Ambiente_e_Sicurezza..
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Condotta imprudente del lavoratore<br />
e condotta omissiva del delegato<br />
Per quanto riguarda, invece, l’invocata condotta<br />
imprudente del lavoratore salito sul<br />
tetto senza alcun ordine, per la S.C., conformemente<br />
a un ormai consolidato principio<br />
giurisprudenziale, in caso di infortunio sul<br />
lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità<br />
delle misure di prevenzione, nessuna<br />
efficacia causale esclusiva può essere attribuita<br />
al comportamento del lavoratore infortunato,<br />
che abbia dato occasione all’evento,<br />
quando questo sia da ricondursi<br />
anche alla mancanza o all’insufficienza di<br />
quelle cautele che, se adottate, sarebbero<br />
valse a neutralizzare il rischio di questo<br />
comportamento. In altri termini, non è possibile<br />
sostenere l’esenzione di responsabilità<br />
penali da parte di chi invochi la condotta<br />
imprudente del lavoratore, ma versa in re<br />
illecita per non avere negligentemente impedito<br />
l’evento lesivo che è conseguito. Infatti,ilnonaverspecificamenteinformatola<br />
vittimadellecondizionidipericoloesistenti<br />
nellazonacircostanteeilnonaverlaprotetta<br />
con opere provvisionali idonee a evitare<br />
cadute dal tetto (sottopalchi di protezione o<br />
elementidiripartizionedelcaricosuilucernai<br />
del tetto) non trova esimenti nel com<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Articolo<br />
Tabella 1<br />
• La sentenza della Corte di Cassazione n. 18998/2009 in sintesi<br />
• Ai fini dall’accertamento delle responsabilità penali e dei regimi di tutela applicabili hanno rilevanza i poteri e le attività<br />
effettivamente esercitate in concreto, essendo irrilevante il nomen iuris (principio di effettività);<br />
• lo svolgimento di un’attività diversa da quella di lavoro autonomo prevista dal contratto svolta con i caratteri della<br />
subordinazione, comporta l’applicazione delle tutele specifiche previste per questa forma di lavoro;<br />
• il direttore e delegato alla sicurezza dello stabilimento risponde penalmente dell’infortunio mortale del lavoratore per aver<br />
omesso di avvertirlo specificamente dei rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura dei canali di scolo e delle grondaie del<br />
tetto del capannone, e per non aver predisposto le misure di prevenzione e di protezione idonee a evitare questi rischi;<br />
• la normativa antinfortunistica mira a tutelare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità,<br />
ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi<br />
raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />
• non è possibile sostenere l’esenzione di responsabilità penali da parte di chi invochi la condotta imprudente del lavoratore<br />
ma versa in re illecita per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo che è conseguito.<br />
portamento imprudente del lavoratore.<br />
Inoltre, ha osservato la S.C. , l’errore «sulla<br />
legittima aspettativa che non si verifichino<br />
condotte imprudenti da parte dei lavoratori<br />
nonèinvocabile,nonsoloperlailliceitàdella<br />
propria condotta omissiva, ma anche per la<br />
mancata attività diretta ad evitare l’evento,<br />
imputabile a colpa altrui, quando si è, come<br />
nel caso de quo, nella possibilità in concreto<br />
diimpedirlo» [5] .<br />
Il doppio aspetto della colpa<br />
Pertanto,sirilevailcosiddetto“doppioaspettodellacolpa”,inbasealqualesirispondesia<br />
per colpa diretta sia per colpa indiretta, una<br />
volta che l’incidente dipende dal comportamento<br />
dell’agente, che invoca a sua discriminantelaresponsabilitàaltrui.D’altrocanto,la<br />
S.C. ha osservato con grande perizia che la<br />
normativa antinfortunistica mira a tutelare<br />
l’incolumitàdellavoratorenonsolodairischi<br />
derivanti da incidenti o da fatalità, ma anche<br />
daquelli«chepossonoscaturiredallasuestesse<br />
disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle<br />
istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse<br />
allo svolgimento dell’attività lavorativa».<br />
Questaposizione,ancheseappareparticolarmenterigida,daunlato,sisposaperfettamente<br />
con i precedenti orientamenti espressi in<br />
5) Intemad’infortunisullavoroilcomportamentodellavoratoreèidoneoaescludereilrapportocausalefral’inadempimentodeldatoredilavoroel’eventoinfortunisticosoloquandoabbiaicaratteridell’abonormità(sivedaCass.,sezionelavoro,<br />
12aprile2000,n.4708;Cass.26maggio1981,n.3453;sivedaancheCass.16giugno1998,n.6000,inForoit.,<br />
1999,I,pag.1531).<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE