<br />

con possibilità d’integrazione da valle a<br />

valle.<br />

4.9. Microsiringa <strong>per</strong> gascromatografia da 5-10 ml<br />

con ago cementato.<br />

4.10. Camicia di riscaldamento o piastra termica,<br />

elettrica.


5. REAGENTI<br />

Tutti i reagenti debbono essere puri <strong>per</strong> analisi se non<br />

specificato diversamente. L’acqua usata dev’essere<br />

distillata oppure di purezza <strong>per</strong> lo meno equivalente.<br />

5.1. Esano o miscela di alcani con intervallo di<br />

ebollizione a 65-70 °C, distillato su colonna di rettificazione.<br />

Nota 2. Il solvente dev’essere distillato in modo da<br />

eliminare le impurezze.<br />

5.2. Etanolo al 96% v/v.<br />

5.3. Solfato di sodio anidro.<br />

5.4. Soluzione alcolica di idrossido di potassio al<br />

10%. Aggiungere 10 ml d’acqua a 50 g di idrossido<br />

di potassio, agitare e sciogliere quindi la miscela in<br />

etanolo fino a 500 ml.<br />

Nota 3. La potassa alcolica vira al bruno se lasciata<br />

riposare. Dev’essere preparata di fresco ogni<br />

giorno e tenuta in bottiglie di vetro scure ben tappate.<br />

5.5. Gel di silice 60 <strong>per</strong> cromatografia su colonna<br />

70-230 mesh (Merck, ref. 7734 o simili).<br />

Nota 4. Di regola il gel di silice può essere usato<br />

prelevandolo direttamente dal contenitore senza<br />

alcun trattamento preliminare. Tuttavia alcune partite<br />

di silice sono scarsamente attive e determinano<br />

separazioni cromatografiche di cattiva qualità. In<br />

casi del genere, il gel di silice dev’essere disattivato<br />

scaldandolo <strong>per</strong> almeno quattro ore a 550 °C;<br />

successivamente, sistemarlo in un essiccatore fino a<br />

raffreddamento e trasferirlo quindi in un pallone<br />

provvisto di tappo. Aggiungere il 2% di acqua e<br />

agitare fino a scomparsa dei grumi e libero flusso<br />

della polvere. Il gel di silice dev’essere trattato<br />

come sopra se le partite di gel di silice danno cromatogrammi<br />

con picchi di interferenza. Come alternativa,<br />

può essere usato gel di silice 60 extra puro<br />

(Merck, ref. 7754).<br />

5.6. Soluzione madre (200 ppm) di colesta-3,5-diene<br />

(Sigma, purezza 99%) in esano (10 mg in 50 ml).<br />

5.7. Soluzione standard di colesta-3,5-diene in<br />

esano alla concentrazione di 20 ppm, ottenuta<br />

diluendo la soluzione di cui sopra.<br />

Nota 5. Le soluzioni 5.6 e 5.7 non si deteriorano <strong>per</strong><br />

almeno 4 mesi se conservate a una tem<strong>per</strong>atura<br />

inferiore ai 4 °C.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

5.8. Soluzione di n-nonacosano in esano ad una<br />

concentrazione di circa 100 ppm.<br />

5.9. Gas vettore <strong>per</strong> cromatografia: idrogeno o elio<br />

puro al 99,9990%.<br />

5.10. Gas ausiliari <strong>per</strong> il rivelatore a ionizzazione di<br />

fiamma: idrogeno puro al 99,9990% ed aria purificata.<br />

6. PROCEDIMENTO<br />

6.1. Preparazione dell’insaponificabile:<br />

6.1.1. Pesare 20 g, con l’approssimazione di ± 0,1 di<br />

olio in un pallone da 250 ml (4.1), aggiungere 1 ml<br />

della soluzione standard di colesta-3,5-diene<br />

(20mg) e 75 ml di potassa alcolica al 10%, preparare<br />

il condensatore a riflusso e portare a leggera<br />

ebollizione <strong>per</strong> 30 minuti. Allontanare il pallone<br />

contenente il campione dalla fonte di calore e<br />

lasciare raffreddare leggermente la soluzione (non<br />

far raffreddare completamente, altrimenti il campione<br />

si depositerebbe). Aggiungere 100 ml d’acqua e<br />

trasferire la soluzione in un imbuto a decantazione<br />

(4.2) con l’ausilio di 100 ml di esano. Agitare la<br />

miscela vigorosamente <strong>per</strong> 30 secondi e lasciar stratificare.<br />

Nota 6. Se si forma un’emulsione che non scompare<br />

rapidamente, aggiungere piccoli quantitativi di<br />

etanolo.<br />

6.1.2. Trasferire la fase acquosa inferiore in un<br />

secondo imbuto separatore ed estrarre nuovamente<br />

con 100 ml di esano. Eliminare ancora la fase inferiore<br />

e lavare gli estratti di esano (raccolti in un altro<br />

imbuto separatore) tre volte con tre porzioni, di 100<br />

ml ciascuna, di una miscela etanolo-acqua (1: 1)<br />

fino a raggiungimento di pH neutro.<br />

6.1.3. Far passare la soluzione di esano attraverso<br />

del solfato di sodio anidro (50 g), lavare con 20 ml<br />

di esano a far evaporare in evaporatore rotante a 30<br />

°C e bassa pressione fino a secchezza.<br />

6.2. Separazione della frazione di idrocarburo steroidico:<br />

6.2.1. Trasferire il residuo nella colonna di frazionamento<br />

con l’ausilio di due porzioni di esano da 1<br />

ml, far passare il campione attraverso la colonna<br />

lasciando che la soluzione scenda fino alla somità<br />

del solfato di sodio e avviare l’eluizione cromato-<br />

265


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

grafica con esano ad una velocità di efflusso di 1<br />

ml/min. circa. Eliminare i primi 25-30 ml dell’eluizione<br />

e raccogliere quindi la rimanente frazione di<br />

40 ml. Dopo averla raccolta, trasferirla in un pallone<br />

a fondo rotondo da 100 ml (4.3).<br />

Nota 7. La prima frazione contiene idrocarburi<br />

saturi (figura 1a), la seconda quelli steroidici.<br />

Continuando l’eluizione si ottiene squalene e composti<br />

connessi. Ai fini di una buona separazione tra<br />

idrocarburi saturi e steroidici, è necessario ottimalizzare<br />

le frazioni di volume. A questo scopo il volume<br />

della prima frazione dev’essere regolato in modo<br />

che, quando viene analizzata la seconda frazione, i<br />

picchi che rappresentano gli idrocarburi saturi<br />

siano bassi (vedasi figura 1c); se essi non compaiono,<br />

ma l’intensità del picco standard è bassa, il<br />

volume dev’essere ridotto. In ogni caso non è necessaria<br />

una separazione completa dei componenti<br />

della prima e seconda frazione, dato che durante<br />

l’analisi gascromatografica non vi è sovrapposizione<br />

di picchi, se detta analisi viene eseguita nelle<br />

condizioni precisate al paragrafo 6.3.1. In generale<br />

non è necessaria l’ottimalizzazione della seconda<br />

frazione in volume, data la buona separazione degli<br />

altri componenti. Tuttavia la presenza di una grosso<br />

picco <strong>per</strong> un tempo di ritenzione inferiore di circa<br />

1,5 minuti rispetto allo standard è dovuta allo squalene<br />

e sta ad indicare una cattiva separazione.<br />

6.2.2. Evaporare la seconda frazione in un evaporatore<br />

a 30 °C e bassa pressione fino a secchezza e<br />

sciogliere immediatamente il residuo in 0,2 ml di<br />

esano. Conservare la soluzione in frigorifero fino<br />

all’analisi.<br />

Nota 8. I residui 6.1.3 e 6.2.2 non devono essere<br />

lasciati asciugare, né tenuti a tem<strong>per</strong>atura ambiente.<br />

Non appena essi vengono ottenuti, è necessario<br />

aggiungere il solvente e conservare le soluzioni in<br />

frigorifero.<br />

6.3. Gascromatografia:<br />

6.3.1. Condizioni o<strong>per</strong>ative <strong>per</strong> l’iniezione a separazione:<br />

- Tem<strong>per</strong>atura dell’iniettore: 300 °C. -<br />

Tem<strong>per</strong>atura del rivelatore: 320 °C. - Registratoreintegratore:<br />

i parametri di integrazione devono essere<br />

fissati in modo che forniscano una corretta valutazione<br />

delle aree. Si raccomanda un’integrazione<br />

da valle a valle. - Sensibilità: circa 16 volte l’attenuazione<br />

minima. - Quantitativo di soluzione iniettato:<br />

1ml. - Tem<strong>per</strong>ature di programmazione della<br />

stufa: inizialmente 235 °C <strong>per</strong> 6 min. e successivamente<br />

aumento di 2 °C/min. fino a 285 °C. -<br />

266<br />

Iniettore provvisto di separatore di flusso a 1: 15. -<br />

Vettore: elio o idrogeno a una pressione di circa 120<br />

kPa. Queste condizioni possono essere adeguate<br />

alle caratteristiche del cromatografo e della colonna<br />

in modo da ottenere cromatogrammi che rispettino i<br />

seguenti requisiti: picco dello standard interno entro<br />

5 min. circa dei tempi definiti al paragrafo 6.3.2;<br />

detto picco dev’essere pari ad almeno l’80% della<br />

scala completa. Il sistema gascromatografico deve<br />

essere verificato iniettando una miscela della soluzione<br />

madre di colestadiene (5.6) con la soluzione<br />

di n-nonacosano (5.8). Il picco del colesta-3,5-diene<br />

deve comparire prima di quello dell’n-nonacosano<br />

(figura 1c); se ciò non succede, si hanno due possibilità:<br />

abbassare la tem<strong>per</strong>atura della stufa e/o usare<br />

una colonna meno polare.<br />

6.3.2. Identificazione del picco Il picco dello standard<br />

interno compare dopo circa 19 min. e lo stigmasta-3,5-diene,<br />

a un tempo di ritenzione relativo<br />

di circa 1,29 (cfr. figura 1b). Lo stigma-3,5-diene è<br />

associato a piccoli quantitativi di un isomero e di<br />

solito entrambi danno origine a un unico picco cromatografico.<br />

Tuttavia, se la colonna è troppo polare<br />

oppure mostra un forte potere risolvente, l’isomero<br />

può comparire sotto forma di piccolo picco prima e<br />

accanto a quello dello stigmasta-3,5-diene (Figura<br />

2). Per essere certi che gli stigmastadieni vengano<br />

eluiti in un picco unico, è consigliabile sostituire la<br />

colonna con una meno polare oppure con una di<br />

diametro interno su<strong>per</strong>iore.<br />

Nota 9. Gli stigmastadieni di riferimento possono<br />

essere ottenuti dall’analisi di un olio vegetale raffinato<br />

usando un quantitativo inferiore di campione<br />

(1-2 g). Gli stigmastadieni danno un picco significativo<br />

e facilmente identificabile.<br />

6.3.3. Analisi quantitativa. Il tenore di stigmastadieni<br />

viene determinato con la formula seguente: mg /<br />

kg di stigmastadieni = As x Mc / Ac x Mo dove: As<br />

= area del picco dello stigmastadiene (se il picco è<br />

ripartito in due isomeri, somma delle aree dei 2 picchi).<br />

Ac = area dello standard interno (colestadiene)<br />

Mc = massa di standard aggiunto, in microgrammi<br />

Mo = massa di olio prelevata, in grammi<br />

Limite di rivelazione: circa 0,01 mg/kg.<br />

(48) Allegato aggiunto dal regolamento (CE) n. 656/95.<br />

Allegato XVIII (49)<br />

Determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42<br />

(differenze fra i dati HPLC e il contenuto teorico)


1. Campo di applicazione<br />

Determinazione della composizione dei triacilgliceroli<br />

(TAG) contenuti negli oli d’oliva, in funzione<br />

del loro numero di carbonio equivalente, <strong>per</strong> differenza<br />

fra i risultati analitici ottenuti <strong>per</strong> cromatografia<br />

in fase liquida ad alta prestazione (HPLC) e il<br />

contenuto teorico, calcolato a partire dalla composizione<br />

in acidi grassi.<br />

2. Campo di applicazione<br />

La norma è applicabile agli oli d’oliva. Il metodo è<br />

applicabile alla rivelazione della presenza di piccole<br />

quantità di oli di semi (ricchi in acido linoleico)<br />

in qualunque categoria di oli d’oliva.<br />

3. Principio<br />

Per gli oli puri, il contenuto in triacilgliceroli con<br />

ECN 42, determinato <strong>per</strong> HPLC, corrisponde in una<br />

certa misura al contenuto teorico in triacilgliceroli<br />

con ECN 42, calcolato in base alla determinazione<br />

<strong>per</strong> GLC della composizione in acidi grassi. Una<br />

differenza su<strong>per</strong>iore ai valori stabiliti nel regolamento<br />

<strong>per</strong> ciascun olio indica che l’olio contiene oli<br />

di semi.<br />

4. Metodo<br />

Il metodo fondato sul calcolo del contenuto teorico<br />

di triacilgliceroli con ECN 42 e sulla differenza fra<br />

i dati HPLC e quelli teorici si basa essenzialmente<br />

sulla coordinazione dei dati analitici ottenuti<br />

mediante altri metodi. E possibile distinguere tre<br />

stadi: determinazione della composizione in acidi<br />

grassi <strong>per</strong> gascromatografia capillare, calcolo della<br />

composizione teorica dei triacilgliceroli con ECN<br />

42, determinazione HPLC dei triacilgliceroli con<br />

ECN 42.<br />

4.1. Apparecchiatura<br />

4.1.1. Palloni a fondo arrotondato da 250 a 500 ml.<br />

4.1.2. Beakers da 100 ml.<br />

4.1.3. Colonna cromatografica in vetro (diametro<br />

interno: 21 mm, lunghezza 450 mm), provvista di<br />

cono normalizzato (femmina) alla sommità e di<br />

rubinetto.<br />

4.1.4. Imbuti separatori da 250 ml con cono normalizzato<br />

(maschio) al fondo, adatto al collegamento<br />

con la sommità della colonna.<br />

4.1.5. Bacchetta di vetro, lunghezza 600 mm.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4.1.6. Imbuto di vetro, diametro 80 mm.<br />

4.1.7. Matracci volumetrici, 50 ml.<br />

4.1.8. Matracci volumetrici, 20 ml.<br />

4.1.9. Evaporatore rotativo.<br />

4.1.10. Cromatografo in fase liquida ad alta prestazione,<br />

che <strong>per</strong>metta il controllo termostatico della<br />

tem<strong>per</strong>atura della colonna.<br />

4.1.11. Iniettore capace di erogare dosi da 10 ml.<br />

4.1.12. Rivelatore: rifrattometro differenziale. La<br />

sensibilità a fondo scala dev’essere pari almeno a<br />

10-4 unità dell’indice di rifrazione.<br />

4.1.13. Colonna: tubo in acciaio inossidabile della<br />

lunghezza di 250 mm e del diametro interno di 4, 5<br />

mm, riempito con particelle del diametro di 5 mm di<br />

silice contenente il 22-23% di carbonio sotto forma<br />

di ottadecilsilano (nota 2).<br />

4.1.14. Registratore e/o integratore.<br />

4.2. Reattivi<br />

I reattivi debbono essere di purezza analitica. I solventi<br />

di eluizione debbono essere degassati e possono<br />

essere riciclati più volte senza effetti sulle separazioni.<br />

4.2.1. Etere di petrolio 40-60 °C, qualità <strong>per</strong> cromatografia.<br />

4.2.2. Etere etilico, esente da <strong>per</strong>ossidi, distillato di<br />

fresco.<br />

4.2.3. Solvente <strong>per</strong> eluizione cromatografica:<br />

miscela etere di petrolio/etere etilico 87/13 (v/v).<br />

4.2.4. Gel di silice, 70-230, tipo Merck 7734, con<br />

un contenuto d’acqua standardizzato al 5% (m/m).<br />

4.2.5. Lana di vetro.<br />

4.2.6. Acetone.<br />

4.2.7. Acetonitrile.<br />

4.2.8. Solvente <strong>per</strong> eluizione HPLC: acetonitrile +<br />

acetone (proporzioni da regolare in modo da ottenere<br />

la separazione desiderata: cominciare con una<br />

miscela 50:50).<br />

267


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4.2.9. Solvente di solubilizzazione: acetone.<br />

4.2.10. Trigliceridi di riferimento: si possono usare<br />

i trigliceridi del commercio (tripalmitina, trioleina,<br />

ecc.), riportando su un grafico i rispettivi tempi di<br />

ritenzione in funzione del numero di carbonio equivalente,<br />

oppure utilizzare cromatogrammi di riferimento<br />

ottenuti impiegando olio di soia, miscele<br />

30:70 olio di soia-olio di oliva e olio di oliva puro<br />

(vedi note 3 e 4 e figure 1, 2, 3, 4).<br />

4.3. Preparazione del campione<br />

Poiché un certo numero di sostanze capaci di interferire<br />

può dar luogo a risultati falsamente positivi, il<br />

campione dev’essere sempre purificato secondo il<br />

metodo IUPAC 2.507 (determinazione delle sostanze<br />

polari negli oli ossidati).<br />

4.3.1. Preparazione della colonna cromatografica<br />

Riempire la colonna (4.1.3) con 30 ml circa di solvente<br />

di eluizione (4.2.3), introducendo poi nella<br />

colonna un poco di lana di vetro (4.2.5), spingendola<br />

al fondo della colonna mediante la bacchetta di<br />

vetro (4.1.5). In un Beakers da 100 ml, sospendere<br />

25 g di gel di silice (4.2.4) in 80 ml di miscela di<br />

eluizione (4.2.3), trasferendola quindi nella colonna<br />

mediante un imbuto di vetro (4.1.6). Per assicurare<br />

il completo trasferimento del gel di silice nella<br />

colonna, lavare il Beakers con la miscela di eluizione<br />

e trasferire nella colonna anche le porzioni di<br />

lavaggio. Aprire il rubinetto e lasciar eluire il solvente<br />

dalla colonna fin quando il suo livello su<strong>per</strong>i<br />

di circa 1 cm quello del gel di silice.<br />

4.3.2. Cromatografia su colonna In un matraccio<br />

tarato da 50 ml (4.1.7), pesare, con la precisione di<br />

0,001 g, 2,5 ± 0,1 g di olio previamente filtrato,<br />

omogeneizzato e se necessario disidratato.<br />

Disciogliere in 20 ml circa di solvente di eluizione<br />

(4.2.3), se necessario riscaldando leggermente <strong>per</strong><br />

facilitare la dissoluzione. Raffreddare a tem<strong>per</strong>atura<br />

ambiente e portare a volume col solvente di eluizione.<br />

Con una pipetta volumetrica, introdurre 20 ml di<br />

soluzione all’interno della colonna preparata come<br />

al punto 4.3.1, aprire il rubinetto e lasciar defluire il<br />

solvente fino al livello dello strato di gel di silice.<br />

Eluire con 150 ml di solvente di eluizione (4.2.3),<br />

regolando la velocità di passaggio del solvente a 2<br />

ml/min. circa (<strong>per</strong> passare attraverso la colonna, 150<br />

ml impiegheranno 60-70 minuti circa). Recu<strong>per</strong>are<br />

l’eluato in un matraccio a fondo arrotondato da 250<br />

ml (4.1.1), precedentemente tarato in stufa e pesato<br />

con esattezza. Eliminare il solvente sotto depressio-<br />

268<br />

ne (Rotavapor) e pesare il residuo che verrà impiegato<br />

<strong>per</strong> preparare la soluzione <strong>per</strong> l’analisi HPLC e<br />

<strong>per</strong> la preparazione dell’estere metilico. Il recu<strong>per</strong>o<br />

del campione dalla colonna non dovrà essere inferiore<br />

al 90% <strong>per</strong> le categorie olio extravergine, olio<br />

vergine, olio corrente, olio raffinato e olio d’oliva,<br />

ed all’80% <strong>per</strong> l’olio lampante e <strong>per</strong> l’olio di sansa.<br />

