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Maggio 2010 Numero - Anaci

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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />

La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />

l’amministratore<br />

INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI<br />

ANACI<br />

I caselli del dazio di Porta Venezia - Milano<br />

Anno XXXV - n. 5 - <strong>Maggio</strong> <strong>2010</strong> - 3 Euro<br />

35° ANNO


l’amministratore<br />

anno xxxv<br />

n. 5 - <strong>Maggio</strong> <strong>2010</strong><br />

Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />

a diffusione nazionale<br />

Viale Sabotino, 22<br />

20135 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

Posta elettronica:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

Sito internet:<br />

www.anacimilano.it<br />

DIRETTORE RESPONSABILE<br />

Dario Guazzoni<br />

COMITATO DI REDAZIONE<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

Marina Figini<br />

Cristoforo Moretti<br />

PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI<br />

<strong>Anaci</strong> Milano<br />

Viale Sabotino, 22<br />

20135 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

STAMPA<br />

Grafiche Casali<br />

20089 Quinto dè Stampi<br />

di Rozzano (Milano)<br />

Viale Isonzo 40/1/2<br />

Tel. 02/8240480<br />

AUTORIZZAZIONE<br />

Tribunale di Milano<br />

376 del 22/12/75<br />

Associato all’Unione<br />

Stampa Periodica Italiana<br />

Copyright - Nessuna parte<br />

del contenuto di questa rivista<br />

può essere pubblicata senza<br />

autorizzazione scritta dell’editore<br />

Sommario<br />

L’AMMINISTRATORE - N. 5 - MAGGIO <strong>2010</strong><br />

35° ANNO<br />

la città che vorrei<br />

DARIO GUAZZONI pag.5<br />

omissioni e risarcimento<br />

del danno<br />

MARINA FIGINI pag.7<br />

contratto d’appalto tecnologico<br />

GIULIO BENEDETTI pag.11<br />

la scomparsa del<br />

prof. avv. marco pirelli<br />

DARIO GUAZZONI pag.16<br />

braidense<br />

PINUCCIO DEL MENICO pag.18<br />

le 9 delegazioni anaci in provincia pag.21<br />

sentenze<br />

EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.24<br />

la signora sul balcone<br />

STEFANO FUMAGALLI pag.30<br />

dal comune di milano riceviamo e pubblichiamo<br />

tarsu: pag.35<br />

sicurezza e condominio:<br />

le risposte del ministero ai quesiti anaci<br />

CRISTOFORO MORETTI pag.36<br />

Facciamo chiarezza!<br />

ANTONIO DE MARCO pag.40<br />

cantieri edili:<br />

durc inviato automaticamente alle imprese?<br />

CRISTOFORO MORETTI pag.42<br />

prevenzione incendi: l’esperto risponde<br />

MARIO ABATE pag.44<br />

le circolari dell’inps<br />

VINCENZO DI DOMENICO pag.47<br />

filo diretto pag.54<br />

le tabelle pag.56<br />

l’amministratore<br />

3


LA CITTA’ CHE VORREI<br />

La nostra città, a dispetto dei molti denigratori<br />

che la considerano caotica, disordinata ed<br />

anche sporca in molte zone, è senz’altro<br />

bella.<br />

Le siamo particolarmente, affezionati non solo noi<br />

che milanesi di nascita siamo ma anche tutti coloro<br />

che in Milano hanno trovato lavoro, benessere<br />

ed affetti: in una parola la amiamo a tal punto da<br />

sorvolare sui tanti difetti che la colpiscono.<br />

Se paragonata a molte città straniere, ordinate,<br />

pulite e curate anche nelle periferie quando noi ci<br />

allontaniamo dalla circonvallazione o dai vialoni<br />

delle mura romane (sovente pure essi trascurati) il<br />

disordine, la sporcizia, la sosta selvaggia delle auto<br />

in doppia fila ti danno una stretta al cuore.<br />

Il verde poi, cioè alberi, giardini – ad eccezione<br />

di pochi – latitano e per di più sono insozzati dai<br />

molti, troppi “amici dell’uomo” cioè dai tantissimi<br />

cani che colpa non hanno, ma che sono “pascolati”<br />

da cittadini disordinati e menefreghisti: specie con<br />

quei guinzagli allungabili che costituiscono un vero<br />

e proprio attentato ai passanti.<br />

A fronte di queste “brutture” assume particolare<br />

Aiuola Più Bella - piazza del Duomo<br />

editoriale<br />

l’amministratore<br />

rilevanza il progetto dell’Assessorato all’arredo,<br />

Decoro Urbano e verde del Comune di Milano<br />

che da nove anni premia cittadini, ed enti che<br />

realizzino interventi di realizzazione, manutenzione<br />

e sistemazione di aree verde.<br />

Il verde, si sa, nella nostra città c’è ma non è<br />

tantissimo, tant’è che negli ultimi tempi si è<br />

parlato di quel progetto di piantare non so quante<br />

migliaia di alberi che necessiterebbero poi di grande<br />

manutenzione e che forse andrebbero ad occupare<br />

quei pochi spazi liberi che consentono a noi<br />

cittadini milanesi di passeggiare nella nostra città.<br />

Che, ripeto, è bella.<br />

Abbiamo palazzi LIBERTY che sono gioielli,<br />

abbiamo portoni di case che costituiscono opere<br />

d’arte, abbiamo molti monumenti interessanti che<br />

noi cittadini snobbiamo mentre costituiscono la<br />

delizia dei molti stranieri che ci visitano, abbiamo<br />

chiese inimitabili, abbiamo pinacoteche (Brera,<br />

Museo Diocesano, solo per citarne due) abbiamo il<br />

Duomo, abbiamo il Castello sforzesco, abbiamo il<br />

teatro La Scala, abbiamo il vicolo delle Lavandaie,<br />

abbiamo Villa Reale, tutte opere che lasciano<br />

esterrefatti gli stranieri.<br />

Ed allora? Allora manca<br />

un po’ di verde che molti<br />

privati, grazie al piano<br />

dell’Assessorato di cui<br />

sopra abbiamo detto hanno<br />

realizzato personalmente<br />

nelle zone più svariate di<br />

Milano e di cui, in questo<br />

numero, diamo foto.<br />

Ecco, la città che vorrei<br />

dovrebbe avere tante e<br />

tante aiuole e magari da<br />

parte di noi cittadini un<br />

poco più di rispetto del<br />

poco verde che già esiste.<br />

Dario Guazzoni<br />

5


<strong>Anaci</strong>: Consiglio siglio Provinc Provinciale di Milano<br />

CONSIGLIERI PROVINCIALI<br />

Appezzato Ap A pezzato Ju Juri<br />

ri<br />

Azzaro Alf Alfonso lf nso so<br />

Bandiera Band nd era ra Francesco<br />

Bandiera Ba B nd ndiera Umber Umberto erto to<br />

Buonavitacola Buonavitac ac a ol ola Gi GGiorgio orgio<br />

Calvio Calv lv lvio io Gianfranco<br />

Campagnoli Ca C mpagnoli Alma<br />

Caruso Giu Giuseppe iu iuse se seppe<br />

Caruso Leonardo<br />

Corazza Gianfranco Gian an anfranco<br />

De Angelis Zucca Anna<br />

Didoni Fabio<br />

Donzelli Donzelli Luigi<br />

Organigramma<br />

Nazionale<br />

Presidente: Pr Pres es esid id i ente:<br />

Pietro Membri (Milano)<br />

Segretario: Segr g et etar ar a io io:<br />

Umberto U berto Anitori (Roma)<br />

Tesoriere: iere:<br />

Giuseppe Gi Gius us u eppe Merello (Genova)<br />

ORGANIGRAMMA<br />

ORG<br />

REGIONE LOMBARDIA<br />

Presidente: dente:<br />

Agostino o Lombard Lombardi rdi (B ( (BG) G<br />

Vice Presidente:<br />

Claudio Bianchini (MI)<br />

Segretario:<br />

Monica Rusconi (SO)<br />

Tesoriere:<br />

Francesca Salvetti (BS)<br />

6<br />

Presidente: Guazzoni Dario<br />

Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />

Vice Presidente: Cerrini Carlo<br />

Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />

Faini Guid Guido id<br />

Frisenna Fr Fris ise na PPaolo aolo o lo<br />

Grillo illo llo<br />

l Carmelo<br />

Lionetti Giuseppe Giusepp ppe<br />

Palmisano Palmisan ano VVitantonio ta on onio io<br />

Pasi Pa P Mau Mauro au auro ro<br />

Pasi Paolo<br />

Ronchi hi h Sil Silvia ilvi vi v a<br />

Sandrini Sa Sandrini Fabio<br />

Sozzi Alfredo Alfredo<br />

Vanzini Va Vanz nz nzin in ini Ma MMaurizio urizio<br />

Zoccoli Bruno<br />

ANACI<br />

Associazione Na Nazionale Amministratori<br />

Co Condominiali e Imm Immobiliari il iliari<br />

CONSULENZE CO C ULEN IN SE SEDE<br />

LEGALI: martedì 14,30 - 16,30<br />

Avv. Luca Sacc Saccomani cc c om o<br />

giovedì ovedì 14,30 - 16,30 ,30<br />

Avv. Marina ar arin ina Figini<br />

venerdì 17,00 - 18,30<br />

Avv. Eugenio Eug ug ugen en enio io AAntonio<br />

Correale<br />

Avv. A v Ermes Gallone<br />

VORO: giovedì 17,00 - 18,30<br />

Dott. Vinc Vincenzo ncen enzo zo Di Do DDomenico<br />

DEL LAVORO: LAVO giovedì 17,00 - 18,30<br />

PPer r appuntamenti pp am amen enti ti in se sede<br />

de<br />

prenotarsi al numero telefonico 02 58322122<br />

La rivista della Sezione Provinciale<br />

di Milano della <strong>Anaci</strong><br />

(Associazione ssoc oc o ia iazi zione i Nazionale Amministratori Amministra ra rato to tori ri Co Condominiali omi mi mini ni n al ali e Immobiliari)<br />

11 numeri 30 euro<br />

Per l’abbonamento bbonamento telefonare a:<br />

ANACI MILANO MILA<br />

02 58322122 58322122 - R.A.<br />

oppure faxare faxar allo 02 58322100<br />

o inviare nviare una mail a:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

imilano@anaciservizi.it<br />

l’amministratore


Marina Figini<br />

L’obbligo<br />

dell’Amministratore<br />

Il rapporto che lega l’Amministratore<br />

del Condominio al Condominio<br />

medesimo, ed ai condomini suoi<br />

partecipanti, rientra nella figura<br />

giuridica del “mandato” contratto<br />

disciplinato dal codice civile negli<br />

articoli da 1703 a 1730.<br />

Il mandato è il contratto con il quale<br />

una parte (mandatario) si obbliga<br />

a compiere uno o più atti giuridici<br />

per conto dell’altra (mandante) (art.<br />

1703 c.c.).<br />

Il mandatario deve rendere al mandante<br />

il conto del suo operato e<br />

rimettergli tutto ciò che ha ricevuto<br />

a causa del mandato (art. 1713 c.c.).<br />

L’art. 1130 codice civile, che elenca<br />

le “Attribuzioni dell’Amministratore”,<br />

precisa all’ultimo comma<br />

che l’Amministratore deve, alla<br />

fine di ciascun anno, rendere il<br />

conto della sua gestione; la mancata<br />

presentazione del conto della<br />

gestione per due anni è causa<br />

di revoca dell’Amministratore da<br />

parte dell’Autorità Giudiziaria.<br />

L’Amministratore dura in carica<br />

un anno e alla fine del suo<br />

mandato, per qualunque motivo<br />

il mandato stesso venga a cessare<br />

(dimissioni, sostituzione da<br />

parte dell’Assemblea, revoca giudiziaria),<br />

l’Amministratore deve<br />

effettuare il “passaggio delle consegne”<br />

ossia deve fornire al nuovo<br />

Amministratore tutta la documen-<br />

Osservatorio del diritto<br />

PASSAGGIO delle CONSEGNE:<br />

OMISSIONI E<br />

RISARCIMENTO<br />

DEL DANNO<br />

tazione relativa alla gestione condominiale,<br />

oltre, ovviamente, alle<br />

disponibilità in denaro spettanti al<br />

Condominio.<br />

“L’Amministratore del condominio<br />

configura un ufficio di diritto privato<br />

assimilabile al mandato con<br />

rappresentanza, con la conseguente<br />

applicabilità,nei rapporti tra l’amministratore<br />

e ciascuno dei condomini,<br />

delle disposizioni sul mandato.<br />

Pertanto, a norma dell’art. 1713<br />

c.c., alla scadenza l’Amministratore<br />

è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto<br />

nell’esercizio del mandato per<br />

conto del condominio, vale a dire<br />

tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente<br />

dalla gestione alla quale<br />

le somme si riferiscono” (Cass.<br />

l’amministratore<br />

“Verde in miniatura” - Corso Genova - Milano<br />

n 1815/2000).<br />

Vi è poi un’altra norma alla quale è<br />

possibile fare riferimento, seppure<br />

in via analogica, in materia; è il<br />

“divieto di ritenzione” disciplinato<br />

dall’art. 2235 codice civile posto nel<br />

capo II “Delle professioni intellettuali”<br />

nel titolo “Del Lavoro Autonomo”.<br />

L’art. 2235 così dispone: “Il<br />

prestatore d’opera non può ritenere<br />

le cose e i documenti ricevuti, se<br />

non per il periodo strettamente necessario<br />

alla tutela dei propri diritti<br />

secondo le leggi professionali”.<br />

L’art. 2235 c.c., come si vede, autorizza<br />

e nel contempo delimita l’esercizio<br />

dell’autotutela del diritto<br />

al pagamento degli onorari, disciplinando<br />

il diritto di ritenzione dei<br />

7


documenti nei rapporti tra il cliente,<br />

che ha conferito l’incarico, ed il<br />

professionista, e con riferimento al<br />

periodo successivo all’esaurimento<br />

della prestazione dovuta al cliente,<br />

nel quale deve appunto, procedersi<br />

alla liquidazione degli onorari<br />

al professionista. Nessuna diversa<br />

forma di autotutela spetta al professionista.<br />

Concludendo: di tutta la documentazione<br />

relativa alla gestione del Condominio<br />

quest’ultimo è legittimo<br />

titolare e l’Amministratore uscente<br />

ha il preciso dovere di consegnarla<br />

al nuovo Amministratore il quale ne<br />

ha necessità per lo svolgimento del<br />

proprio incarico.<br />

Nessuna giustificazione l’Amministratore<br />

uscente può addurre a<br />

sostegno della mancata e/o incompleta<br />

consegna, neppure il fatto di<br />

vantare dei crediti nei confronti del<br />

Condominio. L’eventuale domanda<br />

di pagamento del compenso e/o del<br />

saldo di crediti maturati per somme<br />

anticipate nell’interesse del Condominio<br />

dovrà essere fatta valere<br />

separatamente.<br />

Se all’Amministratore, al fine di<br />

8<br />

Osservatorio del diritto<br />

tutelare i propri diritti, serve avere<br />

la documentazione che deve consegnare<br />

al nuovo Amministratore,<br />

egli avrà cura di farne copia, ma non<br />

dovrà ritardare la consegna stessa.<br />

Tutela giudiziaria<br />

del Condominio<br />

Purtroppo il passaggio delle consegne<br />

non sempre avviene con<br />

la dovuta tempestività e completezza.<br />

Ciò comporta un danno, a<br />

volte anche notevole, a carico del<br />

Condominio la gestione del quale<br />

viene rallentata, a volte addirittura<br />

sospesa, a causa della mancata<br />

disponibilità, da parte del nuovo<br />

Amministratore, della documentazione<br />

condominiale.<br />

Perdurando l’inadempimento<br />

dell’Amministratore uscente, il<br />

nuovo Amministratore si vede<br />

costretto ad agire giudizialmente,<br />

con l’assistenza di un legale, nei<br />

confronti del precedente al fine di<br />

ottenere la disponibilità di quanto<br />

non gli viene spontaneamente consegnato.<br />

Il ricorso all’Autorità Giudiziaria<br />

è inevitabile in quanto l’Amministratore<br />

uscente non può essere<br />

l’amministratore<br />

diversamente costretto in alcun<br />

modo ad adempire al suo obbligo.<br />

Il nostro ordinamento, come già<br />

accennato, non riconosce alcuna<br />

forma di autotutela, tranne particolari<br />

casi come quello, peraltro<br />

limitato, disciplinato dal citato art.<br />

2235 codice civile. Anzi gli articoli<br />

392 e 393 codice penale<br />

puniscono il reato di ragion fattasi<br />

sussistente ogni qualvolta il cittadino<br />

si sostituisce arbitrariamente<br />

all’Autorità Giudiziaria e si fa giustizia<br />

da sè con violenza sulle cose<br />

o con violenza o minaccia sulle<br />

persone.<br />

La forma processuale alla quale<br />

solitamente si ricorre per ottenere<br />

giudiziariamente il passaggio delle<br />

consegne è la procedura d’urgenza<br />

regolata dall’art. 700 codice procedura<br />

civile, a nome del quale<br />

“chi ha fondato motivo di temere<br />

che durante il tempo occorrente<br />

per far valere il suo diritto in via<br />

ordinaria, questo sia minacciato<br />

da un pregiudizio imminente<br />

e irreparabile, può chiedere con<br />

ricorso al giudice i provvedimenti<br />

d’urgenza che appaiono, secondo


le circostanze, più idonei ad assicurare<br />

provvisoriamente gli effetti<br />

della decisione sul merito”.<br />

Risarcimento dei danni<br />

Oltre all’ordine urgente di consegna<br />

della documentazione, il<br />

Condominio può anche chiedere<br />

il risarcimento del danno subito<br />

a causa dell’inadempimento dell’<br />

Amministratore uscente.<br />

Una recente sentenza del Tribunale<br />

di Milano (n. 448/<strong>2010</strong> depositata<br />

il 14 gennaio <strong>2010</strong>) ha condannato<br />

l’Amministratore uscente che non<br />

aveva consegnato tutta la documentazione<br />

afferente alla cessata<br />

gestione condominiale al risarcimento<br />

dei danni a favore del Condominio<br />

liquidati in via equitativa<br />

nell’importo di Euro 15.000,00.<br />

Il Tribunale ha ritenuto che si<br />

trattava di documentazione di pertinenza<br />

del Condominio necessaria<br />

ed utile alla corretta gestione del<br />

Condominio medesimo, e che, pur<br />

non avendo il Condominio fornito<br />

prova compiuta della sussistenza<br />

del di causalità tra le singole voci<br />

di danno come indicate negli<br />

atti di causa e l’inadempimento<br />

dell’ex amministratore, e che pertanto<br />

non vi era alcuna certezza<br />

sul danno effettivamente patito,<br />

un danno di non irrilevante valore<br />

è stato comunque arrecato; e che<br />

esso danno poteva essere equitativamente<br />

indicato nell’importo di<br />

Euro 15.000,00.<br />

Dalla soccombenza dell’Amministratore,<br />

condannato come sopra,<br />

è derivata anche la sua condanna<br />

delle spese processuali.<br />

Valutazione equitativa<br />

del danno<br />

Il Tribunale, con lo sopra citata<br />

sentenza, ha liquidato il danno “equitativamente”<br />

La valutazione equitativa<br />

del danno, è una forma di<br />

valutazione è rimessa al Giudice,<br />

Osservatorio del diritto<br />

per qualsiasi tipo di danno, in forza<br />

di due norme del codice civile:<br />

l’articolo 1226, a norma del quale<br />

se il danno non può essere provato<br />

nel suo preciso ammontare è<br />

liquidato dal giudice in via equitativa,<br />

e l’articolo 2056 a norma<br />

del quale il risarcimento dovuto al<br />

danneggiato si deve determinare<br />

secondo le disposizioni degli articoli<br />

1223, 1226 (sopra indicato) e<br />

1227 (norme generali in materia di<br />

inadempimento di obbligazioni).<br />

Il lucro cessante (ossia il mancato<br />

guadagno) è valutato dal Giudice<br />

con equo apprezzamento delle circostanze.<br />

L’esercizio del potere discrezionale<br />

del Giudice di liquidare il danno<br />

in via equitativa non comporta un<br />

giudizio di “equità”, intesa come<br />

principio di giustizia e di correttezza<br />

morale, bensì dà luogo ad<br />

un giudizio di<br />

“diritto” caratterizzato<br />

dalla<br />

cosiddetta “equità<br />

giudiziale<br />

correttiva od integrativa”<br />

che,<br />

pertanto, da un<br />

lato è subordinato<br />

alla condizione<br />

che risulti<br />

obiettivamente<br />

impossibile, o<br />

particolarmente<br />

difficile per<br />

la parte interessata,provare<br />

il danno<br />

nel suo preciso<br />

ammontare,<br />

dall’altro non<br />

ricomprende<br />

anche l’accertamento<br />

del<br />

pregiudizio della<br />

cui liquidazione<br />

si tratta,<br />

presupponendo<br />

l’amministratore<br />

già assolto l’onere della parte di<br />

dimostrare la sussistenza e l’entità<br />

materiale del danno, nè esonera la<br />

parte stessa dal fornire gli elementi<br />

probatori e i dati di fatto dei quali<br />

possa ragionevolmente disporre,<br />

affinchè l’apprezzamento equitativo<br />

sia per quanto possibile, ricondotto<br />

alla sua funzione di colmare<br />

solo le lacune insuperabili nell’iter<br />

della determinazione dell’equivalente<br />

pecuniario del danno (Cass.<br />

13288 del 7 giugno 2007).<br />

In ogni caso la parte che chiede il<br />

risarcimento del danno deve fornire<br />

le prove in suo possesso, e deve<br />

altresì risultare che, nonostante le<br />

prove offerte, sia obiettivamente<br />

impossibile o particolarmente<br />

difficile provare il danno nel suo<br />

preciso ammontare; in tal caso il<br />

Giudice procederà alla liquidazione<br />

in via equitativa.<br />

Vista parziale del colonnato - Colonne di San Lorenzo - Milano<br />

9


CONTRATTO D’APPALTO<br />

TECNOLOGICO<br />

Giulio Benedetti<br />

Il contratto di appalto tecnologico previsto dall’art.<br />

26 del d.lvo 9/4/2009 n. 81, come modificato dal d.lvo<br />

n. 106/2009, e le relative responsabilità del committente<br />

e dell‘appaltatore.<br />

- Il contratto d’appalto tecnologico previsto dal d.lvo<br />

n. 81/2008, modificato dal d.lvo n. 106/2009.<br />

Il contratto di appalto si differenzia da quello di vendita<br />

poiché nel primo (art. 1655 c.c.) l’imprenditore per un<br />

compenso mette a disposizione del committente la sua<br />

compagine aziendale per realizzare un’opera o un servizio<br />

con l’apporto di capitale, di esperienza tecnica e di<br />

lavoro, mentre nel secondo (art. 1470 c.c.) vi è soltanto<br />

il trasferimento della proprietà di un bene mobile od immobile<br />

verso il corrispettivo di un prezzo. Lo sviluppo<br />

della tecnologia ha comportato la realizzazione di opere<br />

e di servizi sempre più complessi in cui si succede l’opera<br />

di diversi imprenditori, professionisti e tecnici per<br />

cui, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, l’art.<br />

7 del d.lvo 19/9/1994 n. 626 ha imposto al committente<br />

ed agli imprenditori che intervengono nel contratto di<br />

appalto gli obblighi della reciproca informazione sulle<br />

attività svolte e di coordinamento nelle stesse al fine di<br />

ridurre i rischi interferenziali i quali spesso cagionano<br />

gravi lesioni ai lavoratori impiegati.<br />

Nei confronti del committente e degli imprenditori<br />

interessati al contratto di appalto l’intervento finalizzato<br />

a ridurre tali rischi è stato reso più pregnante ed incisivo<br />

attraverso una riformulazione dell’art. 7 del d.lvo<br />

n. 626/1994 operata dapprima dalla legge finanziaria<br />

2007, poi dall’art. 3 della legge 3/8/2007 n. 123 ed infine<br />

dall’art. 26, comma terzo, quarto e quinto, del d.lvo<br />

9/4/2008 n. 81 (modificato dal d.lvo n. 106/2009) per il<br />

quale nel contratto di appalto:<br />

- il datore di lavoro committente promuove la cooperazione<br />

ed il coordinamento tra le imprese incaricate<br />

elaborando un unico documento di valutazione dei<br />

rischi che indichi le misure adottate per eliminare e,<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da<br />

