Maggio 2010 Numero - Anaci
Maggio 2010 Numero - Anaci
Maggio 2010 Numero - Anaci
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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />
La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />
l’amministratore<br />
INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI<br />
ANACI<br />
I caselli del dazio di Porta Venezia - Milano<br />
Anno XXXV - n. 5 - <strong>Maggio</strong> <strong>2010</strong> - 3 Euro<br />
35° ANNO
l’amministratore<br />
anno xxxv<br />
n. 5 - <strong>Maggio</strong> <strong>2010</strong><br />
Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />
a diffusione nazionale<br />
Viale Sabotino, 22<br />
20135 Milano<br />
Tel. 02/58.32.21.22<br />
Fax 02/58.32.21.00<br />
Posta elettronica:<br />
anacimilano@anaciservizi.it<br />
Sito internet:<br />
www.anacimilano.it<br />
DIRETTORE RESPONSABILE<br />
Dario Guazzoni<br />
COMITATO DI REDAZIONE<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
Marina Figini<br />
Cristoforo Moretti<br />
PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI<br />
<strong>Anaci</strong> Milano<br />
Viale Sabotino, 22<br />
20135 Milano<br />
Tel. 02/58.32.21.22<br />
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STAMPA<br />
Grafiche Casali<br />
20089 Quinto dè Stampi<br />
di Rozzano (Milano)<br />
Viale Isonzo 40/1/2<br />
Tel. 02/8240480<br />
AUTORIZZAZIONE<br />
Tribunale di Milano<br />
376 del 22/12/75<br />
Associato all’Unione<br />
Stampa Periodica Italiana<br />
Copyright - Nessuna parte<br />
del contenuto di questa rivista<br />
può essere pubblicata senza<br />
autorizzazione scritta dell’editore<br />
Sommario<br />
L’AMMINISTRATORE - N. 5 - MAGGIO <strong>2010</strong><br />
35° ANNO<br />
la città che vorrei<br />
DARIO GUAZZONI pag.5<br />
omissioni e risarcimento<br />
del danno<br />
MARINA FIGINI pag.7<br />
contratto d’appalto tecnologico<br />
GIULIO BENEDETTI pag.11<br />
la scomparsa del<br />
prof. avv. marco pirelli<br />
DARIO GUAZZONI pag.16<br />
braidense<br />
PINUCCIO DEL MENICO pag.18<br />
le 9 delegazioni anaci in provincia pag.21<br />
sentenze<br />
EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.24<br />
la signora sul balcone<br />
STEFANO FUMAGALLI pag.30<br />
dal comune di milano riceviamo e pubblichiamo<br />
tarsu: pag.35<br />
sicurezza e condominio:<br />
le risposte del ministero ai quesiti anaci<br />
CRISTOFORO MORETTI pag.36<br />
Facciamo chiarezza!<br />
ANTONIO DE MARCO pag.40<br />
cantieri edili:<br />
durc inviato automaticamente alle imprese?<br />
CRISTOFORO MORETTI pag.42<br />
prevenzione incendi: l’esperto risponde<br />
MARIO ABATE pag.44<br />
le circolari dell’inps<br />
VINCENZO DI DOMENICO pag.47<br />
filo diretto pag.54<br />
le tabelle pag.56<br />
l’amministratore<br />
3
LA CITTA’ CHE VORREI<br />
La nostra città, a dispetto dei molti denigratori<br />
che la considerano caotica, disordinata ed<br />
anche sporca in molte zone, è senz’altro<br />
bella.<br />
Le siamo particolarmente, affezionati non solo noi<br />
che milanesi di nascita siamo ma anche tutti coloro<br />
che in Milano hanno trovato lavoro, benessere<br />
ed affetti: in una parola la amiamo a tal punto da<br />
sorvolare sui tanti difetti che la colpiscono.<br />
Se paragonata a molte città straniere, ordinate,<br />
pulite e curate anche nelle periferie quando noi ci<br />
allontaniamo dalla circonvallazione o dai vialoni<br />
delle mura romane (sovente pure essi trascurati) il<br />
disordine, la sporcizia, la sosta selvaggia delle auto<br />
in doppia fila ti danno una stretta al cuore.<br />
Il verde poi, cioè alberi, giardini – ad eccezione<br />
di pochi – latitano e per di più sono insozzati dai<br />
molti, troppi “amici dell’uomo” cioè dai tantissimi<br />
cani che colpa non hanno, ma che sono “pascolati”<br />
da cittadini disordinati e menefreghisti: specie con<br />
quei guinzagli allungabili che costituiscono un vero<br />
e proprio attentato ai passanti.<br />
A fronte di queste “brutture” assume particolare<br />
Aiuola Più Bella - piazza del Duomo<br />
editoriale<br />
l’amministratore<br />
rilevanza il progetto dell’Assessorato all’arredo,<br />
Decoro Urbano e verde del Comune di Milano<br />
che da nove anni premia cittadini, ed enti che<br />
realizzino interventi di realizzazione, manutenzione<br />
e sistemazione di aree verde.<br />
Il verde, si sa, nella nostra città c’è ma non è<br />
tantissimo, tant’è che negli ultimi tempi si è<br />
parlato di quel progetto di piantare non so quante<br />
migliaia di alberi che necessiterebbero poi di grande<br />
manutenzione e che forse andrebbero ad occupare<br />
quei pochi spazi liberi che consentono a noi<br />
cittadini milanesi di passeggiare nella nostra città.<br />
Che, ripeto, è bella.<br />
Abbiamo palazzi LIBERTY che sono gioielli,<br />
abbiamo portoni di case che costituiscono opere<br />
d’arte, abbiamo molti monumenti interessanti che<br />
noi cittadini snobbiamo mentre costituiscono la<br />
delizia dei molti stranieri che ci visitano, abbiamo<br />
chiese inimitabili, abbiamo pinacoteche (Brera,<br />
Museo Diocesano, solo per citarne due) abbiamo il<br />
Duomo, abbiamo il Castello sforzesco, abbiamo il<br />
teatro La Scala, abbiamo il vicolo delle Lavandaie,<br />
abbiamo Villa Reale, tutte opere che lasciano<br />
esterrefatti gli stranieri.<br />
Ed allora? Allora manca<br />
un po’ di verde che molti<br />
privati, grazie al piano<br />
dell’Assessorato di cui<br />
sopra abbiamo detto hanno<br />
realizzato personalmente<br />
nelle zone più svariate di<br />
Milano e di cui, in questo<br />
numero, diamo foto.<br />
Ecco, la città che vorrei<br />
dovrebbe avere tante e<br />
tante aiuole e magari da<br />
parte di noi cittadini un<br />
poco più di rispetto del<br />
poco verde che già esiste.<br />
Dario Guazzoni<br />
5
<strong>Anaci</strong>: Consiglio siglio Provinc Provinciale di Milano<br />
CONSIGLIERI PROVINCIALI<br />
Appezzato Ap A pezzato Ju Juri<br />
ri<br />
Azzaro Alf Alfonso lf nso so<br />
Bandiera Band nd era ra Francesco<br />
Bandiera Ba B nd ndiera Umber Umberto erto to<br />
Buonavitacola Buonavitac ac a ol ola Gi GGiorgio orgio<br />
Calvio Calv lv lvio io Gianfranco<br />
Campagnoli Ca C mpagnoli Alma<br />
Caruso Giu Giuseppe iu iuse se seppe<br />
Caruso Leonardo<br />
Corazza Gianfranco Gian an anfranco<br />
De Angelis Zucca Anna<br />
Didoni Fabio<br />
Donzelli Donzelli Luigi<br />
Organigramma<br />
Nazionale<br />
Presidente: Pr Pres es esid id i ente:<br />
Pietro Membri (Milano)<br />
Segretario: Segr g et etar ar a io io:<br />
Umberto U berto Anitori (Roma)<br />
Tesoriere: iere:<br />
Giuseppe Gi Gius us u eppe Merello (Genova)<br />
ORGANIGRAMMA<br />
ORG<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Presidente: dente:<br />
Agostino o Lombard Lombardi rdi (B ( (BG) G<br />
Vice Presidente:<br />
Claudio Bianchini (MI)<br />
Segretario:<br />
Monica Rusconi (SO)<br />
Tesoriere:<br />
Francesca Salvetti (BS)<br />
6<br />
Presidente: Guazzoni Dario<br />
Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />
Vice Presidente: Cerrini Carlo<br />
Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />
Faini Guid Guido id<br />
Frisenna Fr Fris ise na PPaolo aolo o lo<br />
Grillo illo llo<br />
l Carmelo<br />
Lionetti Giuseppe Giusepp ppe<br />
Palmisano Palmisan ano VVitantonio ta on onio io<br />
Pasi Pa P Mau Mauro au auro ro<br />
Pasi Paolo<br />
Ronchi hi h Sil Silvia ilvi vi v a<br />
Sandrini Sa Sandrini Fabio<br />
Sozzi Alfredo Alfredo<br />
Vanzini Va Vanz nz nzin in ini Ma MMaurizio urizio<br />
Zoccoli Bruno<br />
ANACI<br />
Associazione Na Nazionale Amministratori<br />
Co Condominiali e Imm Immobiliari il iliari<br />
CONSULENZE CO C ULEN IN SE SEDE<br />
LEGALI: martedì 14,30 - 16,30<br />
Avv. Luca Sacc Saccomani cc c om o<br />
giovedì ovedì 14,30 - 16,30 ,30<br />
Avv. Marina ar arin ina Figini<br />
venerdì 17,00 - 18,30<br />
Avv. Eugenio Eug ug ugen en enio io AAntonio<br />
Correale<br />
Avv. A v Ermes Gallone<br />
VORO: giovedì 17,00 - 18,30<br />
Dott. Vinc Vincenzo ncen enzo zo Di Do DDomenico<br />
DEL LAVORO: LAVO giovedì 17,00 - 18,30<br />
PPer r appuntamenti pp am amen enti ti in se sede<br />
de<br />
prenotarsi al numero telefonico 02 58322122<br />
La rivista della Sezione Provinciale<br />
di Milano della <strong>Anaci</strong><br />
(Associazione ssoc oc o ia iazi zione i Nazionale Amministratori Amministra ra rato to tori ri Co Condominiali omi mi mini ni n al ali e Immobiliari)<br />
11 numeri 30 euro<br />
Per l’abbonamento bbonamento telefonare a:<br />
ANACI MILANO MILA<br />
02 58322122 58322122 - R.A.<br />
oppure faxare faxar allo 02 58322100<br />
o inviare nviare una mail a:<br />
anacimilano@anaciservizi.it<br />
imilano@anaciservizi.it<br />
l’amministratore
Marina Figini<br />
L’obbligo<br />
dell’Amministratore<br />
Il rapporto che lega l’Amministratore<br />
del Condominio al Condominio<br />
medesimo, ed ai condomini suoi<br />
partecipanti, rientra nella figura<br />
giuridica del “mandato” contratto<br />
disciplinato dal codice civile negli<br />
articoli da 1703 a 1730.<br />
Il mandato è il contratto con il quale<br />
una parte (mandatario) si obbliga<br />
a compiere uno o più atti giuridici<br />
per conto dell’altra (mandante) (art.<br />
1703 c.c.).<br />
Il mandatario deve rendere al mandante<br />
il conto del suo operato e<br />
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto<br />
a causa del mandato (art. 1713 c.c.).<br />
L’art. 1130 codice civile, che elenca<br />
le “Attribuzioni dell’Amministratore”,<br />
precisa all’ultimo comma<br />
che l’Amministratore deve, alla<br />
fine di ciascun anno, rendere il<br />
conto della sua gestione; la mancata<br />
presentazione del conto della<br />
gestione per due anni è causa<br />
di revoca dell’Amministratore da<br />
parte dell’Autorità Giudiziaria.<br />
L’Amministratore dura in carica<br />
un anno e alla fine del suo<br />
mandato, per qualunque motivo<br />
il mandato stesso venga a cessare<br />
(dimissioni, sostituzione da<br />
parte dell’Assemblea, revoca giudiziaria),<br />
l’Amministratore deve<br />
effettuare il “passaggio delle consegne”<br />
ossia deve fornire al nuovo<br />
Amministratore tutta la documen-<br />
Osservatorio del diritto<br />
PASSAGGIO delle CONSEGNE:<br />
OMISSIONI E<br />
RISARCIMENTO<br />
DEL DANNO<br />
tazione relativa alla gestione condominiale,<br />
oltre, ovviamente, alle<br />
disponibilità in denaro spettanti al<br />
Condominio.<br />
“L’Amministratore del condominio<br />
configura un ufficio di diritto privato<br />
assimilabile al mandato con<br />
rappresentanza, con la conseguente<br />
applicabilità,nei rapporti tra l’amministratore<br />
e ciascuno dei condomini,<br />
delle disposizioni sul mandato.<br />
Pertanto, a norma dell’art. 1713<br />
c.c., alla scadenza l’Amministratore<br />
è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto<br />
nell’esercizio del mandato per<br />
conto del condominio, vale a dire<br />
tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente<br />
dalla gestione alla quale<br />
le somme si riferiscono” (Cass.<br />
l’amministratore<br />
“Verde in miniatura” - Corso Genova - Milano<br />
n 1815/2000).<br />
Vi è poi un’altra norma alla quale è<br />
possibile fare riferimento, seppure<br />
in via analogica, in materia; è il<br />
“divieto di ritenzione” disciplinato<br />
dall’art. 2235 codice civile posto nel<br />
capo II “Delle professioni intellettuali”<br />
nel titolo “Del Lavoro Autonomo”.<br />
L’art. 2235 così dispone: “Il<br />
prestatore d’opera non può ritenere<br />
le cose e i documenti ricevuti, se<br />
non per il periodo strettamente necessario<br />
alla tutela dei propri diritti<br />
secondo le leggi professionali”.<br />
L’art. 2235 c.c., come si vede, autorizza<br />
e nel contempo delimita l’esercizio<br />
dell’autotutela del diritto<br />
al pagamento degli onorari, disciplinando<br />
il diritto di ritenzione dei<br />
7
documenti nei rapporti tra il cliente,<br />
che ha conferito l’incarico, ed il<br />
professionista, e con riferimento al<br />
periodo successivo all’esaurimento<br />
della prestazione dovuta al cliente,<br />
nel quale deve appunto, procedersi<br />
alla liquidazione degli onorari<br />
al professionista. Nessuna diversa<br />
forma di autotutela spetta al professionista.<br />
Concludendo: di tutta la documentazione<br />
relativa alla gestione del Condominio<br />
quest’ultimo è legittimo<br />
titolare e l’Amministratore uscente<br />
ha il preciso dovere di consegnarla<br />
al nuovo Amministratore il quale ne<br />
ha necessità per lo svolgimento del<br />
proprio incarico.<br />
Nessuna giustificazione l’Amministratore<br />
uscente può addurre a<br />
sostegno della mancata e/o incompleta<br />
consegna, neppure il fatto di<br />
vantare dei crediti nei confronti del<br />
Condominio. L’eventuale domanda<br />
di pagamento del compenso e/o del<br />
saldo di crediti maturati per somme<br />
anticipate nell’interesse del Condominio<br />
dovrà essere fatta valere<br />
separatamente.<br />
Se all’Amministratore, al fine di<br />
8<br />
Osservatorio del diritto<br />
tutelare i propri diritti, serve avere<br />
la documentazione che deve consegnare<br />
al nuovo Amministratore,<br />
egli avrà cura di farne copia, ma non<br />
dovrà ritardare la consegna stessa.<br />
Tutela giudiziaria<br />
del Condominio<br />
Purtroppo il passaggio delle consegne<br />
non sempre avviene con<br />
la dovuta tempestività e completezza.<br />
Ciò comporta un danno, a<br />
volte anche notevole, a carico del<br />
Condominio la gestione del quale<br />
viene rallentata, a volte addirittura<br />
sospesa, a causa della mancata<br />
disponibilità, da parte del nuovo<br />
Amministratore, della documentazione<br />
condominiale.<br />
Perdurando l’inadempimento<br />
dell’Amministratore uscente, il<br />
nuovo Amministratore si vede<br />
costretto ad agire giudizialmente,<br />
con l’assistenza di un legale, nei<br />
confronti del precedente al fine di<br />
ottenere la disponibilità di quanto<br />
non gli viene spontaneamente consegnato.<br />
Il ricorso all’Autorità Giudiziaria<br />
è inevitabile in quanto l’Amministratore<br />
uscente non può essere<br />
l’amministratore<br />
diversamente costretto in alcun<br />
modo ad adempire al suo obbligo.<br />
Il nostro ordinamento, come già<br />
accennato, non riconosce alcuna<br />
forma di autotutela, tranne particolari<br />
casi come quello, peraltro<br />
limitato, disciplinato dal citato art.<br />
2235 codice civile. Anzi gli articoli<br />
392 e 393 codice penale<br />
puniscono il reato di ragion fattasi<br />
sussistente ogni qualvolta il cittadino<br />
si sostituisce arbitrariamente<br />
all’Autorità Giudiziaria e si fa giustizia<br />
da sè con violenza sulle cose<br />
o con violenza o minaccia sulle<br />
persone.<br />
La forma processuale alla quale<br />
solitamente si ricorre per ottenere<br />
giudiziariamente il passaggio delle<br />
consegne è la procedura d’urgenza<br />
regolata dall’art. 700 codice procedura<br />
civile, a nome del quale<br />
“chi ha fondato motivo di temere<br />
che durante il tempo occorrente<br />
per far valere il suo diritto in via<br />
ordinaria, questo sia minacciato<br />
da un pregiudizio imminente<br />
e irreparabile, può chiedere con<br />
ricorso al giudice i provvedimenti<br />
d’urgenza che appaiono, secondo
le circostanze, più idonei ad assicurare<br />
provvisoriamente gli effetti<br />
della decisione sul merito”.<br />
Risarcimento dei danni<br />
Oltre all’ordine urgente di consegna<br />
della documentazione, il<br />
Condominio può anche chiedere<br />
il risarcimento del danno subito<br />
a causa dell’inadempimento dell’<br />
Amministratore uscente.<br />
Una recente sentenza del Tribunale<br />
di Milano (n. 448/<strong>2010</strong> depositata<br />
il 14 gennaio <strong>2010</strong>) ha condannato<br />
l’Amministratore uscente che non<br />
aveva consegnato tutta la documentazione<br />
afferente alla cessata<br />
gestione condominiale al risarcimento<br />
dei danni a favore del Condominio<br />
liquidati in via equitativa<br />
nell’importo di Euro 15.000,00.<br />
Il Tribunale ha ritenuto che si<br />
trattava di documentazione di pertinenza<br />
del Condominio necessaria<br />
ed utile alla corretta gestione del<br />
Condominio medesimo, e che, pur<br />
non avendo il Condominio fornito<br />
prova compiuta della sussistenza<br />
del di causalità tra le singole voci<br />
di danno come indicate negli<br />
atti di causa e l’inadempimento<br />
dell’ex amministratore, e che pertanto<br />
non vi era alcuna certezza<br />
sul danno effettivamente patito,<br />
un danno di non irrilevante valore<br />
è stato comunque arrecato; e che<br />
esso danno poteva essere equitativamente<br />
indicato nell’importo di<br />
Euro 15.000,00.<br />
Dalla soccombenza dell’Amministratore,<br />
condannato come sopra,<br />
è derivata anche la sua condanna<br />
delle spese processuali.<br />
Valutazione equitativa<br />
del danno<br />
Il Tribunale, con lo sopra citata<br />
sentenza, ha liquidato il danno “equitativamente”<br />
La valutazione equitativa<br />
del danno, è una forma di<br />
valutazione è rimessa al Giudice,<br />
Osservatorio del diritto<br />
per qualsiasi tipo di danno, in forza<br />
di due norme del codice civile:<br />
l’articolo 1226, a norma del quale<br />
se il danno non può essere provato<br />
nel suo preciso ammontare è<br />
liquidato dal giudice in via equitativa,<br />
e l’articolo 2056 a norma<br />
del quale il risarcimento dovuto al<br />
danneggiato si deve determinare<br />
secondo le disposizioni degli articoli<br />
1223, 1226 (sopra indicato) e<br />
1227 (norme generali in materia di<br />
inadempimento di obbligazioni).<br />
Il lucro cessante (ossia il mancato<br />
guadagno) è valutato dal Giudice<br />
con equo apprezzamento delle circostanze.<br />
L’esercizio del potere discrezionale<br />
del Giudice di liquidare il danno<br />
in via equitativa non comporta un<br />
giudizio di “equità”, intesa come<br />
principio di giustizia e di correttezza<br />
morale, bensì dà luogo ad<br />
un giudizio di<br />
“diritto” caratterizzato<br />
dalla<br />
cosiddetta “equità<br />
giudiziale<br />
correttiva od integrativa”<br />
che,<br />
pertanto, da un<br />
lato è subordinato<br />
alla condizione<br />
che risulti<br />
obiettivamente<br />
impossibile, o<br />
