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Disposizioni comuni riguardanti le vittime del terrorismo e della ...

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DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA<br />

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA<br />

Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici 1<br />

1. Nei casi già previsti dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, gli<br />

interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato <strong>del</strong>la<br />

sentenza. 2<br />

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima<br />

<strong>del</strong> dovere.<br />

3. Per i benefìci relativi ad eventi verificatisi prima <strong>del</strong>la data di entrata in vigore <strong>del</strong>la <strong>le</strong>gge<br />

20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si procede in ogni caso a domanda degli<br />

interessati.<br />

Criteri di decisione e riferimento al<strong>le</strong> risultanze giudiziarie 3<br />

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici già previsti dalla<br />

<strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni sulla base di quanto attestato in<br />

sede giurisdiziona<strong>le</strong> con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione<br />

amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base <strong>del</strong><strong>le</strong> informazioni<br />

acquisite e <strong>del</strong><strong>le</strong> indagini esperite.<br />

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura <strong>del</strong><strong>le</strong> azioni criminose <strong>le</strong>sive, sul<br />

nesso di causalità tra queste e <strong>le</strong> <strong>le</strong>sioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi<br />

già stabiliti dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, per il<br />

conferimento dei benefici.<br />

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza,<br />

ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati,<br />

esclusivamente la corresponsione <strong>del</strong>lo assegno vitalizio, nei casi già previsti dalla <strong>le</strong>gge 20<br />

ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e previa espressa opzione, ovvero, nei casi<br />

di elargizione in unica soluzione, una provvisiona<strong>le</strong> pari al 90 per cento <strong>del</strong>l'ammontare<br />

comp<strong>le</strong>ssivo <strong>del</strong>l'elargizione stessa. 4<br />

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito <strong>del</strong>la sentenza di primo grado gli organi competenti<br />

<strong>del</strong>ibano <strong>le</strong> risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei<br />

presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione<br />

<strong>del</strong>l'assegno vitalizio o <strong>del</strong> residuo <strong>del</strong>l'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque<br />

luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento. 5<br />

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza,<br />

ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto <strong>del</strong>la disponibilità <strong>del</strong>la sentenza di<br />

primo grado, <strong>del</strong>ibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma <strong>del</strong>la<br />

precedente decisione.<br />

1<br />

Art. 6, <strong>le</strong>gge 302-1990.<br />

2<br />

Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 e poi dall'art. 23, L. 23 febbraio 1999, n.<br />

44.<br />

3<br />

Art. 7, <strong>le</strong>gge 302-1990.<br />

4<br />

Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come modificato dalla relativa <strong>le</strong>gge di<br />

conversione. Vedi, anche, l'art. 4 <strong>del</strong>lo stesso decreto.<br />

5<br />

Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13.


6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso<br />

giurisdiziona<strong>le</strong>, è definitiva. L'eventua<strong>le</strong> contrasto tra gli assunti posti a base <strong>del</strong>la stessa,<br />

alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in<br />

giudicato, è irri<strong>le</strong>vante ai fini dei benefici già corrisposti.<br />

Applicazione dei benefici di guerra e certificazione <strong>del</strong>lo status di vittima 6<br />

1. Le disposizioni di <strong>le</strong>gge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e <strong>del</strong><strong>le</strong> famiglie dei<br />

caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di<br />

atti di <strong>terrorismo</strong> consumati in Italia e <strong>del</strong><strong>le</strong> loro famiglie, in quanto compatibili con <strong>le</strong><br />

disposizioni già previste dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.<br />

2. Le condizioni di invalido civi<strong>le</strong> e di caduto a causa di atti di <strong>terrorismo</strong>, nonché di vittima<br />

<strong>del</strong>la criminalità organizzata sono certificate dal prefetto <strong>del</strong> luogo di residenza, secondo<br />

modalità stabilite con decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l'interno. 7<br />

Condizioni per la fruizione dei benefici 8<br />

1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminali e agli ambienti<br />

<strong>del</strong>inquenziali, di cui all'articolo 2, comma 1, <strong>le</strong>ttere a) e b) sono richieste, per la<br />

concessione dei benefici già previsti dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive<br />

modificazioni, nei confronti di tutti i soggetti destinatari. 9<br />

Autonomia <strong>del</strong> beneficio e concorrenza con il risarcimento <strong>del</strong> danno 10<br />

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi già previsti dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e<br />

successive modificazioni, sono erogati indipendentemente dal<strong>le</strong> condizioni economiche e<br />

dall'età <strong>del</strong> soggetto <strong>le</strong>so o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento <strong>del</strong> danno agli<br />

stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti <strong>del</strong>ittuosi.<br />

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento <strong>del</strong> danno, il relativo importo si<br />

detrae dall'entità <strong>del</strong>l'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la<br />

detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione <strong>del</strong>lo stesso, moltiplicando lo<br />

ammontare annua<strong>le</strong> <strong>del</strong>l'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età<br />

<strong>del</strong> beneficiario e la cifra 75.<br />

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino<br />

all'ammontare <strong>del</strong>l'elargizione o <strong>del</strong>la somma relativa alla capitalizzazione <strong>del</strong>l'assegno<br />

vitalizio, nel diritto <strong>del</strong> beneficiario verso i responsabili.<br />

6<br />

Art. 9, <strong>le</strong>gge 302-1990.<br />

7<br />

Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, il D.M. 29 agosto 1991, n. 319.<br />

8<br />

Art. 9-bis, <strong>le</strong>gge 302-1990.<br />

9<br />

Aggiunto dall'art. 1, comma 259, L. 23 dicembre 1996, n. 662.<br />

10<br />

Art. 10, <strong>le</strong>gge 302-1990.


Involontario concorso nell'evento e uso <strong>le</strong>gittimo <strong>del</strong><strong>le</strong> armi 11<br />

1. Ai fini <strong>del</strong>l'applicazione dei benefici già previsti dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e<br />

successive modificazioni, è irri<strong>le</strong>vante l'eventua<strong>le</strong> involontario concorso, anche di natura<br />

colposa, <strong>del</strong>la vittima o <strong>del</strong> soggetto <strong>le</strong>so al verificarsi <strong>del</strong>l'evento, nonché l'uso <strong>le</strong>gittimo<br />

<strong>del</strong><strong>le</strong> armi. 12<br />

Concorso di benefici 13<br />

1. Gli assegni vitalizi già previsti dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive<br />

modificazioni, non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo<br />

conferite o conferibili in ragione <strong>del</strong><strong>le</strong> medesime circostanze, qua<strong>le</strong> che sia la situazione<br />

soggettiva <strong>del</strong>la persona <strong>le</strong>sa o comunque beneficiaria.<br />

2. Parimenti, <strong>le</strong> elargizioni già previste dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive<br />

modificazioni, non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o<br />

comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione <strong>del</strong><strong>le</strong> medesime<br />

circostanze, qua<strong>le</strong> che sia la situazione soggettiva <strong>del</strong>la persona <strong>le</strong>sa o comunque<br />

beneficiaria.<br />

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabi<strong>le</strong><br />

opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza<br />

pubblica conferibi<strong>le</strong> in ragione <strong>del</strong><strong>le</strong> medesime circostanze.<br />

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore <strong>del</strong>la <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e<br />

successive modificazioni,, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabi<strong>le</strong> qualora agli<br />

interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in<br />

ragione <strong>del</strong><strong>le</strong> circostanze considerate nella <strong>le</strong>gge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive<br />

modificazioni,.<br />

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza<br />

tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla <strong>le</strong>gge 20 ottobre<br />

1990, n. 302, e successive modificazioni. 14<br />

11<br />

Art. 11, <strong>le</strong>gge 302-1990.<br />

12<br />

Comma così modificato dall'art. 82, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.<br />

13<br />

14<br />

Art. 13, <strong>le</strong>gge 302-1990.<br />

I commi 4 e 5 potrebbero aver esaurito i propri effetti e, quindi, in quanto superflui, essere esclusi dal riassetto.

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