4.4. Analisi HPLC<br />

4.4.1. Preparazione dei campioni <strong>per</strong> l’analisi cromatografica<br />

Preparare una soluzione del 5% del<br />

campione da analizzare pesando 0,5 ± 0,001 g del<br />

campione in un matraccio tarato da 10 ml e portare<br />

a volume con il solvente di solubilizzazione (4.2.9).<br />

4.4.2. Procedimento Montare il sistema cromatografico.<br />

Far passare il solvente di eluizione (4.2.8)<br />

alla portata di 1,5 ml/min, in modo da spurgare l’intero<br />

sistema. Attendere finché la linea di base sia<br />

stabile. Iniettare 10 ml del campione preparato<br />

come indicato in 4.3.<br />

4.4.3. Calcolo ed espressione dei risultati Impiegare<br />

il metodo di normalizzazione, vale a dire ammettere<br />

che la somma della aree dei picchi corrispondenti<br />

ai TAG da ECN 42 ad ECN 52 sia uguale al<br />

100%. Calcolare la <strong>per</strong>centuale relativa di ciascun<br />

trigliceride impiegando la formula: % di trigliceride<br />

= area del picco 100/somma delle aree dei picchi.<br />

I risultati debbono essere espressi con almeno due<br />

cifre decimali.<br />

Nota 1: L’ordine di eluizione può essere determinato<br />

calcolando i numeri di carbonio equivalente,<br />

definiti spesso dalla relazione ECN = CN-2n, dove<br />

CN è il numero di carbonio ed n è il numero di doppi<br />

legami, esso può essere calcolato precisamente<br />

tenendo conto dell’origine del doppio legame. Se<br />

no, nl e nln sono i numeri di doppi legami attribuiti<br />

rispettivamente agli acidi oleico, linoleico e linolenico,<br />

il numero di carbonio equivalente può essere<br />

calcolato mediante la relazione data dalla formula:<br />

ECN = CN dono - dlnl - d ln nln dove i coefficienti<br />

do, dl e dln possono essere calcolati mediante i trigliceridi<br />

di riferimento. Nelle condizioni specificate<br />

nel presente metodo, la relazione ottenuta sarà vicina<br />

a: ECN = CN - (2,60 no) - (2,35 nl) - (2,17 nln)<br />

Nota 2: Esempi: Lichrosorb (Merck) RP18 Art<br />

50333 Lichrosphere o equivalente (Merck) 100<br />

CH18 Art 50377<br />

Nota 3: con diversi trigliceridi di riferimento è<br />

anche possibile calcolare la risoluzione rispetto alla<br />

trioleina: a = RT’/RT trioleina impiegando il tempo


corretto di ritenzione RT’ = RT - RT solvente. Il grafico<br />

di log a in funzione di f (numero di doppi legami)<br />

<strong>per</strong>mette di determinare i valori di ritenzione<br />

<strong>per</strong> tutti i trigliceridi degli acidi grassi contenuti nei<br />

trigliceridi di riferimento (cfr. figura 2).<br />

Nota 4: l’efficienza della colonna dovrebbe <strong>per</strong>mettere<br />

una chiara separazione del picco della trilinoleina<br />

da quelle dei trigliceridi con un RT immediatamente<br />

prossimo. L’eluizione viene effettuata fino<br />

al picco corrispondente ad ECN 52.<br />

Nota 5: una misura corretta delle aree di tutti i picchi<br />

aventi interesse <strong>per</strong> la presente determinazione<br />

è assicurata quando l’altezza del secondo picco<br />

della serie ECN 50 è pari al 50% del fondo scala di<br />

registrazione.<br />

4.5. Calcolo della composizione in triacilgliceroli<br />

(moli %) dai dati GLC relativi agli acidi grassi<br />

4.5.1. Determinazione della composizione in acidi<br />

grassi La composizione in acidi grassi viene determinata<br />

secondo il metodo gascromatografico CEE<br />

riportato nell’allegato X A del regolamento (CEE)<br />

n. 2568/91, mediante una colonna capillare. La preparazione<br />

degli esteri metilici viene eseguita<br />

conformemente all’allegato X B (soluzione alcolica<br />

di sodio metilato).<br />

4.5.2. Acidi grassi <strong>per</strong> il calcolo I gliceridi sono raggruppati<br />

secondo i loro numeri di carbonio equivalente<br />

(ECN), tenendo conto delle equivalenze fra<br />

ECN ed acidi grassi riportate qui di seguito. Sono<br />

stati presi in considerazione soltanto gli acidi grassi<br />

con 16 e 18 atomi di carbonio, poiché sono i soli<br />

che abbiano importanza <strong>per</strong> l’olio d’oliva.<br />

Acidi grassi (FA) Abbreviazione Peso molecolare<br />

(PM) ECN Acido palmitico P256,416 Acido palmitoleico<br />

Po254, 414 Acido stearicoS284, 518 Acido<br />

oleico O282, 516 Acido linoleico L280, 414 Acido<br />

linolenico L n 278,412<br />

6. Esempio (Il numero si riferisce alle sezioni nel<br />

testo del metodo)<br />

4.5.1. Calcolo delle moli % di acidi grassi a partire<br />

dai dati GLC (area %). I dati che seguono sono ottenuti<br />

<strong>per</strong> la composizione in acidi grassi <strong>per</strong> GLC:<br />

FAPSPoOLLnPM256,4284,5254,4282,5280,4278,<br />

4area %10,03,01,075,010,01,0<br />

(49) Allegato aggiunto dal regolamento (CE) n. 2472/97 e successivamente<br />

così completato dal regolamento (CE) n. 282/98.<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

269


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

270


PERCEZIONE DEI<br />

DIFETTI<br />

Riscaldo<br />

Muffa<br />

Avvinato-inacetitoacido-agro<br />

Morchia<br />

Metallico<br />

Rancido<br />

Altri (quali)<br />

PERCEZIONE<br />

DEGLI ATTRIBUTI<br />

POSITIVI<br />

Fruttato<br />

Amaro<br />

Piccante<br />

Nome dell’assaggiatore:<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Figura 1<br />

FOGLIO DI PROFILO<br />

(Ad uso dell’assaggiatore)<br />

INTENSITA’<br />

Codice del campione:<br />

Data:<br />

271


CAPITOLO 19<br />

Progetto P.O.M. BO2<br />

Riduzione del costo di produzione,<br />

miglioramento della qualità e tutela<br />

dell’ambiente nella filiera olivicola-olearia


Prof. A. Bacarella<br />

Dip.to di Economia<br />

dei Sistemi Agro-Forestali<br />

Università degli Studi di Palermo<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Salvo F. - G. Spartà<br />

Servizi allo Sviluppo<br />

Assessorato Agricoltura e Foreste<br />

<strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong><br />

Progetto POM B02 - Riduzione del costo di produzione, miglioramento della qualità<br />

e tutela dell’ambiente nella filiera olivicola-olearia<br />

1. INTRODUZIONE<br />

I fattori che condizionano lo sviluppo del settore olivicolo sono molteplici. Tali fattori<br />

si possono individuare negli alti costi di produzione, effetto del largo impiego di manodo<strong>per</strong>a<br />

<strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni di potatura e raccolta, nelle inadeguate o<strong>per</strong>azioni di conservazione<br />

delle drupe, estrazione e conservazione dell’olio e nella non sempre corretta gestione dello<br />

smaltimento delle acque di vegetazione. Il progetto di ricerca, dal titolo “La riduzione del<br />

costo di produzione, miglioramento della qualità e tutela dell’ambiente nella filiera olivicolo-olearia”,<br />

partecipa al Programma O<strong>per</strong>ativo Multiregionale, nell’ambito dell’attività<br />

di sostegno ai Servizi allo Sviluppo <strong>per</strong> l’Agricoltura. Il progetto si propone, attraverso<br />

l’individuazione dello stadio ottimale di raccolta e la realizzazione di nuove macchine, di<br />

<strong>per</strong>venire a una definizione ottimale delle o<strong>per</strong>azioni e dei cicli produttivi relativi alla raccolta<br />

e alla conservazione delle olive, alla estrazione dell’olio <strong>per</strong> valorizzare la qualità del<br />

prodotto finale, differenziare la produzione, esaltare la tipicità, ridurre i costi di produzione,<br />

aumentare le rese nel rispetto della coltivazione e del prodotto finale e di tutelare l’ambiente.<br />

I campi di studio coinvolti risultano:<br />

- Meccanica agraria, <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni di raccolta meccanica delle olive.<br />

- Industria olearia, <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni di stoccaggio e frangitura delle olive, di estrazione<br />

dell’olio e destinazione delle acque di vegetazione e della sansa.<br />

- Chimica biologica, <strong>per</strong> la determinazione delle caratteristiche qualitative degli oli.<br />

- Economia agraria, <strong>per</strong> la valutazione economico-sociale delle innovazioni nell’impresa<br />

olivicola e nella filiera olivicola-olearia.<br />

- Divulgazione agricola, <strong>per</strong> il trasferimento delle innovazioni all’impresa olivicola e<br />

all’impresa frantoiana.<br />

Gli obiettivi della ricerca sono coerenti con quelli individuati nel:<br />

- Piano Regionale della Ricerca nei settori Agricolo, Agroindustriale, Silvocolturale e<br />

dello Sviluppo Rurale della <strong>Regione</strong> Puglia (L.R. n. 8/94)<br />

- Piano Regionale olivicolo della <strong>Regione</strong> Sicilia (D.A. 12/05/93).<br />

Le strutture di ricerca coinvolte sono:<br />

- Dip.to di Economia dei Sistemi Agro-Forestali - Università degli Studi di Palermo<br />

- Dip.to di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali - Università degli Studi di Palermo<br />

- Dip.to PRO.GE.SA - Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Bari<br />

275


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

- Dip.to Tecnico Economico - Università degli Studi della Basilicata<br />

- Dip.to di Chimica Organica e Biologica - Università degli Studi di Messina<br />

- Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Settore Agricoltura - Ufficio Servizi<br />

di Sviluppo Agricolo - <strong>Regione</strong> Puglia<br />

- Assessorato Agricoltura e Foreste - Direzione I – Interventi Strutturali – Gruppo IV -<br />

Servizi allo Sviluppo - <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong><br />

- Associazione dei Produttori Olivicoli di Lecce.<br />

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTI<br />

L’attività di ricerca svolta, secondo quanto previsto dal progetto, si riassume nelle<br />

seguenti azioni:<br />

Azione 1<br />

Progettazione e verifica s<strong>per</strong>imentale del sistema di misura delle caratteristiche delle<br />

vibrazioni. Perfezionamento del software di elaborazione dei dati misurati. Messa a punto<br />

di un prototipo di testata vibrante.<br />

Ottimizzazione dei diversi cantieri di raccolta, efficienza di raccolta e produttività del<br />

lavoro. Individuazione dello stadio di maturazione ottimale, ottimizzazione dei diversi<br />

cantieri di raccolta, efficienza di raccolta e produttività del lavoro. Confronto della capacità<br />

di lavoro nei cantieri di raccolta meccanica e manuale. Studio dei parametri fisicomeccanici<br />

che influenzano la raccolta meccanica e la qualità dell’olio.<br />

Azione 2<br />

Ottimizzazione delle o<strong>per</strong>azioni di estrazione eseguite in impianti industriali in funzione<br />

delle condizioni ambientali. Rilievo dei dati e campionatura degli oli. Risultati delle<br />

analisi qualitative sui diversi campioni. Miglioramento qualitativo dell’olio in funzione<br />

dell’epoca e della modalità di raccolta.<br />

Azione 3<br />

Definizione del sistema <strong>per</strong> la misura della portata e progettazione del sistema di<br />

retroazione agente sull’alimentazione della pompa al decanter. Risultati delle analisi quanti-qualitative.<br />

Miglioramento della qualità dell’olio e delle rese estrattive.<br />

Azione 4<br />

Valutazione quali-quantitativa degli oli campionati. Caratterizzazione degli oli esaminati<br />

attraverso la determinazione dei componenti principali e minori. Studio della Shelflife.<br />

Controllo fitosanitario.<br />

Azione 5<br />

Indagine strutturale e socio-economica del comparto produttivo in ambito regionale.<br />

Convenienza economica nelle diverse tipologie di raccolta. Rilevazione dei tempi di<br />

lavoro e degli elementi economici <strong>per</strong> le diverse tipologie di raccolta, varietà e zone di<br />

produzione.<br />

Azione 6<br />

Dimostrazione pratica di campo. Divulgazione dei risultati ottenuti ai <strong>tecnici</strong> dei<br />

Servizi di Sviluppo Agricolo della <strong>Regione</strong> Sicilia e Puglia.<br />

276


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Azione 7<br />

Trasferimento delle informazioni dagli SSA agli agricoltori e ai frantoiani.<br />

3. RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO<br />

L’attività di ricerca ha avuto come base di partenza l’individuazione delle cultivars e<br />

delle epoche di raccolta più idonee. Attraverso lo studio della forza di distacco delle drupe<br />

è stato possibile individuare lo stadio di maturazione ottimale e rendere ottimale l’efficienza<br />

di raccolta meccanica. Nell’ambito di tale misura si è progettato un sistema di<br />

misura <strong>per</strong> il rilievo delle caratteristiche di vibrazione impresse dalla macchina scuotitrice<br />

agli alberi di olivo aventi sia dimensioni che forme diverse. Uno dei prototipi realizzati<br />

sulla base dei risultati s<strong>per</strong>imentali è in fase di prova. Attraverso interventi sul sistema<br />

vibrante e sull’ampiezza delle vibrazioni trasmesse al tronco si è potuto migliorare ed<br />

aumentare la capacità e la qualità del lavoro.<br />

Le o<strong>per</strong>azioni di raccolta meccanizzate (macchina-scuotitore-intercettatore con rimorchio<br />

<strong>per</strong> il carico del prodotto), aumentano in modo rilevante la qualità dell’olio.<br />

Anche dal punto di vista della qualità dell’olio una particolare importanza rivestono i<br />

sistemi di conservazione e stoccaggio delle drupe; le condizioni ottimali di conservazione<br />

risultano i bins o le cassette da circa 25Kg. L’esigenza di migliorare la qualità dell’olio ha<br />

spinto la ricerca verso l’opportunità di modificare anche il ciclo di estrazione centrifuga,<br />

riducendo la quantità di acqua e riciclando le acque di vegetazione. Per ciò che riguarda<br />

la qualità, il rendimento e l’impatto ambientale sono stati definiti dei parametri costruttivi<br />

delle macchine impiegate <strong>per</strong> l’estrazione, in quanto questi devono coniugare le esigenze<br />

di qualità dell’olio con quelle della massima produttività degli impianti senza trascurare<br />

gli aspetti di conservazione dell’ambiente. La scelta del processo di estrazione è<br />

valutata in relazione alla successione e regolazione delle macchine, alla consistenza delle<br />

paste, alla resa in olio, alla umidità delle sanse e alla qualità dell’olio; inoltre si sta puntando<br />

al recu<strong>per</strong>o e/o allo smaltimento a basso o nullo impatto ambientale della sostanza<br />

organica presente nei sottoprodotti. È già avviata una capillare azione di divulgazione <strong>per</strong><br />

trasferire le informazioni tecniche agli agricoltori e ai frantoiani al fine di conseguire i<br />

seguenti obiettivi:<br />

- Ottimizzare le interazioni pianta/macchina. Evoluzione della macchina, innovazioni<br />

agronomiche e colturali.<br />

- Ottimizzare il rapporto costi-benefici con la raccolta meccanica.<br />

- Ridurre il costo di produzione delle olive e dell’olio di oliva.<br />

- Migliorare la qualità degli oli prodotti.<br />

- Modificare le caratteristiche dei sottoprodotti ottenuti dal ciclo di estrazione e relativo<br />

trattamento nell’ambito di cicli di recu<strong>per</strong>o e/o smaltimento a basso o nullo impatto<br />

ambientale.<br />

277


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Valutazione organolettica degli oli di oliva siciliani campionati nell’ambito del progetto<br />

POM B07 “Caratterizzazione degli oli meridionali da agricoltura biologica”<br />

nell’annata 1999-2000<br />

E. Perri, B. Rizzuti, M. Pellegrino<br />

Istituto S<strong>per</strong>imentale<br />

<strong>per</strong> l’Olivicoltura - Rende (CS)<br />

1. INTRODUZIONE<br />

Malgrado si registri un crescente interesse <strong>per</strong> l’olivicoltura biologica e <strong>per</strong> gli oli di<br />

oliva da agricoltura biologica in Italia e sui mercati internazionali, vi sono pochissimi<br />

lavori scientifici sulle caratteristiche qualitative, nutrizionali ed organolettiche di questi oli<br />

(Gutierrez et al., 1999; Perri et al. 1999a; 1999b; 2000). Pertanto, il progetto di ricerca<br />

POM B07 è nato dalla necessità di studiare la qualità degli oli di oliva da agricoltura biologica<br />

e confrontarla con quella degli oli da agricoltura convenzionale.<br />

Le unità o<strong>per</strong>ative sono le seguenti: Istituto S<strong>per</strong>imentale <strong>per</strong> l’Olivicoltura, Sede<br />

Centrale di Rende (CS) e S.O.P. di Palermo; Consorzio Interprovinciale <strong>per</strong> la<br />

Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, Cagliari; Dipartimento di Chimica, Università<br />

degli Studi della Calabria, Rende (CS); Dipartimento di Chimica, Università degli Studi<br />

di Pisa, Pisa; Associazione Italiana <strong>per</strong> l’Agricoltura Biologica, sede federale di Bologna<br />

e sedi regionali; Consorzio Italiano <strong>per</strong> il Biologico, Bari; Agenzia Regionale <strong>per</strong> i Servizi<br />

e lo Sviluppo in Agricoltura, Cosenza; Assessorato all’Agricoltura e Foreste della <strong>Regione</strong><br />

Sicilia; Assessorato all’Agricoltura, Foreste e Pesca della <strong>Regione</strong> Puglia; Ente Regionale<br />

di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura, <strong>Regione</strong> Sardegna.<br />

In questa nota si illustrano le finalità e le attività previste dal progetto e si riportano, in<br />

particolare, i risultati preliminari della valutazione organolettica degli oli di oliva campionati<br />

in Sicilia nell’annata 1999-2000.<br />

1.1 Finalità del progetto<br />

Il progetto ha i seguenti principali obiettivi:<br />

- Caratterizzazione della qualità degli oli d’oliva ottenuti da agricoltura biologica, cioè<br />

determinazione dei loro principali parametri merceologici, nutrizionali ed organolettici;<br />

- Monitoraggio della qualità degli oli prodotti in relazione ai fattori agronomici che la<br />

influenzano in ciascun oliveto interessato alla s<strong>per</strong>imentazione al fine di indirizzare<br />

gli olivicoltori verso l’ottimizzazione della qualità del loro olio;<br />

- Confronto tra la qualità degli oli da olivicoltura biologica e la qualità degli oli da olivicoltura<br />

convenzionale a livello merceologico, nutrizionale ed organolettico;<br />

- Monitoraggio delle condizioni agroambientali di riferimento, nei diversi ambiti territoriali<br />

in cui saranno effettuati i campionamenti;<br />

- Monitoraggio dei sistemi e dei metodi di coltivazione adottati <strong>per</strong> la coltivazione<br />

278<br />

F. Salvo - G. Spartà<br />

Servizi allo Sviluppo - Assessorato Agricoltura<br />

e Foreste - <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong>


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

degli appezzamenti interessati;<br />

- Monitoraggio dei sistemi di estrazione dell’olio adottati;<br />

- Indicazioni utili agli olivicoltori circa l’ottimizzazione della qualità degli oli e l’epoca<br />

ottimale di raccolta attraverso la conoscenza ed il controllo dei fattori agronomici,<br />

produttivi e della trasformazione;<br />

- Classificazione varietale e geografica degli oli da agricoltura biologica analizzati<br />

mediante metodi chemiometrici.<br />

- Promozione e diffusione della cultura e dei metodi dell’agricoltura biologica e, nella<br />

fattispecie, dell’olivicoltura biologica.<br />

2. METODOLOGIA E FASI DELLA RICERCA<br />

La realizzazione della ricerca ha previsto le seguenti attività:<br />

- selezione ed individuazione, <strong>per</strong> ogni regione, degli areali, delle aziende e delle cv<br />

oggetto dell’indagine;<br />

- predisposizione e test degli strumenti di rilevamento (questionari, schede);<br />

- rilevamento delle condizioni produttive generali delle aziende e particolari degli<br />

appezzamenti olivetati interessati;<br />

- prelievo di campioni di olive nelle aziende selezionate <strong>per</strong> lo studio dell’influenza dei<br />

fattori agronomici sulla qualità degli oli e produzione degli oli corrispondenti<br />

mediante minifrantoio;<br />

- prelievo dei campioni di olio presso le aziende;<br />

- analisi dei campioni di olive e di olio prelevati;<br />

- analisi chemiometrica dei dati e analisi dei risultati.<br />

- divulgazione dei risultati ai Servizi di Sviluppo Agricolo;<br />

- divulgazione dei risultati agli o<strong>per</strong>atori del comparto olivicolo.<br />

2.1 Criteri di scelta delle aziende<br />

Le aziende interessate alla ricerca sono state individuate, di concerto con le unità o<strong>per</strong>ative<br />

presenti nelle singole regioni interessate e, in particolare, con i rispettivi Assessorati<br />

all’Agricoltura, fra le complessive unità produttive con prevalente orientamento olivicolo<br />

che aderiscono al sistema di controllo di cui al Reg. CEE 2092/91, caratterizzate da produzioni<br />

di olio extravergine da agricoltura biologica regolarmente certificate al consumatore<br />

finale. La selezione delle aziende coinvolte nella ricerca ha preso in considerazione<br />

criteri tesi ad individuare unità produttive significative dal punto di vista dei risultati produttivi,<br />

appartenenti ai principali areali particolarmente vocati alle produzioni olivicole<br />

(zone doc, dop, igp, aree a forte tradizione olivicola) di ciascuna regione e che caratterizzano<br />

i mercati nazionali ed internazionali dell’olio extravergine da agricoltura biologica.<br />

Il rilevamento delle condizioni produttive aziendali è stato effettuato a mezzo di questionari<br />

e schede tecniche con le quali i <strong>tecnici</strong> rilevatori hanno raccolto informazioni e<br />

dati sulle caratteristiche delle aziende interessate e sulle tecniche ed i sistemi utilizzati<br />

nelle coltivazioni olivicole.<br />

279


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

2.2 Campionamento degli oli presso le aziende<br />

Il prelievo dei campioni di olio è stato effettuato presso le aziende coinvolgendo tutte<br />

le produzioni di olio extravergine certificate dall’AIAB o da altre Associazioni preposte<br />

alla certificazione interessate dalla s<strong>per</strong>imentazione, ai sensi della normativa vigente in<br />

materia di agricoltura biologica, interessando fino ad un massimo di 30-40 aziende <strong>per</strong><br />

regione. In particolare, è stato prelevato un campione di olio extravergine immediatamente<br />

a fine campagna olearia affinchè rappresentasse le caratteristiche qualitative medie dell’olio<br />

di quell’azienda nell’annata considerata. La tecnologia di estrazione degli oli di<br />

oliva presso i minifrantoi è stata controllata e documentata mediante la compilazione di<br />

apposita scheda. I campioni di olio di almeno 1 litro, una volta raccolti presso le aziende<br />

in opportuni recipienti di vetro scuro, riempiti fino all’orlo e tappati ermeticamente, sono<br />

stati conservati in locali idonei, al buio e freschi o in frigorifero e comunque a tem<strong>per</strong>ature<br />

comprese tra 5 e 15 °C fino al momento della consegna o spedizione tramite corriere<br />

presso il laboratorio di analisi.<br />

2.3 Campionamento delle olive<br />

A differenza del campionamento degli oli, il prelievo delle olive è avvenuto in 6-7<br />

aziende selezionate <strong>per</strong> ogni regione, rappresentative <strong>per</strong> tipologia aziendale e colturale<br />

dei principali areali olivicoli presenti ed è stato documentato dalla compilazione di una<br />

apposita scheda <strong>per</strong> il monitoraggio dei fattori agronomici. In ciascuna delle aziende selezionate,<br />

sono stati raccolti 3 distinti campioni di olive <strong>per</strong> ogni epoca da piante appartenenti<br />

ad una sola cv. Il prelievo delle drupe è avvenuto in appezzamenti di dimensioni<br />

significative (almeno 1 - 2 ettari), caratterizzanti la complessiva produzione aziendale. In<br />

tali appezzamenti, di cui sono state preliminarmente rilevate le tecniche colturali a mezzo<br />

di apposita scheda tecnica, sono stati individuati 3 gruppi di 5-8 piante, appartenenti alla<br />

cv più diffusa in quell’areale che manifestavano una buona carica di olive e che sono state<br />

contrassegnate con una banda colorata o con altro segno di riconoscimento. Il prelievo<br />

delle drupe, sempre dagli stessi alberi, è avvenuto in tre epoche: la prima precedente di 10<br />

giorni l’epoca di inizio della raccolta in quella azienda, la seconda corrispondente all’epoca<br />

centrale di raccolta <strong>per</strong> quella azienda, e la terza successiva di 10 giorni la fine del<br />

campionamento aziendale. La raccolta delle olive è stata effettuata a mano, ad altezza<br />

d’uomo, girando attorno alla chioma di ciascuna pianta <strong>per</strong> rendere omogeneo e rappresentativo<br />

di quell’epoca lo stadio di maturazione delle olive, o mediante scuotitore meccanico.<br />

La tecnologia di estrazione degli oli di oliva presso i minifrantoi è stata resa omogenea,<br />

e comunque controllata e documentata mediante la compilazione di apposita scheda<br />

ed è avvenuta attraverso la frangitura, la gramolatura a tem<strong>per</strong>atura ambiente e la centrifugazione.<br />

Il minifrantoio è stato lavato dopo l’estrazione dell’olio da ogni singolo campione<br />

di olive, anche se della stessa cv ed azienda.<br />

Gli oli così ottenuti sono stati conservati in bottiglie di vetro scuro di 1 litro o direttamente<br />

in bottiglie di piccolo volume (20-100 ml) dal collo stretto riempite fino all’orlo e<br />

mantenuti al fresco (T


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

campioni di olive sono stati raccolti in cassette rigide di plastica o di legno. Sui campioni<br />

di drupe sono stati effettuati rilievi in campo e in laboratorio utilizzando apposita scheda.<br />

In particolare, sono stati registrati i seguenti parametri: il nome della cv, la provenienza<br />

del campione, le classi di colore e l’entità e tipologia di infestazione da Bactrocera oleae<br />

su 100 drupe. Inoltre, <strong>per</strong> ogni campione, è stato pesato un piccolo campione di 50 olive<br />

<strong>per</strong> la determinazione della resa in olio con il metodo Soxhlet. I laboratori che hanno curato<br />

l’estrazione degli oli mediante minifrantoio erano localizzati presso l’Istituto<br />

S<strong>per</strong>imentale <strong>per</strong> l’Olivicoltura di Rende (CS), <strong>per</strong> i campioni di olive provenienti da<br />

Calabria, il Centro Interprovinciale <strong>per</strong> la Frutticoltura di Cagliari, <strong>per</strong> i campioni di olive<br />

della Sardegna, le Sezioni o<strong>per</strong>ative dell’Assessorato all’Agricoltura della <strong>Regione</strong><br />

<strong>Siciliana</strong> di Castelvetrano (TP), Castell’Umberto (ME) e Modica (SR), <strong>per</strong> i campioni<br />

della Sicilia.<br />

2.4 Confronto tra gli oli da olivicoltura biologica e gli oli da olivicoltura convenzionale<br />

Per questa prova sono stati scelti, <strong>per</strong> ogni regione, due oliveti adiacenti, sottoposti<br />

rigorosamente, rispettivamente, a metodo di coltivazione biologico e convenzionale, considerabili<br />

omogenei <strong>per</strong> cultivar, età, dimensioni e stato fitosanitario delle piante, ambiente<br />

pedoclimatico, di cui si conoscevano le pratiche colturali, i prodotti commerciali, i principi<br />

attivi e le dosi dei fitosanitari impiegati. Il campionamento ha interessato, in ciascun<br />

oliveto, tre gruppi distinti di 5-8 piante, nelle tre epoche previste dalla s<strong>per</strong>imentazione.<br />

2.5 Determinazione dei parametri qualitativi chimico-fisici ed organolettici degli oli<br />

Sui campioni di olio sono state effettuate le seguenti determinazioni analitiche:<br />

- fenoli totali (Saggio colorimetrico con reattivo di Folin-Ciocolteau, calibrazione con<br />

standard esterno costitutito da acido caffeico);<br />

- oleuropeina (LC-MS/MS);<br />

- composti volatili responsabili dell’aroma (SPME-GC-MS);<br />

- stabilità all’ossidazione (rancimat);<br />

- numero di <strong>per</strong>ossidi (Reg. CEE 2568/91);<br />

- acidità (Reg. CEE 2568/91);<br />

- composizione degli acidi grassi (Reg. CEE 2568/91);<br />

- steroli (Reg. CEE 2568/91);<br />

- alcoli alifatici (Reg. CEE 2568/91);<br />

- estinzioni specifiche nell’UV (Reg. CEE 2568/91);<br />

- Panel Test (CEE 2568/91).<br />

L’analisi sensoriale degli oli è stata effettuata sia utilizzando la scheda di degustazione<br />

ufficiale della CE che la scheda ufficiale del “premio Montiferru”, edizione 2000.<br />

281


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

3. RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO RELATIVI ALL’ANNATA 1999-<br />

2000 ED AI SOLI OLI SICILIANI<br />

3.1 Classificazione merceologica degli oli<br />

In Sicilia, nel primo anno di attività della ricerca, corrispondente all’annata di carica<br />

1999-2000, sono stati raccolti complessivamente 72 campioni di olive presso 8 aziende e<br />

28 oli aziendali da altrettante aziende scelte nei principali areali olivicoli. Sulla base del<br />

Regolamento CEE 2568/91 e dei principali parametri chimico-fisici (acidità, n. di <strong>per</strong>ossidi,<br />

estinzioni specifiche nell’UV, acidi grassi, panel test), sui 72 oli ottenuti da campioni<br />

di olive, 12 campioni (16.7%) risultavano classificabile nella categoria “vergine”, 4<br />

(5.5%) appartenevano alla categoria “vergine corrente” e 56 (77.8%) erano classificabili<br />

come “extravergine” (figura 1). Inoltre, sui 28 oli aziendali campionati a fine raccolta, 4<br />

campioni (14.3%) risultavano appartenenti alla categoria “vergine corrente”, 12 campioni<br />

(16.7%) alla categoria “vergine”, e 17 (60.7%) alla categoria “extravergine” (figura 2).<br />

In generale, le caratteristiche merceologiche e qualitative degli oli siciliani da agricoltura<br />

biologica esaminati, deducibili dai valori dei parametri chimico-fisici ed organolettici<br />

sia degli oli ottenuti mediante minifrantoio che degli oli aziendali, sono molto interessanti.<br />

Qualche preoccupazione sembra suscitare l’olio di oliva monovarietale della cv<br />

Minuta che mostra valori medi non elevati all’esame organolettico (panel test, tabella 1).<br />

3.2 Confronto tra oli da agricoltura biologica e oli da agricoltura convenzionale<br />

In generale, dal confronto tra le caratteristiche sensoriali degli oli da agricoltura biologica<br />

e convenzionale, nell’es<strong>per</strong>imento dell’annata 1999-2000, non emergono differenze<br />

significative dal punto di vista merceologico e nutrizionale (tabella 3). Le lievi differenze<br />

statisticamente significative che si che si possono osservare in corrispondenza dei primi<br />

due indici di Jaen (tabella 3), infatti, possono essere considerate trascurabili.<br />

3.3 Tipicizzazione sensoriale degli oli di oliva siciliani<br />

Nell’ambito delle analisi effettuate presso l’I.S.Ol. di Rende (CS), particolare importanza<br />

assume la valutazione organolettica degli oli di oliva. Essa è effettuata non solo<br />

facendo ricorso alla scheda di valutazione ufficiale prevista dall’allegato XII del<br />

Regolamento comunitario 2568/91, ma anche attraverso la compilazione di una scheda<br />

che prevede ulteriori attributi sensoriali, ignorati o trascurati dalla prima e che è riconducibile<br />

alla scheda dell’edizione 2000 del “Premio Montiferru” che si svolge ogni anno ad<br />

Oristano. Pertanto, grazie a questa scheda è possibile ottenere un profilo organolettico<br />

medio tipico dell’olio di oliva. Nella figura 3 è mostrato il diagramma a radianti che<br />

descrive il profilo organolettico medio degli oli monovarietali della cv Nocellara del<br />

Belice coltivata a Castelvetrano (TP), campionati nell’ambito dell’attività del progetto<br />

POM B07 nell’annata 1999-2000. In esso si possono osservare i principali attributi sensoriali<br />

peculiari di tale cv che si distingue <strong>per</strong> l’elevata intensità del suo gradevole fruttato<br />

di oliva e di altra frutta e verdura, <strong>per</strong> il suo intenso ma equilibrato sapore amaro e pic-<br />

282


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

cante e <strong>per</strong> la presenza, al gusto, di evidenti e gradevoli sensazioni di “frutta secca”, “frutta<br />

matura”, “verdura acerba” e “vedura matura” che, miscelate in modo armonico, l’hanno<br />

resa famosa in tutto il mondo. Non è dunque un caso che numerosi oli di oliva basati<br />

su questa cultivar abbiano conseguito importanti e prestigiosi premi internazionali.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Gutierrez R. F., Arnaud T., Albi M., Influence of ecological cultivation on virgin olive oil<br />

quality, JAOCS, 1999, 76:617-621.<br />

Perri E., Palopoli A., Pellegrino M., Sirianni R., Miele D., 1999, La caratterizzazione degli<br />

oli di oliva calabresi ottenuti da agricoltura biologica, Atti del Seminario-Laboratorio<br />

“Metodi e sistemi innovativi dell’olivicoltura biologica e sostenibile: stato della ricerca e<br />

della s<strong>per</strong>imentazione”, organizzato dall’A.I.A.B. e dall’I.S.Ol., Rende, 14-16.04, 147-<br />

153.<br />

Perri E., Sindona G., Raffaelli A., Mazzotti F., Ghionna R., 1999, Determinazione innovativa<br />

di componenti minori di oli di oliva ottenuti da agricoltura biologica caratterizzati<br />

da elevato valore nutrizionale mediante Spettrometria di Massa, Atti del Seminario-<br />

Laboratorio “Metodi e sistemi innovativi dell’olivicoltura biologica e sostenibile: stato<br />

della ricerca e della s<strong>per</strong>imentazione”, organizzato dall’A.I.A.B. e dall’I.S.Ol., Rende, 14-<br />

16.04, 155-160.<br />

Perri E., Rizzuti B., Pellegrino M., Paparella N., Panaro N., Cavallo C., 2001,<br />

Characterisation of italian virgin olive oils from organic farming systems, Acta<br />

Horticulturae (in corso di stampa).<br />

RINGRAZIAMENTI<br />

Lavoro finanziato dal Ministero <strong>per</strong> le Politiche Agricole e Forestali e dalla Comunità<br />

Europea (Progetto B07, Programmi O<strong>per</strong>ativi Multiregionali, Misura 2).<br />

Si ringraziano il Dr. Tropea Walter dell’AIAB Sicilia ed i sottoelencati <strong>tecnici</strong> dei<br />

Servizi di Sviluppo Agricolo dell’Assessorato all’Agricoltura della <strong>Regione</strong> Sicilia <strong>per</strong> il<br />

prezioso contributo alla realizzazione della ricerca:<br />

SOAT n° 5 Brolo (Dr. V. Ioppolo, A.T. V. Castagna)<br />

SOAT n° 7 Castell’Umberto (D.ri V. Pruiti, A. Nuzzi)<br />

SOAT n° 8 Sant’Agata Militello (Dr. G. Ricciardo)<br />

SOAT n° 11 Mistretta (Dr. V. Mammana)<br />

SOAT n° 19 Paternò (Dr. P. Caponnetto, A.T. Euplio Vitello)<br />

SOAT n° 31 Noto (Dr. S. Spatola)<br />

SOAT n° 48 Leonforte (D.ri S. Manna, F. Lo Grasso)<br />

SOAT n° 78 Castelvetrano (D.ri F. Salvo, A. Cappello)<br />

SOAT n° 83 Paceco (D.ri R. Raineri, G. Licari e M. Laudicina)<br />

SOAT n° 87 Modica (D.ri G. Denaro, G. Cicero)<br />

283


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Figura 1. Classificazione merceologica degli oli siciliani dell’annata 1999-2000 da campioni<br />

di olive monovarietali.<br />

Figura 2. Classificazione merceologica degli oli siciliani dell’annata 1999-2000 campionati<br />

presso le aziende.<br />

Tabella 1. Valori medi dei punteggi del panel test degli oli di oliva monovarietali<br />

Cultivar Comune Provincia Epoca Indice di Jaen Panel test<br />

Noc. Belice Castelvetrano Trapani 14/10/99 0,64 7,20<br />

Noc. Belice Castelvetrano Trapani 26/10/99 0,51 7,23<br />

Noc. Belice Castelvetrano Trapani 04/11/99 0,89 7,13<br />

Noc. Belice Castelvetrano Trapani 17/10/99 0,18 7,40<br />

Noc. Belice Castelvetrano Trapani 27/10/99 0,75 6,87<br />

Noc. Belice Castelvetrano Trapani 11/11/99 1,94 7,00<br />

MEDIA 0,82 7,14<br />

Cerasuola Trapani Trapani 11/10/99 2,25 6,50<br />

Cerasuola Trapani Trapani 20/10/99 2,00 7,07<br />

Cerasuola Trapani Trapani 10/11/99 1,81 7,27<br />

MEDIA 2,02 6,94<br />

284


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Biancolilla Collesano Palermo 05/10/99 1,01 6,73<br />

Biancolilla Collesano Palermo 21/10/99 1,04 6,43<br />

Biancolilla Collesano Palermo 15/11/99 2,00 6,63<br />

MEDIA 1,35 6,60<br />

Moresca Leonforte Enna 28/10/99 0,43 6,83<br />

Moresca Leonforte Enna 16/11/99 1,03 6,00<br />

Moresca Leonforte Enna 23/11/99 2,47 6,00<br />

MEDIA 1,31 6,28<br />

Tonda Iblea Noto Siracusa 07/10/99 0,02 7,33<br />

Tonda Iblea Noto Siracusa 21/10/99 1,17 7,00<br />

Tonda Iblea Noto Siracusa 04/11/99 1,33 7,00<br />

MEDIA 0,84 7,11<br />

Noc. Etnea Belpasso Catania 25/10/99 0,11 7,00<br />

Noc. Etnea Belpasso Catania 19/11/99 0,25 7,00<br />

Noc. Etnea Belpasso Catania 14/12/99 0,59 7,00<br />

MEDIA 0,32 7,00<br />

Minuta Ficarra Messina 27/10/99 3,02 5,00<br />

Minuta Ficarra Messina 10/11/99 3,53 6,77<br />

Minuta Ficarra Messina 24/11/99 3,53 5,70<br />

MEDIA 3,36 5,82<br />

Tabella 2. Valori medi dei punteggi del panel test degli oli di oliva aziendali<br />

Comune Provincia Annata Panel test<br />

Villafranca Sicula Agrigento 1999/2000 7,00<br />

Riesi Caltanissetta 1999/2000 7,50<br />

Belpasso Catania 1999/2000 7,00<br />

Castel di Iodica Catania 1999/2000 7,00<br />

Catania Catania 1999/2000 6,50<br />

Linguaglossa Catania 1999/2000 7,00<br />

Mineo Catania 1999/2000 7,00<br />

Paternò Catania 1999/2000 7,00<br />

Paternò Catania 1999/2000 7,00<br />

Leonforte Enna 1999/2000 7,30<br />

Piazza Armerina Enna 1999/2000 7,50<br />

Troina Enna 1999/2000 6,00<br />

Caronia Messina 1999/2000 7,00<br />

Caronia Messina 1999/2000 7,00<br />

Francavilla di Sicilia Messina 1999/2000 5,00<br />

Leni Messina 1999/2000 5,50<br />

Carini Palermo 1999/2000 5,00<br />

Scillato Palermo 1999/2000 5,50<br />

Giarratana Ragusa 1999/2000 7,00<br />

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CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Ispica Ragusa 1999/2000 6,00<br />

Modica Ragusa 1999/2000 7,00<br />

Modica Ragusa 1999/2000 6,00<br />

Noto Siracusa 1999/2000 6,80<br />

Noto Siracusa 1999/2000 5,50<br />

Noto Siracusa 1999/2000 6,00<br />

Castelvetrano Trapani 1999/2000 7,00<br />

Castelvetrano Trapani 1999/2000 7,00<br />

Napola Trapani 1999/2000 4,90<br />

Tabella 3. Confronto dei valori medi del punteggio del panel test tra oli prodotti in<br />

due aziende di Castelvetrano con metodi biologico e convenzionale<br />

Indice di Jaen<br />

Metodo 0,35 0,70 1,30 Media<br />

Biologico 7.23 ab 7.20 ab 7.13 ab 7.18 ab<br />

Convenzionale 7.40a 6.89 b 7.00 ab 7.08 ab<br />

Media 7.32 ab 7.03 ab 7.07 ab<br />

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative <strong>per</strong> p 0.95 (Tukey test)<br />

Figura 3.<br />

286


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE<br />

MULTIREGIONALE PER LE PREVISIONI DI RACCOLTA DELLA PRODUZIONE<br />

OLIVICOLA (P.O.M. A31)<br />

B. Romano<br />

Dip. Biologia Vegetale<br />

e Biotecnologie e Agroamb.<br />

della Università di Perugia<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

M. Costanzo - M. Lombardo - F. Salvo<br />

Gruppo XIII Servizi allo Sviluppo<br />

Assessorato Agricoltura<br />

e Foreste <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong><br />

1. INTRODUZIONE<br />

Il presente opuscolo riporta, tra gli altri, i principali obiettivi, le metodologie o<strong>per</strong>ative<br />

ed i primi risultati s<strong>per</strong>imentali riguardanti il progetto P.O.M. A31 “PROGETTO PER<br />

LA REALIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE MULTIREGIONALE<br />

PER LE PREVISIONI DI RACCOLTA DELLA PRODUZIONE OLIVICOLA”.<br />

Esso rappresenta uno dei 46 progetti nazionali cui partecipano i Servizi allo Sviluppo<br />

della <strong>Regione</strong> <strong>Siciliana</strong>, e che vede coinvolti i <strong>tecnici</strong> delle Sezioni O<strong>per</strong>ative nella fase<br />

dell’acquisizione dei risultati della ricerca ed in quella successiva di trasferimento degli<br />

stessi al territorio regionale.<br />

DESCRIZIONE DEL PROGETTO<br />

Il progetto intende testare <strong>per</strong> un triennio un modello di previsione dei raccolti basato<br />

sulla relazione esistente tra la quantità di polline liberato dalla pianta durante la fioritura<br />

e le relative produzioni in frutti, assieme a tutta una serie di variabili di ordine agronomico,<br />

fitopatologico e meteorologico che in qualche maniera influenzano il dato finale.<br />

La limitatezza degli anni di osservazione obbligano a suddividere la costruzione del<br />

modello in sotto-osservazioni <strong>per</strong> area e successivamente trovate le effettive similitudini<br />

e/o correlazioni, alla costruzione del modello generale. La es<strong>per</strong>ienza maturata nel settore<br />

della aeropalinologia, in particolare nell’applicazione di questa disciplina in campo<br />

agrario, <strong>per</strong>mette di proporre tale es<strong>per</strong>ienza anche <strong>per</strong> la natura stessa della variabile “polline”<br />

in grado di essere quantificata molti mesi prima del raccolto.<br />

SOGGETTI PROPONENTI<br />

NOMINATIVO ASSETTO GIURIDICO<br />

Dipartimento di Biologia vegetale ENTE PUBBLICO<br />

Università degli Studi di Perugia<br />

Unione Nazionale Associazioni Produttori ASSOCIAZIONE<br />

Olivicoli U.N.A.P.O.L.<br />

S.S.A. <strong>Regione</strong> Sicilia ENTE PUBBLICO<br />

S.S.A. <strong>Regione</strong> Calabria ENTE PUBBLICO<br />

S.S.A. <strong>Regione</strong> Puglia ENTE PUBBLICO<br />

S.S.A. <strong>Regione</strong> Campania ENTE PUBBLICO<br />

287


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀDEL PROGETTO<br />

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO<br />

L’obiettivo principale è quello di ottenere stime attendibili della produzione in <strong>per</strong>iodi<br />

largamente antecedenti quello della raccolta (a partire dal momento della fioritura con<br />

aggiustamenti successivi nel caso di eventi climatici straordinari). La disponibilità dei dati<br />

previsionali inerenti la raccolta consente di <strong>per</strong>seguire i seguenti obiettivi:<br />

a) Programmazione della produzione con conseguente possibilità di attivazione di<br />

politiche di filiera tali da consentire la realizzazione di rapporti commerciali <strong>per</strong>manenti<br />

tra settore produttivo e le fasi a valle (confezionatori e distribuzione);<br />

b) Previsione dell’andamento dei mercati sulla base dei dati ottenuti e possibilità di<br />

minimizzare gli effetti di componenti speculativi e opportunistici attraverso una<br />

maggiore trasparenza del mercato;<br />

c) Analisi delle componenti (agronomiche, climatiche) che influiscono sulle rese e del<br />

loro peso<strong>per</strong>centuale al fine di individuare interventi di assistenza tecnica sia nelle<br />

fasi dl prefioritura che di post-fioritura.<br />

d) Creazione di una banca dati agronomici, fisiologici e climatici funzionali all’estensione<br />

della rete a livello nazionale e comunitario.<br />

CONTENUTO SCIENTIFICO<br />

Uno dei principali obiettivi dell.’U.E. è lo sviluppo di metodi di previsione delle produzioni<br />

agricole, tanto da giustificare, con Decisione del Consiglio n. 88/503/CEE, l’istituzione<br />

del Progetto Pilota MARS (Monitoring Agricolture with Remote Sensing, 1988/<br />

1997). Un settore del Progetto si occupa di metodiche di previsione “a terra”, in quanto<br />

<strong>per</strong> alcune informazioni il dato che scaturisce è maggiormente riferibile alle produzioni,<br />

che non quello ad esempio della immagine satellitare che fornisce indicazioni sulle co<strong>per</strong>ture<br />

ma non sui raccolti. Per questo motivo è stata utilizzata una metodica che si basa sulla<br />

possibilità di misurare la quantità di polline liberato in atmosfera durante tutta la fioritura<br />

attraverso l’uso di strumenti campionatori. In seguito ad uno studio dettagliato delle condizioni<br />

agrometeorologiche della zona studiata, si procede all’individuazione del sito ove<br />

installare il catturatore di polline che dovrà fornire indicazione <strong>per</strong> almeno un triennio. Si<br />

procede poi alla aggregazione dei dati, <strong>per</strong> area e <strong>per</strong> anno (panel data), inserendo i dati<br />

pollinici, le principali variabili che intervengono nel <strong>per</strong>iodo postfioritura/raccolta con le<br />

relative produzioni in frutti, <strong>per</strong> ottenere un modello generale di stima.<br />

METODOLOGIA<br />

Si tratta di installare un numero .di campionatori pollinici volumetrici (tipo Hirst) in<br />

ciascuna delle aree oggetto di studio, <strong>per</strong> il triennio; il materiale proveniente da questa<br />

strumentazione, dopo opportuna preparazione in laboratorio. viene esaminato ed identificato<br />

al microscopio ottico, e quindi quantificato. Si passa poi alla costruzione del data<br />

base, con l’immissione, oltre che del dato relativo al polline e delle produzioni, anche di<br />

288


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

tutte quelle variabili già menzionate. Durante ogni anno si procede da un lato alla “pulizia<br />

dei dati” cioè alla fase di valutazione primaria dei dati grezzi, ed alla analisi descrittiva<br />

nonché alla valutazione di eventuali valori anomali o outliers. Verrà successivamente, <strong>per</strong><br />

zona, misurato il grado di aggregazione delle variabili attraverso il coefficiente di correlazione<br />

semplice. Infine, considerando la limitatezza degli anni di osservazione, si<br />

costruirà un modello aggregando le osservazioni di ciascuna area <strong>per</strong> formare un “panel<br />

data”. In questo modo il numero di osservazioni (51) sarà sufficiente <strong>per</strong> la stima dei parametri<br />

nonché <strong>per</strong> la costruzione del modello di previsione.<br />

AEROBIOLOGIA - I PRINCIPI GUIDA DI QUESTA NUOVA SCIENZA APPLI-<br />

CATA ALL’AGRICOLTURA<br />

L’aerobiologia, la cui più caratteristica prerogativa è il fatto che diversi settori scientifici<br />

risultano interessati dai suoi molteplici aspetti, in questi ultimi anni ha avuto un grandissimo<br />

sviluppo, particolarmente in ambito sanitario, come scienza che studia le sorgenti,<br />

la dis<strong>per</strong>sione e l’impatto degli organismi biologici presenti in atmosfera e i loro effetti<br />

in ambienti confinati ed a<strong>per</strong>ti. Numerosi Congressi e riunioni scientifiche si sono succeduti<br />

ultimamente con la partecipazione impegnata insieme agli es<strong>per</strong>ti dell’area sanitaria,<br />

di ricercatori provenienti dalla geobotanica, dalla floristica, dall’entomologia, dalla<br />

micologia, dalla meteorologia e climatologia, dai beni culturali e da numerosi altri settori.<br />

Alcuni di questi studi riguardano le fonti di provenienza e le modalità di liberazione<br />

delle particelle che possono essere presenti in atmosfera. Così i funghi che liberano le<br />

spore; le piante che producono polline, piccoli semi e peli; gli acari con le particelle fecali<br />

ed i peli; gli insetti con i frammenti delle ali, i peli e i prodotti fecali; altri animali con<br />

urina, saliva e scaglie epidermiche; altri organismi come batteri, alghe e piccoli artropodi.<br />

Altre ricerche si occupano della <strong>per</strong>manenza e del trasporto nell’aria delle particelle e<br />

come questi sono regolati e influenzati dai vari fattori fisici e meteorologici. Altri studi<br />

prendono in considerazione le modalità di deposizione delle particelle su vari substrati<br />

come il suolo, la vegetazione, la su<strong>per</strong>ficie delle acque, l’uomo, il patrimonio artistico, gli<br />

apparecchi di captazione.<br />

Le caratteristiche strutturali e le proprietà fisiche delle particelle aerotrasportate vengono,<br />

quindi, viste dagli studiosi di aerobiologia sotto un’ottica particolare, <strong>per</strong> esempio<br />

diversa da quella dei sistematici. Pur avendo importanza gli aspetti morfologici <strong>per</strong> l’identificazione<br />

delle particelle biologiche nei loro <strong>per</strong>corsi aerei, in realtà le particelle, più<br />

che <strong>per</strong> la loro intrinseca composizione, interessano <strong>per</strong> le caratteristiche fisiche. I pollini<br />

aerodiffusi sono risultati, <strong>per</strong> esempio, di grande utilità in una collaborazione sviluppata<br />

con ENEA <strong>per</strong> la validazione di reti di monitoraggio ambientale in quanto essendo sorgenti<br />

univoche identificabili e non soggetti ad alterazioni chimiche durante il trasporto,<br />

risultano correlabili immediatamente nel rapporto causa/effetto. Recentemente, si vanno<br />

sviluppando con maggiore impegno le ricerche aerobiologiche in ambito agrario e forestale<br />

in quanto è stato possibile evidenziare come studi sul contenuto quantitativo e qualitativo<br />

di spore e di pollini nell’atmosfera possano avere grande ri<strong>per</strong>cussione in tali set-<br />

289


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

tori. Gli effetti che le particelle inducono possono essere desiderati o non desiderati. Nel<br />

caso di effetti desiderati si parla allora di diffusione e distribuzione di organismi o specie,<br />

cioè di impollinazione e disseminazione, anche emissione di sostanze aventi la funzione<br />

di messaggi nell’ambito di popolazioni biologiche. Questi rappresentano la reale funzione<br />

dei processi aerobiologici ed hanno una ricaduta importante in campo agrario: ad esempio,<br />

l’ottimizzazione dei processi riproduttivi in specie anemogame, la determinazione a<br />

distanza della fenofase antesi, la previsione dei raccolti attraverso l’analisi quantitativa<br />

della dis<strong>per</strong>sione e presenza del polline in atmosfera, la re<strong>per</strong>ibilità fitogeografica e distribuzione<br />

delle specie attraverso la disseminazione. Tra gli effetti indesiderati ve ne sono<br />

alcuni che riguardano la diffusione delle malattie delle piante attraverso la dis<strong>per</strong>sione<br />

delle spore fungine o quelle degli animali attraverso i batteri.<br />

Effettivamente l’aerobiologia può fornire un contributo considerevole nel campo della<br />

lotta contro la diffusione delle malattie micologiche delle piante coltivate, delle essenze<br />

forestali ed ornamentali: sovrapponendo il calendario fungino con i dati che forniscono<br />

l’evoluzione stagionale delle condizioni meteorologiche, si possono mettere in evidenza<br />

le condizioni che favoriscono la sporulazione degli agenti di malattie crittogamiche.<br />

Informando gli agricoltori tempestivamente, si possono così eseguire quei trattamenti preventivi<br />

alle colture che conseguono spesso risultati particolarmente efficaci. La conoscenza<br />

della dis<strong>per</strong>sione dei pollini può essere un elemento importante <strong>per</strong> assicurare una<br />

migliore impollinazione in alcune specie coltivate. Per esempio, nella coltivazione delle<br />

graminacee foraggere <strong>per</strong> la produzione del seme e di altre specie fruttifere anemofile questi<br />

studi possono fornire un notevole contributo <strong>per</strong> il miglioramento delle produzioni. Ad<br />

esempio, <strong>per</strong> l’olivo, pianta strettamente anemofila, nel nostro paese dove è molto diffuso,<br />

ci si trova spesso di fronte ad impianti con varietà auto-incompatibili. È stato dimostrato<br />

che il polline dell’olivo è trasportato unicamente dal vento che non può assicurarne<br />

una dis<strong>per</strong>sione regolare, necessaria <strong>per</strong> la fecondazione di numerosi alberi, aldilà di una<br />

decina di Km. Poiché, molto spesso, in ciascuna “zona” agricola non si coltivano che<br />

poche varietà e che tra le colture gli olivastri sono molto rari, l’impollinazione e la fecondazione<br />

delle varietà produttrici é affidata unicamente alla casualità della modalità di trasporto<br />

con il vento del polline delle varietà coltivate nelle “zone” agricole limitrofe. Tutto<br />

ciò porta conseguentemente a dei rendimenti delle colture molto variabili da un anno<br />

all’altro. Il processo riproduttivo è, inoltre, molto sensibile alle condizioni atmosferiche e<br />

particolarmente ai <strong>per</strong>iodi di nebbia e di pioggia; anche le basse tem<strong>per</strong>ature nel momento<br />

della fecondazione hanno un effetto deprimente sulla fruttificazione. Ricerche sulla biologia<br />

riproduttiva di questa pianta hanno evidenziato come sia estremamente utile, nel<br />

caso di varietà auto-incompatibili o maschio-sterili, porre piante impollinatrici con fioritura<br />

simultanea in ragione di 1-3 piante ogni tre filari. Lavee (1978) giudica in 40 m la<br />

distanza massima <strong>per</strong> una buona distribuzione del polline. Morettini ha raccolto 0,66<br />

g/mm2 di su<strong>per</strong>ficie stimmatica ad una distanza di 350 m dalla sorgente. Griggs (1975),<br />

in California, ha raccolto 2,13 g/mm2 in 24 ore a 30 m di distanza dalla sorgente.<br />

Le prospettive, quindi, di attività di aerobiologia applicata all’agricoltura sono nume-<br />

290


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

rose e particolarmente interessanti, ancora una volta, dunque, sarà determinante la possibilità<br />

di una stretta interazione fra istituzioni territoriali e competenze scientifiche qualificate<br />

<strong>per</strong> affrontare in maniera esaustiva le diverse tematiche.<br />

IL CATTURATORE DI POLLINE, STRUMENTO APPLICATIVO DELL’AERO-<br />

BIOLOGIA<br />

II catturatore attivo di tipo Hirst utilizza un sistema di aspirazione in continuo del polline<br />

attraverso una fenditura. Il polline aspirato si deposita successivamente su di una<br />

banda adesiva in rotazione continua. Il sistema si presenta dunque come maggiormente<br />

automatizzato rispetto al metodo Cour, <strong>per</strong>mettendo la cattura del polline <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi più<br />

lunghi senza una particolare manutenzione. Inoltre non necessita di dati complementari<br />

sul vento filato, essendo il volume di campionamento costante (101/min.) controllato dal<br />

sistema di aspirazione. Sia nel caso del metodo Cour, che nel caso del metodo Hirst, un<br />

certo numero di o<strong>per</strong>azioni sono necessarie prima della osservazione e quantificazione del<br />

polline raccolto. Nel caso di catturatori Hirst il metodo di laboratorio è notevolmente semplificato<br />

dalla assenza di trattamenti chimici dei campioni, in quanto l’osservazione al<br />

microscopio viene effettuata direttamente sulle bande adesive prelevale dal catturatore,<br />

sulle quali i pollini si sono fissati durante il <strong>per</strong>iodo di campionamento.<br />

In particolare con questo metodo, l’analisi quantitativa viene effettuata tenendo conto<br />

dei volumi d’aria effettivamente campionati, in modo da ottenere un valore finale espresso<br />

in numero di pollini <strong>per</strong> metro cubo di aria. Si ottiene così una curva di pollinizzazione<br />

rappresentante il numero di pollini <strong>per</strong> metro cubo presenti nell’atmosfera durante il<br />

<strong>per</strong>iodo di fioritura. In seguito ad uno studio dettagliato delle condizoni agrometeorologiche<br />

della <strong>Regione</strong> studiata, si procede all’individuazione del sito ove installare il catturatore<br />

di polline. In particolare è necessaria anche una buona conoscenza dell’intera zona sia<br />

dal punto di vista climatico ed orografico, sia dal punto di vista della distribuzione e consistenza<br />

della coltura esaminata. La seconda fase metodologica consiste nella raccolta dei<br />

dati. Per la variabile relativa al “polline”, le informazioni vengono desunte dai catturatori<br />

pollinici (dello stesso tipo) nelle stazioni campionate. Va rilevato, che la stessa variabile<br />

contenendo in sé informazioni complesse, può a sua volta distinguersi in 3 variabili autonome,<br />

così definibili:<br />

1) Indice dl quantità pollinica annuale. Di questa variabile, è ovvio, non è possibile stabilirne<br />

il livello in termini precisi, anche se un suo ottimo stimatore risulta essere la<br />

somma delle densità giornaliere di polline nell’atmosfera rilevato dalle trappole polliniche.<br />

2) Lunghezza della stagione pollinica, che rappresenta la somma dei giorni nei quali è<br />

presente una significativa densità di polline nell’atmosfera.<br />

3) Inizio dell’emissione pollinica che invece è data dal numero totale di giorni tra il<br />

primo gennaio e il primo giorno nel quale è rilevabile una significativa quantità di<br />

polline nell’atmosfera.<br />

Per le altre variabili esplicative di connotazione quantitativa, che abbiamo riunito sotto<br />

291


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

la dizione di “climatiche”, la rilevazione potrà avvenire soltanto dopo aver verificato la<br />

congruenza, in termini di vicinanza e di omogeneità climatica, della stazione pollinica. La<br />

fonte principale di re<strong>per</strong>imento di questi dati saranno dagli annali idrologici. Le scale di<br />

aggregazione utilizzate avranno principalmente cadenza mensile e quindicinale <strong>per</strong>chè<br />

non esistono sufficienti dati pollinici <strong>per</strong> rendere possibile una aggregazione settimanale;<br />

scale più ristrette potranno eventualmente essere utilizzate <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di impollinazione,<br />

corrispondente al mese di giugno, data la delicatezza e la complessità dei fenomeni che<br />

avvengono in questa fase.<br />

Le variabili che vengono considerate sono la tem<strong>per</strong>atura (min e max: °C), le piogge<br />

(mm) e, qualora possibile, umidità relativa, forza del vento e radiazione solare. L’influenza<br />

di questi parametri appare rilevante, anche in considerazione degli studi fatti in precedenza.<br />

Questi parametri devono la loro importanza nella produzione, alla capacità di determinare<br />

il successo di fecondazione ed allegagione nella fase di fioritura ed alla capacità di<br />

influenzare la pianta nella fase di post fioritura (bilancio idrico, ecc.). Le serie temporali<br />

della variabile dipendente (produzione olivicola), in tutte le zone campionate, sono ottenute<br />

attraverso delle indagini specifiche effettuate presso le autorità regionali, integrandoli<br />

con dati provenienti da altre fonti (ISTAT o istituzioni nazionali competenti). In ogni<br />

caso il livello di aggregazione utilizzato sarà quello minimo disponibile e cioè il comune.<br />

La ragione risiede nel fatto che, verificare così come prevedere le produzioni di una zona<br />

tramite analisi specifiche aziendali, non sono rappresentative delle condizione ordinarie,<br />

ma si concentrano su particolari tecniche colturali, varietà o specifici “microclimi”. Del<br />

resto, livelli di aggregazione maggiori sono improponibili, in quanto il raggio di azione<br />

dei catturatori pollinici non è tale da giustificare un’ampliamento di scala così significativo.<br />

A completare il quadro del sistema produttivo vengono introdotte le variabili qualitative.<br />

Sono queste le variabili che sono riferite ai fattori fitopatologici ed agronomici, i<br />

quali possono essere desunti da apposite indagini presso le associazioni di categoria, gli<br />

osservatori delle malattie delle piante, le agenzie di servizio <strong>per</strong> l’agricoltura, riguarderanno<br />

in particolare le tecniche colturali più diffuse, i tipi di suolo coltivato, la situazione<br />

fitopatologica delle coltivazioni dell’area. L’introduzione delle variabili qualitative è<br />

necessaria <strong>per</strong> considerare anche quei fattori che hanno influenza sulle produzioni e che<br />

non sono attribuibili al caso e non sono interpretabili quantitativamente.<br />

La terza e ultima fase è quella dell’elaborazione del modello statistico. Gli aspetti innovativi<br />

che proponiamo sono sostanzialmente due. In primo luogo, va specificato che l’obiettivo<br />

dello studio è sì di utilizzare una metodologia di regressione multipla, che pone in<br />

relazione tutta la serie di variabili indipendenti specificate in precedenza con la produzione<br />

ottenuta, ma modificata con l’introduzione della tecnica dei panel data. Il vantaggio<br />

risiede nel fatto che questa tecnica riesce a discernere, pur analizzate nella loro globalità,<br />

le serie temporali delle diverse zone di rilevazione, costruendo <strong>per</strong> ogni stazione un<br />

modello specifico che spiega la produzione in funzione dei parametri della sola area. La<br />

tecnica utilizzata, quindi, indirettamente da anche risposta o<strong>per</strong>ativa ad un’esigenza tipica<br />

di questa giovane branca della biologia, sottoposta ad una scarsità nei dati delle serie tem-<br />

292


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

porali. Il secondo aspetto innovativo invece riguarda la struttura del modello interpretativo-previsivo<br />

della produzione. Riconosciuta da più parti la complessità del sistema produttivo,<br />

si è ritenuto necessario allargare il modello di riferimento introducendo le variabili<br />

fito-pato-agronomiche. Come ricordato più sopra, la indisponibilità di dati quantitativi<br />

in merito fa sì che queste variabili debbano essere relegate a variabili qualitative, cioè<br />

a variabili che considerano soltanto aspetti differenziali tra le zone.<br />

Per raggiungere lo scopo nel modello la variabile fitopatologica viene esplicata semplicemente<br />

come variabile dicotomica, attribuendo il valore 1 quando si verificano condizioni<br />

anomale e 0 nel caso normale, mentre la distinzione, nelle variabili agronomiche,<br />

viene effettuata ponendo più items di differenzazione.<br />

CAMPIONAMENTO DELLE STAZIONI<br />

La fase di campionamento delle stazioni di rilevamento della quantità di polline emesso<br />

in atmosfera è stata preceduta da una indagine dettagliata delle condizioni agrometeorologiche<br />

nelle regioni interessate, nonché da una analisi della distribuzione e della consistenza<br />

della coltura esaminata. La procedura di scelta delle stazioni di rilevamento pollinico<br />

costituente il campione è stata effettuata prescindendo da criteri di casualità in quanto<br />

le unità campionarie, o meglio le stazioni, sono state scelte in funzione delle loro caratteristiche<br />

peculiari, <strong>per</strong>ché ritenute le più adatte e sensibili al fenomeno oggetto di analisi.<br />

Questo sistema di scelte è una o<strong>per</strong>azione campionaria di tipo non probabilistico a scelta<br />

ragionata. Tale campionamento consiste nella selezione delle aree di analisi (unità campionarie)<br />

in funzione delle peculiarità del fenomeno da studiare e della sua presenza ritenuta<br />

fortemente concentrata in tale aree o su tale unità. Pertanto, il criterio di selezione<br />

consiste proprio nell’individuare le aree tipiche in cui la presenza della coltura olivicola<br />

risulta fortemente accentuata e di effettuare l’indagine solo su se stesse. Per raggiungere<br />

questo obiettivo, sono state prese in considerazione due variabili.<br />

La variabile principale che ha determinato il campionamento delle stazioni di rilevamento<br />

pollinico è stata la su<strong>per</strong>ficie olivicola comunale dell’ultimo censimento dell’agricoltura<br />

<strong>per</strong> le regioni della Puglia, della Campania, della Calabria e della Sicilia (1990).<br />

In secondo luogo è stata utilizzata una variabile complementare nel campionamento il<br />

numero di aziende olivicole <strong>per</strong> comune. Questo modo di agire ha <strong>per</strong>messo di discriminare<br />

in maniera univoca i comuni più vocati all’olivicoltura in cui collocare i catturatori<br />

pollinici. A livello metodologico è stato adottato un piano di campionamento a d e stadi<br />

ottenuto mediante scelte successive effettuate secondo una regola prefissata: in ognuna<br />

delle quattro regioni interessate, le province (unità di primo grado) sono state stratificate<br />

secondo la su<strong>per</strong>ficie olivicola e il numero di aziende olivicole, mentre le unità di secondo<br />

stadio sono state individuate nei comuni. Più in dettaglio, <strong>per</strong> ogni regione sono state<br />

selezionate le province che, avendo una su<strong>per</strong>ficie maggiormente o comunque un maggior<br />

numero di aziende, apparivano più vocate all’olivicoltura. In ogni provincia così selezionata<br />

sono stati poi estratti i comuni che risultavano essere più reppresentativi in base ai<br />

due criteri assunti <strong>per</strong> le province. Le due variabili selezionate apportano generalmente<br />

293


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informazioni simili: dall’indagine sull’incidenza della su<strong>per</strong>ficie olivicola <strong>per</strong> comune,<br />

così come dal numero delle aziende specializzate <strong>per</strong> la coltura, si può notare l’elevata<br />

despecializzazione produttiva poiché, in generale, le <strong>per</strong>centuali relative di aziende o di<br />

su<strong>per</strong>ficie olivicola risultano essere di un livello veramente esiguo.<br />

Come indicatore descrittivo è stato inoltre inserito l’indice di variabilità calcolato sulle<br />

province. Questo indice rappresenta un rapporto tra la media dei comuni selezionati e la<br />

loro deviazione standard. Valori inferiori all’unità esprimono una uniformità delle osservazioni,<br />

mentre valori più grandi di uno indicano una variabilità crescente.<br />

Si evidenzia un indice di variabilità costantemente su<strong>per</strong>iore all’unità; ciò indica, come<br />

atteso, che all’interno della regione esiste una variabilità nei comuni olivicoli tale che la<br />

scelta del comune rappresentativo (dove collocare il catturatore) risulta condizionata dalla<br />

dis<strong>per</strong>sione produttiva. La soluzione a questa aleatorietà nella scelta di un comune di estrazione<br />

rappresentativo della provincia è stata quella di individuare il comune con la maggiore<br />

su<strong>per</strong>ficie olivicola. L’ipotesi alla base della scelta è quella di una su<strong>per</strong>ficie ad oliveto<br />

maggiore fornisce più garanzie nella cattura del polline, ovvero si cerca di ridurre al<br />

minimo gli effetti oasi relativi alla lontananza delle produzioni polliniche.<br />

In realtà, <strong>per</strong> ragioni pratiche non sempre è stato possibile immettere il catturatore pollinico<br />

nel comune “più rappresentativo”. In alcuni casi la scarsa prossimità di stazioni<br />

meteorologiche, in altri difficoltà materiale di posizionare in maniera ottimale lo strumento,<br />

hanno suggerito la scelta di comuni alternativi; la <strong>per</strong>dita di rappresentatività, in<br />

ogni caso, è stata limitata dalla selezione dei comuni nei quali il posizionamento del catturatore<br />

è derivata da una preventiva ricognizione diretta dell’area.<br />

TABELLA – Comuni in cui sono localizzati i catturatori pollinici<br />

REGIONE PROVINCIA COMUNE<br />

SICILIA AGRIGENTO RIBERA<br />

SICILIA TRAPANI CASTELVETRANO<br />

SICILIA PALERMO TERMINI IMERESE<br />

SICILIA MESSINA FICARRA<br />

CALABRIA CATANZARO STALETTI<br />

CALABRIA REGGIO CALABRIA PALMI<br />

CALABRIA COSENZA SPEZZANO ALBANESE<br />

PUGLIA TARANTO AVETRANO<br />

PUGLIA LECCE SQUINZANO<br />

PUGLIA BRINDISI PEZZE DI GRECO<br />

PUGLIA BARI BITONTO<br />

PUGLIA FOGGIA SAN SEVERO<br />

CAMPANIA AVELLINO ARIANO IRPINO<br />

CAMPANIA SALERNO CAMPAGNA<br />

CAMPANIA BENEVENTO SOLOPACA<br />

294


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3. RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO NELL’ANNATA 1999-2000<br />

REGIONE SICILIA<br />

Province di Agrigento, Messina e Trapani<br />

Il monitoraggio cominciato il primo maggio coincide con l’inizio dell’impollinazione<br />

dell’olivo che in questa regione si protrae <strong>per</strong> 30-36 giorni. Le stazioni monitorate registrano<br />

il massimo di concentrazione tra 10-14 giorni dall’inizio dell’impollinazione.<br />

La sommatoria delle concentrazioni polliniche giornaliere risulta essere: 12.957 pollini/mc<br />

<strong>per</strong> Agrigento, 45.618 pollini/mc <strong>per</strong> Trapani e 79.409 pollini/mc <strong>per</strong> Messina.<br />

Per le stazioni di Agrigento e Messina la maggior parte dell’emissione pollinica si concentra<br />

in 10 giorni evidenziando un picco unico, mentre <strong>per</strong> la stazione di Trapani si protrae<br />

<strong>per</strong> più di 20 giorni con un andamento complesso. Dall’analisi di tali dati si può ipotizzare<br />

che nelle stazioni di Agrigento e Massina la pollinazione registrata possa essere<br />

condizionata o da una sola cultivar dominante o da cultivar che presentino il fenomeno<br />

antesico in un ristretto range temporale. La stazione di Trapani a differenza delle precedenti<br />

presenta un grafico complesso facendo supporre la presenza di almeno due cultivar<br />

che presentano il massimo di emissione pollinica distanziata di 10 giorni.<br />

295


CAPITOLO 20<br />

Leggi, regolamenti<br />

e decreti in materia<br />

olivicola


De Agostini Professionale<br />

LEGGI D’ITALIA<br />

PARTE A (testo vigente)<br />

Aggiornamento alla GU 02/01/2001<br />

252. OLI COMMESTIBILI A) Norme <strong>per</strong> la produzione<br />

e <strong>per</strong> il commercio<br />

D.M. 23 giugno 1992 (1) . Istituzione dell’albo nazionale<br />

degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed<br />

extravergini a denominazione di origine controllata<br />

(1/a) (1/circ).<br />

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1992, n. 151. (1/a) Per la<br />

soppressione dell’albo di cui al presente decreto, vedi l’art. 3, L. 3<br />

agosto 1998, n. 313, riportata al n. A/CXVI. (1/circ) Con riferimento<br />

al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:<br />

- Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali:<br />

Circ. 8 agosto 1996, n. H-873.<br />

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA E DELLE<br />

FORESTE<br />

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente<br />

“Disciplina <strong>per</strong> il riconoscimento della denominazione<br />

di origine controllata degli oli di oliva vergini<br />

ed extravergini”; Visto, in particolare, l’art. 17 di<br />

detta legge, che prevede l’istituzione, con decreto<br />

del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dell’albo<br />

nazionale degli assaggiatori; Visto il regolamento<br />

(CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11<br />

luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli<br />

d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi<br />

ad essi attinenti;<br />

Emana il seguente decreto:<br />

1. Istituzione dell’albo.<br />

1. È istituito l’albo nazionale degli assaggiatori<br />

degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione<br />

di origine controllata (2) . L’albo è articolato<br />

su base regionale ed è tenuto presso il Ministero<br />

delle risorse agricole, alimentari e forestali -<br />

Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali<br />

nazionali e presso le regioni e le province<br />

autonome di Trento e Bolzano con le modalità prescritte<br />

nel presente decreto (3) .<br />

(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.M. 14 maggio 1996<br />

(Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229).<br />

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, D.M. 14 maggio 1996 (Gazz. Uff.<br />

30 settembre 1996, n. 229).<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

2. Requisiti <strong>per</strong> l’iscrizione nell’albo.<br />

1. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 1, sono<br />

richiesti i seguenti requisiti: a) essere in possesso di<br />

uno dei seguenti titoli di studio: [diploma della<br />

scuola dell’obbligo] (4) ; diploma di <strong>per</strong>ito agrario o<br />

diplomi equiparati; diploma di <strong>per</strong>ito agrario specializzato<br />

in elaiotecnica; laurea in scienze agrarie o<br />

in scienze forestali; laurea in chimica; laurea in biologia;<br />

laurea in scienze delle preparazioni alimentari;<br />

titoli di studio equipollente, anche conseguiti<br />

all’estero; b) essere in possesso di diploma o attestato<br />

rilasciato a seguito di partecipazione a corsi di<br />

specializzazione in degustazione di oli organizzati<br />

da associazioni o enti regionali, nazionali o internazionali<br />

o<strong>per</strong>anti nel settore della degustazione degli<br />

oli, secondo i criteri stabiliti nell’allegato XII al<br />

regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione,<br />

dell’11 luglio 1991; c) dimostrazione, mediante<br />

appositi attestati o documentazione, di avere esercitato<br />

l’attività di assaggiatore <strong>per</strong> almeno un biennio;<br />

d) essere in possesso del requisito dell’idoneità<br />

morale ai sensi del successivo art. 3. 2. Il requisito<br />

di cui al comma 1, lettera c), è richiesto obbligatoriamente<br />

a partire dal terzo anno dalla istituzione<br />

dell’albo nazionale di cui all’art. 1.<br />

(4) Inciso soppresso dall’art. 1, D.M. 14 maggio 1996 (Gazz. Uff.<br />

30 settembre 1996, n. 229).<br />

3. Requisito dell’idoneità morale.<br />

1. Il requisito dell’idoneità morale si considera<br />

insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:<br />

a) condanna definitiva <strong>per</strong> delitti non colposi <strong>per</strong> i<br />

quali la legge commini la pena della reclusione non<br />

inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a<br />

cinque anni, ovvero <strong>per</strong> i delitti di cui agli articoli<br />

513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale,<br />

ovvero condanna che importi l’interdizione dai<br />

pubblici uffici di durata su<strong>per</strong>iore a tre anni; b)<br />

assoggettamento ad una delle misure di prevenzione<br />

<strong>per</strong>sonale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge<br />

27 dicembre 1956, n. 1423 (5) , come modificati dagli<br />

articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (5) , con<br />

gli effetti di cui all’art. 3 della legge 19 marzo 1990,<br />

n. 55 (5) , come modificato dell’art. 20 del decretolegge<br />

13 maggio 1991, n. 152 (6) , convertito dalla<br />

legge 12 luglio 1991, n. 203.<br />

(5) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.<br />

(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.<br />

299


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

4. Domanda <strong>per</strong> l’iscrizione nell’albo.<br />

1. Gli interessati all’iscrizione nell’albo presentano<br />

apposita domanda alla Camera di commercio, industria,<br />

artigianato e agricoltura del luogo di residenza.<br />

2. Nella domanda i richiedenti dichiarano: a) il<br />

cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la<br />

residenza, il domicilio e la dimora, nonché l’esatto<br />

recapito; b) di essere in possesso dei requisiti di cui<br />

all’art. 2, comma 1, con l’indicazione dell’università,<br />

dell’istituto, dell’ente, dell’organizzazione o<br />

dell’organismo che ha rilasciato il titolo o l’attestato<br />

e della relativa data. 3. Alla domanda di iscrizione<br />

deve essere allegata la documentazione comprovante<br />

il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2. 4.<br />

Il requisito dell’idoneità morale è comprovato: a)<br />

dal certificato generale del casellario giudiziale, di<br />

data non anteriore a tre mesi; b) dalla certificazione<br />

prevista dall’art. 10-sexies della legge 31 maggio<br />

1965, n. 575 (5) , introdotto dall’art. 7 della legge 19<br />

marzo 1990, n. 55 (5) , come da ultimo sostituito dall’art.<br />

20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (6) ,<br />

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 5. Il<br />

requisito dell’idoneità morale si intende soddisfatto<br />

quando <strong>per</strong> le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione<br />

a norma delle vigenti disposizioni di<br />

legge.<br />

(5) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.<br />

(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.<br />

5. Procedimento <strong>per</strong> l’iscrizione nell’albo.<br />

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e<br />

agricoltura verifica la regolarità della domanda e la<br />

completezza della documentazione allegata e provvede<br />

alla trasmissione della domanda stessa alla<br />

regione o alla provincia autonoma competente <strong>per</strong><br />

territorio (7) . 2. L’iscrizione nell’albo è disposta dalla<br />

regione o dalla provincia autonoma nel termine di<br />

sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove<br />

necessario, possono essere richiesti, tramite la<br />

Camera di commercio, industria, artigianato ed<br />

agricoltura, chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione<br />

allegata alla domanda di iscrizione. In<br />

tal caso il termine è sospeso e lo stesso ricomincia a<br />

decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti<br />

o delle integrazioni richiesti (8) . 3. Il provvedimento<br />

di iscrizione è trasmesso alla Camera di commercio,<br />

industria, artigianato ed agricoltura la quale ne dà<br />

comunicazione all’interessato ed al Ministero (8) .<br />

(7) Comma così modificato dall’art. 1, D.M. 14 maggio 1996<br />

(Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229).<br />

(8) Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 14 maggio 1996 (Gazz.<br />

Uff. 30 settembre 1996, n. 229). L’art. 2 dello stesso decreto ha,<br />

inoltre, così disposto: “Art. 2. 1. Il Ministero provvede a trasferire<br />

300<br />

alle regioni ed alle province autonome gli atti già istruiti ai sensi<br />

del decreto ministeriale 23 giugno 1992, affinché provvedano alla<br />

iscrizione”.<br />

6. Cancellazione dell’iscrizione nell’albo.<br />

1. La cancellazione dell’iscrizione nell’albo è<br />

disposta dalla regione o dalla provincia autonoma,<br />

su domanda dell’interessato, ovvero <strong>per</strong> il venir<br />

meno del requisito dell’idoneità morale di cui<br />

all’art. 2, comma 1, lettera d) (8) .<br />

(8) Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 14 maggio 1996 (Gazz.<br />

Uff. 30 settembre 1996, n. 229). L’art. 2 dello stesso decreto ha,<br />

inoltre, così disposto: “Art. 2. 1. Il Ministero provvede a trasferire<br />

alle regioni ed alle province autonome gli atti già istruiti ai sensi<br />

del decreto ministeriale 23 giugno 1992, affinché provvedano alla<br />

iscrizione”.<br />

7. Pubblicazione.<br />

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica italiana.


De Agostini Professionale<br />

LEGGI D’ITALIA<br />

PARTE A (testo vigente)<br />

Aggiornamento alla GU 02/01/2001<br />

252. OLI COMMESTIBILI A) Norme <strong>per</strong> la produzione<br />

e <strong>per</strong> il commercio<br />

D.M. 14 maggio 1996 (1) . Modificazioni al D.M. 23<br />

giugno 1992 riguardante l’istituzione dell’albo<br />

degli assaggiatori degli oli di oliva a denominazione<br />

di origine controllata.<br />

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229.<br />

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE,<br />

ALIMENTARI E FORESTALI<br />

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente<br />

“Disciplina <strong>per</strong> il riconoscimento della denominazione<br />

di origine controllata degli oli di oliva vergini<br />

ed extravergini”; Visto, in particolare, l’art. 17 di<br />

detta legge, che prevede l’istituzione, con decreto<br />

del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dell’albo<br />

nazionale degli assaggiatori; Visto il decreto<br />

ministeriale 23 giugno 1992 concernente “istituzione<br />

dell’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di<br />

oliva vergine ed extravergini a denominazione di<br />

origine controllata”; Visto il regolamento (CEE) n.<br />

2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991,<br />

relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli<br />

oli di sansa di oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti;<br />

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente<br />

“riordinamento delle competenze regionali<br />

e statali in materia agricola e forestale e istituzione<br />

del Ministero delle risorse agricole, alimentari e<br />

forestali”; Visto il ricorso al tribunale amministrativo<br />

regionale del Lazio proposto dal collegio nazionale<br />

degli agro<strong>tecnici</strong> inteso ad ottenere l’annullamento<br />

dell’art. 2 del citato decreto ministeriale 23<br />

giugno 1992, nella parte in cui tra i requisiti richiesti<br />

<strong>per</strong> l’iscrizione nell’albo degli assaggiatori degli<br />

oli di oliva vergini ed extravergini non menziona<br />

espressamente la categoria professionale degli agro<strong>tecnici</strong>,<br />

includendovi i diplomati della scuola dell’obbligo;<br />

Vista la sentenza del tribunale amministrativo<br />

regionale del Lazio n. 1450/95 del 15 marzo<br />

1995, pubblicata in data 26 settembre 1995 con la<br />

quale, in parziale accoglimento della citata istanza,<br />

viene annullato l’art. 2 del decreto ministeriale 26<br />

giugno 1992, nella parte in cui include tra gli aventi<br />

titolo all’iscrizione all’albo quanti siano in pos-<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

sesso solo del diploma della scuola media dell’obbligo;<br />

Considerata l’opportunità di modificare l’impostazione<br />

organizzativa dell’albo, prevedendo una<br />

articolazione del medesimo presso ciascuna regione,<br />

in sintonia con l’assetto istituzionale previsto<br />

dalla sopraindicata legge n. 491/1993; Ritenuto di<br />

ottem<strong>per</strong>are contestualmente all’ordine di esecuzione<br />

della decisione del tribunale amministrativo<br />

regionale del Lazio; Vista l’approvazione del<br />

Comitato <strong>per</strong>manente delle politiche agroalimentari<br />

e forestali, adottata nella riunione del 17 aprile<br />

1996;<br />

Emana il seguente decreto:<br />

Articolo 1<br />

1. Il decreto del 23 giugno 1992 di cui alle premesse<br />

è modificato nel modo seguente: A) (2) . B) all’art.<br />

2, comma 1, lettera a), dopo le parole “essere in<br />

possesso di uno dei seguenti titoli di studio:” sono<br />

soppresse le parole “diploma della scuola dell’obbligo”;<br />

C) all’art. 5, comma 1, dopo le parole<br />

“...provvede alla trasmissione della domanda stessa”<br />

sono soppresse le parole “al Ministero dell’agricoltura<br />

e delle foreste - Direzione generale della<br />

produzione agricola” e sono sostituite dalle seguenti:<br />

“alla regione o alla provincia autonoma competente<br />

<strong>per</strong> territorio”.<br />

D) all’art. 6 dopo le parole: “La cancellazione dell’iscrizione<br />

nell’albo è disposta” sono soppresse le<br />

parole “Con decreto del Ministro dell’agricoltura e<br />

delle foreste” e sono sostituite dalle seguenti: “dalla<br />

regione o dalla provincia autonoma”.<br />

2. Fermo tutto il resto.<br />

(2) Sopprime le parole “presso il Ministero dell’Agricoltura e delle<br />

foreste - Direzione generale della produzione agricola” al comma<br />

1 ed aggiunge un secondo comma all’art. 1, D.M. 23 giugno 1982.<br />

Articolo 2<br />

1. Il Ministero provvede a trasferire alle regioni ed<br />

alle province autonome gli atti già istruiti ai sensi<br />

del decreto ministeriale 23 giugno 1992, affinchè<br />

provvedano alla iscrizione.<br />

301


CAPITOLO 21<br />

Indice<br />

consultabile su Internet delle leggi,<br />

regolamenti, ordinanze e delibere<br />

relative all’olio d’oliva


LEGISLAZIONE SULL’OLIO D’OLIVA<br />

1) REGIO DECRETO N° 2033 del 15/10/1925<br />

(Convertito in legge n° 562 del 18 marzo 1926 -<br />

articoli 71-72-73)<br />

ART. 71: “È vietata la vendita <strong>per</strong> uso commestibile<br />

di oli che all’esame organolettico rivelino odori<br />

disgustosi come di rancido, putrido, fumo e verme.”<br />

2) LEGGE N° 1407 DEL 13/11/1960 (pubblicato<br />

sulla G.U. 2 dicembre 1960, n° 1407) Norme <strong>per</strong> la<br />

classificazione e la vendita degli oli di oliva.<br />

ART. 1: “È olio di oliva commestibile l’olio di oliva<br />

che contiene non più del 4% in peso d’acidità<br />

espressa come acodo oleico e che, all’esame organolettico<br />

non riveli odori disgustosi come di rancido,<br />

di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili”<br />

3) REGOLAMENTO CEE N° 136/66 (Pubblicato<br />

sulla G.U.C.E. n° 172 del 20/9/1966) Attuazione di<br />

un’organizzazione comune dei mercati nel settore<br />

dei grassi. Denominazione e definizione degli oli di<br />

oliva e degli oli di sansa.<br />

4) REGOLAMENTO CEE N° 19/5/87 DEL<br />

2/7/1987 (Pubblicato sulla G.U.C.E. n. L. 183/7 del<br />

3/7/1987)<br />

Modifica al Regolamento CEE n° 136/66.<br />

Denominazione e definizione degli oli di oliva e<br />

degli oli di sansa.<br />

5) REGOLAMENTO CEE N° 2568/91 (Pubblicato<br />

sulla G.U.C.E. n. L. 248 del 5/9/1991) Relativo alle<br />

caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa<br />

d’oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti.<br />

6) LEGGE N° 169 DEL 5/2/1992 (pubblicato sulla<br />

G.U. n° 49 del 28/2/1992) Disciplina <strong>per</strong> il riconoscimento<br />

della denominazione di origine controllata<br />

degli oli di oliva vergini ed extravergini (DOC)<br />

7) REGOLAMENTO CEE N° 356/92 DEL<br />

10/2/1992 (Pubblicato sulla G.U.C.E, n. L. 39 del<br />

15/2/1992) Modifica al Regolamento n° 136/66<br />

CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione<br />

comune dei mercati nel settore dei grassi.<br />

8) D.M. 23/6/1992 DEL MINISTERO AGRICOL-<br />

TURA E FORESTE (Pubblicato sulla G.U. n° 151<br />

dei 29/6/1992) Istituzione dell’Albo Nazionale<br />

degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini<br />

a denominazione di origine controllata.<br />

(Modificato dal D.M. 14/5/1996 - punto n° 11)<br />

9) REGOLAMENTO CEE N° 2081/92 DEL<br />

14/7/1992 (Pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 20811<br />

del 24/7/1992) Relativo alla protezione delle indicazioni<br />

geografiche e delle denominazioni d’origine<br />

dei prodotti agricoli ed alimentari (IGP e DOP).<br />

10) REGOLAMENTO CEE N° 3288/92<br />

(Pubblicato sulla G.U.C.E. n. L. 327/28 del<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

13/11/1992) che modifica il Regolamento CEE n°<br />

2568/91 (Costituzione dei comitati di assaggio)<br />

11) D.M. 573 del 4/11/1993 DEL MINISTERO <strong>per</strong><br />

il coordinamento delle politiche agricole, alimentari<br />

e forestali (Pubblicato sul supplemento della G.U. n°<br />

3 del 5/1/1994) Regolamento recante norme di<br />

attuazione della legge 169 del 5/2/1992, <strong>per</strong> la disciplina<br />

del riconoscimento delle denominazioni di origine,<br />

dell’albo degli oliveti, della denuncia di produzione<br />

delle olive e dell’attività delle commissioni<br />

di degustazione degli oli di origine controllata.<br />

12) D.M. 24/2/94 DEL MINISTERO delle risorse<br />

agricole, alimentari e forestali (Pubblicato sulla<br />

G.U. n° 55 del 8/11/1994).<br />

Conferma di riconoscimento dei Comitati di assaggio<br />

<strong>per</strong> la valutazione delle caratteristiche organolettiche<br />

degli oli di oliva vergini.<br />

13) REGOLAMENTO CEE N° 2632/94 DEL<br />

28/10/1994 e REGOLAMENTO CEE N° 2527/95<br />

DEL 27/10/1995 (Pubblicati rispettivamente sulla<br />

G.U.C.E. n. L. 280 del 29/10/1994 e n. L. 258/49<br />

del 28/10/1995).<br />

Modificano il Regolamento CEE 2568/91<br />

(Tolleranza del punteggio del panel a partire dalla<br />

campagna 93/94 una tolleranza di ÷ 1 sul punteggio<br />

medio è pari o su<strong>per</strong>iore a 5 punti).<br />

14) D.M. 31/1/1995 DEL MINISTERO delle risorse<br />

agricole, alimentari e forestali<br />

(Pubblicato sulla G.U. n° 292 del 15/12/1995)<br />

Designazione dell’Autorità nazionale di controllo<br />

prescritta dall’art. 10 del Regolamento CEE 2081/92<br />

e dall’art. 14 del Regolamento CEE 2082/92<br />

15) D.M. 14/5/96 DEL MINISTERO delle risorse<br />

agricole, alimentari e forestali (Pubblicato sulla<br />

G.U. del 30/9/1996)<br />

Modificazioni al D.M. 23/6/1992 riguardante l’istituzione<br />

dell’Albo degli assaggiatori degli oli di<br />

oliva a denominazione di origine controllata.<br />

16) CIRCOLARE N° 11-873 DEL 8/8/1996 DEL<br />

MINISTERO delle risorse agricole, alimentari e<br />

forestali (Pubblicata sulla G.U. n. 221 del 20/9/1995)<br />

Riconoscimento dei Comitati di assaggio incaricati<br />

del controllo ufficiale <strong>per</strong> la valutazione delle caratteristiche<br />

organolettiche degli oli di oliva.<br />

17) CIRCOLARE N° 10 DEL 30/10/1996 DEL<br />

MINISTERO delle risorse agricole, alimentari e<br />

forestali.<br />

Disciplina delle denominazioni di origine controllata<br />

comparto oli di oliva. Chiarimenti.<br />

18) CIRCOLARE N° 1 DEL 15/1/1997 DEL MINI-<br />

STERO delle risorse agricole, alimentari e forestali.<br />

Applicazione della disciplina delle denominazioni<br />

305


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

di origine controllata degli oli di oliva vergini ed<br />

extravergini.<br />

19) DECRETO 417/1997 DEL MINISTERO <strong>per</strong> le<br />

politiche agricole (Pubblicato sulla G.U. n. 166 del<br />

18/7/1997)<br />

Riconoscimento dell’olio extravergine di oliva<br />

“Toscano” e approvazione dei relativo disciplinare<br />

di produzione.<br />

20) DELIBERAZIONE N. 901 DEL 28/7/1997<br />

della GIUNTA REGIONALE TOSCANA<br />

Albo degli oliveti della Denominazione di origine<br />

controllata olio extra vergine d’oliva “TOSCANO”.<br />

Istruttoria e procedure amministrative.<br />

21) DELIBERAZIONE N. 942 DEL 11/8/1997<br />

della GIUNTA REGIONALE TOSCANA<br />

Procedure amministrative relative alla presentazione<br />

delle domande di istruttoria ed iscrizione all’Albo<br />

degli assaggiatori degli oli e gestione del medesimo.<br />

22) DELIBERAZIONE N. 1163 DEL 13/10/1997<br />

della GIUNTA REGIONALE TOSCANA<br />

Albo degli oliveti della Denominazione di origine<br />

controllata olio extra vergine d’oliva “TOSCANO”.<br />

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione n’ 901<br />

del 28/7/1997.<br />

23) DELIBERAZIONE N. 1197 DEL 20/10/1997<br />

della GIUNTA REGIONALE TOSCANA<br />

Integrazione e modifica della Delibera n° 942<br />

dell’11/8/1997 sull’Albo degli assaggiatori e della<br />

Delibera n. 1214 del 27/10/1997 relativa all’autorizzazione<br />

dei frantoi alla lavorazione delle olive <strong>per</strong> la<br />

produzione di olio extravergine di oliva a<br />

Denominazione di origine controllata “TOSCANO”.<br />

24) ORDINANZA DEL T.A.R. DEL LAZIO DEL<br />

18/12/1997<br />

Sospensione del Decreto 4/7/1997 sul riconoscimento<br />

della denominazione di origine controllata<br />

dell’olio extravergine d’oliva “TOSCANO”.<br />

25) REGOLAMENTO CEE N. 644/98 DEL<br />

20/3/1998 (Pubblicato sulla G.U.C.E. N. L. 87/8 del<br />

21/3/1998) Registrazione dell’indicazione geografica<br />

protetta (IGP) dell’olio extravergine d’oliva<br />

“Toscano”.<br />

306<br />

Re<strong>per</strong>torio della legislazione<br />

comunitaria in vigore<br />

Re<strong>per</strong>torio analitico<br />

03.60.59 - Grassi<br />

Relazioni esterne<br />

293A0618(01)<br />

Memorandum d’intesa, tra la Comunità economica europea<br />

e gli Stati Uniti d’America, sui semi oleaginosi, nell’ambito<br />

del GATT<br />

GU L 147 18.06.1993 pag.26<br />

Adottato da 393D0355 (GU L 147 18.06.1993 pag.25)<br />

Diritto comunitario derivato<br />

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre<br />

1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione<br />

comune dei mercati nel settore dei grassi<br />

GU 172 30.09.1966 pag.3025<br />

Modificato da 368R2146 (GU L 314 31.12.1968 pag.1)<br />

Modificato da 370R1253 (GU L 143 01.07.1970 pag.1)<br />

Modificato da 172B<br />

Modificato da 372R1547 (GU L 165 21.07.1972 pag.1)<br />

Modificato da 373D0101(01) (GU L 002 01.01.1973 pag.1)<br />

Modificato da 373R1707 (GU L 175 29.06.1973 pag.5)<br />

Modificato da 377R2560 (GU L 303 28.11.1977 pag.1)<br />

Modificato da 378R1562 (GU L 185 07.07.1978 pag.1)<br />

Derogato <strong>per</strong> 378R2580 (GU L 309 01.11.1978 pag.13)<br />

Modificato da 179H<br />

Derogato <strong>per</strong> 380R1585 (GU L 160 26.06.1980 pag.2)<br />

Modificato da 380R1585 (GU L 160 26.06.1980 pag.2)<br />

Modificato da 380R3454 (GU L 360 31.12.1980 pag.16)<br />

Modificato da 382R1413 (GU L 162 12.06.1982 pag.6)<br />

Modificato da 384R1556 (GU L 150 06.06.1984 pag.5)<br />

Modificato da 384R2260 (GU L 208 03.08.1984 pag.1)<br />

Modificato da 185I<br />

Modificato da 385R0231 (GU L 026 31.01.1985 pag.12)<br />

Modificato da 386R1454 (GU L 133 21.05.1986 pag.8)<br />

Modificato da 387R1915 (GU L 183 03.07.1987 pag.7)<br />

Modificato da 387R3994 (GU L 377 31.12.1987 pag.31)<br />

Modificato da 388R1098 (GU L 110 29.04.1988 pag.10)<br />

Modificato da 388R2210 (GU L 197 26.07.1988 pag.1)<br />

Modificato da 389R1225 (GU L 128 11.05.1989 pag.15)<br />

Modificato da 390R3499 (GU L 338 05.12.1990 pag.1)<br />

Modificato da 390R3577 (GU L 353 17.12.1990 pag.23)<br />

Derogato <strong>per</strong> 391R1720 (GU L 162 26.06.1991 pag.27)<br />

Modificato da 391R1720 (GU L 162 26.06.1991 pag.27)<br />

Modificato da 392R0356 (GU L 039 15.02.1992 pag.1)<br />

Modificato da 392R2046 (GU L 215 30.07.1992 pag.1)<br />

Modificato da 393R3179 (GU L 285 20.11.1993 pag.9)<br />

Modificato da 194N


Modificato da 394R3290 (GU L 349 31.12.1994 pag.105)<br />

Attuato da 395R1476 (GU L 145 29.06.1995 pag.35)<br />

Modificato da 396R1581 (GU L 206 16.08.1996 pag.11)<br />

Vedi 398R1638 (GU L 210 28.07.1998 pag.32)<br />

Modificato da 398R1638 (GU L 210 28.07.1998 pag.32)<br />

Modificato da 399R2702 (GU L 327 14.12.1999 pag.7)<br />

Modificato da 300R2826 (GU L 328 23.12.2000 pag.2)<br />

366R0172<br />

Regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5<br />

novembre 1966, che fissa coefficienti di equivalenza<br />

delle varie denominazioni e qualità degli oli d’oliva che<br />

non hanno subito un processo di raffinazione<br />

GU 202 07.11.1966 pag.3481<br />

Modificato da 368R1744 (GU L 268 01.11.1968 pag.54)<br />

Modificato da 372R0992 (GU L 115 17.05.1972 pag.7)<br />

Modificato da 179H<br />

Modificato da 385R3818 (GU L 368 31.12.1985 pag.20)<br />

367R0283<br />

Regolamento n. 283/67/CEE della Commissione, dell’11<br />

luglio 1967, relativo alle modalità di applicazione dell’ammontare<br />

di compensazione applicabile all’importazione<br />

di taluni oli vegetali<br />

GU 151 13.07.1967 pag.5<br />

Modificato da 373R0501 (GU L 049 22.02.1973 pag.18)<br />

367X0518<br />

67/518/CEE: Risoluzione del Consiglio, del 26 luglio 1966,<br />

sull’imputabilità al Fondo europeo agricolo di orientamento<br />

e di garanzia degli aiuti alla produzione di olio di vinaccioli<br />

GU 183 05.08.1967 pag.10<br />

371R1004<br />

Regolamento (CEE) n. 1004/71 della Commissione, del<br />

14 maggio 1971, relativo alla fissazione dei prelievi<br />

applicabili agli oli d’oliva che non hanno subito un processo<br />

di raffinazione<br />

GU L 109 15.05.1971 pag.17<br />

Modificato da 373R0486 (GU L 048 21.02.1973 pag.10)<br />

Modificato da 179H<br />

372R0616<br />

Regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione, del 27<br />

marzo 1972, relativo alle modalità di applicazione delle<br />

restituzioni e dei prelievi all’esportazione di olio d’oliva<br />

GU L 078 31.03.1972 pag.1<br />

Modificato da 375R0142 (GU L 017 22.01.1975 pag.8)<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Modificato da 377R0231 (GU L 031 03.02.1977 pag.14)<br />