particolarmente<br />
difficile per<br />
la parte interessata,provare<br />
il danno<br />
nel suo preciso<br />
ammontare,<br />
dall’altro non<br />
ricomprende<br />
anche l’accertamento<br />
del<br />
pregiudizio della<br />
cui liquidazione<br />
si tratta,<br />
presupponendo<br />
l’amministratore<br />
già assolto l’onere della parte di<br />
dimostrare la sussistenza e l’entità<br />
materiale del danno, nè esonera la<br />
parte stessa dal fornire gli elementi<br />
probatori e i dati di fatto dei quali<br />
possa ragionevolmente disporre,<br />
affinchè l’apprezzamento equitativo<br />
sia per quanto possibile, ricondotto<br />
alla sua funzione di colmare<br />
solo le lacune insuperabili nell’iter<br />
della determinazione dell’equivalente<br />
pecuniario del danno (Cass.<br />
13288 del 7 giugno 2007).<br />
In ogni caso la parte che chiede il<br />
risarcimento del danno deve fornire<br />
le prove in suo possesso, e deve<br />
altresì risultare che, nonostante le<br />
prove offerte, sia obiettivamente<br />
impossibile o particolarmente<br />
difficile provare il danno nel suo<br />
preciso ammontare; in tal caso il<br />
Giudice procederà alla liquidazione<br />
in via equitativa.<br />
Vista parziale del colonnato - Colonne di San Lorenzo - Milano<br />
9
CONTRATTO D’APPALTO<br />
TECNOLOGICO<br />
Giulio Benedetti<br />
Il contratto di appalto tecnologico previsto dall’art.<br />
26 del d.lvo 9/4/2009 n. 81, come modificato dal d.lvo<br />
n. 106/2009, e le relative responsabilità del committente<br />
e dell‘appaltatore.<br />
- Il contratto d’appalto tecnologico previsto dal d.lvo<br />
n. 81/2008, modificato dal d.lvo n. 106/2009.<br />
Il contratto di appalto si differenzia da quello di vendita<br />
poiché nel primo (art. 1655 c.c.) l’imprenditore per un<br />
compenso mette a disposizione del committente la sua<br />
compagine aziendale per realizzare un’opera o un servizio<br />
con l’apporto di capitale, di esperienza tecnica e di<br />
lavoro, mentre nel secondo (art. 1470 c.c.) vi è soltanto<br />
il trasferimento della proprietà di un bene mobile od immobile<br />
verso il corrispettivo di un prezzo. Lo sviluppo<br />
della tecnologia ha comportato la realizzazione di opere<br />
e di servizi sempre più complessi in cui si succede l’opera<br />
di diversi imprenditori, professionisti e tecnici per<br />
cui, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, l’art.<br />
7 del d.lvo 19/9/1994 n. 626 ha imposto al committente<br />
ed agli imprenditori che intervengono nel contratto di<br />
appalto gli obblighi della reciproca informazione sulle<br />
attività svolte e di coordinamento nelle stesse al fine di<br />
ridurre i rischi interferenziali i quali spesso cagionano<br />
gravi lesioni ai lavoratori impiegati.<br />
Nei confronti del committente e degli imprenditori<br />
interessati al contratto di appalto l’intervento finalizzato<br />
a ridurre tali rischi è stato reso più pregnante ed incisivo<br />
attraverso una riformulazione dell’art. 7 del d.lvo<br />
n. 626/1994 operata dapprima dalla legge finanziaria<br />
2007, poi dall’art. 3 della legge 3/8/2007 n. 123 ed infine<br />
dall’art. 26, comma terzo, quarto e quinto, del d.lvo<br />
9/4/2008 n. 81 (modificato dal d.lvo n. 106/2009) per il<br />
quale nel contratto di appalto:<br />
- il datore di lavoro committente promuove la cooperazione<br />
ed il coordinamento tra le imprese incaricate<br />
elaborando un unico documento di valutazione dei<br />
rischi che indichi le misure adottate per eliminare e,<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da<br />
interferenze e tale documento è allegato al contratto<br />
di appalto o di opera nei casi previsti dall’art. 26 (ad<br />
esempio lavori non intellettuali, lavori da eseguirsi ad<br />
oltre due metri di altezza, che durino oltre due giorni,<br />
oppure nelle condizioni di pericolosità contemplate<br />
dall’allegato XI). Notasi che qualora non venga redatto<br />
il documento di valutazione dei rischi e il contratto di<br />
appalto sia comunque messo in opera il committente e<br />
l’appaltatore rispondono della contravvenzione prevista<br />
e punita dagli articoli 17 e 55, comma primo lettera a),<br />
del d.lvo n. 81/2008 ed il contratto di appalto è nullo, ai<br />
sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., per contrarietà<br />
alle norme imperative (ovvero comminanti sanzioni<br />
penali);<br />
Le previsioni della nullità civile dei relativi contratti e<br />
formulate sopra alle lettere a) e c) rendono particolarmente<br />
incisiva la disciplina del predetto art. 26 poiché<br />
le controversie civili tra le parti sono statisticamente più<br />
diffuse e ricorrenti della contestazione del reato e della<br />
conseguente promozione dell’azione penale ad opera<br />
della pubblica accusa.<br />
- La sentenza n. 18998 del 27/3/2009 della S.C. relativa<br />
alla parificazione, anche nel contratto di appalto, della<br />
tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi e subordinati.<br />
Per quanto riguarda il predetto tema della generale applicabilità<br />
del d.lvo n. 81/2008 a tutti i lavoratori (siano<br />
indifferentemente lavoratori dipendenti o autonomi)<br />
la recente giurisprudenza (C.Cass. Pen, Sez. 4, Sent.<br />
n. 18998 del 27/3/2009, dep. il 6/5/2009) si orienta<br />
per un’interpretazione assai estesa della normativa di<br />
sicurezza sul lavoro. Invero il caso trattato riguardava<br />
un imprenditore che aveva commissionato ad un lavoratore<br />
autonomo la pulizia delle gronde poste sul tetto<br />
del suo stabilimento e che poi cadeva, da un’altezza di<br />
otto metri, al suolo e decedeva. La Corte di Appello<br />
11
confermava la sentenza di condanna dell’imprenditore<br />
il quale veniva riconosciuto colpevole di omicidio<br />
colposo e di violazione della normativa di sicurezza<br />
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli<br />
70 e 77 del DPR n. 164/1956) in quanto non aveva<br />
predisposto idonei sottopalchi di protezione o elementi<br />
di ripartizione del carico sopra il tetto del capannone del<br />
suo stabilimento.<br />
A tal riguardo la Suprema Corte ha stabilito che le garanzie<br />
previste dal nostro ordinamento giuridico per la<br />
protezione dei lavoratori dagli infortuni non riguardano<br />
soltanto il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo.<br />
In particolare la sentenza ha stabilito i seguenti<br />
principi:<br />
- 1) “l’infortunio mortale non sarebbe avvenuto, se fossero<br />
state approntate le opere idonee ad evitare le cadute<br />
dall’alto, le quali erano doverosamente imposte dalla<br />
legge anche al direttore responsabile della sicurezza di<br />
uno stabilimento, nel caso in cui, come quello di specie,<br />
si fosse avvalso, come quotidianamente avveniva da<br />
circa un anno prima dell’incidente, dell’opera di un<br />
lavoratore autonomo, per svolgere l’attività lavorativa<br />
retribuita mensilmente, per conto e alle dipendenze della<br />
società, di natura anche diversa da quella specificamente<br />
prevista nel contratto di appalto di manutenzione<br />
dei macchinari dell’azienda”;<br />
- 2) “la prospettazione di una causa di esenzione di colpa<br />
che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore<br />
non rileva allorché chi la invoca versa “in re illecita”,<br />
DAL 1958<br />
VEZZOSI IRENEO<br />
di Vezzosi Flavio Giuseppe<br />
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Piazzale Salvatore Farina, 18/10 - 20125 Milano<br />
Sede operativa:<br />
Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano<br />
12<br />
Osservatorio del diritto<br />
per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo,<br />
che è conseguito, nella specie, dall’avere la vittima<br />
operato nella zona di lavoro, senza essere stato pacificamente<br />
informato delle condizioni di pericolo esistenti<br />
nella zona circostante e senza essere stato protetto dalle<br />
opere provvisionali idonee ad evitare cadute dal tetto.<br />
Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone,<br />
come nel caso di specie, alla base del proprio errore<br />
di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato<br />
non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico,<br />
ma sol perché vi sarebbe stata, dalla parte della<br />
vittima, l’anomala ed inopinata iniziativa di gironzolare<br />
sul tetto anche in corrispondenza di pericolosi lucernai.<br />
Il rilievo difensivo, comunque, non serve a scagionare<br />
l’imputato, in quanto chi è responsabile della sicurezza<br />
del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete,<br />
in via di prevedibilità del comportamento altrui;”<br />
- 3) “l’errore sulla legittima aspettativa che non si<br />
verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori<br />
non è invocabile, non solo opera l’illiceità della propria<br />
condotta omissiva, ma anche per la mancata attività<br />
diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui,<br />
quando si è, come nel caso “de quo”, nella possibilità in<br />
concreto da impedirlo. E’ il cosiddetto “doppio aspetto<br />
della colpa cola”, secondo cui si risponde sia per colpa<br />
diretta sia per colpa indiretta, una volta che l’incidente<br />
dipende dal comportamento dell’agente, che invoca a<br />
sua discriminante la responsabilità altrui”;<br />
- 4) “la normativa antinfortunistica mira a salvaguar-<br />
Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
l’amministratore
dare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi<br />
derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli<br />
che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni,<br />
imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi<br />
raccomandate, perché connesse allo svolgimento delle<br />
attività lavorative.”<br />
Ne consegue che la predetta interpretazione giurisprudenziale<br />
rende del tutto superate quattro considerazioni<br />
che usualmente vengono utilizzate nel contratto di<br />
appalto per risparmiare sui costi sugli strumenti tecnologici<br />
necessari per prevenire gli infortuni sul lavoro:<br />
- la prima è quella di sostenere che nel contratto di<br />
appalto l’obbligo del committente consiste soltanto nel<br />
segnalare all’appaltatore esclusivamente i rischi relativi<br />
al lavoro appaltato, ma non di fornirgli le attrezzature<br />
idonee a tutelare la sua sicurezza in quanto tale adempimento<br />
è di competenza esclusiva del lavoratore<br />
autonomo;<br />
- la seconda consiste nel sostenere che la condotta imprudente<br />
del lavoratore esclude qualsiasi<br />
responsabilità del committente in relazione<br />
all’infortunio incorso al primo;<br />
- la terza è quella di affermare che<br />
sussista quantomeno una pari corresponsabilità<br />
nel cagionare l’evento da<br />
parte del committente e dell’appaltatore,<br />
mentre la predetta sentenza n. n.<br />
18998 del 27/3/2009 della S.C. afferma<br />
che la condotta colposa del committente<br />
prevale su qualsiasi comportamento<br />
imprudente del prestatore d’opera<br />
subordinato o autonomo, poiché: “la<br />
colpa altrui non elide la propria”;<br />
- la quarta propugna la tesi dell’irresponsabilità<br />
dell’imprenditore committente<br />
in quanto, laddove la mansione<br />
da svolgere abbia carattere d’urgenza<br />
o scarso rilievo l’incarico, l’incarico<br />
sarebbe conferito da persona subordinata<br />
al committente e, quindi, non da<br />
quest’ultimo.<br />
Invero la citata sentenza afferma che<br />
il fondamento della responsabilità colposa<br />
del committente sia da collegare<br />
eziologicamente alla sua condotta<br />
omissiva colposa “tenuto conto che<br />
la posizione di garanzia nei confronti<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
dell’operaio lo obbligava, ai sensi delle disposizioni<br />
antinfortunistiche di cui agli articoli 70 e 77 del DPR n.<br />
164/1956, ad avvertirlo specificamente dei rischi di caduta<br />
dall’alto connessi all’attività di pulitura dei canali<br />
di scolo e delle grondaie del tetto del capannone, ed a<br />
fornirgli, in ogni caso, le misure di protezione idonee<br />
ad evitare tali rischi.”<br />
Quindi allorquando l’amministratore di un condominio<br />
sottoscrive un contratto di appalto tecnologico deve<br />
assicurare all’appaltatore i presidi di sicurezza previsti<br />
dalla vigente normativa di prevenzione degli infortuni<br />
per assicurare la tutela della salute anche dei dipendenti<br />
del primo in quanto non può ritenersi esente, nei<br />
confronti di tali lavoratori, dell’obbligo di garanzia<br />
previsto dall’art. 40, secondo comma, del codice penale<br />
che recita: “non impedire un evento che si ha l’obbligo<br />
giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”.<br />
- La sentenza n. 14440 del 5/3/2009 della S.C. relativa<br />
L’interno del Duomo di Milano<br />
13
al contratto di appalto negli ascensori.<br />
Assai significativa per la riflessione sul contratto di<br />
appalto tecnologico è una recente pronuncia (C.Cass.<br />
Pen., Sez. 4, Sent. n. 14440 del 5/3/2009) che ha riconosciuto<br />
la responsabilità penale di due imprenditori<br />
nell’avere dato ordini inerenti allo svolgimento dell’attività<br />
di manutenzione di un ascensore. Durante tale attività<br />
un lavoratore decedeva mentre stava trasportando<br />
al secondo piano di un edificio, all’interno di cui veniva<br />
svolta un’attività commerciale, un carrello con capi<br />
abbigliamento per mezzo di un montacarichi installato<br />
nell’edificio. L’incidente avveniva allorquando, mentre<br />
il montacarichi si trovava fermo ed aperto al secondo<br />
piano, un altro dipendente, che si trovava al piano rialzato,<br />
chiamava il montacarichi che iniziava la discesa<br />
a pertanto il primo lavoratore rimaneva incastrato con<br />
la testa e parte del petto tra la parete della tromba di<br />
scesa del montacarichi e la cabina che stava scendendo<br />
e subiva gravissime lesioni che ne cagionavano la morte<br />
immediata.<br />
La sentenza ha stabilito i seguenti importanti principi:<br />
- l’utilizzazione di uno strumento meccanico con<br />
componenti elettriche di per sé costituisce esercizio<br />
di un’attività pericolosa che rende necessario proprio<br />
quell’attività di coordinamento che nel caso trattato è<br />
mancata e tale omissione ha contribuito casualmente al<br />
verificarsi dell’evento perché è stato accertato che l’incidente<br />
si è verificato proprio per il mancato coordinamento<br />
tra l’appaltante (che ha continuato ad utilizzare<br />
l’ascensore durante i lavori di manutenzione) e l’appaltatore<br />
il quale ha disattivato i sistemi di protezione<br />
senza tenere conto della circostanza che il montacarichi<br />
continuasse ad essere utilizzato per le normali attività<br />
di impresa;<br />
- l’obbligo del committente non è quello di valutare<br />
l’idoneità dei sistemi di manutenzione utilizzati dall’appaltatore<br />
o di sindacare la correttezza delle misure<br />
specialistiche di prevenzione eventualmente utilizzate,<br />
ma, in considerazione della contemporaneità dello<br />
svolgimento delle attività di impresa e di manutenzione,<br />
è quello di valutare con l’appaltatore le modalità di utilizzo<br />
e le misure di prevenzione da adottare da entrambi<br />
nel caso di svolgimento contemporaneo di dette attività;<br />
- la funzione delle misure di prevenzione contro gli<br />
infortuni sul lavoro non è infatti solo quella di evitare<br />
condizioni e modalità produttive pericolose per la salute<br />
14<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
del lavoratore, ma anche quella di evitare le conseguenze<br />
degli errori commessi dai lavoratori e dovuti alle più<br />
svariate ragioni (inesperienza, negligenza, eccessiva<br />
sicurezza, disattenzione);<br />
- nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro<br />
deve dunque considerarsi abnorme il comportamento<br />
che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di<br />
fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone<br />
preposte all’applicazione delle misure di prevenzione<br />
contro gli infortuni sul lavoro ed è stato affermato<br />
dalla giurisprudenza che l’eventuale colpa concorrente<br />
del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente<br />
per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che<br />
si siano comunque resi responsabili della violazione<br />
di prescrizione in materia antinfortunistica (vedasi C.<br />
Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 3580 del 14/12/1999, Sent.<br />
n. 12155 del 3/6/1999, Sent. n. 8676 del 14/6/1996);<br />
- non appare giuridicamente configurabile un concorso<br />
di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte<br />
di altre persone, di norme espressamente dirette a<br />
prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti<br />
colposi;<br />
- non vi è concorso di colpa se il lavoratore che presta la<br />
sua attività in altezza e non è stato munito delle cinture<br />
di sicurezza pone un piede in fallo per disattenzione; o<br />
nel caso in cui, sempre per disattenzione (quindi per una<br />
condotta negligente) viene a contatto con un meccanismo<br />
in movimento non protetto e in tutti i casi simili<br />
nei quali la funzione della regola cautelare è diretta a<br />
prevenire proprio le conseguenze di tali condotte negligenti<br />
(o anche imprudenti o imperite). E ciò anche se il<br />
lavorare abbia acconsentito a prestare la sua attività in<br />
situazione di pericolo, in considerazione dell’indisponibilità<br />
del diritto alla salute;<br />
- se anche fosse provato che nel caso trattato la condotta<br />
più idonea era quella di attendere lo sviluppo della<br />
situazione e non farsi prendere dal panico per il rischio<br />
di rimanere intrappolato come è possibile considerare<br />
colposa, accertamento che richiede una valutazione ex<br />
ante, la scelta di sottrarsi a questa situazione cercando<br />
di uscire la più presto, nella situazione di emergenza<br />
creatasi, dal montacarichi? E se anche potesse considerasi<br />
colposa la condotta in base ai criteri già esposti si<br />
tratterebbe di colpa connaturata al normale svolgimento<br />
del lavoro e non della trasgressione di direttive del datore<br />
di lavoro di casi consimili che consentono di configurare<br />
il concorso di colpa del lavoratore infortunato.