interferenze e tale documento è allegato al contratto<br />

di appalto o di opera nei casi previsti dall’art. 26 (ad<br />

esempio lavori non intellettuali, lavori da eseguirsi ad<br />

oltre due metri di altezza, che durino oltre due giorni,<br />

oppure nelle condizioni di pericolosità contemplate<br />

dall’allegato XI). Notasi che qualora non venga redatto<br />

il documento di valutazione dei rischi e il contratto di<br />

appalto sia comunque messo in opera il committente e<br />

l’appaltatore rispondono della contravvenzione prevista<br />

e punita dagli articoli 17 e 55, comma primo lettera a),<br />

del d.lvo n. 81/2008 ed il contratto di appalto è nullo, ai<br />

sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., per contrarietà<br />

alle norme imperative (ovvero comminanti sanzioni<br />

penali);<br />

Le previsioni della nullità civile dei relativi contratti e<br />

formulate sopra alle lettere a) e c) rendono particolarmente<br />

incisiva la disciplina del predetto art. 26 poiché<br />

le controversie civili tra le parti sono statisticamente più<br />

diffuse e ricorrenti della contestazione del reato e della<br />

conseguente promozione dell’azione penale ad opera<br />

della pubblica accusa.<br />

- La sentenza n. 18998 del 27/3/2009 della S.C. relativa<br />

alla parificazione, anche nel contratto di appalto, della<br />

tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi e subordinati.<br />

Per quanto riguarda il predetto tema della generale applicabilità<br />

del d.lvo n. 81/2008 a tutti i lavoratori (siano<br />

indifferentemente lavoratori dipendenti o autonomi)<br />

la recente giurisprudenza (C.Cass. Pen, Sez. 4, Sent.<br />

n. 18998 del 27/3/2009, dep. il 6/5/2009) si orienta<br />

per un’interpretazione assai estesa della normativa di<br />

sicurezza sul lavoro. Invero il caso trattato riguardava<br />

un imprenditore che aveva commissionato ad un lavoratore<br />

autonomo la pulizia delle gronde poste sul tetto<br />

del suo stabilimento e che poi cadeva, da un’altezza di<br />

otto metri, al suolo e decedeva. La Corte di Appello<br />

11


confermava la sentenza di condanna dell’imprenditore<br />

il quale veniva riconosciuto colpevole di omicidio<br />

colposo e di violazione della normativa di sicurezza<br />

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli<br />

70 e 77 del DPR n. 164/1956) in quanto non aveva<br />

predisposto idonei sottopalchi di protezione o elementi<br />

di ripartizione del carico sopra il tetto del capannone del<br />

suo stabilimento.<br />

A tal riguardo la Suprema Corte ha stabilito che le garanzie<br />

previste dal nostro ordinamento giuridico per la<br />

protezione dei lavoratori dagli infortuni non riguardano<br />

soltanto il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo.<br />

In particolare la sentenza ha stabilito i seguenti<br />

principi:<br />

- 1) “l’infortunio mortale non sarebbe avvenuto, se fossero<br />

state approntate le opere idonee ad evitare le cadute<br />

dall’alto, le quali erano doverosamente imposte dalla<br />

legge anche al direttore responsabile della sicurezza di<br />

uno stabilimento, nel caso in cui, come quello di specie,<br />

si fosse avvalso, come quotidianamente avveniva da<br />

circa un anno prima dell’incidente, dell’opera di un<br />

lavoratore autonomo, per svolgere l’attività lavorativa<br />

retribuita mensilmente, per conto e alle dipendenze della<br />

società, di natura anche diversa da quella specificamente<br />

prevista nel contratto di appalto di manutenzione<br />

dei macchinari dell’azienda”;<br />

- 2) “la prospettazione di una causa di esenzione di colpa<br />

che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore<br />

non rileva allorché chi la invoca versa “in re illecita”,<br />

DAL 1958<br />

VEZZOSI IRENEO<br />

di Vezzosi Flavio Giuseppe<br />

Tel. 02 60781512 - 02 69004651<br />

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Sede amministrativa:<br />

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Sede operativa:<br />

Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano<br />

12<br />

Osservatorio del diritto<br />

per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo,<br />

che è conseguito, nella specie, dall’avere la vittima<br />

operato nella zona di lavoro, senza essere stato pacificamente<br />

informato delle condizioni di pericolo esistenti<br />

nella zona circostante e senza essere stato protetto dalle<br />

opere provvisionali idonee ad evitare cadute dal tetto.<br />

Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone,<br />

come nel caso di specie, alla base del proprio errore<br />

di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato<br />

non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico,<br />

ma sol perché vi sarebbe stata, dalla parte della<br />

vittima, l’anomala ed inopinata iniziativa di gironzolare<br />

sul tetto anche in corrispondenza di pericolosi lucernai.<br />

Il rilievo difensivo, comunque, non serve a scagionare<br />

l’imputato, in quanto chi è responsabile della sicurezza<br />

del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete,<br />

in via di prevedibilità del comportamento altrui;”<br />

- 3) “l’errore sulla legittima aspettativa che non si<br />

verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori<br />

non è invocabile, non solo opera l’illiceità della propria<br />

condotta omissiva, ma anche per la mancata attività<br />

diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui,<br />

quando si è, come nel caso “de quo”, nella possibilità in<br />

concreto da impedirlo. E’ il cosiddetto “doppio aspetto<br />

della colpa cola”, secondo cui si risponde sia per colpa<br />

diretta sia per colpa indiretta, una volta che l’incidente<br />

dipende dal comportamento dell’agente, che invoca a<br />

sua discriminante la responsabilità altrui”;<br />

- 4) “la normativa antinfortunistica mira a salvaguar-<br />

Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

l’amministratore


dare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi<br />

derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli<br />

che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni,<br />

imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi<br />

raccomandate, perché connesse allo svolgimento delle<br />

attività lavorative.”<br />

Ne consegue che la predetta interpretazione giurisprudenziale<br />

rende del tutto superate quattro considerazioni<br />

che usualmente vengono utilizzate nel contratto di<br />

appalto per risparmiare sui costi sugli strumenti tecnologici<br />

necessari per prevenire gli infortuni sul lavoro:<br />

- la prima è quella di sostenere che nel contratto di<br />

appalto l’obbligo del committente consiste soltanto nel<br />

segnalare all’appaltatore esclusivamente i rischi relativi<br />

al lavoro appaltato, ma non di fornirgli le attrezzature<br />

idonee a tutelare la sua sicurezza in quanto tale adempimento<br />

è di competenza esclusiva del lavoratore<br />

autonomo;<br />

- la seconda consiste nel sostenere che la condotta imprudente<br />

del lavoratore esclude qualsiasi<br />

responsabilità del committente in relazione<br />

all’infortunio incorso al primo;<br />

- la terza è quella di affermare che<br />

sussista quantomeno una pari corresponsabilità<br />

nel cagionare l’evento da<br />

parte del committente e dell’appaltatore,<br />

mentre la predetta sentenza n. n.<br />

18998 del 27/3/2009 della S.C. afferma<br />

che la condotta colposa del committente<br />

prevale su qualsiasi comportamento<br />

imprudente del prestatore d’opera<br />

subordinato o autonomo, poiché: “la<br />

colpa altrui non elide la propria”;<br />

- la quarta propugna la tesi dell’irresponsabilità<br />

dell’imprenditore committente<br />

in quanto, laddove la mansione<br />

da svolgere abbia carattere d’urgenza<br />

o scarso rilievo l’incarico, l’incarico<br />

sarebbe conferito da persona subordinata<br />

al committente e, quindi, non da<br />

quest’ultimo.<br />

Invero la citata sentenza afferma che<br />

il fondamento della responsabilità colposa<br />

del committente sia da collegare<br />

eziologicamente alla sua condotta<br />

omissiva colposa “tenuto conto che<br />

la posizione di garanzia nei confronti<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

dell’operaio lo obbligava, ai sensi delle disposizioni<br />

antinfortunistiche di cui agli articoli 70 e 77 del DPR n.<br />

164/1956, ad avvertirlo specificamente dei rischi di caduta<br />

dall’alto connessi all’attività di pulitura dei canali<br />

di scolo e delle grondaie del tetto del capannone, ed a<br />

fornirgli, in ogni caso, le misure di protezione idonee<br />

ad evitare tali rischi.”<br />

Quindi allorquando l’amministratore di un condominio<br />

sottoscrive un contratto di appalto tecnologico deve<br />

assicurare all’appaltatore i presidi di sicurezza previsti<br />

dalla vigente normativa di prevenzione degli infortuni<br />

per assicurare la tutela della salute anche dei dipendenti<br />

del primo in quanto non può ritenersi esente, nei<br />

confronti di tali lavoratori, dell’obbligo di garanzia<br />

previsto dall’art. 40, secondo comma, del codice penale<br />

che recita: “non impedire un evento che si ha l’obbligo<br />

giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”.<br />

- La sentenza n. 14440 del 5/3/2009 della S.C. relativa<br />

L’interno del Duomo di Milano<br />

13


al contratto di appalto negli ascensori.<br />

Assai significativa per la riflessione sul contratto di<br />

appalto tecnologico è una recente pronuncia (C.Cass.<br />

Pen., Sez. 4, Sent. n. 14440 del 5/3/2009) che ha riconosciuto<br />

la responsabilità penale di due imprenditori<br />

nell’avere dato ordini inerenti allo svolgimento dell’attività<br />

di manutenzione di un ascensore. Durante tale attività<br />

un lavoratore decedeva mentre stava trasportando<br />

al secondo piano di un edificio, all’interno di cui veniva<br />

svolta un’attività commerciale, un carrello con capi<br />

abbigliamento per mezzo di un montacarichi installato<br />

nell’edificio. L’incidente avveniva allorquando, mentre<br />

il montacarichi si trovava fermo ed aperto al secondo<br />

piano, un altro dipendente, che si trovava al piano rialzato,<br />

chiamava il montacarichi che iniziava la discesa<br />

a pertanto il primo lavoratore rimaneva incastrato con<br />

la testa e parte del petto tra la parete della tromba di<br />

scesa del montacarichi e la cabina che stava scendendo<br />

e subiva gravissime lesioni che ne cagionavano la morte<br />

immediata.<br />

La sentenza ha stabilito i seguenti importanti principi:<br />

- l’utilizzazione di uno strumento meccanico con<br />

componenti elettriche di per sé costituisce esercizio<br />

di un’attività pericolosa che rende necessario proprio<br />

quell’attività di coordinamento che nel caso trattato è<br />

mancata e tale omissione ha contribuito casualmente al<br />

verificarsi dell’evento perché è stato accertato che l’incidente<br />

si è verificato proprio per il mancato coordinamento<br />

tra l’appaltante (che ha continuato ad utilizzare<br />

l’ascensore durante i lavori di manutenzione) e l’appaltatore<br />

il quale ha disattivato i sistemi di protezione<br />

senza tenere conto della circostanza che il montacarichi<br />

continuasse ad essere utilizzato per le normali attività<br />

di impresa;<br />

- l’obbligo del committente non è quello di valutare<br />

l’idoneità dei sistemi di manutenzione utilizzati dall’appaltatore<br />

o di sindacare la correttezza delle misure<br />

specialistiche di prevenzione eventualmente utilizzate,<br />

ma, in considerazione della contemporaneità dello<br />

svolgimento delle attività di impresa e di manutenzione,<br />

è quello di valutare con l’appaltatore le modalità di utilizzo<br />

e le misure di prevenzione da adottare da entrambi<br />

nel caso di svolgimento contemporaneo di dette attività;<br />

- la funzione delle misure di prevenzione contro gli<br />

infortuni sul lavoro non è infatti solo quella di evitare<br />

condizioni e modalità produttive pericolose per la salute<br />

14<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

del lavoratore, ma anche quella di evitare le conseguenze<br />

degli errori commessi dai lavoratori e dovuti alle più<br />

svariate ragioni (inesperienza, negligenza, eccessiva<br />

sicurezza, disattenzione);<br />

- nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro<br />

deve dunque considerarsi abnorme il comportamento<br />

che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di<br />

fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone<br />

preposte all’applicazione delle misure di prevenzione<br />

contro gli infortuni sul lavoro ed è stato affermato<br />

dalla giurisprudenza che l’eventuale colpa concorrente<br />

del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente<br />

per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che<br />

si siano comunque resi responsabili della violazione<br />

di prescrizione in materia antinfortunistica (vedasi C.<br />

Cass. Pen., Sez. 4, Sent. n. 3580 del 14/12/1999, Sent.<br />

n. 12155 del 3/6/1999, Sent. n. 8676 del 14/6/1996);<br />

- non appare giuridicamente configurabile un concorso<br />

di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte<br />

di altre persone, di norme espressamente dirette a<br />

prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti<br />

colposi;<br />

- non vi è concorso di colpa se il lavoratore che presta la<br />

sua attività in altezza e non è stato munito delle cinture<br />

di sicurezza pone un piede in fallo per disattenzione; o<br />

nel caso in cui, sempre per disattenzione (quindi per una<br />

condotta negligente) viene a contatto con un meccanismo<br />

in movimento non protetto e in tutti i casi simili<br />

nei quali la funzione della regola cautelare è diretta a<br />

prevenire proprio le conseguenze di tali condotte negligenti<br />

(o anche imprudenti o imperite). E ciò anche se il<br />

lavorare abbia acconsentito a prestare la sua attività in<br />

situazione di pericolo, in considerazione dell’indisponibilità<br />

del diritto alla salute;<br />

- se anche fosse provato che nel caso trattato la condotta<br />

più idonea era quella di attendere lo sviluppo della<br />

situazione e non farsi prendere dal panico per il rischio<br />

di rimanere intrappolato come è possibile considerare<br />

colposa, accertamento che richiede una valutazione ex<br />

ante, la scelta di sottrarsi a questa situazione cercando<br />

di uscire la più presto, nella situazione di emergenza<br />

creatasi, dal montacarichi? E se anche potesse considerasi<br />

colposa la condotta in base ai criteri già esposti si<br />

tratterebbe di colpa connaturata al normale svolgimento<br />

del lavoro e non della trasgressione di direttive del datore<br />

di lavoro di casi consimili che consentono di configurare<br />

il concorso di colpa del lavoratore infortunato.


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La nuova illuminazione a LED rappresenta la più moderna e innovativa fonte di luce del futuro,<br />

in quanto offre miglioramenti straordinari nella qualità della luce e fortissimi risparmi sui consumi<br />

elettrici. Questo consente di poter usufruire delle enormi potenzialità offerte da questa nuova tecnologia<br />

che ha applicabilità immediata e ritorni dell’investimento in tempi brevi. Le nostre soluzioni con luci<br />

a LED in sostituzione delle lampade tradizionali portano un notevole miglioramento dei sistemi di<br />

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dell’illuminazione per ottenere un elevato risparmio sui consumi elettrici e notevoli vantaggi derivati<br />

dal risparmio legato ai costi della manutenzione. Le luci a LED permettono oggi di ridurre i consumi<br />

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Consentono inoltre di:<br />

Eliminare disagi e costi legati ad improvvisi black-out provocati da lampadine, reattori o portalampade<br />

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confort visivo paragonabile alla luce solare.<br />

Di eliminare i costi di manutenzione per la sostituzione periodica di reattori starter, lampade e porta<br />

lampade bruciati.<br />

Di utilizzare una nuova tecnologia a bassissimo impatto ambientale con lampade che durano oltre<br />

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Ulteriori vantaggi derivati da possibili aumenti futuri dei costi dell’energia elettrica.<br />

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tradizionali e i sistemi di illuminazione a LED.<br />

Potete inoltre visionare la nostra esposizione di tutte le luci a LED presso il nuovo show-room<br />

di Viale Umbria, 85 - Milano.<br />

COMPLIANT


LA SCOMPARSA DEL<br />

PROF. AVV. MARCO PIRELLI<br />

La nostra conoscenza risaliva al 1965 (quindi<br />

ben prima della nascita di ANAI la vecchia<br />

denominazione dell’associazione che, dopo la<br />

fusione con AIACI sarebbe divenuta l’attuale<br />

ANACI).<br />

Trentenne già amministravo immobili e, come<br />

vuole il caso, prendevo in amministrazione un<br />

condominio nella via Cenisio, che ci era stato<br />

detto, veniva amministrato da un avvocato che<br />

aveva rassegnato le dimissioni.<br />

Conoscevo cosi il prof. Avv. Marco Pirelli andando<br />

a prendere le consegne del mio nuovo immobile<br />

nel suo studio in via Guido D’Arezzo.<br />

Mi iscrivevo ad Anai nel 1971 e cominciando a<br />

16<br />

Vita associativa<br />

l’amministratore<br />

frequentare l’Associazione ritrovavo il prof. Pirelli,<br />

unico legale allora della neonata Associazione della<br />

quale, sarebbe stato consulente legale sino ad otto<br />

anni or sono, oltre che direttore del nostro Centro<br />

Studi che egli aveva ideato e nel quale avrebbe<br />

profuso nozioni, consigli, ammaestramenti a molti<br />

associati.<br />

Persona di grande cultura giuridica, umanistica,<br />

archeologica, Marco Pirelli è stato per trent’anni<br />

faro della nostra Associazione ed i vecchi associati<br />

che lo hanno conosciuto lo ricordano con deferente<br />

rimpianto.<br />

Dario Guazzoni


“LA SOLUZIONE SU MISURA PER I PICCOLI DISLIVELLI”<br />

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BRAIDENSE<br />

Pinuccio Del Menico<br />

“Te scrivi rabbios, Carlin, dal me<br />

stanzin depos al campanin de San<br />

Vitor di legnamee. Chi dedree l’è tri<br />

mes che fann tonina (scempio) di<br />

cà de Milan vècc: e picchen, sbatten<br />

giò camin, soree, finester, torr e tècc,<br />

grondaj, fasend on catanaj (macerie)<br />

in mezz a on polvereri ch’el par propri<br />

sul seri la fin del mond.<br />

Dov’el va el me Carlin, quell noster<br />

Milanin di noster temp, insci bell e<br />

quiètt, coi contrad strett in bissoeura,<br />

dent e foeura, sul gust d’ona<br />

ragnera? Ma sta ragnera la ciappava<br />

denter el coeur, te le teneva lì che<br />

pareva squas de morì, se, dininguarda,<br />

el destin el te ciamava foeura,<br />

on poo lontan, a Lesmo, a Peregall<br />

o magari fina a Barlassina o a Bagg.<br />

Dov’el va sto car Milan di Milanes,<br />

minga quel di Viscont, disi el noster,<br />

Carlin, che dai Figin girand adree<br />

al Cappel el tornava bell bell dal<br />

Rebecchin, da Pescheria in su in di<br />

Mercant d’or, e poeu giò per i oreves<br />

in Cordùs, de lì per el Brovett, San<br />

Prosper, San Tomas, i duu Mur, el<br />

Niron e fina a Malcanton, con tanti<br />

bei stazion de osteria de vin bon e<br />

bona compagnia che faceva legria ed<br />

penser de la brasera (braciere)? “<br />

E’il rimpianto per una Milano che<br />

stava scomparendo, la prosa poetica<br />

meneghina per una città che si stava<br />

trasformando in metropoli, l’ultimo<br />

saluto ad una umanità destinata a<br />

cedere ben presto il passo ai daneè e<br />

al successo. Con un particolare che<br />

lo allontana dalla stessa situazione<br />

che forse vediamo ai nostri giorni.<br />

La prosa è quella di Milanin Milanon<br />

scritta da Emilio De Marchi a<br />

18<br />

Vita associativa<br />

fine 1800 immaginando di indirizzarla<br />

a Carlo Porta. Il De Marchi fu<br />

colui che inventò, almeno per l’Italia,<br />

il romanzo noir con “Il cappello<br />

del prete”. Colui che è stato tra i<br />

protagonisti di una mostra tenutasi<br />

alla Biblioteca Braidense dedicata agli<br />

ultimi 180 anni della letteratura<br />

dialettale milanese e intitolata: “Dal<br />

Rajberti al Tessa e oltre”.<br />

Un viaggio dedicato a Dante Isella,<br />

grande ricercatore studioso della letteratura<br />

milanese dal Quattrocento<br />

al Novecento, che nel 1999 aveva<br />

proposto una mostra che arrivava fino<br />

a Carlo Porta.<br />

Essendo scaduti i termini per visitare<br />

l’esposizione, rimane lo stimolo,<br />

perchè no, ad una ricerca letteraria<br />

che vada al di là della nostalgia per<br />

la vecchia casa di ringhiera e delle<br />

sue filastrocche, con una loro morale<br />

e dense di nostalgia, intendiamoci,<br />

ma nulla a che vedere con l’“Arte<br />

poetica di Orazio” in meneghino di<br />

l’amministratore<br />

La biblioteca Braidense al suo interno<br />

Giovanni Rajberti, oppure le opere<br />

di Carlo Dossi (quest’anno ricorre<br />

il centenario della sua morte) che, a<br />

soli 16 anni, finanziò con i danari di<br />

famiglia una rivista letteraria cui collaborò<br />

anche Giosuè Carducci.<br />

Una curiosità che dai contenuti si<br />

trasferisce ben presto al contenitore<br />

della mostra, ovvero la Biblioteca<br />

Braidense che ha sede nel Palazzo di<br />

Brera. Attualmente dipende dal Ministero<br />

per i Beni e le Attività Culturali<br />

e figura tra le maggiori biblioteche<br />

pubbliche italiane.<br />

Il suo nome deriva dal termine latino<br />

- medievale di origine longobarda<br />

“braida” poi divenuto “brera”<br />

che significava “podere” attribuito al<br />

luogo ove sorse l’originario convento<br />

duecentesco degli Umiliati sul quale<br />

venne costruito il Palazzo del Collegio<br />

Gesuitico nel XVII secolo.<br />

La storia della Braidense cominciò<br />

nel 1770, quando Maria Teresa<br />

d’Austria decise di aprire al pubblico


la biblioteca del conte Carlo Pertusati,<br />

Presidente del Senato di Milano,<br />

morto nel 1755. Il nobile aveva<br />

raccolto ben 24.000 volumi che spaziavano<br />

dalla storia italiana a quella<br />

milanese e lombarda, dalla letteratura<br />

alla geografia e ai classici greci<br />

e latini. Nel 1773 l’acquisizione del<br />

Palazzo di Brera da parte dello Stato<br />

e 13 anni dopo l’apertura della biblioteca<br />

al pubblico con le raccolte<br />

preesistenti del Collegio Braidense,<br />

delle case gesuitiche di San Fedele<br />

e San Girolamo e con i testi scientifici<br />

del medico Albrecht von Haller<br />

di Berna.<br />

Nel periodo napoleonico avvenne<br />

l’acquisizione della biblioteca del<br />

Collegio dei Giureconsulti e del fondo<br />

Scaccerni, donato da Francesco<br />

Melzi. In seguito arrivarono i volumi<br />

donati da Hermes Visconti, la<br />

raccolta del Gabinetto Numismati-<br />

Vita associativa<br />

co, le opere di cultura ebraica Lattes,<br />

i testi di Carlo Morbio, la libreria di<br />

Cesare Correnti, fino al fondo manzoniano<br />

che venne donato nel 1885.<br />

Nel ‘900 sono da ricordare l’arrivo<br />

della raccolta Novati, della biblioteca<br />

liturgica dei Duchi di Parma,<br />

la raccolta scacchistica, il fondo Castiglioni<br />

e quello fotografico di Emilio<br />

Sommaria oltre alla raccolta<br />

pascoliana.<br />

Il patrimonio librario della Braidense<br />

è costituito da oltre 940.000 volumi<br />

tra i quali 2.119 manoscritti,<br />

2.400 incunaboli e 3.900 periodici.<br />

La biblioteca mette a disposizione<br />

quattro sale di lettura. La Sala Maria<br />

Teresa con una stupenda scaffalatura<br />

in legno e lampadari a goccia del<br />

settecento. La Sala di Lettura Gesuitica<br />

che vanta pregevoli dipinti del<br />

XVIII secolo.La Sala di Consultazione<br />

e la Sala Manzoniana che ospita<br />

Il cortile di Palazzo Brera - Milano<br />

l’amministratore<br />

manoscritti, volumi postillati, edizioni<br />

delle opere e saggi critici relativi<br />

ad Alessandro Manzoni.<br />

Vi sono poi una sala per i cataloghi,<br />

la distribuzione, il prestito e le riproduzioni<br />

e di un atrio d’ingresso<br />

cui si accede attraverso lo scalone<br />

d’onore.<br />

Ci sono poi tre sedi esterne al Palazzo<br />

di Brera e sono la Mediateca<br />

Santa Teresa, l’Ufficio Ricerca Fondi<br />

Musicali e la sede di Vigevano<br />

che conserva l’archivio storico della<br />

Braidense.<br />

La Biblioteca Braidense è aperta al<br />

pubblico dal lunedì al venerdì, dalle<br />

ore 8.30 alle ore 18.15 e il sabato<br />

dalle ore 9.00 alle ore 13.45.<br />

Per usufruire dei servizi di informazione<br />

basta presentarsi con la Carta<br />

d’Identità, mentre per la consultazione<br />

ed il prestito è necessaria l’iscrizione<br />

che, peraltro, è gratuita.<br />

19


LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO<br />

Calvio Gianfranco<br />

Paolo Frisenna<br />

Palmisano Vitantonio<br />

Caruso Leonardo<br />

Buonavitacola Giorgio<br />

Faini Guido<br />

Vanzini Maurizio<br />

Vai Claudio<br />

Corazza Gianfranco


Vita associativa<br />

Le 9 delegazioni<br />

dell’<strong>Anaci</strong> in provincia<br />

Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />

di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />

relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />

gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />

Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />

per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />

Il teleriscaldamento è un servizio a<br />

disposizione di tutti i cittadini e di<br />

tutte le attività industriali, commerciali,<br />

terziarie che insistono sull’area sottesa<br />

dalla rete, costituito da una centrale<br />

di produzione e da una rete di distribuzione<br />

di acqua calda o surriscaldata<br />

per uso riscaldamento, sanitario e per il<br />

raffrescamento di edifici, con opportune<br />

macchine frigorifere. I vantaggi ambien-<br />

Nel nostro territorio è nata la Banca<br />

del Verde, soggetto associativo no profi t<br />

per la compensazione ambientale grazie<br />

al quale potranno essere piantumate<br />

senza costi per il cittadino vaste aree del<br />

nostro territorio. L’iniziativa si fi nanzia<br />

sulla base di contributi volontari di<br />

aziende. Per ogni euro raccolto, il 90%<br />

sarà speso in Progetti a favore dell’ambiente:<br />

forestazione, rimboschimento e<br />

sistemazione di aree verdi. Istituzioni<br />

LEGNANO - Gianfranco Calvio - Via Siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />

tali sono costituiti principalmente da:<br />

• Riduzione inquinanti emessi da<br />

impianti di riscaldamento su area omogenea;<br />

• Annullamento emissione inquinanti<br />

puntuale;<br />

• Risparmio energetico.<br />

L’AMGA Legnano Spa è l’azienda<br />

strumentale del Comune di Legnano,<br />

gestore dell’impianto e delle reti, che<br />

MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686<br />

e società civile, quindi, in favore di un<br />

territorio cui molto si chiede. Basti pensare<br />

al consumo di suolo e all’impatto<br />

che procureranno le autostrade TEM e<br />

BreBeMi sulle nostre aree agricole, oltre<br />

a tutte le emissioni di gas serra. Molto<br />

è stato fatto in questi anni ma molto<br />

rimane ancora da fare. Una prima azione<br />

concreta è l’istituzione di un nuovo<br />

Parco denominato Alto Martesana per<br />

tutelare le aree agricole tra Melzo e<br />

l’amministratore<br />

provvede con periodicità ad attivare delle<br />

campagne commerciali per l’allaccio<br />

al servizio. Chiunque ritenga di essere<br />

interessato può consultare il sito www.<br />

amga.it e/o contattate comunque l’Azienda<br />

all’indirizzo teleriscaldamento@<br />

amga.it, che provvederà ad informare<br />

circa le condizioni di fruizione del<br />

servizio oltreché gli sviluppi previsti<br />

della rete.<br />

Pozzuolo che saranno attraversate dalle<br />

nuove strade. Il pericolo dal quale difenderle<br />

è di vederle consumate da nuova<br />

edifi cazione, pensate che le strade non<br />

ci sono ancora e già oggi hanno attratto<br />

logistica a Pozzuolo M.na e un centro<br />

commerciale a Truccazzano. Molta<br />

strada dovremo ancora fare, ma anche<br />

il piccolo passo fatto con la Banca del<br />

Verde assume la sua importanza perché<br />

ci porta in quella direzione.<br />

21


Dall’anno 2008 il governo ha previsto<br />

agevolazioni delle tariff e energetiche rivolte<br />

ai cittadini economicamente svantaggiati<br />

e per coloro che utilizzano in<br />

casa apparecchiature elettromedicali. Per<br />

usufruire del bonus energia il cittadino<br />

dovrà presentare apposita domanda con<br />

la quale si dimostri la residenza; di essere<br />

intestatario di una fornitura elettrica per<br />

uso domestico con potenza impegnata<br />

fi no a 3 kW (elevata a 4,5 kW per fami-<br />

Vita associativa<br />

SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787<br />

Prosegue la collaborazione fra gli Amministratori<br />

sestesi dell’ANACI ed i<br />

vertici dell’A2A in tema di Teleriscaldamento.<br />

Le centrali installate sul territorio<br />

cittadino sono ormai 715. A2A<br />

ha organizzato il 12 maggio la visita<br />

presso la Soc. Amarc di Besana Brianza,<br />

produttrice delle centrale tecnologiche<br />

che vengono installate a Sesto per il Teleriscaldamento,<br />

occasione nella quale<br />

l’Ing. Cucurachi di Amarc ha illustrato<br />

CINISELLO BALSAMO - Leonardo Caruso - Via Vittoria, 7 - Tel. 02/66014056 - Fax 02/66014056<br />

È sorto sul territorio di San Giuliano Milanese<br />

uno dei più grandi magazzini Ikea<br />

del sud Milano. Ikea, la multinazionale<br />

svedese del mobile razionalista, adatto<br />

a tutte le famiglie, sta insomma per<br />

diventare un tassello della piattaforma<br />

commerciale fra Sudmilano e Lodigiano.<br />

Si conclude così la lunga stagione delle<br />

ipotesi - che naturalmente, come sempre<br />

accade per operazioni immobiliari simili,<br />

hanno avuto momenti di discussione<br />

le grosse possibilità, anche di singola<br />

contabilizzazione sia per il calore che<br />

per acqua sanitaria, offerte dal loro<br />

prodotto. Nel contempo il Management<br />

A2A, rispondendo ad una precisa<br />

esigenza degli Amministratori, ha<br />

predisposto e presentato in anteprima<br />

un servizio on-line che permetterà agli<br />

Studi di accedere direttamente a tutte<br />

le informazioni degli stabili amministrati<br />

e gestire in modo diretto e più<br />

glie con più di 4 componenti); di possedere,<br />

per il disagio economico, un ISEE<br />

inferiore a €7500 (elevato a €20000 per<br />

le famiglie con 4 o più fi gli a carico);<br />

in caso di disagio fi sico, possedere un<br />

certifi cato ASL attestante le gravi condizioni<br />

di salute di uno dei componenti<br />

del nucleo famigliare, tali da richiedere<br />

l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.<br />

All’atto di presentazione della<br />

domanda è necessario allegare la fotoco-<br />

accesa - e inizia quella della realtà. I<br />

numeri portanti sono questi: due piani,<br />

oltre 50 ambienti di arredo, 15mila<br />

metri quadrati espositivi. Un ristorante<br />

da 560 posti a sedere, parcheggio sia<br />

interno che esterno pensato per più di<br />

2mila auto. Inoltre: una bottega svedese<br />

con area mercato, area bambini, area<br />

progettazione. L’Ikea di San Giuliano si<br />

presenta con biglietti da visita innovativi<br />

in vari comparti, il più interessante<br />

agile la richiesta di passaggio alla varie<br />

curve termiche in base alla temperature<br />

esterne. Saranno inoltre disponibili<br />

anche le tabelle di consumo effettivo<br />

del Teleriscaldamento nel periodo breve<br />

ed i grafici di andamento del servizio<br />

nell’arco dell’intera gestione calore. Il<br />

programma verrà presentato da A2A<br />

agli associati sestesi nel prossimo incontro<br />

27 maggio <strong>2010</strong> e sarà immediatamente<br />

operativo.<br />

pia della carta d’identità o della patente,<br />

la fotocopia dell’ISEE ed in visione la<br />

fattura che arriva insieme alla bolletta di<br />

pagamento. Contestualmente al bonus<br />

energia è possibile richiedere, possedendo<br />

gli stessi requisiti, anche il bonus gas.<br />

La domanda deve essere presentata<br />

presso l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico<br />

di Cinisello Balsamo, Via Frova<br />

18, negli orari di apertura al pubblico<br />

(numero verde 800397469).<br />

MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196<br />

Su proposta dell’assessorato alla sicurezza,<br />

il Comune di Buccinasco attiverà a<br />

breve un numero verde contro i pericoli<br />

del web, un concorso per la realizzazione<br />

di un video contro il bullismo e il cyberbullyng<br />

oltre ad una serie di incontri nelle<br />

scuole medie per diffondere maggiore<br />

consapevolezza dell’utilizzo di internet e<br />

delle problematiche adolescenziali legate<br />

alla rete. Le famiglie, inoltre, potranno<br />

usufruire di un servizio tecnico informa-<br />

22<br />

tico per schermare il computer di casa e<br />

renderlo a “misura di bambino”. Internet<br />

è un mondo pieno di opportunità, ma al<br />

contempo contiene innumerevoli fonti<br />

di rischio per chi naviga senza prendere<br />

le giuste precauzioni. Il problema è reale<br />

e molto sentito. Il progetto promosso<br />

dall’assessore Tiziana Maiolo partirà<br />

a settembre e coinvolgerà gli studenti<br />

delle terze medie che frequentano gli<br />

istituti classici di Buccinasco. Il corso si<br />

riguarda il capitolo che è destinato alla<br />

sostenibilità ambientale. Sotto questo<br />

aspetto in eff etti si è di fronte a un progetto<br />

di “econegozio”: il 100 per cento<br />

del fabbisogno termico e del condizionamento<br />

estivo è assicurato dall’impianto<br />

di geoscambio con l’acqua di falda e dalla<br />

centralina di rigenerazione, mentre la<br />

superfi cie fotovoltaica (pronta nel 2011)<br />

e la cogenerazione dovrebbero portare<br />

al 70 per cento la copertura elettrica.<br />

TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />

l’amministratore<br />

focalizzerà su: i pericoli del web (piattaforme<br />

sociali e trasmissioni di informazioni<br />

personali, servizi a pagamento,<br />

strumenti di auto tutela, adescamento<br />

giovanile da parte di soggetti deviati),<br />

il bullismo (psicologia di gruppo, cause<br />

del bullismo, vie d’uscita), l’uso di sostanze<br />

psicotrope ed alcoliche (droghe,<br />

loro effetti e percorso di guarigione)<br />

ed il plagio (tecniche psicologiche di<br />

circonvenzione, sette e congregazioni).


Vita associativa<br />

CORMANO - Paolo Frisenna - Via Gramsci 44 - Tel. 02/66302392 - Fax 02/66309166<br />

È stata inaugurata sabato 10 aprile la<br />

Casa dell’Acqua di Cormano nel parco<br />

di via Molinazzo, un impianto di<br />

distribuzione di acqua potabile gratuita<br />

messa a disposizione dei cittadini.<br />

L’acqua non è mai stata oggetto di<br />

particolari politiche o piani di gestione<br />

per i Comuni ma negli ultimi anni<br />

è diventata oggetto di campagne di<br />

sensibilizzazione e, purtroppo, di speculazioni.<br />

In un contesto in cui si sta<br />

Quest’anno via Giussani, poi le altre<br />

vie che si diramano da piazza Marconi.<br />

Sono le tappe della riqualificazione<br />

delle strade del centro di Nova<br />

Milanese. Se nel primo caso i fondi,<br />

270mila euro, già ci sono, gli altri<br />

interventi sono subordinati al reperimento<br />

delle risorse, come ha spiegato<br />

l’assessore alla viabilità. Secondo il<br />

Piano triennale delle opere pubbliche,<br />

mettere mano alle vie centrali costerà<br />

Parla Alessandro Folli Presidente del<br />

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi<br />

“Il Sistema Navigli rappresenta<br />

un patrimonio storico, artistico e naturalistico<br />

veramente unico. Il consorzio<br />

Villoresi sta facendo tutto il possibile<br />

affinchè questa rete – costituita da<br />

circa 130 Km di canali principali e migliaia<br />

di secondari, costruiti per portare<br />

acqua all’agricoltura lombarda – possa<br />

facendo sempre più pressione per la<br />

privatizzazione di questo bene, il Comune<br />

di Cormano ha deciso invece di<br />

costruire un impianto di distribuzione<br />

di acqua naturale e frizzante gratuita<br />

con la possibilità di riempire bottiglie<br />

di vetro senza la necessità di andare a<br />

comprarle. Questo progetto ha il duplice<br />

obiettivo di ridurre il trasporto<br />

inquinante su strada dell’acqua e il ciclo<br />

di produzione – consumo – rifiuto<br />

BRESSO - Maurizio Vanzini - Via Vittorio Veneto, 1/B - Tel. 02/6195126<br />

oltre un milione di euro. Per il rifacimento<br />

il modello è quello che la<br />

Giunta definisce ormai lo «standard<br />

per il centro»: fondo bicolore in lastre<br />

di pietra come la piazza e via Roma.<br />

Scelta che fa storcere il naso a molti<br />

che lavorano, risiedono o passeggiano<br />

nelle strade interessate. Il timore è che<br />

si perdano posti auto, che si creino<br />

problemi alla circolazione e, soprattutto<br />

che la nuova pavimentazione<br />

rispondere al meglio alle esigenze di<br />

carattere cittadino e turistico, che stanno<br />

via via emergendo. Il Presidente<br />

del Consorzio di Bonifica Est Ticino<br />

Villoresi prende spunto da “Situazione<br />

di degrado dei Navigli” mozione<br />

scaturita nel Consiglio di zona 6 di<br />

Milano, per chiarire la complessità del<br />

sistema. Non bisogna mai dimenticare<br />

la natura originaria di questo sistema<br />

delle materie plastiche. L’acqua erogata<br />

sarà quella dell’acquedotto comunale,<br />

certificata alla fonte. Al fine di renderla<br />

più gradevole al palato viene sottoposta<br />

a un processo di microfiltrazione,<br />

abbinato alla sterilizzazione a raggi<br />

ultravioletti. L’acqua, microfiltrata e<br />

sterilizzata, viene successivamente refrigerata<br />

e messa a disposizione dei<br />

cittadini, naturale o frizzante, al pari<br />

delle migliori acque in bottiglia.<br />

sia scivolosa in caso di pioggia, come<br />

quella già posata. Rassicura in tal<br />

senso il Comune. I materiali saranno<br />

adeguati e dopo la ristrutturazione<br />

il transito delle auto sarà consentito<br />

e con più spazio per i pedoni, certo,<br />

qualche parcheggio si perderà ma non<br />

si può fare altrimenti, occorre considerare<br />

che Nova è pur sempre l’unica<br />

cittadina dell’hinterland senza una<br />

vera isola pedonale.<br />

ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421<br />

di canali che consente di irrigare 150<br />

mila ettari di terreno, l’equivalente del<br />

15% dell’agricoltura lombarda. Il nodo<br />

principale di questo sistema si trova a<br />

Somma Lombardo ed è costituito da<br />

Dighe del Panperduto, che regolano<br />

le acque del Ticino e permettono di<br />

distribuire circa un miliardo di metri<br />

cubi d’acqua in tutto il territorio dal<br />

Canale Villoresi al Po”.<br />

COMUNICATO A TUTTI GLI ASSOCIATI<br />

Per qualsiasi problema giuridico o fiscale inerente<br />

la professione di amministratore e la gestione<br />

del condominio potete contattare gli esperti<br />

del Centro Studi all’indirizzo di posta elettronica<br />

dell’<strong>Anaci</strong> di Milano<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

l’amministratore<br />

23


Sentenze<br />

La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />

per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />

1095<br />

Appalto responsabilità dell’appaltatore. Progetto o materiali forniti dal committente.<br />

