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Relazione annuale e questioni giuridiche - Consiglio Ordine ...

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cagionarlo), nonché tutti quegli atti “di disprezzo, di scherno, di vilipendio e di<br />

asservimento, che comportano durevole sofferenza morale” (Cass. pen., V sez., 01.10.83, n.<br />

7787).<br />

Il legislatore, dunque, nella redazione della norma contenuta nell’art. 572 c.p., ha<br />

mostrato di voler fornire una tutela estesa e ad ampio raggio del bene giuridico in<br />

essa protetto, prevedendo una fattispecie causale pura o a forma libera che<br />

contempla qualsiasi tipo di maltrattamento, sia fisico sia psicologico (Giancalone, I<br />

maltrattamenti in famiglia, in www.altalex.it).<br />

Sotto il profilo soggettivo, ossia della volontà da parte dell’autore del reato di porre<br />

in essere i comportamenti vessatori, invece, non si richiede una particolare<br />

intenzione di sottoporre l’altro soggetto in modo continuo ed abituale ad una serie<br />

di sofferenze fisiche e morali; basta che chi agisce abbia la “consapevolezza” di<br />

persistere in un’attività prevaricatoria, già posta in essere altre volte. L’eventuale<br />

stato di ubriachezza o assunzione di sostanze stupefacenti non potrà certo<br />

rappresentare una scriminante, qualora l’autore deliberatamente si sia posto nelle<br />

condizioni di “incoscienza” e di difficoltà di gestione delle proprie azioni e reazioni.<br />

Conseguentemente, in tal modo potrà risultare aggravata solo la sua posizione<br />

processuale (Sartirana, Maltrattamenti anche al di fuori della “famiglia” ed anche senza<br />

lesioni, Rivista Ventiquattrore, in www.ilsole24ore.it).<br />

Come si vede, la norma si presta ad un’interpretazione assai estesa, tanto da<br />

abbracciare numerose tipologie di legami tra “maltrattante” ed il “maltrattato”,<br />

nonché un’ampia gamma di comportamenti attraverso i quali viene posto in essere<br />

il “maltrattamento”.<br />

Tuttavia, ciò che rileva ai fini dell’antigiuridicità penale dei singoli atti vessatori è<br />

che essi siano uniti tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo) quanto<br />

dalla coscienza e volontà (elemento soggettivo) di porre in essere tali atti (Cass. pen.,<br />

VI sez., 13.03.87, n. 3032).<br />

E’ da escludere, perciò, che sporadici episodi di violenza, del tutto occasionali,<br />

possano integrare il reato in esame.<br />

Fatti episodici, infatti, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non<br />

riconducibili nell’ ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origini da<br />

situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti<br />

interpersonali, “conservano, se ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti<br />

contro la persona(ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall’ordinamento<br />

giuridico.<br />

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