Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...
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sono quelle approvate dal Ministero del Lavoro ma, nel caso di comprovate<br />
necessità di mercato, possono divenire oggetto di negoziazione.<br />
E) REGIME FISCALE SPECIALE<br />
La legge 77 del 1995 ha introdotto un regime impositivo speciale,<br />
prevedendo un trattamento privilegiato rispetto a quello ordinario, allo scopo<br />
d’incentivare ed incrementare le entrate in valuta. Questo regime speciale,<br />
tuttavia, non si applica alle imprese con capitale interamente straniero.<br />
Godono del seguente trattamento privilegiato, invece, le imprese miste e le<br />
associazioni economiche internazionali:<br />
a) imposta sull’utile netto: rappresenta il 30 % dell’imponibile<br />
anziché il 35% ordinario, fatta salva la possibilità di esentare<br />
dall’imposta gli utili reinvestiti nel paese <strong>per</strong> concessione del<br />
Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri (CECM). Nel<br />
caso di sfruttamento di risorse naturali, rinnovabili o meno,<br />
l’imposta può invece raggiungere il 50%;<br />
b) imposta sull’utilizzazione del lavoro: costituisce l’11% del<br />
salario e delle altre entrate <strong>per</strong>cepite dal lavoratore, ad<br />
eccezione di quanto ricevuto a titolo di stimolo <strong>economico</strong><br />
alla produttività;<br />
c) contributi e sicurezza sociale: ammontano al 14% del salario e<br />
delle altre entrate <strong>per</strong>cepite dal lavoratore, ad eccezione di<br />
quanto ricevuto a titolo di stimolo <strong>economico</strong> alla<br />
produttività;<br />
d) tariffe doganali: sono quelle applicabili di norma alla merce in<br />
relazione al paese di provenienza. Per il caso singolo, tuttavia,<br />
è prevista l’eventuale concessione di speciali facilitazioni<br />
fino addirittura ad arrivare alla totale esenzione <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo<br />
determinato di tempo.<br />
e) tasse sui mezzi di trasporto;<br />
f) tasse sul rilascio di documenti ufficiali;<br />
Non si applica, invece, alcuna imposta sul reddito della <strong>per</strong>sona fisica.<br />
Il trattamento fiscale descritto, <strong>per</strong>altro, può, in casi specifici, divenire<br />
ancora più favorevole <strong>per</strong> decisione del Ministero delle Finanze e dei Prezzi,<br />
che ha facoltà, sentite altre Amministrazioni dello Stato, di concedere<br />
esenzioni fiscali, totali o parziali, alle imprese che agiscono nei settori<br />
considerati prioritari <strong>per</strong> l’economia nazionale. Questa facoltà è stata<br />
esercitata piuttosto di frequente.<br />
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