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente,<br />

sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera<br />

da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità. (Cassazione<br />

civile, sezione seconda, sentenza del 14 gennaio/<strong>2010</strong>, n. 470)<br />

Da tempo non accadeva di potere insistere su una questione che spesso lascia alquanto dubbiosi i condomini<br />

e gli amministratori, sottosti dai fornitori a polemiche tanto vibranti quanto lontane dal corretto dispiegarsi<br />

dei rapporti e delle responsabilità nel rapporto d’appalto. Con veemenza e dialettica scultoree, i titolari delle<br />

imprese replicano alle contestazioni per il palesarsi di vizi delle opere realizzate e sostengono che il loro<br />

coinvolgimento sia escluso ove la carenza funzionale o il vero e proprio difetto siano causati dai materiali<br />

messi a disposizione dallo stesso committente, oppure da problematiche originate dal progetto, anch’esso<br />

acquisito direttamente dal committente. A buona ragione la Corte Suprema ha ricordato che l’appaltatore<br />

per definizione è esperto e professionista della materia e si è obbligato a realizzare l’opera ovvero a prestare<br />

il servizio “con organizzazione di mezzi”. Il prezzo dovuto dal committente ha natura di corrispettivo tanto<br />

per la esecuzione dell’opera quanto per la implicita offerta di mettere a disposizione la organizzazione<br />

che l’appaltatore ha apprestato. Con sentenza del 4 giugno 2009 il Tribunale di Novara, ha statuito che<br />

l’appaltatore risponde addirittura per non avere controllato che la nuova costruzione si sarebbe trovata a<br />

distanza inferiore a quelle richieste dalla speciale disciplina sulle distanze legali. Anche in questo caso,<br />

per il giudice le responsabilità concorrenti si sommano e non si elidono e quindi neppure la nomina di un<br />

progettista (ovviamente, principale artefice del danno) cancella la responsabilità dell’appaltatore. Il Tribunale<br />

ha osservato che l’appaltatore è per definizione il soggetto che esercita professionalmente la attività, che è<br />

tenuto a diligenza qualificata e che è dotato di autonomia e di discrezionalità che lo obbligano ad acquisire<br />

in via preventiva le cognizioni tecniche necessarie per rilevare, tra l’altro, errori o lacune progettuali. La<br />

sentenza Cass. n. 6754/2003 aveva affermato i medesimi concetti ed aveva avvertito che l’appaltatore non<br />

cessa di essere responsabile della organizzazione dei lavori neppure quando realizza l’opera su progetto del<br />

committente o fornito dal committente. Tanto comporta che l’appaltatore sia tenuto non solo ad eseguire<br />

a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare la congruità e la completezza del progetto stesso e della<br />

direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati (nel caso di specie è stata<br />

affermata la responsabilità esclusiva dell’appaltatore per l’applicazione difettosa di numerose valvole per<br />

impianti di riscaldamento, prive dei necessari supporti di raccordo tra paretine e traversino, raccomandati e<br />

suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva).<br />

24<br />

l’amministratore


Sentenze<br />

1096<br />

Locazione in genere. Responsabilità del conduttore. Incendio della cosa locata e presunzione di<br />

responsabilità.<br />

L’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e deterioramento della cosa locata, anche<br />

se derivante da incendio qualora non provi che il fatto si sia verificato per una causa a lui non imputabile,<br />

pone una presunzione di colpa a carico del conduttore superabile solo con la dimostrazione che l’incendio è<br />

dovuto a causa a lui non riconducibile. (Corte d’Appello di Potenza, sentenza del 27 gennaio <strong>2010</strong>)<br />

Si è preferito utilizzare la scultorea e sintetica massima tratta dalla sentenza dei giudici lucani, i quali<br />

hanno riaffermato un principio che fatica a farsi strada non soltanto tra gli inquilini (e la cosa non stupisce<br />

certamente) ma anche tra i locatori, i quali avrebbero evidente convenienza e recepire pienamente il dettato<br />

di legge. È così da ricordare che per effetto delle disposizioni dettate dalla’articolo 1588 c.c. il conduttore<br />

risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non<br />

sussista prova espressa che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile. Per giurisprudenza affatto<br />

uniforme la norma impone sul conduttore una presunzione di colpa superabile solo con la dimostrazione che<br />

la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile. La responsabilità e<br />

gli obblighi risarcitori rimangono in capo all’inquilino anche se la origine dell’evento sia rimasta sconosciuta<br />

o semplicemente dubbia. Come sanno gli amministratori di lunga esperienza, l’insegnamento può valere nei<br />

numerosi casi nei quali il rapporto degli agenti recita “causa probabile”. Addirittura, la sentenza n. 2550/2007<br />

della Corte Suprema ha dato concreta applicazione del detto principio ed ha affermato al responsabilità del<br />

conduttore, benché il medesimo fosse stato prosciolto in sede penale.<br />

1097<br />

Condominio. Lastrico solare di uso esclusivo. Danni. Suddivisione dei relativi oneri.<br />

La terrazza di copertura del fabbricato, che appartiene ad un soggetto diverso da quello (o da quelli) che<br />

è (o sono) proprietario (proprietari) del piano (o dei piani) sottostante (o sottostanti) costituisce lastrico<br />

solare, alla cui manutenzione sono tenuti sia il proprietario della terrazza, sia quello o quelli dei locali<br />

sottostanti, nella misura stabilita dall’art. 1126 c.c.; conseguentemente, ed in pari misura, gli stessi sono<br />

tenuti a sopportare le spese necessarie per porre rimedio ai danni provocati dalla mancata o inadeguata sua<br />

manutenzione. (Corte di Cassazione, sezione seconda, sentenza del 15 aprile <strong>2010</strong>, n. 9084)<br />

Neppure per la sentenza in commento si può parlare di novità. Al contrario, già da alcuni decenni la Corte<br />

di Cassazione ha affermato la regola per la quale gli oneri che conseguono all’obbligo di risarcire i danni<br />

devono essere suddivisi secondo il criterio valido per stabilire il concorso nelle spese per la conservazione<br />

e per la manutenzione della parte o dell’impianto che abbiano determinato l’evento pregiudizievole. Anche<br />

altre sentenze si erano espresse nello stesso senso (Cass. n. n. 9651/ 2000), ma si deve sottolineare che il<br />

principio in discorso comporta speciali conseguenze anche di ordine pratico nel caso del lastrico solare di<br />

uso esclusivo. Infatti, è ben noto che in virtù del sistema dettato dall’articolo 1126 c.c. i condomini che non<br />

vantino l’uso esclusivo e che non siano titolari di unità immobiliari coperte da esso non sono interessati alle<br />

spese per le riparazione del manufatto, neppure in minima misura. Sin quali si è sostenuto che per effetto<br />

delle considerazioni già illustrate tali proprietari devono essere esclusi anche dagli obblighi risarcitori. Senza<br />

scendere ad affrontare minutamente il problema, si può ricordare inoltre che la sentenza delle Sezioni Unite<br />

della Corte di cassazione del giorno 8 aprile 2008 ha affermato che le obbligazioni condominiali non sono<br />

l’amministratore<br />

25


Sentenze<br />

solidali. Quest’ultimo principio, posto accanto alla ulteriore affermazione contenuta nella massima che si sta<br />

commentando, può trovare sfogo nella impossibilità di addebitare neppure le spese del contenzioso giudiziario<br />

a chi non sia interessato alla manutenzione del lastrico ed ai danni che dalla sua omissione possano derivare,<br />

con sentenza del 4 giugno 2009e spese per il contenzioso giudiziario.<br />

1098<br />

Condominio. Responsabilità civile. Furto agevolato dal ponteggio.<br />

Del danno sofferto da soggetti (nel caso di specie, conduttori) il cui appartamento sia stato svaligiato da<br />

ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati a seguito di lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio,<br />

possono essere chiamati a rispondere non solo l’impresa che ha realizzato i ponteggi e lo stesso proprietario<br />

dello stabile, ma anche il soggetto (nel caso di specie, società per azioni) cui quest’ultimo abbia eventualmente<br />

delegato la gestione e la manutenzione dell’immobile. Infatti, tale soggetto, conservando sia pure parzialmente<br />

il potere di controllo e custodia delle opere da eseguire, resta obbligato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., a vigilare<br />

non solo sulla corretta esecuzione delle opere appaltate, ma anche sulla regolare installazione del ponteggio.<br />

Tale responsabilità non può poi essere esclusa in ragione della presenza di clausole del contratto di appalto<br />

che, ponendo a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in questione, sollevano il committente da<br />

ogni responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in quanto siffatte pattuizioni, se spiegano efficacia nei<br />

rapporti tra le parti contraenti, non fanno venir meno la responsabilità nei confronti dei terzi posta dalla<br />

legge a carico del custode. (Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza del 13 aprile <strong>2010</strong>, n. 8697)<br />

Alcuni mesi or sono avevamo segnalato la incisiva modifica di indirizzo che traspariva dalla sentenza n. 6435<br />

del 2009, che aveva affermato la responsabilità concorrente di appaltatore, committente e professionisti per<br />

la infelice collocazione di un ponteggio e per i danni conseguenti al furto che tale incongrua sistemazione<br />

avesse agevolato. Sin da allora era sembrato che la impostazione indicata dalla Corte fosse frutto di sensibilità<br />

nuove e, sopra tutto, costituisse sostanziale recepimento delle norme ormai numerose che impediscono al<br />

committente di dichiararsi del tutto estraneo alle modalità esecutive della realizzazioni edilizie. La sentenza<br />

del corrente anno impone le medesime riflessioni, ma in contesto ancora meno controvertibile. Si sottolineano<br />

i due passaggi, sui doveri di custodia e sulla inefficienza delle clausole che escludano la responsabilità del<br />

committente. La Corte ha sostenuto che il committente conserva parziale potere di controllo e di custodia sulle<br />

opere da eseguire e resta obbligato a norma dell’art. 2051 c.c. a vigilare non solo sulla corretta esecuzione<br />

delle opere appaltate, ma anche sulla regolare installazione del ponteggio. Ancora, la Corte ha affermato che<br />

a nulla vale la cautela del committente che nel contratto di appalto si autoproclama estraneo a qualsivoglia<br />

responsabilità. Si può citare l’ulteriore sentenza n. 16126/ 2009, che già aveva statuito che il contratto di<br />

appalto per la manutenzione di una autogru non implica il totale trasferimento all’appaltatore del potere<br />

di fatto sul mezzo e non cancella il dovere di custodia e la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod.<br />

civ. del committente. Tornando ai temi più vicini al condominio, si ricorda la sentenza n. 6435/ 2009, che<br />

l’impresa che ha realizzato i ponteggi stessi ed il condominio rispondono in solido del danno per il furto<br />

commesso da ladri che si erano introdotti attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi<br />

sia di illuminazione che di misure di sicurezza. Considerando quanto la giurisprudenza ormai impone, appare<br />

evidente che l’amministratore del condominio non debba guardare soltanto al D.lgs n. 81 sulla sicurezza dei<br />

lavoratori, ma ai propri e molto vasti obblighi di custodia.<br />

26<br />

l’amministratore


1099<br />

Condominio. Assemblea. Avviso di convocazione.<br />

Sentenze<br />

Poiché l’art 1136 c.c. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell’avviso di convocazione<br />

per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea al<br />

raggiungimento dello scopo, sicché si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata osservata quando<br />

risulta che i condomini abbiano, in qualunque modo, avuto conoscenza della convocazione. In tale ottica,<br />

va da se che anche l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino<br />

vale a porre la ragionevole presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da parte del condomino, posto<br />

che, una volta che l’avviso é pervenuto all’indirizzo del destinatario, si verifica la fattispecie dell’art. 1335<br />

c.c., essendovi stata una attività materiale idonea a portare l’atto nella sua sfera di conoscibilità (Corte di<br />

Cassazione, sezione seconda sentenza del 30 marzo <strong>2010</strong>, n. 1323)<br />

L’avvocato Pirelli, che ha curato questa rubrica per tanti lustri, ha lasciato insegnamenti anche per la<br />

individuazione delle pronunce da segnalare agli associati. Uno degli avvertimenti segnalava la inopportunità<br />

di mettere l’accenno su decisioni che potessero indurre ad atteggiamenti non eccessivamente prudenti, poiché<br />

in questi casi si poteva diffondere un messaggio non adeguatamente virtuoso. In un certo senso, la sentenza<br />

in commento potrebbe anche prestarsi anche a queste considerazioni, che si affollano alla mente poiché si<br />

è appreso che il grande Maestro è volato in cielo. L’avvocato Pirelli era però anche e sopra tutto Avvocato<br />

difensore e curava di mettere a disposizione dei propri assistititi gli strumenti a loro utili. Tra questi possiamo<br />

certamente annoverare la sentenza che conferma la natura recettizia dell’avviso di convocazione della assemblea<br />

di condominio e che riafferma tutte le indicazioni che si insegnano nei nostri corsi. L’amministratore deve fare<br />

il possibile per evitare le occasioni di contestazione o di semplice polemica. Quando però occorre difendersi,<br />

si deve sapere che con l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino<br />

si configurano le circostanze di fatto dalle quali deriva la presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da<br />

parte del condomino.<br />

l’amministratore<br />

27


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LA SIGNORA SUL BALCONE<br />

