Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...
Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...
Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’autorizzazione contiene un termine finale allo scadere del quale, in<br />
mancanza di rinnovo, si darà inizio al procedimento di liquidazione<br />
dell’impresa attraverso il quale verrà liquidata e restituita, in moneta<br />
convertibile, la quota spettante all’investitore straniero. La legge 77 inoltre,<br />
assicura all’investitore straniero la possibilità di vendere o trasferire allo<br />
Stato, in ogni momento, la propria partecipazione nell’impresa creata<br />
secondo le regole di cui sopra.<br />
L’acquirente potrà anche essere un terzo ma, in questo caso, è<br />
necessaria una previa autorizzazione governativa.<br />
Per entrambi questi casi, scadenza del termine e trasferimento<br />
dell’impresa, la legge descrive quale debba essere il procedimento di<br />
valutazione della somma spettante all’investitore straniero. Come nel caso<br />
dell’esproprio, viene privilegiato l’accordo tra le parti interessate e, solo in<br />
subordine, è contemplato il ricorso ad una organizzazione di riconosciuto<br />
prestigio internazionale, autorizzata dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi.<br />
Nel caso d’impresa a capitale interamente straniero tuttavia, la somma è<br />
liquidata a seguito di un accordo diretto tra l’investitore ed il MINVEC.<br />
Nel caso italiano, tali disposizioni vanno integrate con quanto previsto<br />
dall’accordo bilaterale di protezione degli investimenti il quale prevede, <strong>per</strong><br />
tutte le controversie tra lo Stato cubano ed un investitore italiano, relative ad<br />
investimenti di capitale, la facoltà dell’investitore di scegliere il ricorso al<br />
Tribunale cubano competente ovvero ad una Commissione Arbitrale.<br />
La Legge 77 infine, impegna lo Stato cubano a garantire il<br />
trasferimento all’estero, senza pagamento d’imposte o altra esazione relativi<br />
al trasferimento stesso, delle somme liquidate a seguito di esproprio, di<br />
cessazione e/o liquidazione dell’impresa e di vendita della stessa. Stessa<br />
garanzia e’ assicurata al trasferimento degli utili netti o dei dividendi<br />
realizzati.<br />
C) LE FORME GIURIDICHE DELL’INVESTIMENTO STRANIERO<br />
La legge 77 contempla da un lato, imprese a capitale interamente<br />
straniero e dall’altro, Associazioni Economiche Internazionali (AEI), ovvero<br />
unioni tra uno o più investitori stranieri ed uno o più investitori nazionali.<br />
Queste ultime, a loro volta, possono rientrare in due distinte categorie:<br />
l’impresa mista e l’associazione economica contrattuale. Più di recente, con l’<br />
“Acuerdo No. 3827” del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri<br />
(CECM), sono formalizzate in un quadro legale alcune forme di partenariato<br />
già esistenti nella prassi, che si sono tradotte in due nuove figure contrattuali:<br />
il contratto di coo<strong>per</strong>azione <strong>per</strong> la produzione di beni o la fornitura di servizi<br />
ed il contratto <strong>per</strong> l’amministrazione della produzione o dei servizi,<br />
22