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LA SCOMPARSA DEL<br />
PROF. AVV. MARCO PIRELLI<br />
La nostra conoscenza risaliva al 1965 (quindi<br />
ben prima della nascita di ANAI la vecchia<br />
denominazione dell’associazione che, dopo la<br />
fusione con AIACI sarebbe divenuta l’attuale<br />
ANACI).<br />
Trentenne già amministravo immobili e, come<br />
vuole il caso, prendevo in amministrazione un<br />
condominio nella via Cenisio, che ci era stato<br />
detto, veniva amministrato da un avvocato che<br />
aveva rassegnato le dimissioni.<br />
Conoscevo cosi il prof. Avv. Marco Pirelli andando<br />
a prendere le consegne del mio nuovo immobile<br />
nel suo studio in via Guido D’Arezzo.<br />
Mi iscrivevo ad Anai nel 1971 e cominciando a<br />
16<br />
Vita associativa<br />
l’amministratore<br />
frequentare l’Associazione ritrovavo il prof. Pirelli,<br />
unico legale allora della neonata Associazione della<br />
quale, sarebbe stato consulente legale sino ad otto<br />
anni or sono, oltre che direttore del nostro Centro<br />
Studi che egli aveva ideato e nel quale avrebbe<br />
profuso nozioni, consigli, ammaestramenti a molti<br />
associati.<br />
Persona di grande cultura giuridica, umanistica,<br />
archeologica, Marco Pirelli è stato per trent’anni<br />
faro della nostra Associazione ed i vecchi associati<br />
che lo hanno conosciuto lo ricordano con deferente<br />
rimpianto.<br />
Dario Guazzoni
“LA SOLUZIONE SU MISURA PER I PICCOLI DISLIVELLI”<br />
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BRAIDENSE<br />
Pinuccio Del Menico<br />
“Te scrivi rabbios, Carlin, dal me<br />
stanzin depos al campanin de San<br />
Vitor di legnamee. Chi dedree l’è tri<br />
mes che fann tonina (scempio) di<br />
cà de Milan vècc: e picchen, sbatten<br />
giò camin, soree, finester, torr e tècc,<br />
grondaj, fasend on catanaj (macerie)<br />
in mezz a on polvereri ch’el par propri<br />
sul seri la fin del mond.<br />
Dov’el va el me Carlin, quell noster<br />
Milanin di noster temp, insci bell e<br />
quiètt, coi contrad strett in bissoeura,<br />
dent e foeura, sul gust d’ona<br />
ragnera? Ma sta ragnera la ciappava<br />
denter el coeur, te le teneva lì che<br />
pareva squas de morì, se, dininguarda,<br />
el destin el te ciamava foeura,<br />
on poo lontan, a Lesmo, a Peregall<br />
o magari fina a Barlassina o a Bagg.<br />
Dov’el va sto car Milan di Milanes,<br />
minga quel di Viscont, disi el noster,<br />
Carlin, che dai Figin girand adree<br />
al Cappel el tornava bell bell dal<br />
Rebecchin, da Pescheria in su in di<br />
Mercant d’or, e poeu giò per i oreves<br />
in Cordùs, de lì per el Brovett, San<br />
Prosper, San Tomas, i duu Mur, el<br />
Niron e fina a Malcanton, con tanti<br />
bei stazion de osteria de vin bon e<br />
bona compagnia che faceva legria ed<br />
penser de la brasera (braciere)? “<br />
E’il rimpianto per una Milano che<br />
stava scomparendo, la prosa poetica<br />
meneghina per una città che si stava<br />
trasformando in metropoli, l’ultimo<br />
saluto ad una umanità destinata a<br />
cedere ben presto il passo ai daneè e<br />
al successo. Con un particolare che<br />
lo allontana dalla stessa situazione<br />
che forse vediamo ai nostri giorni.<br />
La prosa è quella di Milanin Milanon<br />
scritta da Emilio De Marchi a<br />
18<br />
Vita associativa<br />
fine 1800 immaginando di indirizzarla<br />
a Carlo Porta. Il De Marchi fu<br />
colui che inventò, almeno per l’Italia,<br />
il romanzo noir con “Il cappello<br />
del prete”. Colui che è stato tra i<br />
protagonisti di una mostra tenutasi<br />
alla Biblioteca Braidense dedicata agli<br />
ultimi 180 anni della letteratura<br />
dialettale milanese e intitolata: “Dal<br />
Rajberti al Tessa e oltre”.<br />
Un viaggio dedicato a Dante Isella,<br />
grande ricercatore studioso della letteratura<br />
milanese dal Quattrocento<br />
al Novecento, che nel 1999 aveva<br />
proposto una mostra che arrivava fino<br />
a Carlo Porta.<br />
Essendo scaduti i termini per visitare<br />
l’esposizione, rimane lo stimolo,<br />
perchè no, ad una ricerca letteraria<br />
che vada al di là della nostalgia per<br />
la vecchia casa di ringhiera e delle<br />
sue filastrocche, con una loro morale<br />
e dense di nostalgia, intendiamoci,<br />
ma nulla a che vedere con l’“Arte<br />
poetica di Orazio” in meneghino di<br />
l’amministratore<br />
La biblioteca Braidense al suo interno<br />
Giovanni Rajberti, oppure le opere<br />
di Carlo Dossi (quest’anno ricorre<br />
il centenario della sua morte) che, a<br />
soli 16 anni, finanziò con i danari di<br />
famiglia una rivista letteraria cui collaborò<br />
anche Giosuè Carducci.<br />
Una curiosità che dai contenuti si<br />
trasferisce ben presto al contenitore<br />
della mostra, ovvero la Biblioteca<br />
Braidense che ha sede nel Palazzo di<br />
Brera. Attualmente dipende dal Ministero<br />
per i Beni e le Attività Culturali<br />
e figura tra le maggiori biblioteche<br />
pubbliche italiane.<br />
Il suo nome deriva dal termine latino<br />
- medievale di origine longobarda<br />
“braida” poi divenuto “brera”<br />
che significava “podere” attribuito al<br />
luogo ove sorse l’originario convento<br />
duecentesco degli Umiliati sul quale<br />
venne costruito il Palazzo del Collegio<br />
Gesuitico nel XVII secolo.<br />
La storia della Braidense cominciò<br />
nel 1770, quando Maria Teresa<br />
d’Austria decise di aprire al pubblico
la biblioteca del conte Carlo Pertusati,<br />
Presidente del Senato di Milano,<br />
morto nel 1755. Il nobile aveva<br />
raccolto ben 24.000 volumi che spaziavano<br />
dalla storia italiana a quella<br />
milanese e lombarda, dalla letteratura<br />
alla geografia e ai classici greci<br />
e latini. Nel 1773 l’acquisizione del<br />
Palazzo di Brera da parte dello Stato<br />
e 13 anni dopo l’apertura della biblioteca<br />
al pubblico con le raccolte<br />
preesistenti del Collegio Braidense,<br />
delle case gesuitiche di San Fedele<br />
e San Girolamo e con i testi scientifici<br />
del medico Albrecht von Haller<br />
di Berna.<br />
Nel periodo napoleonico avvenne<br />
l’acquisizione della biblioteca del<br />
Collegio dei Giureconsulti e del fondo<br />
Scaccerni, donato da Francesco<br />
Melzi. In seguito arrivarono i volumi<br />
donati da Hermes Visconti, la<br />
raccolta del Gabinetto Numismati-<br />
Vita associativa<br />
co, le opere di cultura ebraica Lattes,<br />
i testi di Carlo Morbio, la libreria di<br />
Cesare Correnti, fino al fondo manzoniano<br />
che venne donato nel 1885.<br />
Nel ‘900 sono da ricordare l’arrivo<br />
della raccolta Novati, della biblioteca<br />
liturgica dei Duchi di Parma,<br />
la raccolta scacchistica, il fondo Castiglioni<br />
e quello fotografico di Emilio<br />
Sommaria oltre alla raccolta<br />
pascoliana.<br />
Il patrimonio librario della Braidense<br />
è costituito da oltre 940.000 volumi<br />
tra i quali 2.119 manoscritti,<br />
2.400 incunaboli e 3.900 periodici.<br />
La biblioteca mette a disposizione<br />
quattro sale di lettura. La Sala Maria<br />
Teresa con una stupenda scaffalatura<br />
in legno e lampadari a goccia del<br />
settecento. La Sala di Lettura Gesuitica<br />
che vanta pregevoli dipinti del<br />
XVIII secolo.La Sala di Consultazione<br />
e la Sala Manzoniana che ospita<br />
Il cortile di Palazzo Brera - Milano<br />
l’amministratore<br />
manoscritti, volumi postillati, edizioni<br />
delle opere e saggi critici relativi<br />
ad Alessandro Manzoni.<br />
Vi sono poi una sala per i cataloghi,<br />
la distribuzione, il prestito e le riproduzioni<br />
e di un atrio d’ingresso<br />
cui si accede attraverso lo scalone<br />
d’onore.<br />
Ci sono poi tre sedi esterne al Palazzo<br />
di Brera e sono la Mediateca<br />
Santa Teresa, l’Ufficio Ricerca Fondi<br />
Musicali e la sede di Vigevano<br />
che conserva l’archivio storico della<br />
Braidense.<br />
La Biblioteca Braidense è aperta al<br />
pubblico dal lunedì al venerdì, dalle<br />
ore 8.30 alle ore 18.15 e il sabato<br />
dalle ore 9.00 alle ore 13.45.<br />
Per usufruire dei servizi di informazione<br />
basta presentarsi con la Carta<br />
d’Identità, mentre per la consultazione<br />
ed il prestito è necessaria l’iscrizione<br />
che, peraltro, è gratuita.<br />
19
LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO<br />
Calvio Gianfranco<br />
Paolo Frisenna<br />
Palmisano Vitantonio<br />
Caruso Leonardo<br />
Buonavitacola Giorgio<br />
Faini Guido<br />
Vanzini Maurizio<br />
Vai Claudio<br />
Corazza Gianfranco
Vita associativa<br />
Le 9 delegazioni<br />
dell’<strong>Anaci</strong> in provincia<br />
Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />
di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />
relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />
gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />
Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />
per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />
Il teleriscaldamento è un servizio a<br />
disposizione di tutti i cittadini e di<br />
tutte le attività industriali, commerciali,<br />
terziarie che insistono sull’area sottesa<br />
dalla rete, costituito da una centrale<br />
di produzione e da una rete di distribuzione<br />
di acqua calda o surriscaldata<br />
per uso riscaldamento, sanitario e per il<br />
raffrescamento di edifici, con opportune<br />
macchine frigorifere. I vantaggi ambien-<br />
Nel nostro territorio è nata la Banca<br />
del Verde, soggetto associativo no profi t<br />
per la compensazione ambientale grazie<br />
al quale potranno essere piantumate<br />
senza costi per il cittadino vaste aree del<br />
nostro territorio. L’iniziativa si fi nanzia<br />
sulla base di contributi volontari di<br />
aziende. Per ogni euro raccolto, il 90%<br />
sarà speso in Progetti a favore dell’ambiente:<br />
forestazione, rimboschimento e<br />
sistemazione di aree verdi. Istituzioni<br />
LEGNANO - Gianfranco Calvio - Via Siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />
tali sono costituiti principalmente da:<br />
• Riduzione inquinanti emessi da<br />
impianti di riscaldamento su area omogenea;<br />
• Annullamento emissione inquinanti<br />
puntuale;<br />
• Risparmio energetico.<br />
L’AMGA Legnano Spa è l’azienda<br />
strumentale del Comune di Legnano,<br />
gestore dell’impianto e delle reti, che<br />
MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686<br />
e società civile, quindi, in favore di un<br />
territorio cui molto si chiede. Basti pensare<br />
al consumo di suolo e all’impatto<br />
che procureranno le autostrade TEM e<br />
BreBeMi sulle nostre aree agricole, oltre<br />
a tutte le emissioni di gas serra. Molto<br />
è stato fatto in questi anni ma molto<br />
rimane ancora da fare. Una prima azione<br />
concreta è l’istituzione di un nuovo<br />
Parco denominato Alto Martesana per<br />
tutelare le aree agricole tra Melzo e<br />
l’amministratore<br />
provvede con periodicità ad attivare delle<br />
campagne commerciali per l’allaccio<br />
al servizio. Chiunque ritenga di essere<br />
interessato può consultare il sito www.<br />
amga.it e/o contattate comunque l’Azienda<br />
all’indirizzo teleriscaldamento@<br />
amga.it, che provvederà ad informare<br />
circa le condizioni di fruizione del<br />
servizio oltreché gli sviluppi previsti<br />
della rete.<br />
Pozzuolo che saranno attraversate dalle<br />
nuove strade. Il pericolo dal quale difenderle<br />
è di vederle consumate da nuova<br />
edifi cazione, pensate che le strade non<br />
ci sono ancora e già oggi hanno attratto<br />
logistica a Pozzuolo M.na e un centro<br />
commerciale a Truccazzano. Molta<br />
strada dovremo ancora fare, ma anche<br />
il piccolo passo fatto con la Banca del<br />
Verde assume la sua importanza perché<br />
ci porta in quella direzione.<br />
21
Dall’anno 2008 il governo ha previsto<br />
agevolazioni delle tariff e energetiche rivolte<br />
ai cittadini economicamente svantaggiati<br />
e per coloro che utilizzano in<br />
casa apparecchiature elettromedicali. Per<br />
usufruire del bonus energia il cittadino<br />
dovrà presentare apposita domanda con<br />
la quale si dimostri la residenza; di essere<br />
intestatario di una fornitura elettrica per<br />
uso domestico con potenza impegnata<br />
fi no a 3 kW (elevata a 4,5 kW per fami-<br />
Vita associativa<br />
SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787<br />
Prosegue la collaborazione fra gli Amministratori<br />
sestesi dell’ANACI ed i<br />
vertici dell’A2A in tema di Teleriscaldamento.<br />
Le centrali installate sul territorio<br />
cittadino sono ormai 715. A2A<br />
ha organizzato il 12 maggio la visita<br />
presso la Soc. Amarc di Besana Brianza,<br />
produttrice delle centrale tecnologiche<br />
che vengono installate a Sesto per il Teleriscaldamento,<br />
occasione nella quale<br />
l’Ing. Cucurachi di Amarc ha illustrato<br />
CINISELLO BALSAMO - Leonardo Caruso - Via Vittoria, 7 - Tel. 02/66014056 - Fax 02/66014056<br />
È sorto sul territorio di San Giuliano Milanese<br />
uno dei più grandi magazzini Ikea<br />
del sud Milano. Ikea, la multinazionale<br />
svedese del mobile razionalista, adatto<br />
a tutte le famiglie, sta insomma per<br />
diventare un tassello della piattaforma<br />
commerciale fra Sudmilano e Lodigiano.<br />
Si conclude così la lunga stagione delle<br />
ipotesi - che naturalmente, come sempre<br />
accade per operazioni immobiliari simili,<br />
hanno avuto momenti di discussione<br />
le grosse possibilità, anche di singola<br />
contabilizzazione sia per il calore che<br />
per acqua sanitaria, offerte dal loro<br />
prodotto. Nel contempo il Management<br />
A2A, rispondendo ad una precisa<br />
esigenza degli Amministratori, ha<br />
predisposto e presentato in anteprima<br />
un servizio on-line che permetterà agli<br />
Studi di accedere direttamente a tutte<br />
le informazioni degli stabili amministrati<br />
e gestire in modo diretto e più<br />
glie con più di 4 componenti); di possedere,<br />
per il disagio economico, un ISEE<br />
inferiore a €7500 (elevato a €20000 per<br />
le famiglie con 4 o più fi gli a carico);<br />
in caso di disagio fi sico, possedere un<br />
certifi cato ASL attestante le gravi condizioni<br />
di salute di uno dei componenti<br />
del nucleo famigliare, tali da richiedere<br />
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.<br />
All’atto di presentazione della<br />
domanda è necessario allegare la fotoco-<br />
accesa - e inizia quella della realtà. I<br />
numeri portanti sono questi: due piani,<br />
oltre 50 ambienti di arredo, 15mila<br />
metri quadrati espositivi. Un ristorante<br />
da 560 posti a sedere, parcheggio sia<br />
interno che esterno pensato per più di<br />
2mila auto. Inoltre: una bottega svedese<br />
con area mercato, area bambini, area<br />
progettazione. L’Ikea di San Giuliano si<br />
presenta con biglietti da visita innovativi<br />
in vari comparti, il più interessante<br />
agile la richiesta di passaggio alla varie<br />
curve termiche in base alla temperature<br />
esterne. Saranno inoltre disponibili<br />
anche le tabelle di consumo effettivo<br />
del Teleriscaldamento nel periodo breve<br />
ed i grafici di andamento del servizio<br />
nell’arco dell’intera gestione calore. Il<br />
programma verrà presentato da A2A<br />
agli associati sestesi nel prossimo incontro<br />
27 maggio <strong>2010</strong> e sarà immediatamente<br />
operativo.<br />
pia della carta d’identità o della patente,<br />
la fotocopia dell’ISEE ed in visione la<br />
fattura che arriva insieme alla bolletta di<br />
pagamento. Contestualmente al bonus<br />
energia è possibile richiedere, possedendo<br />
gli stessi requisiti, anche il bonus gas.<br />
La domanda deve essere presentata<br />
presso l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico<br />
di Cinisello Balsamo, Via Frova<br />
18, negli orari di apertura al pubblico<br />
(numero verde 800397469).<br />
MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196<br />
Su proposta dell’assessorato alla sicurezza,<br />
il Comune di Buccinasco attiverà a<br />
breve un numero verde contro i pericoli<br />
del web, un concorso per la realizzazione<br />
di un video contro il bullismo e il cyberbullyng<br />
oltre ad una serie di incontri nelle<br />
scuole medie per diffondere maggiore<br />
consapevolezza dell’utilizzo di internet e<br />
delle problematiche adolescenziali legate<br />
alla rete. Le famiglie, inoltre, potranno<br />
usufruire di un servizio tecnico informa-<br />
22<br />
tico per schermare il computer di casa e<br />
renderlo a “misura di bambino”. Internet<br />
è un mondo pieno di opportunità, ma al<br />
contempo contiene innumerevoli fonti<br />
di rischio per chi naviga senza prendere<br />
le giuste precauzioni. Il problema è reale<br />
e molto sentito. Il progetto promosso<br />
dall’assessore Tiziana Maiolo partirà<br />
a settembre e coinvolgerà gli studenti<br />
delle terze medie che frequentano gli<br />
istituti classici di Buccinasco. Il corso si<br />
riguarda il capitolo che è destinato alla<br />
sostenibilità ambientale. Sotto questo<br />
aspetto in eff etti si è di fronte a un progetto<br />
di “econegozio”: il 100 per cento<br />
del fabbisogno termico e del condizionamento<br />
estivo è assicurato dall’impianto<br />
di geoscambio con l’acqua di falda e dalla<br />
centralina di rigenerazione, mentre la<br />
superfi cie fotovoltaica (pronta nel 2011)<br />
e la cogenerazione dovrebbero portare<br />
al 70 per cento la copertura elettrica.<br />
TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />
l’amministratore<br />
focalizzerà su: i pericoli del web (piattaforme<br />
sociali e trasmissioni di informazioni<br />
personali, servizi a pagamento,<br />
strumenti di auto tutela, adescamento<br />
giovanile da parte di soggetti deviati),<br />
il bullismo (psicologia di gruppo, cause<br />
del bullismo, vie d’uscita), l’uso di sostanze<br />
psicotrope ed alcoliche (droghe,<br />
loro effetti e percorso di guarigione)<br />
ed il plagio (tecniche psicologiche di<br />
circonvenzione, sette e congregazioni).