Stefano Fumagalli<br />

La stazione della metropolitana<br />

distava dal mio ufficio non più di<br />

600 metri. Tutti i giorni verso le<br />

otto sbucavo dalla terra insieme<br />

a centinaia di persone che per un<br />

attimo fiorivano dal sottosuolo e<br />

si disperdevano per il quartiere,<br />

ciascuno con i suoi pensieri per<br />

la testa. A volte ci accoglieva la<br />

pioggia, a volte la luce calda del<br />

sole d’estate, o le foglie spazzate<br />

dal vento in autunno.<br />

Lei era sempre lì. Sul balcone<br />

del terzo piano della palazzina di<br />

mattoni con il portone di legno.<br />

Stava seduta su una sedia con i<br />

braccioli, le braccia in grembo,<br />

lo sguardo tranquillo sulla<br />

strada. Temporali o temperature<br />

proibitive la facevano rientrare<br />

in casa, ma solo per accomodarsi<br />

dietro la finestra, la tenda scostata<br />

di lato. Ricordo la prima volta<br />

che la notai era un martedì.<br />

Cercavo di non farmi travolgere<br />

dalle persone che tra un mi scusi<br />

e un attento si facevano largo<br />

30<br />

Verde....che bello!<br />

Varie ed eventuali<br />

nuotando nella folla con eleganza.<br />

Io però non ero dell’umore di<br />

iniziare una giornata di lavoro<br />

con tanta foga. Così mi fermai<br />

bruscamente sul marciapiede,<br />

nell’intento di lasciar sfilare tutti<br />

e mettermi in coda al gruppo.<br />

Nell’attimo di presa di coscienza,<br />

mentre maledicevo la ragazzina<br />

che mi schiacciava il piede e<br />

una ventiquattrore mi colpiva di<br />

spigolo nell’incavo del ginocchio,<br />

alzai lo sguardo indispettito. La<br />

signora del balcone stava là e<br />

mi fissava. Nessuna espressione,<br />

poi un lieve sorriso. Io ricambiai<br />

confuso, ma tutto sommato<br />

rasserenato di trovare uno sguardo<br />

amico in quella masnada di pazzi.<br />

Il giorno dopo buttai di nuovo<br />

l’occhio là sopra, per ritrovare<br />

la stessa scena di 24 ore prima:<br />

una spettatrice in un palco<br />

privilegiato, distaccata dallo<br />

scorrere della vita della città.<br />

L’appuntamento con la signora<br />

del balcone divenne giornaliero,<br />

l’amministratore<br />

ero incuriosito da quella donna<br />

così beata nell’osservare senza<br />

giudicare tutto ciò che accadeva<br />

nello schermo della visuale<br />

dell’appartamento 4B. Quanti<br />

anni avrà avuto, settanta? E cosa<br />

appuntava sul suo taccuino?<br />

Mi capitò diverse volte di fare<br />

uno spuntino nel bar di fronte<br />

all’appartamento della donna.<br />

Il “Silver Bar Tavola Calda”<br />

aveva anche un piccolo dehor<br />

da dove potevo studiare la mia<br />

curiosa amica. Si muoveva poco<br />

dalla sua sedia, che si trovasse<br />

dentro o fuori casa. Si spostava<br />

di più verso mezzogiorno, forse<br />

mentre preparava il pranzo, poi<br />

tornava diligentemente al suo<br />

avamposto. E poi c’erano gli<br />

appunti, brevi segni di penna su<br />

un quadernetto logoro, una volta<br />

ogni tanto. La vidi scrivere subito<br />

dopo aver seguito con gli occhi la<br />

corsa a perdifiato di un ragazzo<br />

che reggeva un mazzo di fiori.<br />

Aveva dimenticato l’anniversario<br />

di matrimonio e voleva farsi<br />

perdonare? Era in ritardo per un<br />

primo appuntamento? La signora<br />

osservò e sorrise. Poi piegò la<br />

testa di lato e scrisse poche parole.<br />

Stessa scena al passaggio di un<br />

cavallo bianco senza cavaliere. Si<br />

era perso dopo aver disarcionato<br />

il suo padrone? Scriveva e mi<br />

sorrideva cordialmente, senza mai<br />

dire nulla. Giorno dopo giorno,<br />

mese dopo mese, la signora del<br />

balcone era diventata il mio<br />

buongiorno. Un’isola di calma<br />

nella frenesia impazzita della<br />

città. Perché stava sempre lì sola?<br />

Oppure non era sola perché la


strada le faceva compagnia? E<br />

gli appunti? Cosa fotografavano?<br />

Forse momenti da non dimenticare,<br />

anche se non c’era nessuno a cui<br />

raccontarli. O magari scriveva<br />

storie che sapevano trasformare<br />

la strada grigia in un tripudio<br />

di persone colorate e bizzarre,<br />

con animali fantastici e trame<br />

misteriose? Questi pensieri mi<br />

frullavano in testa ogni volta che<br />

ci scambiavamo uno sguardo, il<br />

saluto del mattino o il sorriso della<br />

sera, prima di ributtarmi nei tunnel<br />

orrendi della metropolitana.<br />

Qualche settimana fa la donna del<br />

balcone non era al suo posto. Non<br />

c’era per il sorriso del mattino,<br />

così pensai fosse entrata in casa<br />

per qualche motivo. Eppure era<br />

strano, in quasi tre anni non era<br />

mai mancata, nemmeno una<br />

volta. Quel giorno stessa scena<br />

Varie ed eventuali<br />

anche alla sera: la sedia vuota e<br />

la finestra chiusa. Il mattino dopo<br />

le tapparelle erano abbassate e<br />

l’atmosfera stranamente surreale<br />

in quel breve tratto di strada. La<br />

sensazione di essere osservato<br />

era fastidiosa all’inizio, ma col<br />

tempo divenne una compagna,<br />

una certezza. Ma la vera sorpresa<br />

arrivò qualche giorno dopo.<br />

Sul portone di casa c’era un cartello<br />

che con pacata eleganza annunciava<br />

che la signora Vertemati, vedova<br />

Carli, era deceduta all’età di<br />

75 anni. Ne davano annuncio i<br />

residenti del condominio Sequoia,<br />

dove la donna risiedeva ormai da<br />

40 anni. Davanti al portone un<br />

via vai di persone: chi depositava<br />

un fiore, chi lasciava un pensiero<br />

scritto. Non parenti o conoscenti,<br />

ma gente di passaggio, pendolari<br />

e lavoratori, passanti e vicini<br />

l’amministratore<br />

di quartiere, a cui la donna in<br />

tanti anni aveva regalato sorrisi e<br />

gentilezze da buona spettatrice. Le<br />

persone si scambiavano sguardi<br />

complici, consapevoli di aver<br />

perduto l’unica certezza che li<br />

accumunava nell’anonimato della<br />

strada. La signora del balcone era<br />

riuscita a far diventare un po’ più<br />

umana quel vicolo senz’anima, e<br />

aveva toccato il cuore di tutti. E i<br />

suoi appunti? Chi li leggerà? Forse<br />

nessuno, o forse un vicino curioso<br />

li sta già sfogliando senza capirne<br />

il senso.<br />

Oggi dal parapetto del terrazzino<br />

del 4B pende un cartello con la<br />

scritta Vendesi. Sul marciapiede<br />

opposto sta passando una donna<br />

con indosso un voluminoso vestito<br />

da sposa. E lo sposo? Sorrido,<br />

guardo il balcone per l’ultima<br />

volta e mi allontano.<br />

31


In questo tempo le mode determinano non solo<br />

i comportamenti ma anche il linguaggio che<br />

abitualmente utilizziamo.<br />

Quanti termini sono diventati usuali, molto “in”,<br />

ad esempio si usa spesso la mission e la vision, ma<br />

altrettanto spesso questi termini vengono utilizzati<br />

solo come semplici slogan.<br />

Noi del Gruppo Faita siamo invece dei “tradizionalisti<br />

attualizzati”, per noi la Mission non è una moda, è<br />

una filosofia di vita, un credo profondo, è la dedizione<br />

che ci accomuna tutti senza esclusioni.<br />

Insieme abbiamo condiviso la nostra Mission, nessuno<br />

ce l’ha imposta, corriamo tutti, con grande impegno,<br />

verso il nostro obiettivo comune:<br />

LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.<br />

Questa è la nostra Mission. Questa è la nostra linfa<br />

vitale.<br />

Tutto quello che viene fatto ogni giorno, tutto quello<br />

che quotidianamente si studia per migliorare i nostri<br />

servizi, tutto l’impegno che ognuno di noi mette<br />

nello svolgimento del proprio lavoro è finalizzato a<br />

garantire sempre un servizio di grande qualità.<br />

La professionalità, la passione e la determinazione ci<br />

permettono di farci carico di qualsiasi problematica<br />

operativa che i nostri clienti ci trasferiscono, portando<br />

sempre soluzioni. Per noi è importante stabilire<br />

una stretta relazione con i clienti, comprenderne le<br />

esigenze, trasmettere loro valore tramite informazioni<br />

e continuo supporto, al fine di poterli<br />

aiutare a tradurre nella pratica tutto<br />

il loro potenziale. Il nostro desiderio è<br />

trasmettere affidabilità, alimentare la<br />

fiducia dei clienti, offrendo sempre servizi<br />

e prodotti di alta qualità, dimostrando<br />

efficienza, responsabilità e capacità non<br />

solo operative ma anche di previsione.<br />

Una formazione costante, le attenzioni che<br />

poniamo agli orientamenti del mercato,<br />

ed il continuo dialogo con i nostri clienti<br />

ci aiutano a studiare ed a realizzare<br />

nuove proposte innovative per servizi,<br />

per materiali e tecnologie da proporre.<br />

Introduciamo innovazioni, vantaggi ed<br />

opportunità, ci piace dimostrare non<br />

solo apertura verso i nuovi orientamenti<br />

32<br />

Redazionale<br />

GRUPPO FAITA<br />

l’amministratore<br />

ma soprattutto prestare attenzione al feedback<br />

garantendo la piena compatibilità tra domanda e<br />

risposta.<br />

Anche per questo abbiamo fatto scendere in campo<br />

i nostri commerciali, affinché ognuno di Voi abbia<br />

un unico referente che possa seguirvi in maniera<br />

costante, unica e personalizzata. Ogni nostra divisione<br />

ha un proprio ufficio tecnico sempre aggiornato e<br />

qualificato per dare riscontri immediati ad ogni Vostra<br />

domanda o esigenza, affiancandoVi anche nelle<br />

assemblee condominiali con supporti multimediali.<br />

Tutti i nostri operatori, che ogni giorno lavorano nei<br />

Vostri condomini, sono costantemente formati non<br />

solo tecnicamente ma anche in merito alla corretta<br />

e cordiale gestione del condòmino; tutti sono dotati<br />

di divise con i loghi del Gruppo, tutti sono provvisti<br />

di badge identificativo, proteggono tutti gli ambienti<br />

di lavoro; questa attenzione affinché la soddisfazione<br />

dei condomini sia per Voi garanzia della serietà e della<br />

professionalità per le quali ogni giorno Vi impegnate.<br />

Insomma tutto il Gruppo Faita, coeso, lavora ogni<br />

giorno per Voi !!!!<br />

Mi piace anche raccontarVi come è composto<br />

il nostro Gruppo e quali sono le operatività che<br />

mettiamo al servizio dei nostri clienti; per noi è<br />

importante ampliare le possibilità di scelta dei nostri<br />

clienti individuando per loro nuove aree di azione in<br />

perfetta armonia rispetto alle disposizione delle leggi


e delle normative vigenti.<br />

Il precursore del Gruppo Faita è la Tekno Ambiente<br />

che nasce nel 1993. Nasciamo come spazzacamini,<br />

e anno dopo anno cresciamo aggiornandoci ed<br />

inserendo sempre nuovi servizi. Ad oggi proponiamo<br />

videoispezioni, messa a norma delle canne fumarie<br />

esistenti, ritubaggi con acciaio e con Flex Fort<br />

(di cui peraltro siamo unici distributori in Italia)<br />

posa di canne esterne in acciaio in rame e anche<br />

canne verniciate. Con il nostro laboratorio interno,<br />

su richiesta, studiamo e realizziamo soluzioni<br />

personalizzate per il mascheramento dei condotti.<br />

La grande novità di questi ultimi anni è data dal<br />

ritubaggio dei pluviali e di tutte le condotte siano esse<br />

discendenti siano esse orizzontali, come ad esempio le<br />

braghe, senza che vi sia alcuna rottura all’interno degli<br />

appartamenti. Pensate al problema delle piastrelle<br />

ormai fuori produzione o a bagni rivestiti da preziosi<br />

marmi introvabili. Non è una soluzione fantastica?<br />

E che dire del nostro brevetto antirisalita da installare<br />

sui pluviali?<br />

Abbiamo poi Tekno Progetti che propone tutte le<br />

soluzioni, con tecnici altamente formati e provvisti di<br />

ogni abilitazione, relative al P.r.a.l., agli adempimenti<br />

previsti dal D.L. 81, all’analisi delle acque, alla privacy<br />

ed alla certificazione energetica.<br />

Attenti inoltre alla formazione organizziamo corsi<br />

legati al D.L. 81 per portieri, per dipendenti degli studi<br />

e dipendenti delle società.<br />

Con la Costruendo siamo organizzati per evadere<br />

e soddisfare qualsiasi esigenza che va dalla piccola<br />

manutenzione al completo rifacimento di facciate,<br />

balconi, serramenti, coperture etc. etc. Senza<br />

dimenticare l’amianto, di grande attualità, per il quale<br />

la nostra organizzazione provvede con pacchetto<br />

“chiavi in mano” (pratica asl, bonifica o rimozione,<br />

smaltimento dei manufatti alle discariche autorizzate,<br />

consegna di tutta la documentazione allo studio<br />

amministrativo).<br />

Nostro fiore all’occhiello è il softwear Last<br />

Floor, che permette di gestire tutti gli interventi<br />

di manutenzione con un semplice click !<br />

L’amministratore può controllare in ogni momento lo<br />

stato dell’intervento richiesto ed avere in automatico,<br />

al termine dello stesso, report con bollettino, foto e<br />

firma del condomino per accettazione dei lavori. E<br />

non solo questo !<br />

Ultima, ma solo anagraficamente, è la Sicurline,<br />

azienda specializzata nelle installazioni delle linee di<br />

vita oltrechè nelle manutenzioni/ristrutturazioni di<br />

facciate con la tecnica dell’uomo in corda. Questo<br />

Redazionale<br />

l’amministratore<br />

consente di eseguire qualsiasi opera senza l’utilizzo<br />

dei ponteggi, salvaguardando sia l’impatto estetico<br />

e di sicurezza che ovviando il maggior aggravio di<br />

costi, permettendo inoltre di raggiungere anche<br />

zone ove non si accederebbe con le normali opere<br />

provvisionali. Negli anni abbiamo affinato la nostra<br />

tecnica ed oggi siamo in grado di eseguire opere<br />

di rifacimento delle coperture senza alcuna opera<br />

provvisionale, mantenendo altissimi gli standard di<br />

sicurezza. Anche per questo siamo stati scelti, quali<br />

consulenti e partners operativi, da molte società di<br />

rilievo nazionale.<br />

Siamo questo e molto altro ancora.<br />

Per Voi e con Voi siamo aperti alle sfide più<br />

impegnative<br />

e siamo determinati a vincerle !<br />

Tullia Speriani<br />

Consulente commerciale<br />

Gruppo Faita s.r.l<br />

33


Quando punge<br />

Azioni dei cittadini<br />

Azioni del Comune<br />

Se la conosci,<br />

la eviti<br />

La lotta contro<br />

la zanzara tigre<br />

Abitudini e pericoli della zanzara<br />

tigre che è bene conoscere per<br />

difendersi meglio.<br />

Perché gli interventi del Comune abbiano<br />

successo è fondamentale<br />

la collaborazione della cittadinanza.<br />

Il Comune di Milano combatte le zanzare<br />

con una serie di azioni pianificate<br />

e di progetti mirati e integrati tra loro.<br />

ambiente<br />

Che cos’è la zanzara tigre<br />

La zanzara tigre ama stare all’aperto, benché<br />

spesso sia presente anche dentro gli edifici.<br />

Frequenta le zone verdi, umide e ombreggiate,<br />

vola generalmente a livello del suolo e ha<br />

attività diurna. Gli esemplari femmina sono<br />

attirati dall’anidride carbonica emessa<br />

dall’uomo quando respira, dal calore e<br />

dall’odore sprigionato dal corpo umano, dalla<br />

luce artificiale.<br />

Azioni pianificate, strategie integrate e collaborazione<br />

sono i tre pilastri della lotta contro la zanzara tigre.<br />

Le azioni che l’Assessorato Mobilità, Trasporti e<br />

Ambiente del Comune intraprende ogni anno sono<br />

sicuramente necessarie, ma altrettanto importante<br />

è la collaborazione di tutti i cittadini per contrastare<br />

con successo la diffusione delle zanzare.<br />

•Disinfestazione di insetti allo stadio di larva e<br />

di adulto. L’Amsa disinfesta aree pubbliche e<br />

immobili comunali (aree a verde, scuole, centri<br />

comunali, cimiteri, tombini stradali).<br />

•Trattamento delle risaie. Tre volte l’anno, a<br />

partire dai primi allagamenti delle piane coltivate a<br />

riso, elicotteri spargono prodotti che uccidono le<br />

larve delle zanzare sui 750 ettari di risaie presenti<br />

sul territorio comunale.<br />

•Informazione. Tutte le informazioni sulla campagna<br />

di disinfestazione (programmazione, esecuzione,<br />

monitoraggi) sono disponibili sul sito del Comune<br />

di Milano www.comune.milano.it<br />

Nel mondo esistono circa 2500 specie<br />

di zanzare, una sessantina delle quali sono<br />

presenti in Italia. Tra di esse, la più nota è<br />

senza dubbio la “zanzara tigre”, che gli esperti<br />

indicano con il nome scientifico di Aedes<br />

albopictus. La sua biologia è simile a quella<br />

delle altre specie di zanzare, con un ciclo di<br />

vita che si sviluppa attraverso gli stadi di<br />

uovo, larva, pupa e adulto. È piccola e nera,<br />

con alcune fasce bianche. È caratterizzata<br />

da una striscia bianca che la percorre in<br />

lunghezza dalla testa al torace. Anche le<br />

zampe nere presentano diverse bande<br />

bianche. La sua identificazione certa resta<br />

però compito degli esperti.<br />

La zanzara, dopo essersi posata sulla pelle<br />

umana, infigge nell’epidermide gli stiletti boccali<br />

in modo del tutto indolore. A questo punto<br />

inietta la sua saliva, che ha funzione di<br />

anestetico e anticoagulante. Raggiunto il<br />

capillare sanguigno con il suo apparato<br />

boccale, la zanzara inizia a succhiare il<br />

sangue; terminato il “pasto”, vola via. Ci si<br />

accorge di essere stati punti solo dopo un<br />

certo tempo, per la reazione provocata nel<br />

nostro corpo dai residui di saliva della<br />

zanzara, che causa la comparsa di pomfi<br />

dolorosi, talvolta edematosi o emorragici.<br />

I bambini e gli anziani sono i soggetti che<br />

più subiscono i disagi legati alle punture di<br />

questa specie.<br />

• Eliminare ristagni idrici di bidoni, materiali<br />

accatastati, teloni non ben tesi, sottovasi o<br />

coprivasi e in generale tutte le situazioni che<br />

possano favorire la raccolta e il ristagno anche di<br />

piccole quantità di acqua.<br />

• Fare la manutenzione periodica degli stabili per<br />

evitare l’ostruzione di grondaie, tombini nei<br />

sotterranei o perdite da tubature.<br />

•Intervento su richiesta. Per segnalazioni e<br />

richieste di intervento i cittadini possono chiamare<br />

il numero verde 800.332.299, gestito da Amsa.<br />

• Curare i giardini, falciare i prati e sfoltire le<br />

siepi perché non divengano rifugio per le zanzare<br />

adulte.<br />

•Supera l’inverno allo stadio di uovo, che<br />

sopravvive anche se l’acqua è evaporata o<br />

eliminata. In primavera, entrate nuovamente a<br />

contatto con l’acqua, le uova si schiudono.<br />

• Attuare in modo periodico e costante la lotta<br />

larvicida nei tombini dei condomini e prevedere<br />

eventuali trattamenti insetticidi sul verde.<br />

Le infestazioni di insetti sono un fenomeno naturale<br />

che va compreso e costantemente monitorato.<br />

Spesso per contenere le infestazioni è necessario<br />

utilizzare insetticidi, avendo cura di scegliere<br />

quelli che hanno il minor impatto ambientale<br />

possibile. Per questo l’Assessorato Mobilità,<br />

Trasporti e Ambiente si avvale della consulenza<br />

tecnico-scientifica dell’Istituto di Entomologia<br />

Agraria dell’Università degli Studi di Milano, così da<br />

garantire il massimo risultato con il minimo<br />

danno per l’ambiente.<br />

•In pochi giorni la zanzara tigre avvia il suo<br />

ciclo di vita: basta che ci siano ristagni anche<br />

minimi di acqua, come quelli di sottovasi,<br />

barattoli e altri contenitori abbandonati, alberi<br />

cavi, pieghe di teloni, bidoni degli orti, grondaie<br />

ostruite, sottoscala allagati.<br />

La zanzara tigre rappresenta un potenziale<br />

rischio sanitario. L’insetto può essere infatti<br />

vettore di alcune malattie esotiche, che può<br />

trasmettere a una persona sana da una che<br />

abbia già contratto il virus nel corso di un<br />

viaggio o nel paese di origine. La zanzara tigre<br />

è quindi un “sorvegliato speciale” da parte<br />

delle strutture sanitarie.<br />

•Le caditoie (tombini grigliati e bocche di lupo)<br />

sono i luoghi ideali per la proliferazione<br />

dell’insetto in città.<br />

Un suggerimento: il trucco dell’olio<br />

Nei sottovasi in cui non si può eliminare il ristagno<br />

d’acqua è bene versare un po’ di olio di<br />

semi, che forma una pellicola e impedisce alle<br />

larve di raggiungere la superficie per respirare.<br />

È possibile individuare le larve nei luoghi in cui si<br />

vive osservando i ristagni d’acqua, nei quali esse<br />

sono visibili a occhio nudo: è una prova del fatto<br />

che l’allevamento domestico, certamente involontario,<br />

è facile e diffuso.<br />

Il Comune di Milano emette un’ordinanza con la<br />

quale si indicano norme di comportamento e si<br />

dispone l’esecuzione di interventi di disinfestazione<br />

a carico di proprietari di immobili, edifici e aree<br />

situate nel territorio comunale. L’ordinanza indica<br />

alcune semplici norme di comportamento da<br />

adottare per ridurre la diffusione delle zanzare e<br />

prevenire i disagi.<br />

Le sue origini<br />

La zanzara tigre è originaria dell’Asia. Le prime<br />

segnalazioni della sua presenza in Italia si hanno<br />

a Genova, nel 1990; da qui si è gradualmente<br />

propagata nel resto del Paese. Tutto ebbe inizio<br />

nel 1970, quando un carico di copertoni usati<br />

giunse in Texas dall’Estremo Oriente. Il carico fu<br />

poi inviato ad altre destinazioni, tra cui<br />

appunto Genova. Le femmine nel Paese di<br />

origine avevano deposto nelle cavità degli<br />

pneumatici le uova che, resistenti al secco e al<br />

freddo, giunsero a destinazione ancora vitali: la<br />

pioggia fece il resto, creando condizioni<br />

ambientali idonee alla loro schiusura.<br />

Per informazioni<br />

Comune di Milano<br />

Settore Politiche Ambientali<br />

Ufficio Disinfestazioni<br />

Piazza Duomo n. 21 – 20121 Milano<br />

<strong>Numero</strong> Verde Amsa: 800.332.299<br />

www.comune.milano.it<br />

(Home > Ho bisogno di > Incentivi e iniziative per l'ambiente > Disinfestazioni> Zanzare)<br />

Azioni<br />

del Comune di Milano<br />

e suggerimenti ai cittadini<br />

Da qualche anno a Milano è presente una specie di zanzara, comunemente indicata col nome di zanzara tigre, assai più aggressiva delle specie tradizionalmente presenti sul nostro<br />

territorio. La sua diffusione ha reso necessario intensificare l’attività di prevenzione del Comune, che può intervenire soltanto sul 30% del territorio milanese, cioè sulle sole proprietà<br />

pubbliche. Affinché gli interventi abbiano piena efficacia, è necessario che tutti i cittadini collaborino, attuando semplici interventi di prevenzione nelle aree verdi loro affidate, che si tratti<br />

di grandi giardini condominiali o di piccoli vasi di fiori sul davanzale. In questo pieghevole spieghiamo che cosa fa il Comune, che cosa possono e dovrebbero fare i cittadini, quali sono le<br />

caratteristiche particolari di questo insetto e come è arrivato sul nostro territorio.


Tasse e guai<br />

DAL COMUNE DI MILANO<br />

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO<br />

TARSU:<br />

“Poiché, da più par , stanno o pervenendo<br />

richieste di rimborso a tolo o IVA rela rela ve alla<br />

Tassa Rifi u , con la presente e si chiarisce che:<br />

con sentenza n° 233/2009 la a Corte Cos Cos tuzionale<br />

ha aff rontato e risolto il tema ma a della natura<br />

giuridica della Tariff a di Igiene ne<br />

Ambientale (T.I.A.),<br />

confi gurandola quale entrata ta a di natura tributaria.<br />

Da ciò ne è derivata la non applicabilità<br />

del<br />

regime IVA alle richieste di pagamento<br />

emesse<br />

da quei comuni che hanno già<br />

ado ado ato il regime<br />

tariff ario per la copertura dei ei<br />

cos cos riferi riferi alla<br />

ges one dei rifi u urbani ed d assimila assimila .<br />

Il Comune di Milano, invece, e, è in regime<br />

tributario secondo le disposizioni sizioni<br />

del D.L.vo<br />

507/93, pertanto i toli di pagamento paagamento<br />

emessi<br />

non contengono l’applicazione onne<br />

dell’IVA, bensì<br />

le addizionali di legge (15%) ) come previste<br />

dalla norma va riferita alla TTa.R.S.U.<br />

Ta.R.S.U. e tu tu ora<br />

applicabili.<br />

Si invitano, quindi, i tolari di ddi<br />

utenze domes domes che<br />

(abitazioni) e non domes che he<br />

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commerciali, ar gianali, ecc.) c. ) che versano la<br />

tassa rifi u per la Ci à di<br />

Milano a non presentare<br />

istanza di rimborso per<br />

l’IVA, in quanto la stessa,<br />

come specifi cato, non<br />

è applicata e pertanto<br />

nessun rimborso, sebbene<br />

richiesto, potrà essere<br />

disposto dal Servizio Tarsu.<br />

Il Responsabile del Servizio<br />

Do .ssa S. Galante”<br />

l’amministratore<br />

35


SICUREZZA E CONDOMINIO:<br />

LE RISPOSTE DEL MINISTERO<br />

AI QUESITI ANACI<br />

Cristoforo Moretti<br />

Problemi della sicurezza<br />

Dopo la pubblicazione delle FAQ (Frequently Asked Questions, cioè “le domande più frequenti”) sul tema<br />

sicurezza e salute e condominio sul sito lavoro.gov.it (di cui sul n.52 di www.millescale.it), nel mese di ottobre<br />

2009 il direttore del Centro Studi ANACI Nazionale, Carlo Parodi, con la collaborazione di Cristoforo Moretti,<br />

Antonio Pazonzi e Luigi Salciarini, ha formulato al Ministero del Lavoro quattro quesiti sull’applicazione delle<br />

normative di sicurezza sul lavoro nel condominio.<br />

Il 19 aprile <strong>2010</strong> il blog High Rise Condominium, insieme al nostro blog millescale.blogspot.com, ha anticipato<br />

le risposte ministeriali. Il 20 aprile il Ministero ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo fi le su “Sicurezza<br />

e salute e condominio”, che di fatto sostituisce il precedente fi le risalente al luglio 2009.<br />

A seguire pubblichiamo le domande di ANACI e le risposte del Ministero del Lavoro.<br />

1) Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è prevista esclusivamente<br />

in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari<br />

dei fabbricati. Per questi ultimi vigono i soli obblighi di informazione/formazione (articolo 3, comma 9, e<br />

articoli 36 e 37) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi<br />

alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008 ?<br />

Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione del rischio (innanzitutto<br />

nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) nel caso di presenza<br />

di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con<br />

riferimento a questi ultimi, invece, la disposizione applicabile è l’articolo 3, comma 9, del “Testo unico” di salute<br />

e sicurezza sul lavoro, che prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli<br />

36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, le previsioni di legge in<br />

materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e relative alle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs.<br />

n. 81/2008). Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n.<br />

29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica<br />

– va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita dal datore<br />

di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di<br />

utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro.<br />

Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla<br />

normativa vigente.<br />

2) Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei<br />

soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore<br />

che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?<br />

L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori dipendenti<br />

che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato<br />

a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come<br />

36<br />

l’amministratore


Problemi della sicurezza<br />

l’articolo 36, comma 3, che richiama l’articolo 36, comma 1, lettera a) e l’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e<br />

c), prevede che vengano fornite informazioni sui “rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività<br />

di impresa in generale”, e che l’articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba<br />

essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati,<br />

essa debba avvenire previa verifi ca “della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”. Tanto<br />

premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l’informazione deve essere realizzata<br />

tenendo conto della specifi cità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di<br />

perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affi ssione di informazioni). Quanto alla<br />

forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e<br />

29 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e<br />

non sono richiamate dall’articolo 3, comma 9, e dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.<br />

3) Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi<br />

il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo<br />

“affi damento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui<br />

all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali<br />

imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?<br />

Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affi datari di<br />

lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi.<br />

In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli<br />

obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.<br />

l’amministratore<br />

37


Problemi della sicurezza<br />

4) Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di dipendenti ai quali si applichi il contratto<br />

collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affi di “lavori, servizi o forniture” a<br />

impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro,<br />

potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1,<br />

lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel<br />

caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di<br />

Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?<br />

L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la<br />

modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26,<br />

comma 2, e, pertanto, non appare pertinente il richiamo all’obbligo di informazione di cui all’articolo 26, comma<br />

1, lettera b). Tanto premesso, con specifi co riferimento all’obbligo di informazione reciproca, va rimarcato come<br />

la norma (articolo 26, comma 2, lettera b) faccia riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo<br />

formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del<br />

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista<br />

la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fi ne di dimostrare di avere ottemperato<br />

all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza<br />

che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia<br />

stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato<br />

all’obbligo di coordinamento in parola.<br />

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o<br />

di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili<br />

o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualifi cato come committente e come tale assoggettato agli<br />

obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. (ndr - quest’ultima frase era già contenuta<br />

nelle FAQ di luglio 2009 ed è stata aggiunta in fase di redazione del nuovo fi le)<br />

°°°<br />

Ancora una volta concordiamo con le interpretazioni ministeriali, che si basano su una rigorosa lettura della legge<br />

e della giurisprudenza; in sostanza l’approccio che cerchiamo di tenere ormai da undici anni. Analizziamo le<br />

risposte una per una.<br />

Nella prima risposta si conferma per l’ennesima volta che, nel caso di presenza di dipendenti condominiali<br />

soggetti al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, le previsioni legislative da applicare sono solo quelle<br />

contenute nell’art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008. Pertanto il DVR nel condominio è obbligatorio se e solo se<br />

nel condominio sono presenti dipendenti a cui si applica un contratto diverso da quello citato.<br />

Il ministero precisa ancora che “ la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa<br />

antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita<br />

dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità<br />

di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro”.<br />

Quindi, in presenza di dipendenti: valutazione del rischio SI, documento di valutazione del rischio NO.<br />

La seconda risposta riguarda la modalità di adempimento dell’obbligo di informazione, che deve rispettare i<br />

requisiti dell’art.36 come richiamati nell’art.3 comma 9.<br />

La terza risposta dovrebbe eliminare i residui dubbi in merito alla qualifi ca dell’amministratore in caso di appalti.<br />

L’amministratore è “datore di lavoro” se ci sono dipendenti del condominio e “datore di lavoro committente”<br />

(come all’art.26) se nel condominio con dipendente ci sono appalti; l’amministratore non è mai “datore di<br />

lavoro” di lavoratori in appalto.<br />

L’ultima risposta ministeriale distingue l’obbligo di fornire dettagliate informazione agli appaltatori (art.26<br />

comma 1 lett. b) dall’obbligo di cooperazione e coordinamento (art.26 comma 2) e dall’eventuale obbligo di<br />

redigere il DUVRI (art.26 comma 3), puntualizzando che il coordinamento tra dipendenti del condominio ed<br />

appaltatori deve comunque essere sostanziale e non meramente formale.<br />

38<br />

l’amministratore


SINTESI DELLA SINTESI DELLE RISPOSTE MINISTERIALI DI APRILE <strong>2010</strong><br />

1. Per la tutela del dipendente del condominio si applica solo l’art.3 comma 9, per rispettare il quale è necessaria<br />

la valutazione dei rischi, ma non è necessario redigere il DVR.<br />

2. Anche per l’informazione al dipendente è necessario seguire rigorosamente quanto riportato nell’art.3 comma<br />

9.<br />

3. Nei confronti dei lavoratori in appalto l’amministratore di condominio non si confi gura mai come “datore di<br />

lavoro”.<br />

4. Se sono previste interferenze in un condominio con dipendente è necessario il DUVRI, ma la sua redazione<br />

non solleva dal concreto obbligo di coordinamento con gli appaltatori.<br />

Per completezza, dal n.52 di www.millescale.it:<br />

SINTESI DELLA SINTESI DELLE RISPOSTE MINISTERIALI DI LUGLIO 2009<br />

1. Se c’è un dipendente nel condominio, per la sua tutela si applica solo l’art.3 comma 9.<br />

2. Se c’è un dipendente nel condominio, il datore di lavoro è l’amministratore.<br />

3. “Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi<br />

di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualifi cabilità o meno del condominio come datore di<br />

lavoro.”<br />

4. Per quanto detto al punto precedente, esistono condomini non qualifi cabili come datori di lavoro.<br />

5. Nei lavori edili il committente è l’amministratore (e per estensione anche nei lavori non edili - ndr)<br />

6. Se c’è un dipendente nel condominio è necessario il DUVRI.<br />

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l’amministratore<br />

39


FACCIAMO CHIAREZZA!<br />

Antonio De Marco<br />

Ho ricevuto (come tanti) la comunicazione<br />

fatta di getto dal collega di<br />

Varese ing. Marco Viel.<br />

Molto brevemente mi permetto di<br />

segnalare che purtroppo, sulla questione,<br />

continua a serpeggiare un<br />

… equivoco! Il problema non è se<br />

installare o meno la contabilizzazione<br />

– laddove tecnicamente possibile<br />

– tramite gli appositi apparecchi<br />

denominati CONTATORI<br />

di CALORE.<br />

Alcuni invece sostengono che,<br />

quando non si possono installare i<br />

contatori (e come ben noto i casi di<br />

difficoltà d’ installazione sono tanti,<br />

quando non si ricorre alla ristrut-<br />

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Problemi della sicurezza<br />

turazione degli impianti) si devono<br />

comunque installare i cosiddetti<br />

assumendo cosi che i<br />

equivalgono ai .<br />

Però non è cosi: i contatori sono<br />

una cosa, i ripartitori un’altra cosa;<br />

i contatori danno la misura della<br />

grandezza fisica misurata (ovvero il<br />

calore), i ripartitori danno solo una<br />

indicazione ponderale – percentuale.<br />

I ripartitori non forniscono il valore<br />

della grandezza fisica ma solo<br />

una indicazione percentuale ponderale<br />

!<br />

I ripartitori dei costi di riscaldamento<br />

consentono solo la determinazio-<br />

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l’amministratore<br />

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ne su base ponderale del consumo di<br />

calore di ciascun radiatore all’interno<br />

di un’unità di consumo, ovvero<br />

come percentuale del consumo di<br />

calore totale della unità di calcolo<br />

o del gruppo di utilizzatori. Risulta<br />

quindi necessario determinare il consumo<br />

di calore totale, misurando la<br />

quantità globale di combustibile utilizzato,<br />

oppure la quantità di calore<br />

totale fornito (per esempio totalizzato<br />

mediante un contatore di calore da<br />

installare presso la centrale termica,<br />

ecc…). In altre parole, i <br />

sono dispositivi atti ad <br />

solo la temperatura del corpo<br />

scaldante, che viene integrata nel<br />

- Bologna<br />

- Milano<br />

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attività produttiva in tutto il nord Italia.<br />

La presenza con successo da oltre 40<br />

anni e la ristrutturazione di oltre 500<br />

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condominiali, testimoniano l’affidabilità<br />

e la costante ricerca qualitativa applicata<br />

al lavoro nei cantieri edili.<br />

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tempo. Il valore del consumo, risulta<br />

cosi un valore approssimato del<br />

calore emesso dalla superficie del<br />

radiatore e consumato dall’utente<br />

nel periodo di conteggio. Il valore<br />

del consumo è di conseguenza un<br />

risultato che viene stabilito mettendo<br />

assieme le caratteristiche dei dispositivi,<br />

la superficie dei radiatori e<br />

di altre condizioni, ivi comprese le<br />

incertezze circa i diversi e tanti fattori<br />

di valutazione (coefficienti Kq<br />

di potenza del radiatore, Kc contatto<br />

termico, Kt di temperatura dei locali,<br />

ecc.) ed il montaggio. Gli scarti di<br />

misura del calore emesso non dipendono<br />

unicamente dal ripartitore. Di<br />

fatto, i ripartitori non possono essere<br />

verificati come si fa per i contatori<br />

di calore. A tutt’oggi, sia la legislazione<br />

nazionale e sia la legislazione<br />

della Regione Lombardia, contem-<br />

Problemi della sicurezza<br />

plano la ma non<br />

la , anche se esistono<br />

alcune norme UNI- EN che trattano<br />

delle varie tipologie dei .<br />

D’altra parte sia nella legge nazionale<br />

e sia nella DGR 8745 è riportata<br />

la dizione> dove tecnicamente possibile><br />

perché è chiaro che si vuole<br />

riferire ai contatori, altrimenti non<br />

avrebbe senso per i ripartitori la cui<br />

installazione è sempre possibile!<br />

Chi sostiene che i ripartitori sono<br />

uguali ai contatori,<br />

provi a chiedere ad un’azienda<br />

erogatrice di servizi (ENEL, A2A,<br />

ACQUEDOTTO, ecc…) di sostituire<br />

l’attuale contatore con un<br />

ripartitore….. e poi, per favore mi<br />

dia la risposta !<br />

Devo infine segnalare che al riguardo<br />

viene citata la DGR 8745 della<br />

Regione Lombardia, ma esiste anche<br />

C.L.D. Sanitaria Service s.r.l.<br />

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la legge<br />

della Regione Lombardia n. 39 del<br />

21 dicembre 2004<br />

Intitolata “Norme per il risparmio<br />

energetico negli edifici e per la riduzione<br />

delle emissioni inquinanti<br />

e climalteranti” che all’art. 9 “Termoregolazione<br />

e contabilizzazione<br />

del calore” riporta:<br />

“l’art. 5 del DPR 551 /1999 si<br />

applica anche agli edifici esistenti<br />

dotati di impianti centralizzati, in<br />

caso di rifacimento dell’impianto<br />

di riscaldamento che comporti un<br />

intervento su tutto il sistema di distribuzione<br />

del calore. Sono esclusi<br />

dall’obbligo gli interventi per l’esclusiva<br />

sostituzione o rifacimento<br />

della caldaia”<br />

L’art. 5 del DPR 551 /1999 SI RIFE-<br />

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l’amministratore<br />

Responsabile Comm Commerciale<br />

Sig.Costantini Luigi 348-60.17.930<br />

41


Il 23 aprile un quotidiano economico<br />

tra i più importanti ha<br />

titolato “Imprese edili, DURC a<br />

domicilio – Tre copie del documento<br />

ogni tre mesi alle aziende<br />

in regola”. Nel testo dell’articolo<br />

si parla del “nuovo servizio messo<br />

a punto dalle casse edili, finalizzato<br />

a semplificare le procedure<br />

alle imprese per i lavori privati”.<br />

La notizia è sembrata degna<br />

della massima attenzione, perché<br />

l’ottenimento del DURC in<br />

fase di affidamento dei lavori<br />

- obbligo sanzionato per tutti i<br />

committenti di cantieri edili - è<br />

un delicato momento di possibile<br />

rallentamento della procedura di<br />

appalto: infatti molte imprese<br />

Problemi della sicurezza<br />

Cantieri edili: DURC inviato<br />

automaticamente alle imprese?<br />

Cristoforo Moretti<br />

42<br />

®<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

edili, tra quelle che lavorano<br />

con i piccoli committenti privati,<br />

dimostrano di non avere ancora<br />

recepito del tutto la necessità di<br />

ottenere ogni tre mesi un documento<br />

unico di regolarità contributiva<br />

aggiornato, per cui càpita<br />

che il committente non riesca<br />

ad ottenere il documento nei<br />

tempi dovuti, con differimento<br />

dell’inizio dei lavori, mugugni,<br />

incomprensioni.<br />

Un DURC “automatico” sembra<br />

quindi un’idea geniale (persino<br />

ovvia: non ci si poteva arrivare<br />

prima?) e andiamo a cercare<br />

conferme sul sito internet della<br />

Commissione Nazionale Paritetica<br />

per le Casse Edili (CNCE)<br />

l’amministratore<br />

e troviamo un documento del 9<br />

aprile che dice:<br />

“In relazione ai quesiti pervenuti<br />

alla scrivente da alcune Casse<br />

Edili, si rileva quanto segue in<br />

merito alla possibilità di realizzare<br />

un servizio di emissione<br />

trimestrale del Durc per lavori<br />

privati su richiesta effettuata<br />

direttamente dalla Cassa Edile<br />

e non da parte dell’impresa. (...)<br />

Condividendo la finalità dell’iniziativa<br />

prospettata, quella cioè<br />

di una semplificazione degli<br />

adempimenti richiesti alle imprese,<br />

si ritiene che ogni Cassa<br />

Edile, nel decidere in merito<br />

all’opportunità di realizzare il<br />

citato servizio, valuti con atten-


zione le seguenti questioni:<br />

1. la verifica del numero medio<br />

delle richieste Durc per lavori<br />

privati, al fine di determinare<br />

se l’innovazione procedurale<br />

possa comportare un aggravio<br />

di lavoro (in tal caso la questione<br />

andrebbe affrontata insieme<br />

alle sedi territoriali di INPS e<br />

INAIL);<br />

2. la necessità di ricevere dalle<br />

imprese interessate una delega<br />

formale che autorizzi la Cassa<br />

Edile ad effettuare la richiesta<br />

trimestrale del Durc in nome e<br />

per conto dell’impresa stessa;<br />

3. l’opportunità di inviare<br />

all’impresa, ogni tre mesi,<br />

almeno tre copie in originale<br />

del Durc, al fine di limitare al<br />

minimo le necessità di ristampa<br />

e soprattutto di contrastare la<br />

tendenza ad una richiesta mensile<br />

del Durc anche in assenza di<br />

Problemi della sicurezza<br />

un suo concreto utilizzo;<br />

4. l’utilità di offrire il citato<br />

servizio, soprattutto nella fase<br />

iniziale della sperimentazione,<br />

alle sole imprese regolari con<br />

gli obblighi contributivi nei confronti<br />

della Cassa Edile.”<br />

Il testo sul sito CNCE è un<br />

po’ diverso nei contenuti da un<br />

servizio “messo a punto” come<br />

scriveva il quotidiano, per cui<br />

chiediamo informazioni alla<br />

Cassa Edile con cui abbiamo più<br />

rapporti. Ma siamo noi cittadini<br />

a dover inviare il ritaglio di<br />

giornale, e dalla Cassa riceviamo<br />

la seguente risposta: per ora<br />

la procedura automatica non<br />

è operativa in nessuna Cassa<br />

Edile d’Italia.<br />

Ottima idea quindi: tifiamo<br />

perché venga realizzata, ma<br />

L’ESPERIENZA AL SERVIZIO<br />

DELL’ECOLOGIA<br />

- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA<br />

- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE<br />

O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR<br />

- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI<br />

- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI<br />

- SPURGHI POZZI NERI<br />

- FOSSE BIOLOGICHE<br />

- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA<br />

- PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI<br />

- APPALTI COMUNALI<br />

- DRENAGGIO POZZI PERDENTI<br />

- DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE<br />

- ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE<br />

- VASCHE DI DECANTAZIONE<br />

- ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI<br />

- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699<br />

l’amministratore<br />

attualmente non esiste alcun<br />

servizio. Dovremo continuare a<br />

combattere con le imprese per<br />

avere ogni tre mesi un DURC<br />

aggiornato, nonostante il d.lgs.<br />

81/08 lo richieda solo in fase di<br />

affidamento dei lavori, altrimenti<br />

saremo esposti alle possibili<br />

interpretazioni restrittive degli<br />

Organi di Vigilanza ed anche<br />

dei Comuni, ai quali una copia<br />

del DURC di ogni impresa va<br />

consegnata in caso di lavori con<br />

pratica edilizia.<br />

A chiudere la sentenza segnalata<br />

dal sito cassazione.net che, forse,<br />

non aiuta ad ottenere questo<br />

documento così importante: “Il<br />

mancato pagamento dei contributi<br />

Inps rilevabili dalle registrazioni<br />

non è evasione contributiva<br />

ma semplice inadempimento”: lo<br />

ha stabilito la Corte di Appello<br />

di Firenze.<br />

di Motta Bruno & C snc<br />

20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8<br />

Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374<br />

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QUALITA’ CERTIFICATO<br />

UNI EN ISO 9001: 2000<br />

43


Problemi della sicurezza<br />

Prevenzione incendi:<br />

l’esperto risponde<br />

TUBI DEL METANO<br />

Avrei bisogno di un vostro parere<br />

relativo all’installazione dei tubi<br />

del metano.<br />

L’assemblea ha deciso di trasformare<br />

la vecchia centrale termica a<br />

gasolio con una di nuova concezione<br />

a gas metano.<br />

L’installazione dovrebbe essere realizzata<br />

in copertura, sul lastrico<br />

solare.<br />

Ho contattato l’idraulico che è<br />

venuto a fare un sopralluogo per<br />

stabilire dove installare i tubi del<br />

metano.<br />

L’idraulico ha proposto di fare uno<br />

scavo in terra in modo da non far<br />

vedere i tubi e poi risalire seguendo<br />

il tubo dell’acqua già esistente, che<br />

però passa vicino ai balconi e sotto<br />

l’androne del palazzo.<br />

Ci sono delle leggi che impongono<br />

determinate regole sull’installazione<br />

dei tubi e a che distanza devono<br />

trovarsi dai balconi?<br />

Risponde<br />

Mario Abate<br />

Il punto 5.4.1 Percorso delle tubazioni<br />

del DM 12.04.1996 prescrive<br />

che il percorso tra punto di consegna<br />

ed apparecchi utilizzatori deve<br />

essere il più breve possibile ed è<br />

ammesso, all’esterno del fabbricato,<br />

sia interrato che in vista.<br />

Per quanto riguarda invece l’attraversamento<br />

dell’androne la tubazione<br />

deve essere installata in<br />

guaina d’acciaio purchè l’androne<br />

sia permanentemente aerato.<br />

Il successivo punto 5.4.2 prescrive<br />

inoltre che le condotte, comunque<br />

installate, devono distare almeno 2<br />

cm dal rivestimento della parete o<br />

dal filo esterno del solaio.<br />

Lo stesso punto dispone che fra le<br />

condotte ed i cavi o tubi di altri<br />

servizi deve essere adottata una distanza<br />

minima di 10 cm; nel caso di<br />

incrocio, quando tale distanza minima<br />

non possa essere rispettata, deve<br />

comunque essere evitato il contatto<br />

diretto interponendo opportuni setti<br />

separatori con adeguate caratteristiche<br />

di rigidità dielettrica e<br />

di resistenza meccanica; qualora,<br />

nell’incrocio, il tubo del gas sia<br />

sottostante a quello dell’acqua, esso<br />

deve essere protetto con opportuna<br />

guaina impermeabile in materiale<br />

incombustibile o non propagante la<br />

fiamma.<br />

Non ci sono all’interno della regola<br />

tecnica riferimenti riguardanti la<br />

distanza dai balconi delle singole<br />

abitazioni.<br />

Ricordiamo infine che le tubazioni<br />

installate in vista devono essere<br />

adeguatamente ancorate per evitare<br />

scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni.<br />

Esse devono essere collocate<br />

in posizione tale da impedire urti e<br />

danneggiamenti e ove necessario,<br />

adeguatamente protette.<br />

44 l’amministratore<br />

Le tubazioni di gas metano devono<br />

essere contraddistinte con il colore<br />

giallo, continuo o in bande da 20<br />

cm, poste ad un distanza massima<br />

di 1 m l’una dall’altra.<br />

PORTE TAGLIAFUOCO<br />

Volevo sapere se esiste una norma/<br />

legge che obbliga il condominio a<br />

tenere la porta tagliafuoco sempre<br />

chiusa o meglio utilizzarla per il<br />

suo scopo.<br />

Ma è vero che le porte tagliafuoco<br />

in gergo tecnico si chiamano porte<br />

REI?? Che cosa significa questa<br />

sigla?<br />

Risponde<br />

Mario Abate<br />

La resistenza al fuoco delle strutture<br />

rappresenta il comportamento al<br />

fuoco degli elementi che hanno<br />

funzioni strutturali nelle costruzioni<br />

degli edifici, siano esse funzioni<br />

portanti o funzioni separanti.<br />

In termini numerici la resistenza<br />

al fuoco rappresenta l’intervallo di<br />

tempo, espresso in minuti primi, di<br />

esposizione dell’elemento strutturale<br />

ad un incendio, durante il quale<br />

l’elemento costruttivo considerato<br />

conserva i requisiti progettuali di<br />

stabilità meccanica, tenuta ai prodotti<br />

della combustione, nel caso<br />

più generale, di coibenza termica.


Più specificatamente la resistenza<br />

al fuoco può definirsi come l’attitudine<br />

di un elemento da costruzione<br />

(componente o struttura) a conservare:<br />

la stabilità R<br />

la tenuta E<br />

l’isolamento termico I<br />

La R – stabilità – è l’attitudine<br />

di un elemento da costruzione a<br />

conservare la resistenza meccanica<br />

sotto l’azione del fuoco;<br />

La E – tenuta – è attitudine di<br />

un elemento da costruzione a non<br />

lasciar passare ne produrre -se sottoposto<br />

all’azione del fuoco su un<br />

lato- fiamme, vapori o gas caldi sul<br />

lato non esposto al fuoco;<br />

La I – isolamento termico – è l’attitudine<br />

di un elemento da costru-<br />

<br />

<br />

Problemi della sicurezza<br />

zione a ridurre, entro un dato limite,<br />

la trasmissione del calore.<br />

Pertanto, ad esempio, con il simbolo<br />

REI 120 si identifica un elemento<br />

costruttivo che deve conservare,<br />

per 120 minuti, la stabilità, la tenuta<br />

e l’isolamento termico;<br />

Le misure di sicurezza nei confronti<br />

degli incendi prescrivono in certi<br />

casi l’uso di PORTE e PORTONI<br />

“tagliafuoco”aventi caratteristiche<br />

REI con funzione di:<br />

1 - dividere ambienti contigui ed<br />

impedire il passaggio del fuoco e<br />

di gas surriscaldati dall’ambiente a<br />

rischio all’ambiente attiguo<br />

2 - impedire il propagarsi dell’incendio<br />

anche per irraggiamento del<br />

calore, ossia possedere sufficienti<br />

capacità di isolamento termico<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

- <br />

- <br />

COSMA srl - via Tagiura 25/27 - 20146 Milano - tel. 02-48950979<br />

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l’amministratore<br />

3 - consentire, anche durante l’incendio,<br />

la fuga delle persone rimaste<br />

nell’ambiente nel quale si è sviluppato<br />

l’incendio; devono aprirsi<br />

sempre facilmente nel senso voluto,<br />

che di solito coincide con il senso<br />

dell’esodo verso un luogo sicuro.<br />

Dopo l’apertura le porte tagliafuoco<br />

si devono richiudere automaticamente<br />

da qualsiasi posizione quindi<br />

anche dalla posizione di apertura<br />

totale a 180°, per impedire la propagazione<br />

del fuoco.<br />

Le porte REI quindi per assolvere<br />

alla loro funzione devono essere<br />

sempre chiuse oppure, in alternativa<br />

cioè se sono normalmente in<br />

posizione fissa di apertura, devono<br />

potersi chiudere automaticamente<br />

in caso di emergenza.<br />

45


QUESTURA DI MILANO<br />

Uffi cio Prevenzione Generale<br />

ATTENZIONE!<br />

DA TEMPO MOLTI ANZIANI VENGONO DERUBATI O TRUFFATI DA:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

FINTI DIPENDENTI STATALI<br />

FINTI DIPENDENTI INPS<br />

FINTI DIPENDENTI COMUNALI<br />

FINTI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA DI STATO,<br />

CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA MUNICIPALE)<br />

FINTI DIPENDENTI DELL'A.E.M., DELL'ENEL, DELLA TELECOM O<br />

SIMILARI.<br />

DIFFIDI SEMPRE DI CHI SI PRESENTA AL SUO DOMICILIO, O LA FERMA<br />

PER LA STRADA E LE CHIEDE DI ESIBIRE IL LIBRETTO DELLA PENSIONE,<br />

IL DENARO O ALTRI OGGETTI PREZIOSI, DIFFIDI SEMPRE, ANCHE SE<br />

QUESTA PERSONA APPARE MOLTO GENTILE E CONVINCENTE.<br />

IN QUESTI CASI, CHIAMI O FACCIA CHIAMARE CON FIDUCIA IL<br />

“113” UN OPERATORE SARÀ PRONTO A CONSIGLIARLE IL MIGLIOR<br />

COMPORTAMENTO DA TENERE PER LA SUA SICUREZZA ED<br />

INCOLUMITÀ.


Problemi del lavoro<br />

Le circolari dell’Inps<br />

a cura di Vincenzo Di Domenico<br />

BENEFICI PER L’ASSISTENZA AI DISABILI A CONDIZIONE CHE CI SIA LA CONVIVENZA<br />

Con circolare del Ministero del lavoro n° 3884 del 18 febbraio <strong>2010</strong> si è intervenuto in merito alla questione<br />

dell’inamovibilità di chi assiste un disabile in via esclusiva, prevista dalla legge n. 104/92, nella circolare si<br />

legge che i benefi ci per chi assiste i disabili sono concessi se la residenza è la stessa. Non importa che gli<br />

appartamenti in cui vivono assistente e assistito siano diversi, basta che abbiano lo stesso numero civico.<br />

LA COM UNICA D’INIZIO ATTIVITÀ D’IMPRESA E LE COMUNICAZIONI “ON LINE” DELLE ASSUNZIONI<br />

Con nota protocollo n° 7155 del 20 aprile <strong>2010</strong> il Ministero del lavoro in risposta ad un quesito della D.P.L. di<br />

Modena, ha fornito indicazioni operative relativamente alla problematica inerente la comunicazione on-line<br />

delle assunzioni in caso di “Com.Unica” - comunicazione unica inizio attività d’impresa, chiarendo che per le<br />

aziende di nuova costituzione, tale procedura, vigente dal 1° aprile <strong>2010</strong>, prevede l’obbligo per le neo aziende<br />

di assolvere a tutte le denunce connesse all’avvio dell’attività tramite un’unica comunicazione (ComUnica)<br />

da presentarsi lo stesso giorno in cui ha inizio l’attività. Nel caso si vogliono assumere contemporaneamente<br />

anche dei dipendenti non è possibile adempiere all’obbligo della comunicazione preventiva di assunzione da<br />

parte di quelle imprese che, contestualmente all’avvio dell’attività attraverso la c.d. “comunicazione unica”,<br />

hanno necessità di impiegare personale fi n dal primo giorno. In tale ipotesi, il Ministero ha precisato che,<br />

tale ipotesi, rientra nelle “cause di forza maggiore” previste dalla nota protocollo del Ministero n. 4746/200,<br />

ovvero è consentito l’invio della comunicazione telematica di assunzione del personale dipendente nei<br />

cinque giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa senza dover preventivamente inviare alcun<br />

dato al Centro per l’Impiego.<br />

PRECISAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE<br />

LAVORISTICA<br />

Con nota protocollo n° 25/Segr/0007857 del 29 aprile <strong>2010</strong>, il Ministero del lavoro ha precisato che la<br />

trasmissione telematica della documentazione previdenziale deve essere effettuata esclusivamente da<br />

coloro i quali hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge, ovvero dai<br />

soggetti previsti dalla L.12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ecc…).<br />

LA DENUNCIA “ON-LINE” DELL’INFORTUNIO ALL’INAIL SENZA INVIO DEL CERTIFICATO<br />

Con delibera n° 42 del <strong>2010</strong> del Commissario straordinario dell’INAIL (in attesa del consenso da parte del<br />

Ministero del lavoro), l’Istituto ha semplifi cato l’iter di denuncia di malattia professionale all’Inail, infatti se<br />

tale denuncia sarà effettuata tramite l’invio on line non sarà più obbligatorio il contestuale invio del certifi cato<br />

medico che attesta la sussistenza della malattia. Il relativo certifi cato d’infortunio o malattia professionale<br />

potrà essere richiesto direttamente dall’Inail in un secondo momento in caso di necessità.<br />

CON LA P.E.C. SI POTRANNO EFETTUARE I RICORSI DI LAVORO GLI ENTI POTRANNO INVIARE I DOSSIER<br />

Con la circolare n° 16 del 28 aprile <strong>2010</strong> il Ministero del lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in<br />

materia di controversia e ricorsi di lavoro per poter effettuare la trasmissione della relativa documentazione<br />

lavoristica, integrando e modifi cando alcuni orientamenti già espressi con la circolare n. 10/2006, tra questi<br />

si evidenzia, riportando quanto già asserito nella circolare precedente citata:<br />

• con riferimento alla presentazione dei ricorsi, in un’ottica di semplifi cazione, occorre rilevare che i<br />

ricorsi amministrativi potranno essere presentati attraverso la P.e.C.; anche la trasmissione degli atti<br />

del ricorso dovrà avvenire tra gli uffi ci pubblici competenti tramite Pec;<br />

l’amministratore<br />

47


48<br />

Problemi del lavoro<br />

• le aziende potranno presentare il ricorso - nel termine di 30 giorni dalla data della notifi cazione o<br />

della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato - anche nell’ipotesi in cui abbiano già<br />

provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate dalla Dpl;<br />

• nel caso che il pagamento riguarda le sanzioni ridotte a seguito di verbale conclusivo degli<br />

accertamenti il versamento di tali somme implica l’estinzione dell’illecito precludendo ogni forma di<br />

contenzioso successivo;<br />

• non è consentita l’impugnazione presso il Tar o al giudice del lavoro delle decisioni sui ricorsi<br />

amministrativi emessi:<br />

o dal direttore regionale;<br />

o dal comitato per la qualifi cazione dei rapporti di lavoro;<br />

• non è consentita l’impugnazione ricorso straordinario al Capo dello Stato per le decisioni disposte<br />

dal comitato regionale;<br />

∗ è possibile impugnare l’atto originario esclusivamente presso il giudice ordinario;<br />

• Se il ricorso viene accolto parzialmente (da parte del direttore della Dpl o del comitato) la Dpl dovrà<br />

procedere alla riconsiderazione del provvedimento originario adeguando i termini e l’obbligazione<br />

dovuta dal ricorrente.<br />

SGRAVIO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO<br />

Con il messaggio n° 11052 del 22 aprile <strong>2010</strong> l’INPS ha comunicato che sono ancora disponibili (periodo<br />

triennio 2008/<strong>2010</strong>) delle risorse residue (per poter godere degli sgravi contributivi non assegnati per l’anno<br />

2008). Nel sito INPS - sezione “Informazioni per le Aziende e Consulenti e Professionisti” sono consultabili<br />

gli elenchi delle aziende ammesse allo sgravio, più precisamente.<br />

CIRCOLARE DELL’INPS CONTENENTE DEI CHIARIMENTI IN MATERIA DI MATERNITA’<br />

Con la circolare del 29/04/<strong>2010</strong> n. 62 l’INPS ha comunicato degli importanti chiarimenti e precisazioni sulle<br />

prestazioni economiche durante la maternità;<br />

• Assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata –<br />

chiarimenti:<br />

o ha diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, in quanto risultano<br />

accreditate a favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti<br />

l’inizio del congedo obbligatorio;<br />

o ha diritto a 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestione diverse, nel<br />

periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi antecedenti la data dell’evento;<br />

• Svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del congedo parentale –<br />

precisazioni:<br />

o Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale,<br />

intraprenda un’altra attività lavorativa non ha diritto all’indennità a titolo di congedo<br />

parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’INPS l’indennità indebitamente<br />

percepita.<br />

o Nel caso che il dipendente intraprenda una nuova attività durante i periodi di congedo<br />

parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla<br />

legge lo stesso non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentali;<br />

o In caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto<br />

vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un<br />

periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore.<br />

• Documentazione amministrativa: certifi cati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN<br />

o Non è necessaria la certifi cazione rilasciata da un medico specialista del SSN, ai fi ni<br />

dell’esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal computo del limite massimo<br />

indennizzabile (180 giorni) per malattia nell’arco dell’anno solare, basta la certifi cazione<br />

redatta anche dal proprio medico curante di medicina generale convenzionato.<br />

l’amministratore


Problemi del lavoro<br />

IL SOFTWARE DI CONTROLLO DEL MODELLO 770/10 (ORDINARIO E SEMPLIFICATO)<br />

E’ ONLINE<br />

Nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate dal 27 aprile <strong>2010</strong> è disponibile la prima versione di controllo<br />

(1.0.0) per la compilazione rispettivamente del mod. 770 semplifi cato e mod. 770 ordinario<br />

LA P.E.C. PER L’ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE<br />

Nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate, dal 27 aprile <strong>2010</strong> è stato attivato un nuovo servizio di<br />

assistenza sulle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata<br />

dei tributi dedicato a contribuenti e intermediari abilitati dotati di PEC (Posta Elettronica Certifi cata).<br />

La richiesta di assistenza deve avvenire tramite invio di un messaggio di posta elettronica certifi cata<br />

all’indirizzo “dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it.”<br />

Per ogni comunicazione o avviso deve essere inviato un solo messaggio, al fi ne di consentire la più effi ciente<br />

gestione delle risposte da fornire, a cui deve essere allegato il modulo standard in formato pdf con profondità<br />

di colore di 8 bit a livelli di grigio e con risoluzione massima di 150/200 DPI.<br />

GLI Sentenze INTERPELLATI in pillole AL MINISTERO<br />

IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO ENTRO 60 GIORNI<br />

La Corte di Cassazione – sezioni unite – con sentenza del 14/04/<strong>2010</strong> n. 8830 ha stabilito che, affi nché si<br />

produca l’effetto sospensivo della decadenza, è necessario che il lavoratore spedisca a mezzo raccomandata<br />

postale l’atto di impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni. La Corte ha affermato il principio di<br />

diritto secondo cui l’impugnazione del licenziamento si intende effettuata tempestivamente se l’inoltro della<br />

comunicazione interviene entro 60 giorni, anche se la stessa perviene al datore di lavoro successivamente,<br />

oltre questo termine.<br />

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE<br />

Con sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n° 8745 del 13 aprile <strong>2010</strong> ha stabilito che in materia<br />

di prescrizione, la consegna all’uffi ciale giudiziario dell’atto da notifi care non è idonea ad interrompere il<br />

decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale – già<br />

affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione,<br />

la notifi ca di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affi damento<br />

dell’atto all’uffi ciale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto,<br />

perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso<br />

sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.<br />

ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI VENUTI ALLE MANI<br />

Con sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n° 8737 del 13 aprile <strong>2010</strong> è stato affermato che<br />

il licenziamento irrogato ai dipendenti in seguito ad una violenta lite avvenuta in uffi cio durante l’orario di<br />

lavoro, è illegittimo qualora si sia trattato di un episodio sporadico, attesa anche la circostanza che dopo la<br />

baruffa i lavoratori si erano riconciliati. La Corte, inoltre, ha chiarito che, in merito al licenziamento per giusta<br />

causa, il giudice di merito è l’unico competente ad accertare la gravità dell’avvenimento al fi ne di integrare<br />

la fattispecie di cui all’art. 2119 del codice civile.<br />

Risposte in pillole<br />

Domanda<br />

Un’addetta alle pulizie di un condominio, da me gestito, mi ha consegnato un certifi cato di gravidanza,<br />

svolgendo attività a rischio e trovandomi nell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni,<br />

l’amministratore<br />

49


suggerisco lo stesso giorno – di richiedere l’emissione del provvedimento autorizzativo alla astensione<br />

anticipata per maternità alla Direzione Lavoro. Chiaramente la lavoratrice viene immediatamente sospesa<br />

dal servizio. La Direzione Lavoro autorizza l’astensione anticipata per maternità, però tra la data in cui è<br />

stata sospesa la lavoratrice e la data di inizio della astensione anticipata per maternità ci sono 11 giorni di<br />

differenza. Chiedo di chi sono a carico questi 11 giorni, se vanno pagati come ferie, oppure sono 11 giorni<br />

che devono essere pagati a carico dell’azienda. Peraltro la Direzione Lavoro da me interpellata ha asserito<br />

che ha 7 giorni di tempo per emettere il provvedimento.<br />

Risposta<br />

Nei casi in cui il periodo interessato non può essere coperto da certifi cato di malattia, si ritiene che lo stesso<br />

debba essere retribuito interamente a carico dello Studio.<br />

Domanda<br />

Il mio studio è rimasto chiuso per Ferie “collettive” nei giorni di giovedì e Venerdì, un dipendente ha donato il<br />

sangue nella mattinata di giovedì. Chiaramente non dovendo il lavoratore svolgere una effettiva prestazione<br />

lavorativa nelle 24 ore successive la donazione si chiede se è corretta l’interpretazione di retribuirlo con 8<br />

ore di ferie godute oppure esistono spazi per poter porre la relativa retribuzione a carico INPS?<br />

Risposta<br />

La giornata di Giovedì (nella quale è stato donato il sangue) si converte da ferie “collettive” a giorno di riposo<br />

con diritto alla retribuzione (quest’ultima a carico dell’INPS), da recuperare con il mod. DM 10/2 come è in<br />

uso.<br />

Una nota<br />

A proposito di infortunio “in Itinere”<br />

CHE COSA È L’INFORTUNIO IN ITINERE<br />

Problemi del lavoro<br />

L’infortunio in itinere, è l’infortunio nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che conduce:<br />

• dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa, sia prima sia dopo l’orario lavorativo, sia durante la<br />

50<br />

l’amministratore


pausa per il consumo del pasto di metà giornata;<br />

• dal luogo abituale di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo e di pernottamento, diversi dalla dimora abituale<br />

e viceversa;<br />

• da un luogo di lavoro ad un altro di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più<br />

datori di lavoro.<br />

SOGGETTI TUTELATI<br />

La copertura assicurativa dell’infortunio in itinere è possibile solo come prolungamento dell’assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni professionali.<br />

Da questa premessa si deduce che:<br />

• sono tutelati per l’infortunio in itinere solo i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (se il lavoratore non è assicurato in tal senso, viene a mancare il<br />

presupposto-base per collegare causalmente l’infortunio in itinere al lavoro prestato);<br />

• il rischio della strada non è protetto in quanto tale, essendo di norma estraneo alle vere e proprie prestazioni<br />

lavorative (e quindi generico), ma in quanto diverso e più grave di quello che incombe sui normali utenti della<br />

strada (rischio generico aggravato) perché fi nalizzato al raggiungimento del luogo di lavoro.<br />

Elementi per l’individuazione dell’infortunio in itinere sono:<br />

• fi nalità lavorative<br />

• normalità del tragitto<br />

• percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.<br />

Sulla base degli elementi di cui sopra di seguito sono elencati alcune ipotesi, di certo non esaurienti, ma solo<br />

indicative, di indennizzabilità e di non indennizzabilità degli infortuni in esame.<br />

CASI INDENNIZZABILI<br />

Problemi del lavoro<br />

• Infortunio accaduto sul tragitto che costituisce il percorso normale per recarsi dal luogo di dimora abituale<br />

(luogo ove il lavoratore ha fi ssato la sua residenza) al luogo di lavoro e viceversa. Può trattarsi anche<br />

di residenza secondaria o di dimora occasionale per ragioni di lavoro. Le deviazioni effettuate per motivi<br />

personali sono irrilevanti.<br />

• Infortunio accaduto in orario ricollegabile con quello lavorativo.<br />

• Necessità di percorrere una strada determinata che conduce esclusivamente al luogo di lavoro o, comunque,<br />

presenti pericoli particolari per il lavoratore rispetto alle ordinarie vie di comunicazione.<br />

• Necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti e prescritti dal datore di lavoro in relazione<br />

con le esigenze dell’attività lavorativa. In questa ipotesi rientra anche il caso in cui il datore di lavoro metta<br />

a disposizione dei propri dipendenti, pur senza obbligo di utilizzarli, appositi “bus-navetta”, trattandosi<br />

normalmente di un servizio - integrativo e/o migliorativo di quello pubblico - fornito per soddisfare esigenze<br />

comunque funzionali alla organizzazione del lavoro.<br />

• Necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile<br />

con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro.<br />

• Necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di locomozione personale, strumenti di lavoro che intralciano<br />

i normali movimenti.<br />

• Necessità di usare mezzi di trasporto privati, nonostante i mezzi pubblici o di percorrere tragitti più lunghi<br />

rispetto a quello ordinario, per impegni familiari, per esigenze di salute, per esigenze economiche.<br />

La corte di cassazione si è espressa con sentenze che sottolineano i casi d’indennizzabilità, quali:<br />

• Con sentenza n. 6211 del 7 marzo 2008 ha affermato che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere<br />

occorso con l’utilizzo del mezzo privato, rimane condizionata alla necessità di tale uso; necessità<br />

che può essere riferita sia alla maggiore diffi coltà di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi<br />

pubblici, sia a esigenze di tutela della vita familiare del soggetto;<br />

• Con sentenza n. 16950 del 31 luglio 2007 ha sancito che se l’incidente è avvenuto con<br />

l’utilizzazione del proprio mezzo di trasporto e se questo risultava tra i requisiti per l’assunzione,<br />

l’amministratore<br />

51


l’INAIL è tenuta alla copertura assicurativa.<br />

• Con sentenza n. 995 del 17 gennaio 2007 ha affermato che “in materia di assicurazione contro<br />

gli infortuni sul lavoro ai fi ni dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo<br />

del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno<br />

dell’uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società<br />

civile e rispondente a esigenze tutelate dall’ordinamento quali un più intenso legame con la<br />

comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore effi cienza delle<br />

prestazioni non in contrasto con una riduzione del confl itto fra lavoro e tempo libero, tenuto conto<br />

che il mezzo pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta<br />

il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.<br />

• Con sentenza n. 15617 dell’11 dicembre 2001ha ribadito che la indennizzabilità dell’infortunio “in<br />

itinere” anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato per il percorso di<br />

andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro, ha escluso che ciò possa avvenire quando la<br />

distanza tra i due luoghi possa essere percorsa a piedi.<br />

CASI NON INDENNIZZABILI<br />

Problemi del lavoro<br />

• Il tragitto è percorso a piedi lungo una via ordinaria di comunicazione, aperta al pubblico transito e senza<br />

trasportare strumenti di lavoro che potrebbero apportare rischi di equilibrio.<br />

• Il tragitto è effettuato con servizi pubblici (si confi gura di un rischio gravante su tutti i cittadini).<br />

• Il tragitto è effettuato con mezzo proprio, nonostante sia coperto anche da mezzi pubblici con gli orari<br />

dei quali sono compatibili sia quelli lavorativi sia quelli connessi ad impegni familiari (in tal caso il rischio è<br />

52<br />

CO.E.M.I. s.r.l. EDILIZIA<br />

Via G.Ripamonti, 540 - 20141 - Milano<br />

Tel. 0257419022 - Fax 0257419032<br />

E-Mail coemi.edilizia@libero.it<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

coibentazioni<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DEPOSITO PONTEGGI LA SEDE DI MILANO<br />

l’amministratore


Problemi del lavoro<br />

stato liberamente scelto dal lavoratore).<br />

• Il tragitto è effettuato a piedi (in tal caso il rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore).<br />

