02.06.2013 Views

Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...

Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...

Guida per l'operatore economico CUBA - Ambasciata d'Italia a ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’autorizzazione contiene un termine finale allo scadere del quale, in<br />

mancanza di rinnovo, si darà inizio al procedimento di liquidazione<br />

dell’impresa attraverso il quale verrà liquidata e restituita, in moneta<br />

convertibile, la quota spettante all’investitore straniero. La legge 77 inoltre,<br />

assicura all’investitore straniero la possibilità di vendere o trasferire allo<br />

Stato, in ogni momento, la propria partecipazione nell’impresa creata<br />

secondo le regole di cui sopra.<br />

L’acquirente potrà anche essere un terzo ma, in questo caso, è<br />

necessaria una previa autorizzazione governativa.<br />

Per entrambi questi casi, scadenza del termine e trasferimento<br />

dell’impresa, la legge descrive quale debba essere il procedimento di<br />

valutazione della somma spettante all’investitore straniero. Come nel caso<br />

dell’esproprio, viene privilegiato l’accordo tra le parti interessate e, solo in<br />

subordine, è contemplato il ricorso ad una organizzazione di riconosciuto<br />

prestigio internazionale, autorizzata dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi.<br />

Nel caso d’impresa a capitale interamente straniero tuttavia, la somma è<br />

liquidata a seguito di un accordo diretto tra l’investitore ed il MINVEC.<br />

Nel caso italiano, tali disposizioni vanno integrate con quanto previsto<br />

dall’accordo bilaterale di protezione degli investimenti il quale prevede, <strong>per</strong><br />

tutte le controversie tra lo Stato cubano ed un investitore italiano, relative ad<br />

investimenti di capitale, la facoltà dell’investitore di scegliere il ricorso al<br />

Tribunale cubano competente ovvero ad una Commissione Arbitrale.<br />

La Legge 77 infine, impegna lo Stato cubano a garantire il<br />

trasferimento all’estero, senza pagamento d’imposte o altra esazione relativi<br />

al trasferimento stesso, delle somme liquidate a seguito di esproprio, di<br />

cessazione e/o liquidazione dell’impresa e di vendita della stessa. Stessa<br />

garanzia e’ assicurata al trasferimento degli utili netti o dei dividendi<br />

realizzati.<br />

C) LE FORME GIURIDICHE DELL’INVESTIMENTO STRANIERO<br />

La legge 77 contempla da un lato, imprese a capitale interamente<br />

straniero e dall’altro, Associazioni Economiche Internazionali (AEI), ovvero<br />

unioni tra uno o più investitori stranieri ed uno o più investitori nazionali.<br />

Queste ultime, a loro volta, possono rientrare in due distinte categorie:<br />

l’impresa mista e l’associazione economica contrattuale. Più di recente, con l’<br />

“Acuerdo No. 3827” del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri<br />

(CECM), sono formalizzate in un quadro legale alcune forme di partenariato<br />

già esistenti nella prassi, che si sono tradotte in due nuove figure contrattuali:<br />

il contratto di coo<strong>per</strong>azione <strong>per</strong> la produzione di beni o la fornitura di servizi<br />

ed il contratto <strong>per</strong> l’amministrazione della produzione o dei servizi,<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!