Vita associativa<br />
CORMANO - Paolo Frisenna - Via Gramsci 44 - Tel. 02/66302392 - Fax 02/66309166<br />
È stata inaugurata sabato 10 aprile la<br />
Casa dell’Acqua di Cormano nel parco<br />
di via Molinazzo, un impianto di<br />
distribuzione di acqua potabile gratuita<br />
messa a disposizione dei cittadini.<br />
L’acqua non è mai stata oggetto di<br />
particolari politiche o piani di gestione<br />
per i Comuni ma negli ultimi anni<br />
è diventata oggetto di campagne di<br />
sensibilizzazione e, purtroppo, di speculazioni.<br />
In un contesto in cui si sta<br />
Quest’anno via Giussani, poi le altre<br />
vie che si diramano da piazza Marconi.<br />
Sono le tappe della riqualificazione<br />
delle strade del centro di Nova<br />
Milanese. Se nel primo caso i fondi,<br />
270mila euro, già ci sono, gli altri<br />
interventi sono subordinati al reperimento<br />
delle risorse, come ha spiegato<br />
l’assessore alla viabilità. Secondo il<br />
Piano triennale delle opere pubbliche,<br />
mettere mano alle vie centrali costerà<br />
Parla Alessandro Folli Presidente del<br />
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi<br />
“Il Sistema Navigli rappresenta<br />
un patrimonio storico, artistico e naturalistico<br />
veramente unico. Il consorzio<br />
Villoresi sta facendo tutto il possibile<br />
affinchè questa rete – costituita da<br />
circa 130 Km di canali principali e migliaia<br />
di secondari, costruiti per portare<br />
acqua all’agricoltura lombarda – possa<br />
facendo sempre più pressione per la<br />
privatizzazione di questo bene, il Comune<br />
di Cormano ha deciso invece di<br />
costruire un impianto di distribuzione<br />
di acqua naturale e frizzante gratuita<br />
con la possibilità di riempire bottiglie<br />
di vetro senza la necessità di andare a<br />
comprarle. Questo progetto ha il duplice<br />
obiettivo di ridurre il trasporto<br />
inquinante su strada dell’acqua e il ciclo<br />
di produzione – consumo – rifiuto<br />
BRESSO - Maurizio Vanzini - Via Vittorio Veneto, 1/B - Tel. 02/6195126<br />
oltre un milione di euro. Per il rifacimento<br />
il modello è quello che la<br />
Giunta definisce ormai lo «standard<br />
per il centro»: fondo bicolore in lastre<br />
di pietra come la piazza e via Roma.<br />
Scelta che fa storcere il naso a molti<br />
che lavorano, risiedono o passeggiano<br />
nelle strade interessate. Il timore è che<br />
si perdano posti auto, che si creino<br />
problemi alla circolazione e, soprattutto<br />
che la nuova pavimentazione<br />
rispondere al meglio alle esigenze di<br />
carattere cittadino e turistico, che stanno<br />
via via emergendo. Il Presidente<br />
del Consorzio di Bonifica Est Ticino<br />
Villoresi prende spunto da “Situazione<br />
di degrado dei Navigli” mozione<br />
scaturita nel Consiglio di zona 6 di<br />
Milano, per chiarire la complessità del<br />
sistema. Non bisogna mai dimenticare<br />
la natura originaria di questo sistema<br />
delle materie plastiche. L’acqua erogata<br />
sarà quella dell’acquedotto comunale,<br />
certificata alla fonte. Al fine di renderla<br />
più gradevole al palato viene sottoposta<br />
a un processo di microfiltrazione,<br />
abbinato alla sterilizzazione a raggi<br />
ultravioletti. L’acqua, microfiltrata e<br />
sterilizzata, viene successivamente refrigerata<br />
e messa a disposizione dei<br />
cittadini, naturale o frizzante, al pari<br />
delle migliori acque in bottiglia.<br />
sia scivolosa in caso di pioggia, come<br />
quella già posata. Rassicura in tal<br />
senso il Comune. I materiali saranno<br />
adeguati e dopo la ristrutturazione<br />
il transito delle auto sarà consentito<br />
e con più spazio per i pedoni, certo,<br />
qualche parcheggio si perderà ma non<br />
si può fare altrimenti, occorre considerare<br />
che Nova è pur sempre l’unica<br />
cittadina dell’hinterland senza una<br />
vera isola pedonale.<br />
ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421<br />
di canali che consente di irrigare 150<br />
mila ettari di terreno, l’equivalente del<br />
15% dell’agricoltura lombarda. Il nodo<br />
principale di questo sistema si trova a<br />
Somma Lombardo ed è costituito da<br />
Dighe del Panperduto, che regolano<br />
le acque del Ticino e permettono di<br />
distribuire circa un miliardo di metri<br />
cubi d’acqua in tutto il territorio dal<br />
Canale Villoresi al Po”.<br />
COMUNICATO A TUTTI GLI ASSOCIATI<br />
Per qualsiasi problema giuridico o fiscale inerente<br />
la professione di amministratore e la gestione<br />
del condominio potete contattare gli esperti<br />
del Centro Studi all’indirizzo di posta elettronica<br />
dell’<strong>Anaci</strong> di Milano<br />
anacimilano@anaciservizi.it<br />
l’amministratore<br />
23
Sentenze<br />
La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />
per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />
1095<br />
Appalto responsabilità dell’appaltatore. Progetto o materiali forniti dal committente.<br />
L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente,<br />
sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera<br />
da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità. (Cassazione<br />
civile, sezione seconda, sentenza del 14 gennaio/<strong>2010</strong>, n. 470)<br />
Da tempo non accadeva di potere insistere su una questione che spesso lascia alquanto dubbiosi i condomini<br />
e gli amministratori, sottosti dai fornitori a polemiche tanto vibranti quanto lontane dal corretto dispiegarsi<br />
dei rapporti e delle responsabilità nel rapporto d’appalto. Con veemenza e dialettica scultoree, i titolari delle<br />
imprese replicano alle contestazioni per il palesarsi di vizi delle opere realizzate e sostengono che il loro<br />
coinvolgimento sia escluso ove la carenza funzionale o il vero e proprio difetto siano causati dai materiali<br />
messi a disposizione dallo stesso committente, oppure da problematiche originate dal progetto, anch’esso<br />
acquisito direttamente dal committente. A buona ragione la Corte Suprema ha ricordato che l’appaltatore<br />
per definizione è esperto e professionista della materia e si è obbligato a realizzare l’opera ovvero a prestare<br />
il servizio “con organizzazione di mezzi”. Il prezzo dovuto dal committente ha natura di corrispettivo tanto<br />
per la esecuzione dell’opera quanto per la implicita offerta di mettere a disposizione la organizzazione<br />
che l’appaltatore ha apprestato. Con sentenza del 4 giugno 2009 il Tribunale di Novara, ha statuito che<br />
l’appaltatore risponde addirittura per non avere controllato che la nuova costruzione si sarebbe trovata a<br />
distanza inferiore a quelle richieste dalla speciale disciplina sulle distanze legali. Anche in questo caso,<br />
per il giudice le responsabilità concorrenti si sommano e non si elidono e quindi neppure la nomina di un<br />
progettista (ovviamente, principale artefice del danno) cancella la responsabilità dell’appaltatore. Il Tribunale<br />
ha osservato che l’appaltatore è per definizione il soggetto che esercita professionalmente la attività, che è<br />
tenuto a diligenza qualificata e che è dotato di autonomia e di discrezionalità che lo obbligano ad acquisire<br />
in via preventiva le cognizioni tecniche necessarie per rilevare, tra l’altro, errori o lacune progettuali. La<br />
sentenza Cass. n. 6754/2003 aveva affermato i medesimi concetti ed aveva avvertito che l’appaltatore non<br />
cessa di essere responsabile della organizzazione dei lavori neppure quando realizza l’opera su progetto del<br />
committente o fornito dal committente. Tanto comporta che l’appaltatore sia tenuto non solo ad eseguire<br />
a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare la congruità e la completezza del progetto stesso e della<br />
direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati (nel caso di specie è stata<br />
affermata la responsabilità esclusiva dell’appaltatore per l’applicazione difettosa di numerose valvole per<br />
impianti di riscaldamento, prive dei necessari supporti di raccordo tra paretine e traversino, raccomandati e<br />
suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva).<br />
24<br />
l’amministratore
Sentenze<br />
1096<br />
Locazione in genere. Responsabilità del conduttore. Incendio della cosa locata e presunzione di<br />
responsabilità.<br />
L’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e deterioramento della cosa locata, anche<br />
se derivante da incendio qualora non provi che il fatto si sia verificato per una causa a lui non imputabile,<br />
pone una presunzione di colpa a carico del conduttore superabile solo con la dimostrazione che l’incendio è<br />
dovuto a causa a lui non riconducibile. (Corte d’Appello di Potenza, sentenza del 27 gennaio <strong>2010</strong>)<br />
Si è preferito utilizzare la scultorea e sintetica massima tratta dalla sentenza dei giudici lucani, i quali<br />
hanno riaffermato un principio che fatica a farsi strada non soltanto tra gli inquilini (e la cosa non stupisce<br />
certamente) ma anche tra i locatori, i quali avrebbero evidente convenienza e recepire pienamente il dettato<br />
di legge. È così da ricordare che per effetto delle disposizioni dettate dalla’articolo 1588 c.c. il conduttore<br />
risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non<br />
sussista prova espressa che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile. Per giurisprudenza affatto<br />
uniforme la norma impone sul conduttore una presunzione di colpa superabile solo con la dimostrazione che<br />
la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile. La responsabilità e<br />
gli obblighi risarcitori rimangono in capo all’inquilino anche se la origine dell’evento sia rimasta sconosciuta<br />
o semplicemente dubbia. Come sanno gli amministratori di lunga esperienza, l’insegnamento può valere nei<br />
numerosi casi nei quali il rapporto degli agenti recita “causa probabile”. Addirittura, la sentenza n. 2550/2007<br />
della Corte Suprema ha dato concreta applicazione del detto principio ed ha affermato al responsabilità del<br />
conduttore, benché il medesimo fosse stato prosciolto in sede penale.<br />
1097<br />
Condominio. Lastrico solare di uso esclusivo. Danni. Suddivisione dei relativi oneri.<br />
La terrazza di copertura del fabbricato, che appartiene ad un soggetto diverso da quello (o da quelli) che<br />
è (o sono) proprietario (proprietari) del piano (o dei piani) sottostante (o sottostanti) costituisce lastrico<br />
solare, alla cui manutenzione sono tenuti sia il proprietario della terrazza, sia quello o quelli dei locali<br />
sottostanti, nella misura stabilita dall’art. 1126 c.c.; conseguentemente, ed in pari misura, gli stessi sono<br />
tenuti a sopportare le spese necessarie per porre rimedio ai danni provocati dalla mancata o inadeguata sua<br />
manutenzione. (Corte di Cassazione, sezione seconda, sentenza del 15 aprile <strong>2010</strong>, n. 9084)<br />
Neppure per la sentenza in commento si può parlare di novità. Al contrario, già da alcuni decenni la Corte<br />
di Cassazione ha affermato la regola per la quale gli oneri che conseguono all’obbligo di risarcire i danni<br />
devono essere suddivisi secondo il criterio valido per stabilire il concorso nelle spese per la conservazione<br />
e per la manutenzione della parte o dell’impianto che abbiano determinato l’evento pregiudizievole. Anche<br />
altre sentenze si erano espresse nello stesso senso (Cass. n. n. 9651/ 2000), ma si deve sottolineare che il<br />
principio in discorso comporta speciali conseguenze anche di ordine pratico nel caso del lastrico solare di<br />
uso esclusivo. Infatti, è ben noto che in virtù del sistema dettato dall’articolo 1126 c.c. i condomini che non<br />
vantino l’uso esclusivo e che non siano titolari di unità immobiliari coperte da esso non sono interessati alle<br />
spese per le riparazione del manufatto, neppure in minima misura. Sin quali si è sostenuto che per effetto<br />
delle considerazioni già illustrate tali proprietari devono essere esclusi anche dagli obblighi risarcitori. Senza<br />
scendere ad affrontare minutamente il problema, si può ricordare inoltre che la sentenza delle Sezioni Unite<br />
della Corte di cassazione del giorno 8 aprile 2008 ha affermato che le obbligazioni condominiali non sono<br />
l’amministratore<br />
25
Sentenze<br />
solidali. Quest’ultimo principio, posto accanto alla ulteriore affermazione contenuta nella massima che si sta<br />
commentando, può trovare sfogo nella impossibilità di addebitare neppure le spese del contenzioso giudiziario<br />
a chi non sia interessato alla manutenzione del lastrico ed ai danni che dalla sua omissione possano derivare,<br />
con sentenza del 4 giugno 2009e spese per il contenzioso giudiziario.<br />
1098<br />
Condominio. Responsabilità civile. Furto agevolato dal ponteggio.<br />
Del danno sofferto da soggetti (nel caso di specie, conduttori) il cui appartamento sia stato svaligiato da<br />
ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati a seguito di lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio,<br />
possono essere chiamati a rispondere non solo l’impresa che ha realizzato i ponteggi e lo stesso proprietario<br />
dello stabile, ma anche il soggetto (nel caso di specie, società per azioni) cui quest’ultimo abbia eventualmente<br />
delegato la gestione e la manutenzione dell’immobile. Infatti, tale soggetto, conservando sia pure parzialmente<br />
il potere di controllo e custodia delle opere da eseguire, resta obbligato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., a vigilare<br />
non solo sulla corretta esecuzione delle opere appaltate, ma anche sulla regolare installazione del ponteggio.<br />
Tale responsabilità non può poi essere esclusa in ragione della presenza di clausole del contratto di appalto<br />
che, ponendo a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in questione, sollevano il committente da<br />
ogni responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in quanto siffatte pattuizioni, se spiegano efficacia nei<br />
rapporti tra le parti contraenti, non fanno venir meno la responsabilità nei confronti dei terzi posta dalla<br />
legge a carico del custode. (Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza del 13 aprile <strong>2010</strong>, n. 8697)<br />
Alcuni mesi or sono avevamo segnalato la incisiva modifica di indirizzo che traspariva dalla sentenza n. 6435<br />
del 2009, che aveva affermato la responsabilità concorrente di appaltatore, committente e professionisti per<br />
la infelice collocazione di un ponteggio e per i danni conseguenti al furto che tale incongrua sistemazione<br />
avesse agevolato. Sin da allora era sembrato che la impostazione indicata dalla Corte fosse frutto di sensibilità<br />
nuove e, sopra tutto, costituisse sostanziale recepimento delle norme ormai numerose che impediscono al<br />
committente di dichiararsi del tutto estraneo alle modalità esecutive della realizzazioni edilizie. La sentenza<br />
del corrente anno impone le medesime riflessioni, ma in contesto ancora meno controvertibile. Si sottolineano<br />
i due passaggi, sui doveri di custodia e sulla inefficienza delle clausole che escludano la responsabilità del<br />
committente. La Corte ha sostenuto che il committente conserva parziale potere di controllo e di custodia sulle<br />
opere da eseguire e resta obbligato a norma dell’art. 2051 c.c. a vigilare non solo sulla corretta esecuzione<br />
delle opere appaltate, ma anche sulla regolare installazione del ponteggio. Ancora, la Corte ha affermato che<br />
a nulla vale la cautela del committente che nel contratto di appalto si autoproclama estraneo a qualsivoglia<br />
responsabilità. Si può citare l’ulteriore sentenza n. 16126/ 2009, che già aveva statuito che il contratto di<br />
appalto per la manutenzione di una autogru non implica il totale trasferimento all’appaltatore del potere<br />
di fatto sul mezzo e non cancella il dovere di custodia e la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod.<br />
civ. del committente. Tornando ai temi più vicini al condominio, si ricorda la sentenza n. 6435/ 2009, che<br />
l’impresa che ha realizzato i ponteggi stessi ed il condominio rispondono in solido del danno per il furto<br />
commesso da ladri che si erano introdotti attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi<br />
sia di illuminazione che di misure di sicurezza. Considerando quanto la giurisprudenza ormai impone, appare<br />
evidente che l’amministratore del condominio non debba guardare soltanto al D.lgs n. 81 sulla sicurezza dei<br />
lavoratori, ma ai propri e molto vasti obblighi di custodia.<br />
26<br />
l’amministratore
1099<br />
Condominio. Assemblea. Avviso di convocazione.<br />
Sentenze<br />
Poiché l’art 1136 c.c. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell’avviso di convocazione<br />
per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea al<br />
raggiungimento dello scopo, sicché si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata osservata quando<br />
risulta che i condomini abbiano, in qualunque modo, avuto conoscenza della convocazione. In tale ottica,<br />
va da se che anche l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino<br />
vale a porre la ragionevole presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da parte del condomino, posto<br />
che, una volta che l’avviso é pervenuto all’indirizzo del destinatario, si verifica la fattispecie dell’art. 1335<br />
c.c., essendovi stata una attività materiale idonea a portare l’atto nella sua sfera di conoscibilità (Corte di<br />
Cassazione, sezione seconda sentenza del 30 marzo <strong>2010</strong>, n. 1323)<br />
L’avvocato Pirelli, che ha curato questa rubrica per tanti lustri, ha lasciato insegnamenti anche per la<br />
individuazione delle pronunce da segnalare agli associati. Uno degli avvertimenti segnalava la inopportunità<br />
di mettere l’accenno su decisioni che potessero indurre ad atteggiamenti non eccessivamente prudenti, poiché<br />
in questi casi si poteva diffondere un messaggio non adeguatamente virtuoso. In un certo senso, la sentenza<br />
in commento potrebbe anche prestarsi anche a queste considerazioni, che si affollano alla mente poiché si<br />
è appreso che il grande Maestro è volato in cielo. L’avvocato Pirelli era però anche e sopra tutto Avvocato<br />
difensore e curava di mettere a disposizione dei propri assistititi gli strumenti a loro utili. Tra questi possiamo<br />
certamente annoverare la sentenza che conferma la natura recettizia dell’avviso di convocazione della assemblea<br />
di condominio e che riafferma tutte le indicazioni che si insegnano nei nostri corsi. L’amministratore deve fare<br />
il possibile per evitare le occasioni di contestazione o di semplice polemica. Quando però occorre difendersi,<br />
si deve sapere che con l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino<br />
si configurano le circostanze di fatto dalle quali deriva la presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da<br />
parte del condomino.<br />
l’amministratore<br />
27
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LA SIGNORA SUL BALCONE<br />
Stefano Fumagalli<br />
La stazione della metropolitana<br />
distava dal mio ufficio non più di<br />
600 metri. Tutti i giorni verso le<br />
otto sbucavo dalla terra insieme<br />
a centinaia di persone che per un<br />
attimo fiorivano dal sottosuolo e<br />
si disperdevano per il quartiere,<br />
ciascuno con i suoi pensieri per<br />
la testa. A volte ci accoglieva la<br />
pioggia, a volte la luce calda del<br />
sole d’estate, o le foglie spazzate<br />
dal vento in autunno.<br />
Lei era sempre lì. Sul balcone<br />
del terzo piano della palazzina di<br />
mattoni con il portone di legno.<br />
Stava seduta su una sedia con i<br />
braccioli, le braccia in grembo,<br />
lo sguardo tranquillo sulla<br />
strada. Temporali o temperature<br />
proibitive la facevano rientrare<br />
in casa, ma solo per accomodarsi<br />
dietro la finestra, la tenda scostata<br />
di lato. Ricordo la prima volta<br />
che la notai era un martedì.<br />
Cercavo di non farmi travolgere<br />
dalle persone che tra un mi scusi<br />
e un attento si facevano largo<br />
30<br />
Verde....che bello!<br />
Varie ed eventuali<br />
nuotando nella folla con eleganza.<br />
Io però non ero dell’umore di<br />
iniziare una giornata di lavoro<br />
con tanta foga. Così mi fermai<br />
bruscamente sul marciapiede,<br />
nell’intento di lasciar sfilare tutti<br />
e mettermi in coda al gruppo.<br />
Nell’attimo di presa di coscienza,<br />
mentre maledicevo la ragazzina<br />
che mi schiacciava il piede e<br />
una ventiquattrore mi colpiva di<br />
spigolo nell’incavo del ginocchio,<br />
alzai lo sguardo indispettito. La<br />
signora del balcone stava là e<br />
mi fissava. Nessuna espressione,<br />
poi un lieve sorriso. Io ricambiai<br />
confuso, ma tutto sommato<br />
rasserenato di trovare uno sguardo<br />
