Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...
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D) I RAPPORTI DI LAVORO<br />
1. Le modalita’ di assunzione dei lavoratori<br />
La legge 77/1995 ed il successivo Decreto del 17 marzo 1996 del<br />
Ministero del Lavoro disegnano il quadro dei rapporti giuridici tra le imprese<br />
con partecipazione di capitale estero ed i propri dipendenti. Ad essi, in linea<br />
generale, si applica la vigente legislazione cubana in materia di contratto di<br />
lavoro e di sicurezza sociale, integrata dalle disposizioni contenute nella<br />
legge e nel decreto citati. L’intera normativa in materia, tuttavia, può essere<br />
modificata in senso più favorevole, in casi particolari, dal provvedimento di<br />
approvazione del progetto d’investimento straniero (art. 35 legge 77/1995).<br />
In linea di principio, i lavoratori delle imprese con partecipazione<br />
straniera, devono essere in possesso della residenza <strong>per</strong>manente e/o temporale<br />
a Cuba (l’equivalente praticamente del nostro <strong>per</strong>messo di soggiorno, che<br />
prevede <strong>per</strong>ó anche la richiesta di un “<strong>per</strong>messo di uscita”, ogni volta che lo<br />
straniero deve viaggiare fuori dell’Isola).<br />
L’assunzione diretta dei lavoratori cubani non è <strong>per</strong>messa; l’impresa<br />
deve servirsi, obbligatoriamente, dell’intermediazione di un ente cubano<br />
autorizzato dal Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale, sia <strong>per</strong> la<br />
ricerca, che <strong>per</strong> l’assunzione dei lavoratori, di fatto si tratta di una sorta di<br />
ufficio di collocamento. L’impresa straniera ha la facoltà di segnalare a tale<br />
ufficio di collocamento uno o più nominativi di lavoratori di cui intende<br />
avvalersi; l’ente cubano tuttavia mantiene la facoltà di accettare o rifiutare la<br />
segnalazione indicando delle alternative.<br />
L’ente e l’impresa stipulano successivamente un contratto di “fornitura<br />
di forza lavoro”, che deve accompagnarsi ad un contratto collettivo tra<br />
l’impresa e la rappresentanza sindacale, volto a regolare gli aspetti di<br />
dettaglio del rapporto di lavoro.<br />
Questi principi generali, tuttavia, sono soggetti ad importanti eccezioni.<br />
Innanzitutto, gli organi direttivi dell’impresa possono affidare incarichi<br />
di direzione “su<strong>per</strong>iore” o mansioni tecniche altamente specializzate a tecnici<br />
e/o professionisti stranieri. E’ tra le loro facolta’, inoltre, quella di scegliere<br />
quale ordinamento giuridico applicare ai rapporti di lavoro cosi’ instaurati.<br />
Una seconda eccezione deriva dal riconoscimento all’impresa del<br />
diritto di scegliere ed assumere direttamente i membri dell’organo direttivo,<br />
collocato al vertice dell’ amministrazione. La legge 77/1995, infatti, prevede<br />
che queste categorie di dipendenti siano designati, rispettivamente, nel caso<br />
dell’impresa mista, dalla assemblea generale degli azionisti, e, nel caso<br />
dell’impresa a capitale totalmente straniero, dagli organi competenti della<br />
stessa.<br />
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