corso coordinatori - ponteggi
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D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo II – Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname Articolo 127 - Ponti a sbalzo 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. Articolo 128 – Sottoponti 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
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D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo II – Sezione IV<br />
Ponteggi e impalcature in legname<br />
Articolo 127 - Ponti a sbalzo<br />
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali,<br />
possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a<br />
idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.<br />
Articolo 128 – Sottoponti<br />
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,<br />
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.<br />
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le<br />
torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di<br />
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.