amico in quella masnada di pazzi.<br />
Il giorno dopo buttai di nuovo<br />
l’occhio là sopra, per ritrovare<br />
la stessa scena di 24 ore prima:<br />
una spettatrice in un palco<br />
privilegiato, distaccata dallo<br />
scorrere della vita della città.<br />
L’appuntamento con la signora<br />
del balcone divenne giornaliero,<br />
l’amministratore<br />
ero incuriosito da quella donna<br />
così beata nell’osservare senza<br />
giudicare tutto ciò che accadeva<br />
nello schermo della visuale<br />
dell’appartamento 4B. Quanti<br />
anni avrà avuto, settanta? E cosa<br />
appuntava sul suo taccuino?<br />
Mi capitò diverse volte di fare<br />
uno spuntino nel bar di fronte<br />
all’appartamento della donna.<br />
Il “Silver Bar Tavola Calda”<br />
aveva anche un piccolo dehor<br />
da dove potevo studiare la mia<br />
curiosa amica. Si muoveva poco<br />
dalla sua sedia, che si trovasse<br />
dentro o fuori casa. Si spostava<br />
di più verso mezzogiorno, forse<br />
mentre preparava il pranzo, poi<br />
tornava diligentemente al suo<br />
avamposto. E poi c’erano gli<br />
appunti, brevi segni di penna su<br />
un quadernetto logoro, una volta<br />
ogni tanto. La vidi scrivere subito<br />
dopo aver seguito con gli occhi la<br />
corsa a perdifiato di un ragazzo<br />
che reggeva un mazzo di fiori.<br />
Aveva dimenticato l’anniversario<br />
di matrimonio e voleva farsi<br />
perdonare? Era in ritardo per un<br />
primo appuntamento? La signora<br />
osservò e sorrise. Poi piegò la<br />
testa di lato e scrisse poche parole.<br />
Stessa scena al passaggio di un<br />
cavallo bianco senza cavaliere. Si<br />
era perso dopo aver disarcionato<br />
il suo padrone? Scriveva e mi<br />
sorrideva cordialmente, senza mai<br />
dire nulla. Giorno dopo giorno,<br />
mese dopo mese, la signora del<br />
balcone era diventata il mio<br />
buongiorno. Un’isola di calma<br />
nella frenesia impazzita della<br />
città. Perché stava sempre lì sola?<br />
Oppure non era sola perché la
strada le faceva compagnia? E<br />
gli appunti? Cosa fotografavano?<br />
Forse momenti da non dimenticare,<br />
anche se non c’era nessuno a cui<br />
raccontarli. O magari scriveva<br />
storie che sapevano trasformare<br />
la strada grigia in un tripudio<br />
di persone colorate e bizzarre,<br />
con animali fantastici e trame<br />
misteriose? Questi pensieri mi<br />
frullavano in testa ogni volta che<br />
ci scambiavamo uno sguardo, il<br />
saluto del mattino o il sorriso della<br />
sera, prima di ributtarmi nei tunnel<br />
orrendi della metropolitana.<br />
Qualche settimana fa la donna del<br />
balcone non era al suo posto. Non<br />
c’era per il sorriso del mattino,<br />
così pensai fosse entrata in casa<br />
per qualche motivo. Eppure era<br />
strano, in quasi tre anni non era<br />
mai mancata, nemmeno una<br />
volta. Quel giorno stessa scena<br />
Varie ed eventuali<br />
anche alla sera: la sedia vuota e<br />
la finestra chiusa. Il mattino dopo<br />
le tapparelle erano abbassate e<br />
l’atmosfera stranamente surreale<br />
in quel breve tratto di strada. La<br />
sensazione di essere osservato<br />
era fastidiosa all’inizio, ma col<br />
tempo divenne una compagna,<br />
una certezza. Ma la vera sorpresa<br />
arrivò qualche giorno dopo.<br />
Sul portone di casa c’era un cartello<br />
che con pacata eleganza annunciava<br />
che la signora Vertemati, vedova<br />
Carli, era deceduta all’età di<br />
75 anni. Ne davano annuncio i<br />
residenti del condominio Sequoia,<br />
dove la donna risiedeva ormai da<br />
40 anni. Davanti al portone un<br />
via vai di persone: chi depositava<br />
un fiore, chi lasciava un pensiero<br />
scritto. Non parenti o conoscenti,<br />
ma gente di passaggio, pendolari<br />
e lavoratori, passanti e vicini<br />
l’amministratore<br />
di quartiere, a cui la donna in<br />
tanti anni aveva regalato sorrisi e<br />
gentilezze da buona spettatrice. Le<br />
persone si scambiavano sguardi<br />
complici, consapevoli di aver<br />
perduto l’unica certezza che li<br />
accumunava nell’anonimato della<br />
strada. La signora del balcone era<br />
riuscita a far diventare un po’ più<br />
umana quel vicolo senz’anima, e<br />
aveva toccato il cuore di tutti. E i<br />
suoi appunti? Chi li leggerà? Forse<br />
nessuno, o forse un vicino curioso<br />
li sta già sfogliando senza capirne<br />
il senso.<br />
Oggi dal parapetto del terrazzino<br />
del 4B pende un cartello con la<br />
scritta Vendesi. Sul marciapiede<br />
opposto sta passando una donna<br />
con indosso un voluminoso vestito<br />
da sposa. E lo sposo? Sorrido,<br />
guardo il balcone per l’ultima<br />
volta e mi allontano.<br />
31
In questo tempo le mode determinano non solo<br />
i comportamenti ma anche il linguaggio che<br />
abitualmente utilizziamo.<br />
Quanti termini sono diventati usuali, molto “in”,<br />
ad esempio si usa spesso la mission e la vision, ma<br />
altrettanto spesso questi termini vengono utilizzati<br />
solo come semplici slogan.<br />
Noi del Gruppo Faita siamo invece dei “tradizionalisti<br />
attualizzati”, per noi la Mission non è una moda, è<br />
una filosofia di vita, un credo profondo, è la dedizione<br />
che ci accomuna tutti senza esclusioni.<br />
Insieme abbiamo condiviso la nostra Mission, nessuno<br />
ce l’ha imposta, corriamo tutti, con grande impegno,<br />
verso il nostro obiettivo comune:<br />
LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.<br />
Questa è la nostra Mission. Questa è la nostra linfa<br />
vitale.<br />
Tutto quello che viene fatto ogni giorno, tutto quello<br />
che quotidianamente si studia per migliorare i nostri<br />
servizi, tutto l’impegno che ognuno di noi mette<br />
nello svolgimento del proprio lavoro è finalizzato a<br />
garantire sempre un servizio di grande qualità.<br />
La professionalità, la passione e la determinazione ci<br />
permettono di farci carico di qualsiasi problematica<br />
operativa che i nostri clienti ci trasferiscono, portando<br />
sempre soluzioni. Per noi è importante stabilire<br />
una stretta relazione con i clienti, comprenderne le<br />
esigenze, trasmettere loro valore tramite informazioni<br />
e continuo supporto, al fine di poterli<br />
aiutare a tradurre nella pratica tutto<br />
il loro potenziale. Il nostro desiderio è<br />
trasmettere affidabilità, alimentare la<br />
fiducia dei clienti, offrendo sempre servizi<br />
e prodotti di alta qualità, dimostrando<br />
efficienza, responsabilità e capacità non<br />
solo operative ma anche di previsione.<br />
Una formazione costante, le attenzioni che<br />
poniamo agli orientamenti del mercato,<br />
ed il continuo dialogo con i nostri clienti<br />
ci aiutano a studiare ed a realizzare<br />
nuove proposte innovative per servizi,<br />
per materiali e tecnologie da proporre.<br />
Introduciamo innovazioni, vantaggi ed<br />
opportunità, ci piace dimostrare non<br />
solo apertura verso i nuovi orientamenti<br />
32<br />
Redazionale<br />
GRUPPO FAITA<br />
l’amministratore<br />
ma soprattutto prestare attenzione al feedback<br />
garantendo la piena compatibilità tra domanda e<br />
risposta.<br />
Anche per questo abbiamo fatto scendere in campo<br />
i nostri commerciali, affinché ognuno di Voi abbia<br />
un unico referente che possa seguirvi in maniera<br />
costante, unica e personalizzata. Ogni nostra divisione<br />
ha un proprio ufficio tecnico sempre aggiornato e<br />
qualificato per dare riscontri immediati ad ogni Vostra<br />
domanda o esigenza, affiancandoVi anche nelle<br />
assemblee condominiali con supporti multimediali.<br />
Tutti i nostri operatori, che ogni giorno lavorano nei<br />
Vostri condomini, sono costantemente formati non<br />
solo tecnicamente ma anche in merito alla corretta<br />
e cordiale gestione del condòmino; tutti sono dotati<br />
di divise con i loghi del Gruppo, tutti sono provvisti<br />
di badge identificativo, proteggono tutti gli ambienti<br />
di lavoro; questa attenzione affinché la soddisfazione<br />
dei condomini sia per Voi garanzia della serietà e della<br />
professionalità per le quali ogni giorno Vi impegnate.<br />
Insomma tutto il Gruppo Faita, coeso, lavora ogni<br />
giorno per Voi !!!!<br />
Mi piace anche raccontarVi come è composto<br />
il nostro Gruppo e quali sono le operatività che<br />
mettiamo al servizio dei nostri clienti; per noi è<br />
importante ampliare le possibilità di scelta dei nostri<br />
clienti individuando per loro nuove aree di azione in<br />
perfetta armonia rispetto alle disposizione delle leggi
e delle normative vigenti.<br />
Il precursore del Gruppo Faita è la Tekno Ambiente<br />
che nasce nel 1993. Nasciamo come spazzacamini,<br />
e anno dopo anno cresciamo aggiornandoci ed<br />
inserendo sempre nuovi servizi. Ad oggi proponiamo<br />
videoispezioni, messa a norma delle canne fumarie<br />
esistenti, ritubaggi con acciaio e con Flex Fort<br />
(di cui peraltro siamo unici distributori in Italia)<br />
posa di canne esterne in acciaio in rame e anche<br />
canne verniciate. Con il nostro laboratorio interno,<br />
su richiesta, studiamo e realizziamo soluzioni<br />
personalizzate per il mascheramento dei condotti.<br />
La grande novità di questi ultimi anni è data dal<br />
ritubaggio dei pluviali e di tutte le condotte siano esse<br />
discendenti siano esse orizzontali, come ad esempio le<br />
braghe, senza che vi sia alcuna rottura all’interno degli<br />
appartamenti. Pensate al problema delle piastrelle<br />
ormai fuori produzione o a bagni rivestiti da preziosi<br />
marmi introvabili. Non è una soluzione fantastica?<br />
E che dire del nostro brevetto antirisalita da installare<br />
sui pluviali?<br />
Abbiamo poi Tekno Progetti che propone tutte le<br />
soluzioni, con tecnici altamente formati e provvisti di<br />
ogni abilitazione, relative al P.r.a.l., agli adempimenti<br />
previsti dal D.L. 81, all’analisi delle acque, alla privacy<br />
ed alla certificazione energetica.<br />
Attenti inoltre alla formazione organizziamo corsi<br />
legati al D.L. 81 per portieri, per dipendenti degli studi<br />
e dipendenti delle società.<br />
Con la Costruendo siamo organizzati per evadere<br />
e soddisfare qualsiasi esigenza che va dalla piccola<br />
manutenzione al completo rifacimento di facciate,<br />
balconi, serramenti, coperture etc. etc. Senza<br />
dimenticare l’amianto, di grande attualità, per il quale<br />
la nostra organizzazione provvede con pacchetto<br />
“chiavi in mano” (pratica asl, bonifica o rimozione,<br />
smaltimento dei manufatti alle discariche autorizzate,<br />
consegna di tutta la documentazione allo studio<br />
amministrativo).<br />
Nostro fiore all’occhiello è il softwear Last<br />
Floor, che permette di gestire tutti gli interventi<br />
di manutenzione con un semplice click !<br />
L’amministratore può controllare in ogni momento lo<br />
stato dell’intervento richiesto ed avere in automatico,<br />
al termine dello stesso, report con bollettino, foto e<br />
firma del condomino per accettazione dei lavori. E<br />
non solo questo !<br />
Ultima, ma solo anagraficamente, è la Sicurline,<br />
azienda specializzata nelle installazioni delle linee di<br />
vita oltrechè nelle manutenzioni/ristrutturazioni di<br />
facciate con la tecnica dell’uomo in corda. Questo<br />
Redazionale<br />
l’amministratore<br />
consente di eseguire qualsiasi opera senza l’utilizzo<br />
dei ponteggi, salvaguardando sia l’impatto estetico<br />
e di sicurezza che ovviando il maggior aggravio di<br />
costi, permettendo inoltre di raggiungere anche<br />
zone ove non si accederebbe con le normali opere<br />
provvisionali. Negli anni abbiamo affinato la nostra<br />
tecnica ed oggi siamo in grado di eseguire opere<br />
di rifacimento delle coperture senza alcuna opera<br />
provvisionale, mantenendo altissimi gli standard di<br />
sicurezza. Anche per questo siamo stati scelti, quali<br />
consulenti e partners operativi, da molte società di<br />
rilievo nazionale.<br />
Siamo questo e molto altro ancora.<br />
Per Voi e con Voi siamo aperti alle sfide più<br />
impegnative<br />
e siamo determinati a vincerle !<br />
Tullia Speriani<br />
Consulente commerciale<br />
Gruppo Faita s.r.l<br />
33
Quando punge<br />
Azioni dei cittadini<br />
Azioni del Comune<br />
Se la conosci,<br />
la eviti<br />
La lotta contro<br />
la zanzara tigre<br />
Abitudini e pericoli della zanzara<br />
tigre che è bene conoscere per<br />
difendersi meglio.<br />
Perché gli interventi del Comune abbiano<br />
successo è fondamentale<br />
la collaborazione della cittadinanza.<br />
Il Comune di Milano combatte le zanzare<br />
con una serie di azioni pianificate<br />
e di progetti mirati e integrati tra loro.<br />
ambiente<br />
Che cos’è la zanzara tigre<br />
La zanzara tigre ama stare all’aperto, benché<br />
spesso sia presente anche dentro gli edifici.<br />
Frequenta le zone verdi, umide e ombreggiate,<br />
vola generalmente a livello del suolo e ha<br />
attività diurna. Gli esemplari femmina sono<br />
attirati dall’anidride carbonica emessa<br />
dall’uomo quando respira, dal calore e<br />
dall’odore sprigionato dal corpo umano, dalla<br />
luce artificiale.<br />
Azioni pianificate, strategie integrate e collaborazione<br />
sono i tre pilastri della lotta contro la zanzara tigre.<br />
Le azioni che l’Assessorato Mobilità, Trasporti e<br />
Ambiente del Comune intraprende ogni anno sono<br />
sicuramente necessarie, ma altrettanto importante<br />
è la collaborazione di tutti i cittadini per contrastare<br />
con successo la diffusione delle zanzare.<br />
•Disinfestazione di insetti allo stadio di larva e<br />
di adulto. L’Amsa disinfesta aree pubbliche e<br />
immobili comunali (aree a verde, scuole, centri<br />
comunali, cimiteri, tombini stradali).<br />
•Trattamento delle risaie. Tre volte l’anno, a<br />
partire dai primi allagamenti delle piane coltivate a<br />
riso, elicotteri spargono prodotti che uccidono le<br />
larve delle zanzare sui 750 ettari di risaie presenti<br />
sul territorio comunale.<br />
•Informazione. Tutte le informazioni sulla campagna<br />
di disinfestazione (programmazione, esecuzione,<br />
monitoraggi) sono disponibili sul sito del Comune<br />
di Milano www.comune.milano.it<br />
Nel mondo esistono circa 2500 specie<br />
di zanzare, una sessantina delle quali sono<br />
presenti in Italia. Tra di esse, la più nota è<br />
senza dubbio la “zanzara tigre”, che gli esperti<br />
indicano con il nome scientifico di Aedes<br />
albopictus. La sua biologia è simile a quella<br />
delle altre specie di zanzare, con un ciclo di<br />
vita che si sviluppa attraverso gli stadi di<br />
uovo, larva, pupa e adulto. È piccola e nera,<br />
con alcune fasce bianche. È caratterizzata<br />
da una striscia bianca che la percorre in<br />
lunghezza dalla testa al torace. Anche le<br />
zampe nere presentano diverse bande<br />
bianche. La sua identificazione certa resta<br />
però compito degli esperti.<br />
La zanzara, dopo essersi posata sulla pelle<br />
umana, infigge nell’epidermide gli stiletti boccali<br />
in modo del tutto indolore. A questo punto<br />
inietta la sua saliva, che ha funzione di<br />
anestetico e anticoagulante. Raggiunto il<br />
capillare sanguigno con il suo apparato<br />
boccale, la zanzara inizia a succhiare il<br />
sangue; terminato il “pasto”, vola via. Ci si<br />
accorge di essere stati punti solo dopo un<br />
certo tempo, per la reazione provocata nel<br />
nostro corpo dai residui di saliva della<br />
zanzara, che causa la comparsa di pomfi<br />
dolorosi, talvolta edematosi o emorragici.<br />
I bambini e gli anziani sono i soggetti che<br />
più subiscono i disagi legati alle punture di<br />
questa specie.<br />
• Eliminare ristagni idrici di bidoni, materiali<br />
accatastati, teloni non ben tesi, sottovasi o<br />
coprivasi e in generale tutte le situazioni che<br />
possano favorire la raccolta e il ristagno anche di<br />
piccole quantità di acqua.<br />
• Fare la manutenzione periodica degli stabili per<br />
evitare l’ostruzione di grondaie, tombini nei<br />
sotterranei o perdite da tubature.<br />
•Intervento su richiesta. Per segnalazioni e<br />
richieste di intervento i cittadini possono chiamare<br />
il numero verde 800.332.299, gestito da Amsa.<br />
• Curare i giardini, falciare i prati e sfoltire le<br />
siepi perché non divengano rifugio per le zanzare<br />
adulte.<br />
•Supera l’inverno allo stadio di uovo, che<br />
sopravvive anche se l’acqua è evaporata o<br />
eliminata. In primavera, entrate nuovamente a<br />
contatto con l’acqua, le uova si schiudono.<br />
• Attuare in modo periodico e costante la lotta<br />
larvicida nei tombini dei condomini e prevedere<br />
eventuali trattamenti insetticidi sul verde.<br />
Le infestazioni di insetti sono un fenomeno naturale<br />
che va compreso e costantemente monitorato.<br />
Spesso per contenere le infestazioni è necessario<br />
utilizzare insetticidi, avendo cura di scegliere<br />
quelli che hanno il minor impatto ambientale<br />
possibile. Per questo l’Assessorato Mobilità,<br />
Trasporti e Ambiente si avvale della consulenza<br />
tecnico-scientifica dell’Istituto di Entomologia<br />
Agraria dell’Università degli Studi di Milano, così da<br />
garantire il massimo risultato con il minimo<br />
danno per l’ambiente.<br />
•In pochi giorni la zanzara tigre avvia il suo<br />
ciclo di vita: basta che ci siano ristagni anche<br />
minimi di acqua, come quelli di sottovasi,<br />
barattoli e altri contenitori abbandonati, alberi<br />
cavi, pieghe di teloni, bidoni degli orti, grondaie<br />
ostruite, sottoscala allagati.<br />
La zanzara tigre rappresenta un potenziale<br />
rischio sanitario. L’insetto può essere infatti<br />
vettore di alcune malattie esotiche, che può<br />
trasmettere a una persona sana da una che<br />
abbia già contratto il virus nel corso di un<br />
viaggio o nel paese di origine. La zanzara tigre<br />
è quindi un “sorvegliato speciale” da parte<br />
delle strutture sanitarie.<br />
•Le caditoie (tombini grigliati e bocche di lupo)<br />
sono i luoghi ideali per la proliferazione<br />
dell’insetto in città.<br />
Un suggerimento: il trucco dell’olio<br />
Nei sottovasi in cui non si può eliminare il ristagno<br />
d’acqua è bene versare un po’ di olio di<br />
semi, che forma una pellicola e impedisce alle<br />
larve di raggiungere la superficie per respirare.<br />
È possibile individuare le larve nei luoghi in cui si<br />
vive osservando i ristagni d’acqua, nei quali esse<br />
sono visibili a occhio nudo: è una prova del fatto<br />
che l’allevamento domestico, certamente involontario,<br />
è facile e diffuso.<br />
Il Comune di Milano emette un’ordinanza con la<br />
quale si indicano norme di comportamento e si<br />
dispone l’esecuzione di interventi di disinfestazione<br />
a carico di proprietari di immobili, edifici e aree<br />
situate nel territorio comunale. L’ordinanza indica<br />
alcune semplici norme di comportamento da<br />
adottare per ridurre la diffusione delle zanzare e<br />
prevenire i disagi.<br />
Le sue origini<br />
La zanzara tigre è originaria dell’Asia. Le prime<br />
segnalazioni della sua presenza in Italia si hanno<br />
a Genova, nel 1990; da qui si è gradualmente<br />
propagata nel resto del Paese. Tutto ebbe inizio<br />
nel 1970, quando un carico di copertoni usati<br />
giunse in Texas dall’Estremo Oriente. Il carico fu<br />
poi inviato ad altre destinazioni, tra cui<br />
appunto Genova. Le femmine nel Paese di<br />
origine avevano deposto nelle cavità degli<br />
pneumatici le uova che, resistenti al secco e al<br />
freddo, giunsero a destinazione ancora vitali: la<br />
pioggia fece il resto, creando condizioni<br />
ambientali idonee alla loro schiusura.<br />
Per informazioni<br />
Comune di Milano<br />
Settore Politiche Ambientali<br />
Ufficio Disinfestazioni<br />
Piazza Duomo n. 21 – 20121 Milano<br />
<strong>Numero</strong> Verde Amsa: 800.332.299<br />
www.comune.milano.it<br />
(Home > Ho bisogno di > Incentivi e iniziative per l'ambiente > Disinfestazioni> Zanzare)<br />
Azioni<br />
del Comune di Milano<br />
e suggerimenti ai cittadini<br />
Da qualche anno a Milano è presente una specie di zanzara, comunemente indicata col nome di zanzara tigre, assai più aggressiva delle specie tradizionalmente presenti sul nostro<br />
territorio. La sua diffusione ha reso necessario intensificare l’attività di prevenzione del Comune, che può intervenire soltanto sul 30% del territorio milanese, cioè sulle sole proprietà<br />
pubbliche. Affinché gli interventi abbiano piena efficacia, è necessario che tutti i cittadini collaborino, attuando semplici interventi di prevenzione nelle aree verdi loro affidate, che si tratti<br />
di grandi giardini condominiali o di piccoli vasi di fiori sul davanzale. In questo pieghevole spieghiamo che cosa fa il Comune, che cosa possono e dovrebbero fare i cittadini, quali sono le<br />
caratteristiche particolari di questo insetto e come è arrivato sul nostro territorio.
