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indagine conoscitiva - Corriere delle comunicazioni

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Tabella 4.11 – Evoluzione della concentrazione in Italia sulla pubblicità televisione nazionale<br />

Indici di concentrazione 2003 2009 2010 2011<br />

CR1 (Quota di mercato del primo operatore) 64,7% 62,7% 61,9% 62,3%<br />

CR2 (Quota di mercato dei primi due operatori) 93,2% 87,7% 85,9% 85,9%<br />

HHI – Herfindahl Hirschman Index 5.014 4.611 4.471 4.503<br />

Fonte: Agcm (per il 2003) e elaborazioni Agcom su dati aziendali (per 2009 e 2010)<br />

Tale situazione limita fortemente le nuove concessionarie di pubblicità, o comunque quelle di<br />

minori dimensioni, che sono costrette a corrispondere premi di fine anno proporzionalmente<br />

maggiori rispetto alla dimensione del loro fatturato anche al fine di riconoscere il maggiore livello<br />

di servizio che il centro media offre loro. Allo stesso modo, risulta idonea a frenare lo sviluppo, già<br />

limitato, del settore pubblicitario nazionale, scoraggiando gli investimenti anche da parte degli<br />

inserzionisti, in particolare di quelli che subiscono maggiormente il potere di mercato dei centri<br />

media 206 .<br />

Si aggiunga che, come è stato evidenziato anche dai soggetti auditi nel corso dell’<strong>indagine</strong>, i clienti<br />

con minore capacità di spesa subiscono un pregiudizio dalla presenza di opacità nelle relazioni<br />

contrattuali che caratterizzano i rapporti fra concessionarie e centri media, in particolare nella<br />

televisione commerciale 207 .<br />

Per quanto riguarda i rapporti di natura commerciale, è stata evidenziata un’ulteriore dinamica, che<br />

riguarda le concessionarie che hanno più mezzi e/o più canali, la quale prevede un bundle di<br />

prodotti che comprendono spazi di elevato valore insieme a spazi meno pregiati. Teoricamente, tale<br />

dinamica, in particolare qualora attuata da una concessionaria munita di potere di mercato, appare<br />

suscettibile di creare <strong>delle</strong> distorsioni nel mercato, in quanto l’inserzionista che acquista gli spazi<br />

pubblicitari sarebbe costretto, al fine di acquisire quelli più appetibili, ad acquistare anche gli spazi<br />

meno pregiati. Peraltro, in ragione della posizione di forza della concessionaria, la capacità<br />

dell’inserzionista di cambiare concessionaria sarebbe ridotta e non garantirebbe la disponibilità di<br />

spazi pubblicitari di pari valore 208 .<br />

In proposito, va evidenziato che, anche se l’<strong>indagine</strong> non è stata finalizzata alla specifica analisi di<br />

tali problematiche, sono emersi elementi suscettibili di approfondimento. In particolare è stato<br />

rilevato come “con riferimento al settore televisivo nazionale, l’acquisto per GRP in libera (il<br />

singolo spazio pubblicitario desiderato) è molto ridotta, mentre in mercati più evoluti, come in UK,<br />

è normale fare cherry picking” […] “evidenzia come le modalità di vendita dipendano dal mezzo.<br />

Nella televisione, soprattutto per le concessionarie più forti, è molto rara, se non inesistente, la<br />

possibilità per il cliente di fare cherry-keeping, ossia di acquistare l’inserzione voluta (ad esempio<br />

206 Cfr. IC23, cit., pp. 35 e ss.<br />

207 Cfr. verbale di audizione di FCP, cit.<br />

208 Riguardo le pratiche di bundling, va comunque rilevato che, in diritto antitrust, si ritiene che tali pratiche siano<br />

realmente passibili di creare problemi concorrenziali in presenza di determinate condizioni concomitanti e, comunque,<br />

qualora poste in essere da un’impresa in posizione dominante. Nel dicembre 2011, anche l’OFCOM ha emanato una<br />

decisione avente ad oggetto il mercato britannico della raccolta pubblicitaria televisiva (“Competition issues in the UK<br />

television advertising trading mechanism”), nella quale ha indagato, fra l’altro, la possibile portata anticompetitiva <strong>delle</strong><br />

pratiche di bundling di spazi pubblicitari. In tale sede, l’OFCOM, oltre ad aver rilevato come la consultazione pubblica<br />

in merito a tale questione non abbia mostrato la presenza di problematiche particolari, ha evidenziato l’esistenza di altre<br />

alternative per gli inserzionisti, oltre all’esistenza di possibili benefici connessi al bundling in termini di riduzione dei<br />

costi di transazione connessi all’acquisto degli spazi pubblicitari. In conclusione, l’OFCOM ha ritenuto che, sebbene la<br />

pratica del bundling, qualora posta in essere da un’impresa dotata di potere di mercato, sia suscettibile di creare<br />

soverchie problematiche di tipo concorrenziale e di comportare maggiori oneri economici per gli inserzionisti<br />

pubblicitari, dall’<strong>indagine</strong> effettuata non è risultata nel Regno Unito nessuna evidenza in tal senso.<br />

Allegato A alla Delibera n. 551/12/CONS 138

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