Ambiente_e_Sicurezza..
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subappalti che si registra da anni in<br />
cantiere. Infatti, nel corso di più di<br />
dieci anni di applicazione del D.Lgs.<br />
n. 494/1996 il “fare impresa” nelle<br />
costruzioni e, quindi, il “modo di costruire”,<br />
è stato fortemente influenzato<br />
dal fenomeno della globalizzazione<br />
della manodopera, dalla<br />
riduzione delle risorse umane nell’impresa<br />
e dal conseguente frazionamento<br />
dell’esecuzione dell’opera.<br />
Negli ultimi anni si è assistito,<br />
attraverso l’istituto del subappalto,<br />
alla moltiplicazione dei soggetti che<br />
prendono parte all’esecuzione di<br />
un’opera - processo già intrinsecamente<br />
complesso per la mutevolezza<br />
e la temporaneità delle condizioni<br />
di lavoro che considera - rendendo<br />
difficile e complicato garantire,<br />
in alcuni casi, per il responsabile dei<br />
lavori, il rispetto delle misure generali<br />
di tutela della salute e della sicurezza<br />
dei lavoratori.<br />
In questo scenario il committente,<br />
soggetto non necessariamente<br />
preparato nel campo della sicurezza,<br />
ha bisogno di una figura al suo<br />
fianco che abbia competenze e capacità<br />
tecniche adeguate per governare<br />
l’intero processo e garantire<br />
la gestione dello stato di complessità<br />
descritto, ancor più che in<br />
passato. Quindi, la scelta del legislatore,<br />
ricadendo sul progettista e<br />
sul direttore dei lavori, ha l’obiettivo<br />
di fornire queste garanzie a<br />
tutto il processo di progettazione e<br />
di realizzazione dell’opera, scegliendo<br />
quelle figure che, tra tutte,<br />
nel processo edilizio, possono<br />
offrire queste condizioni.<br />
Dalla disposizione del legislatore<br />
è possibile riscontrare anche la<br />
volontà di far coincidere in cantiere,<br />
in capo a un unico soggetto, le<br />
decisioni di produzione e di rispetto<br />
dei tempi, compito proprio del<br />
direttore dei lavori, e gli aspetti di<br />
salute e sicurezza, in passato di-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUOsservatorioINAILArticolo<br />
sgiunti tra loro e all’attenzione rispettivamente<br />
del direttore dei<br />
lavori e del responsabile dei lavori,<br />
se nominati. Questa volontà si<br />
basa sulla convinzione che l’esecuzione<br />
di una lavorazione, sia essa<br />
una variante progettuale o una<br />
semplice modifica esecutiva, non<br />
può prescindere dall’analisi e dall’individuazione<br />
delle misure generali<br />
di sicurezza della stessa,<br />
contemplando nella soluzione<br />
scelta decisioni che riguardano il<br />
cronoprogramma, le interferenze<br />
con altre lavorazioni e la qualità<br />
del manufatto.<br />
In questo quadro gestionale del<br />
cantiere anche il coordinatore in<br />
fase di esecuzione recupera forza<br />
proprio in virtù della coincidenza<br />
tra responsabile dei lavori e direttore<br />
dei lavori, per la condivisione<br />
delle problematiche di sicurezza<br />
con un unico soggetto che ha la<br />
responsabilità, non solo delle scelte<br />
tecniche, di esecuzione del progetto<br />
e di organizzazione delle<br />
operazioni di cantiere, ma anche<br />
delle decisioni che riguardano la<br />
sicurezza. L’obiettivo di circoscrivere<br />
gli aspetti di salute e di sicurezza<br />
sul lavoro in un ambito gestionale<br />
e manageriale è fortemente<br />
presente, peraltro, nel<br />
Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008, con<br />
l’art. 30, nel quale sono stati introdotti<br />
i sistemi di organizzazione<br />
aziendale per la gestione degli<br />
aspetti di salute e di sicurezza quale<br />
strumento idoneo ad avere efficacia<br />
esimente della responsabilità<br />
amministrativa; così come tutto<br />
il decreto ha sviluppato ed esaltato<br />
l’impostazione del nouvelle approche<br />
introdotta dal D.Lgs. n. 626/<br />
1994 nella legislazione italiana<br />
mediante il recepimento della direttiva<br />
comunitaria 92/57/CEE,<br />
pretendendo da tutta l’organizzazione<br />
la partecipazione agli aspetti<br />
di sicurezza, affidando le responsabilità<br />
e i compiti di controllo attivo<br />
ai dirigenti e ai preposti e chiedendo,<br />
infine, al datore di lavoro,<br />
di offrire prova della sua vigilanza<br />
sull’attuazione delle misure di prevenzione<br />
(art. 16, comma 3). In<br />
questo contesto deve essere interpretato<br />
il termine “coincide” nella<br />
definizione dell’art. 89, comma 1,<br />
lettera c), come la volontà del legislatore<br />
di trovare una risposta ai<br />
problemi di gestione della sicurezza<br />
anche nei cantieri temporanei e<br />
mobili, quotidianamente all’attenzione<br />
delle cronache.<br />
LE COMPETENZE<br />
Nel D.Lgs. n. 81/2008 il responsabile<br />
dei lavori ha competenze più<br />
ampie rispetto al passato, recupera<br />
tecnicamente il ruolo di dominus<br />
dell’opera ed è a conoscenza<br />
delle scelte tecniche gestionali<br />
operate, sia di tipo progettuale<br />
che di carattere esecutivo. Nello<br />
scenario descritto i suoi obblighi,<br />
sostanzialmente coincidenti con<br />
quanto disposto in precedenza dal<br />
D.Lgs. n. 494/1996, tranne che per<br />
le condizioni di nomina dei coordinatori<br />
della sicurezza, sono attuati<br />
con una consapevolezza e una visione<br />
generale più estesa; i contenuti<br />
di questi obblighi, individuati<br />
agli artt. 90, 92, comma 1, lettera<br />
e), 93, comma 2, 99 e 101, comma<br />
1, e sono sintetizzabili in:<br />
l applicazione dei principi e delle<br />
misure generali, di cui all’art.<br />
15, di tutela della salute e della<br />
sicurezza dei lavoratori nei luoghi<br />
di lavoro in tutte le fasi e<br />
previsione della durata delle lavorazioni<br />
(art. 90, comma 1);<br />
l designazione dei coordinatori e<br />
comunicazione dei loro nominativi<br />
alle imprese esecutrici e ai<br />
lavoratori autonomi (art. 90,<br />
commi 3, 4, 5, 7);<br />
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