Tasse e guai<br />
DAL COMUNE DI MILANO<br />
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO<br />
TARSU:<br />
“Poiché, da più par , stanno o pervenendo<br />
richieste di rimborso a tolo o IVA rela rela ve alla<br />
Tassa Rifi u , con la presente e si chiarisce che:<br />
con sentenza n° 233/2009 la a Corte Cos Cos tuzionale<br />
ha aff rontato e risolto il tema ma a della natura<br />
giuridica della Tariff a di Igiene ne<br />
Ambientale (T.I.A.),<br />
confi gurandola quale entrata ta a di natura tributaria.<br />
Da ciò ne è derivata la non applicabilità<br />
del<br />
regime IVA alle richieste di pagamento<br />
emesse<br />
da quei comuni che hanno già<br />
ado ado ato il regime<br />
tariff ario per la copertura dei ei<br />
cos cos riferi riferi alla<br />
ges one dei rifi u urbani ed d assimila assimila .<br />
Il Comune di Milano, invece, e, è in regime<br />
tributario secondo le disposizioni sizioni<br />
del D.L.vo<br />
507/93, pertanto i toli di pagamento paagamento<br />
emessi<br />
non contengono l’applicazione onne<br />
dell’IVA, bensì<br />
le addizionali di legge (15%) ) come previste<br />
dalla norma va riferita alla TTa.R.S.U.<br />
Ta.R.S.U. e tu tu ora<br />
applicabili.<br />
Si invitano, quindi, i tolari di ddi<br />
utenze domes domes che<br />
(abitazioni) e non domes che he<br />
(a (a vità<br />
commerciali, ar gianali, ecc.) c. ) che versano la<br />
tassa rifi u per la Ci à di<br />
Milano a non presentare<br />
istanza di rimborso per<br />
l’IVA, in quanto la stessa,<br />
come specifi cato, non<br />
è applicata e pertanto<br />
nessun rimborso, sebbene<br />
richiesto, potrà essere<br />
disposto dal Servizio Tarsu.<br />
Il Responsabile del Servizio<br />
Do .ssa S. Galante”<br />
l’amministratore<br />
35
SICUREZZA E CONDOMINIO:<br />
LE RISPOSTE DEL MINISTERO<br />
AI QUESITI ANACI<br />
Cristoforo Moretti<br />
Problemi della sicurezza<br />
Dopo la pubblicazione delle FAQ (Frequently Asked Questions, cioè “le domande più frequenti”) sul tema<br />
sicurezza e salute e condominio sul sito lavoro.gov.it (di cui sul n.52 di www.millescale.it), nel mese di ottobre<br />
2009 il direttore del Centro Studi ANACI Nazionale, Carlo Parodi, con la collaborazione di Cristoforo Moretti,<br />
Antonio Pazonzi e Luigi Salciarini, ha formulato al Ministero del Lavoro quattro quesiti sull’applicazione delle<br />
normative di sicurezza sul lavoro nel condominio.<br />
Il 19 aprile <strong>2010</strong> il blog High Rise Condominium, insieme al nostro blog millescale.blogspot.com, ha anticipato<br />
le risposte ministeriali. Il 20 aprile il Ministero ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo fi le su “Sicurezza<br />
e salute e condominio”, che di fatto sostituisce il precedente fi le risalente al luglio 2009.<br />
A seguire pubblichiamo le domande di ANACI e le risposte del Ministero del Lavoro.<br />
1) Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è prevista esclusivamente<br />
in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari<br />
dei fabbricati. Per questi ultimi vigono i soli obblighi di informazione/formazione (articolo 3, comma 9, e<br />
articoli 36 e 37) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi<br />
alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008 ?<br />
Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione del rischio (innanzitutto<br />
nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) nel caso di presenza<br />
di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con<br />
riferimento a questi ultimi, invece, la disposizione applicabile è l’articolo 3, comma 9, del “Testo unico” di salute<br />
e sicurezza sul lavoro, che prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli<br />
36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, le previsioni di legge in<br />
materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e relative alle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs.<br />
n. 81/2008). Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n.<br />
29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica<br />
– va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita dal datore<br />
di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di<br />
utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro.<br />
Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla<br />
normativa vigente.<br />
2) Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei<br />
soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore<br />
che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?<br />
L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori dipendenti<br />
che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato<br />
a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come<br />
36<br />
l’amministratore
Problemi della sicurezza<br />
l’articolo 36, comma 3, che richiama l’articolo 36, comma 1, lettera a) e l’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e<br />
c), prevede che vengano fornite informazioni sui “rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività<br />
di impresa in generale”, e che l’articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba<br />
essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati,<br />
essa debba avvenire previa verifi ca “della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”. Tanto<br />
premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l’informazione deve essere realizzata<br />
tenendo conto della specifi cità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di<br />
perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affi ssione di informazioni). Quanto alla<br />
forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e<br />
29 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e<br />
non sono richiamate dall’articolo 3, comma 9, e dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.<br />
3) Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi<br />
il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo<br />
“affi damento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui<br />
all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali<br />
imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?<br />
Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affi datari di<br />
lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi.<br />
In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli<br />
obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.<br />
l’amministratore<br />
37
Problemi della sicurezza<br />
4) Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di dipendenti ai quali si applichi il contratto<br />
collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affi di “lavori, servizi o forniture” a<br />
impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro,<br />
potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1,<br />
lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel<br />
caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di<br />
Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?<br />
L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la<br />
modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26,<br />
comma 2, e, pertanto, non appare pertinente il richiamo all’obbligo di informazione di cui all’articolo 26, comma<br />
1, lettera b). Tanto premesso, con specifi co riferimento all’obbligo di informazione reciproca, va rimarcato come<br />
la norma (articolo 26, comma 2, lettera b) faccia riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo<br />
formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del<br />
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista<br />
la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fi ne di dimostrare di avere ottemperato<br />
all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza<br />
che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia<br />
stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato<br />
all’obbligo di coordinamento in parola.<br />
Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o<br />
di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili<br />
o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualifi cato come committente e come tale assoggettato agli<br />
obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. (ndr - quest’ultima frase era già contenuta<br />
nelle FAQ di luglio 2009 ed è stata aggiunta in fase di redazione del nuovo fi le)<br />
°°°<br />
Ancora una volta concordiamo con le interpretazioni ministeriali, che si basano su una rigorosa lettura della legge<br />
e della giurisprudenza; in sostanza l’approccio che cerchiamo di tenere ormai da undici anni. Analizziamo le<br />
risposte una per una.<br />
Nella prima risposta si conferma per l’ennesima volta che, nel caso di presenza di dipendenti condominiali<br />
soggetti al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, le previsioni legislative da applicare sono solo quelle<br />
contenute nell’art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008. Pertanto il DVR nel condominio è obbligatorio se e solo se<br />
nel condominio sono presenti dipendenti a cui si applica un contratto diverso da quello citato.<br />
Il ministero precisa ancora che “ la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa<br />
antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita<br />
dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità<br />
di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro”.<br />
Quindi, in presenza di dipendenti: valutazione del rischio SI, documento di valutazione del rischio NO.<br />
La seconda risposta riguarda la modalità di adempimento dell’obbligo di informazione, che deve rispettare i<br />
requisiti dell’art.36 come richiamati nell’art.3 comma 9.<br />
La terza risposta dovrebbe eliminare i residui dubbi in merito alla qualifi ca dell’amministratore in caso di appalti.<br />
L’amministratore è “datore di lavoro” se ci sono dipendenti del condominio e “datore di lavoro committente”<br />
(come all’art.26) se nel condominio con dipendente ci sono appalti; l’amministratore non è mai “datore di<br />
lavoro” di lavoratori in appalto.<br />
L’ultima risposta ministeriale distingue l’obbligo di fornire dettagliate informazione agli appaltatori (art.26<br />
comma 1 lett. b) dall’obbligo di cooperazione e coordinamento (art.26 comma 2) e dall’eventuale obbligo di<br />
redigere il DUVRI (art.26 comma 3), puntualizzando che il coordinamento tra dipendenti del condominio ed<br />
appaltatori deve comunque essere sostanziale e non meramente formale.<br />
38<br />
l’amministratore
SINTESI DELLA SINTESI DELLE RISPOSTE MINISTERIALI DI APRILE <strong>2010</strong><br />
1. Per la tutela del dipendente del condominio si applica solo l’art.3 comma 9, per rispettare il quale è necessaria<br />
la valutazione dei rischi, ma non è necessario redigere il DVR.<br />
2. Anche per l’informazione al dipendente è necessario seguire rigorosamente quanto riportato nell’art.3 comma<br />
9.<br />
3. Nei confronti dei lavoratori in appalto l’amministratore di condominio non si confi gura mai come “datore di<br />
lavoro”.<br />
4. Se sono previste interferenze in un condominio con dipendente è necessario il DUVRI, ma la sua redazione<br />
non solleva dal concreto obbligo di coordinamento con gli appaltatori.<br />
Per completezza, dal n.52 di www.millescale.it:<br />
SINTESI DELLA SINTESI DELLE RISPOSTE MINISTERIALI DI LUGLIO 2009<br />
1. Se c’è un dipendente nel condominio, per la sua tutela si applica solo l’art.3 comma 9.<br />
2. Se c’è un dipendente nel condominio, il datore di lavoro è l’amministratore.<br />
3. “Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi<br />
di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualifi cabilità o meno del condominio come datore di<br />
lavoro.”<br />
4. Per quanto detto al punto precedente, esistono condomini non qualifi cabili come datori di lavoro.<br />
5. Nei lavori edili il committente è l’amministratore (e per estensione anche nei lavori non edili - ndr)<br />
6. Se c’è un dipendente nel condominio è necessario il DUVRI.<br />
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l’amministratore<br />
39
FACCIAMO CHIAREZZA!<br />
Antonio De Marco<br />
Ho ricevuto (come tanti) la comunicazione<br />
fatta di getto dal collega di<br />
Varese ing. Marco Viel.<br />
Molto brevemente mi permetto di<br />
segnalare che purtroppo, sulla questione,<br />
continua a serpeggiare un<br />
… equivoco! Il problema non è se<br />
installare o meno la contabilizzazione<br />
– laddove tecnicamente possibile<br />
– tramite gli appositi apparecchi<br />
denominati CONTATORI<br />
di CALORE.<br />
Alcuni invece sostengono che,<br />
quando non si possono installare i<br />
contatori (e come ben noto i casi di<br />
difficoltà d’ installazione sono tanti,<br />
quando non si ricorre alla ristrut-<br />
40<br />
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Problemi della sicurezza<br />
turazione degli impianti) si devono<br />
comunque installare i cosiddetti<br />
assumendo cosi che i<br />
equivalgono ai .<br />
Però non è cosi: i contatori sono<br />
una cosa, i ripartitori un’altra cosa;<br />
i contatori danno la misura della<br />
grandezza fisica misurata (ovvero il<br />
calore), i ripartitori danno solo una<br />
indicazione ponderale – percentuale.<br />
I ripartitori non forniscono il valore<br />
della grandezza fisica ma solo<br />
una indicazione percentuale ponderale<br />
!<br />
I ripartitori dei costi di riscaldamento<br />
consentono solo la determinazio-<br />
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l’amministratore<br />
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<br />
ne su base ponderale del consumo di<br />
calore di ciascun radiatore all’interno<br />
di un’unità di consumo, ovvero<br />
come percentuale del consumo di<br />
calore totale della unità di calcolo<br />
o del gruppo di utilizzatori. Risulta<br />
quindi necessario determinare il consumo<br />
di calore totale, misurando la<br />
quantità globale di combustibile utilizzato,<br />
oppure la quantità di calore<br />
totale fornito (per esempio totalizzato<br />
mediante un contatore di calore da<br />
installare presso la centrale termica,<br />
ecc…). In altre parole, i <br />
sono dispositivi atti ad <br />
solo la temperatura del corpo<br />
scaldante, che viene integrata nel<br />
- Bologna<br />
- Milano<br />
Le IMPRESE VENTURI svolgono la loro<br />
attività produttiva in tutto il nord Italia.<br />
La presenza con successo da oltre 40<br />
anni e la ristrutturazione di oltre 500<br />
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condominiali, testimoniano l’affidabilità<br />
e la costante ricerca qualitativa applicata<br />
al lavoro nei cantieri edili.<br />
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tempo. Il valore del consumo, risulta<br />
cosi un valore approssimato del<br />
calore emesso dalla superficie del<br />
radiatore e consumato dall’utente<br />
nel periodo di conteggio. Il valore<br />
del consumo è di conseguenza un<br />
risultato che viene stabilito mettendo<br />
assieme le caratteristiche dei dispositivi,<br />
la superficie dei radiatori e<br />
di altre condizioni, ivi comprese le<br />
incertezze circa i diversi e tanti fattori<br />
di valutazione (coefficienti Kq<br />
di potenza del radiatore, Kc contatto<br />
termico, Kt di temperatura dei locali,<br />
ecc.) ed il montaggio. Gli scarti di<br />
misura del calore emesso non dipendono<br />
unicamente dal ripartitore. Di<br />
fatto, i ripartitori non possono essere<br />
verificati come si fa per i contatori<br />
di calore. A tutt’oggi, sia la legislazione<br />
nazionale e sia la legislazione<br />
della Regione Lombardia, contem-<br />
Problemi della sicurezza<br />
plano la ma non<br />
la , anche se esistono<br />
alcune norme UNI- EN che trattano<br />
delle varie tipologie dei .<br />
D’altra parte sia nella legge nazionale<br />
e sia nella DGR 8745 è riportata<br />
la dizione> dove tecnicamente possibile><br />
perché è chiaro che si vuole<br />
riferire ai contatori, altrimenti non<br />
avrebbe senso per i ripartitori la cui<br />
installazione è sempre possibile!<br />
Chi sostiene che i ripartitori sono<br />
uguali ai contatori,<br />
provi a chiedere ad un’azienda<br />
erogatrice di servizi (ENEL, A2A,<br />
ACQUEDOTTO, ecc…) di sostituire<br />
l’attuale contatore con un<br />
ripartitore….. e poi, per favore mi<br />
dia la risposta !<br />
Devo infine segnalare che al riguardo<br />
viene citata la DGR 8745 della<br />
Regione Lombardia, ma esiste anche<br />
C.L.D. Sanitaria Service s.r.l.<br />
Lainate (MI) - Via Bergamo, Bergamo Bergamo, 25 - TEL. TEL TEL. 02 02 93 93 79 79 93 93 36 36 - FAX FAX0293799316<br />
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la legge<br />
della Regione Lombardia n. 39 del<br />
21 dicembre 2004<br />
Intitolata “Norme per il risparmio<br />
energetico negli edifici e per la riduzione<br />
delle emissioni inquinanti<br />
e climalteranti” che all’art. 9 “Termoregolazione<br />
e contabilizzazione<br />
del calore” riporta:<br />
“l’art. 5 del DPR 551 /1999 si<br />
applica anche agli edifici esistenti<br />
dotati di impianti centralizzati, in<br />
caso di rifacimento dell’impianto<br />
di riscaldamento che comporti un<br />
intervento su tutto il sistema di distribuzione<br />
del calore. Sono esclusi<br />
dall’obbligo gli interventi per l’esclusiva<br />
sostituzione o rifacimento<br />
della caldaia”<br />
L’art. 5 del DPR 551 /1999 SI RIFE-<br />
RISCE APPUNTO ALLA CONTA-<br />
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Responsabile Comm Commerciale<br />
Sig.Costantini Luigi 348-60.17.930<br />
41
Il 23 aprile un quotidiano economico<br />
tra i più importanti ha<br />
titolato “Imprese edili, DURC a<br />
domicilio – Tre copie del documento<br />
ogni tre mesi alle aziende<br />
in regola”. Nel testo dell’articolo<br />
si parla del “nuovo servizio messo<br />
a punto dalle casse edili, finalizzato<br />
a semplificare le procedure<br />
alle imprese per i lavori privati”.<br />
La notizia è sembrata degna<br />
della massima attenzione, perché<br />
l’ottenimento del DURC in<br />
fase di affidamento dei lavori<br />
- obbligo sanzionato per tutti i<br />
committenti di cantieri edili - è<br />
un delicato momento di possibile<br />
rallentamento della procedura di<br />
appalto: infatti molte imprese<br />
Problemi della sicurezza<br />
Cantieri edili: DURC inviato<br />
automaticamente alle imprese?<br />
Cristoforo Moretti<br />
42<br />
®<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
edili, tra quelle che lavorano<br />
con i piccoli committenti privati,<br />
dimostrano di non avere ancora<br />
recepito del tutto la necessità di<br />
ottenere ogni tre mesi un documento<br />
unico di regolarità contributiva<br />
aggiornato, per cui càpita<br />
che il committente non riesca<br />
ad ottenere il documento nei<br />
tempi dovuti, con differimento<br />
dell’inizio dei lavori, mugugni,<br />
incomprensioni.<br />
Un DURC “automatico” sembra<br />
quindi un’idea geniale (persino<br />
ovvia: non ci si poteva arrivare<br />
prima?) e andiamo a cercare<br />
conferme sul sito internet della<br />
Commissione Nazionale Paritetica<br />
per le Casse Edili (CNCE)<br />
l’amministratore<br />
e troviamo un documento del 9<br />
aprile che dice:<br />
“In relazione ai quesiti pervenuti<br />
alla scrivente da alcune Casse<br />
Edili, si rileva quanto segue in<br />
merito alla possibilità di realizzare<br />
un servizio di emissione<br />
trimestrale del Durc per lavori<br />
privati su richiesta effettuata<br />
direttamente dalla Cassa Edile<br />
e non da parte dell’impresa. (...)<br />
Condividendo la finalità dell’iniziativa<br />
prospettata, quella cioè<br />
di una semplificazione degli<br />
adempimenti richiesti alle imprese,<br />
si ritiene che ogni Cassa<br />
Edile, nel decidere in merito<br />
all’opportunità di realizzare il<br />
citato servizio, valuti con atten-
zione le seguenti questioni:<br />
1. la verifica del numero medio<br />
delle richieste Durc per lavori<br />
privati, al fine di determinare<br />
se l’innovazione procedurale<br />
possa comportare un aggravio<br />
di lavoro (in tal caso la questione<br />
andrebbe affrontata insieme<br />
alle sedi territoriali di INPS e<br />
INAIL);<br />
2. la necessità di ricevere dalle<br />
imprese interessate una delega<br />
formale che autorizzi la Cassa<br />
Edile ad effettuare la richiesta<br />
trimestrale del Durc in nome e<br />
per conto dell’impresa stessa;<br />
3. l’opportunità di inviare<br />
all’impresa, ogni tre mesi,<br />
almeno tre copie in originale<br />
del Durc, al fine di limitare al<br />
minimo le necessità di ristampa<br />
e soprattutto di contrastare la<br />
tendenza ad una richiesta mensile<br />
del Durc anche in assenza di<br />
Problemi della sicurezza<br />
un suo concreto utilizzo;<br />
4. l’utilità di offrire il citato<br />
servizio, soprattutto nella fase<br />
iniziale della sperimentazione,<br />
alle sole imprese regolari con<br />
gli obblighi contributivi nei confronti<br />
della Cassa Edile.”<br />
Il testo sul sito CNCE è un<br />
po’ diverso nei contenuti da un<br />
servizio “messo a punto” come<br />
scriveva il quotidiano, per cui<br />
chiediamo informazioni alla<br />
Cassa Edile con cui abbiamo più<br />
rapporti. Ma siamo noi cittadini<br />
a dover inviare il ritaglio di<br />
giornale, e dalla Cassa riceviamo<br />
la seguente risposta: per ora<br />
la procedura automatica non<br />
è operativa in nessuna Cassa<br />
Edile d’Italia.<br />
Ottima idea quindi: tifiamo<br />
perché venga realizzata, ma<br />
L’ESPERIENZA AL SERVIZIO<br />
DELL’ECOLOGIA<br />
- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA<br />
- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE<br />
O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR<br />
- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI<br />
- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI<br />
- SPURGHI POZZI NERI<br />
- FOSSE BIOLOGICHE<br />
- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA<br />
- PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI<br />
- APPALTI COMUNALI<br />
- DRENAGGIO POZZI PERDENTI<br />
- DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE<br />
- ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE<br />
- VASCHE DI DECANTAZIONE<br />
- ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI<br />
- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699<br />
l’amministratore<br />
attualmente non esiste alcun<br />
servizio. Dovremo continuare a<br />
combattere con le imprese per<br />
avere ogni tre mesi un DURC<br />
aggiornato, nonostante il d.lgs.<br />
81/08 lo richieda solo in fase di<br />
affidamento dei lavori, altrimenti<br />
saremo esposti alle possibili<br />
interpretazioni restrittive degli<br />
Organi di Vigilanza ed anche<br />
dei Comuni, ai quali una copia<br />
del DURC di ogni impresa va<br />
consegnata in caso di lavori con<br />
pratica edilizia.<br />
A chiudere la sentenza segnalata<br />
dal sito cassazione.net che, forse,<br />
non aiuta ad ottenere questo<br />
documento così importante: “Il<br />
mancato pagamento dei contributi<br />
Inps rilevabili dalle registrazioni<br />
non è evasione contributiva<br />
ma semplice inadempimento”: lo<br />
ha stabilito la Corte di Appello<br />
di Firenze.<br />
di Motta Bruno & C snc<br />
20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8<br />
Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374<br />
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QUALITA’ CERTIFICATO<br />
UNI EN ISO 9001: 2000<br />
43
Problemi della sicurezza<br />
Prevenzione incendi:<br />
l’esperto risponde<br />
TUBI DEL METANO<br />
Avrei bisogno di un vostro parere<br />
relativo all’installazione dei tubi<br />
del metano.<br />
L’assemblea ha deciso di trasformare<br />
la vecchia centrale termica a<br />
gasolio con una di nuova concezione<br />
a gas metano.<br />
L’installazione dovrebbe essere realizzata<br />
in copertura, sul lastrico<br />
solare.<br />
Ho contattato l’idraulico che è<br />
venuto a fare un sopralluogo per<br />
stabilire dove installare i tubi del<br />
metano.<br />
L’idraulico ha proposto di fare uno<br />
scavo in terra in modo da non far<br />
vedere i tubi e poi risalire seguendo<br />
il tubo dell’acqua già esistente, che<br />
però passa vicino ai balconi e sotto<br />
l’androne del palazzo.<br />
Ci sono delle leggi che impongono<br />
determinate regole sull’installazione<br />
dei tubi e a che distanza devono<br />
trovarsi dai balconi?<br />
Risponde<br />
Mario Abate<br />
Il punto 5.4.1 Percorso delle tubazioni<br />
del DM 12.04.1996 prescrive<br />
che il percorso tra punto di consegna<br />
ed apparecchi utilizzatori deve<br />
essere il più breve possibile ed è<br />
ammesso, all’esterno del fabbricato,<br />
sia interrato che in vista.<br />
Per quanto riguarda invece l’attraversamento<br />
dell’androne la tubazione<br />
deve essere installata in<br />
guaina d’acciaio purchè l’androne<br />
sia permanentemente aerato.<br />
Il successivo punto 5.4.2 prescrive<br />
inoltre che le condotte, comunque<br />
installate, devono distare almeno 2<br />
cm dal rivestimento della parete o<br />
dal filo esterno del solaio.<br />
Lo stesso punto dispone che fra le<br />
condotte ed i cavi o tubi di altri<br />
servizi deve essere adottata una distanza<br />
minima di 10 cm; nel caso di<br />
incrocio, quando tale distanza minima<br />
non possa essere rispettata, deve<br />
comunque essere evitato il contatto<br />
diretto interponendo opportuni setti<br />
separatori con adeguate caratteristiche<br />
di rigidità dielettrica e<br />
di resistenza meccanica; qualora,<br />
nell’incrocio, il tubo del gas sia<br />
sottostante a quello dell’acqua, esso<br />
deve essere protetto con opportuna<br />
guaina impermeabile in materiale<br />
incombustibile o non propagante la<br />
fiamma.<br />
Non ci sono all’interno della regola<br />
tecnica riferimenti riguardanti la<br />
distanza dai balconi delle singole<br />
abitazioni.<br />
Ricordiamo infine che le tubazioni<br />
installate in vista devono essere<br />
adeguatamente ancorate per evitare<br />
scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni.<br />
Esse devono essere collocate<br />
in posizione tale da impedire urti e<br />
danneggiamenti e ove necessario,<br />
adeguatamente protette.<br />
44 l’amministratore<br />
Le tubazioni di gas metano devono<br />
essere contraddistinte con il colore<br />
giallo, continuo o in bande da 20<br />
cm, poste ad un distanza massima<br />
di 1 m l’una dall’altra.<br />
PORTE TAGLIAFUOCO<br />
Volevo sapere se esiste una norma/<br />
legge che obbliga il condominio a<br />
tenere la porta tagliafuoco sempre<br />
chiusa o meglio utilizzarla per il<br />
suo scopo.<br />
Ma è vero che le porte tagliafuoco<br />
in gergo tecnico si chiamano porte<br />
REI?? Che cosa significa questa<br />
sigla?<br />
Risponde<br />
Mario Abate<br />
La resistenza al fuoco delle strutture<br />
rappresenta il comportamento al<br />
fuoco degli elementi che hanno<br />
funzioni strutturali nelle costruzioni<br />
degli edifici, siano esse funzioni<br />
portanti o funzioni separanti.<br />
In termini numerici la resistenza<br />
al fuoco rappresenta l’intervallo di<br />
tempo, espresso in minuti primi, di<br />
esposizione dell’elemento strutturale<br />
ad un incendio, durante il quale<br />
l’elemento costruttivo considerato<br />
conserva i requisiti progettuali di<br />
stabilità meccanica, tenuta ai prodotti<br />
della combustione, nel caso<br />
più generale, di coibenza termica.