Modificato da 377R2962 (GU L 348 30.12.1977 pag.53)<br />

373R0205<br />

Regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25<br />

gennaio 1973, relativo alle comunicazioni tra gli Stati<br />

membri e la Commissione nel settore dei grassi<br />

GU L 023 29.01.1973 pag.15<br />

Modificato da 375R1279 (GU L 131 22.05.1975 pag.11)<br />

Modificato da 377R1003 (GU L 120 13.05.1977 pag.7)<br />

Modificato da 378R3136 (GU L 370 30.12.1978 pag.72)<br />

Modificato da 179H<br />

Modificato da 379R1037 (GU L 130 29.05.1979 pag.20)<br />

Modificato da 385R1633 (GU L 158 18.06.1985 pag.5)<br />

Modificato da 385R3818 (GU L 368 31.12.1985 pag.20)<br />

Modificato da 386R3916 (GU L 364 23.12.1986 pag.39)<br />

Modificato da 387R1058 (GU L 103 15.04.1987 pag.31)<br />

374R0306<br />

Regolamento (CEE) n. 306/74 del Consiglio, del 4 febbraio<br />

1974, relativo alle importazioni di oli d’oliva della Turchia<br />

GU L 034 07.02.1974 pag.11<br />

375R0154<br />

Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio<br />

1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli<br />

Stati membri produttori di olio d’oliva<br />

GU L 019 24.01.1975 pag.1<br />

Modificato da 379R1794 (GU L 206 14.08.1979 pag.3)<br />

Modificato da 380R3453 (GU L 360 31.12.1980 pag.15)<br />

Modificato da 385R3788 (GU L 367 31.12.1985 pag.1)<br />

Derogato <strong>per</strong> 398R1638 (GU L 210 28.07.1998 pag.32)<br />

375R1031<br />

Regolamento (CEE) n. 1031/75 della Commissione, del<br />

17 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto<br />

all’integrazione <strong>per</strong> i semi di cotone<br />

GU L 102 22.04.1975 pag.7<br />

377R2960<br />

Regolamento (CEE) n.2960/77 della Commissione, del<br />

23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell’olio<br />

d’oliva detenuto dagli organismi d’intervento<br />

GU L 348 30.12.1977 pag.46<br />

Modificato da 379R0883 (GU L 111 04.05.1979 pag.16)<br />

Modificato da 380R0914 (GU L 098 16.04.1980 pag.6)<br />

Modificato da 380R2309 (GU L 233 04.09.1980 pag.13)<br />

Modificato da 380R3473 (GU L 363 31.12.1980 pag.49)<br />

Modificato da 382R1852 (GU L 203 10.07.1982 pag.17)<br />

307


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Modificato da 383R2041 (GU L 200 23.07.1983 pag.25)<br />

Modificato da 385R1922 (GU L 180 12.07.1985 pag.26)<br />

Modificato da 385R3818 (GU L 368 31.12.1985 pag.20)<br />

Derogato <strong>per</strong> 399R0561 (GU L 069 16.03.1999 pag.13)<br />

Derogato <strong>per</strong> 399R2712 (GU L 327 21.12.1999 pag.28)<br />

378R1193<br />

Regolamento (CEE) n. 1193/78 della Commissione, del<br />

1ºgiugno 1978, che stabilisce disposizioni quadro <strong>per</strong> i<br />

contratti di vendita di semi di ricino<br />

GU L 146 02.06.1978 pag.12<br />

Modificato da 379R0995 (GU L 125 22.05.1979 pag.6)<br />

378R1562<br />

Regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio, del 29 giugno<br />

1978, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE<br />

relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei<br />

mercati nel settore dei grassi<br />

GU L 185 07.07.1978 pag.1<br />

Modificato da 378R2580 (GU L 309 01.11.1978 pag.13)<br />

378R1853<br />

Regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25<br />

luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle<br />

misure speciali <strong>per</strong> i semi di ricino<br />

GU L 212 02.08.1978 pag.1<br />

378R2580<br />

Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre<br />

1978, che prolunga la campagna di commercializzazione<br />

1977/1978 <strong>per</strong> l’olio d’oliva, prevede misure particolari<br />

in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77<br />

relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<br />

GU L 309 01.11.1978 pag.13<br />

378R2754<br />

Regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23<br />

novembre 1978, relativo all’intervento nel settore dell’olio<br />

d’oliva<br />

GU L 331 28.11.1978 pag.13<br />

Modificato da 390R2203 (GU L 201 31.07.1990 pag.5)<br />

378R3056<br />

Regolamento (CEE) n. 3056/78 della Commissione, del<br />

22 dicembre 1978, che fissa il luogo di transito di frontiera<br />

della Comunità <strong>per</strong> l’olio d’oliva importato<br />

GU L 361 23.12.1978 pag.55<br />

308<br />

378R3130<br />

Regolamento (CEE) n. 3130/78 della Commissione, del<br />

28 dicembre 1978, relativo alla determinazione dei centri<br />

d’intervento <strong>per</strong> l’olio d’oliva<br />

GU L 370 30.12.1978 pag.58<br />

Modificato da 380R3472 (GU L 363 31.12.1980 pag.47)<br />

Modificato da 385R3818 (GU L 368 31.12.1985 pag.20)<br />

Modificato da 388R2806 (GU L 251 10.09.1988 pag.12)<br />

Modificato da 394R1833 (GU L 191 27.07.1994 pag.14)<br />

378R3131<br />

Regolamento (CEE) n. 3131/78 della Commissione, del 28<br />

dicembre 1978, relativo al ricorso alla procedura di gara<br />

<strong>per</strong> la fissazione dei prelievi nel settore dell’olio d’oliva<br />

GU L 370 30.12.1978 pag.60<br />

Modificato da 179H<br />

378R3135<br />

Regolamento (CEE) n. 3135/78 della Commissione, del<br />

28 dicembre 1978, relativo alla fissazione del prelievo <strong>per</strong><br />

le olive e i residui della produzione di olio d’oliva<br />

GU L 370 30.12.1978 pag.70<br />

Modificato da 179H<br />

378R3136<br />

Regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del<br />

28 dicembre 1978, relativo alle modalità d’applicazione<br />

del regime di fissazione mediante gara del prelievo<br />

all’importazione di olio d’oliva<br />

GU L 370 30.12.1978 pag.72<br />

Modificato da 179H<br />

Modificato da 379R0308 (GU L 042 17.02.1979 pag.20)<br />

Modificato da 379R1037 (GU L 130 29.05.1979 pag.20)<br />

Modificato da 380R2308 (GU L 233 04.09.1980 pag.12)<br />

Modificato da 380R3473 (GU L 363 31.12.1980 pag.49)<br />

Modificato da 381R0022 (GU L 002 01.01.1981 pag.14)<br />

Modificato da 384R0134 (GU L 017 20.01.1984 pag.21)<br />

Modificato da 384R0838 (GU L 088 31.03.1984 pag.51)<br />

Modificato da 385R3818 (GU L 368 31.12.1985 pag.20)<br />

379R1963<br />

Regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione, del 6<br />

settembre 1979, che fissa le modalità di applicazione<br />

della restituzione alla produzione <strong>per</strong> gli oli d’oliva<br />

impiegati nella fabbricazione di alcune conserve<br />

GU L 227 07.09.1979 pag.10<br />

Modificato da 379R2829 (GU L 320 15.12.1979 pag.50)<br />

Completato da 380R2940 (GU L 305 14.11.1980 pag.17)


Modificato da 380R2940 (GU L 305 14.11.1980 pag.17)<br />

Modificato da 387R0393 (GU L 040 10.02.1987 pag.9)<br />

Modificato da 389R1458 (GU L 144 27.05.1989 pag.28)<br />

380R2941<br />

Regolamento (CEE) n. 2941/80 della Commissione, del<br />

13 novembre 1980, recante modalità d’applicazione del<br />

regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva<br />

GU L 305 14.11.1980 pag.18<br />

Modificato da 381R1964 (GU L 192 15.07.1981 pag.20)<br />

381R1348<br />

Regolamento (CEE) n. 1348/81 della Commissione, del<br />

20 maggio 1981, relativo alle modalità d’applicazione del<br />

regolamento (CEE) n. 1970/80 del Consiglio, relativo alle<br />

norme generali di applicazione <strong>per</strong> le azioni intese a promuovere<br />

il consumo dell’olio d’oliva nella Comunità<br />

GU L 134 21.05.1981 pag.17<br />

Modificato da 383R0862 (GU L 095 14.04.1983 pag.28)<br />

Modificato da 386R2213 (GU L 193 16.07.1986 pag.7)<br />

381R3137<br />

Regolamento (CEE) n. 3137/81 della Commissione, del<br />

30 ottobre 1981, recante modalità d’applicazione del regime<br />

di aiuto alla produzione di olio d’oliva<br />

GU L 312 31.10.1981 pag.64<br />

Modificato da 382R1727 (GU L 189 01.07.1982 pag.66)<br />

382R1413<br />

Regolamento (CEE) n. 1413/82 del Consiglio, del 18<br />

maggio 1982, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE<br />

relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei<br />

mercati nel settore dei grassi<br />

GU L 162 12.06.1982 pag.6<br />

383R3519<br />

Regolamento (CEE) n. 3519/83 del Consiglio del 12<br />

dicembre 1983 che prevede talune misure <strong>per</strong> gli oli acidi<br />

di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell’olio d’oliva<br />

e dell’olio di sansa d’oliva<br />

GU L 352 15.12.1983 pag.2<br />

384R2261<br />

Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17<br />

luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative<br />

all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori<br />

di olio d’oliva<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

GU L 208 03.08.1984 pag.3<br />

Modificato da 385R3788 (GU L 367 31.12.1985 pag.1)<br />

Modificato da 387R0168 (GU L 021 23.01.1987 pag.8)<br />

Modificato da 388R0892 (GU L 089 06.04.1988 pag.1)<br />

Vedi 390R3500 (GU L 338 05.12.1990 pag.3)<br />

Modificato da 390R3500 (GU L 338 05.12.1990 pag.3)<br />

Modificato da 395R0636 (GU L 067 25.03.1995 pag.1)<br />

Derogato <strong>per</strong> 398R1638 (GU L 210 28.07.1998 pag.32)<br />

Modificato da 398R1639 (GU L 210 28.07.1998 pag.38)<br />

Attuato da 398R2366 (GU L 293 31.10.1998 pag.50)<br />

384R2262<br />

Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio<br />

1984 che prevede misure speciali nel settore dell’olio d’oliva<br />

GU L 208 03.08.1984 pag.11<br />

Modificato da 385R3788 (GU L 367 31.12.1985 pag.1)<br />

Modificato da 388R3880 (GU L 346 15.12.1988 pag.12)<br />

Modificato da 392R0593 (GU L 064 10.03.1992 pag.1)<br />

Modificato da 397R2599 (GU L 351 23.12.1997 pag.17)<br />

Modificato da 399R0150 (GU L 018 23.01.1999 pag.7)<br />

385R0027<br />

Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione del 4<br />

gennaio 1985 recante modalità d’applicazione del regolamento<br />

(CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel<br />

settore dell’olio d’oliva<br />

GU L 004 05.01.1985 pag.5<br />

Modificato da 385R3818 (GU L 368 31.12.1985 pag.20)<br />

Modificato da 392R3602 (GU L 366 15.12.1992 pag.31)<br />

Derogato <strong>per</strong> 398R2366 (GU L 293 31.10.1998 pag.50)<br />

385R3067<br />

Regolamento (CEE) n. 3067/85 del Consiglio del 29 ottobre<br />

1985 che stabilisce i criteri di mobilitazione sul mercato della<br />

Comunità degli oli vegetali destinati all’aiuto alimentare<br />

GU L 290 01.11.1985 pag.96<br />

385R3472<br />

Regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione del<br />

10 dicembre 1985 relativo alle modalità d’acquisto e di<br />

magazzinaggio dell’olio d’oliva da parte degli organismi<br />

d’intervento<br />

GU L 333 11.12.1985 pag.5<br />

Modificato da 388R1859 (GU L 166 01.07.1988 pag.13)<br />

Modificato da 388R3502 (GU L 306 11.11.1988 pag.40)<br />

Modificato da 391R1524 (GU L 142 06.06.1991 pag.24)<br />

Modificato da 392R1686 (GU L 176 30.06.1992 pag.34)<br />

Modificato da 392R2310 (GU L 222 07.08.1992 pag.23)<br />

Modificato da 393R1767 (GU L 162 03.07.1993 pag.6)<br />

309


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Modificato da 394R1509 (GU L 162 30.06.1994 pag.31)<br />

Modificato da 397R1204 (GU L 170 28.06.1997 pag.29)<br />

Modificato da 398R2187 (GU L 275 10.10.1998 pag.29)<br />

387R2048<br />

Regolamento (CEE) n. 2048/87 della Commissione del<br />

10 luglio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione<br />

delle misure speciali <strong>per</strong> l’importazione di olio d’oliva<br />

originario della Tunisia<br />

GU L 192 11.07.1987 pag.20<br />

387R3170<br />

Regolamento (CEE) n. 3170/87 della Commissione del<br />

23 ottobre 1987 che stabilisce le modalità di applicazione<br />

delle misure speciali <strong>per</strong> l’importazione di olio d’oliva<br />

originario della Tunisia<br />

GU L 301 24.10.1987 pag.23<br />

388R0632<br />

Regolamento (CEE) n. 632/88 della Commissione dell’8<br />

marzo 1988 recante soppressione dei dazi doganali applicabili<br />

alle olive da tavola importate nella Comunità nella<br />

sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza<br />

dalla Spagna e dal Portogallo<br />

GU L 063 09.03.1988 pag.7<br />

388R0665<br />

Regolamento (CEE) n. 665/88 della Commissione dell’11<br />

marzo 1988 recante modalità di applicazione <strong>per</strong> l’importazione<br />

di olio d’oliva originario della Tunisia<br />

GU L 069 15.03.1988 pag.17<br />

389R3164<br />

Regolamento (CEE) n. 3164/89 della Commissione, del<br />

23 ottobre 1989, recante modalità d’applicazione delle<br />

misure speciali <strong>per</strong> i semi di canapa<br />

GU L 307 24.10.1989 pag.22<br />

Modificato da 392R3587 (GU L 364 12.12.1992 pag.26)<br />

389R3786<br />

Regolamento (CEE) n. 3786/89 della Commissione, del<br />

15 dicembre 1989, che autorizza il Portogallo a sopprimere<br />

i dazi all’importazione di panelli in provenienza<br />

dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa<br />

doganale comune alle importazioni da paesi terzi<br />

GU L 367 16.12.1989 pag.42<br />

310<br />

390R3500<br />

Regolamento (CEE) n. 3500/90 del Consiglio, del 27<br />

novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n.<br />

2261/84 che stabilisce le norme generali relative all’aiuto<br />

alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio<br />

d’oliva<br />

GU L 338 05.12.1990 pag.3<br />

391R0104<br />

Regolamento (CEE) n. 104/91 della Commissione, del 16<br />

gennaio 1991, relativo all’importazione di olive nella<br />

Comunità<br />

GU L 012 17.01.1991 pag.21<br />

391R1312<br />

Regolamento (CEE) n. 1312/91 della Commissione, del<br />

17 maggio 1991, recante modalità di applicazione del<br />

regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio <strong>per</strong> la fornitura<br />

di olio di girasole alla Romania<br />

GU L 123 18.05.1991 pag.40<br />

391R1720<br />

Regolamento (CEE) n. 1720/91 del Consiglio, del 13 giugno<br />

1991, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE<br />

relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei<br />

mercati nel settore dei grassi<br />

GU L 162 26.06.1991 pag.27<br />

391R2568<br />

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione,<br />

dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli<br />

d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad<br />

essi attinenti<br />

GU L 248 05.09.1991 pag.1<br />

Modificato da 391R3682 (GU L 349 18.12.1991 pag.36)<br />

Modificato da 392R1429 (GU L 150 02.06.1992 pag.17)<br />

Modificato da 392R1683 (GU L 176 30.06.1992 pag.27)<br />

Modificato da 392R3288 (GU L 327 13.11.1992 pag.28)<br />

Modificato da 393R0183 (GU L 022 30.01.1993 pag.58)<br />

Modificato da 394R0177 (GU L 024 29.01.1994 pag.33)<br />

Modificato da 395R0656 (GU L 069 29.03.1995 pag.1)<br />

Modificato da 395R2527 (GU L 258 28.10.1995 pag.49)<br />

Modificato da 397R2472 (GU L 341 12.12.1997 pag.25)<br />

Modificato da 398R0282 (GU L 028 04.02.1998 pag.5)<br />

Modificato da 398R2248 (GU L 282 20.10.1998 pag.55)<br />

Modificato da 399R0379 (GU L 046 20.02.1999 pag.15)<br />

391R3657


Regolamento (CEE) n. 3657/91 della Commissione, del<br />

16 dicembre 1991, che autorizza la Spagna a sospendere<br />

i dazi doganali all’importazione di semi di girasole da<br />

paesi terzi<br />

GU L 348 17.12.1991 pag.38<br />

392R2026<br />

Regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del<br />

22 luglio 1992, recante modalità d’applicazione del regime<br />

specifico di approvvigionamento di olio d’oliva <strong>per</strong><br />

Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento<br />

GU L 207 23.07.1992 pag.18<br />

Modificato da 393R1707 (GU L 159 01.07.1993 pag.75)<br />

Modificato da 393R3019 (GU L 270 30.10.1993 pag.58)<br />

Modificato da 393R3292 (GU L 296 01.12.1993 pag.39)<br />

Modificato da 399R2352 (GU L 282 05.11.1999 pag.3)<br />

Modificato da 300R2353 (GU L 272 25.10.2000 pag.8)<br />

392R2257<br />

Regolamento (CEE) n. 2257/92 della Commissione, del<br />

31 luglio 1992, relativo alle modalità d’applicazione del<br />

regime specifico di approvvigionamento di taluni oli<br />

vegetali <strong>per</strong> Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<br />

GU L 219 04.08.1992 pag.44<br />

Modificato da 395R1820 (GU L 175 27.07.1995 pag.28)<br />

Modificato da 397R2456 (GU L 340 11.12.1997 pag.27)<br />

Modificato da 399R1320 (GU L 157 24.06.1999 pag.24)<br />

Modificato da 300R1343 (GU L 154 27.06.2000 pag.16)<br />

393D0468<br />

93/468/CEE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio<br />

1993, concernente un programma nazionale AIMA<br />

relativo ad aiuti a favore delle organizzazioni di produttori<br />

di olio d’oliva e delle relative unioni (Il testo in lingua<br />

italiana è il solo facente fede)<br />

GU L 218 28.08.1993 pag.53<br />

393R0183<br />

Regolamento (CEE) n. 183/93 della Commissione, del 29<br />

gennaio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n.<br />

2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e<br />

degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti<br />

GU L 022 30.01.1993 pag.58<br />

Modificato da 393R0826 (GU L 087 07.04.1993 pag.6)<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

393R0741<br />

Regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17<br />

marzo 1993, relativo all’applicazione del prezzo comune<br />

d’intervento dell’olio d’oliva in Portogallo<br />

GU L 077 31.03.1993 pag.7<br />

393R2828<br />

Regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione, del<br />

15 ottobre 1993, che stabilisce le modalità comuni di controllo<br />

dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti<br />

importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99<br />

GU L 258 16.10.1993 pag.15<br />

Modificato da 393R3495 (GU L 319 21.12.1993 pag.15)<br />

Modificato da 394R0347 (GU L 044 17.02.1994 pag.19)<br />

Modificato da 394R2206 (GU L 236 10.09.1994 pag.16)<br />

Modificato da 394R3061 (GU L 323 16.12.1994 pag.20)<br />

Modificato da 395R0592 (GU L 060 18.03.1995 pag.1)<br />

393R3405<br />

Regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione, del 13<br />

dicembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione<br />

del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo<br />

alla comunicazione, da parte di taluni Stati membri,<br />

dei prezzi di mercato e delle offerte, nonché alla successiva<br />

valutazione, da parte della Commissione, del prezzo<br />

di riferimento constatato <strong>per</strong> i semi oleosi<br />

GU L 310 14.12.1993 pag.10<br />

393R3498<br />

Regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione, del 20<br />

dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori applicabili<br />

nel settore dell’olio d’oliva<br />

GU L 319 21.12.1993 pag.20<br />

394R2991<br />

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre<br />

1994, che stabilisce norme <strong>per</strong> i grassi da spalmare<br />

GU L 316 09.12.1994 pag.2<br />

Attuato da 397R0577 (GU L 087 02.04.1997 pag.3)<br />

395R1476<br />

Regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28<br />

giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione<br />

del regime dei titoli di importazione nel settore dell’olio<br />

d’oliva<br />

GU L 145 29.06.1995 pag.35<br />

311


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

395R1948<br />

Regolamento (CE) n. 1948/95 della Commissione, del 7<br />

agosto 1995, recante misure particolari d’applicazione del<br />

regolamento (CE) n. 974/95 <strong>per</strong> il settore dell’olio d’oliva<br />

