Sent. n. 2/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...
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ha pronunciato la presente<br />
<strong>Sent</strong>. n. 2/<strong>2012</strong><br />
R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
<strong>IN</strong> <strong>NOME</strong> <strong>DEL</strong> <strong>POPOLO</strong> ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2010, proposto da:<br />
Sergio Pistis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea De Cesaris e Giulio Caselli, con domicilio<br />
eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Montebello 76;<br />
contro<br />
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna<br />
Cruciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze,<br />
lungarno A. Vespucci 20;<br />
nei confronti di<br />
E.P.G. S.p.A.;<br />
per l'annullamento,<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />
dell’ordinanza dirigenziale n. 734 del 14.9.2010, recante la dichiarazione di decadenza del<br />
ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. n. 3082 posto in Grosseto, Via Statonia n. 35.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le<br />
parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
Con ricorso notificato il 15 novembre e depositato il 2 dicembre 2010, Sergio Pistis, assegnatario<br />
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Grosseto, alla via Statonia 35, proponeva<br />
impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, mediante il quale il Comune di Grosseto<br />
l’aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione per aver superato il limite reddituale stabilito a norma<br />
dell’art. 36 della legge regionale n. 96/96. Il Pistis, affidate le proprie doglianze a due motivi in<br />
diritto, intimava dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente e concludeva per<br />
l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia.<br />
Costituitosi in giudizio il Comune di Grosseto, che resisteva alle domande avversarie, con<br />
ordinanza del 22 – 23 dicembre 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.<br />
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6<br />
dicembre 2011, preceduta dal deposito di memoria difensiva ad opera del solo Comune.<br />
DIRITTO
La controversia ha per oggetto la domanda di annullamento proposta dal ricorrente Sergio Pistis nei<br />
confronti del provvedimento in data 14 settembre 2010, con cui il Comune di Grosseto ne ha<br />
dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. sito alla via Statonia 35. A<br />
fondamento della declaratoria assunta dal Comune resistente, la circostanza che il reddito<br />
dell’assegnatario avrebbe superato, per due anni consecutivi, il limite massimo stabilito dall’art. 36<br />
della legge regionale n. 96/96 (“Disciplina per l' assegnazione, gestione e determinazione del<br />
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”).<br />
In via pregiudiziale, il Comune di Grosseto eccepisce il difetto di giurisdizione del tribunale adito,<br />
richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di decadenza si<br />
collocherebbe nella fase paritetica del rapporto derivante dall’assegnazione di alloggio di edilizia<br />
residenziale pubblica, fase caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo del privato assegnatario a<br />
fronte dell’esercizio di potestà esclusivamente privatistiche da parte dell’amministrazione. Pur non<br />
disconoscendosi l’autorevolezza dei precedenti invocati, ritiene il collegio che la giurisdizione del<br />
giudice amministrativo in materia debba essere ribadita sulla scorta del parimenti autorevole<br />
indirizzo, che, facendo leva sull’art. 5 della legge n. 1034/71 (oggi, l’art. 133 co. 1 lett. b) cod. proc.<br />
amm.), riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie<br />
relative ai provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale<br />
pubblica, in quanto attinenti a rapporti di concessione di beni, salvi i casi espressamente indicati<br />
dalla norma (indennità, canoni ed altri corrispettivi) ed anche se involgenti diritti soggettivi (Cons.<br />
Stato, A.P. 5 settembre 1995, n. 28), senza che tale conclusione risulti scalfita dalla nota sentenza<br />
della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n.<br />
3409).<br />
La difesa resistente eccepisce, ancora, la mancata integrità del contraddittorio, per non essere stata<br />
evocata in giudizio la EPG S.p.a., ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà<br />
del Comune di Grosseto. In senso contrario, è tuttavia sufficiente osservare come la segnalazione<br />
del febbraio 2010, indirizzata da EPG S.p.a. al Comune, abbia valore di mera sollecitazione non<br />
vincolante e, perciò, priva di qualsivoglia diretta lesività nei confronti dell’interessato:<br />
correttamente, dunque, il gravame è stato rivolto dal ricorrente contro i soli atti del procedimento di<br />
decadenza, che il contenuto di quella segnalazione hanno recepito e fatto proprio, rendendosi così<br />
non necessaria la partecipazione al giudizio dell’ente gestore.<br />
Nel merito, con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei termini stabiliti dalla citata<br />
legge regionale n. 96/96 per la conclusione del procedimento di decadenza, ed, in particolare, del<br />
termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento decadenziale, decorrente dalla scadenza<br />
del termine concesso all’assegnatario per la produzione di osservazioni scritte e documenti.<br />
La censura è infondata. In difetto di espressa previsione normativa, al termine di durata del<br />
procedimento di decadenza, stabilito dall’art. 35 co. 3 l.r. n. 96/96 mediante implicito rinvio al<br />
precedente art. 33, non può infatti ascriversi carattere perentorio: il suo inutile decorso non<br />
consuma, pertanto, il potere dell’amministrazione di provvedere, come del resto già più volte<br />
affermato dalla Sezione (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 marzo 2009, n. 444).<br />
Con il secondo motivo, il Pistis sostiene che il (modesto) superamento biennale dei limiti di reddito,<br />
contestatogli dal Comune di Grosseto, sarebbe dipeso da una situazione del tutto occasionale e<br />
indipendente dalla sua volontà, vale a dire dalla percezione di compensi per lavoro straordinario. In<br />
considerazione di ciò, l’amministrazione – resa edotta della circostanza, e del fatto che<br />
l’assegnatario, frattanto, aveva cessato l’attività lavorativa e percepiva il trattamento pensionistico<br />
di anzianità – avrebbe potuto e dovuto, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, esimersi dalla<br />
pronuncia del provvedimento decadenziale; in ogni caso, quest’ultimo avrebbe dovuto recare<br />
adeguata esposizione delle ragioni che ad avviso del Comune ne imponevano l’adozione,<br />
nonostante l’occasionalità dello scostamento dell’assegnatario dai parametri di legge.<br />
Il motivo è fondato.
L’art. 36 della legge regionale toscana n. 96/96 stabilisce che il Sindaco –rectius: il dirigente, a<br />
decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/00 – del Comune territorialmente<br />
competente “potrà pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell'alloggio” di edilizia<br />
residenziale pubblica qualora il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare sia<br />
superiore, per due anni consecutivi, a quello di cui alla lettera f) della Tabella A allegata alla stessa<br />
legge, aumentato del 75%. La norma, peraltro, ai fini della pronuncia di decadenza richiede che<br />
venga altresì condotta una valutazione della condizione soggettiva del nucleo familiare e della<br />
situazione abitativa presente sul territorio, nonché il previo confronto con i rappresentanti delle<br />
organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.<br />
Come già osservato in sede cautelare, tale ipotesi di decadenza presenta, in effetti, un carattere<br />
eminentemente discrezionale, ricavabile non solo e non tanto dal tenore letterale delle espressioni<br />
utilizzate dal legislatore regionale (il Sindaco “potrà pronunciare la decadenza”), quanto dalla<br />
lettura sistematica della disposizione, la quale implica il ricorso a una serie di valutazioni dal<br />
risultato per definizione variabile, così come variabile è l’esito del preventivo confronto con le<br />
organizzazioni degli assegnatari. In altri termini, il fatto che la dichiarazione di decadenza sia stata<br />
condizionata, da parte del legislatore, a presupposti non rigidamente predeterminati chiarisce anche,<br />
al di là di ogni ragionevole dubbio, il contenuto dei poteri riconosciuti all’amministrazione<br />
procedente, consentendo di escluderne la natura vincolata.<br />
Di contro, l’amministrazione resistente nella specie ha del tutto trascurato di estendere il proprio<br />
esame, in primo luogo, alla condizione soggettiva del nucleo familiare dell’assegnatario, ed in<br />
particolare a quelle circostanze, pur allegate all’interno del procedimento amministrativo, che<br />
avrebbero dovuto imporre un giudizio di ben maggior accortezza nell’esercizio del potere di<br />
autotutela, perché rivelatrici dell’inidoneità del rilevato superamento dei limiti di reddito a indicare<br />
– per la sua transitorietà e la modestia dell’ammontare – il venir meno delle condizioni legittimanti<br />
l’assegnazione.<br />
L’omissione delle valutazioni imposte dalla legge vizia il provvedimento impugnato, che va<br />
pertanto annullato, in accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono<br />
liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente<br />
pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in<br />
complessivi euro 2.000.00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A.<br />
come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei<br />
magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore<br />
L'ESTENSORE<br />
DEPOSITATA <strong>IN</strong> SEGRETERIA<br />
Il 09/01/<strong>2012</strong><br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
IL PRESIDENTE