• L’infortunio provocato da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore è rilevante: la condotta<br />

dell’infortunato non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro. Solo il dolo fa venir meno<br />

l’indennizzabilità.<br />

La corte di cassazione si è espressa con sentenze che sottolineano i casi di non indennizzabilità, quali:<br />

• con sentenza del 27 aprile <strong>2010</strong> n°10028 ha stabilito che non rientra nella fattispecie di infortunio<br />

in itinere il caso in cui un dipendente si faccia male sotto casa rientrando dal luogo di lavoro.la<br />

S.C. ha chiarito che un infortunio in itinere si deve verifi care nelle pubbliche strade e nei luoghi che<br />

non siano di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato. La Corte ha respinto il ricorso di una<br />

dipendente che si era fratturata il femore scendendo dalla propria autovettura ed in prossimità della<br />

propria abitazione e che, in seguito, si era vista negare dall’Inail la relativa indennità. infatti, per<br />

poter richiedere il riconoscimento dell’infortunio e il successivo risarcimento del danno, il luogo in<br />

cui occorre l’evento deve escludere la possibilità che il lavoratore possa attivarsi direttamente per<br />

ridurre i rischi di incidenti, cosa che ovviamente non può avvenire nelle zone di proprietà pubblica<br />

• con sentenza del 26 marzo <strong>2010</strong> n° 7373 ha stabilito che non è infortunio in itinere quello occorso<br />

al lavoratore che durante l’uscita dal posto di lavoro, ha scelto di percorrere non la normale strada<br />

per raggiungere l’automobile, ma un’alternativa anomala più comoda. Secondo i giudici di legittimità<br />

infatti il datore di lavoro non può ritenersi responsabile dell’infortunio subito dal dipendente che di<br />

sua iniziativa ha voluto tenere un comportamento difforme da quello ordinario. In questo caso per<br />

ottenere il risarcimento del danno il lavoratore deve provare che la via usuale era inagibile.<br />

• con sentenza n. 15973 del 18 luglio 2007 ha affermato che la pausa eccessiva durante il percorso<br />

posto di lavoro abitazione esclude la risarcibilità dell’infortunio “in itinere”. Con la decisione, la<br />

Suprema Corte ha defi nito quali sono le brevi pause consentite (breve riposo durante il percorso,<br />

necessità fi siologiche e soste voluttuarie di pochi minuti insuscettibili di modifi care le condizioni di<br />

rischio.<br />

• con sentenza n. 9211 del 9 giugno 2003, ha affermato che l’infortunio “in itinere” non è confi gurabile<br />

in tutte quelle situazioni (es. domicilio, scale condominiali) identifi cabili nella esclusiva (o comune)<br />

proprietà del lavoratore assicurato.<br />

l’amministratore<br />

53


Morosità e privacy<br />

Il singolo condomino può chiedere<br />

le situazioni di morosità di altri<br />

condomini nel corso dell’anno?<br />

il singolo condomino può, in pratica,<br />

sapere se un altro condomino<br />

paga regolarmente le rate preventive<br />

emesse?<br />

Posso comunicare anticipatamente<br />

i dati dei pagamenti senza violare<br />

la privacy del condominio moroso<br />

o devo, come sempre fatto, comunicarlo<br />

all’assemblea solamente<br />

durante l’approvazione del consuntivo?<br />

In quella occasione, allegata alla<br />

convocazione, il riparto mostra l’elenco<br />

completo di tutti i condomini<br />

(anche quelli morosi) con le quote<br />

versate e eventualmente ancora da<br />

pagare a conguaglio.<br />

Quella è l’unica occasione, secondo<br />

me, in cui posso comunicare<br />

chiaramente indicare a chiunque<br />

del condominio le situazioni di<br />

eventuale morosità, in quanto tutti<br />

i condomini sono contitolari senza<br />

incorrere nel rischio di violazione<br />

della privacy. È corretto?<br />

.<br />

Risponde<br />

l’avv. Marina Figini<br />

Rientra tra i doveri dell’Amministratore<br />

quello di “riscuotere i contributi”<br />

(art. 1130, n.3 cod.civ.).<br />

Per la riscossione dei contributi<br />

medesimi l’Amministratore “può<br />

ottenere decreto di ingiunzione immediatamente<br />

esecutivo nonostante<br />

opposizione” (art. 63, 1° comma<br />

Filo diretto<br />

Il Centro Studi risponde<br />

disp. att. cod.civ.).<br />

La richiesta di ingiunzione non ha<br />

necessità di autorizzazione assembleare<br />

rientrando, appunto, il relativo<br />

potere/dovere tra le competenze<br />

espressamente attribuite dal codice<br />

all’Amministratore.<br />

Le informazioni chieste dal singolo<br />

condomino in ordine alle situazioni<br />

di morosità di altri condomini sono<br />

da considerarsi legittime sotto diversi<br />

aspetti.<br />

In primo luogo ogni condomino ha<br />

sempre diritto, non solo in sede assembleare,<br />

di verifi care la corretta<br />

esecuzione del mandato da parte<br />

dell’Amministratore, compresa<br />

l’attuazione da parte del medesimo<br />

del potere/dovere di riscossione dei<br />

contributi.<br />

In secondo luogo, la puntuale riscossione<br />

dei contributi medesimi<br />

e l’adozione dei citati connessi<br />

strumenti, anche giudiziari, può<br />

validamente prevenire situazioni di<br />

eventuale morosità del Condominio<br />

(conseguente al mancato affl usso di<br />

liquidità derivante dalla morosità di<br />

qualche condomino) nei confronti<br />

di terzi creditori: situazioni pregiudizievoli<br />

che il singolo condomino<br />

può legittimamente voler evitare,<br />

nonostante il recente orientamento<br />

della Cassazione che ha sostituito<br />

con il principio della “parziarietà”<br />

quello della “solidarietà” delle obbligazioni<br />

condominiali nei confronti<br />

di terzi.<br />

Dunque, alla luce di quanto sopra<br />

esposto, le richieste di informazioni<br />

del singolo condomino circa<br />

eventuali morosità di altri condomini<br />

sono legittime e possono essere<br />

fornite dall’Amministratore al<br />

condomino richiedente.<br />

Avrà peraltro cura l’Amministrato-<br />

54 l’amministratore<br />

re di non riferire eventuali motivazioni<br />

di carattere strettamente personale<br />

che il condomino gli abbia<br />

riferito in via riservata e personale,<br />

a giustifi cazione della propria morosità<br />

e/o a sostegno di eventuale<br />

richiesta di dilazione di pagamento.<br />

Di eventuali usi illeciti che delle<br />

suddette informazioni il condomino<br />

richiedente potrebbe fare, lo<br />

stesso condomino si assumerà le<br />

relative responsabilità.<br />

Le richieste stesse diventerebbero<br />

invece illegittime qualora fossero,<br />

con tutta evidenza, formulate con<br />

intento “emulativo” oppure con<br />

modalità che rechino disturbo ed<br />

intralcio alla attività dell’Amministratore.<br />

Terrazzo con calpestio<br />

La mia domanda riguarda un terrazzo<br />

con calpestio in guaina di catrame<br />

penso con quarzo.<br />

Questo terrazzino si pensa sia condominiale.<br />

Dico si pensa perché un<br />

amministratore che mi ha preceduto<br />

l’ha trattato come tale, ma potrebbe<br />

appartenere alla persona sottostante<br />

che ha anche un sottotetto che confi<br />

na con questo terrazzo e ha una<br />

porta che ne permette l’accesso.<br />

Sul terrazzino si “affacciano” le fi -<br />

nestre di due condomini e la porta<br />

che “esce” dal sottotetto precedentemente<br />

descritto.<br />

Nove anni e mezzo fa, uno dei due<br />

condomini chiede di poter utilizzare<br />

tale terrazzino per stendere i<br />

panni e l’assemblea glielo concede<br />

all’unanimità.<br />

Il condomino trasforma la fi nestra<br />

in portafi nestra, crea una scala di


tre o quattro gradini che parte dal<br />

proprio appartamento e consente<br />

l’accesso al terrazzino ed infi ne, su<br />

indicazione dell’assemblea a proprie<br />

spese e a spese del vicino che<br />

si affaccia sul terrazzino, per la sicurezza<br />

posa in opera una ringhiera<br />

per far sì che non si possa cadere<br />

dal terrazzino. La modifi ca della<br />

portafi nestra viene anche registrata<br />

in comune.<br />

Adesso il proprietario che aveva<br />

fatto le modifi che alla portafi nestra<br />

ha venduto l’appartamento e il vicino<br />

vorrebbe non trovarsi fuori dalla<br />

fi nestra i nuovi condomini per cui<br />

chiede che sia tolto il permesso di<br />

accedere al terrazzino ai nuovi proprietari.<br />

Dall’altra parte mi ritrovo i nuovi<br />

condomini che dicono di non avere<br />

intenzione di rimuovere la scala e<br />

ridurre la porta fi nestra in fi nestra.<br />

Le mie domande sono:<br />

come posso fare per evitare l’usucapione<br />

della parte comune?<br />

È possibile far ritornare la situazione<br />

come prima della concessione?<br />

Con quali maggioranze?<br />

Oppure i condomini hanno il diritto<br />

di poter accedere alla parte comune<br />

e di utilizzarla per stendere? Ad un<br />

certo punto la vecchia proprietaria<br />

ci faceva giardinaggio in vaso e festini.<br />

È possibile costringere i nuovi<br />

proprietari a togliere la scala? E a<br />

ridurre la dimensione della porta<br />

fi nestra?<br />

Un compromesso potrebbe essere<br />

rimuovere la scala e mettere una<br />

ringhiera alla porta fi nestra alla<br />

quale ancorare uno stendi panni<br />

esterno, soluzione per il momento<br />

non accettata dai nuovi proprietari.<br />

Può il condomino che ha messo<br />

ringhiera e scala pretendere che la<br />

ringhiera messa per sicurezza venga<br />

rimossa come ripicca per il cam-<br />

Filo diretto<br />

biamento di condizioni?<br />

Vi prego oltre a rispondermi alle<br />

domande di darmi la Vostra opinione<br />

su come cerchereste di risolvere<br />

il caso che secondo me potrebbe fi -<br />

nire dal giudice di pace.<br />

Preciso che il proprietario dell’appartamento<br />

sotto al terrazzo è irreperibile<br />

per sapere se è di sua proprietà<br />

e difendere i suoi diritti.<br />

Risponde<br />

l’avv. Luca Saccomani<br />

Il quesito verte intorno all’estensione<br />

delle facoltà d’uso di una<br />

porzione dell’immobile (il “terrazzino<br />

della discordia” di cui all’oggetto)<br />

la cui natura – di bene comune<br />

ovvero appartenente in proprietà<br />

esclusiva ad un condomino – è tuttora<br />

incerta.<br />

La circostanza da ultimo segnalata<br />

preclude il corretto inquadramento<br />

della fattispecie, e con esso l’espressione<br />

di un parere esaustivo<br />

rispetto alle questioni poste, atteso<br />

che, intuibilmente, al diverso regime<br />

giuridico del bene corrisponde<br />

l’attribuzione in capo a diversi soggetti<br />

della legittimazione ad intraprendere<br />

eventuali iniziative a tutela<br />

della proprietà.<br />

Va peraltro rammentato che nel nostro<br />

ordinamento vige un regime di<br />

pubblicità delle vicende giuridiche<br />

concernenti i beni immobili, agevolmente<br />

accertabili.<br />

Ipotizzando che il terrazzino costituisca<br />

una parte comune, può<br />

osservarsi che la modifi ca di una fi -<br />

nestra in una porta-fi nestra, per accedere<br />

dalla proprietà esclusiva ad<br />

un’area comune, non confi gura necessariamente<br />

una illegittima costituzione<br />

di servitù, potendo essere<br />

inquadrata anche nell’ambito della<br />

migliore utilizzazione della parte<br />

l’amministratore<br />

comune consentita a ciascun condomino,<br />

ai sensi dell’art. 1102 c.c.,<br />

nel qual caso, secondo l’insegnamento<br />

giurisprudenziale, occorre<br />

valutare se con tale intervento il<br />

condominio abbia realizzato una<br />

migliore utilizzazione dell’area,<br />

ovvero ne abbia alterato la destinazione,<br />

e comunque se vi sia compatibilità<br />

con il pari diritto degli altri<br />

partecipanti (arg. ex Cass., Sez. II,<br />

1.12.2000, n. 15390).<br />

Nel caso in esame, e sulla scorta<br />

dei dati fattuali forniti, pare si possa<br />

ritenere che il terrazzino non sia<br />

mai stato adibito ad uso comune,<br />

essendo originariamente accessibile<br />

solo da un’unità immobiliare<br />

di proprietà esclusiva, e che esso<br />

avesse funzione prevalente di mera<br />

copertura delle unità sottostanti, risultando<br />

la permanenza di persone<br />

impedita dall’originaria assenza di<br />

ringhiera.<br />

L’intervento di apertura della portafi<br />

nestra successivamente realizzato<br />

dal condomino parrebbe quindi<br />

aver concretizzato un asservimento<br />

della porzione comune all’uso<br />

esclusivo, di dubbia legittimità,<br />

pure se considerato alla luce delle<br />

limitazioni alle facoltà di maggior<br />

godimento del bene comune disposte<br />

dal già citato art. 1102 c.c.<br />

Sul presupposto indicato, esso risulterebbe<br />

quindi contestabile,<br />

spiegando il relativo accertamento<br />

giudiziale effetti anche sul piano<br />

dell’impedimento all’acquisto di<br />

diritti per intervenuta usucapione,<br />

come su quello dei ripristini dello<br />

stato antecedente.<br />

Certamente (ossia, a prescindere da<br />

ogni valutazione attinente il regime<br />

del bene, l’estensione ed i limiti<br />

al suo uso), la tutela dell’interesse<br />

prioritario alla sicurezza delle persone<br />

impone che la ringhiera venga<br />

conservata.<br />

55


56<br />

Anno Gen. Feb. Marzo Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

4,757<br />

3,225<br />

3,150<br />

2,850<br />

4,125<br />

1,950<br />

1,200<br />

0,975<br />

1,575<br />

2,325<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,500<br />

1,200<br />

1,650<br />

1,125<br />

2,180<br />

1,125<br />

0,975<br />

4,050<br />

3,375<br />

3,150<br />

3,225<br />

3,750<br />

1,800<br />

1,350<br />

0,900<br />

1,800<br />

2,250<br />

1,725<br />

1,875<br />

1,650<br />

1,200<br />

1,575<br />

1,125<br />

2,180<br />

1,125<br />

0,975<br />

Giugno 1980 . . .+28,8<br />

Giugno 1981 . . .+50,175%<br />

Giugno 1982 . . .+69,225%<br />

Giugno 1983 . . .+92,175%<br />

Giugno 1984 . . . .soppresso*<br />

Giugno 1985 . . . +106,725%<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

7,200<br />

6,225<br />

3,225<br />

2,175<br />

2,625<br />

3,975<br />

4,050<br />

3,750<br />

3,525<br />

2,700<br />

2,850<br />

2,775<br />

3,300<br />

3,300<br />

2,180<br />

Aumenti annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%<br />

7,125<br />

5,700<br />

3,225<br />

2,250<br />

2,700<br />

4,050<br />

3,975<br />

3,600<br />

3,525<br />

2,850<br />

2,775<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,300<br />

2,100<br />

4,200<br />

3,150<br />

3,150<br />

3,675<br />

3,375<br />

1,650<br />

1,275<br />

1,050<br />

1,875<br />

2,100<br />

1,800<br />

1,950<br />

1,425<br />

1,200<br />

1,575<br />

1,125<br />

2,475<br />

0,750<br />

1,125<br />

7,200<br />

5,100<br />

3,000<br />

2,325<br />

2,925<br />

3,975<br />

4,975<br />

3,825<br />

3,375<br />

2,700<br />

2,850<br />

2,700<br />

3,600<br />

3,225<br />

1,875<br />

4,200<br />

3,150<br />

3,075<br />

3,900<br />

3,375<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,200<br />

1,650<br />

2,325<br />

1,800<br />

1,875<br />

1,500<br />

1,275<br />

1,500<br />

1,050<br />

2,475<br />

0,750<br />

1,200<br />

7,500<br />

4,725<br />

2,700<br />

2,550<br />

2,850<br />

3,975<br />

4,125<br />

3,675<br />

3,375<br />

2,775<br />

2,775<br />

2,550<br />

3,600<br />

3,225<br />

1,950<br />

4,275<br />

3,000<br />

3,075<br />

4,125<br />

3,225<br />

1,200<br />

1,275<br />

1,200<br />

1,725<br />

2,250<br />

1,725<br />

1,800<br />

1,575<br />

1,275<br />

1,650<br />

1,050<br />

2,625<br />

0,525<br />

7,500<br />

4,500<br />

2,550<br />

2,475<br />

2,925<br />

4,050<br />

4,050<br />

3,525<br />

3,375<br />

2,850<br />

2,925<br />

2,700<br />

3,750<br />

3,150<br />

4,125 4,125<br />

3,150 3,300<br />

2,775 2,700<br />

4,350 4,200<br />

2,925 2,700<br />

1,050 1,200<br />

1,350 1,350<br />

1,125 1,275<br />

2,025 2,025<br />

2,175 2,025<br />

1,725 1,725<br />

1,725 1,875<br />

1,650 1,575<br />

1,200 1,350<br />

1,575 1,575<br />

1,200 1,200<br />

2,850 3,000<br />

0,300 -0,075<br />

7,500<br />

4,050<br />

2,475<br />

2,475<br />

3,150<br />

4,200<br />

3,900<br />

3,450<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,775<br />

2,775<br />

4,050<br />

3,150<br />

7,125<br />

3,975<br />

2,625<br />

2,625<br />

3,300<br />

4,050<br />

3,825<br />

3,675<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,925<br />

2,775<br />

4,200<br />

2,925<br />

3,975<br />

3,300<br />

2,775<br />

4,350<br />

2,550<br />

1,125<br />

1,425<br />

1,200<br />

2,025<br />

2,025<br />

1,875<br />

1,875<br />

1,575<br />

1,350<br />

1,575<br />

1,200<br />

2,925<br />

0,150<br />

7,050<br />

3,750<br />

2,625<br />

2,625<br />

3,225<br />

4,050<br />

3,975<br />

3,750<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,925<br />

2,775<br />

4,125<br />

3,075<br />

3,900<br />

3,150<br />

2,925<br />

4,350<br />

2,550<br />

1,050<br />

1,350<br />

1,350<br />

1,950<br />

1,950<br />

1.950<br />

1,875<br />

1,350<br />

1,425<br />

1,500<br />

1,200<br />

2,775<br />

0,075<br />

7,050<br />

3,675<br />

2,475<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,900<br />

3,900<br />

3,900<br />

3,300<br />

2,775<br />

2,925<br />

2,700<br />

3,975<br />

2,850<br />

3,750<br />

3,225<br />

2,850<br />

4,350<br />

2,250<br />

1,200<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,950<br />

1,950<br />

1,950<br />

1,800<br />

1,275<br />

1,500<br />

1,275<br />

1,500<br />

2,550<br />

0,150<br />

6,675<br />

3,450<br />

2,475<br />

2,625<br />

3,300<br />

3,975<br />

3,900<br />

3,750<br />

3,075<br />

2,850<br />

2,775<br />

2,775<br />

4,125<br />

2,700<br />

3,675<br />

3,150<br />

2,775<br />

4,500<br />

1,950<br />

1,200<br />

1,125<br />

1,500<br />

2,025<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,800<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,275<br />

1,725<br />

1,950<br />

0,525<br />

Aumenti ISTAT da applicare sul canone base giugno 1980 ridotti al 75%<br />

*legge n. 377/84<br />

L’incremento inizia dal giugno dell’anno evidenziato<br />

Le nostre tabelle<br />

Giugno 1986 . . . +118,050%<br />

Giugno 1987 . . . +126,075%<br />

Giugno 1988 . . . +135,375%<br />

Giugno 1989 . . . +150,675%<br />

Giugno 1990 . . . +163,200%<br />

Giugno 1991 . . . +179,775%<br />

Giugno 1992 . . . +193,800%<br />

Giugno 1993 . . . +205,050%<br />

Giugno 1994 . . . +215,55%<br />

Giugno 1995 . . . +232,575%<br />

Giugno 1996 . . . +244,65%<br />

Giugno 1997 . . . +249,225%<br />

Giugno 1998 . . . +255,075%<br />

Giugno 1999 . . . +259,95%<br />

6,600<br />

3,225<br />

2,325<br />

2,700<br />

3,600<br />

3,875<br />

3,750<br />

3,825<br />

3,075<br />

2,630<br />

2,700<br />

3,075<br />

3,750<br />

2,475<br />

3,600<br />

3,000<br />

3,075<br />

4,350<br />

1,950<br />

1,125<br />

1,125<br />

1,575<br />

2,025<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,725<br />

1,275<br />

1,425<br />

1,275<br />

1,950<br />

1,500<br />

0,750<br />

Giugno 2000 . . . +268,875%<br />

Giugno 2001 . . . +278,625<br />

Giugno 2002 . . . +286,65<br />

Giugno 2003 . . . +294,975<br />

Giugno 2004 . . . +303,15<br />

Giugno 2005 . . . +309,375<br />

Giugno 2006 . . . +317,325<br />

Aumenti ISTAT biennali ridotti al 75%<br />

Anno Gen. Feb. Marzo Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />

l’amministratore<br />

6,375<br />

3,075<br />

2,325<br />

2,775<br />

3,675<br />

3,875<br />

3,750<br />

3,750<br />

3,000<br />

2,775<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,600<br />

2,250


TELEFONO<br />

02 95 89 422

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