GU L 187 08.08.1995 pag.4<br />

395R2543<br />

Regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30<br />

ottobre 1995, recante modalità particolari d’applicazione<br />

del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio di<br />

oliva<br />

GU L 260 31.10.1995 pag.33<br />

Modificato da 396R2126 (GU L 284 06.11.1996 pag.15)<br />

Modificato da 398R0726 (GU L 100 01.04.1998 pag.46)<br />

Modificato da 300R2731 (GU L 316 15.12.2000 pag.42)<br />

396R1888<br />

Regolamento (CE) n. 1888/96 della Commissione del 30<br />

settembre 1996 che fissa, <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1995/96, la produzione stimata di olio d’oliva<br />

e l’importo dell’aiuto unitario alla produzione che può<br />

essere anticipato<br />

GU L 249 01.10.1996 pag.27<br />

396R2132<br />

Regolamento (CE) n. 2132/96 della Commissione del 6<br />

novembre 1996 che stabilisce, <strong>per</strong> il 1997, le misure intese<br />

al miglioramento della qualità della produzione di olio<br />

d’oliva<br />

GU L 285 07.11.1996 pag.9<br />

397R0028<br />

Regolamento (CE) n. 28/97 della Commissione del 9 gennaio<br />

1997 che stabilisce le modalità di applicazione delle<br />

misure specifiche <strong>per</strong> l’approvvigionamento dei dipartimenti<br />

francesi d’oltremare <strong>per</strong> quanto riguarda alcuni oli<br />

vegetali destinati all’industria di trasformazione e che<br />

definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento<br />

GU L 006 10.01.1997 pag.15<br />

Modificato da 398R0096 (GU L 009 15.01.1998 pag.29)<br />

Modificato da 399R2681 (GU L 326 18.12.1999 pag.18)<br />

Modificato da 300R2359 (GU L 272 25.10.2000 pag.17)<br />

Derogato <strong>per</strong> 301R0127 (GU L 022 24.01.2001 pag.7)<br />

Modificato da 301R0127 (GU L 022 24.01.2001 pag.7)<br />

397R0577<br />

Regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione del 1°<br />

312<br />

aprile 1997 recante talune modalità di applicazione del<br />

regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce<br />

norme <strong>per</strong> i grassi da spalmare e del regolamento (CEE)<br />

n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della<br />

denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari<br />

all’atto della loro commercializzazione<br />

GU L 087 02.04.1997 pag.3<br />

Modificato da 397R1278 (GU L 175 03.07.1997 pag.6)<br />

Modificato da 397R2181 (GU L 299 04.11.1997 pag.1)<br />

Modificato da 398R0623 (GU L 085 20.03.1998 pag.3)<br />

Modificato da 398R1298 (GU L 180 24.06.1998 pag.5)<br />

Modificato da 398R2521 (GU L 315 25.11.1998 pag.12)<br />

Modificato da 399R0568 (GU L 070 17.03.1999 pag.11)<br />

397R1478<br />

Regolamento (CE) n. 1478/97 della Commissione del 28<br />

luglio 1997 che determina <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1995/1996 la produzione effettiva di olio<br />

d’oliva e l’importo dell’aiuto unitario alla produzione<br />

GU L 200 29.07.1997 pag.39<br />

397R1979<br />

Regolamento (CE) n. 1979/97 della Commissione del 10<br />

ottobre 1997 che fissa, <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1996/97, la produzione stimata di olio d’oliva e<br />

l’importo dell’aiuto unitario alla produzione che può<br />

essere anticipato<br />

GU L 278 11.10.1997 pag.12<br />

397R2005<br />

Regolamento (CE) n. 2005/97 del Consiglio del 9 ottobre<br />

1997 che stabilisce talune norme di applicazione <strong>per</strong> il<br />

regime speciale all’importazione di olio d’oliva originario<br />

dell’Algeria<br />

GU L 284 16.10.1997 pag.11<br />

397R2006<br />

Regolamento (CE) n. 2006/97 del Consiglio del 9 ottobre<br />

1997 che stabilisce talune norme di applicazione <strong>per</strong> il<br />

regime speciale all’importazione di olio d’oliva originario<br />

del Marocco<br />

GU L 284 16.10.1997 pag.13<br />

Sospeso da 300R0593 (GU L 071 18.03.2000 pag.10)<br />

397R2007<br />

Regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio del 9 ottobre<br />

1997 che stabilisce talune norme di applicazione <strong>per</strong> il<br />

regime speciale all’importazione di olio d’oliva originario<br />

del Libano


GU L 284 16.10.1997 pag.15<br />

397R2008<br />

Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre<br />

1997 che stabilisce talune norme di applicazione <strong>per</strong> il<br />

regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni<br />

altri prodotti agricoli originari della Turchia<br />

GU L 284 16.10.1997 pag.17<br />

Modificato da 398R0846 (GU L 120 23.04.1998<br />

pag.13)<br />

397R2138<br />

Regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione del 30<br />

ottobre 1997 che stabilisce la delimitazione delle zone<br />

omogenee di produzione di olio d’oliva<br />

GU L 297 31.10.1997 pag.3<br />

Modificato da 398R2075 (GU L 265 30.09.1998 pag.10)<br />

Modificato da 300R2224 (GU L 253 07.10.2000 pag.16)<br />

Modificato da 300R2461 (GU L 283 09.11.2000 pag.14)<br />

398R0148<br />

Regolamento (CE) n. 148/98 della Commissione del 22<br />

gennaio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento<br />

(CE) n. 2005/97 che stabilisce talune norme di<br />

applicazione <strong>per</strong> il regime speciale all’importazione di<br />

olio d’oliva originario dell’Algeria<br />

GU L 018 23.01.1998 pag.3<br />

398R0149<br />

Regolamento (CE) n. 149/98 della Commissione del 22<br />

gennaio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento<br />

(CE) n. 2007/97 che stabilisce talune norme di<br />

applicazione <strong>per</strong> il regime speciale all’importazione di<br />

olio d’oliva originario del Libano<br />

GU L 018 23.01.1998 pag.4<br />

398R0152<br />

Regolamento (CE) n. 152/98 della Commissione del 22<br />

gennaio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento<br />

(CE) n. 2006/97 che stabilisce talune norme di<br />

applicazione <strong>per</strong> il regime speciale all’importazione di<br />

olio d’oliva originario del Marocco<br />

GU L 018 23.01.1998 pag.7<br />

398R0846<br />

Regolamento (CE) n. 846/98 della Commissione del 22<br />

aprile 1998 recante adattamento del regolamento (CE) n.<br />

2008/97 del Consiglio e abrogazione del regolamento<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

(CE) n. 151/98<br />

GU L 120 23.04.1998 pag.13<br />

398R0953<br />

Regolamento (CE) n. 953/98 della Commissione del 6<br />

maggio 1998 recante modalità di applicazione <strong>per</strong> l’importazione<br />

di olio d’oliva originario della Tunisia<br />

GU L 133 07.05.1998 pag.8<br />

398R1483<br />

Regolamento (CE) n. 1483/98 della Commissione del 10<br />

luglio 1998 che determina <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1996/1997 la produzione effettiva di olio<br />

d’oliva e l’importo dell’aiuto unitario alla produzione<br />

GU L 195 11.07.1998 pag.16<br />

398R1638<br />

Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio<br />

1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo<br />

all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati<br />

nel settore dei grassi<br />

GU L 210 28.07.1998 pag.32<br />

Attuato da 398R2366 (GU L 293 31.10.1998 pag.50)<br />

398R2095<br />

Regolamento (CE) n. 2095/98 della Commissione del 30<br />

settembre 1998 che fissa, <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1997/98, la produzione stimata di olio d’oliva<br />

e l’importo dell’aiuto unitario alla produzione che può<br />

essere anticipato<br />

GU L 266 01.10.1998 pag.62<br />

398R2366<br />

Regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30<br />

ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime<br />

di aiuto alla produzione di olio di oliva <strong>per</strong> le campagne<br />

di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01<br />

GU L 293 31.10.1998 pag.50<br />

Modificato da 399R1273 (GU L 151 18.06.1999 pag.12)<br />

Modificato da 300R2428 (GU L 279 01.11.2000 pag.21)<br />

398R2367<br />

Regolamento (CE) n. 2367/98 della Commissione del 30<br />

ottobre 1998 che istituisce misure transitorie nel settore<br />

dell’olio d’oliva in vista dell’applicazione del regime pre-<br />

313


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

visto <strong>per</strong> le campagne di commercializzazione dal<br />

1998/99 al 2000/01<br />

GU L 293 31.10.1998 pag.64<br />

398R2640<br />

Regolamento (CE) n. 2640/98 della Commissione del 9<br />

dicembre 1998 recante modalità di applicazione <strong>per</strong> l’importazione<br />

di olio d’oliva originario della Tunisia<br />

GU L 335 10.12.1998 pag.8<br />

398R2768<br />

Regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione del 21<br />

dicembre 1998 relativo al regime di aiuto all’ammasso<br />

privato di olio d’oliva<br />

GU L 346 22.12.1998 pag.14<br />

398R2815<br />

Regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22<br />

dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell’olio<br />

d’oliva<br />

GU L 349 24.12.1998 pag.56<br />

Modificato da 399R0640 (GU L 082 26.03.1999 pag.8)<br />

399D0564<br />

1999/564/CE: Decisione della Commissione, del 28<br />

luglio 1999, concernente la concessione di un aiuto alla<br />

produzione di olive da tavola in Portogallo [notificata con<br />

il numero C(1999) 2462] (Il testo in lingua portoghese è<br />

il solo facente fede)<br />

GU L 213 13.08.1999 pag.25<br />

399D0565<br />

99/565/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio<br />

1999, concernente la concessione di un aiuto alla produzione<br />

di olive da tavola in Grecia [notificata con il numero<br />

C(1999) 2465] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)<br />

GU L 213 13.08.1999 pag.29<br />

399R0528<br />

Regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione del 10<br />

marzo 1999 recante misure intese a migliorare la qualità<br />

della produzione oleicola<br />

GU L 062 11.03.1999 pag.8<br />

314<br />

Derogato <strong>per</strong> 300R0644 (GU L 078 29.03.2000 pag.6)<br />

399R0561<br />

Regolamento (CE) n. 561/1999 della Commissione del 15<br />

marzo 1999 relativo all’a<strong>per</strong>tura di una gara <strong>per</strong>manente<br />

<strong>per</strong> la vendita dell’olio d’oliva detenuto dall’organismo<br />

d’intervento spagnolo<br />

GU L 069 16.03.1999 pag.13<br />

399R1251<br />

Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17<br />

maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore<br />

dei coltivatori di taluni seminativi<br />

GU L 160 26.06.1999 pag.1<br />

Derogato <strong>per</strong> 399R2316 (GU L 280 30.10.1999 pag.43)<br />

Modificato da 399R2704 (GU L 327 21.12.1999 pag.12)<br />

Modificato da 300R1672 (GU L 193 29.07.2000 pag.13)<br />

399R1542<br />

Regolamento (CE) n. 1542/1999 della Commissione, del<br />

14 luglio 1999, che determina, <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1997/98, la produzione effettiva di olio<br />

d’oliva e l’importo dell’aiuto unitario alla produzione<br />

GU L 180 15.07.1999 pag.4<br />

399R2181<br />

Regolamento (CE) n. 2181/1999 della Commissione, del<br />

14 ottobre 1999, che fissa, <strong>per</strong> la campagna di commercializzazione<br />

1998/1999, la produzione stimata di olio<br />

d’oliva e l’importo dell’aiuto unitario alla produzione che<br />

può essere anticipato<br />

GU L 267 15.10.1999 pag.19<br />

399R2461<br />

Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del<br />

19 novembre 1999, recante modalità d’applicazione del<br />

regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio <strong>per</strong> quanto<br />

riguarda l’uso di su<strong>per</strong>fici ritirate dalla produzione allo<br />

scopo di ottenere materie prime <strong>per</strong> la fabbricazione,<br />

nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo<br />

al consumo umano o animale<br />

GU L 299 20.11.1999 pag.16<br />

Modificato da 300R0827 (GU L 101 26.04.2000 pag.21)<br />

Modificato da 300R2555 (GU L 292 21.11.2000 pag.18)<br />

399R2712<br />

Regolamento (CE) n. 2712/1999 della Commissione, del


20 dicembre 1999, relativo all’a<strong>per</strong>tura di una gara <strong>per</strong>manente<br />

<strong>per</strong> la vendita dell’olio d’oliva detenuto dagli<br />

organismi d’intervento spagnolo e greco<br />

GU L 327 21.12.1999 pag.28<br />

399R2798<br />

Regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17<br />

dicembre 1999, che stabilisce le norme generali <strong>per</strong> l’importazione<br />

di olio d’oliva originario della Tunisia <strong>per</strong> il<br />

<strong>per</strong>iodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000<br />

e abroga il regolamento (CE) n. 906/98<br />

GU L 340 31.12.1999 pag.1<br />

Derogato <strong>per</strong> 300R0251 (GU L 026 02.02.2000 pag.8)<br />

300D0227<br />

2000/227/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo<br />

2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione<br />

di olive da tavola in Italia [notificata con il numero C(2000)<br />

599] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)<br />

GU L 071 18.03.2000 pag.28<br />

Modificato da 300D0499 (GU L 200 08.08.2000 pag.58)<br />

300D0274<br />

2000/274/CE: Decisione della Commissione, del 27<br />

marzo 2000, recante approvazione del programma concernente<br />

nuovi impianti di olivi in Grecia [notificata con<br />

il numero C(2000) 825] (Il testo in lingua greca è il solo<br />

facente fede)<br />

GU L 086 07.04.2000 pag.20<br />

300D0406<br />

2000/406/CE: Decisione della Commissione, del 9 giugno<br />

2000, recante approvazione del programma concernente<br />

nuovi impianti di olivi in Portogallo [notificata con<br />

il numero C(2000) 1576] (Il testo in lingua portoghese è<br />

il solo facente fede)<br />

GU L 154 27.06.2000 pag.33<br />

300D0498<br />

2000/498/CE: Decisione della Commissione, del 24<br />

luglio 2000, concernente la concessione di un aiuto alla<br />

produzione di olive da tavola in Francia [notificata con il<br />

numero C(2000) 2198] (Il testo in lingua francese è il solo<br />

facente fede)<br />

GU L 200 08.08.2000 pag.54<br />

CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

300D0500<br />

2000/500/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio<br />

2000, che autorizza l’immissione sul mercato di «margarine<br />

spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo» in qualità<br />

di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi del<br />

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2121]<br />

GU L 200 08.08.2000 pag.59<br />

300R0251<br />

Regolamento (CE) n. 251/2000 della Commissione, del<br />

1° febbraio 2000, recante modalità di applicazione <strong>per</strong><br />

l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia<br />

GU L 026 02.02.2000 pag.8<br />

300R0644<br />

Regolamento (CE) n. 644/2000 della Commissione, del 28<br />

marzo 2000, che fissa i massimali di finanziamento delle<br />

azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola<br />

<strong>per</strong> il ciclo di produzione 2000/2001 e che deroga all’articolo<br />

3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999<br />

GU L 078 29.03.2000 pag.6<br />

300R1673<br />

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27<br />

luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati<br />

nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione<br />

di fibre<br />

GU L 193 29.07.2000 pag.16<br />

300R2428<br />

Regolamento (CE) n. 2428/2000 della Commissione, del<br />

31 ottobre 2000, che deroga, <strong>per</strong> il Portogallo, all’articolo<br />

1, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento<br />

(CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione<br />

del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva <strong>per</strong><br />

la campagna di commercializzazione 2000/2001<br />

GU L 279 01.11.2000 pag.21<br />

300Y0727(01)<br />

Relazione speciale n. 11/2000 sul regime di sostegno <strong>per</strong><br />

l’olio d’oliva, corredata delle risposte della Commissione<br />

GU C 215 27.07.2000 pag.1<br />

301R0312<br />

Regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del<br />

15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d’applicazione<br />

<strong>per</strong> l’importazione di olio d’oliva originario della<br />

315


CORSO PER TECNICI DEGUSTATORI D’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA<br />

Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti<br />

(CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000<br />

GU L 046 16.02.2001 pag.3<br />

301R0327<br />

Regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del<br />

16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti<br />

di ammasso privato di olio d’oliva e reca a<strong>per</strong>tura di<br />

una gara di durata limitata <strong>per</strong> i relativi aiuti<br />

GU L 048 17.02.2001 pag.9<br />

Fornito da CELEX in: 26/02/2001<br />

316


Indice


P.O.M. Misura 2 - Ruolo dei servizi allo sviluppo della <strong>Regione</strong> Sicilia nell’ambito<br />

dei progetti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 1 - Giusy Salvo. L’olivo ed il suo olio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 2 - Roberto Sangiacomo. Attivazione ed analisi sensoriale; fisiologia<br />

dell’assaggio; la classificazione scalare; evoluzione della scheda di valutazione<br />

<strong>per</strong> l’analisi organolettica; la salubrità dell’extravergine d’oliva nella alimentazione<br />

zonale mediterranea; l’uso dell’extravergine a freddo ed in cottura<br />

nelle preparazioni alimentari; storia dei metodi di cottura; quale extravergine<br />

usare <strong>per</strong> opzione zonale o nell’adattamento delle dinamiche di frangitura<br />

alla risposta organolettica; bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 3 - Denominazioni e terminologia relativa agli olii d’oliva . . . . . . . . . .<br />

Cap. 4 - Articolo 3 della l. 313 del 03/08/1998 - elenco nazionale . . . . . . . . .<br />

Cap. 5 - Circolare 5 del 18/06/99, protocollo n° 61903 “corsi <strong>per</strong> assaggiatori<br />

d’olio” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 6 - R. CEE 2518/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 7 - R. CEE 528/99 - miglioramento della qualità e modifiche successive-R0644<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 8 - G. Montedoro. Tradizione ed innovazione in olivicoltura . . . . . . . . .<br />

Cap. 9 - F. Sinesio. Applicazioni e metodi di analisi sensoriale . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 10 - Mario Solinas. Principi di analisi sensoriale applicati agli olii vergini<br />

d’oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 11 - Angela Carlucci. Analisi sensoriale dei prodotti alimentari . . . . . . .<br />

Cap. 12 - Schema dei pregi e dei difetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 13 - C.O.I. Metodo proposto <strong>per</strong> la valutazione organolettica dell’olio<br />

d’oliva vergine (t.20 n° 15, 13, 14, e conferma del n° 4, 5, 6) . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 14 - C.O.I. Norma commerciale applicabile all’olio di oliva e di sansa e<br />

di oliva (ris. del 3/79-iv/25-11-98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 15 - C.O.I. Norma commerciale applicabile all’olio di oliva e di sansa e<br />

di oliva (COI/T.15/NC N° 2/REV.7, 20/11/1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 16 - L. n° 169 del 5 febbraio 1992: certificazione delle D.O.P. nell’ambito<br />

degli enti pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 17 - R. CEE n° 2081/92 del consiglio del 14/07/92 su I.G.P. e D.O.P. . .<br />

Cap. 18 - R. CEE 2568 dell’11/07/1991; allegato XII - valutazione organolettica<br />

dell’olio di oliva vergine, vocabolario e procedura <strong>per</strong> la sceltadei candidati<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 19 - Progetto P.O.M. BO2. Riduzione del costo di produzione, miglioramento<br />

della qualità e tutela dell’ambiente nella filiera olivicola-olearia . . . . .<br />

Cap. 20 - Leggi, regolamenti e decreti in materia olivicola . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Cap. 21 - Indice consultabile su internet delle leggi, regolamenti, ordinanze e<br />

delibere relative all’olio d’oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Pag. 5<br />

” 7<br />

” 9<br />

” 25<br />

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” 63<br />

” 67<br />

” 73<br />

” 79<br />

” 85<br />

” 99<br />

” 117<br />

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” 147<br />

” 151<br />

” 167<br />

” 175<br />

” 189<br />

” 207<br />

” 217<br />

” 273<br />

” 297<br />

” 303


Finito di stampare<br />

nel mese di Aprile 2001<br />

dalle GRAFICHE CAMPO<br />

Via Licurgo, 151 - Alcamo

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