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Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...

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D) I RAPPORTI DI LAVORO<br />

1. Le modalita’ di assunzione dei lavoratori<br />

La legge 77/1995 ed il successivo Decreto del 17 marzo 1996 del<br />

Ministero del Lavoro disegnano il quadro dei rapporti giuridici tra le imprese<br />

con partecipazione di capitale estero ed i propri dipendenti. Ad essi, in linea<br />

generale, si applica la vigente legislazione cubana in materia di contratto di<br />

lavoro e di sicurezza sociale, integrata dalle disposizioni contenute nella<br />

legge e nel decreto citati. L’intera normativa in materia, tuttavia, può essere<br />

modificata in senso più favorevole, in casi particolari, dal provvedimento di<br />

approvazione del progetto d’investimento straniero (art. 35 legge 77/1995).<br />

In linea di principio, i lavoratori delle imprese con partecipazione<br />

straniera, devono essere in possesso della residenza <strong>per</strong>manente e/o temporale<br />

a Cuba (l’equivalente praticamente del nostro <strong>per</strong>messo di soggiorno, che<br />

prevede <strong>per</strong>ó anche la richiesta di un “<strong>per</strong>messo di uscita”, ogni volta che lo<br />

straniero deve viaggiare fuori dell’Isola).<br />

L’assunzione diretta dei lavoratori cubani non è <strong>per</strong>messa; l’impresa<br />

deve servirsi, obbligatoriamente, dell’intermediazione di un ente cubano<br />

autorizzato dal Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale, sia <strong>per</strong> la<br />

ricerca, che <strong>per</strong> l’assunzione dei lavoratori, di fatto si tratta di una sorta di<br />

ufficio di collocamento. L’impresa straniera ha la facoltà di segnalare a tale<br />

ufficio di collocamento uno o più nominativi di lavoratori di cui intende<br />

avvalersi; l’ente cubano tuttavia mantiene la facoltà di accettare o rifiutare la<br />

segnalazione indicando delle alternative.<br />

L’ente e l’impresa stipulano successivamente un contratto di “fornitura<br />

di forza lavoro”, che deve accompagnarsi ad un contratto collettivo tra<br />

l’impresa e la rappresentanza sindacale, volto a regolare gli aspetti di<br />

dettaglio del rapporto di lavoro.<br />

Questi principi generali, tuttavia, sono soggetti ad importanti eccezioni.<br />

Innanzitutto, gli organi direttivi dell’impresa possono affidare incarichi<br />

di direzione “su<strong>per</strong>iore” o mansioni tecniche altamente specializzate a tecnici<br />

e/o professionisti stranieri. E’ tra le loro facolta’, inoltre, quella di scegliere<br />

quale ordinamento giuridico applicare ai rapporti di lavoro cosi’ instaurati.<br />

Una seconda eccezione deriva dal riconoscimento all’impresa del<br />

diritto di scegliere ed assumere direttamente i membri dell’organo direttivo,<br />

collocato al vertice dell’ amministrazione. La legge 77/1995, infatti, prevede<br />

che queste categorie di dipendenti siano designati, rispettivamente, nel caso<br />

dell’impresa mista, dalla assemblea generale degli azionisti, e, nel caso<br />

dell’impresa a capitale totalmente straniero, dagli organi competenti della<br />

stessa.<br />

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