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Sent. n. 2/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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ha pronunciato la presente<br />

<strong>Sent</strong>. n. 2/<strong>2012</strong><br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

<strong>IN</strong> <strong>NOME</strong> <strong>DEL</strong> <strong>POPOLO</strong> ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />

(Sezione Seconda)<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2010, proposto da:<br />

Sergio Pistis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea De Cesaris e Giulio Caselli, con domicilio<br />

eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Montebello 76;<br />

contro<br />

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna<br />

Cruciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze,<br />

lungarno A. Vespucci 20;<br />

nei confronti di<br />

E.P.G. S.p.A.;<br />

per l'annullamento,<br />

previa sospensione dell’efficacia,<br />

dell’ordinanza dirigenziale n. 734 del 14.9.2010, recante la dichiarazione di decadenza del<br />

ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. n. 3082 posto in Grosseto, Via Statonia n. 35.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le<br />

parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Con ricorso notificato il 15 novembre e depositato il 2 dicembre 2010, Sergio Pistis, assegnatario<br />

dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Grosseto, alla via Statonia 35, proponeva<br />

impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, mediante il quale il Comune di Grosseto<br />

l’aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione per aver superato il limite reddituale stabilito a norma<br />

dell’art. 36 della legge regionale n. 96/96. Il Pistis, affidate le proprie doglianze a due motivi in<br />

diritto, intimava dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente e concludeva per<br />

l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia.<br />

Costituitosi in giudizio il Comune di Grosseto, che resisteva alle domande avversarie, con<br />

ordinanza del 22 – 23 dicembre 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.<br />

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6<br />

dicembre 2011, preceduta dal deposito di memoria difensiva ad opera del solo Comune.<br />

DIRITTO


La controversia ha per oggetto la domanda di annullamento proposta dal ricorrente Sergio Pistis nei<br />

confronti del provvedimento in data 14 settembre 2010, con cui il Comune di Grosseto ne ha<br />

dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. sito alla via Statonia 35. A<br />

fondamento della declaratoria assunta dal Comune resistente, la circostanza che il reddito<br />

dell’assegnatario avrebbe superato, per due anni consecutivi, il limite massimo stabilito dall’art. 36<br />

della legge regionale n. 96/96 (“Disciplina per l' assegnazione, gestione e determinazione del<br />

canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”).<br />

In via pregiudiziale, il Comune di Grosseto eccepisce il difetto di giurisdizione del tribunale adito,<br />

richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di decadenza si<br />

collocherebbe nella fase paritetica del rapporto derivante dall’assegnazione di alloggio di edilizia<br />

residenziale pubblica, fase caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo del privato assegnatario a<br />

fronte dell’esercizio di potestà esclusivamente privatistiche da parte dell’amministrazione. Pur non<br />

disconoscendosi l’autorevolezza dei precedenti invocati, ritiene il collegio che la giurisdizione del<br />

giudice amministrativo in materia debba essere ribadita sulla scorta del parimenti autorevole<br />

indirizzo, che, facendo leva sull’art. 5 della legge n. 1034/71 (oggi, l’art. 133 co. 1 lett. b) cod. proc.<br />

amm.), riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie<br />

relative ai provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale<br />

pubblica, in quanto attinenti a rapporti di concessione di beni, salvi i casi espressamente indicati<br />

dalla norma (indennità, canoni ed altri corrispettivi) ed anche se involgenti diritti soggettivi (Cons.<br />

Stato, A.P. 5 settembre 1995, n. 28), senza che tale conclusione risulti scalfita dalla nota sentenza<br />

della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n.<br />

3409).<br />

La difesa resistente eccepisce, ancora, la mancata integrità del contraddittorio, per non essere stata<br />

evocata in giudizio la EPG S.p.a., ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà<br />

del Comune di Grosseto. In senso contrario, è tuttavia sufficiente osservare come la segnalazione<br />

del febbraio 2010, indirizzata da EPG S.p.a. al Comune, abbia valore di mera sollecitazione non<br />

vincolante e, perciò, priva di qualsivoglia diretta lesività nei confronti dell’interessato:<br />

correttamente, dunque, il gravame è stato rivolto dal ricorrente contro i soli atti del procedimento di<br />

decadenza, che il contenuto di quella segnalazione hanno recepito e fatto proprio, rendendosi così<br />

non necessaria la partecipazione al giudizio dell’ente gestore.<br />

Nel merito, con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei termini stabiliti dalla citata<br />

legge regionale n. 96/96 per la conclusione del procedimento di decadenza, ed, in particolare, del<br />

termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento decadenziale, decorrente dalla scadenza<br />

del termine concesso all’assegnatario per la produzione di osservazioni scritte e documenti.<br />

