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Ambiente_e_Sicurezza..

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Condotta imprudente del lavoratore<br />

e condotta omissiva del delegato<br />

Per quanto riguarda, invece, l’invocata condotta<br />

imprudente del lavoratore salito sul<br />

tetto senza alcun ordine, per la S.C., conformemente<br />

a un ormai consolidato principio<br />

giurisprudenziale, in caso di infortunio sul<br />

lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità<br />

delle misure di prevenzione, nessuna<br />

efficacia causale esclusiva può essere attribuita<br />

al comportamento del lavoratore infortunato,<br />

che abbia dato occasione all’evento,<br />

quando questo sia da ricondursi<br />

anche alla mancanza o all’insufficienza di<br />

quelle cautele che, se adottate, sarebbero<br />

valse a neutralizzare il rischio di questo<br />

comportamento. In altri termini, non è possibile<br />

sostenere l’esenzione di responsabilità<br />

penali da parte di chi invochi la condotta<br />

imprudente del lavoratore, ma versa in re<br />

illecita per non avere negligentemente impedito<br />

l’evento lesivo che è conseguito. Infatti,ilnonaverspecificamenteinformatola<br />

vittimadellecondizionidipericoloesistenti<br />

nellazonacircostanteeilnonaverlaprotetta<br />

con opere provvisionali idonee a evitare<br />

cadute dal tetto (sottopalchi di protezione o<br />

elementidiripartizionedelcaricosuilucernai<br />

del tetto) non trova esimenti nel com­<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo<br />

Tabella 1<br />

• La sentenza della Corte di Cassazione n. 18998/2009 in sintesi<br />

• Ai fini dall’accertamento delle responsabilità penali e dei regimi di tutela applicabili hanno rilevanza i poteri e le attività<br />

effettivamente esercitate in concreto, essendo irrilevante il nomen iuris (principio di effettività);<br />

• lo svolgimento di un’attività diversa da quella di lavoro autonomo prevista dal contratto svolta con i caratteri della<br />

subordinazione, comporta l’applicazione delle tutele specifiche previste per questa forma di lavoro;<br />

• il direttore e delegato alla sicurezza dello stabilimento risponde penalmente dell’infortunio mortale del lavoratore per aver<br />

omesso di avvertirlo specificamente dei rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura dei canali di scolo e delle grondaie del<br />

tetto del capannone, e per non aver predisposto le misure di prevenzione e di protezione idonee a evitare questi rischi;<br />

• la normativa antinfortunistica mira a tutelare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità,<br />

ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi<br />

raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />

• non è possibile sostenere l’esenzione di responsabilità penali da parte di chi invochi la condotta imprudente del lavoratore<br />

ma versa in re illecita per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo che è conseguito.<br />

portamento imprudente del lavoratore.<br />

Inoltre, ha osservato la S.C. , l’errore «sulla<br />

legittima aspettativa che non si verifichino<br />

condotte imprudenti da parte dei lavoratori<br />

nonèinvocabile,nonsoloperlailliceitàdella<br />

propria condotta omissiva, ma anche per la<br />

mancata attività diretta ad evitare l’evento,<br />

imputabile a colpa altrui, quando si è, come<br />

nel caso de quo, nella possibilità in concreto<br />

diimpedirlo» [5] .<br />

Il doppio aspetto della colpa<br />

Pertanto,sirilevailcosiddetto“doppioaspettodellacolpa”,inbasealqualesirispondesia<br />

per colpa diretta sia per colpa indiretta, una<br />

volta che l’incidente dipende dal comportamento<br />

dell’agente, che invoca a sua discriminantelaresponsabilitàaltrui.D’altrocanto,la<br />

S.C. ha osservato con grande perizia che la<br />

normativa antinfortunistica mira a tutelare<br />

l’incolumitàdellavoratorenonsolodairischi<br />

derivanti da incidenti o da fatalità, ma anche<br />

daquelli«chepossonoscaturiredallasuestesse<br />

disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle<br />

istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse<br />

allo svolgimento dell’attività lavorativa».<br />

Questaposizione,ancheseappareparticolarmenterigida,daunlato,sisposaperfettamente<br />

con i precedenti orientamenti espressi in<br />

5) Intemad’infortunisullavoroilcomportamentodellavoratoreèidoneoaescludereilrapportocausalefral’inadempimentodeldatoredilavoroel’eventoinfortunisticosoloquandoabbiaicaratteridell’abonormità(sivedaCass.,sezionelavoro,<br />

12aprile2000,n.4708;Cass.26maggio1981,n.3453;sivedaancheCass.16giugno1998,n.6000,inForoit.,<br />

1999,I,pag.1531).<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE

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