Più specificatamente la resistenza<br />
al fuoco può definirsi come l’attitudine<br />
di un elemento da costruzione<br />
(componente o struttura) a conservare:<br />
la stabilità R<br />
la tenuta E<br />
l’isolamento termico I<br />
La R – stabilità – è l’attitudine<br />
di un elemento da costruzione a<br />
conservare la resistenza meccanica<br />
sotto l’azione del fuoco;<br />
La E – tenuta – è attitudine di<br />
un elemento da costruzione a non<br />
lasciar passare ne produrre -se sottoposto<br />
all’azione del fuoco su un<br />
lato- fiamme, vapori o gas caldi sul<br />
lato non esposto al fuoco;<br />
La I – isolamento termico – è l’attitudine<br />
di un elemento da costru-<br />
<br />
<br />
Problemi della sicurezza<br />
zione a ridurre, entro un dato limite,<br />
la trasmissione del calore.<br />
Pertanto, ad esempio, con il simbolo<br />
REI 120 si identifica un elemento<br />
costruttivo che deve conservare,<br />
per 120 minuti, la stabilità, la tenuta<br />
e l’isolamento termico;<br />
Le misure di sicurezza nei confronti<br />
degli incendi prescrivono in certi<br />
casi l’uso di PORTE e PORTONI<br />
“tagliafuoco”aventi caratteristiche<br />
REI con funzione di:<br />
1 - dividere ambienti contigui ed<br />
impedire il passaggio del fuoco e<br />
di gas surriscaldati dall’ambiente a<br />
rischio all’ambiente attiguo<br />
2 - impedire il propagarsi dell’incendio<br />
anche per irraggiamento del<br />
calore, ossia possedere sufficienti<br />
capacità di isolamento termico<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
-<br />
<br />
- <br />
- <br />
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l’amministratore<br />
3 - consentire, anche durante l’incendio,<br />
la fuga delle persone rimaste<br />
nell’ambiente nel quale si è sviluppato<br />
l’incendio; devono aprirsi<br />
sempre facilmente nel senso voluto,<br />
che di solito coincide con il senso<br />
dell’esodo verso un luogo sicuro.<br />
Dopo l’apertura le porte tagliafuoco<br />
si devono richiudere automaticamente<br />
da qualsiasi posizione quindi<br />
anche dalla posizione di apertura<br />
totale a 180°, per impedire la propagazione<br />
del fuoco.<br />
Le porte REI quindi per assolvere<br />
alla loro funzione devono essere<br />
sempre chiuse oppure, in alternativa<br />
cioè se sono normalmente in<br />
posizione fissa di apertura, devono<br />
potersi chiudere automaticamente<br />
in caso di emergenza.<br />
45
QUESTURA DI MILANO<br />
Uffi cio Prevenzione Generale<br />
ATTENZIONE!<br />
DA TEMPO MOLTI ANZIANI VENGONO DERUBATI O TRUFFATI DA:<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
FINTI DIPENDENTI STATALI<br />
FINTI DIPENDENTI INPS<br />
FINTI DIPENDENTI COMUNALI<br />
FINTI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA DI STATO,<br />
CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA MUNICIPALE)<br />
FINTI DIPENDENTI DELL'A.E.M., DELL'ENEL, DELLA TELECOM O<br />
SIMILARI.<br />
DIFFIDI SEMPRE DI CHI SI PRESENTA AL SUO DOMICILIO, O LA FERMA<br />
PER LA STRADA E LE CHIEDE DI ESIBIRE IL LIBRETTO DELLA PENSIONE,<br />
IL DENARO O ALTRI OGGETTI PREZIOSI, DIFFIDI SEMPRE, ANCHE SE<br />
QUESTA PERSONA APPARE MOLTO GENTILE E CONVINCENTE.<br />
IN QUESTI CASI, CHIAMI O FACCIA CHIAMARE CON FIDUCIA IL<br />
“113” UN OPERATORE SARÀ PRONTO A CONSIGLIARLE IL MIGLIOR<br />
COMPORTAMENTO DA TENERE PER LA SUA SICUREZZA ED<br />
INCOLUMITÀ.
Problemi del lavoro<br />
Le circolari dell’Inps<br />
a cura di Vincenzo Di Domenico<br />
BENEFICI PER L’ASSISTENZA AI DISABILI A CONDIZIONE CHE CI SIA LA CONVIVENZA<br />
Con circolare del Ministero del lavoro n° 3884 del 18 febbraio <strong>2010</strong> si è intervenuto in merito alla questione<br />
dell’inamovibilità di chi assiste un disabile in via esclusiva, prevista dalla legge n. 104/92, nella circolare si<br />
legge che i benefi ci per chi assiste i disabili sono concessi se la residenza è la stessa. Non importa che gli<br />
appartamenti in cui vivono assistente e assistito siano diversi, basta che abbiano lo stesso numero civico.<br />
LA COM UNICA D’INIZIO ATTIVITÀ D’IMPRESA E LE COMUNICAZIONI “ON LINE” DELLE ASSUNZIONI<br />
Con nota protocollo n° 7155 del 20 aprile <strong>2010</strong> il Ministero del lavoro in risposta ad un quesito della D.P.L. di<br />
Modena, ha fornito indicazioni operative relativamente alla problematica inerente la comunicazione on-line<br />
delle assunzioni in caso di “Com.Unica” - comunicazione unica inizio attività d’impresa, chiarendo che per le<br />
aziende di nuova costituzione, tale procedura, vigente dal 1° aprile <strong>2010</strong>, prevede l’obbligo per le neo aziende<br />
di assolvere a tutte le denunce connesse all’avvio dell’attività tramite un’unica comunicazione (ComUnica)<br />
da presentarsi lo stesso giorno in cui ha inizio l’attività. Nel caso si vogliono assumere contemporaneamente<br />
anche dei dipendenti non è possibile adempiere all’obbligo della comunicazione preventiva di assunzione da<br />
parte di quelle imprese che, contestualmente all’avvio dell’attività attraverso la c.d. “comunicazione unica”,<br />
hanno necessità di impiegare personale fi n dal primo giorno. In tale ipotesi, il Ministero ha precisato che,<br />
tale ipotesi, rientra nelle “cause di forza maggiore” previste dalla nota protocollo del Ministero n. 4746/200,<br />
ovvero è consentito l’invio della comunicazione telematica di assunzione del personale dipendente nei<br />
cinque giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa senza dover preventivamente inviare alcun<br />
dato al Centro per l’Impiego.<br />
PRECISAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE<br />
LAVORISTICA<br />
Con nota protocollo n° 25/Segr/0007857 del 29 aprile <strong>2010</strong>, il Ministero del lavoro ha precisato che la<br />
trasmissione telematica della documentazione previdenziale deve essere effettuata esclusivamente da<br />
coloro i quali hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge, ovvero dai<br />
soggetti previsti dalla L.12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ecc…).<br />
LA DENUNCIA “ON-LINE” DELL’INFORTUNIO ALL’INAIL SENZA INVIO DEL CERTIFICATO<br />
Con delibera n° 42 del <strong>2010</strong> del Commissario straordinario dell’INAIL (in attesa del consenso da parte del<br />
Ministero del lavoro), l’Istituto ha semplifi cato l’iter di denuncia di malattia professionale all’Inail, infatti se<br />
tale denuncia sarà effettuata tramite l’invio on line non sarà più obbligatorio il contestuale invio del certifi cato<br />
medico che attesta la sussistenza della malattia. Il relativo certifi cato d’infortunio o malattia professionale<br />
potrà essere richiesto direttamente dall’Inail in un secondo momento in caso di necessità.<br />
CON LA P.E.C. SI POTRANNO EFETTUARE I RICORSI DI LAVORO GLI ENTI POTRANNO INVIARE I DOSSIER<br />
Con la circolare n° 16 del 28 aprile <strong>2010</strong> il Ministero del lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in<br />
materia di controversia e ricorsi di lavoro per poter effettuare la trasmissione della relativa documentazione<br />
lavoristica, integrando e modifi cando alcuni orientamenti già espressi con la circolare n. 10/2006, tra questi<br />
si evidenzia, riportando quanto già asserito nella circolare precedente citata:<br />
• con riferimento alla presentazione dei ricorsi, in un’ottica di semplifi cazione, occorre rilevare che i<br />
ricorsi amministrativi potranno essere presentati attraverso la P.e.C.; anche la trasmissione degli atti<br />
del ricorso dovrà avvenire tra gli uffi ci pubblici competenti tramite Pec;<br />
l’amministratore<br />
47
48<br />
Problemi del lavoro<br />
• le aziende potranno presentare il ricorso - nel termine di 30 giorni dalla data della notifi cazione o<br />
della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato - anche nell’ipotesi in cui abbiano già<br />
provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate dalla Dpl;<br />
• nel caso che il pagamento riguarda le sanzioni ridotte a seguito di verbale conclusivo degli<br />
accertamenti il versamento di tali somme implica l’estinzione dell’illecito precludendo ogni forma di<br />
contenzioso successivo;<br />
• non è consentita l’impugnazione presso il Tar o al giudice del lavoro delle decisioni sui ricorsi<br />
amministrativi emessi:<br />
o dal direttore regionale;<br />
o dal comitato per la qualifi cazione dei rapporti di lavoro;<br />
• non è consentita l’impugnazione ricorso straordinario al Capo dello Stato per le decisioni disposte<br />
dal comitato regionale;<br />
∗ è possibile impugnare l’atto originario esclusivamente presso il giudice ordinario;<br />
• Se il ricorso viene accolto parzialmente (da parte del direttore della Dpl o del comitato) la Dpl dovrà<br />
procedere alla riconsiderazione del provvedimento originario adeguando i termini e l’obbligazione<br />
dovuta dal ricorrente.<br />
SGRAVIO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO<br />
Con il messaggio n° 11052 del 22 aprile <strong>2010</strong> l’INPS ha comunicato che sono ancora disponibili (periodo<br />
triennio 2008/<strong>2010</strong>) delle risorse residue (per poter godere degli sgravi contributivi non assegnati per l’anno<br />
2008). Nel sito INPS - sezione “Informazioni per le Aziende e Consulenti e Professionisti” sono consultabili<br />
gli elenchi delle aziende ammesse allo sgravio, più precisamente.<br />
CIRCOLARE DELL’INPS CONTENENTE DEI CHIARIMENTI IN MATERIA DI MATERNITA’<br />
Con la circolare del 29/04/<strong>2010</strong> n. 62 l’INPS ha comunicato degli importanti chiarimenti e precisazioni sulle<br />
prestazioni economiche durante la maternità;<br />
• Assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata –<br />
chiarimenti:<br />
o ha diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, in quanto risultano<br />
accreditate a favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti<br />
l’inizio del congedo obbligatorio;<br />
o ha diritto a 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestione diverse, nel<br />
periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi antecedenti la data dell’evento;<br />
• Svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del congedo parentale –<br />
precisazioni:<br />
o Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale,<br />
intraprenda un’altra attività lavorativa non ha diritto all’indennità a titolo di congedo<br />
parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’INPS l’indennità indebitamente<br />
percepita.<br />
o Nel caso che il dipendente intraprenda una nuova attività durante i periodi di congedo<br />
parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla<br />
legge lo stesso non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentali;<br />
o In caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto<br />
vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un<br />
periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore.<br />
• Documentazione amministrativa: certifi cati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN<br />
o Non è necessaria la certifi cazione rilasciata da un medico specialista del SSN, ai fi ni<br />
dell’esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal computo del limite massimo<br />
indennizzabile (180 giorni) per malattia nell’arco dell’anno solare, basta la certifi cazione<br />
redatta anche dal proprio medico curante di medicina generale convenzionato.<br />
l’amministratore
Problemi del lavoro<br />
IL SOFTWARE DI CONTROLLO DEL MODELLO 770/10 (ORDINARIO E SEMPLIFICATO)<br />
E’ ONLINE<br />
Nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate dal 27 aprile <strong>2010</strong> è disponibile la prima versione di controllo<br />
(1.0.0) per la compilazione rispettivamente del mod. 770 semplifi cato e mod. 770 ordinario<br />
LA P.E.C. PER L’ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE<br />
Nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate, dal 27 aprile <strong>2010</strong> è stato attivato un nuovo servizio di<br />
assistenza sulle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata<br />
dei tributi dedicato a contribuenti e intermediari abilitati dotati di PEC (Posta Elettronica Certifi cata).<br />
La richiesta di assistenza deve avvenire tramite invio di un messaggio di posta elettronica certifi cata<br />
all’indirizzo “dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it.”<br />
Per ogni comunicazione o avviso deve essere inviato un solo messaggio, al fi ne di consentire la più effi ciente<br />
gestione delle risposte da fornire, a cui deve essere allegato il modulo standard in formato pdf con profondità<br />
di colore di 8 bit a livelli di grigio e con risoluzione massima di 150/200 DPI.<br />
GLI Sentenze INTERPELLATI in pillole AL MINISTERO<br />
IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO ENTRO 60 GIORNI<br />
La Corte di Cassazione – sezioni unite – con sentenza del 14/04/<strong>2010</strong> n. 8830 ha stabilito che, affi nché si<br />
produca l’effetto sospensivo della decadenza, è necessario che il lavoratore spedisca a mezzo raccomandata<br />
postale l’atto di impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni. La Corte ha affermato il principio di<br />
diritto secondo cui l’impugnazione del licenziamento si intende effettuata tempestivamente se l’inoltro della<br />
comunicazione interviene entro 60 giorni, anche se la stessa perviene al datore di lavoro successivamente,<br />
oltre questo termine.<br />
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE<br />
Con sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n° 8745 del 13 aprile <strong>2010</strong> ha stabilito che in materia<br />
di prescrizione, la consegna all’uffi ciale giudiziario dell’atto da notifi care non è idonea ad interrompere il<br />
decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale – già<br />
affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione,<br />
la notifi ca di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affi damento<br />
dell’atto all’uffi ciale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto,<br />
perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso<br />
sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.<br />
ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI VENUTI ALLE MANI<br />
Con sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n° 8737 del 13 aprile <strong>2010</strong> è stato affermato che<br />
il licenziamento irrogato ai dipendenti in seguito ad una violenta lite avvenuta in uffi cio durante l’orario di<br />
lavoro, è illegittimo qualora si sia trattato di un episodio sporadico, attesa anche la circostanza che dopo la<br />
baruffa i lavoratori si erano riconciliati. La Corte, inoltre, ha chiarito che, in merito al licenziamento per giusta<br />
causa, il giudice di merito è l’unico competente ad accertare la gravità dell’avvenimento al fi ne di integrare<br />
la fattispecie di cui all’art. 2119 del codice civile.<br />
Risposte in pillole<br />
Domanda<br />
Un’addetta alle pulizie di un condominio, da me gestito, mi ha consegnato un certifi cato di gravidanza,<br />
svolgendo attività a rischio e trovandomi nell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni,<br />
l’amministratore<br />
49
suggerisco lo stesso giorno – di richiedere l’emissione del provvedimento autorizzativo alla astensione<br />
anticipata per maternità alla Direzione Lavoro. Chiaramente la lavoratrice viene immediatamente sospesa<br />
dal servizio. La Direzione Lavoro autorizza l’astensione anticipata per maternità, però tra la data in cui è<br />
stata sospesa la lavoratrice e la data di inizio della astensione anticipata per maternità ci sono 11 giorni di<br />
differenza. Chiedo di chi sono a carico questi 11 giorni, se vanno pagati come ferie, oppure sono 11 giorni<br />
che devono essere pagati a carico dell’azienda. Peraltro la Direzione Lavoro da me interpellata ha asserito<br />
che ha 7 giorni di tempo per emettere il provvedimento.<br />
Risposta<br />
Nei casi in cui il periodo interessato non può essere coperto da certifi cato di malattia, si ritiene che lo stesso<br />
debba essere retribuito interamente a carico dello Studio.<br />
Domanda<br />
Il mio studio è rimasto chiuso per Ferie “collettive” nei giorni di giovedì e Venerdì, un dipendente ha donato il<br />
sangue nella mattinata di giovedì. Chiaramente non dovendo il lavoratore svolgere una effettiva prestazione<br />
lavorativa nelle 24 ore successive la donazione si chiede se è corretta l’interpretazione di retribuirlo con 8<br />
ore di ferie godute oppure esistono spazi per poter porre la relativa retribuzione a carico INPS?<br />
Risposta<br />
La giornata di Giovedì (nella quale è stato donato il sangue) si converte da ferie “collettive” a giorno di riposo<br />
con diritto alla retribuzione (quest’ultima a carico dell’INPS), da recuperare con il mod. DM 10/2 come è in<br />
uso.<br />
Una nota<br />
A proposito di infortunio “in Itinere”<br />
CHE COSA È L’INFORTUNIO IN ITINERE<br />
Problemi del lavoro<br />
L’infortunio in itinere, è l’infortunio nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che conduce:<br />
• dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa, sia prima sia dopo l’orario lavorativo, sia durante la<br />
50<br />
l’amministratore
pausa per il consumo del pasto di metà giornata;<br />
• dal luogo abituale di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo e di pernottamento, diversi dalla dimora abituale<br />
e viceversa;<br />
• da un luogo di lavoro ad un altro di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più<br />
datori di lavoro.<br />
SOGGETTI TUTELATI<br />
La copertura assicurativa dell’infortunio in itinere è possibile solo come prolungamento dell’assicurazione<br />
obbligatoria contro gli infortuni professionali.<br />
Da questa premessa si deduce che:<br />
• sono tutelati per l’infortunio in itinere solo i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione<br />
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (se il lavoratore non è assicurato in tal senso, viene a mancare il<br />
presupposto-base per collegare causalmente l’infortunio in itinere al lavoro prestato);<br />
• il rischio della strada non è protetto in quanto tale, essendo di norma estraneo alle vere e proprie prestazioni<br />
lavorative (e quindi generico), ma in quanto diverso e più grave di quello che incombe sui normali utenti della<br />
strada (rischio generico aggravato) perché fi nalizzato al raggiungimento del luogo di lavoro.<br />
Elementi per l’individuazione dell’infortunio in itinere sono:<br />
• fi nalità lavorative<br />
• normalità del tragitto<br />
• percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.<br />
Sulla base degli elementi di cui sopra di seguito sono elencati alcune ipotesi, di certo non esaurienti, ma solo<br />
indicative, di indennizzabilità e di non indennizzabilità degli infortuni in esame.<br />
CASI INDENNIZZABILI<br />
Problemi del lavoro<br />
• Infortunio accaduto sul tragitto che costituisce il percorso normale per recarsi dal luogo di dimora abituale<br />
(luogo ove il lavoratore ha fi ssato la sua residenza) al luogo di lavoro e viceversa. Può trattarsi anche<br />
di residenza secondaria o di dimora occasionale per ragioni di lavoro. Le deviazioni effettuate per motivi<br />
personali sono irrilevanti.<br />
• Infortunio accaduto in orario ricollegabile con quello lavorativo.<br />
• Necessità di percorrere una strada determinata che conduce esclusivamente al luogo di lavoro o, comunque,<br />
presenti pericoli particolari per il lavoratore rispetto alle ordinarie vie di comunicazione.<br />
• Necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti e prescritti dal datore di lavoro in relazione<br />
con le esigenze dell’attività lavorativa. In questa ipotesi rientra anche il caso in cui il datore di lavoro metta<br />
a disposizione dei propri dipendenti, pur senza obbligo di utilizzarli, appositi “bus-navetta”, trattandosi<br />
normalmente di un servizio - integrativo e/o migliorativo di quello pubblico - fornito per soddisfare esigenze<br />
comunque funzionali alla organizzazione del lavoro.<br />
• Necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile<br />
con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro.<br />
• Necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di locomozione personale, strumenti di lavoro che intralciano<br />
i normali movimenti.<br />
• Necessità di usare mezzi di trasporto privati, nonostante i mezzi pubblici o di percorrere tragitti più lunghi<br />
rispetto a quello ordinario, per impegni familiari, per esigenze di salute, per esigenze economiche.<br />
La corte di cassazione si è espressa con sentenze che sottolineano i casi d’indennizzabilità, quali:<br />
• Con sentenza n. 6211 del 7 marzo 2008 ha affermato che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere<br />
occorso con l’utilizzo del mezzo privato, rimane condizionata alla necessità di tale uso; necessità<br />
che può essere riferita sia alla maggiore diffi coltà di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi<br />
pubblici, sia a esigenze di tutela della vita familiare del soggetto;<br />
• Con sentenza n. 16950 del 31 luglio 2007 ha sancito che se l’incidente è avvenuto con<br />
l’utilizzazione del proprio mezzo di trasporto e se questo risultava tra i requisiti per l’assunzione,<br />
l’amministratore<br />
51
l’INAIL è tenuta alla copertura assicurativa.<br />
• Con sentenza n. 995 del 17 gennaio 2007 ha affermato che “in materia di assicurazione contro<br />
gli infortuni sul lavoro ai fi ni dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo<br />
del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno<br />
dell’uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società<br />
civile e rispondente a esigenze tutelate dall’ordinamento quali un più intenso legame con la<br />
comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore effi cienza delle<br />
prestazioni non in contrasto con una riduzione del confl itto fra lavoro e tempo libero, tenuto conto<br />
che il mezzo pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta<br />
il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.<br />
• Con sentenza n. 15617 dell’11 dicembre 2001ha ribadito che la indennizzabilità dell’infortunio “in<br />
itinere” anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato per il percorso di<br />
andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro, ha escluso che ciò possa avvenire quando la<br />
distanza tra i due luoghi possa essere percorsa a piedi.<br />
CASI NON INDENNIZZABILI<br />
Problemi del lavoro<br />
• Il tragitto è percorso a piedi lungo una via ordinaria di comunicazione, aperta al pubblico transito e senza<br />
trasportare strumenti di lavoro che potrebbero apportare rischi di equilibrio.<br />
• Il tragitto è effettuato con servizi pubblici (si confi gura di un rischio gravante su tutti i cittadini).<br />
• Il tragitto è effettuato con mezzo proprio, nonostante sia coperto anche da mezzi pubblici con gli orari<br />
dei quali sono compatibili sia quelli lavorativi sia quelli connessi ad impegni familiari (in tal caso il rischio è<br />
52<br />
CO.E.M.I. s.r.l. EDILIZIA<br />
Via G.Ripamonti, 540 - 20141 - Milano<br />
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E-Mail coemi.edilizia@libero.it<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
coibentazioni<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
DEPOSITO PONTEGGI LA SEDE DI MILANO<br />
l’amministratore
Problemi del lavoro<br />
stato liberamente scelto dal lavoratore).<br />
• Il tragitto è effettuato a piedi (in tal caso il rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore).<br />
• L’infortunio provocato da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore è rilevante: la condotta<br />
dell’infortunato non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro. Solo il dolo fa venir meno<br />
l’indennizzabilità.<br />
La corte di cassazione si è espressa con sentenze che sottolineano i casi di non indennizzabilità, quali:<br />
• con sentenza del 27 aprile <strong>2010</strong> n°10028 ha stabilito che non rientra nella fattispecie di infortunio<br />
in itinere il caso in cui un dipendente si faccia male sotto casa rientrando dal luogo di lavoro.la<br />
S.C. ha chiarito che un infortunio in itinere si deve verifi care nelle pubbliche strade e nei luoghi che<br />
non siano di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato. La Corte ha respinto il ricorso di una<br />
dipendente che si era fratturata il femore scendendo dalla propria autovettura ed in prossimità della<br />
propria abitazione e che, in seguito, si era vista negare dall’Inail la relativa indennità. infatti, per<br />
poter richiedere il riconoscimento dell’infortunio e il successivo risarcimento del danno, il luogo in<br />
cui occorre l’evento deve escludere la possibilità che il lavoratore possa attivarsi direttamente per<br />
ridurre i rischi di incidenti, cosa che ovviamente non può avvenire nelle zone di proprietà pubblica<br />
• con sentenza del 26 marzo <strong>2010</strong> n° 7373 ha stabilito che non è infortunio in itinere quello occorso<br />
al lavoratore che durante l’uscita dal posto di lavoro, ha scelto di percorrere non la normale strada<br />
per raggiungere l’automobile, ma un’alternativa anomala più comoda. Secondo i giudici di legittimità<br />
infatti il datore di lavoro non può ritenersi responsabile dell’infortunio subito dal dipendente che di<br />
sua iniziativa ha voluto tenere un comportamento difforme da quello ordinario. In questo caso per<br />
ottenere il risarcimento del danno il lavoratore deve provare che la via usuale era inagibile.<br />
• con sentenza n. 15973 del 18 luglio 2007 ha affermato che la pausa eccessiva durante il percorso<br />
posto di lavoro abitazione esclude la risarcibilità dell’infortunio “in itinere”. Con la decisione, la<br />
Suprema Corte ha defi nito quali sono le brevi pause consentite (breve riposo durante il percorso,<br />
necessità fi siologiche e soste voluttuarie di pochi minuti insuscettibili di modifi care le condizioni di<br />
rischio.<br />
• con sentenza n. 9211 del 9 giugno 2003, ha affermato che l’infortunio “in itinere” non è confi gurabile<br />
in tutte quelle situazioni (es. domicilio, scale condominiali) identifi cabili nella esclusiva (o comune)<br />
proprietà del lavoratore assicurato.<br />
l’amministratore<br />
53
Morosità e privacy<br />
Il singolo condomino può chiedere<br />
le situazioni di morosità di altri<br />
condomini nel corso dell’anno?<br />
il singolo condomino può, in pratica,<br />
sapere se un altro condomino<br />
paga regolarmente le rate preventive<br />
emesse?<br />
Posso comunicare anticipatamente<br />
i dati dei pagamenti senza violare<br />
la privacy del condominio moroso<br />
o devo, come sempre fatto, comunicarlo<br />
all’assemblea solamente<br />
durante l’approvazione del consuntivo?<br />
In quella occasione, allegata alla<br />
convocazione, il riparto mostra l’elenco<br />
completo di tutti i condomini<br />
(anche quelli morosi) con le quote<br />
versate e eventualmente ancora da<br />
pagare a conguaglio.<br />
Quella è l’unica occasione, secondo<br />
me, in cui posso comunicare<br />
chiaramente indicare a chiunque<br />
del condominio le situazioni di<br />
eventuale morosità, in quanto tutti<br />
i condomini sono contitolari senza<br />
incorrere nel rischio di violazione<br />
della privacy. È corretto?<br />
.<br />
Risponde<br />
l’avv. Marina Figini<br />
Rientra tra i doveri dell’Amministratore<br />
quello di “riscuotere i contributi”<br />
(art. 1130, n.3 cod.civ.).<br />
Per la riscossione dei contributi<br />
medesimi l’Amministratore “può<br />
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente<br />
esecutivo nonostante<br />
opposizione” (art. 63, 1° comma<br />
Filo diretto<br />
Il Centro Studi risponde<br />
disp. att. cod.civ.).<br />
La richiesta di ingiunzione non ha<br />
necessità di autorizzazione assembleare<br />
rientrando, appunto, il relativo<br />
potere/dovere tra le competenze<br />
espressamente attribuite dal codice<br />
all’Amministratore.<br />
Le informazioni chieste dal singolo<br />
condomino in ordine alle situazioni<br />
di morosità di altri condomini sono<br />
da considerarsi legittime sotto diversi<br />
aspetti.<br />
In primo luogo ogni condomino ha<br />
sempre diritto, non solo in sede assembleare,<br />
di verifi care la corretta<br />
esecuzione del mandato da parte<br />
dell’Amministratore, compresa<br />
l’attuazione da parte del medesimo<br />
del potere/dovere di riscossione dei<br />
contributi.<br />
In secondo luogo, la puntuale riscossione<br />
dei contributi medesimi<br />
e l’adozione dei citati connessi<br />
strumenti, anche giudiziari, può<br />
validamente prevenire situazioni di<br />
eventuale morosità del Condominio<br />
(conseguente al mancato affl usso di<br />
liquidità derivante dalla morosità di<br />
qualche condomino) nei confronti<br />
di terzi creditori: situazioni pregiudizievoli<br />
che il singolo condomino<br />
può legittimamente voler evitare,<br />
nonostante il recente orientamento<br />
della Cassazione che ha sostituito<br />
con il principio della “parziarietà”<br />
quello della “solidarietà” delle obbligazioni<br />
condominiali nei confronti<br />
di terzi.<br />
Dunque, alla luce di quanto sopra<br />
esposto, le richieste di informazioni<br />
del singolo condomino circa<br />
eventuali morosità di altri condomini<br />
sono legittime e possono essere<br />
fornite dall’Amministratore al<br />
condomino richiedente.<br />
Avrà peraltro cura l’Amministrato-<br />
54 l’amministratore<br />
re di non riferire eventuali motivazioni<br />
di carattere strettamente personale<br />
che il condomino gli abbia<br />
riferito in via riservata e personale,<br />
a giustifi cazione della propria morosità<br />
e/o a sostegno di eventuale<br />
richiesta di dilazione di pagamento.<br />
Di eventuali usi illeciti che delle<br />
suddette informazioni il condomino<br />
richiedente potrebbe fare, lo<br />
stesso condomino si assumerà le<br />
relative responsabilità.<br />
Le richieste stesse diventerebbero<br />
invece illegittime qualora fossero,<br />
con tutta evidenza, formulate con<br />
intento “emulativo” oppure con<br />
modalità che rechino disturbo ed<br />
intralcio alla attività dell’Amministratore.<br />
Terrazzo con calpestio<br />
La mia domanda riguarda un terrazzo<br />
con calpestio in guaina di catrame<br />
penso con quarzo.<br />
Questo terrazzino si pensa sia condominiale.<br />
Dico si pensa perché un<br />
amministratore che mi ha preceduto<br />
l’ha trattato come tale, ma potrebbe<br />
appartenere alla persona sottostante<br />
che ha anche un sottotetto che confi<br />
na con questo terrazzo e ha una<br />
porta che ne permette l’accesso.<br />
Sul terrazzino si “affacciano” le fi -<br />
nestre di due condomini e la porta<br />
che “esce” dal sottotetto precedentemente<br />
descritto.<br />
Nove anni e mezzo fa, uno dei due<br />
condomini chiede di poter utilizzare<br />
tale terrazzino per stendere i<br />
panni e l’assemblea glielo concede<br />
all’unanimità.<br />
Il condomino trasforma la fi nestra<br />
in portafi nestra, crea una scala di
tre o quattro gradini che parte dal<br />
proprio appartamento e consente<br />
l’accesso al terrazzino ed infi ne, su<br />
indicazione dell’assemblea a proprie<br />
spese e a spese del vicino che<br />
si affaccia sul terrazzino, per la sicurezza<br />
posa in opera una ringhiera<br />
per far sì che non si possa cadere<br />
dal terrazzino. La modifi ca della<br />
portafi nestra viene anche registrata<br />
in comune.<br />
Adesso il proprietario che aveva<br />
fatto le modifi che alla portafi nestra<br />
ha venduto l’appartamento e il vicino<br />
vorrebbe non trovarsi fuori dalla<br />
fi nestra i nuovi condomini per cui<br />
chiede che sia tolto il permesso di<br />
accedere al terrazzino ai nuovi proprietari.<br />
Dall’altra parte mi ritrovo i nuovi<br />
condomini che dicono di non avere<br />
intenzione di rimuovere la scala e<br />
ridurre la porta fi nestra in fi nestra.<br />
Le mie domande sono:<br />
come posso fare per evitare l’usucapione<br />
della parte comune?<br />
È possibile far ritornare la situazione<br />
come prima della concessione?<br />
Con quali maggioranze?<br />
Oppure i condomini hanno il diritto<br />
di poter accedere alla parte comune<br />
e di utilizzarla per stendere? Ad un<br />
certo punto la vecchia proprietaria<br />
ci faceva giardinaggio in vaso e festini.<br />
È possibile costringere i nuovi<br />
proprietari a togliere la scala? E a<br />
ridurre la dimensione della porta<br />
fi nestra?<br />
Un compromesso potrebbe essere<br />
rimuovere la scala e mettere una<br />
ringhiera alla porta fi nestra alla<br />
quale ancorare uno stendi panni<br />
esterno, soluzione per il momento<br />
non accettata dai nuovi proprietari.<br />
Può il condomino che ha messo<br />
ringhiera e scala pretendere che la<br />
ringhiera messa per sicurezza venga<br />
rimossa come ripicca per il cam-<br />
Filo diretto<br />
biamento di condizioni?<br />
Vi prego oltre a rispondermi alle<br />
domande di darmi la Vostra opinione<br />
su come cerchereste di risolvere<br />
il caso che secondo me potrebbe fi -<br />
nire dal giudice di pace.<br />
Preciso che il proprietario dell’appartamento<br />
sotto al terrazzo è irreperibile<br />
per sapere se è di sua proprietà<br />
e difendere i suoi diritti.<br />
Risponde<br />
l’avv. Luca Saccomani<br />
Il quesito verte intorno all’estensione<br />
delle facoltà d’uso di una<br />
porzione dell’immobile (il “terrazzino<br />
della discordia” di cui all’oggetto)<br />
la cui natura – di bene comune<br />
ovvero appartenente in proprietà<br />
esclusiva ad un condomino – è tuttora<br />
incerta.<br />
La circostanza da ultimo segnalata<br />
preclude il corretto inquadramento<br />
della fattispecie, e con esso l’espressione<br />
di un parere esaustivo<br />
rispetto alle questioni poste, atteso<br />
che, intuibilmente, al diverso regime<br />
giuridico del bene corrisponde<br />
l’attribuzione in capo a diversi soggetti<br />
della legittimazione ad intraprendere<br />
eventuali iniziative a tutela<br />
della proprietà.<br />
Va peraltro rammentato che nel nostro<br />
ordinamento vige un regime di<br />
pubblicità delle vicende giuridiche<br />
concernenti i beni immobili, agevolmente<br />
accertabili.<br />
Ipotizzando che il terrazzino costituisca<br />
una parte comune, può<br />
osservarsi che la modifi ca di una fi -<br />
nestra in una porta-fi nestra, per accedere<br />
dalla proprietà esclusiva ad<br />
un’area comune, non confi gura necessariamente<br />
una illegittima costituzione<br />
di servitù, potendo essere<br />
inquadrata anche nell’ambito della<br />
migliore utilizzazione della parte<br />
l’amministratore<br />
comune consentita a ciascun condomino,<br />
ai sensi dell’art. 1102 c.c.,<br />
nel qual caso, secondo l’insegnamento<br />
giurisprudenziale, occorre<br />
valutare se con tale intervento il<br />
condominio abbia realizzato una<br />
migliore utilizzazione dell’area,<br />
ovvero ne abbia alterato la destinazione,<br />
e comunque se vi sia compatibilità<br />
con il pari diritto degli altri<br />
partecipanti (arg. ex Cass., Sez. II,<br />
1.12.2000, n. 15390).<br />
Nel caso in esame, e sulla scorta<br />
dei dati fattuali forniti, pare si possa<br />
ritenere che il terrazzino non sia<br />
mai stato adibito ad uso comune,<br />
essendo originariamente accessibile<br />
solo da un’unità immobiliare<br />
di proprietà esclusiva, e che esso<br />
avesse funzione prevalente di mera<br />
copertura delle unità sottostanti, risultando<br />
la permanenza di persone<br />
impedita dall’originaria assenza di<br />
ringhiera.<br />
L’intervento di apertura della portafi<br />
nestra successivamente realizzato<br />
dal condomino parrebbe quindi<br />
aver concretizzato un asservimento<br />
della porzione comune all’uso<br />
esclusivo, di dubbia legittimità,<br />
pure se considerato alla luce delle<br />
limitazioni alle facoltà di maggior<br />
godimento del bene comune disposte<br />
dal già citato art. 1102 c.c.<br />
Sul presupposto indicato, esso risulterebbe<br />
quindi contestabile,<br />
spiegando il relativo accertamento<br />
giudiziale effetti anche sul piano<br />
dell’impedimento all’acquisto di<br />
diritti per intervenuta usucapione,<br />
come su quello dei ripristini dello<br />
stato antecedente.<br />
Certamente (ossia, a prescindere da<br />
ogni valutazione attinente il regime<br />
del bene, l’estensione ed i limiti<br />
al suo uso), la tutela dell’interesse<br />
prioritario alla sicurezza delle persone<br />
impone che la ringhiera venga<br />
conservata.<br />
55
56<br />
Anno Gen. Feb. Marzo Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
4,757<br />
3,225<br />
3,150<br />
2,850<br />
4,125<br />
1,950<br />
1,200<br />
0,975<br />
1,575<br />
2,325<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,500<br />
1,200<br />
1,650<br />
1,125<br />
2,180<br />
1,125<br />
0,975<br />
4,050<br />
3,375<br />
3,150<br />
3,225<br />
3,750<br />
1,800<br />
1,350<br />
0,900<br />
1,800<br />
2,250<br />
1,725<br />
1,875<br />
1,650<br />
1,200<br />
1,575<br />
1,125<br />
2,180<br />
1,125<br />
0,975<br />
Giugno 1980 . . .+28,8<br />
Giugno 1981 . . .+50,175%<br />
Giugno 1982 . . .+69,225%<br />
Giugno 1983 . . .+92,175%<br />
Giugno 1984 . . . .soppresso*<br />
Giugno 1985 . . . +106,725%<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
7,200<br />
6,225<br />
3,225<br />
2,175<br />
2,625<br />
3,975<br />
4,050<br />
3,750<br />
3,525<br />
2,700<br />
2,850<br />
2,775<br />
3,300<br />
3,300<br />
2,180<br />
Aumenti annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%<br />
7,125<br />
5,700<br />
3,225<br />
2,250<br />
2,700<br />
4,050<br />
3,975<br />
3,600<br />
3,525<br />
2,850<br />
2,775<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,300<br />
2,100<br />
4,200<br />
3,150<br />
3,150<br />
3,675<br />
3,375<br />
1,650<br />
1,275<br />
1,050<br />
1,875<br />
2,100<br />
1,800<br />
1,950<br />
1,425<br />
1,200<br />
1,575<br />
1,125<br />
2,475<br />
0,750<br />
1,125<br />
7,200<br />
5,100<br />
3,000<br />
2,325<br />
2,925<br />
3,975<br />
4,975<br />
3,825<br />
3,375<br />
2,700<br />
2,850<br />
2,700<br />
3,600<br />
3,225<br />
1,875<br />
4,200<br />
3,150<br />
3,075<br />
3,900<br />
3,375<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,200<br />
1,650<br />
2,325<br />
1,800<br />
1,875<br />
1,500<br />
1,275<br />
1,500<br />
1,050<br />
2,475<br />
0,750<br />
1,200<br />
7,500<br />
4,725<br />
2,700<br />
2,550<br />
2,850<br />
3,975<br />
4,125<br />
3,675<br />
3,375<br />
2,775<br />
2,775<br />
2,550<br />
3,600<br />
3,225<br />
1,950<br />
4,275<br />
3,000<br />
3,075<br />
4,125<br />
3,225<br />
1,200<br />
1,275<br />
1,200<br />
1,725<br />
2,250<br />
1,725<br />
1,800<br />
1,575<br />
1,275<br />
1,650<br />
1,050<br />
2,625<br />
0,525<br />
7,500<br />
4,500<br />
2,550<br />
2,475<br />
2,925<br />
4,050<br />
4,050<br />
3,525<br />
3,375<br />
2,850<br />
2,925<br />
2,700<br />
3,750<br />
3,150<br />
4,125 4,125<br />
3,150 3,300<br />
2,775 2,700<br />
4,350 4,200<br />
2,925 2,700<br />
1,050 1,200<br />
1,350 1,350<br />
1,125 1,275<br />
2,025 2,025<br />
2,175 2,025<br />
1,725 1,725<br />
1,725 1,875<br />
1,650 1,575<br />
1,200 1,350<br />
1,575 1,575<br />
1,200 1,200<br />
2,850 3,000<br />
0,300 -0,075<br />
7,500<br />
4,050<br />
2,475<br />
2,475<br />
3,150<br />
4,200<br />
3,900<br />
3,450<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,775<br />
2,775<br />
4,050<br />
3,150<br />
7,125<br />
3,975<br />
2,625<br />
2,625<br />
3,300<br />
4,050<br />
3,825<br />
3,675<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,925<br />
2,775<br />
4,200<br />
2,925<br />
3,975<br />
3,300<br />
2,775<br />
4,350<br />
2,550<br />
1,125<br />
1,425<br />
1,200<br />
2,025<br />
2,025<br />
1,875<br />
1,875<br />
1,575<br />
1,350<br />
1,575<br />
1,200<br />
2,925<br />
0,150<br />
7,050<br />
3,750<br />
2,625<br />
2,625<br />
3,225<br />
4,050<br />
3,975<br />
3,750<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,925<br />
2,775<br />
4,125<br />
3,075<br />
3,900<br />
3,150<br />
2,925<br />
4,350<br />
2,550<br />
1,050<br />
1,350<br />
1,350<br />
1,950<br />
1,950<br />
1.950<br />
1,875<br />
1,350<br />
1,425<br />
1,500<br />
1,200<br />
2,775<br />
0,075<br />
7,050<br />
3,675<br />
2,475<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,900<br />
3,900<br />
3,900<br />
3,300<br />
2,775<br />
2,925<br />
2,700<br />
3,975<br />
2,850<br />
3,750<br />
3,225<br />
2,850<br />
4,350<br />
2,250<br />
1,200<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,950<br />
1,950<br />
1,950<br />
1,800<br />
1,275<br />
1,500<br />
1,275<br />
1,500<br />
2,550<br />
0,150<br />
6,675<br />
3,450<br />
2,475<br />
2,625<br />
3,300<br />
3,975<br />
3,900<br />
3,750<br />
3,075<br />
2,850<br />
2,775<br />
2,775<br />
4,125<br />
2,700<br />
3,675<br />
3,150<br />
2,775<br />
4,500<br />
1,950<br />
1,200<br />
1,125<br />
1,500<br />
2,025<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,800<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,275<br />
1,725<br />
1,950<br />
0,525<br />
Aumenti ISTAT da applicare sul canone base giugno 1980 ridotti al 75%<br />
*legge n. 377/84<br />
L’incremento inizia dal giugno dell’anno evidenziato<br />
Le nostre tabelle<br />
Giugno 1986 . . . +118,050%<br />
Giugno 1987 . . . +126,075%<br />
Giugno 1988 . . . +135,375%<br />
Giugno 1989 . . . +150,675%<br />
Giugno 1990 . . . +163,200%<br />
Giugno 1991 . . . +179,775%<br />
Giugno 1992 . . . +193,800%<br />
Giugno 1993 . . . +205,050%<br />
Giugno 1994 . . . +215,55%<br />
Giugno 1995 . . . +232,575%<br />
Giugno 1996 . . . +244,65%<br />
Giugno 1997 . . . +249,225%<br />
Giugno 1998 . . . +255,075%<br />
Giugno 1999 . . . +259,95%<br />
6,600<br />
3,225<br />
2,325<br />
2,700<br />
3,600<br />
3,875<br />
3,750<br />
3,825<br />
3,075<br />
2,630<br />
2,700<br />
3,075<br />
3,750<br />
2,475<br />
3,600<br />
3,000<br />
3,075<br />
4,350<br />
1,950<br />
1,125<br />
1,125<br />
1,575<br />
2,025<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,725<br />
1,275<br />
1,425<br />
1,275<br />
1,950<br />
1,500<br />
0,750<br />
Giugno 2000 . . . +268,875%<br />
Giugno 2001 . . . +278,625<br />
Giugno 2002 . . . +286,65<br />
Giugno 2003 . . . +294,975<br />
Giugno 2004 . . . +303,15<br />
Giugno 2005 . . . +309,375<br />
Giugno 2006 . . . +317,325<br />
Aumenti ISTAT biennali ridotti al 75%<br />
Anno Gen. Feb. Marzo Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />
l’amministratore<br />
6,375<br />
3,075<br />
2,325<br />
2,775<br />
3,675<br />
3,875<br />
3,750<br />
3,750<br />
3,000<br />
2,775<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,600<br />
2,250
TELEFONO<br />
02 95 89 422