La censura è infondata. In difetto di espressa previsione normativa, al termine di durata del<br />

procedimento di decadenza, stabilito dall’art. 35 co. 3 l.r. n. 96/96 mediante implicito rinvio al<br />

precedente art. 33, non può infatti ascriversi carattere perentorio: il suo inutile decorso non<br />

consuma, pertanto, il potere dell’amministrazione di provvedere, come del resto già più volte<br />

affermato dalla Sezione (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 marzo 2009, n. 444).<br />

Con il secondo motivo, il Pistis sostiene che il (modesto) superamento biennale dei limiti di reddito,<br />

contestatogli dal Comune di Grosseto, sarebbe dipeso da una situazione del tutto occasionale e<br />

indipendente dalla sua volontà, vale a dire dalla percezione di compensi per lavoro straordinario. In<br />

considerazione di ciò, l’amministrazione – resa edotta della circostanza, e del fatto che<br />

l’assegnatario, frattanto, aveva cessato l’attività lavorativa e percepiva il trattamento pensionistico<br />

di anzianità – avrebbe potuto e dovuto, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, esimersi dalla<br />

pronuncia del provvedimento decadenziale; in ogni caso, quest’ultimo avrebbe dovuto recare<br />

adeguata esposizione delle ragioni che ad avviso del Comune ne imponevano l’adozione,<br />

nonostante l’occasionalità dello scostamento dell’assegnatario dai parametri di legge.<br />

Il motivo è fondato.


L’art. 36 della legge regionale toscana n. 96/96 stabilisce che il Sindaco –rectius: il dirigente, a<br />

decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/00 – del Comune territorialmente<br />

competente “potrà pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell'alloggio” di edilizia<br />

residenziale pubblica qualora il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare sia<br />

superiore, per due anni consecutivi, a quello di cui alla lettera f) della Tabella A allegata alla stessa<br />

legge, aumentato del 75%. La norma, peraltro, ai fini della pronuncia di decadenza richiede che<br />

venga altresì condotta una valutazione della condizione soggettiva del nucleo familiare e della<br />

situazione abitativa presente sul territorio, nonché il previo confronto con i rappresentanti delle<br />

organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.<br />

Come già osservato in sede cautelare, tale ipotesi di decadenza presenta, in effetti, un carattere<br />

eminentemente discrezionale, ricavabile non solo e non tanto dal tenore letterale delle espressioni<br />

utilizzate dal legislatore regionale (il Sindaco “potrà pronunciare la decadenza”), quanto dalla<br />

lettura sistematica della disposizione, la quale implica il ricorso a una serie di valutazioni dal<br />

risultato per definizione variabile, così come variabile è l’esito del preventivo confronto con le<br />

organizzazioni degli assegnatari. In altri termini, il fatto che la dichiarazione di decadenza sia stata<br />

condizionata, da parte del legislatore, a presupposti non rigidamente predeterminati chiarisce anche,<br />

al di là di ogni ragionevole dubbio, il contenuto dei poteri riconosciuti all’amministrazione<br />

procedente, consentendo di escluderne la natura vincolata.<br />

Di contro, l’amministrazione resistente nella specie ha del tutto trascurato di estendere il proprio<br />

esame, in primo luogo, alla condizione soggettiva del nucleo familiare dell’assegnatario, ed in<br />

particolare a quelle circostanze, pur allegate all’interno del procedimento amministrativo, che<br />

avrebbero dovuto imporre un giudizio di ben maggior accortezza nell’esercizio del potere di<br />

autotutela, perché rivelatrici dell’inidoneità del rilevato superamento dei limiti di reddito a indicare<br />

– per la sua transitorietà e la modestia dell’ammontare – il venir meno delle condizioni legittimanti<br />

l’assegnazione.<br />

L’omissione delle valutazioni imposte dalla legge vizia il provvedimento impugnato, che va<br />

pertanto annullato, in accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono<br />

liquidate come in dispositivo.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente<br />

pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in<br />

complessivi euro 2.000.00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A.<br />

come per legge.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Maurizio Nicolosi, Presidente<br />

Bernardo Massari, Consigliere<br />

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore<br />

L'ESTENSORE<br />

DEPOSITATA <strong>IN</strong> SEGRETERIA<br />

Il 09/01/<strong>2012</strong><br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />

IL PRESIDENTE

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